Per quasi vent’anni l’impresa in crisi ha vissuto con due orologi diversi. Il primo scandiva i debiti verso lo Stato: IVA, IRES, ritenute, cartelle. Su quelli, dal 2008 in avanti, si poteva trattare, proporre uno stralcio, ottenere una dilazione e persino, a certe condizioni, vedersi imporre dal tribunale l’accordo che il Fisco rifiutava. Il secondo orologio scandiva i debiti verso il Comune: IMU sui capannoni, TARI sui locali, imposta di soggiorno, canoni. Su quelli, nella maggior parte degli strumenti della crisi, il tempo sembrava fermo: o si pagava tutto, o si restava in una zona grigia fatta di pareri contrastanti della Corte dei conti e di tribunali che decidevano in ordine sparso.
Il 12 agosto 2026 i due orologi sono stati sincronizzati. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, la cosiddetta transazione fiscale è stata estesa ai tributi di cui sono titolari Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e che questi enti amministrano direttamente. IMU e TARI possono ora entrare, con le stesse regole dei tributi erariali, nella composizione negoziata, negli accordi di ristrutturazione, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nel concordato preventivo e nel concordato nella liquidazione giudiziale. E dove la legge lo prevede, anche contro il “no” del Comune.
Ma una novità normativa, da sola, non salva nessuno. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella transazione sui tributi locali il calendario conta quanto il contenuto della proposta. Questa guida ricostruisce la sequenza completa: dal giorno in cui la rata IMU o TARI resta impagata, all’avviso di accertamento esecutivo, alla scelta dello strumento di crisi, alla proposta presentata a ciascun ente, ai novanta giorni di attesa, al silenzio o al rifiuto, fino all’omologazione e all’esecuzione del piano.
Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? Perché la transazione sui tributi locali vive esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è uno strumento del diritto della crisi d’impresa, terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; è una trattativa fiscale che richiede numeri e attestazioni, terreno dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; e quando il debitore è un piccolo imprenditore o un soggetto non fallibile, la stessa partita si gioca nelle procedure da sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
📩 Il tuo Comune ti ha già notificato un accertamento IMU o TARI e l’impresa non riesce a far fronte ai debiti? Contattaci adesso: i riferimenti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: due orologi e una procedura
Prima di entrare nelle singole tappe, serve una vista dall’alto. Il lettore deve tenere a mente due cronologie che si intrecciano.
La prima è la cronologia della legge. Nel 2008 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40/E, afferma che la transazione fiscale, essendo una deroga al principio di indisponibilità del credito tributario, non si estende oltre i casi espressamente previsti. Nel 2011 la Cassazione chiarisce che quell’indisponibilità vale solo finché la legge non dispone diversamente. Nel 2014 la Corte costituzionale conferma che il principio non ha copertura costituzionale. Nel 2021 le Sezioni Unite leggono la transazione fiscale come istituto a vocazione concorsuale. Tra il 2021 e il 2024 le sezioni regionali della Corte dei conti si dividono sulla possibilità per il Comune di ridurre l’IMU in un accordo di ristrutturazione. Nel settembre 2024 il correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) porta la transazione nella composizione negoziata e nel PRO, ma solo per i tributi erariali. Nell’agosto 2025 la legge n. 120 amplia la delega fiscale, prevedendo l’estensione ai tributi locali in tutti gli istituti del Codice. Nel febbraio 2026 la Corte dei conti toscana ribadisce che, in attesa del decreto, i tributi auto-amministrati restano fuori. Il 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 5/E sulla transazione nella composizione negoziata. L’11 agosto 2026 il D.Lgs. 147 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale; il 12 agosto entra in vigore.
La seconda è la cronologia della singola impresa. È quella che interessa al debitore, ed è quella che la tabella seguente riassume.
| Tappa | Momento | Atto o evento | Termine chiave | Dove la trovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Scadenza IMU (16 giugno / 16 dicembre) o rata TARI non pagata | Nasce il debito, privilegiato | Tappa 1 |
| 2 | Giorni 1-60 dalla notifica | Avviso di accertamento esecutivo del Comune | 60 giorni per il ricorso, con sospensione feriale 1-31 agosto | Tappa 2 |
| 3 | Dal giorno 61 | L’avviso diventa titolo, affidamento alla riscossione | Sospensione di 180 giorni dell’esecuzione dall’affidamento | Tappa 3 |
| 4 | Giorno X | Emersione della crisi e scelta dello strumento | Scelta che condiziona la possibilità di cram down | Tappa 4 |
| 5 | X + fino a 360 giorni | Composizione negoziata: proposta ex art. 23, comma 2-bis | Proposta non nei 90 giorni finali del percorso | Tappa 5 |
| 6 | Deposito proposta + 90 giorni | Accordo di ristrutturazione: proposta ex art. 63 | 90 giorni per l’adesione dell’ente | Tappa 6 |
| 7 | Dal giorno 91 | Silenzio o rigetto: il cram down | Determinanza + convenienza attestata | Tappa 7 |
| 8 | Con il piano, fino al voto | Concordato preventivo: proposta ex art. 88 | Modifica del piano fino a 20 giorni prima dell’inizio del voto | Tappa 8 |
| 9 | Prima della domanda / in liquidazione | PRO (art. 64-bis) e concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245) | 90 giorni (+60 in caso di modifica) nel PRO | Tappa 9 |
| 10 | Dopo l’omologa | Esecuzione dell’accordo e rapporti con il Comune | Rispetto delle scadenze del piano | Tappa 10 |
Una precisazione di metodo, che vale per tutta la guida. Il D.Lgs. 147/2026 non contiene un regime transitorio: le nuove regole si applicano dal 12 agosto 2026 anche alle composizioni negoziate e agli strumenti già in corso, purché non ancora omologati e purché i termini per modificare la proposta non siano spirati. Chi era a metà strada quel giorno si è trovato, di colpo, con un’arma in più. Chi non se ne accorge, continua a combattere con le armi di prima.
Tappa 1 — Giorno 0: la rata non pagata e la nascita del debito locale
Cosa succede
Tutto comincia con un mancato versamento. Per l’IMU le scadenze ordinarie sono il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo. Per la TARI le date le fissa il regolamento del singolo Comune, di solito su due, tre o quattro rate. Nell’impresa in tensione finanziaria il meccanismo è quasi sempre lo stesso: si pagano prima i fornitori strategici, gli stipendi, l’IVA che espone a conseguenze penali oltre certe soglie. Il Comune finisce in fondo alla lista. È un creditore che non telefona, non blocca le forniture, non sospende il servizio di raccolta rifiuti. Almeno per un po’.
Da questo momento in poi il debito esiste, anche se nessuno lo ha ancora accertato. E porta con sé una caratteristica che peserà in ogni tappa successiva: il rango.
La norma
Il credito del Comune per IMU e TARI è assistito dal privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2752 del codice civile per i tributi degli enti locali. La giurisprudenza di legittimità ha adottato una lettura estensiva del riferimento alla “legge per la finanza locale”: la Cassazione, con la sentenza n. 37017 del 2022, ha riconosciuto il privilegio al Comune anche per IMU e TARSU, tributi non contemplati dal vecchio testo unico del 1931; con l’ordinanza n. 33061 del 18 dicembre 2025 la Prima Sezione ha ribadito che quell’espressione abbraccia tutte le norme che disciplinano i tributi locali, estendendo il ragionamento ai tributi regionali. Il privilegio, però, copre il tributo e non le sanzioni: con la pronuncia n. 33729 del 2024 la Cassazione ha escluso che il privilegio dei tributi locali si estenda alle sanzioni, che finiscono in chirografo.
Il D.Lgs. 147/2026 interviene anche su questa fase “a monte”. Per la TARI, la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’occupazione va presentata entro 90 giorni dall’evento, con un termine uniforme che sostituisce la vecchia scadenza annuale. Per l’IMU, la dichiarazione diventa esclusivamente telematica a partire dal 2027. Soprattutto, il decreto porta nel fisco locale gli strumenti di compliance già noti ai tributi erariali: lettere e avvisi bonari con cui l’ente espone i dati in suo possesso e invita a regolarizzare con sanzione ridotta, lasciando al contribuente 60 giorni per inviare chiarimenti e documenti.
I termini che si attivano
Alla scadenza non scatta ancora nessun termine perentorio per il debitore. Scattano invece: gli interessi; la possibilità di ravvedimento operoso, con sanzioni ridotte che crescono con il passare del tempo; e il termine di decadenza dell’ente per notificare l’avviso di accertamento, che per i tributi locali scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato. Per un saldo IMU 2025 non pagato, il Comune ha quindi tempo fino al 31 dicembre 2030.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la finestra difensiva è la più larga di tutta la procedura, ed è anche quella meno usata. Il debitore può ravvedersi pagando con sanzioni ridotte; può rispondere a un’eventuale lettera di compliance entro i 60 giorni previsti, correggendo errori o documentando pagamenti; può, se la crisi è già visibile, cominciare a costruire la mappatura completa del debito pubblico, distinguendo per ciascun ente il tributo, le sanzioni e gli interessi. Questa mappatura sarà indispensabile in ogni tappa successiva, perché la transazione sui tributi locali va proposta separatamente a ciascun ente.
L’errore tipico di questa fase
Trattare il debito verso il Comune come “minore”. Sull’impresa con più immobili strumentali, l’IMU arretrata di tre o quattro anni può raggiungere cifre rilevanti. Prima del 12 agosto 2026 quel debito, in molti strumenti, andava pagato per intero: era il classico sassolino che inceppava il piano. Oggi può entrare nella transazione, ma solo se è stato censito correttamente, con importi e titoli certi.
Quanto dura realmente
Tra la scadenza non pagata e il primo atto del Comune possono passare da pochi mesi a diversi anni. Molti enti lavorano le annualità a blocchi, avvicinandosi alla scadenza quinquennale. È un tempo che il debitore può usare, oppure sprecare.
Tappa 2 — Giorni 1-60: l’avviso di accertamento esecutivo e la finestra del ricorso
Cosa succede
A un certo punto arriva la notifica. È un avviso di accertamento, per omesso o parziale versamento o per infedele dichiarazione. Dal 2020, per effetto dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, quell’atto non è più un semplice “avviso”: è un accertamento esecutivo, che contiene già l’intimazione a pagare entro il termine per proporre ricorso e che, decorso quel termine, diventa titolo per la riscossione forzata senza bisogno di una successiva cartella o ingiunzione.
Il calendario ora corre, e corre veloce.
La norma
La base giuridica è il comma 792 citato, insieme alla disciplina del processo tributario. Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il D.Lgs. 147/2026 conferma e rafforza l’impianto: il modello dell’accertamento esecutivo, già in uso per i Comuni, viene esteso dal 1° gennaio 2027 anche ai tributi regionali.
I termini che si attivano
Il termine di 60 giorni per il ricorso è perentorio. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Un esempio concreto: avviso IMU notificato il 14 luglio 2026. Dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni; il termine resta fermo dal 1° al 31 agosto; riprende il 1° settembre e i restanti 43 giorni si esauriscono il 13 ottobre 2026. È l’ultimo giorno utile per notificare il ricorso.
Se il regolamento comunale prevede l’accertamento con adesione, la presentazione dell’istanza sospende il termine per ricorrere per 90 giorni. È una finestra preziosa, ma non esiste ovunque: va verificata sul regolamento del singolo ente.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni sono tre, e non si escludono a vicenda.
La prima è contestare: se l’accertamento è viziato (errori di rendita, esenzioni non riconosciute, superfici TARI sbagliate, decadenza dell’ente), il ricorso è l’unica strada per non subire un debito non dovuto.
La seconda è rateizzare: la legge n. 160 del 2019 e i regolamenti comunali consentono dilazioni graduate in base all’importo. Nel 2026, inoltre, il legislatore ha consentito ai Comuni di deliberare definizioni agevolate delle proprie entrate: dove l’ente ha scelto di attivarle, il debitore può chiudere i carichi arretrati senza sanzioni e interessi, alle condizioni fissate dalla delibera locale. La definizione agevolata locale esiste solo se il tuo Comune l’ha deliberata: va verificata ente per ente.
La terza è guardare oltre il singolo atto. Se l’accertamento IMU è solo uno dei tasselli di un debito che l’impresa non riesce a sostenere, la risposta non è il ricorso né la rata: è uno strumento di regolazione della crisi. Ed è qui che la novità del 12 agosto 2026 cambia la prospettiva.
Attenzione a un punto spesso frainteso: la transazione non sostituisce il ricorso. Se l’atto è illegittimo, va impugnato nei termini, anche mentre si tratta. Le misure protettive della composizione negoziata, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 con riferimento all’amministrazione finanziaria, bloccano le azioni esecutive e cautelari, non l’attività di controllo e accertamento. Lo stesso ragionamento, per coerenza di sistema, è destinato a valere per gli enti locali.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere il termine “perché tanto faremo una transazione”. Un accertamento non impugnato diventa definitivo: il debito si cristallizza nell’importo preteso, sanzioni comprese. La transazione potrà ridurlo, ma partendo da una base più alta del dovuto. Contestare ciò che non è dovuto e transigere ciò che lo è sono due mosse che vanno fatte insieme.
Quanto dura realmente
Sessanta giorni sulla carta, spesso meno nella pratica: tra la ricezione dell’atto, la ricerca della documentazione catastale o delle planimetrie, la verifica dei pagamenti, il tempo utile per decidere si riduce a tre o quattro settimane. In estate, grazie alla sospensione feriale, si allunga di un mese.
Un’avvertenza sui carichi già affidati
Una parte del debito locale può essere già passata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per effetto di vecchie iscrizioni a ruolo o di convenzioni con l’ente. In quel caso bisogna distinguere con precisione: il tributo resta dell’ente titolare, e con il D.Lgs. 147/2026 la proposta di transazione va rivolta a quell’ente; l’agente della riscossione gestisce la fase esecutiva e va coinvolto per coordinare sospensioni e pagamenti. Confondere i due piani, rivolgendo all’agente una proposta sul merito del tributo comunale, espone al rischio di una proposta indirizzata al soggetto sbagliato.
Tappa 3 — Dal giorno 61: il titolo esecutivo, l’affidamento e i 180 giorni di sospensione
Cosa succede
Scaduto il termine senza ricorso e senza pagamento, l’avviso diventa titolo esecutivo. Il Comune, o il soggetto a cui ha affidato la riscossione (l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un concessionario iscritto all’albo), prende in carico il debito. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella della riscossione coattiva.
La norma
Sempre il comma 792 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 disciplina l’affidamento del carico e prevede che l’esecuzione forzata resti sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione, salvo i casi di fondato pericolo per la riscossione. Decorso questo periodo, l’ente o l’agente possono procedere con fermi, ipoteche, pignoramenti presso terzi (conti correnti, crediti verso clienti, canoni di locazione), pignoramenti immobiliari nei limiti di legge.
I termini che si attivano
I 180 giorni di sospensione non sono un termine a carico del debitore, ma sono il tempo che la legge gli concede, di fatto, per organizzarsi. Terminati quelli, il primo atto esecutivo può arrivare in qualsiasi momento.
Cosa può fare il debitore ora
Il periodo di sospensione è la vera finestra strategica per aprire la composizione negoziata o depositare un ricorso per uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive. Se l’impresa entra in un percorso protetto prima che parta il pignoramento, blocca le azioni esecutive di tutti i creditori, Comune compreso, e porta il debito IMU e TARI al tavolo della trattativa invece di vederlo trasformarsi in un blocco del conto corrente.
In alternativa, se la crisi è ancora gestibile, questo è il momento per chiedere la rateazione del carico affidato, secondo le regole dell’ente o dell’agente della riscossione.
Resta preclusa, invece, ogni contestazione del merito dell’accertamento, salvo i vizi propri degli atti successivi (ad esempio un pignoramento notificato senza il rispetto della sospensione, o un’intimazione riferita a un titolo mai notificato validamente).
L’errore tipico di questa fase
Credere che il silenzio del Comune dopo l’accertamento sia un segnale di disinteresse. È solo il tempo tecnico dell’affidamento. Il pignoramento del conto aziendale, quando arriva, arriva senza preavviso ulteriore e può paralizzare l’attività in un giorno: stipendi non pagati, fornitori bloccati, e a quel punto la crisi si trasforma in insolvenza conclamata.
Quanto dura realmente
Tra l’affidamento e il primo atto esecutivo passano, nella prassi, da sei mesi a oltre un anno, a seconda dell’efficienza dell’ente e del concessionario. Ma la variabilità è ampia, e nessuno può pianificare su una media.
Tappa 4 — Giorno X: la crisi emerge e si sceglie lo strumento
Cosa succede
C’è un giorno, nella storia di ogni impresa in difficoltà, in cui qualcuno mette i numeri in fila e capisce che non torneranno da soli. Può essere il commercialista che segnala un patrimonio netto negativo, il revisore che applica gli obblighi di segnalazione, la banca che revoca le linee, l’INPS che trasmette l’avviso di debito contributivo. Da questo momento in poi la domanda non è più “come pago il Comune”, ma “con quale strumento ristrutturo tutto il debito, Comune compreso”.
La norma
Il D.Lgs. 147/2026, con il suo art. 4, ha modificato sei articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 23 (composizione negoziata), l’art. 63 (accordi di ristrutturazione), l’art. 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), l’art. 88 (concordato preventivo), l’art. 245 (concordato nella liquidazione giudiziale) e l’art. 284-bis (transazione di gruppo). In ciascuno, accanto alle agenzie fiscali, compaiono ora gli enti pubblici territoriali. Tre regole trasversali vanno tenute a mente:
- Ogni ente è un creditore distinto. La proposta va presentata separatamente a ciascun Comune, Provincia, Città metropolitana o Regione, a prescindere dal domicilio fiscale del debitore. Un’impresa con immobili in quattro Comuni deve formulare quattro proposte.
- Chi firma per l’ente lo stabiliscono gli ordinamenti degli enti locali e delle Regioni. Non esiste un “ufficio unico” come per l’Agenzia delle Entrate: il soggetto competente va individuato, caso per caso, nello statuto e nei regolamenti dell’ente.
- L’oggetto è ampio. Rientrano IMU, TASI, TARI, imposta di soggiorno e gli altri tributi di cui l’ente è titolare, con sanzioni e interessi. Restano fuori, perché già transigibili come tributi erariali, l’IRAP e le addizionali amministrate dalle agenzie fiscali.
La scelta dello strumento non è neutra, perché non tutti gli strumenti consentono di superare il “no” del Comune. Il cram down, cioè l’omologazione forzosa nonostante la mancata adesione dell’ente, è previsto negli accordi di ristrutturazione, nel concordato preventivo e nel concordato nella liquidazione giudiziale. Non è previsto nella composizione negoziata né nel PRO.
C’è poi un dettaglio che la novità ha reso ancora più importante: il concordato minore e il concordato semplificato non sono menzionati dal D.Lgs. 147/2026. Non per dimenticanza: in quelle procedure la falcidia dei crediti tributari locali era già possibile secondo le regole generali, senza bisogno di un sub-procedimento di transazione. Per il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, il professionista o la start-up innovativa, dunque, la riduzione dell’IMU e della TARI passa per il concordato minore, gestito con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi.
I termini che si attivano
La scelta in sé non ha un termine perentorio. Ma ha una scadenza “di fatto”: il primo pignoramento. Ogni settimana che passa riduce il valore aziendale che il piano potrà offrire ai creditori, e con esso la convenienza della proposta che il Comune dovrà valutare.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può ancora scegliere il campo di gioco: è l’ultima tappa in cui tutte le strade sono aperte. Se la crisi è reversibile e la continuità è credibile, la composizione negoziata consente di trattare in un ambiente protetto e riservato. Se servono certezze giuridiche e la possibilità di vincolare il Comune dissenziente, la strada è l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo. Se l’impresa è sotto soglia, il concordato minore. La decisione va presa sulla base di una mappatura precisa del debito pubblico: quanto pesano, in percentuale, i crediti erariali, quelli contributivi e quelli dei singoli enti locali sul totale.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere lo strumento guardando solo al debito verso l’Erario. Prima del 12 agosto 2026 era quasi inevitabile, perché i tributi locali restavano fuori. Oggi è un errore: un’impresa con molti immobili può avere un debito IMU tale da rendere determinante, ai fini delle soglie, proprio l’adesione dei Comuni. E determinare quale strumento offre la leva giusta su quel debito è parte della strategia.
Quanto dura realmente
La fase di analisi e scelta richiede, se ben condotta, da due a sei settimane. Ridurla sotto le due settimane significa, di solito, sbagliare i numeri; allungarla oltre i due mesi significa spesso arrivare tardi.
Tappa 5 — Da X a X + 360 giorni: la composizione negoziata e la proposta all’ente
Cosa succede
L’imprenditore deposita l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e ottiene la nomina di un esperto indipendente. Può chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori, Comune compreso, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Nel corso delle trattative, dal 12 agosto 2026, può formulare una proposta di accordo transattivo non più solo alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma anche agli enti pubblici territoriali, per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori.
La norma
Il riferimento è l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 e modificato dal D.Lgs. 147/2026 con l’inserimento degli enti pubblici territoriali. Prima della riforma, la Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024, aveva escluso che un Comune potesse aderire in questa sede a un accordo sui tributi auto-amministrati, pur riconoscendo apertamente che la soluzione rischiava di essere economicamente svantaggiosa per l’ente e per il tessuto produttivo locale. Oggi quel divieto è superato per legge.
Sul contenuto della proposta, la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate offre un modello utile anche per chi tratta con i Comuni: per l’amministrazione finanziaria, falcidia e dilazione possono convivere nella stessa proposta; servono una relazione sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e una sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, affidate a professionisti diversi; l’esecuzione dell’accordo richiede l’autorizzazione del tribunale. Gli enti locali non sono vincolati da quella circolare, ma è ragionevole attendersi che, in sede di prima applicazione, chiedano garanzie istruttorie non inferiori.
I termini che si attivano
La composizione negoziata ha una durata fissata dalla legge: l’incarico dell’esperto si considera concluso se, entro 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione; il termine può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. Dentro questo arco temporale si colloca la proposta all’ente.
Il momento della proposta conta: una proposta presentata a ridosso della chiusura del percorso rischia di essere trattata come tardiva. L’Agenzia delle Entrate considera, salvo casi particolari, tardive e abusive le proposte presentate meno di novanta giorni prima della conclusione delle trattative. In dottrina si osserva che lo stesso criterio di ragionevolezza vale per gli enti locali, che non possono essere costretti a pronunciarsi senza il tempo per istruire la pratica, tanto più in sede di prima applicazione della norma.
Anche le misure protettive hanno i loro tempi: il tribunale, con il procedimento dell’art. 19 del Codice, le conferma per una durata iniziale e le può prorogare entro limiti massimi complessivi fissati dalla legge. Il calendario delle misure protettive e quello della proposta ai Comuni vanno sincronizzati: arrivare al termine delle misure senza risposta dell’ente significa esporsi alla ripresa delle esecuzioni.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore può:
- presentare a ciascun ente una proposta autonoma, con importi, percentuali di soddisfazione e piano di rate;
- sostenere la proposta con l’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, che per il Comune è il vero metro di giudizio;
- coordinare la trattativa con quella parallela verso l’Agenzia delle Entrate, evitando che l’ente locale riceva un trattamento percentualmente deteriore rispetto a crediti di rango inferiore;
- concludere, se non tutti gli enti aderiscono, con uno degli altri esiti previsti dall’art. 23, o traghettare la trattativa in uno strumento che consente il cram down.
Nella composizione negoziata il Comune che dice no non può essere “scavalcato”: la sua adesione è l’unica chiave. Per questo la proposta deve essere costruita per convincere, non solo per essere legittima.
Qui entra in gioco una competenza specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso della composizione negoziata dall’interno, con i suoi tempi, le sue regole e le aspettative di chi siede dall’altra parte del tavolo. In un procedimento in cui assiste l’impresa, questa conoscenza si traduce nella capacità di presentare al Comune una proposta che risponda in anticipo alle domande che l’ente si porrà.
Cosa deve contenere, in concreto, la proposta al Comune
Il Codice della crisi non detta un modello di proposta dedicato ai tributi locali: il D.Lgs. 147/2026 si limita ad affiancare gli enti territoriali alle agenzie fiscali. È quindi la disciplina già collaudata per i tributi erariali a indicare il contenuto minimo, adattato alla realtà del singolo ente. Una proposta che voglia reggere l’esame di un ufficio tributi alla sua prima esperienza dovrebbe contenere almeno questi elementi.
Primo: la ricostruzione del debito verso quell’ente, e solo verso quell’ente. Annualità per annualità, tributo per tributo, con separazione tra imposta, sanzioni e interessi, con indicazione degli atti già notificati, di quelli definitivi e di quelli impugnati. Il Comune deve riconoscere nella proposta i propri numeri; se non li riconosce, la prima reazione sarà una richiesta di chiarimenti che brucia settimane del termine.
Secondo: il trattamento offerto, distinto per rango. La quota di imposta assistita dal privilegio generale mobiliare e la quota di sanzioni in chirografo possono ricevere percentuali diverse. Offrire la stessa percentuale su tutto è più semplice, ma spesso meno convincente: l’ente sa che le sanzioni, in liquidazione, varrebbero molto meno.
Terzo: il confronto con l’alternativa liquidatoria riferito a quel credito. Non basta dire che i creditori pubblici, nel complesso, prenderebbero meno. Occorre mostrare quanto incasserebbe quel Comune, in quale grado sarebbe collocato, dopo quali spese e quali creditori che lo precedono, e in quanto tempo. È questo il cuore della valutazione di convenienza che l’ente, per rispondere del proprio operato, dovrà motivare.
Quarto: i tempi di pagamento e le garanzie. Il numero delle rate, la loro scadenza, l’eventuale acconto alla sottoscrizione, le conseguenze dell’inadempimento. Un ente locale, abituato a rateazioni regolamentari di durata limitata, guarda con diffidenza a piani lunghi non presidiati da clausole chiare.
Quinto: l’impegno sui tributi correnti. Per il Comune è essenziale sapere che, mentre si paga il passato, il presente sarà versato regolarmente. Una proposta che tace su questo punto lascia aperto il dubbio più ovvio.
Sesto: l’individuazione del destinatario. La proposta va indirizzata all’ente e, per la sottoscrizione, al soggetto competente secondo il suo ordinamento. Se la riscossione è affidata a un concessionario o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il coordinamento con quel soggetto va gestito sin dall’inizio, perché è lui a conoscere lo stato delle azioni esecutive.
L’errore tipico di questa fase
Presentare al Comune la stessa proposta confezionata per l’Agenzia delle Entrate, cambiando solo l’intestazione. Il Comune ha un rango di privilegio diverso, una struttura amministrativa diversa, spesso un’esperienza nulla in materia. Una proposta che non spiega perché la liquidazione darebbe all’ente meno di quanto offerto, con numeri riferiti proprio a quel credito, rischia un rigetto per semplice prudenza burocratica.
Quanto dura realmente
Le trattative con gli enti locali, in questa prima stagione di applicazione, si annunciano più lente di quelle con l’Erario: molti Comuni dovranno individuare l’organo competente, acquisire pareri interni, forse attendere indicazioni ministeriali. Un orizzonte realistico, dalla proposta alla risposta, è di tre-quattro mesi, che si sommano ai tempi di preparazione. Un percorso di composizione negoziata con transazione sui tributi locali occupa facilmente l’intera durata di 180 giorni, e spesso richiede la proroga.
Tappa 6 — Dal deposito della proposta al giorno 90: l’accordo di ristrutturazione e l’attesa della risposta
Cosa succede
Se la composizione negoziata non basta, o se fin dall’inizio si è scelta una soluzione più strutturata, l’impresa negozia un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (il 30% negli accordi agevolati, a determinate condizioni). Contestualmente presenta a ciascun ente locale una proposta di transazione sui tributi di sua titolarità.
Da questo momento in poi, per novanta giorni, la palla è nel campo del Comune.
La norma
L’art. 63 del Codice della crisi disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione. Il D.Lgs. 147/2026 vi ha inserito gli enti pubblici territoriali, sia come destinatari della proposta sia come possibili destinatari del cram down. La proposta va corredata della documentazione prevista dalla norma, compresa la relazione di un professionista indipendente che attesti, tra l’altro, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
Prima della riforma il tema era un campo di battaglia. La Corte dei conti per la Toscana, con la deliberazione n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021 (su un quesito del Comune di Livorno), e quella per l’Umbria, con la deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022, avevano ammesso che un Comune potesse aderire a un accordo di ristrutturazione che riduceva l’IMU, facendo leva sulle regole generali dell’accordo e non sulla transazione fiscale. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 14 agosto 2025, aveva seguito la stessa linea. Ma la Corte dei conti toscana, con la deliberazione n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026, aveva poi ritenuto che, in attesa dell’attuazione della delega, l’adesione a una transazione sui tributi auto-amministrati fosse preclusa. Il D.Lgs. 147/2026 chiude questo contrasto: oggi IMU e TARI si ristrutturano nell’accordo con la transazione fiscale, come l’IVA e l’IRES.
I termini che si attivano
Il termine per l’adesione dell’ente è di 90 giorni dal deposito della proposta. Se l’ente non si pronuncia o rigetta, la domanda di omologazione con richiesta di cram down non può essere presentata prima della scadenza di quel termine. La Cassazione, con la sentenza n. 34377 del 24 dicembre 2024, ha precisato che il termine concesso al creditore pubblico per esprimersi deve raccordarsi con quello per proporre opposizione, e che entrambi decorrono dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese: anticipare la domanda di omologazione lede il contraddittorio dei creditori destinatari del cram down.
Il conteggio pratico: proposta depositata il 5 ottobre 2026; il novantesimo giorno cade il 3 gennaio 2027. In questo intervallo non cade il periodo feriale; per una proposta depositata a luglio andrebbe verificata caso per caso, con gli orientamenti del tribunale competente, l’incidenza della sospensione dal 1° al 31 agosto, tenendo conto della natura non processuale del termine di adesione.
Cosa può fare il debitore ora
Durante i novanta giorni il debitore non è spettatore. Può:
- interloquire con l’ufficio tributi, fornire chiarimenti e integrazioni documentali, rispondere alle obiezioni prima che si trasformino in un rigetto;
- modificare la proposta se l’ente segnala criticità superabili, sapendo che una modifica sostanziale può far ripartire i tempi di valutazione;
- verificare in parallelo le adesioni degli altri creditori, perché il cram down richiederà che l’adesione dei creditori pubblici sia determinante per raggiungere le soglie;
- tenere sotto controllo il fronte delle esecuzioni, chiedendo al tribunale, se necessario, le misure protettive previste per gli accordi in corso di negoziazione.
La finestra dei 90 giorni è il momento in cui una proposta ben spiegata diventa un’adesione: dopo, resta solo il giudice.
L’errore tipico di questa fase
Presentare la proposta al Comune per ultimo, quando gli accordi con banche e fornitori sono già chiusi e firmati. La regola dei novanta giorni fa slittare l’omologazione di tre mesi. Se poi la transazione con il Comune produce una modifica sostanziale del piano, possono dover essere rinnovati sia i consensi degli altri creditori sia l’attestazione. La proposta ai Comuni va costruita all’inizio, non alla fine.
Quanto dura realmente
Novanta giorni sulla carta. Nei primi mesi di applicazione, molti enti rischiano di arrivare alla scadenza senza una delibera. È un dato da mettere in conto: il silenzio non blocca il percorso, ma sposta tutto sul terreno del cram down.
Tappa 7 — Dal giorno 91: il silenzio o il no del Comune e il cram down
Cosa succede
Sono passati novanta giorni. Il Comune non ha risposto, oppure ha risposto di no. Prima del 12 agosto 2026 la storia, per i tributi auto-amministrati, finiva qui: senza adesione, niente riduzione. Oggi no. Il debitore può chiedere al tribunale di omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’ente.
La norma
L’art. 63, comma 4, del Codice della crisi, come modificato dal D.Lgs. 147/2026, consente l’omologazione forzosa anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, dell’amministrazione finanziaria, delle Regioni e degli enti locali o degli enti previdenziali. Le condizioni cardine, sostenute dalla relazione del professionista indipendente, sono due:
- la determinanza: l’adesione di quei creditori deve essere decisiva per raggiungere le percentuali richieste per l’accordo;
- la convenienza: la proposta deve essere più conveniente, per il creditore pubblico, dell’alternativa liquidatoria;
a cui si aggiungono le ulteriori condizioni congiunte che la norma elenca e che vanno verificate puntualmente sul testo vigente al momento del deposito.
La Cassazione ha fissato alcuni punti fermi. Con l’ordinanza n. 27782 pubblicata il 28 ottobre 2024 ha chiarito che l’omologazione forzosa è possibile non solo quando il creditore pubblico tace, ma anche quando rigetta espressamente la proposta. Con la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 ha precisato che serve un contesto effettivamente concorsuale: l’accordo non può reggersi sulla sola adesione forzosa del Fisco, ma richiede che altri creditori, anche minoritari, abbiano prestato consenso.
C’è poi una novità interpretativa introdotta proprio dal D.Lgs. 147/2026. Nell’alinea del comma 4 dell’art. 63 è stato inserito il riferimento all’adesione “di tali creditori”. La dottrina più attenta ne ricava che la determinanza va valutata considerando i creditori pubblici come un blocco unitario (Erario, INPS, enti locali insieme), e non ente per ente. È un passaggio decisivo: un singolo Comune con un credito IMU pari al 5% del passivo difficilmente sarebbe determinante da solo; lo diventa se considerato insieme agli altri creditori pubblici. Il tema è però nuovo e non ancora vagliato dalla giurisprudenza: fino a una pronuncia della Cassazione, la lettura unitaria della determinanza è un argomento forte, non una certezza.
Il calcolo della determinanza, in pratica
Un esempio numerico aiuta a capire perché la novità interpretativa del comma 4 conta. Ipotesi dimostrativa: un passivo complessivo di 3.418.760 €, così ripartito:
| Creditori | Importo | Peso sul passivo | Posizione |
|---|---|---|---|
| Banche e fornitori aderenti | 731.615 € | 21,4% | Hanno firmato |
| Erario | 1.353.829 € | 39,6% | Non ha risposto |
| INPS | 1.001.697 € | 29,3% | Ha rigettato |
| Comuni (IMU e TARI) | 331.619 € | 9,7% | Non hanno risposto |
Per raggiungere il 60% mancano 38,6 punti. L’Erario da solo (39,6%) basterebbe; ma basterebbero anche INPS e Comuni insieme (39,0%). Con una lettura “atomistica”, ente per ente, ci si dovrebbe chiedere chi, tra questi creditori, sia davvero determinante: e ciascuno potrebbe sostenere di non esserlo, visto che la soglia sarebbe raggiungibile senza di lui. Con la lettura unitaria suggerita dalla formula “di tali creditori”, i creditori pubblici si considerano come un solo blocco: la loro adesione complessiva è determinante, e il cram down può essere disposto nei confronti di tutti, Comuni compresi.
Lo stesso ragionamento vale nel caso opposto, in cui un creditore pubblico abbia aderito e un altro no. Se l’Erario ha già firmato e la soglia del 60% è stata superata, una lettura atomistica porterebbe a concludere che il “no” del Comune o dell’INPS non è più determinante, e quindi non può essere superato: il dissenziente resterebbe fuori, da pagare per intero. La lettura unitaria evita questo esito paradossale, in cui chi rifiuta ottiene più di chi collabora. È esattamente lo scenario della prima simulazione proposta più avanti.
Due avvertenze. La prima: l’interpretazione unitaria è sostenuta dalla dottrina specialistica, ma non è ancora stata vagliata dalla Cassazione; un tribunale potrebbe seguire la lettura più restrittiva. La seconda: la determinanza non basta, perché la convenienza va dimostrata per ciascun creditore pubblico. Il Comune potrà sempre contestare di essere stato trattato peggio di quanto otterrebbe in liquidazione, anche se l’adesione del blocco pubblico era, nel complesso, determinante.
I termini che si attivano
Si apre il giudizio di omologazione, con i termini per le opposizioni dei creditori dissenzienti. Il Comune può opporsi e, se soccombente, reclamare in Corte d’appello e ricorrere in Cassazione. Secondo un orientamento di legittimità ormai stabile, la legittimazione a impugnare spetta al creditore pubblico che abbia formalmente partecipato al giudizio di omologazione con opposizione, non a chi si sia limitato a far pervenire un dissenso tardivo.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve dimostrare, numeri alla mano, che il Comune incasserebbe di più con l’accordo che con la liquidazione giudiziale. Per l’IMU questo significa ricostruire il valore di realizzo degli immobili nella liquidazione, i tempi di vendita, il peso dei creditori ipotecari che precedono il Comune sul ricavato degli immobili, le spese di procedura. Per un tributo assistito da privilegio generale mobiliare, la prospettiva di recupero nella liquidazione è spesso modesta: è su questo dato che si costruisce la convenienza.
Il debitore deve inoltre documentare le adesioni degli altri creditori e il calcolo della determinanza, argomentando se necessario la lettura unitaria dei creditori pubblici.
L’errore tipico di questa fase
Affidarsi a un’attestazione generica, che dichiara la convenienza senza dimostrarla per ciascun ente. Il tribunale verifica in concreto; il Comune, se si oppone, contesterà proprio i numeri. Un’attestazione debole trasforma il cram down in una scommessa.
Quanto dura realmente
Il giudizio di omologazione richiede di norma da due a sei mesi in primo grado, a seconda del carico del tribunale e della presenza di opposizioni. Un reclamo aggiunge diversi mesi; un ricorso in Cassazione anche un anno o più. È qui che la continuità della difesa, dal primo grado all’ultimo, diventa un valore concreto.
Tappa 8 — Con il piano, fino al voto: il concordato preventivo
Cosa succede
Quando la crisi è più profonda, o quando serve vincolare tutti i creditori con il meccanismo delle maggioranze, lo strumento è il concordato preventivo. Con il piano e la proposta, il debitore può presentare la transazione fiscale anche agli enti pubblici territoriali. I creditori, Comuni compresi, votano.
La norma
L’art. 88 del Codice della crisi disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo; il D.Lgs. 147/2026 lo ha esteso ai tributi degli enti locali. Qui la novità ha un effetto particolare. Anche prima della riforma i tributi locali potevano essere ridotti nel concordato preventivo, secondo le regole generali sui crediti privilegiati: nessuna norma lo vietava. Ciò che mancava era il cram down, legato al solo perimetro dell’art. 88. Oggi, con la proposta di transazione ai sensi dell’art. 88, il tribunale può omologare anche in presenza del voto contrario del Comune, se il voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel concordato in continuità si applicano le regole della priorità assoluta e relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi. Sul rapporto tra cram down e computo delle classi, la Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha escluso che la classe dei creditori pubblici il cui dissenso è stato superato dal tribunale possa essere contata tra le classi aderenti: l’omologazione forzosa rimuove l’ostacolo, ma non trasforma il “no” in un “sì”. Su ulteriori profili controversi in materia di classi e maggioranze, la Prima Sezione è intervenuta con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026: un segnale che il quadro è ancora in movimento.
I termini che si attivano
La proposta di transazione va presentata con il piano di concordato. Per le procedure già aperte al 12 agosto 2026, in assenza di disciplina transitoria, la dottrina ammette che il debitore ripresenti il piano includendo la transazione sui tributi locali. La modifica del piano non può comunque intervenire oltre il limite dei venti giorni anteriori all’inizio delle operazioni di voto (art. 105, comma 4, del Codice). E la proposta deve arrivare in tempo perché gli enti possano esprimersi con il voto, salvo un rinvio delle operazioni giustificato proprio dalla novità normativa.
Cosa può fare il debitore ora
Nel concordato il debitore può:
- collocare i Comuni in una classe autonoma, con un trattamento coerente con il loro privilegio;
- presentare la proposta di transazione per attivare la tutela del cram down, anche se il piano già prevedeva la riduzione del debito locale secondo le regole generali;
- nelle procedure in corso, valutare se ripresentare il piano entro il termine, sfruttando la novità;
- preparare con il commissario giudiziale le informazioni che il Comune riceverà prima del voto.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che, siccome l’IMU era già falcidiabile nel concordato, la transazione ex art. 88 sia inutile. È vero il contrario: senza proposta ai sensi dell’art. 88, il voto contrario e determinante del Comune resta insuperabile. Con la proposta, diventa superabile.
Quanto dura realmente
Dal deposito della domanda al voto trascorrono, nella media dei tribunali, da quattro a otto mesi; dal voto all’omologazione altri due-quattro mesi. Un concordato con transazione sui tributi locali e opposizioni del Comune può superare l’anno, specie se il giudizio prosegue nei gradi successivi.
Tappa 9 — Prima della domanda o dentro la liquidazione: il PRO e il concordato nella liquidazione giudiziale
Cosa succede
Restano due scenari. Il primo è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), in cui l’imprenditore può distribuire il valore in deroga alle regole ordinarie di graduazione, ma solo con l’approvazione unanime delle classi. Il secondo è il concordato proposto quando la liquidazione giudiziale è già aperta.
La norma
Nel PRO, l’art. 64-bis, comma 1-bis, del Codice consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi con sanzioni e interessi, presentando la proposta prima della domanda di omologazione alle agenzie fiscali, agli enti previdenziali e ora anche agli enti pubblici territoriali. Nel PRO non c’è cram down per nessun creditore pubblico: poiché ogni classe deve approvare, e i crediti tributari locali formano una classe distinta da quelli erariali e contributivi, il “no” del Comune blocca il piano.
Nel concordato nella liquidazione giudiziale, l’art. 245 consente al tribunale di omologare anche con il voto contrario dei creditori pubblici quando il voto è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, sulla base della relazione di un professionista indipendente designato dal tribunale. Dal 12 agosto 2026 questo vale anche per i Comuni. In questo concordato il mancato esercizio del voto vale come assenso: il cram down serve a superare il voto contrario espresso.
I termini che si attivano
Nel PRO l’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta, termine che si allunga di 60 giorni in caso di modifica. Per questo la proposta va presentata almeno novanta giorni prima della domanda di omologazione, se si vuole che l’ente possa esprimersi in modo informato. Per le procedure già in corso, la dottrina suggerisce di mutuare gli scenari descritti nella circolare n. 5/E del 2026: se i novanta giorni scadono prima del voto, l’ente vota dopo il contraddittorio sulle relazioni del commissario; se scadono durante il voto, vota in quella finestra; se scadono dopo, può chiedere un rinvio.
Nel concordato nella liquidazione giudiziale, le nuove regole si applicano anche alle liquidazioni già aperte al 12 agosto 2026, purché l’omologazione non sia ancora intervenuta.
Cosa può fare il debitore ora
Nel PRO il debitore deve ottenere il consenso del Comune: nessun giudice potrà sostituirlo. La proposta va quindi calibrata per essere accettabile, non solo legittima. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, il proponente (che può essere anche un terzo) può contare sul cram down, ma deve provare la convenienza rispetto a una liquidazione già in corso, i cui numeri sono spesso noti e verificabili.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere il PRO per la sua flessibilità distributiva senza aver prima sondato la disponibilità degli enti locali. Un’impresa con debiti IMU verso un Comune restio a transigere rischia di impegnare mesi di lavoro su un piano destinato a naufragare per un solo voto di classe.
Quanto dura realmente
Il PRO ha tempi analoghi a quelli del concordato preventivo, tra sei e dodici mesi. Il concordato nella liquidazione giudiziale dipende dallo stato della procedura: se l’attivo è in larga parte già realizzato, può chiudersi in pochi mesi.
Tappa 10 — Dopo l’omologa: l’esecuzione dell’accordo e il rapporto con il Comune
Cosa succede
Il tribunale ha omologato. Il debito IMU e TARI è stato ridotto o rateizzato secondo il piano. Da questo momento in poi la partita cambia natura: non si tratta più di convincere, ma di adempiere.
La norma
Gli effetti dell’omologazione vincolano i creditori secondo le regole dello strumento scelto. Negli accordi di ristrutturazione, la transazione fiscale omologata si risolve di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro il termine fissato dalla legge, i pagamenti dovuti ai creditori pubblici, ora compresi gli enti locali. Nel concordato preventivo, l’inadempimento di non scarsa importanza può portare alla risoluzione su domanda dei creditori. Nella composizione negoziata, l’accordo transattivo autorizzato dal tribunale produce effetti secondo i suoi termini.
Attenzione ai tributi correnti. L’omologazione riguarda il debito pregresso: l’IMU e la TARI che maturano dopo vanno pagate regolarmente. E dal 1° gennaio 2027 si applicano ai tributi locali le nuove regole sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. 147/2026.
I termini che si attivano
Le scadenze del piano diventano i nuovi termini perentori del debitore. Il mancato rispetto delle rate verso i creditori pubblici, oltre la tolleranza prevista dalla legge, fa venir meno la transazione e riporta in vita il debito originario.
Cosa può fare il debitore ora
Monitorare i flussi di cassa rispetto al piano; segnalare per tempo eventuali scostamenti, valutando le modifiche consentite dallo strumento; tenere separati, nella contabilità e nei pagamenti, i tributi transatti da quelli correnti; conservare la prova di ogni versamento effettuato all’ente o al concessionario.
L’errore tipico di questa fase
Considerare chiusa la partita con l’omologa. È il momento in cui molte imprese, sollevate, allentano il controllo. Ma un piano omologato e poi inadempiuto lascia l’impresa in una posizione peggiore di quella di partenza.
Quanto dura realmente
L’esecuzione dura quanto il piano: da pochi mesi, se la transazione prevede un pagamento in unica soluzione, a diversi anni, se prevede rateazioni lunghe.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare l’effetto del tempo sulla stessa situazione di partenza. Non descrivono casi reali.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera ha tre immobili strumentali in due Comuni. Debiti complessivi: 2.184.590 €. Di questi: 612.300 € verso l’Erario (IVA e IRES), 287.450 € verso l’INPS, 96.840 € di IMU arretrata 2021-2025 verso il Comune A, 21.370 € di IMU verso il Comune B, 13.205 € di TARI verso il Comune A, 818.925 € verso banche, 334.500 € verso fornitori. Il 14 luglio 2026 il Comune A notifica un avviso di accertamento esecutivo IMU per 38.610 € relativo all’annualità 2021 (compreso nei 96.840 €), che contiene un errore di rendita catastale su uno dei capannoni.
Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste.
- 14 luglio 2026: ricevuto l’avviso, l’impresa avvia la verifica catastale e, in parallelo, la mappatura del debito pubblico ente per ente.
- 1° settembre 2026: accertato che la crisi è strutturale, l’impresa sceglie l’accordo di ristrutturazione. Banche e fornitori valgono il 52,8% del passivo; i creditori pubblici il 47,2%.
- 5 ottobre 2026: deposito delle proposte all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al Comune A e al Comune B, ciascuna con attestazione di convenienza specifica. Al Comune A si offre il 64% di IMU e TARI in 36 rate; al Comune B il 64% in 24 rate.
- 13 ottobre 2026: ultimo giorno utile (60 giorni con sospensione feriale 1-31 agosto): viene notificato il ricorso contro l’accertamento per la quota legata alla rendita errata, stimata in 9.740 €.
- Ottobre-dicembre 2026: interlocuzioni con gli uffici tributi. Il Comune B aderisce il 2 dicembre, l’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre. Il Comune A e l’INPS non rispondono.
- 3 gennaio 2027: scadono i 90 giorni.
- Gennaio 2027: domanda di omologazione con cram down verso Comune A e INPS, argomentando la determinanza unitaria dei creditori pubblici.
- Maggio 2027 (ipotesi): omologazione. Il debito verso il Comune A, al netto della parte in contestazione, è soddisfatto al 64% in rate.
Calendario B — il debitore che lascia correre.
- 14 luglio 2026: l’avviso viene archiviato “in attesa di tempi migliori”.
- 13 ottobre 2026: scade il termine per il ricorso. L’accertamento diventa definitivo per l’intero importo, errore compreso: 9.740 € non dovuti entrano stabilmente nel debito.
- Dicembre 2026: affidamento del carico al concessionario; decorre la sospensione di 180 giorni.
- Marzo 2027: la banca revoca l’affidamento. L’impresa inizia a pensare a uno strumento di crisi.
- Maggio 2027: l’impresa deposita le proposte all’Agenzia delle Entrate e alle banche, ma non ai Comuni: nessuno ha segnalato la novità del 12 agosto 2026.
- Giugno 2027: scaduta la sospensione, il concessionario pignora il conto corrente aziendale per 44.180 €.
- Luglio 2027: l’impresa chiede misure protettive; la transazione verso i Comuni viene aggiunta in extremis, con un nuovo termine di 90 giorni che fa slittare l’omologazione di oltre tre mesi.
| Voce | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Accertamento con errore di rendita | Impugnato entro il 13 ottobre 2026 | Definitivo, errore compreso |
| Proposta ai Comuni | Depositata il 5 ottobre 2026 | Depositata a luglio 2027 |
| Esposizione al pignoramento | Nessuna | Conto pignorato a giugno 2027 |
| Tempo dalla crisi all’omologa | Circa 8 mesi | Oltre 12 mesi, con incertezza |
| Cram down verso il Comune | Pieno, con determinanza documentata | Possibile, ma su un piano indebolito |
La differenza tra i due calendari non sta nella legge, che è la stessa, ma nel momento in cui ciascuno dei due debitori ha deciso di usarla.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La timeline descritta non è una linea unica. Ci sono binari paralleli che il debitore può attivare, e ciascuno modifica il calendario.
Il binario del contenzioso tributario. Il ricorso contro l’accertamento non ferma la transazione, e la transazione non ferma il ricorso. Ma i due binari vanno coordinati. Se il ricorso ha buone probabilità di ridurre il debito, la proposta può essere formulata sull’importo non contestato, con una clausola che disciplini la parte in contenzioso. Il Comune non è chiamato a transigere su somme che potrebbe dover restituire, e il debitore non rinuncia a difese fondate.
Il binario della rateazione e della definizione agevolata locale. Se il debito verso il Comune è l’unico problema serio e il resto del passivo è sostenibile, non serve uno strumento di crisi: bastano una rateazione ben calibrata o, dove deliberata, la definizione agevolata locale. Aprire una procedura concorsuale per risolvere solo un debito IMU è come usare una gru per spostare una sedia. Ma quando la crisi è generalizzata, questo binario da solo non regge: la rata al Comune si somma a quelle con l’Erario, le banche, i fornitori, e l’impresa soffoca.
Il binario della composizione negoziata che sfocia in uno strumento di regolazione. Molte composizioni negoziate si concludono senza l’adesione di tutti. Il debitore può allora accedere a un accordo di ristrutturazione, a un concordato preventivo o al concordato semplificato, nel quale la riduzione dei tributi locali segue le regole generali. Il cambio di binario, se preparato, non fa perdere il lavoro fatto: proposte e attestazioni possono essere aggiornate e riutilizzate.
Il binario del sovraindebitamento. Per l’imprenditore sotto soglia, il professionista, l’agricoltore o il consumatore con debiti IMU e TARI, il percorso non passa per gli artt. 63 o 88, ma per il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l’Organismo di composizione della crisi. Qui i tributi locali seguono le regole generali sui crediti privilegiati: possono essere soddisfatti in misura non integrale se il piano garantisce loro almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, secondo l’attestazione dell’OCC. La timeline è diversa, niente novanta giorni di attesa per l’adesione del singolo ente, ma il criterio della convenienza rispetto alla liquidazione è lo stesso.
Il binario del gruppo. Se più società di un gruppo hanno debiti verso gli stessi Comuni, l’art. 284-bis consente una transazione di gruppo. Il D.Lgs. 147/2026 precisa però che anche in questo caso la proposta va presentata distintamente a ciascun ente locale, e ciascuno decide in autonomia.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito. Tutto il resto è gestione.
- I 60 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo. È l’unica occasione per contestare il merito del debito. Dopo, anche la migliore transazione parte da una base sbagliata.
- I 180 giorni di sospensione dopo l’affidamento del carico. È il tempo per entrare in un percorso protetto prima che il pignoramento paralizzi l’impresa. Arrivare dopo significa trattare con il conto già bloccato.
- Il giorno della scelta dello strumento. Scegliere uno strumento senza cram down (composizione negoziata, PRO) quando il Comune è ostile, o uno strumento pesante quando basterebbe una rateazione, sono errori che costano mesi.
- Il deposito delle proposte agli enti locali, all’inizio e non alla fine del percorso. Ogni proposta presentata tardi fa ripartire i novanta giorni e sposta l’omologazione.
- Il novantunesimo giorno. Scaduto il termine senza adesione, la domanda di omologazione con cram down deve essere pronta, con determinanza e convenienza documentate ente per ente. Un’attestazione costruita in fretta è il punto più debole dell’intero percorso.
Le domande sul tempo
Ho una composizione negoziata aperta a giugno 2026. Posso ancora proporre la transazione al Comune per l’IMU? In linea di principio sì. Il D.Lgs. 147/2026 non ha un regime transitorio e si applica anche ai percorsi già avviati. Ma se la chiusura è vicina, l’ente può legittimamente chiedere il tempo per valutare, e una proposta presentata negli ultimi novanta giorni rischia di essere considerata tardiva. Va valutata la proroga del percorso.
Sono passati 70 giorni dalla notifica dell’avviso IMU. Posso ancora fare ricorso? Dipende dal periodo. Se nei 70 giorni è compreso agosto, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto può farti rientrare nel termine. Altrimenti il termine è scaduto e l’accertamento è definitivo, salvo vizi di notifica o un’istanza di accertamento con adesione presentata in tempo, che sospende il termine per 90 giorni.
Il Comune non ha risposto alla mia proposta nell’accordo di ristrutturazione. Quanto devo aspettare? Novanta giorni, con decorrenza coordinata alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Prima di quella scadenza la domanda di omologazione con cram down non può essere presentata. Dopo, il silenzio equivale a mancata adesione e il tribunale può omologare se ricorrono determinanza e convenienza.
Ho un concordato preventivo omologato prima del 12 agosto 2026. Posso applicare la transazione sui tributi locali? No. L’omologazione produce effetti vincolanti per tutte le parti: la novità riguarda solo le procedure non ancora omologate. Se il concordato venisse risolto o l’impresa ricorresse a un nuovo strumento, la transazione sui tributi locali sarebbe disponibile in quel nuovo percorso.
Quanto dura, in tutto, una transazione sui tributi locali? In una composizione negoziata ben preparata, da sei a dodici mesi. In un accordo di ristrutturazione, da sette a dodici mesi dal deposito delle proposte all’omologa, in assenza di impugnazioni. In un concordato preventivo, spesso oltre l’anno. A questi tempi si aggiunge l’esecuzione del piano, che può durare diversi anni.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si collegano. I principi sono riformulati in parole nostre.
Tappa 1 — il rango del debito
- Cass., Sez. I, n. 37017 del 2022. Il privilegio generale mobiliare dell’art. 2752 c.c. per i tributi locali si estende, in via interpretativa, anche a IMU e TARSU, pur non previste dal testo unico del 1931. Rilevanza: fissa il rango del credito del Comune, base di ogni giudizio di convenienza.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 33061 del 18 dicembre 2025. Il richiamo alla “legge per la finanza locale” abbraccia l’intera disciplina dei tributi degli enti territoriali, compresi quelli regionali. Rilevanza: anche i tributi regionali, ora transigibili, sono privilegiati.
- Cass., n. 33729 del 2024. Il privilegio dei tributi locali non copre le sanzioni, che restano chirografarie. Rilevanza: nella proposta al Comune le sanzioni vanno trattate secondo il loro rango.
Tappa 4 — il fondamento della transazione
- Cass., nn. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011. L’indisponibilità del credito tributario opera solo nei limiti in cui la legge non vi deroghi. Rilevanza: spiega perché per ridurre l’IMU serviva una norma espressa, oggi arrivata.
- Corte cost., n. 225 del 15 luglio 2014. L’indisponibilità della pretesa tributaria non ha rango costituzionale; la transazione fiscale ne è una deroga introdotta da legge ordinaria. Rilevanza: legittima l’estensione ai tributi locali.
- Cass., Sez. Un., ordinanza n. 8504 del 25 marzo 2021. La transazione fiscale ha funzione prevalentemente concorsuale e le relative controversie spettano al giudice ordinario della crisi. Rilevanza: la stessa lettura vale ora per le transazioni con i Comuni.
- Cass., ordinanza n. 17155 del 26 maggio 2022. Le norme sulla transazione fiscale sono norme speciali del sistema concorsuale. Rilevanza: chiarisce perché serviva un intervento espresso del legislatore.
Tappe 5 e 6 — il contrasto prima della riforma
- Corte dei conti, Sez. reg. controllo Toscana, delib. n. 40/2021/PAR del 15 giugno 2021. Esclusa la transazione fiscale per i tributi auto-amministrati, il Comune poteva comunque aderire a un accordo di ristrutturazione che riduceva l’IMU. Rilevanza: la prima apertura.
- Corte dei conti, Sez. reg. controllo Umbria, delib. n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022. Il Comune può dare assenso a un accordo di ristrutturazione su crediti tributari, fermo il rispetto dei requisiti di legge. Rilevanza: conferma dell’orientamento aperturista.
- Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024. Nella composizione negoziata il Comune non poteva aderire a un accordo sui tributi auto-amministrati, mancando una norma espressa. Rilevanza: il divieto rimosso dal D.Lgs. 147/2026.
- Tribunale di Forlì, sentenza del 14 agosto 2025. I tributi locali, pur fuori dall’art. 63, potevano essere ridotti nell’accordo di ristrutturazione se l’accordo era conveniente per l’ente. Rilevanza: il merito che anticipava la riforma.
- Corte dei conti, Sez. reg. controllo Toscana, delib. n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026. In attesa del decreto delegato, l’adesione degli enti a una transazione sui tributi auto-amministrati era preclusa. Rilevanza: l’ultimo stato del contrasto, superato sei mesi dopo.
Tappe 6 e 7 — i tempi e il cram down
- Cass., Sez. I, n. 34377 del 24 dicembre 2024. La domanda di omologazione con cram down non può precedere la scadenza del termine concesso al creditore pubblico, da coordinare con quello per le opposizioni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione dell’accordo. Rilevanza: scandisce il calendario dei 90 giorni anche verso i Comuni.
- Cass., ordinanza n. 27782 pubblicata il 28 ottobre 2024. L’omologazione forzosa opera sia in caso di silenzio sia in caso di rigetto espresso. Rilevanza: il “no” del Comune non è definitivo.
- Cass., Sez. I, n. 32954 del 17 dicembre 2024. L’accordo che si regge sulla sola adesione forzosa del creditore pubblico non è omologabile: servono altri creditori aderenti. Rilevanza: la transazione con il Comune va inserita in un accordo con reale base concorsuale.
- Tribunale di Vasto, sentenza dell’11 dicembre 2024. Omologato con cram down un accordo di ristrutturazione nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle Entrate, accertate convenienza e determinanza. Rilevanza: un modello del giudizio che ora potrà riguardare i Comuni.
Tappa 8 — il concordato
- Cass., n. 7663 del 30 marzo 2026. La classe dei creditori pubblici il cui dissenso è superato dal tribunale non si computa tra le classi aderenti. Rilevanza: con i Comuni in classe autonoma, il cram down non “regala” una classe favorevole.
- Cass., ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026. La Prima Sezione ha affrontato questioni controverse di applicazione del Codice della crisi in tema di classi e maggioranze. Rilevanza: sui profili del voto sono attesi ulteriori chiarimenti.
Sul piano della prassi si aggiunge la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026, che ricostruisce l’accordo transattivo nella composizione negoziata ed è un modello di riferimento anche per le proposte agli enti locali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 10 dalla notifica, lavoriamo sul ricorso; se sei nei 180 giorni di sospensione, lavoriamo sullo strumento di crisi; se sei al novantunesimo giorno, lavoriamo sul cram down. Concretamente:
- Ricostruiamo la mappa del debito pubblico ente per ente: per ogni Comune, Provincia e Regione distinguiamo tributo, sanzioni e interessi, verifichiamo il rango del privilegio e le annualità già decadute.
- Esaminiamo gli avvisi di accertamento esecutivi confrontando rendite catastali, superfici TARI, esenzioni e date di notifica, e predisponiamo il ricorso entro i 60 giorni quando l’atto è contestabile.
- Verifichiamo i regolamenti del singolo Comune: accertamento con adesione, rateazione, definizione agevolata eventualmente deliberata.
- Scegliamo con te lo strumento di crisi confrontando composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, PRO e, per i soggetti sotto soglia, concordato minore, in base al peso dei crediti pubblici e alla possibilità di cram down.
- Redigiamo una proposta di transazione distinta per ciascun ente, individuando il soggetto competente a sottoscriverla secondo l’ordinamento dell’ente.
- Costruiamo i numeri insieme ai commercialisti dello staff: piano, flussi di cassa, confronto con l’alternativa liquidatoria, dati per l’attestazione di convenienza.
- Gestiamo le interlocuzioni con gli uffici tributi durante i 90 giorni, rispondendo alle richieste di integrazione prima che diventino rigetti.
- Predisponiamo la domanda di omologazione con cram down, documentando determinanza e convenienza e sostenendo, dove utile, la lettura unitaria dei creditori pubblici.
- Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, se il Comune o un altro creditore propone reclamo o ricorso per cassazione.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano, verificando le scadenze verso gli enti e segnalando per tempo gli scostamenti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come la transazione sui tributi locali, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa più di ogni altra: la composizione negoziata è il primo luogo in cui la novità del 12 agosto 2026 si misura, e conoscere dall’interno le logiche di quel percorso significa sapere quali tempi e quali garanzie un ente si aspetta prima di aderire. Per l’imprenditore sotto soglia, la stessa attenzione si traduce nel lavoro del Gestore della crisi e fiduciario OCC nel concordato minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi costruisce la proposta al Comune è lo stesso che, se necessario, ne difende l’omologazione davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne. E il lavoro si svolge in un team in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso: nella transazione fiscale il diritto senza i numeri non convince il giudice, e i numeri senza il diritto non superano il giudizio di omologazione.
Chiusura
La novità del 12 agosto 2026 ha tolto ai debiti IMU e TARI il loro status di eccezione. Oggi il Comune è un creditore come gli altri: può essere chiamato a valutare una proposta, può aderire, può rifiutare, e in molti casi può essere vincolato dal tribunale. Ma la legge ha fatto solo metà del lavoro. L’altra metà la fa il calendario: il ricorso notificato entro il sessantesimo giorno, la procedura aperta durante la sospensione, la proposta depositata all’inizio del percorso, l’attestazione pronta al novantunesimo giorno. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il diritto della crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la dimensione tributaria e numerica della trattativa, presidiata dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; la difesa dell’omologazione fino all’ultimo grado, garantita dalla qualifica di cassazionista; e, per chi è sotto soglia, la gestione del sovraindebitamento come Gestore della crisi e fiduciario OCC.
📩 Ogni giorno che passa chiude una finestra: scrivici oggi stesso e ricostruiamo insieme a che punto della timeline ti trovi. Tutti i contatti dello studio sono al termine di questa guida.
