Poche domande arrivano con la stessa frequenza di questa: “Se faccio la transazione fiscale, le sanzioni e gli interessi spariscono?”. È una domanda legittima, perché nei debiti con il Fisco la parte “accessoria” pesa spesso quanto l’imposta, a volte di più. Ed è proprio per questo che intorno alla transazione fiscale si è formato un piccolo repertorio di leggende: c’è chi la confonde con la rottamazione, chi è convinto che le sanzioni siano sempre carta straccia, chi pensa che un “no” dell’Agenzia delle Entrate chiuda ogni porta, chi crede che firmato l’accordo sia chiuso anche il capitolo penale.
Capire da dove nascono queste convinzioni è comprensibile e perfino utile: quasi ognuna contiene un frammento vero. Il problema è che il frammento, staccato dalle condizioni che lo rendono vero, porta a decisioni sbagliate. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono mesi, si depositano proposte che il tribunale non può omologare, si lasciano correre interessi che potevano essere fermati.
In questa guida mettiamo alla prova sette miti:
- “Con la transazione fiscale sanzioni e interessi si cancellano in automatico, come con la rottamazione.”
- “Le sanzioni tributarie sono sempre crediti chirografari: si possono ridurre quasi a zero.”
- “Dal giorno della domanda gli interessi smettono di correre per tutti i debiti fiscali.”
- “Se l’Agenzia delle Entrate dice no, sanzioni e interessi restano dovuti per intero.”
- “Nella composizione negoziata si ottiene al massimo uno sconto su sanzioni e interessi, mai sul tributo.”
- “L’IVA, con le sue sanzioni, non si può toccare.”
- “Chiusa la transazione, sono chiuse anche le conseguenze penali e ogni sanzione personale.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la transazione fiscale vive all’incrocio di competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la transazione nella composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione è il cuore di quel lavoro; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per separare imposta, sanzioni e interessi e collocarli nel grado corretto; è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e il cram down fiscale nel concordato minore passa proprio dalla relazione dell’Organismo; è infine avvocato cassazionista, e le regole sulla transazione fiscale si stanno scrivendo in questi mesi proprio nelle ordinanze della Suprema Corte.
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Mito n. 1 — “Con la transazione fiscale sanzioni e interessi si cancellano in automatico, come con la rottamazione”
Il mito
“Basta presentare la transazione fiscale e sanzioni e interessi vengono tolti di diritto: si paga solo l’imposta, magari a rate.”
Perché ci credono in tanti
La confusione è figlia di anni di definizioni agevolate. Le varie “rottamazioni” delle cartelle hanno abituato i contribuenti a un meccanismo semplice: aderisci, e la legge cancella in blocco sanzioni e interessi di mora, lasciandoti pagare il capitale e poco altro. Nel linguaggio comune “transazione fiscale” e “rottamazione” sono finite nello stesso cassetto, perché entrambe evocano l’idea di pagare meno del dovuto al Fisco.
C’è poi un secondo elemento che alimenta il mito: nella composizione negoziata della crisi esistono davvero riduzioni automatiche di sanzioni e interessi, previste dall’art. 25-bis del Codice della crisi. Chi ne ha sentito parlare tende a estenderle a qualunque forma di accordo con l’Erario.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. La transazione fiscale non è un condono e non opera per legge: è una proposta che il debitore formula all’interno di uno strumento di regolazione della crisi — accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88 CCII), concordato minore (art. 80 CCII) e, dal settembre 2024, composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII). In quella proposta il debitore può chiedere il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, cioè sanzioni e interessi.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: nella transazione fiscale sanzioni e interessi non si cancellano da soli; si riducono solo se la proposta li riduce e se quella proposta viene accettata dall’Amministrazione o imposta dal tribunale con l’omologazione. Fino a quel momento il debito resta integro, e gli interessi — con i limiti che vedremo al mito n. 3 — continuano a maturare.
La differenza con la rottamazione è strutturale. La definizione agevolata è un beneficio di legge uguale per tutti, che non guarda alla situazione del contribuente. La transazione fiscale, al contrario, presuppone uno stato di crisi o di insolvenza, un piano attestato o comunque verificato, e soprattutto un confronto con l’alternativa liquidatoria: all’Erario non si può offrire meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione dei beni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 15 luglio 2014, ha inquadrato la transazione fiscale come disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità della pretesa tributaria: il Fisco può rinunciare a una parte del credito solo dove una norma espressa lo consente e alle condizioni che quella norma fissa.
Quanto alle riduzioni automatiche della composizione negoziata, esistono ma hanno un perimetro preciso: gli interessi scendono alla misura legale durante le trattative se queste si chiudono con determinate soluzioni; le sanzioni per cui è prevista una riduzione in caso di pagamento tempestivo scendono alla misura minima se il termine scade dopo l’istanza; sanzioni e interessi sui debiti anteriori si dimezzano se la composizione sfocia in uno degli sbocchi dell’art. 23, comma 2. Sono agevolazioni vere, ma sono riduzioni, non azzeramenti, e dipendono dall’esito del percorso.
C’è infine un aspetto pratico che il mito trascura del tutto. Una parte consistente del debito fiscale di un’impresa in crisi è già stata affidata all’Agente della riscossione sotto forma di cartelle, e su quelle somme corrono gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Proprio per questo la proposta di transazione va depositata non solo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ma anche all’Agente della riscossione, che deve certificare il debito iscritto a ruolo. Chi pensa che sanzioni e interessi si cancellino da soli, di norma non si preoccupa di ricostruire questa parte: e scopre solo in un secondo momento che il perimetro del debito da transigere era più ampio di quello immaginato.
La prova
La prova sta nel testo stesso degli artt. 63 e 88 CCII, che parlano di pagamento “parziale o anche dilazionato” di tributi e accessori all’interno di una proposta, e nel sistema dell’omologazione: senza adesione dell’Agenzia o senza provvedimento del tribunale, nessuna parte del debito viene meno. La Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 8504 del 2021, ha affidato al giudice della crisi — e non a quello tributario — le controversie sul diniego della transazione, confermando che l’effetto riduttivo nasce dentro la procedura concorsuale e non fuori di essa.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che basti “chiedere” la transazione tende a non costruire lo strumento che la regge. Il risultato tipico: paga l’imposta a rate con l’Agente della riscossione, convinto che il resto verrà abbuonato, e si ritrova dopo mesi con sanzioni e interessi ancora iscritti a ruolo, più gli interessi di mora maturati nel frattempo. Nel peggiore dei casi, l’attesa brucia il tempo utile per accedere a una composizione negoziata o a un accordo, mentre il Fisco avvia le azioni esecutive.
Mito n. 2 — “Le sanzioni tributarie sono sempre crediti chirografari: si possono ridurre quasi a zero”
Il mito
“Le sanzioni non hanno privilegio, quindi in qualunque concordato o accordo le posso mettere in fondo alla fila e pagarle in percentuale minima.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha un fondo di verità storico robusto. Per decenni la regola generale è stata che le sanzioni amministrative tributarie non godessero del privilegio riservato alle imposte: i privilegi sono norme eccezionali, e se il legislatore non nomina espressamente le sanzioni, queste restano chirografarie. Molti manuali e molti piani concordatari sono stati scritti in quel quadro, e la regola continua a circolare come se nulla fosse cambiato.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Con il D.L. n. 98 del 2011 il legislatore ha riscritto il primo comma dell’art. 2752 del codice civile, includendo espressamente le sanzioni — oltre alle imposte e agli interessi — tra i crediti dello Stato assistiti da privilegio generale mobiliare per le imposte sui redditi e per l’IRAP. Da allora, per quei tributi, la sanzione segue il rango dell’imposta.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28016 del 21 ottobre 2025, ha dato a questa norma una lettura ampia: il privilegio copre tutte le sanzioni previste dalla normativa sulle imposte sui redditi e sull’IRAP, senza bisogno che siano collegate in modo diretto o accessorio all’accertamento di uno specifico tributo. Al contrario, con l’ordinanza n. 33729 del 21 dicembre 2024 la stessa Corte ha negato l’estensione del privilegio alle sanzioni relative ai tributi locali: in assenza di una previsione espressa, per quelle sanzioni il privilegio non opera, perché le norme sui privilegi non tollerano interpretazioni analogiche.
La collocazione delle sanzioni non si decide una volta per tutte: va verificata tributo per tributo, perché dal rango dipende quanto la proposta può ridurle. Una sanzione privilegiata non può essere “degradata” a piacere: nel concordato e negli accordi vale la regola per cui i crediti tributari privilegiati devono ricevere un trattamento non inferiore a quello dei crediti di grado inferiore e comunque non peggiore di quello che otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha confermato che questa regola di priorità relativa si applica anche all’accordo di ristrutturazione, non solo al concordato.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: “Prima di discutere quanto offrire al Fisco, bisogna sapere con esattezza in quale grado sta ogni euro di sanzione”.
La prova
Il testo vigente dell’art. 2752, primo comma, c.c., nella versione introdotta nel 2011; la Cass. n. 28016/2025 sull’estensione del privilegio alle sanzioni per imposte sui redditi e IRAP; la Cass. n. 33729/2024 sull’esclusione del privilegio per le sanzioni dei tributi locali; la Cass. n. 34842/2024 sul rispetto dell’ordine delle cause di prelazione anche negli accordi.
Cosa rischia chi ci crede
Un piano che colloca in chirografo sanzioni che invece sono privilegiate è costruito su una graduazione sbagliata. Le conseguenze vanno dal rilievo del commissario o dell’attestatore, alla contestazione dell’Agenzia in sede di voto o di omologazione, fino al rigetto della domanda. Anche quando il vizio viene scoperto in tempo, correggerlo significa rifare i conti di tutte le classi e spesso trovare nuova finanza: il “risparmio” sulle sanzioni si trasforma in un costo per l’intero piano.
Mito n. 3 — “Dal giorno della domanda gli interessi smettono di correre per tutti i debiti fiscali”
Il mito
“Appena deposito la domanda di concordato o di accordo, il contatore degli interessi si ferma e non riparte più.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondamento reale. Nelle procedure concorsuali esiste una regola di sospensione degli interessi: dalla data di apertura del concorso gli interessi sui crediti chirografari non si computano ai fini della ripartizione. Nel concordato preventivo questa regola si applica dal deposito della domanda, perché l’art. 96 CCII richiama l’art. 154 CCII, dettato per la liquidazione giudiziale. Chi ha sentito parlare di questa sospensione la estende volentieri a qualunque debito e a qualunque strumento.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra crediti chirografari e crediti privilegiati. La sospensione degli interessi riguarda i crediti chirografari; per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca gli interessi continuano a maturare nei limiti fissati dalla legge. L’art. 154 CCII fa salvi proprio i crediti garantiti, e l’art. 2749 c.c. estende il privilegio agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data della domanda e per quelli successivi, nella misura legale, fino alla data della vendita. Poiché una buona parte del debito erariale — imposte sui redditi, IRAP, IVA e, come visto, le relative sanzioni per i primi due — è privilegiata, per quella parte il contatore non si ferma.
Il ragionamento va poi fatto voce per voce, non sul totale. Nello stesso estratto di ruolo convivono imposte privilegiate, sanzioni privilegiate (quelle per imposte sui redditi e IRAP), sanzioni chirografarie (ad esempio quelle dei tributi locali) e interessi di mora maturati prima della domanda. Solo dopo aver separato queste componenti si può dire, con precisione, quali interessi si fermano con il concorso e quali continuano a crescere. È un lavoro di ricostruzione minuzioso, ma è l’unico modo per evitare che il piano parta da un numero sbagliato.
C’è di più. Quando la transazione prevede una dilazione, la legge chiede che sul capitale dilazionato siano riconosciuti gli interessi di dilazione: negli accordi di ristrutturazione con omologazione forzosa, ad esempio, il correttivo-ter del 2024 ha reso espresso l’obbligo di pagare gli interessi al tasso legale sul periodo di rateazione. La transazione può ridurre gli interessi maturati in passato, ma non può trasformare una dilazione pluriennale in un prestito gratuito a spese dell’Erario.
Infine, nella composizione negoziata la regola è diversa ancora: l’art. 25-bis, comma 1, CCII non sospende gli interessi, ma li riduce alla misura legale dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative, purché queste si chiudano con una delle soluzioni previste dall’art. 23, comma 1, o con un accordo di ristrutturazione.
La prova
L’art. 154 CCII, richiamato per il concordato dall’art. 96 CCII; l’art. 2749 c.c. sull’estensione del privilegio agli interessi; l’art. 63 CCII come riscritto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che nelle ipotesi di cram down richiede gli interessi di dilazione al tasso legale; l’art. 25-bis, comma 1, CCII per la composizione negoziata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato che gli interessi si fermino sottostima il fabbisogno del piano. Tra deposito e omologazione passano spesso molti mesi, e su debiti privilegiati di qualche centinaio di migliaia di euro gli interessi maturati nel frattempo possono far saltare le percentuali promesse agli altri creditori. Quando l’errore emerge nella relazione del commissario o dell’attestatore, la proposta va riformulata, con il rischio di perdere il consenso già raccolto.
Mito n. 4 — “Se l’Agenzia delle Entrate dice no, sanzioni e interessi restano dovuti per intero”
Il mito
“Senza il sì del Fisco non c’è transazione: se l’Agenzia rifiuta, devo pagare tutto, sanzioni e interessi compresi.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si appoggia sul nome stesso dell’istituto: “transazione” fa pensare a un contratto, e un contratto senza il consenso di una parte non esiste. Per anni, del resto, il diniego dell’Amministrazione è stato vissuto come definitivo, e la prassi degli uffici — con passaggi interni, pareri e soglie di competenza — rafforza l’idea di un potere di veto assoluto.
La realtà
In realtà il Codice della crisi prevede il cram down fiscale: il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo o il concordato minore anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando quell’adesione è determinante per raggiungere le maggioranze o le percentuali richieste e la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In quel caso, la riduzione di imposte, sanzioni e interessi prevista dalla proposta si impone all’Erario come agli altri creditori.
Il cram down non è però un lasciapassare. Il correttivo-ter del 2024 ne ha stretto le maglie negli accordi di ristrutturazione: l’omologazione forzosa richiede che ai crediti tributari e contributivi sia offerto almeno il 50% (il 60% se gli altri creditori aderenti rappresentano meno di un quarto dell’esposizione), calcolato sul solo tributo, esclusi sanzioni e interessi, più gli interessi di dilazione al tasso legale; è esclusa se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione della stessa natura poi risolta per inadempimento, e in presenza di condotte fraudolente come l’uso di documentazione falsa. Prima del correttivo, la disciplina del D.L. n. 69/2023 prevedeva soglie del 30-40%, ma calcolate sull’intero debito comprensivo di sanzioni e interessi: chi ha una procedura avviata prima del 28 settembre 2024 deve verificare quale regime gli si applica.
Il dato da trattenere è questo: il fatto che la soglia minima sia misurata sul tributo al netto di sanzioni e interessi mostra che la legge considera gli accessori la parte del debito fiscale su cui il sacrificio può essere più profondo.
Nel concordato preventivo la Cassazione ha precisato, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, che per il cram down conta la convenienza economica rispetto alla liquidazione giudiziale e non la “meritevolezza” del debitore: le passate violazioni tributarie non precludono di per sé l’omologazione, salvo che incidano sulla completezza e correttezza delle informazioni. Con l’ordinanza n. 5866 del 2026 la Corte ha chiarito che non si può pretendere dal debitore la prova certa dell’esito di eventi futuri, come le azioni di responsabilità che l’Agenzia vorrebbe inserire nello scenario liquidatorio. E con l’ordinanza n. 5870 del 12 febbraio 2026 ha stabilito che l’Amministrazione che non si è costituita come opponente davanti al tribunale non può poi impugnare l’omologazione.
Nel concordato minore, infine, l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha escluso che il cram down presupponga la presentazione di una formale proposta di transazione fiscale secondo il modello dell’art. 88 CCII: la procedura ha regole proprie e più snelle, imperniate sulla relazione dell’OCC e sulla verifica di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII.
La prova
Gli artt. 63, 88 e 80, comma 3, CCII nel testo vigente; Cass. n. 10723/2026, n. 5866/2026, n. 5870/2026 e n. 14555/2026. Sul fronte dei limiti, la Cass. n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato il rigetto di un accordo in cui l’adesione dei creditori privati era irrisoria e costruita al solo scopo di attivare il cram down contro un Erario titolare di quasi tutto il passivo; la Cass. n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ricordato che, nel regime anteriore al correttivo, serviva comunque un accordo reale con i creditori diversi da quelli pubblici.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera il “no” dell’Agenzia come una sentenza definitiva abbandona lo strumento proprio quando potrebbe funzionare, e torna a una rateazione ordinaria che non riduce nulla. All’opposto, chi pensa al cram down come a una formalità rischia di presentare proposte strumentali, prive di reale concorsualità, che il tribunale non omologherà: la Cassazione ha mostrato di non tollerare accordi costruiti a tavolino per aggirare il dissenso del Fisco.
Mito n. 5 — “Nella composizione negoziata si ottiene al massimo uno sconto su sanzioni e interessi, mai sul tributo”
Il mito
“La composizione negoziata serve solo a limare sanzioni e interessi: se voglio ridurre l’imposta devo per forza andare in concordato o in un accordo di ristrutturazione.”
Perché ci credono in tanti
Fino a due anni fa era esattamente così, ed è comprensibile crederci ancora. Quando la composizione negoziata è nata, con il D.L. n. 118 del 2021 poi trasfuso nel Codice della crisi, l’unico beneficio fiscale erano le misure premiali su sanzioni e interessi e l’accesso a rateazioni più lunghe. Il tributo restava intangibile. Molti articoli, guide e perfino alcune relazioni di esperti sono stati scritti in quel quadro e continuano a circolare.
La realtà
Il quadro è cambiato con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024. Il nuovo art. 23, comma 2-bis, CCII consente all’imprenditore che ha avviato la composizione negoziata di proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo di pagamento parziale o dilazionato del debito tributario e dei relativi accessori: non più solo sanzioni e interessi, ma anche l’imposta. La norma vale per le istanze di composizione presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo.
Oggi, nella composizione negoziata, la transazione può toccare l’imposta; ciò che manca è il cram down: senza il consenso dell’Agenzia l’accordo non si chiude. Resta infatti un percorso stragiudiziale, in cui il tribunale non interviene a superare il dissenso dell’Erario. Se l’Agenzia non aderisce, l’imprenditore può però transitare verso un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove l’omologazione forzosa è possibile alle condizioni viste al mito n. 4.
A questo si aggiungono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, che restano pienamente operative e riguardano proprio gli accessori: interessi ridotti alla misura legale durante le trattative se queste si chiudono con una delle soluzioni previste; sanzioni ridotte alla misura minima quando il termine per il pagamento agevolato scade dopo l’istanza; sanzioni e interessi sui debiti anteriori all’istanza ridotti della metà se la composizione sfocia in uno degli strumenti dell’art. 23, comma 2. In un percorso ben costruito, dunque, gli accessori possono subire una doppia compressione: prima per legge, poi per accordo.
Va però detto con onestà che il coordinamento tra misure premiali e transazione in composizione negoziata presenta ancora zone grigie: la dottrina ha segnalato, ad esempio, che il dimezzamento dell’art. 25-bis, comma 3, è legato agli sbocchi dell’art. 23, comma 2, cioè all’ipotesi in cui la composizione non si chiuda con un accordo diretto. Chi imposta la strategia deve quindi valutare in anticipo quale sbocco rende di più sul fronte degli accessori, anziché dare per scontato che tutte le riduzioni si sommino in ogni caso. È una scelta che si fa con i numeri alla mano, non per inerzia.
La prova
L’art. 23, comma 2-bis, CCII introdotto dal D.Lgs. n. 136/2024; l’art. 25-bis CCII sulle misure premiali; la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2026, che ha fornito le indicazioni operative sulla transazione in composizione negoziata e ne ha ammesso l’applicazione anche all’IVA.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che scarta la composizione negoziata “perché tanto il tributo non si tocca” rinuncia a uno strumento riservato, flessibile, con misure protettive e con un esperto indipendente al fianco, e si avvia direttamente verso procedure più pesanti e più visibili. Oppure, al contrario, entra in composizione negoziata senza preparare una proposta di transazione completa, e si limita a incassare le riduzioni premiali quando avrebbe potuto negoziare anche l’imposta.
Mito n. 6 — “L’IVA, con le sue sanzioni, non si può toccare”
Il mito
“L’IVA è un’imposta europea: nella transazione fiscale si può solo rateizzare, mai ridurre, e lo stesso vale per sanzioni e interessi che la accompagnano.”
Perché ci credono in tanti
Il mito riproduce fedelmente la legge di qualche anno fa. La vecchia formulazione dell’art. 182-ter della legge fallimentare consentiva, per l’IVA e per le ritenute non versate, esclusivamente la dilazione. E la legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento conteneva un divieto analogo. Chi ha studiato o lavorato su quelle norme è rimasto con l’idea di un’IVA “blindata”.
La realtà
Quel divieto è caduto. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale, a condizione che un esperto indipendente accerti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Il legislatore ha poi riscritto l’art. 182-ter, e la regola è transitata negli artt. 63 e 88 del Codice della crisi, che non distinguono più tra IVA e altri tributi quanto alla possibilità di falcidia.
Nel sovraindebitamento, la Corte costituzionale con la sentenza n. 245 del 22 ottobre 2019 (depositata il 29 novembre 2019) ha dichiarato illegittimo l’art. 7, comma 1, della legge n. 3/2012 nella parte in cui escludeva la falcidia dell’IVA nell’accordo del sovraindebitato, per disparità di trattamento rispetto al concordato preventivo. Il Codice della crisi ha recepito questa impostazione.
Oggi l’IVA può essere ridotta, e con essa le sanzioni e gli interessi che la accompagnano, purché la proposta garantisca all’Erario almeno quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5/E del 2026 dedicata alla transazione in composizione negoziata, ha riconosciuto che l’IVA non costituisce risorsa propria dell’Unione e può essere oggetto di stralcio, richiamando proprio la sentenza Degano.
Restano fuori dal perimetro dell’art. 63 e dell’art. 88, invece, i tributi non amministrati dalle agenzie fiscali, come quelli locali (IMU, TARI e simili): per questi è in corso un percorso normativo di estensione della disciplina, ma occorre verificare lo stato di attuazione alla data del deposito prima di contare sulla loro falcidia con gli strumenti della transazione.
Lo stesso discorso vale per le ritenute non versate, che la vecchia legge fallimentare trattava come l’IVA, ammettendone solo la dilazione. La riforma dell’art. 182-ter del 2016 ha eliminato anche quel limite, e gli artt. 63 e 88 CCII non lo hanno reintrodotto: oggi le ritenute, con le relative sanzioni e interessi, possono essere oggetto di falcidia alle stesse condizioni degli altri tributi. Resta ferma, naturalmente, la regola dell’ordine delle prelazioni: l’IVA e le ritenute privilegiate non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai crediti di grado inferiore.
La prova
CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14; Corte cost., 22 ottobre 2019, n. 245; artt. 63 e 88 CCII; circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2026.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per intoccabile l’IVA costruisce piani sovradimensionati: prevede il pagamento integrale di un debito IVA con relative sanzioni e interessi, e per coprirlo sacrifica i fornitori o chiede finanza che non ha. Il risultato è spesso un piano non sostenibile o una percentuale troppo bassa per gli altri creditori, che non votano. Uno scenario ben calibrato, con l’IVA trattata come gli altri tributi privilegiati, avrebbe potuto reggere.
Mito n. 7 — “Chiusa la transazione, sono chiuse anche le conseguenze penali e ogni sanzione personale”
Il mito
“Una volta omologata la transazione, il debito fiscale è sistemato e con lui spariscono il processo penale per omesso versamento e qualunque altra sanzione.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un collegamento intuitivo: se il Fisco ha accettato di essere pagato in parte, il “danno” è stato regolato e non c’è più nulla da punire. Contribuisce anche il fatto che le riforme del 2024 in materia di reati tributari abbiano valorizzato la rateazione ai fini penali: chi è in regola con un piano di pagamento dell’avviso bonario non è punibile per l’omesso versamento. Da lì a pensare che qualunque accordo con l’Erario “copra” anche il penale, il passo è breve.
La realtà
La transazione fiscale regola il debito tributario, non il reato: se l’omesso versamento si è già consumato, l’omologazione successiva non lo cancella. I delitti di omesso versamento di ritenute e IVA sono istantanei: si perfezionano alla scadenza fissata dalla legge. La Cassazione penale, con la sentenza n. 35938 del 4 novembre 2025 (Sez. III), ha ribadito che né la presentazione né l’ammissione al concordato preventivo escludono il reato se intervengono dopo la scadenza del versamento; una causa di giustificazione può operare solo se il provvedimento che vieta i pagamenti arriva prima di quella scadenza. I pagamenti successivi rilevano solo ai fini della causa di non punibilità dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, che richiede tuttavia il pagamento integrale del debito, o come attenuante.
Sul versante delle sanzioni amministrative, poi, occorre distinguere. Nella transazione, le sanzioni tributarie possono essere ridotte come accessorio del tributo. Nell’esdebitazione che chiude la liquidazione giudiziale o controllata, invece, l’art. 278, comma 7, lett. b), CCII esclude dalla liberazione le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. La formula è precisa: la sanzione tributaria che accompagna un’imposta esdebitata segue la sorte dell’imposta; la sanzione autonoma, slegata da un debito estinto, resta dovuta.
C’è poi un terzo profilo che il mito ignora: la posizione di chi ha garantito o risponde insieme al debitore. L’art. 278 CCII fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, mentre estende gli effetti dell’esdebitazione della società ai soli soci illimitatamente responsabili. In altre parole, la riduzione ottenuta dalla società non si trasferisce automaticamente su chi ha prestato garanzie personali. Chi è amministratore e insieme garante deve quindi valutare separatamente la propria posizione, sia sul versante patrimoniale sia su quello penale.
La prova
Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938; art. 13 D.Lgs. n. 74/2000; art. 278, comma 7, lett. b), CCII.
Cosa rischia chi ci crede
L’amministratore che confida nell’effetto “tombale” della transazione può sottovalutare il procedimento penale già aperto, perdere il momento utile per un pagamento che gli consentirebbe di beneficiare della non punibilità o delle attenuanti, o trascurare di coordinare la strategia concorsuale con quella difensiva. Anche sul piano amministrativo, chi dà per scontato che ogni sanzione si estingua con l’esdebitazione rischia di trovarsi, a procedura chiusa, con partite residue non liberate.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi di fantasia per mostrare cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1 — “Tanto sanzioni e interessi si cancellano da soli”
Ipotesi: una S.r.l. in continuità ha un debito verso l’Agenzia delle Entrate di 612.740 €, così composto: imposte 438.900 €, sanzioni 121.380 €, interessi 52.460 €.
Percorso di chi crede al mito. L’amministratore chiede una rateazione ordinaria per le sole imposte (438.900 €), convinto che sanzioni e interessi verranno “tolti con la transazione”. Nessuno strumento di regolazione della crisi viene però avviato. Risultato: i 173.840 € di sanzioni e interessi (121.380 + 52.460) restano interamente dovuti, gli interessi di mora continuano a maturare sulle somme iscritte a ruolo e, al primo mancato pagamento, l’Agente della riscossione può procedere.
Percorso corretto. La società deposita un accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII. Aderiscono banche e fornitori per oltre un quarto dell’esposizione complessiva, per cui la soglia minima per un eventuale cram down è il 50% del solo tributo: 438.900 × 50% = 219.450 €, oltre agli interessi di dilazione al tasso legale. La proposta offre 231.000 € in cinque anni, pari al 52,6% delle imposte e al 37,7% dell’intero debito (231.000 / 612.740). L’Agenzia non aderisce; il tribunale verifica che la proposta è più conveniente della liquidazione e omologa. Se l’omologazione diventa definitiva e il piano viene rispettato, la differenza di 381.740 € (612.740 – 231.000) non sarà più esigibile. Sanzioni e interessi si sono ridotti, sì: ma solo perché una proposta li ha ridotti e un giudice l’ha resa vincolante.
Simulazione 2 — “Le sanzioni sono sempre chirografarie”
Ipotesi: concordato preventivo liquidatorio con una percentuale prevista per i chirografari dell’8%. Tra i debiti fiscali: imposte sui redditi e IRAP per 184.300 €, con sanzioni relative per 55.290 €; IMU comunale per 23.640 €, con sanzioni per 7.090 €.
Piano di chi crede al mito. Tutte le sanzioni vengono collocate in chirografo e pagate all’8%. Per le sanzioni erariali: 55.290 × 8% = 4.423,20 €. Per le sanzioni IMU: 7.090 × 8% = 567,20 €.
Cosa accade in realtà. Le sanzioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP sono assistite dal privilegio dell’art. 2752, primo comma, c.c. (Cass. n. 28016/2025): non possono essere trattate come chirografi. Il piano ha graduato male un credito privilegiato di 55.290 €. Se l’attivo disponibile avrebbe consentito di soddisfare quel grado in misura superiore all’8%, la proposta viola l’ordine delle prelazioni e l’Agenzia ha un argomento solido per opporsi; il piano va rifatto, riducendo quanto destinato ad altri creditori. Diverso il caso delle sanzioni IMU: per loro il privilegio non si estende (Cass. n. 33729/2024) e la collocazione in chirografo, con i 567,20 € previsti, è corretta.
Simulazione 3 — “Dal deposito gli interessi si fermano”
Ipotesi: domanda di concordato depositata il 14 aprile 2026, omologazione prevista il 20 gennaio 2027: 281 giorni. Debito erariale privilegiato (imposte sui redditi e IVA) di 148.200 €; si assume, a fini puramente dimostrativi, un tasso annuo del 3%.
Piano di chi crede al mito. Nessun interesse è stanziato dopo il deposito.
Cosa accade in realtà. Per i crediti privilegiati la sospensione non opera: nell’ipotesi, gli interessi maturati nel periodo sono 148.200 × 3% × 281/365 = 3.422,81 €. Una somma modesta in assoluto, ma che in un piano “tirato” può far scendere la percentuale promessa ad altre classi. Se poi la proposta prevede una dilazione quinquennale del privilegio, servono anche gli interessi per l’intero periodo di rateazione. L’unico ambito in cui il fermo riguarda davvero gli interessi è quello dei crediti chirografari, per i quali il computo si arresta agli effetti del concorso.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento vero. Ricomposti nel quadro corretto, quei frammenti disegnano una mappa più precisa.
È vero che sanzioni e interessi possono essere ridotti in modo significativo. Gli artt. 63, 88 e 80 CCII consentono di falcidiare tributi e accessori; le soglie del cram down negli accordi di ristrutturazione sono calcolate sul solo tributo, segnale che il legislatore accetta un sacrificio più profondo proprio sugli accessori. Ma la riduzione passa sempre da una proposta e da un’adesione o un’omologazione: non esiste un automatismo “alla rottamazione”.
È vero che esistono riduzioni automatiche. Sono quelle dell’art. 25-bis CCII nella composizione negoziata: interessi alla misura legale, sanzioni alla misura minima, dimezzamento di sanzioni e interessi anteriori in determinati sbocchi. Sono però legate al percorso e al suo esito, non a una semplice richiesta.
È vero che, in passato, le sanzioni erano quasi sempre chirografarie. Dal 2011 non è più così per le sanzioni legate alle imposte sui redditi e all’IRAP, mentre resta così per quelle dei tributi locali. La regola generale si è frammentata e va applicata tributo per tributo.
È vero che gli interessi si fermano. Ma per i chirografari, non per i privilegiati; e nella dilazione la legge chiede comunque gli interessi al tasso legale.
È vero che l’Agenzia ha un peso enorme. Ma il suo dissenso può essere superato quando la proposta è più conveniente della liquidazione e l’adesione erariale è determinante, con i limiti e le soglie introdotti nel 2024 e con la giurisprudenza della Cassazione del 2026 che ha escluso sia il requisito della meritevolezza sia gli accordi strumentali.
È vero che la composizione negoziata era “monca” sul fronte fiscale. Lo era fino al settembre 2024; oggi consente la transazione anche sull’imposta, sebbene senza omologazione forzosa.
È vero che l’IVA era intoccabile. Lo era prima della sentenza Degano, della riscrittura dell’art. 182-ter e della sentenza n. 245/2019 della Corte costituzionale. Oggi è falcidiabile come gli altri tributi, nel rispetto della convenienza.
È vero che la transazione chiude il debito. Ma il debito tributario, non il reato già consumato; e l’esdebitazione libera dalle sanzioni solo quando sono accessorie a debiti estinti.
La lezione comune è che nella transazione fiscale quasi nulla è “sempre” o “mai”: tutto dipende dallo strumento scelto, dalla natura del tributo, dal rango del credito, dalla data di avvio della procedura e dal confronto con l’alternativa liquidatoria.
Mito vs realtà in tabella
Per chi preferisce una sintesi da consultare in un colpo d’occhio, ecco i sette miti affiancati alla regola effettivamente in vigore. Ogni riga rimanda alla sezione in cui il tema è sviluppato con i relativi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Sanzioni e interessi si cancellano in automatico, come nella rottamazione | Si riducono solo se la proposta lo prevede e se c’è adesione dell’Agenzia od omologazione del tribunale (artt. 63, 88 CCII) |
| Le sanzioni sono sempre chirografarie | Le sanzioni per imposte sui redditi e IRAP sono privilegiate (art. 2752 c.c.; Cass. 28016/2025); quelle dei tributi locali no (Cass. 33729/2024) |
| Dal deposito gli interessi si fermano per tutti | Si sospendono per i chirografari; per i privilegiati continuano (artt. 154 CCII, 2749 c.c.); nella dilazione servono gli interessi legali |
| Se l’Agenzia dice no, si paga tutto | Il tribunale può omologare con cram down se la proposta è conveniente e l’adesione erariale è determinante, rispettando soglie e limiti di legge |
| In composizione negoziata il tributo non si tocca | Dal 28/9/2024 l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente la transazione anche sull’imposta, ma senza cram down |
| L’IVA non si può ridurre | L’IVA è falcidiabile (CGUE C-546/14; Corte cost. 245/2019; circ. AdE 5/E/2026), sempre nel rispetto della convenienza |
| La transazione chiude anche il penale | Il reato già consumato resta; l’esdebitazione non libera dalle sanzioni non accessorie a debiti estinti (art. 278 CCII) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se ottengo l’omologazione di un concordato con transazione fiscale, non pagherò le sanzioni? Dipende. Pagherai le sanzioni nella misura prevista dalla proposta omologata: può essere una percentuale anche molto bassa se le sanzioni sono chirografarie, mentre per quelle privilegiate la proposta deve rispettare l’ordine delle prelazioni e il confronto con la liquidazione. La parte eccedente, a omologazione definitiva e piano rispettato, non sarà più esigibile.
Quindi è vero che posso usare la transazione fiscale anche per l’IMU? No, non con gli strumenti degli artt. 63 e 88 CCII nella loro formulazione attuale. Quelle norme riguardano i tributi amministrati dalle agenzie fiscali. I tributi locali possono comunque essere trattati nel piano come crediti ordinari, secondo il loro rango; per un’estensione della transazione ai tributi locali occorre verificare lo stato di attuazione delle modifiche normative al momento del deposito.
Quindi è vero che, se l’Agenzia non risponde, la proposta si considera accettata? Dipende dallo strumento. Nel concordato minore il silenzio dei creditori vale in genere come assenso secondo le regole di voto della procedura; negli altri strumenti occorre guardare alle specifiche regole di voto e di adesione. In ogni caso, dove l’adesione manca ed è determinante, entra in gioco la verifica di convenienza richiesta per il cram down.
Quindi è vero che dopo una transazione risolta non potrò più chiedere il cram down? Sì, negli accordi di ristrutturazione, per cinque anni. Il correttivo-ter esclude l’omologazione forzosa se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione avente a oggetto debiti della stessa natura, poi risolta di diritto per inadempimento, salvo il caso della modifica dell’accordo secondo le regole del Codice. La norma prevede anche un meccanismo antielusivo per chi prosegue l’attività attraverso operazioni straordinarie.
Quindi è vero che la meritevolezza del debitore conta per il cram down nel concordato preventivo? No. Con l’ordinanza n. 10723/2026 la Cassazione ha chiarito che nel concordato preventivo decide la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale; le condotte tributarie pregresse rilevano solo se incidono sulla completezza e correttezza delle informazioni fornite ai creditori. Diverso il discorso negli accordi di ristrutturazione, dove l’art. 63 CCII prevede espressamente alcune condotte fraudolente come cause ostative.
Quindi è vero che il dimezzamento di sanzioni e interessi previsto nella composizione negoziata spetta sempre? No. L’art. 25-bis, comma 3, CCII riduce della metà sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza e oggetto della composizione solo nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2, cioè quando le trattative sfociano in un piano attestato, in un accordo di ristrutturazione, nel concordato semplificato o in un altro strumento di regolazione della crisi. Le altre misure premiali (interessi alla misura legale, sanzioni alla misura minima) hanno presupposti propri, che vanno verificati caso per caso.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce e i provvedimenti richiamati nell’articolo, ciascuno con il principio riformulato in parole nostre e il mito che contribuisce a smontare.
1. Corte costituzionale, 15 luglio 2014, n. 225. Principio: la transazione fiscale è una disciplina eccezionale rispetto al principio di indisponibilità del credito tributario; il Fisco può rinunciare a parte della pretesa solo nei casi e alle condizioni fissate da una norma espressa. Rilevanza: smonta il mito n. 1: nessuna cancellazione automatica, ma una riduzione ammessa solo dentro gli strumenti previsti.
2. Corte di giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Principio: il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale è compatibile con il diritto dell’Unione se un esperto indipendente accerta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: fondamento dello smontaggio del mito n. 6.
3. Corte costituzionale, 22 ottobre 2019, n. 245 (dep. 29 novembre 2019). Principio: è illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA nell’accordo del sovraindebitato previsto dalla legge n. 3/2012, perché crea una disparità ingiustificata rispetto al concordato preventivo. Rilevanza: estende al sovraindebitamento la caduta del mito n. 6.
4. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 8504 del 2021. Principio: le controversie sul diniego di adesione alla transazione fiscale nelle procedure concorsuali spettano al giudice della crisi, non al giudice tributario. Rilevanza: conferma che l’effetto riduttivo nasce nella procedura (mito n. 1) e che il “no” dell’Agenzia è sindacabile dal tribunale (mito n. 4).
5. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 33729 del 21 dicembre 2024. Principio: il privilegio dell’art. 2752 c.c. per i tributi locali non si estende alle relative sanzioni, perché le norme sui privilegi sono eccezionali e non applicabili per analogia. Rilevanza: delimita il mito n. 2: per i tributi locali la sanzione resta chirografaria.
6. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 34842 del 29 dicembre 2024. Principio: anche nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale i crediti tributari privilegiati devono ricevere un trattamento non inferiore a quello dei crediti di grado inferiore (regola di priorità relativa), nel rispetto del limite della liquidazione dei beni gravati. Rilevanza: spiega perché le sanzioni privilegiate non si possono “degradare” (mito n. 2).
7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 28016 del 21 ottobre 2025. Principio: dopo la riforma del 2011, il privilegio generale mobiliare copre tutte le sanzioni previste dalla normativa sulle imposte sui redditi e sull’IRAP, senza necessità di un collegamento diretto con l’accertamento di un singolo tributo. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente smentisce il mito n. 2.
8. Cassazione penale, Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. Principio: la presentazione o l’ammissione al concordato preventivo successive alla scadenza del versamento non escludono il reato di omesso versamento IVA; i pagamenti successivi rilevano solo ai fini dell’art. 13 D.Lgs. n. 74/2000. Rilevanza: smonta il mito n. 7 sul piano penale.
9. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5870 del 12 febbraio 2026. Principio: l’Amministrazione finanziaria che non ha proposto formale opposizione nel giudizio di omologazione non può impugnare l’omologazione con cram down; il dissenso espresso nelle trattative non basta a renderla parte. Rilevanza: ridimensiona il peso del “no” dell’Agenzia (mito n. 4).
10. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5866 del 2026. Principio: il cram down non è una sanzione per l’inerzia del Fisco ma uno strumento per evitare che un creditore blocchi una soluzione che per lui è migliore della liquidazione; non si può pretendere la certezza assoluta sull’esito di eventi futuri, come azioni di responsabilità. Rilevanza: chiarisce come si misura la convenienza (mito n. 4).
11. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: è ostativo al cram down l’accordo di ristrutturazione costruito con adesioni private irrisorie al solo scopo di superare il dissenso di un Erario titolare di quasi tutto il passivo; la valutazione dell’abuso è accertamento di fatto del giudice di merito. Rilevanza: segna il limite dello smontaggio del mito n. 4: il cram down non è un espediente.
12. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. n. 136/2024 il cram down negli accordi richiedeva comunque un accordo effettivo, anche se percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici. Rilevanza: importante per le procedure avviate prima del 28 settembre 2024 (mito n. 4).
13. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Principio: nel concordato preventivo il cram down fiscale dipende dalla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non dalla meritevolezza del debitore; le condotte pregresse contano solo se incidono sulla trasparenza informativa. Rilevanza: smonta il mito n. 4 nella versione “il Fisco può dire no perché il debitore non merita”.
14. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026. Principio: nel concordato minore la falcidia o dilazione dei crediti tributari e l’omologazione con cram down non richiedono una formale proposta di transazione fiscale secondo il modello dell’art. 88 CCII, perché la procedura ha una disciplina autonoma incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza. Rilevanza: mostra che anche nel sovraindebitamento sanzioni e interessi possono essere ridotti contro il dissenso erariale (mito n. 4).
15. Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026. Principio: è inammissibile la domanda di omologazione forzosa di un accordo di ristrutturazione presentato come “in continuità” quando manca un piano industriale che dimostri la prosecuzione dell’attività in equilibrio. Rilevanza: pronuncia di merito che conferma come il cram down richieda uno strumento autentico (mito n. 4).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il primo servizio che rendiamo è separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato. Poi costruiamo, con i numeri, la strada che la legge consente davvero. In concreto:
- Scomponiamo il debito fiscale voce per voce: estratti di ruolo, avvisi, atti di accertamento e dichiarazioni vengono letti per separare imposta, sanzioni, interessi e aggi, tributo per tributo e anno per anno.
- Attribuiamo il rango corretto a ogni credito, verificando quali sanzioni sono privilegiate ai sensi dell’art. 2752 c.c. e quali restano chirografarie, alla luce della giurisprudenza più recente.
- Calcoliamo gli interessi reali, distinguendo quelli che si fermano con il concorso da quelli che continuano a maturare sui crediti privilegiati e quelli di dilazione richiesti dalla legge.
- Scegliamo lo strumento più adatto tra composizione negoziata con transazione, accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, concordato minore o piano del consumatore, confrontando per ciascuno effetti su sanzioni e interessi, tempi e requisiti.
- Redigiamo la proposta di transazione fiscale con la percentuale, la dilazione e le garanzie, verificandone la tenuta rispetto alle soglie di legge e all’ordine delle prelazioni.
- Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, insieme ai commercialisti dello staff, perché è quel confronto che decide la convenienza e, in caso di dissenso, l’omologazione forzosa.
- Gestiamo il dialogo con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione, depositando la proposta presso gli uffici competenti e seguendone l’istruttoria.
- Impostiamo e sosteniamo la richiesta di cram down davanti al tribunale quando l’adesione erariale manca ed è determinante, verificando in anticipo le cause ostative introdotte dal correttivo-ter.
- Coordiniamo il fronte concorsuale con quello penale-tributario, perché la tempistica dei pagamenti e delle domande può incidere sulla non punibilità o sulle attenuanti.
- Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi, dal reclamo fino al ricorso per Cassazione, oppure impugniamo il provvedimento che ha respinto una proposta fondata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la transazione fiscale in composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione è una trattativa strutturata con l’Erario, e conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata consente di sfruttarne sia le misure premiali su sanzioni e interessi sia la nuova possibilità di negoziare l’imposta. Quando il debitore è un professionista o un piccolo imprenditore, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC diventa altrettanto centrale, perché il cram down nel concordato minore si regge sulla relazione dell’Organismo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che, da cassazionista, può difenderla in Cassazione, senza cambi di linea né passaggi di consegne. E il lavoro è sempre condiviso: avvocati e commercialisti dello staff operano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella transazione fiscale diritto e numeri non si possono separare.
Conclusione
Sanzioni e interessi, nella transazione fiscale, non si cancellano da soli: si riducono, a volte in misura molto rilevante, quando una proposta ben costruita li riduce e quando l’Agenzia aderisce o il tribunale omologa. Il resto — privilegi, interessi che corrono o si fermano, soglie del cram down, IVA, composizione negoziata, profili penali — è una sequenza di distinzioni che i miti tendono a cancellare. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di scegliere uno strumento, bisogna sapere che cosa quello strumento può davvero fare sui propri accessori.
È esattamente per questo che lo Studio Monardo segue questa materia: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, e quindi lavora sulla trattativa con l’Erario nella composizione negoziata e negli accordi; è Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, e dunque conosce dall’interno il cram down nel sovraindebitamento; coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario per la graduazione dei crediti fiscali; ed è cassazionista, in una materia che la Suprema Corte sta ridisegnando ordinanza dopo ordinanza.
📩 Prima che sanzioni e interessi continuino a crescere, fai verificare la tua posizione: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono al termine di questa pagina.
