Piano Di Ristrutturazione Soggetto A Omologazione (Pro) E Debiti Fiscali: Cosa Dicono I Giudici E Cosa Significa Per La Tua Impresa

Perché, sui debiti fiscali nel PRO, conta più la giurisprudenza del testo di legge

Quando un’impresa in crisi ha un debito rilevante con l’Agenzia delle Entrate, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o con l’INPS, la prima domanda è sempre la stessa: posso pagarne solo una parte, o in più anni, dentro uno strumento che mi consenta di proseguire l’attività? Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il PRO degli artt. 64-bis e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è lo strumento che offre la libertà più ampia nel distribuire il valore tra i creditori: consente di derogare agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle cause di prelazione, a condizione che la proposta sia approvata da tutte le classi.

Sui debiti fiscali, però, il testo della norma dice poco, e quel poco è arrivato tardi. Fino al settembre 2024 l’art. 64-bis non conteneva una sola parola sul trattamento dei tributi e dei contributi. Il decreto correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha aggiunto il comma 1-bis, che per la prima volta consente di proporre al Fisco un pagamento parziale o dilazionato anche nel PRO. Ma non ha detto come vanno formate le classi dei creditori pubblici, che cosa accade se l’Erario tace o vota contro, quale sia il perimetro del controllo del giudice. Queste risposte le stanno dando i tribunali, alcune corti d’appello e, per i principi generali sulla transazione fiscale, la Corte di Cassazione.

Chi deve decidere se imboccare la strada del PRO con un debito fiscale importante non può quindi fermarsi alla lettera dell’art. 64-bis. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere sul trattamento dei debiti tributari e contributivi nel PRO, ciascuna tradotta nelle conseguenze pratiche che produce per l’impresa e per i suoi amministratori.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il PRO con debiti fiscali sta esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che riguarda direttamente gli strumenti di regolazione della crisi e la trattativa strutturata con il ceto creditorio, di cui l’Erario è spesso il componente decisivo. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: nel PRO la proposta al Fisco richiede la ricostruzione del debito tributario, la sua collocazione per rango e la comparazione con lo scenario liquidatorio, cioè un lavoro nel quale profili giuridici e fiscali non si possono separare.

📩 Hai debiti con il Fisco o con l’INPS e stai valutando un PRO per la tua impresa? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo all’articolo.

Il quadro normativo in breve: che cosa prevede oggi l’art. 64-bis sui debiti fiscali

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, occorre fissare la base di legge nel testo vigente dopo il correttivo del 2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Chi può accedere al PRO. Lo strumento è riservato all’imprenditore commerciale che non sia impresa minore e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. Le imprese minori e quelle agricole restano escluse e devono orientarsi verso altri percorsi, come gli accordi di ristrutturazione o, per le imprese minori, il concordato minore.

La regola distributiva. I creditori devono essere suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. All’interno di ciascuna classe il trattamento deve essere paritario; tra le classi il valore generato dal piano può essere distribuito liberamente, anche in deroga alla responsabilità patrimoniale, alla par condicio e alla graduazione dei privilegi. Unico limite fisso: i crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. vanno pagati integralmente e in denaro entro trenta giorni dall’omologazione.

L’unanimità delle classi. La contropartita di questa libertà è che la proposta deve essere approvata da tutte le classi. In ciascuna classe l’approvazione si ottiene con la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, con i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe.

Il nuovo comma 1-bis sui tributi e sui contributi. Il correttivo consente al debitore, prima di presentare la domanda di omologazione, di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti previdenziali e assicurativi con i loro accessori. Alla proposta va allegata la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e un trattamento di questi crediti non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta si deposita presso gli uffici individuati dall’art. 88, comma 5, CCII, e si applicano alcune regole procedurali del concordato preventivo (art. 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7). L’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro novanta giorni dal deposito; se la proposta viene modificata il termine si allunga di sessanta giorni dalla modifica, e se la modifica equivale a una nuova proposta il termine torna a novanta giorni.

Che cosa il comma 1-bis non dice. La norma non richiama le disposizioni sull’omologazione forzosa in caso di dissenso dei creditori pubblici, il cosiddetto cram down fiscale, previste per il concordato preventivo (art. 88) e per gli accordi di ristrutturazione (art. 63). Non dice neppure come debbano essere classati i crediti dell’Erario e degli enti previdenziali.

L’omologazione e il test del creditore dissenziente. Se tutte le classi approvano, il tribunale omologa con sentenza. Il singolo creditore dissenziente può contestare la convenienza: in quel caso il piano è omologato solo se il suo credito è soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, con riferimento alla data della domanda di omologazione.

Le vie d’uscita. Gli artt. 64-ter e 64-quater regolano che cosa accade quando l’unanimità non si forma e consentono la conversione del PRO in concordato preventivo, cioè in uno strumento nel quale il cram down fiscale è previsto.

Su questo impianto, così scarno proprio sul punto che interessa a chi ha debiti con il Fisco, si è innestata la giurisprudenza.

L’orientamento consolidato: la transazione fiscale è uno strumento concorsuale, e il suo metro è la convenienza

Prima di entrare nelle questioni specifiche del PRO, occorre fissare i principi che la Corte di Cassazione ha affermato sulla transazione fiscale in generale. Non riguardano il PRO in modo diretto, perché le pronunce di legittimità si sono formate sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione, ma costituiscono il linguaggio con cui i giudici di merito stanno leggendo anche il nuovo comma 1-bis. Su questi punti l’orientamento si è consolidato.

La natura concorsuale prevale su quella fiscale: Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504

La vicenda da cui nasce la pronuncia è tipica. Una società aveva proposto un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’adesione; la società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, ritenendolo un atto tributario come gli altri. L’Agenzia aveva sollevato regolamento preventivo di giurisdizione.

La Suprema Corte ha chiarito che le controversie sul mancato assenso del Fisco a una proposta di transazione fiscale appartengono al giudice ordinario della crisi, non al giudice tributario, perché la finalità concorsuale dell’accordo prevale sulla natura tributaria delle obbligazioni coinvolte. Le Sezioni Unite hanno anche precisato un limite: se è contestato il credito tributario in sé, cioè la pretesa del Fisco nella sua esistenza o nel suo ammontare, la giurisdizione su quella contestazione resta del giudice tributario, e il giudice della crisi può solo disporre gli accantonamenti necessari.

Il principio, calato nella pratica, significa che nel percorso di ristrutturazione convivono due binari. Sul binario concorsuale si discute se la proposta al Fisco sia conveniente e se il suo rifiuto sia legittimo, e quel giudizio spetta al tribunale della crisi. Sul binario tributario si discute se il debito esista e quanto valga, e quel giudizio resta alla giustizia tributaria. In altre parole, se hai un avviso di accertamento che ritieni infondato, il PRO non è la sede per farlo cadere: va impugnato nei termini, e intanto il piano deve prevedere un accantonamento prudente.

La conferma delle Sezioni Unite: Cass., Sez. Un., ord. 22 novembre 2021, n. 35954

A pochi mesi di distanza, le Sezioni Unite sono tornate sul tema confermando l’impostazione della pronuncia di marzo. L’orientamento si è consolidato nel senso che l’interesse concorsuale alla migliore soddisfazione dei creditori prevale sull’interesse erariale considerato isolatamente, e che l’Amministrazione finanziaria, quando decide su una transazione, esercita una discrezionalità vincolata al criterio della convenienza, sindacabile dal giudice ordinario.

La traduzione pratica è che il Fisco non può rifiutare una proposta semplicemente perché preferisce essere pagato per intero: deve confrontare ciò che il piano gli offre con ciò che otterrebbe dalla liquidazione. Questa impostazione è il fondamento culturale del comma 1-bis, che infatti chiede al professionista indipendente di attestare proprio il trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il sindacato del giudice non è un timbro: Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954

La Suprema Corte è stata chiamata a esaminare un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale costruito, di fatto, attorno al solo creditore erariale. La Corte ha affermato che anche un accordo rivolto esclusivamente al Fisco non sfugge al controllo di merito del giudice della crisi: la transazione fiscale non è un canale riservato tra debitore e Agenzia, ma un segmento di uno strumento concorsuale che il tribunale deve verificare nei suoi presupposti.

Il principio, nella pratica, significa che non si può usare uno strumento di regolazione della crisi come un condono atipico, confezionato su misura per ridurre il solo debito fiscale. Per il PRO la lezione è diretta: il piano deve avere una reale funzione di regolazione della crisi dell’impresa, e il trattamento dei tributi deve inserirsi in una ristrutturazione che coinvolga anche gli altri creditori.

Il metro è la convenienza, non la meritevolezza: Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723

La pronuncia riguarda un concordato preventivo in continuità nel quale il Fisco non aveva aderito alla transazione e il tribunale aveva omologato con cram down. In sede di impugnazione era stata sollevata la questione della condotta fiscale pregressa del debitore, segnata da violazioni ripetute. La Corte ha stabilito che nel cram down fiscale del concordato il giudice verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non un’autonoma meritevolezza del debitore: le violazioni fiscali passate, anche sistematiche, non bastano da sole a negare l’omologazione.

Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza della Prima Sezione civile del 15 marzo 2026, n. 5866, che ha confermato l’irrilevanza delle ragioni soggettive del dissenso dell’Amministrazione finanziaria quando ricorrono i presupposti oggettivi dell’omologazione forzosa: conta la comparazione economica, non il motivo per cui l’ufficio ha detto no.

Il principio, calato nella pratica del PRO, ha un effetto indiretto ma importante. Nel PRO il cram down fiscale non c’è, come vedremo; ma se il PRO fallisce per il no del Fisco e il debitore converte la domanda in concordato preventivo, entra in gioco proprio questo orientamento. In altre parole, una proposta fiscale costruita bene fin dall’inizio, cioè ancorata a una comparazione liquidatoria solida, è un investimento che conserva valore anche se la strada del PRO si chiude.

Questione aperta n. 1: come si propone la falcidia del debito fiscale nel PRO, e che cosa è cambiato con il correttivo?

La questione

Hai un debito IVA, IRES e contributivo accumulato negli ultimi esercizi. Vuoi presentare un PRO in continuità e chiedere al Fisco di accettare una percentuale e una dilazione. Puoi farlo semplicemente inserendo l’Erario in una classe del piano, come un creditore qualsiasi, oppure devi seguire un procedimento specifico? E se la tua domanda è stata presentata prima del correttivo, quali regole si applicano?

Cosa hanno deciso i giudici

La stagione anteriore al correttivo: Trib. Udine, decreto 9 marzo 2023. Prima dell’introduzione del comma 1-bis, il Tribunale di Udine ha ammesso una società al PRO affermando che la mancanza, nell’art. 64-bis, di una disciplina specifica sul trattamento dei tributi e dei contributi non impediva al debitore di proporne un pagamento parziale o dilazionato attraverso l’inserimento dei creditori pubblici nelle classi. Per il tribunale friulano, il silenzio della legge non equivaleva a un divieto di falcidia fiscale nel PRO. Lo stesso decreto ha affrontato un profilo di grande interesse pratico: il credito tributario oggetto di definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione della L. 197/2022), se pagato in modo dilazionato, doveva essere considerato al lordo dello stralcio, e quindi come credito non integralmente soddisfatto, con la conseguenza che il voto favorevole dell’Agenzia diventava necessario.

La decisione è stata accolta dalla dottrina con apprezzamento ma anche con riserve. Era stato osservato che, in assenza di una norma che desse agli enti pubblici gli strumenti procedurali per approvare la riduzione del proprio credito, la falcidia restava in pratica difficilmente realizzabile: l’ufficio non aveva un procedimento istruttorio nel quale valutare la proposta.

La svolta normativa: il comma 1-bis. Il correttivo ha colmato proprio questa lacuna. Oggi il debitore deposita presso gli uffici competenti, individuati in base all’ultimo domicilio fiscale, una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, corredata dall’attestazione del professionista indipendente sul trattamento non deteriore. L’ufficio istruisce e decide se aderire entro novanta giorni. La dottrina più attenta ha sottolineato che, per i crediti pubblici, il trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria opera come condizione di ammissibilità della proposta fiscale, e non solo come argomento spendibile quando un creditore si oppone.

La lettura dell’Amministrazione: Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026. Non è una pronuncia giurisdizionale, ma è il documento con cui l’Agenzia ha dato istruzioni agli uffici, ed è quindi decisivo per capire come verrà trattata la tua proposta. La circolare ritiene inopportuna un’adesione dell’ufficio anteriore al controllo preliminare del tribunale sulla ritualità della domanda e sulla formazione delle classi; coordina il termine di novanta giorni con la finestra di voto fissata dal tribunale; chiarisce che costituiscono nuova proposta, e non semplice modifica, le variazioni che incidono sulla prestazione offerta, sulla quantificazione del debito tributario, sulla percentuale di soddisfacimento o sui tempi di pagamento.

Se c’è contrasto: il nodo delle domande anteriori e del perimetro della norma

Un vero contrasto giurisprudenziale sul procedimento, dopo il correttivo, non si registra: la norma è chiara nella sequenza. Restano però due zone d’ombra. La prima riguarda le domande di PRO presentate prima del 28 settembre 2024, per le quali la soluzione di Udine rimane un precedente favorevole ma isolato. La seconda riguarda il perimetro dei crediti: il comma 1-bis parla di tributi amministrati dalle agenzie fiscali e di contributi degli enti previdenziali, e non tutti i debiti di natura pubblicistica rientrano con certezza in questa formula.

L’assunzione prudenziale è questa: oggi la falcidia o la dilazione del debito fiscale nel PRO passa necessariamente per la proposta del comma 1-bis, depositata prima della domanda di omologazione e corredata da un’attestazione specifica; affidarsi al solo inserimento dell’Erario in una classe, come nella stagione anteriore al correttivo, espone a un rischio concreto di inammissibilità.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore, il calendario del PRO va costruito a ritroso partendo dal Fisco. La proposta fiscale deve precedere la domanda di omologazione; l’ufficio ha novanta giorni; ogni modifica sostanziale può far ripartire il termine. Una proposta presentata frettolosamente, e poi corretta nella percentuale o nei tempi, rischia di spostare in avanti l’intero percorso proprio quando l’impresa ha più bisogno di chiudere.

C’è poi un profilo che riguarda la qualità del lavoro istruttorio. L’attestazione sul trattamento non deteriore del Fisco non è un allegato da compilare, ma il documento su cui l’ufficio fonderà la propria decisione e su cui il tribunale misurerà l’ammissibilità della proposta. Occorre una ricostruzione analitica del debito per tributo, per anno e per rango, e una stima dello scenario liquidatorio che tenga conto delle prededuzioni, dei privilegi di grado anteriore e dei tempi reali di una liquidazione giudiziale.

Se infine hai in corso una definizione agevolata, il decreto di Udine ti ricorda che il debito rottamato ma non ancora pagato può pesare nel piano per il suo importo lordo: va verificato se convenga completare la definizione, farla confluire nella proposta del comma 1-bis o gestirla in altro modo.

Questione aperta n. 2: come vanno classati l’Erario e gli enti previdenziali?

La questione

Nel concordato preventivo l’art. 85 CCII impone una classe separata per i crediti tributari e contributivi falcidiati. Nel PRO questa regola non è richiamata in modo espresso. Il debitore può allora mettere l’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione, l’INPS e l’INAIL in un’unica classe di “creditori pubblici”? Può inserire la quota chirografaria del debito fiscale nella classe dei fornitori, dove i voti favorevoli dei fornitori potrebbero compensare il dissenso dell’Erario?

La domanda non è teorica. Dalla composizione delle classi dipende chi decide: in una classe formata dal solo Erario, il voto dell’Agenzia è la classe; in una classe mista, il suo voto può essere diluito.

Cosa hanno deciso i giudici

Il criterio generale di omogeneità: Cass., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378. La Suprema Corte, pronunciandosi sul concordato preventivo, ha chiarito che l’omogeneità della posizione giuridica guarda alla natura del credito e alle sue qualità intrinseche: carattere privilegiato o chirografario, presenza di garanzie, eventuali contestazioni. I giudici del PRO hanno fatto propria questa impostazione.

La distinzione tra privilegio e chirografo: Trib. Monza, decreto 12 marzo 2025. Il Tribunale di Monza ha esaminato un PRO nel quale i crediti dei creditori pubblici non erano stati distinti secondo il loro rango. Il collegio ha richiesto classi distinte per la quota privilegiata e per quella chirografaria, e ha spiegato la ragione di fondo: la libertà del PRO di derogare agli artt. 2740 e 2741 c.c. si giustifica soltanto se la proposta è approvata da tutte le classi, e le classi sono tali solo se raggruppano creditori con posizione giuridica e interessi economici davvero omogenei.

Tributi e contributi non stanno insieme: C. App. Milano, decreto 11 giugno 2025. In secondo grado la Corte d’Appello di Milano ha escluso la legittimità di una classe unica che comprendeva Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL. Tributi e contributi hanno finalità diverse e sono assistiti da privilegi di grado diverso: collocarli nella stessa classe altera l’omogeneità e può condurre all’inammissibilità della domanda. La stessa Corte ha precisato che la valutazione di omogeneità è qualitativa, non numerica: anche un credito di importo marginale, inserito in una classe di natura diversa, ne compromette la corretta formazione.

Se c’è contrasto: la classe separata è obbligatoria?

Su un punto la discussione resta aperta: se nel PRO sia sempre obbligatoria una classe riservata ai soli creditori pubblici, come nel concordato, oppure se basti rispettare il criterio generale di omogeneità. I commentatori segnalano che manca un richiamo espresso all’art. 85, comma 2, e che quindi l’obbligo non discende direttamente dalla legge. Nei fatti, però, le decisioni di Monza e di Milano, applicando il criterio di omogeneità, arrivano a un risultato molto vicino: rango diverso, classe diversa; tributo e contributo, classe diversa.

L’assunzione prudenziale è questa: nel PRO conviene classare i crediti pubblici separando almeno i tributi dai contributi e la quota privilegiata da quella chirografaria, senza mai mescolarli con crediti privati; una classe costruita per diluire il voto dell’Erario è esattamente la composizione artificiosa che la giurisprudenza milanese considera illegittima.

Cosa significa per te

La conseguenza più importante è strategica, e spesso sottovalutata: nel PRO, con classi costruite correttamente, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS finiscono quasi sempre per essere i soli componenti, o i componenti determinanti, delle rispettive classi, e quindi hanno di fatto un potere di veto sull’intero piano. Non esiste un meccanismo per aggirarlo attraverso il classamento. Chi immagina il PRO come un modo per “annacquare” il dissenso del Fisco dentro classi miste sta progettando un piano che, alla luce di questi precedenti, rischia di non superare il vaglio di ammissibilità.

Questo sposta il baricentro dell’intera operazione sulla trattativa con gli uffici. La proposta al Fisco va preparata come una vera negoziazione: con dati verificabili, con una comparazione liquidatoria che l’ufficio possa condividere, con tempi di pagamento sostenibili e coerenti con i flussi del piano. È su questo terreno che la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti fanno la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta il classamento dei creditori pubblici e la proposta fiscale come un unico disegno, perché nel PRO l’uno decide la sorte dell’altra.

Questione aperta n. 3: se il Fisco dice no, o non risponde, che cosa resta?

La questione

Hai depositato la proposta del comma 1-bis, l’hai corredata di un’attestazione solida, hai classato correttamente i creditori pubblici. L’ufficio, allo scadere dei novanta giorni, non aderisce: vota contro, oppure semplicemente non si esprime. Il tribunale può omologare lo stesso, come accade nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione? E se no, il lavoro fatto è perduto?

Cosa hanno deciso i giudici

Il cram down fiscale non entra nel PRO. Il dato di partenza è normativo: il comma 1-bis richiama le regole procedurali dell’art. 88, ma non le disposizioni sull’omologazione forzosa. La dottrina è concorde nel leggerlo come una scelta consapevole, coerente con la natura del PRO fondata sul voto favorevole di tutte le classi. Ne discende una conseguenza pratica, condivisa dai commentatori: nel PRO il tribunale non può sostituire con la propria valutazione il mancato consenso dell’Amministrazione finanziaria, perché l’omologazione presuppone l’approvazione di ciascuna classe. Il controllo individuale previsto dal comma 8, cioè la verifica che il creditore dissenziente riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione, protegge il singolo creditore all’interno di una classe che ha approvato, ma non supplisce al voto contrario di un’intera classe.

Il silenzio non è adesione. Poiché il PRO non contiene alcuna presunzione di assenso, la mancata adesione entro il termine equivale, sul piano del voto, a un’approvazione mancata. La Circolare n. 5/E del 2026 descrive in dettaglio come l’ufficio coordina la propria decisione con la finestra di voto, e prevede che, nei casi che richiedono verifiche ulteriori, l’Agenzia possa chiedere un rinvio: un’indicazione da tenere presente nel costruire il calendario del piano.

La via d’uscita: la conversione in concordato preventivo. L’art. 64-quater consente al debitore, quando l’unanimità non si forma, di convertire la domanda in concordato preventivo. Qui il quadro cambia radicalmente: nel concordato l’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici è prevista, alle condizioni di legge, e la Cassazione del 2026 (n. 10723 e n. 5866) ha chiarito che in quella sede conta la convenienza oggettiva della proposta, non le ragioni del dissenso né la storia fiscale del debitore.

La natura del piano incide sull’uscita. Sulla possibilità di un PRO meramente liquidatorio i tribunali sono divisi. Il Tribunale di Roma, con decreto del 3 luglio 2024, e il Tribunale di Milano, con decreto del 9 novembre 2024, hanno ammesso piani di natura liquidatoria, e il Tribunale di Lecco, con sentenza del 13 novembre 2024, n. 53, ne ha omologato uno fondato sulla vendita del patrimonio immobiliare. Il Tribunale di Roma, con decreto del 25 marzo 2025, ha invece ricondotto il PRO alla continuità aziendale, diretta o indiretta, escludendo una declinazione puramente liquidatoria. Per chi ha debiti fiscali la questione pesa due volte: condiziona l’ammissibilità del PRO e condiziona il tipo di concordato nel quale il PRO potrà essere convertito, con regole diverse sul trattamento dei crediti e sul cram down.

Se c’è contrasto: dove si colloca l’orientamento prevalente

Sull’esclusione del cram down fiscale dal PRO non c’è contrasto, ma una critica diffusa: parte della dottrina ha osservato che la necessità dell’adesione del Fisco rischia di rendere lo strumento poco praticabile proprio per le imprese che ne avrebbero più bisogno. Il contrasto vero riguarda la natura liquidatoria del piano, e resterà aperto finché non interverrà la Cassazione.

L’assunzione prudenziale è questa: un PRO con debiti fiscali rilevanti va progettato fin dall’inizio con un piano B, cioè con una proposta fiscale e un’attestazione che reggano anche nel concordato preventivo in cui il PRO potrebbe essere convertito; e, dove possibile, conviene preservare un nucleo di continuità che metta il piano al riparo dall’orientamento restrittivo sul PRO liquidatorio.

Cosa significa per te

Se sei l’imprenditore, il no del Fisco non è la fine del percorso, ma lo è se non l’hai previsto. La conversione in concordato richiede che il piano rispetti regole distributive più rigide di quelle del PRO: se la proposta originaria si reggeva su deroghe all’ordine dei privilegi che il concordato non consente, la conversione può richiedere una riscrittura sostanziale. Per questo le due strade vanno valutate insieme, prima del deposito.

Se sei amministratore di una società con debiti tributari, c’è un ulteriore profilo, di natura penale. La Cassazione penale, con sentenza della Sez. III del 3 novembre 2025, n. 35840, ha riconosciuto che l’adempimento della pretesa tributaria avvenuto nell’ambito di un concordato con transazione fiscale produce effetti anche sulla confisca collegata ai reati tributari, in applicazione del principio di proporzionalità. Un accordo con il Fisco raggiunto dentro uno strumento di regolazione della crisi, quindi, non chiude solo il fronte civilistico: può incidere anche sulla posizione personale di chi ha amministrato l’impresa.

La pronuncia più recente e rilevante per il PRO: Corte d’Appello di Milano, decreto 11 giugno 2025

Il contesto

Tra le decisioni esaminate, quella della Corte d’Appello di Milano dell’11 giugno 2025 merita un approfondimento autonomo. È una pronuncia di secondo grado, resa dopo il correttivo, in un distretto che per volume di procedure esercita un’influenza notevole sugli altri tribunali. E affronta il tema che, nel PRO con debiti fiscali, decide tutto: come si formano le classi dei creditori pubblici.

Per capire perché conti, bisogna ricordare da dove si partiva. Nella prima stagione applicativa, l’assenza nel PRO di una norma analoga all’art. 85 del concordato aveva alimentato un’idea diffusa: che il debitore potesse raggruppare i creditori pubblici come preferiva, magari tutti insieme, o insieme ad altri creditori con cui condividevano la collocazione in chirografo. Un classamento di questo tipo avrebbe potuto ridurre il peso del voto dell’Erario, o almeno semplificare la gestione del consenso.

La motivazione, in linguaggio piano

La Corte ha respinto questa impostazione con un ragionamento in tre passaggi. Primo: nel PRO la classe è il presidio che giustifica la deroga alla par condicio, perché è attraverso il voto di classi omogenee che i creditori accettano di essere trattati in modo diverso da quanto prevederebbe l’ordine legale. Secondo: l’omogeneità si misura sulla qualità della posizione giuridica e degli interessi economici, non sulla quantità dei crediti. Terzo: tributi e contributi, pur avendo in comune la natura pubblicistica del creditore, perseguono finalità diverse e godono di privilegi di rango diverso, e quindi non condividono quella posizione giuridica omogenea che la classe richiede.

Il principio, riformulato, è che nel PRO le classi non possono essere composte in modo artificioso per neutralizzare il dissenso di alcuni creditori, e che crediti tributari e crediti contributivi non possono essere collocati nella stessa classe. La Corte ha inoltre ribadito che anche l’inserimento di un credito di importo modesto in una classe eterogenea è sufficiente a viziarne la formazione.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento pratico si coglie su tre piani.

Il primo riguarda la geografia del voto. Con classi separate per Erario privilegiato, Erario chirografario, INPS privilegiato e INPS chirografario, l’Agenzia delle Entrate e l’ente previdenziale diventano arbitri delle rispettive classi. L’unanimità delle classi richiede il loro sì, e il comma 1-bis diventa il canale obbligato per ottenerlo.

Il secondo riguarda i tempi dell’errore. Il vizio di classamento viene rilevato in apertura, quando il tribunale verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi. Un classamento sbagliato non si scopre al voto, ma prima, e può condurre all’inammissibilità della domanda, con la caduta delle misure protettive e, se i creditori lo chiedono e ricorrono i presupposti, con l’apertura della liquidazione giudiziale.

Il terzo riguarda la negoziazione. Poiché non si può aggirare il Fisco con il classamento, occorre convincerlo con la proposta. La decisione milanese, letta insieme alla Circolare n. 5/E del 2026, disegna un percorso nel quale l’ufficio valuta la proposta dopo il controllo preliminare del tribunale sulle classi e nel rispetto della finestra di voto. Il messaggio per l’impresa è netto: nel PRO il consenso dell’Erario non si aggira, si costruisce.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul debito fiscale nel PRO

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi seguiti dallo studio: servono a vedere come i principi esaminati operano su numeri e date concreti.

Simulazione 1: il calendario dei novanta giorni e l’effetto delle modifiche

Ipotesi. Una società di componentistica deposita presso la Direzione provinciale competente la proposta di trattamento dei crediti tributari ai sensi del comma 1-bis il 12 ottobre 2026. Il termine per l’adesione, novanta giorni dal deposito, scade il 10 gennaio 2027.

Primo sviluppo: modifica marginale. Il 2 novembre 2026 la società deposita una modifica che corregge un errore materiale nell’elenco dei carichi affidati alla riscossione, senza toccare percentuale, tempi o importo del debito. Si tratta di una modifica: il termine si allunga di sessanta giorni dal suo deposito, fino al 1° gennaio 2027. Poiché questa data cade prima della scadenza originaria, resta fermo il termine minimo del 10 gennaio 2027, secondo la lettura coordinata dalla Circolare n. 5/E.

Secondo sviluppo: modifica tardiva. Se la stessa modifica marginale fosse depositata il 25 novembre 2026, i sessanta giorni porterebbero il termine al 24 gennaio 2027, cioè oltre la scadenza originaria: la nuova scadenza è quella del 24 gennaio.

Terzo sviluppo: nuova proposta. Se invece il 25 novembre 2026 la società riducesse la percentuale offerta sul debito IVA o allungasse la dilazione, la variazione inciderebbe sulla percentuale di soddisfacimento o sui tempi di pagamento: per la Circolare è una nuova proposta, e il termine riparte per intero, con scadenza al 23 febbraio 2027.

Esito. Una correzione sostanziale apportata a sei settimane dal deposito sposta la decisione del Fisco di circa sei settimane. Nel PRO la proposta fiscale va chiusa, nei numeri e nei tempi, prima di essere depositata: ogni ripensamento si paga in settimane di calendario.

Simulazione 2: il classamento dei creditori pubblici

Ipotesi. Una società di servizi logistici presenta un PRO in continuità. I debiti verso creditori pubblici sono: tributi erariali privilegiati (IVA e IRES) per 318.742,16 €; sanzioni e accessori collocati in chirografo per 74.215,90 €; contributi previdenziali privilegiati per 96.418,37 €; contributi chirografari per 12.806,44 €. Il piano originario li raccoglie in un’unica classe “creditori pubblici”, per complessivi 502.182,87 €, con una percentuale uniforme del 55%.

Sviluppo. Alla luce di Trib. Monza 12 marzo 2025 e di C. App. Milano 11 giugno 2025, la classe unica presenta due vizi: mescola crediti privilegiati e chirografari e mescola tributi e contributi. Inoltre, applicando una percentuale uniforme a crediti di rango diverso, il piano rinuncia a modulare il trattamento in funzione del grado di privilegio, che è proprio la valutazione su cui ciascun ente misurerà la convenienza rispetto alla liquidazione.

Correzione. Il piano viene riformulato su quattro classi: Erario privilegiato (318.742,16 €), Erario chirografario (74.215,90 €), INPS privilegiato (96.418,37 €), INPS chirografario (12.806,44 €). In ciascuna classe il creditore pubblico è l’unico votante: l’approvazione di ogni classe coincide con l’adesione dell’ente alla proposta del comma 1-bis.

Esito. Il PRO diventa ammissibile sotto il profilo del classamento, ma il suo destino dipende da quattro sì distinti, due dell’Agenzia e due dell’ente previdenziale. La corretta formazione delle classi non crea il consenso del Fisco, ma è la condizione perché quel consenso, una volta ottenuto, produca effetti.

Simulazione 3: la comparazione liquidatoria che l’attestatore deve sostenere

Ipotesi. Stessa società della simulazione 2. Nello scenario di liquidazione giudiziale alla data della domanda, l’attivo complessivo realizzabile è stimato in 1.184.900 €, di cui 402.600 € derivanti dalla vendita di un immobile ipotecato a favore di una banca creditrice di 540.000 €.

Sviluppo del calcolo. L’immobile va alla banca ipotecaria per 402.600 €; il residuo credito bancario scende in chirografo. L’attivo libero è di 782.300 €. Dedotte prededuzioni e spese della procedura stimate in 118.450 €, restano 663.850 €. Si pagano i crediti di lavoro privilegiati per 86.920 € (restano 576.930 €), i contributi previdenziali privilegiati per 96.418,37 € (restano 480.511,63 €) e gli altri crediti con privilegio generale di grado anteriore ai tributi erariali per 211.604,50 € (restano 268.907,13 €). I tributi erariali privilegiati, pari a 318.742,16 €, ricevono 268.907,13 €, cioè circa l’84,37%. I chirografari, compresa la quota chirografaria dell’Erario, non ricevono nulla.

La proposta del comma 1-bis. Il piano offre all’Erario privilegiato l’88% (280.493,10 €) in ventiquattro mesi dall’omologazione, e all’Erario chirografario il 6% (4.452,95 €) entro dodici mesi. Sul piano nominale, entrambe le offerte superano lo scenario liquidatorio.

Il passaggio che l’attestatore non può saltare. Il confronto non è solo aritmetico. La liquidazione giudiziale distribuirebbe il ricavato in tempi incerti e con il rischio di realizzi inferiori alle stime; il piano paga in tempi definiti ma con il rischio di inadempimento dell’impresa in continuità. L’attestazione deve dare conto di entrambi i profili, e deve spiegare perché, considerati tempi e rischi, il trattamento offerto non è deteriore. È su questa motivazione, prima ancora che sulla percentuale, che l’ufficio fonderà la propria decisione e che il tribunale verificherà l’ammissibilità della proposta.

Variante. Se l’attivo liquidatorio fosse stimato più alto, ad esempio perché l’immobile potesse essere venduto in blocco con l’azienda a un valore superiore, la soglia di convenienza per l’Erario privilegiato salirebbe, e un’offerta dell’88% potrebbe non bastare. Per questo la stima dell’alternativa liquidatoria va costruita con prudenza e documentata, non assunta per comodità.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce e gli atti di prassi richiamati nell’analisi. Come si vede, sul PRO con debiti fiscali il diritto vivente è costruito da tribunali e corti d’appello, mentre la Cassazione ha fissato i principi generali sulla transazione fiscale che i giudici del PRO utilizzano come riferimento. Alla data di questa analisi, nelle ricerche svolte non sono emerse pronunce di legittimità dedicate specificamente al comma 1-bis dell’art. 64-bis. La colonna “rilevanza pratica” offre una mappa dei punti da presidiare: procedimento della proposta, classi, comparazione liquidatoria, via d’uscita in caso di dissenso.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., Sez. Un., ord. 25 marzo 2021, n. 8504Giurisdizione sul diniego del FiscoLa finalità concorsuale prevale: decide il giudice della crisi; le contestazioni sul debito restano al giudice tributarioDistinguere il binario concorsuale da quello tributario
Cass., Sez. Un., ord. 22 novembre 2021, n. 35954Natura della decisione dell’AmministrazioneDiscrezionalità vincolata alla convenienza, sindacabile dal giudice ordinarioIl Fisco deve confrontare piano e liquidazione
Cass., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9378Omogeneità delle classiContano natura, rango, garanzie e contestazioni del creditoCriterio applicato anche ai creditori pubblici nel PRO
Cass., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954Accordo rivolto al solo ErarioAnche la transazione con il solo Fisco è soggetta al controllo di meritoNiente condoni atipici travestiti da ristrutturazione
Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866Dissenso dell’Amministrazione nel cram downLe ragioni soggettive del dissenso sono irrilevanti se ricorrono i presupposti oggettiviRileva in caso di conversione in concordato
Cass., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723Cram down fiscale nel concordato in continuitàSi valuta la convenienza, non la meritevolezza del debitoreLe violazioni pregresse non chiudono da sole la via del concordato
Cass. pen., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 35840Confisca tributaria e transazione fiscaleL’adempimento in sede concorsuale incide sulla confisca per proporzionalitàRiflessi sulla posizione personale degli amministratori
Trib. Udine, decreto 9 marzo 2023Falcidia fiscale nel PRO prima del correttivoIl silenzio della norma non vietava la falcidia; il debito rottamato conta al lordoPrecedente per le domande anteriori; attenzione alle definizioni agevolate
Trib. Monza, decreto 12 marzo 2025Classi dei creditori pubbliciClassi distinte per quota privilegiata e chirografariaIl rango decide la classe
C. App. Milano, decreto 11 giugno 2025Classe unica di creditori pubbliciTributi e contributi non stanno nella stessa classe; niente composizioni artificioseIl voto del Fisco non si diluisce
Trib. Roma, decreto 3 luglio 2024Natura del PROAmmissibile anche un piano liquidatorioOrientamento aperto
Trib. Milano, decreto 9 novembre 2024PRO liquidatorio dopo il correttivoAmmissibile, con vendite competitiveOrientamento aperto, con regole di vendita
Trib. Lecco, 13 novembre 2024, n. 53Omologazione di un PRO liquidatorioOmologato un piano basato sulla vendita degli immobiliConferma della tesi aperta
Trib. Roma, decreto 25 marzo 2025Natura del PROIl PRO presuppone continuità diretta o indirettaRischio per piani senza continuità
Circolare Agenzia delle Entrate 16 luglio 2026, n. 5/E (prassi)Istruttoria della proposta fiscale nel PROAdesione dopo il controllo del tribunale; coordinamento con il voto; nozione di nuova propostaIl calendario del piano si costruisce sul Fisco

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si possono ricavare alcuni principi pratici per chi valuta un PRO con debiti tributari e contributivi.

  • Oggi la falcidia o la dilazione di tributi e contributi nel PRO passa per la proposta del comma 1-bis, da depositare prima della domanda di omologazione.
  • L’attestazione deve dimostrare che il Fisco non riceve meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, tenendo conto di tempi e rischi e non solo delle percentuali.
  • Il Fisco ha novanta giorni per aderire; una modifica aggiunge sessanta giorni, una nuova proposta fa ripartire i novanta.
  • Cambiare percentuale, tempi o quantificazione del debito significa presentare una nuova proposta: i numeri vanno chiusi prima del deposito.
  • Crediti privilegiati e chirografari del Fisco vanno in classi distinte; tributi e contributi non si mescolano.
  • Una classe costruita per diluire il voto dell’Erario rischia l’inammissibilità: il consenso del Fisco non si aggira con il classamento.
  • Nel PRO non c’è cram down fiscale: senza l’adesione dell’ente la sua classe non approva, e il piano non è omologabile come PRO.
  • Il silenzio dell’ufficio non vale come assenso.
  • La conversione in concordato preventivo riapre la via dell’omologazione forzosa, dove conta la convenienza e non la meritevolezza del debitore.
  • Le contestazioni sull’esistenza o sull’importo del debito tributario restano al giudice tributario: il PRO non le risolve.
  • Un debito oggetto di definizione agevolata non ancora pagata può pesare nel piano per il suo importo lordo.
  • Sulla natura liquidatoria del PRO i tribunali sono divisi: un nucleo di continuità riduce il rischio.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Posso usare il PRO per pagare al Fisco solo una parte del debito IVA? Il comma 1-bis consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e quindi anche dell’IVA, purché la proposta preceda la domanda di omologazione e sia accompagnata dall’attestazione sul trattamento non deteriore. Nel PRO, però, la proposta produce effetti solo se l’Agenzia aderisce: in assenza di adesione la classe dell’Erario non approva e l’unanimità viene meno. La possibilità esiste, dunque, ma dipende da una trattativa con l’ufficio, non da una decisione del giudice.

Se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro novanta giorni, il silenzio vale come sì? No. Nel PRO non opera alcuna presunzione di assenso. La Circolare n. 5/E del 2026 descrive come l’ufficio coordina la propria decisione con la finestra di voto, e prevede che nei casi complessi possa chiedere un rinvio. Se il consenso non arriva, la strada da valutare è la conversione in concordato preventivo, dove la legge disciplina l’omologazione anche senza l’adesione dei creditori pubblici, alle condizioni previste e secondo i criteri precisati da Cass. n. 10723/2026.

Posso mettere l’Erario nella stessa classe dei fornitori chirografari, così i loro voti compensano quello del Fisco? È una scelta che la giurisprudenza guarda con grande sfavore. Il Tribunale di Monza (12 marzo 2025) e la Corte d’Appello di Milano (11 giugno 2025) hanno richiesto classi omogenee per rango e per natura del credito e hanno escluso composizioni artificiose volte a neutralizzare il dissenso. Un classamento di questo tipo espone al rischio di inammissibilità già in apertura.

Ho un accertamento fiscale che ritengo infondato: il PRO mi permette di contestarlo? No. Secondo Cass., Sez. Un., n. 8504/2021, le contestazioni sull’esistenza e sull’ammontare del credito tributario restano al giudice tributario. L’accertamento va impugnato nei termini ordinari; nel piano si prevede un accantonamento prudente, e la proposta al Fisco può tenere conto della contestazione pendente nella valutazione complessiva.

Il mio PRO è stato presentato prima del correttivo del 2024: i debiti fiscali possono essere falcidiati? Per le domande anteriori il comma 1-bis non era ancora in vigore. Il Tribunale di Udine, con decreto del 9 marzo 2023, aveva ammesso la falcidia attraverso l’inserimento dei creditori pubblici nelle classi, ma si tratta di un precedente isolato, criticato da parte della dottrina per l’assenza di un procedimento che consentisse agli enti di valutare la proposta. Ogni situazione di questo tipo va esaminata alla luce dell’orientamento del tribunale competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo PRO con debiti fiscali

Gli orientamenti esaminati diventano utili solo quando vengono applicati al fascicolo concreto. Ecco che cosa facciamo, in concreto, per l’impresa che valuta un PRO con debiti tributari e contributivi.

  1. Ricostruiamo il debito verso il Fisco e gli enti previdenziali: estraiamo carichi affidati alla riscossione, avvisi, dichiarazioni e posizioni contributive, e li riclassifichiamo per tributo, anno, rango di privilegio e stato di eventuale contestazione.
  2. Verifichiamo le definizioni agevolate e le rateizzazioni in corso: valutiamo se completarle, farle confluire nella proposta del comma 1-bis o gestirle diversamente, tenendo conto del peso che il debito rottamato può avere nel piano.
  3. Costruiamo il classamento dei creditori pubblici: separiamo tributi e contributi, quota privilegiata e quota chirografaria, e redigiamo per ciascuna classe la motivazione che il tribunale verificherà in apertura.
  4. Impostiamo con lo staff di avvocati e commercialisti la comparazione liquidatoria: stimiamo lo scenario della liquidazione giudiziale alla data della domanda, con prededuzioni, privilegi di grado anteriore, tempi e rischi di realizzo.
  5. Esaminiamo l’attestazione del professionista indipendente: la leggiamo con i criteri della giurisprudenza sulla transazione fiscale e segnaliamo, prima del deposito, i passaggi motivazionali che un ufficio o un tribunale potrebbero ritenere deboli.
  6. Redigiamo la proposta ex art. 64-bis, comma 1-bis, e costruiamo il calendario: coordiniamo il deposito presso gli uffici competenti, il termine di novanta giorni e la finestra di voto, evitando modifiche che facciano ripartire i termini.
  7. Conduciamo il confronto tecnico con gli uffici: sosteniamo la proposta davanti all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali con dati verificabili, nella logica di convenienza affermata dalle Sezioni Unite.
  8. Coordiniamo il PRO con il contenzioso tributario pendente: manteniamo distinti il binario concorsuale e quello tributario, curando le impugnazioni degli atti impositivi e gli accantonamenti nel piano.
  9. Prepariamo il piano B della conversione in concordato preventivo: verifichiamo in anticipo che proposta fiscale e attestazione reggano anche nel concordato, dove opera l’omologazione forzosa nei confronti dei creditori pubblici.
  10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione: impugniamo i provvedimenti di inammissibilità o di diniego dell’omologazione mantenendo la stessa linea difensiva impostata sin dall’analisi iniziale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel PRO con debiti fiscali l’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ha un peso concreto: la necessità di classi separate per i creditori pubblici, i confini del comma 1-bis e la natura liquidatoria del piano sono questioni ancora prive di una pronuncia di legittimità specifica, destinate ad arrivare in Cassazione. Possono essere sostenute fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata fin dalla prima analisi del fascicolo. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro sul versante della trattativa con l’Erario e con gli altri creditori, che nel PRO decide l’esito del voto.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione fiscale del debito, la comparazione liquidatoria e i profili giuridici del classamento e della proposta vengono esaminati in modo integrato, non in compartimenti separati.

In chiusura

Il comma 1-bis ha aperto il PRO alla transazione fiscale, ma la giurisprudenza ne ha subito tracciato i confini: la proposta al Fisco deve precedere la domanda e reggere un confronto serio con la liquidazione giudiziale; i creditori pubblici vanno classati per rango e per natura del credito; senza l’adesione dell’Erario il PRO non si omologa, e la via d’uscita passa per la conversione in concordato. Chi arriva a questo appuntamento con numeri solidi e un piano alternativo già pronto ha margini di manovra reali; chi ci arriva improvvisando rischia di perdere mesi preziosi.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente gli strumenti di regolazione della crisi e la trattativa con i creditori da cui dipende l’unanimità delle classi; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia la ricostruzione del debito fiscale e la comparazione liquidatoria; l’abilitazione di avvocato cassazionista consente di sostenere le questioni ancora aperte fino al giudizio di legittimità.

📩 Prima che scadano i novanta giorni o si chiuda la finestra di voto, parliamone: i contatti dello Studio Monardo ti aspettano in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO