Transazione Fiscale E Durc: Si Può Ottenere La Regolarità

Un’impresa con debiti verso INPS e INAIL non ottiene il DURC. Senza DURC non incassa gli stati di avanzamento lavori, non partecipa alle gare, spesso perde i committenti privati più strutturati. La transazione fiscale e contributiva prevista dal Codice della crisi consente di pagare quei debiti in misura ridotta o dilazionata. La domanda che ogni imprenditore pone è semplice: se propongo una transazione, torno ad avere un DURC regolare, e da quando?

La risposta non è un sì automatico. Dipende dallo strumento scelto (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata), dal contenuto del piano, dalla fase in cui si trova la procedura e dalla puntualità con cui l’impresa versa i contributi correnti. Il rischio principale è concreto: depositare una proposta credendo di “mettersi in regola” e scoprire, dopo settimane, che il sistema continua a restituire un esito di irregolarità, con il blocco dei pagamenti da parte della stazione appaltante.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il problema sta esattamente all’incrocio tra tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La transazione su tributi e contributi si costruisce con numeri e attestazioni: per questo lavora lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. La regolarità contributiva si gioca spesso nella fase delle trattative e nelle misure protettive: qui interviene la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quando il creditore pubblico si oppone all’omologa o propone reclamo, la difesa può arrivare fino al giudizio di legittimità: l’Avvocato è cassazionista.

📩 Hai una transazione in corso o in preparazione e il DURC risulta irregolare? Contatta subito lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono in fondo a questa pagina.


Inquadramento normativo: due discipline che devono parlarsi

Sul piano normativo il tema si regge su due corpi di regole nati in tempi diversi e mai del tutto coordinati.

La transazione fiscale e contributiva nel Codice della crisi

La transazione fiscale non è uno strumento autonomo. È un sub-procedimento che si innesta in uno strumento di regolazione della crisi. In sostanza, è la proposta con cui il debitore chiede al Fisco e agli enti previdenziali di accettare il pagamento parziale o dilazionato dei loro crediti, all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo.

Le norme di riferimento sono due:

  • art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII);
  • art. 88 CCII per il concordato preventivo, in continuità o liquidatorio.

Entrambi gli articoli sono stati riscritti dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (cosiddetto “correttivo-ter”), in vigore dal 28 settembre 2024. Nel testo vigente dell’art. 63, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi e premi amministrati dagli enti di previdenza e assicurazione obbligatoria, con i relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta. Il professionista indipendente deve attestare che il trattamento è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (se l’accordo è liquidatorio) o non deteriore rispetto ad essa (se c’è continuità).

Va precisato che la transazione riguarda i soli tributi delle agenzie fiscali e i contributi degli enti previdenziali. Restano fuori, ad esempio, IMU e TARI gestite direttamente dai Comuni.

Il DURC e il decreto ministeriale 30 gennaio 2015

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva attesta che l’impresa è in regola con i versamenti a INPS, INAIL e, per l’edilizia, Casse edili. La disciplina di dettaglio è nel D.M. 30 gennaio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2015), che ha introdotto il DURC online. Il documento ha validità di 120 giorni.

Per le imprese in crisi il decreto contiene una norma specifica, l’art. 5, che prevede ipotesi in cui l’impresa “si considera regolare” pur avendo debiti pregressi non pagati. Due commi interessano direttamente la transazione:

  • comma 1: nel concordato con continuità aziendale, l’impresa è considerata regolare tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori;
  • comma 4: le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi, nel concordato o nelle trattative per un accordo di ristrutturazione, sono considerate regolari tra la pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e l’omologazione, se il piano prevede il pagamento parziale o dilazionato di quei debiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa di settore.

Il problema del coordinamento

Il decreto del 2015 richiama gli articoli della legge fallimentare (art. 160, 182-bis, 182-ter, 186-bis). La legge fallimentare è stata sostituita dal Codice della crisi. L’interprete deve quindi “tradurre” i rinvii: il concordato con continuità dell’art. 186-bis corrisponde oggi all’art. 84 CCII; l’accordo di ristrutturazione dell’art. 182-bis corrisponde agli artt. 57 e seguenti; la transazione dell’art. 182-ter corrisponde agli artt. 63 e 88.

C’è poi un secondo nodo. Il comma 4 dell’art. 5 rinvia a “condizioni e limiti” che, all’epoca, erano quelli del decreto interministeriale 4 agosto 2009, molto restrittivo sui crediti contributivi. Una parte della dottrina ritiene che, dopo la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (che ha esteso la transazione ai contributi con disciplina propria), quel decreto e lo stesso art. 5, comma 1, siano implicitamente abrogati. L’INPS, per lungo tempo, li ha invece considerati ancora applicabili.

Distinzione da istituti affini: transazione non è rateizzazione

La rateizzazione amministrativa concessa dall’INPS (o dall’agente della riscossione) produce subito la regolarità, a condizione che le rate siano pagate. Non riduce però il debito e non coinvolge gli altri creditori. La transazione, invece, riduce o dilaziona il debito in un quadro concorsuale, sotto controllo del tribunale.

Esempio concreto: un’impresa edile con 184.700 € di contributi arretrati. Se ottiene una rateizzazione ordinaria e paga regolarmente la prima rata, il DURC torna regolare in pochi giorni, ma deve pagare tutto. Se invece propone una transazione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, può ottenere uno stralcio significativo, ma la regolarità dipende dalle regole dell’art. 5 del D.M. 2015 e dall’esito della procedura.


Requisiti e termini: quando la regolarità è possibile

La disciplina prevede condizioni diverse a seconda della fase. Conviene esaminarle una per una.

1. Regolarità dei contributi correnti

È la condizione che più spesso viene trascurata. In tutte le ipotesi dell’art. 5 del D.M. 2015, la regolarità “agevolata” riguarda soltanto i debiti anteriori alla procedura. I contributi che maturano dopo il deposito della domanda devono essere pagati alle scadenze ordinarie: un solo F24 omesso rende il DURC irregolare, qualunque sia lo stato della transazione.

2. Contenuto del piano

  • Nel concordato in continuità, durante la procedura (fino all’omologa) l’art. 5, comma 1, richiede l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali. Se il piano prevede un pagamento parziale, secondo la lettura letterale del decreto la regolarità in questa fase non è riconosciuta.
  • Nella proposta di accordo sui crediti contributivi (comma 4), il pagamento può essere parziale o dilazionato, ma deve rispettare le condizioni e i limiti della disciplina di settore.

3. Pubblicità nel registro delle imprese

La regolarità decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese: del ricorso, per il concordato; dell’accordo, per la proposta ex comma 4. Prima della pubblicazione il debito pregresso pesa per intero.

4. Omologazione e fase esecutiva

Dopo l’omologa del concordato, anche se il piano prevede la soddisfazione parziale dei crediti privilegiati di INPS e INAIL, il Ministero del Lavoro (nota del 21 luglio 2015) e l’INPS (messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015) hanno riconosciuto che l’impresa va considerata regolare fino all’adempimento del concordato. Il fondamento è la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” prevista dall’art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. 2015: l’ente non può agire per l’eccedenza e l’impresa non può pagarla spontaneamente senza violare la parità di trattamento tra creditori. Il reclamo degli enti contro l’omologa, secondo la stessa nota, non incide sulla verifica.

5. Rispetto delle scadenze del piano

La circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 ha chiarito che, se i pagamenti previsti dal piano omologato non sono eseguiti nei termini, il sistema di verifica restituisce l’esito di irregolarità.

Negli accordi di ristrutturazione, l’art. 63, comma 8, CCII aggiunge una regola severa: la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
90 giorni per l’adesione di Fisco ed enti (art. 63, co. 2, CCII)Deposito della proposta presso gli uffici competentiTermine di legge condizionante la domanda di omologaLa domanda di omologa può essere proposta solo dopo l’adesione o dopo lo spirare del termine
+ 60 giorni se la proposta è modificata; + ulteriori 90 se la modifica contiene una nuova propostaDeposito della modificaProroga legaleOmologa anticipata esposta a rigetto
Opposizione all’omologa (art. 48, co. 4, CCII) per Fisco ed entiRicezione dell’avviso PEC dell’iscrizione della domanda (art. 63, co. 3)PerentorioL’ente che non si oppone non diventa parte formale
60 giorni di tolleranza sulle rate (art. 63, co. 8, CCII)Singola scadenza del pianoPerentorioRisoluzione di diritto della transazione e ritorno dell’irregolarità
5 anni di “memoria” (art. 63, co. 6, lett. a)Stipula di una precedente transazione poi risoltaCausa ostativaEsclusione del cram down su debiti della stessa natura
10 anni di dilazione massima (art. 63, co. 5)OmologaLimite sostanzialeSenza altri aderenti per almeno un quarto dei crediti, niente cram down oltre questo orizzonte
15 giorni per regolarizzare (D.M. 30.1.2015)Invito dell’ente in sede di verificaTermine amministrativoEmissione dell’esito di irregolarità
120 giorni di validità del DURCData della richiestaValidità del documentoNecessità di nuova verifica

Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), va ricordato che l’art. 9 CCII ne esclude l’applicazione ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. I termini amministrativi della verifica DURC, del resto, non sono termini processuali.


Procedura passo-passo

In termini operativi, il percorso verso la regolarità contributiva con una transazione si articola in fasi precise. La sequenza che segue si riferisce all’accordo di ristrutturazione, lo strumento in cui la transazione contributiva è più frequente; le varianti per il concordato sono indicate di seguito.

Fase 1 – Fotografia del debito contributivo

Si acquisiscono l’estratto conto previdenziale INPS, la posizione INAIL, l’eventuale posizione Cassa edile e l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione. Si separano:

  • contributi (quota capitale);
  • sanzioni civili;
  • interessi;
  • oneri di riscossione.

La distinzione non è formale. Le soglie di soddisfacimento dell’art. 63, commi 4 e 5, si calcolano sull’ammontare dei crediti esclusi sanzioni e interessi.

Fase 2 – Verifica delle cause ostative

Prima di costruire la proposta si verifica che non ricorra una delle ipotesi dell’art. 63, comma 6:

  • una transazione su debiti della stessa natura, stipulata nei cinque anni precedenti e risolta di diritto (anche se conclusa da un soggetto la cui attività l’impresa ha proseguito per fusione, scissione, cessione o affitto d’azienda: comma 7);
  • un debito pubblico pari o superiore all’80% del debito complessivo, che derivi prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate o contributi in almeno cinque periodi d’imposta, oppure, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente accertate.

Se una causa ostativa ricorre, il cram down è precluso. Resta possibile solo l’adesione volontaria dell’ente.

Fase 3 – Piano, accordi con gli altri creditori e attestazione

Il piano deve dimostrare che l’INPS riceve, con la transazione, un trattamento non deteriore (in continuità) o più conveniente (in liquidazione) rispetto alla liquidazione giudiziale. L’attestazione del professionista indipendente deve affrontare espressamente questo confronto.

Parallelamente si negoziano gli accordi con banche e fornitori. La Cassazione (ord. 16 marzo 2026, n. 5918) ha chiarito, per il regime anteriore al correttivo, che senza accordi preesistenti con altri creditori non si può verificare se l’adesione dell’ente sia “determinante”. Una transazione isolata sul solo debito pubblico non è omologabile.

Fase 4 – Deposito della proposta presso gli uffici

La proposta, con la documentazione degli artt. 57, 60 o 61 e la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante sulla fedeltà dei dati, si deposita presso gli uffici indicati dall’art. 88, comma 5, CCII. Per l’INPS l’adesione è espressa dal Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione per gli oneri di riscossione.

Da questo momento decorrono i 90 giorni per l’adesione. Depositare la domanda di omologa prima che siano trascorsi è uno degli errori più frequenti e può portare al rigetto.

Fase 5 – Pubblicazione e istanza di verifica DURC

Pubblicato l’accordo nel registro delle imprese, l’impresa può far valere l’art. 5, comma 4, del D.M. 2015. In pratica si segnala alla sede INPS competente la pendenza della procedura, si allega la documentazione e si chiede che la verifica tenga conto della disciplina speciale. Se l’ente non riconosce la regolarità, si valuta la tutela giudiziale (fase 7).

Fase 6 – Domanda di omologazione e avviso agli enti

Ottenuta l’adesione o decorso il termine, si deposita la domanda di omologa. Il debitore comunica via PEC l’iscrizione della domanda alle sedi territoriali e regionali competenti; da quella ricezione decorre il termine di opposizione per gli enti.

Il tribunale può omologare anche senza adesione dell’INPS, compreso il caso di voto contrario, se l’adesione è determinante per raggiungere le percentuali (60% ordinario, 30% negli accordi agevolati) e ricorrono congiuntamente:

  1. accordo non liquidatorio;
  2. altri creditori aderenti per almeno un quarto dei crediti complessivi;
  3. soddisfacimento dell’ente non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  4. soddisfacimento pari almeno al 50% dei crediti di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, con interessi di dilazione al tasso legale.

Se gli altri aderenti non raggiungono un quarto dei crediti, o mancano del tutto, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni.

Fase 7 – Tutela cautelare se il DURC resta irregolare

Se l’ente continua a emettere esito di irregolarità nonostante la procedura, l’impresa può chiedere al tribunale una misura cautelare (art. 54 CCII nel concordato e negli accordi; art. 19 CCII nella composizione negoziata). La giurisprudenza prevalente esclude che il giudice possa “ordinare” all’INPS di emettere il documento, ma ammette una pronuncia che accerta la sussistenza delle condizioni di regolarità. Formulare correttamente la domanda (accertamento, non condanna) è decisivo.

Fase 8 – Esecuzione e monitoraggio

Omologato l’accordo, ogni rata va pagata alla scadenza. Il margine di sessanta giorni dell’art. 63, comma 8, non è un periodo di grazia da sfruttare: è il confine oltre il quale la transazione si risolve.

Varianti nel concordato preventivo

Nel concordato la proposta di trattamento dei crediti contributivi segue l’art. 88 CCII e viene presentata contestualmente al deposito presso il tribunale. L’ente esprime il voto. Dopo il correttivo, l’art. 88, comma 4, consente l’omologa anche del concordato in continuità in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, alle condizioni della ristrutturazione trasversale. Sul DURC, durante la procedura, pesa il requisito dell’integrale soddisfazione posto dall’art. 5, comma 1, del D.M. 2015; dopo l’omologa si applica la lettura ministeriale del 2015 che riconosce la regolarità fino all’adempimento.

Giudice competente

Per le controversie sulla transazione nel contesto concorsuale è competente il tribunale della procedura: le Sezioni Unite (ord. 23 febbraio 2021, n. 8504) hanno attribuito al giudice concorsuale la cognizione sul diniego della transazione fiscale. Le liti sul DURC fuori dal contesto concorsuale seguono invece le regole ordinarie; nelle gare pubbliche il giudice amministrativo ne verifica la regolarità solo in via incidentale.


Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1 – Accordo di ristrutturazione con transazione contributiva e cram down

Dati di partenza

  • Debito complessivo dell’impresa: 1.847.300 €
  • Debito INPS: 612.450 €, di cui 498.720 € di contributi e 113.730 € di sanzioni e interessi
  • Banche e fornitori aderenti all’accordo: 694.100 €
  • Deposito della proposta di transazione presso gli uffici: 14 aprile 2026

Verifica della decisività dell’INPS

  • Aderenti senza INPS: 694.100 / 1.847.300 = 37,57% → sotto il 60% richiesto dall’art. 57.
  • Aderenti con INPS: (694.100 + 612.450) / 1.847.300 = 70,73% → sopra il 60%.

L’adesione dell’INPS è determinante. Gli altri aderenti superano un quarto dei crediti (37,57% > 25%): si applica il comma 4, con soglia del 50%.

Verifica della soglia

  • Base di calcolo: 498.720 € (esclusi sanzioni e interessi)
  • Soglia del 50%: 249.360 €
  • Offerta del piano: 54%, pari a 269.308,80 €, in 72 rate mensili da 3.740,40 € più interessi al tasso legale

La soglia è rispettata. Occorre ancora che l’accordo non sia liquidatorio e che l’attestatore dimostri il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Termini

  • 14 aprile 2026 + 90 giorni = 13 luglio 2026: prima di questa data, senza adesione, la domanda di omologa non può essere depositata.
  • Dalla pubblicazione dell’accordo, l’impresa può chiedere che la verifica DURC tenga conto dell’art. 5, comma 4, del D.M. 2015. Il rischio residuo è che la sede INPS pretenda il rispetto dei limiti del decreto del 2009; in quel caso si valuta la via cautelare.

Fase esecutiva

Supponiamo che la rata in scadenza il 30 novembre 2026 non venga pagata. Il margine dell’art. 63, comma 8, scade il 29 gennaio 2027. Se entro quella data la rata non è integralmente versata, la transazione si risolve di diritto: il debito torna esigibile secondo le regole ordinarie e la verifica DURC restituisce irregolarità. Inoltre, per cinque anni, un nuovo cram down su contributi sarà precluso.

Esempio di calcolo n. 2 – Concordato in continuità: integrale o parziale?

Dati di partenza

  • Debito INPS privilegiato: 237.860 €
  • Debito INAIL: 18.415 €
  • Contributi correnti mensili dopo il deposito: 14.286,30 €
  • Pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese: 9 marzo 2026
  • Omologazione: 22 settembre 2026

Variante A – Piano con pagamento integrale di INPS e INAIL in 48 mesi

Totale da pagare: 237.860 + 18.415 = 256.275 €. Il requisito dell’art. 5, comma 1, del D.M. 2015 è soddisfatto: dal 9 marzo al 22 settembre 2026 l’impresa si considera regolare per il debito pregresso, purché versi i 14.286,30 € mensili correnti.

Variante B – Piano con pagamento del 71% del credito INPS

Pagamento INPS: 237.860 × 71% = 168.880,60 €. Tra il 9 marzo e il 22 settembre 2026, secondo la lettura letterale del decreto, la regolarità non è riconosciuta perché manca l’integrale soddisfazione. L’impresa che partecipa a gare in questo periodo è esposta. Dopo l’omologa, invece, vale l’indirizzo ministeriale del 2015: l’impresa è considerata regolare fino all’adempimento, a condizione che rispetti le scadenze del piano.

Il dettaglio che fa saltare tutto

Nella variante A, supponiamo che il 16 giugno 2026 l’impresa ometta il versamento dei contributi correnti di maggio. L’ente, in sede di verifica, invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se il versamento non avviene, l’esito è di irregolarità anche se il piano concordatario è ineccepibile. Il D.M. 2015 considera irrilevanti solo scostamenti di modesta entità (fino a 150 € complessivi).


Casi particolari

Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata non è una procedura concorsuale in senso proprio. Il correttivo-ter ha introdotto, con l’art. 23, comma 2-bis, CCII, la possibilità di transazione fiscale nel piano attestato che conclude le trattative, ma solo per i tributi e senza cram down: i contributi previdenziali ne restano esclusi. L’art. 5 del D.M. 2015 non contempla la composizione negoziata e una parte della giurisprudenza ne esclude l’applicazione.

La tutela passa quindi per le misure cautelari dell’art. 19 CCII, e qui la giurisprudenza è divisa:

  • il Tribunale di Milano (ord. 24 gennaio 2025) ha dichiarato inammissibile l’ordine all’INPS ma ha accolto la domanda subordinata di accertamento delle condizioni per il rilascio, con decorrenza dal deposito della proposta sui crediti contributivi e collegamento alla durata delle misure protettive;
  • il Tribunale di Roma (27 maggio 2025) ha seguito la stessa tecnica “accertativa” in un caso in cui il piano prevedeva il pagamento integrale dei contributi;
  • il Tribunale di Roma (23 settembre 2025) ha invece negato la misura, ritenendo che la tutela cautelare non possa servire a disapplicare la disciplina sostanziale del DURC;
  • il Tribunale di Castrovillari (ord. 27 ottobre 2025) ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio, confermando le misure protettive per 120 giorni;
  • il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025) ha escluso l’ordine diretto, ammettendo in astratto il solo accertamento, con efficacia temporalmente limitata.

Nella composizione negoziata, la possibilità di ottenere il DURC dipende quasi interamente dalla qualità del piano e dalla formulazione della domanda cautelare. È il terreno in cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la domanda di accertamento va costruita sui versamenti correnti effettivamente eseguiti e sulla proposta ai creditori previdenziali, non su una generica esigenza di continuità.

Concordato minore

Per l’impresa sotto soglia il quadro è diverso. La Cassazione (sent. 16 maggio 2026, n. 14555) ha stabilito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la proposta di transazione dell’art. 88 CCII: la disciplina è autonoma e ruota attorno all’OCC e alla relazione di convenienza dell’art. 80, comma 3. Sul DURC l’art. 5 del D.M. 2015 non prevede un’ipotesi espressa per il concordato minore: la regolarità va costruita sul piano omologato e sulla tutela giudiziale, caso per caso.

Precedente transazione risolta

Chi ha già concluso, negli ultimi cinque anni, una transazione su contributi poi risolta di diritto non può contare sul cram down per debiti della stessa natura. La preclusione colpisce anche il soggetto che prosegue l’attività del debitore originario (fusione, scissione, affitto o cessione d’azienda). In questi casi la regolarità si ottiene solo con l’adesione volontaria dell’INPS o con strumenti diversi.

Gare pubbliche in corso

La regolarità contributiva nelle gare è un requisito che deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e per tutta la procedura. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sentt. 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6) ha escluso la regolarizzazione postuma. Un DURC agevolato ottenuto dopo la scadenza per le offerte non sana la partecipazione. La tempistica della pubblicazione del ricorso o dell’accordo va quindi coordinata con il calendario delle gare.

Amministrazione straordinaria

Per le grandi imprese in amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999) l’art. 5, comma 3, del D.M. 2015 segue una logica diversa. L’impresa si considera regolare se i debiti verso INPS, INAIL e Casse edili scaduti prima della dichiarazione di apertura risultano insinuati al passivo. Non conta quindi il contenuto di un piano, ma l’insinuazione dei crediti. Restano comunque dovuti con regolarità i contributi dei periodi successivi all’ammissione.

Rateizzazione in corso prima della procedura

Accade spesso che l’impresa arrivi alla crisi con una rateizzazione INPS già concessa e in parte pagata. Con il deposito della domanda di concordato, il pagamento delle rate relative a debiti anteriori diventa, in linea di principio, un pagamento di crediti concorsuali. Non può proseguire liberamente senza violare la parità di trattamento. La giurisprudenza di merito formatasi sotto la legge fallimentare (tra le altre, Trib. Milano 11 marzo 2016, Trib. Bergamo 23 aprile 2015, Trib. Pavia 29 dicembre 2014) ha escluso che il giudice possa autorizzare quei pagamenti come “prestazioni essenziali”: l’INPS non è un fornitore. L’impresa ha diritto al DURC, sul piano concorsuale, se dal deposito si è mantenuta regolare sui contributi correnti. Proseguire le rate anteriori per “salvare” il DURC può creare problemi alla procedura senza risolvere quello della regolarità.

Debito verso Casse edili e INAIL

La transazione contributiva copre i premi INAIL e, secondo la lettura prevalente, i contributi delle Casse edili come enti di previdenza e assistenza per il settore. Nella pratica le Casse edili hanno però procedure e interlocutori propri. Il piano deve indicare in modo separato il trattamento di ciascun ente. Le soglie del 50% e del 60% dell’art. 63 si misurano sui crediti di ciascun ente creditore: un’offerta del 55% all’INPS e del 45% all’INAIL non rispetta il comma 4 per l’INAIL, anche se la media complessiva supera il 50%.

Imprese con debito pubblico prevalente

Molte imprese in crisi hanno un passivo composto quasi solo da debiti tributari e contributivi. Qui due regole si sommano. Se gli altri aderenti non raggiungono un quarto dei crediti, servono almeno il 60% e una dilazione non oltre dieci anni. Se poi il debito pubblico supera l’80% del totale e deriva prevalentemente da omessi versamenti protratti per almeno cinque periodi, il cram down è escluso. In questi casi la strategia si sposta sulla negoziazione con l’ente o su strumenti alternativi, come il concordato preventivo con trattamento dei crediti ai sensi dell’art. 88 CCII o, per l’impresa minore, il concordato minore.


Domande frequenti

Se deposito la proposta di transazione all’INPS, il DURC torna subito regolare?

No. Il deposito della proposta agli uffici non basta. Negli accordi di ristrutturazione, l’art. 5, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2015 collega la regolarità alla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese e al rispetto delle condizioni della disciplina di settore. Nel concordato in continuità la regolarità decorre dalla pubblicazione del ricorso, ma solo se il piano prevede l’integrale pagamento degli enti previdenziali. In ogni caso i contributi correnti devono essere versati puntualmente. Senza questi presupposti la verifica resta negativa.

L’INPS può rifiutare il DURC anche se il tribunale ha omologato il concordato?

Dopo l’omologa, il Ministero del Lavoro (nota 21 luglio 2015) e l’INPS (messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015) hanno riconosciuto che l’impresa va considerata regolare fino all’adempimento del concordato, anche se il piano paga solo in parte i crediti privilegiati di INPS e INAIL. Il reclamo dell’ente contro l’omologa non cambia la verifica. L’irregolarità torna, però, se l’impresa non rispetta le scadenze del piano (circolare INPS n. 126/2015) o se omette i contributi correnti.

Posso chiedere al giudice di obbligare l’INPS a rilasciare il DURC?

La giurisprudenza prevalente lo esclude: il giudice non può imporre all’ente un “facere” come l’emissione del documento. Già il Tribunale di Cosenza (23 marzo 2023), in un concordato, ha distinto tra accertare e ordinare. Molti tribunali ammettono invece una misura che accerta la sussistenza delle condizioni di regolarità (Milano, 24 gennaio 2025; Roma, 27 maggio 2025). Altri, come Roma il 23 settembre 2025, sono più rigorosi. La formulazione della domanda è quindi decisiva.

L’INPS ha votato contro la mia proposta: la transazione è morta?

Non necessariamente. Dopo il correttivo-ter, sia l’art. 63 sia l’art. 88 CCII precisano che la “mancanza di adesione” comprende anche il voto contrario. La Cassazione (ord. 28 ottobre 2024, n. 27782) aveva già affermato che l’omologa forzosa è possibile sia nel silenzio sia dopo un rigetto espresso. Occorre però che l’adesione sia determinante e che ricorrano le condizioni di legge: accordo non liquidatorio, soglie del 50% o 60%, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Ho saltato una rata della transazione: perdo il DURC?

Negli accordi di ristrutturazione la transazione si risolve di diritto se il pagamento non è eseguito integralmente entro sessanta giorni dalla scadenza (art. 63, comma 8, CCII). Entro quel margine è possibile rimediare pagando per intero. Oltre, la transazione cade, il debito torna esigibile e la verifica DURC diventa negativa. Per cinque anni, inoltre, un nuovo cram down su debiti della stessa natura resta precluso. Nel concordato, il mancato rispetto delle scadenze produce anch’esso l’esito di irregolarità.

Posso usare la transazione solo per il debito INPS, senza coinvolgere altri creditori?

In linea generale no. La Cassazione (ord. 16 marzo 2026, n. 5918) ha escluso l’omologa di una transazione che abbia ad oggetto il solo credito pubblico, in assenza di accordi con altri creditori: manca il presupposto della decisività dell’adesione. Con l’ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 la Corte ha inoltre qualificato come uso distorto l’accordo costruito al solo scopo di azzerare il debito pubblico. Con il testo vigente, se gli altri aderenti sono meno di un quarto, servono almeno il 60% e una dilazione non oltre dieci anni.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito il quadro completo dei riferimenti utilizzati, con il principio riformulato e la sua rilevanza per la regolarità contributiva.

Corte di Cassazione

1. Cass., Sez. Un., ord. 23 febbraio 2021, n. 8504 Principio: le controversie sul diniego di adesione alla transazione fiscale nell’ambito di uno strumento concorsuale spettano al giudice della procedura, non al giudice tributario. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale si contesta il comportamento dell’amministrazione e dell’ente sulla proposta.

2. Cass., Sez. I, ord. 28 ottobre 2024, n. 27782 Principio: l’omologa forzosa della transazione fiscale e contributiva è ammessa non solo nel silenzio dell’ente, ma anche dopo un suo rigetto espresso. Rilevanza: un voto negativo dell’INPS non chiude la strada verso l’omologa e, quindi, verso la regolarità post-omologa.

3. Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842 Principio: negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa; il tribunale deve verificarlo in sede di omologa. Rilevanza: un piano che scavalca l’ordine delle cause di prelazione a danno degli enti rischia il rigetto, con ricadute dirette sul DURC.

4. Cass., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: costituisce uso distorto dell’accordo di ristrutturazione la costruzione di operazioni strumentali finalizzate soltanto ad azzerare il debito fiscale, senza reale ristrutturazione verso altri creditori; l’accertamento è riservato al giudice di merito. Rilevanza: la transazione contributiva deve inserirsi in un vero piano di risanamento, non essere un espediente per ottenere il DURC.

5. Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918 Principio: nel regime anteriore al correttivo-ter, il cram down sul creditore pubblico presuppone accordi già conclusi con altri creditori, anche se insufficienti da soli a raggiungere le percentuali di legge. Rilevanza: esclude la “transazione isolata” sul solo debito previdenziale.

6. Cass., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 Principio: il reclamo contro la sentenza di omologa dell’accordo spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio con opposizione; l’INPS o l’Agenzia che non si sono opposti non possono reclamare, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: rende stabile l’omologa, e con essa la base della regolarità, se l’ente è rimasto inerte nel termine.

7. Cass., Sez. I, sent. 16 maggio 2026, n. 14555 Principio: nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la proposta ex art. 88 CCII, ma per una disciplina autonoma incentrata sull’OCC e sulla relazione di convenienza. Rilevanza: per l’impresa minore il percorso verso la regolarità segue regole proprie.

8. Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007, n. 25818 e 9 febbraio 2011, n. 3169 Principio: la regolarità contributiva è un requisito di ammissione alle gare; il giudice amministrativo può verificarla solo in via incidentale, senza effetti di giudicato sul rapporto previdenziale. Rilevanza: chiarisce che la lite sul DURC in gara non definisce il debito verso l’INPS.

Consiglio di Stato

9. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 febbraio 2016, nn. 5 e 6 Principio: nelle gare non è consentita la regolarizzazione postuma della posizione contributiva; il requisito deve esistere dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la procedura. Rilevanza: la regolarità “agevolata” da procedura concorsuale va ottenuta prima della scadenza delle offerte.

Giurisprudenza di merito

10. Trib. Pistoia, Sez. lavoro, 4 maggio 2020 Principio: in un concordato in continuità con transazione previdenziale, accolta la tutela cautelare per il rilascio di un DURC regolare, riconoscendo il pregiudizio irreparabile legato a contratti pubblici e privati. Rilevanza: definisce il periculum tipico dell’impresa che lavora con appalti.

11. Trib. Cosenza, 23 marzo 2023 Principio: nel concordato il giudice può accertare in via cautelare il diritto al DURC, ma non ordinarne l’emissione all’INPS. Rilevanza: prima affermazione, nel quadro del Codice della crisi, della distinzione tra accertamento e ordine.

12. Trib. Milano, Sez. II, ord. 24 gennaio 2025 Principio: nella composizione negoziata è inammissibile l’ordine all’INPS, ma accoglibile l’accertamento delle condizioni di regolarità con decorrenza dal deposito della proposta sui crediti contributivi. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per impostare la domanda cautelare.

13. Trib. Roma, 27 maggio 2025 Principio: accolto l’accertamento “in previsione” della regolarità, in presenza di un piano con pagamento integrale dei contributi. Rilevanza: conferma che il pagamento integrale rafforza la domanda.

14. Trib. Roma, 23 settembre 2025 Principio: negata la misura cautelare, perché non può servire a superare la disciplina sostanziale della regolarità contributiva. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo con cui la difesa deve confrontarsi.

15. Trib. Castrovillari, ord. 27 ottobre 2025 Principio: in composizione negoziata ritenuti sussistenti i presupposti per il rilascio del DURC, con conferma delle misure protettive per 120 giorni. Rilevanza: ulteriore conferma dell’orientamento favorevole alla continuità.

16. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 Principio: escluso l’ordine diretto all’INPS; ammessa in astratto la sola misura atipica di accertamento, con efficacia limitata nel tempo. Rilevanza: sintetizza il punto di equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza più recente.

Prassi amministrativa

Completano il quadro la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 (irregolarità in caso di mancato rispetto delle scadenze del piano omologato), la nota del Ministero del Lavoro del 21 luglio 2015 e il messaggio INPS n. 5223 del 6 agosto 2015 (regolarità dopo l’omologa anche con soddisfazione parziale dei crediti privilegiati).


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta il rapporto tra transazione e DURC come un unico problema: la regolarità contributiva non è un effetto secondario della procedura, ma uno degli obiettivi che il piano deve raggiungere. In concreto:

  1. Ricostruiamo il debito contributivo confrontando estratto conto INPS, posizione INAIL, Cassa edile ed estratto di ruolo, separando contributi, sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
  2. Verifichiamo le cause ostative dell’art. 63, comma 6, CCII, comprese le transazioni risolte di soggetti da cui l’impresa ha rilevato l’attività.
  3. Scegliamo lo strumento (accordo di ristrutturazione, concordato in continuità, composizione negoziata, concordato minore) in funzione anche della data da cui serve il DURC.
  4. Calcoliamo le soglie del 50% e del 60% sul capitale contributivo e simuliamo la decisività dell’adesione dell’INPS rispetto alle percentuali di legge.
  5. Predisponiamo la proposta di transazione e la dichiarazione sostitutiva, coordinandoci con l’attestatore sul confronto con la liquidazione giudiziale.
  6. Calendarizziamo i termini: 90 giorni per l’adesione, proroghe per le modifiche, avviso PEC agli enti, opposizione all’omologa.
  7. Presentiamo alla sede INPS l’istanza di verifica con richiamo all’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 e alla prassi ministeriale.
  8. Proponiamo la domanda cautelare ex art. 54 o art. 19 CCII, formulata come accertamento delle condizioni di regolarità.
  9. Sosteniamo il giudizio di omologa, anche con cram down, e resistiamo a reclami e ricorsi degli enti.
  10. Monitoriamo le scadenze del piano omologato per prevenire la risoluzione di diritto e il ritorno dell’irregolarità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di cassazionista. Le questioni sulla transazione contributiva sono oggi decise in larga parte dalla Corte di Cassazione: decisività dell’adesione, uso distorto dello strumento, legittimazione al reclamo. Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale del debito fino all’eventuale giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. Altrettanto rilevante è la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di impostare con cognizione il percorso in composizione negoziata, dove la questione DURC si decide sulle misure cautelari.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso: gli avvocati costruiscono la strategia processuale, i commercialisti verificano i numeri del piano, le soglie di soddisfacimento e la sostenibilità dei versamenti correnti.


Chiusura

La regolarità contributiva con una transazione è possibile, ma non è automatica. Nel concordato in continuità, durante la procedura, il decreto del 2015 chiede l’integrale pagamento degli enti; dopo l’omologa la regolarità è riconosciuta fino all’adempimento. Negli accordi di ristrutturazione la proposta sui crediti contributivi apre la strada alla regolarità dalla pubblicazione dell’accordo, e il cram down consente di superare il dissenso dell’INPS entro soglie precise. In ogni scenario, i contributi correnti e le rate del piano vanno pagati alla scadenza.

Lo Studio Monardo è specializzato in questo tema perché richiede, insieme, la lettura contabile del debito affidata allo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, la gestione delle trattative e delle misure protettive propria dell’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 e la difesa dell’omologa fino al grado di legittimità garantita dall’avvocato cassazionista.

📩 Ogni settimana senza DURC è un pagamento bloccato o una gara persa: scrivici oggi stesso, i recapiti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO