Accertamento fiscale a un cementificio: cosa fare e come difendersi

L’accertamento fiscale a carico di un’impresa – come un cementificio – è un evento di cruciale importanza che può mettere a rischio la stabilità economica e patrimoniale dell’azienda. Errori nella contabilità, omissioni dichiarative o ricorsi inadeguati possono comportare pesanti sanzioni, interessi di mora e azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, etc.) . È quindi fondamentale agire con tempestività e consapevolezza: individuare subito gli strumenti legali più efficaci e decidere, caso per caso, se conviene negoziare con il Fisco o impugnare l’avviso.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, vanta una consolidata esperienza in diritto tributario e bancario a livello nazionale. Tra le sue specializzazioni: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, Monardo e il suo team possono assistere concretamente le imprese come un cementificio nelle varie fasi successive alla ricezione dell’avviso di accertamento: analisi del contenuto dell’atto, valutazione dei vizi di forma (ad es. motivazione assente o insufficiente ), predisposizione di ricorsi e memorie difensive, richieste di sospensione cautelare e piani di rateizzazione, nonché trattative con l’Agenzia delle Entrate o proposte stragiudiziali di composizione del debito (accertamento con adesione, conciliazione, piani di rientro e accordi di ristrutturazione). Un approccio integrato che tiene conto anche delle più recenti normative sulla crisi d’impresa (Legge 3/2012, D.L. 118/2021, ecc.) può infatti offrire soluzioni di abbattimento del debito fiscale o esdebitazione in situazioni di sofferenza finanziaria.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Gli avvisi di accertamento sono atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria che riportano i dati di fatto e di diritto sui quali si basa la pretesa tributaria . Essi devono essere motivati e notificati nei modi e termini di legge per poter produrre effetti. Il quadro normativo di riferimento comprende in particolare: il D.P.R. n. 600/1973 (Testo Unico Imposte sui Redditi) e il D.P.R. n. 633/1972 (IVA), che disciplinano le procedure di accertamento; lo Statuto del contribuente (L. 212/2000), che impone obblighi di chiarezza e motivazione agli atti tributari ; il D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario) per le regole sui ricorsi; le leggi sulle misure deflattive del contenzioso (ad esempio l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, le definizioni agevolate introdotte dalla legge di bilancio 2023, ecc.); e le norme del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e seguenti), che oggi prevedono anche strumenti per risolvere situazioni di crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione dei debiti).

Sul fronte giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che ogni atto impositivo deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si basa . Ad esempio, in una recente ordinanza (Cass. Civ., Sez. VI, n. 7488/2020) la Suprema Corte ha chiarito che non può negarsi a una società (che aveva sostenuto ingenti spese per studi di fattibilità e impatto ambientale relative a un cementificio poi non realizzato) il diritto alla detrazione dell’IVA sugli oneri strumentali, laddove questi risultino inerenti all’attività programmata . In altri casi, invece, è richiesto al giudice di verificare se l’atto sia preordinato ad un abuso fiscale: ad esempio, Cass. Civ., Ord. n. 7488/2020 ha sottolineato che il diritto alla detrazione dell’IVA (in base al principio di neutralità comunitaria) non può essere invocato da chi abbia partecipato a una frode fiscale o ad un’evasione legalizzata (sentenze C-642/11 Stroytrans e C-495/17 Cantras citate ).

A valle dell’avviso di accertamento, inoltre, la giurisprudenza tributaria valuta con rigore la correttezza formale della notifica e della motivazione. In particolare, l’art. 7 dello Statuto del contribuente stabilisce che l’atto impositivo è “motivato, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione” . Se l’avviso manca di queste indicazioni essenziali, può essere dichiarato nullo dal giudice tributario. D’altro canto, le Corti tributarie e la Cassazione hanno precisato che la motivazione per relationem – quando l’atto richiama espressamente altra documentazione – è ammessa solo se il documento richiamato è allegato o il suo contenuto essenziale viene completamente riprodotto nel testo motivazionale .

Norme chiave: tra le disposizioni legislative più rilevanti per chi subisce un accertamento fiscale ricordiamo:

  • Art. 7 L. 27/7/2000 n. 212 (Statuto del contribuente) – impone chiarezza e motivazione tassativa degli atti tributari .
  • Art. 42 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 – disciplina l’avviso di accertamento (indicazione degli imponibili, termini di impugnazione, effetti etc.). In particolare, stabilisce che “a pena di nullità l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte determinate” (ed essere firmato dal responsabile dell’ufficio) .
  • Art. 6 e 7 D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 (norme deflative) – introducono procedure come l’accertamento con adesione (art. 7) e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (legge di bilancio 2023).
  • Artt. 36 e 37-bis D.P.R. 29/9/1973 n. 602 – stabiliscono la responsabilità personale (e solidale) di soggetti (amministratori, legali rappresentanti, soci) per i debiti tributari societari, indicando modalità e termini di notifica anche a carico di soggetti estinti (come ricordato da Cass. n. 24023/2025 ).
  • D.Lgs. 14/2019 e ss. (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) – dettano gli strumenti di ristrutturazione (accordi, concordati, piani del consumatore, esdebitazione) che possono intercettare e risolvere anche debiti tributari in crisi d’impresa. Ad esempio, l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti previsto dall’art. 46 (D.L. 118/2021, c.d. “accordo 118”) è uno strumento che consente all’impresa in sofferenza di proporre un piano di rimborso che vincola i creditori (anche erariali) dopo omologa in Tribunale.
  • Legge 3/2012 – istituisce le procedure di composizione negoziata e liquidazione del sovraindebitamento, con possibili soluzioni anche per imprese di minori dimensioni o persone fisiche. Contiene le regole sull’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) al termine del piano soddisfatto.

Oltre alle disposizioni di legge, è utile tenere conto dei termini e oneri processuali. In base all’art. 21 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso tributario contro un avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica . Questo termine è sospeso durante il mese di agosto (c.d. “blackout estivo”). Trascorsi inutilmente i 60 giorni senza alcuna iniziativa (ad es. ricorso o richiesta di rateazione), l’avviso diventa definitivo e inoppugnabile. In pratica, si trasformano in subito esigibili le somme richieste (imposte, interessi e sanzioni), con il contribuente vincolato al pagamento senza poter più metterle in discussione . I ricorsi devono essere notificati alla controparte (normalmente Agenzia delle Entrate o concessionario), ma la costituzione in giudizio nel merito va effettuata entro ulteriori 30 giorni (art. 29 D.Lgs. 546/92) e richiede il versamento del contributo unificato.

Procedura passo-passo dopo la notifica

  1. Controllo preliminare dell’atto: Appena ricevuto l’avviso di accertamento, è indispensabile esaminare subito il documento verificando la corretta identificazione del contribuente, la chiarezza dei dati (periodo d’imposta, tipologia di imposta, ammontare dell’imponibile e delle maggiori imposte, con l’aliquota applicata) e soprattutto la motivazione. Se mancano motivi concreti o riferimenti ai fatti e alle norme violate, l’atto può essere nullo . Verificare anche la firma del responsabile dell’Ufficio e la corretta notifica (data, luogo, destinatario). L’avviso deve indicare il termine di 60 giorni e l’organo presso cui proporre eventuale ricorso .
  2. Consultazione di esperti: Contestualizzare l’avviso con il supporto di commercialisti e avvocati tributaristi. È consigliabile compilare una check-list di documenti contabili (bilanci, libri contabili, fatture, pagamenti, etc.) utili a difendersi. Un professionista può già stimare le possibili contestazioni (redditi non dichiarati, maggiori ricavi, compensi non documentati, costi indeducibili, IVA da recuperare, ecc.).
  3. Decisione strategica entro 60 giorni: Entro i 60 giorni bisogna scegliere la via da seguire. Le opzioni principali sono:
  4. Accertamento con adesione: iniziativa collaborativa, con contraddittorio diretto con l’Ufficio. Se il contribuente ritiene che l’accertamento contenga errori o eccessi, può richiedere un incontro (o attivare la procedura d’ufficio dell’adesione) entro il termine per impugnare . L’accertamento con adesione permette di negoziare l’imponibile, riducendo le imposte dovute e ottenendo sconti sulle sanzioni (generalmente ridotte a un terzo del minimo) . La procedura sospende i termini di impugnazione per 90 giorni ed è consigliabile quando il merito della disputa è controverso ma negoziabile.
  5. Opposizione all’avviso (ricorso tributario): Se ci sono vizi formali (mancanza di motivazione) o palesi errori di calcolo, la via giudiziaria può essere preferibile. In tal caso si impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Se si propone ricorso, in alcuni casi si può evitare il pagamento integrale (o anticipato) dell’importo: ad es. in appositi casi di sospensione (art. 47 D.P.R. 602/73) pagando in misura parziale. La scelta va valutata insieme all’avvocato: impugnando l’avviso l’atto non è sospeso (salvo pagare una somma), quindi conviene impugnare solo se le ragioni di fondatezza sono solide. Un ricorso fondato può far annullare l’intera pretesa tributaria (imposte, sanzioni e interessi) e anche condannare l’Agenzia alle spese di giudizio .
  6. Acquiescenza: il contribuente può decidere di fatto di accettare l’accertamento senza ricorrere, limitandosi a pagare il dovuto con la riduzione ordinaria delle sanzioni a 1/3 . È una soluzione rapida (con vantaggio di abbattimento delle sanzioni) ma ovviamente comporta il riconoscimento pieno delle imposte. Conviene se le contestazioni fiscali sono indiscutibilmente fondate o se è fondamentale ottenere subito l’esclusione di responsabilità penale (se commesso reato tributario). L’acquiescenza si comunica entro i termini di impugnazione versando quanto dovuto con le penalità scontate.
  7. Istanza di autotutela: è possibile chiedere all’Ufficio (Agenzia delle Entrate) di riesaminare l’atto e annullarlo se viziato o erroneo. L’autotutela è obbligatoria per l’Amministrazione se emergono elementi nuovi (art. 2 D.L. 10/2014 convertito in L. 114/2014) o se l’atto è palesemente illegittimo (falsi, doppie imposizioni, violazione di legge). Il contribuente può altresì sollecitare l’ufficio con un’istanza in autotutela “volontaria” indicando i profili di illegittimità. Se l’ufficio riconosce l’errore, può annullare o ridurre l’avviso senza bisogno di ricorso. Tuttavia l’autotutela non sospende i termini di impugnazione, e i risultati non sono garantiti: è un’opzione percorribile soprattutto per irregolarità evidenti.
  8. Altre soluzioni deflattive: seppur recentemente abrogati (D.Lgs. 546/1992, DPR 246/2012), alcuni processi preprocessuali come reclamo-mediazione tributaria o conciliazione giudiziale restano applicabili, rispettivamente, se il contribuente li aveva iniziati prima della loro soppressione (4 gennaio 2024) . Il reclamo (obsolete ma spesso usato in passato) prevedeva un obbligo di mediazione d’ufficio su piccoli importi; la conciliazione giudiziale è attivabile già in giudizio come tentativo di accordo con l’Agenzia (prevede riduzioni sanzionatorie).
  9. Possibili accordi o definizioni agevolate: Se le vie sopra non portano a una definizione soddisfacente, l’imprenditore può valutare le misure più ampie di regolarizzazione dei debiti tributari:
  10. Rottamazione cartelle (definizione agevolata): se l’accertamento è già divenuto una cartella di pagamento, si può aderire alle “rottamazioni” previste dalle leggi 2016-2020 (rottamazione-ter, saldo e stralcio) per cancellare sanzioni e interessi. Tuttavia, nel caso di accertamento appena notificato, occorrerebbe prima trasformarlo in carico riscossorio (cartella) oppure attendere la definizione agevolata specifica per atti del contenzioso introdotta di recente.
  11. Definizione agevolata degli atti di accertamento: a partire dal 2023 è attiva una nuova procedura (Legge di Bilancio 2023, commi 177-180 Legge 197/2022) per “definire” in modo agevolato gli atti del procedimento di accertamento (inviti, avvisi, rettifiche e atti di adesione non ancora impugnati). L’impresa può partecipare versando imposta dovuta ridotta (senza sanzioni e interessi) entro termini stabiliti, ottenendo l’estinzione della pretesa erariale. Le condizioni precise e il termine per aderire sono stabiliti dalle circolari ministeriali (ad es. Circolare 2/E/2023 dell’Agenzia Entrate).
  12. Strumenti della crisi d’impresa: se il cementificio si trova in una situazione di sovraindebitamento (es. notevole esposizione verso banche e Fisco), può accedere a procedure straordinarie del Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019). Ad esempio, un piano del consumatore (L. 3/2012) o un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F., integrato dai Dlgs 118/2021) potrebbero prevedere una riduzione dei debiti e il pagamento rateale, bloccando eventuali azioni esecutive in corso. Lo stralcio dell’esposizione residua (“esdebitazione”) è possibile al termine di tali piani, se approvati dal tribunale fallimentare. Questi strumenti sono assai tecnici e richiedono l’assistenza di professionisti specializzati.
  13. Ulteriori passaggi operativi: Entro 60 giorni, dopo aver scelto la strategia, si provvede a:
  14. Presentare memorie difensive o controricorsi all’Agenzia delle Entrate (autotutela) o al giudice (ricorso).
  15. Richiedere la sospensione degli adempimenti fiscali se si decide di ricorrere (es. pagamento di un terzo del tributo contestato) .
  16. Valutare eventuali piani di rateizzazione dell’Agenzia (in fase di definizione l’innovativa proroga delle scadenze dovuta alla “tregua fiscale” 2023 ).
  17. In caso di notifica di cartella esattoriale (accertamento resosi esecutivo), poter formulare opposizione alla cartella entro 40 giorni o aderire a una definizione agevolata (rottamazione cartelle, etc.).
  18. Se necessario, valutare l’adesione ad atti di pignoramento o sequestro conservativo (artt. 72 e 76 R.D. 639/1910 e art. 186-bis Codice procedura penale per sequestri in ambito tributario) e la possibilità di impugnarli davanti alla giustizia ordinaria entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 DLgs. 546/1992).


Immagine di un impianto industriale (cementificio) con camini fumanti: ricevere un avviso di accertamento comporta l’attivazione di scadenze rigorose e la necessità di decidere subito la strategia difensiva (ricorso, adesione, definizione agevolata, ecc.). Le sanzioni fiscali possono essere ridotte solo se si agisce tempestivamente e correttamente.

Difese e strategie legali

Le possibilità di difesa dell’impresa (o del suo legale rappresentante) sono molteplici e devono essere valutate strategicamente. Ecco i principali strumenti:

  • Nullità o annullamento dell’atto: se l’avviso è affetto da vizi formali gravi, può essere nullo: ad esempio, mancanza di motivazione , invio fuori termine, firma carente o identificazione errata dell’ufficio. I ricorsi si basano spesso su tali vizi di forma, chiedendo l’annullamento immediato. Ad es. la giurisprudenza ricorda che “l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio” . Un eventuale accertamento “fondato su indagini bancarie” ex art. 32 DPR 600/1973, invece, è legittimo purché il contribuente sia informato correttamente degli elementi utilizzati . In ogni caso, sollevare difetti formali fa leva sull’art. 7 dello Statuto del contribuente per ottenere l’invalidazione dell’avviso prima di discutere il merito fiscale.
  • Ricorso tributario sostanziale: si contesta nel merito la fondatezza dell’avviso, ad esempio dimostrando che l’Agenzia ha errato nel calcolo (rivalutazione di fatturato, redditività applicata, ecc.) o non ha considerato deduzioni ammissibili. In base al principio di proporzionalità, le indagini attraverso accertamenti induttivi (art. 39 DPR 600/1973) devono essere calibrate su dati concreti; recenti pronunce (Cass. n. 8753/2025 ) hanno precisato che l’accertamento “induttivo analitico” (determinazione partendo da elementi indiretti) è diverso da quello “puro” (assenza totale di conti attendibili): il discrimine è dato dalla parziale o totale inattendibilità delle scritture contabili . Ciò significa che se la contabilità è almeno in parte attendibile l’ufficio può analizzare voci specifiche (accertamento analitico); se al contrario nulla è credibile, può quantificare i ricavi complessivi tramite parametri statistici (accertamento induttivo puro). Le sentenze chiariscono anche che l’azione dell’Ufficio è legittima anche quando il soggetto accertato ha chiuso o “teoricamente” cessato l’attività, purché non siano trascorsi i termini di decadenza (Cass. n. 24023/2025 ).
  • Sospensione dell’esecuzione: dopo aver notificato un avviso esecutivo (d.P.R. 602/73, ossia cartella di pagamento), la cartella può essere sospesa se si impugna o si deposita un ricorso tributario entro 40 giorni . Durante il giudizio tributario, l’esecuzione coattiva (pignoramenti, ipoteche) resta ferma. Allo stesso modo, in udienza tributaria (art. 16, c. 1 D.Lgs. 546/92) si può chiedere l’immediata sospensione dell’esecutività dell’avviso impugnato se sussistono gravi fondati motivi (ad es. un palese vizio di legittimità). Tuttavia, fino alla decisione definitiva, resta obbligatorio pagare almeno una quota provvisoria (solitamente 1/3 delle imposte contestate) per ottenere l’effetto sospensivo.
  • Accordi e soluzioni consensuali: come detto, l’Accertamento con adesione è lo strumento principale di composizione bonaria del contenzioso fiscale. All’interno di questo contraddittorio l’ufficio potrà ammettere l’esistenza di soli alcuni degli elementi contestati e ridurre le imposte. L’accordo finale (atto di adesione) comporta il versamento delle somme concordate con sanzioni irrisorie (1/3 del minimo) . Se invece l’azienda sceglie di “accettare” l’atto così com’è, può esercitare l’acquiescenza totale (pagando tutto e rinunciando al ricorso) o parziale (impugnando solo le imposte e non le sanzioni già pagate 1/3) . Questi istituti sono vantaggiosi se l’impresa giudica che il contenzioso avrebbe scarse probabilità di successo e vuole chiudere rapidamente con i vantaggi sanzionatori minimi.
  • Definizione agevolata: infine, come anticipato, la definizione agevolata degli atti di accertamento introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di estinguere le pretese fiscali pagando solo l’imposta effettivamente dovuta, senza sanzioni e senza interessi. Questa opzione è consentita a condizione che non si siano ancora conclusi processi in corso. Se applicabile, permette di annullare contestazioni (anche per ogni tipo di imposta: IRES, IRAP, IVA) presentando istanza (tramite il professionista) entro i termini stabiliti dalla normativa e dalle circolari ad hoc.

Strumenti alternativi (rottamazioni, piani, ecc.)

Oltre alle difese dirette, esistono misure straordinarie di definizione e di composizione della crisi che possono interessare anche un cementificio in difficoltà:

  • Rottamazione ter e saldo&stralcio: se entro l’anno l’accertamento verrà trasformato in cartella (iscrizione a ruolo), il contribuente potrà aderire alle misure di definizione agevolata previste dalla L. 228/2016 e seguenti (rottamazione-quater, “tregua fiscale”, ecc.). Tali provvedimenti sospendono l’azione esecutiva e consentono di versare le imposte dovute in più rate, spesso annullando sanzioni e interessi. Attenzione ai termini: di recente (Legge 87/2023) il termine di presentazione della domanda di rottamazione è stato differito al 30 giugno di ciascun anno successivo, fino al 2025 . Se rientrano, ciò significa che anche un debito accertato nel 2024 potrebbe essere definito in questo modo.
  • Rateazione dilazionata: qualora non si riesca a definire nel contenzioso, la legge consente di rateizzare i debiti tributari. Per i debiti accertati si può presentare istanza di dilazione fino a 20-30 anni, con piano di ammortamento basato sulla capacità di rimborso e (nel caso di crisi conclamata) sul bilancio aziendale. Tali piani vanno concordati con l’Agenzia Entrate – Riscossione (art. 19 D.P.R. 602/73) e approvati dall’Ufficio se congrui.
  • Piani del consumatore e esdebitazione (L.3/2012): In presenza di un debito complessivo (verso banche, fornitori e fisco) che supera la capacità di rimborso del cementificio, si può valutare un accordo di sovraindebitamento. Con un piano del consumatore (riservato a imprese individuali o persone fisiche non fallibili) l’impresa propone un piano di rimborso rateizzato ai creditori tra cui anche l’Erario. Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il piano diventa esecutivo e blocca le esecuzioni. Una volta soddisfatto il piano, è possibile chiedere l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) . Qualora si tratti di società commerciali di maggiori dimensioni, si può ricorrere all’accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo con continuità. Tali strumenti (disciplinati dal Codice della crisi, artt. 60-72) consentono di concordare con i creditori una riduzione del debito o un allungamento dei termini pagando solo parte dei debiti. Se omologati in tribunale, vincolano tutte le parti (anche i creditori dissententi) al piano concordato. Anche i debiti tributari possono rientrare nell’accordo, e l’omologazione stabilizza la posizione tributaria (come se la somma ridotta fosse dovuta).
  • Intervento sul patrimonio: Infine, in casi estremi, il titolare del cementificio può valutare di costituire patrimoni destinati (art. 2447-bis c.c.) o predisporre beni per soddisfare i creditori privilegiati, sempre nel rispetto delle regole del commercio. Tali soluzioni richiedono esperti (gestore della crisi, avvocato fallimentare) e si inscrivono in una prospettiva di risanamento complessivo dell’azienda.

Errori comuni da evitare: Tra i passi falsi più frequenti ricordiamo:
Ignorare i termini. Lasciare scadere i 60 giorni senza agire equivale a perdere ogni possibilità di difesa, rendendo il debito definitivo .
Intraprendere il contenzioso senza un piano chiaro. Presentare ricorso di impulso senza un’analisi precisa del merito può risultare inefficace o dannoso (es. rischiare di soccombere con sanzioni piene).
Non verificare la motivazione. A volte l’avviso è viziato da semplici errori formali (mancata allegazione di documenti essenziali, mancanza di firma); ignorarli significa rinunciare a una linea di difesa.
Non considerare le soluzioni alternative. A volte è preferibile un compromesso (adesione, mediazione, definizione agevolata) piuttosto che procedere per forza su tutte le contestazioni.
Mancata informazione sui benefici del ravvedimento. In alcuni casi può convenire sanare omissioni o ritardi prima dell’accertamento (ad es. presentazione tardiva di dichiarazioni entro i 90 giorni dalla scadenza, che ora è possibile fino al 29 gennaio dell’anno successivo con sanzioni minime ). Questo può diluire le sanzioni (da sanzione fissa 250€ a 25€ per modello entro 90 giorni) e allungare i termini di accertamento (fino a 5 anni anziché 4) .
Non ricorrere immediatamente a consulenza specializzata. Un legale esperto in contenzioso tributario può individuare errori che sfuggono ai non addetti (e.g., applicazione erronea di parametri di Redditività, non rilevata responsabilità solidale del socio, etc.) e consigliare il miglior percorso.

Tabelle riepilogative

Principali istituti deflattivi del contenzioso tributario

Procedura / StrumentoDescrizioneEffetti sulle sanzioni e sul debito
AutotutelaAnnullamento o rettifica d’ufficio da parte dell’Ufficio (obbligatoria se emergono errori)Annulla/sospende l’atto senza sanzioni (o riduce errori evidenti)
AcquiescenzaPagamento volontario integrale dell’avviso, con rinuncia al ricorsoSanzioni ridotte a 1/3 del minimo; se senza contraddittorio, 1/6
Accertamento con adesioneContraddittorio amministrativo per concordare l’imponibile con l’AgenziaImposte ridotte e sanzioni al 1/3 del minimo; sospende termini
Reclamo-mediazione(Ora abrogato dal 2024) Tentativo obbligatorio di mediazione preventiva su piccole liti(Fino al 2023) riduce sanzioni al 35%; ora già non più obbligatorio
Conciliazione giudizialeAccordo in corso di causa tributaria (giudizio in sede di Commissione)Sospende causa; riduzione variabile delle pretese (dipende dall’accordo)
Definizione agevolata (L.197/2022)Definizione semplificata degli atti di accertamento non impugnati (novità 2023)Pagamento solo dell’imposta; sanzioni e interessi azzerati
Rottamazione delle cartelleDefinizione con l’Agenzia Riscossione delle somme iscritte a ruolo (per atti accertativi già cartelle)Imposta integrale; sanzioni/interessi spesso cancellati per legge
Rateazione dilazionataPiano di pagamento pluriennale dei debiti tributari con l’UfficioDiluisce il debito; interesti legali e commissione dilazione a carico del debitore
Piani sovraindebitamento / Ristrutturazione(Legge 3/2012, D.Lgs. 118/2021) Strumenti giudiziali per gestire crisi aziendale/inpegniPossibilità di pagare percentuali ridotte del debito complessivo, con liberazione residuo (esdebitazione)

Termini e scadenze principali

TermineRiferimento normativoDescrizione
60 giorniArt. 21 D.Lgs. 546/92Termini per proporre ricorso tributario dall’avviso di accertamento .
30 giorniArt. 29 D.Lgs. 546/92Termini per costituzione in giudizio (dopo notifica ricorso).
40 giorniArt. 19 D.Lgs. 546/92Termini per opposizione a cartella esattoriale (cartella da accertamento).
90 giorni (deliberazione)D.Lgs. 218/1997, art. 5-terTermine massimo di pagamento rateale di debito tributario senza spese extra.
31/12 (anno +5)Art. 43 DPR 600/73Termine di decadenza per l’accertamento (l’atto maturabile entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) .
10 giugno (ogni 2 anni)Art. 43-bis DPR 600/73Termine di decadenza per elementi da studi di settore (2 anni dall’IVA, IRAP e 5 anni per IRES)
90 giorni post scadenzaArt. 2 D.L. 10/2014 (conv. L.114/2014)Termine entro il quale si considerano tardive (e ancora valide) le dichiarazioni dei redditi, per l’anno 2024 entro 29.1.2026 .
Rateizzazione (Legge 164/1999)Art. 19 DPR 602/73Piano fino a 20 anni per debiti sopra 50.000 euro (o leggi successive); garante fideiussioni ai grandi debiti.

Domande e Risposte (FAQ)

1. Cosa succede se l’ufficio accerta errori nel bilancio o nella dichiarazione?
Se l’Agenzia delle Entrate ritiene che il reddito dichiarato (o l’IVA versata) sia inferiore a quello effettivo, potrà inviare un avviso di accertamento analitico o induttivo. Il contribuente dovrà valutare se impugnare l’atto (verificando criticità di forma o merito) o definire bonariamente la controversia. In ogni caso, è importante ricordare che l’accertamento è presunzione semplice (ammettibile prova contraria), tranne casi di omessa dichiarazione che presuppongono presunzioni più pesanti (ad es. movimenti bancari).

2. Entro quanto devo agire dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento?
Il termine per impugnare l’avviso davanti alla Commissione Tributaria (ricorso) è di 60 giorni dalla notifica dell’atto . Allo scadere di questo termine, se non si è effettuata alcuna difesa (o pagamento), l’avviso diventa definitivo e non più contestabile. In parallelo, entro 60 giorni si può richiedere l’attivazione di contraddittori amministrativi (adesione) o pagare per beneficiare di riduzioni sanzionatorie (acquiescenza).

3. Cosa comprende un avviso di accertamento?
L’avviso deve riportare l’anno d’imposta, la tipologia di imposta (es. IRES, IRAP, IVA), l’imponibile accertato e l’imposta calcolata (con le aliquote applicate), nonché la motivazione dettagliata e le istruzioni su termini e autorità di ricorso . Se manca la motivazione o l’indicazione dell’imponibile, l’atto è nullo. Deve inoltre contenere le generalità del destinatario, la data di notifica e l’ufficio di riferimento.

4. È possibile sospendere l’esecuzione dell’avviso di accertamento?
Sì, ma solo se si ottiene un provvedimento giudiziale di sospensione. In pratica, per ottenere la sospensione dell’esecuzione bisogna impugnare l’avviso e chiedere al giudice tributario l’effetto sospensivo (art. 47 D.P.R. 602/73). Tale sospensione si ottiene di regola solo dopo il versamento di un terzo delle somme richieste. Se non si paga nulla entro 60 giorni, l’esecuzione può proseguire (pignoramento, ipoteca, fermo veicoli). Un’alternativa è negoziare con l’Ufficio (adesione) prima di impugnare, in modo da rimandare ogni azione esecutiva.

5. Cosa fare se l’avviso presenta errori formali (es. mancano dati o firme)?
Bisogna agire subito: l’avviso di accertamento deve essere validamente notificato e motivato a pena di nullità . Se, ad esempio, manca la firma del responsabile, se la motivazione fa solo richiamo generico ad altri atti non forniti, o se mancano l’ufficio di contatto o il termine di impugnazione, il contribuente può chiedere al giudice tributario di dichiarare l’annullamento dell’atto per nullità. Anche la forma di notifica è rilevante: eventuali vizi possono essere fatti valere con opposizione a cartella o ricorso (es. Mancata notifica o indirizzo PEC errato).

6. Che differenza c’è tra ricorrere (impugnare) e definire l’avviso?
Impugnare significa contestare giudizialmente le pretese del Fisco, chiedendo al Tribunale Tributario di annullare in tutto o in parte l’avviso. Definire (o comporre) l’avviso significa invece accettarne le somme richieste (in tutto o in parte) secondo procedure alternative (acquiescenza, adesione, definizione agevolata) e pagare per estinguere il debito con sanzioni ridotte. L’impugnazione può portare a un annullamento totale (riduzione del carico) se il giudice ritiene l’accertamento illegittimo. La definizione, invece, consente di “chiudere” la partita con costi ridotti (soprattutto sulle sanzioni) ma implica il pagamento delle imposte.

7. Quali sanzioni si applicano se contestano omessi ricavi o spese?
Le sanzioni variano in base alla violazione:
Omessa dichiarazione (d.lgs. 471/1997): sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 500€ per le imprese), riducibile a 75% se la dichiarazione viene presentata spontaneamente entro i termini di accertamento e prima di controlli .
Infedele dichiarazione (d.lgs. 471/97): se è stata presentata, ma con dati inesatti o omissioni parziali, la sanzione è dal 90% al 180% della maggiore imposta accertata. Questa può essere ridotta (ravvedimento) versando una parte del debito nelle 12 mensilità successive.
Omissione versamento IVA (d.lgs. 471/97): sanzione dal 30% al 180% dell’imposta non versata. È ravvedibile con riduzioni analoghe (ad es. 1/8 se entro 90 giorni, 1/4 oltre 90 giorni fino a un anno, 1/3 fino a 1 anno e 15 giorni, ecc.).
Violazioni tributarie penali: se emergono elementi di frode (es. falsificazione di documenti), possono scattare anche procedure penali. In questi casi, aderire all’accertamento (acquiescenza o adesione) elimina la punibilità per certe fattispecie (se la violazione non supera determinati limiti), a condizione però di sanare completamente il debito tributario.
Interessi legali: sulle imposte non pagate decorrono interessi calcolati con il tasso legale (ridotto all’1,6% dal 2026 ). Ogni anno l’Agenzia stabilisce il tasso da applicare ai versamenti tardivi e agli avvisi di mora.

8. Quali costi comporta l’impugnazione?
Occorre considerare il contributo unificato (una tassa da pagare al giudice tributario, proporzionale al valore della controversia, simile al contributo C.U. del giudice civile) e le spese legali potenzialmente a carico del contribuente in caso di soccombenza. Se il ricorso viene rigettato, il contribuente rischia di dover pagare al Fisco anche le spese di giustizia (calcolate anch’esse sul valore della causa).
Se invece si sceglie di definire l’avviso (per esempio aderendo all’adesione con sconto sanzioni), il costo è solo il debito tributario definito (più i 2/3 delle sanzioni non ridotte, se presenti). Occorre però valutare se in un prossimo futuro l’Agenzia potrebbe avvantaggiarsi di informazioni supplementari (per esempio, se il contenzioso venisse definito subito, il Fisco non potrà chiedere ulteriori accertamenti per lo stesso fatto).

9. Cosa sono i “piani di rientro” previsti dal Codice della Crisi (L.3/2012)?
Si tratta di accordi tra debitore (anche impresa commerciale in crisi) e tutti o parte dei creditori, omologati dal tribunale fallimentare. Esistono vari tipi: piano del consumatore (per soggetti non fallibili) e accordo di ristrutturazione o concordato preventivo (per imprese). Nei piani del consumatore/accordi di ristrutturazione, i creditori (incluso il Fisco) accettano di farsi pagare proporzionalmente solo una parte dei crediti (ad es. il 40% in n. rate), e alla fine il residuo si estingue con l’esdebitazione. Per accedere occorre dimostrare di essere in stato di crisi (debiti non gestibili normalmente) e depositare in Tribunale documentazione economica e piano proposto. L’operazione blocca pignoramenti e azioni esecutive (e.g. il giudice può fermare fermi auto o ipoteche in corso) una volta iniziata la procedura, purché si segua l’iter previsto dalla legge.

10. Cosa succede se non pago dopo l’avviso?
L’impresa rischia immediatamente azioni coattive: verranno emesse cartelle esattoriali con sanzioni e interessi e potrà esserci pignoramento di beni mobili e immobili, segnalazioni di fermo amministrativo dei mezzi, ipoteche, iscrizioni a ruolo e riscossioni forzate. Se la società è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali, il tributo non versato sarà trattato come credito verso un soggetto in contesto fallimentare. È quindi fondamentale evitare ritardi o omissioni nei pagamenti e attivare subito qualunque forma di dilazione o mediazione possibile. In molti casi, un professionista può negoziare con l’Agenzia un blocco temporaneo delle azioni o la rateazione immediata per garantire la prosecuzione dell’attività.

11. Un cementificio può ottenere agevolazioni fiscali o crediti d’imposta in questa fase?
In via generale, non esistono agevolazioni specifiche per aziende in contenzioso. Tuttavia, se l’impresa rientra in particolari categorie (ricerca e sviluppo, innovazione, sostenibilità ambientale), può verificare se ci sono crediti d’imposta spettanti (e.g. credito per investimenti in beni strumentali ex L. n. 232/2016, credito per attività di ricerca, ecc.) che ridurrebbero il debito fiscale effettivo. Inoltre, alcune normative (come il “super e iper ammortamento” o contributi regionali per efficienza energetica) possono attenuare l’onere fiscale per investimenti già programmati. Questi elementi vanno esaminati caso per caso, possibilmente contestualmente alla strategia difensiva, così da integrare eventuali rimborsi o deduzioni con la risoluzione del contenzioso.

12. Il titolare del cementificio può rischiare procedimenti penali?
Sì, se l’Agenzia riscontra elementi di evasione o frode, può segnalare l’azienda al pubblico ministero. Le fattispecie comuni sono: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, omessa dichiarazione, evasione IVA mediante sottrazione di beni all’estero, occultamento di scritture contabili, ecc. In questi casi, per evitare il reato tributario è fondamentale sanare subito la posizione fiscale: l’accordo con l’Ufficio (acquiescenza con ravvedimento operoso estemporaneo, dichiarazione integrativa) può portare all’esclusione della punibilità penale. Se scatta un processo penale tributario, però, va garantita la difesa anche attraverso perizie contabili e testimonianze di tecnici. L’assistenza di un avvocato penalista tributario è quindi essenziale in parallelo a quella tributaria.

13. Cosa distingue una violazione tributaria da un errore di mero calcolo?
Un errore contabile o di calcolo (ad esempio, una voce di costo dimenticata) porta generalmente a un accertamento amministrativo e alle sanzioni previste dalla legge (se c’è dolo si considerano delitti tributari). Si distingue da frode (penale) in base all’intenzionalità e alla sistematicità. Normalmente, un’Ufficio può correggere autonomamente piccoli errori contabili con un atto di rettifica, dando comunque al contribuente la possibilità di spiegare l’errore. Se invece si scopre che fatture sono state falsificate o che fatture relative a operazioni inesistenti sono state inserite, il caso si configura subito come frode ai fini tributari. Laddove emergano indagini sui conti bancari (art. 32 DPR 600/73: accertamento bancario), bisogna prepararsi a difendere la congruità dei movimenti e la liceità dei pagamenti o ricevimenti contestati.

14. Posso oppormi a un fermo o a un pignoramento iniziato?
Sì, l’impresa può presentare opposizione agli atti esecutivi (ex art. 615 c.p.c. nel processo civile o ex art. 19 D.Lgs. 546/92 nel tributario) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento (ad es. fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento presso terzi). L’opposizione è una via giudiziale in cui si chiedono al giudice ordinario (o tributario) il riconoscimento della nullità o inefficacia del precetto o dell’atto impositivo. Tuttavia, per far valere l’opposizione tributarista spesso si impugna prima la cartella o l’avviso stesso. In alternativa, la sottrazione dei beni alle azioni esecutive è possibile tramite il ricorso tributario (bloccando l’esecuzione) o con accordi bonari. Ad esempio, esistono strumenti immediati come l’iscrizione di ipoteca di privilegio (ad es. versare a garanzia metà del debito accertato) per evitare pignoramenti.

15. Come si calcolano interessi e aggiornamenti?
Sui debiti tributari accertati decorrono interessi legali (fino al pagamento), calcolati giorno per giorno sull’imposta non corrisposta. Dalla primavera del 2026 il tasso è fissato all’1,6% annuo . Inoltre, se l’accertamento riguarda periodi pluriennali, le somme possono essere integrate con aggiornamenti ISTAT (1,4% annuo per tributi previdenziali, 1% imposte indirette) e rivalutazioni monetarie (0,5% semestrale per imposte). Nel computo del debito, vanno anche aggiunti eventuali interessi di mora successivi alla notifica del pignoramento (art. 20 L. 7/2010) e le provvigioni di riscossione se il debito è stato affidato ad un concessionario (15% del netto per debiti >5.000€).

16. L’incarico a un consulente è conveniente?
Affidarsi a un consulente specializzato (avvocato tributarista e commercialista) è quasi sempre consigliabile. Un esperto garantisce di non perdere termini, utilizza le agevolazioni normative (come il ravvedimento breve) prima che scattino sanzioni maggiori, e valuta tutti i possibili ricorsi. I costi di un’assistenza legale sono spesso compensati dall’abbattimento delle pretese fiscali e dalla riduzione degli interessi/pene; inoltre si limita il rischio di errori che potrebbero inasprire il contenzioso o addirittura portare a conseguenze penali. Nel caso di avvisi complessi, la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) o di parte può aiutare a dimostrare tecnicamente la congruità dei valori dichiarati.

17. Cosa deve fare un’impresa se deve presentare la dichiarazione integrativa?
Se un errore viene scoperto prima dell’accertamento, può essere sanato con una dichiarazione integrativa. Entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria questa si considera “tardiva” ma valida . Si versa l’imposta dovuta e una modesta sanzione fissa (ridotta a €25 per modello se entro 90 giorni ). Se la dichiarazione viene inviata oltre i 90 giorni (dopo il 29/1/2026 per i redditi 2025, altrimenti diventa “omessa” con sanzioni ben più alte ), la differenza tra tardivo e omesso assume rilevanza. Regolarizzare in tempo allunga anche il termine di accertamento: ad es., presentare una dichiarazione 2024 entro gen 2026 sposta il termine di 5 anni al 31/12/2031 , dando al contribuente un anno in più per difendersi.

18. Il cementificio deve pagare l’IVA o altre imposte finché l’accertamento è in corso?
Sì, per le fatture ricevute deve continuare a versare l’IVA nelle scadenze ordinarie e gli acconti d’imposta (IRES/IRAP) secondo calendario, indipendentemente dall’atto di accertamento. Se ha versato acconti insufficienti, rischia altri accertamenti. Se invece deve ancora versare, può farlo –con tutto o in parte– ottenendo la detrazione o deduzione normale. Tuttavia, è prassi strategica, se si impugna l’atto, versare subito almeno un terzo del tributo accertato (più eventuali interessi e contributo unificato), in modo da bloccare (parzialmente) l’esecuzione e mostrare buona volontà alla Commissione Tributaria .

19. Posso sanare tutto pagando subito l’avviso?
Sì: il metodo più diretto è l’acquiescenza all’avviso, pagando immediatamente tutte le imposte e versando almeno 1/3 delle sanzioni (che verranno ridotte al 1/3 se pagate subito) . In alternativa, sottoscrivendo un accordo in adesione, si paga quanto concordato. Pagando interamente il dovuto (con le sanzioni ridotte), l’impresa estingue il debito e può poi ricorrere ad altre definizioni agevolate (ad es. rottamazione cartelle) per il residuo. Bisogna sempre valutare se, pagando tutto subito, si rinuncia definitivamente a qualunque rimborso o contenzioso futuro sulla stessa materia. In pratica, è una scelta che si fa quando si è certi della carenza di fondamento dell’opposizione o si desidera chiudere la questione senza indugio.

20. A chi rivolgersi subito?
In ogni caso, è opportuno far valutare l’avviso da un professionista specializzato (avvocato tributarista e commercialista) non appena lo si riceve. In presenza di più contenziosi aperti (ad es. questioni IRAP, IVA e IRES accumulate), si può nominare un consulente unico di Fiducia per coordinare l’azione difensiva globale. L’assistenza può estendersi anche a misure straordinarie (come concordati). Se l’impresa versa in crisi di liquidità, è fondamentale anche la consulenza di un gestore della crisi o di un professionista specializzato in sovraindebitamento, per valutare la fattibilità di un piano di risanamento o composizione dei debiti che includa quelli tributari.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – IRES non versata ed accertata: un cementificio ha dichiarato per il 2022 un reddito di 1.000.000€, ma l’Agenzia ritiene valida solo la metà. Con imposta IRES al 24% (2025) la differenza di imponibile è 500.000€; l’imposta accertata aggiuntiva è quindi 120.000€. A ciò si aggiunge l’IRAP (supponendo al 3,9%) su 500.000€, pari a €19.500. Le sanzioni per infedele dichiarazione oscillano tra 90% e 180% di 120.000+19.500 = €139.500. Prendendo il minimo del 90%, la sanzione base è 125.550€. Con acconto di ravvedimento (entro 30 giorni) può essere portata a €31.387 (1/4). L’interesse legale maturato su 139.500€ dal 16/6 (termine di pagamento) al 16/6/2026 (anno successivo) a 1,6% è di €2.232. Totale pretese: ≈163.000€. Se invece impugnasse, e il giudice ne annullasse parte, potrebbe risparmiare buona parte di tale importo.

Esempio 2 – Accertamento induttivo su ricavi: l’ufficio scopre che il fatturato del cementificio è sotto la media del settore (dati MINISTERO DELL’ECONOMIA – ARCHIVIO DATI: settore “Costruzioni” con redditività media 10%). L’azienda ha dichiarato €5.000.000, ma le banche dati impongono una base di €6.000.000. Con aliquota IRES 24%, la maggior imposta è €240.000. Sanzione per infedele dichiarazione (min 90%): €216.000 (riducibile a €54.000 in ravvedimento entro 90 giorni). Aggiungere 6 anni di interessi legali (circa €14.400 al 2%). Il debitore può proporre adesione pagandone una parte (es. €100.000+IVA) e con sconto sanzioni (1/3 → 72.000) per ottenere l’annullamento del residuo.

Tabella esemplificativa – Calcolo sanzioni (fittizio):

ViolazioneImposta aggiuntiva (€)Sanzione base (%)Sanzione (€)Sanzione ravveduta (€)
Omessa dichiarazione IRES100.000120% (min)120.00030.000 (1/4 entro 90gg)
Infedele dichiarazione IVA50.00090% (min)45.00011.250 (1/4 entro 90gg)
Omesso versamento IRAP30.00030%9.0002.250 (1/4 entro 90gg)
Totale180.000174.00043.500

(Il ravvedimento brevius entro 90 giorni riduce sanzioni a 1/4 del minimo; l’interesse legale su 180.000€ per un anno allo 1,6% sarebbe 2.880€.)

Conclusione

In sintesi, di fronte a un avviso di accertamento fiscale – soprattutto per un’impresa complessa come un cementificio – è essenziale agire tempestivamente e con chiarezza strategica. Nel corso dell’articolo sono stati illustrati tutti gli strumenti legali possibili: dall’impugnazione giudiziale per ottenere l’annullamento delle pretese ingiustificate, alla definizione bonaria con riduzione delle sanzioni (acquiescenza o adesione), fino alle nuove procedure agevolate per il debito tributario. Abbiamo evidenziato norme chiave (ad es. l’art. 7 del “Statuto del contribuente” che impone motivazioni dettagliate, e i commi del D.Lgs. 546/1992 che regolano termini e soglie dei ricorsi) e riportato i recenti orientamenti della Cassazione (inclusi i casi più innovativi sul riconoscimento dei costi di un cementificio o sulla responsabilità del socio in società estinta ). Ogni azione difensiva deve però essere valutata sul caso concreto: l’Avv. Monardo e il suo team offrono un approccio su misura, analizzando l’avviso nel dettaglio, verificando eventuali errori e programmando i passi successivi più efficaci, anche integrando soluzioni alternative di composizione del debito (piani di rientro, accordi di ristrutturazione, ecc.).

Ricorda: il tempo gioca a tuo sfavore. Un piccolo ritardo nel richiedere supporto legale o nel presentare ricorso può comportare la perdita di strumenti di difesa (annullamento per nullità) o sconti (ravvedimento). Contattando tempestivamente un professionista del settore, puoi bloccare o limitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi su mezzi e beni dell’impresa, e preparare un piano credibile di risoluzione (stragiudiziale o giudiziale).

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Sentenze e pronunce citate (ultime e rilevanti): Cass. civ., sez. trib., ord. n. 8753/2025 ; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 7488/2020 ; Cass. civ., ord. n. 24023/2025 (socio in società estinta) ; Corte Cost., sent. n. 180/2013 (neutralità IVA); Corte Cost., sent. n. 246/2017 (ravvedimento). Disposizioni normative: L. 212/2000 (Statuto contribuente) art.7 ; DPR 600/1973 art.42 (contenuto atto) e art.39 (accertamenti induttivi); DPR 602/1973 art.36 (responsabilità soci); D.Lgs. 546/1992 (impugnazioni); Legge 3/2012 (sovraindebitamento); D.Lgs. 118/2021 art.46 (accordi ristrutturazione).

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