Il calendario che nessuno racconta al titolare di una piccola partita IVA
Il primo segnale arriva quasi sempre in silenzio. Un fornitore che chiede il pagamento anticipato, una rata del finanziamento pagata con dieci giorni di ritardo, un avviso dell’INPS che resta nel cassetto. Poi, nel giro di qualche mese, la situazione accelera: decreti ingiuntivi, un precetto, il conto corrente bloccato da un pignoramento presso terzi. Per il titolare di una ditta individuale, di un piccolo laboratorio artigiano, di un negozio o di una micro società, la sensazione è sempre la stessa: gli eventi arrivano prima delle decisioni.
Eppure la legge italiana ha costruito, per le imprese di dimensioni minime, un percorso con una scansione temporale precisa. La composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è aperta anche alle cosiddette imprese “sotto soglia” grazie all’art. 25-quater, riscritto dal correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024). Accanto a essa operano le misure premiali fiscali dell’art. 25-bis e, quando la negoziazione non basta, gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È questo il filo di questa ricostruzione: non un elenco di istituti, ma una cronologia. Si parte dai mesi che precedono l’istanza, si arriva al giorno zero del deposito sulla piattaforma telematica, si attraversano la nomina dell’esperto, il ricorso al tribunale per le misure protettive, i 180 giorni di trattative con la loro eventuale proroga, e si approda agli esiti: accordi, benefici fiscali, concordato semplificato o procedure minori. Per chi è un professionista iscritto a un albo, e dunque non imprenditore, la timeline cambia binario già al giorno zero, e lo vedremo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, cioè dalla prospettiva di chi è chiamato a valutare se il risanamento sia davvero perseguibile. E poiché per le imprese sotto soglia l’uscita dalla composizione negoziata porta spesso alle procedure di sovraindebitamento, conta anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: sono i due lati dello stesso calendario.
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La mappa temporale: dall’allarme alla soluzione, tappa per tappa
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene guardare la procedura dall’alto. La composizione negoziata non è un processo: è un percorso stragiudiziale, riservato e volontario, in cui l’imprenditore conserva la gestione dell’impresa (art. 21 CCII). Il tribunale entra in scena solo se l’imprenditore chiede misure protettive o autorizzazioni particolari. Proprio per questo, la cronologia è fatta di due orologi che corrono insieme: quello dell’esperto, che conta 180 giorni dall’accettazione dell’incarico, e quello del giudice, che si attiva con il ricorso per la conferma delle misure protettive.
Per un’impresa sotto soglia, la definizione conta: secondo la Camera di Commercio di Bologna, che richiama l’art. 25-quater, l’impresa minore è quella con attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro, requisiti che devono ricorrere congiuntamente. In questo caso la nomina dell’esperto spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio della sede dell’impresa.
La tabella che segue è la bussola dell’intero articolo: ogni riga rimanda alla sezione che ne sviluppa i dettagli.
| Tappa | Momento | Evento chiave | Termine | Base normativa | Sezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi -6 / -1 | Segnali di crisi, segnalazioni dei creditori pubblici, test pratico | Nessun termine, ma ogni mese pesa | Artt. 3, 12, 25-novies CCII | “Prima del giorno zero” |
| 2 | Giorno 0 | Istanza sulla piattaforma telematica, eventuale richiesta di misure protettive | — | Artt. 12, 17, 18, 25-quater CCII | “Giorno 0” |
| 3 | Giorni 1-7 | Nomina ed accettazione dell’esperto, pubblicazione nel registro imprese | Accettazione entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione | Artt. 13, 17, 18 CCII | “Dal giorno 1 al giorno 7” |
| 4 | Giorno successivo alla pubblicazione | Ricorso al tribunale per la conferma delle misure | Perentorio: entro il giorno successivo; numero di ruolo entro 20 giorni | Art. 19 CCII | “Il giorno dopo la pubblicazione” |
| 5 | Entro 10 giorni dal ricorso | Decreto di fissazione dell’udienza, poi ordinanza | Udienza fissata entro 10 giorni, pena cessazione degli effetti | Art. 19 CCII | “Entro 10 giorni” |
| 6 | Primo mese | Convocazione, verifica delle prospettive di risanamento, osservazioni sull’indipendenza | Osservazioni entro 3 giorni dalla convocazione | Art. 17 CCII | “Le prime quattro settimane” |
| 7 | Mesi 2-6 | Trattative, gestione dell’impresa, durata delle misure (30-120 giorni) | Misure: fino a 240 giorni complessivi | Artt. 19, 21, 25-bis CCII | “Dal secondo al sesto mese” |
| 8 | Giorno 180 (fino a 360) | Scadenza dell’incarico, proroga, relazione finale | Proroga massima di ulteriori 180 giorni | Art. 17, commi 7-8 CCII | “Giorno 180” |
| 9 | Dopo la relazione finale | Esiti: contratti, accordi, misure premiali, concordato semplificato o procedure minori | 60 giorni per il concordato semplificato | Artt. 23, 25-bis, 25-quater, 25-sexies CCII | “Dopo la relazione finale” |
Un dettaglio ricorre in tutte le fasi e va chiarito subito: l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa disposizione, i termini del Codice della crisi non sono soggetti alla sospensione feriale. Chi pensa di poter contare sul periodo dal 1° al 31 agosto come su una pausa, in questa materia, commette il primo errore di calendario.
Prima del giorno zero: i mesi in cui la crisi si vede ma non si ammette
Cosa succede
La cronologia di una crisi non comincia con l’istanza. Comincia molto prima, nei mesi in cui l’impresa continua a lavorare ma la cassa non tiene il passo dei debiti. Nella piccola partita IVA il fenomeno ha una fisionomia riconoscibile: il titolare anticipa di tasca propria, sposta pagamenti, rinvia il versamento dell’IVA o dei contributi per pagare i fornitori strategici, e intanto accumula scaduti.
È il momento in cui la legge chiede all’imprenditore di accorgersene. L’art. 3 CCII impone all’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte; all’imprenditore collettivo chiede assetti organizzativi adeguati. Non si tratta di una formula di principio: nel momento in cui l’impresa arriverà davanti all’esperto, e magari davanti al tribunale, la domanda sarà sempre la stessa: quando è cominciata la crisi, e cosa hai fatto da allora?
La norma
Oltre all’art. 3, in questa fase operano le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies CCII: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, al superamento di determinate soglie di ritardo e di importo, inviano all’imprenditore una comunicazione che lo invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata. È un campanello d’allarme istituzionale, non una sanzione, ma chi lo ignora si ritrova poi a spiegare perché, avvisato, non ha agito.
L’art. 12 CCII fissa invece il presupposto oggettivo di accesso: condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, e un risanamento che appaia ragionevolmente perseguibile. Il correttivo-ter ha precisato un passaggio decisivo, come riassume una guida divulgativa del luglio 2026: la valutazione iniziale deve fondarsi sui flussi di cassa correnti dell’impresa, non su ottimistiche previsioni di crescita.
I termini che si attivano
In questa fase non esistono termini perentori di legge. Esiste però un termine di fatto, più severo di qualunque norma: quello fissato dai creditori. Un decreto ingiuntivo notificato concede quaranta giorni per l’opposizione; un precetto concede dieci giorni prima che si possa procedere a pignoramento. Ogni atto esecutivo che si perfeziona prima dell’istanza di composizione negoziata è un atto che le misure protettive, arrivando dopo, potranno solo congelare, non cancellare.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più ampia di tutta la timeline, e la più sprecata. In questa fase l’imprenditore può ancora scegliere lo strumento, anziché subirlo. Può compilare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio. Può ricostruire con un professionista la situazione debitoria reale, separando i debiti per categoria di creditore e per rango (privilegiati, chirografari, garantiti da ipoteca). Può predisporre il progetto di piano di risanamento che dovrà allegare all’istanza. Può, infine, valutare se la sua posizione sia davvero quella di un imprenditore: il presupposto soggettivo, come ricordano Altalex e le guide delle Camere di Commercio, è riservato all’imprenditore commerciale e agricolo.
Qui si apre il primo bivio per le “piccole partite IVA”. L’artigiano, il commerciante, l’ambulante, il titolare di un bar o di un’officina, anche in regime forfettario, sono imprenditori commerciali e possono accedere alla composizione negoziata. Il professionista intellettuale iscritto a un albo (il geometra, l’avvocato, il medico, il consulente) non è imprenditore commerciale e non può usare questo strumento: il suo binario è quello del sovraindebitamento, che la timeline affronta nei “binari paralleli”.
L’errore tipico di questa fase
Pagare selettivamente i creditori più aggressivi o più “amici”, svuotando la cassa proprio mentre la crisi si avvicina. Oltre a esporre a rischi di inefficacia degli atti in una successiva procedura concorsuale, questo comportamento pesa sulla valutazione di buona fede che l’esperto e il tribunale compiranno più avanti. La Cassazione, con la sentenza n. 503/2026, ha ritenuto mancante la buona fede richiesta dall’art. 25-sexies proprio in un caso in cui le trattative erano state portate avanti senza attivare gli strumenti che la situazione del debito fiscale rendeva evidentemente necessari: il giudizio sulla correttezza guarda all’intera condotta, non solo all’ultimo mese.
Quanto dura realmente
Nella pratica, la fase pre-istanza è la più lunga dell’intera vicenda. Le imprese minori arrivano alla composizione negoziata, di regola, dopo molti mesi di scaduti accumulati, spesso quando un atto esecutivo è già stato notificato. Il tempo per preparare un’istanza completa, con piano di risanamento e documentazione, oscilla invece fra due e sei settimane, a seconda dell’ordine della contabilità. È il dato che il titolare dovrebbe tenere a mente: preparare l’istanza richiede settimane, perdere l’occasione richiede un solo pignoramento.
Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma telematica
Cosa succede
Siamo al giorno zero. L’imprenditore, direttamente o tramite il professionista che lo assiste, accede alla piattaforma telematica nazionale e deposita l’istanza di nomina dell’esperto. È un atto di iniziativa esclusiva dell’imprenditore: nessun creditore può aprire una composizione negoziata al posto suo, e nessun giudice può imporla.
Per l’impresa sotto soglia, la fisionomia del giorno zero ha alcune particolarità. L’istanza segue le regole dell’art. 25-quater e, secondo quanto riportano le guide aggiornate al correttivo-ter, può essere presentata anche tramite un Organismo di composizione della crisi (OCC). La nomina, come detto, spetta al Segretario Generale della Camera di Commercio competente per sede, e non alla commissione regionale che opera per le imprese maggiori.
La norma
Gli artt. 13 e 17 CCII regolano il contenuto dell’istanza e la documentazione: bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IVA), un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali o personali di garanzia, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi, un estratto delle informazioni presenti nella Centrale Rischi.
L’art. 18 CCII consente di chiedere, con l’istanza o con successiva richiesta, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa.
C’è poi un limite di accesso che il correttivo-ter ha chiarito, come segnalano i commentatori: la composizione negoziata è preclusa quando l’imprenditore abbia già presentato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), mentre la semplice pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non la impedisce.
I termini che si attivano
Il deposito dell’istanza non fa ancora partire i 180 giorni: l’orologio dell’esperto si avvia con l’accettazione dell’incarico. Il deposito della richiesta di misure protettive, invece, prepara un termine che è tra i più stretti dell’intero ordinamento: quello del ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese, di cui si parlerà alla tappa successiva. Chi chiede le misure protettive il giorno zero deve avere già pronto, quel giorno stesso, il ricorso da depositare in tribunale.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno zero è il momento in cui si decide se chiedere o no le misure protettive, e la scelta non è neutra. Se ci sono esecuzioni in corso o imminenti, le misure sono spesso indispensabili: senza di esse, un pignoramento sul conto corrente può paralizzare l’impresa proprio mentre si tratta. Se invece i creditori sono pochi e collaborativi, chiedere le misure può irrigidire le banche e rendere pubblico ciò che la composizione negoziata consente di mantenere riservato: le misure protettive, infatti, si pubblicano nel registro delle imprese.
Il debitore può anche scegliere di non chiedere nulla subito e di presentare la richiesta di misure in un momento successivo, quando la trattativa lo renda necessario. È una facoltà che l’art. 18 prevede espressamente, ma che va esercitata con consapevolezza: l’effetto protettivo parte solo dalla pubblicazione, e tutto ciò che accade prima resta fuori dal perimetro.
Precluse, in questa fase, sono le strade che presuppongono la pendenza di un’altra procedura: chi ha già un concordato preventivo pendente deve prima definirlo o rinunciarvi. La Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 (Sez. I, Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), ha chiarito che il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità di un’istanza di composizione negoziata depositata mentre pendeva ancora una domanda di concordato: la composizione negoziata non è un rifugio da utilizzare per sottrarsi a procedure già in corso.
L’errore tipico di questa fase
Presentare un’istanza incompleta o un piano di risanamento di facciata, costruito su ricavi futuri che l’impresa non ha mai registrato. Il risultato è quasi sempre lo stesso: l’esperto, alla prima convocazione, rileva l’assenza di concrete prospettive di risanamento e ne dà notizia al Segretario Generale, che dispone l’archiviazione. E un’istanza archiviata, con misure protettive pubblicate e poi cadute, lascia l’impresa più esposta di prima: i creditori sanno della crisi, e nessuno scudo li trattiene.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un’operazione di poche ore, se la documentazione è pronta. Il collo di bottiglia, secondo quanto riportato dalla prassi, riguarda le certificazioni dei creditori pubblici (debiti tributari, contributivi, situazione presso l’Agente della riscossione), che non sempre arrivano in tempi brevi: è anche per questo che il correttivo-ter ha ritoccato alcuni termini collegati. Chi le richiede con anticipo, già nella fase pre-istanza, guadagna giorni preziosi.
Dal giorno 1 al giorno 7: la nomina dell’esperto e la pubblicazione
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’istanza è sulla piattaforma e l’imprenditore attende la nomina dell’esperto. Per l’impresa sotto soglia la nomina arriva dal Segretario Generale della Camera di Commercio; per le imprese maggiori, dalla commissione istituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione. L’esperto è un professionista iscritto in un elenco apposito, dotato di specifica formazione, e deve essere indipendente dall’imprenditore e dai creditori.
Una volta ricevuta la comunicazione, l’esperto ha un tempo brevissimo per accettare. Secondo il protocollo di conduzione aggiornato con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, come riportato da AteneoWeb, l’esperto deve accettare l’incarico entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, esaminando nel frattempo la documentazione depositata sulla piattaforma.
Con l’accettazione, l’orologio parte davvero. L’istanza e l’accettazione dell’esperto, se l’imprenditore ha chiesto misure protettive, vengono pubblicate nel registro delle imprese: da quel giorno scattano i divieti dell’art. 18.
La norma
Gli artt. 13, 16 e 17 CCII regolano nomina, requisiti e accettazione dell’esperto. L’art. 17, comma 7, fissa la durata dell’incarico: si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi. L’art. 18, comma 1, fa decorrere gli effetti protettivi dal giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese.
I termini che si attivano
In questa tappa scattano contemporaneamente tre orologi:
- i 180 giorni dell’incarico, che decorrono dall’accettazione dell’esperto;
- il termine per il ricorso al tribunale, che scade il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese;
- gli effetti protettivi, che partono dalla pubblicazione e dureranno solo se il tribunale li confermerà.
Un dettaglio spesso trascurato riguarda la sostituzione dell’esperto: come ricorda una guida aggiornata al settembre 2026, l’art. 17, comma 7, prevede che in caso di sostituzione il termine dei 180 giorni decorra comunque dall’accettazione del primo esperto nominato. La sostituzione consuma tempo senza restituirlo.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve avere pronto il ricorso al tribunale prima ancora che la pubblicazione avvenga. È l’unico modo per rispettare un termine che si misura in ore. Deve inoltre verificare che la pubblicazione nel registro delle imprese sia avvenuta correttamente e annotare con precisione la data, perché da essa dipende tutto il resto.
In parallelo, il debitore può comunicare formalmente ai creditori procedenti e al custode di eventuali procedure esecutive l’intervenuta pubblicazione delle misure protettive, per evitare che vengano compiuti atti esecutivi in violazione del divieto. Può anche predisporre, con l’aiuto del professionista che lo assiste, un primo prospetto dei flussi di cassa settimanali per i sei mesi successivi: sarà il documento su cui l’esperto lavorerà dal primo incontro.
Precluso, da questo momento, è qualsiasi comportamento che l’esperto possa leggere come mancanza di trasparenza: pagamenti non giustificati, cessioni di beni non comunicate, occultamento di debiti. L’imprenditore conserva la gestione, ma la esercita sotto lo sguardo di un professionista che riferirà sulle sue condotte.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che la pubblicazione delle misure protettive “blocchi tutto” e rilassarsi. Gli effetti della pubblicazione sono provvisori: se il ricorso al tribunale non viene depositato nel termine, o se il giudice non fissa l’udienza nei dieci giorni, le misure cadono. Chi confonde la pubblicazione con la protezione definitiva rischia di scoprire l’errore quando un creditore riprende l’esecuzione.
Quanto dura realmente
Tra deposito dell’istanza e accettazione dell’esperto, nei casi ordinati, passano pochi giorni lavorativi. Una guida divulgativa ricostruisce un esempio in cui l’istanza viene depositata il 1° marzo, l’esperto è nominato entro l’8 marzo e accetta il 10 marzo, con un primo incontro fissato per il 15: meno di due settimane dall’istanza all’avvio operativo. Il dato va preso come ordine di grandezza, non come garanzia: i tempi variano da Camera di Commercio a Camera di Commercio e dipendono dalla completezza della documentazione.
Il giorno dopo la pubblicazione: il ricorso al tribunale
Cosa succede
Il calendario ora corre. Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore che ha chiesto misure protettive deve depositare ricorso al tribunale competente per chiederne la conferma o la modifica, ed eventualmente l’adozione di misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative.
Per la piccola impresa, questo è spesso il primo contatto con un giudice nell’intera vicenda. Il ricorso deve essere completo: deve contenere la documentazione richiesta dall’art. 19, tra cui i bilanci (o le dichiarazioni fiscali per chi non li deposita), il piano di risanamento, l’elenco dei creditori, una dichiarazione sulla pendenza di procedimenti, e la precisa indicazione delle misure di cui si chiede la conferma, con i creditori nei cui confronti si intende farle operare.
La norma
L’art. 19, comma 1, CCII stabilisce che l’imprenditore, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’art. 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive. Nel testo modificato dal correttivo-ter, come riporta TopLegal, l’imprenditore deve poi chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza, anziché i trenta del testo originario. L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure; il mancato rispetto del termine per la pubblicazione del numero di ruolo comporta la cancellazione dell’iscrizione dell’istanza dal registro.
I termini che si attivano
Ricorso: entro il giorno successivo alla pubblicazione, a pena di inefficacia delle misure. Pubblicazione del numero di ruolo: entro venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza, a pena di cancellazione dell’iscrizione. Sono termini che non tollerano approssimazioni e ai quali, come già detto, non si applica la sospensione feriale: una pubblicazione avvenuta il 7 agosto impone il deposito del ricorso l’8 agosto, non a settembre.
La competenza spetta al tribunale individuato dall’art. 27 CCII, che per le imprese minori coincide con il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Sul piano dei costi di giustizia, il ricorso sconta il contributo unificato previsto dalla legge per i procedimenti di questo tipo.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra difensiva più stretta dell’intera procedura: un giorno. In quel giorno il debitore può chiedere la conferma delle misure erga omnes o limitarle a specifici creditori, può chiedere misure cautelari mirate (ad esempio il divieto di escussione di una garanzia) e può modulare la richiesta in via principale e subordinata. Un modello di ricorso pubblicato online mostra una tecnica diffusa: chiedere in via principale la conferma verso tutti i creditori per 120 giorni e, in subordine, la conferma almeno verso i creditori che hanno già avviato azioni esecutive.
Il debitore deve anche prepararsi al fatto che il giudice valuterà la proporzionalità delle misure. La giurisprudenza di merito del 2025 è concorde nel richiedere un bilanciamento: il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ammesso il divieto di escussione delle garanzie solo nella misura in cui non determini un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale del creditore.
L’errore tipico di questa fase
Depositare il ricorso il giorno successivo, ma incompleto, contando di integrarlo in seguito. Il rischio è duplice: da un lato il tribunale può ritenere carente la documentazione e negare la conferma; dall’altro, un ricorso povero di elementi indebolisce la posizione dell’imprenditore agli occhi dei creditori che si costituiranno all’udienza. L’altro errore, speculare, è non chiedere misure cautelari quando servirebbero: se un fornitore strategico minaccia di sospendere le forniture o una banca di revocare un fido, il ricorso è il luogo in cui chiedere una tutela specifica.
Quanto dura realmente
Il deposito telematico del ricorso richiede una giornata di lavoro, a patto che l’atto sia già stato preparato. Il vero tempo si misura prima: chi arriva al giorno della pubblicazione con il ricorso da scrivere ha già perso. Nella prassi degli studi che operano in questa materia, il ricorso viene redatto in parallelo all’istanza, così da poter essere depositato non appena la pubblicazione è visibile nel registro.
Entro 10 giorni dal ricorso: il decreto, l’udienza, l’ordinanza
Cosa succede
Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione. Il ricorso è depositato, e la palla passa al giudice. Entro dieci giorni dal deposito, il tribunale fissa con decreto l’udienza, da tenersi preferibilmente in videoconferenza, e stabilisce le modalità con cui il ricorso e il decreto devono essere notificati, anche all’esperto e ai creditori interessati.
All’udienza il giudice sente le parti, compresi i creditori che si costituiscono, acquisisce il parere dell’esperto sulle prospettive di risanamento e sulla funzionalità delle misure al buon esito delle trattative, e decide con ordinanza. Può confermare le misure, modificarle, limitarle a determinati creditori o revocarle. Può anche nominare un ausiliario, come prevede l’art. 68 c.p.c.
La norma
L’art. 19, commi 3 e 4, CCII stabilisce che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l’udienza; se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine, dichiara con decreto motivato l’inefficacia delle misure senza fissare l’udienza; gli effetti protettivi cessano anche se il giudice non fissa l’udienza entro il termine. In entrambi i casi la domanda può essere riproposta. Con l’ordinanza il tribunale stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
I termini che si attivano
- Fissazione dell’udienza: entro dieci giorni dal deposito del ricorso, pena la cessazione degli effetti protettivi.
- Durata delle misure confermate: da 30 a 120 giorni, stabilita dal giudice.
- Reclamo contro l’ordinanza: nel termine perentorio previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., di quindici giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore.
Cosa può fare il debitore ora
L’udienza è il luogo in cui il piano di risanamento viene messo alla prova per la prima volta davanti a un terzo imparziale. Il debitore può rafforzare il ricorso con documenti sopravvenuti, può rispondere alle eccezioni dei creditori che si costituiscono e, soprattutto, deve lavorare in sintonia con l’esperto, il cui parere pesa in modo determinante sulla decisione.
Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025), ha confermato per 120 giorni le misure protettive tipiche di una piccola e media impresa del settore delle macchine per caffè, delimitandone però con precisione il perimetro e ribadendo i confini dell’intervento del giudice rispetto al ruolo dell’esperto. È un esempio di come il tribunale, anche quando accoglie, calibri la protezione sulle concrete esigenze della trattativa.
Se le misure vengono negate, il debitore può proporre reclamo e può, nei casi previsti, riproporre la domanda. Ma deve sapere che il diniego non resta senza conseguenze. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale il tribunale aveva in precedenza negato la conferma delle misure, anche per l’accertata assenza di prospettive di risanamento. E la Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga di per sé il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’udienza senza aver concordato con l’esperto una linea coerente. L’esperto non è il consulente del debitore: è un terzo indipendente, e se il suo parere smentisce le affermazioni del ricorso, la conferma delle misure diventa improbabile. Altro errore frequente: trascurare le notifiche prescritte dal decreto. Il giudice indica le modalità e i destinatari; una notifica mancata a un creditore controinteressato può compromettere l’intero esito.
Quanto dura realmente
Tra deposito del ricorso e ordinanza passano, nella prassi, da due a sei settimane, a seconda del carico del tribunale e dell’eventuale differimento dell’udienza per acquisire il parere dell’esperto. Un provvedimento pubblicato nel 2025 ricostruisce un caso in cui l’udienza, inizialmente fissata al 19 giugno, venne differita all’8 luglio proprio per consentire all’esperto di depositare il proprio parere: quasi tre settimane in più rispetto alla prima data. In quel lasso di tempo gli effetti protettivi provvisori continuano a operare, purché i termini iniziali siano stati rispettati.
Le prime quattro settimane: la convocazione e il test del risanamento
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura cambia natura. Mentre la partita giudiziale sulle misure protettive si svolge in tribunale, la vera composizione negoziata comincia nello studio dell’esperto. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni fornite dall’organo di controllo e dal revisore, se esistenti.
Nel primo incontro si discutono il progetto di piano, la struttura del debito, i flussi di cassa, i rapporti con le banche e con i fornitori principali. L’imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se l’esperto ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, incontra le altre parti interessate, prospetta le possibili strategie di intervento e fissa incontri successivi a cadenza ravvicinata. Se ritiene che non lo siano, ne dà notizia all’imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza entro i successivi cinque giorni lavorativi.
La norma
L’art. 17, commi 5 e 6, CCII disciplina la convocazione, il giudizio sulle prospettive di risanamento, l’archiviazione e le osservazioni sull’indipendenza dell’esperto. Come ricostruisce Altalex, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al Segretario Generale, che riferisce alla commissione (o, per le imprese sotto soglia, provvede secondo le regole dell’art. 25-quater) per l’eventuale sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi.
I termini che si attivano
- Osservazioni sull’indipendenza dell’esperto: entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione.
- Archiviazione, se l’esperto ritiene assenti le prospettive di risanamento: entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione al Segretario Generale.
- I 180 giorni continuano a scorrere dall’accettazione, anche in caso di sostituzione dell’esperto.
Cosa può fare il debitore ora
Nelle prime quattro settimane il debitore si gioca la sopravvivenza della procedura. Deve dimostrare all’esperto, con numeri e non con dichiarazioni, che il risanamento è ragionevolmente perseguibile: flussi di cassa correnti, margini reali, misure di contenimento dei costi già adottate, eventuali apporti esterni (un familiare, un socio, un nuovo finanziatore). Il correttivo-ter ha reso questo passaggio ancora più concreto, perché la valutazione deve poggiare sulla cassa attuale e non su previsioni di crescita.
In questa fase conta leggere il fascicolo con gli occhi di chi dovrà giudicarlo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la concretezza del risanamento, e costruisce la posizione dell’imprenditore su quei criteri. Va precisato con chiarezza: l’esperto nominato nella singola procedura è sempre un terzo indipendente, e il professionista che assiste l’imprenditore svolge un ruolo diverso. Ma conoscere le domande che l’esperto porrà permette di arrivare al primo incontro con le risposte già documentate.
Il debitore può anche, se ne ricorrono i presupposti, formulare osservazioni sull’operato dell’esperto: l’art. 17, comma 6, consente alla commissione di intervenire quando l’imprenditore e due o più parti interessate sollevano rilievi. È una facoltà da usare con estrema prudenza, perché la sostituzione non restituisce i giorni consumati.
L’errore tipico di questa fase
Presentare all’esperto un piano che dipende interamente dalla falcidia dei debiti, senza alcuna misura interna di riorganizzazione. L’esperto non è un mediatore di sconti: è chiamato a valutare se l’impresa, una volta regolata la crisi, possa tornare a stare in piedi. Un secondo errore, altrettanto grave, è trascurare la trasparenza: il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto ormai precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative.
Quanto dura realmente
Il primo incontro, nella prassi, si tiene entro pochi giorni dall’accettazione. Il giudizio sulle prospettive di risanamento, invece, può richiedere più incontri e più settimane, soprattutto se l’imprenditore deve integrare la documentazione. Per le imprese minori, che spesso non hanno una contabilità analitica, questa fase tende ad allungarsi: ricostruire un prospetto di cassa credibile per un’impresa individuale abituata a una contabilità semplificata può richiedere dieci o quindici giorni di lavoro congiunto fra commercialista e avvocato.
Dal secondo al sesto mese: le trattative, la gestione, lo scudo che scade
Cosa succede
Sono passati due mesi dall’accettazione dell’esperto. Se la procedura è sopravvissuta al primo vaglio, entra nella sua fase centrale: le trattative vere e proprie. L’esperto convoca i creditori, singolarmente o per categorie, raccoglie le loro posizioni, propone soluzioni, verifica la sostenibilità delle offerte dell’imprenditore. Per una piccola impresa i tavoli sono tipicamente tre: le banche (fidi, mutui, garanzie), i fornitori (scaduti commerciali e continuità delle forniture), i creditori pubblici (Erario, INPS, Agente della riscossione).
Nel frattempo l’impresa continua a lavorare. È uno dei tratti distintivi della composizione negoziata: nessuno spossessamento. L’imprenditore compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma deve informare preventivamente l’esperto per iscritto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti che non siano coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene compiuto ugualmente, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Intanto scorre l’orologio del giudice. Le misure protettive confermate hanno una durata compresa fra 30 e 120 giorni. Alla scadenza, possono essere prorogate su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, ma entro un limite invalicabile: 240 giorni di durata complessiva.
La norma
L’art. 21 CCII regola la gestione dell’impresa in pendenza delle trattative. L’art. 22 consente all’imprenditore di chiedere al tribunale autorizzazioni specifiche: contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire in qualunque forma l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. L’art. 19, comma 5, disciplina la proroga delle misure fino al limite complessivo di 240 giorni. L’art. 25-bis, comma 1, prevede che durante la composizione negoziata gli interessi sui debiti tributari dell’impresa siano ridotti alla misura legale, e il comma 2 riduce le sanzioni tributarie alla misura minima quando il termine di pagamento scade dopo il deposito dell’istanza.
I termini che si attivano
- Durata delle misure protettive: da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
- Istanza di proroga: da depositare prima della scadenza delle misure in corso, perché una misura scaduta non si proroga.
- Informativa preventiva all’esperto per ogni atto di straordinaria amministrazione.
Il limite dei 240 giorni è stato oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025 (Est. De Simone), ha affrontato l’ipotesi in cui, scaduto il termine massimo, l’impresa chieda misure cautelari di contenuto analogo per prolungare di fatto la protezione: il commento pubblicato su Euroconference Legal ricostruisce come l’orientamento prevalente neghi questa possibilità, mentre un orientamento minoritario la ammette in nome della coerenza tra proroga della composizione e protezione delle trattative. La questione era arrivata anche alla Prima Presidente della Cassazione, che con decreto del 3 aprile 2025 ha però dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale per difetto di rilevanza dei quesiti nel caso concreto: il nodo resta aperto.
Cosa può fare il debitore ora
Tra il secondo e il sesto mese il debitore ha la finestra per chiudere accordi, e ogni settimana senza proposte concrete è una settimana regalata ai creditori. Può proporre alle banche il consolidamento delle esposizioni o una moratoria; può negoziare con i fornitori piani di rientro legati alla continuità delle forniture; può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, indispensabili quando la cassa non basta a sostenere l’attività durante le trattative.
Sul fronte dei creditori pubblici, dopo il correttivo-ter l’imprenditore può proporre una transazione sui debiti tributari anche nell’ambito della composizione negoziata, se la soluzione individuata è un accordo di ristrutturazione: la guida pubblicata nel 2025 ricorda che questa facoltà, in passato riservata alle procedure omologate, è stata estesa proprio dal correttivo. Per la piccola impresa è uno snodo decisivo, perché i debiti fiscali e contributivi rappresentano spesso la voce più pesante.
Infine, il debitore deve vigilare sulla scadenza delle misure protettive e depositare per tempo l’istanza di proroga, con il parere favorevole dell’esperto. Un’istanza depositata a misure già scadute espone l’impresa, anche solo per qualche giorno, alle azioni dei creditori.
L’errore tipico di questa fase
Usare la protezione come un rifugio e non come uno strumento. Il titolare che, confermate le misure, si sente al riparo e rallenta le trattative consuma la risorsa più scarsa: il tempo protetto. Quando le misure scadono senza un accordo in vista, i creditori riprendono le azioni con un vantaggio in più, perché conoscono nel dettaglio la situazione dell’impresa. Un secondo errore è compiere atti di straordinaria amministrazione senza informare l’esperto: il dissenso iscritto nel registro delle imprese diventa un marchio che accompagnerà l’impresa in ogni sede successiva.
Quanto dura realmente
Le trattative con banche e fornitori, per una piccola impresa, richiedono di regola da tre a cinque mesi. I tempi più lunghi riguardano quasi sempre i creditori pubblici, che operano con procedure interne e tempistiche proprie. È per questo che le misure protettive vengono spesso chieste per la durata massima di 120 giorni e poi prorogate: lo scudo iniziale raramente basta a coprire l’intera negoziazione.
Giorno 180: la scadenza dell’incarico, la proroga, la relazione finale
Cosa succede
Siamo al giorno 180 dall’accettazione dell’esperto. Se le parti non hanno individuato una soluzione adeguata al superamento della crisi, l’incarico si considera concluso. È un effetto automatico: non serve un provvedimento, basta il decorso del tempo.
La legge prevede però una via d’uscita. L’incarico può proseguire per non oltre 180 giorni quando lo richiedono l’imprenditore e le parti con cui sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22. In questo secondo caso, la proroga dell’incarico serve a coprire il periodo in cui operano le misure protettive prorogate: se il giudice ha concesso 120 giorni e poi altri 120, arrivando ai 240 complessivi, l’incarico dell’esperto deve poter durare altrettanto.
Al termine, in ogni caso, l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma telematica e la comunica all’imprenditore e, in caso di misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara la cessazione.
La norma
L’art. 17, comma 7, CCII disciplina la conclusione e la proroga dell’incarico. L’art. 17, comma 8, disciplina la relazione finale. Il protocollo di conduzione aggiornato con decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 precisa, come riporta AteneoWeb, che dalla relazione finale devono risultare l’attività svolta, le autorizzazioni richieste, l’utilizzo delle misure protettive e le considerazioni tecniche sull’idoneità della soluzione individuata. Per le imprese sotto soglia, contestualmente al deposito della relazione finale l’esperto chiede l’archiviazione dell’istanza al Segretario Generale della Camera di Commercio presso cui è stata presentata la domanda, secondo quanto riporta la Camera di Commercio di Bologna.
I termini che si attivano
- Conclusione automatica dell’incarico al giorno 180 dall’accettazione, salvo proroga.
- Proroga: per non oltre ulteriori 180 giorni, su richiesta di tutte le parti con consenso dell’esperto, o per effetto del ricorso al tribunale.
- Dalla comunicazione della relazione finale decorre il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato (art. 25-sexies), su cui si tornerà alla tappa successiva.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 180 non è una scadenza da subire, ma una scadenza da preparare. Almeno un mese prima, il debitore deve sapere se la trattativa è vicina alla chiusura o se servono altri mesi. Nel primo caso, deve accelerare la formalizzazione degli accordi; nel secondo, deve raccogliere il consenso dei creditori coinvolti e dell’esperto per la proroga, oppure agganciarla alla proroga delle misure protettive.
Un’avvertenza: secondo una ricostruzione della prassi, la proroga oltre i primi 180 giorni presuppone il consenso di tutte le parti interessate quando non è legata al ricorso al tribunale, e una lettura rigorosa di questo requisito può rendere difficile ottenerla. Chi punta sulla proroga deve quindi costruirla per tempo, non chiederla all’ultimo giorno.
Il debitore deve inoltre lavorare perché la relazione finale sia il più possibile circostanziata. Non è un dettaglio: se la trattativa fallisce, la relazione diventa il documento su cui il tribunale valuterà l’accesso al concordato semplificato. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026 (Pres. Liccardo), ha affermato che la relazione finale è lo strumento principale per valutare la ricorrenza delle condizioni di accesso, ma che le affermazioni generiche dell’esperto, prive di motivazione, non bastano a dimostrare la correttezza e la buona fede delle trattative.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere il termine senza accorgersene. Può sembrare paradossale, ma accade: l’imprenditore pensa che la procedura continui finché le trattative sono aperte, e scopre solo con la relazione finale che l’incarico si è chiuso. Da quel momento cessano anche le misure protettive, e i creditori riprendono piena libertà d’azione.
Quanto dura realmente
La durata complessiva di una composizione negoziata, per le imprese minori, si colloca spesso fra i sei e i nove mesi. I percorsi che arrivano al limite dei 360 giorni sono quelli con creditori numerosi o con una componente fiscale rilevante. Una ricostruzione pubblicata nel 2025 osserva che non esiste obbligo di consumare tutti i 180 giorni: se l’accordo arriva prima, la procedura si chiude prima.
Dopo la relazione finale: gli esiti, gli aiuti fiscali, il concordato semplificato e le procedure minori
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase finale, quella che risponde davvero alla domanda del titolo: quali aiuti esistono, concretamente, per la piccola impresa in crisi? La risposta dipende da come si è chiusa la trattativa.
Per le imprese sotto soglia, il correttivo-ter ha allineato gli esiti a quelli delle imprese maggiori, come spiega il commento pubblicato su Diritto della Crisi. Se la trattativa ha avuto successo, l’imprenditore può concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale, oppure una convenzione di moratoria con gli effetti dell’art. 62 CCII, oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori interessati e dall’esperto, che produce gli effetti dell’art. 25-bis, comma 5. Se la trattativa non ha avuto successo, l’imprenditore può accedere al concordato minore, alla liquidazione controllata dei beni, oppure, alle condizioni dell’art. 25-sexies, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
La norma
Gli artt. 23 e 25-quater, commi 3 e 4, CCII disciplinano gli esiti. L’art. 25-bis contiene le misure premiali fiscali. Secondo il riepilogo di Diritto della Crisi, esse comprendono: la riduzione degli interessi alla misura legale durante la procedura; la riduzione delle sanzioni alla misura minima per i debiti il cui termine di pagamento scade dopo il deposito dell’istanza; la riduzione alla metà di interessi e sanzioni sui debiti tributari pregressi quando si approda a uno degli strumenti dell’art. 23, comma 2; la rateazione delle somme dovute e non ancora iscritte a ruolo.
Quest’ultima misura è la più rilevante per le piccole partite IVA. Come ricostruisce lo Studio Cavaliere, la rateazione dei debiti non iscritti a ruolo (imposte dirette, ritenute, IVA, IRAP) è condizionata alla conclusione di un contratto o di un accordo ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere a) e c), e può arrivare fino a 72 rate mensili in presenza di temporanea difficoltà, documentata dalla sottoscrizione dell’esperto, con facoltà dell’Agenzia di spingersi fino a 120 rate in caso di comprovata e grave difficoltà. Il regime di decadenza è severo: il mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza fa perdere il beneficio, e lo stesso accade in caso di successiva apertura di una liquidazione giudiziale o controllata o di accertamento dello stato di insolvenza.
Il concordato semplificato, infine, è regolato dall’art. 25-sexies: quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione, una proposta di concordato per cessione dei beni con il piano di liquidazione. Il correttivo-ter consente anche la domanda con riserva.
I termini che si attivano
- Concordato semplificato: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, termine di natura decadenziale.
- Rateazione ex art. 25-bis: decadenza al mancato pagamento anche di una sola rata.
- Misure premiali: perdute in caso di successiva liquidazione o accertamento dell’insolvenza.
Sul termine dei sessanta giorni la giurisprudenza del 2025-2026 è netta. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 19 febbraio 2026, ha ritenuto che anche in caso di domanda con riserva il piano e la proposta debbano essere depositati entro sessanta giorni dalla relazione finale, attribuendo al termine natura decadenziale; nella stessa direzione si è espresso il Tribunale di Milano con un provvedimento segnalato nel luglio 2026. La Corte d’Appello di Genova, con decreto del 30 ottobre 2025, ha invece affermato che il termine decadenziale dell’art. 25-sexies e quello dell’art. 44 per la domanda con riserva non sono interdipendenti: una sfumatura che conferma quanto il calendario sia ancora oggetto di assestamento.
Cosa può fare il debitore ora
Dopo la relazione finale il debitore ha sessanta giorni per scegliere la via d’uscita, e dopo non potrà più scegliere il concordato semplificato. Se la relazione dà atto della buona fede, può depositare la proposta di concordato semplificato, sapendo che il tribunale non si limiterà a un controllo formale. La Cassazione, con la sentenza n. 1353/2026, ha affermato che il giudizio di ammissibilità previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, deve estendersi oltre la ritualità formale della proposta, comprendendo le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione. E il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 ottobre 2025, ha precisato che la buona fede delle trattative va verificata in senso sostanziale, non bastando l’attestazione dell’esperto.
Se l’impresa è sotto soglia, il debitore può in alternativa accedere al concordato minore (art. 74 CCII), che consente di proseguire l’attività con un piano di pagamento anche parziale, oppure alla liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione. Qui entra in gioco la disciplina del sovraindebitamento, e con essa un limite che la Cassazione ha tracciato con chiarezza: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (Sez. I, Pres. Ferro, Rel. Vella), la Corte ha stabilito che la libertà di contenuto della proposta di concordato minore riguarda le modalità di soddisfacimento dei crediti, non l’ordine delle cause di prelazione, e che una proposta che tratta allo stesso modo creditori privilegiati e chirografari senza base normativa è inammissibile.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare. La relazione finale viene comunicata, il titolare la legge come una sconfitta e rinvia ogni decisione. Trascorsi sessanta giorni, il concordato semplificato è precluso, le misure protettive sono cessate e le azioni esecutive riprendono. Il secondo errore è costruire un concordato minore “su misura” dei creditori che si prevede voteranno a favore, trattandoli meglio di privilegiati di rango superiore: dopo la sentenza n. 28574/2025 è un’impostazione che non supera il vaglio di ammissibilità.
Quanto dura realmente
Il concordato semplificato, dal deposito della proposta all’omologazione, richiede di regola alcuni mesi, anche perché il tribunale nomina un ausiliario e acquisisce il parere dell’esperto. Il concordato minore, dalla domanda all’omologazione, richiede tempi analoghi, variabili a seconda delle contestazioni dei creditori. La rateazione ex art. 25-bis, invece, dura fino a sei o dieci anni: è il vero orizzonte temporale dell’aiuto fiscale.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda del momento in cui si agisce. Non si riferiscono a casi reali.
Situazione di partenza comune
Impresa individuale artigiana (falegnameria), regime ordinario. Attivo patrimoniale 142.900 €, ricavi dell’ultimo esercizio 176.400 €, debiti complessivi 187.340 €: fornitori 64.210 €, banca 52.880 € (fido e mutuo chirografario), Erario 41.730 € (IVA e ritenute, in parte non ancora iscritte a ruolo), INPS 28.520 €. L’impresa è sotto soglia: tutti e tre i parametri sono sotto i limiti di legge. Il 21 settembre 2026 un fornitore notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 18.740 €.
Calendario A: il titolare che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 12 ottobre 2026 (giorno 0). Deposito dell’istanza sulla piattaforma, con richiesta di misure protettive. Il ricorso al tribunale è già redatto.
- Venerdì 16 ottobre 2026. Il Segretario Generale ha nominato l’esperto, che accetta. Da oggi decorrono i 180 giorni.
- Lunedì 19 ottobre 2026. Pubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione. Scatta il divieto di azioni esecutive: il fornitore non può pignorare il conto corrente sulla base del decreto ingiuntivo.
- Martedì 20 ottobre 2026. Deposito del ricorso ex art. 19, nel termine del giorno successivo.
- Entro venerdì 30 ottobre 2026. Il tribunale fissa l’udienza con decreto, nel termine di dieci giorni. Il titolare, in parallelo, deposita tempestivamente l’opposizione al decreto ingiuntivo, il cui termine di quaranta giorni dalla notifica scade il 31 ottobre.
- Entro domenica 8 novembre 2026. Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del 19 ottobre.
- Fine novembre 2026. Ordinanza di conferma delle misure per 120 giorni.
- Dicembre 2026 – marzo 2027. Trattative: accordo con la banca per il consolidamento dei 52.880 € in 84 mesi; piano di rientro con i fornitori principali legato alla continuità delle forniture; per la parte di debito IVA non iscritta a ruolo, istanza di rateazione sottoscritta dall’esperto.
- Mercoledì 14 aprile 2027 (giorno 180). L’accordo con i creditori interessati, sottoscritto anche dall’esperto, è concluso prima della scadenza: la procedura si chiude con esito positivo, l’impresa prosegue l’attività e accede alla rateazione ex art. 25-bis.
Calendario B: il titolare che lascia correre
- 21 settembre – 31 ottobre 2026. Il titolare non reagisce al decreto ingiuntivo. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade il 31 ottobre.
- Metà novembre 2026. Notifica del precetto per 18.740 € più interessi e spese.
- Inizio dicembre 2026. Pignoramento presso terzi sul conto corrente dell’impresa: il conto è vincolato, i pagamenti ai dipendenti e ai fornitori si bloccano.
- Gennaio 2027. Due altri fornitori, informati del pignoramento, sospendono le forniture e ottengono decreti ingiuntivi. La banca revoca il fido.
- Febbraio 2027. Il titolare deposita l’istanza di composizione negoziata. Le misure protettive, una volta pubblicate, impediscono la prosecuzione dell’esecuzione, ma il fido è già revocato e le forniture interrotte.
- Marzo 2027. Alla convocazione, l’esperto rileva che l’impresa, con il conto bloccato da mesi e le forniture ferme, non ha più flussi di cassa sufficienti a sostenere un piano: comunica l’assenza di concrete prospettive di risanamento. L’istanza viene archiviata entro cinque giorni lavorativi.
- Aprile 2027 in poi. Le esecuzioni riprendono. Le strade residue sono il concordato minore, se un apporto esterno lo rende sostenibile, o la liquidazione controllata con successiva esdebitazione.
Il confronto
La differenza tra i due calendari non sta nella gravità della crisi, identica in partenza, ma nella data dell’istanza. Nel Calendario A la composizione negoziata arriva prima che il primo atto esecutivo si perfezioni: le misure protettive congelano la situazione quando l’impresa ha ancora cassa e rapporti operativi. Nel Calendario B arriva quattro mesi dopo, quando il pignoramento ha già prodotto effetti a catena. Lo stesso strumento, nelle due ipotesi, ha un valore opposto.
Una terza ipotesi: il professionista
Un geometra iscritto all’albo, con debiti per 96.470 € (Cassa previdenziale 31.260 €, Erario 27.940 €, finanziamento bancario 37.270 €), valuta la composizione negoziata. Il giorno zero non arriva mai: non è imprenditore commerciale e non può accedere allo strumento. Il suo calendario è quello del sovraindebitamento: domanda di concordato minore tramite OCC, relazione del gestore della crisi, apertura, voto dei creditori, omologazione. Se lo deposita prima che il pignoramento del quinto dei compensi o del conto si consolidi, conserva la continuità dell’attività professionale; se attende, il margine per un piano sostenibile si riduce a ogni mese di trattenute.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un altro rimedio
La composizione negoziata raramente corre da sola. Nella vita di una piccola impresa in crisi, almeno tre binari si intrecciano con quello principale, e ciascuno ha il proprio calendario.
Il binario delle opposizioni
Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, ma non sospendono i termini per difendersi nei giudizi di cognizione. Un decreto ingiuntivo notificato prima o durante la composizione negoziata va opposto nei quaranta giorni: se il termine scade, il decreto diventa definitivo e il credito si consolida, anche se l’esecuzione resta bloccata finché operano le misure. Lo stesso vale per il precetto, contro cui si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., e per i vizi formali degli atti esecutivi, soggetti all’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni. La composizione negoziata non è un’alternativa alla difesa processuale: è un binario che corre accanto a essa.
Il binario della liquidazione giudiziale
Per l’impresa sopra soglia, il rischio parallelo è l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore o del pubblico ministero. Per l’impresa sotto soglia questo rischio non si pone negli stessi termini, perché l’impresa minore non è soggetta a liquidazione giudiziale ma a liquidazione controllata. Resta però il tema della verifica dei requisiti dimensionali: un’impresa che si ritiene sotto soglia e non lo è si espone a un percorso diverso.
Per le imprese che rientrano nella liquidazione giudiziale, la giurisprudenza ha chiarito che la composizione negoziata non paralizza automaticamente il tribunale. Oltre all’ordinanza n. 3634/2025 già citata, la Cassazione con la sentenza n. 241/2026 ha affermato, secondo quanto riporta Brocardi, che la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di fallimento dopo il diniego della conferma delle misure protettive preclude al giudice ulteriori attività in quel procedimento, ma non impedisce al debitore di svolgere attività difensive.
Il binario penale
La composizione negoziata può avere effetti anche fuori dal processo civile. La Cassazione penale, Sezione Terza, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro un’ordinanza che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni, ai fini del sequestro preventivo per reati tributari, valorizzando proprio l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati economici positivi rilevati dall’esperto. Per la piccola impresa con debiti IVA o ritenute non versate, è un dato da conoscere: una composizione negoziata seria può incidere anche sulla valutazione delle misure cautelari reali.
Il binario del sovraindebitamento
Per l’impresa sotto soglia il binario del sovraindebitamento è sempre a portata di mano, e il correttivo-ter lo ha reso un esito espresso della composizione negoziata. Chi entra nella composizione negoziata e non trova un accordo può passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Chi invece, come il professionista, non può accedere alla composizione negoziata, parte direttamente da qui. Anche l’ex imprenditore ha una via: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha ammesso al concordato minore una persona fisica già imprenditore individuale, cancellata dal registro delle imprese, con una situazione debitoria mista di debiti d’impresa e personali, grazie all’apporto di risorse esterne.
La tabella dei binari
| Binario | Evento che lo attiva | Termine chiave | Effetto sulla timeline principale |
|---|---|---|---|
| Opposizione a decreto ingiuntivo | Notifica del decreto | 40 giorni dalla notifica | Nessuna sospensione: va proposta anche durante la composizione |
| Opposizione agli atti esecutivi | Vizio formale di un atto | 20 giorni, perentorio | Corre in parallelo |
| Liquidazione giudiziale (sopra soglia) | Ricorso di creditore o PM | Udienza non rinviata automaticamente | Rischio di chiusura anticipata della composizione |
| Sequestro penale | Procedimento per reati tributari | Tempi del procedimento penale | La composizione può pesare sul periculum |
| Sovraindebitamento | Fallimento delle trattative o accesso diretto | 60 giorni per il concordato semplificato; nessun termine per il concordato minore | Via d’uscita alternativa |
Le 5 finestre critiche
Nell’intera cronologia, cinque momenti separano chi governa la crisi da chi la subisce.
- La finestra della prevenzione: i mesi prima del primo atto esecutivo. È l’unico periodo in cui la composizione negoziata si attiva con l’impresa ancora integra, con cassa, forniture e rapporti bancari in piedi. Ogni settimana guadagnata qui vale mesi nelle fasi successive.
- La finestra del ricorso: il giorno successivo alla pubblicazione. Un solo giorno per depositare il ricorso che rende efficaci le misure protettive. Mancarlo significa perdere lo scudo nel momento in cui è appena stato pubblicato, cioè quando i creditori ne sono appena venuti a conoscenza.
- La finestra del primo incontro: le prime settimane con l’esperto. L’esperto decide se esistono concrete prospettive di risanamento. Un piano fondato su flussi di cassa reali tiene in vita la procedura; un piano di facciata la chiude in cinque giorni lavorativi.
- La finestra della proroga: il mese che precede la scadenza delle misure e dei 180 giorni. Le misure non si prorogano dopo che sono scadute, e la proroga dell’incarico richiede consensi che vanno costruiti per tempo.
- La finestra dei sessanta giorni: dopo la relazione finale. Il concordato semplificato è accessibile solo entro questo termine decadenziale. Per l’impresa sotto soglia è anche il momento di scegliere, con lucidità, fra concordato minore e liquidazione controllata.
Le domande sul tempo
Ho già ricevuto un pignoramento sul conto: è troppo tardi per la composizione negoziata?
Non necessariamente. Le misure protettive, una volta pubblicate, impediscono di proseguire le azioni esecutive in corso, non solo di iniziarne di nuove. Il problema è di sostanza: se il pignoramento ha già paralizzato l’attività, l’esperto potrebbe non ravvisare concrete prospettive di risanamento. Prima si deposita l’istanza, più l’esecuzione viene congelata in una fase che l’impresa può ancora reggere.
Sono un professionista con partita IVA: posso usare la composizione negoziata se deposito subito?
No, a prescindere dai tempi. La composizione negoziata è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo. Il professionista iscritto a un albo accede agli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione. La rapidità conta comunque, perché ogni mese di trattenute su compensi o conti riduce le risorse destinabili al piano.
Ho depositato l’istanza ad agosto: il termine per il ricorso slitta a settembre?
No. L’art. 9 CCII esclude, salvo diversa disposizione, l’applicazione della sospensione feriale ai termini del Codice della crisi. Il ricorso va depositato il giorno successivo alla pubblicazione anche se questa avviene fra il 1° e il 31 agosto.
Quanto dura, in tutto, una composizione negoziata per una piccola impresa?
La durata ordinaria è di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili di ulteriori 180, per un massimo di 360. Le misure protettive, entro questo arco, possono durare al massimo 240 giorni complessivi. Nella pratica, per le imprese minori, il percorso si chiude spesso fra i sei e i nove mesi.
La relazione finale mi è stata comunicata da cinquanta giorni: posso ancora chiedere il concordato semplificato?
Sì, ma restano pochi giorni. Il termine è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e la giurisprudenza lo qualifica come decadenziale. Anche una domanda con riserva non consente di spostare oltre il sessantesimo giorno il deposito di proposta e piano, secondo l’orientamento del Tribunale di Bologna del febbraio 2026.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre verificati sul testo integrale dei provvedimenti.
Accesso alla composizione negoziata (Giorno 0)
Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino). Il tribunale chiamato a decidere sulla dichiarazione di fallimento può valutare in via incidentale se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse inammissibile perché depositata mentre pendeva una domanda di concordato. Rilevanza: la composizione negoziata non è uno strumento per sottrarsi a procedure già pendenti, e chi la attiva deve verificarne i presupposti di accesso.
Misure protettive e rapporti con il procedimento di fallimento (dal giorno successivo alla pubblicazione in avanti)
Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: lo scudo non paralizza automaticamente ogni procedimento; serve una strategia coordinata.
Cass. civ., n. 241/2026. Dopo il diniego della conferma delle misure protettive, la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di fallimento impedisce al giudice altre attività in quel procedimento, ma lascia al debitore la possibilità di difendersi. Rilevanza: il diniego non chiude gli spazi difensivi del debitore.
Trib. Nola, Sez. II civ., decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Conferma per 120 giorni delle misure protettive tipiche, con puntuale delimitazione del loro perimetro e dei confini dell’intervento del giudice rispetto al ruolo dell’esperto. Rilevanza: il tribunale calibra la protezione sulle esigenze concrete della trattativa.
Trib. Milano, provvedimento 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non deteriora il patrimonio del garante al punto da alterare l’equilibrio contrattuale del creditore. Rilevanza: le misure cautelari richieste nel ricorso devono essere proporzionate.
Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che era stata negata la conferma delle misure protettive, anche per l’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: il diniego delle misure espone a conseguenze immediate.
Convocazione e buona fede (prime quattro settimane)
Trib. Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. Rilevanza: la trasparenza nelle prime fasi condiziona la sopravvivenza della protezione.
Trattative e durata delle misure (secondo-sesto mese)
Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, 4 luglio 2025 (Est. De Simone). Esame dell’ipotesi in cui, scaduto il termine massimo di 240 giorni delle misure protettive, si chiedano misure cautelari di contenuto analogo. Rilevanza: il limite dei 240 giorni è il punto di maggiore tensione del calendario e va pianificato.
Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109. Inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni valorizzando la composizione negoziata, le misure protettive confermate e i risultati positivi rilevati dall’esperto. Rilevanza: la procedura può incidere anche sulle misure cautelari penali in materia tributaria.
Relazione finale e concordato semplificato (dopo il giorno 180)
Trib. Bologna, Sez. IV proc. conc., decreto 13 gennaio 2026 (Pres. Liccardo). La relazione finale è lo strumento principale per valutare l’accesso al concordato semplificato, ma affermazioni generiche e non motivate dell’esperto non bastano a dimostrare la correttezza delle trattative. Rilevanza: la qualità della relazione finale va costruita durante tutta la procedura.
Trib. Milano, Sez. II civ., 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile, Rel. Rossetti). La buona fede delle trattative, presupposto del concordato semplificato, va verificata in senso sostanziale e non meramente formale. Rilevanza: l’attestazione dell’esperto non chiude la verifica del tribunale.
Trib. Bologna, Sez. proc. conc., 19 febbraio 2026 (Pres. Liccardo, Rel. Rimondini). Il termine di sessanta giorni dalla relazione finale ha natura decadenziale e va rispettato per il deposito di piano e proposta anche in caso di domanda con riserva. Rilevanza: la finestra dei sessanta giorni non si allunga.
Corte d’Appello di Genova, Sez. I civ., 30 ottobre 2025 (Pres. Silvestri, Rel. Traverso). Il termine decadenziale dell’art. 25-sexies e quello dell’art. 44 per la domanda con riserva non sono interdipendenti. Rilevanza: il coordinamento fra i due termini richiede un calcolo preciso.
Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Il decreto della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. Rilevanza: gli errori nella fase di ammissione difficilmente si correggono in sede di legittimità.
Cass. civ., n. 1353/2026. Il vaglio di ammissibilità del concordato semplificato non si esaurisce nella ritualità formale, ma comprende le condizioni previste dall’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione. Rilevanza: la proposta va costruita per superare un controllo sostanziale.
Cass. civ., n. 503/2026. Manca la buona fede richiesta dall’art. 25-sexies se le trattative proseguono senza attivare gli strumenti che la situazione del debito fiscale rendeva evidentemente necessari, come la transazione fiscale. Rilevanza: la buona fede si misura anche sulla coerenza delle scelte negoziali.
Le procedure minori (esiti per le imprese sotto soglia e per i professionisti)
Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Ferro, Rel. Vella). La libertà di contenuto della proposta di concordato minore non consente di derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione; una proposta che parifica privilegiati e chirografari è inammissibile. Rilevanza: è il limite principale per le imprese sotto soglia e i professionisti che approdano al concordato minore.
Trib. Vicenza, Sez. I civ. proc. conc., 13 marzo 2025. Ammesso al concordato minore un ex imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, con debiti misti, grazie all’apporto di risorse esterne. Rilevanza: la cessazione dell’attività non chiude la via delle procedure minori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo studio interviene alla tappa in cui l’imprenditore si trova, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.
- Se sei prima del giorno zero, ricostruiamo la mappa del debito: classifichiamo ogni posizione per creditore, rango e scadenza, verifichiamo i parametri dimensionali per stabilire se l’impresa è sotto soglia e accertiamo se sei imprenditore commerciale o professionista, cioè su quale binario ti trovi.
- Redigiamo l’istanza e il progetto di piano di risanamento fondandoli sui flussi di cassa correnti, come richiesto dopo il correttivo-ter, con il commercialista dello staff che elabora i prospetti di cassa settimanali.
- Prepariamo il ricorso ex art. 19 prima della pubblicazione, così da depositarlo nel giorno successivo, e ne calibriamo il contenuto: misure erga omnes o mirate, misure cautelari specifiche, domande principali e subordinate.
- Monitoriamo ogni termine della procedura: numero di ruolo entro venti giorni, udienza entro dieci giorni, scadenza delle misure, giorno 180, sessanta giorni dalla relazione finale.
- Affianchiamo l’imprenditore agli incontri con l’esperto, preparando la documentazione sulle domande che l’esperto porrà sulla concretezza del risanamento.
- Conduciamo le trattative con banche e fornitori, predisponendo proposte di consolidamento, moratoria e piani di rientro legati alla continuità.
- Gestiamo i binari paralleli: proponiamo le opposizioni a decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi nei termini, perché la composizione negoziata non li sospende.
- Istruiamo le misure premiali e i rapporti con i creditori pubblici: istanze di rateazione ex art. 25-bis, valutazione della transazione fiscale, verifica delle condizioni di decadenza.
- Se la trattativa non chiude, attiviamo l’esito alternativo entro i termini: concordato semplificato nei sessanta giorni, oppure concordato minore o liquidazione controllata con successiva esdebitazione, costruendo proposte rispettose dell’ordine delle prelazioni.
- Se sei un professionista, costruiamo il percorso di sovraindebitamento dal primo giorno, con l’OCC competente e un piano sostenibile per la prosecuzione dell’attività.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questa timeline: significa conoscere, dalla prospettiva di chi valuta, cosa rende credibile un piano di risanamento, come si conducono trattative che reggano il vaglio della buona fede e come si prepara una relazione finale che non lasci spazio a dubbi. Per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di leggere con la stessa impostazione il passaggio dalla composizione negoziata alle procedure minori.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta l’istanza e il ricorso è lo stesso difensore che, in qualità di cassazionista, può seguire i reclami e i ricorsi fino all’ultimo grado, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti insieme, perché nella crisi della piccola impresa il piano finanziario e la strategia giuridica sono la stessa cosa vista da due lati, e il coordinamento nazionale in diritto bancario e tributario è decisivo quando i creditori principali sono banche ed Erario.
Chiusura: il tempo che resta
Rileggere la cronologia di una composizione negoziata significa accorgersi che quasi nessuna fase è davvero difficile in sé. Il ricorso si scrive, la documentazione si raccoglie, le trattative si conducono. Ciò che rende la procedura insidiosa è la densità dei termini: un giorno per il ricorso, dieci per l’udienza, venti per il numero di ruolo, 180 per l’incarico, 240 per le misure, sessanta per il concordato semplificato. Per le piccole partite IVA, gli aiuti esistono, dalla protezione dalle esecuzioni alla rateazione fiscale fino a 72 o 120 rate, ma arrivano solo a chi si presenta in tempo alla finestra giusta.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque conosce la composizione negoziata dall’interno, e perché è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè presidia le procedure in cui le imprese sotto soglia e i professionisti approdano quando la trattativa non basta. Analizzeremo in quale tappa del calendario ti trovi e costruiremo la strategia partendo dalla finestra ancora aperta.
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