Il Contratto Di Leasing Dell’auto Si Scioglie Con Il Sovraindebitamento?

Una domanda che nasconde un bivio, non una risposta secca

Se apro una procedura di sovraindebitamento, il leasing della mia auto si scioglie automaticamente? È la domanda che arriva più spesso da chi ha un veicolo in locazione finanziaria e una situazione debitoria ormai ingestibile, e la risposta onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: l’accesso a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non produce, di per sé, lo scioglimento del contratto di leasing. Apre invece una scelta. Il contratto può essere portato avanti, può essere sciolto, può essere trasferito a un terzo, e ciascuna di queste strade produce conseguenze diverse sul veicolo, sul debito residuo, sulla posizione degli altri creditori e sulla stessa omologabilità della proposta. Chi si aspetta un effetto automatico — “deposito la domanda e il leasing sparisce” — rischia di costruire il proprio piano su un presupposto che la legge non conferma.

Questa è materia in cui lo Studio Monardo opera con una specializzazione documentata e non generica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), cioè conosce le procedure di sovraindebitamento dal lato di chi le istruisce e le attesta, non solo dal lato di chi le difende. È esattamente la prospettiva che serve quando la domanda riguarda la sorte di un contratto pendente dentro una procedura: la valutazione sulla prosecuzione o sullo scioglimento del leasing passa prima dall’attestazione dell’OCC e poi dal vaglio del giudice, e vederla da entrambi i lati cambia il modo di impostarla.

📩 Se hai un leasing auto in corso e una situazione debitoria che non riesci più a reggere, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.

Il quadro di partenza: cosa dice davvero la legge sul leasing dentro la crisi

Prima di mettere a confronto le strade percorribili va fissato il perimetro normativo, perché è da lì che discende la differenza tra le opzioni.

Il leasing finanziario è un contratto a esecuzione continuata nel quale il concedente acquista o fa costruire un bene su indicazione dell’utilizzatore e glielo mette a disposizione per un tempo determinato, contro il pagamento di un corrispettivo periodico, con facoltà per l’utilizzatore di acquistarne la proprietà alla scadenza a un prezzo prestabilito. La proprietà del veicolo, fino al riscatto, resta del concedente: è un dato che sembra ovvio e che invece è dirimente, perché significa che l’auto in leasing non è un bene del debitore e non entra nel patrimonio da liquidare allo stesso titolo di un’auto di proprietà.

La disciplina delle procedure di sovraindebitamento è oggi contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in vigore dal 15 luglio 2022 e successivamente modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il Codice ha sostituito la L. 3/2012 e articola gli strumenti a disposizione del sovraindebitato su più binari: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), riservata a chi ha contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale; il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), per il debitore non consumatore sotto soglia di fallibilità; la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e seguenti CCII); l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).

Va soppesato subito un elemento che molti trascurano: la qualificazione come consumatore non dipende da ciò che si è, ma da come è nato il debito. La Corte di cassazione ha ribadito il criterio con l’ordinanza della Sezione I dell’11 novembre 2025, n. 29746, escludendo dalla procedura del consumatore il socio che aveva prestato fideiussione funzionale all’attività d’impresa. Trasferito al nostro tema: un leasing auto intestato a una ditta individuale, o stipulato per un veicolo strumentale all’attività, difficilmente si presta a essere trattato dentro la procedura del consumatore, e questo sposta il bivio su binari diversi fin dal primo passo.

Nessuna di queste norme prevede lo scioglimento automatico dei contratti pendenti al momento dell’apertura della procedura. A sciogliere il leasing, nella pratica, è di regola una di queste tre cause: l’inadempimento dell’utilizzatore con conseguente risoluzione attivata dal concedente, quasi sempre sulla base di una clausola risolutiva espressa; la scelta del debitore di non proseguire il rapporto, tradotta in una proposta che prevede la restituzione del bene; la scelta dell’organo della procedura, nella liquidazione controllata, di non subentrare nel contratto. Sul punto il Tribunale di Padova, in tema di liquidazione controllata, ha affermato che la sorte del contratto di leasing in corso è rimessa alla decisione del liquidatore, cui spetta valutare se subentrare o sciogliere il rapporto pendente: un principio che, applicato al leasing auto, significa che nella procedura liquidatoria la decisione esce dalle mani del debitore.

C’è poi il tema delle misure protettive (art. 54 CCII), che sospendono le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore. Il rovescio della medaglia è che si tratta di protezione rispetto all’aggressione esecutiva, non di un salvacondotto contrattuale generalizzato: se il contratto è già stato risolto per inadempimento prima del deposito, la restituzione del veicolo al proprietario-concedente si colloca su un piano diverso da quello dell’esecuzione forzata sui beni del debitore, e gli orientamenti di merito non sono uniformi su quanto la protezione possa spingersi. L’elemento dirimente, quasi sempre, è la fotografia del rapporto al giorno del deposito: contratto ancora in essere e regolare, contratto in essere ma con canoni scaduti, contratto già risolto. Sono tre scenari che aprono porte diverse.

Va soppesato, accanto a questo, il funzionamento pratico della decadenza dal beneficio del termine. Nei contratti di locazione finanziaria di veicoli la clausola risolutiva espressa si attiva di regola dopo un numero contenuto di canoni impagati — spesso due o tre, talvolta uno solo per importi rilevanti — e produce effetti che precedono di molto l’eventuale azione giudiziaria: la società concedente comunica la risoluzione, chiede la riconsegna del mezzo e, contemporaneamente, quantifica il proprio credito. A fronte di questo meccanismo, il debitore che sta valutando l’accesso a una procedura si trova spesso a dover decidere in poche settimane, perché ogni canone non pagato avvicina il momento in cui una delle strade percorribili si chiude da sola. L’elemento dirimente, in questa fase, non è la fondatezza teorica delle opzioni: è la loro disponibilità concreta alla data in cui la domanda viene depositata. Ed è la ragione per cui la valutazione va fatta prima che la risoluzione arrivi, non dopo.

Infine, la nozione stessa di “contratto pendente” — quella su cui si innesta la scelta tra prosecuzione e scioglimento nelle procedure concorsuali maggiori, secondo l’art. 97 CCII — è stata oggetto di una pronuncia della Corte d’Appello di Lecce del 2025, che ne ha precisato i confini in termini di non integrale esecuzione da entrambe le parti. È un tassello che serve anche nel sovraindebitamento, perché è il presupposto logico della domanda: finché il contratto è pendente si può scegliere; quando non lo è più, restano solo le conseguenze.

Opzione 1 — Proseguire il leasing dentro la procedura

In cosa consiste. La prima strada è quella della conservazione: il debitore presenta una proposta — ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore, a seconda della qualificazione — che prevede la prosecuzione del contratto di leasing e il pagamento regolare dei canoni a scadere, mentre il resto dell’indebitamento viene ristrutturato e falcidiato. Il veicolo resta nella disponibilità dell’utilizzatore, il concedente continua a incassare, e alla scadenza resta aperta la facoltà di riscatto.

La base normativa di questa possibilità si ricava dalla struttura stessa dell’art. 67 CCII, che consente al consumatore di costruire un piano modellato sulla propria situazione, prevedendo forme e tempi di soddisfacimento differenziati, e che contempla espressamente il caso del mantenimento del finanziamento garantito da ipoteca sull’abitazione principale con pagamento regolare delle rate a scadere, a condizione che il debitore sia in regola con i pagamenti o venga autorizzato dal giudice a sanare le rate scadute. L’estensione di quel meccanismo al leasing di beni diversi dall’immobile è terreno interpretativo e non automatico: ciò che nella prassi rende sostenibile la prosecuzione è la dimostrazione che il contratto serve a produrre il reddito su cui il piano stesso si regge, e che il suo mantenimento non danneggia gli altri creditori.

Quando ha senso. Tre scenari concreti in cui questa strada regge.

Il primo è quello del veicolo strumentale: l’agente di commercio, l’artigiano, il lavoratore che percorre centinaia di chilometri a settimana e senza auto perde la fonte di reddito che alimenta il piano. Qui la prosecuzione non è un privilegio, è una condizione di fattibilità.

Il secondo è quello del contratto in regola e già in fase avanzata: se sono stati pagati trentadue canoni su quarantotto e il valore di mercato del veicolo supera il debito residuo più il riscatto, sciogliere significa regalare al concedente un margine che, in caso di prosecuzione, resterebbe al debitore.

Il terzo è quello della famiglia che ha bisogno del mezzo per ragioni non sostituibili — turni di lavoro incompatibili con il trasporto pubblico, assistenza a un familiare non autosufficiente, residenza in zone prive di collegamenti — e per cui la perdita dell’auto comporterebbe un costo di sostituzione superiore al canone stesso.

Come si esegue, in sintesi. Ricostruzione della posizione contrattuale con estratto conto dei canoni, verifica dell’assenza di risoluzione già intervenuta, quantificazione dell’esborso residuo, inserimento del rapporto nel piano come posizione da soddisfare integralmente alle scadenze contrattuali, relazione dell’OCC che attesta la sostenibilità del canone rispetto al reddito disponibile e la convenienza della prosecuzione rispetto alla liquidazione del rapporto, eventuale istanza al giudice per l’autorizzazione al pagamento delle rate scadute.

Vantaggi. Il debitore conserva il bene e la continuità della propria attività o vita quotidiana. Evita il credito da risoluzione, che è spesso la voce più insidiosa dell’intera vicenda. Mantiene intatta l’opzione di riscatto, cioè il valore accumulato con i canoni già versati. Presenta ai creditori un piano ancorato a un reddito che continua a essere prodotto, il che rafforza il giudizio di fattibilità.

Rischi e svantaggi onesti. A fronte di questi vantaggi, va messo in conto che la prosecuzione assorbe risorse che altrimenti andrebbero agli altri creditori, e questo è il fronte su cui la proposta viene attaccata. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore con un reddito stabile e dimostrabile, un contratto ancora in bonis o sanabile, un veicolo il cui valore è allineato o superiore all’esposizione residua, e una ragione oggettiva — reddituale o familiare — che renda il mezzo non sostituibile. Chi non ha questi requisiti si espone a un’opposizione fondata: la Cassazione, con la sentenza della Sezione I del 28 ottobre 2025, n. 28574, ha escluso che nel concordato minore si possa derogare alla parità di trattamento, imponendo il rispetto dell’ordine legale delle cause di prelazione. Il trattamento preferenziale di un creditore — ed è di questo che si tratta quando si continua a pagarne uno per intero mentre gli altri vengono falcidiati — va giustificato con una ragione funzionale, non con la preferenza del debitore.

Un secondo rischio riguarda la tenuta nel tempo: il canone va pagato per tutta la durata residua, e un piano che regge sulla carta ma non sopporta un mese di malattia o una riduzione di orario espone al rischio di revoca dell’omologazione. Infine, se il concedente ha già notificato la risoluzione, questa strada si restringe drasticamente: ciò che si può tentare è una rinegoziazione consensuale, ma non un ripristino unilaterale.

Resta poi da affrontare il nodo più delicato di questa opzione: come si giustifica, davanti ai creditori e al giudice, il fatto che un creditore continui a essere pagato per intero mentre gli altri vengono falcidiati. La risposta non sta in una formula, sta in una dimostrazione documentale. Vanno prodotti gli elementi che collegano il veicolo alla produzione del reddito — chilometraggi, fatture o buste paga che presuppongono spostamenti, contratti di lavoro o di agenzia che impongono la disponibilità di un mezzo, distanze e orari incompatibili con i trasporti pubblici — e va costruito il confronto economico con l’alternativa: quanto costerebbe, mensilmente, sostituire quel veicolo, e quanto resterebbe davvero ai creditori una volta sostenuto quel costo. Quando il confronto dimostra che la prosecuzione produce, al netto di tutto, una distribuzione non inferiore a quella dello scioglimento, la disparità apparente si rivela funzionale e non arbitraria. Quando invece il confronto non regge, insistere significa consegnare all’opposizione il suo argomento migliore.

Opzione 2 — Lasciare che il contratto si sciolga e restituire il veicolo

In cosa consiste. La seconda strada è speculare: il contratto non viene proseguito, il veicolo viene restituito al concedente, e il credito che ne deriva — la differenza tra quanto il concedente doveva ancora ricevere e quanto ricava dalla ricollocazione del bene — entra nella procedura come credito concorsuale, di regola chirografario, destinato a essere falcidiato e, all’esito, cancellato dall’esdebitazione.

La base normativa si articola a seconda della procedura. Nella liquidazione controllata la decisione spetta al liquidatore, secondo il principio affermato dal Tribunale di Padova: se il liquidatore non subentra, il rapporto si scioglie e il concedente recupera il bene, insinuando la differenza. Nelle procedure ristrutturatorie è il debitore a proporre di non proseguire, con la restituzione del veicolo come elemento del piano. Quando la risoluzione per inadempimento è già intervenuta prima dell’apertura della procedura, la vicenda si sposta sul terreno della quantificazione del credito del concedente, ed è qui che la giurisprudenza ha messo i paletti più significativi.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, hanno stabilito che la disciplina introdotta dalla L. 124/2017 sul leasing non si applica retroattivamente ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore, per i quali resta il regime elaborato dalla giurisprudenza sulla distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Su quella linea si colloca la Cassazione, Sezione I, ordinanza n. 18088/2024, secondo cui, per il leasing traslativo risolto per inadempimento prima dell’apertura della procedura concorsuale, si applica in via analogica l’art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà: il concedente non può limitarsi a chiedere i canoni scaduti e insoluti, ma deve formulare una domanda che tenga conto del valore del bene restituito, della restituzione dei canoni riscossi e della quantificazione di un equo compenso e del danno. È un principio che, dal punto di vista del debitore, vale molto in concreto: significa che il credito insinuato dal concedente va verificato voce per voce e non accettato per come è stato calcolato.

Quando invece il contratto è ancora pendente e viene sciolto dentro la procedura, il riferimento operativo è il meccanismo che l’art. 72-quater della legge fallimentare aveva introdotto e che il Codice della crisi ha riproposto per la liquidazione giudiziale: restituzione del bene al concedente, vendita o ricollocazione dello stesso, insinuazione al passivo della sola differenza tra il credito residuo in linea capitale e quanto ricavato, con obbligo di riversare l’eventuale eccedenza. Su questa struttura si era già pronunciata la Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 3200/2019, chiarendo le modalità applicative in caso di scioglimento per volontà del curatore.

Quando ha senso. Anche qui tre scenari.

Il primo è quello dell’auto sovrafinanziata: il veicolo vale meno del debito residuo, i canoni continuano a erodere il reddito e alla scadenza il riscatto non sarebbe comunque sostenibile. Proseguire significherebbe pagare per anni un bene che non si riuscirà a portare a casa.

Il secondo è quello del veicolo non necessario: il mezzo non produce reddito, esiste un’alternativa di mobilità a costo inferiore, e il canone è semplicemente una voce che sottrae capacità di soddisfazione agli altri creditori.

Il terzo è quello del contratto già risolto e del veicolo già restituito: la scelta, in questi casi, è già stata fatta dai fatti, e la partita si gioca solo sulla misura del credito residuo e sul suo assoggettamento alla falcidia.

Come si esegue, in sintesi. Ricostruzione del rapporto e verifica dello stato del contratto; quantificazione critica del credito che il concedente potrà far valere, con particolare attenzione al valore di ricollocazione del veicolo; inserimento del credito nella proposta come chirografario, nella misura correttamente determinata; gestione materiale della riconsegna, con verbale e documentazione dello stato del mezzo; contestazione, se necessario, della domanda di ammissione al passivo sovradimensionata.

Vantaggi. Il debitore si libera immediatamente di un impegno periodico spesso pesante, liberando risorse per il piano. Il credito residuo viene trattato come tutti gli altri e, in caso di esito positivo della procedura, cancellato con l’esdebitazione. La proposta diventa più solida e più difendibile sul piano della parità di trattamento, perché nessun creditore viene pagato per intero a scapito degli altri.

Rischi e svantaggi onesti. Il primo è evidente: si perde il veicolo e si perdono i canoni versati, salvo quanto recuperabile applicando i principi dell’art. 1526 c.c. quando ne ricorrono i presupposti. Il secondo è che il credito del concedente, se il veicolo viene ricollocato a un valore basso, può risultare più alto delle attese e alterare i numeri del piano. Il terzo è che la perdita della mobilità può ridurre la capacità reddituale, con un effetto boomerang sulla sostenibilità della proposta. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore il cui veicolo vale meno del residuo dovuto, che non trae dal mezzo un reddito diretto, e che ha bisogno soprattutto di liberare flusso di cassa mensile per rendere credibile la ristrutturazione dell’intero indebitamento.

Due accorgimenti operativi pesano molto sull’esito di questa strada. Il primo riguarda la riconsegna materiale del veicolo: va documentata con un verbale che descriva stato, chilometraggio, accessori e presenza dei documenti, accompagnato da fotografie datate. È un adempimento che sembra formale e che invece incide direttamente sul valore di ricollocazione, cioè sulla grandezza che determina quanto credito residuo resterà da falcidiare; una contestazione tardiva sullo stato del mezzo, senza prova contraria, si traduce in un credito più alto. Il secondo riguarda la vendita: il concedente ha interesse a ricollocare rapidamente, non necessariamente al prezzo migliore, e il debitore ha il diritto di conoscere le condizioni di realizzo. Chiedere per iscritto il conteggio analitico e la documentazione della vendita è il presupposto di qualunque contestazione successiva, e va fatto subito, non quando il credito è già stato ammesso al passivo.

Opzione 3 — Uscire dal contratto senza subire la risoluzione: subentro, cessione, estinzione anticipata

In cosa consiste. Esiste una terza strada, meno battuta e non sempre praticabile, che consiste nel chiudere il rapporto in modo ordinato invece di subirne la rottura: la cessione del contratto a un terzo subentrante con il consenso del concedente, oppure l’estinzione anticipata mediante riscatto finanziato da un soggetto terzo, o ancora la vendita del veicolo concordata con il concedente con contestuale saldo della posizione.

La base giuridica è quella comune: la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. richiede il consenso del contraente ceduto, e il concedente lo concede quando il subentrante offre garanzie di solvibilità almeno pari a quelle dell’utilizzatore originario. Il riscatto anticipato è una facoltà che dipende dalle condizioni contrattuali. La vendita concordata presuppone che il ricavato copra la posizione o che la differenza venga regolata.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello del veicolo con valore di mercato superiore al debito residuo: cedere il contratto o riscattare e rivendere consente di monetizzare quel margine, che altrimenti andrebbe perso nella risoluzione. Il secondo è quello del familiare o del terzo disposto a subentrare, che vuole il mezzo e ha il merito creditizio per ottenere il consenso del concedente. Il terzo è quello del debitore che ha necessità di ridurre l’esposizione complessiva prima del deposito, per rientrare nei parametri di fattibilità del piano.

Come si esegue, in sintesi. Richiesta formale al concedente di autorizzazione alla cessione o di conteggio per estinzione anticipata; individuazione del subentrante e istruttoria di merito creditizio a suo carico; quantificazione del margine e definizione della destinazione delle somme; e — passaggio decisivo se l’operazione avviene in prossimità del deposito della domanda o durante la procedura — richiesta di autorizzazione al giudice, perché si tratta di atto di straordinaria amministrazione destinato a incidere sul patrimonio del debitore e sulla posizione degli altri creditori.

Vantaggi. Si evita il credito da risoluzione, che nelle altre strade è la variabile più difficile da governare. Si preserva il valore eventualmente accumulato. Si arriva al deposito della domanda con una posizione più pulita e un quadro più leggibile per l’OCC e per il giudice.

Rischi e svantaggi onesti. Il rischio principale è di natura opposta rispetto alle altre due opzioni: non è la perdita del bene, è la contestazione dell’operazione. Un’uscita dal contratto realizzata a ridosso del deposito, con destinazione delle somme a un solo creditore o a un familiare, si presta a essere letta come atto in frode ai creditori e può compromettere l’omologazione, oltre a esporre a valutazioni negative sulla condotta del debitore. Il secondo rischio è pratico: il consenso del concedente non è dovuto, e molte società di leasing lo negano quando l’utilizzatore è già in difficoltà. Il terzo è che serve liquidità o un terzo effettivamente disponibile, condizioni che nel sovraindebitamento sono per definizione rare. Il profilo ideale per questa opzione è il debitore che dispone di un veicolo con valore superiore all’esposizione residua e di un terzo affidabile disposto a subentrare, e che può muoversi con un margine di tempo sufficiente a far autorizzare l’operazione invece di realizzarla nell’urgenza.

Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze tra le tre strade diventano leggibili solo quando si applicano gli stessi numeri a ciascuna. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati verosimili: servono a mostrare il meccanismo di calcolo, non descrivono casi reali e non costituiscono previsione di esito.

Ipotesi di partenza comune. Indebitamento complessivo 87.400 €, di cui: 31.900 € di debiti bancari e finanziari chirografari, 19.600 € di debiti verso fornitori e utenze, 18.000 € circa di esposizione riconducibile al leasing auto, 17.900 € di altre posizioni. Contratto di leasing auto stipulato il 14 marzo 2023, durata 60 mesi, canone mensile 412 €, canoni pagati 29, canoni residui 31, debito residuo in linea capitale 12.772 €, prezzo di riscatto finale 6.300 €, valore di mercato attuale del veicolo 11.800 €. Reddito netto mensile del nucleo 1.870 €, spese necessarie stimate 1.290 €, disponibilità mensile residua 580 €.

Ipotesi A — prosecuzione del contratto (Opzione 1). Il piano prevede il pagamento regolare dei 31 canoni residui, per complessivi 12.772 €, oltre al riscatto finale. Il canone assorbe 412 € sui 580 € di disponibilità mensile, lasciando 168 € al mese per il soddisfacimento degli altri creditori. Su un piano quinquennale, i 168 € mensili generano circa 10.080 €, cui si aggiunge, nell’ipotesi, l’apporto di un terzo pari a 4.000 €: totale distribuibile 14.080 € su un passivo non-leasing di circa 69.400 €, con una percentuale di soddisfacimento intorno al 20%. Il veicolo resta al debitore, che alla scadenza potrà riscattarlo pagando 6.300 €. Il punto critico è evidente: il creditore-concedente riceve il 100% di quanto dovuto, gli altri circa un quinto. Quella differenza va giustificata con l’utilità del mezzo alla produzione del reddito, altrimenti diventa il bersaglio delle contestazioni in sede di omologazione.

Ipotesi B — scioglimento e restituzione del veicolo (Opzione 2). Il contratto viene sciolto e l’auto restituita. Il concedente ricolloca il veicolo a 9.400 €, valore inferiore a quello di mercato teorico perché la vendita avviene in tempi rapidi e in blocco. La differenza tra il credito residuo in linea capitale (12.772 €) e il ricavato (9.400 €) è pari a 3.372 €, cui il concedente aggiunge, nella sua domanda, canoni scaduti insoluti per 1.236 € e voci accessorie per 890 €: la pretesa complessiva ammonta a 5.498 €. Verificata voce per voce alla luce dei principi richiamati dall’ordinanza n. 18088/2024, la parte delle voci accessorie non supportata da un titolo contrattuale valido viene contestata e il credito ammesso si riduce a 4.608 €. L’intera disponibilità mensile di 580 € confluisce ora nel piano: su cinque anni, 34.800 €, oltre ai 4.000 € di apporto del terzo, per un totale distribuibile di 38.800 € su un passivo complessivo di circa 74.000 € — percentuale intorno al 52%. Il debitore, però, resta senza veicolo e deve mettere a bilancio un costo di mobilità alternativa che, nell’ipotesi, si stima in 140 € mensili, riducendo il distribuibile a circa 30.400 €, pari a circa il 41%.

Ipotesi C — cessione del contratto a un terzo subentrante (Opzione 3). Un familiare con merito creditizio adeguato ottiene dal concedente l’autorizzazione al subentro. L’operazione, autorizzata dal giudice prima del deposito, comporta il riconoscimento al debitore di un conguaglio pari alla differenza tra il valore di mercato del veicolo (11.800 €) e la posizione residua attualizzata (12.772 €): in questa ipotesi il margine è negativo per 972 €, e il subentrante accetta di farsene carico in cambio dell’acquisizione della posizione. Il debitore esce dal contratto senza credito residuo da falcidiare e senza canone da sostenere: la disponibilità di 580 € mensili confluisce interamente nel piano, il passivo scende a circa 69.400 € e la percentuale di soddisfacimento si attesta intorno al 50%, con il correttivo del costo di mobilità se il mezzo non resta nella disponibilità familiare. Il rovescio della medaglia è che, se l’operazione fosse stata realizzata senza autorizzazione e con il veicolo trasferito a un prezzo simbolico, la stessa operazione si presterebbe a essere qualificata come atto pregiudizievole per i creditori, con conseguenze sull’omologazione.

Il confronto tra le tre ipotesi restituisce una lettura precisa: la prosecuzione salva il bene ma comprime drasticamente ciò che resta ai creditori; lo scioglimento libera risorse ma consegna il veicolo e lascia un credito residuo, la cui misura dipende in buona parte dalla capacità di verificarne il calcolo; la cessione è la più efficiente sul piano dei numeri ma la più fragile sul piano dei presupposti, perché richiede il consenso di un terzo e l’avallo del giudice.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che pesano davvero nella decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: il contributo unificato dovuto per il ricorso, le spese di pubblicità e di iscrizione nel registro delle procedure, e il compenso dell’OCC, che è liquidato dal giudice secondo i parametri fissati dal D.M. 202/2014 e grava sulla procedura. Nessuna voce riguarda l’assistenza legale.

ParametroOpzione 1 — ProsecuzioneOpzione 2 — Scioglimento e restituzioneOpzione 3 — Cessione / estinzione
Tempi di attuazioneImmediata all’apertura, con effetti per tutta la durata residua del contrattoRapida: la restituzione avviene in genere entro poche settimane dalla decisioneVariabile: dipende dall’istruttoria del concedente sul subentrante, da alcune settimane a qualche mese
Complessità tecnicaMedia: richiede attestazione di sostenibilità e giustificazione del trattamento differenziatoBassa sul piano operativo, alta sulla verifica del credito insinuatoAlta: consenso del concedente, terzo affidabile, autorizzazione del giudice
Chi decideIl debitore propone, i creditori valutano, il giudice omologaIl debitore nelle procedure ristrutturatorie; il liquidatore nella liquidazione controllataIl debitore, ma con il consenso necessario del concedente e l’autorizzazione del giudice
Sorte del veicoloResta al debitore, con riscatto possibile alla scadenzaTorna al concedente, che lo ricolloca sul mercatoPassa al subentrante o viene riscattato e rivenduto
Effetto sul debito residuoNessun credito da risoluzione; il contratto è pagato per interoCredito chirografario da risoluzione, falcidiato e poi esdebitatoDi norma nessun credito residuo, se la posizione viene chiusa
Effetto sugli altri creditoriRiduce sensibilmente la percentuale distribuibileAumenta la percentuale distribuibileAumenta la percentuale distribuibile, se l’operazione è trasparente
Rischio in caso di esito negativoContestazione della disparità di trattamento e mancata omologazioneCredito insinuato più alto del previsto e squilibrio del pianoQualificazione dell’atto come pregiudizievole per i creditori
ReversibilitàBassa: l’impegno si protrae per l’intera durata residuaNulla: il veicolo restituito non si recuperaNulla una volta perfezionata la cessione
Costi di giustiziaI medesimi in tutte e tre le strade: contributo unificato, spese di pubblicità e iscrizione, compenso dell’OCC liquidato dal giudiceIdemIdem, con l’eventuale aggravio delle spese dell’istanza di autorizzazione

I criteri per scegliere

Non esiste una gerarchia valida a priori tra le tre strade. Esistono però criteri che, applicati alla situazione concreta, orientano la scelta in modo abbastanza netto.

Il primo criterio è la funzione economica del veicolo. Se la tua situazione presenta un mezzo che produce direttamente il reddito su cui il piano si regge — un’auto usata per lavoro, con chilometraggio e documentazione che lo dimostrano — la prosecuzione ha una giustificazione funzionale forte e difendibile davanti ai creditori e al giudice. Se invece l’auto è un bene di consumo sostituibile, quella giustificazione non c’è, e insistere sulla prosecuzione espone la proposta a contestazioni fondate.

Il secondo criterio è il rapporto tra valore del bene e debito residuo. Va calcolato con precisione: valore di mercato realistico del veicolo da un lato, somma dei canoni a scadere più prezzo di riscatto dall’altro. Se il primo supera il secondo, la posizione ha un margine da difendere e conviene valutare prosecuzione o cessione. Se il secondo supera il primo — la situazione più frequente nei leasing auto dopo il terzo anno — proseguire significa pagare per anni un valore che non si recupera, e lo scioglimento diventa la scelta più razionale.

Il terzo criterio è lo stato del rapporto al momento del deposito. Un contratto regolare apre tutte e tre le strade. Un contratto con canoni scaduti ma non ancora risolto le apre tutte, ma impone di gestire subito la sanatoria o l’autorizzazione del giudice. Un contratto già risolto ne chiude due: resta solo la gestione del credito residuo, con la verifica critica del conteggio alla luce dei principi della Cassazione sul leasing traslativo.

Il quarto criterio è la sostenibilità pluriennale del canone. Non basta che il canone sia pagabile oggi: va verificato che resti pagabile per tutta la durata residua, con un margine di sicurezza rispetto alla disponibilità mensile. Un canone che assorbe più di due terzi del reddito disponibile residuo rende il piano fragile, e un piano fragile è un piano che rischia la revoca.

Il quinto criterio è la presenza di coobbligati e garanti. Se il leasing è assistito da fideiussione di un familiare, lo scioglimento del contratto non libera il garante, che resterà esposto verso il concedente per la parte non soddisfatta: è un effetto che va messo sul tavolo prima di scegliere, perché sposta il problema invece di risolverlo, e va considerato insieme alla posizione del garante stesso.

A questi criteri se ne aggiunge uno che non riguarda il contratto ma la condotta complessiva del debitore, e che pesa sull’intera procedura: il modo in cui il debito è stato contratto. La Cassazione, con l’ordinanza della Sezione I n. 22078/2025, ha escluso l’accesso alla procedura a un consumatore che aveva acceso un finanziamento rilevante per l’acquisto di un’auto pur trovandosi già in condizione di difficoltà e con reddito incerto, qualificando quella condotta come imprudente. E con l’ordinanza della Sezione I n. 21048/2025 ha precisato che la negligenza dell’istituto erogante nel concedere il finanziamento non vale, di per sé, a escludere la colpa grave del sovraindebitato. Sono pronunce che vanno lette insieme: la scelta sul leasing si inserisce in una valutazione più ampia, e un’operazione recente e sproporzionata sul veicolo può compromettere l’accesso stesso alla procedura. Va quindi ricostruita con precisione la data della stipula del leasing e la situazione economica esistente in quel momento, perché è su quel confronto che si gioca una parte rilevante del giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questa materia come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC, con il supporto di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Finché la proposta non è stata depositata, la scelta è modificabile senza conseguenze. Dopo il deposito, una modifica della proposta è possibile ma comporta tempi e un nuovo vaglio; dopo l’omologazione, il margine si restringe ulteriormente e il passaggio dalla prosecuzione allo scioglimento si traduce di fatto in un inadempimento, con il rischio di revoca. La restituzione del veicolo, poi, è per definizione irreversibile: una volta riconsegnato, non si torna indietro.

E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare per eccesso di conservazione — proseguire un leasing che non è sostenibile — porta con buona probabilità alla revoca dell’omologazione e alla perdita sia del veicolo sia del beneficio della procedura, che è lo scenario peggiore. Sbagliare per eccesso di prudenza — sciogliere un contratto che si sarebbe potuto mantenere — costa il bene e il valore accumulato, ma non compromette la procedura. È un’asimmetria di cui tenere conto quando il dubbio resta aperto.

Se il concedente ha già risolto il contratto, la procedura può rimetterlo in piedi? Non automaticamente. La risoluzione validamente intervenuta prima del deposito produce i suoi effetti, e quello che si può fare è, da un lato, verificarne la legittimità — la clausola risolutiva espressa va applicata secondo i suoi presupposti, e il conteggio del credito va controllato alla luce dei principi richiamati dalla Cassazione — e, dall’altro, tentare una rinegoziazione con il concedente. Un ripristino unilaterale, però, non è previsto.

Il fatto che l’auto non sia mia mi protegge dai pignoramenti? Sì, ma non nel modo in cui spesso si crede. Il veicolo in leasing è di proprietà del concedente e non può essere pignorato dagli altri creditori del debitore. Questo non impedisce al concedente di recuperarlo in caso di risoluzione, e non impedisce agli altri creditori di aggredire il resto del patrimonio e i redditi: la protezione riguarda quel bene specifico, non la posizione complessiva.

Se l’auto serve a un familiare e non a me, cambia qualcosa? Sul piano contrattuale no: l’utilizzatore resta obbligato a prescindere da chi guida il mezzo. Sul piano della procedura, invece, la destinazione concreta del veicolo pesa nella valutazione di funzionalità: un’auto utilizzata dal coniuge per raggiungere il posto di lavoro, e quindi per produrre parte del reddito su cui il piano si regge, ha una giustificazione diversa rispetto a un secondo mezzo destinato a esigenze accessorie. Ciò che conta, davanti all’OCC e al giudice, è la dimostrazione documentale di quell’utilizzo, non l’affermazione che ne viene fatta nel ricorso: spostamenti, orari, distanze e assenza di alternative vanno provati, perché è su quella prova che si misura la tenuta della scelta di conservare il contratto.

Se ho più contratti — leasing auto e finanziamenti — posso trattarli in modo diverso? Sì, il piano può prevedere trattamenti differenziati, ma ogni differenziazione va giustificata. È esattamente il terreno su cui si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 28574/2025 sul concordato minore, richiamando il rispetto dell’ordine legale delle cause di prelazione: la libertà di costruire la proposta non equivale alla libertà di scegliere chi pagare.

Il veicolo in leasing devo dichiararlo nell’elenco dei beni? Il mezzo non è di tua proprietà e non entra nell’attivo liquidabile, ma il rapporto contrattuale va dichiarato in modo completo: il contratto, i canoni versati, quelli a scadere, l’eventuale stato di inadempimento e il prezzo di riscatto. Omettere o rappresentare in modo parziale un rapporto pendente è un’esposizione seria, perché la completezza della documentazione è uno degli elementi su cui si fonda sia la relazione dell’OCC sia la valutazione del giudice sulla condotta del debitore.

Quanto tempo ho prima che la scelta non sia più mia? Fino a quando il contratto è pendente e non è intervenuta la risoluzione, le opzioni restano aperte. Nella liquidazione controllata, però, la decisione passa al liquidatore dal momento dell’apertura, secondo il principio affermato dal Tribunale di Padova: chi punta a conservare il veicolo deve quindi valutare se la procedura liquidatoria sia davvero la strada adatta, perché lì il veicolo non è più oggetto di una scelta personale. E in ogni caso l’inadempimento continuato, mentre si riflette, riduce lo spazio di manovra ogni mese che passa.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno contribuisce a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi e vanno letti nel contesto della fattispecie decisa.

Pronunce sulla natura del leasing e sulle conseguenze della risoluzione (rilevanti soprattutto per l’Opzione 2)

  1. Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061. Le Sezioni Unite hanno escluso l’applicazione retroattiva della disciplina del leasing introdotta dalla L. 124/2017 ai contratti risolti prima della sua entrata in vigore, confermando per quei rapporti il regime elaborato dalla giurisprudenza. Rilevanza: fissa il criterio temporale che decide quale disciplina si applica al conteggio del credito del concedente, con effetti diretti sull’entità del passivo da inserire nella procedura.
  2. Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza n. 18088/2024. Per il leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima dell’apertura della procedura concorsuale si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.: il concedente non può limitare la domanda ai canoni scaduti, ma deve considerare il valore del bene restituito, la restituzione dei canoni riscossi e la quantificazione dell’equo compenso e del danno. Rilevanza: è la pronuncia che consente al debitore di contestare i conteggi gonfiati, riducendo il credito ammesso e migliorando le percentuali del piano.
  3. Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 3200/2019. In tema di contratto di leasing in corso all’apertura della procedura concorsuale dell’utilizzatore e sciolto per volontà dell’organo della procedura, la Corte ha precisato le modalità applicative del meccanismo di restituzione del bene e di insinuazione della differenza. Rilevanza: descrive la struttura del calcolo che si applica quando lo scioglimento avviene dentro la procedura e non prima.
  4. Tribunale di Pescara, in tema di risoluzione del leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore intervenuta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, con riferimento alla determinazione dell’eventuale credito del concedente. Rilevanza: conferma sul piano del merito che la data della risoluzione rispetto all’apertura della procedura è il vero spartiacque del regime applicabile.
  5. Corte di cassazione, Sezione I, sentenza n. 15958/2018. In tema di controversie relative a contratti di leasing stipulati dal soggetto poi assoggettato a procedura concorsuale, la Corte si è pronunciata sul riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale della procedura. Rilevanza: individua la sede in cui le contestazioni sul credito del concedente devono essere portate, evitando che un’opposizione corretta nel merito venga persa per ragioni processuali.

Pronunce su contratti pendenti e poteri degli organi della procedura (rilevanti per tutte e tre le opzioni)

  1. Tribunale di Padova, in tema di liquidazione controllata e sorte del contratto di leasing in corso: spetta al liquidatore decidere se subentrare nel rapporto pendente o scioglierlo. Rilevanza: chiarisce che nella procedura liquidatoria la scelta sul veicolo non appartiene più al debitore, il che rende decisiva la valutazione preventiva su quale procedura attivare.
  2. Corte d’Appello di Lecce, 2025, sulla nozione di contratto pendente ai sensi dell’art. 97 CCII. Rilevanza: precisa quando un contratto può ancora dirsi pendente — e quindi suscettibile della scelta tra prosecuzione e scioglimento — e quando invece la vicenda si è già consumata, lasciando spazio solo alla gestione del credito.

Pronunce sull’accesso alle procedure e sul trattamento dei creditori (rilevanti soprattutto per le Opzioni 1 e 3)

  1. Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore non è consentita la deroga alla parità di trattamento dei creditori: va rispettato l’ordine legale delle cause di prelazione e i crediti privilegiati non possono essere discriminati arbitrariamente. Rilevanza: è il principio con cui si misura la tenuta di una proposta che prevede il pagamento integrale del concedente e la falcidia degli altri.
  2. Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza n. 22078/2025. La meritevolezza resta requisito di accesso: assumere obbligazioni rilevanti — nel caso deciso, un finanziamento di circa 33.000 € per l’acquisto di un’auto — in condizioni di difficoltà economica e con reddito incerto integra condotta imprudente che preclude l’accesso alla ristrutturazione. Rilevanza: riguarda direttamente chi ha stipulato il leasing quando la crisi era già in corso, e impone di ricostruire con onestà la genesi dell’operazione.
  3. Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza n. 21048/2025. La negligenza dell’istituto finanziatore nella concessione del credito, pur rilevante, non esclude di per sé la colpa grave del debitore sovraindebitato. Rilevanza: ridimensiona la difesa fondata esclusivamente sulla violazione degli obblighi di verifica del merito creditizio, che va integrata con elementi ulteriori.
  4. Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29746. Il socio che ha prestato una garanzia funzionale all’attività d’impresa non può essere qualificato come consumatore ai fini dell’accesso alla relativa procedura: rileva la finalità concreta dell’obbligazione. Rilevanza: applicata al leasing, indica che la destinazione del veicolo — personale o strumentale all’attività — determina quale procedura è percorribile e, di conseguenza, chi decide sul contratto.
  5. Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 27 febbraio 2025, n. 5157. Il decreto di omologazione è reclamabile solo da chi ha assunto la qualità di parte nel procedimento: non si diventa parte al solo scopo di impugnare. Rilevanza: definisce chi può contestare l’omologazione di un piano che prevede la prosecuzione del leasing, e quindi da dove può arrivare concretamente l’opposizione.
  6. Tribunale di Verona, Sezione II civile, sentenza 13 giugno 2025, in tema di ammissione alla liquidazione controllata di soggetto già dichiarato fallito, quale strumento di accesso all’esdebitazione. Rilevanza: conferma l’ampiezza dell’accesso alla procedura liquidatoria anche in situazioni pregresse complesse, che è lo sbocco naturale quando il veicolo non è conservabile e il passivo va chiuso integralmente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un leasing auto e a una situazione di sovraindebitamento, l’attività dello Studio si articola in interventi determinati, non in generiche assistenze:

  1. Ricostruiamo la posizione contrattuale acquisendo il contratto, il piano finanziario, gli estratti dei canoni e le eventuali comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine, per stabilire con esattezza se il rapporto è ancora pendente o già risolto.
  2. Quantifichiamo il credito effettivo del concedente, confrontando il conteggio ricevuto con i criteri affermati dalla giurisprudenza sul leasing traslativo e isolando le voci non dovute.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto prosecuzione, scioglimento e cessione con i numeri reali del patrimonio, del reddito e del passivo complessivo.
  4. Verifichiamo la qualificazione soggettiva del debitore — consumatore o non consumatore — analizzando la natura di ciascuna obbligazione, perché da quella qualificazione dipende la procedura attivabile e il soggetto che decide sul contratto.
  5. Costruiamo la proposta di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, inserendo il trattamento del leasing nella cornice del piano e predisponendo la motivazione tecnica dell’eventuale trattamento differenziato.
  6. Predisponiamo le istanze di autorizzazione al giudice per il pagamento di rate scadute o per le operazioni di cessione ed estinzione anticipata, evitando che atti opportuni vengano poi letti come atti pregiudizievoli.
  7. Interloquiamo con l’OCC nominato, fornendo la documentazione e le verifiche necessarie all’attestazione di fattibilità e alla relazione particolareggiata.
  8. Contestiamo le domande di ammissione al passivo sovradimensionate, nella sede competente e con i motivi corretti.
  9. Gestiamo la posizione dei garanti e dei coobbligati, valutandone l’esposizione residua e la possibilità di un percorso coordinato.
  10. Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione, presidiando gli adempimenti del piano e i termini di ciascuna fase.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta che viene fatta oggi sul leasing — proseguirlo, scioglierlo, cederlo — è la stessa che dovrà essere difesa domani in sede di omologazione, in sede di verifica del passivo e, se la controversia arriva fino in fondo, davanti alla Corte di cassazione. Essere avvocato cassazionista significa poter impostare fin dal primo atto una linea che regge in tutti i gradi, senza che la difesa cambi mani proprio quando la posta si alza. Allo stesso modo, lo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti consente di lavorare contemporaneamente sul versante giuridico — qualificazione del contratto, tenuta della proposta, contestazione dei crediti — e su quello economico-contabile, che nel sovraindebitamento è la metà decisiva del lavoro: sostenibilità del canone, valore di realizzo del veicolo, costruzione dei flussi del piano.

Una scelta che va fatta sui numeri, non sulle aspettative

Il sovraindebitamento non scioglie il contratto di leasing dell’auto. Apre una scelta tra strade che portano a esiti molto diversi, e sbagliare quella scelta costa contemporaneamente il bene, il tempo e, nei casi peggiori, il beneficio stesso della procedura: un piano che prevede la prosecuzione di un canone insostenibile rischia la revoca dell’omologazione; una restituzione affrettata consegna al concedente un margine che si sarebbe potuto difendere; un’uscita dal contratto realizzata senza autorizzazione può essere riletta come atto pregiudizievole per i creditori. La differenza la fanno i numeri del caso concreto — valore del veicolo, debito residuo, funzione economica del mezzo, stato del rapporto alla data del deposito — e la qualità con cui quei numeri vengono portati davanti all’OCC e al giudice.

È la ragione per cui questa materia va affrontata da chi la conosce da entrambi i lati del tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce i criteri con cui le proposte vengono attestate e vagliate, e non solo quelli con cui vengono scritte. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di tenere la stessa linea difensiva dal primo confronto con il concedente fino all’ultimo grado di giudizio, senza soluzioni di continuità proprio nel momento in cui una scelta sbagliata diventa irreversibile.

📩 Non aspettare che il concedente notifichi la risoluzione o che i termini si chiudano da soli: scrivici oggi stesso per una valutazione della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO