Questa guida nasce da un formato semplice: raccogliere le domande che chi vive in Italia senza essere cittadino italiano pone più spesso quando i debiti diventano ingestibili, e dare a ciascuna una risposta completa, senza giri di parole. Le domande sono scritte come vengono fatte a voce, a volte con un po’ di paura, a volte con un po’ di diffidenza. Le risposte sono quelle che daremmo seduti allo stesso tavolo.
Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento non sono più regolate dalla vecchia legge n. 3 del 2012, ma dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, per brevità CCII), più volte ritoccato, da ultimo con il cosiddetto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024). Gli strumenti sono tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268-277), a cui si aggiunge l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283). Nessuna di queste norme usa la cittadinanza come criterio di accesso: il punto di aggancio è il luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali.
Perché ce ne occupiamo con cognizione di causa? Perché questa è esattamente la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di Composizione della Crisi, cioè il filtro da cui passa ogni domanda, e sa quali documenti e quali verifiche un gestore pretende prima di dare il via libera. Per uno straniero, dove la documentazione è spesso il vero ostacolo, questa conoscenza fa la differenza tra una pratica che parte e una che si arena.
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Blocco A — Le basi
“Ma io non sono italiano: il sovraindebitamento vale anche per me?”
Sì. La legge italiana non chiede la cittadinanza per accedere alle procedure di sovraindebitamento: chiede che il centro dei suoi interessi principali sia in Italia.
Glielo dico subito perché è la paura più diffusa: molti stranieri pensano che questi strumenti siano “per gli italiani”. Non è così, e le ragioni sono tre.
La prima è testuale. L’art. 2 del CCII definisce chi è in stato di sovraindebitamento e chi è consumatore senza mai nominare la nazionalità. Consumatore è la persona fisica che si è indebitata per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale: vale per un cittadino di Milano come per un cittadino marocchino, romeno, peruviano o ucraino che vive a Milano.
La seconda è di sistema. Il Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998, art. 2, comma 2) riconosce allo straniero regolarmente soggiornante in Italia gli stessi diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. Chiedere al tribunale di ristrutturare i propri debiti è esattamente l’esercizio di un diritto civile.
La terza è europea. Per i cittadini dell’Unione il principio di non discriminazione in base alla nazionalità chiude la questione in partenza.
Dove sta allora la differenza con un italiano? Non nel diritto, ma nella pratica. Lo straniero deve spesso dimostrare cose che per un italiano sono scontate: da quanto tempo vive qui, dove lavora, se ha beni nel Paese d’origine, a chi manda denaro ogni mese. Sono elementi che l’OCC e il giudice guardano con attenzione, e che vanno preparati con cura. Ne parliamo nelle risposte successive.
“Che cosa vuol dire esattamente ‘centro degli interessi principali’?”
È il luogo in cui lei gestisce la sua vita economica in modo abituale e riconoscibile da chi ha a che fare con lei: per chi non ha un’impresa, la legge lo presume coincidente con la residenza o il domicilio.
La definizione sta nell’art. 2, lettera m), del CCII, che riprende parola per parola il regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (Reg. UE 2015/848). In inglese si chiama COMI, e troverà questa sigla anche negli atti.
Tradotto in concreto: dove lavora, dove riceve lo stipendio, dove ha il conto corrente, dove paga l’affitto, dove i suoi creditori la cercano quando vogliono essere pagati. Se tutte queste cose stanno in Italia, il suo centro degli interessi è in Italia, a prescindere dal passaporto.
L’art. 27, comma 3, del CCII costruisce su questo una presunzione: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, il centro degli interessi si presume coincidente con la residenza o il domicilio; se sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. E aggiunge una regola che interessa proprio chi è nato all’estero: se il luogo così individuato non è in Italia, la competenza spetta al Tribunale di Roma.
Attenzione a una parola: “presume”. È una presunzione che si può superare con prova contraria. Lo ha ribadito la Cassazione in più occasioni recenti, anche se in casi relativi a società, dove il criterio di partenza è la sede legale. Il principio però è lo stesso: conta dove la vita economica si svolge davvero, non solo dove risulta sulla carta. Come vedremo, questo può giocare a suo favore o contro, a seconda dei casi.
“Devo avere la residenza anagrafica, o basta che viva qui?”
La residenza anagrafica è la prova più semplice, ma non è l’unica: la legge parla di residenza o domicilio, e conta la situazione reale.
Nella pratica, la stragrande maggioranza delle domande viene presentata da chi ha una residenza anagrafica regolare in un Comune italiano. È il punto di partenza più solido, perché la presunzione dell’art. 27 lavora immediatamente a suo favore: il tribunale competente è quello del circondario in cui lei risiede.
Chi invece ha solo un domicilio (vive e lavora qui, ma per varie ragioni non ha completato l’iscrizione anagrafica) non è escluso per legge, ma deve lavorare di più sulla prova. Servono documenti che dimostrino la stabilità della presenza in Italia: contratto di lavoro, buste paga, contratto di locazione registrato, utenze intestate, iscrizione al servizio sanitario, estratti conto con movimenti quotidiani.
Il consiglio pratico è questo: se ha i requisiti per iscriversi all’anagrafe e non l’ha ancora fatto, lo faccia prima di avviare la procedura. Ma con un’avvertenza importante, che riprendiamo più avanti: un cambio di residenza fatto in prossimità della domanda non sposta automaticamente la competenza da un tribunale all’altro.
“Quali procedure esistono, e quale fa per me?”
Dipende da due cose: se i suoi debiti vengono dalla vita privata o da un’attività economica, e se ha qualcosa da offrire ai creditori.
Le strade sono quattro, e valgono identiche per italiani e stranieri.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è per chi si è indebitato per esigenze personali o familiari: prestiti, finanziamenti per l’acquisto di beni, carte revolving, mutuo. Lei propone un piano di pagamento sostenibile, anche parziale, e il giudice può approvarlo senza bisogno del voto dei creditori.
Il concordato minore è per chi ha o ha avuto un’attività: la ditta individuale, il piccolo commercio, l’artigiano, il lavoratore autonomo con partita IVA. Qui i creditori votano.
La liquidazione controllata mette a disposizione dei creditori il suo patrimonio e la parte di reddito che eccede il necessario per vivere, per un periodo determinato; al termine si arriva all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui.
L’esdebitazione dell’incapiente è per chi non ha nulla da offrire, né beni né reddito oltre il minimo vitale: si ottiene la liberazione dai debiti una sola volta nella vita.
La scelta non si fa “a sensazione”. La fa l’analisi dei numeri, e la verifica l’OCC. Un errore di strumento, come vedremo, può costare mesi.
Blocco B — La procedura
“Da dove comincio? Devo andare subito in tribunale?”
No, e le spiego perché: il primo passo non è il tribunale, ma l’Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC.
Il sistema italiano del sovraindebitamento è costruito in modo che nessuna domanda arrivi al giudice senza essere stata prima esaminata da un professionista terzo, il gestore della crisi, nominato dall’OCC. Il gestore non è il suo avvocato e non è l’avvocato dei creditori: è una figura indipendente che verifica la sua situazione, controlla la documentazione, ricostruisce l’elenco dei creditori e scrive una relazione che accompagnerà la domanda.
Il percorso, in pratica, è questo. Lei (con il suo difensore) presenta istanza all’OCC competente, cioè quello del circondario del tribunale in cui ha il centro degli interessi. L’OCC nomina il gestore. Il gestore la convoca, le chiede i documenti, interroga le banche dati a cui ha accesso, contatta i creditori per avere la conferma degli importi. Quando il quadro è completo, redige la relazione. Solo a quel punto la domanda viene depositata in tribunale.
Per uno straniero questa fase è quella decisiva, e spesso quella più lunga. Non per diffidenza verso di lei, ma perché il gestore deve poter scrivere nella relazione che la documentazione è completa e attendibile. E se una parte della sua vita economica passa dall’estero (un conto nel Paese d’origine, una casa ereditata, un prestito preso da un parente fuori Italia), il gestore deve saperlo e deve poterlo verificare.
Il consiglio è arrivare all’OCC con la documentazione già organizzata, anziché costruirla strada facendo. Nella tabella qui sotto trova la sequenza completa dei passaggi.
| Fase | Atto | Termine / durata | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Istanza | Domanda di nomina del gestore | Nessun termine di legge; tempi dell’OCC | OCC del circondario competente |
| 2. Istruttoria | Raccolta documenti, verifica crediti, relazione | Variabile, in genere alcuni mesi | Gestore della crisi |
| 3. Deposito | Ricorso con proposta/piano e relazione OCC | Dopo la relazione | Tribunale del centro degli interessi |
| 4. Comunicazione | Notizia ai creditori | Entro 30 giorni dal deposito (ristrutturazione) | OCC |
| 5. Osservazioni | Osservazioni dei creditori sulla proposta | 20 giorni dalla comunicazione | OCC, poi giudice |
| 6. Decisione | Omologazione (ristrutturazione, concordato minore) o sentenza di apertura (liquidazione) | Dopo il contraddittorio | Tribunale |
| 7. Impugnazione | Reclamo contro la decisione | 30 giorni | Corte d’appello |
| 8. Esecuzione | Pagamenti del piano o programma di liquidazione | Durata del piano / di regola 3 anni per la liquidazione | OCC o liquidatore, sotto controllo del giudice |
| 9. Liberazione | Esdebitazione | Al termine (nella liquidazione, di diritto dopo 3 anni salvo cause ostative) | Tribunale |
I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno: se una scadenza cade a cavallo, il conteggio si ferma e riprende a settembre.
“Quali documenti mi chiederanno, visto che sono straniero?”
Gli stessi di un italiano, più alcuni che riguardano proprio la sua storia personale. È qui che si gioca metà della partita.
La base comune è nota: documento d’identità e codice fiscale, certificato di residenza e stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, buste paga o CU, estratti conto di tutti i conti correnti, contratti di finanziamento, eventuali atti di pignoramento o decreti ingiuntivi ricevuti, elenco completo dei creditori con gli importi, elenco delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia.
Per lo straniero si aggiungono di regola quattro gruppi di documenti.
Il titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra-UE), che serve anche a documentare la stabilità della presenza in Italia.
La documentazione su eventuali beni all’estero: una casa o un terreno nel Paese d’origine, anche in comproprietà con fratelli o genitori, un conto corrente aperto là, un’auto. Tutto va dichiarato. Gli atti stranieri vanno di regola tradotti in italiano, e a seconda del Paese può servire la legalizzazione o l’apostille.
La prova delle rimesse, cioè del denaro che manda regolarmente alla famiglia rimasta nel Paese d’origine. È un tema delicato: il gestore e il giudice vogliono capire se sono spese necessarie (ad esempio per il mantenimento di figli o genitori a carico) o uscite discrezionali.
L’indicazione dei creditori esteri, se ce ne sono: un prestito preso in patria, un debito con un parente che vive fuori Italia. Anche loro sono creditori e vanno inseriti.
Un’omissione, anche in buona fede, può trasformarsi in un problema serio: la completezza della documentazione è una delle prime cose che il gestore deve attestare.
“Quanto tempo ci vuole, dall’inizio alla fine?”
Dipende dallo strumento, ma conviene ragionare in anni, non in settimane.
La fase davanti all’OCC dura di norma alcuni mesi. Molto dipende da lei: se la documentazione è pronta e ordinata, i tempi si accorciano; se il gestore deve rincorrere estratti conto esteri o traduzioni, si allungano.
Depositato il ricorso, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, se la domanda è ammissibile, fissa le misure protettive e dispone la comunicazione ai creditori, che hanno venti giorni per le osservazioni; poi decide sull’omologazione. Da quel momento parte l’esecuzione del piano, la cui durata la stabilisce lei nella proposta, in base a quanto può realisticamente pagare. Piani di cinque, sei, sette anni non sono rari.
Nel concordato minore c’è in più la fase del voto dei creditori.
Nella liquidazione controllata il tribunale apre la procedura con sentenza e nomina un liquidatore. La regola generale è che l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura (o prima, se la liquidazione si chiude prima), salvo che ricorrano le cause che la escludono.
L’esdebitazione dell’incapiente è la strada più rapida sul piano processuale, ma lascia uno strascico: per quattro anni lei resta tenuto a pagare i creditori se sopravvengono utilità rilevanti.
Non abbia fretta di “chiudere in un mese”: chi le promette tempi fulminei non le sta raccontando come funziona.
“E durante la procedura i creditori possono continuare a pignorarmi lo stipendio?”
Di regola no, ma serve che il giudice lo disponga, e non è un effetto automatico della sola istanza all’OCC.
È una distinzione che molti non conoscono. Finché la sua pratica è solo davanti all’OCC, i creditori restano liberi di agire. La protezione arriva con il deposito della domanda in tribunale e con il provvedimento del giudice.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, il giudice, su richiesta, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Nella liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali: i creditori devono insinuarsi nella procedura.
Cosa significa per lei in concreto? Che se ha già un pignoramento dello stipendio in corso, e magari anche una cessione del quinto, il deposito della domanda e il provvedimento del giudice sono il momento in cui la situazione può finalmente fermarsi. Nella ristrutturazione, il piano può anche prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio.
Per questo il tempismo conta: se sa che un creditore sta per notificarle un pignoramento, preparare in anticipo la documentazione per l’OCC le permette di arrivare prima al deposito.
“Se il giudice mi dice di no, è finita?”
No. C’è il reclamo in Corte d’appello, e poi, a certe condizioni, il ricorso per Cassazione.
Contro il provvedimento che nega l’omologazione del piano o la ristrutturazione, oppure contro la sentenza sulla liquidazione controllata, si può proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni. Anche i creditori, naturalmente, possono reclamare contro un’omologazione che li sfavorisce.
Contro la decisione della Corte d’appello, la Cassazione ammette in via generale il ricorso straordinario per i provvedimenti che decidono in modo definitivo su diritti soggettivi contrapposti, come quelli che chiudono il reclamo sull’omologazione. È un passaggio tecnico, ma importante: significa che una questione di principio (ad esempio: “questo debito è da consumatore o no?”, “il mio centro degli interessi è davvero qui?”) può arrivare fino all’ultimo grado.
Ma il “no” del giudice non chiude sempre la partita anche per un’altra ragione. Se la ristrutturazione non viene omologata, il debitore può chiedere, e in certi casi i creditori possono chiedere, la conversione in liquidazione controllata. E un rigetto per ragioni documentali (una relazione OCC incompleta, un bene non dichiarato) non equivale a un giudizio sulla sua persona: una domanda ripresentata correttamente può avere esito diverso.
Blocco C — I casi particolari
“E se ho una casa nel mio Paese d’origine? Me la vendono?”
Dipende dalla procedura che sceglie, ma una cosa è certa: la casa va dichiarata, sempre.
Nella liquidazione controllata vale il principio che tutto il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori, salvo i beni che la legge esclude (ad esempio i crediti impignorabili e la parte di reddito necessaria al mantenimento). In linea di principio questo comprende anche i beni che si trovano all’estero. In concreto, però, vendere un immobile in un altro Stato dipende da quello Stato: all’interno dell’Unione europea esistono regole di riconoscimento delle procedure di insolvenza (il Reg. UE 2015/848, che si applica alle procedure elencate nel suo allegato A); fuori dall’Unione il liquidatore dovrà muoversi secondo le regole del Paese in cui l’immobile si trova, e non sempre è possibile o conveniente.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, invece, la casa non viene necessariamente venduta. Ma entra nel calcolo: il giudice, se un creditore contesta la convenienza del piano, confronta ciò che i creditori riceverebbero con il suo piano e ciò che riceverebbero da una liquidazione. Se la casa all’estero vale qualcosa, quel valore alza l’asticella: la sua proposta deve offrire almeno quanto i creditori ricaverebbero liquidando.
Un chiarimento utile sul fronte opposto: il fatto di possedere un solo immobile all’estero non sposta, di per sé, il centro dei suoi interessi fuori dall’Italia. Lo ha chiarito la Corte di giustizia UE con la sentenza del 16 luglio 2020, causa C-253/19: per una persona che non esercita attività d’impresa, la presunzione di coincidenza tra centro degli interessi e residenza abituale non viene meno solo perché l’unico immobile di proprietà si trova in un altro Stato. Tradotto: se vive e lavora qui, la casa “di famiglia” nel Paese d’origine non le toglie l’accesso al tribunale italiano.
Quello che invece non deve mai fare è tacere il bene. Un immobile non dichiarato, se emerge dopo, può compromettere l’intera procedura e l’esdebitazione.
“Io mando soldi ogni mese alla mia famiglia all’estero: me li contano come spese o me li tolgono?”
Dipende da chi riceve quei soldi e perché. Non esiste una risposta valida per tutti.
In ogni procedura di sovraindebitamento il giudice deve stabilire quanto le serve per vivere: la parte di reddito necessaria al mantenimento suo e della sua famiglia resta a lei, il resto va ai creditori. La domanda è se le rimesse rientrino in quel “necessario”.
Se manda denaro a figli minori che vivono con l’altro genitore nel Paese d’origine, o a un genitore anziano senza altri mezzi e a suo carico, c’è un obbligo di mantenimento, e l’argomento per considerarle spese necessarie è forte. Se invece si tratta di contributi volontari (aiutare un fratello adulto, finanziare la costruzione di una casa, partecipare a spese di parenti), il giudice tenderà a considerarle uscite che, finché ci sono debiti da pagare, vanno ridotte o sospese.
Due indicazioni pratiche.
La prima: documenti tutto. Ricevute dei money transfer o bonifici, certificati di stato di famiglia del Paese d’origine (tradotti), eventuali provvedimenti di un giudice straniero che fissano un assegno. Una spesa che non è documentata, per il gestore, è una spesa che non esiste.
La seconda: non aumenti le rimesse nei mesi prima della domanda. Uno spostamento improvviso di denaro all’estero, proprio quando i debiti si accumulano, è il tipo di condotta che il gestore deve segnalare e che il giudice può leggere come un atto a danno dei creditori.
“Avevo una piccola attività (un negozio, un’impresa di pulizie): posso fare il piano del consumatore?”
Solo per i debiti estranei all’attività. Per quelli nati dal lavoro autonomo, la strada è il concordato minore.
È uno degli errori più frequenti. Molti stranieri in Italia hanno aperto, a un certo punto, una ditta individuale: un minimarket, una piccola impresa edile, un’attività di pulizie, un servizio di trasporti. Quando l’attività chiude, restano debiti misti: quelli dell’impresa e quelli della vita privata.
La legge distingue. Consumatore è chi si è indebitato per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale. Il fatto di essere o essere stato imprenditore non le toglie la qualifica di consumatore per i debiti familiari; ma i debiti nati dall’attività non possono essere “portati” nella ristrutturazione del consumatore.
La Cassazione, con la sentenza dell’11 novembre 2025, n. 29746, ha tracciato un confine netto su un caso frequente: chi ha prestato fideiussioni per i debiti di una società di cui era socio con partecipazioni rilevanti o amministratore non può essere considerato consumatore rispetto a quelle garanzie, perché sono funzionali all’attività d’impresa.
Qui entra in gioco la scelta dello strumento, ed è una scelta che richiede di guardare insieme il profilo giuridico e quello contabile: capire quali debiti sono davvero personali, quali sono d’impresa, e se esistono ancora debiti verso soggetti legati alla vecchia partita IVA. È esattamente il terreno in cui lavora lo staff dello Studio Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, con avvocati e commercialisti sulla stessa pratica.
Se i debiti sono misti, il concordato minore consente di trattarli insieme, a condizione che il piano sia votato dalla maggioranza dei creditori. Se l’attività è chiusa e non c’è nulla da offrire, può essere più adatta la liquidazione controllata.
“Mi sono trasferito da poco in un’altra città: quale tribunale è competente?”
Se il trasferimento è avvenuto nell’anno prima della domanda, di regola resta competente il tribunale della città da cui è partito.
La regola è nell’art. 28 del CCII: il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se è avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda. È una norma pensata per impedire che il debitore scelga il tribunale “più comodo” cambiando indirizzo all’ultimo momento, ma vale anche per chi si è trasferito per ragioni del tutto genuine, come un nuovo lavoro.
Per lo straniero la situazione si complica in due ipotesi.
La prima: chi è arrivato in Italia da poco. Se vive qui da pochi mesi e prima risiedeva all’estero, bisogna valutare se il centro dei suoi interessi si è già davvero spostato in Italia, cioè se è stabile e riconoscibile dai terzi. Non basta un contratto di affitto: servono lavoro, conto, vita quotidiana.
La seconda: chi ha vissuto in più città italiane. Qui torna utile un principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 29 luglio 2025, n. 21865: chi sostiene che il centro degli interessi sia in un luogo diverso da quello indicato dalle presunzioni dell’art. 27 deve provare che quella diversa collocazione era percepibile dai terzi. Non basta affermarlo.
Se si sbaglia tribunale, la domanda non è persa, ma si perde tempo: la questione di competenza va risolta prima di entrare nel merito. E nel frattempo i creditori continuano ad agire.
Blocco D — Le paure finali
“Se chiedo il sovraindebitamento, rischio di perdere il permesso di soggiorno?”
La procedura di sovraindebitamento, in sé, non è una causa di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno: non è un reato, non è una condanna, non è un’espulsione.
È la paura più forte, e merita una risposta onesta in due tempi.
Il primo: chiedere al tribunale di ristrutturare i debiti è l’esercizio di un diritto previsto dalla legge. Non comporta segnalazioni penali, non viene annotato nel casellario come una condanna, non è un fatto che la normativa sull’immigrazione tratti come ostativo.
Il secondo, ed è il limite reale: il rinnovo di molti titoli di soggiorno dipende dal possesso di un reddito minimo e di un alloggio idoneo. Una procedura di sovraindebitamento non tocca questi requisiti in modo diretto, ma può incidere sul reddito disponibile, soprattutto in una liquidazione controllata, dove una parte dello stipendio va ai creditori. Nella maggior parte dei casi il reddito dichiarato resta quello (è la parte disponibile che cambia), ma prima di scegliere lo strumento, se ha un rinnovo in scadenza, è prudente far verificare la sua posizione anche sotto il profilo del diritto dell’immigrazione.
C’è poi un paradosso che vale la pena dire: spesso è proprio il sovraindebitamento non gestito a mettere a rischio la stabilità. Un pignoramento che porta via un quinto dello stipendio per anni, lo sfratto per morosità, la perdita della casa: sono queste le situazioni che, a catena, rendono difficile dimostrare reddito e alloggio. Una procedura ordinata, al contrario, può restituire prevedibilità.
“Rischio di perdere tutto quello che ho?”
No, se sceglie lo strumento giusto: nessuna procedura toglie ciò che serve per vivere, e nella ristrutturazione del consumatore i beni possono restare suoi.
Vediamo le tre ipotesi.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore lei propone quanto e come pagare. I beni non vengono venduti se il piano non lo prevede. Anche la casa di abitazione con mutuo può essere salvata, se il piano prevede di continuare a pagare le rate.
Nella liquidazione controllata il patrimonio va ai creditori, ma la legge esclude i beni impignorabili e la parte di reddito necessaria al mantenimento suo e della famiglia, che il giudice stabilisce in concreto. Non si resta senza stipendio: si resta con quello che serve per vivere dignitosamente.
Nell’esdebitazione dell’incapiente non viene tolto nulla, perché per definizione non c’è nulla da prendere.
Il limite reale, invece, è questo: il sovraindebitamento non è un colpo di spugna per chi ha agito con colpa grave, malafede o frode. Nella ristrutturazione del consumatore, se il giudice accerta che lei ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, il piano non viene omologato. La Cassazione (ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048) ha precisato che la negligenza della banca che le ha concesso un prestito senza verificare bene il suo merito creditizio non cancella, di per sé, la sua eventuale colpa grave: le due responsabilità sono distinte e possono coesistere.
“Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?”
Non c’è una scadenza unica, ma ci sono momenti oltre i quali le cose si complicano parecchio.
Il sovraindebitamento non ha un “termine per presentare la domanda”: può chiederlo finché è in stato di crisi o di insolvenza. Ma ci sono tre soglie pratiche da tenere d’occhio.
La prima è il pignoramento immobiliare: se ha una casa in Italia e un creditore l’ha già pignorata, più la vendita all’asta si avvicina, più diventa difficile fermarla utilmente.
La seconda è l’accumulo di nuovi debiti. Chi, già in difficoltà, continua a chiedere prestiti per pagare quelli vecchi scava la propria buca: ogni nuovo finanziamento chiesto quando era evidente di non poterlo restituire è un argomento in più per chi vuole sostenere la colpa grave.
La terza è la dispersione dei documenti. Più il tempo passa, più diventa difficile ricostruire estratti conto, contratti, movimenti, specie se una parte della storia passa dall’estero.
Il momento migliore per muoversi è prima che arrivi il pignoramento, non dopo. Ma anche con procedure esecutive già in corso, il deposito della domanda e le misure protettive possono cambiare la situazione.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite a tavolino, con numeri realistici, non casi seguiti dallo studio.
Simulazione 1 — Ristrutturazione del consumatore con immobile all’estero.
Ipotesi: cittadino extra-UE, residente a Prato da nove anni, permesso di soggiorno di lungo periodo, dipendente a tempo indeterminato con stipendio netto di 1.487 € al mese. Nucleo familiare in Italia: moglie senza reddito e due figli minori. Debiti per 38.760 €: tre finanziamenti con società finanziarie, una carta revolving, un residuo di cessione del quinto. Nel Paese d’origine possiede una piccola casa ereditata, valore stimato 11.300 €, al lordo dei costi di vendita.
Passo 1, il fabbisogno: il gestore ricostruisce le spese necessarie della famiglia (affitto, utenze, alimenti, scuola) in 1.176 € al mese. La parte disponibile per i creditori è quindi di 311 € al mese.
Passo 2, il confronto con la liquidazione: in una liquidazione controllata di tre anni, i creditori riceverebbero la quota eccedente dello stipendio (311 € × 36 = 11.196 €) più il ricavato della casa all’estero, ammesso che sia vendibile: ipotizziamo 8.900 € netti dopo i costi. Totale teorico: circa 20.096 €, prima delle spese di procedura.
Passo 3, la proposta: il debitore propone di versare 311 € al mese per 72 mesi, cioè 22.392 €, conservando la casa all’estero. Il piano offre ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione: il requisito di convenienza è rispettato. Sul debito complessivo di 38.760 €, la parte non pagata (16.368 €) viene cancellata con il completamento del piano.
Esito: se non emergono colpa grave, malafede o frode, il giudice può omologare anche se una finanziaria si oppone, perché il piano è più conveniente dell’alternativa liquidatoria.
Simulazione 2 — Esdebitazione dell’incapiente e trasferimento recente.
Ipotesi: cittadina di uno Stato membro UE, separata, residente a Brescia, dove lavora part-time come collaboratrice domestica con 812 € netti al mese; un figlio minore a carico. Nessun bene in Italia né all’estero. Debiti per 17.940 €: due prestiti personali e arretrati di un contratto di locazione precedente. Fino a otto mesi fa viveva a Bergamo.
Passo 1, la competenza: il trasferimento da Bergamo a Brescia è avvenuto meno di un anno prima della domanda. Per l’art. 28 del CCII il trasferimento non rileva: la domanda va presentata tramite l’OCC e il tribunale di Bergamo. Se si fosse rivolta a Brescia, avrebbe perso tempo in una questione di competenza.
Passo 2, l’incapienza: la legge considera “incapiente” chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva, e fissa un parametro di riferimento legato all’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare. Ipotizziamo che, per un nucleo di due persone, la soglia così calcolata risulti superiore agli 812 € mensili: la debitrice rientra nel perimetro.
Passo 3, il seguito: il giudice, verificata l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave, concede l’esdebitazione. Per i quattro anni successivi, se la sua situazione migliorasse al punto da consentire il pagamento di almeno il 10% dei debiti (al netto del necessario per vivere), dovrebbe versare ai creditori quelle utilità sopravvenute. Se il reddito resta stabile, nulla è dovuto.
Due esempi, una lezione: i numeri decidono lo strumento, e la competenza si verifica prima, non dopo.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Se un giorno torno a vivere nel mio Paese, la cancellazione dei debiti ottenuta in Italia mi segue?”
È la domanda che quasi nessuno ci pone all’inizio, e che invece molti stranieri dovrebbero farsi subito, perché una parte non piccola di chi si trasferisce in Italia per lavoro pensa, un giorno, di tornare.
La risposta ha due livelli.
Sul piano italiano, l’esdebitazione vale verso tutti i creditori concorsuali, compresi quelli esteri che avevano crediti anteriori, e le obbligazioni cancellate non possono più essere fatte valere in Italia. Qui non ci sono dubbi.
Sul piano estero, il discorso cambia. Se il suo Paese è uno Stato membro dell’Unione europea, il Regolamento UE 2015/848 prevede che le decisioni di apertura e di chiusura delle procedure di insolvenza aperte nello Stato in cui il debitore ha il centro degli interessi siano riconosciute negli altri Stati membri, per le procedure che rientrano nel suo ambito (quelle elencate nell’allegato A). Se il suo Paese è fuori dall’Unione, il riconoscimento dipende dal diritto di quel Paese e da eventuali convenzioni: in alcuni casi può servire un procedimento di riconoscimento davanti ai giudici locali, in altri l’esdebitazione italiana potrebbe non essere opponibile a un creditore che agisca direttamente là.
Ci sono poi due conseguenze pratiche che vanno dette.
La prima: se ha creditori nel suo Paese d’origine, inserirli nella procedura italiana è nel suo interesse, non solo un obbligo di trasparenza. Un creditore escluso, o mai informato, avrà più argomenti per sostenere che l’esdebitazione non lo riguarda.
La seconda: se pensa di trasferirsi durante l’esecuzione del piano, deve saperlo prima. Gli obblighi assunti (le rate del piano, la collaborazione con il liquidatore) non si fermano alla frontiera, e un trasferimento non gestito può portare alla revoca dei benefici.
Pianificare la procedura sapendo dove vorrà vivere tra cinque anni non è un dettaglio: è metà della strategia.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che, a oggi, definiscono il perimetro della materia. Per ciascuna trova gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta per chi, da straniero residente, valuta una procedura di sovraindebitamento.
1. Corte di giustizia UE, 16 luglio 2020, causa C-253/19 (MH e NI c. OJ e Novo Banco). Principio: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale, la presunzione che il centro degli interessi coincida con la residenza abituale non è superata dal solo fatto che l’unico immobile di proprietà si trovi in un altro Stato membro. Rilevanza: rassicura lo straniero che vive e lavora in Italia e possiede una casa nel Paese d’origine: quel bene non sposta, da solo, la competenza fuori dall’Italia.
2. Corte di giustizia UE, 20 ottobre 2011, causa C-396/09 (Interedil). Principio: il centro degli interessi principali va individuato privilegiando elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi, cioè dal punto di vista di chi entra in rapporti con il debitore. Rilevanza: è la radice della definizione dell’art. 2, lett. m), CCII; spiega perché, per uno straniero, contano lavoro, conto e casa in Italia più della cittadinanza.
3. Cass. civ., sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Principio: chi sostiene che il centro degli interessi sia collocato in un luogo diverso da quello risultante dalle presunzioni dell’art. 27, comma 3, CCII ha l’onere di dimostrare che tale diversa collocazione era percepibile dai terzi. Rilevanza: fondamentale per chi ha cambiato più città o è arrivato da poco: la competenza “sostanziale” va provata, non affermata.
4. Cass. civ., sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727. Principio: nell’individuare il centro degli interessi ai fini della competenza, le presunzioni dell’art. 27, comma 3, CCII operano come punto di partenza e cedono solo di fronte a elementi concreti che dimostrino una diversa localizzazione (il caso riguardava una società). Rilevanza: conferma la logica del “dove si vive davvero”, applicabile per coerenza anche alle persone fisiche.
5. Cass. civ., sez. I, ord. 9 dicembre 2025, n. 31966. Principio: la coincidenza presunta tra sede legale e centro degli interessi, prevista dall’art. 27, comma 3, CCII, è una presunzione relativa, superabile con prova contraria. Rilevanza: insieme alle precedenti, chiarisce che le presunzioni di competenza non sono gabbie rigide: anche la residenza anagrafica dello straniero può essere smentita, o confermata, dai fatti.
6. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 5 agosto 2025. Principio: i criteri presuntivi dell’art. 27, comma 3, CCII per localizzare il centro degli interessi hanno natura relativa e vanno applicati in assenza di prova contraria. Rilevanza: mostra come i tribunali di merito applichino in concreto la stessa linea della Cassazione.
7. Trib. Vicenza, 26 novembre 2016. Principio: nel vigore della legge n. 3/2012, è stato ammesso il ricorso di un debitore residente all’estero davanti al tribunale del luogo in cui si trovavano i suoi interessi preminenti, coincidente con l’ultima residenza italiana. Rilevanza: precedente storico che anticipa l’attuale impostazione del CCII fondata sul centro degli interessi, utile anche per chi, straniero, ha vissuto in Italia e poi si è spostato.
8. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: non può qualificarsi consumatore, rispetto alle garanzie prestate, la persona fisica che abbia rilasciato fideiussioni funzionali all’attività di una società in cui aveva partecipazioni rilevanti o ruoli gestori. Rilevanza: decisivo per lo straniero che ha avuto un’attività (anche in forma societaria) e deve capire se accedere alla ristrutturazione del consumatore o al concordato minore.
9. Cass. civ., sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Principio: la violazione, da parte della banca, dell’obbligo di valutare il merito creditizio non esclude la colpa grave del debitore che ha aggravato il proprio indebitamento; le due condotte vanno valutate separatamente. Rilevanza: mette in guardia chi ha accumulato finanziamenti successivi: non basta dire “la banca non doveva prestarmi i soldi”.
10. Cass. civ., sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negato per un giudizio di “non meritevolezza” basato su negligenza o imprudenza del debitore; questi profili possono rilevare nella successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: apre la porta della liquidazione anche a chi non può dimostrare una condotta impeccabile, fermo il vaglio finale.
11. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: in linea con l’orientamento appena citato, la valutazione della diligenza del debitore non costituisce una condizione di “meritevolezza” per l’apertura della liquidazione controllata, pur restando rilevante nel sistema della procedura. Rilevanza: consolida un indirizzo favorevole all’accesso, importante per chi ha una storia debitoria disordinata.
12. Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Principio: dopo il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), la relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata del debitore deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, anche se questi elementi non integrano un requisito sostanziale di meritevolezza. Rilevanza: per lo straniero significa che la ricostruzione della propria storia debitoria (anche nella parte svolta all’estero) deve essere completa già davanti all’OCC.
13. Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: riguarda lo straniero che ha avuto un’impresa fallita in passato: l’esdebitazione dell’incapiente non è una seconda porta per gli stessi debiti.
14. Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549. Principio: nel piano del consumatore della legge n. 3/2012, la moratoria fino a un anno per i crediti privilegiati indica il momento entro cui iniziare a pagarli, non quello entro cui soddisfarli per intero. Rilevanza: utile per chi ha procedure avviate con la vecchia disciplina e, più in generale, per comprendere la flessibilità con cui la Cassazione legge i tempi di pagamento dei privilegiati.
In sintesi: nessuna di queste pronunce distingue tra cittadini e stranieri. Tutte ragionano su due assi: dove si trova davvero il centro della vita economica del debitore e come si è comportato nell’indebitarsi. È lì che si costruisce, o si perde, una domanda.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo, passo per passo, quando uno straniero residente in Italia ci chiede di valutare una procedura di sovraindebitamento.
1. Verifichiamo la competenza prima di tutto. Ricostruiamo residenza, domicilio, luogo di lavoro, conti e trasferimenti degli ultimi anni, applicando le presunzioni dell’art. 27 e la regola dell’anno dell’art. 28 CCII, per individuare il tribunale e l’OCC corretti ed evitare questioni di competenza.
2. Qualifichiamo ogni singolo debito. Separiamo i debiti personali da quelli nati da un’attività, anche passata, per stabilire se la strada è la ristrutturazione del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente.
3. Costruiamo il fascicolo documentale nel formato atteso dall’OCC. Predisponiamo l’elenco dei creditori, lo stato patrimoniale e il prospetto delle spese necessarie, indicando quali atti stranieri vanno tradotti e con quali formalità.
4. Mappiamo i beni e i creditori esteri. Individuiamo immobili, conti e debiti nel Paese d’origine e li inseriamo correttamente, valutando il loro peso nel giudizio di convenienza.
5. Documentiamo le rimesse familiari. Raccogliamo le prove dei trasferimenti verso l’estero e argomentiamo, dove fondato, perché rientrano nelle spese di mantenimento necessarie.
6. Redigiamo la proposta e il ricorso. Calcoliamo la quota sostenibile, confrontiamo il piano con l’alternativa liquidatoria e scriviamo il ricorso con le istanze di misure protettive.
7. Gestiamo il contraddittorio con i creditori. Rispondiamo alle osservazioni delle banche e delle finanziarie e alle contestazioni sulla colpa grave o sulla convenienza.
8. Seguiamo l’esecuzione fino all’esdebitazione. Monitoriamo i pagamenti del piano o il programma di liquidazione e presentiamo la domanda di esdebitazione quando richiesta.
9. Impugniamo, quando serve, fino all’ultimo grado. Proponiamo reclamo in Corte d’appello e, se la questione lo giustifica, ricorso per Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.
Dietro questi strumenti ci sono competenze precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere, dal lato dell’Organismo, quali lacune documentali bloccano una pratica, come si scrive una relazione che regga al vaglio del giudice e quali domande il gestore porrà sulla parte estera della vita economica del debitore. Prepararle prima vuol dire non arrivare impreparati.
A questo si aggiunge il lavoro di squadra: avvocati e commercialisti sulla stessa pratica, perché la scelta dello strumento è insieme una questione giuridica (chi è consumatore, quale tribunale è competente) e una questione di numeri (quanto è sostenibile, quanto varrebbe la liquidazione). Analizziamo, verifichiamo, costruiamo la strategia: il risultato lo decide il giudice, ma la qualità della domanda la decidiamo noi.
In chiusura
Dalle risposte emergono tre messaggi.
Il primo: la cittadinanza non è un requisito. Conta dove si trova davvero il centro della sua vita economica, e se è in Italia il tribunale italiano è il suo giudice.
Il secondo: la documentazione è la vera partita. Beni all’estero, rimesse, creditori nel Paese d’origine: tutto va dichiarato e provato, perché è su questo che l’OCC e il giudice misurano l’attendibilità della domanda.
Il terzo: pensi anche al dopo. Dove vorrà vivere tra qualche anno incide sul valore pratico dell’esdebitazione, e va messo in conto fin dall’inizio.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia con un fondamento preciso: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi il percorso che ogni domanda deve compiere dall’interno dell’Organismo che la esamina. Per uno straniero, la cui storia debitoria attraversa spesso più Paesi, è la competenza che serve per trasformarla in un fascicolo solido.
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