Il Fideiussore Può Fare Il Sovraindebitamento Per I Debiti Garantiti?

Il fideiussore può accedere al sovraindebitamento per i debiti che ha garantito? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: la banca ha escusso la garanzia, il debitore principale non paga più, e chi ha firmato anni prima si ritrova con un’esposizione che non ha mai speso per sé. La risposta breve è affermativa — il debito che nasce da una fideiussione è a tutti gli effetti un debito proprio del garante, e come tale entra nella procedura — ma la risposta breve serve a poco, perché non esiste una procedura valida per tutti i fideiussori, ed è proprio questo il punto: il vero bivio non è “posso o non posso”, bensì “quale delle tre strade aperte dal Codice della crisi regge nel mio caso concreto”. La qualificazione soggettiva del garante, la natura del debito garantito, la presenza o meno di beni aggredibili spostano l’esito in modo decisivo, e sceglierne una sbagliata significa perdere mesi e, spesso, l’unica finestra utile prima che l’esecuzione arrivi sui beni.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa intersezione. La materia richiede due competenze che raramente convivono: quella sulle garanzie bancarie e quella sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il procedimento che qui va scelto; ed è al tempo stesso coordinatore di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario, cioè nel terreno da cui la fideiussione proviene. Il tema di questo articolo sta precisamente dove quelle due abilitazioni si incontrano.

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Il quadro di partenza: perché il debito da garanzia è un debito tuo

Prima di confrontare le strade percorribili occorre fissare i pochi concetti che le accomunano, perché è su questi che si gioca l’intero ragionamento.

La fideiussione, ai sensi dell’art. 1936 c.c., vincola il garante ad adempiere l’obbligazione altrui. L’art. 1944 c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, salvo che sia stato convenuto il beneficio della preventiva escussione. Tradotto in termini pratici: una volta che la banca escute la garanzia, il creditore non ha alcun obbligo di rivolgersi prima all’impresa garantita, e può aggredire direttamente il patrimonio di chi ha firmato. Nel momento dell’escussione, quello che prima era un rischio latente diventa un debito attuale, liquido ed esigibile, formalmente identico a un qualsiasi altro debito personale.

Questa è la ragione per cui la domanda del titolo trova una risposta positiva sul piano dell’accesso. L’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori; e l’art. 65 CCII delimita l’ambito applicativo delle procedure di composizione. Nessuna di queste norme distingue in base alla causa genetica del debito: non c’è, nel Codice, una regola che escluda dal passivo i debiti nati da garanzia personale. Il debito da fideiussione entra nella procedura di sovraindebitamento come qualunque altro debito del proponente, e viene trattato, falcidiato o liquidato secondo le regole della procedura prescelta.

Il rovescio della medaglia riguarda il rapporto inverso. Se è il debitore principale — la società garantita, tipicamente — ad accedere a una procedura concorsuale, il fideiussore non ne trae automaticamente vantaggio: il principio, di lunga tradizione e oggi trasfuso nella disciplina degli effetti del concordato per i creditori (art. 117 CCII), è che i creditori conservano impregiudicati i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. È esattamente questo il motivo per cui tanti garanti si ritrovano esposti dopo che l’impresa ha chiuso la propria crisi: la soluzione dell’impresa non è la loro soluzione. A fronte di questa regola generale, va detto che alcune pronunce di merito hanno riconosciuto effetti liberatori in situazioni peculiari — quando l’obbligazione principale si è estinta per effetto dell’esdebitazione — ma si tratta di casi circoscritti, non di un principio su cui costruire una difesa.

Il terzo elemento comune è la qualificazione soggettiva del garante, ed è l’elemento più pesante di tutti. L’art. 2, comma 1, lett. e) CCII definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Da quella definizione dipende l’accesso alla procedura più favorevole, quella di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che non richiede alcun voto dei creditori. Ed è proprio qui che il fideiussore si trova in una posizione ambigua: ha garantito un debito d’impresa, ma lo ha fatto — in molti casi — senza essere imprenditore. La giurisprudenza ha risolto l’ambiguità con il criterio del collegamento funzionale, di cui si dirà diffusamente più avanti: conta se la firma sulla garanzia fosse espressione di un ruolo gestorio o di un interesse economico diretto nell’impresa garantita, oppure un atto estraneo alla sfera professionale del firmatario.

Un quarto elemento va tenuto presente perché precede logicamente la scelta della procedura: la garanzia potrebbe essere aggredibile in sé. Le fideiussioni omnibus redatte su modulistica conforme allo schema ABI del 2003 hanno alimentato un contenzioso ampio sulla nullità delle clausole riproduttive di intese anticoncorrenziali; e, sul piano civilistico ordinario, l’art. 1957 c.c. impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, a pena di decadenza, salvo deroga pattizia — deroga che è proprio una delle clausole finite al centro di quel contenzioso. L’art. 1945 c.c., a sua volta, consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, eccettuata quella derivante da incapacità. Sono profili che vanno esaminati prima di impostare qualunque procedura, per una ragione pratica: un passivo che si riduce perché una posta è contestabile cambia i numeri del piano, e in alcuni casi rende superflua l’intera operazione. A fronte di questo, va detto che la contestazione della garanzia e l’accesso al sovraindebitamento non sono alternativi né incompatibili: la prima incide sul quantum del debito da inserire in procedura, la seconda sul modo di gestirlo.

Va soppesato, infine, un dato temporale. L’escussione della garanzia apre normalmente la strada al decreto ingiuntivo, al precetto e al pignoramento; le procedure di sovraindebitamento consentono di chiedere misure protettive che sospendono o impediscono le azioni esecutive, ma quelle misure vanno chieste al giudice e presuppongono che la domanda sia già impostata. L’elemento dirimente, nella pratica, non è solo quale procedura scegliere, ma quanto tempo resta per sceglierla.


Opzione 1 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore

In cosa consiste

È la procedura disciplinata dagli artt. 67-73 CCII, erede del “piano del consumatore” della legge 3/2012. Il debitore, con l’assistenza obbligatoria di un OCC, propone al tribunale un piano di pagamento parziale e dilazionato dei propri debiti. La caratteristica che la rende la strada più ambita è strutturale: i creditori non votano. Possono depositare osservazioni e contestazioni, ma la decisione spetta al giudice, che omologa il piano se lo ritiene fattibile e se accerta che il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

Il piano può prevedere la falcidia di tutti i crediti, la dilazione anche ultra-quinquennale, e — profilo di notevole interesse per il garante che rischia la casa — la continuazione del pagamento regolare delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale, senza che ciò costituisca una violazione della par condicio.

Quando ha senso

Tre scenari la rendono la scelta naturale. Il primo: il garante che ha firmato per un familiare o un conoscente, senza alcun legame con l’attività finanziata — il genitore che garantisce il mutuo del figlio, il coniuge che firma per un’impresa in cui non ha alcun ruolo. Il secondo: il garante che, pur avendo avuto in passato un rapporto con l’impresa, ha prestato la garanzia in un momento e con una finalità estranei a un ruolo gestorio, e può dimostrarlo documentalmente. Il terzo: il garante che dispone di un reddito continuativo ma non di liquidità, e ha bisogno di distribuire nel tempo un pagamento parziale senza dover apportare risorse da terzi.

Come si esegue in sintesi

Il debitore si rivolge all’OCC competente, che nomina il gestore della crisi; questi ricostruisce il passivo, verifica le cause del sovraindebitamento e redige la relazione particolareggiata prevista dall’art. 68 CCII, che accompagna la proposta. La domanda si deposita in tribunale, corredata dall’elenco dei creditori, dall’indicazione dei beni, degli atti di disposizione compiuti nel quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi e dell’attestazione di fattibilità. Con la domanda possono essere richieste misure protettive. Il giudice, verificata l’ammissibilità, dispone la pubblicazione e assegna ai creditori un termine per le osservazioni; all’esito, omologa o rigetta.

Vantaggi

L’assenza del voto è il vantaggio decisivo: un creditore bancario titolare della maggioranza del passivo — situazione tipica del fideiussore escusso, dove la banca garantita concentra quasi tutto il debito — non può bloccare la procedura. A ciò si aggiunge l’art. 69, comma 2, CCII, che impedisce al creditore il quale abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, violando i propri obblighi di valutazione del merito creditizio, di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa: una norma che, nel contenzioso bancario sulle garanzie concesse senza istruttoria adeguata, ha un peso concreto.

Rischi e svantaggi

Il rischio principale non è procedurale ma qualificatorio: se il tribunale nega la qualifica di consumatore, la domanda è inammissibile e il tempo investito è perduto — e, cosa più grave, il debitore si presenta al successivo tentativo con una pronuncia sfavorevole già scritta sul proprio fascicolo. La Corte di Cassazione ha precisato che l’accertamento va condotto in concreto e in base a elementi oggettivi, e ha escluso la qualifica per il fideiussore che avesse rivestito ruoli gestori o detenuto partecipazioni significative nella società garantita.

Il secondo rischio è quello della meritevolezza. L’art. 69 CCII sbarra l’accesso in caso di colpa grave: nella prassi, la contestazione più frequente mossa al garante è di avere assunto garanzie manifestamente sproporzionate rispetto al proprio patrimonio e al proprio reddito, in un momento in cui la crisi dell’impresa garantita era già percepibile. Non è un ostacolo insuperabile — la colpa lieve non impedisce l’accesso — ma è il terreno su cui si concentrano le opposizioni.

Due profili spesso trascurati

Il primo riguarda l’abitazione. La possibilità di proseguire il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa, mantenendo nel frattempo il piano sugli altri debiti, è il tratto che più di ogni altro distingue questa opzione dalle strade liquidatorie, e va soppesato in concreto: per il garante che ha un immobile con un’ipoteca in ammortamento regolare, la differenza tra opzione 1 e opzione 3 non è di percentuale di soddisfazione dei creditori, ma di conservazione o perdita della casa.

Il secondo riguarda le situazioni di doppia firma. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o comunque sovraindebitati per cause comuni, di presentare un’unica domanda con un progetto unitario, pur restando distinte le masse attive e passive. È un’ipotesi che ricorre con frequenza tra i garanti, perché le banche chiedono abitualmente la firma di entrambi i coniugi: in quei casi la procedura familiare evita la duplicazione dei costi di giustizia e, soprattutto, impedisce che due domande separate producano valutazioni divergenti sulla medesima vicenda debitoria.

Il profilo ideale per questa opzione è il garante persona fisica senza ruoli gestori nell’impresa garantita, con un reddito stabile da destinare al piano e una garanzia firmata in un contesto documentalmente estraneo alla propria sfera professionale.


Opzione 2 — Il concordato minore

In cosa consiste

Disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, il concordato minore è la procedura destinata ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista, lo start-upper innovativo, e — per quanto qui interessa — il garante al quale la qualifica di consumatore sia preclusa proprio per il collegamento funzionale tra la fideiussione e l’attività d’impresa.

La differenza strutturale rispetto all’opzione 1 è il voto. La proposta va sottoposta ai creditori e, ai sensi dell’art. 79 CCII, si intende approvata quando raccoglie il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Solo dopo l’approvazione il tribunale procede all’omologazione, potendo superare in determinate condizioni il dissenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali.

Un secondo vincolo va soppesato con attenzione: quando la proposta non prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, l’art. 74, comma 2, CCII la ammette solo se sono apportate risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Per il fideiussore che non esercita più alcuna attività — l’ipotesi più comune, visto che di regola l’impresa garantita ha già cessato — questo significa che il concordato minore è praticabile solo se qualcuno (un familiare, un terzo, un coobbligato solvibile) mette sul piatto denaro che non proviene dal patrimonio del debitore.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello del socio o amministratore che ha garantito la propria società: è il caso in cui la qualifica di consumatore viene negata con maggiore frequenza, e il concordato minore diventa l’unica via negoziale residua. Il secondo: il garante che continua a esercitare un’attività d’impresa o professionale propria e vuole conservarla, perché la continuità aziendale non solo è compatibile con la procedura, ma esonera dall’obbligo di apportare risorse esterne. Il terzo: il garante che ha un familiare disposto ad apportare una somma significativa — situazione in cui la proposta guadagna sia in ammissibilità sia in appetibilità per il ceto creditorio chiamato a votare.

Come si esegue in sintesi

L’impianto è il medesimo dell’opzione 1 quanto al ruolo dell’OCC, alla ricostruzione del passivo e alla relazione del gestore: su questi aspetti si rinvia a quanto già detto, per non duplicare. La differenza operativa si concentra a valle del deposito. Il giudice, dichiarata aperta la procedura, dispone la comunicazione della proposta ai creditori, che esprimono il voto nel termine assegnato; l’OCC raccoglie le adesioni e riferisce al tribunale sull’esito. In caso di raggiungimento della maggioranza, si passa alla fase di omologazione, in cui possono essere sollevate contestazioni sulla convenienza.

Vantaggi

Il concordato minore non richiede la qualifica di consumatore, e questo è il suo vantaggio decisivo: sottrae il debitore all’incertezza della qualificazione soggettiva, che nell’opzione 1 può essere fatale. Consente inoltre la prosecuzione dell’attività, permette una ristrutturazione articolata del passivo con trattamenti differenziati per classi e, a fronte dell’approvazione, produce l’effetto esdebitatorio sui debiti anteriori una volta eseguito il piano.

Rischi e svantaggi

Il rischio è speculare al vantaggio: il creditore decide. Nella situazione tipica del fideiussore escusso, dove un unico istituto bancario detiene la larga maggioranza del passivo, il voto contrario di quel creditore chiude la procedura. A fronte di questo, la strategia di preparazione della proposta cambia natura: non si tratta soltanto di dimostrare al giudice la fattibilità, ma di costruire un’offerta che un creditore professionale valuti preferibile all’alternativa liquidatoria, e di documentarglielo con numeri comparativi.

Il secondo svantaggio è l’apporto esterno. Per il garante senza attività in corso, l’art. 74, comma 2, CCII trasforma la procedura in una strada che richiede una risorsa che molti non hanno. Il terzo è il tempo: la fase di voto allunga la procedura rispetto all’opzione 1.

Come si costruisce il consenso

Poiché l’esito dipende dal voto, la preparazione della proposta segue una logica diversa da quella dell’opzione 1. Il creditore professionale non valuta la proposta in astratto: la confronta con ciò che otterrebbe nello scenario alternativo, cioè nella liquidazione controllata del medesimo patrimonio. Ne deriva che il documento decisivo non è la proposta in sé, ma il raffronto analitico tra i due scenari: valore di realizzo dei beni al netto delle spese di procedura e dei crediti prelatizi, tempi stimati per la liquidazione, attualizzazione dell’incasso. Dove quel raffronto è costruito con dati verificabili, il voto favorevole diventa una decisione economica razionale e non una concessione.

Va inoltre considerato il regime del dissenso pubblico. L’art. 80 CCII consente al tribunale, in presenza di determinate condizioni, di omologare il concordato minore nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quando la proposta risulti per essi più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Per il garante che, accanto al debito da fideiussione, abbia accumulato un’esposizione erariale o contributiva, è un meccanismo che può risultare determinante nella formazione della maggioranza.

Il profilo ideale per questa opzione è il garante socio o amministratore, al quale la qualifica di consumatore è preclusa, che dispone di risorse esterne o di un’attività in continuità e che ha ragionevoli prospettive di ottenere l’adesione del creditore principale.


Opzione 3 — La liquidazione controllata e l’esdebitazione

In cosa consiste

Gli artt. 268 e seguenti CCII disciplinano la liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, un liquidatore nominato dal tribunale lo realizza e ne distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Non c’è un piano da far approvare né un voto da raccogliere: c’è una liquidazione, e a valle di essa l’esdebitazione, che l’art. 282 CCII riconosce di diritto decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla data del provvedimento di chiusura se anteriore.

Accanto a questa esiste una variante ulteriore, prevista dall’art. 283 CCII: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. È destinata a chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, e consente di ottenere la liberazione dai debiti senza alcun pagamento, per una sola volta, con l’obbligo — nei quattro anni successivi al decreto — di dichiarare le sopravvenienze rilevanti che consentirebbero di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Quando ha senso

Primo scenario: il garante privo di reddito destinabile e di beni di valore apprezzabile, per il quale qualunque piano risulterebbe non fattibile. Secondo: il garante che possiede beni la cui liquidazione produrrebbe un risultato comunque destinato ai creditori, e che preferisce chiudere la partita in un orizzonte temporale definito anziché impegnarsi in un piano pluriennale su un reddito incerto. Terzo, ed è la variante meno considerata: il garante che ha subito il rigetto di una proposta negoziale e ha bisogno di una via che non dipenda né dalla qualificazione soggettiva né dal consenso dei creditori.

Va aggiunta una considerazione difensiva. La liquidazione controllata non è sempre una scelta: l’art. 268 CCII consente anche al creditore di domandarne l’apertura, e a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) tale iniziativa è ammessa in presenza di debiti scaduti di ammontare superiore a cinquantamila euro. Per il fideiussore escusso da un’esposizione rilevante, ciò significa che l’inerzia non conserva lo status quo: può essere il creditore a scegliere la procedura, e a scegliere quella liquidatoria.

Come si esegue in sintesi

Anche qui la domanda passa dall’OCC e dalla relazione del gestore. Il tribunale, verificati i presupposti, apre la liquidazione con sentenza, nomina il liquidatore e dispone gli adempimenti pubblicitari; da quel momento le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite. Il liquidatore forma l’inventario, predispone il programma di liquidazione, redige lo stato passivo e procede al riparto. La chiusura interviene a esaurimento delle attività, e l’esdebitazione opera nei termini dell’art. 282 CCII.

Vantaggi

Il pregio maggiore è la prevedibilità. Non c’è un giudizio di meritevolezza costruito come sbarramento all’accesso — la verifica sulla condotta del debitore si sposta sulla fase dell’esdebitazione — né un voto. Per il garante con un passivo dominato da un solo creditore ostile, è spesso l’unica strada che non dipende da lui. Il secondo vantaggio è il blocco delle azioni esecutive, che per chi ha già un pignoramento in corso è un risultato immediato.

Rischi e svantaggi

Il costo è evidente: si perde il patrimonio liquidabile, prima casa compresa quando su di essa non gravino vincoli che ne rendano antieconomica la vendita. Chi ha un immobile e un reddito modesto deve soppesare questa alternativa con particolare attenzione, perché l’opzione 1 può consentire di conservare l’abitazione proseguendo il mutuo, mentre la liquidazione di regola no. Il secondo rischio riguarda l’esdebitazione, che non è un automatismo incondizionato: resta preclusa nei casi di frode o di comportamenti qualificati come ostativi, e il debitore deve avere cooperato lealmente nel corso della procedura.

Il regresso e i coobbligati

Un profilo che riguarda specificamente il garante merita di essere isolato. L’art. 1950 c.c. attribuisce al fideiussore che ha pagato il diritto di regresso verso il debitore principale, e l’art. 1949 c.c. la surrogazione nei diritti del creditore. Nella realtà del fideiussore escusso, quel diritto è quasi sempre una posta priva di valore economico, perché l’impresa garantita è cessata o incapiente; resta però una voce dell’attivo che l’OCC deve rappresentare e che il tribunale valuta. Rappresentarla in modo realistico — documentando l’incapienza del debitore principale anziché limitarsi a ometterla — evita contestazioni sulla completezza della domanda.

Speculare è la posizione dei cogaranti. Quando la stessa obbligazione è stata garantita da più fideiussori, l’art. 1954 c.c. regola i rapporti interni tra costoro, e l’accesso di uno solo alla procedura non incide sull’esposizione degli altri verso il creditore. È una circostanza che va verificata all’inizio, perché il cogarante escluso dalla procedura può trovarsi a sopportare l’intera esposizione residua e, a sua volta, essere costretto a una scelta analoga.

Il profilo ideale per questa opzione è il garante senza beni significativi da difendere o con un patrimonio destinato comunque a essere aggredito, che ha bisogno di un esito certo in un orizzonte definito e non può contare né sulla qualifica di consumatore né sul consenso dei creditori.


Le opzioni alla prova dei conti

Le differenze tra le tre strade diventano leggibili solo quando si applicano gli stessi dati di partenza a ciascuna di esse. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali: servono a mostrare come cambia il risultato al variare della procedura, non a promettere esiti.

Prima ipotesi: garante con immobile e reddito da lavoro dipendente

Situazione di partenza. Fideiussione omnibus prestata a favore di una s.r.l., oggi cessata, escussa per 212.400 €. Debiti personali ulteriori: mutuo ipotecario sulla prima casa con residuo di 84.600 €, regolarmente pagato; prestito personale con residuo di 11.900 €. Reddito netto da lavoro dipendente di 1.870 € mensili, coniuge a carico. Abitazione principale di valore stimato 165.000 €, gravata dall’ipoteca a garanzia del mutuo. Passivo chirografario complessivo: 224.300 €.

Applicando l’opzione 1. Il piano destina ai creditori chirografari 470 € mensili per sessanta mesi, pari a 28.200 €, e prevede la prosecuzione regolare delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione. La soddisfazione dei chirografari si attesta intorno al 12,6% del passivo. L’immobile resta nella disponibilità del debitore. Nessun voto è richiesto: l’esito dipende dall’accertamento della qualifica di consumatore e dall’assenza di colpa grave.

Applicando l’opzione 2. Il medesimo flusso di 28.200 € viene incrementato da un apporto esterno di un familiare pari a 22.000 €, per un totale di 50.200 €, cioè circa il 22,4% del passivo chirografario. La proposta è ammissibile anche in assenza di continuità aziendale, perché l’apporto esterno incrementa in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. L’esito, però, dipende dal voto: se la banca titolare dei 212.400 € vota contro, la maggioranza dei crediti ammessi al voto non si forma e la procedura si chiude senza risultato.

Applicando l’opzione 3. L’immobile viene liquidato a 165.000 €; il creditore ipotecario viene soddisfatto per 84.600 €; ipotizzando spese di procedura per 12.000 €, residuano 68.400 € da distribuire ai chirografari, pari a circa il 30,5% del passivo. È il risultato più alto per i creditori e il più oneroso per il debitore, che perde l’abitazione ma ottiene l’esdebitazione nel termine di legge senza dipendere da alcun consenso.

Il confronto mostra il punto che conta: la procedura più conveniente per il debitore è quella che paga meno i creditori, ed è anche quella più esposta al rischio di inammissibilità per difetto della qualifica soggettiva.

Seconda ipotesi: garante pensionato senza patrimonio

Situazione di partenza. Fideiussione prestata a favore del figlio per un finanziamento bancario, escussa per 62.700 €. Nessun immobile, nessun altro debito rilevante. Pensione netta di 1.240 € mensili.

Applicando l’opzione 1. Il piano destina 210 € mensili per quarantotto mesi, pari a 10.080 €, cioè circa il 16,1% del debito. La posizione è quella in cui la qualifica di consumatore è meno controvertibile, perché la garanzia è stata prestata per un’esigenza familiare del tutto estranea a qualsiasi attività d’impresa del garante; e proprio per questo l’opzione 1 è, qui, la strada di gran lunga più lineare.

Applicando l’opzione 3. In assenza di beni, la liquidazione si alimenterebbe soltanto della quota di pensione eccedente i limiti di impignorabilità: ipotizzando i medesimi 210 € mensili per il triennio, si arriverebbe a 7.560 €, circa il 12,1%. Il risultato per i creditori è inferiore e il debitore non conserva alcun vantaggio ulteriore rispetto al piano. È l’esempio in cui la strada liquidatoria non aggiunge nulla.

Terza ipotesi: garante incapiente

Situazione di partenza. Fideiussione escussa per 31.500 €. Nessun bene mobile o immobile, nessuna capacità di risparmio, reddito di 780 € mensili interamente assorbito dal mantenimento proprio e di un figlio minore.

Qui il confronto si esaurisce rapidamente. Un piano ai sensi dell’art. 67 CCII non è fattibile, perché non esiste un flusso da destinare ai creditori; il concordato minore non è praticabile, perché in assenza di continuità servirebbero risorse esterne che non ci sono; la liquidazione controllata non avrebbe oggetto. La strada praticabile è quella dell’art. 283 CCII, con l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, che libera dai debiti senza alcun pagamento — con il contrappeso, per i quattro anni successivi, dell’obbligo di dichiarare le sopravvenienze rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento, e con il limite della concedibilità per una sola volta.


Il confronto in tabella

La tabella che segue riassume gli elementi su cui si gioca la scelta. Va letta tenendo presente che nessuna riga è decisiva da sola: è la combinazione tra qualificazione soggettiva, patrimonio e atteggiamento del creditore principale a orientare la decisione. Quanto ai costi, sono indicati solo quelli di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato e compenso dell’OCC liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali — che gravano su tutte e tre le procedure in misura non sostanzialmente differenziata.

Ristrutturazione debiti del consumatoreConcordato minoreLiquidazione controllata
Chi può accederviSolo chi è qualificabile consumatore ex art. 2, lett. e), CCIIDebitore sovraindebitato non consumatoreQualunque sovraindebitato; anche su istanza del creditore
Voto dei creditoriNon previsto: decide il tribunaleNecessaria la maggioranza dei crediti ammessi al votoNon previsto
Tempi indicativiDal deposito all’omologa, tempi contenuti; esecuzione secondo la durata del pianoPiù lunghi per la fase di voto, poi omologa ed esecuzioneEsdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore
Complessità istruttoriaAlta sulla qualificazione soggettiva e sulla meritevolezzaAlta sulla convenienza comparativa e sull’apporto esternoMedia: centrata su inventario e programma di liquidazione
Sorte dell’abitazioneConservabile proseguendo il mutuo ipotecarioDipende dal contenuto della propostaDi regola liquidata
Rischio in caso di esito negativoInammissibilità per difetto di qualifica: tempo perduto e precedente sfavorevoleVoto contrario del creditore principale: procedura chiusa senza risultatoEsdebitazione negata in caso di frode o mancata cooperazione
Effetti sulle esecuzioniMisure protettive su richiesta; con l’omologa i creditori anteriori non agisconoMisure protettive su richiesta; effetto conformativo con l’omologaBlocco delle azioni esecutive individuali dall’apertura
ReversibilitàIn caso di rigetto restano aperte le altre due stradeIn caso di mancata approvazione resta la strada liquidatoriaStrada terminale: una volta liquidato, il patrimonio non torna
Risorse esterneNon necessarieNecessarie se non vi è continuità dell’attivitàNon pertinenti

I criteri per scegliere

Nessuno dei criteri che seguono, preso isolatamente, produce una risposta. Presi insieme, restringono il campo in modo ragionevolmente affidabile.

Primo criterio: il collegamento funzionale tra la firma e l’impresa garantita. È il criterio gerarchicamente sovraordinato, perché decide se l’opzione 1 è sul tavolo o no. Se al momento del rilascio della garanzia il firmatario rivestiva cariche gestorie nella società garantita, o deteneva una partecipazione tale da riconnettergli un interesse economico diretto nel credito concesso, la qualifica di consumatore è, nella lettura oggi prevalente, preclusa. Se invece la firma è avvenuta in un contesto documentalmente estraneo — nessuna carica, nessuna partecipazione rilevante, nessun vantaggio economico ricavato — l’opzione 1 è la prima da valutare. Il punto critico è che l’accertamento va condotto con riferimento al momento della stipula, e non a quello successivo in cui il garante ha magari dismesso ogni rapporto con l’impresa.

Secondo criterio: la presenza di un patrimonio che vale la pena difendere. Se esiste un immobile, e in particolare l’abitazione principale gravata da un mutuo in ammortamento regolare, la strada del piano acquista un valore che la liquidazione non può offrire. Se invece il patrimonio è inesistente o già integralmente aggredito, il vantaggio comparativo del piano si assottiglia fino a sparire, e la liquidazione o l’esdebitazione dell’incapiente diventano soluzioni più rapide e più certe.

Terzo criterio: la concentrazione del passivo su un solo creditore. Quando un unico istituto detiene la maggioranza dei crediti — condizione ricorrente per il fideiussore escusso — il concordato minore diventa una scommessa sul comportamento di quel creditore, mentre le procedure senza voto sottraggono la decisione al suo arbitrio. Va soppesato, però, il rovescio: un creditore bancario che abbia già svalutato integralmente la posizione o l’abbia ceduta a un veicolo di cartolarizzazione può avere convenienza ad aderire a una proposta che gli garantisca un incasso certo.

Quarto criterio: la solidità della posizione sotto il profilo della meritevolezza. Garanzie assunte quando la crisi dell’impresa era già conclamata, importi manifestamente sproporzionati rispetto al reddito del garante, atti dispositivi compiuti dopo l’escussione: sono tutti elementi che il tribunale valuta e che i creditori sollevano. Dove la posizione è fragile su questo fronte, l’opzione 3 offre un percorso in cui la verifica sulla condotta interviene comunque, ma in una fase e con un oggetto diversi.

Quinto criterio: la disponibilità di risorse esterne. È il criterio che apre o chiude il concordato minore per il garante che non esercita più attività. Un apporto da parte di un terzo non solo soddisfa il requisito dell’art. 74, comma 2, CCII, ma migliora sensibilmente le probabilità di ottenere il voto favorevole, perché sposta il confronto con lo scenario liquidatorio.

Sesto criterio: lo stato di avanzamento delle azioni esecutive. È il criterio che, pur essendo il meno giuridico, condiziona di fatto tutti gli altri. Un garante raggiunto dal solo decreto ingiuntivo dispone di un margine per istruire con calma la qualificazione soggettiva, raccogliere visure storiche e verbali, e scegliere la strada più favorevole; un garante che ha già un pignoramento immobiliare iscritto e una vendita fissata si muove in uno spazio ben più stretto, dove la priorità diventa ottenere le misure protettive e dove una domanda incompleta rischia il rigetto proprio nel momento in cui servirebbe. Non è un argomento per accelerare a ogni costo: una domanda mal istruita produce un rigetto che pesa più del ritardo. È, piuttosto, la ragione per cui la verifica preliminare va compressa in tempi brevi ma non saltata, e per cui l’ordine delle attività — prima il titolo della garanzia e la qualificazione, poi la costruzione del piano — va rispettato anche sotto pressione.

Un’avvertenza vale per tutti e sei i criteri. Nessuno di essi opera come un interruttore: i tribunali valutano la posizione nel suo insieme, e capita con regolarità che una debolezza su un fronte — poniamo, una partecipazione societaria di modesta entità — venga compensata dalla solidità documentale su un altro, come l’assenza di qualsiasi ruolo gestorio e di vantaggi economici ricavati dal credito garantito. Per questo l’esito non si prevede leggendo una massima, ma ricostruendo il fascicolo.

Su questo terreno la scelta della procedura e la sua difesa nel tempo non sono momenti separabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e, al tempo stesso, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la stessa persona che imposta la scelta iniziale è quella che la difende davanti al tribunale e, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Il Codice consente conversioni tra procedure, e nella pratica il passaggio più frequente è quello dalla procedura negoziale a quella liquidatoria: se il piano non viene omologato o il concordato non raccoglie le adesioni, la liquidazione controllata resta disponibile. Il passaggio inverso è molto più difficile, perché la liquidazione, una volta che i beni sono stati realizzati, non si riavvolge. È per questo che, a parità di altre condizioni, conviene esplorare prima le strade reversibili.

E se scelgo quella sbagliata? Il danno non è solo il tempo. Un rigetto motivato sulla carenza della qualifica di consumatore o sulla colpa grave entra nel fascicolo e condiziona le valutazioni successive: il tribunale che esaminerà la nuova domanda partirà da un accertamento già compiuto. È la ragione per cui la fase di qualificazione soggettiva va istruita prima del deposito, non durante.

La banca può oppormi che ho firmato consapevolmente? Può, e lo fa regolarmente. La consapevolezza della firma, però, non coincide con la colpa grave rilevante ai fini dell’art. 69 CCII. La giurisprudenza distingue tra chi ha assunto un rischio imprudente e chi ha agito con leggerezza qualificata o in frode ai creditori, e ha affermato che la negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non vale, di per sé, a escludere la colpa grave del debitore — ma nemmeno, all’inverso, la firma consapevole basta a fondarla.

Se la società garantita ha già chiuso la propria crisi, io sono liberato? Di regola no, ed è l’aspettativa che produce più danni. I creditori conservano i propri diritti verso i coobbligati e i fideiussori anche quando il debitore principale ha definito la propria posizione concorsuale. Esistono pronunce di merito che hanno riconosciuto effetti liberatori in situazioni peculiari, legate all’estinzione dell’obbligazione principale per effetto dell’esdebitazione, ma sono approdi da verificare caso per caso e non una regola generale.

Se la banca ha ceduto il credito a una società di cartolarizzazione, cambia qualcosa? Sul piano della procedura no: il cessionario subentra nella posizione del creditore e partecipa allo stesso modo. Sul piano pratico, però, l’atteggiamento può essere diverso, perché un credito acquistato a un valore molto inferiore al nominale rende un incasso certo e rapido comparativamente più interessante di un recupero incerto. È uno degli elementi che vanno pesati quando si valuta la percorribilità dell’opzione 2, insieme alla verifica della legittimazione del cessionario a far valere il credito.

Posso aspettare e vedere cosa succede? L’attesa non è una posizione neutra. Da un lato l’esecuzione avanza; dall’altro, come si è visto, il creditore può assumere l’iniziativa di chiedere l’apertura della liquidazione controllata quando i debiti scaduti superano la soglia introdotta dal correttivo del 2024. Chi attende non conserva la scelta: rischia di subirla.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per il profilo che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e vanno letti nel contesto delle rispettive motivazioni.

Pronunce che decidono se l’opzione 1 è praticabile

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La persona fisica che ha prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva ruoli gestori, o nelle quali deteneva partecipazioni significative, non può qualificarsi consumatore ai fini della ristrutturazione dei debiti; il mutamento successivo della posizione del garante non modifica la qualificazione, che si cristallizza al momento della stipula. È la pronuncia che oggi orienta in modo più diretto la scelta tra opzione 1 e opzione 2, perché indica i parametri oggettivi — ruolo gestorio, entità della partecipazione, interesse economico diretto o mediato nella concessione del credito — sui quali il tribunale conduce l’accertamento.

Cass., Sez. Un., n. 5868/2023. Le Sezioni Unite hanno fissato i criteri per valutare la qualifica di consumatore del fideiussore, chiarendo che l’accertamento va compiuto in base al collegamento funzionale tra la garanzia e l’attività imprenditoriale e con valutazione riferita al momento genetico del rapporto. È il precedente di riferimento dal quale discende l’intero filone successivo, e rileva qui perché il medesimo criterio viene applicato tanto in materia di tutele contrattuali quanto ai fini dell’accesso alla procedura del consumatore.

Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-74/15, Tarcău (2015). La nozione di consumatore ha carattere funzionale e va apprezzata in relazione allo scopo per cui il contratto è stato concluso: la persona fisica che garantisce un’obbligazione di una società è consumatore quando agisce per fini estranei alla propria attività professionale e non ha con quella società un collegamento funzionale. È la matrice unionale del criterio poi recepito dalla giurisprudenza interna, e la ragione per cui la verifica non può fermarsi al dato formale della qualifica soggettiva del garante.

Trib. Torino, procedure concorsuali (massima in Unijuris). È stata esclusa la qualifica di consumatore del debitore che rivestiva la qualità di socio e di fideiussore della società garantita, con conseguente inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti. Rileva perché mostra come il criterio elaborato in sede di legittimità venga applicato nella fase di ammissione, cioè nel momento in cui il tempo investito nella scelta sbagliata diventa irrecuperabile.

Trib. Napoli Nord, procedure concorsuali (massima in Unijuris). Il fideiussore può essere qualificato consumatore ai fini del piano di ristrutturazione dei debiti, e il provvedimento indica gli elementi significativi ai fini del giudizio di meritevolezza. È il contrappeso necessario alle pronunce restrittive: la garanzia prestata non comporta di per sé l’esclusione, ma impone la verifica in concreto del contesto in cui è stata rilasciata.

Pronunce che pesano sulla meritevolezza

Cass. civ., n. 21048/2025. In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la negligenza dell’istituto nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude la colpa grave del sovraindebitato. Il principio è importante perché delimita l’argomento difensivo più ricorrente: l’inadeguata valutazione del merito creditizio è un elemento rilevante, ma non trasferisce automaticamente sul finanziatore la responsabilità della condotta del debitore.

Trib. Salerno, procedure concorsuali (massima in Unijuris). Il provvedimento precisa il concetto di colpa grave e, ai fini del suo accertamento, l’irrilevanza dell’errata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore. Letto insieme alla pronuncia precedente, conferma che la difesa del garante va costruita sui fatti della propria posizione — sproporzione, momento della firma, assenza di vantaggio — e non solo sulle carenze istruttorie della banca.

Trib. Cremona, n. 12/2023 e Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda poi approdata in Cassazione, il piano era stato omologato in primo grado e l’omologa era stata revocata in appello sull’accertamento del collegamento funzionale tra le fideiussioni e l’attività imprenditoriale. È il percorso che dimostra come l’omologazione ottenuta non metta al riparo: la qualificazione soggettiva può essere rimessa in discussione nei gradi successivi, ed è la ragione per cui la continuità difensiva fino all’ultimo grado ha un rilievo pratico e non teorico.

Pronunce sulle strade liquidatorie e sull’esdebitazione

Trib. Modena, procedure concorsuali (massima in Unijuris). Il provvedimento affronta i presupposti dell’esdebitazione del soggetto ammesso a liquidazione controllata la cui situazione debitoria derivi essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie. È il riferimento più direttamente calzante per il garante che valuta l’opzione 3, perché conferma che un passivo composto in prevalenza da debiti da garanzia non è di per sé ostativo al beneficio liberatorio.

Trib. Modena, procedure concorsuali (massima in Unijuris), in tema di chiusura della liquidazione controllata. Il debitore che abbia un indebitamento derivante da un precedente fallimento, per il quale non abbia ottenuto l’esdebitazione secondo la disciplina previgente, può comunque accedere all’esdebitazione all’esito della liquidazione controllata. Rileva per i garanti che provengono da una precedente vicenda concorsuale e che ritengono, erroneamente, di avere esaurito ogni possibilità.

Trib. Forlì, procedure concorsuali (massima in Unijuris). È stato esaminato il concordato minore proposto dal socio-fideiussore di una s.a.s. in una situazione nella quale i debiti sociali erano già stati estinti per effetto dell’esdebitazione ottenuta dalla società nell’ambito di un accordo ex L. 3/2012, con conseguente venir meno della garanzia. È l’ipotesi eccezionale di cui si è detto: mostra che l’effetto liberatorio esiste, ma è ancorato all’estinzione dell’obbligazione principale, non alla mera definizione concorsuale della posizione del debitore garantito.

Il quadro che ne risulta

Messe in fila, queste pronunce disegnano un assetto coerente. L’accesso del fideiussore al sovraindebitamento non è in discussione: il debito da garanzia è debito proprio e trova sede nella procedura. Ciò che la giurisprudenza ha progressivamente selezionato è la porta d’ingresso, riservando quella più favorevole — la ristrutturazione dei debiti del consumatore — a chi dimostri l’estraneità della propria firma alla sfera imprenditoriale, e indirizzando gli altri verso il concordato minore o la liquidazione. Il fronte della meritevolezza, a sua volta, si è assestato su una verifica concreta che non premia né la contestazione generica della banca né la difesa costruita solo sulle sue carenze istruttorie.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un fideiussore escusso, lo Studio interviene su attività determinate, non su formule generali. In particolare:

  1. Ricostruiamo il titolo della garanzia acquisendo il testo integrale della fideiussione, gli allegati e la corrispondenza bancaria, e verifichiamo l’ampiezza dell’impegno, la presenza di clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e dei profili di nullità riconducibili alla disciplina antitrust.
  2. Verifichiamo l’esistenza e la tempestività dell’escussione, confrontando le date delle comunicazioni bancarie con i termini di decadenza applicabili, perché una garanzia escussa tardivamente può essere contestata prima ancora che si discuta di procedure.
  3. Accertiamo la qualificazione soggettiva del garante raccogliendo visure camerali storiche, libri sociali, verbali assembleari e documentazione bancaria per stabilire se, al momento della firma, esistesse quel collegamento funzionale con l’impresa garantita che preclude l’accesso alla procedura del consumatore.
  4. Quantifichiamo il passivo reale distinguendo capitale, interessi, interessi di mora e spese, e ricalcolando le poste contestabili, così che la proposta muova da un debito verificato e non dall’estratto conto del creditore.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata sui dati concreti di patrimonio, reddito e composizione del ceto creditorio, e documentando il raffronto con lo scenario liquidatorio.
  6. Predisponiamo la domanda e la documentazione per l’OCC, curando la ricostruzione delle cause del sovraindebitamento, l’elenco dei creditori, gli atti dispositivi del quinquennio e la coerenza tra flussi dichiarati e piano proposto.
  7. Chiediamo le misure protettive per sospendere o impedire le azioni esecutive dei creditori nelle more della procedura, e seguiamo le opposizioni che ne derivano.
  8. Gestiamo la fase di voto nel concordato minore, interloquendo con il creditore principale — banca o cessionario del credito — e costruendo la proposta in modo che l’alternativa liquidatoria risulti comparativamente meno conveniente per lui.
  9. Difendiamo l’omologazione nelle opposizioni dei creditori, in particolare sui profili di meritevolezza e sul rilievo delle carenze nella valutazione del merito creditizio.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e la fase di esdebitazione, comprese le ipotesi dell’art. 283 CCII per il sovraindebitato incapiente e gli adempimenti nei quattro anni successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è la prima, per una ragione che le pronunce sopra richiamate rendono evidente: la scelta fatta oggi va difesa domani, e la vicenda che si è conclusa in Cassazione con la pronuncia n. 29746/2025 era partita da un’omologa ottenuta in primo grado e revocata in appello. Essere avvocato cassazionista significa poter accompagnare la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza che il fascicolo cambi mani nel momento in cui la posta si alza. A questo si affianca lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora insieme sullo stesso caso: la verifica del titolo bancario e la costruzione del piano non sono attività separate, e affidarle a professionisti che non si parlano è il modo più rapido per presentare una proposta fragile.


In conclusione

Il fideiussore può accedere al sovraindebitamento per i debiti che ha garantito: su questo il Codice della crisi non lascia margini di dubbio, perché il debito nato dall’escussione è un debito proprio e come tale viene trattato nella procedura. Quello che cambia radicalmente, da posizione a posizione, è la porta d’ingresso — e sceglierla male non significa soltanto perdere tempo, ma presentarsi al tentativo successivo con un accertamento sfavorevole già scritto. La qualifica di consumatore, la presenza di un patrimonio da difendere, la concentrazione del passivo su un solo creditore e la solidità della posizione sul terreno della meritevolezza sono i quattro elementi che, combinati, indicano quale strada regge.

È esattamente la ragione per cui questa materia richiede competenze che si sovrappongono. Lo Studio Monardo vi opera con le abilitazioni che il tema esige: il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il professionista fiduciario di un OCC conoscono dall’interno il procedimento da scegliere e la documentazione che il tribunale si aspetta; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente di aggredire la garanzia a monte, sul titolo, prima ancora che si discuta di piani; l’essere avvocato cassazionista assicura che la strategia impostata all’inizio resti la stessa anche quando la controversia sale di grado. Non sono tre specializzazioni accostate: sono i tre passaggi di un’unica linea difensiva sul caso del garante escusso.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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