Cosa Significa Falcidia Dei Crediti Privilegiati?

Questa è una delle domande che riceviamo più spesso, in tutte le sue varianti: “mi hanno detto che il debito con la banca non si tocca perché è ipotecario, è vero?”, “l’Agenzia delle Entrate si può tagliare o no?”, “se non pago tutto il privilegiato il giudice mi boccia il piano?”. Abbiamo raccolto qui le domande reali, nel modo in cui ci vengono poste, e abbiamo risposto a ciascuna in modo completo, con la disciplina vigente alla mano.

Il punto di partenza è questo: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) consente, a condizioni precise, di pagare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura inferiore all’intero. Questa riduzione si chiama falcidia. Non è una concessione discrezionale del giudice né una trattativa libera: è un’operazione tecnica ancorata a un numero, il valore di realizzo del bene su cui grava la garanzia, che qualcuno deve calcolare e qualcun altro deve poter contestare. Chi sbaglia quel numero, o non lo documenta, si vede respingere il piano a prescindere da quanto sia meritevole la situazione umana che c’è dietro.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. La falcidia dei privilegiati è materia di procedure concorsuali e di sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC: conosce la costruzione del piano e la relazione di stima dal lato di chi quei documenti li redige e li verifica, non solo dal lato di chi li deposita. Quando il tema si sposta sull’impresa, interviene l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e quando il decreto di omologazione viene reclamato, la difesa prosegue con lo stesso difensore fino in Cassazione, perché l’Avvocato è cassazionista.

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Ma “falcidia” che cosa vuol dire, in parole povere?

Falcidia significa taglio: la riduzione dell’importo che il creditore incasserà rispetto a quello che gli spetterebbe. La parola viene dal diritto romano (la lex Falcidia) ed è rimasta nel linguaggio dei concorsuali per indicare il pagamento parziale imposto dentro una procedura.

Fin qui, nulla di strano: che i creditori chirografari — quelli senza garanzie — prendano una percentuale è la normalità di qualunque concordato. La domanda vera è un’altra, e riguarda i creditori privilegiati: quelli che hanno un’ipoteca, un pegno, o un privilegio riconosciuto dalla legge. Costoro, secondo la regola generale degli artt. 2740 e 2741 del codice civile, hanno diritto a essere soddisfatti prima degli altri sul ricavato di un bene determinato o dell’intero patrimonio. Sembrerebbe che il loro credito sia intoccabile.

Non è così. Il Codice della crisi ammette la falcidia dei privilegiati, ma la subordina a una condizione che è il cuore di tutta la materia: il creditore privilegiato non può ricevere meno di quanto ricaverebbe dalla vendita forzata del bene su cui ha la garanzia. Non meno di quanto prenderebbe se il debitore fosse liquidato. Il ragionamento del legislatore è lineare: il privilegio è un diritto di preferenza sul valore di un bene; se quel bene, venduto, non copre l’intero credito, la preferenza si esaurisce lì. Ciò che resta scoperto non è più credito garantito — è credito come tutti gli altri.

Questo è il senso tecnico della falcidia dei privilegiati: non un condono, non uno sconto negoziato, ma la traduzione in numeri di una verità che spesso la contabilità del creditore ignora, cioè che la garanzia vale quanto vale il bene, non quanto vale il credito.

Quali sono i crediti privilegiati? Quelli della banca? Quelli dello Stato?

Sono più di quanti chiunque immagini, e non coincidono affatto con “i debiti grossi”. Il codice civile costruisce un elenco articolato, e la posizione di un creditore dentro quell’elenco decide tutto.

Le tre famiglie sono queste. L’ipoteca grava su immobili (o su beni mobili registrati) ed è iscritta nei registri: è quella del mutuo, della banca, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che iscrive ipoteca sull’immobile del debitore. Il pegno grava su beni mobili o crediti consegnati o vincolati al creditore. Il privilegio in senso stretto è invece attribuito direttamente dalla legge a certi crediti in ragione della loro causa, indipendentemente da qualsiasi atto del debitore: si divide in privilegio speciale, che colpisce un bene determinato (il macchinario finanziato, il raccolto, l’immobile), e privilegio generale mobiliare, che colpisce tutti i beni mobili del debitore.

Nel privilegio generale mobiliare rientrano le categorie che nella pratica pesano di più: le retribuzioni dei lavoratori subordinati e il TFR; i compensi dei professionisti per l’opera prestata negli ultimi due anni (art. 2751-bis, n. 2, c.c.); i crediti dell’artigiano, del coltivatore diretto, della cooperativa di produzione e lavoro; i crediti dello Stato per tributi diretti e per IVA; i contributi previdenziali.

Due conseguenze pratiche che quasi nessuno considera. La prima: il grado del privilegio decide l’ordine, e due creditori entrambi “privilegiati” possono avere esiti opposti sullo stesso bene, perché uno è collocato prima dell’altro. La seconda: il privilegio non copre sempre l’intero importo preteso. Le spese e gli interessi seguono regole proprie (artt. 2749 e 2855 c.c.) e gli interessi ipotecari oltre una certa soglia perdono il rango di privilegio. Vuol dire che una parte del credito che il creditore iscrive “in privilegio” è in realtà già chirografaria, prima ancora che si parli di falcidia.

Si può davvero tagliare un credito privilegiato, o è una cosa che si dice e basta?

Si può, e si fa quotidianamente davanti ai tribunali italiani — ma solo se il piano dimostra con un documento tecnico che il creditore non ci perde rispetto alla liquidazione.

La differenza tra un piano che passa e uno che viene dichiarato inammissibile sta quasi sempre lì, in un documento: la relazione di stima del professionista indipendente (nel concordato preventivo) o l’attestazione dell’OCC (nelle procedure di sovraindebitamento). Quel documento deve dire, con metodo verificabile, quale sarebbe il ricavato del bene gravato in caso di liquidazione, al netto delle spese e dei tempi della procedura. È il numero-soglia. Sotto quel numero il piano non può scendere; sopra, il creditore non ha titolo per pretendere di più in ragione della sua prelazione.

Attenzione a un equivoco diffuso: il fatto che il creditore privilegiato sia contrario non è, di per sé, un ostacolo insuperabile. Nel concordato il suo dissenso si esprime con il voto, e il voto si conta a maggioranze; nelle procedure del consumatore non c’è nemmeno il voto, e il giudizio di convenienza lo fa il tribunale. Ciò che è insuperabile è invece la carenza della prova: se la relazione è generica, se la stima è “a occhio”, se non considera le spese o i tempi reali della vendita forzata, il piano cade anche con tutti i creditori d’accordo.

C’è poi un limite che riguarda l’ordine delle cause di prelazione. La falcidia non autorizza a scavalcare le gerarchie: non si può pagare integralmente un creditore di grado posteriore lasciando falcidiato quello di grado anteriore, né distribuire ai chirografari risorse che spetterebbero ai privilegiati incapienti. Il valore di liquidazione va distribuito rispettando l’ordine legale; solo il valore che eccede quel perimetro, nelle procedure in continuità, gode di margini distributivi più ampi.

In quali procedure posso chiedere la falcidia dei privilegiati?

In tutte le procedure concordatarie e di composizione della crisi, con regole che cambiano a seconda di chi sei e di che cosa stai cercando di salvare.

Per l’impresa sopra le soglie di fallibilità lo strumento tipico è il concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII), nelle due varianti della continuità aziendale e della liquidazione. Il concordato in continuità ha regole distributive più flessibili sulla parte di valore che eccede quello di liquidazione; il concordato liquidatorio richiede l’apporto di risorse esterne e una soglia minima di soddisfacimento dei chirografari.

Per il debitore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e in genere chi non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, lo strumento è il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII): stessa logica di fondo, dimensioni e costi proporzionati, ruolo centrale dell’OCC.

Per il consumatore — la persona fisica che si è indebitata per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale — la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII), che ha una particolarità decisiva: non c’è voto dei creditori. Il tribunale omologa valutando la meritevolezza e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ci sono poi gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 e ss. CCII) e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oltre al concordato semplificato che chiude una composizione negoziata non riuscita. Fuori da queste cornici, invece, la falcidia non esiste: dentro un’esecuzione individuale — un pignoramento immobiliare, un pignoramento presso terzi — nessuno può imporre al creditore ipotecario di accontentarsi di meno. Il creditore può accettare un saldo e stralcio, ma è un contratto, non un effetto di legge, e può sempre rifiutare.

Come si fa, praticamente, a far accettare al giudice il taglio di un credito privilegiato?

Si costruisce una dimostrazione in tre passaggi: quanto vale il bene, quanto ne resta dopo le spese, quanto di conseguenza spetta al privilegiato. Tutto il resto è conseguenza.

Primo passaggio: la perimetrazione del privilegio. Prima di stimare qualunque cosa, occorre stabilire che cosa sia effettivamente garantito. Si verifica l’iscrizione ipotecaria (data, importo iscritto, grado, eventuale rinnovazione), la sussistenza dei presupposti del privilegio speciale, l’estensione a interessi e spese, l’eventuale prescrizione parziale. In questa fase capita con frequenza sorprendente di scoprire che una parte del credito che il creditore considera privilegiata è chirografaria: e ogni euro che esce dal privilegio è un euro che non pesa sulla soglia minima.

Secondo passaggio: la stima. Il professionista indipendente (o il perito incaricato dall’OCC) determina il valore di realizzo del bene nell’ipotesi liquidatoria. Non il valore di mercato pieno: il valore ottenibile da una vendita forzata, con i ribassi d’asta statisticamente probabili, i tempi reali della procedura, le spese di custodia, di pubblicità, del delegato, del professionista.

Terzo passaggio: l’imputazione. Il ricavato netto si imputa ai creditori privilegiati nell’ordine dei rispettivi gradi. Chi trova capienza è soddisfatto in prelazione; chi non la trova, per la parte scoperta, degrada.

Poi c’è la parte procedurale: il deposito del ricorso con piano e documentazione, le eventuali misure protettive per bloccare le azioni esecutive, il decreto di apertura, la fase di voto dove prevista, l’omologazione, l’esecuzione. I termini e le sedi di ciascuno di questi passaggi sono riassunti nella tabella qui sotto, ed è a quella che rimandiamo nelle risposte successive.

Quanto tempo passa da quando deposito la proposta a quando il taglio diventa definitivo?

Dipende dalla procedura e dal tribunale, ma il tempo che conta davvero non è quello del giudice: è quello che ti resta prima che un’asta venga fissata o un pignoramento si consolidi.

Ecco la sequenza, con i passaggi e le sedi:

FaseAttoTermine / tempisticaDavanti a chi
Analisi preliminareRaccolta visure ipocatastali, estratti di ruolo, contratti, stimeNessun termine di legge, ma vincolata dalle scadenze esecutive in corsoStudio legale
Nomina dell’organismoIstanza di nomina del gestore / OCC (procedure di sovraindebitamento)Pochi giorni-settimaneOCC o giudice
Relazione di stimaPerizia del professionista indipendente sul bene gravatoDeve precedere il depositoPerito incaricato
Deposito della domandaRicorso con piano, proposta, relazione e attestazione—Tribunale (sezione imprese / giudice designato)
Misure protettiveIstanza contestuale o successiva di sospensione delle azioni esecutiveConferma entro i termini di legge; efficacia limitata nel tempo e prorogabileTribunale
Apertura / ammissioneDecreto di apertura della proceduraVariabile, in funzione del carico d’ufficioTribunale
Voto (dove previsto)Espressione del voto dei creditori, per classiTermine fissato nel decretoCommissario giudiziale / OCC
OmologazioneDecreto di omologazioneAll’esito del voto o della verifica di convenienzaTribunale
ImpugnazioneReclamo contro il decreto30 giorniCorte d’appello
EsecuzionePagamenti ai creditori secondo il pianoScadenze indicate nel pianoLiquidatore / gestore

Due avvertenze sui termini. La prima: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e riguarda i termini processuali, non le scadenze contrattuali o del piano. La seconda: i termini di reclamo sono perentori. Un decreto non reclamato nei trenta giorni diventa definitivo, con tutto ciò che contiene — inclusa una falcidia che riteniamo sbagliata, o il rigetto di un piano che si poteva salvare.

Chi decide quanto vale la casa o il macchinario su cui c’è il privilegio?

Lo decide una perizia, e quella perizia è il documento più aggredibile e più difendibile dell’intera procedura.

Nel concordato preventivo la stima è affidata a un professionista indipendente, che deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice e risponde della correttezza del proprio lavoro. Nelle procedure di sovraindebitamento la funzione è assolta dall’OCC, che può avvalersi di un perito estimatore. Il creditore privilegiato, dal canto suo, può contestare la stima, depositare una propria valutazione, chiedere al tribunale di disporre accertamenti.

Il punto delicato riguarda il metodo. Una stima che si limiti a riportare il valore di mercato dell’immobile non serve a nulla, perché il parametro di legge non è quello: è il ricavato realizzabile in sede liquidatoria. Significa considerare i ribassi d’asta, i tempi medi di vendita nel circondario, le spese della procedura esecutiva o della liquidazione giudiziale, la presenza di occupanti, i vincoli urbanistici, lo stato manutentivo. Una perizia che ignori questi fattori sovrastima il valore, alza la soglia minima e rende il piano più costoso del necessario — o addirittura impraticabile.

C’è poi un profilo che la giurisprudenza ha messo a fuoco con nettezza e che i piani dimenticano: la relazione di stima deve considerare anche le azioni recuperatorie esperibili nello scenario liquidatorio — revocatorie, azioni di responsabilità, recupero di crediti — e deve farlo anche quando il piano concordatario non prevede di esercitarle. Se in liquidazione giudiziale il curatore potrebbe recuperare attivo con un’azione, quel potenziale recupero entra nel confronto, perché è parte di ciò che i creditori otterrebbero nell’alternativa. Ignorarlo significa presentare un confronto falsato, e il tribunale lo rileva.

Che fine fa la parte di credito privilegiato che non pago?

Non sparisce: degrada a chirografo e continua a esistere dentro la procedura, con pieno diritto di voto e di partecipazione al riparto.

Questo è forse il meccanismo meno compreso e più decisivo di tutta la materia. La falcidia non cancella la parte scoperta del credito privilegiato: ne cambia la natura. Il credito si spacca in due tronconi. Il primo, fino alla capienza del bene, resta privilegiato e va pagato come tale. Il secondo, la parte eccedente, si degrada al rango chirografario e concorre alla pari con i fornitori, le finanziarie, gli altri creditori non garantiti.

Le conseguenze sono tre, tutte pesanti. Il creditore vota anche per la parte degradata, e in un concordato dove la banca ipotecaria è il creditore più grande questo può spostare l’esito della votazione. Il creditore partecipa al riparto del chirografo, quindi percepisce, oltre alla quota privilegiata, la stessa percentuale riconosciuta agli altri chirografari sulla parte degradata. Il piano deve prevedere espressamente la degradazione: i tribunali hanno dichiarato inammissibili piani che si limitavano a proporre un pagamento parziale del privilegiato senza collocare la parte non soddisfatta in classe chirografaria, perché quel silenzio equivale a un’espropriazione del credito senza titolo.

In pratica, chi costruisce il piano deve calcolare due volte lo stesso creditore: una volta nella colonna dei privilegiati, una volta in quella dei chirografari. Dimenticare il secondo passaggio è l’errore tecnico più ricorrente nei piani redatti senza assistenza specialistica, ed è l’errore che il commissario o l’OCC segnalano per primi.

Il creditore privilegiato falcidiato può votare contro e bloccarmi tutto?

Può votare contro, certamente. Bloccare tutto è un’altra cosa, e dipende da quanto pesa nel concorso e da quale procedura hai scelto.

Regola generale del concordato: il creditore privilegiato di cui il piano prevede il pagamento integrale non ha diritto di voto, salvo che vi rinunci. La logica è evidente: chi prende tutto non ha nulla da dire sulla sorte degli altri. Se invece il piano lo falcidia, il creditore riacquista il voto — e lo esercita per la parte degradata a chirografo, non per l’intero credito.

C’è un caso intermedio spesso sottovalutato: la dilazione. Se il piano paga il privilegiato al 100% ma in tempi che eccedono quelli tecnici della liquidazione, la giurisprudenza qualifica il ritardo come soddisfazione non integrale, perché il tempo ha un costo economico. Il creditore riacquista allora il diritto di voto, ma limitatamente alla perdita economica derivante dal ritardo — non per l’intero importo.

Nelle procedure del consumatore lo scenario cambia radicalmente: non si vota. Il creditore può opporsi, contestare la convenienza, sostenere che dalla liquidazione ricaverebbe di più; ma la decisione spetta al tribunale, che omologa se il piano assicura al creditore almeno quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria. È la ragione per cui, per una famiglia con un mutuo ipotecario e una banca inflessibile, la procedura del consumatore è spesso l’unica strada percorribile: sposta il giudizio dal creditore al giudice.

Va detto con onestà anche il rovescio: quando il creditore privilegiato dimostra che la stima è sbagliata e che dalla vendita ricaverebbe di più, il piano cade. Non è un capriccio del tribunale — è il funzionamento della norma. Per questo la qualità della perizia e la solidità dei presupposti del privilegio non sono dettagli tecnici, ma il terreno su cui la partita si vince o si perde.

E se il privilegiato è l’Agenzia delle Entrate? L’IVA si può tagliare?

Sì. Oggi l’IVA è falcidiabile, in tutte le procedure, ed è uno dei capitoli in cui il diritto è cambiato più profondamente nell’ultimo decennio.

Per anni la risposta era stata l’opposta. L’art. 182-ter della vecchia legge fallimentare era letto come norma sostanziale inderogabile, e le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato che l’IVA non potesse essere falcidiata nemmeno fuori dalla transazione fiscale. Nelle procedure da sovraindebitamento la L. 3/2012 conteneva un divieto espresso.

Quell’impianto è stato smontato in due mosse. La prima è venuta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che nel caso Degano Trasporti ha chiarito come il diritto dell’Unione non imponga agli Stati la riscossione integrale dell’IVA quando una procedura concorsuale, sotto controllo giudiziale e con verifica di un esperto indipendente, dimostri che dalla liquidazione l’Erario non ricaverebbe di più. La seconda è venuta dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto contenuto nella legge sul sovraindebitamento nella parte in cui escludeva l’IVA dalla falcidia nel piano del consumatore.

Oggi il Codice della crisi ha recepito integralmente questo assetto. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII) ammette il pagamento parziale o dilazionato, purché la proposta non sia deteriore rispetto a quanto l’Erario ricaverebbe in liquidazione giudiziale, con l’attestazione di un professionista indipendente. E se l’Amministrazione non aderisce pur essendo la proposta conveniente, il tribunale può omologare comunque, attraverso il meccanismo di adesione forzosa.

In questo ambito la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario incide direttamente sul risultato: la quantificazione del credito erariale privilegiato, la distinzione tra tributo, sanzioni e interessi e la verifica del grado di prelazione sono operazioni che richiedono avvocati e commercialisti che leggano lo stesso estratto di ruolo insieme, non in sequenza.

Ho la casa con il mutuo ipotecario: posso tagliarlo e tenermi la casa?

Sono due domande distinte, e la seconda ha una risposta migliore della prima.

Tagliare il credito ipotecario e contemporaneamente conservare l’immobile è, in linea di principio, contraddittorio: se il bene resta al debitore, il creditore ipotecario non viene privato di nulla che avrebbe ottenuto dalla vendita, perché la vendita non c’è. La falcidia del credito ipotecario presuppone di norma che il bene sia liquidato e che il ricavato sia insufficiente.

Ma il Codice della crisi apre una strada diversa e, per moltissime famiglie, risolutiva: il piano del consumatore può prevedere che il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale prosegua alle scadenze convenute, a condizione che il debitore sia in regola con i pagamenti o che il giudice lo autorizzi, mentre il resto dell’indebitamento — finanziarie, carte, cessioni del quinto, fornitori, debiti fiscali chirografari — viene ristrutturato e falcidiato.

È un assetto che va letto bene: non si tratta di tagliare il mutuo, ma di isolarlo. La casa resta, la rata continua, e tutto il carico che rendeva quella rata insostenibile viene ridotto. Per una famiglia con un mutuo sostenibile in sé ma soffocata da otto finanziamenti al consumo, è la differenza tra perdere l’abitazione e tenerla.

Quando invece il mutuo stesso è insostenibile, o l’ipoteca è dell’Agente della riscossione e non di una banca mutuante, il discorso torna sul terreno ordinario: stima dell’immobile, confronto con il debito ipotecario, falcidia della parte incapiente, degradazione a chirografo. Con un’avvertenza che ricorre: nelle procedure del consumatore i tribunali hanno riconosciuto margini di dilazione del pagamento ai privilegiati, anche oltre l’orizzonte biennale, quando questo sia funzionale alla convenienza complessiva e non pregiudichi il creditore rispetto all’alternativa liquidatoria. È un terreno mobile, su cui le pronunce di merito non sono uniformi e su cui la formulazione del piano fa la differenza.

E i crediti dei dipendenti e del mio commercialista? Anche quelli si tagliano?

Tecnicamente sì, perché sono crediti privilegiati come gli altri. Praticamente è una scelta molto più delicata, e spesso controproducente.

Le retribuzioni dei lavoratori subordinati, il TFR, le indennità di fine rapporto godono di privilegio generale mobiliare di grado elevatissimo, e in molte procedure si collocano davanti a quasi tutti gli altri. Falcidiarli richiede che l’attivo mobiliare sia talmente esiguo da non coprire neppure quel primo scaglione: una condizione che esiste, ma che va provata con rigore. Va poi considerato l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per TFR e ultime mensilità, che modifica il quadro e introduce un creditore surrogato.

I compensi dei professionisti per l’opera prestata negli ultimi due anni godono del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Qui la giurisprudenza ha precisato un aspetto pratico rilevante: quando la prestazione è fatturata da una struttura associata o societaria, il privilegio spetta solo se il credito è riconducibile all’opera personale del singolo professionista, con i caratteri della prestazione d’opera intellettuale. Non è un dettaglio accademico: decide se quel credito occupa un posto in prima fila o si accoda al chirografo.

La scelta strategica, però, viene prima della tecnica. Falcidiare i dipendenti in un concordato in continuità significa chiedere a chi deve far funzionare l’azienda di finanziare il risanamento con il proprio arretrato. È possibile, talvolta inevitabile, ma va gestito con trasparenza e ponderato rispetto alle alternative: spesso è preferibile reperire risorse esterne per soddisfare integralmente quello scaglione e concentrare la falcidia su creditori di grado inferiore, dove incontra meno resistenza e meno rischio di destabilizzare l’impresa.

Se non taglio ma pago in ritardo, cambia qualcosa?

Cambia, e il diritto lo tratta come una falcidia parziale: il tempo ha un prezzo, e quel prezzo è una perdita per il creditore.

Questa è forse la risposta che sorprende di più. Molti piani nascono con l’idea che pagare il privilegiato “al cento per cento, ma in cinque anni” metta al riparo da ogni contestazione. Non è così. La Cassazione ha affermato da tempo che il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati oltre i tempi tecnici necessari alla liquidazione equivale a soddisfazione non integrale, perché il creditore subisce una perdita economica misurabile: il valore attuale di una somma incassata fra cinque anni è inferiore a quello della stessa somma oggi.

Da questo discendono due effetti. Primo: il creditore riacquista il diritto di voto, limitatamente alla perdita economica da ritardo, e va inserito in una classe. Secondo: quella perdita deve essere calcolata, non intuita — la giurisprudenza ha individuato criteri di attualizzazione da applicare, e ha indicato che il metodo previsto dal Codice per fattispecie analoghe può fungere da canone ermeneutico generale.

Nelle procedure di sovraindebitamento il quadro si complica ulteriormente. La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, e la giurisprudenza di merito si è divisa sulla sua estensione: alcuni tribunali ammettono dilazioni più lunghe se giustificate dal giudizio di convenienza complessivo, altri pretendono il consenso esplicito del creditore per ogni dilazione che superi i tempi tecnici, escludendo qualsiasi silenzio-assenso. È materia in cui il tribunale territorialmente competente incide sull’esito, e in cui la formulazione del piano va calibrata sull’orientamento concretamente seguito in quel foro.

Rischio di perdere comunque la casa o l’azienda?

Rispondiamo con onestà: il rischio esiste, e chi promette il contrario sta vendendo qualcosa. Ma la falcidia dei privilegiati, se costruita bene, è esattamente lo strumento che riduce quel rischio, perché sostituisce a una vendita forzata incontrollata un piano che il debitore contribuisce a scrivere.

Quello che si può affermare con fondamento è questo. Il bene gravato non è automaticamente perduto: molte procedure prevedono che l’immobile o l’azienda restino al debitore, a fronte del pagamento al creditore privilegiato di una somma pari o superiore al ricavato liquidatorio, reperita anche con risorse di terzi. Le misure protettive possono fermare le esecuzioni in corso mentre il piano viene esaminato, e in molti casi questo è ciò che impedisce all’asta di consumarsi. Il mutuo sull’abitazione principale ha una tutela specifica nelle procedure del consumatore, come detto sopra.

Quello che invece va detto senza addolcimenti. Se il bene vale più del debito garantito, non c’è nulla da falcidiare su quel fronte e la logica della procedura tende alla sua liquidazione, perché quel valore appartiene ai creditori. Se l’attivo è insufficiente e non entrano risorse esterne, un concordato liquidatorio non regge. Se l’asta è già stata aggiudicata e il decreto di trasferimento emesso, lo spazio si è chiuso. E se si arriva troppo tardi, con le esecuzioni in fase avanzata, l’unico esito percorribile può essere la liquidazione controllata seguita dall’esdebitazione — che libera dai debiti residui, ma non conserva i beni.

Se il piano salta dopo l’omologazione, il credito torna intero?

Se la procedura si risolve o viene annullata, il creditore può tornare a pretendere l’importo originario, dedotto quanto incassato. La falcidia non è un effetto acquisito una volta per tutte: è condizionata all’esecuzione.

È un punto che merita chiarezza assoluta, perché genera l’illusione più pericolosa. L’omologazione non cancella il debito: rende obbligatorio il piano. Il debito si riduce definitivamente solo quando il piano viene eseguito secondo le sue previsioni. Se il debitore non paga le rate concordate, se non rispetta gli obblighi assunti, se emergono atti di frode o attivi occultati, la procedura può essere risolta o annullata, con la conseguenza che i creditori riprendono la propria azione per l’intero, salvo imputazione di quanto ricevuto.

Da qui due indicazioni operative. La prima: il piano va costruito su numeri sostenibili, non sul massimo teorico. Un piano ambizioso che salta al diciottesimo mese è molto peggio di un piano prudente che arriva in fondo, perché consuma tempo, risorse e — nelle procedure di sovraindebitamento — la possibilità di accedere nuovamente allo strumento entro il periodo previsto dalla legge. La seconda: l’assistenza non finisce con l’omologazione. La fase esecutiva richiede monitoraggio, gestione dei rapporti con il liquidatore o il gestore, eventuali istanze di modifica quando sopravvengono fatti nuovi.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto sembra, e la data che conta non è mai quella che il debitore ha in mente.

Chi ci contatta ragiona quasi sempre sulla data della prossima rata o della prossima lettera. Le date che decidono l’esito sono altre: la data dell’udienza di vendita, la data di aggiudicazione, la data del decreto di trasferimento, la scadenza del termine per il reclamo contro un provvedimento sfavorevole, il termine per opporsi a un atto esecutivo. Ognuna di queste chiude una porta, e alcune la chiudono in modo irreversibile.

Costruire un piano che falcidia i privilegiati richiede tempo tecnico reale: reperire le visure e gli estratti di ruolo aggiornati, ricostruire i rapporti bancari, far eseguire una stima seria, redigere piano e attestazione, ottenere la nomina dell’organismo. Sono settimane, non giorni. Chi arriva con l’asta fissata fra dodici giorni chiede un lavoro che in quel tempo non si fa bene — e un piano fatto male è peggio di nessun piano, perché brucia l’unica occasione e lascia il debitore esposto.

C’è però anche il rovescio, e va detto perché troppe persone si fermano qui: “troppo tardi” quasi mai significa “non c’è più nulla da fare”. Significa che cambia lo strumento. Se il concordato non è più praticabile, resta la liquidazione controllata con l’esdebitazione, che chiude la posizione debitoria. Se l’immobile è stato aggiudicato, resta il lavoro sul residuo, che spesso è ingente proprio perché la vendita forzata ha realizzato poco. La domanda giusta non è “faccio ancora in tempo?”, ma “qual è lo strumento giusto per il punto in cui mi trovo oggi?” — ed è una domanda a cui si può rispondere solo guardando i documenti.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili. Non sono casi reali: sono esercizi di calcolo che servono a rendere visibile il meccanismo.

Prima ipotesi — concordato minore di un artigiano con capannone ipotecato.

Situazione di partenza. Debito verso la banca, garantito da ipoteca di primo grado sul capannone: 187.400 €. Debiti verso fornitori, chirografari: 73.500 €. Il capannone è stimato dal perito in 96.800 € come valore di realizzo in sede liquidatoria. Le spese della procedura liquidatoria (custodia, delegato, pubblicità, compensi) sono stimate in 14.200 €.

Sviluppo. Il ricavato netto imputabile alla banca in sede di liquidazione è 96.800 − 14.200 = 82.600 €. Questa è la soglia minima: il piano non può offrire alla banca, in ragione dell’ipoteca, meno di 82.600 €. La parte eccedente del credito, cioè 187.400 − 82.600 = 104.800 €, degrada a chirografo. Il monte chirografario complessivo diventa quindi 104.800 + 73.500 = 178.300 €.

Il debitore reperisce da un familiare una finanza esterna di 26.700 €, destinata ai chirografari. La percentuale offerta al chirografo è 26.700 / 178.300 = 14,97%. Su questa base la banca incassa, oltre agli 82.600 € in privilegio, anche 104.800 × 14,97% = 15.689 € sulla parte degradata; i fornitori incassano 73.500 × 14,97% = 11.008 €.

Esito. La banca recupera complessivamente 98.289 € su 187.400 €, pari al 52,4% del credito. I fornitori recuperano il 14,97%. La banca conserva il diritto di voto per i 104.800 € degradati, e pesa quindi in modo determinante sulla votazione. Se il piano avesse offerto alla banca 78.000 € invece di 82.600 €, sarebbe stato inammissibile a prescindere da qualunque consenso.

Seconda ipotesi — ristrutturazione dei debiti del consumatore con prova di convenienza fallita.

Situazione di partenza. Residuo del mutuo ipotecario sull’abitazione: 142.300 €. Altri debiti chirografari (tre finanziarie e una cessione del quinto): 41.200 €. L’immobile è stimato in 118.500 € come valore di realizzo liquidatorio; le spese della liquidazione sono stimate in 12.900 €.

Sviluppo. Il ricavato netto è 118.500 − 12.900 = 105.600 €. Il piano inizialmente predisposto offriva alla banca 74.000 €, sul presupposto — mai verificato — che “tanto all’asta gli immobili si svendono”. Il confronto con la stima mostra uno scarto di 31.600 € in danno del creditore ipotecario: il piano è inevitabilmente destinato al rigetto, perché offre meno dell’alternativa liquidatoria.

Correzione. Il piano viene riscritto su due direttrici. La banca viene soddisfatta per 105.600 € in privilegio, con i restanti 36.700 € degradati a chirografo; il monte chirografario sale a 36.700 + 41.200 = 77.900 €, su cui il debitore destina l’intero risparmio mensile disponibile, 465 € per 60 mesi, pari a 27.900 €, con una percentuale del 35,8%.

Esito. Su 183.500 € di debito complessivo il consumatore paga, in cinque anni, 105.600 + 27.900 = 133.500 €, e il residuo è cancellato con l’esdebitazione. La differenza tra il piano iniziale e quello corretto non sta nella buona fede del debitore — identica nei due casi — ma nell’aver ancorato la proposta a una stima anziché a un’impressione.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

In centinaia di conversazioni su questo tema, la domanda che quasi nessuno pone è la seguente. E dovrebbe essere la prima.

“Siete sicuri che quel credito sia davvero privilegiato per l’intero importo che il creditore pretende?”

Il ragionamento comune parte dal presupposto che la qualificazione data dal creditore sia corretta: la banca dice ipotecario, quindi è ipotecario; l’Agente della riscossione scrive “privilegio”, quindi è privilegiato. È un presupposto che va verificato, perché cede con una frequenza che sorprende chi non lavora su questi documenti.

Le crepe ricorrenti sono quattro. L’estensione del privilegio a interessi e spese: il codice civile pone limiti precisi, e gli interessi ipotecari che eccedono le soglie degli artt. 2749 e 2855 c.c. non godono del grado dell’ipoteca. In un credito maturato da anni, quella quota può essere rilevante. Il grado e l’efficacia dell’iscrizione: un’ipoteca non rinnovata nei termini perde efficacia; un’iscrizione per un importo inferiore al credito limita la prelazione a quell’importo. I presupposti del privilegio speciale: il privilegio sul bene strumentale richiede requisiti sostanziali che vanno provati, non affermati. La riconducibilità del credito alla causa privilegiata: il compenso professionale fatturato da una struttura collettiva gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. solo se è pertinenza dell’opera personale del professionista.

Perché questa domanda è decisiva? Perché ogni euro che esce dal perimetro del privilegio abbassa la soglia minima che il piano deve rispettare. Non è una questione di principio: è aritmetica. Un credito ipotecario di 190.000 € di cui 24.000 € di interessi risultino chirografari diventa, ai fini della prelazione, un credito di 166.000 €, e l’intera architettura del piano si alleggerisce di conseguenza. È il lavoro meno visibile e più redditizio di tutta la costruzione del piano — e va fatto prima della stima, non dopo.

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti su cui poggia quanto scritto sopra. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi, e perché conta in questa materia.

Corte costituzionale, sentenza 29 novembre 2019, n. 245. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto». Rilevanza: è la pronuncia che ha aperto definitivamente la falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo un divieto che per anni aveva reso impraticabili molti piani del consumatore.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 aprile 2016, causa C-546/14, Degano Trasporti. Il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato ammetta il pagamento parziale del credito IVA nell’ambito di una procedura concorsuale soggetta a controllo giudiziale, quando un esperto indipendente accerti che dalla liquidazione l’Erario non ricaverebbe di più. Rilevanza: è il presupposto europeo dell’intero assetto attuale sul trattamento dei crediti tributari privilegiati.

Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26988/2016. Nel vigore della disciplina previgente, l’infalcidiabilità dell’IVA era stata ritenuta operante anche al di fuori della transazione fiscale, sul presupposto della natura sostanziale della norma. Rilevanza: è il precedente superato, ed è utile conoscerlo perché circola ancora come informazione corrente presso chi non segue la materia in modo continuativo.

Cassazione civile, n. 17106/2023. La relazione di stima richiesta per la falcidia dei privilegiati deve tenere conto anche delle azioni esperibili nello scenario liquidatorio, pur quando il piano concordatario non ne preveda l’esercizio. Rilevanza: alza sensibilmente lo standard della perizia e fornisce ai creditori privilegiati un motivo di contestazione ricorrente.

Cassazione civile, n. 4270/2021. Ha precisato le condizioni alle quali, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è ammessa la falcidia anche dei crediti muniti di privilegio generale. Rilevanza: estende espressamente il meccanismo oltre i privilegi speciali, categoria in cui rientrano retribuzioni, compensi professionali e crediti erariali.

Cassazione civile, 9 maggio 2014, n. 10112. Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati equivale a soddisfazione non integrale, con conseguente attribuzione del diritto di voto per la perdita economica derivante dal ritardo. Rilevanza: è la pronuncia capostipite sul valore economico del tempo, ancora oggi il fondamento di ogni ragionamento sulle dilazioni.

Cassazione civile, 3 luglio 2019, n. 17834. Ha ritenuto ammissibile la moratoria ultrannuale nel piano del consumatore, con riconoscimento del diritto di voto commisurato alla perdita economica. Rilevanza: ha aperto lo spazio alle dilazioni lunghe nelle procedure del debitore civile, tema oggi centrale sotto l’art. 67 CCII.

Cassazione civile, n. 27544/2019. Nel piano del consumatore, che non prevede votazione, l’asimmetria rispetto al concordato è compensata da forme libere di manifestazione della volontà del creditore. Rilevanza: chiarisce come si tuteli il privilegiato falcidiato in una procedura priva di voto.

Cassazione civile, 18 giugno 2020, n. 11882. Il criterio di calcolo della perdita economica da ritardo costituisce canone ermeneutico per determinare il quantum del voto spettante al privilegiato dilazionato. Rilevanza: fornisce il metodo di attualizzazione, trasformando un principio astratto in un calcolo verificabile.

Cassazione civile, 22 settembre 2022, n. 27843. Ha confermato che la dilazione del pagamento dei privilegiati costituisce soddisfazione non integrale e ha ammesso il concorso, in sede di riparto, tra creditore privilegiato degradato e creditori chirografari. Rilevanza: è il fondamento della regola per cui il privilegiato falcidiato partecipa due volte, in prelazione e nel chirografo.

Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 dicembre 2021, n. 38596. Ha ammesso il ricorso all’analogia per colmare le lacune della disciplina concorsuale in assenza di disposizione espressa. Rilevanza: è lo strumento con cui i tribunali estendono alle procedure di sovraindebitamento regole elaborate per il concordato preventivo, inclusa la disciplina del voto del privilegiato dilazionato.

Cassazione civile, n. 32737/2024. Ha indicato la condizione perché il credito formalmente intestato a una struttura collettiva possa dirsi “di pertinenza” del singolo professionista e godere del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Rilevanza: incide direttamente sul perimetro del privilegio, e quindi sulla soglia minima che il piano deve rispettare.

Tribunale di Urbino. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il piano che preveda la falcidia dei crediti privilegiati deve prevedere la degradazione a chirografo della parte non soddisfatta. Rilevanza: è la pronuncia che sanziona l’omissione tecnica più frequente nei piani redatti senza assistenza specialistica.

Tribunale di Padova. Ha individuato la condizione necessaria perché una proposta di concordato, liquidatorio o in continuità, possa prevedere la falcidia di parte dei crediti privilegiati. Rilevanza: conferma che il vincolo del valore di realizzo opera identicamente nelle due forme di concordato.

Tribunale di Udine. Ha dichiarato inammissibile la falcidia dei crediti prelatizi per incapienza dell’attivo nell’ambito del concordato semplificato. Rilevanza: segnala che lo strumento che chiude la composizione negoziata ha margini più rigidi di quelli del concordato ordinario.

Tribunale di Firenze. Nel concordato in continuità, il pagamento dei crediti privilegiati può avvenire con dilazione ultrannuale, previa collocazione in classe e riconoscimento del diritto di voto. Rilevanza: indica la tecnica corretta per le dilazioni lunghe: classamento e voto, non silenzio.

Tribunale di Avellino, 16 marzo 2023 (est. Russolillo). Ha ritenuto ammissibile la moratoria nella procedura del consumatore nel limite della valutazione di convenienza rimessa al giudice. Rilevanza: ancora la legittimità della dilazione al giudizio comparativo con l’alternativa liquidatoria.

Tribunale di Terni, 8 maggio 2023 (est. Nastri). Ha richiesto il consenso esplicito del creditore interessato per la dilazione del pagamento dei privilegiati oltre i tempi tecnici, escludendo meccanismi di silenzio-assenso. Rilevanza: rappresenta l’orientamento più rigoroso e dimostra perché il piano vada calibrato sul foro competente.

Tribunale di Napoli Nord. Ha privilegiato, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’interpretazione che consente il soddisfacimento dei creditori prelatizi oltre il biennio dall’omologazione. Rilevanza: è l’orientamento di segno opposto a quello di Terni, e conferma che su questo punto la geografia giudiziaria conta.

E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che attiviamo quando un cliente ci porta una situazione in cui uno o più creditori privilegiati vanno falcidiati.

  1. Ricostruiamo il perimetro effettivo di ogni privilegio: esaminiamo le visure ipotecarie e catastali, verifichiamo data, grado, importo iscritto e rinnovazione di ciascuna ipoteca, e confrontiamo l’importo iscritto con quello preteso.
  2. Separiamo la quota realmente privilegiata da quella già chirografaria, applicando i limiti degli artt. 2749 e 2855 c.c. a interessi e spese, e ricalcoliamo il credito garantito voce per voce.
  3. Verifichiamo i presupposti sostanziali di ogni privilegio speciale e generale, inclusa la riconducibilità dei compensi professionali alla causa privilegiata dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.
  4. Incarichiamo e supervisioniamo la stima del bene gravato, pretendendo che consideri ribassi d’asta, tempi reali di vendita nel circondario e spese della procedura, e che espliciti il metodo seguito.
  5. Costruiamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, includendo le azioni recuperatorie esperibili in liquidazione giudiziale anche quando il piano non le prevede, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
  6. Redigiamo il piano con la degradazione espressa a chirografo della parte incapiente di ciascun credito privilegiato, e costruiamo il classamento e il calcolo del voto sulla quota degradata.
  7. Quantifichiamo la perdita economica da ritardo quando il piano prevede dilazioni, applicando i criteri di attualizzazione indicati dalla Cassazione, e ne teniamo conto nella determinazione del voto.
  8. Gestiamo il trattamento dei crediti tributari e contributivi privilegiati, predisponiamo la proposta ex art. 88 CCII con l’attestazione richiesta e, in caso di mancata adesione dell’Amministrazione, coltiviamo l’omologazione forzosa.
  9. Depositiamo la domanda e richiediamo le misure protettive per sospendere le esecuzioni in corso mentre la procedura viene esaminata, curando i rapporti con commissario, OCC, gestore e liquidatore.
  10. Seguiamo la fase esecutiva fino all’esdebitazione e difendiamo il decreto di omologazione nei giudizi di reclamo, fino ai gradi superiori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa specifica materia pesano in modo particolare le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di OCC: la falcidia dei privilegiati vive dentro l’attestazione dell’organismo, e conoscere quel documento dal lato di chi lo redige significa costruire il piano già calibrato sulle verifiche che l’OCC e il tribunale svolgeranno, invece di scoprirne le carenze dopo il deposito.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che ha ricostruito il perimetro dei privilegi e impostato il piano difende il decreto di omologazione in sede di reclamo e, se occorre, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza che la linea difensiva cambi per strada. E poiché la falcidia dei privilegiati è insieme un problema giuridico e un problema di numeri, sullo stesso fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: la ricostruzione contabile del credito garantito, il calcolo dell’attualizzazione e la verifica della stima non sono attività che si possano passare dall’uno all’altro in sequenza.

In sintesi

Tre cose emergono da tutte le risposte che precedono.

La prima: la falcidia dei crediti privilegiati non è una concessione, è un calcolo. Il creditore garantito non può ricevere meno di quanto ricaverebbe dalla liquidazione del bene su cui ha la prelazione, e quel numero decide l’intero piano. Chi lo determina bene costruisce una proposta solida; chi lo improvvisa consuma l’unica occasione che aveva.

La seconda: la parte falcidiata non sparisce, degrada. Continua a esistere come credito chirografario, vota, partecipa al riparto. Il piano che non lo prevede espressamente è tecnicamente viziato, e i tribunali lo dichiarano inammissibile a prescindere dai meriti sostanziali.

La terza: il perimetro del privilegio va sempre verificato prima di accettarlo. Interessi oltre soglia, ipoteche non rinnovate, presupposti mancanti del privilegio speciale: ogni euro sottratto alla prelazione abbassa la soglia che il piano deve raggiungere.

È per questo che lo Studio Monardo lavora su questa materia con gli strumenti che le sono propri. Un piano che falcidia i privilegiati nasce e si regge sull’attestazione di un organismo di composizione della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quel documento e quelle verifiche dall’interno. Quando la crisi è d’impresa, l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di collocare la falcidia dentro un percorso di risanamento e non solo dentro una liquidazione. E quando il decreto di omologazione viene impugnato, la difesa prosegue senza interruzioni fino all’ultimo grado, perché l’Avvocato è cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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