C’è un documento che, nelle procedure di sovraindebitamento, pesa più della domanda stessa. Non lo scrive il debitore. Non lo scrive il suo avvocato. Lo scrive un terzo — il gestore della crisi nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi — e quando arriva sulla scrivania del giudice porta con sé un giudizio già formato sulla storia del debitore, sulle cause del suo dissesto, sulla sua diligenza, sulla attendibilità delle carte che ha consegnato. Si chiama relazione particolareggiata, e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la pretende — con contenuti diversi ma struttura affine — nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68), nel concordato minore (art. 76), nella liquidazione controllata su domanda del debitore (art. 269) e nell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283).
Chi conosce il calendario di quel documento — quando nasce, quando si può ancora influire sul suo contenuto, quando diventa irreversibile — arriva in tribunale con una procedura costruita; chi lo ignora scopre solo all’udienza che la sua storia è già stata raccontata da qualcun altro, e male. Questa guida ricostruisce la cronologia per intero: dal giorno in cui il debitore presenta l’istanza di nomina fino ai quattro anni successivi all’omologazione, quando la relazione continua a produrre effetti che quasi nessuno si aspetta.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno della procedura, non solo dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Significa che conosce la relazione particolareggiata da entrambi i lati del tavolo — da chi la redige e da chi deve difendersi da una redazione incompleta o sfavorevole. È una posizione che cambia il modo di preparare il fascicolo fin dal primo giorno.
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La mappa temporale: tutte le tappe della relazione in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, ecco il calendario completo. Ogni riga è una tappa che sarà sviluppata nelle sezioni successive, con i termini che si attivano e le finestre difensive disponibili in quel preciso momento.
La procedura non ha un unico termine perentorio come nell’esecuzione forzata: ha invece una sequenza di soglie tecniche, alcune di legge, altre imposte dal giudice con decreto, altre ancora dettate dalla prassi dell’organismo. La differenza fra chi ottiene l’omologazione e chi si vede dichiarare inammissibile la domanda si gioca quasi sempre nelle prime sei-otto settimane, quando nessuno sta ancora guardando il fascicolo.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Finestra difensiva |
|---|---|---|---|
| 1. Istanza di nomina | Giorno 0 | Il debitore si rivolge all’OCC territorialmente competente | Massima: si sceglie cosa allegare e come impostare la narrazione |
| 2. Nomina del gestore | Giorni 1-15 | L’OCC designa il gestore della crisi e apre il fascicolo | Alta: primo colloquio, integrazione documentale spontanea |
| 3. Istruttoria e banche dati | Settimane 2-6 | Accesso ad anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, centrali rischi | Alta: si contestano dati errati prima che entrino in relazione |
| 4. Ricostruzione del quinquennio | Mesi 2-3 | Resoconto sulla solvibilità degli ultimi cinque anni e giudizio sulla diligenza | Media: si documentano gli eventi sopravvenuti |
| 5. Valutazione del merito creditizio | Mesi 3-4 | Verifica se i finanziatori hanno rispettato l’art. 124-bis TUB | Alta: è la leva che neutralizza le opposizioni dei creditori |
| 6. Deposito della relazione | Giorno del ricorso | La relazione entra nel fascicolo come atto della procedura | Bassa: da qui si corregge solo per integrazione |
| 7. Vaglio del giudice e osservazioni | 30-90 giorni dopo | Decreto di apertura, pubblicazione, osservazioni dei creditori | Media: memorie, integrazioni ordinate dal giudice |
| 8. Omologazione ed effetti successivi | Da 4 a 12 mesi, poi 2-4 anni | Omologa, esecuzione, eventuale revoca, esdebitazione | Residua: si difende la stabilità del decreto |
Giorno 0: l’istanza di nomina, quando la relazione non esiste ancora ma è già in gioco
Cosa succede. Il debitore — consumatore, professionista, piccolo imprenditore sotto soglia, imprenditore agricolo, start-up innovativa — si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi e chiede la nomina di un gestore. In concreto: compila un’istanza, versa un fondo spese iniziale, e consegna un primo blocco documentale. In quel momento la relazione particolareggiata non esiste. Ma è già in costruzione, perché ogni documento consegnato o non consegnato in questa fase condizionerà ciò che il gestore potrà scrivere tre mesi dopo.
È il punto della procedura in cui il debitore ha il massimo controllo e quasi sempre lo spreca. La maggior parte delle istanze viene presentata con il materiale che il debitore ha “sottomano”: qualche cartella, gli estratti conto dell’ultimo anno, la busta paga. Tutto il resto — i contratti di finanziamento originari, le comunicazioni di cessione del credito, le perizie, la documentazione medica o aziendale che spiega perché il dissesto è arrivato — viene rinviato. E quel rinvio si paga.
La norma. Il quadro è nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024. L’art. 2, comma 1, lett. c) definisce il consumatore; la lett. d) definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Gli articoli 65 e seguenti disciplinano le procedure. L’organizzazione degli OCC e i requisiti dei gestori restano regolati dal D.M. 202/2014, attuativo della L. 3/2012, che il Codice non ha abrogato nella parte organizzativa.
La scelta dell’OCC non è indifferente: la competenza è collegata al circondario del tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, e ogni organismo — professionale, ordinistico, camerale — ha prassi proprie sui tempi di nomina, sull’ampiezza dell’istruttoria e sul livello di dettaglio della relazione.
I termini che si attivano. Dal giorno 0 non decorre alcun termine perentorio di legge a carico del debitore. Decorre però un termine di fatto, ed è quello più insidioso: il tempo che i creditori impiegano per aggredire il patrimonio non si ferma perché è stata presentata un’istanza di nomina all’OCC. Pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, decreti ingiuntivi continuano a correre. Le misure protettive si ottengono solo dopo, con il deposito della domanda in tribunale, non con l’istanza all’organismo.
Cosa può fare il debitore ora. Tutto ciò che sarà difficile o impossibile fare dopo. Primo: ricostruire integralmente la storia del debito prima che la ricostruisca il gestore, recuperando i contratti originari presso le banche e le finanziarie tramite richiesta ex art. 119 TUB, che obbliga l’intermediario a consegnare copia della documentazione degli ultimi dieci anni. Secondo: scaricare le proprie visure dalle centrali rischi private e verificarne l’esattezza. Terzo: mettere per iscritto, con documenti a supporto, la causa esterna del dissesto — perdita del lavoro, malattia, separazione, crollo del fatturato, escussione di una fideiussione, calamità.
Quarto, e decisivo: valutare quale procedura chiedere prima ancora di attivarla, perché la relazione dell’art. 68 (ristrutturazione del consumatore) non è la relazione dell’art. 76 (concordato minore), né quella dell’art. 269 (liquidazione controllata), né quella dell’art. 283 (esdebitazione dell’incapiente). Chiedere la nomina “per il sovraindebitamento” senza aver deciso la rotta significa affidare al gestore una scelta che spetta al debitore e al suo difensore.
L’errore tipico di questa fase. Presentarsi all’OCC con il fascicolo incompleto pensando che “poi il gestore recupera tutto”. Il gestore non è un investigatore al servizio del debitore: è un ausiliario della giustizia che accerta e riferisce. Se non trova documenti, non scrive che i documenti mancano per colpa delle banche: scrive che la documentazione è incompleta. E quel giudizio, come vedremo, ha effetti pesantissimi.
Quanto dura realmente. La fase che precede l’istanza — cioè la raccolta seria del materiale — dura mediamente da due a sei settimane se fatta bene, e viene compressa a due giorni da chi ha fretta. La fretta in questa fase è il singolo fattore che più spesso fa naufragare una procedura.
Giorni 1-15: la nomina del gestore e l’apertura del fascicolo
Cosa succede. L’OCC, ricevuta l’istanza e verificatane la regolarità formale, designa il gestore della crisi scegliendolo tra i professionisti iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia. Il referente dell’organismo effettua la nomina secondo criteri di rotazione e competenza; il gestore accetta l’incarico, verifica l’assenza di cause di incompatibilità e apre il fascicolo. Da questo momento il debitore ha un interlocutore tecnico con un nome, un indirizzo PEC e un dovere di terzietà.
A questo punto la procedura entra in una fase nuova: non è più un progetto del debitore, è un procedimento con un ausiliario nominato. Il gestore convoca il debitore, quasi sempre entro pochi giorni dall’accettazione, e conduce il primo colloquio istruttorio. È un colloquio che i debitori sottovalutano sistematicamente, perché lo scambiano per un incontro amministrativo. Non lo è: è la prima raccolta di dichiarazioni, e quelle dichiarazioni finiranno, riformulate, nella relazione.
La norma. Il D.M. 202/2014 disciplina la nomina del gestore, i suoi obblighi di indipendenza e riservatezza, i criteri di determinazione del compenso. Il Codice della crisi, agli artt. 65 e seguenti, disciplina invece l’attività dell’OCC nelle singole procedure. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il riferimento è l’art. 68 CCII, che al comma 1 prevede il deposito della domanda presso il tribunale competente con l’assistenza dell’OCC, e al comma 2 elenca in modo tassativo il contenuto della relazione particolareggiata.
I termini che si attivano. I tempi di nomina variano da organismo a organismo e non sono presidiati da un termine perentorio di legge uniforme: nella prassi la designazione arriva entro sette-quindici giorni dall’istanza, con punte oltre il mese negli organismi più congestionati. Attenzione a un punto che sfugge a molti: il tempo dell’OCC non sospende nulla. Se il debitore ha un precetto notificato, i dieci giorni dell’art. 480 c.p.c. scadono comunque; se ha un pignoramento in corso, l’udienza di vendita si tiene comunque. E la sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto, riguarda i termini del processo civile, non i tempi interni dell’organismo, che si muove secondo il proprio calendario.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la finestra in cui l’integrazione documentale spontanea produce il massimo effetto, perché il gestore non ha ancora formato il proprio convincimento. Consegnare ora, non dopo, la documentazione che spiega le cause dell’indebitamento significa entrare nel primo giudizio del gestore anziché doverlo correggere. È il momento di depositare i contratti di finanziamento con i relativi TAEG e piani di ammortamento, le comunicazioni di segnalazione a sofferenza, le lettere di cessione del credito, i bilanci o le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo quinquennio, gli atti di disposizione patrimoniale compiuti negli ultimi cinque anni con la loro giustificazione.
È anche il momento di sollevare, per iscritto e con documenti, la questione del merito creditizio: se un finanziamento è stato concesso a un debitore che già aveva un’esposizione insostenibile, il gestore deve darne atto, e l’art. 68, comma 2, lett. g) CCII gli impone di indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del consumatore. Segnalarlo dopo il deposito significa chiedere un’integrazione; segnalarlo ora significa ottenere una relazione già orientata.
L’errore tipico di questa fase. Trattare il gestore come una controparte da cui difendersi, oppure — errore opposto e altrettanto frequente — come un consulente di fiducia a cui raccontare tutto senza filtro tecnico, comprese ricostruzioni imprecise che poi risulteranno smentite dalle banche dati. Il gestore è un terzo: va informato in modo completo e documentato, non blandito né eluso. Le dichiarazioni non verificabili che poi vengono contraddette dai dati oggettivi producono il danno peggiore, perché incrinano il giudizio di attendibilità.
Quanto dura realmente. Dalla nomina al primo colloquio passano in media da cinque a venti giorni. La fase di apertura del fascicolo si chiude in tre-quattro settimane nei casi lineari; nelle posizioni con più soggetti coinvolti — procedure familiari ex art. 66 CCII, imprenditori con pregresse esposizioni bancarie, garanti — supera facilmente i due mesi.
Settimane 2-6: la caccia ai dati, quando la relazione smette di dipendere dal racconto del debitore
Cosa succede. Il gestore inizia la verifica indipendente. Non si limita a leggere ciò che il debitore ha consegnato: accede alle banche dati pubbliche, interroga l’anagrafe tributaria e l’archivio dei rapporti finanziari, acquisisce le visure ipocatastali, la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, le centrali rischi private, il registro delle imprese, i dati previdenziali. Scrive agli intermediari finanziari per ottenere gli estratti conto e la documentazione contrattuale. Invia richieste all’agente della riscossione per lo stato del debito iscritto a ruolo.
Il calendario ora corre velocissimo dal lato del gestore e lentissimo dal lato delle risposte. Le banche rispondono in trenta, quaranta, novanta giorni. L’agente della riscossione ha tempi propri. E ogni ritardo di un terzo si scarica sulla data di deposito della domanda, mentre i creditori continuano a muoversi.
La norma. L’accesso dell’OCC alle banche dati pubbliche è previsto dalla disciplina attuativa della L. 3/2012 e confermato dall’impianto del Codice, che attribuisce all’organismo poteri istruttori funzionali alla redazione della relazione. Sul versante bancario, la leva è l’art. 119, comma 4, TUB: il cliente, chi gli succede a qualunque titolo e chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, e la banca deve provvedere entro novanta giorni.
I termini che si attivano. Il termine di novanta giorni per il riscontro bancario ex art. 119 TUB è il vero collo di bottiglia della fase istruttoria. Chi lo attiva al momento dell’istanza di nomina ha i documenti quando servono; chi lo attiva dopo il primo colloquio con il gestore li ha tre mesi più tardi, e nel frattempo o si deposita una domanda con documentazione incompleta, o si aspetta. Entrambe le strade hanno un costo.
Cosa può fare il debitore ora. Verificare, contestare, integrare — in questo ordine. Ogni dato errato che entra nella relazione particolareggiata diventa, di fatto, verità processuale: correggerlo dopo richiede un’istanza di integrazione e il tempo di un’udienza. Le anomalie più ricorrenti: esposizioni già estinte ancora segnalate nelle centrali rischi; importi a ruolo comprensivi di partite prescritte; rapporti bancari cointestati attribuiti per intero al debitore; garanzie prestate e mai escusse contabilizzate come debito attuale; immobili già venduti ancora risultanti in visura per mancato aggiornamento.
Qui interviene una distinzione che il debitore deve avere chiara. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il percorso istruttorio che porta alla relazione: sa quali banche dati vengono effettivamente interrogate, quali riscontri il gestore attende dagli intermediari e in quale momento un’integrazione documentale può ancora modificare il giudizio finale anziché limitarsi ad allegarvisi. È una conoscenza operativa che permette di anticipare le richieste invece di rincorrerle.
L’errore tipico di questa fase. Aspettare che sia il gestore a chiedere. Il gestore chiede ciò che gli manca rispetto al quadro che si è formato; non chiede ciò di cui ignora l’esistenza. Se esiste una perizia che dimostra la sopravvenuta incapienza di un immobile, o un procedimento penale definito con assoluzione che smonta l’ipotesi di condotta fraudolenta, o una documentazione sanitaria che spiega l’interruzione dei pagamenti, quel materiale entra nel fascicolo solo se il debitore lo porta.
Quanto dura realmente. Dalle quattro alle dieci settimane nella maggioranza delle procedure. Nelle posizioni con molti intermediari coinvolti, o con crediti ceduti più volte a società di cartolarizzazione, si arriva a quattro-cinque mesi solo per ricostruire la titolarità attuale dei crediti.
Mesi 2-3: la ricostruzione del quinquennio e il giudizio sulla diligenza
Cosa succede. È il cuore della relazione particolareggiata, e la parte che il debitore non può scrivere ma può documentare. Il gestore ricostruisce la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, individua le cause dell’indebitamento e formula un giudizio sulla diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni. In parallelo verifica l’esistenza di atti di disposizione patrimoniale nel quinquennio e l’eventuale esistenza di atti già impugnati dai creditori.
Da questo momento in poi la procedura ha un’anima valutativa e non più solo ricognitiva. Il gestore non elenca: qualifica. Scrive se il debito è nato da eventi sopravvenuti oppure da un’assunzione sproporzionata di obbligazioni; se il debitore ha dismesso beni a valori congrui o sottocosto; se la crisi era prevedibile e quando.
La norma. L’art. 68, comma 2, CCII elenca il contenuto della relazione per la ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata, nonché sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; l’indicazione presumibile dei costi della procedura; l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del consumatore.
Strutture analoghe si ritrovano nell’art. 76 CCII per il concordato minore, nell’art. 269, comma 2, CCII per la liquidazione controllata su domanda del debitore e nell’art. 283 CCII per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Questa architettura va letta insieme all’art. 69 CCII, che fissa le condizioni soggettive ostative: non accede alla ristrutturazione dei debiti il consumatore che abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, né quello che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
I termini che si attivano. Nessun termine di legge scandisce questa fase: è il momento in cui il calendario dipende interamente dalla qualità del fascicolo. Ma un termine sostanziale c’è, ed è il quinquennio: cinque anni di storia patrimoniale che il gestore deve ricostruire e che il debitore deve saper spiegare atto per atto. Un immobile venduto quattro anni fa a un parente, una rinuncia a un’eredità, un conferimento in una società di famiglia: ciascuno di questi eventi, se non documentato nella sua congruità, entra nella relazione come elemento di sospetto.
Cosa può fare il debitore ora. Trasformare la propria storia in prova. La colpa grave non è un giudizio morale generico: è un giudizio tecnico sulla sproporzione consapevole fra obbligazioni assunte e capacità di rimborso al momento dell’assunzione. Si contrasta dimostrando che al tempo dei finanziamenti il reddito era capiente, e che l’incapienza è sopravvenuta per fatti documentabili. Buste paga dell’epoca, contratti a tempo indeterminato poi cessati, fatturati precedenti al crollo, documentazione medica, provvedimenti di separazione con assegni imposti: sono tutti elementi che spostano il baricentro dalla colpa all’evento.
Va detto con chiarezza: la giurisprudenza di merito degli ultimi anni ha progressivamente ridimensionato il rigore del giudizio sul debitore, distinguendo la colpa grave dalla semplice imprudenza e valorizzando la condotta del finanziatore. Alcuni tribunali hanno escluso la colpa grave del consumatore proprio in ragione dell’errata valutazione del merito creditizio da parte dell’intermediario; altri hanno tenuto ferma la separazione fra la negligenza del finanziatore e quella del debitore. È un terreno mobile, e la relazione particolareggiata è il documento su cui quella mobilità si gioca.
L’errore tipico di questa fase. Raccontare la crisi in termini emotivi anziché documentali. “Ho perso tutto” non è un’allegazione; “il fatturato è passato da 180.000 a 34.000 euro tra il 2021 e il 2023, come da dichiarazioni allegate” lo è. Il gestore deve poter scrivere un fatto, non un’impressione, perché il giudice leggerà quel fatto.
Quanto dura realmente. La ricostruzione del quinquennio occupa da tre a otto settimane. Nelle procedure familiari e nelle posizioni con attività d’impresa cessata, dove vanno ricostruiti anche i rapporti con l’erario e con i dipendenti, si arriva senza difficoltà a tre mesi.
Mesi 3-4: il merito creditizio, la verifica che ribalta gli equilibri
Cosa succede. Il gestore verifica se le banche e le finanziarie, prima di erogare, hanno valutato la capacità di rimborso del debitore. È l’accertamento che più di ogni altro può spostare la procedura dal terreno della colpa del debitore a quello della responsabilità del creditore. Concretamente: il gestore esamina le istruttorie di affidamento, le interrogazioni alle centrali rischi effettuate dagli intermediari al momento dell’erogazione, il rapporto fra rata e reddito disponibile, la sequenza temporale dei finanziamenti.
Il calendario qui è dettato dalle risposte degli intermediari, che su questo punto rispondono con lentezza e reticenza superiori alla media.
La norma. L’art. 68, comma 2, lett. g), CCII impone all’OCC di indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del consumatore, valutato in rapporto al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La norma si salda con l’art. 124-bis TUB, che obbliga il finanziatore a valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto di credito, e con la disciplina europea in materia di credito ai consumatori.
Ma la disposizione decisiva è l’art. 69, comma 2, CCII: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, oppure che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
I termini che si attivano. Nessun termine autonomo, ma una conseguenza processuale che vale quanto un termine: se la relazione dà atto della violazione dell’art. 124-bis TUB, il creditore inadempiente perde la legittimazione a opporsi all’omologazione. È la finestra difensiva più potente dell’intera procedura, e si apre soltanto se la relazione particolareggiata la documenta. Se il gestore liquida il punto con una formula generica — “non risultano elementi in ordine alla valutazione del merito creditizio” — quella preclusione non scatta e il creditore torna pienamente legittimato a contestare.
Cosa può fare il debitore ora. Fornire al gestore gli elementi che rendono la violazione visibile: la sequenza cronologica dei finanziamenti con i relativi importi e rate; il confronto fra rata complessiva e reddito netto mensile alla data di ciascuna erogazione; la prova che al momento dell’ultima concessione esistevano già segnalazioni a sofferenza o ritardi rilevanti nelle centrali rischi; le lettere con cui il debitore ha chiesto rimodulazioni rimaste senza esito.
Il punto operativo è questo: la lett. g) dell’art. 68 non chiede al gestore di condannare la banca, ma di dare atto di un fatto verificabile. Più il fatto è documentato, meno il gestore ha margine per aggirarlo con formule neutre.
L’errore tipico di questa fase. Considerare il merito creditizio un argomento “da causa bancaria”, da riservare a un giudizio separato. Non lo è: nella procedura di sovraindebitamento è un elemento di contenuto obbligatorio della relazione, e non farlo emergere significa rinunciare gratuitamente alla preclusione dell’art. 69, comma 2.
Quanto dura realmente. Dalle tre alle otto settimane, con forte dipendenza dalla collaborazione degli intermediari. Quando le banche non rispondono, il gestore procede sulla base dei dati disponibili: ed è proprio in quel caso che la documentazione portata dal debitore fa la differenza fra un accertamento e una riga di stile.
Settimane finali dell’istruttoria: la convenienza del piano e i costi della procedura
Cosa succede. Accertate le cause del dissesto e verificata la condotta dei finanziatori, il gestore affronta le due voci che chiudono la relazione e che i debitori leggono per ultime, quando le leggono: il giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e l’indicazione presumibile dei costi della procedura. Sono le voci che il giudice guarda per prime, perché rispondono alla domanda decisiva: i creditori ricevono da questo piano più di quanto riceverebbero liquidando il patrimonio?
Il calendario ora si stringe. Il gestore deve mettere in colonna due scenari — quello proposto e quello liquidatorio — e giustificare numericamente la differenza. Ogni valore che non regge il confronto è un appiglio per le osservazioni dei creditori.
La norma. L’art. 68, comma 2, lett. e), CCII impone all’OCC di esprimere un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; la lett. f) richiede l’indicazione presumibile dei costi della procedura. Il confronto rileva poi in sede di omologazione, perché l’art. 70 CCII consente al giudice di omologare anche in presenza di contestazioni sulla convenienza, purché il credito contestato risulti soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione.
Quanto ai costi, il quadro è composito: il contributo unificato previsto per il procedimento, le spese di pubblicazione e di comunicazione ai creditori, il compenso del gestore della crisi determinato secondo i parametri del D.M. 202/2014, le eventuali spese di stima dei beni. Sono tutte voci prededucibili, che gravano sulla massa e che il piano deve prevedere: una proposta che le ignori è, per ciò solo, incoerente.
I termini che si attivano. Nessun termine processuale, ma un vincolo sostanziale che opera come tale: il piano deve restare sostenibile per l’intera sua durata, e una durata sovrastimata è il modo più rapido per vedersi contestare la fattibilità. Un piano a sette anni costruito su un reddito che il debitore conserverà per due è un piano che verrà revocato, con l’aggravante di aver consumato anni di adempimenti parziali.
Cosa può fare il debitore ora. Fornire al gestore gli elementi che rendono il confronto favorevole e verificabile. Il patrimonio va valutato per quello che realmente frutterebbe in sede liquidatoria, non per il suo valore di mercato teorico: un immobile gravato da ipoteca capiente, in una zona a bassa liquidità, con le riduzioni di prezzo tipiche degli esperimenti di vendita deserti, produce per i chirografari molto meno di quanto una perizia di stima lasci immaginare. È esattamente il ragionamento che la Cassazione ha imposto quando ha chiarito che il confronto va condotto sui beni concretamente aggredibili.
Sul versante opposto, il piano deve offrire ciò che il debitore può realmente sostenere: il margine da destinare ai creditori si calcola sul reddito netto disponibile, dedotto quanto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per il nucleo familiare, ed è questo il parametro che il gestore utilizza. Gonfiare quel margine per rendere il piano più attraente significa costruire un inadempimento programmato.
L’errore tipico di questa fase. Trattare il confronto con l’alternativa liquidatoria come un adempimento del gestore anziché come il cuore della difesa. I creditori professionali contestano quasi sempre lì, perché è il terreno su cui una contestazione ben costruita può ribaltare l’esito. Il secondo errore riguarda i costi: piani che non prevedono le spese prededucibili e che, alla prima verifica, risultano incapienti.
Quanto dura realmente. Dalle due alle cinque settimane, ma è la fase in cui il gestore chiede più integrazioni: perizie aggiornate, documentazione sulle spese familiari, prospetti di sostenibilità. Ogni integrazione non pronta aggiunge dieci o quindici giorni.
Le quattro relazioni: perché non esiste “la” relazione particolareggiata
Un equivoco ricorrente merita una sosta nella cronologia. Si parla di “relazione particolareggiata dell’OCC” come se fosse un documento unico. Non lo è: il Codice ne prevede quattro versioni, con contenuti in parte coincidenti e in parte diversi, a seconda della procedura. Sbagliare procedura significa produrre la relazione sbagliata, e la relazione sbagliata non si converte: si rifà.
| Procedura | Norma sulla relazione | Contenuti caratterizzanti | Tempi istruttori medi |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore | Art. 68, comma 2, CCII | Cause dell’indebitamento e diligenza; ragioni dell’incapacità di adempiere; solvibilità nel quinquennio; atti impugnati; completezza e attendibilità della documentazione; convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; costi presumibili; valutazione del merito creditizio del finanziatore | 4-7 mesi |
| Concordato minore | Art. 76 CCII | Cause dell’indebitamento e diligenza; ragioni dell’incapacità; attendibilità della documentazione; costi; elementi sulla fattibilità della proposta rivolta ai creditori chiamati a votare | 5-9 mesi |
| Liquidazione controllata su domanda del debitore | Art. 269, comma 2, CCII | Cause dell’indebitamento e diligenza (presupposto di ammissibilità secondo Cass. n. 11603/2026); ragioni dell’incapacità; solvibilità nel quinquennio; atti impugnati; completezza della documentazione | 3-6 mesi |
| Esdebitazione del sovraindebitato incapiente | Art. 283 CCII | Cause dell’indebitamento e diligenza; ragioni dell’incapacità; solvibilità nel quinquennio; atti in frode; giudizio sulla meritevolezza e sull’assenza di utilità liquidabili | 3-5 mesi |
Tre conseguenze operative discendono da questa tabella.
Prima: la valutazione del merito creditizio del finanziatore è contenuto espresso soltanto nella relazione dell’art. 68. Nelle altre procedure può e deve essere allegata dal debitore come elemento di fatto rilevante sulla diligenza, ma non gode della stessa copertura normativa. Chi ha una posizione costruita su finanziamenti concessi in spregio all’art. 124-bis TUB ha un motivo tecnico in più per verificare se ricorrano i presupposti della qualifica di consumatore.
Seconda: nella liquidazione controllata la relazione non fonda un giudizio di meritevolezza — la Cassazione lo ha escluso espressamente — ma la mancata indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza rende comunque inammissibile la domanda. È una distinzione sottile e pesantissima: il contenuto è obbligatorio anche dove il giudizio che ne deriva non è ostativo.
Terza: nell’esdebitazione dell’incapiente la relazione è il documento che regge l’intera procedura, perché non c’è un piano da valutare né un attivo da distribuire. Tutto ciò che il giudice sa del debitore, in quella procedura, glielo dice la relazione dell’OCC.
Il giorno del deposito: la relazione entra nel fascicolo e diventa atto processuale
Cosa succede. Il gestore chiude la relazione particolareggiata, la sottoscrive e la trasmette; il difensore deposita il ricorso in tribunale allegando la relazione, la proposta o il piano, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, l’elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti nel quinquennio, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione sulla composizione del nucleo familiare e le spese correnti necessarie al sostentamento.
Da questo momento in poi cambia tutto. La relazione smette di essere un documento in formazione e diventa un atto della procedura, valutato dal giudice, leggibile dai creditori, contestabile nelle forme e nei tempi del procedimento. Le modifiche non sono più riscritture: sono integrazioni, e le integrazioni lasciano traccia.
La norma. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore il deposito avviene ai sensi degli artt. 67 e 68 CCII, con il procedimento di omologazione regolato dall’art. 70. Per il concordato minore valgono gli artt. 74 e seguenti, con l’attività dell’OCC disciplinata dall’art. 76. Per la liquidazione controllata su domanda del debitore la disciplina è negli artt. 268 e seguenti, con la relazione prevista dall’art. 269, comma 2, nel testo modificato dal correttivo-ter. Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente il riferimento è l’art. 283 CCII, dove la relazione dell’OCC accompagna la domanda e riferisce anche sull’assenza di atti in frode e sulla meritevolezza.
Su questo snodo è intervenuta una pronuncia che va letta per intero da chiunque stia depositando una domanda: Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 269, comma 2, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni costituisce un presupposto di ammissibilità della procedura — pur non traducendosi in un requisito sostanziale di meritevolezza per l’accesso alla liquidazione controllata — e che la relazione deve possedere caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva.
I termini che si attivano. Con il deposito iniziano a correre i termini processuali veri. Il decreto con cui il giudice apre la procedura fissa i termini per la comunicazione ai creditori e per il deposito delle loro osservazioni: sono termini perentori, e la loro decorrenza è sospesa soltanto dal 1° al 31 agosto, in applicazione della sospensione feriale dei termini processuali. Non esistono altre sospensioni: nessuna pausa natalizia, nessun rinvio automatico per le festività.
Parallelamente, il deposito è il momento in cui possono essere chieste le misure protettive: la sospensione delle azioni esecutive individuali e il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. È solo da qui — non dall’istanza all’OCC, non dalla nomina del gestore — che i creditori possono essere fermati.
Cosa può fare il debitore ora. Verificare la relazione prima che venga depositata, non dopo. Sembra ovvio e quasi mai accade. Le voci da controllare una per una: che il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione sia positivo e motivato; che le cause dell’indebitamento siano ricondotte a eventi e non a scelte; che il confronto con l’alternativa liquidatoria sia numerico e non affermato; che la lett. g) sul merito creditizio contenga un accertamento e non una formula di stile; che i costi presumibili della procedura siano indicati e coerenti con la proposta.
Se la relazione contiene affermazioni imprecise o omissioni rilevanti, la richiesta di rettifica va fatta prima del deposito, per iscritto e con allegati. Dopo, la stessa richiesta diventa un’istanza di integrazione rivolta al giudice, con il costo di tempo e di credibilità che ciò comporta.
L’errore tipico di questa fase. Depositare per battere sul tempo un’esecuzione imminente, accettando una relazione che il debitore non ha letto o ha letto di fretta. È una scelta comprensibile e quasi sempre sbagliata: le misure protettive ottenute su una domanda fragile durano il tempo del primo vaglio giudiziale.
Quanto dura realmente. Dalla chiusura della relazione al deposito passano pochi giorni quando il fascicolo è pronto. Il tempo complessivo dall’istanza di nomina al deposito, nelle procedure ben istruite, si colloca fra i quattro e i sette mesi; nelle posizioni complesse supera l’anno.
Dai 30 ai 90 giorni dopo il deposito: il vaglio del giudice e le osservazioni dei creditori
Cosa succede. Il giudice esamina la domanda e la relazione. Se ritiene sussistenti i presupposti, dichiara aperta la procedura con decreto, dispone la pubblicazione della proposta e del provvedimento, ordina le comunicazioni ai creditori e — se richieste — concede le misure protettive. Se ravvisa carenze, può disporre integrazioni; se le carenze sono strutturali, dichiara inammissibile la domanda.
Il calendario ora è nelle mani del tribunale, ma non è un calendario passivo per il debitore: è la fase in cui si risponde alle osservazioni dei creditori e si consolida o si perde l’omologazione.
La norma. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore il procedimento è regolato dall’art. 70 CCII: il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, e accertato che il consumatore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, omologa il piano. I creditori possono far pervenire osservazioni; quando un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Su questo passaggio la giurisprudenza di legittimità ha costruito un orientamento robusto. Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613 ha chiarito che il giudizio sull’alternativa liquidatoria deve considerare i beni concretamente aggredibili dai creditori, non un valore teorico del patrimonio. Cass. civ. 27 novembre 2024, n. 30543 ha ribadito che la soddisfazione offerta ai creditori privilegiati deve risultare superiore a quella ricavabile dalla liquidazione. Cass. civ. n. 28013/2022 aveva già affermato che il piano non può prevedere una soddisfazione irrisoria dei creditori.
E soprattutto: Cass. civ. n. 22900/2023 ha stabilito che l’incompletezza della documentazione non imputabile al debitore non travolge l’omologazione già intervenuta — un principio che vale come contrappeso rispetto al rigore dell’ordinanza n. 11603/2026 sulla fase di ammissione.
I termini che si attivano. Il decreto di apertura fissa i termini per le comunicazioni e per le osservazioni: sono termini perentori, e la loro inosservanza da parte del creditore preclude la contestazione; la loro inosservanza da parte del debitore, quando gli viene ordinata un’integrazione, apre la strada all’inammissibilità. Il provvedimento di omologazione è reclamabile; il termine breve decorre dalla comunicazione o notificazione, mentre in mancanza opera il termine lungo. Su quest’ultimo punto Cass. civ. 23 dicembre 2024, n. 34158 ha affermato che, in assenza di notificazione del decreto, il reclamo resta proponibile nel termine semestrale.
Anche qui, unica sospensione: dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora. Rispondere, e rispondere nel merito. Le osservazioni dei creditori seguono schemi ricorrenti: contestano la convenienza del piano rispetto alla liquidazione, contestano la meritevolezza, contestano la completezza della documentazione, contestano la valutazione dei beni. A ciascuna si replica con un’allegazione tecnica, non con una difesa di principio.
È anche il momento in cui la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII va fatta valere in modo esplicito: se la relazione ha dato atto della violazione dell’art. 124-bis TUB, l’opposizione di quel creditore va dichiarata inammissibile, e va chiesto che il giudice lo dichiari. Non è un automatismo processuale: è un’eccezione che qualcuno deve sollevare.
Quanto alla legittimazione a impugnare, Cass. civ., Sez. I, 27 febbraio 2025, n. 5157 ha circoscritto la platea di chi può contestare l’omologa ai soggetti che abbiano formalmente partecipato al giudizio: un dato che restringe sensibilmente il fronte delle impugnazioni tardive.
L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusa la partita con il deposito e non presidiare le osservazioni. Molte procedure naufragano non perché il piano fosse inadeguato, ma perché nessuno ha replicato a un’osservazione documentata di un creditore professionale, che su queste procedure ha uffici dedicati e modelli di opposizione collaudati.
Quanto dura realmente. Dal deposito al decreto di apertura passano mediamente da venti a sessanta giorni. Dal decreto di apertura all’omologazione, da tre a otto mesi. Nei tribunali più congestionati il percorso completo dal deposito all’omologa supera l’anno.
Dopo l’omologa: i due, quattro, cinque anni in cui la relazione continua a produrre effetti
Cosa succede. L’omologazione non chiude la vicenda della relazione particolareggiata. Quel documento resta nel fascicolo e continua a essere il parametro rispetto a cui si misura tutto ciò che accade dopo: l’esecuzione del piano, l’eventuale revoca dell’omologazione, la domanda di esdebitazione, e — nel caso dell’incapiente — gli obblighi di comunicazione delle utilità sopravvenute.
Da questo momento in poi il debitore vive dentro un perimetro definito da ciò che la relazione ha accertato. Se la relazione ha dato atto di una certa consistenza patrimoniale, ogni miglioramento va letto rispetto a quella base; se ha ricostruito un certo quadro di atti dispositivi, ogni atto successivo sarà confrontato con quello.
La norma. L’esecuzione del piano è disciplinata dall’art. 71 CCII, che affida all’OCC la vigilanza sull’adempimento e la risoluzione delle difficoltà insorte. L’art. 72 CCII disciplina la revoca dell’omologazione: il tribunale, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, revoca l’omologazione quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. La revoca è pronunciata anche quando il piano non è adempiuto o divengono impossibili la sua esecuzione o il raggiungimento degli obiettivi.
Per l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, l’art. 283 CCII prevede che il debitore, per quattro anni dal decreto, sia tenuto a comunicare ogni sopravvenienza rilevante e che l’esdebitazione possa essere revocata se emergono attività non dichiarate. La stessa norma consente il beneficio una sola volta.
Sul rapporto fra condotta del debitore ed esdebitazione si colloca Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074, secondo cui le circostanze di negligenza nella causazione del sovraindebitamento conservano rilevanza in sede di esdebitazione: il che significa, in concreto, che ciò che la relazione ha scritto tre anni prima sulla diligenza del debitore torna a pesare proprio nel momento in cui il debitore chiede la liberazione definitiva.
I termini che si attivano. Il termine per la revoca dell’omologazione decorre dalla scoperta del fatto e non è illimitato: la norma lo àncora a un periodo semestrale dalla scoperta, con un limite finale collegato alla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. Per l’esdebitazione dell’incapiente, i quattro anni di obblighi informativi sono un periodo durante il quale il beneficio è, di fatto, condizionato. E l’art. 69 CCII fissa il quinquennio come sbarramento per l’accesso a una nuova esdebitazione.
Cosa può fare il debitore ora. Documentare l’adempimento e presidiare le sopravvenienze. Chi esegue il piano deve conservare prova di ogni versamento; chi ha ottenuto l’esdebitazione da incapiente deve comunicare tempestivamente le utilità rilevanti sopravvenute, perché l’omissione non è una dimenticanza ma un fatto revocatorio.
Chi si trova in difficoltà nell’esecuzione ha una finestra prima della revoca: la modifica del piano o la conversione in un’altra procedura vanno chieste quando l’inadempimento è prospettico, non quando è consumato. Sul punto vale ricordare che l’inammissibilità pronunciata in una prima domanda non preclude una nuova iniziativa: Cass. civ. 27 novembre 2024, n. 30542 ha chiarito che la dichiarazione di inammissibilità non è decisione definitiva e il debitore può riproporre la domanda.
L’errore tipico di questa fase. Considerare l’omologa una liberazione. Non lo è: è l’inizio di un periodo di adempimento vigilato, durante il quale la relazione particolareggiata resta il termine di paragone. Il secondo errore, più subdolo, riguarda l’incapiente che, ottenuta l’esdebitazione, trova un lavoro e non lo comunica.
Quanto dura realmente. I piani di ristrutturazione del consumatore hanno durate medie fra i quattro e i sette anni; le liquidazioni controllate si chiudono, nell’impianto del Codice, in un arco tendenzialmente triennale, salvo complicazioni sulla liquidazione degli immobili, che allungano i tempi di due o tre anni.
La stessa procedura, due calendari
Due debitori, la stessa posizione debitoria, la stessa città, lo stesso tribunale. Cambia solo il momento in cui agiscono. Le date che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge, non casi reali.
Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste.
3 marzo. Debito complessivo di 147.300 euro, di cui 88.400 verso banche e finanziarie, 41.900 a ruolo, 17.000 verso fornitori. Reddito netto 1.640 euro al mese. Prima di ogni contatto con l’OCC, il debitore invia a quattro intermediari la richiesta ex art. 119 TUB e scarica le visure dalle centrali rischi.
18 marzo. Presenta istanza di nomina allegando i contratti reperiti, le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo quinquennio, la documentazione della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30 settembre di due anni prima, e una memoria cronologica che ricostruisce l’ordine dei finanziamenti.
29 marzo. Nomina del gestore. Primo colloquio il 7 aprile: il debitore consegna anche il prospetto rata/reddito alla data di ciascuna erogazione, da cui risulta che l’ultimo prestito, erogato quando già esistevano due segnalazioni di ritardo, portava l’incidenza delle rate al 71% del reddito netto.
2 giugno. Arrivano i riscontri ex art. 119 TUB. Il gestore li incrocia con le centrali rischi e dà atto, alla lett. g), che per l’ultimo finanziamento non risulta una valutazione del merito creditizio coerente con l’esposizione già in essere.
24 luglio. Deposito del ricorso con relazione particolareggiata completa e richiesta di misure protettive.
11 settembre. Decreto di apertura e misure protettive concesse. Si noti: fra il deposito e il decreto è caduta la sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto, che ha allungato i tempi processuali di un mese pieno.
14 ottobre. Una finanziaria deposita osservazioni contestando la convenienza. Il difensore eccepisce la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII richiamando l’accertamento della relazione sulla violazione dell’art. 124-bis TUB.
9 febbraio dell’anno successivo. Omologazione. Durata complessiva dall’istanza: undici mesi.
Calendario B — il debitore che lascia correre.
3 marzo. Stessa posizione. Nessuna richiesta ex art. 119 TUB. Nessuna visura.
18 marzo. Istanza di nomina con il materiale disponibile: sei estratti conto, tre cartelle, una busta paga.
29 marzo. Nomina del gestore. Primo colloquio il 7 aprile: il debitore racconta a voce la propria storia, senza documenti a supporto. Il gestore chiede integrazioni entro trenta giorni.
20 maggio. Le integrazioni arrivano parziali. Il gestore avvia autonomamente le richieste agli intermediari: il termine di novanta giorni dell’art. 119 TUB riparte da zero.
28 agosto. Riscontri incompleti. Il gestore non dispone di elementi per accertare la valutazione del merito creditizio e alla lett. g) scrive che non risultano elementi al riguardo. Sul quinquennio, non potendo documentare la congruità della cessione di un’auto avvenuta tre anni prima, dà atto dell’operazione senza poterne attestare la congruità.
6 ottobre. Deposito. Nel frattempo, il 12 settembre, un creditore ha iscritto ipoteca giudiziale: le misure protettive arrivano troppo tardi per impedirla.
19 novembre. Il giudice ordina integrazioni documentali con termine di trenta giorni.
22 dicembre. Integrazioni depositate in parte. Due creditori presentano osservazioni; la preclusione dell’art. 69, comma 2, non è invocabile perché la relazione non ha accertato la violazione.
4 aprile dell’anno successivo. Domanda dichiarata inammissibile per incompletezza della relazione e insufficiente ricostruzione delle cause dell’indebitamento. Il debitore può riproporla — lo consente l’orientamento di legittimità sulla non definitività dell’inammissibilità — ma ha perso tredici mesi, ha subito un’ipoteca giudiziale e deve ricominciare l’istruttoria.
La differenza fra i due calendari non sta nella legge applicata, che è identica, né nella gravità della posizione debitoria, che è la stessa. Sta in quattro decisioni prese nelle prime sei settimane.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando il debitore attiva un rimedio
La cronologia descritta finora è quella lineare. Ma la procedura di sovraindebitamento convive quasi sempre con altre procedure in corso, e ogni rimedio attivato modifica il calendario. Vediamo i quattro binari più frequenti.
Binario 1 — L’esecuzione forzata già pendente. Se al momento dell’istanza all’OCC esiste già un pignoramento, il calendario della procedura esecutiva prosegue autonomamente fino alla concessione delle misure protettive, che arriva soltanto con il decreto del giudice della procedura di sovraindebitamento. Nel frattempo, l’udienza di autorizzazione alla vendita si tiene, la vendita si delibera, il professionista delegato procede. La conseguenza operativa è netta: chi ha un’esecuzione immobiliare in stato avanzato non può permettersi un’istruttoria OCC di sei mesi, e deve valutare in parallelo i rimedi dell’esecuzione — opposizione agli atti esecutivi, opposizione all’esecuzione, conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. — per guadagnare il tempo necessario. Il binario esecutivo e quello concorsuale corrono insieme, non uno dopo l’altro.
Binario 2 — Il cambio di procedura in corsa. Non è raro che l’istruttoria del gestore riveli che la procedura immaginata non è quella giusta: il debitore si era presentato come consumatore, ma emergono debiti d’impresa che ne escludono la qualifica; oppure il piano di ristrutturazione risulta insostenibile e la strada corretta è la liquidazione controllata. Sul perimetro soggettivo del consumatore la giurisprudenza di legittimità è tornata di recente con Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, che ha affrontato la qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della crisi. Il cambio di rotta ha un costo temporale preciso: la relazione va riscritta secondo lo schema della procedura corretta, perché i contenuti dell’art. 68 non coincidono con quelli dell’art. 269 né con quelli dell’art. 283. Mediamente il cambio di procedura in fase istruttoria costa da sei a dodici settimane.
Binario 3 — La procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Il beneficio è sostanziale — una sola procedura, un solo fondo spese, una massa unitaria — ma il calendario si allunga: la relazione deve ricostruire il quinquennio di ciascun componente, e l’istruttoria richiede mediamente il cinquanta per cento di tempo in più rispetto a una procedura individuale. In compenso, si evita il rischio di procedure separate con esiti divergenti.
Binario 4 — Il contenzioso bancario parallelo. Quando la posizione contiene profili di usura, anatocismo, nullità di clausole o difetti nella cessione del credito, si apre la questione se coltivarli in un giudizio separato o farli valere dentro la procedura. La regola operativa è che l’accertamento portato dentro la relazione particolareggiata produce effetti immediati sulla procedura, mentre il giudizio separato produce effetti in tempi che la procedura non può attendere. Un ricalcolo che abbatta l’esposizione, se documentato e recepito dal gestore, modifica il piano e il confronto con l’alternativa liquidatoria; lo stesso ricalcolo affidato a una causa ordinaria arriverà a sentenza quando il piano sarà già in esecuzione da anni.
In tutti e quattro i binari vale un principio comune: la relazione particolareggiata è il punto in cui i binari si incontrano, e il gestore recepisce soltanto ciò che gli viene portato in forma documentale entro la fine dell’istruttoria.
Quando la relazione è sfavorevole: i tre rimedi e i loro tempi
Resta da percorrere l’ipotesi peggiore, quella in cui la relazione particolareggiata contiene un giudizio negativo o gravemente incompleto. Non è una situazione rara e non è, di per sé, la fine della procedura: cambia però radicalmente il calendario, perché ciascun rimedio ha una collocazione temporale precisa e non è utilizzabile fuori da essa.
Primo rimedio: la rettifica prima del deposito. Finché la relazione non è depositata, resta un documento del gestore, modificabile su segnalazione documentata. La richiesta va formulata per iscritto, punto per punto, con allegazione degli elementi che smentiscono l’affermazione contestata — non con una contestazione generica del giudizio. È il rimedio più efficace e quello con la finestra più breve: si chiude nel momento esatto in cui il ricorso viene depositato in tribunale. In termini pratici, parliamo di giorni.
Secondo rimedio: l’integrazione in corso di procedura. Depositata la relazione, la correzione passa dal giudice. Si presenta un’istanza che indica le voci carenti, allega la documentazione sopravvenuta o non considerata, e chiede che il gestore integri la relazione o che il tribunale acquisisca direttamente gli elementi. Il momento utile va dal deposito fino all’udienza fissata per l’omologazione: dopo, la strada è chiusa. Questa finestra dura mediamente dai due ai quattro mesi ed è la stessa in cui si replica alle osservazioni dei creditori, ragione per cui le due difese vanno costruite insieme e non in sequenza.
Va tenuto presente che il giudice può anche disporre d’ufficio integrazioni, e che il mancato rispetto del termine assegnato per adempiere è una delle cause più frequenti di inammissibilità. Un termine ordinatorio non rispettato, in un procedimento in cui il debitore chiede un beneficio, produce lo stesso effetto pratico di un termine perentorio.
Terzo rimedio: il reclamo. Quando il giudice ha già deciso — dichiarando inammissibile la domanda o rigettando l’omologazione sulla base della relazione — il rimedio è il reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale, secondo l’orientamento espresso dalla Cassazione sulla competenza collegiale per il reclamo avverso il decreto di inammissibilità. Il termine breve decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in assenza di notificazione opera il termine lungo semestrale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Anche qui la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e va calcolata con precisione, perché un reclamo tardivo chiude definitivamente quella procedura.
Esiste poi una quarta via, che non è un rimedio in senso tecnico ma spesso è la scelta più razionale: riproporre la domanda dopo aver rimosso le carenze. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione di inammissibilità non è una decisione definitiva, e che il debitore conserva la possibilità di ripresentare l’istanza. Il costo è temporale — significa rifare l’istruttoria e attendere una nuova relazione — ma in molte posizioni è preferibile a un reclamo costruito su una relazione che resta obiettivamente incompleta.
La regola che attraversa tutti e tre i rimedi è sempre la stessa: più si scende lungo la cronologia, più il rimedio costa tempo e produce meno effetto. La stessa carenza documentale che si risolve in tre giorni prima del deposito richiede due mesi dopo di esso e può non essere più sanabile dopo il decreto.
Le cinque finestre critiche: i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito
Ricostruita la cronologia, restano cinque istanti. Non sono i più drammatici né i più visibili: sono quelli in cui una decisione presa o non presa produce un effetto irreversibile sul resto della procedura.
- Le sei settimane che precedono l’istanza di nomina. È l’unica fase in cui il debitore controlla integralmente il materiale su cui verrà costruita la relazione. La richiesta ex art. 119 TUB, le visure delle centrali rischi, la ricostruzione cronologica dei finanziamenti e la documentazione dell’evento che ha causato il dissesto vanno raccolte qui. Chi le raccoglie dopo la nomina del gestore paga novanta giorni di attesa bancaria mentre i creditori procedono.
- Il primo colloquio con il gestore. È il momento in cui il gestore forma la propria ipotesi di lavoro. Tutto ciò che viene consegnato in quella sede entra nella costruzione della relazione; tutto ciò che arriva dopo deve correggere un convincimento già formato. La differenza non è formale: è la differenza fra scrivere una pagina e riscriverla.
- La verifica dei dati delle banche dati prima che confluiscano nella relazione. Esposizioni estinte ancora segnalate, importi a ruolo comprensivi di partite prescritte, rapporti cointestati imputati per intero, garanzie mai escusse contabilizzate come debito: ogni errore non contestato in questa fase diventa un dato della procedura, e correggerlo dopo richiede un’istanza al giudice.
- Il momento in cui viene compilata la lettera g) sul merito creditizio. Se la relazione accerta che il finanziatore ha violato l’art. 124-bis TUB, scatta la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII e quel creditore non può opporsi all’omologazione. Se la relazione liquida il punto con una formula neutra, la preclusione non opera e il creditore conserva pieno diritto di contestare. È la stessa procedura con due equilibri processuali completamente diversi.
- I giorni fra la chiusura della relazione e il deposito del ricorso. È l’ultima finestra in cui la relazione può essere modificata come documento e non integrata come atto processuale. Chi la legge riga per riga in questa fase, verificando i sette contenuti dell’art. 68 comma 2 uno per uno, deposita una domanda che regge; chi la deposita senza leggerla scopre le lacune quando è il giudice a segnalarle.
Le domande sul tempo
«Sono passati quattro mesi dalla nomina del gestore e la relazione non è ancora pronta. Posso fare qualcosa?» Sì, ma non ciò che la maggior parte delle persone tenta. Sollecitare l’organismo produce poco; ciò che sblocca l’istruttoria è colmare i vuoti documentali che la stanno rallentando. Nella grande maggioranza dei casi il ritardo dipende da riscontri bancari non arrivati o da chiarimenti sul quinquennio che il debitore non ha ancora fornito. Va anche verificato se nel frattempo siano maturate iniziative esecutive: se un pignoramento è in stato avanzato, può essere necessario anticipare il deposito su una relazione essenziale e chiedere le misure protettive, integrando poi in corso di procedura.
«L’OCC ha depositato una relazione che mi danneggia. È troppo tardi per cambiarla?» Non è troppo tardi, ma il rimedio cambia natura. Prima del deposito si chiede una rettifica al gestore; dopo il deposito si presenta al giudice un’istanza di integrazione documentata, e nella fase delle osservazioni si contestano nel merito i passaggi non corretti. La finestra utile resta aperta fino all’udienza di omologazione: dopo il decreto, la contestazione passa per il reclamo, con termini e forme del procedimento impugnatorio.
«Quanto dura in tutto una procedura di sovraindebitamento, dall’inizio alla fine?» Dall’istanza di nomina all’omologazione, nelle procedure ben istruite, fra otto e quindici mesi. Poi comincia l’esecuzione del piano, che dura tipicamente dai quattro ai sette anni per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. La liquidazione controllata ha un orizzonte tendenzialmente triennale, allungato dai tempi di realizzo degli immobili. L’esdebitazione dell’incapiente è più rapida in fase di ottenimento, ma porta con sé quattro anni di obblighi informativi.
«Ho ricevuto un precetto mentre l’OCC stava lavorando. I dieci giorni si fermano?» No. I termini dell’esecuzione forzata non si sospendono per effetto dell’attività dell’OCC: i dieci giorni dell’art. 480 c.p.c. decorrono normalmente, salva la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’unico strumento che ferma i creditori è la misura protettiva, e si ottiene con il deposito della domanda in tribunale.
«La mia domanda è stata dichiarata inammissibile. Devo aspettare cinque anni per riprovare?» No, e la confusione su questo punto è frequente. Il termine quinquennale dell’art. 69 CCII riguarda chi ha già ottenuto l’esdebitazione, non chi ha visto respinta una domanda. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione di inammissibilità non è una decisione definitiva e non preclude una nuova iniziativa: il debitore può riproporre la domanda, purché rimuova le carenze che l’hanno determinata — il che, quasi sempre, significa rifare l’istruttoria per intero.
«Il gestore mi ha chiesto documenti che non riesco a reperire. Quanto tempo ho prima che diventi un problema?» Dipende da chi detiene i documenti. Se si tratta di documentazione bancaria, la richiesta ex art. 119 TUB va inviata immediatamente, perché l’intermediario ha novanta giorni per riscontrarla e quel termine si somma ai tempi dell’istruttoria. Se si tratta di atti pubblici — visure, copie notarili, certificazioni anagrafiche — i tempi sono di giorni e l’inerzia non è giustificabile. La regola pratica è documentare l’attivazione: una richiesta inviata e non riscontrata è un fatto che il gestore può dare atto in relazione; una richiesta mai inviata diventa documentazione incompleta imputabile al debitore. La differenza, in sede di ammissibilità, è enorme.
«Ho già ottenuto un’esdebitazione anni fa. Da quando decorrono i cinque anni?» Il termine quinquennale dell’art. 69 CCII si computa rispetto al provvedimento con cui l’esdebitazione è stata concessa, non rispetto alla chiusura del piano o all’ultimo pagamento effettuato. È un dato che va verificato sui provvedimenti, non sulla memoria: la differenza fra le due decorrenze vale spesso due o tre anni, e sbagliare significa depositare una domanda destinata all’inammissibilità. Va inoltre ricordato che l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII può essere concessa una sola volta, e che la preclusione opera anche quando la prima procedura si era conclusa senza alcun pagamento ai creditori.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.
Sulla fase di ammissione e sul contenuto necessario della relazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata aperta su domanda del debitore, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni è un presupposto di ammissibilità della procedura, pur non configurando un requisito sostanziale di meritevolezza; la relazione deve avere caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma il contenuto della relazione da adempimento formale a condizione di accesso, e giustifica da sola il rigore istruttorio delle prime settimane.
Cass. civ., Sez. VI, ord. 9 marzo 2018, n. 5825. In tema di attestazioni nelle procedure concorsuali, l’attestazione non è un atto di mera adesione alle allegazioni del proponente ma deve fondarsi su una verifica autonoma dei dati. Rilevanza: il principio, elaborato per il concordato, spiega perché il gestore verifichi indipendentemente ciò che il debitore dichiara.
Cass. civ., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521. Al giudice spetta il controllo sulla fattibilità giuridica della proposta e sulla non manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi, restando ai creditori la valutazione di convenienza economica. Rilevanza: è il riferimento storico del rapporto fra attestazione del professionista e sindacato del tribunale, oggi riletto nel contesto del sovraindebitamento.
Sulla meritevolezza, la colpa grave e la condotta del finanziatore
Cass. civ., Sez. I, n. 22890/2023. Il giudizio di meritevolezza costruito nel vigore della L. 3/2012 non coincide con il criterio accolto dal Codice della crisi. Rilevanza: segna la discontinuità fra il vecchio e il nuovo impianto e vale come argomento contro le opposizioni che invocano ancora i parametri della legge del 2012.
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Le circostanze di negligenza nella causazione del sovraindebitamento conservano rilevanza in sede di esdebitazione. Rilevanza: dimostra che il giudizio sulla diligenza contenuto nella relazione non esaurisce i propri effetti con l’omologazione, ma riemerge nella fase finale della procedura.
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30538. È necessaria una valutazione dell’affidabilità del proponente, e l’Agenzia delle Entrate esprime il voto sui crediti tributari. Rilevanza: chiarisce che il vaglio sul debitore non è confinato alla colpa grave ma investe l’attendibilità complessiva della proposta, cioè esattamente ciò che la relazione attesta.
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Affronta la qualificazione soggettiva del consumatore nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Rilevanza: la qualifica di consumatore determina quale relazione vada redatta — art. 68 anziché art. 76 — e un errore su questo punto costringe a rifare l’istruttoria.
Sulla convenienza del piano e sul confronto con l’alternativa liquidatoria
Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4613. Nel confronto con l’alternativa liquidatoria vanno considerati i beni concretamente aggredibili dai creditori. Rilevanza: è il parametro con cui si costruisce e si difende il giudizio di convenienza richiesto dall’art. 68, comma 2, lett. e) CCII.
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30543. Il trattamento riservato ai creditori privilegiati deve risultare superiore a quello ricavabile dall’alternativa liquidatoria. Rilevanza: è l’argomento tecnico che la relazione deve documentare con numeri, non con affermazioni.
Cass. civ., Sez. I, n. 28013/2022. Il piano del consumatore richiede una soddisfazione dei creditori non irrisoria. Rilevanza: fissa il limite inferiore oltre il quale la proposta non è omologabile, a prescindere dalla situazione del debitore.
Cass. civ., Sez. I, n. 4622/2024. Il piano del consumatore può derogare al limite di moratoria quando la soluzione prospettata risulti più favorevole ai creditori. Rilevanza: amplia i margini di costruzione del piano, purché la relazione dimostri la maggiore convenienza.
Cass. civ., Sez. I, n. 11676/2026. La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere che il pagamento dei crediti prelatizi, per capitale e interessi, inizi anche oltre due anni dall’omologazione. Rilevanza: è una pronuncia recente che allarga concretamente lo spazio di manovra nella costruzione dei piani a lunga durata.
Sulla fase successiva al deposito, sui rimedi e sull’esdebitazione
Cass. civ., Sez. I, n. 24870/2024. Il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è di competenza del tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: individua la sede corretta del rimedio, evitando impugnazioni proposte davanti all’organo sbagliato.
Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2024, n. 30542. La dichiarazione di inammissibilità non è una decisione definitiva: il debitore può riproporre la domanda. Rilevanza: è la pronuncia che tiene aperta la strada dopo un primo rigetto, purché le carenze vengano rimosse.
Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34158. In mancanza di notificazione del decreto, il reclamo resta proponibile nel termine lungo semestrale. Rilevanza: definisce la finestra temporale effettiva per impugnare quando il provvedimento non è stato regolarmente comunicato.
Cass. civ., Sez. I, sent. 27 febbraio 2025, n. 5157. La legittimazione a impugnare il decreto di omologazione spetta ai soggetti che hanno formalmente partecipato al giudizio. Rilevanza: restringe il fronte delle impugnazioni e rafforza la stabilità dell’omologa ottenuta.
Cass. civ., Sez. I, n. 22900/2023. L’incompletezza della documentazione non imputabile al debitore non travolge l’omologazione già intervenuta. Rilevanza: è il contrappeso dell’ordinanza n. 11603/2026: il rigore vale in fase di ammissione, non per demolire ex post un decreto già emesso.
Cass. civ., Sez. I, n. 27562/2024. Interviene sui presupposti dell’esdebitazione nel sistema del Codice della crisi. Rilevanza: completa il quadro della fase finale, quella in cui il debitore chiede la liberazione definitiva dai debiti residui.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo Studio interviene nel punto della cronologia in cui il debitore si trova, e il tipo di intervento cambia radicalmente a seconda della fase.
- Ricostruiamo la posizione debitoria prima dell’istanza di nomina, inviando le richieste ex art. 119 TUB a tutti gli intermediari coinvolti e acquisendo le visure delle centrali rischi, così che il gestore trovi il fascicolo già completo anziché doverlo costruire.
- Scegliamo la procedura corretta prima di attivarla — ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente — perché ciascuna richiede una relazione con contenuti diversi e un cambio di rotta in corsa costa mesi.
- Prepariamo la memoria cronologica sulle cause dell’indebitamento, documento per documento, con l’indicazione degli eventi sopravvenuti e della loro incidenza sul reddito, da consegnare al gestore al primo colloquio.
- Costruiamo il prospetto rata/reddito alla data di ciascuna erogazione e verifichiamo se i finanziatori hanno rispettato l’art. 124-bis TUB, perché è l’accertamento che attiva la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII a carico del creditore inadempiente.
- Contestiamo i dati errati delle banche dati prima che entrino nella relazione: esposizioni estinte ancora segnalate, partite prescritte, rapporti cointestati imputati per intero, garanzie mai escusse.
- Leggiamo la relazione particolareggiata voce per voce prima del deposito, verificando che tutti i contenuti prescritti dall’art. 68, comma 2, CCII siano presenti e motivati, e chiedendo per iscritto le rettifiche necessarie finché è ancora possibile ottenerle come correzione e non come integrazione processuale.
- Depositiamo il ricorso e chiediamo le misure protettive, coordinando i tempi con le esecuzioni eventualmente pendenti, perché è solo il decreto del giudice a fermare i creditori.
- Replichiamo alle osservazioni dei creditori nel merito, eccependo espressamente la preclusione dell’art. 69, comma 2, quando la relazione ha accertato la violazione del merito creditizio, e difendendo il confronto con l’alternativa liquidatoria con dati e non con affermazioni.
- Presidiamo la fase di esecuzione del piano, documentando gli adempimenti e chiedendo la modifica quando l’inadempimento è ancora prospettico, prima che si apra la strada alla revoca dell’omologazione.
- Accompagniamo la domanda di esdebitazione e gli obblighi informativi successivi, compresi i quattro anni di comunicazione delle sopravvenienze previsti per il sovraindebitato incapiente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema specifico di questa guida pesano in modo particolare due di queste abilitazioni: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC. Chi redige relazioni particolareggiate sa quali verifiche il gestore compie davvero, quali riscontri attende dagli intermediari, in quale momento un’integrazione documentale può ancora modificare il giudizio e quando invece può soltanto essere allegata. È una conoscenza del procedimento dall’interno, che si traduce in un fascicolo costruito sulle esigenze istruttorie reali anziché su un modello generico.
La strategia resta la stessa dal primo colloquio fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta il fascicolo è lo stesso professionista che difende la procedura davanti al tribunale in sede di omologazione, che redige il reclamo davanti al collegio e che, se necessario, porta la questione in Cassazione. Non c’è passaggio di consegne, non c’è ricostruzione a posteriori di una linea difensiva impostata da altri.
Lo staff è multidisciplinare per necessità, non per presentazione: avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché una procedura di sovraindebitamento è insieme un procedimento giudiziale e una ricostruzione contabile — piani di ammortamento, ricalcoli, confronto numerico con l’alternativa liquidatoria, sostenibilità della proposta. Separare i due piani significa perdere precisione proprio dove la relazione particolareggiata la pretende.
Il tempo è la risorsa che il debitore possiede e che spreca per primo
La relazione particolareggiata dell’OCC non è un allegato. È il documento in cui la storia del debitore viene fissata da un terzo, e da cui dipendono l’ammissibilità della domanda, la tenuta del piano davanti alle opposizioni e persino la fase di esdebitazione, anni dopo. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi è sovraindebitato, ed è anche la prima che viene sprecata: quasi sempre nelle sei settimane iniziali, quando sembra che non stia accadendo nulla e invece si sta decidendo tutto.
Su questa materia lo Studio Monardo lavora da una posizione che pochi hanno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi la relazione particolareggiata da chi la redige, non solo da chi la subisce. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di tenere una linea difensiva coerente dal primo colloquio con il gestore fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di mano nel momento in cui la procedura diventa contenziosa.
📩 Non aspettare che la relazione venga scritta senza di te: scrivici oggi stesso e valuteremo insieme a che punto della cronologia ti trovi e quali finestre sono ancora aperte — tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono al termine di questa pagina.
