La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: qualche mese dopo la separazione, quando i conti di due case non tornano più con lo stipendio che prima ne manteneva una sola. Il mutuo cointestato continua a correre, l’assegno per i figli va versato ogni mese, le finanziarie telefonano, e da qualche parte qualcuno ha sentito parlare della “legge 3”, la legge salva-suicidi. Si può usare anche se si è separati? E se nel frattempo è arrivato il divorzio?
La risposta breve è sì: né la vecchia legge n. 3 del 2012 né il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che dal 15 luglio 2022 ne ha preso il posto, escludono il coniuge separato o divorziato. Ma la risposta vera è un’altra: chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La separazione e il divorzio non chiudono la porta alle procedure di sovraindebitamento; cambiano però il calendario, i documenti, i creditori al tavolo e perfino la definizione di “famiglia” che il tribunale userà per decidere quanto dello stipendio resta al debitore.
Questa guida ricostruisce la sequenza come si ricostruisce un fatto di cronaca: tappa per tappa. Si parte dal giorno della separazione, quando il debito comune comincia a dividersi; si passa ai mesi in cui la crisi diventa visibile; poi al giorno in cui si incarica l’Organismo di Composizione della Crisi, all’istruttoria, al deposito, ai venti giorni in cui i creditori (compreso, a volte, l’ex coniuge) possono dire la loro, all’omologazione, agli anni del piano. E infine al divorzio, che può arrivare a procedura in corso e rimescolare le carte.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC. Significa conoscere la procedura dall’interno, dal lato di chi redige la relazione e attesta la fattibilità del piano, oltre che dal lato di chi difende il debitore. E quando l’omologa viene contestata, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: dieci tappe, due rami, un traguardo
Prima di entrare nei dettagli, conviene vedere il percorso intero. La sequenza qui sotto riguarda il caso più frequente, quello del coniuge separato o divorziato che si è indebitato per esigenze personali e familiari e che quindi ha la qualifica di consumatore. Il percorso principale è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), l’erede diretto del vecchio “piano del consumatore”. Accanto ad esso corrono i binari alternativi: la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) e, per chi ha debiti d’impresa o professionali, il concordato minore (artt. 74 ss. CCII).
Il tempo, in questa storia, ha due orologi. Uno è quello del diritto di famiglia: separazione, eventuale modifica delle condizioni, divorzio. L’altro è quello del codice della crisi: incarico all’OCC, deposito, apertura, osservazioni, omologa, esecuzione. Il punto critico è che i due orologi non si parlano da soli: tocca al debitore e ai suoi consulenti sincronizzarli. Un piano costruito su un assegno di mantenimento che sta per essere rivisto, o una domanda familiare presentata da due ex coniugi ormai divorziati, sono esempi di orologi che segnano ore diverse.
Un’avvertenza preliminare sui termini: i procedimenti regolati dal codice della crisi non beneficiano della sospensione feriale (1-31 agosto), per espressa previsione dell’art. 9 CCII. I termini di questa procedura corrono anche in agosto. I procedimenti di famiglia seguono invece le regole ordinarie.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Separazione: autorizzazione a vivere separati o accordo | Scioglimento della comunione legale | “Giorno 0” |
| 2 | Mesi 1-18 | Due case, un reddito: la crisi diventa visibile | Stato di crisi = incapacità prospettica a 12 mesi | “Dal mese 1 al mese 18” |
| 3 | Giorno X | Incarico all’OCC e nomina del gestore | 7 giorni per avvisare fisco e riscossione; 15 giorni per la loro risposta | “Il giorno dell’incarico” |
| 4 | X + 30/120 giorni | Istruttoria: documenti della separazione, atti degli ultimi 5 anni | Relazione dell’OCC completa | “Le settimane dell’istruttoria” |
| 5 | Deposito | Ricorso al tribunale e decreto di apertura | Comunicazione ai creditori entro 30 giorni | “Il deposito e il decreto” |
| 6 | + 20 giorni | Osservazioni dei creditori, ex coniuge incluso | 20 giorni dalla comunicazione | “I venti giorni dei creditori” |
| 7 | + 10 giorni | Relazione finale dell’OCC, eventuali modifiche | 10 giorni dalla scadenza dei 20 | “Dieci giorni dopo” |
| 8 | Omologa | Sentenza di omologazione | 30 giorni per il reclamo (art. 51 CCII) | “La sentenza e i trenta giorni” |
| 9 | Anni 1-7 | Esecuzione del piano, vigilanza dell’OCC | Rate, eventuale revisione dell’assegno | “Gli anni del piano” |
| 10 | Divorzio in corso d’opera | Il vincolo si scioglie, cambia la famiglia | Effetti su procedura familiare e fabbisogno | “Il giorno del divorzio” |
Le sezioni che seguono sviluppano ogni tappa nello stesso ordine: che cosa succede, su quale norma poggia, quali termini si attivano, che cosa può fare il debitore in quel momento preciso, l’errore che si vede più spesso e quanto dura davvero quella fase nei tribunali.
Giorno 0: la separazione, il momento in cui il debito comune comincia a dividersi
Cosa succede
Il giorno zero non è il giorno in cui si incarica un avvocato per il sovraindebitamento. È il giorno in cui la coppia smette giuridicamente di essere una sola unità economica. Nella separazione giudiziale coincide con il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati; in quella consensuale, con la sottoscrizione dell’accordo o del verbale destinato all’omologa. Da quel momento, per le coppie in comunione legale, la comunione si scioglie e i beni acquistati dopo non entrano più nel patrimonio comune.
I debiti, però, non si dividono per magia. Il mutuo cointestato resta cointestato; il finanziamento firmato da entrambi resta un’obbligazione solidale; la fideiussione prestata dalla moglie per l’attività del marito resta in piedi anche se il matrimonio non c’è più. La separazione cambia i rapporti tra i coniugi, non i rapporti dei coniugi con i creditori. La banca che ha erogato il mutuo a due persone può continuare a chiedere l’intera rata a ciascuna delle due, qualunque cosa dica l’accordo di separazione su chi debba pagarla.
La norma
Il codice civile disciplina lo scioglimento della comunione (art. 191 c.c.) e le obbligazioni solidali (artt. 1292 ss. c.c.). Il codice della crisi entra in scena solo più tardi, ma alcune sue regole guardano indietro fino a questo giorno. L’art. 67 CCII richiede che la domanda di ristrutturazione sia corredata dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. Se l’accordo di separazione ha trasferito un immobile, ceduto quote, rinunciato a crediti, quegli atti entreranno nel fascicolo e verranno letti con attenzione.
I termini che si attivano
Al giorno zero non scatta alcun termine perentorio della procedura di sovraindebitamento. Scatta però un orologio silenzioso: quello dei cinque anni entro cui gli atti di disposizione verranno esaminati dall’OCC e dal tribunale. Scatta anche, sul piano pratico, il conto delle rate che il coniuge uscito di casa continua a pagare per un immobile in cui non vive più.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase la difesa è preventiva, e si gioca quasi tutta sul contenuto dell’accordo di separazione. È la finestra in cui si può ancora decidere, con l’altro coniuge, come ripartire i debiti comuni e come documentarlo. Un accordo che attribuisce il mutuo a uno solo dei due, senza il consenso della banca, non libera l’altro verso l’istituto; ma crea tra i coniugi un titolo di regresso che più avanti avrà un peso nel piano. Un trasferimento immobiliare fatto per chiudere la crisi coniugale, se proporzionato e trasparente, è un atto spiegabile; lo stesso trasferimento fatto quando i debiti erano già scaduti e con l’effetto di svuotare il patrimonio aggredibile rischia di essere letto come atto in frode.
Le opzioni precluse in questo momento sono poche, ma una va detta subito: non esiste una “procedura di sovraindebitamento della separazione”. Non è possibile chiedere al giudice della famiglia di ristrutturare i debiti bancari, né chiedere al tribunale della crisi di rivedere l’assegno. Sono due giudici, due procedimenti, due oggetti diversi.
L’errore tipico di questa fase
Firmare un accordo di separazione che prevede pagamenti incompatibili con il proprio reddito, pur di chiudere in fretta. Chi si impegna a versare un assegno e contemporaneamente a pagare per intero un mutuo cointestato e due finanziamenti, con uno stipendio che non basta a tutto, sta costruendo la propria crisi da sovraindebitamento con le proprie mani. E sta anche preparando un argomento per il creditore che, anni dopo, sosterrà che quella crisi è stata causata con colpa grave.
Quanto dura realmente
Una separazione consensuale si definisce in tempi relativamente contenuti; una giudiziale può durare anni, con provvedimenti provvisori che nel frattempo fissano assegno e assegnazione della casa. Ai fini del sovraindebitamento, ciò che conta è che quei provvedimenti provvisori sono già fonte di obblighi: l’assegno fissato in via provvisoria è un debito vero, e il suo mancato pagamento genera arretrati che finiranno nel passivo.
Dal mese 1 al mese 18: due case, un reddito, e la crisi che diventa visibile
Cosa succede
Il calendario ora corre, e corre in una direzione sola. Il coniuge che è uscito di casa paga un affitto, l’assegno per i figli, la sua parte del mutuo; l’altro, spesso con un reddito inferiore, sostiene le spese quotidiane della casa assegnata. Le entrate sono quelle di prima, le uscite quasi raddoppiate. Nei primi mesi si tampona con un prestito personale, poi con una carta revolving, poi con una cessione del quinto. Dopo un anno, un anno e mezzo, arrivano le prime segnalazioni in Centrale Rischi, le lettere di decadenza dal beneficio del termine, i decreti ingiuntivi.
La norma
Il codice della crisi distingue due stati. La crisi (art. 2, co. 1, lett. a, CCII) è lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi. L’insolvenza (lett. b) è l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il sovraindebitamento (lett. c) è la crisi o l’insolvenza del consumatore e degli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il consumatore (lett. e) è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Qui sta il primo dato decisivo per chi si è separato: per accedere alle procedure non occorre essere già insolventi; basta la crisi, cioè la prevedibile impossibilità di pagare nei prossimi dodici mesi. Chi, subito dopo la separazione, vede che i conti non potranno reggere, non deve aspettare il pignoramento per muoversi.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono quelli dei creditori, non quelli del debitore. Il decreto ingiuntivo notificato apre quaranta giorni per l’opposizione; il precetto apre dieci giorni prima che possa iniziare l’esecuzione. Sono termini che corrono in parallelo alla crisi e che, se trascurati, consolidano titoli esecutivi che poi entreranno nel piano come crediti certi. Il termine di quaranta giorni per opporsi al decreto ingiuntivo è perentorio, e segue le regole ordinarie, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
Sul fronte familiare, l’assegno maturato e non pagato genera arretrati immediatamente esigibili. L’ex coniuge può agire con gli strumenti propri dei crediti di mantenimento, compreso l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro. Il mancato versamento può avere anche risvolti penali, sui quali la giurisprudenza distingue tra chi non vuole pagare e chi dimostra un’effettiva impossibilità economica.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più sottovalutata dell’intera cronologia: quella in cui si può ancora scegliere lo strumento invece di farselo imporre dalle circostanze. Le mosse possibili sono tre, e non si escludono a vicenda.
La prima è chiedere al giudice della famiglia la modifica delle condizioni economiche, se il reddito è cambiato o se l’assegno era stato fissato su basi che non reggono. La revisione dei provvedimenti è possibile quando sopravvengono circostanze nuove. Un assegno ricondotto a una misura sostenibile è il presupposto di qualunque piano credibile.
La seconda è smettere di contrarre nuovi debiti per pagare i vecchi. È la mossa più semplice e quella che più spesso non si fa. La giurisprudenza recente è netta: la Cassazione, con l’ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048, ha chiarito che se la condotta del debitore nel formarsi dell’indebitamento integra colpa grave, la negligenza della banca che gli ha concesso credito senza valutarne adeguatamente il merito non basta a cancellarla. Ogni finanziamento chiesto quando si sapeva di non poterlo restituire è un mattone in più nel muro dell’inammissibilità.
La terza è rivolgersi a un OCC prima che le esecuzioni partano. Quando la domanda viene depositata prima del pignoramento, il debitore può chiedere misure protettive su un patrimonio ancora integro; quando la si deposita dopo, si lavora per sospendere qualcosa che è già in movimento.
L’errore tipico di questa fase
Pagare prima i creditori che fanno più rumore e lasciare indietro l’assegno per i figli, o viceversa pagare sempre l’assegno e smettere del tutto di comunicare con le banche. Nel primo caso si accumulano arretrati che nessuna procedura di sovraindebitamento potrà cancellare; nel secondo si lasciano maturare decadenze e interessi di mora senza alcun tentativo di trattativa, e si consegna al tribunale l’immagine di un debitore disinteressato ai propri creditori.
Quanto dura realmente
Nella pratica, tra la separazione e il primo contatto con un OCC passano spesso più di due anni. Non è un tempo imposto dalla legge: è il tempo che si perde a sperare che la situazione si aggiusti da sola. Ogni mese di quel periodo aumenta il passivo per interessi e spese legali dei creditori e riduce le alternative disponibili.
Il giorno dell’incarico: quando si bussa alla porta dell’OCC
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il debitore presenta istanza a un Organismo di Composizione della Crisi, di norma quello costituito presso il tribunale, l’ordine professionale o l’ente del proprio circondario. L’Organismo nomina un gestore della crisi, che da quel momento diventa la figura centrale della procedura: raccoglie i documenti, ricostruisce l’indebitamento, verifica la completezza delle informazioni, valuta la fattibilità della proposta e, alla fine, redige la relazione che accompagnerà il ricorso.
Per chi è separato o divorziato, l’incarico ha un contenuto in più rispetto a quello di qualunque altro debitore: la storia familiare entra nella relazione. Il gestore dovrà capire quali debiti sono nati durante il matrimonio, quali dopo, quali sono comuni con l’ex coniuge, quali derivano dagli obblighi di mantenimento, quale reddito è realmente disponibile una volta sottratto l’assegno.
La norma
L’art. 68 CCII disciplina la presentazione della domanda e l’attività dell’OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore; l’art. 269 CCII fa lo stesso per la domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore; l’art. 283 CCII per l’esdebitazione dell’incapiente. In tutte e tre le strade la relazione dell’OCC è il documento portante.
L’art. 68, comma 4, CCII fissa due termini che si attivano proprio con l’incarico: l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale; questi, entro quindici giorni, devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
I termini che si attivano
Dal giorno dell’incarico il calendario si fa preciso. Giorno 1: conferimento. Entro il giorno 7: comunicazione dell’OCC a riscossione e uffici fiscali. Entro il ventiduesimo giorno circa (i quindici giorni decorrono dalla ricezione della comunicazione): risposta degli enti. Non essendo applicabile alle procedure del codice della crisi la sospensione feriale del periodo 1-31 agosto, un incarico conferito a fine luglio non vede slittare questi termini.
Per il debitore, il giorno dell’incarico segna anche l’inizio di un dovere di trasparenza. Da questo momento ogni documento omesso, ogni conto corrente dimenticato, ogni atto non dichiarato può trasformarsi in una causa di inammissibilità o, peggio, in un indizio di malafede.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la scelta dello strumento, che va fatta con l’OCC e non prima di averlo incontrato. Il separato con reddito da lavoro dipendente, pochi beni e debiti di consumo ha davanti di solito la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Chi non ha alcun reddito eccedente il fabbisogno familiare e nessun bene può valutare l’esdebitazione dell’incapiente. Chi ha un immobile che non riesce più a mantenere e un reddito limitato può considerare la liquidazione controllata. Chi ha debiti nati da un’attività d’impresa, magari quella gestita insieme all’ex coniuge, deve verificare se è ancora consumatore o se la sua strada è il concordato minore.
Su quest’ultimo punto la Cassazione ha tracciato una linea precisa. Con la sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, la Prima Sezione ha escluso la qualifica di consumatore per il socio di maggioranza, già amministratore, che aveva prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività della società garantita. Resta fermo invece, in linea con le Sezioni Unite (ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868), che il fideiussore non diventa professionista solo perché lo è il debitore garantito. Per il coniuge che ha firmato una garanzia per l’impresa dell’altro, senza avere quote né ruoli, la qualifica di consumatore resta dunque difendibile; per quello che era socio e gestore dell’impresa di famiglia, il percorso cambia.
In questa fase lo Studio Monardo mette in campo una competenza specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi la procedura anche dal lato di chi redige la relazione.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’OCC con l’idea di aver già scelto la procedura, magari quella “di cui ha parlato un amico”, e con metà dei documenti. Oppure tacere al gestore l’esistenza di un procedimento di famiglia pendente per la modifica dell’assegno, perché “non c’entra con i debiti”. C’entra, perché cambia il reddito disponibile e quindi la sostenibilità di qualunque piano.
Quanto dura realmente
Tra la presentazione dell’istanza all’OCC e la nomina effettiva del gestore passano, a seconda degli organismi, da pochi giorni a qualche settimana. I quindici giorni concessi agli enti fiscali per rispondere sono un termine che nella pratica non sempre viene rispettato: il gestore sollecita, integra, a volte procede sulla base delle certificazioni acquisite direttamente dal debitore.
Le settimane dell’istruttoria: la separazione entra nel fascicolo
Cosa succede
Da questo momento in poi il lavoro diventa documentale. Il gestore chiede, e il debitore deve fornire: dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, buste paga, estratti conto, contratti di finanziamento, certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, visure catastali e ipotecarie, certificato di stato di famiglia e di residenza. Per chi è separato o divorziato si aggiungono i documenti che nessun altro debitore porta: il provvedimento o l’accordo di separazione, l’eventuale sentenza di divorzio, i provvedimenti provvisori, le ricevute dei versamenti dell’assegno, la prova degli eventuali arretrati, i titoli con cui l’ex coniuge ha agito per recuperarli.
La norma
L’art. 67, comma 2, CCII elenca il contenuto della domanda di ristrutturazione: l’elenco di tutti i creditori con le rispettive cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione degli stipendi, pensioni e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
L’art. 68, comma 2, CCII stabilisce che la relazione dell’OCC indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, e i costi presumibili della procedura. Per la liquidazione controllata, l’art. 269 CCII, come riscritto dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), chiede alla relazione contenuti analoghi.
I termini che si attivano
L’istruttoria non ha una durata fissata dalla legge. Ha però un limite pratico, che è il ritmo delle esecuzioni pendenti. Se c’è un pignoramento dello stipendio in corso, ogni mese di istruttoria è un mese di trattenute; se c’è un’esecuzione immobiliare, ogni settimana avvicina l’udienza di autorizzazione alla vendita. Quando un’esecuzione è già avviata, il tempo dell’istruttoria va compresso il più possibile, perché le misure protettive arrivano solo con il deposito.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è la costruzione del racconto dell’indebitamento, che deve essere vero, documentato e coerente. La separazione è, nella grande maggioranza dei casi, una causa di sovraindebitamento che non ha nulla di colpevole: la crescita delle spese per effetto della divisione del nucleo familiare è un evento che la legge considera con attenzione, non con sospetto. Ma va dimostrata con i numeri: il reddito prima e dopo, le spese prima e dopo, l’assegno fissato dal giudice, il canone della nuova abitazione.
Su questo punto il quadro normativo è cambiato rispetto alla vecchia legge 3. Il vecchio art. 12-bis L. 3/2012 chiedeva di verificare che il consumatore non avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere: era la “meritevolezza” in senso stretto. Oggi l’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione solo chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, oltre a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 maggio 2025, ha sottolineato che l’assenza di colpa grave è ora condizione sufficiente sotto il profilo soggettivo; il Tribunale di Napoli, il 27 ottobre 2025, ha precisato che il giudice non deve accertare se il debitore abbia causato la crisi con colpa, ma può negare l’omologa solo se emerge colpa grave, malafede o frode. La Cassazione, con la sentenza 27 luglio 2023, n. 22890, aveva già chiarito che i requisiti vanno valutati secondo le regole nuove, non secondo i parametri previgenti.
L’altra finestra, altrettanto importante, riguarda gli atti degli ultimi cinque anni. Se l’accordo di separazione ha trasferito la quota della casa all’altro coniuge, l’atto va dichiarato, spiegato e, quando possibile, ricondotto alla sua funzione: l’adempimento di un obbligo di mantenimento, la definizione dei rapporti patrimoniali, la tutela dell’abitazione dei figli. Un atto dichiarato e spiegato è un atto valutabile; un atto scoperto dal gestore o dal creditore è un atto sospetto.
L’errore tipico di questa fase
Presentare un fabbisogno familiare che non tiene conto dell’assegno, oppure che lo conta due volte. Il coniuge che versa l’assegno per i figli deve esporre quella somma tra le uscite necessarie, con il provvedimento che la impone; il coniuge che lo riceve deve esporlo tra le entrate. Un piano che ignora l’assegno è un piano irrealistico; un piano che lo gonfia, magari con spese non documentate, è un piano che il gestore non potrà attestare.
Un secondo errore frequente: trattare gli arretrati di mantenimento come un debito qualunque, da falcidiare insieme a quelli verso le banche. Nella liquidazione controllata la legge li esclude espressamente dall’esdebitazione (art. 278 CCII, che dichiara non esdebitabili gli obblighi di mantenimento e alimentari); nella ristrutturazione del consumatore la prudenza suggerisce di esporli separatamente, con il titolo da cui derivano, e di prevederne il pagamento integrale. Un piano che promette al debitore di cancellare ciò che la legge protegge rischia di non superare il vaglio del tribunale.
Quanto dura realmente
L’istruttoria di un fascicolo da separato o divorziato dura di solito più di quella di un debitore “semplice”, perché i documenti familiari si aggiungono a quelli bancari e fiscali. Un orizzonte di due-quattro mesi è frequente; può ridursi molto se il debitore arriva con la documentazione già ordinata, può allungarsi se l’ex coniuge non collabora nel fornire i dati relativi ai debiti comuni.
Il deposito del ricorso e il decreto di apertura: il giorno in cui il tempo cambia verso
Cosa succede
Il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, con la proposta, il piano, la documentazione e la relazione dell’OCC. Il giudice esamina la domanda e, se la ritiene ammissibile, emette un decreto con cui dispone che proposta e piano siano pubblicati in un’apposita area del sito web del tribunale e comunicati a tutti i creditori.
Dal giorno del deposito il tempo cambia verso: fino a ieri scorreva a favore dei creditori, che maturavano interessi e avviavano esecuzioni; da oggi il debitore può chiedere che quel tempo venga fermato.
La norma
L’art. 70, comma 1, CCII prevede che il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, disponga con decreto la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell’OCC. L’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre con lo stesso decreto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.
La competenza è del tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali, che per il consumatore coincide di regola con la residenza. Per chi si è trasferito dopo la separazione, questa circostanza va verificata: la residenza nuova determina il tribunale nuovo.
I termini che si attivano
Dal decreto decorrono trenta giorni per la comunicazione ai creditori da parte dell’OCC. Dalla comunicazione decorreranno poi i venti giorni per le osservazioni. La sospensione delle esecuzioni, se concessa, opera fino alla conclusione del procedimento.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra decisiva di questa tappa è l’istanza di sospensione delle esecuzioni e di divieto di nuove azioni: va chiesta con il ricorso, motivata e documentata, non data per scontata. La sospensione non è automatica nella ristrutturazione del consumatore: il giudice “può” disporla, e la concede quando l’esecuzione rischia di compromettere la fattibilità del piano. Un pignoramento dello stipendio che assorbe proprio la quota destinata ai creditori, un’asta fissata sulla casa che il piano intende salvare: sono le situazioni tipiche.
Per il coniuge separato c’è un tema in più: l’abitazione. L’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale del debitore, se questi alla data del deposito è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. La norma parla però di abitazione principale del debitore. Il coniuge che ha lasciato la casa coniugale assegnata all’altro, e che continua a pagarne il mutuo, non vi abita più: la possibilità di applicare questa regola di favore alla sua posizione è tutt’altro che scontata e va valutata caso per caso, anche alla luce di un’eventuale domanda familiare.
L’errore tipico di questa fase
Depositare il ricorso senza chiedere alcuna misura protettiva, confidando che “tanto ormai c’è la procedura”. Oppure chiederla in termini generici, senza indicare quali esecuzioni sono pendenti e perché pregiudicano il piano. Il giudice decide su ciò che gli viene chiesto e documentato.
Quanto dura realmente
Il tempo tra deposito e decreto di apertura varia molto da tribunale a tribunale: in alcuni uffici poche settimane, in altri alcuni mesi, anche per effetto di richieste di integrazione. Il deposito di una domanda incompleta allunga i tempi più di qualsiasi altra variabile: il giudice chiede chiarimenti, il gestore integra, il calendario ricomincia.
I venti giorni dei creditori: quando al tavolo siede anche l’ex coniuge
Cosa succede
Il piano è stato pubblicato e comunicato. Adesso tocca ai creditori. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è un voto: i creditori non approvano né respingono il piano a maggioranza, come avviene nel concordato minore. Possono però presentare osservazioni, cioè contestare la completezza delle informazioni, la fattibilità del piano, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, la condotta del debitore.
Nel fascicolo del separato o del divorziato, tra i creditori può comparire una figura che negli altri fascicoli non c’è: l’ex coniuge, titolare di arretrati di mantenimento o di un credito di regresso per le rate del mutuo comune pagate al posto dell’altro. È un creditore come gli altri sul piano processuale, ma non lo è sul piano umano e, spesso, nemmeno su quello giuridico, perché una parte del suo credito gode di una tutela che le banche non hanno.
La norma
L’art. 70, comma 3, CCII stabilisce che, entro venti giorni dalla comunicazione, ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC. L’art. 70, comma 9, CCII introduce una regola che pesa molto nei fascicoli di sovraindebitamento da consumo: il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
La Cassazione, con l’ordinanza 22 luglio 2025, n. 20725, ha delimitato questa preclusione: per escludere la banca dalla possibilità di opporsi non basta affermare genericamente che il credito era imprudente, ma occorre che risulti l’omissione della verifica del merito creditizio che la legge le imponeva. E con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, già ricordata, ha chiarito il rovescio della medaglia: la negligenza della banca incide sulla sua posizione processuale, non assolve il debitore dalla propria colpa grave.
I termini che si attivano
Venti giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori: è un termine che corre anche in agosto, perché la sospensione feriale non si applica. Un piano comunicato il 20 luglio vede scadere il termine per le osservazioni il 9 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, in questa fase, non ha un atto da depositare, ma ha una finestra da presidiare: quella in cui si anticipano le obiezioni prevedibili, soprattutto quella dell’ex coniuge. Se gli arretrati di mantenimento sono previsti in pagamento integrale e con priorità temporale, il principale argomento dell’ex coniuge perde forza. Se il piano indica con chiarezza come si fa fronte all’assegno corrente, la preoccupazione che la procedura serva a smettere di mantenere i figli viene disinnescata in partenza.
Con le banche la partita è diversa. Qui conta la documentazione raccolta in istruttoria sul merito creditizio: le buste paga presentate al momento della richiesta di finanziamento, l’indebitamento già esistente, la rata complessiva rispetto al reddito. Se da quei documenti emerge che l’ultimo prestito è stato concesso quando il reddito era già interamente impegnato dall’assegno e dalle altre rate, l’art. 70, comma 9, CCII diventa uno strumento concreto.
L’errore tipico di questa fase
Contattare direttamente l’ex coniuge per “convincerlo” a non presentare osservazioni, magari in un clima già teso. Nella migliore delle ipotesi non serve; nella peggiore produce un’osservazione più aggressiva. I rapporti con i creditori, in questa fase, passano dall’OCC e dai difensori.
Quanto dura realmente
Venti giorni sono venti giorni: questa è una delle poche fasi in cui il termine di legge coincide con la durata reale. Può allungarsi solo se la comunicazione ai creditori non è stata eseguita correttamente e deve essere ripetuta.
Dieci giorni dopo: la relazione finale dell’OCC e le modifiche al piano
Cosa succede
Scaduto il termine per le osservazioni, il gestore torna al centro della scena. Esamina le osservazioni ricevute, sente il debitore, e riferisce al giudice. Se le osservazioni hanno evidenziato criticità superabili, propone le modifiche necessarie: una rata ricalibrata, una durata diversa, un trattamento differente per una classe di crediti. Se hanno evidenziato criticità insuperabili, lo dice.
La norma
L’art. 70, comma 6, CCII prevede che, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, l’OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie. L’art. 70, comma 7, CCII affida quindi al giudice la verifica dell’ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano: risolta ogni contestazione, omologa con sentenza.
In tema di crediti privilegiati, la giurisprudenza di legittimità ha offerto spazi di flessibilità che interessano direttamente chi ha un mutuo o un credito ipotecario. La Cassazione, con l’ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34150, ha ritenuto ammissibile, nella disciplina della legge 3, una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre l’anno dall’omologa, purché ai creditori sia consentito di esprimersi; con l’ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549, ha letto il termine annuale di moratoria come termine entro cui iniziare i pagamenti, non entro cui completarli. Oggi l’art. 67, comma 4, CCII, riscritto dal correttivo del 2024, prevede una moratoria fino a due anni dall’omologa per i crediti con privilegio, pegno o ipoteca; parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Napoli Nord, ne ha dato una lettura diversa da quella della Cassazione, ritenendo il biennio un termine finale, ma ha comunque escluso che il suo superamento possa giustificare una dichiarazione di inammissibilità senza aver sentito i creditori.
I termini che si attivano
Dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni: è il termine entro cui l’OCC deposita la relazione finale. Dopo, non esiste un termine fisso per la sentenza del giudice.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questa tappa è breve e preziosa: è l’ultima occasione per correggere il piano prima della decisione. Il debitore viene sentito dal gestore: è il momento di accettare le modifiche ragionevoli e di spiegare, dati alla mano, perché altre non sono sostenibili. Se nel frattempo il giudice della famiglia ha modificato l’assegno, è anche il momento in cui quel dato nuovo deve entrare nel piano.
L’errore tipico di questa fase
Rifiutare in blocco qualunque modifica, per paura di dover pagare di più. Un piano rigido che il giudice non può omologare non protegge nessuno; un piano rimodulato che viene omologato chiude la partita.
Quanto dura realmente
I dieci giorni per la relazione finale sono di norma rispettati. La sentenza di omologa arriva poi in tempi variabili: settimane in alcuni tribunali, mesi in altri, soprattutto se ci sono contestazioni da risolvere.
La sentenza e i trenta giorni: l’omologa diventa definitiva
Cosa succede
Il giudice omologa il piano con sentenza, che viene pubblicata e comunicata. Da questo momento il piano vincola i creditori per causa o titolo anteriore. Oppure il giudice nega l’omologa, con decreto motivato. In entrambi i casi si apre la fase delle impugnazioni.
La norma
L’art. 70, comma 7, CCII disciplina l’omologa; l’art. 70, comma 8, CCII prevede che, in caso di diniego, il giudice dichiari inefficaci le misure protettive e, su istanza del debitore, possa aprire la liquidazione controllata, mentre in caso di frode può provvedere anche su istanza dei creditori o del pubblico ministero. La sentenza è impugnabile con reclamo alla corte d’appello, secondo l’art. 51 CCII, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione. Contro la decisione della corte d’appello è possibile il ricorso per cassazione.
I termini che si attivano
Trenta giorni per il reclamo, perentori, senza sospensione feriale. Per il ricorso in Cassazione i termini sono quelli dell’art. 51 CCII.
Cosa può fare il debitore ora
Se l’omologa arriva, il debitore deve prepararsi all’eventuale reclamo di un creditore: nei fascicoli da separazione, a reclamare può essere proprio l’ex coniuge o la banca che ha visto la propria opposizione preclusa. Se l’omologa viene negata, si apre la finestra più delicata dell’intera procedura: trenta giorni per decidere se reclamare, chiedere la liquidazione controllata o ripresentare un piano diverso. Sono tre strade con conseguenze molto diverse, che vanno scelte leggendo la motivazione del diniego, non d’istinto.
È in questa tappa che la continuità della difesa mostra il suo valore: chi ha costruito il piano conosce ogni numero e ogni documento, ed è nelle condizioni migliori per difenderlo in corte d’appello e, se occorre, davanti alla Cassazione.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere i trenta giorni dopo un diniego perché “tanto si può sempre ripresentare”. È vero che una nuova domanda è possibile, ma nel frattempo le misure protettive sono cadute e le esecuzioni riprendono.
Quanto dura realmente
Un reclamo in corte d’appello richiede di solito alcuni mesi; un eventuale giudizio di cassazione, più di un anno. Nel frattempo, se l’omologa è stata concessa, il piano va comunque eseguito.
Gli anni del piano: quando la vita familiare continua a cambiare
Cosa succede
Sono passati mesi dal deposito. Il piano è omologato e il debitore versa la rata mensile, di solito tramite l’OCC o direttamente ai creditori secondo quanto previsto. Il gestore vigila sull’esecuzione. Ma la vita familiare non si ferma con l’omologa: un figlio diventa economicamente autosufficiente e l’assegno si riduce; l’ex coniuge trova un nuovo lavoro; il debitore si risposa o convive, e la composizione del suo nucleo cambia; il reddito diminuisce per una malattia o aumenta per una promozione.
La norma
L’art. 71 CCII disciplina l’esecuzione del piano e la vigilanza dell’OCC. L’art. 72 CCII regola la revoca dell’omologazione, che può essere pronunciata, su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualunque interessato, se è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo, dolosamente simulate attività inesistenti, o se il piano è divenuto inattuabile. Il piano può essere modificato quando diventa inattuabile per ragioni non imputabili al debitore.
Sul versante familiare, i provvedimenti su assegno e mantenimento possono essere rivisti in presenza di circostanze sopravvenute, secondo le regole del procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto dalla riforma Cartabia.
I termini che si attivano
La durata del piano non è fissata in modo rigido dalla legge: dipende dalla proposta, dal reddito disponibile, dal rapporto con l’alternativa liquidatoria. Nella prassi si vedono piani di cinque, sei, sette anni; piani più lunghi richiedono una motivazione più robusta sulla fattibilità. Ogni rata ha la sua scadenza, e il mancato pagamento ripetuto può portare alla risoluzione o alla revoca.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra di questi anni è la comunicazione tempestiva dei cambiamenti. Se l’assegno per un figlio si riduce, il reddito liberato può essere destinato al piano o, più spesso, compensa altri aumenti di spesa: ma va comunicato. Se il reddito cala, bisogna attivarsi subito con il gestore per valutare una modifica, prima che le rate non pagate si accumulino. Se si decide di chiedere al giudice della famiglia una revisione dell’assegno, conviene informarne l’OCC: la revisione cambia i numeri del piano.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che, una volta omologato il piano, gli obblighi di mantenimento correnti possano essere “sacrificati” per pagare le rate. È esattamente il contrario: il piano è stato costruito tenendo conto dell’assegno come uscita necessaria. Smettere di versarlo genera nuovi debiti familiari, successivi all’omologa e quindi estranei al piano, che l’ex coniuge potrà recuperare con tutti gli strumenti disponibili.
Quanto dura realmente
Tanto quanto il piano prevede, più eventuali proroghe legate a modifiche. Alla fine, con l’esecuzione del piano, il debitore è liberato dai debiti anteriori nei limiti previsti: è l’effetto esdebitatorio che rappresenta l’obiettivo dell’intera cronologia.
Il giorno del divorzio: cosa cambia se il vincolo si scioglie a procedura in corso
Cosa succede
Il calendario familiare, a un certo punto, arriva al divorzio. Può arrivare prima dell’incarico all’OCC, durante l’istruttoria, dopo il deposito, a piano omologato. In ogni caso produce effetti che si riflettono sulla procedura: l’assegno di mantenimento del coniuge si trasforma, se ne ricorrono i presupposti, in assegno divorzile, calcolato su criteri diversi; l’ex coniuge smette giuridicamente di essere un familiare; la casa coniugale può essere oggetto di nuove decisioni.
La norma
Il punto più tecnico riguarda la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il comma 2 definisce i membri della stessa famiglia: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Il comma 3 stabilisce che le masse attive e passive restano distinte.
I coniugi separati sono ancora coniugi. Il Tribunale di Forlì, con decreto del 19 gennaio 2024, ha ritenuto che la condizione di coniugi non conviventi perché legalmente separati non osti al ricorso unitario, quando il sovraindebitamento ha un’origine comune: il mutuo sulla casa coniugale, i finanziamenti contratti per la famiglia. I divorziati, invece, non sono più coniugi, e l’ex coniuge non compare nell’elenco dell’art. 66, comma 2, CCII: a rigore, dopo il divorzio la domanda familiare non è più disponibile e ciascuno percorre la propria strada con una procedura autonoma.
I termini che si attivano
Il divorzio non fa scattare termini perentori all’interno della procedura di sovraindebitamento. Fa però scattare una necessità: aggiornare il piano se l’assegno cambia, e verificare se la domanda familiare eventualmente presentata da separati resti coerente con la nuova situazione.
Cosa può fare il debitore ora
Per i coniugi separati che hanno debiti comuni, la finestra per la domanda familiare è quella che precede il divorzio: dopo, la strada unitaria si chiude. La scelta tra domanda congiunta e domande separate va quindi fatta tenendo conto dei tempi del procedimento di divorzio. La domanda congiunta non è sempre la soluzione migliore: le masse restano distinte, la valutazione della condotta di ciascuno è separata (lo ha fatto, ad esempio, il Tribunale di Torino il 15 maggio 2026 omologando un piano familiare di due coniugi), e la giurisprudenza ha posto limiti precisi. Il Tribunale di Bari (8 ottobre 2023) ha ritenuto che la procedura familiare operi solo quando i familiari propongono lo stesso strumento, non quando uno chiede la ristrutturazione e l’altro l’esdebitazione dell’incapiente; il Tribunale di Nola (12 giugno 2024) ha negato l’omologa di un concordato minore familiare in cui la maggioranza era stata raggiunta solo per uno dei coniugi.
Per i già divorziati, la domanda autonoma di ciascuno non impedisce un coordinamento di fatto: i due gestori possono dialogare, i due piani possono prevedere un trattamento coerente del mutuo comune. È un coordinamento che si costruisce, non che la legge garantisce.
L’errore tipico di questa fase
Presentare una domanda congiunta da separati senza considerare che il divorzio arriverà prima della fine della procedura, oppure presentarla da divorziati confidando in una nozione “ampia” di famiglia che il testo dell’art. 66 non sostiene.
Quanto dura realmente
Il procedimento di divorzio ha tempi propri, del tutto indipendenti da quelli della procedura di sovraindebitamento. Proprio per questo la sincronizzazione tra i due orologi è compito di chi assiste il debitore.
Il nodo della casa coniugale e del mutuo cointestato
C’è un capitolo che, nei fascicoli da separazione, attraversa tutte le tappe: la casa. Nel caso più frequente l’immobile è cointestato, il mutuo è cointestato, e la casa è stata assegnata al coniuge con cui vivono i figli. Il coniuge che ne è uscito continua spesso a pagare la metà della rata, o addirittura l’intera rata, per un immobile che non può abitare.
Nella procedura di sovraindebitamento di uno solo dei due, il mutuo resta un debito solidale: la banca può chiedere l’intero a ciascun cointestatario, e il piano del debitore che ricorre non vincola la banca nei confronti dell’altro. Se il piano di chi ricorre prevede un pagamento ridotto, la banca potrà rivolgersi per la differenza all’altro coniuge, che a sua volta potrà esercitare il regresso nei limiti della sua quota. È una dinamica che va prevista, perché può trasformare l’ex coniuge in un creditore ostile a procedura avviata.
Tre soluzioni ricorrono nella pratica. La prima è la domanda familiare, finché i coniugi sono ancora tali: il mutuo comune è l’esempio più chiaro di sovraindebitamento con origine comune. La seconda è la vendita concordata dell’immobile, con destinazione del ricavato al creditore ipotecario, quando nessuno dei due può sostenere la rata. La terza è il mantenimento del mutuo nel piano di chi continua ad abitare la casa, con il coordinamento, di fatto, della posizione dell’altro. Nessuna delle tre è neutra rispetto al calendario: la domanda familiare si chiude con il divorzio, la vendita ha tempi di mercato, il mantenimento del mutuo richiede che le rate scadute siano regolarizzate o che il giudice lo autorizzi.
La stessa procedura, due calendari
Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dallo stesso punto e divergono per una sola variabile: il momento in cui il debitore agisce.
Dati comuni. Separazione consensuale sottoscritta il 14 marzo 2025. Il debitore, lavoratore dipendente, percepisce 1.918 € netti al mese. Assegno per i due figli fissato in 430 € mensili. Canone della nuova abitazione 520 €; spese essenziali documentate 610 €. Fabbisogno complessivo: 1.560 €. Reddito eccedente: 358 € al mese. Passivo complessivo a febbraio 2026: 47.380 €, di cui 2.140 € di arretrati di mantenimento, 21.760 € di prestito personale, 14.915 € di carta revolving, 8.565 € di residuo su una cessione del quinto.
Calendario A — il debitore che agisce alle finestre giuste.
9 febbraio 2026: incarico all’OCC. Entro il 16 febbraio il gestore avvisa riscossione e uffici fiscali; le risposte arrivano entro inizio marzo. Tra febbraio e maggio si completa l’istruttoria: accordo di separazione, ricevute dell’assegno, prova degli arretrati, contratti di finanziamento con le buste paga presentate all’epoca. La documentazione mostra che la carta revolving è stata aumentata di plafond a settembre 2025, quando la rata complessiva superava già la metà del reddito netto.
27 maggio 2026: deposito del ricorso di ristrutturazione, con istanza di divieto di azioni esecutive. 18 giugno 2026: decreto di apertura; il giudice dispone la pubblicazione e il divieto di nuove azioni. 6 luglio 2026: comunicazione ai creditori (entro il termine di trenta giorni, che scadeva il 18 luglio). 26 luglio 2026: scadenza dei venti giorni per le osservazioni; la società della carta revolving contesta la convenienza, ma la sua posizione è indebolita dalla documentazione sul merito creditizio. 5 agosto 2026: relazione finale dell’OCC, depositata senza che agosto sospenda alcunché.
Il piano: 358 € al mese per 72 mesi, pari a 25.776 € complessivi al lordo delle spese di procedura in prededuzione. I primi sei mesi (2.148 €) coprono integralmente gli arretrati di mantenimento; il resto, circa 23.628 €, viene ripartito tra i creditori chirografari, che su 45.240 € di crediti ricevono intorno al 52%. L’assegno corrente continua a essere versato regolarmente perché è già conteggiato nel fabbisogno.
Calendario B — il debitore che lascia correre.
Febbraio 2026: nessuna iniziativa. Il debitore chiede un nuovo prestito di 6.230 € per coprire le rate arretrate, ottenuto da una finanziaria online. 12 aprile 2026: decreto ingiuntivo della società della carta; il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade senza che nulla accada. Luglio 2026: precetto e, a settembre, pignoramento presso il datore di lavoro. L’ex coniuge, a sua volta, ottiene l’ordine di pagamento diretto per gli arretrati di mantenimento, cresciuti nel frattempo a 3.010 €.
A ottobre 2026 il debitore si rivolge all’OCC. Il passivo è salito a circa 55.900 € tra nuovo prestito, interessi di mora e spese legali dei creditori. Il nuovo prestito, chiesto quando la crisi era già conclamata, diventa l’argomento principale dei creditori per sostenere la colpa grave; la giurisprudenza richiamata sopra (Cass. n. 21048/2025) dice che il fatto che la finanziaria abbia prestato con leggerezza non basta a neutralizzarla. Il deposito slitta a inizio 2027; nel frattempo il pignoramento trattiene ogni mese una quota dello stipendio che, se fosse stata destinata al piano, avrebbe pagato i creditori in modo ordinato.
Confronto. Stesso reddito, stessa separazione, stessi figli. Nel calendario A il debitore arriva all’omologa con un passivo di 47.380 € e una storia coerente; nel calendario B arriva al deposito con quasi 8.500 € di debiti in più, un titolo esecutivo consolidato, un’esecuzione in corso e un argomento a sfavore sulla propria condotta. La differenza non l’ha fatta la legge: l’ha fatta il calendario.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si imbocca un’altra strada
La ristrutturazione dei debiti del consumatore è il percorso principale, ma non l’unico. Da questo momento in poi la cronologia si sdoppia, e ogni binario ha i suoi tempi.
Primo binario: la liquidazione controllata. È la strada di chi non ha un reddito sufficiente per un piano o preferisce mettere a disposizione il proprio patrimonio per chiudere in tempi certi. Il debitore deposita la domanda con la relazione dell’OCC (art. 269 CCII); il tribunale, se ne ricorrono i presupposti, apre la procedura con sentenza (art. 270 CCII), nomina il giudice delegato e il liquidatore. Tutti i beni del debitore entrano nella liquidazione, con le eccezioni dell’art. 268, comma 4, CCII: tra queste, gli stipendi e le pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo la misura fissata dal giudice.
Qui la separazione pesa in modo diretto, perché cambia la famiglia da mantenere. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 28 luglio 2025, si è occupato proprio della nozione di famiglia ai fini dell’art. 268 e del reddito complessivo da considerare; il Tribunale di Piacenza, il 23 dicembre 2024, ha ribadito che la soglia di reddito da lasciare al debitore è un apprezzamento discrezionale del tribunale. Per il coniuge separato che versa l’assegno, quella somma è parte del “mantenimento della famiglia” da garantire: i figli restano la sua famiglia anche se non vivono con lui.
Sul piano del calendario, la liquidazione ha un traguardo preciso: l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, o prima se la procedura si chiude prima, salvo le condizioni ostative dell’art. 280 CCII (art. 282 CCII). La Corte costituzionale, con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 6, ha confermato che la liquidazione controllata può poggiare anche sui soli redditi futuri eccedenti il mantenimento. Due precisazioni della Cassazione riguardano l’accesso: con l’ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074, ha escluso che la liquidazione controllata chiesta dal debitore presupponga un vaglio di meritevolezza; con l’ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603, ha però stabilito che la relazione dell’OCC deve indicare in modo chiaro, completo e attendibile le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, a pena di inammissibilità. Nella liquidazione, gli arretrati di mantenimento e gli obblighi alimentari non sono esdebitabili (art. 278 CCII): sopravvivono alla procedura.
Secondo binario: l’esdebitazione dell’incapiente. È la strada di chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 CCII). Si percorre una sola volta nella vita e ha un vincolo che dura quattro anni: se in quel periodo sopravvengono utilità rilevanti, il debitore deve destinarle ai creditori. Per il separato con reddito modesto, interamente assorbito dal proprio mantenimento e dall’assegno per i figli, può essere la soluzione più diretta. Il calcolo della soglia tiene conto del nucleo familiare, e anche qui la separazione cambia i numeri.
Terzo binario: il concordato minore. È la strada di chi non è consumatore: il coniuge che era socio e gestore dell’impresa familiare, il professionista con debiti legati all’attività. A differenza della ristrutturazione del consumatore, qui i creditori votano e la proposta deve raggiungere la maggioranza dei crediti ammessi al voto. La cronologia si allunga per la fase di voto, e il rischio di un esito negativo cresce se un creditore forte, come un istituto bancario con un credito rilevante, si oppone.
Quarto binario: la domanda familiare. È il binario che si stacca dal percorso principale solo per i separati con debiti di origine comune, come si è visto nella tappa del divorzio. Le masse restano distinte, i tempi sono quelli della procedura scelta, ma i costi e l’istruttoria si concentrano in un unico fascicolo.
Il passaggio da un binario all’altro. Il codice consente al debitore di chiedere la conversione: se la ristrutturazione viene respinta o il piano diventa inattuabile, si può chiedere l’apertura della liquidazione controllata. Anche la domanda di ristrutturazione accompagnata, in via subordinata, da una domanda di liquidazione è stata ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di merito. Il calendario, in questi casi, non ricomincia da zero: la documentazione già raccolta dall’OCC resta utilizzabile.
Come si sceglie il binario guardando l’orologio
La scelta tra i binari non dipende solo dai numeri, ma anche dai tempi. Il prospetto seguente mette a confronto, in chiave cronologica, gli elementi che più pesano per chi è separato o divorziato.
| Binario | Chi vota | Traguardo temporale | Cosa succede agli obblighi di mantenimento | Effetto della separazione |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione del consumatore | Nessun voto, solo osservazioni | Fine del piano (durata variabile) | Assegno corrente tra le uscite; arretrati da esporre separatamente | Cambia il fabbisogno e la composizione della famiglia |
| Liquidazione controllata | Nessun voto | Esdebitazione dopo tre anni dall’apertura, salvo chiusura anticipata | Non esdebitabili (art. 278 CCII) | Incide sulla quota di reddito lasciata al debitore |
| Esdebitazione dell’incapiente | Nessun voto | Decreto del giudice; vincolo quadriennale su utilità sopravvenute | Restano dovuti | Incide sul calcolo della soglia |
| Concordato minore | Voto dei creditori a maggioranza | Omologa dopo la fase di voto | Da trattare con attenzione nella proposta | Rileva se l’impresa era familiare |
Il prospetto mostra una cosa che il testo delle norme non dice in modo esplicito. Per il debitore separato, il binario più rapido non è necessariamente il più adatto: l’esdebitazione dell’incapiente arriva presto, ma lega il debitore per quattro anni a ogni miglioramento del reddito; la liquidazione controllata ha un traguardo certo, ma coinvolge l’intero patrimonio, compresa la quota della ex casa coniugale; la ristrutturazione chiede più anni, ma consente di scegliere che cosa conservare. La domanda giusta non è “quale procedura dura meno”, ma “quale procedura, in quel lasso di tempo, protegge ciò che per me conta di più”.
Le cinque finestre critiche
Nella cronologia che abbiamo ricostruito, ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.
- L’accordo di separazione: è il momento in cui si decide la sostenibilità degli impegni economici e in cui si compiono gli atti che l’OCC esaminerà per cinque anni. Un accordo che impegna oltre il reddito disponibile, o che trasferisce beni quando i debiti sono già scaduti, pesa sull’intera procedura successiva.
- I primi dodici mesi di crisi: è il momento in cui smettere di chiedere nuovi prestiti e rivolgersi a un OCC prima delle esecuzioni. La crisi, cioè l’incapacità prospettica di pagare nei dodici mesi successivi, è già sufficiente per accedere alle procedure.
- Il deposito del ricorso con l’istanza di misure protettive: è il momento in cui il tempo smette di lavorare per i creditori. Senza un’istanza motivata di sospensione e di divieto di azioni esecutive, le esecuzioni proseguono.
- I trenta giorni dopo l’omologa o dopo il diniego: è il momento in cui si difende il piano ottenuto o si sceglie tra reclamo, conversione in liquidazione controllata e nuova domanda. Termine perentorio, che non si sospende in agosto.
- La vigilia del divorzio: per i separati con debiti comuni, è l’ultimo momento utile per valutare la domanda familiare. Dopo, ciascuno procede con una domanda autonoma.
Le domande sul tempo
Sono separato da tre anni: posso ancora accedere alla procedura? Sì. Non esiste un termine entro cui la procedura debba essere avviata dopo la separazione. Conta lo stato di crisi o di insolvenza al momento della domanda. Il tempo trascorso rileva però sotto un altro profilo: più lungo è il periodo, più atti e più finanziamenti entreranno nell’esame della condotta del debitore.
Sono divorziato da poco: devo aspettare che si stabilizzi l’assegno divorzile? Non necessariamente, ma conviene che l’assegno sia determinato, almeno in via provvisoria, prima del deposito. Un piano costruito su un assegno destinato a cambiare di lì a poco rischia di dover essere modificato subito dopo l’omologa.
Ho arretrati di mantenimento di due anni fa: entrano nella procedura? Entrano nel passivo e vanno esposti con il titolo da cui derivano. Nella liquidazione controllata non sono esdebitabili; nella ristrutturazione del consumatore la scelta prudente è prevederne il pagamento integrale. In entrambi i casi non si cancellano.
Quanto dura tutto, dalla prima visita all’OCC all’omologa? Nei casi ordinati e senza contestazioni serie, un periodo compreso tra sei e dodici mesi è frequente; con esecuzioni da sospendere, osservazioni dei creditori, integrazioni richieste dal giudice, si può andare oltre. Poi inizia l’esecuzione del piano, che dura gli anni previsti.
Il pignoramento dello stipendio iniziato sei mesi fa si ferma subito con la domanda? Non automaticamente. Nella ristrutturazione del consumatore il giudice può sospenderlo con il decreto di apertura, su istanza del debitore, se pregiudica la fattibilità del piano. Nella liquidazione controllata, dall’apertura non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I provvedimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riassunti con parole nostre.
Tappa dell’incarico — la qualifica di consumatore.
Cass., Sez. Un., ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868. Il fideiussore persona fisica non diventa professionista per il solo fatto che lo sia il debitore garantito: la sua qualifica va valutata guardando allo scopo per cui ha prestato la garanzia. Rilevante per il coniuge che ha garantito l’attività dell’altro senza parteciparvi.
Cass., Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746. Il socio di maggioranza, già amministratore, che ha prestato fideiussioni funzionali alla vita dell’impresa non è consumatore e non può accedere alla ristrutturazione dell’art. 67 CCII. Rilevante per chi ha condiviso con l’ex coniuge la gestione dell’impresa di famiglia.
Tappa dell’istruttoria — colpa grave e regole applicabili.
Cass., Sez. I, sentenza 27 luglio 2023, n. 22890. I requisiti di ammissibilità e di omologazione si valutano secondo le regole nuove, non secondo i parametri della disciplina previgente. Rilevante perché la vecchia “meritevolezza” della legge 3 non è più il metro di giudizio.
Cass., Sez. I, ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048. La mancata verifica del merito creditizio da parte della banca incide sulla sua posizione processuale ma non elimina la colpa grave del consumatore, che resta valutata dal giudice di merito. Rilevante per chi ha continuato a chiedere prestiti dopo la separazione.
Trib. Roma, Sez. XIV, sentenza 30 maggio 2025. Con l’art. 69 CCII, l’assenza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento è condizione soggettiva sufficiente per l’accesso. Rilevante per il separato la cui crisi deriva dall’aumento delle spese dopo la divisione del nucleo.
Trib. Napoli, 27 ottobre 2025. Il giudice non deve accertare se il debitore abbia causato la crisi con colpa, ma può negare l’omologa solo in presenza di colpa grave, malafede o frode. Rilevante perché sposta il baricentro della valutazione sulla gravità della condotta.
Tappa dei venti giorni — i creditori e la loro condotta.
Cass., Sez. I, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20725. La preclusione dell’opposizione del finanziatore per ragioni di convenienza richiede che risulti l’omissione della verifica del merito creditizio. Rilevante per costruire, già in istruttoria, la prova della condotta della banca.
Tappa delle modifiche — i crediti privilegiati.
Cass., Sez. I, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34150. Nel piano del consumatore della legge 3 è ammissibile una dilazione dei crediti prelatizi oltre l’anno, purché i creditori possano esprimersi. Rilevante per chi ha un mutuo ipotecario sulla ex casa coniugale.
Cass., Sez. I, ordinanza 11 aprile 2025, n. 9549. Il termine annuale di moratoria della legge 3 indica il momento in cui iniziare i pagamenti dei privilegiati, non quello in cui completarli. Rilevante per la lettura, discussa, della moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, CCII.
Tappa del divorzio — la procedura familiare.
Trib. Forlì, decreto 19 gennaio 2024. I coniugi legalmente separati e non conviventi possono presentare una domanda unitaria ai sensi dell’art. 66 CCII quando il sovraindebitamento ha origine comune. Rilevante perché apre la strada familiare ai separati, non ai divorziati.
Trib. Bari, 8 ottobre 2023. La domanda familiare presuppone che i familiari propongano la stessa procedura; domande eterogenee vanno separate. Rilevante per i coniugi che hanno situazioni reddituali molto diverse.
Trib. Nola, 12 giugno 2024. Nel concordato minore familiare la maggioranza va raggiunta per ciascun proponente. Rilevante per i coniugi con debiti d’impresa.
Trib. Torino, 15 maggio 2026. Nell’omologare un piano familiare di due coniugi, il tribunale ha verificato separatamente la posizione soggettiva di ciascuno. Rilevante perché la domanda congiunta non “copre” la condotta di uno dei due.
Binario della liquidazione controllata.
Corte cost., sentenza 19 gennaio 2024, n. 6. La liquidazione controllata può fondarsi anche sui soli redditi futuri eccedenti quanto necessario al mantenimento. Rilevante per il separato senza beni ma con uno stipendio.
Trib. Piacenza, 23 dicembre 2024. La quota di reddito da lasciare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia è rimessa all’apprezzamento discrezionale del tribunale. Rilevante per la quantificazione dell’assegno tra le uscite necessarie.
Trib. Ancona, Sez. II, sentenza 28 luglio 2025. La determinazione del limite di mantenimento passa per l’individuazione dei soggetti che compongono la famiglia e del reddito complessivo da considerare. Rilevante per chi, dopo la separazione, ha figli in un altro nucleo o un nuovo convivente.
Cass., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074. La liquidazione controllata chiesta dal debitore non presuppone un vaglio di meritevolezza. Rilevante per chi teme che la propria storia debitoria precluda ogni strada.
Cass., Sez. I, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603. La relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione deve indicare in modo chiaro e completo le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore; in mancanza, la domanda è inammissibile. Rilevante perché la storia della separazione deve essere ricostruita con precisione.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Ecco, concretamente, che cosa facciamo.
- Se sei ancora prima della separazione o la stai negoziando: esaminiamo la bozza dell’accordo e verifichiamo che gli impegni economici siano compatibili con il reddito reale e che gli atti di trasferimento siano motivati e documentati.
- Se sei nei mesi della crisi: ricostruiamo in un prospetto unico reddito, assegno, rate e scadenze, e individuiamo i termini perentori già in corso, come quelli di opposizione ai decreti ingiuntivi.
- Se hai un assegno non più sostenibile: coordiniamo la richiesta di revisione davanti al giudice della famiglia con i tempi della futura procedura di sovraindebitamento.
- Se sei al giorno dell’incarico all’OCC: confrontiamo le quattro strade possibili, ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente e concordato minore, e verifichiamo la tua qualifica di consumatore.
- Se sei in istruttoria: raccogliamo e ordiniamo la documentazione familiare e bancaria, redigiamo la ricostruzione delle cause dell’indebitamento e prepariamo la spiegazione degli atti degli ultimi cinque anni.
- Se hai esecuzioni in corso: predisponiamo con il ricorso l’istanza motivata di sospensione e di divieto di azioni esecutive, indicando quali procedure pregiudicano il piano e perché.
- Se hai debiti comuni con l’ex coniuge: valutiamo se la domanda familiare dell’art. 66 CCII è ancora disponibile e se conviene rispetto a domande separate.
- Se sei nei venti giorni delle osservazioni: analizziamo il merito creditizio dei finanziamenti per far valere, quando ne ricorrono i presupposti, la preclusione dell’art. 70, comma 9, CCII.
- Se l’omologa è stata concessa o negata: difendiamo il piano nel reclamo del creditore oppure scegliamo con te, entro i trenta giorni, tra reclamo, conversione e nuova domanda.
- Se sei negli anni del piano: verifichiamo l’impatto di ogni cambiamento familiare e reddituale e, se il piano diventa inattuabile per cause non imputabili a te, ne chiediamo la modifica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi affronta il sovraindebitamento dopo una separazione o un divorzio, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC hanno un peso specifico: significano conoscere dall’interno i criteri con cui la relazione viene redatta, i documenti che il gestore chiede, i punti su cui il tribunale concentra il proprio esame. Il piano viene costruito già pensando a come sarà letto.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano è anche chi lo difende in caso di reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati sulla procedura, sui rapporti con il giudice della famiglia e sulle contestazioni dei creditori; i commercialisti sul fabbisogno familiare, sulla sostenibilità della rata e sulla posizione fiscale.
Chiusura: il calendario non aspetta
Rileggendo la cronologia dall’inizio alla fine, un dato emerge con chiarezza. Separazione e divorzio non escludono nessuno dalle procedure di sovraindebitamento; al contrario, sono tra le cause più comprensibili di una crisi economica familiare. Ciò che fa la differenza è il momento in cui si interviene: prima o dopo il nuovo prestito, prima o dopo il pignoramento, prima o dopo il divorzio. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: due qualifiche che riguardano esattamente la procedura raccontata in queste pagine. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino all’ultimo grado, e lo staff di avvocati e commercialisti tiene insieme i due orologi, quello della famiglia e quello della crisi.
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