Con La Legge 3 (Ex) Si Viene Cancellati Dalla Crif? Effetti Reali Del Sovraindebitamento Sulle Segnalazioni Creditizie

Chi accede a una procedura di sovraindebitamento, un tempo disciplinata dalla Legge 3/2012 e oggi dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si aspetta di uscirne “pulito”. Il debito residuo, al termine del percorso, viene dichiarato inesigibile. Il nome, però, può restare visibile negli archivi consultati da banche e finanziarie. La domanda è concreta: l’esdebitazione comporta anche la cancellazione dalla CRIF e dagli altri sistemi di informazioni creditizie?

La risposta breve è che la cancellazione non è automatica: né l’omologazione del piano né l’esdebitazione, da sole, eliminano la segnalazione. Il dato viene aggiornato, e poi conservato per un periodo stabilito dalle regole di settore, salvo che un provvedimento del giudice disponga diversamente o che la segnalazione sia illegittima in origine. Chi non conosce questi meccanismi rischia di attendere anni una cancellazione che non arriverà da sola, oppure di chiedere un nuovo finanziamento nel momento sbagliato.

Lo Studio Monardo tratta questa materia dall’interno delle procedure. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il funzionamento del piano, del decreto di chiusura e delle comunicazioni ai creditori dal lato di chi gestisce la procedura. Il profilo delle segnalazioni, che è materia bancaria, viene seguito insieme allo staff multidisciplinare in diritto bancario che l’Avvocato coordina.

📩 Hai una procedura di sovraindebitamento in corso o già chiusa e risulti ancora segnalato? Contatta subito lo Studio Monardo: tutti i riferimenti per raggiungerci sono in fondo a questa pagina.

Inquadramento normativo: cosa sono le segnalazioni e cosa produce l’esdebitazione

Sul piano normativo, il tema si colloca all’incrocio di tre discipline distinte che non comunicano automaticamente tra loro.

La prima è la disciplina del sovraindebitamento. La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi per i soggetti non fallibili: piano del consumatore, accordo di composizione della crisi, liquidazione del patrimonio. Dal 15 luglio 2022 queste procedure sono state sostituite da quelle del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019): ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII), concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII) ed esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Le procedure depositate prima di quella data continuano a essere regolate dalla Legge 3/2012. Per questo motivo si parla ancora di “Legge 3”, anche se per le nuove domande la norma di riferimento è il Codice.

La seconda è la disciplina dei sistemi di informazioni creditizie (SIC). CRIF, con la banca dati EURISC, è il principale SIC privato. Accanto a CRIF operano altri gestori privati. Il loro funzionamento è regolato dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019 in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Codice fissa i presupposti della segnalazione, il preavviso e i tempi massimi di conservazione dei dati.

La terza è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Si tratta di un archivio pubblico, alimentato dagli intermediari vigilati sulla base della Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia. Non va confusa con CRIF: ha regole proprie, soglie proprie e presupposti propri, in particolare per la classificazione “a sofferenza”.

La disciplina prevede, per le procedure di sovraindebitamento, l’effetto di esdebitazione: la liberazione del debitore persona fisica dai debiti rimasti insoddisfatti, che diventano inesigibili (artt. 278 e ss. CCII; in precedenza art. 14-terdecies L. 3/2012 per la liquidazione, e gli effetti dell’omologazione per piano e accordo). L’esdebitazione incide sul rapporto obbligatorio, non sul trattamento dei dati personali: rende il credito non più esigibile, ma non ordina di per sé a CRIF o alla Centrale dei Rischi di eliminare lo storico.

Va precisato che il Codice di condotta dei SIC definisce la “regolarizzazione degli inadempimenti” in modo ampio. Vi rientra l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie senza residui, ma anche l’estinzione derivante da “vicende estintive diverse dall’adempimento”, tra le quali il Codice menziona espressamente le transazioni e i concordati. È questo il punto di contatto tra le due discipline. Una procedura di sovraindebitamento eseguita, che si chiude con l’esdebitazione, può essere trattata come una regolarizzazione. Il dato allora passa da “inadempimento non regolarizzato” a “inadempimento regolarizzato”, con un termine di conservazione diverso e, di regola, più breve.

La ratio è coerente. Il SIC serve a fotografare la storia creditizia di una persona per consentire agli intermediari di valutare il rischio. Un inadempimento chiuso con una procedura concorsuale è comunque un fatto storico rilevante; il sistema ne limita però la visibilità nel tempo, per evitare che la segnalazione diventi una sanzione perpetua.

Distinzione da istituti affini. La cancellazione per decorso dei termini non va confusa con la cancellazione per illegittimità. Nel primo caso la segnalazione era corretta e viene eliminata perché è scaduto il periodo di conservazione. Nel secondo caso la segnalazione non doveva essere effettuata, o doveva essere diversa: per mancanza del preavviso, per errore sull’importo, per una classificazione a sofferenza priva di valutazione complessiva. Esempio concreto: un consumatore con un prestito di 12.740 € omologa un piano di ristrutturazione e lo esegue. Se la finanziaria lo aveva segnalato senza preavviso, la segnalazione può essere contestata come illegittima indipendentemente dalla procedura; se invece il preavviso era regolare, la procedura incide solo sull’aggiornamento e sulla durata della conservazione.

Legge 3/2012 e Codice della crisi: cosa cambia per le segnalazioni. La disciplina prevede, in entrambi i sistemi, lo stesso risultato finale: la liberazione dai debiti residui. Cambiano però i passaggi formali da cui dipende il titolo da presentare alle banche dati. Nella Legge 3/2012 il piano del consumatore e l’accordo producevano effetti con l’omologazione e la successiva esecuzione, senza un provvedimento di chiusura espressamente previsto; l’esdebitazione vera e propria era regolata soprattutto per la liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies). Nel Codice della crisi la struttura è più articolata: l’esdebitazione è disciplinata in via generale dagli artt. 278 e seguenti, con regole specifiche per la liquidazione controllata (art. 282) e per l’incapiente (art. 283). Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) è intervenuto su diversi aspetti delle procedure minori, senza introdurre una norma sulla cancellazione dai SIC.

In termini operativi, la differenza conta per un motivo: le banche e i gestori chiedono un documento che attesti in modo univoco la conclusione della procedura. Nelle procedure del Codice questo documento è, di regola, il decreto di chiusura o il provvedimento di esdebitazione. Nelle procedure della Legge 3 va spesso sollecitato un provvedimento analogo, perché la legge non lo prevedeva in modo espresso. Senza quel documento, l’istanza al gestore rischia di restare senza risposta utile.

Requisiti e termini: quando il dato viene aggiornato e quando esce dagli archivi

In termini operativi, la permanenza del nome in CRIF dipende da quattro variabili: il tipo di informazione, la sua regolarizzazione, la data rilevante da cui decorre il termine, l’eventuale intervento del giudice. Le condizioni vanno esaminate una per una.

Primo requisito: la segnalazione deve essere stata legittima. Per i consumatori, l’art. 125, comma 3, del Testo unico bancario impone all’intermediario di informare il cliente prima della prima segnalazione negativa. Il Codice di condotta dei SIC prevede che i dati del primo ritardo diventino accessibili agli altri partecipanti solo dopo 15 giorni dall’invio del preavviso. Il preavviso può essere inviato anche con messaggistica istantanea, purché sia tracciabile la consegna. Se il preavviso manca o non è provato, la segnalazione è contestabile a prescindere dalla procedura di sovraindebitamento.

Secondo requisito: la regolarizzazione deve risultare nel sistema. L’intermediario che ha segnalato deve comunicare al gestore del SIC l’avvenuta regolarizzazione. Con una procedura di sovraindebitamento, la regolarizzazione coincide, di regola, con la completa esecuzione del piano o con l’esdebitazione. Non coincide con l’omologazione: fino all’esecuzione, il piano potrebbe essere risolto o revocato e il credito tornerebbe esigibile nei limiti di legge.

Terzo requisito: il decorso del termine di conservazione. I ritardi regolarizzati restano nel SIC fino a 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione se non superiori a due rate o mesi, fino a 24 mesi se superiori. L’eliminazione avviene a condizione che, nel frattempo, non siano registrati nuovi ritardi o inadempimenti. Gli inadempimenti non regolarizzati restano non oltre 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, oppure, in presenza di altre vicende rilevanti, dall’ultimo aggiornamento necessario.

Quarto requisito, eventuale: il provvedimento giudiziale. Il giudice della procedura, con il decreto di chiusura, può disporre la comunicazione del provvedimento alle banche dati per la rimozione delle segnalazioni. È l’orientamento espresso dal Tribunale di Verona con il decreto del 12 marzo 2025, su cui si tornerà nel quadro giurisprudenziale. Non si tratta di un effetto previsto espressamente dalla legge, ma di una scelta del giudice che va sollecitata con un’istanza motivata.

Va precisato che i termini del Codice della crisi, salvo diversa previsione, non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII). La sospensione feriale dei termini processuali, che nel processo civile ordinario opera dal 1° al 31 agosto, resta invece rilevante per le eventuali azioni ordinarie di accertamento e risarcimento contro l’intermediario.

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Preavviso di segnalazione: 15 giorniDall’invio del preavviso al consumatoreGaranzia sostanziale, a carico dell’intermediarioSegnalazione contestabile e cancellabile; possibile risarcimento se provato il danno
Richieste di finanziamento: fino a 180 giorniDalla presentazione della richiestaTermine massimo di conservazioneObbligo di cancellazione; conservazione oltre termine è trattamento illecito
Richieste rifiutate o rinunciate: fino a 90 giorniDall’aggiornamento con l’esitoTermine massimo di conservazioneCome sopra
Ritardi regolarizzati fino a 2 rate: 12 mesiDalla registrazione della regolarizzazioneTermine massimo, condizionato all’assenza di nuovi ritardiDiritto alla cancellazione; un nuovo ritardo impedisce l’eliminazione
Ritardi regolarizzati oltre 2 rate (tipico nel sovraindebitamento): 24 mesiDalla registrazione della regolarizzazioneTermine massimo, condizionatoDiritto alla cancellazione allo scadere
Inadempimenti non regolarizzati: 36 mesiDalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessarioTermine massimoDiritto alla cancellazione; istanza al gestore e reclamo al Garante
Informazioni positive di rapporti estinti: 60 mesiDalla cessazione o scadenza del rapportoTermine massimoCancellazione allo scadere
Riscontro all’istanza dell’interessatoDal ricevimento dell’istanza (art. 12 GDPR)Un mese, prorogabile nei casi previstiReclamo al Garante privacy
Ricorso all’ABFEntro 12 mesi dal reclamo all’intermediarioCondizione di ammissibilitàRicorso inammissibile, resta la via giudiziale
Esdebitazione nella liquidazione controllataAlla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura (art. 282 CCII)Effetto legale, dichiarato con provvedimentoIn mancanza, il credito resta esigibile nei limiti della procedura

Il termine più delicato, nella pratica, è quello dei 24 mesi: la sua decorrenza non parte dall’omologazione, ma dalla registrazione della regolarizzazione. Se l’intermediario non comunica l’esito della procedura, il termine non inizia a correre, e il dato resta classificato come non regolarizzato.

Procedura passo-passo: dal deposito del piano alla verifica dell’avvenuta cancellazione

La sequenza che segue descrive il percorso tipico per ottenere l’aggiornamento o la rimozione delle segnalazioni in una procedura di sovraindebitamento. Si riferisce alle procedure del Codice della crisi; per quelle ancora regolate dalla Legge 3/2012 i passaggi sono analoghi, con le differenze di nomenclatura già indicate.

1. Visura preliminare delle banche dati. Prima del deposito, il debitore o il suo difensore richiede la visura CRIF, quella degli altri SIC privati e quella della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. La visura della Centrale dei Rischi è gratuita e si richiede alla Banca d’Italia; per i SIC l’accesso ai propri dati è un diritto dell’interessato ai sensi dell’art. 15 GDPR. Lo scopo è conoscere ogni segnalazione, la sua data, la classificazione e l’intermediario segnalante.

2. Verifica della legittimità delle segnalazioni esistenti. Prima di trattare la segnalazione come un effetto da gestire con la procedura, si verifica se era legittima. Si controllano il preavviso, la sua data, il mezzo di invio, la corrispondenza degli importi. Per la Centrale dei Rischi si verifica se la classificazione a sofferenza è stata preceduta da una valutazione complessiva della situazione del cliente. Una segnalazione illegittima si contesta subito, con reclamo, ricorso all’ABF o azione giudiziale, senza attendere la fine della procedura.

3. Deposito della domanda tramite l’OCC. La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di concordato minore o di liquidazione controllata si presenta con l’assistenza dell’Organismo di Composizione della Crisi. Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Il ricorso deve contenere l’elenco completo dei creditori, l’attestazione dell’OCC sulla completezza della documentazione e, nel piano, le modalità di soddisfacimento.

4. Richiesta di misure protettive. Con la domanda si può chiedere la sospensione delle azioni esecutive. Le misure protettive riguardano le azioni dei creditori sul patrimonio; non riguardano espressamente le segnalazioni. Non va dato per scontato che l’apertura della procedura blocchi le segnalazioni o ne imponga l’aggiornamento: su questo punto occorre una richiesta specifica e motivata, e l’esito dipende dal giudice.

5. Inserimento nel piano di una clausola sulle segnalazioni. È un passaggio spesso trascurato. Nel piano o nella proposta si può prevedere che, all’esito dell’esecuzione, i creditori segnalanti comunichino ai SIC e alla Centrale dei Rischi la regolarizzazione della posizione, e che il debitore possa chiedere al giudice un provvedimento di chiusura con effetti sulle banche dati. La clausola non vincola i gestori dei SIC, che non sono parti, ma vincola i creditori nel rapporto con il debitore e rende più agevole l’istanza finale.

6. Omologazione ed esecuzione. Il tribunale omologa con sentenza. Durante l’esecuzione, l’OCC vigila sull’adempimento. In questa fase la segnalazione di regola resta presente, spesso con la classificazione di inadempimento. Non va richiesta la cancellazione sulla sola base dell’omologa: le probabilità di accoglimento sono basse, perché il piano non è ancora eseguito.

7. Relazione finale dell’OCC e decreto di chiusura. Terminati i pagamenti, l’OCC deposita la relazione finale. Il debitore chiede al giudice di dichiarare chiusa la procedura per avvenuta esecuzione. È questo il momento per chiedere, con istanza motivata, che il decreto disponga la comunicazione del provvedimento alle banche dati e la rimozione della pubblicità della procedura. Il riferimento è il precedente del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025.

8. Istanza ai gestori dei SIC e agli intermediari. Con il decreto in mano, si inviano istanze scritte a CRIF e agli altri gestori, e ai singoli intermediari segnalanti, allegando il provvedimento. Si chiede l’aggiornamento come regolarizzato o la cancellazione se disposta dal giudice. L’invio va fatto con PEC o raccomandata, per avere la prova della data.

9. Rimedi in caso di inerzia. Se il gestore o l’intermediario non provvedono, si procede con reclamo all’intermediario, ricorso all’ABF, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o azione giudiziale, anche cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. quando ricorre il pregiudizio imminente e irreparabile.

10. Verifica finale. A distanza di alcune settimane dall’istanza si richiede una nuova visura. Solo la visura aggiornata prova che il dato è stato effettivamente modificato o eliminato; la risposta formale del gestore non basta.

I punti dove più spesso si sbaglia sono tre: chiedere la cancellazione subito dopo l’omologa; non chiedere nulla al giudice in sede di chiusura; non verificare con una nuova visura l’esito delle istanze.

Verifiche sul campo

Le due simulazioni che seguono sono esempi di calcolo con dati ipotetici. Servono a mostrare come si combinano le date della procedura e quelle del Codice di condotta dei SIC.

Esempio di calcolo n. 1 — Ristrutturazione dei debiti del consumatore eseguita. Dati di partenza: debiti complessivi 47.380 €, di cui prestito personale 18.920 €, carta revolving 6.340 €, finanziamento auto 22.120 €. Tre rate insolute oltre la seconda su ciascun rapporto; segnalazione in CRIF con preavviso regolare. Sentenza di omologazione del piano il 14 aprile 2025. Il piano prevede il pagamento del 38% dei crediti chirografari in 48 rate mensili, con ultima rata a marzo 2029. Sviluppo senza istanza al giudice: durante l’esecuzione, il dato resta come inadempimento. A marzo 2029 il piano risulta eseguito; il decreto di chiusura interviene ipoteticamente il 22 maggio 2029. Gli intermediari comunicano la regolarizzazione con l’aggiornamento mensile di giugno 2029. Poiché i ritardi superavano le due rate, il termine applicabile è di 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Esito: eliminazione prevista a giugno 2031, a condizione che nel frattempo non vi siano nuovi ritardi. Sviluppo con istanza al giudice: in sede di chiusura, il debitore chiede che il decreto disponga la comunicazione ai SIC e alla Centrale dei Rischi per la rimozione delle segnalazioni. Se il giudice accoglie, sul modello del decreto veronese, l’istanza ai gestori si fonda su un provvedimento giudiziale. Esito: la cancellazione può essere ottenuta a ridosso della chiusura, circa due anni prima rispetto al percorso ordinario. Osservazione: tra la prima e la seconda ipotesi la differenza non dipende dalla procedura, ma dall’istanza.

Esempio di calcolo n. 2 — Liquidazione controllata e termine che scade prima dell’esdebitazione. Dati di partenza: debito residuo verso una finanziaria di 61.470 € per un prestito con scadenza contrattuale al 30 giugno 2023, mai regolarizzato. Liquidazione controllata aperta con sentenza del 9 ottobre 2024. Sviluppo: l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione, per il debitore persona fisica, operi di diritto alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, salvo le cause di esclusione. Tre anni dall’apertura portano al 9 ottobre 2027. Il termine di conservazione per l’inadempimento non regolarizzato è però di 36 mesi dalla scadenza contrattuale: dal 30 giugno 2023 si arriva al 30 giugno 2026. Esito: in questa ipotesi il dato deve uscire dal SIC al 30 giugno 2026, oltre un anno prima dell’esdebitazione, salvo che nel frattempo vi siano stati aggiornamenti necessari che spostino la decorrenza. Se a luglio 2026 il dato è ancora visibile, il debitore ha titolo per chiederne la cancellazione per decorso del termine, senza attendere la procedura. Osservazione: la procedura non è sempre la strada più breve per uscire dalla CRIF. Il calcolo va fatto rapporto per rapporto.

Esempio di calcolo n. 3 — Preavviso contestato prima del deposito. Dati di partenza: consumatore con finanziamento di 9.860 € e rata mensile di 213,40 €. Prima rata insoluta scaduta il 5 febbraio 2025. La finanziaria sostiene di aver inviato il preavviso con email ordinaria il 3 marzo 2025. Il dato risulta visibile in CRIF dal 18 marzo 2025. Il debitore deposita domanda di ristrutturazione a settembre 2025. Sviluppo: il termine di 15 giorni dal preavviso è formalmente rispettato (3 marzo + 15 giorni = 18 marzo). Il problema è la prova. L’onere di dimostrare invio e ricezione grava sull’intermediario, e l’email ordinaria, secondo l’orientamento dell’ABF, non offre una prova sufficiente. Il debitore presenta reclamo all’intermediario il 10 ottobre 2025; in assenza di riscontro utile, può proporre ricorso all’ABF entro 12 mesi dal reclamo, quindi entro il 10 ottobre 2026. Esito: la contestazione corre in parallelo alla procedura. Se accolta, la segnalazione è eliminata per illegittimità, e il dato non dovrà nemmeno essere “regolarizzato” all’esito del piano. Osservazione: la procedura di sovraindebitamento non assorbe le difese sulla segnalazione. Le due strade vanno percorse insieme.

Casi particolari

La regola generale conosce diverse eccezioni. Le situazioni che seguono richiedono una valutazione separata.

Caso 1 — Procedura ancora regolata dalla Legge 3/2012. Per i piani del consumatore e gli accordi depositati prima del 15 luglio 2022, la normativa sostanziale resta quella della Legge 3. La legge non prevedeva un decreto di chiusura del piano del consumatore, e nella prassi il sistema bancario chiedeva spesso un provvedimento che attestasse l’integrale esecuzione. In termini operativi, il difensore sollecita l’OCC al deposito di una relazione finale e chiede al giudice di dichiarare chiusa la procedura. Il provvedimento serve come titolo per l’aggiornamento delle segnalazioni.

Caso 2 — Segnalazione in Centrale dei Rischi classificata a sofferenza. La Centrale dei Rischi non segue il Codice di condotta dei SIC ma le istruzioni della Banca d’Italia. La sofferenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, presuppone una valutazione complessiva della situazione del cliente e non un semplice inadempimento. Un debitore sovraindebitato, per definizione, è spesso in una situazione compatibile con la sofferenza. Va però verificato se la classificazione è stata fatta con istruttoria, e se è stata aggiornata dopo l’esecuzione del piano. Il ritardo dell’intermediario nell’aggiornamento, dopo la regolarizzazione, è fonte di responsabilità.

Caso 3 — Credito ceduto a una società di cartolarizzazione. Molti crediti in sofferenza vengono ceduti a soggetti che non partecipano al SIC. Il Codice di condotta prevede che partecipante e gestore aggiornino senza ritardo i dati relativi alla regolarizzazione avvenuta dopo la cessione, anche su richiesta dell’interessato munita di dichiarazione del cessionario o di altra idonea documentazione. Il decreto di chiusura della procedura è documentazione idonea. Occorre quindi indirizzare l’istanza sia al cedente sia al gestore.

Caso 4 — Coobbligati e fideiussori. L’esdebitazione del debitore principale non libera automaticamente i fideiussori, e la loro posizione nei SIC segue le vicende del loro rapporto di garanzia. Un fideiussore può restare segnalato anche dopo la chiusura della procedura del debitore principale, se nei suoi confronti il credito rimane esigibile. Per i familiari conviventi è possibile valutare una procedura familiare unitaria (art. 66 CCII).

Caso 5 — Esdebitazione del debitore incapiente. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione a chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, con l’obbligo di pagamento se sopravvengono utilità rilevanti nei quattro anni successivi. In questa ipotesi i crediti non sono soddisfatti nemmeno in parte. Resta aperta la questione se l’esdebitazione dell’incapiente sia trattata come “vicenda estintiva diversa dall’adempimento” ai fini del SIC: la risposta non è uniforme e va sostenuta con argomenti specifici in sede di istanza.

Caso 6 — Procedura non conclusa. Se il piano viene revocato o la procedura si chiude senza esdebitazione, non vi è regolarizzazione. Il dato resta come inadempimento non regolarizzato e si applica il termine di 36 mesi dalla data rilevante.

Caso 7 — Nuove richieste di finanziamento durante la procedura. Ogni richiesta di credito lascia una traccia nel SIC fino a 180 giorni, e fino a 90 giorni dall’esito se rifiutata o rinunciata. Durante l’esecuzione del piano, più richieste respinte si sommano alle segnalazioni già presenti e peggiorano il profilo complessivo. Va precisato inoltre che il piano omologato presuppone una determinata sostenibilità: nuovo indebitamento non previsto può incidere sull’esecuzione e, nei casi più gravi, sulla revoca. In termini operativi, conviene non presentare richieste fino all’avvenuto aggiornamento dei dati.

Caso 8 — Dati positivi e “storia creditizia”. Anche dopo la cancellazione dei dati negativi, nei SIC di tipo positivo e negativo restano le informazioni sui rapporti regolarmente estinti, fino a 60 mesi dalla cessazione. Sul piano normativo, queste informazioni possono essere conservate più a lungo se nel sistema risultano, per altri rapporti dello stesso interessato, inadempimenti non regolarizzati. Ne segue che un solo rapporto non aggiornato può trascinare con sé la permanenza di tutta la storia creditizia. La verifica deve riguardare ogni rapporto, non solo quelli coinvolti nella procedura.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: “La cancellazione dalle banche dati si prepara dal primo giorno della procedura, non dopo l’ultima rata”.

Domande frequenti

Ho fatto la Legge 3 e il piano è stato omologato: posso chiedere subito la cancellazione dalla CRIF? Di regola no. L’omologazione rende il piano vincolante per i creditori, ma non ne garantisce l’esecuzione. Fino all’ultima rata il piano può essere risolto o revocato. Per questo i gestori dei SIC e gli intermediari tendono a considerare il dato ancora come inadempimento. L’istanza di aggiornamento ha una base solida quando il piano è eseguito e c’è un provvedimento che lo attesta. Resta invece sempre possibile contestare subito una segnalazione che era illegittima in origine, per esempio per mancanza del preavviso.

Dopo l’esdebitazione quanto tempo resto segnalato? Dipende dal tipo di dato e dalla sua data rilevante. Se la procedura è trattata come regolarizzazione e i ritardi superavano le due rate, il termine massimo è di 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Se invece il dato non è mai stato aggiornato, si applica il termine di 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario. In molti casi il termine è già scaduto per decorso del tempo. Il calcolo va fatto su ciascun rapporto, con le visure alla mano.

Il giudice può ordinare alla CRIF di cancellarmi? Il Tribunale di Verona, con decreto di chiusura del 12 marzo 2025, ha disposto in una ristrutturazione dei debiti del consumatore la comunicazione del provvedimento alle banche dati per la rimozione delle segnalazioni, insieme alla rimozione della pubblicità della procedura. È un precedente di merito, non una regola di legge. Può essere invocato con un’istanza motivata in sede di chiusura. L’esito dipende dal singolo tribunale.

La cancellazione dalla CRIF comporta anche la cancellazione dalla Centrale dei Rischi? No. Sono archivi diversi, con regole diverse. La CRIF è un sistema privato, regolato dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy. La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d’Italia e alimentata dagli intermediari vigilati secondo le istruzioni della Banca d’Italia. L’istanza va rivolta a entrambi i circuiti, e per la Centrale dei Rischi l’aggiornamento spetta all’intermediario segnalante.

Sono stato segnalato senza alcun preavviso prima di entrare nella procedura: cambia qualcosa? Sì. Per il consumatore, il preavviso è una garanzia sostanziale e l’onere di provarne l’invio grava sull’intermediario. Se la prova manca, la segnalazione è contestabile di per sé, indipendentemente dal sovraindebitamento. La contestazione può essere proposta con reclamo, ricorso all’ABF o in giudizio. La procedura concorsuale non preclude questa via: le due tutele sono autonome e si possono cumulare.

Ho chiuso la liquidazione controllata ma la finanziaria ha ceduto il credito a un fondo: a chi scrivo? Al gestore del SIC e all’intermediario che ha effettuato la segnalazione, allegando il provvedimento di esdebitazione. Il Codice di condotta prevede l’aggiornamento anche quando la regolarizzazione avviene dopo la cessione a un soggetto che non partecipa al sistema, su richiesta dell’interessato corredata da idonea documentazione. Conviene inviare l’istanza anche al cessionario, per conoscenza, con PEC.

Il decreto di omologa viene pubblicato: questo resta visibile alle banche anche dopo la cancellazione dalla CRIF? La pubblicità della procedura è distinta dalle segnalazioni nei SIC. La sentenza di omologazione e gli altri atti vengono resi pubblici secondo le forme previste dal Codice della crisi. Nel precedente del Tribunale di Verona del 12 marzo 2025, il decreto di chiusura ha disposto anche la rimozione della pubblicità della procedura dai siti in cui era stata effettuata. Per questo l’istanza in sede di chiusura dovrebbe riguardare entrambi i profili: la pubblicità della procedura e le banche dati creditizie.

Posso chiedere un mutuo subito dopo la chiusura della procedura? Giuridicamente nulla lo impedisce, ma l’esito della richiesta dipende dai dati che l’intermediario trova in consultazione. Se il dato risulta ancora come inadempimento non regolarizzato, la probabilità di un diniego è elevata, e il diniego stesso lascia una traccia per 90 giorni. In termini operativi, prima della richiesta conviene ottenere una visura aggiornata e verificare che l’esito della procedura sia stato registrato, oppure che sia intervenuta la cancellazione disposta dal giudice.

Se la CRIF non risponde alla mia istanza, cosa posso fare? Il gestore deve dare riscontro all’interessato entro un mese dalla richiesta, termine prorogabile nei casi previsti dall’art. 12 GDPR. In mancanza di riscontro, o con un riscontro insoddisfacente, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Se l’aggiornamento dipende dall’intermediario segnalante, si procede con reclamo all’intermediario e successivo ricorso all’ABF. Nei casi urgenti, con un pregiudizio concreto e documentabile, è percorribile la via cautelare davanti al tribunale.

Il quadro giurisprudenziale

Il tema non ha ancora una pronuncia di legittimità che affronti direttamente il rapporto tra esdebitazione e cancellazione dai SIC. Il quadro va quindi ricostruito combinando tre filoni: le pronunce di merito sulla chiusura delle procedure, la giurisprudenza di Cassazione sulle segnalazioni, le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario. Di seguito i riferimenti, con il principio riformulato e la sua rilevanza per il tema.

1. Tribunale di Verona, decreto di chiusura del 12 marzo 2025. Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, all’esito dell’esecuzione del piano va emesso un decreto di chiusura, che rimuove la pubblicità della procedura e può disporre la cancellazione dei dati del debitore presenti in Centrale dei Rischi e nei SIC privati, con comunicazione a cura dell’OCC. Rilevanza: è il precedente più diretto sul tema. Dimostra che la cancellazione anticipata è ottenibile, ma richiede un provvedimento del giudice della procedura.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. Principio: la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi non può fondarsi sul solo mancato pagamento, ma richiede una valutazione della situazione patrimoniale complessiva del debitore, che evidenzi insolvenza o una grave e non transitoria difficoltà a essa equiparabile. Rilevanza: consente di verificare, prima e durante la procedura, se le segnalazioni in Centrale dei Rischi erano corrette nella loro classificazione.

3. Cass. civ., 9 febbraio 2024, n. 3671. Principio: la banca che, dopo aver ricevuto il pagamento concordato in una transazione che prevedeva la modifica della segnalazione, ritarda per mesi l’aggiornamento in Centrale dei Rischi, risponde del danno causato dal ritardo. Rilevanza: applicabile per analogia alla fase successiva all’esecuzione del piano. L’intermediario che non aggiorna il dato dopo la regolarizzazione è esposto a responsabilità.

4. Cass. civ., ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Principio: in materia di illegittima segnalazione a sofferenza, il danno non è automatico, ma può essere provato anche per presunzioni, in particolare quando la segnalazione ha determinato la revoca o il diniego di credito. Rilevanza: orienta la costruzione della prova del danno quando, dopo la procedura, il dato resta illegittimamente visibile.

5. Cass. civ., ord. 20 giugno 2024, n. 17115. Principio: l’intermediario deve informare preventivamente il consumatore della situazione di inadempimento che può portare alla segnalazione, per consentirgli di evitarla regolarizzando. Rilevanza: fonda la contestazione autonoma delle segnalazioni effettuate senza preavviso, anche a carico di chi è in procedura.

6. Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769. Principio: il preavviso di segnalazione nei SIC è una garanzia sostanziale per l’interessato, e l’onere di dimostrarne l’invio e la ricezione grava sull’intermediario. Rilevanza: sposta l’onere della prova sulla controparte nelle contestazioni sulle segnalazioni anteriori alla procedura.

7. Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382. Principio: l’obbligo di preavviso previsto dall’art. 125 TUB si riferisce ai contratti di credito ai consumatori. Rilevanza: delimita l’ambito del preavviso. Per il debitore non consumatore, ad esempio l’imprenditore minore nel concordato minore, la contestazione deve fondarsi su altri presupposti.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per non meritevolezza del debitore; eventuali negligenze nella causazione del sovraindebitamento rilevano in sede di esdebitazione. Rilevanza: la liquidazione controllata resta accessibile anche in situazioni compromesse. Il vaglio decisivo, e con esso la possibilità di ottenere il titolo per l’aggiornamento delle segnalazioni, si sposta alla fase finale.

9. Cass. civ., 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: le procedure di sovraindebitamento non possono essere utilizzate per ottenere la liberazione da debiti derivanti da un precedente fallimento per i quali l’esdebitazione non era stata concessa. Rilevanza: segnala un limite. Chi ha un fallimento pregresso non può contare sulla nuova procedura per ottenere, di riflesso, l’aggiornamento delle segnalazioni legate a quei debiti.

10. Tribunale di Napoli, Sez. II civ., ordinanza collegiale del 25 giugno 2026 (reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.). Principio: la segnalazione a sofferenza non può essere un automatismo; in mancanza di valutazione complessiva va rimossa, anche in via cautelare, con previsione di una somma per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Rilevanza: conferma l’efficacia della tutela cautelare quando l’intermediario non provvede, anche con misure di coercizione indiretta.

11. Tribunale di Avellino, ordinanza del 5 novembre 2024. Principio: in assenza di prova dell’effettiva trasmissione e ricezione del preavviso, le segnalazioni nei SIC e in Centrale dei Rischi effettuate dalla finanziaria vanno considerate illegittime. Rilevanza: applicazione di merito dell’onere probatorio a carico dell’intermediario, riferita proprio alle segnalazioni nei SIC privati.

12. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 10445 del 27 novembre 2025. Principio: spetta all’intermediario dimostrare l’effettivo invio del preavviso; una comunicazione inviata con email ordinaria non è stata ritenuta idonea. Rilevanza: indica il grado di prova richiesto sul preavviso e conferma l’utilità del ricorso all’ABF come rimedio stragiudiziale.

Il quadro va completato con la disciplina del Codice di condotta dei SIC, che qualifica come regolarizzazione anche l’estinzione derivante da transazioni o concordati. Su questa base, applicata dal Garante privacy a una definizione a saldo e stralcio, il termine di conservazione corretto è stato individuato in 24 mesi e non in 36. L’argomento si estende alle procedure di sovraindebitamento eseguite.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo segue la posizione del debitore sia nella procedura di sovraindebitamento sia nei rapporti con le banche dati. Gli strumenti che lo Studio mette in campo sono i seguenti.

  1. Acquisiamo e leggiamo le visure CRIF, degli altri SIC privati e della Centrale dei Rischi, rapporto per rapporto, individuando classificazione, data rilevante e intermediario segnalante.
  2. Verifichiamo la legittimità di ogni segnalazione, controllando preavviso, mezzo di invio, prova della ricezione, correttezza degli importi e, per la Centrale dei Rischi, la presenza di una valutazione complessiva prima della sofferenza.
  3. Calcoliamo i termini di conservazione di ciascun dato secondo il Codice di condotta, per stabilire se la cancellazione è già dovuta per decorso del tempo, senza attendere la procedura.
  4. Impostiamo la domanda di sovraindebitamento scegliendo lo strumento adatto (ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) e coordinandoci con l’OCC.
  5. Inseriamo nel piano o nella proposta clausole sulle segnalazioni, che impegnano i creditori a comunicare la regolarizzazione all’esito dell’esecuzione.
  6. Predisponiamo l’istanza al giudice in sede di chiusura, chiedendo che il decreto disponga la comunicazione del provvedimento alle banche dati e la rimozione della pubblicità, sul modello del precedente veronese.
  7. Inviamo le istanze motivate ai gestori dei SIC, agli intermediari e agli eventuali cessionari, con PEC e documentazione allegata.
  8. Proponiamo reclamo e ricorso all’ABF o reclamo al Garante privacy quando l’aggiornamento non arriva nei tempi.
  9. Promuoviamo il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione illegittima produce un pregiudizio imminente e irreparabile, e l’azione di risarcimento quando il danno è documentabile.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario di un OCC. Conoscere dall’interno come l’OCC redige la relazione finale e come il giudice emette il decreto di chiusura consente di preparare per tempo il titolo che serve per l’aggiornamento delle segnalazioni. Il profilo bancario delle segnalazioni, invece, viene trattato con il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario.

Quando la contestazione di una segnalazione diventa contenzioso, la qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dalla prima istanza al giudizio di legittimità.

Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano la procedura e le contestazioni, i commercialisti ricostruiscono la posizione debitoria e la sostenibilità del piano.

Chiusura

Con la Legge 3, e oggi con il Codice della crisi, non si viene cancellati dalla CRIF in modo automatico. L’omologazione non basta; l’esecuzione del piano o l’esdebitazione consentono l’aggiornamento del dato come regolarizzato, con un termine di conservazione che per ritardi superiori a due rate è di 24 mesi. Un provvedimento del giudice in sede di chiusura può anticipare la cancellazione, ma va chiesto. Le segnalazioni illegittime, infine, si contestano in modo autonomo, senza attendere la fine della procedura.

La specializzazione dello Studio Monardo su questo tema deriva direttamente dalle competenze dell’Avvocato. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce la procedura nei passaggi da cui dipende l’aggiornamento delle segnalazioni. Come coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario, segue il fronte delle banche dati; come cassazionista, garantisce la continuità della difesa in ogni grado.

📩 Non lasciare che una vecchia segnalazione blocchi la tua ripartenza: scrivi oggi allo Studio Monardo, trovi tutti i contatti al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO