Piano Di Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore: Le Domande Che Ci Fate Più Spesso

Chi arriva su questa pagina di solito non ha in mente un articolo del Codice della crisi. Ha in mente una cifra, una lettera della finanziaria, una trattenuta sulla busta paga che non lascia respirare. Per questo abbiamo scelto un formato diverso dal solito: raccogliamo qui le domande che ci sentiamo rivolgere più spesso sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e rispondiamo come faremmo a voce, in studio, senza giri di parole e senza nascondere i limiti dello strumento.

Il quadro, in quattro frasi. La procedura è regolata dagli articoli da 67 a 73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha preso il posto del vecchio “piano del consumatore” della legge 3/2012 ed è stato ritoccato dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024). È riservata alla persona fisica sovraindebitata per debiti estranei all’attività d’impresa o professionale. Passa obbligatoriamente attraverso un Organismo di composizione della crisi (OCC). Si chiude con una sentenza di omologazione che vincola tutti i creditori, anche quelli che non sono d’accordo.

Perché ne scriviamo proprio noi? Perché qui la specializzazione ha un fondamento preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Significa conoscere questa procedura dall’interno, dal lato di chi redige la relazione che il giudice leggerà prima di decidere. E poiché è anche avvocato cassazionista, se il piano viene contestato la stessa linea difensiva può essere portata avanti fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Hai già davanti l’elenco dei tuoi debiti e non sai da dove partire? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello studio li trovi in fondo a questa pagina.


Prima parte — Le basi

Ma cos’è esattamente questo “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”?

È una proposta di pagamento che fai tu, calibrata su quello che puoi davvero sostenere, e che il tribunale può rendere obbligatoria per tutti i tuoi creditori anche senza il loro consenso.

Detto in modo più tecnico: l’art. 67 del Codice della crisi consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori un piano che prevede il soddisfacimento dei crediti anche parziale, anche differenziato tra categorie e in qualsiasi forma. Puoi pagare con una quota del tuo stipendio o della tua pensione per un certo numero di anni, con la vendita di un bene, con un apporto di un familiare disposto ad aiutarti, o con un mix di queste soluzioni.

La parola chiave è “sovraindebitamento”. Non basta avere dei debiti: serve uno squilibrio tale per cui non riesci più a far fronte regolarmente alle obbligazioni con le risorse che hai. Chi ha semplicemente un mutuo impegnativo ma lo paga non è sovraindebitato; chi ogni mese deve scegliere quale rata saltare, probabilmente sì.

Tre caratteristiche distinguono questa procedura da tutte le altre.

La prima: i creditori non votano. Nel concordato minore, che è lo strumento pensato per chi ha debiti anche professionali, serve il sì di una maggioranza. Qui no: decide il giudice. I creditori possono presentare osservazioni, e ne parliamo più avanti, ma non hanno un diritto di veto.

La seconda: non perdi tutto il tuo patrimonio. A differenza della liquidazione controllata, dove i beni vengono venduti, nel piano sei tu a decidere cosa mettere a disposizione, entro i limiti che la legge fissa a tutela dei creditori con garanzia.

La terza: una volta eseguito il piano, la parte di debito che non è stata pagata non ti può più essere chiesta. Questo è l’effetto che interessa davvero a chi ci contatta, ed è anche quello che rende la procedura seria e controllata: il giudice concede una liberazione così forte solo se la proposta è credibile e se la persona che la presenta non ha causato il proprio dissesto con colpa grave, malafede o frode.

Posso chiederlo anch’io? Ho avuto la partita IVA qualche anno fa.

Forse sì: conta l’origine di ciascun debito che vuoi ristrutturare, non il lavoro che fai oggi né quello che facevi ieri.

La definizione di consumatore dell’art. 2, comma 1, lettera e), del Codice della crisi guarda alla persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale. Il correttivo del 2024 ha reso ancora più esplicito che si guarda ai debiti contratti in quella qualità. Il principio non è nuovo: già la Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016, aveva chiarito che la qualità di consumatore si ricava guardando alla natura delle obbligazioni da ristrutturare.

In concreto: se hai chiuso la partita IVA ma ti sono rimasti debiti nati dall’attività (un fido aziendale, fornitori non pagati, un leasing strumentale), quei debiti restano “professionali” anche se oggi sei un lavoratore dipendente. E la presenza di una debitoria mista, cioè in parte personale e in parte professionale, secondo l’orientamento prevalente ti chiude questa porta e ti indirizza verso il concordato minore, dove i creditori votano.

Attenzione: sul punto la giurisprudenza di merito non è compatta. Alcuni tribunali hanno mostrato aperture verso situazioni promiscue, altri sono stati rigorosi anche con le procedure familiari: il Tribunale di Lecce, in una pronuncia segnalata nel novembre 2025, ha ritenuto inammissibile un piano familiare perché uno solo dei componenti aveva una debitoria mista. La Cassazione, come vedremo parlando di fideiussioni, ha confermato una linea restrittiva.

Ci sono poi condizioni che escludono l’accesso a prescindere dall’origine dei debiti. L’art. 69 CCII esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quali debiti ci posso mettere dentro? Anche la cessione del quinto e il mutuo?

Sì, puoi includerli quasi tutti, ma ogni tipo di credito segue regole proprie.

I debiti “semplici”, cioè senza garanzie (prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto, bollette arretrate), sono chirografari: possono essere pagati in percentuale, anche bassa, e dilazionati.

Per la cessione del quinto la legge è esplicita: l’art. 67, comma 3, CCII consente di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, e dalle operazioni di prestito su pegno. Prima del Codice della crisi i tribunali erano divisi; oggi il dubbio non c’è più. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65 del 2022, ha esteso il ragionamento anche alle cessioni “coattive”, cioè a quelle nate da un’ordinanza di assegnazione dopo un pignoramento dello stipendio.

Per i crediti privilegiati o ipotecari l’art. 67, comma 4, consente un pagamento non integrale, a una condizione: che il creditore riceva almeno quanto otterrebbe dalla vendita del bene o del diritto su cui grava la garanzia, secondo il valore attestato dall’OCC. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026, ha anche chiarito che il pagamento dei prelatizi può iniziare perfino dopo i due anni dall’omologazione, purché siano riconosciuti gli interessi legali.

Per il mutuo sulla prima casa c’è una regola speciale nell’art. 67, comma 5, che vediamo nel dettaglio più avanti, perché è la domanda che ci fanno più spesso.

Qualche cautela vale per i debiti di natura personalissima, come gli obblighi di mantenimento verso figli o ex coniuge: vanno valutati caso per caso, perché toccano diritti di terzi che la procedura non può comprimere liberamente.

Devo per forza dare qualcosa a tutti i creditori?

Sì. Una percentuale anche modesta può andare bene; zero no.

È uno dei punti su cui molte persone arrivano con un’aspettativa sbagliata, alimentata da titoli come “cancella tutti i debiti”. Il piano non è un colpo di spugna gratuito: è una proposta che deve avere una sostanza economica per ciascun creditore.

Lo ha ribadito con chiarezza il Tribunale di Pisa, con una pronuncia del 22 aprile 2026: la ragione stessa della procedura sta nel soddisfare tutti i creditori, a ciascuno dei quali va offerta un’utilità, anche ridotta, purché non simbolica. Un piano che paga integralmente la banca con ipoteca e lascia a zero i chirografari è stato dichiarato inammissibile.

Questo non vuol dire che serva una percentuale minima fissata dalla legge: non esiste. Vuol dire che la proposta deve essere seria, cioè costruita su ciò che resta del tuo reddito una volta garantito il necessario per vivere con la tua famiglia, e ripartita secondo le regole di priorità tra creditori.

Il rovescio della medaglia è rassicurante: la legge non ti chiede di impoverirti oltre il ragionevole. Nella documentazione va indicato quanto serve al mantenimento del nucleo familiare, e il piano si costruisce sul margine che resta. Se quel margine è davvero esiguo, e non hai beni, la strada può essere un’altra, come l’esdebitazione del debitore incapiente. Ma questa è una valutazione che si fa numeri alla mano, non a sensazione.


Seconda parte — La procedura

Da dove si comincia? È vero che devo passare per forza dall’OCC?

Sì, è obbligatorio: la domanda arriva al tribunale tramite un Organismo di composizione della crisi, che ti assegna un gestore della crisi.

L’art. 68 CCII prevede che la domanda sia presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, che di regola è quello del luogo in cui vivi. Se in quel circondario non c’è un OCC, i compiti vengono svolti da un professionista nominato dal presidente del tribunale.

Il primo passo pratico, quindi, è una richiesta di nomina all’OCC. L’organismo individua un gestore, che è una figura terza e imparziale: non lavora “per te” contro i creditori, e non lavora “per i creditori” contro di te. Il suo compito è verificare, attestare, riferire al giudice. Questo è un punto che molti fraintendono: il gestore non è il tuo avvocato e non ha il compito di costruire la proposta più vantaggiosa per te. Deve dire al giudice se ciò che dichiari è completo e attendibile e se il piano sta in piedi.

Proprio per questo è importante arrivare dal gestore già con le idee chiare: la classificazione dei debiti, la ricostruzione di come ci si è arrivati, una prima ipotesi di quota mensile sostenibile. Un fascicolo disordinato allunga i tempi e, soprattutto, espone a richieste di chiarimento che nel peggiore dei casi si trasformano in una relazione poco favorevole.

Un’ultima nota pratica. Il lavoro dell’OCC ha un costo che la legge regola con propri parametri e che rientra tra le spese della procedura, da considerare nel piano come spesa da pagare con priorità. È un elemento da mettere in conto fin dall’inizio, perché incide sulla quota che resta ai creditori.

Che documenti devo preparare?

Più di quanti pensi, e soprattutto quelli degli ultimi anni: la procedura premia la trasparenza e punisce le omissioni.

L’art. 67, comma 2, CCII elenca ciò che deve accompagnare la domanda:

  • l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le eventuali cause di prelazione;
  • la consistenza e la composizione del patrimonio;
  • gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • gli stipendi, le pensioni e le altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Sugli “atti degli ultimi cinque anni” conviene soffermarsi. Se hai venduto un immobile, donato un’auto a un figlio, costituito un fondo patrimoniale, il giudice lo vedrà. Non è detto che sia un problema, ma va spiegato con documenti. Nascondere un atto è molto peggio che dichiararlo.

Poi c’è la relazione dell’OCC, regolata dall’art. 68, comma 2. Il gestore deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza che hai impiegato nell’assumere le obbligazioni, le ragioni per cui non riesci più a pagare, la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità dei documenti e i costi presumibili della procedura. Il comma 3 aggiunge un elemento che fa la differenza: il gestore deve indicare se chi ti ha finanziato ha tenuto conto del tuo merito creditizio, cioè se ha verificato che potevi davvero restituire quel prestito.

In pratica, oltre a quanto richiesto dalla norma, è utile raccogliere: contratti di finanziamento con i relativi documenti informativi, estratti conto, visura della Centrale rischi e delle banche dati private sul credito, buste paga, eventuali atti di precetto o pignoramento già ricevuti. Più la ricostruzione è documentata, meno spazio resta a contestazioni sulla tua buona fede.

Una volta depositato, il giudice lo approva subito?

No: prima verifica se è ammissibile, poi lo fa conoscere ai creditori, raccoglie le loro osservazioni e solo alla fine decide sull’omologazione.

La sequenza è scandita dall’art. 70 CCII. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in un’apposita area del sito del tribunale e comunicati a tutti i creditori a cura dell’OCC entro trenta giorni. Da quella comunicazione i creditori hanno venti giorni per presentare osservazioni all’OCC tramite PEC. Nei dieci giorni successivi il gestore, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano che ritiene necessarie.

Chiusa questa fase, il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve le contestazioni e, se tutto è in ordine, omologa con sentenza. La sentenza viene pubblicata e comunicata ai creditori; da lì parte la fase esecutiva, in cui l’OCC vigila sull’adempimento e riferisce periodicamente al giudice. In una sentenza di omologa del Tribunale di Milano del 2025, ad esempio, il giudice ha disposto relazioni scritte ogni sei mesi fino alla conclusione del piano.

Ecco lo schema che richiameremo anche nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. AvvioIstanza di nomina del gestoreNessun termine di leggeOCC del circondario
2. PreparazioneProposta, piano, documenti ex art. 67 c. 2; relazione del gestore ex art. 68Tempi variabili, dipendono dalla completezza del fascicoloDebitore + gestore OCC
3. DepositoRicorso con allegata la relazione—Tribunale competente
4. Vaglio preliminareDecreto di ammissibilità (con eventuali misure protettive su istanza)—Giudice
5. PubblicitàPubblicazione sul sito e comunicazione ai creditoriEntro 30 giorni dal decretoA cura dell’OCC
6. ContraddittorioOsservazioni dei creditori via PECEntro 20 giorni dalla comunicazioneAll’OCC
7. ReplicaRelazione integrativa e proposte di modificaNei 10 giorni successiviGestore → giudice
8. DecisioneSentenza di omologazione o diniego—Giudice
9. ImpugnazioneReclamo contro la sentenza30 giorniCorte d’appello
10. EsecuzionePagamenti secondo piano; relazioni periodichePer tutta la durata del pianoDebitore, sotto vigilanza OCC

Due osservazioni sulla tabella. I tempi delle fasi 1-3 dipendono in gran parte da te: un fascicolo completo può essere pronto in poche settimane, uno lacunoso può trascinarsi per mesi. E la fase 4 non è una formalità: è il momento in cui molti piani vengono respinti o rimandati indietro con richieste di integrazione.

I creditori votano? Possono bloccarmi?

Non votano. Possono però presentare osservazioni e, se lo fanno, diventano parte del procedimento e possono impugnare l’omologazione.

Questa è la grande differenza rispetto al concordato minore, e il motivo per cui la procedura del consumatore è così appetibile: la banca che dice “no” non basta a far cadere il piano. Ma sarebbe un errore pensare che i creditori siano spettatori.

Anzitutto, entro i venti giorni dalla comunicazione (fase 6 della tabella) possono contestare quasi tutto: che tu sia davvero un consumatore, che il sovraindebitamento non sia dovuto a colpa grave, che il piano sia fattibile, che i privilegiati ricevano almeno quanto otterrebbero dalla vendita. La Cassazione, con la sentenza n. 20941 del 20 giugno 2026, ha affermato che il creditore che formula osservazioni acquista la qualità di parte del giudizio di omologazione, e quindi è legittimato a proporre reclamo. In quel caso il reclamo dei creditori è stato accolto e l’omologa revocata.

C’è poi una regola che molti debitori non conoscono e che può giocare a loro favore. L’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, oppure ha violato le regole sulla valutazione del merito creditizio dell’art. 124-bis del Testo unico bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025, ha però precisato i confini di questo divieto: quel creditore può comunque contestare la legittimità della proposta, cioè i requisiti di legge. Gli è precluso soltanto di lamentare che gli si paga troppo poco.

Quando invece un creditore “non colpevole” contesta la convenienza, il giudice può comunque omologare se ritiene che quel creditore riceverà non meno di quanto otterrebbe con la liquidazione controllata. Il confronto con l’alternativa liquidatoria, quindi, va preparato prima, non improvvisato quando arriva l’opposizione.

E se il giudice dice di no?

Dipende da quando dice di no: il rimedio cambia se il piano viene bloccato all’inizio o se viene negata l’omologazione alla fine.

Se il “no” arriva nel vaglio preliminare, con un decreto di inammissibilità, la questione di chi debba decidere sul reclamo ha diviso i giudici per anni. Con la sentenza n. 24870 del 2024 (decisa il 12 luglio 2024) la Cassazione aveva individuato il tribunale in composizione collegiale, escludendo dal collegio il giudice che aveva emesso il decreto. Dopo il correttivo del 2024, però, la Cassazione è tornata sul tema con l’ordinanza n. 8875 del 9 aprile 2026 e ha indicato come competente la Corte d’appello, osservando che la norma sulla competenza della Corte d’appello non distingue tra accoglimento e rigetto. Per le domande presentate oggi, quindi, il riferimento è la Corte d’appello. È un dettaglio che sembra da addetti ai lavori, ma sbagliare giudice significa perdere tempo prezioso.

Se il “no” arriva alla fine, con il diniego dell’omologazione, si propone reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (fase 9 della tabella). Contro la decisione della Corte d’appello è possibile il ricorso per Cassazione: già con la sentenza n. 10095 del 10 aprile 2019, sotto la vecchia disciplina, la Suprema Corte aveva ammesso il ricorso di legittimità contro il provvedimento reso in sede di reclamo sull’omologazione.

Esiste poi una terza via, spesso più rapida dell’impugnazione: correggere il piano e ripresentarlo, quando il rigetto dipende da un difetto rimediabile, come una documentazione incompleta, una percentuale ai chirografari insufficiente o una stima dei beni contestata.

E c’è un’uscita di sicurezza da conoscere: in caso di diniego, su istanza del debitore o di un creditore, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata. Non è l’esito che nessuno si augura, ma è bene sapere fin dall’inizio che è una possibilità concreta, perché cambia il modo in cui si imposta la proposta.


Terza parte — I casi particolari

Ho firmato una fideiussione per la società di famiglia: sono un consumatore o no?

Dipende dal ruolo che avevi in quella società: se eri socio con un peso rilevante o amministratore, molto probabilmente no.

È una situazione frequentissima. La moglie firma la garanzia per la srl del marito, il figlio garantisce il fido dell’azienda del padre, il socio di minoranza firma “perché lo chiedeva la banca”. Poi la società fallisce o chiude, e la banca bussa alla porta del garante, che è una persona fisica e magari oggi fa tutt’altro.

La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha affrontato proprio il caso di una fideiussora che era socia e in passato amministratrice della società garantita. Il tribunale aveva omologato il suo piano del consumatore; la Corte d’appello, su reclamo di un creditore, aveva revocato l’omologa; la Suprema Corte ha confermato la revoca. Il ragionamento è questo: la fideiussione non è un contratto “di consumo” o “professionale” per natura. Bisogna guardare al collegamento con l’attività. Se la garanzia è stata prestata per finalità legate alla vita privata e non funzionalmente collegate a un’attività professionale o imprenditoriale, il garante può accedere al piano. Se invece la garanzia è espressione del proprio ruolo nella società, per esempio come amministratore o socio con una partecipazione significativa, quel debito non è di consumo.

Da questa pronuncia ricaviamo tre indicazioni pratiche. La prima: non basta essere una persona fisica e non avere più cariche. La seconda: conta la situazione al momento in cui hai firmato, non quella di oggi. La terza: il giudice di merito deve fare un accertamento concreto sulla genesi e sulla funzione del debito, quindi la differenza la fanno i documenti. Visure storiche, verbali, quote di partecipazione, eventuali deleghe operative.

Il caso tipico che resta dentro il perimetro del consumatore è quello del familiare estraneo alla gestione, senza quote o con quote simboliche, che ha firmato per ragioni affettive. Ma anche qui la prova va costruita con cura, perché il creditore ha tutto l’interesse a sostenere il contrario: se la garanzia viene qualificata come professionale, la debitoria diventa mista e la procedura del consumatore si chiude.

La banca mi ha prestato soldi senza controllare niente. Questo mi salva?

Ti aiuta, ma non ti salva automaticamente: la colpa della banca e la tua colpa grave vengono valutate separatamente.

Qui c’è molta confusione, anche in rete. È vero che il Codice della crisi ha rafforzato la posizione del consumatore rispetto al finanziatore “incauto”. L’art. 68, comma 3, obbliga il gestore a indicare nella relazione se chi ha concesso il credito ha tenuto conto del merito creditizio. E l’art. 69, comma 2, come abbiamo visto, impedisce al creditore colpevole di contestare la convenienza del piano.

Ma la Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito il punto che più interessa chi ci scrive: il fatto che la banca non abbia valutato correttamente il tuo merito creditizio non esclude, di per sé, che tu abbia determinato il tuo sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Sono due accertamenti distinti, e il giudice deve farli entrambi. Se hai chiesto il quinto finanziamento sapendo di non poter pagare i primi quattro, e magari hai taciuto quelli in corso, la negligenza della finanziaria non cancella la tua.

Detto questo, la giurisprudenza di merito mostra un’evoluzione in senso favorevole al debitore. Il Tribunale di Napoli, con una sentenza del 27 ottobre 2025, ha sottolineato che il Codice della crisi ha superato la vecchia “meritevolezza” della legge 3/2012 in favore di una valutazione più oggettiva, limitata all’assenza di colpa grave, malafede o frode. Il Tribunale di Pistoia, con un decreto del 31 luglio 2024, ha collocato la linea di confine tra colpa lieve e colpa grave nel livello di consapevolezza del debitore circa la sostenibilità degli impegni assunti. Il Tribunale di Ferrara, in una pronuncia di marzo 2026, ha invece ricordato che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può bastare a integrare la colpa grave.

Nei casi di sovraindebitamento l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, ricostruisce la storia di ogni finanziamento con lo stesso metro che userà il tribunale. Il senso è questo: la difesa sulla colpa grave non si improvvisa in udienza. Si prepara prima, finanziamento per finanziamento, mettendo in fila perché ciascun prestito è stato chiesto, cosa è stato dichiarato alla banca, cosa è successo dopo.

Posso tenere la casa su cui c’è il mutuo?

Sì, è possibile, e la legge ha una regola scritta apposta per questo, ma a condizioni precise.

L’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere nel piano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale. In parole semplici: il mutuo della prima casa continua a essere pagato secondo il piano di ammortamento originario, fuori dalla falcidia, mentre il resto dei debiti viene ristrutturato. Tu tieni la casa, la banca continua a ricevere le sue rate, gli altri creditori ricevono la percentuale proposta.

Le condizioni sono due, alternative. O alla data di deposito della domanda sei in regola con il mutuo, oppure il giudice ti autorizza a pagare il debito per capitale e interessi già scaduto a quella data. Chi ha qualche rata arretrata, quindi, non è automaticamente escluso, ma deve prevedere nel piano come recuperare l’arretrato, e questo pesa sulla quota disponibile per gli altri creditori.

Se invece il mutuo non riguarda l’abitazione principale, o se la rata è ormai insostenibile, entra in gioco la regola generale dei crediti ipotecari: pagamento anche non integrale, purché non inferiore a quanto la banca ricaverebbe dalla vendita dell’immobile. Qui torna utile l’ordinanza della Cassazione n. 11676 del 29 aprile 2026, che ammette un differimento dell’inizio dei pagamenti ai creditori prelatizi anche oltre i due anni dall’omologa, a patto di riconoscere gli interessi legali. Un margine di manovra che può rendere sostenibile un piano altrimenti impossibile.

Un limite da non sottovalutare: i piani troppo lunghi rischiano di non superare il vaglio di fattibilità. Il Tribunale di Roma, in un caso segnalato dall’osservatorio Unijuris, ha dichiarato inammissibile un piano di durata superiore a vent’anni che garantiva al creditore ipotecario, alla fine, meno della metà del capitale. La legge non fissa una durata massima, ma il giudice valuta la ragionevolezza complessiva.

Mio padre è morto lasciando debiti. Posso fare io il piano per quei debiti?

No, se hai accettato l’eredità con beneficio d’inventario: la procedura è pensata per chi è personalmente sovraindebitato, non per sistemare i debiti di un altro.

La domanda arriva spesso da figli che, dopo un lutto, si trovano davanti alle lettere dei creditori del genitore. La Cassazione, con la sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025, ha escluso che l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario sia legittimato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al posto del sovraindebitato defunto.

La ragione è coerente con il sistema. Con il beneficio d’inventario il patrimonio del defunto resta separato da quello dell’erede: rispondi dei debiti ereditari solo nei limiti di ciò che hai ricevuto. Non sei tu, personalmente, a trovarti in quello squilibrio tra debiti e risorse che la procedura richiede. Il sovraindebitamento, in altre parole, deve essere tuo.

Cosa si può fare, allora? Le strade sono diverse a seconda della situazione. Se non hai ancora accettato, la prima valutazione è se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare, e i termini vanno controllati con attenzione. Se hai già accettato con beneficio d’inventario, i debiti ereditari si gestiscono con le regole della liquidazione dell’eredità beneficiata previste dal codice civile. Se invece hai accettato puramente e semplicemente, i debiti del genitore sono diventati tuoi e si confondono con il tuo patrimonio: in quel caso, se l’insieme ti rende sovraindebitato, la valutazione sull’accesso alla procedura va fatta sulla tua posizione complessiva, tenendo conto anche della natura originaria di quei debiti. Se tuo padre era un imprenditore, per esempio, quei debiti potrebbero non essere “di consumo”.

Il messaggio pratico è che, in questa materia, l’ordine in cui si fanno le cose conta moltissimo. Una scelta sull’eredità fatta di fretta può chiudere strade che, con qualche settimana di analisi in più, sarebbero rimaste aperte.


Quarta parte — Le paure

Rischio di perdere tutto, casa compresa?

No, il piano non è una liquidazione: sei tu a proporre cosa mettere a disposizione, e puoi strutturarlo per conservare la casa e i beni necessari.

È la paura più diffusa, e capiamo perché: “procedura concorsuale” evoca vendite all’asta e ufficiali giudiziari. Ma la logica del piano è opposta. Proponi di pagare con il tuo reddito futuro, eventualmente con l’aiuto di un familiare, e conservi ciò che ti serve per vivere. Il giudice verifica che la proposta sia fattibile e che rispetti le regole, non ti impone di spogliarti di tutto.

Il limite reale esiste, però, e va detto con franchezza: i creditori con ipoteca o privilegio devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla vendita del bene su cui hanno la garanzia. Se la casa vale 140.000 euro e l’ipoteca copre 120.000 euro di debito, non puoi proporre alla banca 30.000 euro e tenerti l’immobile. Devi offrirle almeno il valore di realizzo, magari diluito nel tempo. Se non riesci, il piano con la casa dentro non regge.

C’è poi un secondo limite, meno visibile: se il piano viene omologato e poi non lo rispetti in modo grave, può essere revocato e convertito in liquidazione controllata. A quel punto sì, i beni vengono liquidati.

Quindi la risposta onesta è: con un piano ben costruito e sostenibile la casa si può salvare, e la legge lo prevede espressamente per l’abitazione principale. Con un piano costruito male, o troppo ottimista sulle proprie capacità di pagamento, il rischio si sposta semplicemente più avanti nel tempo.

Nel frattempo mi pignorano lo stesso?

Possono farlo finché il giudice non interviene: la protezione non è automatica, va chiesta.

L’art. 70, comma 4, CCII prevede che, su istanza del debitore, il giudice possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. È una misura protettiva che il giudice concede con il decreto che apre la procedura, non un effetto che scatta con il semplice deposito.

Rassicurazione fondata: se c’è un pignoramento in corso, per esempio un’asta fissata sulla casa, lo strumento esiste ed è pensato proprio per evitare che un singolo creditore faccia saltare il piano per tutti. Il Tribunale di Pistoia, con il decreto del 31 luglio 2024, ha ritenuto che anche la sospensione delle trattenute per cessione del quinto possa essere disposta quando è funzionale al piano e alla parità di trattamento tra creditori.

Limite reale: prima dell’omologazione, i pagamenti fatti al creditore restano di regola efficaci. Un giudice dell’esecuzione, in un caso riportato dalla rivista di uno studio legale, ha rifiutato di sospendere un pignoramento presso terzi proprio perché il piano non era ancora stato omologato. Ecco perché l’istanza di misure protettive va preparata con cura, spiegando in modo specifico perché quell’esecuzione mette a rischio il piano.

Dopo l’omologazione, invece, lo scenario cambia. Il Tribunale di Milano, con una decisione del 26 dicembre 2024, ha affermato che, omologato un piano che destina ai creditori una parte dello stipendio, le cessioni del quinto gravanti su quello stipendio perdono efficacia, siano esse volontarie o nate da un’assegnazione giudiziale. È il momento in cui la trattenuta in busta paga si ferma e al suo posto subentra la rata del piano.

Quanto dura? E alla fine sono libero davvero?

La durata la decidi tu con la proposta, entro i limiti della ragionevolezza; alla fine, eseguito il piano, sì, sei libero dai debiti inclusi.

La legge non fissa una durata massima. Nella pratica la durata dipende da quanto puoi pagare ogni mese e da quanto devi garantire ai creditori privilegiati. Un piano breve con una rata alta può essere insostenibile; un piano lunghissimo con una rata bassa può non convincere il giudice, come dimostra il caso romano del piano ultraventennale richiamato sopra. L’equilibrio si trova sui numeri.

Sulla liberazione, la risposta è rassicurante: con l’omologazione il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, e una volta eseguito la parte di debito falcidiata non è più esigibile. È questo l’effetto esdebitativo che rende la procedura così diversa da un accordo privato con la banca, che vale solo per chi lo firma.

Il limite: la liberazione riguarda i debiti inclusi nel piano e presuppone che il piano venga effettivamente eseguito. I debiti nati dopo l’apertura della procedura non sono coperti. E, come abbiamo visto, dopo un’esdebitazione non si può accedere di nuovo alla procedura per cinque anni, e comunque non più di due volte nella vita. Non è uno strumento da usare con leggerezza: è una seconda possibilità, e la legge la tratta come tale.

E se poi salto una rata del piano?

Un ritardo isolato non fa crollare tutto, ma inadempimenti che compromettono l’esecuzione possono portare alla revoca dell’omologazione.

Dopo l’omologa l’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce periodicamente al giudice. Se il piano non viene rispettato, l’art. 72 CCII consente la revoca dell’omologazione, su iniziativa dei soggetti legittimati, anche per inadempimenti che rendono il piano non più attuabile. Con la revoca si torna al punto di partenza, con l’aggravante del tempo perso, e la procedura può essere convertita in liquidazione controllata.

La difesa migliore è a monte: un piano costruito su una rata sostenibile anche nei mesi difficili, con un margine di sicurezza per gli imprevisti. Chi propone il massimo teorico che può pagare, senza cuscinetto, sta scommettendo che per cinque o sette anni non si romperà la caldaia, non si ammalerà nessuno, non cambierà il lavoro.

Se una difficoltà emerge durante l’esecuzione, la regola d’oro è non aspettare. Segnalarla subito al gestore, documentare la causa e valutare con il proprio legale se ci sono margini per affrontarla prima che un creditore chieda la revoca.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative. Sono ipotesi costruite a scopo illustrativo, con dati di fantasia ma coerenti con le regole descritte sopra: non sono casi reali e l’esito concreto dipende sempre dalla valutazione del giudice.

Ipotesi 1 — Dipendente con cessione del quinto e prestiti personali. Stipendio netto: 1.847 € al mese. Nucleo familiare di tre persone, fabbisogno documentato: 1.380 € al mese. Quota destinabile al piano: 467 € al mese. Debiti: cessione del quinto con residuo di 18.320 € (trattenuta mensile 369 €); prestito personale A, 11.470 €; prestito personale B, 7.915 €; carta revolving, 4.268 €. Totale: 41.973 €, tutti chirografari. Nessun bene immobile. Proposta: 467 € × 60 mesi = 28.020 €. Accantonate le spese prededucibili della procedura, restano ipoteticamente 25.590 € per i creditori, pari a circa il 61% di ciascun credito. Ripartizione: cessione del quinto circa 11.169 €; prestito A circa 6.993 €; prestito B circa 4.825 €; revolving circa 2.602 €. Sequenza: deposito il 3 febbraio 2026; decreto di ammissibilità il 17 febbraio; comunicazione ai creditori il 9 marzo, entro il limite dei trenta giorni; osservazioni entro il 29 marzo; relazione del gestore entro l’8 aprile. Esito ipotetico: se il piano viene omologato, la trattenuta di 369 € per la cessione del quinto cessa e al suo posto il debitore versa 467 € al mese per cinque anni, liberandosi alla fine del residuo di circa 16.383 €. Se invece, durante la procedura, la finanziaria dimostrasse che il debitore ha taciuto finanziamenti in corso al momento della richiesta, il giudice potrebbe ravvisare colpa grave e negare l’accesso, indipendentemente da ogni negligenza della finanziaria.

Ipotesi 2 — Proprietario della prima casa con mutuo e debiti al consumo. Reddito netto del nucleo: 2.180 € al mese. Fabbisogno familiare: 1.310 €. Mutuo prima casa: residuo 94.612 €, rata 527 €. Chirografari: 36.845 € tra prestiti e scoperti. Scenario A, mutuo in regola al deposito: il piano prevede la prosecuzione del mutuo alle scadenze originarie ex art. 67, comma 5. Disponibile per i chirografari: 2.180 − 1.310 − 527 = 343 € al mese. In 72 mesi: 24.696 €, circa il 67% dei chirografari. Scenario B, sei rate arretrate al deposito (527 × 6 = 3.162 €): serve l’autorizzazione del giudice al pagamento dello scaduto. Il piano destina i 343 € mensili dei primi 10 mesi (3.430 €) al recupero dell’arretrato con gli interessi; ai chirografari restano 343 € × 62 mesi = 21.266 €, circa il 58%. Esito ipotetico: in entrambi gli scenari la casa resta al debitore. Lo scenario B dimostra però quanto costi, in termini di percentuale agli altri creditori, arrivare al deposito con arretrati sul mutuo: nove punti percentuali in meno, e un piano più esposto a contestazioni sulla fattibilità.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Sono in grado di raccontare, documenti alla mano, come sono arrivato fin qui senza che sembri colpa grave?”

Quasi tutti ci chiedono quanto pagheranno, quanto durerà, se terranno la casa. Pochissimi chiedono la cosa che più spesso decide l’esito: la storia del proprio debito regge all’esame di un giudice e dei creditori?

L’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 68 obbliga il gestore a indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata. E i creditori, nei venti giorni per le osservazioni, hanno ogni interesse a raccontare una versione diversa dalla tua. Il risultato è che il cuore della procedura, spesso, non sono i numeri del piano ma la ricostruzione del passato.

Pensaci in concreto. Un finanziamento chiesto per consolidare debiti precedenti ha una logica difendibile. Una sequenza di prestiti chiesti a pochi mesi di distanza, ognuno per pagare le rate dell’altro, può essere letta come consapevole aggravamento. Una perdita di lavoro, una separazione, una malattia in famiglia sono cause che il giudice considera; spese voluttuarie ripetute mentre già si era in difficoltà, molto meno. E la stessa sequenza di fatti può apparire molto diversa a seconda che sia accompagnata da documenti o affidata al ricordo.

C’è anche un aspetto che gioca a favore del debitore: la valutazione del merito creditizio da parte di chi ha finanziato. Se una finanziaria ha concesso l’ennesimo prestito a chi aveva già una rata pari a metà dello stipendio, questo va evidenziato. Non basta a escludere la tua colpa grave, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 21048 del 2025, ma contribuisce a inquadrare la vicenda e toglie a quel creditore la possibilità di contestare la convenienza del piano.

Il consiglio, allora, è di fare questo lavoro prima di tutto il resto: una linea del tempo dei finanziamenti, con date, importi, finalità, situazione reddituale del momento, eventi che hanno cambiato le cose. È un lavoro faticoso, ma è quello che separa un piano che arriva all’omologa da uno che si ferma alla prima osservazione di un creditore.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco le pronunce che, a oggi, orientano la materia. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta per chi valuta un piano del consumatore.

1. Cass. civ., sez. I, 20 giugno 2026, n. 20941. Il creditore che presenta osservazioni al piano diventa parte formale del giudizio di omologazione ed è legittimato a proporre reclamo. Perché conta: le osservazioni dei creditori non sono un semplice parere; aprono la strada all’impugnazione e vanno quindi prese sul serio già nella fase di replica.

2. Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2026, n. 11676. Nel testo dell’art. 67, comma 4, successivo al correttivo del 2024, il pagamento dei creditori con prelazione può iniziare anche dopo due anni dall’omologa, purché siano riconosciuti gli interessi legali. Perché conta: dà respiro ai piani in cui i primi anni servono a stabilizzare la situazione o a chiudere altre posizioni.

3. Cass. civ., sez. I, 9 aprile 2026, n. 8875. Dopo le modifiche del 2024, il reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano va proposto alla Corte d’appello e non al tribunale collegiale. Perché conta: indica il giudice corretto per impugnare un rigetto iniziale, evitando perdite di tempo.

4. Cass. civ., sez. I, 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non può proporre il piano del consumatore al posto del defunto sovraindebitato. Perché conta: chiarisce che il sovraindebitamento deve essere personale e orienta le scelte sulle eredità passive.

5. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La persona fisica che ha prestato una fideiussione come espressione del proprio ruolo in una società, per esempio da socio rilevante o amministratore, non può qualificarsi consumatore per quel debito. Perché conta: è la pronuncia di riferimento per i garanti di società di famiglia.

6. Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048. La mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca non esclude di per sé la colpa grave del consumatore; i due profili vanno accertati separatamente. Perché conta: ridimensiona un’aspettativa diffusa e impone di preparare la difesa sulla colpa grave in modo autonomo.

7. Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha contribuito colpevolmente al sovraindebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza del piano ma può contestarne la legittimità. Perché conta: delimita con precisione le armi del finanziatore “incauto” e permette di eccepire l’inammissibilità delle sue contestazioni sulla convenienza.

8. Cass. civ., n. 24870/2024, decisa il 12 luglio 2024. Nel regime anteriore al correttivo, il decreto di inammissibilità era reclamabile davanti al tribunale collegiale, senza il giudice che lo aveva emesso. Perché conta: rilevante per le procedure nate prima delle modifiche del 2024 e per comprendere il successivo cambio di rotta.

9. Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2019, n. 10095. Contro il provvedimento reso in sede di reclamo sull’omologazione del piano del consumatore è ammesso il ricorso per cassazione. Perché conta: conferma che la tutela può arrivare fino al giudizio di legittimità.

10. Cass. civ., 1° febbraio 2016, n. 1869. La qualità di consumatore si ricava dalla natura delle obbligazioni da ristrutturare, non dalla condizione attuale del debitore. Perché conta: è il principio da cui discende l’esclusione delle debitorie miste, poi recepito nella definizione del Codice della crisi.

11. Corte cost., sentenza n. 65 del 2022. La falcidia nel piano del consumatore può riguardare anche le cessioni di stipendio o pensione nate da un’ordinanza di assegnazione. Perché conta: estende la tutela a chi ha già subito un pignoramento presso il datore di lavoro.

12. Trib. Milano, 26 dicembre 2024. Con l’omologa di un piano fondato sulla destinazione di parte dello stipendio ai creditori, le cessioni gravanti su quello stipendio perdono efficacia, volontarie o giudiziali che siano. Perché conta: è la base per chiedere al datore di lavoro di interrompere le trattenute.

13. Trib. Pisa, 22 aprile 2026. È inammissibile un piano che non offre alcuna soddisfazione ai chirografari: a ogni creditore va garantita un’utilità, anche modesta ma non simbolica. Perché conta: fissa un limite minimo di serietà della proposta.

14. Trib. Napoli, sez. VII, 27 ottobre 2025. Il Codice della crisi ha superato la vecchia nozione di meritevolezza in favore di una verifica più oggettiva, centrata sull’assenza di colpa grave, malafede o frode. Perché conta: mostra la tendenza di una parte dei tribunali verso una valutazione meno moralistica della storia del debitore.

15. Trib. Pistoia, 31 luglio 2024. La distinzione tra colpa lieve e colpa grave dipende dal grado di consapevolezza del debitore sulla sostenibilità degli impegni; la sospensione della cessione del quinto può essere disposta come misura protettiva funzionale al piano. Perché conta: offre un criterio pratico per impostare la difesa sulla colpa e una base per chiedere protezione immediata.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando valuta e costruisce un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

  1. Classifichiamo ogni singolo debito per origine, esaminando contratti, garanzie e visure storiche, per stabilire prima del deposito se la tua posizione è davvero di consumo o se c’è il rischio di una debitoria mista.
  2. Ricostruiamo la linea del tempo dell’indebitamento, finanziamento per finanziamento, con date, importi, finalità e reddito del momento, per preparare la risposta a qualunque contestazione di colpa grave.
  3. Verifichiamo per ciascun finanziatore se il merito creditizio è stato valutato, acquisendo i documenti informativi precontrattuali e le segnalazioni nelle banche dati del credito, per far valere il limite dell’art. 69, comma 2.
  4. Calcoliamo il fabbisogno del nucleo familiare sulla base di spese documentate, per individuare una quota mensile sostenibile con un margine di sicurezza.
  5. Stimiamo l’alternativa liquidatoria per i creditori ipotecari e privilegiati, così da costruire una proposta che non offra loro meno di quanto otterrebbero dalla vendita.
  6. Redigiamo proposta e piano e ci coordiniamo con il gestore dell’OCC fornendogli un fascicolo completo e ordinato.
  7. Predisponiamo l’istanza di misure protettive, argomentando perché un’esecuzione in corso o una trattenuta sullo stipendio mettono a rischio il piano.
  8. Replichiamo alle osservazioni dei creditori nei termini, distinguendo le contestazioni di legittimità da quelle di convenienza che il creditore colpevole non può sollevare.
  9. Dopo l’omologa, comunichiamo al datore di lavoro o all’ente pensionistico la cessazione delle trattenute e affianchiamo il cliente nella fase esecutiva.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli o resistiamo ai reclami dei creditori, davanti alla Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno i criteri con cui viene redatta la relazione dell’organismo: quali documenti vengono richiesti, dove si concentrano i dubbi, come viene valutata la diligenza del debitore. Questo consente di preparare il fascicolo anticipando le domande, invece di rincorrerle.

La continuità della strategia è un altro elemento concreto: lo stesso difensore segue la pratica dall’analisi iniziale al deposito, dalle osservazioni dei creditori all’omologa e, se serve, fino alla Cassazione, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva da ricostruire da capo.

Lo staff multidisciplinare, infine, fa lavorare insieme avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione dei debiti, sulla colpa grave e sul contenzioso con i creditori; i secondi sulla ricostruzione dei flussi, sul fabbisogno familiare e sulla sostenibilità numerica del piano.


In sintesi

Da tutte queste risposte emergono tre messaggi.

Il primo: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è uno strumento potente, perché non richiede il voto dei creditori, consente di falcidiare anche la cessione del quinto e permette di conservare la prima casa. Ma è riservato a chi ha debiti di consumo, e la presenza anche di un solo debito professionale può cambiare tutto.

Il secondo: la partita si gioca spesso sulla storia del debito più che sui numeri. La colpa grave è l’argomento principale dei creditori, e la negligenza della banca non basta da sola a neutralizzarlo.

Il terzo: i tempi e i passaggi contano. Le misure protettive vanno chieste, le osservazioni dei creditori vanno affrontate nei termini, i reclami vanno proposti al giudice giusto.

Il motivo per cui seguiamo questa materia con particolare attenzione sta nelle competenze dell’Avv. Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce la procedura dal lato di chi la istruisce; avvocato cassazionista, può difendere il piano in ogni grado, fino alla Suprema Corte.

📩 Ogni settimana che passa può voler dire un’altra trattenuta o un’udienza più vicina: raccontaci la tua situazione oggi stesso, i contatti per raggiungerci sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO