Perché su questo tema circolano più leggende che regole
Pochi argomenti del contenzioso tributario sono avvolti da tanta confusione quanto la sospensione dell’esecutività della sentenza in appello. Il motivo è comprensibile: la materia è stata riscritta tre volte in dieci anni — prima con il D.Lgs. 156/2015, poi con il D.Lgs. 220/2023, infine con un Testo unico che è stato approvato ma non è ancora operativo — e ogni riscrittura ha lasciato in circolazione frammenti di regole ormai superate, che però continuano a essere ripetute negli uffici, nei forum e persino in qualche parere frettoloso. Il risultato è che il contribuente arriva al secondo grado con una mappa sbagliata: crede che l’appello blocchi la riscossione, crede che una fideiussione basti a comprarsi la sospensione, oppure — all’opposto — crede che senza fideiussione non valga nemmeno la pena di chiederla.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede che l’appello sospenda tutto non presenta l’istanza e si vede iscrivere a ruolo i due terzi dell’imposta; chi crede che la garanzia sia obbligatoria si procura una fideiussione costosa prima ancora di sapere se il collegio gliela chiederà; chi crede che il diniego si impugni perde settimane a studiare un rimedio che in appello non esiste.
I miti che questa guida smonta uno per uno sono otto: la garanzia come condizione indispensabile; la garanzia come lasciapassare automatico; l’appello che congela da solo la riscossione; il Testo unico che avrebbe già cancellato la vecchia norma; il “bollino di affidabilità fiscale” che varrebbe anche in secondo grado; il danno economico come unico presupposto sufficiente; l’impugnabilità del diniego; il costo della garanzia come somma definitivamente persa.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno per due ragioni verificabili. La prima: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la sospensione in appello è per definizione una fase che vive dentro una strategia di impugnazione destinata a proseguire, se serve, fino al giudizio di legittimità — chi imposta l’istanza cautelare di secondo grado deve già ragionare da ultimo grado. La seconda: lo Studio coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e una domanda di sospensione che tocca insieme il merito tributario, la riscossione frazionata e il rapporto con banche o assicurazioni chiamate a rilasciare la garanzia richiede esattamente quella doppia competenza.
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Mito n. 1 — “Senza fideiussione la sospensione in appello non te la danno”
Il mito
“Tanto vale non chiederla nemmeno: in secondo grado la sospensione la concedono solo a chi porta una fideiussione bancaria.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione ha un fondo di verità robusto, ed è proprio per questo che resiste. La norma sulla garanzia esiste davvero: l’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 546/1992 prevede che <cite index=”6-1″>la sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2</cite>. Chi legge questa frase di sfuggita, o se la sente raccontare da chi l’ha letta di sfuggita, trasforma facilmente un “può” in un “deve”. A rinforzare l’equivoco contribuisce l’esperienza pratica di chi ha ricevuto un’ordinanza che effettivamente subordinava la sospensione a fideiussione: quel contribuente racconterà, in buona fede, che “la garanzia è obbligatoria”, perché nel suo caso lo è stata.
C’è poi un secondo innesco, di natura psicologica. Il contribuente che ha già perso in primo grado parte da una posizione di sfiducia: dà per scontato che il giudice d’appello lo guardi con lo stesso occhio del primo, e che l’unico argomento capace di convincerlo sia un pezzo di carta rilasciato da una banca. In realtà il ragionamento del collegio è completamente diverso.
La realtà
La garanzia, in appello, non è un presupposto di ammissibilità dell’istanza né una condizione di concedibilità della sospensione: è una facoltà discrezionale del collegio, che può esercitare o non esercitare. Il testo dell’art. 52 usa il verbo “può”, e lo usa in modo tecnicamente preciso: il potere cautelare e il potere di condizionare la misura sono due poteri distinti, il secondo eventuale rispetto al primo.
La sequenza reale è questa: l’appellante deposita l’istanza motivata; il presidente fissa la trattazione per la prima camera di consiglio utile e <cite index=”20-1″>comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima</cite>; il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, decide con ordinanza motivata. Solo a quel punto, e solo se lo ritiene opportuno alla luce del caso concreto, il collegio aggiunge la condizione della garanzia. Migliaia di sospensioni vengono concesse ogni anno senza alcuna cauzione, tipicamente quando il fumus è forte (per esempio una sentenza di primo grado motivata in modo palesemente carente, o in contrasto con un orientamento consolidato) e il contribuente è un soggetto patrimonialmente solido.
Il criterio che orienta il collegio, quando decide se chiedere o no la garanzia, è quello della solvibilità dell’istante: lo stesso criterio che il regolamento attuativo della garanzia indica espressamente come parametro di valutazione. La domanda che il giudice si pone non è “quanto vale la fideiussione”, ma “se l’appello venisse respinto, l’Erario riuscirebbe comunque a recuperare?”. Se la risposta è sì, la garanzia diventa superflua.
La prova
Il testo di legge è inequivocabile, e la sua formulazione è confermata sia dal portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria sia dalla giurisprudenza costituzionale che ha costruito la tutela cautelare nei gradi successivi al primo. Con la sentenza 26 aprile 2012, n. 109, la Corte costituzionale ha affermato che <cite index=”70-1″>la questione non è fondata, perché la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale</cite>, aprendo la strada alla sospensione delle sentenze tributarie impugnate: in quel percorso la garanzia è sempre stata descritta come strumento eventuale di bilanciamento, mai come pedaggio d’ingresso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi dà per scontato che senza fideiussione non si ottenga nulla semplicemente non presenta l’istanza. E la conseguenza è automatica: la sentenza di primo grado resta pienamente esecutiva, la riscossione frazionata prosegue, l’agente della riscossione notifica gli atti e — nei casi peggiori — arriva al pignoramento mentre l’appello è ancora in attesa di trattazione. È il danno più evitabile di tutti, perché nasce da una rinuncia preventiva e non da una sconfitta.
Mito n. 2 — “Se porto la fideiussione, la sospensione me la devono dare”
Il mito
“Presento una fideiussione bancaria a prima richiesta per l’intero importo e la Corte è obbligata a sospendere: con la garanzia l’Erario è coperto, quindi non hanno motivo di dire di no.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità esiste, ma riguarda un’ipotesi ben delimitata che il passaparola ha trasformato in regola generale. Nel contenzioso che ha per oggetto le sanzioni tributarie esiste davvero una sospensione a richiesta garantita: l’Agenzia delle Entrate stessa ricorda che <cite index=”63-1″>quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa</cite>. Quel “deve necessariamente” è vero — ma vale per le sanzioni, non per il tributo, e trova la sua fonte nella disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie (art. 19 del D.Lgs. 472/1997), non nell’art. 52.
Il secondo motivo per cui il mito attecchisce è una lettura “economica” del processo: se il rischio dell’Erario è azzerato dalla banca, perché mai il giudice dovrebbe rifiutare? Ragionamento sensato in astratto, ma che ignora il presupposto normativo della misura.
La realtà
La garanzia neutralizza il rischio di insolvenza, non sostituisce i presupposti della sospensione. L’art. 52, comma 2, subordina la sospensione dell’esecutività della sentenza alla sussistenza di “gravi e fondati motivi”: è una formula che la giurisprudenza legge come sintesi di fumus boni iuris e periculum in mora. Se l’appello appare manifestamente infondato — per esempio perché ripropone pedissequamente le stesse difese già respinte, senza censure specifiche alla motivazione della sentenza — il collegio respinge l’istanza anche se davanti ha una fideiussione capiente. La garanzia è la risposta a una domanda diversa (“chi paga se alla fine perdi?”), non alla domanda che decide la causa cautelare (“il tuo appello ha una consistenza sufficiente da giustificare che l’incasso si fermi?”).
C’è di più: nel giudizio di appello il collegio esercita un potere di delibazione del merito. Non si limita a una lettura di superficie, ma compie una valutazione prognostica sull’esito del gravame. Una fideiussione non incide su quella prognosi di un solo grammo.
La prova
La Corte di cassazione ha ripetutamente ancorato la misura cautelare tributaria al binomio fumus-periculum: il principio è stato affermato con la sentenza 24 febbraio 2012, n. 2845 — pronuncia che, in relazione alla sospensione della sentenza tributaria impugnata, ha sottolineato come <cite index=”65-1″>la specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris dell’istanza cautelare e del periculum in mora</cite> — ed è stato poi ribadito in una linea costante di decisioni successive (tra le altre, Cass. n. 15004/2017, n. 3196/2018 e n. 40047/2021).
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce la strategia sulla fideiussione trascura la parte che conta davvero: la motivazione dell’istanza. Deposita un atto di tre pagine che spiega quanto è solida la garanzia e dedica due righe ai motivi d’appello. Si vede respingere l’istanza, ha già sostenuto i costi di istruttoria della garanzia, e — poiché in appello l’ordinanza non è impugnabile — si trova senza un rimedio immediato contro quel diniego.
Mito n. 3 — “Finché pende l’appello non possono riscuotere niente”
Il mito
“Ho fatto appello, quindi la partita è aperta e fino alla sentenza di secondo grado l’Agenzia non può toccarmi.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito nasce da un ricordo storico corretto e ormai superato. Per molti anni la sentenza tributaria è stata percepita come un atto “di carta” fino al passaggio in giudicato, e in effetti l’esecutività immediata delle sentenze tributarie è stata introdotta solo con la riforma del 2015. Chi ha vissuto un contenzioso quindici anni fa ricorda un mondo diverso e lo racconta come se fosse ancora attuale.
Il secondo ingrediente è l’intuizione — assolutamente ragionevole sul piano del buon senso — che impugnare significhi rimettere tutto in discussione. Nel processo tributario non funziona così: l’impugnazione riapre il merito ma non tocca l’esecutività.
La realtà
L’appello, da solo, non sospende assolutamente nulla: la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e la riscossione frazionata prosegue. Il meccanismo è quello dell’art. 68 del D.Lgs. 546/1992, che scandisce quanto si paga in pendenza di processo: <cite index=”81-1″>per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; per l’ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado</cite>.
Tradotto: la sconfitta in primo grado fa scattare l’obbligo di versare i due terzi dell’imposta con i relativi interessi, e il deposito dell’atto di appello non congela quell’obbligo. L’unico strumento che può fermarlo è l’istanza cautelare ex art. 52. È esattamente questo il punto in cui l’inerzia costa cara: il contribuente convinto di essere protetto dall’impugnazione scopre l’errore quando riceve la cartella o l’intimazione.
Vale la pena ricordare, per completezza, che la riscossione frazionata non opera per tutti i tributi: la Cassazione, con l’ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30170, ha escluso l’applicabilità dell’art. 68 all’ICI, perché per quel tributo l’istituto della riscossione frazionata non è previsto — principio poi confermato dalla sentenza 31 ottobre 2018, n. 27803. Per i tributi locali, quindi, occorre una verifica caso per caso: ma è una verifica che va fatta prima, non dopo l’arrivo dell’atto esecutivo.
La prova
Oltre al testo dell’art. 68 e all’art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992 sull’esecutività provvisoria, il Dipartimento della Giustizia Tributaria conferma che <cite index=”76-1″>gli atti impositivi per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta</cite>.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia il peggio in assoluto: subire la riscossione mentre ha ragione. Se l’appello sarà accolto, quanto versato andrà restituito — ma nel frattempo l’azienda avrà perso liquidità, il conto potrà essere stato pignorato e il rating bancario compromesso. Il rimborso arriva, ma arriva dopo, e il danno da mancata liquidità non si recupera con gli interessi legali.
Mito n. 4 — “Dal 2026 c’è il Testo unico: l’art. 52 non esiste più”
Il mito
“Ormai il D.Lgs. 546/1992 è stato abrogato dal Testo unico della giustizia tributaria, quindi tutto quello che si leggeva sulla sospensione in appello è superato.”
Perché ci credono in tanti
Qui il mito nasce da una notizia vera, riportata correttamente ma poi rimasta “congelata” nella versione originaria. Il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, prevedeva infatti l’applicazione delle proprie disposizioni a partire dal 1° gennaio 2026, e per tutto il 2025 decine di articoli, note e commenti hanno scritto (allora esattamente) “in vigore dal 1° gennaio 2026”. Molti di quei testi sono ancora online, non aggiornati.
Quello che è successo dopo, però, ha cambiato il quadro: il decreto Milleproroghe di fine 2025 ha spostato in avanti di un anno l’operatività dei testi unici fiscali.
La realtà
Oggi, per la sospensione in appello, si applica ancora l’art. 52 del D.Lgs. 546/1992: l’entrata in operatività del Testo unico è stata differita al 1° gennaio 2027. Il rinvio è stato disposto dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200: <cite index=”44-1″>all’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»</cite>. Il differimento riguarda l’intero pacchetto dei testi unici tributari e <cite index=”42-1″>la Legge di conversione (Legge n. 26/2026) del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025) è stata recentemente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026</cite>, confermando lo slittamento.
Questo non significa che il Testo unico sia irrilevante: significa che va usato come mappa del futuro prossimo, non come norma da citare oggi in un’istanza cautelare. Nella tabella di corrispondenza, la disciplina dell’attuale art. 52 confluirà nell’art. 106 del Testo unico, quella dell’art. 47 nell’art. 96, quella dell’art. 62-bis nell’art. 117, quella dell’art. 68 nell’art. 126 e quella dell’art. 69 nell’art. 127. Chi deposita un’istanza nel 2026 cita l’art. 52; chi la depositerà dal 2027 citerà l’art. 106.
In una materia che cambia numerazione, presupposti e rimedi nel giro di pochi mesi, la scelta di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione non è un dettaglio formale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, il che consente di impostare l’istanza cautelare di secondo grado già nella prospettiva del giudizio di legittimità.
La prova
Il differimento è documentato dal testo dell’art. 4 del D.L. 200/2025, che <cite index=”43-1″>rinvia al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione dei testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); dei tributi erariali minori (comma 2); della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in tema di versamenti e di riscossione (comma 4) e di quello in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)</cite>. La ragione è stata esplicitata: <cite index=”38-1″>esigenze di coordinamento e stabilità</cite> legate ai decreti correttivi ancora in corso di adozione.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di depositare un’istanza costruita su articoli non ancora applicabili, esponendosi a un’eccezione della controparte e a una lettura sbrigativa da parte del collegio. In un procedimento che si decide in una sola camera di consiglio, fissata entro trenta giorni, un atto che cita la norma sbagliata parte con un handicap che non c’è tempo di recuperare.
Mito n. 5 — “Ho il bollino di affidabilità fiscale, quindi niente garanzia neanche in appello”
Il mito
“Ho punteggi ISA altissimi: la legge esonera i contribuenti affidabili dalla garanzia, quindi in secondo grado non me la possono chiedere.”
Perché ci credono in tanti
Questo è il mito più “colto” dell’elenco, perché chi lo sostiene ha letto davvero una norma — solo che l’ha letta nel posto sbagliato. L’esonero esiste, è recente ed è scritto nero su bianco, ma sta nell’art. 47, che disciplina la sospensione dell’atto impugnato: <cite index=”58-1″>la sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili</cite>.
È una premialità reale e significativa. Ma l’art. 52, comma 6, quando disciplina la sospensione della sentenza in appello, richiama soltanto la garanzia dell’art. 69, comma 2 — non riproduce la clausola di esonero.
La realtà
Il “bollino di affidabilità fiscale” è un argomento fortissimo da spendere in appello, ma non è un’esenzione automatica in secondo grado. La dottrina che ha analizzato la riforma lo ha rilevato espressamente: <cite index=”91-1″>anche nell’ambito del giudizio di secondo grado, la sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’art. 69, comma 2, D.lgs. 546/92, la cui debenza non è esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”</cite>.
Il che non significa che il punteggio ISA vada taciuto: significa che va usato per quello che vale davvero. Poiché la decisione sulla garanzia poggia sulla valutazione della solvibilità e dell’affidabilità dell’istante, un punteggio pari o superiore a 9 per tre periodi d’imposta è precisamente la prova documentale che rende superflua la cauzione. Va quindi allegato, documentato e argomentato: non come diritto all’esonero, ma come dimostrazione che il rischio per l’Erario è già coperto dal profilo del contribuente.
La prova
Il confronto fra i due testi normativi è la prova: la clausola di esonero compare nell’art. 47, comma 5, e non è riprodotta nell’art. 52, comma 6, che si limita al rinvio alla garanzia dell’art. 69, comma 2 <cite index=”6-1″>e all’applicazione della disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis</cite> — cioè alla regola sugli interessi durante la sospensione, non a quella sull’esonero.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di presentarsi in camera di consiglio con una sola carta in mano, convinto che basti invocare il bollino, e di trovarsi un’ordinanza che concede la sospensione subordinandola a una fideiussione che non aveva messo in conto. Se il termine per prestarla è breve — e di norma lo è — il rischio concreto è che la sospensione resti sulla carta.
Mito n. 6 — “Basta dimostrare che pagare mi rovina”
Il mito
“In appello devo solo provare il danno grave e irreparabile: se dimostro che quel pagamento mi mette fuori mercato, la sospensione è dovuta.”
Perché ci credono in tanti
È il mito con la genealogia più nobile, perché fino a pochi anni fa era vero. Nella versione precedente dell’art. 52, accanto alla sospensione della sentenza per “gravi e fondati motivi”, esisteva una seconda porta riservata al contribuente: la sospensione dell’esecuzione dell’atto in presenza di un danno grave e irreparabile. Le due facoltà, come è stato osservato, <cite index=”24-1″>si ponevano tra loro in un rapporto di genere a specie</cite>, e il danno economico poteva rilevare anche in assenza di un fumus particolarmente marcato.
Quella seconda porta è stata chiusa. <cite index=”24-1″>È stata invece soppressa dal D.lgs. 220/2023 la facoltà per il contribuente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, se da questa potesse derivargli “un danno grave e irreparabile”</cite>, per i giudizi instaurati a partire dal 5 gennaio 2024.
La realtà
Oggi, in appello, la strada è una sola: dimostrare “gravi e fondati motivi”, cioè convincere il collegio della consistenza dell’impugnazione, non soltanto della gravità delle conseguenze economiche. Il danno resta rilevantissimo — è il periculum — ma non basta da solo: deve accompagnarsi a una prognosi favorevole sul merito, perché è questo che l’art. 52, comma 2, richiede quando parla di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
La giurisprudenza ha elaborato, per descrivere il rapporto fra i due requisiti, la metafora dei cosiddetti vasi comunicanti: <cite index=”49-1″>i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora devono essere valutati non già in maniera autonoma ed isolata, bensì in base ad un reciproco bilanciamento, potendo assumere rilievo preponderante ora l’uno ora l’altro</cite>. Un fumus molto forte compensa un periculum modesto, e viceversa — ma un periculum drammatico con fumus inesistente non regge.
In concreto, questo cambia il modo di scrivere l’istanza. Non basta allegare bilanci in perdita e lettere della banca: occorre indicare con precisione i passaggi della sentenza impugnata che si assumono errati, il punto di diritto che li rende insostenibili e, quando c’è, il precedente di legittimità che li contraddice. Il periculum va documentato con elementi oggettivi — situazione di cassa, scadenze, impegni verso terzi, eventuali perizie — ma resta la seconda gamba, non la prima.
La prova
Il dato normativo è la soppressione del secondo periodo dell’art. 52, comma 2, ad opera dell’art. 1, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 220/2023, applicabile <cite index=”50-1″>ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024</cite>. Sul versante della valutazione rigorosa dei presupposti resta centrale Cass. n. 2845/2012, seguita dalle pronunce successive già richiamate.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di depositare un’istanza sbilanciata: tutta sul dissesto, niente sul diritto. In camera di consiglio, davanti a un collegio che deve delibare il merito in pochi minuti, quell’istanza non offre appigli. E una volta respinta, il contribuente resta esposto alla riscossione per tutto il tempo dell’appello.
Mito n. 7 — “Se la Corte mi nega la sospensione, faccio reclamo”
Il mito
“Se l’ordinanza è di rigetto, la impugno: dal 2024 le ordinanze cautelari sono impugnabili, l’hanno scritto tutti.”
Perché ci credono in tanti
Anche questo mito nasce da una notizia vera applicata al grado sbagliato. Il D.Lgs. 220/2023 ha effettivamente introdotto l’impugnabilità delle ordinanze cautelari: <cite index=”53-1″>l’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), lettere a) e b), D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ha infatti soppresso la qualifica dell’ordinanza cautelare come “non impugnabile” e introdotto un regime di impugnabilità differenziato a seconda che il provvedimento cautelare sia stato emesso dal collegio oppure dal giudice tributario monocratico</cite>, con l’ordinanza collegiale impugnabile <cite index=”53-1″>innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria</cite>. La notizia ha fatto il giro dei siti specializzati e si è sedimentata come regola generale.
Il punto è che quella novità riguarda il primo grado. Contro l’ordinanza cautelare della Corte di secondo grado, invece, non c’è nulla da impugnare.
La realtà
In appello l’ordinanza cautelare è definitiva: l’art. 52, comma 5, prevede che il collegio provveda con ordinanza motivata non impugnabile, e la stessa regola è espressa dall’art. 47 quando stabilisce che <cite index=”58-1″>l’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile</cite>. La dottrina lo indica come <cite index=”91-1″>la più importante differenza tra la tutela cautelare di primo grado e quella dell’appello</cite>.
Questo non significa però che il contribuente resti senza alcuno spazio di manovra. Restano due strade, entrambe diverse dall’impugnazione. La prima è la revoca o modifica del provvedimento cautelare in caso di mutamento delle circostanze: su istanza motivata di parte, la Corte può rivedere la propria decisione se la situazione di fatto cambia — per esempio se sopravviene un precedente di legittimità favorevole, o se la posizione patrimoniale peggiora in modo documentabile. La seconda è la riproposizione dell’istanza nel grado successivo, perché la tutela cautelare tributaria è oggi strutturata come tutela reiterabile lungo tutto l’arco del processo, fino alla fase di legittimità tramite l’art. 62-bis.
Le due strade non sono equivalenti e vanno scelte in base a ciò che è realmente cambiato. L’istanza di revoca o modifica richiede la prova di un mutamento della situazione di fatto rispetto al momento in cui l’ordinanza è stata emessa: non basta insistere sugli stessi argomenti già valutati, perché in quel caso si tratterebbe di un’impugnazione mascherata. Sono invece elementi spendibili la sopravvenienza di un orientamento di legittimità su una questione identica, un peggioramento documentato della situazione patrimoniale, la notifica di un atto esecutivo che rende attuale un pericolo prima soltanto potenziale, o la definizione in autotutela di una parte della pretesa che riduce l’importo in contestazione. Tutti elementi che vanno allegati con documenti datati, perché la data è ciò che dimostra la sopravvenienza.
La seconda strada guarda invece avanti. Se l’appello viene respinto e si propone ricorso per cassazione, la tutela cautelare si riapre davanti alla stessa Corte di secondo grado che ha pronunciato la sentenza: è la regola dell’art. 62-bis, che ricalca la logica dell’art. 373 c.p.c., perché la Corte di cassazione è giudice di legittimità e non può compiere la valutazione di merito che la misura cautelare presuppone. Anche in quella sede la norma subordina la trattazione dell’istanza alla prova dell’avvenuto deposito del ricorso per cassazione: un adempimento formale che, se trascurato, vanifica la domanda prima ancora che il collegio ne esamini il contenuto.
Su questo la giurisprudenza di merito si è espressa con chiarezza. La CTR Lombardia, con l’ordinanza n. 1634/1/2018, ha affermato che <cite index=”49-1″>l’istanza di tutela cautelare, richiesta dal contribuente per la sospensione degli effetti esecutivi dell’atto impositivo ovvero della sentenza impugnata, è reiterabile, con proposta di modifica/revoca del precedente provvedimento, in ogni grado del giudizio, anche in pendenza del ricorso per cassazione della sentenza, purché la parte istante dimostri il mutamento delle circostanze</cite>.
La prova
Il testo dell’art. 52, comma 5, e dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 546/1992; la ricostruzione del Dipartimento della Giustizia Tributaria, secondo cui <cite index=”2-1″>il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile, salvo nei casi di eccezionale urgenza in cui il presidente, delibato il merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutività della sentenza fino alla pronuncia del Collegio</cite>.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di bruciare settimane preziose a preparare un rimedio inesistente, mentre la riscossione corre. E soprattutto rischia di non fare l’unica cosa utile: organizzare subito la documentazione del mutamento di circostanze, oppure — se il presupposto c’è — attivare la tutela cautelare nella fase successiva. Nel cautelare il tempo è la risorsa più scarsa: perderlo dietro a un’impugnazione che la legge non prevede equivale a rinunciare.
Mito n. 8 — “La garanzia è un costo perso: la paga sempre il contribuente”
Il mito
“Anche se poi vinco, la fideiussione l’ho pagata io e quei soldi non me li ridà nessuno: tanto vale pagare l’imposta.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si fonda su un’esperienza diffusa: il costo della garanzia viene effettivamente anticipato dal contribuente, e chi lo sostiene non vede mai comparire una voce di rimborso automatica. Da qui la conclusione, comprensibile ma affrettata, che si tratti di una spesa a fondo perduto.
Si aggiunge un secondo elemento, spesso ignorato e capace di rafforzare la sensazione di inutilità: durante la sospensione gli interessi continuano a maturare, perché l’art. 52, comma 6, richiama la disposizione dell’art. 47, comma 8-bis, in forza della quale <cite index=”2-1″>nelle more si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa</cite>. Chi non lo sa, scopre a fine causa un importo più alto di quello che ricordava e conclude che “la sospensione non conviene”.
La realtà
Il costo della garanzia è anticipato dal contribuente, ma per legge grava sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. La regola sta nell’art. 69, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 — la stessa norma richiamata dall’art. 52, comma 6 — e il Dipartimento della Giustizia Tributaria la riassume così: <cite index=”11-1″>i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all’esito definitivo del giudizio</cite>.
Quanto alla garanzia in sé, la sua disciplina operativa è contenuta nel regolamento ministeriale: <cite index=”11-1″>disciplinata dal regolamento di attuazione del comma 2 dell’art. 69 del D. Lgs. n° 546/1992, introdotto con il decreto ministeriale n° 22 del 06/02/2017 ed entrato in vigore il 28/03/2017, può essere disposta dal giudice in caso di pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni di solvibilità dell’istante</cite>. Due indicazioni preziose anche per l’appello: la soglia dei diecimila euro e, soprattutto, il richiamo esplicito alla solvibilità come criterio di valutazione.
Sul fronte degli interessi, il ragionamento corretto è di confronto, non di rinuncia: gli interessi della sospensione vanno messi a paragone con il costo reale di privarsi della liquidità — scoperti bancari, mancati investimenti, tensioni di cassa, rischio di insolvenza verso fornitori. Nella gran parte dei casi aziendali il confronto non è nemmeno serrato.
La prova
Art. 69, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, richiamati dall’art. 52, comma 6; per gli interessi, il rinvio all’art. 47, comma 8-bis, contenuto nello stesso comma 6. Sul versante del rimborso di quanto versato in eccesso, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza 26 aprile 2023, n. 11025, che <cite index=”74-1″>il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 68 nel prevedere il rimborso d’ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un’obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti</cite>, con restituzione comprensiva degli interessi e del cosiddetto aggio.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di scegliere la strada apparentemente più economica — pagare e aspettare — che è quasi sempre la più costosa. Paga i due terzi, perde liquidità per anni, e se vince deve comunque attivarsi per il rimborso, che l’art. 68, comma 2, condiziona alla notifica della sentenza all’ufficio, con termine di novanta giorni per l’adempimento e, in caso di inerzia, ricorso al giudizio di ottemperanza.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare che cosa accade materialmente a chi agisce credendo a uno dei miti appena esaminati. Non sono casi reali né risultati promessi.
Simulazione 1 — “Tanto l’appello blocca tutto” (Mito n. 3). Avviso di accertamento IRES/IVA: imposta e interessi per 94.600 €, sanzioni per 28.380 €. Ricorso respinto; sentenza di primo grado depositata il 14 aprile 2026 e notificata dall’Ufficio il 28 aprile 2026. Il contribuente notifica appello il 22 giugno 2026, convinto che l’impugnazione sospenda la riscossione, e non deposita istanza ex art. 52. Sviluppo: l’art. 68, comma 1, lett. a), consente la riscossione di due terzi dell’imposta dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso, cioè 94.600 × 2/3 = 63.066,67 €, oltre interessi. L’iscrizione a ruolo segue il suo corso e la cartella viene notificata a settembre 2026. Esito: al momento della prima udienza d’appello il contribuente ha già subito la riscossione di oltre 63.000 €. Se in secondo grado vincerà, avrà diritto al rimborso d’ufficio con interessi, ma il denaro sarà rimasto fuori dalla cassa aziendale per l’intera durata del giudizio.
Simulazione 2 — “Con la fideiussione è automatica” (Mito n. 2) e “il costo è perso” (Mito n. 8). Stesso importo di partenza, ma qui il contribuente presenta istanza di sospensione allegando una fideiussione bancaria a prima richiesta per 63.100 € e dedicando all’illustrazione dei motivi d’appello mezza pagina. Sviluppo: il collegio, delibato il merito, ritiene che l’appello riproponga le difese già disattese senza censure specifiche alla motivazione della sentenza, e respinge l’istanza per difetto di “gravi e fondati motivi”. La garanzia, già istruita, resta inutilizzata; l’ordinanza, in appello, non è impugnabile. Variante virtuosa: la stessa istanza, redatta indicando tre errori di diritto puntuali della sentenza e allegando la documentazione di cassa, ottiene la sospensione subordinata a garanzia. Ipotizzando — a titolo puramente dimostrativo, perché il dato dipende dall’istituto e dal profilo del soggetto — un costo annuo della garanzia pari all’1,5% dell’importo garantito, si tratta di circa 946 € l’anno: somma che, ai sensi dell’art. 69, comma 2, è anticipata dal contribuente ma destinata a gravare sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio. Il confronto non è quindi fra 946 € e zero, ma fra 946 € e 63.066,67 € di liquidità sottratti all’impresa per due o tre anni.
Simulazione 3 — “Il bollino ISA mi esonera” (Mito n. 5) e le sanzioni (Mito n. 2). Società con punteggio ISA pari a 9,3 / 9,1 / 9,4 negli ultimi tre periodi d’imposta disponibili. Contestazione articolata in 61.400 € di imposta e 41.250 € di sole sanzioni. In appello la società chiede la sospensione invocando l’esonero da garanzia. Sviluppo: l’esonero previsto per i titolari di “bollino di affidabilità fiscale” è collocato nell’art. 47, comma 5, e non è riprodotto dall’art. 52, comma 6, che richiama soltanto la garanzia dell’art. 69, comma 2. Il collegio non è quindi vincolato all’esonero — ma i punteggi ISA, allegati e documentati, costituiscono prova diretta della solvibilità e dell’affidabilità dell’istante, il criterio che orienta la decisione sulla cauzione. Esito: sospensione concessa senza garanzia sulla parte relativa all’imposta, per effetto della valutazione di solvibilità; quanto ai 41.250 € di sanzioni, il contribuente dispone in più della via specifica prevista in materia di sanzioni tributarie, dove la produzione di idonea garanzia rende doverosa la sospensione da parte della Corte di secondo grado. Due binari distinti, entrambi da attivare consapevolmente nello stesso atto.
Simulazione 4 — “Tanto poi faccio reclamo” (Mito n. 7) e la corsa contro il tempo. Istanza di sospensione depositata in appello il 9 marzo 2026 insieme all’atto di impugnazione, su un carico di 78.300 € di imposta e interessi. Il presidente fissa la camera di consiglio per il 2 aprile 2026, entro il trentesimo giorno previsto dall’art. 52, comma 3, e la segreteria comunica la data il 26 marzo, rispettando i cinque giorni liberi. Sviluppo: il collegio respinge l’istanza con ordinanza del 2 aprile. Il contribuente, convinto che le ordinanze cautelari siano impugnabili dopo il D.Lgs. 220/2023, impiega tre settimane a predisporre un reclamo. Il rimedio non esiste in appello: l’ordinanza di secondo grado è espressamente non impugnabile. Nel frattempo la riscossione dei due terzi — 52.200 € — prosegue indisturbata. Percorso alternativo: nelle stesse tre settimane il contribuente documenta un mutamento delle circostanze (una pronuncia di legittimità sopravvenuta su una questione identica, oppure il peggioramento documentato della posizione finanziaria) e deposita un’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare. Non è una garanzia di accoglimento, ma è l’unica strada che la legge apre — e, se l’appello verrà respinto, quella documentazione costituirà la base della successiva istanza ex art. 62-bis in pendenza di ricorso per cassazione. Esito a confronto: stesso tempo impiegato, due risultati opposti. Nel primo caso un atto inammissibile e la riscossione integrale; nel secondo una domanda ammissibile e un fascicolo già pronto per la fase successiva. È la dimostrazione più nitida che, nel cautelare, conoscere il rimedio giusto vale quanto avere ragione nel merito.
Il fondo di verità: da dove nascono davvero questi equivoci
Nessuno dei miti esaminati è nato dal nulla. Ciascuno è un frammento di verità che ha perso il proprio contesto, e ricomporli nel quadro corretto è il modo più rapido per non caderci più.
Il primo frammento vero è che la garanzia esiste e il giudice può imporla: l’art. 52, comma 6, la prevede espressamente. Ciò che il passaparola ha cancellato è il verbo “può” e il criterio che lo governa — la solvibilità dell’istante — trasformando uno strumento di bilanciamento in un requisito d’accesso.
Il secondo frammento vero è che in un caso la garanzia rende la sospensione doverosa: accade in materia di sanzioni tributarie, dove la produzione di idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, obbliga la Corte di secondo grado a concedere la misura. È un’ipotesi speciale, che riguarda le sanzioni e non il tributo, ed è stata indebitamente generalizzata.
Il terzo frammento vero è storico: per molti anni le sentenze tributarie non erano immediatamente esecutive e la tutela cautelare era di fatto confinata al primo grado. È stata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 109/2012 e con le ordinanze n. 181 e n. 254 dello stesso anno — sulla scia della sentenza n. 217 del 2010 — ad aprire la strada, e poi il D.Lgs. 156/2015 a generalizzare la tutela cautelare in tutti i gradi. Chi ripete che “l’appello sospende tutto” sta citando, senza saperlo, un mondo processuale scomparso.
Il quarto frammento vero riguarda il Testo unico: esiste, è stato pubblicato, porterà una numerazione nuova. Solo che la sua operatività è stata differita al 1° gennaio 2027, e fino ad allora la norma da applicare resta l’art. 52 del D.Lgs. 546/1992.
Il quinto frammento vero è l’esonero da garanzia per i contribuenti affidabili: è una novità concreta e favorevole, ma il legislatore l’ha scritta nell’art. 47, cioè nella disciplina della sospensione dell’atto impugnato, senza replicarla nell’art. 52.
Il sesto frammento vero è che il danno grave e irreparabile conta: è il periculum, e pesa nel bilanciamento con il fumus secondo la logica dei vasi comunicanti. Ciò che non è più vero è che basti da solo, dopo la soppressione — per i giudizi instaurati dal 5 gennaio 2024 — della sospensione dell’atto in appello.
Il settimo frammento vero è l’impugnabilità delle ordinanze cautelari, introdotta dal D.Lgs. 220/2023: reale, ma limitata al primo grado. In appello l’ordinanza resta non impugnabile, e ciò che sopravvive è la revoca o modifica per mutamento delle circostanze e la riproposizione della tutela nella fase successiva.
L’ottavo frammento vero è che la garanzia costa e gli interessi corrono: entrambe le cose sono esatte. Ciò che manca al mito è la regola sul riparto finale del costo e il confronto economico con l’alternativa, cioè privarsi della liquidità per anni.
Mito e realtà in tabella
Il quadro sinottico che segue serve come promemoria rapido: a sinistra la frase come circola, a destra il dato normativo che la corregge. Va letto ricordando che ogni riga sintetizza una regola che, nel caso concreto, richiede sempre una verifica sui presupposti specifici della controversia.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Senza fideiussione la sospensione non te la danno” | L’art. 52, comma 6, dice che la sospensione può essere subordinata a garanzia: è una facoltà discrezionale del collegio, non un requisito dell’istanza |
| “Con la fideiussione la sospensione è automatica” | La garanzia copre il rischio di insolvenza, non sostituisce i “gravi e fondati motivi” (fumus + periculum). L’automatismo esiste solo in materia di sanzioni tributarie |
| “Finché pende l’appello non possono riscuotere” | La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva: l’art. 68 consente la riscossione dei due terzi dopo il rigetto del ricorso |
| “Dal 2026 c’è il Testo unico, l’art. 52 non esiste più” | Il D.L. 200/2025 (conv. L. 26/2026) ha differito l’operatività del D.Lgs. 175/2024 al 1° gennaio 2027: oggi si applica l’art. 52 del D.Lgs. 546/1992 |
| “Con il bollino ISA niente garanzia neanche in appello” | L’esonero è previsto dall’art. 47, comma 5, per la sospensione dell’atto; l’art. 52, comma 6, non lo riproduce. Resta prova decisiva di solvibilità |
| “Basta dimostrare che pagare mi rovina” | Dal 5 gennaio 2024 in appello è soppressa la sospensione dell’atto per danno grave e irreparabile: serve dimostrare i “gravi e fondati motivi” dell’impugnazione |
| “Se mi negano la sospensione faccio reclamo” | In appello l’ordinanza cautelare non è impugnabile. Restano revoca/modifica per mutamento delle circostanze e tutela nella fase successiva |
| “Il costo della garanzia è perso” | I costi sono anticipati dal contribuente ma gravano sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio (art. 69, comma 2) |
Le domande di verifica
No. La garanzia non è obbligatoria per ottenere la sospensione in appello. L’art. 52, comma 6, la configura come facoltà del collegio, che la impone quando lo ritiene necessario alla luce della solvibilità dell’istante e dell’entità delle somme in gioco. Molte sospensioni vengono concesse senza alcuna cauzione.
Dipende, ed è una distinzione che vale soldi veri. Se la controversia ha per oggetto sanzioni tributarie, la produzione di idonea garanzia — anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa — rende doverosa la concessione della sospensione da parte della Corte di secondo grado. Se invece si discute del tributo, la garanzia non crea alcun automatismo: restano da dimostrare i “gravi e fondati motivi” richiesti dall’art. 52, comma 2.
Sì, è vero che devo pagare durante l’appello. Salvo sospensione, dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso l’art. 68 consente la riscossione dei due terzi del tributo con i relativi interessi. Fa eccezione la parte relativa alle sanzioni, che segue regole proprie, e vanno verificati i tributi per i quali la riscossione frazionata non è prevista, come la Cassazione ha chiarito per l’ICI con le decisioni n. 30170/2017 e n. 27803/2018.
No, il Testo unico non si applica ancora. Il D.Lgs. 175/2024 è stato pubblicato ed entrerà in operatività il 1° gennaio 2027, dopo il rinvio disposto dal decreto Milleproroghe di fine 2025 convertito con la legge n. 26/2026. Fino ad allora l’istanza di sospensione in appello si fonda sull’art. 52 del D.Lgs. 546/1992; dal 2027 il riferimento sarà l’art. 106 del Testo unico.
Dipende da cosa intendi per “fare qualcosa”. Impugnare l’ordinanza di rigetto in appello non è possibile, perché la legge la qualifica come non impugnabile. Si può però chiederne la revoca o la modifica dimostrando un mutamento delle circostanze, e si può riproporre la tutela cautelare nella fase successiva del giudizio, secondo la logica di reiterabilità affermata anche dalla giurisprudenza di merito con l’ordinanza CTR Lombardia n. 1634/1/2018.
Le sentenze che smontano i miti
I riferimenti che seguono sono quelli che, nella pratica, chiudono la discussione su ciascuno dei miti esaminati. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime originali.
1. Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2012, n. 109. Ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 49 del D.Lgs. 546/1992, affermando che la disposizione poteva essere letta in senso conforme a Costituzione così da consentire la sospensione della sentenza tributaria impugnata. Rilevanza: è la pronuncia che ha spezzato il dogma secondo cui la tutela cautelare si esaurisce in primo grado — e quindi il presupposto storico del mito n. 3.
2. Corte costituzionale, ordinanza 11 luglio 2012, n. 181. Ha ribadito l’indirizzo espresso pochi mesi prima, consolidando la lettura costituzionalmente orientata. Rilevanza: mostra che l’apertura del 2012 non fu episodica ma una linea.
3. Corte costituzionale, ordinanza 15 novembre 2012, n. 254. Terza pronuncia dello stesso anno nella medesima direzione. Rilevanza: completa il quadro che il legislatore recepirà nel 2015 generalizzando la tutela cautelare a tutti i gradi.
4. Corte costituzionale, sentenza n. 217 del 2010. Anticipa il mutamento di prospettiva sulla tutela cautelare tributaria, prima delle pronunce del 2012. Rilevanza: è la radice dell’evoluzione che ha condotto all’attuale art. 52.
5. Corte costituzionale, sentenza n. 165 del 2000. Espressione dell’orientamento restrittivo anteriore, secondo cui la sospensione delle sentenze tributarie d’appello non era ammessa. Rilevanza: è la fonte “storica” del mito secondo cui in appello non ci sarebbe tutela cautelare.
6. Corte di cassazione, sentenza 24 febbraio 2012, n. 2845. Ha affermato l’applicabilità dell’art. 373 c.p.c. al ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie, sottolineando che la specialità della materia impone una valutazione rigorosa di fumus e periculum. Rilevanza: smonta il mito n. 2, perché chiarisce che la misura cautelare si regge sui presupposti, non sulle garanzie prestate.
7. Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2010, n. 21121. Espressione dell’orientamento contrario alla sospensione delle sentenze tributarie impugnate. Rilevanza: documenta il contrasto pre-2012 da cui derivano molte convinzioni ancora in circolazione.
8. Corte di cassazione, sentenza n. 7815 del 2010. Anch’essa nel solco dell’indirizzo restrittivo anteriore alla svolta della Consulta. Rilevanza: utile per datare con precisione le opinioni “d’epoca” che si incontrano ancora oggi.
9. Corte di cassazione, sentenza n. 15004/2017. Prosegue la linea sulla necessaria compresenza dei presupposti cautelari. Rilevanza: conferma che il fumus non è un requisito di facciata.
10. Corte di cassazione, sentenza n. 3196/2018. Ribadisce l’ancoraggio della misura cautelare tributaria a fumus e periculum. Rilevanza: rafforza la risposta al mito n. 6, secondo cui basterebbe il danno economico.
11. Corte di cassazione, sentenza n. 40047/2021. Ulteriore conferma dell’orientamento consolidato sui presupposti della sospensione. Rilevanza: è il precedente più recente della linea, utile da citare in istanza.
12. Corte di cassazione, ordinanza 26 aprile 2023, n. 11025. Ha qualificato l’obbligo di rimborso d’ufficio previsto dall’art. 68 come obbligazione nascente dalla legge, riconducibile allo schema dell’indebito, con restituzione degli interessi e dell’aggio. Rilevanza: quantifica ciò che il contribuente recupera dopo aver subito la riscossione frazionata — e mostra perché conviene evitarla con la sospensione anziché rincorrerla con il rimborso.
13. Corte di cassazione, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30170. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 68 all’ICI, tributo per il quale non opera la riscossione frazionata. Rilevanza: obbliga a verificare tributo per tributo quale sia il regime della riscossione in pendenza di giudizio.
14. Corte di cassazione, sentenza 31 ottobre 2018, n. 27803. Ha confermato il principio appena richiamato sull’ambito applicativo dell’art. 68. Rilevanza: consolida la regola e la rende spendibile nei contenziosi sui tributi locali.
15. Corte di cassazione, sentenza 31 marzo 2010, n. 7831. Interviene sul rapporto fra sentenza di primo grado e procedure di riscossione coattiva degli atti impositivi esecutivi. Rilevanza: utile per ricostruire che cosa accade, in concreto, dopo la pronuncia sfavorevole.
16. Corte di cassazione, ordinanza 4 giugno 2025, n. 14962. Ha precisato limiti e possibilità del ricorso per cassazione avverso le decisioni rese in sede di ottemperanza ex art. 70 del D.Lgs. 546/1992. Rilevanza: riguarda l’ultimo anello della catena, quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente la sentenza favorevole.
17. CTR Lombardia, ordinanza n. 1634/1/2018. Ha affermato la reiterabilità dell’istanza cautelare in ogni grado, con possibilità di revoca o modifica del precedente provvedimento in presenza di un mutamento delle circostanze, e il bilanciamento fra fumus e periculum secondo la teoria dei vasi comunicanti. Rilevanza: è il riferimento operativo per chi si è visto respingere l’istanza in appello e crede — erroneamente — di non avere più spazi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il compito che lo Studio assume in questa materia è preciso: separare ciò che la legge dice davvero da ciò che al contribuente è stato raccontato, e costruire su quella base un’istanza cautelare che abbia una possibilità concreta di essere accolta. In concreto:
- Verifichiamo il regime temporale applicabile alla controversia, controllando la data di instaurazione del giudizio per stabilire se operano o no le modifiche del D.Lgs. 220/2023 e confermando che, fino al 1° gennaio 2027, il riferimento normativo resta l’art. 52 del D.Lgs. 546/1992.
- Ricostruiamo l’esatto importo esigibile in pendenza di appello applicando l’art. 68 al caso concreto, distinguendo imposta, interessi e sanzioni e verificando se per quel tributo la riscossione frazionata sia prevista.
- Redigiamo l’istanza di sospensione ex art. 52 articolando separatamente i “gravi e fondati motivi”: censure puntuali alla motivazione della sentenza di primo grado sul versante del fumus, documentazione finanziaria e contrattuale sul versante del periculum.
- Documentiamo il profilo di solvibilità allegando bilanci, situazioni patrimoniali e, quando esistono, i punteggi ISA degli ultimi periodi d’imposta, per argomentare davanti al collegio che la garanzia non è necessaria.
- Gestiamo il rapporto con banche e compagnie assicurative quando la garanzia venga imposta, verificando la conformità del testo della fideiussione ai requisiti del D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, e i termini entro cui va prestata.
- Attiviamo la via specifica prevista in materia di sanzioni tributarie, dove la produzione di idonea garanzia rende doverosa la sospensione da parte della Corte di secondo grado, distinguendola nell’atto dalla domanda relativa al tributo.
- Chiediamo la trattazione d’urgenza quando ricorrono i presupposti dell’eccezionale urgenza, sollecitando il decreto presidenziale che sospende l’esecutività fino alla pronuncia del collegio.
- Presidiamo i termini del procedimento cautelare, dalla fissazione entro trenta giorni alla comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima, per evitare che la decisione arrivi quando la riscossione è già in corso.
- Predisponiamo l’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare quando sopravviene un mutamento delle circostanze, poiché in appello l’ordinanza non è impugnabile e questa è la strada praticabile.
- Proseguiamo la tutela nella fase di legittimità, con l’istanza ex art. 62-bis alla Corte che ha pronunciato la sentenza impugnata, e curiamo l’esecuzione della sentenza favorevole fino al giudizio di ottemperanza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: la sospensione in appello non è un incidente isolato, ma il primo anello di una catena che può arrivare al giudizio di legittimità, dove la tutela cautelare si riapre attraverso l’art. 62-bis. Impostare l’istanza di secondo grado con la stessa mano che condurrà l’eventuale ricorso per cassazione significa scrivere fin da subito censure coerenti e spendibili anche nel grado successivo, invece di dover ricostruire la linea difensiva da capo. Accanto a questo pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: una domanda cautelare che tocca la riscossione frazionata, la liquidità dell’impresa e il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa non è un problema solo processuale.
La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione è il criterio con cui lo Studio lavora: stesso difensore, stessa linea difensiva, nessuna dispersione di argomenti tra un grado e l’altro. E poiché il contenzioso tributario vive di numeri oltre che di norme, avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, dalla quantificazione degli importi esigibili alla documentazione del danno da privazione della liquidità.
L’informazione corretta è la prima difesa
In questa materia chi sa come funziona parte con un vantaggio enorme su chi si affida al passaparola, perché tutti gli errori esaminati in questa guida hanno una caratteristica comune: producono i loro effetti in silenzio, mentre il contribuente crede di essere protetto. Non presentare l’istanza perché “tanto serve la fideiussione”, non motivare l’appello perché “tanto ho la garanzia”, non muoversi perché “tanto l’appello sospende tutto”: sono tre modi diversi di arrivare allo stesso risultato, cioè subire la riscossione dei due terzi mentre la causa è ancora aperta.
Lo Studio Monardo segue questo terreno per ragioni che discendono direttamente dalle abilitazioni dell’Avvocato: la qualifica di cassazionista, che consente di trattare la sospensione in appello come il primo passo di una difesa pensata per reggere fino all’ultimo grado, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di gestire insieme il profilo processuale, quello fiscale e quello finanziario della garanzia. Nessuna promessa di risultato: l’impegno è di analizzare la tua posizione, verificare i presupposti effettivi e costruire l’istanza nel modo tecnicamente più solido possibile.
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