Come Si Calcola Il Contributo Unificato In Appello Tributario?

Quanto devo versare per depositare l’appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, e su quale valore va calcolato l’importo: su tutto l’atto che ho impugnato all’inizio, oppure solo sulla parte di pretesa che ho ancora contro? È la domanda che arriva puntuale quando la sentenza di primo grado non ha chiuso la partita e il termine per impugnare comincia a correre. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa sentenza, a seconda di come si costruisce l’atto di appello e di come si compila la dichiarazione di valore, può comportare un contributo unificato di 250 euro o di 500 euro, e in alcuni casi persino di 1.500 euro. La disciplina è racchiusa in poche righe del Testo unico sulle spese di giustizia, ma quelle poche righe vengono lette in modo diverso dagli uffici di segreteria, dalla prassi ministeriale e dalla Corte di cassazione: è da questa distanza che nasce il bivio.

Si tratta di una materia che sta esattamente al punto di incontro fra due competenze dello Studio Monardo. La prima è quella tributaria in senso stretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè nel terreno in cui si decide se un atto impositivo regge e quanto vale davvero la pretesa contestata. La seconda è quella delle impugnazioni: l’Avvocato è cassazionista, e il contributo unificato è una voce che segue la controversia dal primo grado fino all’ultimo, cambiando regole proprio quando si passa dal merito alla legittimità. Chi imposta l’appello sapendo già come si comporterà il giudizio di Cassazione calcola il contributo in modo diverso da chi ragiona un grado alla volta.

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Il quadro di partenza: che cos’è il contributo unificato tributario e chi lo paga in appello

Il contributo unificato è la somma che va versata per iscrivere a ruolo una causa. Nel processo tributario è stato introdotto nel 2011, con il D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011, in sostituzione dell’imposta di bollo che fino ad allora gravava sugli atti del contenzioso. La sua disciplina è contenuta nel D.P.R. 115/2002, il Testo unico sulle spese di giustizia: l’art. 9 stabilisce che è dovuto per ciascun grado di giudizio, l’art. 13 comma 6-quater ne fissa gli importi per le controversie tributarie, l’art. 14 comma 3-bis impone alla parte di dichiararne il valore.

La natura del contributo non è quella di una spesa amministrativa, ma quella di un vero e proprio tributo. La Corte di cassazione lo ha ribadito più volte, e la conseguenza pratica è rilevante: l’atto con cui la segreteria chiede il pagamento di quanto non versato è un atto impositivo, impugnabile davanti al giudice tributario, con tutti i termini di decadenza che questo comporta.

Il primo elemento da fissare riguarda chi paga in appello. In primo grado il contributo è dovuto, di regola, dal ricorrente. In appello è dovuto dalla parte che propone l’impugnazione, cioè dalla parte rimasta soccombente in tutto o in parte all’esito del primo grado. Se la sentenza è sfavorevole a entrambe le parti e ciascuna impugna con un proprio atto, ciascuna versa il contributo in relazione al valore della porzione di controversia che porta in secondo grado. Quando ad appellare è l’ente impositore, il contributo non viene materialmente versato ma prenotato a debito: è il meccanismo che consente all’amministrazione di stare in giudizio senza anticipare le spese, e che genera quella asimmetria di trattamento su cui il contenzioso è più volte tornato.

Il secondo elemento riguarda quanto. Gli importi del processo tributario sono autonomi rispetto a quelli del processo civile e sono elencati dall’art. 13 comma 6-quater del D.P.R. 115/2002: 30 euro per le controversie di valore fino a 2.582,28 euro; 60 euro per quelle di valore superiore a 2.582,28 e fino a 5.000 euro; 120 euro per quelle di valore superiore a 5.000 e fino a 25.000 euro, nonché per le controversie tributarie di valore indeterminabile; 250 euro per quelle di valore superiore a 25.000 e fino a 75.000 euro; 500 euro per quelle di valore superiore a 75.000 e fino a 200.000 euro; 1.500 euro per quelle di valore superiore a 200.000 euro.

Qui va sgombrato subito il campo da un equivoco diffuso, che circola anche in molte guide online. Nel processo tributario di merito il contributo unificato non aumenta della metà in appello. L’aumento della metà per i giudizi di impugnazione, previsto dall’art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, si riferisce al contributo “di cui al comma 1”, cioè a quello del processo civile. Il comma 6-quater, che disciplina il processo tributario, non è richiamato da quella norma e fissa gli stessi importi tanto per i ricorsi davanti alle corti di giustizia tributaria di primo grado quanto per quelli davanti alle corti di secondo grado, e tanto per l’impugnazione principale quanto per quella incidentale. Il secondo grado costa quindi come il primo, a parità di valore: si paga di nuovo, non si paga di più. Le cose cambiano soltanto quando si arriva in Cassazione, perché l’art. 261 del Testo unico rinvia, per i ricorsi in materia tributaria, alla misura prevista per il processo civile.

Esiste però un aumento della metà che nel processo tributario si applica eccome, ed è quello dell’art. 13 comma 3-bis: il contributo è maggiorato del cinquanta per cento quando il difensore non indica nell’atto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure quando la parte omette di indicare il proprio codice fiscale. La prassi ministeriale ha chiarito che la maggiorazione colpisce il ricorso di primo grado e l’appello, principale o incidentale, ma non gli altri atti del processo soggetti a contributo, perché non è consentita l’applicazione analogica in danno del contribuente. È una dimenticanza formale che su uno scaglione alto vale centinaia di euro.

Il terzo elemento è come si determina il valore, e qui comincia il vero problema. Il valore della lite, nel processo tributario, è l’importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni; se la controversia riguarda soltanto l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle sanzioni. L’art. 14 comma 3-bis del Testo unico precisa che il valore va determinato “per ciascun atto impugnato anche in appello” e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. Se la dichiarazione manca, scatta la presunzione più severa: gli uffici determinano il contributo in 1.500 euro, presumendo la lite di valore superiore a 200.000 euro. La dimenticanza può essere sanata producendo, entro trenta giorni dal deposito, un atto separato datato e sottoscritto che contenga la dichiarazione omessa.

Infine, come si paga. Nel processo tributario telematico il canale ordinario è pagoPA, accessibile dal sistema informativo della giustizia tributaria in sede di costituzione in giudizio o successivamente, con abbinamento automatico al numero di iscrizione a ruolo dell’appello. Restano disponibili, a prescindere dalla modalità di deposito, il modello F23 con codice tributo 171T e l’acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di valori bollati. La ricevuta va allegata al deposito: non è il pagamento in sé a essere condizione di procedibilità, ma la sua assenza apre la strada all’invito al pagamento e alla successiva iscrizione a ruolo.

Resta da fissare un ultimo elemento del quadro, spesso trascurato: quali altre voci accompagnano il contributo e in quali casi non è dovuto affatto.

Il contributo unificato ha assorbito, per gli atti del processo tributario che vi sono soggetti, l’imposta di bollo: chi versa il contributo non deve apporre bolli sull’atto di appello né sui documenti prodotti. Non ha invece assorbito le spese di notificazione a richiesta d’ufficio e i diritti di copia, che restano autonome e che nel calcolo di quanto costa un grado di giudizio vanno messe a preventivo separatamente. Va ricordato, inoltre, che l’anticipazione forfettaria prevista dal Testo unico riguarda le cause civili e non si estende al contenzioso tributario, dove il contributo resta la voce di gran lunga prevalente.

Non è dovuto alcun contributo da chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La conseguenza si estende anche all’ulteriore importo previsto per l’impugnazione respinta: la parte ammessa al beneficio non può essere condannata a versarlo in caso di esito negativo della lite, secondo un orientamento di legittimità ormai consolidato. Chi difende un contribuente con i requisiti reddituali per l’ammissione ha quindi una ragione in più per attivare il beneficio prima del deposito dell’appello, e non a giudizio avviato.

Per l’ente impositore opera invece la prenotazione a debito: il contributo viene annotato e non versato, e questo genera l’asimmetria su cui il contenzioso è più volte tornato. È esattamente la ragione per cui la commissione tributaria regionale di Catanzaro rimise la questione alla Corte costituzionale, osservando che, in caso di rigetto reciproco delle impugnazioni, l’ulteriore importo avrebbe colpito la sola parte privata. La Consulta non entrò nel merito della disparità, perché risolse la questione a monte: quella norma riguarda il processo civile e non il contributo tributario.

C’è poi il versante sanzionatorio, che va conosciuto prima di scegliere il criterio di calcolo. In caso di omesso o insufficiente versamento, la segreteria notifica l’invito al pagamento con l’avvertenza che, in mancanza di adempimento, si procederà a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva, con addebito degli interessi al saggio legale. All’importo non versato si affianca la sanzione prevista dal Testo unico per l’omesso pagamento, che si commisura a quanto dovuto. La differenza fra un calcolo prudente e uno aggressivo, quindi, non è soltanto la cifra iniziale: è la cifra iniziale più la sanzione più gli interessi, se l’ufficio contesta e la contestazione regge.

Infine, un chiarimento sulla forma dell’atto. La dichiarazione di valore va resa “nelle conclusioni” dell’appello: non basta indicare il valore nella nota di iscrizione a ruolo, né dedurlo implicitamente dall’atto impugnato allegato. La segreteria controlla il documento processuale, non la ricostruzione che il difensore ha in mente. È una formalità che costa poco rispettare e molto ignorare, perché la sua assenza fa scattare la presunzione di valore superiore a 200.000 euro con contributo di 1.500 euro, indipendentemente da quanto la controversia valga davvero.

Su questo impianto si innestano le tre strade percorribili quando si costruisce l’atto di appello. Sono strade tutte praticabili, tutte difendibili, e con conseguenze economiche e di rischio diverse.


Opzione 1 — Dichiarare in appello il valore pieno dell’atto impugnato in primo grado

In cosa consiste

La prima strada consiste nel replicare in appello la dichiarazione di valore già resa in primo grado, ancorandola all’atto impositivo originario nella sua interezza: se l’avviso di accertamento conteneva 84.300 euro di imposta, il valore dichiarato in appello resta 84.300 euro, indipendentemente dal fatto che la sentenza di primo grado abbia annullato buona parte della pretesa e che l’appello riguardi soltanto ciò che è rimasto in piedi.

La base normativa è la lettera dell’art. 14 comma 3-bis del D.P.R. 115/2002, che àncora il valore all'”atto impugnato”, anche in appello, e non ai capi della sentenza. È la lettura tradizionalmente seguita dagli uffici di segreteria, che nel controllo di regolarità del versamento confrontano il contributo versato con il valore dell’atto risultante dal fascicolo. È anche la lettura che genera il minor numero di contestazioni, perché nessun ufficio chiede l’integrazione a chi ha versato in misura pari o superiore al dovuto secondo la propria prassi.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’appello totale: il contribuente è rimasto interamente soccombente e porta in secondo grado l’intero atto. Qui l’opzione 1 non è una scelta, è semplicemente il calcolo corretto, perché il valore devoluto coincide con il valore dell’atto.

Il secondo scenario è quello dell’appello dell’ente impositore che si estende a tutta la materia del contendere. Anche in questo caso non c’è alcuno scarto fra atto e capi impugnati.

Il terzo scenario, meno ovvio, è quello dell’appello parziale in cui la differenza di scaglione è minima e la controversia è delicata sul piano della notifica o dei termini. A fronte di uno scarto di poche decine di euro fra uno scaglione e l’altro, versare sull’importo più alto elimina in radice il rischio di un invito al pagamento che, se non impugnato nei sessanta giorni, si consolida.

Come si esegue

Nelle conclusioni dell’atto di appello si inserisce la dichiarazione di valore, indicando l’importo del tributo dell’atto originariamente impugnato al netto di interessi e sanzioni, e si versa il contributo corrispondente allo scaglione. Nella nota di iscrizione a ruolo il valore va riportato in modo coerente con quanto dichiarato in atto: una discrasia fra i due documenti è il primo motivo per cui la segreteria apre un controllo.

Vantaggi

A fronte di un esborso maggiore, il vantaggio è la quiete processuale. Il fascicolo entra senza rilievi, non si apre il sub-procedimento dell’invito al pagamento, non si espone la parte alla sanzione per insufficiente versamento e non si aggiunge, a un appello già da difendere nel merito, un contenzioso accessorio sul contributo. In una fase in cui l’attenzione del difensore deve stare sui motivi di gravame e sui termini, non è un elemento marginale.

C’è poi un vantaggio meno visibile: chi versa in eccesso conserva la possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato in più. La domanda di rimborso va presentata all’ufficio competente e sconta il termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, decorrente dal pagamento. È una via lenta, ma esiste.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è evidente: si paga più del dovuto, e in alcune configurazioni si paga molto di più. Il salto fra lo scaglione dei 250 euro e quello dei 500 euro, o fra i 500 e i 1.500 euro, può essere determinato da una porzione di pretesa che l’appello non tocca nemmeno. Se la sentenza di primo grado ha già annullato definitivamente una parte dell’accertamento, e quella parte non è oggetto di alcuna impugnazione né principale né incidentale, quella porzione è ormai coperta da giudicato interno: continuare a considerarla nel valore della lite significa far pagare al contribuente un tributo giudiziario su una materia che non è più controversa.

Il secondo svantaggio è la scarsa reversibilità. Recuperare l’eccedenza richiede un’istanza autonoma, tempi propri e, in caso di diniego, un nuovo contenzioso: l’esborso iniziale è certo, il recupero è eventuale.

Il profilo ideale per questa strada è il contribuente che impugna integralmente la sentenza, oppure chi si trova di fronte a uno scarto di scaglione contenuto e preferisce chiudere ogni discussione sul contributo per concentrare le risorse difensive sul merito dell’appello.


Opzione 2 — Dichiarare il valore della sola porzione di pretesa devoluta in appello

In cosa consiste

La seconda strada parte da una premessa diversa: il contributo unificato è un tributo giudiziario che finanzia l’attività giurisdizionale richiesta, e l’attività richiesta al giudice d’appello riguarda soltanto i capi impugnati. Se la sentenza di primo grado ha annullato l’accertamento per 51.800 euro e lo ha confermato per 32.500, e l’appello del contribuente devolve solo quei 32.500 euro, il valore della lite in secondo grado è 32.500 euro, con contributo di 250 euro anziché di 500.

La base di questa lettura non è una forzatura interpretativa. La prassi ministeriale, già nella circolare che ha introdotto il contributo nel processo tributario, ha chiarito che in caso di appello incidentale il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza di primo grado che viene impugnata: un criterio che àncora il contributo al devoluto e non all’atto originario. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha ripetutamente affermato che l’importo del contributo va stabilito in relazione al valore della controversia che si intende effettivamente instaurare, e ha censurato tanto i calcoli gonfiati quanto quelli ridotti rispetto all’oggetto reale della contestazione.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’accoglimento parziale in primo grado con acquiescenza reciproca sui capi favorevoli: l’ente non impugna la parte annullata, il contribuente impugna solo la parte confermata. Lo scarto di valore è netto e il salto di scaglione è consistente.

Il secondo scenario è quello dell’appello su un singolo rilievo di un accertamento plurimo: accertamento che contesta cinque riprese, sentenza che ne annulla quattro, appello del contribuente sulla quinta. Qui dichiarare il valore dell’intero accertamento significa pagare sullo scaglione massimo per una controversia che vale una frazione.

Il terzo scenario riguarda le liti su atti della riscossione in cui il valore dell’atto impugnato non coincide con la somma dei tributi sottostanti. La Cassazione ha affermato che, quando si impugna un’intimazione di pagamento lamentando l’omessa notifica delle cartelle presupposte, il contributo va calcolato sul valore dell’intimazione, senza duplicazioni rispetto agli atti prodromici: un principio che contraddice la prassi ministeriale e che, se applicato, riduce sensibilmente l’esborso.

Come si esegue

Nelle conclusioni dell’appello la dichiarazione di valore non si limita a indicare una cifra: indica la cifra e la giustifica, precisando quali capi della sentenza sono impugnati, quale porzione di tributo è passata in giudicato interno e quale importo residua come materia del contendere in secondo grado. La stessa indicazione va riportata nella nota di iscrizione a ruolo. Una dichiarazione motivata non impedisce all’ufficio di aprire un controllo, ma cambia radicalmente la posizione difensiva nel caso in cui l’invito al pagamento arrivi davvero, perché documenta che il calcolo non è frutto di un errore ma di un criterio.

Vantaggi

Il vantaggio principale è la proporzionalità: si versa un tributo giudiziario commisurato alla prestazione giurisdizionale effettivamente richiesta. Su valori medio-alti la differenza fra uno scaglione e l’altro è di 250 o di 1.000 euro, cifre che pesano su chi sta già sostenendo un contenzioso pluriennale.

C’è poi un vantaggio di coerenza interna. Se in appello si sostiene che una parte della pretesa è definitivamente caduta, dichiarare un valore che comprende ancora quella parte è un’ammissione implicita che stride con l’impostazione difensiva. La dichiarazione di valore è un atto processuale come gli altri e va letta insieme al resto dell’appello.

Rischi e svantaggi

Il rischio è speculare al vantaggio dell’opzione 1: la segreteria può ritenere insufficiente il versamento e notificare l’invito al pagamento della differenza. A quel punto si aprono due strade, entrambe onerose: pagare la differenza, eventualmente con la sanzione per omesso versamento, oppure impugnare l’invito davanti alla corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, con un contenzioso accessorio che richiede un nuovo contributo unificato e tempi propri.

Il secondo rischio è la decadenza. L’invito al pagamento è un atto impositivo autonomamente impugnabile e il termine per contestarlo è perentorio: la Cassazione ha escluso che l’avvio di un’interlocuzione con l’amministrazione, finalizzata al ritiro o alla modifica dell’atto, sospenda o interrompa il termine dei sessanta giorni. Chi scrive all’ufficio sperando in un ripensamento e nel frattempo lascia scadere il termine perde la possibilità di far valere le proprie ragioni, anche quando quelle ragioni erano fondate.

Il terzo rischio è la disomogeneità territoriale. La prassi degli uffici non è uniforme e ciò che passa senza rilievi davanti a una corte può generare un invito al pagamento davanti a un’altra.

Il profilo ideale per questa strada è il contribuente che esce dal primo grado con una vittoria parziale significativa, che impugna solo una porzione circoscritta e identificabile della pretesa, e che è disposto a difendere il criterio adottato se l’ufficio dovesse contestarlo.


Opzione 3 — Impugnare in via incidentale anziché con appello principale autonomo

In cosa consiste

La terza strada non riguarda il criterio di calcolo ma la veste processuale dell’impugnazione, e incide comunque sul contributo. Quando la controparte ha già proposto appello principale, la parte che intende contestare i capi a sé sfavorevoli può farlo con appello incidentale, da proporre nell’atto di controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, anziché con un autonomo appello principale da notificare e depositare secondo i termini ordinari.

Il contributo unificato resta dovuto: l’art. 13 comma 6-quater lo prevede espressamente tanto per i ricorsi principali quanto per quelli incidentali. Ma il valore su cui si calcola, secondo la prassi ministeriale, è costituito dalla parte della sentenza di primo grado che l’impugnazione incidentale investe. È il criterio dell’opzione 2, applicato però in un contesto in cui è la stessa amministrazione finanziaria a riconoscerlo.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della soccombenza reciproca in cui l’ente impositore si muove per primo. Se l’Agenzia appella la parte annullata e il contribuente vuole contestare la parte confermata, l’appello incidentale consente di concentrare tutto in un unico giudizio, evitando la duplicazione di due appelli autonomi sullo stesso capo di sentenza e la successiva riunione.

Il secondo scenario è quello in cui il termine per l’appello principale è già scaduto ma l’altra parte ha impugnato tempestivamente. L’impugnazione incidentale tardiva consente di riaprire la discussione sui capi sfavorevoli anche a chi aveva prestato acquiescenza, purché l’impugnazione principale sia valida.

Il terzo scenario è quello, frequente, in cui il contribuente ha vinto quasi tutto e resta esposto solo su un rilievo minore. Impugnare in via autonoma significa assumere l’iniziativa e pagare il contributo sullo scaglione corrispondente; attendere l’appello dell’ente e rispondere in via incidentale significa, nella peggiore delle ipotesi, non dover impugnare affatto se l’ente decide di non appellare.

Come si esegue

L’appello incidentale si propone nell’atto di controdeduzioni, depositato nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, con specifica indicazione dei capi impugnati e dei relativi motivi. Nelle conclusioni va resa la dichiarazione di valore riferita alla porzione di sentenza investita dall’impugnazione incidentale, e il contributo va versato prima del deposito, allegando la ricevuta. Per il deposito di alcuni atti, fra cui l’appello incidentale, non è prevista la nota di iscrizione a ruolo: l’indicazione del valore nelle conclusioni diventa quindi l’unico documento su cui la segreteria basa il controllo.

Vantaggi

Il primo vantaggio è temporale: si decide dopo aver letto le carte dell’avversario, non prima. Il secondo è economico: il valore è per definizione quello dei capi impugnati. Il terzo è di strategia processuale: un unico giudizio d’appello, un unico collegio, una sola decisione.

Rischi e svantaggi

Il rischio principale è la dipendenza dall’impugnazione principale. Se l’appello principale viene dichiarato inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia e i capi sfavorevoli si consolidano definitivamente. Chi ha rinunciato all’appello autonomo confidando nell’incidentale scopre di non avere più alcuna strada.

Il secondo rischio è l’attesa: se l’ente non appella, la sentenza passa in giudicato anche nella parte sfavorevole al contribuente. La scelta di aspettare va fatta con piena consapevolezza che il termine per l’appello principale, nel frattempo, scorre.

Il profilo ideale per questa strada è la parte che ha ottenuto in primo grado un risultato prevalentemente favorevole, che ha buone ragioni per attendersi l’appello della controparte, e che valuta più conveniente rispondere nel giudizio già instaurato che aprirne uno proprio.


Le opzioni alla prova dei conti

Di seguito tre esercizi dimostrativi. Non sono casi reali, ma simulazioni costruite per mostrare come gli stessi dati di partenza producano esiti diversi a seconda dell’opzione adottata.

Simulazione A — Accoglimento parziale e appello del contribuente

Avviso di accertamento IRPEF: imposta 84.300 euro, sanzioni 25.290 euro, interessi 6.140 euro. Valore della lite in primo grado: 84.300 euro (il tributo, al netto di sanzioni e interessi), con contributo di 500 euro. La corte di giustizia tributaria di primo grado accoglie parzialmente: annulla la ripresa per 51.800 euro e conferma quella per 32.500 euro. L’ente non impugna. Il contribuente appella i soli capi confermati.

  • Opzione 1 — valore dichiarato 84.300 euro, scaglione oltre 75.000 e fino a 200.000: contributo 500 euro.
  • Opzione 2 — valore dichiarato 32.500 euro, scaglione oltre 25.000 e fino a 75.000: contributo 250 euro.
  • Differenza: 250 euro. Se la segreteria contesta l’opzione 2, l’invito al pagamento chiederà la differenza di 250 euro, maggiorata della sanzione per omesso versamento; l’alternativa è impugnare l’invito entro sessanta giorni, con un contenzioso autonomo.
  • Variante: se il difensore dimentica di indicare la PEC nell’atto di appello, la maggiorazione della metà porta il contributo da 250 a 375 euro nell’opzione 2 e da 500 a 750 euro nell’opzione 1.
  • Variante estrema: se nelle conclusioni dell’appello manca del tutto la dichiarazione di valore, l’ufficio presume la lite di valore superiore a 200.000 euro e determina il contributo in 1.500 euro. L’omissione è sanabile entro trenta giorni dal deposito con atto separato datato e sottoscritto.

Simulazione B — Soccombenza reciproca e scelta della veste dell’impugnazione

Avviso di accertamento IVA: imposta 61.700 euro. La sentenza di primo grado annulla per 43.300 euro e conferma per 18.400 euro. L’Agenzia notifica appello principale sulla parte annullata il 14 aprile; il contribuente vuole contestare i 18.400 euro confermati.

  • Appello principale autonomo del contribuente — valore 18.400 euro, scaglione oltre 5.000 e fino a 25.000: contributo 120 euro, da versare entro i termini ordinari di impugnazione e con un secondo fascicolo destinato alla riunione.
  • Appello incidentale nelle controdeduzioni — valore 18.400 euro, stesso scaglione: contributo 120 euro, da versare al deposito delle controdeduzioni entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale, cioè entro il 13 giugno, in un unico giudizio.
  • Appello dell’Agenzia — il contributo sul valore di 43.300 euro (scaglione 250 euro) non viene versato ma prenotato a debito.
  • Esito del confronto: a parità di contributo, l’incidentale evita la duplicazione dei fascicoli e sposta in avanti il momento della decisione. Ma se l’appello principale dell’Agenzia venisse dichiarato inammissibile, l’incidentale tardivo perderebbe efficacia e i 18.400 euro resterebbero definitivamente a carico del contribuente.

Simulazione C — Appello cumulativo su più atti

Il contribuente aveva impugnato in primo grado, con un unico ricorso, cinque cartelle di pagamento da 4.200 euro ciascuna di tributo, per un totale di 21.000 euro. Soccombente, appella tutte e cinque le posizioni.

  • Calcolo sul valore complessivo — 21.000 euro, scaglione oltre 5.000 e fino a 25.000: contributo 120 euro.
  • Calcolo per singolo atto impugnato — ciascuna cartella vale 4.200 euro e ricade nello scaglione oltre 2.582,28 e fino a 5.000: 60 euro per atto, 300 euro in totale.
  • Differenza: 180 euro. Qui il criterio corretto, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, è il secondo: in caso di impugnazione con unico atto di una pluralità di provvedimenti, il contributo si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto sulla base del valore di ognuno. Chi versa 120 euro riceve l’invito al pagamento per 180 euro più sanzione. La facoltà di cumulare le impugnazioni risponde a esigenze di economia processuale, non a esigenze di risparmio fiscale.
  • Attenzione al caso inverso: se le cartelle fossero due, da 4.900 e da 22.700 euro, il calcolo per singolo atto darebbe 60 + 120 = 180 euro, contro i 250 euro che deriverebbero dal calcolo sul totale di 27.600 euro. Il criterio per atto non è sempre più oneroso: va applicato perché è quello corretto, non perché conviene.

Simulazione D — Lite sulle sole sanzioni e appello dell’ufficio

Atto di irrogazione sanzioni per 78.900 euro, senza recupero d’imposta. Trattandosi di controversia che riguarda esclusivamente le sanzioni, il valore della lite coincide con il loro importo: 78.900 euro, scaglione oltre 75.000 e fino a 200.000, contributo di 500 euro in primo grado. La corte di giustizia tributaria di primo grado riduce le sanzioni a 23.700 euro. L’ufficio appella per ottenere il ripristino integrale; il contribuente, che voleva l’annullamento totale, valuta l’appello incidentale sui 23.700 euro rimasti.

  • Contributo dell’ufficio appellante — valore 55.200 euro, cioè la porzione di sanzioni annullata e di cui si chiede il ripristino, scaglione oltre 25.000 e fino a 75.000: 250 euro, prenotati a debito.
  • Appello incidentale del contribuente — valore 23.700 euro, scaglione oltre 5.000 e fino a 25.000: contributo di 120 euro, da versare al deposito delle controdeduzioni.
  • Se il contribuente avesse invece dichiarato il valore dell’atto originario (78.900 euro), avrebbe versato 500 euro per un’impugnazione incidentale che investe meno di un terzo della materia: 380 euro in più, su un criterio che la stessa prassi ministeriale non impone per l’incidentale.
  • Variante sul codice fiscale: se nelle controdeduzioni manca l’indicazione del codice fiscale della parte, la maggiorazione della metà porta i 120 euro a 180 euro. La sanabilità di questa omissione non è pacifica come quella della dichiarazione di valore, ed è la ragione per cui il controllo formale dell’atto va fatto prima del deposito, non dopo l’invito al pagamento.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sugli elementi che contano quando si deve decidere: quanto si versa, quanto tempo richiede la scelta, che cosa accade se l’ufficio non è d’accordo, quanto è facile tornare indietro. Gli importi indicati sono quelli della Simulazione A e servono solo come riferimento di grandezza. Si tratta, in tutti i casi, esclusivamente di costi di giustizia previsti dalla legge.

Opzione 1 — Valore pieno dell’attoOpzione 2 — Valore dei capi devolutiOpzione 3 — Appello incidentale
Base di riferimentoArt. 14 co. 3-bis D.P.R. 115/2002: valore per ciascun atto impugnato anche in appelloCriterio del devoluto: valore della porzione di pretesa ancora controversaPrassi ministeriale sull’incidentale: valore della parte di sentenza impugnata
Contributo nella Simulazione A500 euro250 euroNon applicabile (dipende dall’iniziativa altrui)
Tempi della decisioneImmediati: si calcola sull’atto originarioRichiede la ricostruzione dei capi passati in giudicatoDifferiti: si decide dopo l’appello della controparte
Complessità operativaBassaMedia: la dichiarazione va motivata nelle conclusioniMedia: va coordinata con le controdeduzioni
Rischio di invito al pagamentoMolto bassoConcreto, con differenza e sanzione per omesso versamentoBasso se il valore è correttamente riferito ai capi impugnati
Rischio in caso di esito negativoEsborso maggiore non recuperato, salvo istanza di rimborsoContenzioso accessorio sull’invito, da promuovere entro 60 giorniPerdita di efficacia se l’appello principale è inammissibile
Effetti sull’esecuzione della pretesaNessuno: il contributo non incide sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizioNessunoNessuno
ReversibilitàParziale: rimborso entro due anni dal pagamento ex art. 21 co. 2 D.Lgs. 546/1992Piena finché l’invito non si consolida: si può sempre integrareNulla dopo la scadenza del termine per l’appello principale
Raddoppio in caso di rigettoNon previsto nei gradi di merito tributariNon previstoNon previsto, neppure per l’incidentale

Un chiarimento su quest’ultima riga, perché è la fonte di molti allarmi ingiustificati. Nel processo civile, l’impugnazione respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga chi l’ha proposta a versare un ulteriore importo pari al contributo già dovuto. Nel giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado questo raddoppio non si applica, perché la norma che lo prevede riguarda il contributo del processo civile e non richiama la disciplina speciale del comma 6-quater. Il raddoppio torna invece a operare in Cassazione, dove il contributo tributario segue le regole del processo civile.


I criteri per scegliere

Non esiste un’opzione dominante. Esistono criteri che, applicati alla singola posizione, spostano l’ago della bilancia.

Il primo criterio è l’ampiezza dello scarto fra valore dell’atto e valore devoluto. Se la sentenza ha annullato il settanta per cento della pretesa e l’appello riguarda il restante trenta, lo scarto è tale da far saltare uno o due scaglioni e la seconda opzione diventa difficilmente rinunciabile. Se invece lo scarto lascia entrambe le ipotesi dentro lo stesso scaglione, la discussione è puramente teorica: si versa lo stesso importo in ogni caso.

Il secondo criterio è l’identificabilità dei capi passati in giudicato. Il valore devoluto si può sostenere quando la sentenza distingue con chiarezza ciò che ha annullato da ciò che ha confermato, con importi determinati. Quando la motivazione è generica, o l’annullamento è parziale senza quantificazione, ricostruire la porzione non più controversa diventa un esercizio opinabile: e un’opinione, davanti a un invito al pagamento, si difende peggio di un numero.

Il terzo criterio è la posizione processuale complessiva. Se la controparte ha già impugnato, l’appello incidentale entra nel novero delle opzioni e spesso è la più efficiente. Se la controparte non ha impugnato e il termine per l’appello principale sta per scadere, l’incidentale non è una strada: è un’illusione che costa la definitività della sentenza.

Il quarto criterio è la tenuta nel tempo della scelta. Il contributo unificato non si esaurisce con l’appello. Se la controversia è destinata alla Cassazione, dove gli importi seguono le regole del processo civile e il raddoppio in caso di rigetto opera davvero, l’impostazione data in secondo grado alla dichiarazione di valore va pensata guardando avanti, non solo al deposito imminente.

Il quinto criterio è la disponibilità a gestire un contenzioso accessorio. L’invito al pagamento del contributo è un atto impositivo autonomo, con termini propri, e richiede un’impugnazione separata. Chi sceglie il criterio del devoluto deve mettere in conto quella possibilità e avere già pronta la linea difensiva, perché i sessanta giorni non ammettono ripensamenti.

Su tutti e cinque i criteri incide la stessa variabile: chi costruisce l’atto di appello deve essere in grado di difendere domani la scelta fatta oggi, in qualunque sede quella scelta venga contestata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la dichiarazione di valore resa in appello viene impostata sapendo già come dovrà reggere se la controversia proseguirà in Cassazione o se l’ufficio notificherà un invito al pagamento.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Se dopo il deposito ci si accorge di aver versato meno del dovuto, si può integrare spontaneamente prima che arrivi l’invito al pagamento, riducendo l’esposizione. Se invece si è versato in eccesso, non esiste un meccanismo automatico di compensazione: occorre presentare istanza di rimborso, con il termine biennale di decadenza dal pagamento. La dichiarazione di valore omessa, invece, è sanabile entro trenta giorni dal deposito con un atto separato.

E se scelgo l’opzione sbagliata, l’appello è a rischio? No. Il mancato o insufficiente versamento del contributo unificato non determina l’inammissibilità dell’appello. Il Testo unico prevede un meccanismo di recupero — l’invito al pagamento della segreteria e la successiva iscrizione a ruolo con interessi — ma non una sanzione processuale. L’appello resta procedibile e viene deciso nel merito. Ciò che si rischia è un debito ulteriore, non la perdita del giudizio.

Cosa succede se ignoro l’invito al pagamento? L’importo viene iscritto a ruolo con addebito degli interessi e la riscossione prosegue per le vie ordinarie. Ignorare l’invito, inoltre, consuma il termine di sessanta giorni per impugnarlo: dopo, la pretesa si consolida anche quando il calcolo dell’ufficio era discutibile. Aprire un’interlocuzione con l’amministrazione sperando in un ritiro dell’atto non sospende quel termine.

Se perdo l’appello, devo pagare il contributo una seconda volta? No, non nei gradi di merito tributari. Il raddoppio per l’impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile è previsto per il processo civile e, in materia tributaria, opera soltanto davanti alla Corte di cassazione.

Conviene sempre pagare di più per stare tranquilli? Dipende dallo scarto. Su differenze di poche decine di euro la tranquillità ha un prezzo ragionevole. Su differenze di 250, 1.000 o 1.350 euro — il salto fra lo scaglione dei 150.000 e quello dei 250.000 euro, ad esempio — la scelta va motivata, non subita. E va ricordato che il contributo unificato è una spesa deducibile per chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo, il che modifica il peso effettivo dell’esborso ma non la correttezza del calcolo.

Il valore dichiarato in appello vincola anche il giudizio di merito? No. La dichiarazione di valore ha una funzione fiscale, serve a quantificare il tributo giudiziario e non delimita di per sé il thema decidendum, che è fissato dai motivi di gravame e dalle conclusioni di merito. Detto questo, una dichiarazione di valore incoerente con l’ampiezza dell’impugnazione è un elemento che il giudice legge, e che la controparte può utilizzare: se si dichiara un valore pari all’intero atto sostenendo al contempo che gran parte della pretesa è caduta, l’incoerenza va quantomeno spiegata.

E se in appello si riduce l’oggetto dell’impugnazione dopo il deposito? Il contributo si cristallizza al momento dell’iscrizione a ruolo sulla base del valore allora dichiarato. Una rinuncia successiva a uno dei motivi, o una definizione parziale intervenuta in corso di causa, non dà diritto a una restituzione proporzionale del contributo già versato: il tributo giudiziario remunera l’attivazione del grado di giudizio, non il suo esito né la sua estensione finale. Vale invece il contrario quando il valore cresce in corso di giudizio: se sopravviene un ampliamento della materia del contendere che sposta lo scaglione, va versato il contributo integrativo.


Le pronunce che orientano la scelta

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali che incidono concretamente sulle tre opzioni. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce che sostengono il criterio del valore dell’atto e il calcolo per singolo provvedimento

Cass., Sez. trib., ordinanza 10 giugno 2021, n. 16284 — Nel processo tributario il valore della lite si identifica con il tributo contenuto nell’atto oggetto di impugnazione: in caso di ricorso cumulativo, il contribuente deve prendere a riferimento il tributo di ciascun atto di cui chiede l’annullamento, al netto di interessi e sanzioni. È la pronuncia che àncora il calcolo all’atto e non alla somma complessiva della pretesa, e che sta alla base della prassi di controllo degli uffici.

Cass., Sez. trib., sentenza 13 ottobre 2022, n. 29998 — Conferma che in caso di ricorsi cumulativi il contributo si determina sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, precisando che il principio valeva anche prima dell’introduzione del comma 3-bis dell’art. 14 da parte della legge di stabilità 2014, intervenuta solo a chiarire una disciplina già desumibile dal sistema.

Cass., Sez. trib., ordinanza 25 settembre 2024, n. 25607 — Ribadisce che, ai fini del calcolo, occorre sommare i contributi dovuti per ciascun atto impugnato indipendentemente dalla presentazione di un ricorso unitario, e ritiene legittime le sanzioni per insufficiente versamento quando il contribuente ha calcolato il contributo sul valore complessivo. Rilevante per chi porta in appello un ricorso cumulativo di primo grado.

Cass., Sez. trib., ordinanza 2025, n. 11283 — Conferma l’orientamento: in caso di impugnazione cumulativa il calcolo si basa sul valore di ogni singolo atto e non sulla somma totale, con conseguente legittimità dell’avviso di irrogazione delle sanzioni per versamento insufficiente. È la pronuncia che rende difficilmente sostenibile la tesi opposta.

Cass., Sez. trib., ordinanza 27 giugno 2022, n. 20557 — Accoglie il ricorso del Ministero contro le decisioni di merito che avevano annullato un invito al pagamento emesso per errata dichiarazione del valore della lite e insufficiente versamento in un’opposizione a venticinque ruoli. Mostra che la contestazione dell’ufficio, quando il criterio è corretto, regge fino in Cassazione.

Pronunce che sostengono il criterio della proporzionalità al devoluto

Cass., Sez. trib., ordinanza 25 settembre 2024, n. 25625 — Afferma che l’importo del contributo unificato va stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare, che nel processo tributario corrisponde al valore dell’atto impugnato: nel caso di impugnazione di un pignoramento presso terzi, il valore è quello dell’atto di pignoramento e non quello della pretesa tributaria sottostante. È il principio che consente di distinguere fra pretesa complessiva e oggetto effettivo del giudizio.

Cass., Sez. trib., ordinanza 10 ottobre 2024, n. 26439 — In tema di impugnazione dell’intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle presupposte, esclude la duplicazione del contributo per ciascun atto prodromico e àncora il calcolo al valore dell’atto effettivamente impugnato. Pronuncia che si discosta dalla prassi ministeriale e che va conosciuta prima di accettare un invito al pagamento.

Cass., Sez. trib., ordinanza 31 agosto 2025, n. 24258 — Conferma l’orientamento del 2024, respingendo il ricorso della parte pubblica: il contributo sull’impugnazione dell’intimazione si calcola sul valore dell’intimazione, senza sommare gli importi delle cartelle presupposte. È il riferimento più recente a sostegno del criterio proporzionale.

Pronunce sul raddoppio e sulla natura del contributo

Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 2018, n. 18 — Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 sollevate dalla commissione tributaria regionale di Catanzaro, muovendo dal rilievo che quella norma si riferisce al processo civile, mentre il contributo del processo tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater, non richiamato. È la decisione che ha tolto fondamento alla tesi del raddoppio in appello tributario.

Cass., Sez. trib., ordinanza 15 maggio 2023, n. 13207 — Accoglie la doglianza del contribuente ed esclude l’applicabilità al processo tributario della regola civilistica sul raddoppio, annullando la condanna pronunciata dal giudice di secondo grado. Trattandosi di misura eccezionale, non è suscettibile di estensione analogica.

Cass., Sez. trib., ordinanza 17 ottobre 2024, n. 26995 — Chiarisce che l’ulteriore importo previsto dall’art. 13 non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 17 luglio 2023, e ricostruisce il procedimento: è l’ufficio del giudice davanti al quale è proposta l’impugnazione a notificare alla parte soccombente l’invito al pagamento, entro trenta giorni dal deposito del provvedimento che dà atto della sussistenza dei presupposti.

Cass., Sez. trib., ordinanza 2024, n. 7607 — Conferma che l’obbligo del raddoppio sussiste anche quando il ricorso per cassazione, regolarmente notificato, non venga depositato e sia perciò dichiarato improcedibile. Utile per capire quanto la regola sia rigorosa nel grado di legittimità, a differenza di quanto accade in appello tributario.

Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 2016, n. 120 — Giudica in parte inammissibile e in parte infondata la questione sul raddoppio nel processo civile, riconoscendone la ratio nell’aver messo in moto inutilmente la macchina della giustizia. È il precedente che segna il confine fra la disciplina civilistica e quella tributaria.

Cass. n. 22867 del 9 novembre 2016 e Cass. n. 18523 del 2 settembre 2014 — Escludono l’applicazione dell’ulteriore importo alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che non può essere condannata al relativo pagamento in caso di esito negativo della lite.

Pronunce sull’invito al pagamento

Cass., Sez. trib., sentenza 10 giugno 2021, n. 16288 — Qualifica l’invito al pagamento notificato dalla segreteria come atto con cui si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva determinata, e perciò autonomamente impugnabile, precisando che l’impugnazione va proposta entro sessanta giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Chiarisce inoltre che l’interlocuzione avviata con l’amministrazione per ottenere il ritiro o la modifica dell’atto è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di decadenza.


Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Verifichiamo il calcolo del contributo già versato in primo grado, confrontando la dichiarazione di valore resa nel ricorso, la nota di iscrizione a ruolo e l’atto impositivo, per accertare se esiste un versamento in eccesso ancora recuperabile o un’esposizione a un futuro invito al pagamento.
  2. Ricostruiamo la porzione di pretesa passata in giudicato interno leggendo il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado, e quantifichiamo con precisione il valore effettivamente devoluto in appello.
  3. Redigiamo la dichiarazione di valore nelle conclusioni dell’atto di appello motivandola, così che il criterio adottato sia documentato e difendibile se l’ufficio dovesse contestarlo.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto lo scarto di scaglione, la chiarezza della sentenza e la prassi della corte adita.
  5. Verifichiamo i requisiti formali che fanno scattare la maggiorazione della metà, controllando l’indicazione della PEC del difensore e del codice fiscale della parte in ogni atto soggetto a contributo.
  6. Gestiamo il pagamento e la prova del versamento, con pagoPA tramite il sistema informativo della giustizia tributaria o con le modalità alternative previste, allegando la ricevuta al deposito telematico.
  7. Impugniamo l’invito al pagamento del contributo unificato entro il termine di sessanta giorni, quando il calcolo dell’ufficio non corrisponde ai criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
  8. Contestiamo le condanne al raddoppio del contributo pronunciate dai giudici di merito tributari in violazione del limite che la Corte costituzionale e la Cassazione hanno tracciato.
  9. Predisponiamo l’istanza di rimborso del contributo versato in misura superiore al dovuto, nel termine biennale di decadenza dal pagamento.
  10. Impostiamo l’appello guardando già al grado successivo, perché in Cassazione gli importi seguono le regole del processo civile e il raddoppio per l’impugnazione respinta torna pienamente operativo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, per una ragione concreta: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Il criterio di calcolo adottato nella dichiarazione di valore dell’appello può essere contestato dalla segreteria con un invito al pagamento, può diventare oggetto di un giudizio autonomo, e può riaffacciarsi in Cassazione quando il contributo si calcola con le regole del processo civile e il raddoppio in caso di rigetto opera davvero. La continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado significa che chi ha impostato la dichiarazione di valore è lo stesso che la difenderà, con la stessa linea, in ogni sede in cui verrà messa in discussione.

Lo Studio opera con uno staff composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la quantificazione del tributo al netto di sanzioni e interessi, la ricostruzione delle riprese confermate e di quelle annullate, la lettura dei documenti contabili sottostanti sono attività che richiedono competenze diverse da quelle processuali, e che nel contenzioso tributario devono procedere in parallelo.


In chiusura

Il contributo unificato in appello tributario non aumenta della metà rispetto al primo grado, non raddoppia se l’appello viene respinto, e si calcola su un valore che la legge àncora all’atto impugnato ma che la giurisprudenza più recente misura sull’oggetto effettivo della contestazione. Dentro questo spazio si collocano tre strade praticabili, nessuna delle quali è una trappola e nessuna delle quali è sempre preferibile. La scelta dipende dal caso concreto — dall’ampiezza dello scarto fra atto e devoluto, dalla chiarezza della sentenza di primo grado, dalla posizione processuale della controparte — e sbagliarla costa denaro, tempo e, quando fa scattare un contenzioso accessorio che non si impugna nei termini, anche diritti.

Lo Studio Monardo interviene su questa materia con le due competenze che la governano: quella dell’Avvocato cassazionista, che consente di impostare l’appello sapendo come dovrà reggere nei gradi successivi, e quella del coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente nel terreno in cui si stabilisce quanto vale la pretesa contestata e quale parte di essa è ancora in discussione. Sono competenze certificate, non generiche, ed è da queste che discende il modo in cui affrontiamo il calcolo del contributo unificato in secondo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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