Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Se gestisci un call center in outsourcing, una società di contact center o una struttura di BPO, e ti sei accorto che una o più commesse costano più di quanto incassano, il tuo problema non è “trovare nuovi clienti”. Il tuo problema è che ogni giorno di attività su quella commessa aumenta il debito, e che i debiti che stai accumulando — contributi, ritenute, IVA, fornitori, banche — hanno velocità di reazione diverse tra loro. Alcuni ti lasciano mesi. Altri, come i creditori pubblici, hanno oggi obblighi di segnalazione automatica e strumenti di riscossione che partono da soli.
La promessa di questa guida è precisa: al termine avrai una sequenza di otto mosse, con i termini di legge accanto a ciascuna, per fermare l’emorragia, proteggere il patrimonio aziendale, rinegoziare ciò che è rinegoziabile e trasformare il debito accumulato in un piano sostenibile senza perdere l’azienda e senza perdere i lavoratori.
Perché rivolgersi allo Studio Monardo proprio su questa materia. Una crisi da commesse sotto costo in un’impresa labour intensive non è un problema solo giuridico né solo contabile: è un incrocio tra diritto della crisi d’impresa, diritto del lavoro negli appalti, esposizione verso Erario ed enti previdenziali, e trattativa con banche e committenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è tra i professionisti abilitati a condurre proprio il percorso che quasi sempre rappresenta la via d’uscita per queste aziende, la composizione negoziata; è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea impostata al tavolo delle trattative è la stessa che, se serve, viene difesa davanti al tribunale e fino all’ultimo grado; ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè della combinazione di competenze che serve quando lo stesso piano deve reggere davanti a una banca, all’Agenzia delle Entrate e a un giudice.
📩 Se stai leggendo con una commessa in perdita già aperta e scadenze fiscali alle porte, non aspettare la fine di questa guida per muoverti: scrivici oggi stesso, trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina.
La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire
Non tutte le aziende del settore che perdono denaro su una commessa si trovano nello stesso punto. Prima di eseguire qualunque mossa, rispondi a queste quattro domande. Rispondi con i numeri che hai, non con quelli che vorresti avere.
Prima domanda: la perdita è di commessa o di struttura? Prendi l’ultima commessa attiva e calcola il margine di contribuzione reale: ricavo orario riconosciuto dal committente (o ricavo per contatto gestito, o per pratica lavorata, a seconda del modello di fatturazione) meno costo orario pieno dell’operatore. Il costo orario pieno non è la retribuzione lorda: comprende contributi, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR, ferie e permessi maturati, malattia, formazione obbligatoria, tempo di briefing e di back office non fatturabile, turnover e riformazione, postazione, connettività, licenze, quota di struttura. Se il margine di contribuzione è negativo, il problema è la commessa. Se è positivo ma non copre i costi indiretti, il problema è il dimensionamento della struttura. Sono due malattie diverse e hanno due terapie diverse.
Seconda domanda: quanto pesa il debito verso creditori pubblici sul debito totale? Separa in tre colonne: debito tributario (IVA, ritenute, imposte dirette, sia non iscritto a ruolo sia già affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione), debito contributivo (INPS e INAIL), debito privato (fornitori, banche, locazioni, leasing). Nel settore dei contact center la prima colonna e la seconda tendono a gonfiarsi per una ragione fisiologica: quando la cassa non basta, l’imprenditore paga prima i netti in busta ai lavoratori — che sono la sua capacità produttiva — e rinvia ciò che non ha un volto davanti a sé. È una scelta comprensibile e, come vedrai, è anche quella che genera i rischi più pesanti sul piano personale.
Terza domanda: hai già ricevuto segnalazioni, solleciti qualificati o atti esecutivi? Gli enti creditori pubblici hanno oggi un obbligo di segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo quando l’esposizione scaduta supera determinate soglie: conta il ritardo superiore a novanta giorni nei versamenti contributivi di ammontare rilevante rispetto a quelli dell’anno precedente, conta il debito affidato alla riscossione scaduto da oltre novanta giorni oltre soglie differenziate a seconda della forma giuridica dell’impresa, più alte per le società di capitali. Quella segnalazione non è burocrazia: è l’orologio che parte.
Quarta domanda: la commessa in perdita è ancora strategica? Ci sono commesse che perdono ma portano volumi, know-how, referenze o assorbimento di struttura. E ci sono commesse che perdono e basta, tenute in vita solo perché “non si può perdere quel cliente”. La distinzione è decisiva, perché determina se la trattativa con il committente è una rinegoziazione o un’uscita ordinata.
Adesso incrocia le risposte con questa tabella e vai direttamente alla mossa da cui devi partire.
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Sospetti la perdita ma non hai numeri per commessa | Mossa 1 — devi prima misurare, qualunque altra mossa senza numeri è un azzardo |
| Hai ritenute o IVA non versate, o contributi arretrati oltre un trimestre | Mossa 2 — qui c’è un’esposizione che tocca te personalmente, va isolata subito |
| I numeri li hai, il committente è ancora al tavolo e il contratto ha margini di revisione | Mossa 3 — la rinegoziazione va tentata prima di aprire qualunque procedura |
| Hai già decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti in corso, o temi istanze di liquidazione giudiziale | Mossa 4 — ti serve subito lo scudo delle misure protettive |
| Il costo del lavoro è fuori scala rispetto ai volumi effettivi e stai pensando a esuberi | Mossa 5 — nel settore call center la clausola sociale cambia tutte le regole del gioco |
| Il grosso del debito è verso Erario, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS e INAIL | Mossa 6 — la proposta ai creditori pubblici è il cuore del piano |
| Le trattative sono avviate e devi decidere come chiuderle | Mossa 7 — la scelta dello strumento di uscita determina cosa puoi ottenere |
| Temi contestazioni sulla gestione degli ultimi mesi, o hai già ricevuto contestazioni | Mossa 8 — proteggi gli atti e chi li ha compiuti |
Un’avvertenza prima di iniziare. Le mosse hanno un ordine perché ciascuna produce le informazioni o le protezioni che servono a quella successiva. Puoi accorciare i tempi, non puoi invertire la logica: non si negozia con il committente senza sapere di quanto si è sotto, non si propone un piano ai creditori pubblici senza sapere quanto genererà la commessa rinegoziata, non si sceglie lo strumento di uscita prima di sapere chi è disposto ad aderire.
Mossa 1 — Misura il margine reale di ogni commessa, non il fatturato
Obiettivo della mossa: arrivare, entro due settimane, a un conto economico per singola commessa che ti dica, con un numero solo, quanto perdi o guadagni per ogni ora di servizio erogata. Senza questo numero nessuna trattativa è possibile, perché non sai cosa chiedere.
Quando va fatta
Immediatamente, e prima di qualunque contatto con committenti, banche o creditori. Se hai già ricevuto una segnalazione da un ente creditore pubblico o un sollecito bancario, hai una finestra ancora più stretta: l’obbligo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 del Codice della crisi) è un dovere già oggi, e il suo inadempimento è la prima cosa che viene contestata a posteriori.
Come si esegue
Costruisci una matrice con una riga per commessa e queste colonne, in questo ordine.
Ore fatturabili effettivamente riconosciute nell’ultimo trimestre, distinte da ore lavorate. Nei contact center è qui che si nasconde la prima voragine: briefing, affiancamenti, formazione su nuovi script, tempi di attesa tra contatti, back office non tariffato, gestione dei reclami che eccede la media contrattuale. Se il contratto paga il contatto gestito o la pratica chiusa, e non l’ora, la differenza tra ore lavorate e ore fatturate è il tuo costo invisibile.
Tariffa unitaria contrattuale e sua dinamica dall’inizio della commessa. Verifica se il contratto prevede indicizzazione, revisione periodica, clausole di adeguamento al rinnovo del CCNL applicato. Molti contratti di outsourcing pluriennali hanno tariffe congelate al momento della gara mentre il costo del lavoro è cresciuto per effetto dei rinnovi contrattuali: quella forbice, moltiplicata per le ore, è la perdita.
Costo orario pieno per profilo. Calcolalo separatamente per gli operatori inbound, outbound, per i team leader, per il back office e per il personale di struttura dedicato alla commessa. Includi il TFR maturato, i ratei, il costo del turnover (selezione più formazione iniziale diviso per la permanenza media) e la quota di assenteismo storico della commessa.
Costi diretti non di personale: postazioni, tecnologia, licenze CRM, telefonia, eventuali penali contrattuali maturate per mancato raggiungimento dei livelli di servizio.
Sottrai e ottieni il margine di contribuzione. Poi fai la stessa cosa a ritroso per gli ultimi ventiquattro mesi, trimestre per trimestre: ti serve la curva, non la fotografia. La curva ti dirà quando la commessa è andata sotto, e quel momento è la data in cui il tuo debito ha iniziato a crescere strutturalmente.
La base giuridica
L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 del Codice della crisi specifica che gli assetti devono consentire di rilevare squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario e di verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi. Il conto economico per commessa non è un esercizio gestionale facoltativo: è il modo concreto in cui quell’obbligo si adempie in un’impresa che lavora su appalti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la contabilità non sia strutturata per centri di costo e che ricostruire il dato per commessa richieda settimane. Non fermarti: costruisci una stima ragionata sulle ore di sistema (i gestionali di contact center registrano loggature, tempi di conversazione, after call work) e sulle presenze del personale assegnato, e dichiarala come stima. Un numero attendibile disponibile domani vale più di un numero perfetto disponibile tra due mesi. Parallelamente, dai mandato di riorganizzare la contabilità analitica: servirà comunque per il piano.
Check di completamento
Hai un margine di contribuzione per ciascuna commessa attiva. Hai la data approssimativa in cui ciascuna commessa è passata in negativo. Hai quantificato il fabbisogno mensile di cassa che le commesse in perdita generano. Se manca anche solo uno di questi tre elementi, non passare alla mossa successiva.
Mossa 2 — Isola subito i debiti che generano responsabilità personali e penali
Obiettivo della mossa: separare, nella massa del debito, le poste che espongono l’amministratore a conseguenze personali e penali da quelle che restano confinate alla società, e mettere in sicurezza le prime prima di qualunque negoziazione.
Quando va fatta
Entro pochi giorni dalla mossa 1, e comunque prima della successiva scadenza di versamento. Il criterio è semplice: ogni scadenza che passa senza una decisione consapevole peggiora la tua posizione personale, non solo quella della società.
Come si esegue
Estrai l’elenco delle ritenute operate e non versate, anno per anno, e degli importi IVA dichiarati e non versati, anno per anno. Poi confrontali con le soglie di rilevanza penale previste dal D.Lgs. 74/2000 per l’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis) e per l’omesso versamento di IVA (art. 10-ter). La logica del legislatore è che il denaro trattenuto o incassato per conto dell’Erario non è liquidità aziendale: è denaro di terzi transitato dalla tua cassa.
Qui devi sapere una cosa che molti imprenditori del settore scoprono troppo tardi. La riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024) ha inserito nell’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 una previsione secondo cui questi reati non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA, e il giudice, a tal fine, tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità di crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi, o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche, nonché della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. La disciplina è poi confluita nel testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
Sembra scritta per il tuo settore: il BPO che lavora per un committente pubblico che paga a centottanta giorni, o per un committente privato entrato a sua volta in crisi, rientra esattamente nella descrizione. Ma attenzione: la giurisprudenza ha immediatamente chiarito che questa non è una franchigia automatica. La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 16526 del 2025, ha affermato che la nuova disciplina può applicarsi retroattivamente in quanto norma sostanziale più favorevole, ma ha posto a carico dell’interessato l’onere di indicare gli specifici elementi e le circostanze da cui desumere che la crisi non transitoria di liquidità sia stata determinata da cause non imputabili, specificando quali siano, e provando che siano successive all’incasso dell’IVA o all’effettuazione delle ritenute. In altri termini: non basta dire “non avevo i soldi”. Bisogna documentare che cosa è accaduto, quando, e perché non c’erano alternative.
La conseguenza operativa è precisa: il fascicolo probatorio della tua crisi va costruito ora, mentre gli eventi accadono, non tra tre anni davanti a un tribunale penale. Archivia con ordine i solleciti inviati al committente moroso, gli estratti conto che mostrano l’assenza di affidamenti disponibili, i dinieghi bancari, le delibere con cui l’organo amministrativo ha deciso di privilegiare il pagamento delle retribuzioni, i tentativi di rateazione presentati, la corrispondenza con i creditori.
Contemporaneamente, attiva ciò che è ancora attivabile: le rateazioni ordinarie sui carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le dilazioni contributive, l’eventuale definizione agevolata se in quel momento ne è aperta una. E valuta con attenzione il profilo evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 38438 del 2025, che ha riconosciuto rilevanza, ai fini della non punibilità, alla scelta della rateizzazione lunga del debito tributario secondo la disciplina riformata, con effetti anche su fatti anteriori alla riforma.
La base giuridica
Artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 per le fattispecie; art. 13 dello stesso decreto, come riformato dal D.Lgs. 87/2024, per le cause di non punibilità e per la rilevanza della crisi di liquidità; art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, il cui apprezzamento è stato oggetto di specifica attenzione nelle pronunce più recenti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la crisi non sia “sopravvenuta” ma risalente e conclamata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 del 28 luglio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate su questo terreno, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità quando la situazione di crisi non era sopravvenuta ma già conclamata, risalente nel tempo e costantemente aggravata, conosciuta o conoscibile dall’imprenditore. Se è il tuo caso, la strada non è invocare l’esimente: è accelerare drasticamente verso un percorso di regolazione della crisi, perché il tempo lavora contro di te su tutti i fronti contemporaneamente.
Check di completamento
Hai l’elenco completo, per annualità, delle ritenute e dell’IVA non versate con l’indicazione di quali superano le soglie penalmente rilevanti. Hai avviato o verificato le rateazioni disponibili. Hai aperto un fascicolo documentale della crisi, ordinato per data.
Mossa 3 — Rinegozia la commessa sotto costo prima di aprire qualunque procedura
Obiettivo della mossa: trasformare il margine negativo in margine almeno nullo, o uscire dalla commessa in modo ordinato. Nessun piano di ristrutturazione dei debiti regge se la fonte della perdita continua a produrre perdita.
Quando va fatta
Subito dopo la mossa 1, in parallelo alla mossa 2. Non dopo l’apertura di una procedura: dopo, il committente sa che sei in difficoltà e il tuo potere negoziale crolla. Prima, sei un fornitore che presenta numeri e chiede un riequilibrio.
Come si esegue
Verifica anzitutto la natura del committente, perché le leve cambiano radicalmente.
Se il committente è una pubblica amministrazione o una stazione appaltante, la prima verifica riguarda la revisione dei prezzi. Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, di clausole di revisione prezzi che si attivano al verificarsi di variazioni dei costi oltre una determinata soglia, con riconoscimento di una parte dell’eccedenza. Verifica se la clausola è presente nel tuo contratto, se si è verificato il presupposto di attivazione e se hai formalizzato l’istanza nei termini previsti. Verifica poi il trattamento dei costi della manodopera: il codice li considera non soggetti a ribasso nella determinazione dell’importo a base di gara, e questo è un argomento tecnico forte quando la tariffa si rivela incapace di coprire il costo del lavoro previsto dal CCNL applicato.
Se il committente è privato, le leve sono contrattuali e negoziali. Esamina il contratto alla ricerca di clausole di adeguamento tariffario, di revisione in caso di variazione dei volumi rispetto a quelli previsti (nei contact center la sottoperformance dei volumi rispetto alle previsioni contrattuali è una causa classica di perdita, perché i costi di struttura restano), di rinegoziazione al rinnovo del CCNL, di penali asimmetriche. Se non ci sono, resta la trattativa pura: e la trattativa pura si conduce con i numeri della mossa 1, presentati come dati verificabili, non come lamentela.
Prepara tre proposte alternative da mettere sul tavolo nello stesso incontro: aumento della tariffa unitaria; ridefinizione del perimetro del servizio a tariffa invariata (meno ore, meno canali, livelli di servizio ricalibrati, eliminazione delle attività non tariffate); uscita concordata con preavviso ampio e transizione assistita. Tre proposte sono meglio di una richiesta secca, perché spostano il confronto dal “sì o no” al “quale delle tre”.
Tieni presente un elemento che diventerà rilevante nella mossa successiva: se aprirai una composizione negoziata, l’esperto nominato potrà invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute (art. 17, comma 5, del Codice della crisi). È bene però sapere che, dopo il decreto correttivo del 2024, questa rideterminazione è affidata alla sola negoziazione delle parti, senza possibilità di un intervento giudiziale sostitutivo che riscriva d’autorità il contratto. L’esperto può invitare, non imporre. Chi ti promette che “il tribunale riscriverà il contratto della commessa” ti sta descrivendo uno strumento che nella sua versione vigente non esiste.
La base giuridica
Artt. 1467 e 1664 c.c. per l’eccessiva onerosità sopravvenuta nei rapporti di durata e per la revisione del corrispettivo nell’appalto, con i loro presupposti stringenti; D.Lgs. 36/2023 per la revisione prezzi e per il trattamento dei costi della manodopera negli appalti pubblici; art. 17, comma 5, del Codice della crisi per l’invito alla rideterminazione in sede di composizione negoziata.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il committente che risponde con la minaccia di risolvere il contratto e affidare il servizio a un concorrente. Qui devi avere chiara una cosa: nel settore dei call center il subentro non è indolore per chi subentra. La legge 11 del 2016, all’art. 1, comma 10, stabilisce che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tradotto: il concorrente che subentra si porta dietro il personale. Questo cambia il calcolo economico del committente e riduce il vantaggio atteso dal cambio di fornitore. Usalo come argomento, con misura e senza toni di minaccia.
Check di completamento
Hai presentato al committente una proposta formale scritta, con i numeri a supporto. Hai fissato una data entro cui attendi risposta. Hai già calcolato quale sarebbe il margine della commessa in ciascuno dei tre scenari proposti.
Mossa 4 — Apri la composizione negoziata e chiedi le misure protettive
Obiettivo della mossa: guadagnare tempo protetto. Fermare le azioni esecutive e cautelari dei creditori, impedire che i fornitori essenziali interrompano il servizio, e sedersi a un tavolo strutturato con l’assistenza di un esperto indipendente, senza perdere la gestione dell’impresa.
Quando va fatta
Nel momento in cui hai i numeri della mossa 1, hai isolato i rischi della mossa 2, e la mossa 3 o ha dato un esito insufficiente o ha bisogno di un contesto protetto per concludersi. Non prima di avere un progetto di piano: la domanda di nomina dell’esperto va corredata, dopo il correttivo del 2024, di un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo particolareggiata. Non dopo che ti è stata notificata un’istanza di liquidazione giudiziale, perché a quel punto lo strumento serve ancora ma il margine di manovra si è ristretto.
Come si esegue
L’accesso avviene tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle Camere di commercio. Presenti l’istanza di nomina dell’esperto indipendente allegando la documentazione contabile, l’elenco dei creditori, il progetto di piano. Nella stessa istanza, o con istanza successiva presentata sempre tramite piattaforma, chiedi l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.
Ecco cosa succede dopo, nell’ordine.
La pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese produce l’effetto inibitorio: dal momento della pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con i quali eserciti l’attività d’impresa. Attenzione a due precisazioni importanti. La prima: il Tribunale di Pavia, con provvedimento del 29 maggio 2025, ha chiarito che l’inibitoria riguarda i procedimenti esecutivi e cautelari, ma non impedisce ai creditori di agire per munirsi di un titolo esecutivo. Riceverai comunque decreti ingiuntivi: è fisiologico, non è il fallimento del percorso. La seconda: i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. In un’impresa dove il costo del lavoro può arrivare a pesare la grande maggioranza dei costi totali, questo è il punto che devi avere ben chiaro prima di partire — le retribuzioni non si “proteggono”, si pagano, e il piano deve essere costruito su questo presupposto.
Devi poi chiedere al tribunale la conferma delle misure. Il tribunale verifica che ricorra la ragionevole perseguibilità del risanamento: è il presupposto sostanziale, non una formalità. Il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’11 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile la richiesta quando l’operazione prospettata era meramente liquidatoria, priva di una riorganizzazione dell’attività e di un recupero della capacità reddituale, e le misure avevano di fatto lo scopo di eludere iniziative esecutive già avviate. La lezione operativa è netta: la composizione negoziata non è un parcheggio per rinviare i pignoramenti. Se il tuo progetto non spiega come l’impresa tornerà a generare reddito — e nel tuo caso significa spiegare come le commesse torneranno in margine positivo — le misure non arrivano o non vengono confermate.
Durante il percorso conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: non c’è spossessamento. Ma hai un obbligo di condotta preciso: gestire l’impresa in modo da non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori, e, quando risulti lo stato di insolvenza, gestirla nel prevalente interesse dei creditori. L’esperto va informato preventivamente degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; se ritiene l’atto pregiudizievole, l’esperto lo segnala e, se l’atto viene compiuto ugualmente, iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese.
In questa fase la differenza la fa chi conosce sia il tavolo negoziale sia l’aula: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, e questo consente di impostare la trattativa già sapendo come ciascuna scelta reggerebbe davanti a un giudice, fino all’ultimo grado.
La base giuridica
Artt. 12 e seguenti del Codice della crisi per l’istituto; art. 17 per l’accesso e il funzionamento; art. 18 per le misure protettive e per la loro conferma; art. 19 per le misure cautelari; art. 21 per i doveri di gestione; art. 22 per le autorizzazioni del tribunale.
Se qualcosa va storto
Tre imprevisti ricorrono più degli altri.
Il primo: un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale mentre la composizione negoziata è in corso. Fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, e in presenza di misure protettive confermate, la sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo le ipotesi specifiche previste dalla norma. Ma non confidare in un automatismo assoluto: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una procedura di composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza prefallimentare, e che non esiste un diritto assoluto del debitore al rinvio per consentire la conclusione di procedure concorsuali alternative.
Il secondo: l’esperto archivia per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto che, dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per tale ragione, gli fosse ormai precluso pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa. Tradotto: la trasparenza verso l’esperto non è cortesia, è la condizione di sopravvivenza dello scudo.
Il terzo: le garanzie personali dei soci. È frequente che l’imprenditore del settore abbia fideiussioni personali verso banche e fornitori. La richiesta di misure che inibiscano l’escussione dei garanti va valutata con realismo: il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha osservato che il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la parità negoziale, richiamando un principio di equilibrio bilaterale della tutela.
Check di completamento
L’esperto è stato nominato e ha accettato. Le misure protettive sono state pubblicate e confermate dal tribunale, con indicazione della durata. Hai comunicato per iscritto ai fornitori essenziali e alle banche l’avvio del percorso, con una nota che spiega il progetto e non solo la difficoltà.
Mossa 5 — Governa il costo del lavoro senza violare la clausola sociale
Obiettivo della mossa: riallineare l’organico al volume reale delle commesse utilizzando prima gli strumenti che conservano il rapporto di lavoro e solo in ultima istanza quelli che lo interrompono, sapendo che nel settore call center la disciplina della successione negli appalti condiziona ogni scelta.
Quando va fatta
Subito dopo aver ottenuto le misure protettive, e comunque prima di formalizzare la proposta ai creditori pubblici: il piano che presenterai nella mossa 6 deve incorporare il costo del lavoro riorganizzato, non quello attuale. Ricorda che i crediti dei lavoratori restano fuori dalle misure protettive: ogni mese di ritardo sulle retribuzioni è un mese in cui un creditore non protetto può agire e in cui la fiducia interna si consuma.
Come si esegue
Procedi per gradi crescenti di impatto.
Primo grado: gli strumenti di flessibilità interna. Riduzione delle ore nei contratti part time verticali e orizzontali dove contrattualmente possibile, ricollocazione degli operatori dalle commesse in perdita a quelle in margine positivo, riduzione del ricorso a straordinari e supplementari, revisione dei turni sulle fasce a minore traffico. Nei contact center la curva del traffico è misurabile con precisione: il dimensionamento va ricostruito sulla curva reale, non sulla previsione contrattuale.
Secondo grado: gli ammortizzatori sociali. Verifica l’accesso agli strumenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. 148/2015 in base alla dimensione aziendale e alla causale (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà). Il contratto di solidarietà difensivo, che riduce l’orario per evitare licenziamenti, è lo strumento che meglio si adatta a un’impresa che ha commesse residue ma sovradimensionamento: conserva le competenze, riduce il costo e mantiene l’organico disponibile per l’eventuale ripresa dei volumi. Verifica anche la disponibilità di strumenti bilaterali di settore, che il confronto sindacale nazionale in corso sul comparto CRM-BPO ha posto tra le richieste centrali.
Terzo grado: le procedure di riduzione del personale. Se il sovradimensionamento è strutturale e irreversibile, la riduzione collettiva del personale segue la procedura della legge 223/1991, con comunicazione alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni di categoria, esame congiunto, eventuale fase amministrativa, criteri di scelta e comunicazione finale. Il rispetto formale della procedura è la prima cosa che viene impugnata: gli errori sui criteri di scelta e sulla completezza della comunicazione iniziale sono la causa più frequente di annullamento.
Su tutto questo si proietta la disciplina specifica del settore. L’art. 1, comma 10, della legge 11/2016 impone, in caso di successione di imprese nell’appalto di call center con il medesimo committente e per la medesima attività, la continuazione del rapporto di lavoro con l’appaltatore subentrante secondo le modalità e le condizioni dei contratti collettivi nazionali applicati. Ma la sua applicazione concreta è governata dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza, e qui devi conoscere tre coordinate.
La prima: la clausola sociale non produce il passaggio automatico e indiscriminato di tutto il personale. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24904 del 31 agosto 2026, ha affermato che occorre verificare la continuità delle prestazioni, il fabbisogno organizzativo del subentrante e la stabile assegnazione del lavoratore al servizio interessato dal subentro, escludendo il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate.
La seconda: la clausola sociale presuppone che il subentro si sia effettivamente realizzato. La Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 11989 del 7 maggio 2025, ha esaminato proprio l’ipotesi in cui il subentro programmato non si fosse concretamente verificato, con le conseguenze che ne derivano sulla pretesa risarcitoria fondata sulla clausola.
La terza, e la più insidiosa: se il passaggio del personale non si accompagna a reali elementi di discontinuità, l’operazione può essere attratta nella disciplina del trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, con l’applicazione dell’art. 2112 c.c. e della solidarietà tra cedente e cessionario. La Corte di cassazione, con le ordinanze n. 27607 del 2024 e n. 19977 del 2024, ha chiarito che negli appalti ad alta intensità di manodopera la valutazione va condotta in concreto, verificando se gli elementi organizzativi e produttivi introdotti dal subentrante interrompano effettivamente il nesso funzionale tra i fattori produttivi. Per un’azienda che sta cedendo o perdendo commesse questo è decisivo: la differenza tra “ho perso un appalto” e “ho trasferito un ramo d’azienda” vale, in termini di debito residuo verso i lavoratori, cifre molto rilevanti.
La base giuridica
Art. 1, comma 10, legge 11/2016 per la clausola sociale nei call center; art. 2112 c.c. e art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003 per il confine con il trasferimento d’azienda; D.Lgs. 148/2015 per gli ammortizzatori; legge 223/1991 per i licenziamenti collettivi; art. 47 legge 428/1990 per la procedura sindacale nei trasferimenti.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contestazione della solidarietà da parte dei dipendenti dell’appaltatore o del subappaltatore, o da parte dei tuoi dipendenti verso il committente. Sul punto la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1450 del 21 gennaio 2025, si è pronunciata sulla riconducibilità dell’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti alla nozione di trattamenti retributivi rilevanti ai fini della solidarietà prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, delimitando il perimetro di ciò che il committente è tenuto a pagare in solido. Ricorda inoltre che accanto alla solidarietà di derivazione speciale opera l’azione diretta prevista dall’art. 1676 c.c., sulla quale la Corte di cassazione è tornata con la sentenza n. 28770 del 2025: i dipendenti dell’appaltatore possono agire direttamente contro il committente nei limiti del debito che questi ha verso l’appaltatore al momento della domanda. Per te questo significa una cosa concreta: se il committente ti deve fatture non pagate, quelle somme possono essere intercettate dai tuoi dipendenti, e il tuo piano di cassa deve tenerne conto.
Check di completamento
Hai un organigramma target coerente con i volumi reali. Hai attivato o richiesto formalmente lo strumento di integrazione salariale applicabile. Hai verificato, per ciascuna commessa che rischi di perdere, se ricorrano o meno gli elementi di discontinuità rilevanti ai fini dell’art. 2112 c.c.
Mossa 6 — Costruisci la proposta ai creditori pubblici
Obiettivo della mossa: trasformare il debito fiscale e contributivo, che nelle imprese del settore è spesso la voce più pesante, in un impegno sostenibile: riducendo il carico dove la legge lo consente e dilazionandolo dove la riduzione non è possibile.
Quando va fatta
Dopo aver definito il perimetro delle commesse (mossa 3) e il costo del lavoro riorganizzato (mossa 5), perché solo allora sai quanta cassa il piano genererà. Durante le trattative della composizione negoziata, se è questo il percorso scelto.
Come si esegue
Devi sapere che, all’interno della composizione negoziata, il ventaglio non è unico ma articolato, e che le regole cambiano a seconda del tipo di credito pubblico.
Sul fronte tributario, il decreto correttivo del 2024 ha inserito nell’art. 23 del Codice della crisi il comma 2-bis: avviate le trattative, l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo che preveda il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. La proposta richiede il supporto di una relazione di un professionista indipendente e passa attraverso l’autorizzazione del tribunale. È una possibilità che prima del correttivo semplicemente non esisteva nella composizione negoziata, e che si applica ai percorsi avviati con istanza di nomina dell’esperto depositata dopo il 28 settembre 2024.
Attenzione però al perimetro, perché è qui che i piani mal costruiti si rompono. L’accordo dell’art. 23, comma 2-bis, ha come controparti le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Restano fuori i contributi dovuti a INPS e INAIL, restano fuori i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e restano fuori, allo stato, i tributi regionali e locali autoamministrati dagli enti territoriali, come IMU e TARI. Per un’impresa di contact center, dove il debito contributivo è spesso pari o superiore a quello tributario, questo significa che una parte consistente dell’esposizione va gestita con strumenti diversi: rateazioni ordinarie, eventuali definizioni agevolate se aperte, e — soprattutto — la prospettiva di trasferire la partita in uno strumento di regolazione della crisi che consenta anche la transazione contributiva.
Considera poi le misure premiali previste per chi accede alla composizione negoziata: riduzione degli interessi sui debiti tributari, riduzione delle sanzioni, e la possibilità di rateizzare fino a un massimo di centoventi rate mensili i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo. Dieci anni di dilazione cambiano la sostenibilità di un piano in modo che nessuna trattativa con un fornitore privato può replicare.
Infine, la via d’uscita se la trattativa fiscale non si chiude. L’art. 23, comma 2-ter, consente di riproporre la proposta transattiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o di un concordato preventivo, con la possibilità di ricorrere al cosiddetto cram down fiscale, cioè all’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione.
Su questo punto, che è quello decisivo per i piani con forte componente di debito pubblico, la giurisprudenza di legittimità del 2026 ha fissato coordinate che devi conoscere prima di impostare la proposta, non dopo.
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha affermato che nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, e non la meritevolezza del debitore. La stessa linea emerge dalla pronuncia n. 7663 del 30 marzo 2026, secondo cui non rileva di per sé l’origine della crisi, neppure quando l’amministrazione finanziaria la riconduca a una gestione caratterizzata da inadempimenti tributari e contributivi, perché l’istituto non prevede un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza. E nello stesso senso si colloca la pronuncia n. 5918 del 16 marzo 2026.
Per te questo è il messaggio più importante di tutta la mossa: il fatto di avere accumulato debito fiscale e contributivo non ti preclude l’accesso all’omologazione forzosa; ciò che conta è dimostrare che la tua proposta dà al creditore pubblico più di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Ed è esattamente su questa dimostrazione — il confronto con lo scenario liquidatorio — che si gioca il piano.
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4365 del 2026, ha ritenuto che negli accordi di ristrutturazione, in assenza o in presenza di un numero irrilevante di creditori aderenti diversi da quello pubblico, la richiesta di applicazione del cram down integri un uso distorto dell’istituto: l’accordo deve avere una dimensione autenticamente concorsuale, non essere il veicolo per falcidiare il solo debito tributario. Nella stessa direzione si muove la pronuncia n. 5828 del 15 marzo 2026 quanto al regime anteriore al correttivo.
La base giuridica
Art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del Codice della crisi per la transazione fiscale in composizione negoziata; art. 25-bis per le misure premiali e la rateazione fino a centoventi rate dei tributi non iscritti a ruolo; artt. 63 e 88 per il trattamento dei crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione e nel concordato; art. 112, comma 2, per la ristrutturazione trasversale.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio dell’amministrazione o un diniego tardivo. Sul tema della decorrenza dei termini entro cui l’amministrazione finanziaria deve riscontrare la proposta si è pronunciata la Corte d’appello di Ancona con provvedimento del 14 gennaio 2026. Un secondo imprevisto riguarda la disciplina applicabile ratione temporis: la Corte di cassazione, con la pronuncia n. 14555 del 16 maggio 2026, si è occupata dell’inapplicabilità dell’omologazione forzosa alla ristrutturazione trasversale nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Verifica sempre quale regime si applica al tuo caso: la data di deposito della domanda cambia le regole.
Check di completamento
Hai la quantificazione esatta del debito tributario distinto tra iscritto a ruolo e non iscritto a ruolo. Hai la quantificazione del debito contributivo. Hai una relazione che confronta il soddisfacimento offerto ai creditori pubblici con quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Senza quest’ultimo confronto, la proposta non ha gambe.
Mossa 7 — Scegli lo strumento di uscita e chiudi
Obiettivo della mossa: convertire le trattative in un atto giuridicamente stabile, scegliendo tra gli sbocchi possibili quello che, con i consensi che hai effettivamente raccolto, produce il risultato migliore.
Quando va fatta
Prima che scadano le misure protettive. Il tribunale, in sede di conferma, ne determina la durata; la proroga è possibile su istanza, ma la durata complessiva non è illimitata e la prassi la contiene entro termini che devi considerare invalicabili nella pianificazione. Costruisci il calendario a ritroso dalla data di scadenza.
Come si esegue
Le trattative possono chiudersi in modi molto diversi, e la scelta dipende da una sola variabile: chi ha detto sì e per quanta parte del debito.
Se hai raccolto il consenso di alcuni creditori chiave e il risanamento è ragionevolmente perseguibile, puoi concludere un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, oppure una convenzione di moratoria, oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di esenzione dall’azione revocatoria. Sono gli sbocchi “interni” dell’art. 23, comma 1: veloci, riservati, non richiedono omologazione. Sono la scelta giusta quando il debito è concentrato su pochi soggetti collaborativi.
Se il consenso è ampio ma non unanime, l’accordo di ristrutturazione dei debiti consente di vincolare l’amministrazione finanziaria anche in assenza di adesione, nei limiti visti alla mossa 6, e nelle sue varianti agevolate o a efficacia estesa di raggiungere anche i dissenzienti appartenenti a categorie omogenee.
Se hai bisogno di derogare all’ordine delle cause di prelazione e riesci a ottenere l’adesione di tutte le classi, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione è lo strumento pensato per questo, con l’avvertenza che in esso la transazione fiscale non è assistita dal meccanismo di omologazione forzosa, proprio perché presuppone l’adesione di tutte le classi.
Se il debito è disperso su molti creditori e serve un effetto vincolante generalizzato, la strada è il concordato preventivo in continuità aziendale. Qui il soddisfacimento dei creditori deriva in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità, i creditori votano divisi in classi, e l’omologazione è possibile anche senza l’approvazione di tutte le classi quando ricorrono i presupposti della ristrutturazione trasversale. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 29 ottobre 2025, ha esaminato proprio il rispetto dei presupposti richiesti dalla norma per questo meccanismo, e il Tribunale di Torino, con provvedimento del 17 luglio 2025, si è pronunciato sulle condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Tieni presente che il tribunale guarda con attenzione alla qualità informativa della proposta: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 febbraio 2026, ha subordinato l’ammissibilità alla completezza delle informazioni sulla situazione del debitore e alla predisposizione di un business plan adeguato. Per un’impresa di BPO, “business plan adeguato” significa una cosa sola: la marginalità commessa per commessa, proiettata sulla durata del piano.
Se, infine, le trattative si sono svolte correttamente ma non hanno prodotto esito, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: si accede solo dopo che l’esperto ha dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede senza esito, entro un termine breve dalla comunicazione di quella relazione, e senza voto dei creditori. È l’uscita di sicurezza, non l’obiettivo.
La base giuridica
Art. 23 del Codice della crisi per gli sbocchi della composizione negoziata; artt. 57, 60 e 61 per gli accordi di ristrutturazione nelle loro varianti; art. 64-bis per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; artt. 84 e seguenti per il concordato in continuità; art. 112, comma 2, per la ristrutturazione trasversale; art. 25-sexies per il concordato semplificato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che, a ridosso della scadenza delle misure, un creditore rilevante si sfili. Non ricominciare da capo: verifica se lo strumento scelto può essere sostituito con uno a soglia di consenso diversa. Il passaggio dall’accordo di ristrutturazione al concordato preventivo, o viceversa, è una scelta tecnica che si compie nei giorni, non nei mesi, e che richiede di avere già pronta la documentazione di entrambi gli scenari. Lavora sempre su due ipotesi in parallelo.
Check di completamento
Hai un elenco firmato delle adesioni con l’indicazione dell’importo del credito di ciascun aderente. Hai calcolato la percentuale di consenso raggiunta e l’hai confrontata con le soglie richieste da ciascuno strumento. Hai depositato o sei in condizione di depositare entro la scadenza delle misure protettive.
Mossa 8 — Blinda gli atti compiuti e proteggi chi ha amministrato
Obiettivo della mossa: fare in modo che gli atti, i pagamenti e i finanziamenti compiuti durante il risanamento non diventino, in un eventuale scenario successivo, materia di azioni revocatorie o di responsabilità verso gli amministratori.
Quando va fatta
Lungo tutto il percorso, non alla fine. Ogni atto rilevante va compiuto già pensando a come apparirà se un giorno qualcuno lo esaminerà a posteriori. Ma la verifica sistematica va fatta prima della chiusura delle trattative.
Come si esegue
Passa in rassegna tre famiglie di atti.
I finanziamenti. Se durante il percorso hai ottenuto nuova finanza — dai soci, da terzi, dalle banche — verifica che sia stata acquisita l’autorizzazione del tribunale che attribuisce la prededucibilità. Un finanziamento prededucibile è un finanziamento che qualcuno è disposto a concedere; un finanziamento chirografario a un’impresa in crisi è un finanziamento che nessuno concede.
Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti. In composizione negoziata devono essere preventivamente comunicati all’esperto. La comunicazione preventiva non è una formalità: è l’elemento che, a posteriori, distingue l’atto gestionale dall’atto opaco. Se l’esperto segnala il proprio dissenso e l’atto viene compiuto ugualmente, quel dissenso resta iscritto.
Le cessioni di azienda o di ramo. Se il piano prevede la cessione di una divisione o di un ramo — ipotesi frequente nel BPO, dove una business unit può avere valore autonomo — l’autorizzazione del tribunale può escludere l’applicazione della regola sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Dopo il correttivo del 2024 il tribunale verifica anche il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente: significa che la vendita al soggetto già individuato, senza confronto, è la strada per non ottenere l’autorizzazione.
Sul fronte della responsabilità degli amministratori, il punto è la gestione del periodo in cui la continuità era già compromessa. Ricorda che la composizione negoziata, quando è condotta seriamente, produce effetti anche su piani diversi da quello civile: la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025, ha ritenuto che la pendenza di una composizione negoziata con esito positivo della relazione dell’esperto e l’attivazione di misure protettive possano escludere il periculum in mora necessario per il sequestro preventivo, valorizzando la funzione stabilizzante dell’istituto e la vigilanza di un professionista terzo.
Sul fronte penale-tributario, tieni presente che l’accesso a una procedura non cancella di per sé le omissioni pregresse: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29126 del 2026, richiamando anche la n. 35938 del 2025, ha chiarito che la sola presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento dell’IVA, e che perché operi la scriminante dell’adempimento di un dovere occorre che prima della scadenza tributaria sia intervenuto un provvedimento giudiziale incompatibile con il pagamento. La crisi può invece rilevare su piani diversi, tra cui la particolare tenuità del fatto. La linea, ancora una volta, è la stessa della sentenza n. 20385 del 3 giugno 2026: non basta invocare la mancanza di denaro, occorre dimostrare che non esistevano alternative concretamente praticabili.
La base giuridica
Art. 21 del Codice della crisi per i doveri di gestione; art. 22 per le autorizzazioni, i finanziamenti prededucibili e la cessione d’azienda; art. 24 per le esenzioni dall’azione revocatoria; art. 2486 c.c. per i criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la contestazione di aver ritardato l’accesso a uno strumento di regolazione. La difesa non si costruisce a posteriori: si costruisce con la documentazione della mossa 1 e della mossa 2, che dimostra quando hai rilevato lo squilibrio e cosa hai fatto nei giorni immediatamente successivi.
Check di completamento
Ogni finanziamento nuovo ha la sua autorizzazione. Ogni atto di straordinaria amministrazione ha la sua comunicazione preventiva documentata. Ogni cessione ha la sua procedura competitiva documentata.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo. Servono a far vedere come cambia l’esito a seconda di quando si esegue ciascuna mossa. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — La stessa azienda, due tempistiche diverse
Situazione di partenza. Società di contact center outbound e inbound, 143 dipendenti, tre commesse attive. Commessa A: 71 operatori, tariffa 19,40 euro/ora fatturata, costo orario pieno 21,80 euro. Commessa B e C in leggero attivo. Debito complessivo 2.347.000 euro, di cui 612.000 di ritenute e IVA non versate, 738.000 di contributi INPS arretrati, 519.000 verso fornitori, 478.000 verso banche.
Perdita mensile generata dalla sola commessa A, su una media di 9.800 ore fatturate al mese: 2,40 euro per ora, quindi circa 23.520 euro al mese, 282.240 euro l’anno.
Percorso 1 — l’imprenditore che esegue la mossa 1 al mese 1. A marzo misura, ad aprile presenta al committente la proposta di revisione con i numeri, a maggio ottiene un aumento tariffario a 20,90 euro/ora accompagnato dalla riduzione delle attività di back office non tariffate, che abbassa il costo orario pieno a 20,60 euro. La commessa passa da -2,40 a +0,30 euro/ora. A giugno accede alla composizione negoziata con un progetto di piano che mostra una commessa risanata e non una commessa in perdita, ottiene le misure protettive, e a settembre formula la proposta transattiva alle agenzie fiscali sui 612.000 euro di debito tributario, con rateazione lunga sulla parte non iscritta a ruolo.
Percorso 2 — lo stesso imprenditore che esegue la mossa 1 al mese 14. Nel frattempo la commessa A ha prodotto altri 329.280 euro di perdita. Il debito contributivo ha superato la soglia che innesca la segnalazione, sono arrivati due decreti ingiuntivi da fornitori e un pignoramento presso terzi sui crediti verso il committente. Quando finalmente accede alla composizione negoziata, il progetto di piano deve spiegare non solo come risanare, ma anche come rimediare a quattordici mesi di aggravamento. Il committente, che nel frattempo ha appreso del pignoramento sui crediti, ha già avviato una nuova procedura di selezione del fornitore.
Differenza tra i due percorsi: nulla nel diritto applicabile, tutto nel risultato. Le mosse sono le stesse. Cambia solo quando sono state eseguite.
Simulazione 2 — Il pignoramento presso terzi sui crediti verso il committente
Situazione. Società di BPO con 1.180.000 euro di crediti verso un unico grande committente, fatturati e non ancora incassati. Un fornitore di tecnologia ottiene decreto ingiuntivo per 94.000 euro, lo rende esecutivo e notifica pignoramento presso terzi al committente.
Esito A — l’azienda ha già pubblicato l’istanza di misure protettive. Dalla data di pubblicazione i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il fornitore resta libero, come chiarito dal Tribunale di Pavia con provvedimento del 29 maggio 2025, di munirsi del titolo esecutivo: ma non di eseguirlo.
Esito B — l’azienda non ha ancora fatto nulla. Il pignoramento si perfeziona. Il committente, terzo pignorato, sospende i pagamenti nei limiti di legge, e — cosa peggiore dal punto di vista industriale — apprende ufficialmente dello stato di difficoltà del fornitore mentre sta valutando il rinnovo della commessa.
Esito C — l’azienda pubblica l’istanza il giorno dopo la notifica del pignoramento, e chiede misure protettive con un progetto che prevede soltanto la dismissione dei beni e nessuna riorganizzazione dell’attività. È lo scenario che il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’11 dicembre 2025, ha ritenuto non meritevole di tutela, rilevando la finalità di eludere iniziative esecutive già intraprese in assenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento.
Simulazione 3 — La commessa persa e il costo nascosto della discontinuità
Situazione. Azienda che perde la commessa A per mancato rinnovo. Sulla commessa erano stabilmente assegnati 71 operatori. Il subentrante applica lo stesso CCNL, riassorbe 52 operatori e rifiuta gli altri 19, sostenendo che il proprio fabbisogno organizzativo è inferiore.
Scenario 1. L’operazione presenta effettivi elementi di discontinuità: il subentrante usa una piattaforma tecnologica propria, riorganizza i processi, riduce i canali gestiti. In questo caso l’acquisizione del personale non integra un trasferimento d’azienda, e il rapporto con i 19 non riassorbiti resta in capo alla società uscente, che dovrà gestirlo con gli strumenti della mossa 5. La posizione dei 52 e dei 19 va valutata alla luce dei criteri indicati dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24904 del 31 agosto 2026, che richiede di verificare la continuità delle prestazioni, il fabbisogno organizzativo e la stabile assegnazione al servizio.
Scenario 2. Non ci sono elementi reali di discontinuità: stessa tecnologia, stesse postazioni, stessi processi, stesso know-how. In questo caso, secondo l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le ordinanze n. 27607 e n. 19977 del 2024 sulla valutazione in concreto negli appalti ad alta intensità di manodopera, l’operazione può essere attratta nella disciplina dell’art. 2112 c.c., con la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori. Il debito che la società uscente contava di non avere più torna, integralmente, nel suo passivo.
Differenza economica tra i due scenari, su 71 posizioni con anzianità media di sei anni: alcune centinaia di migliaia di euro di TFR, ratei e differenze retributive. È il motivo per cui, nella mossa 5, la verifica della discontinuità è un check di completamento e non un dettaglio.
Simulazione 4 — Il confronto con la liquidazione, che decide tutto
Situazione. Debito totale 2.347.000 euro. Attivo liquidabile in uno scenario di liquidazione giudiziale: crediti verso committenti realizzabili al 60% per effetto delle contestazioni e delle compensazioni, arredi e postazioni con valore di realizzo marginale, nessun immobile. Stima del ricavato: 710.000 euro. Costi della procedura e prededuzioni: 145.000 euro. Disponibile per i creditori: 565.000 euro, da distribuire secondo le cause di prelazione, con i crediti dei lavoratori e quelli previdenziali in posizione privilegiata.
In quello scenario, il creditore erariale chirografario riceve una percentuale prossima allo zero.
Proposta di piano in continuità: pagamento integrale dei crediti privilegiati dei lavoratori, pagamento dei crediti tributari e contributivi privilegiati in misura pari al 42% in centoventi mesi alimentato dai flussi delle commesse rinegoziate, pagamento dei chirografari al 9%.
È su questo confronto — e soltanto su questo — che si gioca l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha affermato che il tribunale valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore; e con la pronuncia n. 7663 del 30 marzo 2026 ha escluso che l’origine della crisi, anche se ricondotta dall’amministrazione a inadempimenti fiscali e contributivi, possa di per sé fondare un diniego per difetto di meritevolezza. Il tuo compito, quindi, non è dimostrare di essere stato un buon contribuente. È dimostrare, numeri alla mano, che la tua proposta dà al creditore pubblico più di quanto otterrebbe liquidandoti.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania.
Il principio che tiene insieme le otto mosse è uno solo: prima si ferma la fonte della perdita, poi si protegge il patrimonio, poi si ristruttura il debito. Chi inverte l’ordine — chi cerca di ristrutturare il debito mentre la commessa continua a bruciare cassa — costruisce un piano che i creditori non approveranno e che il tribunale non omologherà, perché non esiste sostenibilità in un’impresa la cui attività caratteristica distrugge valore.
Il secondo principio riguarda i tempi. Ogni mossa ha una finestra. Le finestre non si riaprono: la rinegoziazione con il committente si fa prima che il committente scopra la crisi da un pignoramento; la messa in sicurezza dei debiti personalmente rilevanti si fa prima che la crisi diventi conclamata e risalente; le misure protettive si chiedono prima che l’istanza di liquidazione giudiziale arrivi in udienza. Ricorda che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto: in quel periodo i termini per le impugnazioni e per gli atti processuali restano sospesi, ma le scadenze fiscali, contributive e contrattuali non si fermano, e nemmeno la corsa del debito.
| Mossa | Obiettivo | Termine di riferimento | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Misurare il margine per commessa | Sapere quanto e dove si perde | 2 settimane dall’inizio | Si negozia senza argomenti e si pianifica su dati falsi |
| 2. Isolare i debiti a rischio personale | Separare l’esposizione dell’amministratore | Prima della successiva scadenza di versamento | Esposizione penale non documentata, esimente non invocabile |
| 3. Rinegoziare la commessa | Azzerare o invertire il margine negativo | Prima di qualunque procedura | Il piano nasce con la perdita incorporata |
| 4. Composizione negoziata e misure protettive | Fermare esecuzioni e guadagnare tempo | Prima dell’udienza su istanze di liquidazione | Pignoramenti, perdita del committente, procedura subita |
| 5. Governare il costo del lavoro | Allineare organico e volumi | Prima della proposta ai creditori | Piano costruito su costi che non si potranno sostenere |
| 6. Proposta ai creditori pubblici | Ridurre e dilazionare il debito fiscale e contributivo | Durante le trattative protette | Debito pubblico intatto, piano non sostenibile |
| 7. Scegliere lo strumento di uscita | Rendere stabile l’accordo | Prima della scadenza delle misure | Trattative scadute senza effetto vincolante |
| 8. Blindare atti e responsabilità | Prevenire revocatorie e azioni di responsabilità | Lungo tutto il percorso | Atti impugnabili, amministratori esposti |
Gli scenari di deviazione
Nessun piano si esegue esattamente come è stato scritto. Questi sono i tre imprevisti che si verificano più spesso in questo settore, e il piano B per ciascuno.
Deviazione 1 — Il committente accelera: recede o non rinnova mentre stai negoziando
È l’imprevisto peggiore, perché ti toglie la variabile su cui poggia il piano. Il piano B si articola su tre fronti simultanei.
Sul fronte contrattuale, verifica immediatamente la legittimità del recesso: preavviso, presupposti, eventuali penali a tuo favore, fatture non pagate. Se la commessa era in perdita, la sua cessazione ha anche un effetto positivo sul margine complessivo: rifai il conto della mossa 1 nello scenario senza quella commessa e verifica se l’impresa, al netto, torna sostenibile con una struttura ridimensionata. Alcune aziende scoprono che la perdita della commessa che le stava uccidendo è la premessa del loro risanamento.
Sul fronte dei crediti, i crediti verso il committente cessato diventano l’attivo principale del piano. Vanno recuperati con priorità assoluta, e vanno protetti: ricorda l’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente prevista dall’art. 1676 c.c., su cui la Corte di cassazione è tornata con la sentenza n. 28770 del 2025, e la solidarietà prevista dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, i cui confini sono stati precisati dalla sentenza n. 1450 del 21 gennaio 2025. Quei crediti possono essere intercettati da altri prima di te.
Sul fronte occupazionale, si apre immediatamente il tema della mossa 5 nella sua versione più delicata: chi passa al subentrante e chi resta. Le coordinate sono quelle già viste, e la verifica sulla discontinuità va fatta prima di firmare qualunque accordo di transizione con il subentrante.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto: le misure protettive stanno per finire e le trattative non sono chiuse
Il piano B ha due strade, da valutare nello stesso giorno.
Prima strada: la proroga. Le misure possono essere prorogate su istanza, entro i limiti di durata complessiva previsti. La proroga non è automatica: si concede a chi dimostra che le trattative stanno progredendo. Prepara una relazione che elenchi, creditore per creditore, lo stato del confronto e i documenti scambiati. L’esperto è il tuo principale alleato o il tuo principale ostacolo in questa fase, a seconda di quanto sei stato trasparente fin dall’inizio.
Seconda strada: il cambio di strumento. Se il consenso raccolto non basta per un accordo ma sarebbe sufficiente in una procedura a maggioranza, prepara il deposito della domanda di concordato preventivo in continuità. Ricorda però che la pendenza di una procedura non produce automatismi difensivi assoluti: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha escluso che il giudice sia tenuto a rinviare l’udienza per consentire la conclusione di procedure concorsuali alternative. Il deposito va fatto in tempo utile, non all’ultimo minuto.
Il piano B che non funziona quasi mai è archiviare e ripresentare l’istanza più avanti. Dopo l’archiviazione la riproposizione è soggetta a limiti temporali precisi, e nel frattempo lo scudo non c’è.
Deviazione 3 — Il documento irreperibile: la contabilità analitica non esiste o i dati di commessa non sono ricostruibili
È un imprevisto più frequente di quanto si creda nelle aziende cresciute rapidamente per acquisizione di commesse. Il piano B è in tre passaggi.
Ricostruisci dal basso: i sistemi di gestione delle chiamate registrano loggature, tempi di conversazione, tempi di post-chiamata, pause. Incrociali con le presenze del personale e con le fatture emesse. Il dato che ne esce è approssimato ma difendibile, e va dichiarato come ricostruzione.
Formalizza il metodo: scrivi una nota metodologica che spiega come hai ricostruito il dato, quali fonti hai usato e quali margini di errore stimi. Quella nota entrerà nel progetto di piano e nella relazione dell’attestatore, e la sua esistenza è ciò che distingue una stima seria da un numero inventato.
Rimedia per il futuro: l’assenza di assetti adeguati è essa stessa una contestazione possibile. Documenta la data in cui hai dato mandato di riorganizzare la contabilità analitica per centri di costo e il fatto che il nuovo sistema è operativo. Non cancella il passato, ma dimostra la reazione.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3, per proteggermi subito dai pignoramenti? Sì, se hai pignoramenti in corso o istanze di liquidazione giudiziale pendenti: in quel caso la protezione ha priorità. Ma sappi che perdi potere negoziale con il committente, perché la pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese è pubblica e il committente lo verrà a sapere. Se non hai esecuzioni in corso, esegui prima la mossa 3.
Le misure protettive bloccano anche gli stipendi arretrati dei miei dipendenti? No. I diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive. In un’impresa labour intensive questo è il vincolo strutturale del tuo piano: le retribuzioni correnti e arretrate vanno pagate, e il fabbisogno di cassa relativo va messo in cima alla pianificazione, non in fondo.
Se apro la composizione negoziata perdo il controllo dell’azienda? No. Non c’è spossessamento: conservi la gestione ordinaria e straordinaria. Hai però un obbligo di condotta — gestire senza pregiudicare ingiustamente i creditori e, in caso di insolvenza, nel loro prevalente interesse — e un obbligo di informazione preventiva verso l’esperto per gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti.
Posso inserire nella transazione fiscale anche i contributi INPS arretrati? Non nell’accordo previsto per la composizione negoziata dall’art. 23, comma 2-bis, che ha come controparti le agenzie fiscali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e non comprende i contributi dovuti a INPS e INAIL, né i tributi locali come IMU e TARI. I crediti contributivi trovano invece specifica disciplina nel trattamento dei crediti tributari e contributivi previsto per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato. Questo è uno dei principali motivi per cui, in un’azienda del tuo settore, la composizione negoziata è spesso l’anticamera di uno strumento più ampio e non l’approdo finale.
Il fatto di avere debiti fiscali rilevanti mi impedisce di ottenere l’omologazione? No. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026 e con la pronuncia n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che il giudizio verte sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non su un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato sulle condotte pregresse. Quello che ti serve è la dimostrazione numerica della convenienza, non un attestato di buona condotta.
Se non riesco a pagare le ritenute del mese prossimo, cosa devo fare per limitare il rischio penale? Documentare. Metti per iscritto, con delibera dell’organo amministrativo, la ricostruzione della cassa disponibile, le alternative valutate e perché non erano praticabili, i solleciti inviati ai committenti morosi, i dinieghi bancari. È esattamente l’onere di allegazione che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16526 del 2025, ha posto a carico di chi invoca la crisi di liquidità: indicare gli specifici elementi da cui desumere che la crisi dipenda da cause non imputabili e che sia sopravvenuta all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. E valuta subito una rateazione: la Corte di cassazione, con la sentenza n. 38438 del 2025, ha riconosciuto rilevanza alla scelta della rateizzazione lunga ai fini della non punibilità.
Il subentrante deve assumere tutti i miei operatori? Non automaticamente tutti. La legge 11/2016 prevede per i call center la continuazione del rapporto con l’appaltatore subentrante secondo le modalità e le condizioni dei contratti collettivi applicati; ma la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24904 del 31 agosto 2026, ha escluso il transito automatico e indiscriminato, richiedendo di verificare continuità delle prestazioni, fabbisogno organizzativo e stabile assegnazione al servizio interessato dal subentro. E la Corte, con la sentenza n. 11989 del 7 maggio 2025, ha affrontato il caso del subentro programmato ma non concretamente realizzato.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Qui trovi, raccolti per mossa, i riferimenti utilizzati. Per ciascuno: gli estremi, il principio riformulato in sintesi, la ragione per cui conta nel tuo caso.
A sostegno della mossa 2 (debiti a rischio personale e penale)
Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 137. La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in materia di omessi versamenti, in un contesto in cui la crisi aziendale invocata non era sopravvenuta ma conclamata e risalente nel tempo, e ha richiamato il perimetro della causa di non punibilità e della particolare tenuità del fatto. Rilevanza: conferma che l’esimente legata alla crisi di liquidità ha presupposti precisi e non copre le crisi croniche note all’imprenditore.
Corte di cassazione penale, sez. III, sentenza n. 16526 del 2025 (dep. 2 maggio 2025). La nuova disciplina della non punibilità introdotta nel 2024 ha natura sostanziale e può applicarsi retroattivamente in quanto più favorevole, ma spetta all’interessato indicare e provare gli elementi specifici da cui risulti che la crisi non transitoria di liquidità dipende da cause non imputabili e che è successiva all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’IVA. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma la tua documentazione interna in materiale difensivo.
Corte di cassazione penale, sentenza n. 38438 del 2025 (dep. 27 novembre 2025). Ha riconosciuto rilevanza, ai fini della non punibilità, alla scelta della rateizzazione lunga del debito tributario alla luce della disciplina riformata, con applicazione anche a fatti anteriori. Rilevanza: rende la rateazione una mossa difensiva, non solo finanziaria.
Corte di cassazione penale, sentenza n. 29126 del 2026, in continuità con la n. 35938 del 2025. La sola presentazione della domanda di concordato preventivo non esclude il reato di omesso versamento dell’IVA; perché operi la scriminante dell’adempimento di un dovere occorre un provvedimento giudiziale incompatibile con il pagamento intervenuto prima della scadenza tributaria, mentre la crisi può rilevare su piani diversi. Rilevanza: smentisce l’idea che “apro una procedura e il penale si chiude”.
Corte di cassazione penale, sez. III, sentenza n. 20385 del 3 giugno 2026. Ha ribadito che la crisi non esclude la responsabilità per il solo fatto dell’esaurimento della liquidità, dovendosi accertare se l’omissione dipenda da cause sopravvenute non imputabili e se residuassero alternative concretamente praticabili. Rilevanza: definisce lo standard di prova che il tuo fascicolo deve raggiungere.
A sostegno della mossa 4 (composizione negoziata e misure protettive)
Corte di cassazione civile, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non esistendo un diritto assoluto del debitore al rinvio per consentire la conclusione di procedure alternative. Rilevanza: impone di costruire il calendario del piano sulle udienze, non sulle speranze.
Tribunale di Pavia, 29 maggio 2025. L’inibitoria conseguente alle misure protettive riguarda i procedimenti esecutivi e cautelari e non impedisce ai creditori di procurarsi un titolo esecutivo. Rilevanza: spiega perché continuerai a ricevere decreti ingiuntivi senza che ciò significhi il fallimento dello scudo.
Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025. È inammissibile l’accesso, e non accoglibile la richiesta di misure, quando manca la ragionevole perseguibilità del risanamento, l’operazione ha scopo meramente liquidatorio e le misure mirano a eludere iniziative esecutive già intraprese. Rilevanza: è il confine tra risanamento e rinvio, e decide se lo scudo arriva.
Tribunale di Milano, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla successiva richiesta di conferma delle misure protettive. Rilevanza: la trasparenza verso l’esperto è una condizione operativa, non una scelta di stile.
Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e la parità negoziale. Rilevanza: ridimensiona le aspettative su un blocco generalizzato delle fideiussioni personali.
Corte di cassazione penale, sentenza 9 luglio 2025, n. 30109. La pendenza di una composizione negoziata con esito positivo della relazione dell’esperto e l’attivazione di misure protettive possono escludere il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo, data la funzione stabilizzante dell’istituto e la vigilanza di un professionista terzo. Rilevanza: mostra che un percorso condotto seriamente produce effetti anche oltre il perimetro civile.
A sostegno della mossa 5 (costo del lavoro e clausola sociale)
Corte di cassazione, sez. lavoro, ordinanza 31 agosto 2026, n. 24904. La clausola sociale di fonte collettiva non comporta il passaggio automatico di tutti i lavoratori al nuovo gestore: vanno verificate la continuità delle prestazioni, il fabbisogno organizzativo e la stabile assegnazione del lavoratore al servizio interessato dal subentro. Rilevanza: definisce chi passa e chi resta, cioè quanto debito resta a te.
Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 7 maggio 2025, n. 11989. Ha esaminato la pretesa risarcitoria fondata sulla clausola sociale nell’ipotesi in cui il subentro programmato nell’appalto non si sia concretamente realizzato. Rilevanza: chiarisce che la clausola opera in presenza di un subentro effettivo.
Corte di cassazione, ordinanze n. 27607 del 2024 e n. 19977 del 2024. Negli appalti ad alta intensità di manodopera la discontinuità che esclude il trasferimento d’azienda va accertata in concreto, verificando se gli elementi organizzativi introdotti dal subentrante interrompano il nesso funzionale tra i fattori produttivi. Rilevanza: è il crinale tra perdita di appalto e trasferimento di ramo, con effetti enormi sul passivo.
Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 21 gennaio 2025, n. 1450. Si è pronunciata sulla riconducibilità dell’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti alla nozione di trattamenti retributivi rilevanti per la solidarietà del committente. Rilevanza: delimita le voci per cui il committente risponde in solido, e quindi ciò che i tuoi lavoratori possono chiedere altrove.
Corte di cassazione, sentenza n. 28770 del 2025. È tornata sulla responsabilità solidale nell’appalto secondo la disciplina codicistica, che consente ai dipendenti dell’appaltatore di agire direttamente verso il committente nei limiti del debito di quest’ultimo. Rilevanza: i crediti che vanti verso il committente non sono un attivo intoccabile.
A sostegno delle mosse 6 e 7 (creditori pubblici e strumento di uscita)
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: è il fondamento del piano di un’impresa che ha accumulato debito fiscale.
Corte di cassazione, sez. I civile, pronuncia 30 marzo 2026, n. 7663. L’origine della crisi, anche se ricondotta dall’amministrazione finanziaria a inadempimenti tributari e contributivi, non fonda di per sé un diniego di omologazione, non essendo previsto un requisito di meritevolezza. Rilevanza: neutralizza l’obiezione più frequente dell’Erario.
Corte di cassazione, sez. I civile, 16 marzo 2026, n. 5918. Si colloca nella stessa linea quanto ai presupposti del cram down fiscale nel concordato in continuità. Rilevanza: consolida l’orientamento e riduce l’incertezza applicativa.
Corte di cassazione, sez. I civile, pronuncia n. 4365 del 2026. Negli accordi di ristrutturazione, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti diversi dal creditore pubblico, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: impone di costruire un accordo realmente concorsuale e non un veicolo per la sola falcidia fiscale.
Corte di cassazione, sez. I civile, 15 marzo 2026, n. 5828. Nel regime anteriore al decreto correttivo era necessario che fosse intervenuto un accordo, ancorché in percentuale insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: ricorda che la disciplina applicabile dipende dalla data di deposito.
Corte di cassazione, sez. I civile, 16 maggio 2026, n. 14555. Si è pronunciata sull’inapplicabilità, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, dell’omologazione forzosa alla ristrutturazione trasversale. Rilevanza: va verificata prima di impostare la struttura delle classi.
Tribunale di Torino, 17 luglio 2025. Ha individuato le condizioni necessarie perché un concordato in continuità con transazione fiscale possa essere omologato anche contro il voto contrario dei creditori fiscali e previdenziali. Rilevanza: traduce in requisiti operativi il principio della convenienza.
Tribunale di Roma, 29 ottobre 2025. Ha esaminato il rispetto dei presupposti richiesti per la ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità. Rilevanza: guida la costruzione delle classi e delle maggioranze.
Tribunale di Milano, 12 febbraio 2026. Ha subordinato l’ammissibilità della proposta di concordato in continuità alla completezza delle informazioni sulla situazione del debitore e alla predisposizione di un business plan adeguato. Rilevanza: nel tuo settore, “adeguato” significa marginalità per commessa proiettata su tutto il piano.
Corte d’appello di Ancona, 14 gennaio 2026. Si è pronunciata sulla decorrenza del termine entro cui l’amministrazione finanziaria può riscontrare la proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione. Rilevanza: consente di calendarizzare la trattativa fiscale senza restare appesi al silenzio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli strumenti che lo Studio mette in campo su una crisi da commesse sotto costo in un’impresa di contact center o di BPO. Non sono formule generiche: sono attività che vengono svolte materialmente, con un output verificabile.
- Ricostruiamo il conto economico per commessa incrociando i dati di sistema del contact center, le presenze del personale e le fatture emesse, e quantifichiamo il margine di contribuzione orario di ciascun appalto e la data in cui è passato in negativo.
- Analizziamo il contratto di appalto clausola per clausola, verificando revisione prezzi, indicizzazione, adeguamento al rinnovo del CCNL, penali, livelli di servizio e presupposti di recesso, e individuiamo le leve contrattuali effettivamente azionabili.
- Costruiamo e conduciamo la trattativa con il committente, predisponendo la proposta formale di riequilibrio con i dati a supporto e le tre alternative da mettere sul tavolo nello stesso incontro.
- Mappiamo il debito distinguendo le poste che espongono personalmente l’amministratore — ritenute, IVA, contributi — da quelle che restano sulla società, e costruiamo il fascicolo documentale della crisi giorno per giorno, nella forma richiesta dall’onere di allegazione fissato dalla giurisprudenza di legittimità.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con il progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, e formuliamo l’istanza di misure protettive con la documentazione della ragionevole perseguibilità del risanamento.
- Rappresentiamo l’impresa nel procedimento di conferma delle misure protettive davanti al tribunale e nell’eventuale fase di proroga, e assistiamo l’imprenditore nel rapporto con l’esperto per tutti gli atti soggetti a informazione preventiva.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi, con il perimetro corretto dei crediti inclusi ed esclusi, e gestiamo parallelamente le rateazioni contributive e i carichi affidati alla riscossione.
- Redigiamo il confronto con lo scenario liquidatorio, che è il documento su cui si decide l’omologazione anche in assenza di adesione dell’amministrazione finanziaria, e ne verifichiamo la tenuta rispetto ai criteri fissati dalla Cassazione nel 2026.
- Gestiamo il fronte lavoro, verificando l’applicazione della clausola sociale prevista per i call center, la ricorrenza o meno degli elementi di discontinuità rilevanti ai fini del trasferimento d’azienda, e assistendo nelle procedure sindacali e negli ammortizzatori sociali.
- Curiamo la fase di omologazione e l’eventuale contenzioso, dall’accordo di ristrutturazione al concordato in continuità, fino ai reclami e ai giudizi di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una crisi da commesse sotto costo l’abilitazione che pesa di più è l’ultima: essere Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il percorso di composizione negoziata — che cosa il tribunale verifica prima di confermare le misure protettive, che cosa l’esperto considera comportamento corretto nelle trattative, quali atti vanno comunicati prima di compierli — e impostare quindi il piano dalla parte di chi sa già come verrà valutato. A questa si affianca, quando il percorso negoziale sfocia in un giudizio, la qualifica di cassazionista, che consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza le discontinuità che si producono quando il caso passa di mano tra professionisti diversi a ogni cambio di fase.
Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: mentre l’area legale gestisce misure protettive, contratti e contenzioso, l’area contabile costruisce il conto economico per commessa, il piano finanziario e il confronto con lo scenario liquidatorio. È l’unico modo per produrre un piano che sia contemporaneamente credibile per una banca, sostenibile per l’Agenzia delle Entrate e omologabile per un tribunale.
Chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude. In un’impresa di contact center la cosa che rende questo principio più severo che altrove è la struttura dei costi: quando il costo del lavoro assorbe la parte largamente prevalente dei costi totali, il margine di errore temporale si riduce a settimane. Una commessa in perdita non produce un danno che si stabilizza: produce un danno che si compone mese dopo mese, e che a un certo punto smette di essere un problema di conto economico per diventare un problema di responsabilità personale.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la crisi da commesse sotto costo è esattamente il punto in cui si incrociano le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per il percorso di composizione negoziata che quasi sempre rappresenta la via d’uscita di queste aziende; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte di debito verso banche, Erario ed enti previdenziali che in questo settore è la più pesante; la qualifica di cassazionista per tenere la stessa linea difensiva dal tavolo delle trattative fino all’ultimo grado di giudizio. Non promettiamo risultati: analizziamo la tua situazione, verifichiamo le leve effettivamente disponibili e costruiamo con te la strategia più solida tra quelle percorribili.
📩 Non aspettare che sia il calendario a decidere per te: se hai una commessa in perdita, arretrati verso l’Erario o gli enti previdenziali, o un’esecuzione già avviata, contattaci adesso — tutti i riferimenti dello Studio per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
