Molini E Industrie Molitorie Tra Prezzo Del Grano E Contratti A Termine: Come Ristrutturare I Debiti

Non esiste una risposta alla domanda “come ristrutturo i debiti del mio molino”. Esistono cinque risposte diverse, e quella giusta dipende da cosa sei sul piano giuridico, non da quanto sei indebitato. Due molini con la stessa esposizione — poniamo 2,4 milioni di euro tra banche, fornitori di grano e Agenzia delle Entrate — possono trovarsi su binari concorsuali opposti: il primo può chiedere un concordato in continuità e imporlo ai creditori dissenzienti; il secondo non può nemmeno accedere alle procedure di sovraindebitamento, perché la sua forma giuridica lo consegna d’ufficio alla liquidazione coatta amministrativa. Un molino artigiano sotto le soglie dimensionali ha in mano il concordato minore; lo stesso molino, cresciuto di due assunzioni e di un silo, quelle soglie le ha già superate e il concordato minore non è più suo. Una società agricola che macina il proprio frumento non è assoggettabile a liquidazione giudiziale; la stessa società, se compra il 70% del grano da terzi, lo diventa.

A questo si aggiunge la particolarità del settore: il molino vive dentro due mercati che si muovono con tempi diversi. Compra una materia prima che oscilla su Euronext, Chicago e sui listini di Bologna, Foggia, Milano e Bari, e vende farine e semole con listini che si aggiornano più lentamente, spesso dentro contratti di fornitura pluriennali o contratti di filiera da tre a cinque anni. Quando le due curve divergono, la crisi non nasce dall’incapacità industriale: nasce dallo sfasamento tra il prezzo a cui hai impegnato il grano e il prezzo a cui riesci a vendere la farina. E quando, per coprirti, hai firmato contratti a termine, derivati su tassi o acquisti a prezzo bloccato, il danno si presenta due volte: come debito commerciale e come perdita finanziaria.

Questa guida è divisa per profili. Non leggerla tutta: trova il tuo e parti da lì. I cinque profili sono il molino familiare sotto soglia, il molino industriale in forma di società di capitali, il molino agricolo che trasforma prodotto proprio, la cooperativa molitoria e il consorzio agrario, e infine il socio garante che ha firmato le fideiussioni e che rischia in proprio anche quando l’impresa si salva.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia, e non per una specializzazione generica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè uno dei professionisti abilitati a sedere al tavolo della composizione negoziata che è oggi la porta d’ingresso naturale per un molino industriale; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dentro le procedure riservate al molino sotto soglia e all’impresa agricola; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva regge dal tavolo delle trattative fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano.

📩 Se stai leggendo questa guida perché il tuo molino ha già saltato una scadenza bancaria o una fornitura di grano, non rimandare l’analisi: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.


Le regole comuni a tutti: la base che vale per ogni molino

Prima di entrare nei profili, c’è un impianto normativo condiviso. Ignorarlo significa arrivare al tavolo con lo strumento sbagliato.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è stato riscritto in profondità dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024. Chi ragiona ancora con schemi anteriori a quella data sta usando una mappa vecchia: sono cambiati il trattamento dei debiti fiscali, le regole di omologazione forzosa, l’accesso alla transazione con il Fisco dentro la composizione negoziata.

La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è aperta a qualunque imprenditore, commerciale o agricolo, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. Non è una procedura concorsuale: è una trattativa assistita da un esperto indipendente nominato dalla commissione presso la Camera di commercio, che si svolge in riservatezza salvo la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese. L’imprenditore resta alla guida dell’azienda. L’incarico dell’esperto ha una durata contenuta, prorogabile, e si chiude con una relazione finale che pesa moltissimo su tutto ciò che viene dopo.

Le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII) sono la parte che interessa di più chi ha già pignoramenti o decreti ingiuntivi addosso: con la pubblicazione dell’istanza i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Il tribunale poi conferma o revoca, all’esito di un’udienza in cui viene sentito anche l’esperto, e determina la durata in una misura compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile. La durata complessiva delle misure protettive, considerando rinnovi e proroghe, non può superare i dodici mesi: è un tetto rigido, e ogni proroga va chiesta prima della scadenza, mai dopo. Accanto alle misure protettive stanno le misure cautelari, che il tribunale può modellare sul caso concreto.

Le autorizzazioni dell’art. 22 CCII sono la leva industriale della composizione negoziata: il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili, il trasferimento dell’azienda o di un ramo senza l’effetto di successione nei debiti previsto dall’art. 2560 c.c., la rinegoziazione di contratti divenuti eccessivamente onerosi per effetto della pandemia o di altre sopravvenienze. Per un molino, “contratto divenuto eccessivamente oneroso” è una definizione che calza addosso ai contratti di acquisto grano a prezzo bloccato firmati in una fase di mercato e onorati in un’altra.

Il trattamento dei debiti fiscali è cambiato radicalmente. L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo-ter, consente oggi di concludere, durante la composizione negoziata, un accordo transattivo con le Agenzie fiscali e con Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti erariali e dei relativi accessori. Restano fuori, in questa sede, i contributi previdenziali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il proprio metodo con la circolare n. 5/E del 2026, precisando tra l’altro che riduzione del debito e rateizzazione possono convivere nella stessa proposta. Si aggiungono le misure premiali dell’art. 25-bis CCII: interessi sui debiti tributari al tasso legale per il periodo delle trattative, sanzioni ridotte al minimo quando il termine di pagamento scade dopo il deposito dell’istanza, e la possibilità di ottenere una rateazione fino a settantadue rate mensili dei tributi non ancora iscritti a ruolo, estendibile fino a centoventi in caso di comprovata e grave difficoltà.

Gli strumenti di regolazione della crisi disponibili a valle sono, in ordine di invasività: il piano attestato di risanamento (art. 56), gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle tre varianti ordinaria, agevolata e ad efficacia estesa (artt. 57-61), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), il concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 e seguenti), il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies), che è accessibile solo dopo una composizione negoziata condotta in buona fede e non approdata ad altra soluzione. Per chi non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ci sono invece il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti).

Il crinale che divide i profili è uno solo: la soggezione o meno alla liquidazione giudiziale. L’imprenditore commerciale che supera anche una sola delle tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII — attivo patrimoniale annuo oltre 300.000 euro, ricavi lordi oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro — è assoggettabile a liquidazione giudiziale e fuori dal sovraindebitamento. L’imprenditore agricolo non lo è mai, a prescindere dalle dimensioni. La cooperativa segue una terza strada ancora.

Infine, due norme che nessun amministratore di molino può ignorare: l’art. 2086 c.c., che impone l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi, e l’art. 2486 c.c., che quantifica il danno da gestione non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. Sono le due norme su cui si costruiscono, a posteriori, le azioni di responsabilità.


Se hai un molino a conduzione familiare: ditta individuale, s.n.c., piccola s.a.s.

La tua situazione

Hai due o tre palmenti, forse un impianto a cilindri di piccola taglia, macini per panifici della zona e vendi qualche quintale al dettaglio. In azienda ci sono tu, un familiare e forse un dipendente. Il grano lo compri da uno stoccatore o direttamente da aziende agricole che conosci da vent’anni, spesso con accordi verbali rinnovati a voce ogni campagna. Il fido di cassa in banca c’è da sempre, il mutuo sull’impianto di macinazione è stato acceso quando i tassi erano diversi, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti ha già notificato qualcosa.

Cosa cambia per te

La domanda decisiva non è quanto devi: è se sei o non sei imprenditore minore. Devi verificare congiuntamente tre parametri riferiti ai tre esercizi antecedenti o alla durata dell’attività se inferiore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Le tre soglie vanno soddisfatte tutte insieme: basta superarne una sola e sei un imprenditore commerciale ordinario, assoggettabile a liquidazione giudiziale, e il concordato minore non ti appartiene più.

È il punto dove si sbaglia più spesso. Un molino che fattura 260.000 euro l’anno “si sente” piccolo, ma sul piano giuridico non lo è: ha già superato la soglia dei ricavi. E l’errore non è teorico, perché arriva al pettine nel momento peggiore — quando depositi una domanda di concordato minore e il tribunale la dichiara inammissibile per difetto del presupposto soggettivo, avendo tu perso settimane e avendo nel frattempo comunicato al mercato la tua crisi.

Se invece sei davvero sotto soglia, il tuo strumento principale è il concordato minore dell’art. 74 CCII: una proposta di ristrutturazione dei debiti che presenti tramite un OCC, che i creditori votano e che il tribunale omologa se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto. L’impianto del Codice privilegia le soluzioni che mantengono viva l’attività: il concordato minore liquidatorio è ammesso, ma richiede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori rispetto allo scenario di liquidazione. Se non arrivi da nessuna parte, resta la liquidazione controllata e, alla fine di essa, l’esdebitazione.

Un chiarimento recentissimo e importante: la Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026, ha stabilito che il concordato minore non può essere proposto dall’impresa già cancellata dal registro delle imprese. È l’esatto contrario di quello che molti facevano: chiudere la partita IVA per “alleggerire” e poi presentare la domanda. Chi ha chiuso prima, oggi si trova la porta sbarrata.

I numeri

Ipotesi concreta. Molino artigiano, ditta individuale. Attivo patrimoniale 268.400 euro (immobile strumentale, impianto a pietra, giacenze). Ricavi lordi dell’ultimo triennio: 186.200, 191.700, 178.900 euro. Debiti complessivi 431.600 euro, così composti: mutuo residuo 148.300, fido di cassa utilizzato 61.200, fornitori di grano 112.400, Agenzia delle Entrate-Riscossione 94.700, fornitori vari 14.800.

Verifica: attivo sotto 300.000 ✓, ricavi sotto 200.000 in ciascun esercizio ✓, debiti sotto 500.000 ✓. Sei imprenditore minore: concordato minore e liquidazione controllata sono accessibili, la liquidazione giudiziale no.

Cambia un solo dato: aggiungi una linea di confezionamento e i ricavi salgono a 212.600 euro. Una sola soglia superata, e il quadro si ribalta: niente concordato minore, sei nel perimetro della liquidazione giudiziale, e i tuoi strumenti diventano composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue da tutti gli altri profili è la confusione patrimoniale: come ditta individuale rispondi con tutto il tuo patrimonio presente e futuro ai sensi dell’art. 2740 c.c., quindi la casa di famiglia entra nel perimetro senza bisogno che tu abbia firmato alcuna fideiussione. Nelle società di capitali il creditore deve prima ottenere una garanzia personale; qui non gli serve.

Il secondo rischio è temporale: le esecuzioni individuali. Un decreto ingiuntivo non opposto nei quaranta giorni diventa definitivo, e il termine si sospende solo nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto, non oltre. Un precetto notificato apre la strada al pignoramento decorsi dieci giorni. Chi aspetta di “vedere come va la campagna” perde le difese processuali prima ancora di iniziare la trattativa.

Il terzo rischio è la frammentazione: molti molini familiari trattano separatamente con la banca, con lo stoccatore e con il Fisco, ottenendo tre dilazioni che sommate superano la capacità di cassa reale. È una ristrutturazione solo sulla carta.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Certifica la soglia prima di ogni altra cosa. Bilanci o dichiarazioni dell’ultimo triennio, situazione patrimoniale aggiornata, elenco debiti completo con estratto di ruolo. Senza questo numero non si sceglie lo strumento.
  2. Blocca i termini processuali pendenti. Decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti: ogni scadenza persa riduce le opzioni.
  3. Ricostruisci il rapporto bancario prima di trattare. Il saldo che la banca dichiara e il saldo dovuto non sempre coincidono: anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura sopravvenuta, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto vanno verificati sugli estratti conto, non sull’ultima lettera di messa in mora.
  4. Scegli tra concordato minore e liquidazione controllata sulla base della continuità reale, non del desiderio: se il molino ha ancora clienti, marginalità e un impianto che regge, la continuità è difendibile; se macini a perdita da due campagne, il concordato minore in continuità non passa l’esame di fattibilità.
  5. Metti a fuoco l’esdebitazione fin dall’inizio. È l’obiettivo finale, non un premio di consolazione: sapere dove si arriva orienta ogni scelta intermedia.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 20 novembre 2025, ha applicato al concordato minore in continuità le regole distributive dettate per il concordato maggiore, ammettendo il pagamento dei creditori privilegiati oltre i centottanta giorni dall’omologazione. Sul versante opposto, la Cassazione con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026 ha chiarito che l’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina propria dell’omologazione forzosa nel concordato minore, per cui non opera il richiamo alle regole del concordato preventivo: un dettaglio tecnico che decide se una proposta passa o no.


Se hai un molino industriale in forma di S.r.l. o S.p.A.

La tua situazione

Macini decine di migliaia di tonnellate l’anno, hai un laboratorio interno per le analisi proteiche, contratti di fornitura con pastifici o industrie da forno, magari un contratto di filiera pluriennale con un gruppo di aziende agricole e uno stoccatore. Hai linee di credito autoliquidanti per finanziare gli acquisti di grano, un leasing sull’impianto, forse un interest rate swap sottoscritto insieme al mutuo. La tua esposizione non è grande in assoluto, ma è grande rispetto alla marginalità: il molino industriale lavora su margini per tonnellata che si contano in pochi euro, e basta uno sfasamento tra il costo del grano impegnato e il prezzo della farina venduta perché l’esercizio vada in perdita.

Cosa cambia per te

Sei assoggettabile a liquidazione giudiziale, e questo definisce tutto. Il tuo vantaggio è che hai a disposizione l’intero armamentario del Codice della crisi, compresi gli strumenti che permettono di imporre il piano ai creditori dissenzienti; il tuo svantaggio è che un creditore o il pubblico ministero possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale mentre tu stai ancora ragionando.

La porta d’ingresso naturale è la composizione negoziata, con le misure protettive a fare da scudo mentre si tratta. Ma attenzione a una regola che molti scoprono tardi: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Le due corse sono parallele, non alternative: chi entra in composizione negoziata pensando di aver congelato tutto si sbaglia.

Le misure protettive, poi, hanno un ciclo di vita proprio. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha stabilito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove immediatamente il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza che occorra attendere la relazione finale dell’esperto. E il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure quando l’esperto ha già archiviato la composizione negoziata per difetto di buona fede nelle trattative. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha invece riconosciuto l’autonomia del procedimento di conferma delle misure protettive rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità del provvedimento.

Dove la composizione negoziata non basta, gli esiti giudiziali si sono fatti molto più favorevoli al debitore che arriva preparato. La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha adottato l’interpretazione estensiva dell’art. 112, comma 2, CCII: nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche senza l’approvazione della maggioranza delle classi, purché la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata di creditori, cioè di creditori che sarebbero soddisfatti almeno in parte anche sul valore eccedente quello di liquidazione. È il cosiddetto cram down trasversale, e ridimensiona il potere di blocco delle minoranze. Sul fronte fiscale, la Cassazione n. 10723 del 22 aprile 2026 ha precisato che nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore.

C’è poi il capitolo che appartiene solo a questo profilo: i contratti a termine e i derivati. Se hai coperto il rischio di tasso con un interest rate swap, quel contratto va letto prima di trattare con la banca, perché potrebbe non essere valido. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 8770 del 2020, hanno fissato il quadro; la Cassazione con l’ordinanza n. 417 dell’8 gennaio 2025 ha ribadito che il contratto privo dell’indicazione del mark to market, dei criteri di calcolo, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti è nullo, con conseguente diritto alla restituzione dei differenziali versati. Nel febbraio 2026 la Corte è tornata sul punto con le ordinanze n. 2262 del 3 febbraio e n. 2358 del 4 febbraio, spostando il baricentro dell’alea razionale dal piano dell’oggetto a quello della meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., e confermando che il mark to market, pur non essendo l’oggetto del contratto in senso tecnico, concorre a rendere misurabile il rischio. Per un molino con uno swap a mark to market negativo, questa non è teoria: è una posta attiva potenziale da portare al tavolo della ristrutturazione.

I numeri

Molino industriale S.r.l. Ricavi 14,2 milioni di euro, 26 dipendenti, capacità di macinazione 380 tonnellate al giorno. Esposizione complessiva 6.384.000 euro: banche 3.150.000 (di cui 1.450.000 di autoliquidante su fatture pastifici), fornitori di grano e stoccatori 1.924.000, erario 892.000, leasing impianto di pulitura 418.000.

Sul grano: nel novembre della campagna precedente hai fissato 4.200 tonnellate di duro a 338 euro/tonnellata, per 1.419.600 euro. Alla consegna il listino è a 291 euro/tonnellata: lo stesso grano, comprato oggi, costerebbe 1.222.200 euro. Differenza a tuo carico: 197.400 euro, che è un numero vicino al tuo intero margine industriale annuo. Non hai gestito male l’impianto: hai comprato in un mercato e venduto in un altro.

Sullo swap: mutuo residuo 1.240.000 euro a tasso variabile, IRS collegato, mark to market negativo 87.300 euro, differenziali netti pagati dalla sottoscrizione 63.700 euro. Se il contratto non esplicita mark to market, criteri di calcolo, scenari probabilistici e costi impliciti, quei 63.700 euro tornano in discussione e gli 87.300 di passività potenziale si azzerano: lo spostamento complessivo della posizione finanziaria è di 151.000 euro, e cambia la percentuale di soddisfazione offerta ai chirografari.

Sul fiscale: 892.000 euro di debito erariale. Con l’accordo transattivo in composizione negoziata e le misure premiali dell’art. 25-bis, interessi al tasso legale per il periodo delle trattative e sanzioni ridotte al minimo su quanto scade dopo il deposito dell’istanza; la parte non ancora iscritta a ruolo può essere dilazionata fino a settantadue rate mensili, estendibili fino a centoventi in presenza di comprovata e grave difficoltà.

I rischi specifici

Il rischio che ti espone più di ogni altro profilo è la velocità della controparte: un creditore istituzionale che ha già acquisito un titolo esecutivo può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale mentre tu stai preparando il piano, e — come ha detto la Cassazione nel 2025 — il giudice non è tenuto ad aspettarti.

Il secondo è la revoca degli affidamenti autoliquinanti. Un molino industriale finanzia gli acquisti di grano scontando le fatture verso i pastifici; se le linee vengono revocate, il ciclo si ferma in settimane, non in mesi. Le misure cautelari nella composizione negoziata possono arrivare fino a incidere sui rapporti bancari in corso, ma si ottengono solo con un piano finanziario credibile e trattative già avviate: il Tribunale di Catania, con provvedimento del 21 febbraio 2025, ha concesso misure protettive e cautelari per centoventi giorni solo dopo aver verificato prospettiva di risanamento, necessità delle misure per il buon esito delle trattative e coerenza del piano con la continuità.

Il terzo è la responsabilità degli amministratori. Se la crisi era rilevabile e non è stata rilevata, l’art. 2086 c.c. e l’art. 2486 c.c. diventano il fondamento di un’azione risarcitoria in sede concorsuale.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Fotografa la posizione finanziaria netta reale, non contabile: esposizione bancaria per forma tecnica, mark to market dei derivati, impegni a termine sul grano non ancora consegnato, ordini di vendita farina già prezzati.
  2. Fai la due diligence bancaria e finanziaria prima di sederti al tavolo. Contratti derivati, fideiussioni, conteggi di estinzione anticipata dei leasing: si negozia meglio conoscendo le nullità potenziali della controparte.
  3. Deposita l’istanza di composizione negoziata con la documentazione completa, non con quella che hai sottomano: bilanci del triennio, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con indirizzi PEC, progetto di piano di risanamento e piano finanziario a sei mesi. E ricordati di chiedere l’iscrizione del numero di ruolo nel Registro delle imprese nei termini di legge, a pena di cancellazione dell’istanza.
  4. Usa l’art. 22 CCII con intenzione industriale: finanza prededucibile per la campagna di acquisto, rinegoziazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi, eventuale cessione del ramo di confezionamento senza successione nei debiti.
  5. Prepara l’uscita fin dal primo giorno. La composizione negoziata è un corridoio, non una stanza: si esce con un contratto, un accordo, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, un concordato o — se tutto fallisce ma la buona fede è provata — con il concordato semplificato.

In questo profilo il ruolo del difensore non è quello di un consulente esterno che passa il fascicolo a qualcun altro quando la trattativa si trasforma in causa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista: la stessa persona che imposta la composizione negoziata è quella che difende l’omologazione in appello e, se serve, in Cassazione — con una linea sola, dall’inizio alla fine.


Se il tuo è un molino agricolo: società agricola o imprenditore agricolo che trasforma il proprio grano

La tua situazione

Coltivi, raccogli e macini. Forse hai iniziato vendendo grano allo stoccatore e poi hai deciso di tenerti il valore aggiunto della trasformazione, montando un impianto in azienda e vendendo farina e semola con il tuo marchio, magari con la filiera corta come argomento commerciale. Hai investito in mulino, silos, confezionatrice, e quell’investimento è stato finanziato con mutui agrari, leasing e anticipazioni su contributi PAC. Poi il prezzo del grano è sceso sotto il costo di produzione mentre i costi colturali restavano dove erano, e i conti non tornano più.

Cosa cambia per te

Sei in un regime a parte, e conviene sapere esattamente dove passa il confine. L’attività di trasformazione è “connessa” ai sensi dell’art. 2135 c.c. — e quindi conserva la natura agricola — quando ha per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo. È il criterio della prevalenza: se macini in prevalenza grano tuo, resti imprenditore agricolo; se il grano lo compri in prevalenza da terzi, l’attività diventa industriale a tutti gli effetti e tu diventi imprenditore commerciale.

La conseguenza è enorme. L’imprenditore agricolo non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, quali che siano le sue dimensioni: rientra nella nozione di sovraindebitamento dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII e accede al concordato minore e alla liquidazione controllata senza alcun limite dimensionale. Un molino agricolo da tre milioni di fatturato può fare il concordato minore; un molino commerciale da un milione no.

Ma attenzione a due equivoci che costano carissimo. Primo: la qualifica formale non basta. La sola iscrizione come impresa agricola non esclude l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, perché conta l’attività effettivamente esercitata in modo esclusivo o prevalente; e la contestazione va sollevata dalla parte debitrice con adeguate produzioni documentali, non attesa d’ufficio. Secondo: non essere soggetti a liquidazione giudiziale non significa essere immuni da procedure concorsuali. Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 21 del 3 giugno 2025, ha affermato che la società agricola qualificabile come imprenditore agricolo non è sottoponibile a liquidazione giudiziale ma è soggetta alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; il Tribunale di Bologna, il 22 luglio 2025, ha ritenuto assoggettabile a liquidazione controllata un’impresa agricola anche laddove essa svolgesse quasi esclusivamente attività di locazione di fondi rustici. E il Tribunale di Foggia, il 5 maggio 2025, ha precisato che l’iniziativa del creditore per l’apertura della liquidazione controllata di una società agricola non richiede il preventivo esperimento della disciplina posta a tutela degli affittuari di fondi rustici. La liquidazione controllata può essere chiesta da un tuo creditore: la non fallibilità non è uno scudo, è un binario diverso.

Hai comunque accesso alla composizione negoziata, che il Codice apre espressamente anche all’imprenditore agricolo, con le relative misure protettive e con esiti modulati sulla tua condizione.

C’è infine un profilo che riguarda specificamente i tuoi rapporti a monte e a valle: il D.Lgs. 198/2021, che ha attuato la direttiva UE 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali e ha superato il vecchio art. 62 del D.L. 1/2012. I contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono avere forma scritta e durata non inferiore a dodici mesi, salvi i casi previsti dalla legge; i termini di pagamento non possono superare trenta giorni per i prodotti deperibili e sessanta per quelli non deperibili, con diritto inderogabile agli interessi legali di mora maggiorati di quattro punti; esistono una lista di pratiche sempre vietate e una di pratiche vietate salvo accordo espresso; l’autorità di contrasto è l’ICQRF, con sanzioni che possono arrivare a percentuali significative del fatturato. Il Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024) è intervenuto sulla definizione dei costi di produzione rilevanti per il divieto di vendita sottocosto. Per un molino agricolo che vende semola a un pastificio o farina alla grande distribuzione, questo corpo normativo è una difesa contrattuale, non un adempimento burocratico.

I numeri

Società agricola a responsabilità limitata. Superficie condotta 310 ettari a grano duro, resa media 4,1 tonnellate/ettaro, produzione propria 1.271 tonnellate. Acquisti di grano da terzi per completare le partite: 540 tonnellate. Prevalenza: il prodotto proprio è il 70,2% del macinato. Resti imprenditore agricolo, con accesso pieno alle procedure di sovraindebitamento.

Se l’anno successivo la siccità taglia la resa a 2,6 tonnellate/ettaro, la produzione propria scende a 806 tonnellate e, per tenere la clientela, acquisti da terzi 1.180 tonnellate: il prodotto proprio è ora il 40,6%. La prevalenza è saltata, e con essa la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. È una modifica dello statuto concorsuale prodotta dal meteo, non da una scelta aziendale, e nessuno te la notifica: te ne accorgi quando un creditore deposita ricorso.

Sui costi: con costi di coltivazione compresi tra 1.170 e 1.390 euro per ettaro e rese da 3,5-4 tonnellate/ettaro, a un prezzo di mercato di 270-290 euro/tonnellata i conti non chiudono nemmeno contando i contributi PAC. Su 310 ettari, un costo medio di 1.240 euro/ettaro significa 384.400 euro di costi colturali; 1.271 tonnellate vendute a 285 euro valgono 362.235 euro. Il disavanzo di 22.165 euro è prima della trasformazione: è la ragione economica per cui hai messo il mulino, ed è anche la ragione per cui il mulino, se indebitato, trascina con sé la terra.

I rischi specifici

Il rischio principale è il perimetro dei beni: nell’impresa agricola il patrimonio produttivo è fatto di terreni, e i terreni sono quasi sempre gravati da ipoteche a garanzia di mutui agrari. In una liquidazione controllata l’esecuzione dei creditori ipotecari sui fondi è il punto in cui la procedura diventa irreversibile, perché senza terra non c’è né coltivazione né prodotto proprio, e quindi non c’è più nemmeno il presupposto della connessione.

Il secondo rischio è la perdita silenziosa della qualifica agricola, descritta sopra: cambia il regime concorsuale senza che nessuno lo dichiari.

Il terzo è contrattuale: accordi di conferimento e di fornitura stipulati oralmente o con scritture incomplete, che in caso di contestazione lasciano l’impresa senza prova del prezzo pattuito proprio quando il prezzo è l’unica cosa che conta.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Documenta la prevalenza, campagna per campagna. Registri di magazzino, documenti di trasporto, dichiarazioni di raccolto, fatture di acquisto grano: è la prova che decide quale procedura ti spetta.
  2. Verifica subito se hai debiti che nessuna procedura di sovraindebitamento può toccare e costruisci il piano intorno a quelli.
  3. Metti per iscritto tutti i contratti di cessione nella forma e con i contenuti richiesti dal D.Lgs. 198/2021, e fai valere i termini di pagamento e gli interessi di mora maggiorati quando la controparte sfora: è liquidità che rientra senza contenzioso.
  4. Valuta la composizione negoziata prima del concordato minore, se l’attività è ancora viva: mantiene la riservatezza e ti consente di trattare con banche e fornitori senza l’effetto reputazionale di una procedura concorsuale.
  5. Se la liquidazione controllata è inevitabile, anticipala tu. Aprirla su tua iniziativa consente di governare tempi, perimetro e destinazione dei beni; subirla su istanza di un creditore significa rincorrere.

Se il tuo molino è una cooperativa o fa capo a un consorzio agrario

La tua situazione

Il molino è il punto terminale di una filiera di soci conferenti. I soci portano il grano, la cooperativa lo trasforma e lo commercializza, e il ricavato torna ai soci come liquidazione del conferimento. Quando il mercato gira male, il meccanismo si inceppa in un punto preciso: i conferimenti dell’ultima campagna non vengono liquidati, i soci diventano creditori, e alla crisi finanziaria si somma una crisi di fiducia interna.

Cosa cambia per te

Qui la differenza rispetto a tutti gli altri profili è netta e non è negoziabile. L’art. 2545-terdecies c.c. assoggetta la società cooperativa in stato d’insolvenza alla liquidazione coatta amministrativa, disposta dall’autorità governativa di vigilanza; e proprio questa assoggettabilità chiude l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il punto è stato deciso al massimo livello. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026, ha affermato che l’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, in quanto assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa, non è legittimato ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. La questione era stata ritenuta di tale rilievo nomofilattico da essere rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza interlocutoria n. 14386 del 29 maggio 2025. Nella giurisprudenza di merito la linea era già emersa: il Tribunale di Terni aveva rigettato la domanda di liquidazione controllata proposta da una cooperativa agricola ritenendo che l’unica procedura concorsuale praticabile fosse la liquidazione coatta amministrativa.

Quello che conta, sul piano pratico, è che rileva l’astratta assoggettabilità alla LCA, non la sua effettiva pendenza. Non puoi quindi ragionare così: “finché il ministero non emette il decreto, provo con il concordato minore”. Non funziona: la porta è chiusa in partenza.

Ma chiusa quella porta, restano aperte due strade importanti, e sono quelle su cui si gioca tutto: la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La cooperativa è un’impresa e accede alla composizione negoziata come qualunque altra, con misure protettive, autorizzazioni dell’art. 22 e possibilità di concludere un accordo transattivo con le agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Il tempo qui vale doppio: agire prima che l’insolvenza sia accertata giudizialmente significa evitare che il percorso venga assorbito dal procedimento amministrativo.

I numeri

Cooperativa molitoria. 148 soci conferenti, 11.400 tonnellate di grano ritirate nell’ultima campagna. Debiti: conferimenti soci non liquidati 738.000 euro, banche 1.260.000, fornitori e utenze 296.400, erario e contributi 412.800. Totale 2.707.200 euro.

Ipotesi A — la cooperativa tenta la liquidazione controllata: domanda inammissibile per difetto del presupposto soggettivo, alla luce di Cass. n. 880/2026. Tempo perso: mesi. Nel frattempo i soci hanno saputo, i fornitori hanno stretto i fidi commerciali, una banca ha revocato.

Ipotesi B — la cooperativa deposita istanza di composizione negoziata e chiede misure protettive: le azioni esecutive si fermano, si apre la trattativa con le banche sul debito finanziario, si presenta la proposta transattiva alle agenzie fiscali sui 412.800 euro di debito erariale e, sul fronte interno, si costruisce con i soci conferenti un piano di rientro che li tratti come la categoria che sono — creditori con un interesse alla sopravvivenza dell’impianto, non semplici chirografari da falcidiare. La differenza tra le due ipotesi non è il merito del piano: è aver capito, prima di depositare, a quale statuto concorsuale si appartiene.

I rischi specifici

Il rischio principale, e il più insidioso, è la falsa protezione: credere di essere nel perimetro del sovraindebitamento perché l’attività è agricola, e scoprire il contrario quando la procedura viene dichiarata inammissibile. È l’errore che la sentenza n. 880/2026 ha reso definitivamente inescusabile.

Il secondo rischio è la tempistica dell’autorità di vigilanza: la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza è frequentemente il presupposto che rende doverosa l’adozione del decreto di liquidazione coatta. Una volta avviata quella macchina, il margine negoziale si riduce drasticamente.

Il terzo è la posizione dei soci: conferimenti non liquidati, ristorni, prestito sociale. Sono rapporti che nella crisi cambiano natura e che vanno qualificati correttamente nel piano, perché da quella qualificazione dipende il trattamento.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Qualifica la cooperativa prima di ogni altra scelta: statuto, mutualità prevalente, iscrizione all’albo, attività effettiva. È l’operazione che determina il percorso.
  2. Non depositare domande di sovraindebitamento. Ogni deposito inammissibile è tempo regalato ai creditori e informazione regalata al mercato.
  3. Apri la composizione negoziata prima dell’accertamento dell’insolvenza, e chiedi le misure protettive contestualmente.
  4. Tratta il debito fiscale dentro la composizione negoziata, sfruttando l’accordo transattivo e le misure premiali dell’art. 25-bis.
  5. Costruisci la soluzione sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, che restano praticabili e che consentono di vincolare una maggioranza qualificata di creditori finanziari senza passare dal voto dell’intera platea.

Se hai firmato le fideiussioni: il socio garante, l’amministratore, il familiare

La tua situazione

Il molino è una società, ma le banche non hanno mai prestato un euro senza la tua firma personale. Hai sottoscritto una fideiussione omnibus, forse più d’una, forse anche tua moglie ha firmato, forse hai dato in garanzia la casa o i terreni ereditati. Finché l’azienda pagava, quelle firme erano carta. Adesso che l’azienda non paga, sono l’unico patrimonio aggredibile in tempi rapidi, e la banca lo sa.

Cosa cambia per te

Sei un profilo autonomo, con una difesa autonoma. La ristrutturazione dell’impresa e la tua posizione personale sono due partite distinte: un concordato omologato non ti libera automaticamente, perché il creditore conserva impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. È la ragione per cui molti imprenditori scoprono di essere ancora debitori dopo aver salvato l’azienda.

La prima linea di difesa è la validità della garanzia. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 2021, hanno stabilito che le fideiussioni riproduttive dello schema ABI censurato in sede antitrust sono affette da nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa vietata — tipicamente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. — restando valido il resto del vincolo. Su quella base si è costruito un decennio di contenzioso.

Il quadro, però, è appena cambiato, ed è la novità più importante del 2026 per chi ha firmato. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 24825 del 28 agosto 2026, hanno confermato che anche una fideiussione specifica, e non solo quella omnibus, può essere valutata come contratto “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza se riproduce quelle clausole; ma hanno al tempo stesso precisato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non è, da solo, sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa per i contratti stipulati prima o dopo il periodo oggetto dell’accertamento. Tradotto: nessuna categoria di garanzia è più esclusa in partenza, ma l’automatismo probatorio è finito — oggi va provato che l’intesa esisteva nel momento in cui hai firmato. Chi imposta la difesa come si faceva nel 2023, allegando il provvedimento del 2005 e la coincidenza testuale delle clausole, oggi rischia il rigetto.

Nel frattempo le sezioni semplici avevano già esteso il principio: la Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 15953 del 24 maggio 2026, aveva affermato che ai fini del rimedio non rileva la natura specifica o generica della fideiussione; e l’ordinanza n. 13012 del 6 maggio 2026 ha confermato che dalla nullità delle clausole conformi allo schema ABI possono derivare conseguenze rilevanti sulla pretesa della banca, in particolare sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 c.c. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Roma con sentenza n. 3387 del 25 febbraio 2026 si è pronunciato in tema di nullità parziale di fideiussioni omnibus riproduttive del modello sanzionato.

La seconda linea di difesa è la protezione temporanea. Nella composizione negoziata le misure cautelari possono arrivare a inibire l’escussione delle garanzie, ma non sono automatiche: il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha chiarito che il divieto di escussione può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale e compromettere la posizione del creditore.

La terza linea è la tua procedura personale. Se sei persona fisica e la tua esposizione deriva in tutto o in parte da garanzie prestate per l’impresa, sei un debitore sovraindebitato e hai accesso agli strumenti dedicati: il concordato minore se hai ancora una capacità reddituale da mettere sul piatto, la liquidazione controllata se non l’hai, e in ogni caso l’esdebitazione a chiusura del percorso. Chi non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente, che il Codice consente una sola volta e a condizioni rigorose.

I numeri

Fideiussione omnibus rilasciata nel 2016 a garanzia delle esposizioni della molino S.r.l., importo massimo garantito 900.000 euro. Escussione per 612.400 euro dopo la revoca degli affidamenti. Patrimonio personale: abitazione (valore di mercato 214.000 euro, ipoteca residua 61.500), 2 ettari di terreno agricolo (38.000 euro), quote della S.r.l. (valore di realizzo prossimo a zero in scenario di crisi), stipendio da amministratore 2.180 euro netti mensili.

Scenario 1 — nessuna difesa: decreto ingiuntivo per 612.400 euro, opposizione non proposta nei quaranta giorni, pignoramento immobiliare e presso terzi sull’emolumento. Sulla casa il residuo netto disponibile dopo l’ipoteca è di circa 152.500 euro, e il debito resta per intero per la differenza.

Scenario 2 — difesa sulla garanzia: se la fideiussione riproduce le clausole censurate e si riesce a provare, secondo lo standard fissato dalle Sezioni Unite nel 2026, l’esistenza dell’intesa al momento del rilascio, la deroga all’art. 1957 c.c. cade e torna applicabile il termine decadenziale: se la banca ha proposto le sue istanze oltre il termine semestrale dalla scadenza dell’obbligazione principale, l’escussione è preclusa, e non per una percentuale — per intero.

Scenario 3 — difesa combinata: contestazione della garanzia più accesso alla procedura di sovraindebitamento personale, con un piano che destina ai creditori una quota dello stipendio per la durata prevista e chiude con l’esdebitazione del residuo.

I rischi specifici

Il rischio più grave, per te, è credere che la procedura dell’impresa ti protegga: non ti protegge, e mentre l’azienda è sotto misure protettive tu puoi essere aggredito personalmente se il tribunale non ha esteso la tutela ai garanti.

Il secondo rischio è la prescrizione delle difese processuali: il termine per opporre un decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla notifica, sospeso solo dal 1° al 31 agosto; un precetto apre al pignoramento dopo dieci giorni. Le difese sostanziali migliori non servono a nulla se si è perduto il veicolo processuale per farle valere.

Il terzo, oggi, è di strategia probatoria: dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 28 agosto 2026, una difesa costruita solo sulla coincidenza testuale delle clausole non regge più da sola.

Le mosse giuste, in ordine

  1. Recupera i testi originali di tutte le garanzie firmate, con data certa, e confrontali clausola per clausola con lo schema censurato: reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.
  2. Ricostruisci la cronologia delle richieste della banca: quando è scaduta l’obbligazione principale, quando è arrivata la prima richiesta al garante, se il termine dell’art. 1957 c.c. è stato rispettato.
  3. Verifica la data di rilascio rispetto al periodo accertato in sede antitrust e prepara il materiale probatorio ulteriore che oggi serve.
  4. Chiedi, nella composizione negoziata dell’impresa, l’estensione delle misure ai garanti, argomentando la funzionalità alla continuità e il bilanciamento con la posizione del creditore.
  5. Apri in parallelo la valutazione della tua procedura personale, perché la tempistica delle due partite va coordinata: una esdebitazione ottenuta senza aver prima contestato la garanzia è un’occasione persa, e una contestazione vinta senza un piano personale lascia comunque il resto del debito in piedi.

Tre molini, tre esiti: gli stessi 2.418.000 euro di debito in tre configurazioni diverse

Stessa cifra, stessa composizione del passivo, tre forme giuridiche. Cosa succede davvero.

Passivo comune a tutti e tre: banche 1.184.000 euro (di cui 430.000 autoliquidante), fornitori di grano e stoccatori 631.500, erario non iscritto a ruolo 318.700, ruoli esattoriali 189.300, contributi previdenziali 94.500. Totale 2.418.000 euro. Valore di liquidazione stimato del complesso aziendale: 726.000 euro.

Simulazione 1 — Molino S.r.l. commerciale, ricavi 4,9 milioni. È assoggettabile a liquidazione giudiziale. Percorso: istanza di composizione negoziata, misure protettive confermate per 120 giorni. Nella trattativa si ottiene il consolidamento dell’autoliquidante e si presenta la proposta transattiva ex art. 23, comma 2-bis, CCII sui 318.700 euro di erario non iscritto a ruolo e sui 189.300 di ruoli, con rateazione richiesta su 72 rate mensili per la componente non ancora iscritta a ruolo. Esito: accordo con le banche e con i primi otto fornitori, che rappresentano il 71% del debito commerciale; ciò che resta viene chiuso con un accordo di ristrutturazione dei debiti. Confronto decisivo per i creditori: 726.000 euro in liquidazione contro un piano che, sui flussi di macinazione dei cinque anni successivi, mette a disposizione 1.140.000 euro. La convenienza è il criterio che la Cassazione, con la sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha indicato come dirimente anche rispetto al cram down fiscale.

Simulazione 2 — Stesso passivo, ma è una società agricola che macina prodotto proprio in misura prevalente. Non è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Non può quindi accedere all’accordo di ristrutturazione nella logica del profilo precedente come esito di un procedimento concorsuale maggiore, ma ha in mano il concordato minore senza limiti dimensionali. Percorso: composizione negoziata per congelare le azioni esecutive, poi concordato minore in continuità aziendale tramite OCC, con classi separate per banche ipotecarie, fornitori e creditori pubblici. La proposta prevede il pagamento integrale dei privilegiati ipotecari con dilazione oltre i centottanta giorni — ipotesi che il Tribunale di Parma, con provvedimento del 20 gennaio 2026, ha ritenuto equivalente al pagamento parziale, con conseguente inserimento di quei creditori in apposita classe ai fini del voto. Esito: il piano passa con il voto favorevole delle classi dei fornitori e delle banche, senza necessità di ricorrere all’omologazione forzosa.

Simulazione 3 — Stesso passivo, ma è una cooperativa molitoria. Non può accedere né al concordato minore né alla liquidazione controllata: lo dice Cass. n. 880 del 16 gennaio 2026. L’unica procedura concorsuale liquidatoria che la riguarda è la liquidazione coatta amministrativa. Percorso obbligato: composizione negoziata immediata, misure protettive, accordo transattivo con le agenzie fiscali, e come esito un accordo di ristrutturazione dei debiti che coinvolga i creditori finanziari e i principali fornitori. Sul debito verso i soci conferenti — che nelle simulazioni 1 e 2 non esiste — va costruito un trattamento specifico. Esito: se l’accordo si chiude, l’impianto continua a macinare; se il tempo si esaurisce e interviene l’accertamento giudiziale dell’insolvenza, il percorso passa nelle mani dell’autorità di vigilanza e la cooperativa esce dal governo della propria crisi.

Tre esiti diversi con lo stesso passivo. La variabile non è stata l’abilità del piano: è stata la forma giuridica, cioè qualcosa che si decide anni prima della crisi e che in crisi non si può più cambiare.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

La realtà del settore molitorio è quasi sempre ibrida. Ecco come si combinano le regole.

Il molino S.r.l. con la società agricola collegata. È lo schema più diffuso: una società agricola conduce i terreni e conferisce il grano, una S.r.l. commerciale macina e vende. Sul piano concorsuale sono due mondi separati: la S.r.l. va in liquidazione giudiziale, la società agricola no. Il problema è che il debito è spesso incrociato — la S.r.l. deve alla società agricola i conferimenti, la società agricola ha garantito i fidi della S.r.l., i soci sono gli stessi. La regola operativa è che le due crisi vanno gestite in parallelo ma con strumenti diversi, e il coordinamento è nella composizione negoziata, che entrambe possono attivare, eventualmente con la disciplina dedicata ai gruppi di imprese. L’errore da evitare è trattare il gruppo come un’unica entità economica: giuridicamente non lo è, e i creditori della S.r.l. non hanno titolo sui terreni della società agricola se non attraverso le garanzie specificamente prestate.

L’imprenditore agricolo che ha perso la prevalenza senza accorgersene. Descritto sopra: due campagne siccitose, acquisti da terzi che superano il prodotto proprio, e il regime concorsuale cambia. Qui la mossa è documentale e va fatta prima: se la prevalenza è persa, va preso atto e va cambiato lo strumento, perché insistere con il concordato minore significa l’inammissibilità. Se la prevalenza è recuperabile nella campagna successiva, può valere la pena di usare la composizione negoziata come ponte, dato che è aperta a entrambe le categorie e non richiede quella qualificazione preliminare.

Il socio della cooperativa che è a sua volta imprenditore agricolo indebitato. Ha due crisi sovrapposte: quella della cooperativa, che non accede al sovraindebitamento, e la propria, che invece vi accede pienamente. Il conferimento non liquidato è un suo credito verso la cooperativa, e come tale va valorizzato nel suo piano personale — ma con una stima prudente, perché la sua esigibilità dipende dall’esito della crisi della cooperativa. Conteggiare quel credito al valore nominale nel proprio piano è uno degli errori che fanno saltare le omologazioni.

L’amministratore di molino S.r.l. che è anche titolare di un’azienda agricola individuale. Come amministratore risponde delle scelte gestorie ai sensi degli artt. 2086 e 2486 c.c.; come garante risponde delle fideiussioni; come imprenditore agricolo individuale ha un proprio statuto concorsuale non fallibile. Tre cappelli, tre difese, un solo patrimonio. La sequenza corretta è: prima si mette in sicurezza la posizione personale dal lato delle garanzie, poi si costruisce la procedura dell’impresa agricola, e solo a quel punto si definisce il trattamento nella crisi della S.r.l. Invertire l’ordine significa esporre il patrimonio personale mentre si negozia per la società.

Il molino che ha ceduto un ramo d’azienda prima della crisi. Se la cessione è avvenuta senza autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII, l’acquirente risponde dei debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie secondo l’art. 2560 c.c., e l’operazione può essere attaccata in sede concorsuale. Se è avvenuta con quella autorizzazione, l’effetto di deroga è opponibile. È la differenza tra una ristrutturazione industriale e un atto revocabile, e dipende interamente da un passaggio procedurale che costa poche settimane.


Il confronto tra profili, riga per riga

La tabella che segue non sostituisce la lettura della tua sezione: serve a capire in trenta secondi dove ti collochi e cosa hai in mano.

AspettoMolino familiare sotto sogliaMolino S.r.l. / S.p.A.Molino agricolo (prevalenza)Cooperativa / consorzioSocio garante persona fisica
Liquidazione giudizialeNo (se tutte e tre le soglie rispettate)No, mai, a qualunque dimensioneNo: liquidazione coatta amministrativaNon applicabile
Concordato minoreNoSì, senza limiti dimensionaliNo (Cass. 880/2026)Sì, se vi è capacità reddituale
Liquidazione controllataNoSì, anche su istanza del creditoreNo
Concordato preventivo / accordi ex artt. 57-61NoSì, in tutte le variantiNo il concordato preventivo; sì gli accordiSì gli accordi di ristrutturazioneNo
Composizione negoziataSì (via d’accesso naturale)Sì (unica vera leva anticipata)Solo di riflesso, tramite l’impresa
Transazione fiscale in CNC (art. 23, c. 2-bis)No
Esposizione del patrimonio personaleTotale, ex art. 2740 c.c.Solo tramite garanzie prestateTotale se ditta individuale; limitata se societàLimitata, salvo garanzieTotale, nei limiti della garanzia
Strumento da attivare per primoVerifica delle soglieIstanza CNC + misure protettiveProva documentale della prevalenzaIstanza CNC prima dell’accertamento di insolvenzaAnalisi della garanzia e dei termini ex art. 1957 c.c.
Rischio principaleConfusione patrimoniale e termini processuali persiIstanza di liquidazione giudiziale di un creditore mentre si trattaPerdita silenziosa della qualifica agricolaFalsa protezione: credersi nel sovraindebitamentoEscussione mentre l’impresa è protetta
Esito liberatorio finaleEsdebitazioneOmologazione del piano o esdebitazione post-liquidazioneEsdebitazioneChiusura dell’accordo o LCAEsdebitazione, anche del debitore incapiente

Le domande trasversali: valgono per tutti i profili

Cosa succede ai contratti a termine sul grano già firmati, se apro una composizione negoziata? Restano efficaci: la composizione negoziata non scioglie i contratti in corso. Ma l’art. 22 CCII consente di chiedere al tribunale la rideterminazione equa delle condizioni dei contratti a esecuzione continuata o periodica divenuti eccessivamente onerosi per effetto di sopravvenienze, e un acquisto a termine fissato su un mercato completamente diverso da quello di consegna è esattamente il tipo di squilibrio che quella norma contempla. È una delle richieste più sottovalutate e più utili per il settore molitorio.

Se durante la procedura il prezzo del grano risale e i conti tornano, posso interrompere tutto? Sì. La composizione negoziata è per definizione reversibile: se l’esperto rileva che l’equilibrio è stato recuperato, l’archiviazione non è un fallimento, è un esito. Le misure protettive cessano e l’impresa prosegue. Il rischio semmai è opposto: interrompere troppo presto, sulla base di un rimbalzo stagionale dei listini, e ritrovarsi nella stessa posizione la campagna successiva con meno tempo e meno credibilità.

Passo da un profilo all’altro se cambio forma giuridica adesso? Sul piano teorico sì, sul piano pratico no. Le trasformazioni societarie compiute in prossimità della crisi sono osservate con attenzione e possono essere valutate come atti pregiudizievoli, oltre a non produrre l’effetto sperato: la valutazione della soglia dimensionale guarda ai tre esercizi antecedenti, la qualifica agricola guarda all’attività effettivamente svolta, e la forma cooperativa non si dismette per evitare la liquidazione coatta. Il cambio di forma giuridica è una scelta di programmazione, da fare in salute, non una manovra di emergenza.

Che succede se chiudo il molino e cancello l’impresa dal registro, e poi presento la domanda? Ti sbarra la strada. La Cassazione, con la sentenza n. 20141/2026, ha affermato che il concordato minore non può essere proposto dall’impresa cancellata dal registro delle imprese. Nella giurisprudenza di merito c’erano orientamenti di segno diverso — il Tribunale di Ivrea, il 10 febbraio 2026, aveva ammesso il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato — ma la pronuncia di legittimità ha ora fissato il punto. Prima la procedura, poi eventualmente la cancellazione: mai il contrario.

Le banche possono revocare gli affidamenti solo perché ho pubblicato l’istanza di composizione negoziata? Il Codice pone un limite preciso alla reazione bancaria all’accesso alla composizione negoziata, proprio perché altrimenti lo strumento sarebbe inutilizzabile. Il tema concreto, però, non si gioca sulla norma: si gioca sulla qualità della documentazione che accompagna l’istanza. Una banca che riceve un piano finanziario a sei mesi coerente e un elenco creditori completo si comporta diversamente da una che riceve una comunicazione generica. È una delle ragioni per cui il fascicolo va costruito prima del deposito, non dopo.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Per il molino familiare e per chi usa il sovraindebitamento

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880. L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa, assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c., non può accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: è la pronuncia che oggi delimita il campo di gioco di tutte le realtà molitorie in forma cooperativa e consortile.

Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 29 maggio 2025, n. 14386. Ha rimesso alla pubblica udienza, per il suo rilievo nomofilattico, la questione dei rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e procedure da sovraindebitamento. Rilevanza: è il precedente processuale che ha condotto alla pronuncia del 2026 e che segnala quanto la questione fosse controversa fino a ieri.

Cass. civ. n. 20141/2026. Il concordato minore non è proponibile dall’impresa cancellata dal registro delle imprese. Rilevanza: chiude una prassi diffusa tra i piccoli molini che cessavano l’attività prima di presentare la domanda.

Cass. civ., 16 maggio 2026, n. 14555. L’art. 80, comma 3, CCII contiene una disciplina specifica per l’omologazione forzosa del concordato minore, senza richiamo alla disciplina del concordato preventivo. Rilevanza: determina quali argomenti si possono spendere quando i creditori pubblici non aderiscono.

Tribunale di Modena, 20 novembre 2025. Applicabilità al concordato minore in continuità delle regole distributive dell’art. 84, comma 6, CCII, con possibile pagamento dei prelatizi oltre i centottanta giorni dall’omologazione. Rilevanza: allarga lo spazio di manovra nella costruzione del piano di un molino sotto soglia.

Tribunale di Parma, 20 gennaio 2026. Nel concordato minore in continuità, il pagamento integrale ma dilazionato dei privilegiati erariali oltre il termine dell’art. 109, comma 5, CCII equivale al pagamento parziale, con inserimento in apposita classe ai fini del voto. Rilevanza: è il modo corretto di trattare il debito fiscale in un piano di continuità molitoria.

Tribunale di Bari, 14 gennaio 2026. Nel concordato minore in continuità è ammissibile l’accorpamento in una stessa classe di crediti di grado diverso ai quali sia applicata la stessa falcidia, a determinate condizioni. Rilevanza: semplifica la costruzione delle classi nei piani con molti fornitori di grano di dimensioni simili.

Per il molino agricolo

Tribunale di Piacenza, 3 giugno 2025, n. 21. La società agricola qualificabile come imprenditore agricolo non è sottoponibile a liquidazione giudiziale ma alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: è l’affermazione più netta del principio applicata a una società, non a una persona fisica.

Tribunale di Bologna, 22 luglio 2025. È assoggettabile a liquidazione controllata, e non a liquidazione giudiziale, l’impresa agricola anche quando svolga quasi esclusivamente attività di locazione di fondi rustici. Rilevanza: mostra quanto la nozione di impresa agricola resista anche in configurazioni atipiche.

Tribunale di Foggia, 5 maggio 2025. L’iniziativa del creditore per l’apertura della liquidazione controllata di una società agricola non richiede il preventivo esperimento della disciplina a tutela degli affittuari di fondi rustici. Rilevanza: conferma che la non fallibilità non impedisce a un creditore di aprire una procedura concorsuale.

Per il molino industriale e la composizione negoziata

Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: smonta la convinzione che la composizione negoziata sospenda ogni cosa.

Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Autonomia tra il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII e il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità del provvedimento. Rilevanza: definisce i rimedi contro il diniego delle misure protettive.

Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: rende evidente che le misure protettive non sono un rifugio a tempo indeterminato.

Tribunale di Catania, 21 febbraio 2025. Per ottenere misure protettive e cautelari occorrono elementi idonei a dimostrare la prospettiva di risanamento, la necessità delle misure per il buon esito delle trattative e un piano finanziario coerente con la continuità; le misure protettive operano sui crediti anteriori, quelle cautelari possono incidere su crediti successivi solo se strumentali alla continuità. Rilevanza: è la griglia con cui i tribunali leggono l’istanza di un’impresa industriale.

Tribunale di Milano, 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata da parte dell’esperto per difetto di buona fede nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. Rilevanza: la condotta nelle trattative ha conseguenze immediate e irreversibili.

Cass. civ., 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità l’omologazione può intervenire anche in assenza dell’approvazione della maggioranza delle classi, quando la proposta sia approvata da almeno una classe qualificata. Rilevanza: è oggi il principale strumento per superare il dissenso di una minoranza di creditori.

Cass. civ., 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: sposta il baricentro del giudizio sui numeri del piano.

Per chi ha derivati e contratti a termine

Cass. civ., Sezioni Unite, 12 maggio 2020, n. 8770. Ha fissato il quadro in materia di interest rate swap, valorizzando mark to market, scenari probabilistici e costi impliciti come elementi che rendono misurabile l’alea. Rilevanza: è il precedente da cui muove tutto il contenzioso successivo.

Cass. civ., ord. 8 gennaio 2025, n. 417. Il contratto IRS privo dell’indicazione del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi effettivi e impliciti è nullo. Rilevanza: per un molino con swap collegati ai mutui d’impianto, è la base per trasformare una passività in una posta attiva.

Cass. civ., ordinanze 3 febbraio 2026, n. 2262, e 4 febbraio 2026, n. 2358. L’alea razionale rileva innanzitutto sul piano della meritevolezza del contratto ex art. 1322, comma 2, c.c.; il mark to market, pur non essendo l’oggetto in senso tecnico, concorre a rendere misurabili rischio e costi. Rilevanza: riorienta l’impostazione della domanda giudiziale, che non può più essere costruita solo sull’indeterminatezza dell’oggetto.

Corte d’Appello di Milano, 25 febbraio 2026. Prima applicazione di merito dei nuovi principi: il consenso dell’investitore richiede piena intelligibilità di rischio, costi e struttura dell’operazione. Rilevanza: mostra come i giudici di merito stanno applicando le ordinanze del febbraio 2026.

Per i garanti

Cass. civ., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825. Anche la fideiussione specifica può essere valutata come contratto a valle di un’intesa restrittiva se riproduce le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.; ma il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 non basta, da solo, a provare l’intesa per i contratti stipulati fuori dal periodo accertato. Rilevanza: è la pronuncia che ridisegna oggi la difesa di ogni socio garante di molino.

Cass. civ., Sezioni Unite, n. 41994/2021. I contratti a valle di intese dichiarate parzialmente nulle sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive dell’intesa vietata. Rilevanza: resta il fondamento della tutela reale del garante.

Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2026, n. 15953. Ai fini del rimedio non rileva la natura specifica o generica della fideiussione. Rilevanza: estende la difesa alle garanzie rilasciate per singole operazioni, tipiche del finanziamento di campagna.

Cass. civ., ord. 6 maggio 2026, n. 13012. Conferma la nullità delle clausole conformi allo schema ABI e le relative conseguenze, in particolare sotto il profilo della decadenza ex art. 1957 c.c. Rilevanza: è la norma che, se riespansa, può chiudere per intero la pretesa della banca verso il garante.

Tribunale di Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie in composizione negoziata può essere concesso solo se non comporta un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio contrattuale del creditore. Rilevanza: indica cosa serve per ottenere la protezione dei garanti durante le trattative.

Tribunale di Roma, 25 febbraio 2026, n. 3387. Pronuncia in tema di nullità parziale delle fideiussioni omnibus riproduttive del modello sanzionato. Rilevanza: fotografa l’applicazione di merito immediatamente precedente all’intervento delle Sezioni Unite dell’agosto 2026.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nessuna di queste operazioni è un adempimento standard: ognuna richiede di stabilire prima a quale profilo appartiene l’impresa e poi di costruire lo strumento su quel profilo. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Determiniamo lo statuto concorsuale del molino prima di qualsiasi altra attività: calcoliamo le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sui tre esercizi antecedenti, verifichiamo documentalmente la prevalenza del prodotto proprio nei molini agricoli, esaminiamo statuto e iscrizioni nelle cooperative. Da questo numero dipende ogni scelta successiva.
  2. Ricostruiamo l’esposizione bancaria per forma tecnica, separando mutui, leasing, autoliquidante e scoperti di conto, e verifichiamo sugli estratti conto anatocismo, commissioni, interessi non validamente pattuiti e superamento dei tassi soglia.
  3. Analizziamo i contratti derivati e i contratti a termine alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite nel 2020 e delle ordinanze del gennaio 2025 e del febbraio 2026: presenza del mark to market, criteri di calcolo, scenari probabilistici, costi impliciti. Dove il vizio c’è, lo portiamo al tavolo della ristrutturazione come posta attiva, non come contenzioso separato.
  4. Esaminiamo clausola per clausola le fideiussioni prestate dai soci, le confrontiamo con lo schema censurato e ricostruiamo la cronologia delle richieste della banca per verificare la decadenza ex art. 1957 c.c., adeguando la strategia probatoria al nuovo standard fissato dalle Sezioni Unite nell’agosto 2026.
  5. Depositiamo l’istanza di composizione negoziata con il fascicolo completo — bilanci del triennio, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco creditori con PEC, progetto di piano e piano finanziario a sei mesi — e curiamo gli adempimenti successivi nei termini, compresa l’iscrizione del numero di ruolo nel Registro delle imprese.
  6. Chiediamo e difendiamo le misure protettive e cautelari, comprese quelle a tutela dei garanti, e gestiamo l’udienza di conferma e l’eventuale reclamo.
  7. Formuliamo la proposta transattiva alle agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e attiviamo le misure premiali dell’art. 25-bis: interessi al tasso legale, sanzioni al minimo, rateazione fino a settantadue rate estendibili a centoventi nei casi di comprovata e grave difficoltà.
  8. Costruiamo lo strumento di uscita — accordo di ristrutturazione, piano attestato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità per i molini industriali; concordato minore o liquidazione controllata per i molini sotto soglia e per quelli agricoli — con la formazione delle classi e il trattamento dei creditori pubblici calibrati sulla giurisprudenza più recente.
  9. Redigiamo e mettiamo a norma i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari secondo il D.Lgs. 198/2021, e agiamo sui termini di pagamento e sugli interessi di mora maggiorati quando la controparte li supera: è liquidità che rientra senza passare da una causa.
  10. Seguiamo la difesa in ogni grado, dall’opposizione ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni fino al reclamo contro l’omologazione o il diniego, e fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia due abilitazioni pesano più delle altre, e non per caso. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il tavolo della composizione negoziata: come si costruisce un’istanza che il tribunale conferma, cosa l’esperto cerca nella relazione, quali autorizzazioni dell’art. 22 hanno concrete possibilità di essere concesse a un’impresa di trasformazione. E l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di professionista fiduciario di un OCC, copre l’altra metà del settore molitorio — i molini familiari e le imprese agricole — dove la procedura passa necessariamente per l’Organismo di Composizione della Crisi.

La continuità è il punto che distingue questo tipo di assistenza: la stessa strategia regge dall’analisi iniziale del bilancio fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza che il fascicolo cambi mani nel passaggio dalla trattativa al contenzioso. E poiché la crisi di un molino è insieme giuridica e industriale, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso e contemporaneamente: chi verifica la validità dello swap e chi ricostruisce il margine per tonnellata siedono allo stesso tavolo, perché un piano di risanamento che non regge sui numeri non regge nemmeno in tribunale.


In chiusura

Il primo passo non è scegliere la procedura. Il primo passo è capire a quale profilo appartieni, perché da lì dipende quali procedure esistono per te; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che hai sentito raccontare da un collega che aveva una forma giuridica diversa dalla tua. Un molino familiare che imita le mosse di un molino industriale perde tempo e opzioni; una cooperativa che imita un’impresa agricola si trova la domanda dichiarata inammissibile; un socio garante che aspetta l’esito della procedura dell’azienda scopre di essere stato escusso nel frattempo.

Il settore molitorio ha una caratteristica che rende tutto questo più urgente: i suoi cicli sono stagionali, e le finestre per intervenire coincidono con le campagne. Chi decide a novembre come impegnare il grano ha già determinato buona parte del risultato dell’esercizio successivo; chi aspetta di vedere il bilancio per capire se c’è una crisi, interviene con nove mesi di ritardo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono esattamente le tre porte d’ingresso che un molino può usare: la composizione negoziata, attraverso l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le procedure di sovraindebitamento riservate ai molini sotto soglia e alle imprese agricole, attraverso l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario di un OCC; e la difesa fino all’ultimo grado, attraverso l’abilitazione al patrocinio in Cassazione — a cui si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che serve quando il debito è insieme bancario, fiscale e commerciale, come lo è sempre nella crisi di un molino.

📩 Non aspettare che siano i creditori a scegliere per te la procedura: scrivi ora allo Studio Monardo per una valutazione della posizione del tuo molino — telefono, e-mail e tutti i riferimenti per contattarci li trovi qui sotto, in fondo a questa pagina.

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