Aziende Di Lavorazione Conto Terzi Agricolo E Contoterzisti Con Mezzi In Leasing E Debiti: L’accordo Di Ristrutturazione

Perché, per il contoterzista in crisi, contano più le sentenze che il codice

Chi lavora in conto terzi in agricoltura conosce bene una contraddizione: si passa l’anno sui campi degli altri, si fattura come un’impresa di servizi, ma si vive dentro il calendario agricolo, con incassi che arrivano a raccolto concluso e rate di leasing che invece scadono ogni mese, con la puntualità di un orologio. Quando la stagione va male, quando un cliente importante non paga o quando i costi del gasolio e dei ricambi esplodono, la mietitrebbia da mezzo milione e i trattori acquistati in locazione finanziaria diventano il punto debole di tutta l’azienda.

Su questo terreno la lettera della legge dice poco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) consente l’accordo di ristrutturazione all’imprenditore “anche non commerciale”, ma non dice se il contoterzista sia un agricoltore o un commerciante; la legge 124/2017 disciplina la risoluzione del leasing, ma non dice come quella disciplina si coordini con le trattative con banche e fornitori; il Codice protegge i “contratti essenziali”, ma non elenca quali siano. Sono i giudici, caso per caso, ad aver riempito questi spazi vuoti: ed è dalle loro decisioni che dipende se un’azienda di lavorazione conto terzi può salvarsi con un accordo o finisce in liquidazione con i mezzi sequestrati in piazzale.

In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: per ogni pronuncia, prima il principio giuridico e poi cosa significa per chi ha un parco macchine in leasing e un’esposizione con banche, fornitori ed enti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’accordo di ristrutturazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; i creditori principali di un contoterzista sono banche e società di leasing, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; quando l’impresa agricola non può accedere all’accordo, la strada passa per le procedure di sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Le questioni controverse che vedremo, infine, arrivano spesso fino alla Suprema Corte, dove l’Avvocato difende come cassazionista.

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Il quadro normativo in breve: le quattro norme su cui i giudici si sono pronunciati

Per capire le sentenze occorre avere chiari i quattro blocchi normativi che il contoterzista in crisi incontra. Li richiamiamo in sintesi, perché servono solo a comprendere su che cosa i giudici hanno deciso.

Primo blocco: la qualifica di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.). È agricolo chi coltiva il fondo, alleva animali o esercita la silvicoltura. Sono agricole “per connessione” anche le attività di fornitura di servizi svolte dal medesimo imprenditore agricolo “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”. Tradotto: il conto terzi è agricolo solo se chi lo svolge è prima di tutto un agricoltore e usa, prevalentemente, macchine che servono anche alla sua coltivazione. L’impresa agromeccanica pura, che lavora solo campi altrui, è definita dall’art. 5 del d.lgs. 99/2004, ma questa definizione non la rende di per sé impresa agricola ai fini civilistici.

Secondo blocco: gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII). L’art. 57 consente all’imprenditore, “anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore”, in stato di crisi o di insolvenza, di concludere un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, da sottoporre all’omologazione del tribunale. L’accordo deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per quelli non ancora scaduti), e un professionista indipendente deve attestare veridicità dei dati e fattibilità del piano. Accanto all’accordo ordinario il Codice prevede l’accordo agevolato (art. 60), con soglia ridotta al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e alle misure protettive, e l’accordo ad efficacia estesa (art. 61), che consente di vincolare anche i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, a condizioni rigorose. L’art. 59 stabilisce che i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati e fideiussori, salvo patto diverso. Il correttivo d.lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 57 il comma 4-bis, che consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili già con la domanda di omologazione.

Terzo blocco: le misure protettive e i contratti pendenti (artt. 54 e 64 CCII). Il debitore può chiedere che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui esercita l’impresa. L’art. 54, comma 3, consente di chiedere tali misure già durante le trattative di un accordo di ristrutturazione. L’art. 64, comma 4, aggiunge un tassello decisivo per chi lavora con mezzi in leasing: i creditori raggiunti dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti “essenziali”, né provocarne la risoluzione, per il solo fatto di non essere stati pagati per crediti anteriori.

Quarto blocco: il leasing finanziario (L. 124/2017, art. 1, commi 136-140). La legge sulla concorrenza del 2017 ha dato una disciplina unitaria al leasing. Il comma 137 definisce il “grave inadempimento” dell’utilizzatore: per i beni mobili e strumentali, come trattori e mietitrebbie, è il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Il comma 138 regola le conseguenze della risoluzione: il concedente recupera il bene, lo vende o lo ricolloca, e restituisce all’utilizzatore quanto ricavato, dedotti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere per la sola quota capitale, il prezzo dell’opzione finale di acquisto e le spese sostenute per recupero, stima e conservazione.

Questi quattro blocchi dialogano male tra loro. È in questi punti di attrito che la giurisprudenza è intervenuta.

L’orientamento consolidato: il conto terzi è agricolo solo se resta legato alla terra

Il primo nodo che il contoterzista in crisi deve sciogliere non riguarda i debiti, ma la sua identità giuridica. Dalla qualifica dipende tutto: se l’impresa è agricola, non è soggetta alla liquidazione giudiziale e, se non riesce a risanarsi, affronta la liquidazione controllata o il concordato minore; se è commerciale e supera le soglie dimensionali, rischia la liquidazione giudiziale, con tutto ciò che ne consegue per i soci e per i beni. L’orientamento della Cassazione su questo punto è stabile da anni, e si è consolidato attraverso alcune pronunce che conviene conoscere una per una.

Cass., sent. 8 agosto 2016, n. 16614: l’esenzione non è incondizionata

La vicenda nasceva da un’impresa che, pur formalmente agricola, svolgeva in misura rilevante attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti. Dichiarata fallita, sosteneva di dover essere esentata in quanto agricola.

La Suprema Corte ha chiarito che l’esonero dell’imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali liquidatorie viene meno quando manca, nei fatti, il collegamento funzionale dell’attività con la terra come fattore produttivo, oppure quando le attività connesse assumono un peso decisamente prevalente e sproporzionato rispetto alla coltivazione e all’allevamento. La Corte ha anche precisato che l’onere di dimostrare lo status agricolo grava su chi invoca l’esenzione.

Il principio, calato nella pratica, significa che il contoterzista non può limitarsi a esibire la visura camerale con la dicitura “società agricola”: se l’80% del fatturato viene dalle lavorazioni per altri e le macchine sono dimensionate per servire decine di aziende, il giudice guarderà la sostanza. Ed è il contoterzista a dover provare, con documenti, che la terra resta il cuore della sua attività.

Cass., sent. n. 28984/2019: quando la terra non c’è più

Qui la Corte ha confermato il fallimento di una società semplice agricola che, dopo aver ceduto a terzi i terreni ed essere stata posta in liquidazione, aveva intrapreso un’attività di compravendita di piante. L’orientamento si è consolidato nel senso che, venuto meno il fondo, l’attività svolta si qualifica per ciò che è, cioè commerciale, e la forma agricola non la protegge.

In altre parole, se ti trovi nella situazione del contoterzista che negli anni ha venduto o restituito i terreni in affitto e oggi lavora solo con le macchine sui fondi altrui, la tua impresa, per i giudici, con ogni probabilità non è più agricola, qualunque cosa dica l’oggetto sociale.

Cass., ord. n. 2153/2023: la prevalenza è un giudizio quantitativo serio

La vicenda riguardava un’impresa vivaistica che, accanto alla produzione propria, rivendeva anche piante acquistate da terzi, per una quota pari all’11% del fatturato. I giudici di merito avevano dichiarato il fallimento. La Cassazione ha ribaltato quella decisione, affermando che un’attività commerciale di entità minima, affiancata a una prevalente attività agricola, non basta a trasformare l’imprenditore agricolo in commerciale.

Il principio è prezioso per le imprese miste: chi coltiva davvero i propri terreni e svolge in conto terzi una quota contenuta di lavorazioni, con le stesse macchine usate in azienda, mantiene lo status agricolo. La traduzione pratica è che la partita si gioca sui numeri: ettari, ore-macchina, fatturato per linea di attività, dimensionamento del parco mezzi.

Cass., sent. 28 novembre 2023, n. 32977: contano il codice civile e la procedura, non le norme fiscali

Una società agricola invocava, per sottrarsi al fallimento, i requisiti previsti dalla normativa fiscale e di settore sulle società agricole (d.lgs. 99/2004). La Suprema Corte ha chiarito che i requisiti per stabilire se una società agricola sia o meno assoggettabile alla procedura concorsuale si ricavano dal codice civile e dalla disciplina concorsuale, non dalle norme tributarie o dalle discipline agricole di settore, e che la forma societaria e le dimensioni della struttura non incidono sulla qualificazione dell’attività.

Il principio, calato nella pratica, significa due cose per il contoterzista. La prima: il fatto di applicare un regime fiscale agevolato (per esempio, il regime IVA forfetario dei servizi agricoli connessi) non dimostra, davanti al tribunale della crisi, di essere imprenditore agricolo. La seconda, di segno opposto: una grande società agricola, con un parco macchine imponente, resta agricola se la sua attività ruota davvero intorno alla coltivazione; non è la grandezza a renderla commerciale.

Il quadro che ne emerge

Messe in fila, queste pronunce disegnano un orientamento coerente: la qualifica si decide sui fatti e sulla prevalenza, con l’onere della prova a carico di chi si dichiara agricolo. Per il contoterzista ne discende una distinzione in tre figure, che ritroveremo in tutta l’analisi: l’imprenditore agricolo che svolge conto terzi in via accessoria (agricolo); l’agricoltore che fa soprattutto conto terzi con macchine sproporzionate rispetto ai propri terreni (a rischio di riqualificazione commerciale); l’impresa agromeccanica pura, senza terreni (commerciale).

Questione aperta n. 1: il contoterzista può davvero chiedere l’accordo di ristrutturazione?

La questione

Il titolare di un’azienda di lavorazione conto terzi, con un’esposizione verso banche, leasing e fornitori, si pone una domanda concreta: posso chiedere al tribunale di omologare un accordo con i creditori, o per me questa strada è chiusa? La risposta sembra scritta nell’art. 57 CCII, che ammette l’imprenditore “anche non commerciale”: quindi sia l’agricolo sia il commerciale. Ma la stessa norma esclude “l’imprenditore minore”. Ed è qui che il dubbio si fa serio.

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo punto fermo riguarda la natura dell’istituto. La Cassazione (Cass. n. 9087/2018) ha qualificato gli accordi di ristrutturazione come procedure concorsuali, perché incidono sulla posizione di tutti i creditori e passano per un controllo giudiziale, per quanto limitato. Il principio non è accademico: significa che l’accesso all’accordo è governato da requisiti soggettivi rigorosi, e che il tribunale li verifica d’ufficio.

Il secondo punto riguarda l’ampiezza del controllo del giudice. Con Cass. n. 12064/2019 la Suprema Corte ha affermato che il tribunale, in sede di omologazione, non si limita a una verifica formale, ma controlla anche la legalità sostanziale dell’accordo, compresa l’idoneità attestata a pagare integralmente i creditori estranei nei termini di legge. Per il contoterzista questo vuol dire che anche la sua qualifica soggettiva e la sua dimensione verranno esaminate nel merito, non date per presupposte.

Il terzo punto riguarda l’imprenditore agricolo di piccole dimensioni e le alternative. Il Codice definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza, tra gli altri, “dell’imprenditore minore” e “dell’imprenditore agricolo”, menzionando le due figure separatamente. La giurisprudenza di merito ha già ammesso le società agricole al concordato minore: il Tribunale di Ancona, con sentenza 11 dicembre 2023, n. 127, ha omologato un concordato minore in continuità proposto da una società agricola ai sensi dell’art. 74 CCII, aderendo all’orientamento che ammette anche la continuità in forma indiretta.

C’è contrasto?

Sì, e va dichiarato con chiarezza. Per il contoterzista commerciale (l’impresa agromeccanica pura) la regola è lineare: se supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore (attivo patrimoniale annuo oltre 300.000 euro, ricavi lordi annui oltre 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro), può accedere all’accordo; se resta sotto tutte e tre, l’accordo gli è precluso e la strada è il concordato minore.

Per l’imprenditore agricolo, invece, la questione non è stata risolta dalla Cassazione. Secondo una lettura, il filtro dimensionale dell’impresa minore riguarda solo l’imprenditore commerciale, perché l’agricolo è sottratto alla liquidazione giudiziale a prescindere dalle dimensioni: dunque qualunque imprenditore agricolo potrebbe proporre un accordo di ristrutturazione. Secondo un’altra lettura, l’esclusione dell’imprenditore minore dall’art. 57 va applicata anche all’agricolo di piccole dimensioni, che resterebbe confinato negli strumenti del sovraindebitamento. Nel dibattito tra operatori del settore si registra anche la posizione speculare, secondo cui l’agricolo sopra soglia non potrebbe accedere al concordato minore. In assenza di una pronuncia di legittimità, l’assunzione prudenziale è questa: l’agricolo di dimensioni rilevanti può impostare l’accordo di ristrutturazione con ragionevole sicurezza; l’agricolo che resta sotto tutte le soglie dimensionali deve predisporre in parallelo un’alternativa nel perimetro del sovraindebitamento, per non trovarsi con un ricorso dichiarato inammissibile e le misure protettive decadute.

Cosa significa per te

Prima di parlare con le banche, il contoterzista deve sapere chi è per il diritto della crisi. Questo si ricostruisce su documenti oggettivi: fascicolo aziendale, titoli di conduzione dei terreni, piani colturali, registro delle ore-macchina per linea di attività, bilanci degli ultimi tre esercizi. Se la ricostruzione porta verso la qualifica commerciale, bisogna anche misurarsi con le soglie: un’impresa agromeccanica con 540.000 euro di debiti non è minore, e dunque può accedere all’accordo, ma è anche esposta al rischio che un creditore chieda la sua liquidazione giudiziale. La qualificazione non è un dettaglio da delegare all’attestatore a piano già scritto: è la prima scelta strategica, perché decide quale strumento è ammissibile e quale rischio si corre se lo strumento fallisce.

Un ponte utile quando la qualifica è incerta: la composizione negoziata

C’è uno strumento che attenua, almeno nella fase iniziale, l’incertezza sulla qualifica: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). Il Codice la apre espressamente all’imprenditore commerciale e all’imprenditore agricolo che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Per il contoterzista questo significa che il primo passo non richiede di aver già sciolto il nodo agricolo/commerciale: un esperto indipendente, nominato su richiesta dell’imprenditore, affianca le trattative con banche, società di leasing e fornitori, e l’imprenditore può chiedere misure protettive anche in questa sede.

Il valore pratico sta negli sbocchi. Se le trattative riescono, il percorso può concludersi con un contratto con i creditori, con un accordo di ristrutturazione o con un altro strumento del Codice; se non riescono, restano percorribili le strade successive, compreso, per chi vi ha titolo, il concordato minore o la liquidazione controllata. Il principio, calato nella pratica, significa che la composizione negoziata consente di mettere al riparo i mezzi e aprire il tavolo con i creditori mentre si completa, con calma e su documenti, la ricostruzione della qualifica e dei numeri su cui poggerà lo strumento definitivo. Non è però una scorciatoia: l’esperto valuta la concreta prospettiva di risanamento, e un’impresa che non ha margini di continuità non trae beneficio da un percorso pensato per il riequilibrio.

Questione aperta n. 2: la società di leasing può riprendersi i mezzi mentre tratto con i creditori?

La questione

È la paura più concreta di ogni contoterzista. Senza la mietitrebbia non si trebbia, senza i trattori non si ara, e senza lavorazioni non ci sono incassi con cui pagare nessuno. Se la società di leasing risolve il contratto e si riprende il mezzo a metà stagione, qualunque accordo diventa impossibile. La domanda è quindi: in che momento il concedente può risolvere, cosa succede ai canoni già pagati, e che cosa può fare il debitore per bloccarlo?

Cosa hanno deciso i giudici

La pronuncia cardine è delle Sezioni Unite. Con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina della legge 124/2017 non ha efficacia retroattiva: si applica ai contratti di leasing nei quali i presupposti della risoluzione per inadempimento si sono verificati dopo la sua entrata in vigore; per i contratti risolti prima resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, e al leasing traslativo si applica per analogia l’art. 1526 c.c. (restituzione delle rate riscosse, salvo un equo compenso per l’uso del bene).

Il principio, calato nella pratica, significa che per quasi tutti i contratti oggi in essere (e per tutte le risoluzioni che avverranno) vale la regola del comma 138: niente restituzione integrale dei canoni, ma un conguaglio tra quanto il concedente ricava dalla ricollocazione del mezzo e quanto gli è dovuto. Nel settore agricolo questo conguaglio può essere favorevole o sfavorevole a seconda del mercato dell’usato: una trattrice ben tenuta si ricolloca bene, un’attrezzatura specialistica molto meno.

Ma la legge 124/2017 non ha cancellato il controllo del giudice sulle clausole contrattuali. Con Cass., sez. III, 13 febbraio 2024, n. 3930, la Suprema Corte ha affermato principi di diritto in tema di leasing traslativo riguardanti la possibile usurarietà degli interessi di mora, la possibile nullità della clausola che consente al concedente, in caso di inadempimento, di trattenere i canoni già pagati e di pretendere anche quelli a scadere, e la possibile nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza. Anche se la vicenda riguardava un leasing immobiliare, i principi sono di portata generale.

Il principio, calato nella pratica, significa che il contratto di leasing del contoterzista va letto clausola per clausola prima di ogni trattativa: penali eccessive, tassi di mora oltre soglia, clausole di determinazione del tasso ambigue sono argomenti che pesano nel negoziato con il concedente, perché trasformano un creditore forte in un creditore con un contenzioso potenziale.

Il terzo tassello è normativo, e la sua applicazione dipende dai tribunali della crisi. Gli artt. 54 e 64, comma 4, CCII consentono al debitore che avvia le trattative di un accordo di ristrutturazione di chiedere misure protettive, e impediscono ai creditori raggiunti da tali misure di risolvere i contratti pendenti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Nella lettura della dottrina più attenta, questa inibitoria segue le sorti delle misure protettive: vale finché esse sono in vigore e cade con esse. Senza misure protettive, invece, il concedente resta libero di esercitare i suoi diritti contrattuali, inclusa la risoluzione per grave inadempimento.

C’è contrasto?

Il punto controverso è la nozione di “contratto essenziale”. Il Codice non la definisce, e i tribunali la valutano caso per caso. Per un’impresa di lavorazione conto terzi, però, l’argomento è particolarmente solido: il bene in leasing non è un accessorio, ma lo strumento stesso con cui si produce il reddito destinato ai creditori. L’assunzione prudenziale è non dare per scontata la qualifica di essenzialità, ma dimostrarla documentalmente nel ricorso: quote di fatturato generate da ciascun mezzo, calendario delle lavorazioni già contrattualizzate, assenza di mezzi sostitutivi. Un secondo profilo di incertezza riguarda i canoni che maturano dopo il deposito: la protezione copre il mancato pagamento dei crediti anteriori, non autorizza a smettere di pagare i canoni correnti. Chi confonde i due piani rischia di maturare un nuovo grave inadempimento, questa volta non protetto.

Cosa significa per te

La sequenza temporale è tutto. Il comma 137 fissa la soglia del grave inadempimento a quattro canoni mensili, anche non consecutivi, per i beni strumentali. Il momento giusto per chiedere le misure protettive è prima che il quarto canone resti insoluto, non dopo che la società di leasing ha già comunicato la risoluzione. Se il contratto è già risolto, la protezione arriva tardi: si può ancora discutere il conguaglio, contestare le clausole, negoziare una nuova locazione, ma il mezzo non è più nella disponibilità dell’azienda. E se il leasing è stato risolto prima dell’agosto 2017, con un contratto di natura traslativa, restano aperte le tutele dell’art. 1526 c.c. riconosciute dalle Sezioni Unite.

Questione aperta n. 3: i creditori che non firmano, l’Erario e l’INPS: fin dove arriva l’accordo?

La questione

Un contoterzista in crisi ha quasi sempre, accanto a banche e leasing, fornitori di gasolio e ricambi, officine, dipendenti stagionali, e spesso debiti per IVA e contributi. Difficilmente tutti firmano. La domanda è: cosa succede a chi resta fuori? Posso imporre l’accordo a chi non aderisce? E il fisco e l’INPS possono essere coinvolti?

Cosa hanno deciso i giudici

La Cassazione (Cass. n. 13850/2019) ha chiarito che l’omologazione dell’accordo non impedisce al creditore estraneo di chiedere l’apertura della procedura liquidatoria del debitore. Il principio si spiega con la logica dell’istituto: l’estraneo non è vincolato, ha solo una moratoria, e se non viene pagato nei 120 giorni conserva ogni sua azione.

Quanto ai crediti tributari e contributivi, la giurisprudenza di legittimità degli ultimi due anni è stata particolarmente intensa. Con Cass. 17 dicembre 2024, n. 32954, la Corte ha affermato che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale non si sottrae al sindacato di merito del giudice concorsuale. Il principio è stato sviluppato da Cass., ord. 26 febbraio 2026, n. 4365, secondo cui costituisce uso distorto dell’accordo di ristrutturazione la costruzione di un piano liquidatorio con operazioni strumentali, finalizzato solo ad azzerare il debito fiscale, senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; la valutazione dell’abuso spetta al giudice di merito.

Sul piano processuale, Cass., ord. 16 marzo 2026, n. 5948, ha stabilito che il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio di omologa, avendo proposto opposizione; ne resta privo il creditore, compresi INPS e Agenzia delle Entrate destinatari del cosiddetto cram down, che non abbia partecipato al giudizio, salvo che lamenti un vizio procedurale che gli abbia impedito di parteciparvi.

C’è contrasto?

Sui limiti dell’omologazione forzosa nei confronti di Erario ed enti previdenziali la disciplina è cambiata più volte (d.l. 69/2023, poi d.lgs. 136/2024), e la Cassazione si sta pronunciando sui diversi regimi intertemporali; la stessa dottrina rileva che, tra la fine del 2025 e la metà del 2026, gli arresti della prima sezione hanno reso l’orientamento sostanzialmente consolidato. La linea che se ne ricava è netta: il trattamento dei debiti fiscali e contributivi è ammesso dentro un’autentica ristrutturazione dell’impresa, non come obiettivo unico dell’accordo. L’assunzione prudenziale, per il contoterzista, è costruire l’accordo intorno ai creditori finanziari e operativi, trattando i debiti verso enti come una componente del piano e non come la sua ragione d’essere.

Cosa significa per te

In concreto, il perimetro dell’accordo va disegnato con il calcolatore in mano. Se banche e società di leasing rappresentano il 70% dell’esposizione e sono disposte a firmare, la soglia del 60% è raggiunta; ma il piano deve poi trovare la liquidità per pagare integralmente tutti gli altri entro 120 giorni, e l’attestatore deve dichiararlo. Se quella liquidità non c’è, bisogna allargare gli aderenti, valutare l’accordo ad efficacia estesa per una categoria omogenea di creditori, oppure cambiare strumento. E i creditori che restano fuori devono essere pagati davvero, perché conservano la possibilità di chiedere la liquidazione.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in queste vicende la sorte dell’azienda si decide più nella fase di costruzione dell’accordo che nell’udienza di omologa: un perimetro dei creditori sbagliato o un’attestazione fragile non si correggono dopo. Ed è proprio l’esperienza della negoziazione della crisi d’impresa, unita alla capacità di sostenere le questioni fino al giudizio di legittimità, a consentire di impostare l’accordo sapendo già quali contestazioni potranno essere sollevate.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 20 marzo 2026, n. 6662, e le garanzie di famiglia

Il contesto

Nelle aziende di lavorazione conto terzi, quasi sempre imprese familiari o piccole società, il credito bancario e il leasing sono assistiti da fideiussioni personali: il titolare, il coniuge, i figli soci, talvolta i genitori che hanno avviato l’azienda. Quando l’impresa entra in crisi, la domanda che tutti si pongono attorno al tavolo di cucina è sempre la stessa: se l’azienda chiude un accordo con le banche, le garanzie che abbiamo firmato si estinguono?

La decisione

La Prima Sezione civile della Cassazione, con la sentenza 20 marzo 2026, n. 6662, ha affrontato il caso di un accordo di ristrutturazione concluso sotto la legge fallimentare, prima dell’introduzione dell’accordo ad efficacia estesa generalizzato (d.l. 118/2021), i cui effetti erano stati estesi anche a creditori non aderenti. La Suprema Corte ha chiarito che i creditori ai quali l’accordo viene esteso senza la loro adesione conservano intatti i propri diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

La motivazione in linguaggio piano

Il ragionamento della Corte parte da un principio generale del diritto delle obbligazioni: di regola, se si estingue o si riduce il debito principale, si estingue o si riduce anche quello del garante, perché la fideiussione è un’obbligazione accessoria. Le procedure concorsuali, però, introducono eccezioni a questa regola, che la legge prevedeva espressamente per il concordato fallimentare e per il concordato preventivo. La Corte ha ritenuto che la stessa logica valga per l’accordo di ristrutturazione esteso ai non aderenti: il creditore che subisce l’accordo senza averlo voluto non può perdere, oltre al credito verso l’impresa, anche la garanzia personale che si era procurato proprio per il caso di insolvenza. Oggi questa soluzione è coerente con il testo dell’art. 59 CCII, che conserva ai creditori i diritti verso coobbligati e fideiussori, salvo diverso patto.

Cosa cambia rispetto a prima

La pronuncia chiude uno spazio di incertezza che nella prassi aveva alimentato aspettative sbagliate. Fino a oggi, non pochi imprenditori ritenevano che la riduzione del debito ottenuta con l’accordo “liberasse” automaticamente anche la famiglia. Dopo Cass. 6662/2026 è chiaro che la falcidia ottenuta con l’accordo non si trasferisce automaticamente sui garanti: la banca non aderente, cui l’accordo è esteso, può chiedere al fideiussore la differenza tra il credito originario e quanto riceve dall’impresa.

Il principio, calato nella pratica, significa che la tutela delle garanzie familiari va negoziata espressamente. Con i creditori aderenti si può, e si deve, pattuire nell’accordo la liberazione, totale o parziale, dei fideiussori a fronte del pagamento concordato; con i creditori che non aderiscono, questa leva non esiste. Per i garanti persone fisiche, la protezione residua passa per gli strumenti del sovraindebitamento, da coordinare temporalmente con l’accordo dell’impresa. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, la domanda da porsi non è solo “quanto pago alla banca”, ma “che cosa resta a carico di mia moglie e di mio figlio dopo l’accordo”.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul contoterzismo agricolo

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Servono a mostrare come i principi visti operano sui numeri.

Simulazione A: qualificazione e soglia del 60%

Ipotesi: società a responsabilità limitata con oggetto agricolo, 18,6 ettari condotti in affitto, parco macchine con una mietitrebbia, tre trattrici di alta potenza e una seminatrice di precisione. Ricavi dell’ultimo esercizio: 96.700 euro da produzione agricola propria, 412.300 euro da lavorazioni per conto terzi. Debiti complessivi: 1.137.480 euro, così suddivisi: banche 486.200 euro; società di leasing 311.940 euro; fornitori di gasolio, ricambi e officine 187.560 euro; debiti verso INPS e Erario 151.780 euro.

Qualificazione: le lavorazioni per terzi rappresentano circa l’81% dei ricavi, e il parco macchine è palesemente dimensionato su un’attività ben più ampia dei 18,6 ettari aziendali. Alla luce di Cass. 16614/2016 e Cass. 32977/2023, l’etichetta societaria agricola non basta: il rischio di qualificazione commerciale è concreto. I ricavi (509.000 euro) e i debiti (oltre 500.000 euro) superano le soglie dell’impresa minore: l’impresa non è “minore”, quindi può accedere all’accordo ex art. 57 CCII, ma è anche esposta all’eventuale istanza di liquidazione giudiziale di un creditore.

Soglia: il 60% di 1.137.480 euro è 682.488 euro. Banche e leasing insieme valgono 798.140 euro, pari al 70,2%: se aderiscono tutti, la soglia è superata. Restano estranei fornitori ed enti, per 339.340 euro, da pagare integralmente entro 120 giorni. Se il piano non genera questa liquidità, occorre portare nell’accordo anche una parte dei fornitori (per esempio i due principali fornitori di gasolio, con 104.930 euro complessivi), riducendo gli estranei a 234.410 euro. Alla luce di Cass. 13850/2019, un fornitore estraneo non pagato nei termini conserva il potere di chiedere la liquidazione: l’attestazione deve reggere su questo punto.

Simulazione B: il leasing della mietitrebbia e la corsa contro il quarto canone

Ipotesi: leasing di una mietitrebbia con canone mensile di 4.870 euro, scadenza il giorno 15 di ogni mese. Canoni insoluti: 15 gennaio, 15 febbraio, 15 aprile (il canone di marzo è stato pagato). Siamo al 7 maggio.

Lettura: tre canoni non pagati, anche non consecutivi, non integrano ancora il grave inadempimento del comma 137 (per i beni strumentali ne servono quattro). Se il canone del 15 maggio resta insoluto, la società di leasing potrà risolvere il contratto. Se invece l’impresa deposita entro quella data la domanda di misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII, con la documentazione delle trattative con creditori pari ad almeno il 60%, e dimostra che la mietitrebbia è un contratto essenziale (per esempio, perché genera il 38% dei ricavi da conto terzi e le trebbiature di giugno e luglio sono già concordate con i clienti), l’art. 64, comma 4, impedisce al concedente di risolvere per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori. I canoni correnti, dal 15 giugno in poi, vanno pagati regolarmente.

Scenario alternativo: l’impresa non agisce e il 22 maggio riceve la comunicazione di risoluzione. Il concedente recupera la mietitrebbia e la ricolloca a 142.500 euro. Applicando il comma 138: canoni scaduti e non pagati 19.480 euro (quattro canoni), quota capitale dei canoni a scadere 118.360 euro, prezzo di riscatto 3.150 euro, spese di recupero, stima e custodia 2.870 euro, per un totale di 143.860 euro. Differenza a carico dell’utilizzatore: 1.360 euro. Sul piano contabile il risultato sembra neutro; sul piano economico l’impresa ha perso il mezzo che produceva quasi due quinti del fatturato, a stagione iniziata. Prima di accettare il conteggio, alla luce di Cass. 3930/2024, conviene comunque verificare tassi di mora e clausole penali del contratto.

Simulazione C: la fideiussione del coniuge dopo l’accordo

Ipotesi: fido bancario di 186.400 euro garantito da fideiussione del titolare e della moglie. La banca non aderisce all’accordo, ma, trattandosi di creditore appartenente a una categoria omogenea in cui gli aderenti rappresentano la maggioranza qualificata richiesta, l’impresa ottiene l’estensione degli effetti ex art. 61 CCII: la banca riceverà il 62%, cioè 115.568 euro.

Lettura: alla luce di Cass. 6662/2026 e dell’art. 59 CCII, la banca non aderente conserva i propri diritti verso i fideiussori per la differenza di 70.832 euro. Il titolare e la moglie restano esposti per quella somma. Se invece la banca avesse aderito, sarebbe stato possibile negoziare nell’accordo una clausola di liberazione dei garanti contestuale al pagamento: è la stessa cifra, ma con esiti completamente diversi per la famiglia. Se la trattativa non è percorribile, i fideiussori persone fisiche possono valutare uno strumento di sovraindebitamento proprio, da coordinare con i tempi dell’accordo dell’impresa.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce commentate in questa analisi, ordinate per tema. Ogni riga riporta gli estremi, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per il contoterzista con mezzi in leasing. È pensata come strumento di consultazione rapida: prima di un incontro con la banca o con la società di leasing, è utile rileggerla per avere presente su quali punti la giurisprudenza offre argomenti e su quali, invece, espone a rischi. Per i provvedimenti di cui le fonti consultate non riportano la data esatta di deposito, si indica solo numero e anno.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. 8 agosto 2016, n. 16614Esenzione dell’imprenditore agricoloL’esenzione cade se manca il legame con la terra o le attività connesse prevalgono in modo sproporzionatoIl contoterzista deve provare con documenti di essere agricolo
Cass. n. 28984/2019Società agricola senza terreniCeduto il fondo, l’attività si qualifica commercialeChi lavora solo terreni altrui è commerciale
Cass., ord. n. 2153/2023Attività commerciale marginaleUn’attività commerciale minima non fa perdere lo status agricoloLe imprese miste restano agricole se la prevalenza è reale
Cass. 28 novembre 2023, n. 32977Criteri di assoggettabilità della società agricolaContano codice civile e disciplina concorsuale, non le norme fiscali o di settoreIl regime fiscale agevolato non prova la qualifica agricola
Cass. n. 9087/2018Natura degli accordi di ristrutturazioneGli accordi sono procedure concorsualiRequisiti soggettivi verificati con rigore
Cass. n. 12064/2019Ampiezza del controllo in omologaIl tribunale verifica anche la legalità sostanziale e l’idoneità a pagare gli estraneiL’attestazione deve reggere nel merito
Cass. n. 13850/2019Diritti del creditore estraneoL’omologa non impedisce all’estraneo di chiedere la liquidazioneGli estranei vanno pagati davvero nei 120 giorni
Trib. Ancona 11 dicembre 2023, n. 127Concordato minore di società agricolaAmmesso il concordato minore in continuità per la società agricolaAlternativa per l’agricolo sotto soglia
Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061Legge 124/2017 e leasing risolti primaLa legge non è retroattiva; per i traslativi risolti prima si applica l’art. 1526 c.c.Per i contratti attuali vale il conguaglio del comma 138
Cass. 13 febbraio 2024, n. 3930Clausole del leasing traslativoPossibile nullità di clausole penali e di interessi eccessivi o indeterminatiLeva negoziale verso il concedente
Cass. 17 dicembre 2024, n. 32954Accordo con transazione rivolto al solo ErarioResta soggetto al sindacato di merito del giudiceNiente accordi costruiti solo sul fisco
Cass., ord. 26 febbraio 2026, n. 4365Abuso dell’accordo con transazione fiscalePiano strumentale per azzerare il debito fiscale è uso distortoIl debito verso enti va inserito in una vera ristrutturazione
Cass., ord. 16 marzo 2026, n. 5948Legittimazione al reclamo contro l’omologaReclama solo chi è stato parte con opposizioneChi tace in omologa perde il reclamo
Cass. 20 marzo 2026, n. 6662Fideiussori e accordo esteso ai non aderentiI non aderenti conservano i diritti verso garanti e coobbligatiLe garanzie di famiglia vanno negoziate espressamente

La sintesi operativa: i principi da portare al tavolo delle trattative

Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricava un piccolo decalogo di principi pratici, utile a chi gestisce un’azienda di lavorazione conto terzi in difficoltà.

  • La qualifica agricola non si presume: va dimostrata con ettari, ore-macchina, fatturato per linea di attività e dimensionamento dei mezzi (Cass. 16614/2016; Cass. 32977/2023).
  • Chi lavora solo terreni altrui è, per i giudici, un imprenditore commerciale, con le relative conseguenze concorsuali (Cass. 28984/2019).
  • Una quota contenuta di attività commerciale non fa perdere lo status agricolo a chi coltiva davvero (Cass. 2153/2023).
  • Il regime fiscale agevolato non è una prova della natura agricola davanti al tribunale della crisi (Cass. 32977/2023).
  • L’accordo di ristrutturazione è aperto al contoterzista commerciale sopra soglia e all’agricolo; per l’agricolo sotto soglia serve un’alternativa pronta nel perimetro del sovraindebitamento (art. 57 CCII; Trib. Ancona 127/2023).
  • Il tribunale controlla nel merito l’attestazione e la capacità di pagare gli estranei: numeri prudenti, non ottimistici (Cass. 12064/2019).
  • I creditori estranei vanno pagati integralmente entro 120 giorni, altrimenti possono chiedere la liquidazione (Cass. 13850/2019).
  • Le misure protettive vanno chieste prima del quarto canone di leasing insoluto, non dopo la risoluzione (L. 124/2017, comma 137; art. 54 CCII).
  • L’essenzialità del mezzo in leasing va dimostrata con dati, non affermata (art. 64, comma 4, CCII).
  • I canoni correnti vanno pagati anche durante la protezione.
  • Prima di trattare con la società di leasing, verifica tassi di mora e clausole penali (Cass. 3930/2024).
  • Il debito verso Erario e INPS entra nell’accordo solo dentro una ristrutturazione autentica (Cass. 32954/2024; Cass. 4365/2026).
  • Il creditore che vuole contestare l’omologa deve opporsi nel giudizio: il silenzio preclude il reclamo (Cass. 5948/2026).
  • Le fideiussioni di famiglia non si estinguono automaticamente con l’accordo: la liberazione va pattuita con i creditori aderenti (Cass. 6662/2026; art. 59 CCII).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho una società agricola ma lavoro soprattutto per conto terzi: rischio la liquidazione giudiziale?

Il rischio esiste se la prevalenza del conto terzi è netta e i mezzi sono sproporzionati rispetto ai tuoi terreni. Le pronunce della Cassazione citate (Cass. 16614/2016, Cass. 32977/2023) valutano i fatti, non la forma: se la verifica porta alla qualifica commerciale e superi le soglie dimensionali, un creditore potrebbe chiedere la tua liquidazione giudiziale. Per questo la qualificazione va chiarita prima di scegliere lo strumento.

La società di leasing mi ha già mandato la risoluzione: è troppo tardi per l’accordo?

Per il contratto già risolto, le misure protettive non riportano indietro il tempo. Resta però molto da fare: verificare se la risoluzione è legittima (quattro canoni per i beni strumentali), controllare il conteggio del comma 138, contestare clausole penali o tassi di mora eccessivi alla luce di Cass. 3930/2024, e inserire il credito residuo del concedente nel perimetro dell’accordo. Per gli altri contratti ancora in corso, la protezione va chiesta subito.

Se firmo l’accordo con le banche, la fideiussione di mia moglie si estingue?

Non automaticamente. Dopo Cass. 6662/2026 è chiaro che i creditori non aderenti, ai quali l’accordo sia esteso, conservano i diritti verso i garanti, e l’art. 59 CCII fa salvi quei diritti in generale, salvo patto diverso. La liberazione dei fideiussori va quindi negoziata espressamente con ciascuna banca aderente e scritta nell’accordo.

Posso mettere nell’accordo anche i debiti con l’INPS e con il fisco?

Sì, il Codice lo consente con le procedure dedicate, ma la Cassazione (Cass. 32954/2024; Cass. 4365/2026) ha chiarito che l’accordo deve essere una vera ristrutturazione dell’impresa: se il piano appare costruito soltanto per ridurre il debito fiscale, il tribunale può ritenerlo un uso distorto dello strumento.

Un fornitore non ha firmato e non si è opposto: può impugnare l’omologa dopo?

Di regola no. Secondo Cass. 5948/2026, il reclamo è riservato a chi ha partecipato al giudizio di omologa come parte, proponendo opposizione; fa eccezione il caso in cui il creditore lamenti un vizio procedurale che gli ha impedito di partecipare. Ma attenzione: se quel fornitore è estraneo e non viene pagato nei termini, conserva le sue azioni, compresa la richiesta di liquidazione (Cass. 13850/2019).

Cosa può fare lo Studio Monardo per un’azienda di lavorazione conto terzi

Lo Studio applica gli orientamenti analizzati al fascicolo concreto dell’impresa, con attività precise e verificabili.

  1. Ricostruiamo la qualifica giuridica dell’impresa: esaminiamo titoli di conduzione dei terreni, fascicolo aziendale, bilanci e registri delle ore-macchina per stabilire, secondo i criteri di Cass. 16614/2016 e Cass. 32977/2023, se l’impresa è agricola o commerciale.
  2. Verifichiamo le soglie dimensionali sui dati dei tre esercizi precedenti e individuiamo lo strumento ammissibile: accordo ex art. 57, accordo agevolato o ad efficacia estesa, composizione negoziata, concordato minore.
  3. Mappiamo l’intera esposizione debitoria, creditore per creditore, calcolando la soglia del 60% e la liquidità necessaria per pagare gli estranei entro 120 giorni.
  4. Analizziamo ogni contratto di leasing: date di stipula e di eventuale risoluzione, regime applicabile secondo Cass. SU 2061/2021, conteggio dei canoni insoluti rispetto alla soglia del comma 137, clausole penali e tassi di mora alla luce di Cass. 3930/2024.
  5. Predisponiamo e depositiamo la domanda di misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII, documentando l’essenzialità dei mezzi in leasing ai fini dell’art. 64, comma 4.
  6. Conduciamo le trattative con banche e società di leasing, proponendo ristrutturazioni del debito, rimodulazioni dei canoni e clausole di liberazione dei fideiussori familiari.
  7. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore indipendente, fornendo dati verificati perché l’attestazione regga il controllo sostanziale del tribunale (Cass. 12064/2019).
  8. Impostiamo il trattamento dei debiti verso Erario e INPS all’interno di un piano di reale ristrutturazione, evitando le costruzioni che la Cassazione considera abusive.
  9. Gestiamo il giudizio di omologazione e le eventuali opposizioni, e, quando necessario, i reclami e il giudizio di legittimità.
  10. Valutiamo la posizione dei garanti persone fisiche e, se occorre, predisponiamo per loro uno strumento di sovraindebitamento coordinato con l’accordo dell’impresa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia la qualifica di cassazionista ha un peso particolare: le questioni aperte che abbiamo analizzato (la natura agricola o commerciale del contoterzista, l’essenzialità dei mezzi in leasing, la sorte delle garanzie familiari) sono proprio quelle che finiscono davanti alla Suprema Corte, e l’Avvocato può difendere l’impresa con la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio. Non c’è cambio di difensore né di strategia tra la trattativa, l’omologa, il reclamo e la Cassazione.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano la qualificazione, le trattative, le misure protettive e il contenzioso; i commercialisti ricostruiscono i dati contabili, verificano la sostenibilità del piano e dialogano con l’attestatore. Per un’impresa di lavorazione conto terzi, dove qualificazione giuridica e numeri di bilancio sono inseparabili, questa integrazione è la condizione per costruire un accordo credibile.

Chiusura: il tempo del contoterzista è quello delle scadenze, non delle stagioni

Le decisioni analizzate indicano una direzione chiara: l’accordo di ristrutturazione è uno strumento concreto anche per le aziende di lavorazione conto terzi, ma funziona solo se la qualifica dell’impresa è chiarita, se i mezzi in leasing sono protetti prima che scatti il quarto canone insoluto, se i creditori estranei possono essere davvero pagati e se le garanzie della famiglia sono state negoziate e non date per scontate.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio. L’accordo di ristrutturazione è materia della crisi d’impresa, in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il confronto con banche e società di leasing è terreno dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario da lui coordinato; quando l’impresa agricola o i garanti devono ricorrere al sovraindebitamento, intervengono le competenze di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC; e le questioni controverse possono essere sostenute fino in Cassazione dallo stesso avvocato cassazionista. Analizzeremo il tuo fascicolo, verificheremo la tua posizione rispetto a ciascuno degli orientamenti visti e costruiremo la strategia più adatta alla tua azienda.

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