Aziende Di Riciclo Di Plastica E Carta Con Prezzi Delle Materie Seconde Crollati: Come Ristrutturare I Debiti

Il calendario di una crisi che non si ferma da sola

Nei piazzali degli impianti di selezione e rigenerazione la scena è ormai la stessa da mesi: balle di flakes, granuli e macero che si accumulano, magazzini che raggiungono i limiti di stoccaggio autorizzati, clienti che rimandano gli ordini perché la plastica vergine e il riciclato importato costano meno. Assorimap-Confimi ha segnalato per tutto il 2026 un persistente crollo delle vendite di materie prime seconde; la breve risalita legata al rincaro del petrolio si è chiusa in poche settimane, e il Ministero dell’Ambiente ha dovuto riconvocare il tavolo di crisi sul riciclo delle plastiche. Sul fronte della carta, le quotazioni dei maceri seguono da anni un andamento a strappi, con fasi di caduta che mettono sotto pressione proprio le imprese che hanno investito di più in impianti e mezzi.

Il risultato, per chi guida un’azienda del riciclo, è una tenaglia: ricavi che scendono perché il prezzo di vendita della materia seconda crolla, costi fissi che restano identici (energia, personale, leasing degli estrusori e delle presse, garanzie finanziarie legate alle autorizzazioni ambientali), rate bancarie calcolate su piani industriali scritti quando il PET riciclato o il cartone da macero valevano un’altra cifra.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa guida ricostruisce, tappa per tappa, il percorso di un’impresa del riciclo in crisi: dai primi segnali nel bilancio al test pratico sulla piattaforma camerale, dall’istanza di composizione negoziata alle misure protettive, dalle trattative con banche, società di leasing ed Erario fino agli strumenti omologati dal tribunale (accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità) e agli anni di esecuzione del piano. Per le imprese più piccole c’è anche il binario del concordato minore.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la crisi d’impresa è esattamente il terreno delle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la procedura di composizione negoziata che per un riciclatore è quasi sempre la prima porta da aprire; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il fronte su cui si concentra la maggior parte dell’indebitamento di queste imprese (fidi, leasing, debiti erariali); ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, le figure che accompagnano le imprese “minori” nel concordato minore.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio conviene avere davanti l’intero percorso. La crisi di un’impresa del riciclo non si risolve con un unico atto, ma con una sequenza di passaggi che hanno termini propri, alcuni dei quali perentori: mancarne uno significa, in certi casi, perdere lo scudo contro le azioni esecutive o vedersi respingere una domanda. La tabella che segue è la bussola del resto dell’articolo: ogni riga corrisponde a una sezione di approfondimento.

Una premessa temporale vale per tutto il percorso: la sospensione feriale dei termini, che nel processo civile opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 9 CCII). Chi conta sull’estate per “guadagnare un mese” nel ricorso per la conferma delle misure protettive o nella domanda di concordato fa un errore di calcolo che può costare caro.

TappaMomentoAtto o evento chiaveBase normativaTermine che si attiva
1Da −6 mesi a giorno 0Emergono i segnali di crisi: magazzino svalutato, scaduti verso fornitori e banche, segnalazioni dei creditori pubbliciart. 2086 c.c.; artt. 3 e 25-novies CCIIObbligo di attivarsi senza indugio
2Giorno 0Test pratico sulla piattaforma camerale e scelta dello strumentoart. 13 CCIINessun termine, ma ogni settimana conta
3Giorni 1-10Istanza di composizione negoziata, nomina e accettazione dell’esperto, pubblicazione delle misure protettiveartt. 17-18 CCIINomina entro 5 giorni lavorativi; accettazione entro 2 giorni lavorativi
4Giorno successivo alla pubblicazione → udienzaRicorso al tribunale per la conferma delle misure protettiveart. 19 CCIIRicorso entro il giorno successivo; iscrizione del numero di R.G. entro 20 giorni; durata 30-120 giorni, massimo 240
5Mesi 1-6Trattative con banche, leasing, fornitori, consorzi, Erario ed enti previdenzialiartt. 16, 20-23 CCIIIncarico dell’esperto di 180 giorni
6Giorno 180 (fino a 360)Esito della composizione negoziata: contratto, convenzione di moratoria, accordo, concordato semplificatoartt. 17, 23, 25-sexies CCIIConcordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale
7Mesi 6-12Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale, deposito e omologazioneartt. 57, 60, 61, 63 CCII90 giorni per l’adesione dell’Erario; 30 giorni per le opposizioni
8Mesi 6-18Concordato preventivo in continuità, dalla domanda con riserva all’omologazioneartt. 44, 84, 109, 112 CCIITermine di 30-60 giorni per il piano, prorogabile di 60
9Anni 1-5 dopo l’omologaEsecuzione del piano, monitoraggio, rischio di risoluzione; concordato minore per le imprese minoriartt. 74 ss., 118-119 CCIIRisoluzione chiedibile entro un anno dall’ultimo adempimento previsto

Il lettore che si trova già “a metà strada” — per esempio con un decreto ingiuntivo della banca già notificato o con un ricorso per liquidazione giudiziale depositato da un fornitore — può saltare direttamente alla tappa corrispondente e poi leggere la sezione sui binari paralleli, dove vediamo come cambia il calendario quando un rimedio viene attivato in corsa.

Da sei mesi prima al giorno 0: i segnali che il bilancio del riciclatore manda in anticipo

Cosa succede

La crisi di un’impresa del riciclo quasi mai esplode in un giorno. Si costruisce per settimane dentro tre voci che l’imprenditore guarda ogni mese, spesso senza leggerle insieme. La prima è il magazzino: quando il prezzo di mercato del granulo di polietilene o del cartone selezionato scende, le rimanenze vanno valutate al minore tra costo e valore di realizzo, e la svalutazione erode il patrimonio netto senza che sia uscito un euro di cassa. La seconda è il circolante: i clienti trasformatori e le cartiere, anch’essi in difficoltà, allungano i tempi di pagamento o riducono i ritiri, mentre i fornitori di energia e i trasportatori continuano a pretendere il pagamento a 30 giorni. La terza è la struttura del debito finanziario: mutui e leasing sugli impianti sono stati calcolati su flussi attesi che oggi non esistono più.

Il paradosso che il settore sta vivendo nel 2026 è che la raccolta differenziata cresce, mentre gli sbocchi commerciali per il materiale recuperato si restringono: più materiale entra negli impianti, più cresce il costo di gestione di un prodotto che non si vende. A un certo punto compaiono i primi scaduti: una rata di leasing saltata, un F24 non versato, un fornitore che manda il sollecito con messa in mora.

La norma

Il punto di partenza è l’art. 2086, secondo comma, c.c., che impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche alla rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII traduce questo dovere in segnali concreti: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà del monte retribuzioni mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute o sconfinate da oltre 60 giorni che rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati oltre le soglie dell’art. 25-novies CCII.

L’art. 25-novies CCII attribuisce a INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione il compito di segnalare all’imprenditore (e, dove esiste, all’organo di controllo) il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandolo a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Parallelamente, le banche che variano, revocano o sospendono gli affidamenti devono darne notizia anche agli organi di controllo (art. 25-decies CCII).

I termini che si attivano

In questa fase non esiste ancora un termine processuale, ma esiste un obbligo di attivarsi “senza indugio” che ha conseguenze precise: gli amministratori che lasciano correre rischiano di rispondere personalmente dell’aggravamento del dissesto, e la tardività pesa sulla valutazione che i tribunali faranno più avanti delle prospettive di risanamento. Per le società di capitali, se le perdite (comprese le svalutazioni del magazzino) riducono il capitale oltre il terzo, scattano gli obblighi degli artt. 2446-2447 c.c. (o 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), che la composizione negoziata consente di sospendere — ma solo dopo che l’istanza è stata presentata.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui l’impresa ha il massimo delle opzioni e il minimo dei vincoli. Può:

  • costruire un piano di tesoreria a 13 settimane, che nel riciclo deve simulare almeno due scenari di prezzo della materia seconda (quotazione attuale e ulteriore calo);
  • rinegoziare in via bilaterale singoli rapporti (per esempio una moratoria volontaria con la società di leasing);
  • valutare la vendita di stock a prezzo di realizzo per generare cassa, sapendo che dopo un’eventuale domanda concorsuale certe operazioni richiederanno autorizzazioni;
  • effettuare il test pratico di cui parleremo nella tappa successiva;
  • verificare le condizioni dei contratti con le banche, le clausole di decadenza dal beneficio del termine e i covenant finanziari.

Ciò che è precluso, già ora, sono i pagamenti preferenziali fatti “per sopravvivere” a un creditore amico a scapito degli altri: se la crisi sfocerà in una procedura concorsuale, quei pagamenti potranno essere contestati.

L’errore tipico di questa fase

Scambiare una crisi strutturale per un’oscillazione congiunturale. Molti riciclatori, nel 2026, hanno atteso che il rialzo del petrolio riportasse competitività al riciclato; quella finestra si è chiusa in poche settimane. L’attesa ha un costo misurabile: ogni mese in più di scaduti riduce il numero di strumenti accessibili e aumenta le probabilità che un creditore agisca per primo.

Quanto dura realmente

Nella prassi, tra i primi scaduti significativi e la prima azione esecutiva di un creditore finanziario passano spesso pochi mesi: il tempo di una diffida, di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. Per un’impresa del riciclo, un pignoramento sui crediti verso cartiere o trasformatori equivale a bloccare la cassa operativa.

Giorno 0: il test pratico e la scelta della strada

Cosa succede

Siamo al giorno 0. L’imprenditore — o, meglio, l’organo amministrativo con il supporto dei propri consulenti — si siede davanti al quadro complessivo e prende la decisione più importante dell’intero percorso: quale strumento utilizzare. Lo fa partendo da un esercizio che la legge mette a disposizione gratuitamente: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio.

Il test mette in rapporto l’entità del debito che deve essere ristrutturato con i flussi finanziari liberi che l’impresa può ragionevolmente generare negli anni successivi. Per un riciclatore la difficoltà sta proprio nella stima di quei flussi: non basta proiettare i volumi trattati, occorre ipotizzare un prezzo di vendita della materia seconda credibile e prudente. Un piano costruito sul prezzo del PET riciclato di tre anni fa non convincerà né l’esperto né le banche.

La norma

L’art. 13 CCII istituisce la piattaforma telematica nazionale e prevede che sulla stessa siano disponibili la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e il test pratico. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ne disciplina i contenuti. Gli strumenti tra cui scegliere sono disciplinati nel Codice: la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies), il piano attestato di risanamento (art. 56), gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle forme ordinaria, agevolata ed estesa (artt. 57, 60, 61), la convenzione di moratoria (art. 62), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), il concordato preventivo (artt. 84 ss.) e, per le imprese minori, il concordato minore (artt. 74 ss.).

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio scatta con il test pratico, che è uno strumento di autodiagnosi. Ma la scelta dello strumento determina tutto il calendario successivo. Ecco una sintesi comparativa pensata per un’impresa del riciclo:

StrumentoQuando è adatto a un riciclatoreProtezione dalle azioni esecutiveCoinvolgimento del tribunale
Composizione negoziataCrisi reversibile, impianti ancora produttivi, creditori concentrati (banche e leasing)Sì, se richieste le misure protettive e confermateSolo per misure protettive e autorizzazioni
Piano attestatoPochi creditori finanziari già disponibili, nessuna urgenza esecutivaNoNo
Accordi di ristrutturazioneAdesione del 60% dei crediti (30% nella forma agevolata) raggiungibileSì, su richiestaOmologazione
Concordato in continuitàDebito diffuso, fornitori numerosi, necessità di vincolare i dissenzientiPieno, con commissario giudiziale
Concordato minoreImpresa sotto le soglie dimensionali dell’art. 2 CCIICon l’ausilio dell’OCC

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno 0 è l’ultimo momento in cui l’impresa sceglie davvero, invece di vedersi imposta la strada dai creditori. Può ancora optare per un percorso interamente stragiudiziale e riservato, preparare con calma la documentazione, individuare quali creditori sono decisivi per raggiungere una maggioranza.

Per un’impresa del riciclo, la domanda chiave è: l’attività ha ancora un valore in funzionamento superiore a quello di liquidazione? Gli impianti di selezione, lavaggio ed estrusione hanno un valore di realizzo spesso modesto se venduti a pezzi, mentre valgono molto se ceduti come complesso autorizzato e funzionante. Le autorizzazioni ambientali sono un asset che si perde con la chiusura: è una ragione concreta per preferire gli strumenti in continuità.

L’errore tipico di questa fase

Scegliere lo strumento in base a quanto sembra “leggero” invece che in base alla struttura del debito. Un’impresa con un solo grande creditore bancario e il resto verso fornitori pagabili può chiudere tutto con un accordo; un’impresa con duecento fornitori e un grosso debito erariale avrà quasi certamente bisogno di uno strumento che vincoli anche i dissenzienti.

Quanto dura realmente

La fase diagnostica, se l’impresa ha una contabilità aggiornata, richiede in genere da due a quattro settimane. Il tempo si allunga quando la situazione contabile è in ritardo — il caso più frequente nelle PMI del settore — e occorre prima ricostruire un bilancio infrannuale attendibile, con il magazzino valutato ai prezzi correnti.

Giorni 1-10: l’istanza di composizione negoziata, l’esperto e lo scudo che si accende

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’impresa deposita sulla piattaforma telematica l’istanza di nomina dell’esperto indipendente, allegando la documentazione richiesta: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere, progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, certificati dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, estratto delle informazioni della Centrale Rischi, dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale.

Contestualmente, se lo ritiene necessario, l’imprenditore chiede l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. Per un riciclatore esposto verso banche e leasing è una scelta quasi obbligata: senza scudo, un solo creditore che agisce può svuotare i conti o pignorare i crediti verso i clienti mentre le trattative sono appena cominciate.

La norma

L’art. 17 CCII regola l’accesso: la commissione istituita presso la Camera di commercio del capoluogo di regione nomina l’esperto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza; l’esperto, verificata la propria indipendenza, comunica l’accettazione entro 2 giorni lavorativi e convoca senza indugio l’imprenditore. L’art. 18 CCII disciplina le misure protettive: dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. L’art. 20 CCII consente, con apposita dichiarazione, di sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento per perdite.

L’art. 18, inoltre, protegge la continuità operativa: i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori; la sola concessione delle misure non può giustificare la sospensione o la revoca degli affidamenti bancari.

I termini che si attivano

Il calendario corre veloce: nomina entro 5 giorni lavorativi, accettazione entro 2 giorni lavorativi. Con la pubblicazione nel registro delle imprese lo scudo si accende automaticamente, ma è un’accensione provvisoria: come vedremo nella tappa successiva, entro il giorno successivo alla pubblicazione occorre rivolgersi al tribunale.

Attenzione a un punto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025: la sola pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza già fissata per l’apertura della procedura concorsuale; il debitore deve far valere tempestivamente le proprie ragioni e dimostrare il concreto pregiudizio subito. Tradotto: accedere alla composizione negoziata non è un “tasto pausa” automatico su ogni procedimento pendente; occorre gestire attivamente i giudizi già in corso.

Cosa può fare il debitore ora

Dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, l’impresa può lavorare senza il timore di pignoramenti sui conti e sui crediti verso i clienti. Può continuare a gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione — la composizione negoziata non spossessa l’imprenditore — ma deve informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Può chiedere, se necessario, misure cautelari specifiche (per esempio per impedire l’escussione di una garanzia che metterebbe in ginocchio il socio garante).

Ciò che è precluso è usare la procedura come puro strumento dilatorio: l’esperto che rileva la mancanza di buona fede può archiviare l’istanza, e con l’archiviazione lo scudo cade.

L’errore tipico di questa fase

Depositare un’istanza incompleta per “fare presto”. La documentazione deve essere completa e coerente: una situazione patrimoniale che non riflette la svalutazione del magazzino di materia seconda, o un elenco creditori che dimentica i debiti verso i consorzi di filiera, mina la credibilità dell’impresa davanti all’esperto e al tribunale fin dal primo giorno.

Quanto dura realmente

Nella prassi, tra deposito dell’istanza e pubblicazione nel registro delle imprese passa di solito una settimana-dieci giorni, a seconda dei tempi della commissione regionale e dell’esperto. È il momento in cui l’impresa è più vulnerabile, perché la notizia della crisi può già circolare tra i creditori prima che lo scudo sia attivo.

Dal giorno successivo alla pubblicazione all’udienza: il ricorso per confermare lo scudo

Cosa succede

Il calendario ora corre al ritmo delle ore. Lo scudo acceso con la pubblicazione è destinato a spegnersi se l’impresa non si rivolge immediatamente al tribunale competente per chiederne la conferma. Il ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione già depositata in piattaforma e da una proposta di accordo o da un progetto di piano, con l’indicazione delle misure che si ritengono necessarie per condurre a termine le trattative.

Il tribunale fissa l’udienza, sente l’imprenditore, l’esperto e — se lo ritiene — i creditori interessati, e decide se confermare le misure, per quanto tempo e nei confronti di chi. È in questo momento che il piano del riciclatore passa il suo primo esame esterno: il giudice verifica che esista una ragionevole prospettiva di risanamento e che le misure siano utili e proporzionate.

La norma

L’art. 19 CCII, nella versione risultante dal terzo correttivo (d.lgs. 136/2024), prevede che l’imprenditore, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, depositi ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure protettive e per l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari; entro 20 giorni dalla pubblicazione deve chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il giudice fissa l’udienza entro 10 giorni dal deposito del ricorso. All’esito, il tribunale stabilisce la durata delle misure, compresa tra 30 e 120 giorni, e su istanza delle parti, acquisito il parere dell’esperto, può prorogarle per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fermo il limite complessivo di 240 giorni.

I termini che si attivano

Qui la precisione è tutto. Il ricorso va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione: se l’istanza è pubblicata un venerdì, il ricorso va depositato il giorno dopo, e poiché la sospensione feriale non opera, nemmeno agosto concede tregua. L’iscrizione del numero di R.G. va chiesta entro 20 giorni dalla pubblicazione, a pena di inefficacia delle misure. La durata massima complessiva dello scudo è di 240 giorni, pari a circa otto mesi, anche se le trattative dovessero proseguire oltre.

Cosa può fare il debitore ora

All’udienza l’impresa può chiedere non solo la conferma, ma anche misure calibrate su specifici creditori o specifiche garanzie. La giurisprudenza di merito mostra quanto conti la qualità della preparazione. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha ritenuto concedibile il divieto di escussione delle garanzie solo se non determina un deterioramento del patrimonio del garante tale da alterare l’equilibrio negoziale con il creditore: per un riciclatore i cui soci hanno firmato fideiussioni a favore delle banche, è una indicazione preziosa su come impostare la richiesta.

Due vicende del febbraio 2025 mostrano invece il rovescio della medaglia. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’impresa era stata negata la conferma delle misure, rilevando l’assenza di prospettive di risanamento. La lezione è chiara: la mancata conferma delle misure non è un incidente neutro, ma può preludere all’apertura della liquidazione.

L’errore tipico di questa fase

Presentare al tribunale un piano “di speranza”, fondato su una ripresa dei prezzi del riciclato che nessun dato di mercato supporta. Il giudice e l’esperto leggono gli stessi comunicati di settore: se il piano ipotizza un ritorno del prezzo del granulo ai livelli precedenti alla crisi senza spiegare perché, la prospettiva di risanamento apparirà irragionevole. Un piano credibile, al contrario, si regge su leve che l’impresa controlla: riduzione dei costi energetici, razionalizzazione delle linee, diversificazione dei flussi trattati, contratti di fornitura con clausole di indicizzazione.

Quanto dura realmente

Nei tribunali più organizzati, la decisione sulla conferma arriva di norma entro poche settimane dal deposito del ricorso. La durata concessa in prima battuta è spesso intermedia (60-90 giorni), con successiva proroga se le trattative avanzano: nella prassi molte imprese arrivano a sei-sette mesi complessivi di protezione.

Dal primo al sesto mese: le trattative, creditore per creditore

Cosa succede

Sono passati trenta giorni dalla pubblicazione. Lo scudo è confermato, l’esperto ha incontrato l’imprenditore e ha iniziato a convocare i creditori. Da questo momento in poi il lavoro si sposta dal piano giuridico a quello negoziale, e per un’impresa del riciclo i tavoli sono tipicamente cinque.

Il primo è quello bancario: mutui chirografari o ipotecari sui capannoni, linee autoliquidanti sui crediti verso clienti, finanziamenti assistiti da garanzia pubblica. Le proposte ricorrenti sono il consolidamento a medio-lungo termine, il preammortamento di 12-24 mesi, la conversione di parte del debito, lo stralcio a fronte di un pagamento anticipato. Il secondo è quello delle società di leasing: gli impianti (estrusori, trituratori, presse imballatrici, linee di selezione ottica) sono quasi sempre in leasing, e la risoluzione di quei contratti significherebbe fermare la produzione; si negozia la rimodulazione dei canoni o il riscatto anticipato con finanziamento dedicato. Il terzo è quello dei fornitori strategici: energia, trasporto, manutenzione; senza di loro l’impianto si ferma. Il quarto è quello della filiera: consorzi, piattaforme di conferimento, clienti con cui rinegoziare prezzi e volumi. Il quinto è quello pubblico: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL.

La norma

L’art. 16 CCII impone a tutte le parti obblighi di buona fede e correttezza; le banche, in particolare, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti. L’art. 4, comma 3, CCII prevede, per le imprese con più di quindici dipendenti, la consultazione sindacale quando le decisioni incidono sui rapporti di lavoro. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, la cessione dell’azienda o di rami d’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c. L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal correttivo del 2024, consente di proporre una transazione fiscale anche all’interno della composizione negoziata, senza però alcun meccanismo di omologazione forzosa: qui l’Erario aderisce o non aderisce. L’art. 25-bis CCII prevede misure premiali su sanzioni e interessi fiscali per chi accede alla procedura.

I termini che si attivano

L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata; il termine può essere prorogato per ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono o quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per le misure protettive (art. 17, comma 7, CCII). In parallelo corre il limite dei 240 giorni di protezione: i due orologi non coincidono, e dopo l’ottavo mese le trattative possono proseguire senza scudo.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase l’impresa può ottenere ciò che nessuna procedura giudiziale garantisce: accordi su misura con ciascun creditore, senza pubblicità e senza vincoli di trattamento paritario. Può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per sostenere il circolante (per esempio per acquistare energia a prezzo bloccato o per sostituire una linea obsoleta con una più efficiente), può proporre la cessione di un ramo d’azienda (per esempio la linea del macero, se è quella che perde di più), può trattare con l’Erario una riduzione del debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, conosce dall’interno il funzionamento di queste trattative: sa cosa l’esperto si aspetta dall’impresa e cosa le banche devono dimostrare quando dicono di no.

Va detto con chiarezza che in questa fase ciò che è precluso è l’uso strumentale delle trattative: chiedere proroghe senza progressi concreti, non fornire le informazioni richieste, fare pagamenti selettivi. L’esperto lo annota nella relazione finale, e quella relazione peserà su ogni passaggio successivo.

L’errore tipico di questa fase

Trattare con le banche una per una, senza una proposta di sistema. Nel riciclo, dove spesso i pool bancari sono composti da istituti locali con esposizioni di taglio diverso, l’errore più frequente è concedere a una banca condizioni migliori per ottenerne la firma, salvo poi scoprire che le altre pretendono lo stesso trattamento. Una proposta unica, con criteri trasparenti di riparto, accelera invece la convergenza.

Un secondo errore, tipico del settore, è dimenticare i contratti di filiera: gli accordi con consorzi e piattaforme determinano i flussi in entrata e i corrispettivi di selezione; rinegoziarli in parallelo alle trattative finanziarie può spostare in modo significativo la sostenibilità del piano.

Quanto dura realmente

Nella prassi le trattative della composizione negoziata che si concludono positivamente arrivano a esito tra l’ottavo e il dodicesimo mese dall’accettazione dell’esperto. Il tavolo pubblico è di norma il più lento: l’adesione dell’Erario a una transazione fiscale passa attraverso una istruttoria interna che richiede mesi, ed è uno dei motivi per cui molte imprese, quando il debito erariale è rilevante, chiudono la composizione con un accordo di ristrutturazione omologato, dove l’eventuale dissenso ingiustificato può essere superato.

Giorno 180 (e fino al giorno 360): gli esiti possibili della composizione negoziata

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’esperto. È il momento del bilancio: le trattative hanno prodotto un risultato, oppure no. L’esperto redige la relazione finale, la inserisce in piattaforma e la comunica all’imprenditore. Il contenuto di quella relazione orienta tutto ciò che segue: se l’esperto dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, anche un esito negativo lascia aperte strade importanti; se invece rileva comportamenti dilatori o opachi, le porte si chiudono.

Per un’impresa del riciclo gli esiti concreti più frequenti sono quattro. Il primo è un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, secondo la relazione dell’esperto: è la soluzione più snella, adatta quando l’indebitamento è concentrato su due o tre banche. Il secondo è una convenzione di moratoria con le banche, che congela le scadenze per il tempo necessario a far ripartire i flussi. Il terzo è un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti del piano attestato senza bisogno dell’attestazione. Il quarto è il passaggio a uno strumento omologato: accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo. Quando nessuna di queste soluzioni è praticabile, resta il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che per un riciclatore significa di solito la cessione dell’azienda (impianti, autorizzazioni, personale) a un operatore più grande.

La norma

L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi della composizione negoziata. L’art. 62 CCII disciplina la convenzione di moratoria, che può vincolare anche i creditori non aderenti della stessa categoria se ha aderito il 75% dei crediti della categoria. L’art. 25-sexies CCII regola il concordato semplificato: presupposto è che l’esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni degli artt. 23, commi 1 e 2, non sono praticabili. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori: il tribunale valuta la fattibilità e l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

La proposta di concordato semplificato deve essere presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È un termine secco: scaduto quello, lo strumento non è più accessibile. Se l’incarico dell’esperto è stato prorogato, il termine dei 180 giorni si estende fino a un massimo di 360. Quando la composizione sfocia in un accordo di ristrutturazione o in un concordato, i tempi successivi sono quelli degli strumenti prescelti, trattati nelle tappe che seguono.

Cosa può fare il debitore ora

Chi arriva a questa tappa con una relazione dell’esperto favorevole sulla buona fede ha in mano un lasciapassare che vale molto. Può depositare un accordo di ristrutturazione con la forza di trattative già svolte davanti a un terzo indipendente; può proporre un concordato preventivo sapendo che i creditori conoscono già il piano; può, come ultima risorsa, puntare al concordato semplificato per cedere l’azienda in funzionamento invece di vederla smembrata.

Per un riciclatore l’opzione della cessione merita un pensiero in più: il valore dell’impianto sta nell’insieme di autorizzazioni, contratti di conferimento, personale formato e macchinari. Una cessione dell’azienda in esercizio, costruita durante le trattative, può soddisfare i creditori più di quanto potrebbe fare la vendita separata di presse e trituratori all’asta.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare scadere i 60 giorni per il concordato semplificato “nella speranza che qualche creditore torni al tavolo”. Nel frattempo lo scudo è venuto meno, i creditori possono tornare ad agire, e l’unica alternativa rischia di essere la liquidazione giudiziale su istanza altrui.

Quanto dura realmente

Gli esiti stragiudiziali (contratto, moratoria, accordo con l’esperto) producono effetti immediati alla firma. Il concordato semplificato, dal deposito all’omologazione, richiede nella prassi alcuni mesi, legati alla nomina dell’ausiliario, alle comunicazioni ai creditori e alle eventuali opposizioni.

Dal mese 6 al mese 12: accordi di ristrutturazione e transazione fiscale davanti al tribunale

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase giudiziale, ma ancora fondata sul consenso. L’impresa ha raccolto l’adesione di una parte qualificata dei creditori — tipicamente banche, società di leasing e i fornitori più esposti — e deposita in tribunale l’accordo con il piano e l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica e giuridica. Chi non ha aderito, i cosiddetti creditori estranei, dovrà essere pagato per intero nei tempi fissati dalla legge.

Per le imprese del riciclo, dove il debito erariale e contributivo è spesso cresciuto proprio nei mesi di crollo dei prezzi, l’accordo viene frequentemente accompagnato da una transazione fiscale e contributiva: una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, che l’Erario e gli enti previdenziali possono accettare o rifiutare. Se il loro voto è determinante per raggiungere la soglia e la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare anche senza la loro adesione: è il cram down fiscale.

La norma

L’art. 57 CCII disciplina gli accordi ordinari: adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, o dalla scadenza per quelli non ancora scaduti. L’art. 60 CCII consente gli accordi agevolati con soglia ridotta al 30%, a condizione di non proporre moratoria agli estranei e di non chiedere misure protettive. L’art. 61 CCII disciplina gli accordi a efficacia estesa, che vincolano anche i non aderenti della stessa categoria quando abbia aderito il 75% dei crediti della categoria. L’art. 63 CCII, riscritto dal d.lgs. 136/2024, regola la transazione fiscale: la proposta va depositata presso gli uffici competenti e l’adesione va espressa entro 90 giorni; il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione quando questa è decisiva e la proposta è conveniente, nel rispetto delle soglie minime di soddisfacimento previste dalla norma.

I termini che si attivano

I creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro 30 giorni dall’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34377 del 24 dicembre 2024, ha chiarito che il termine concesso all’Erario per esprimersi sulla transazione deve coordinarsi con quello per le opposizioni e che entrambi vanno fatti decorrere dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese: un calendario sbagliato può compromettere la domanda di omologazione forzosa.

Cosa può fare il debitore ora

L’impresa può usare la transazione fiscale per ridurre un debito erariale che, da solo, renderebbe insostenibile qualunque piano. Ma la giurisprudenza di legittimità ha tracciato confini precisi, che vanno rispettati fin dalla costruzione della proposta.

La Cassazione, sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024, ha stabilito che il cram down presuppone l’adesione di altri creditori, anche minoritari: l’intervento sostitutivo del tribunale serve ad aggiungere il voto pubblico mancante a una maggioranza privata già esistente, non a costruire un accordo che non c’è. L’ordinanza n. 31892 del 7 dicembre 2025 ha escluso che possano contare, a questo fine, creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. L’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ribadito, per il regime anteriore al correttivo, che senza accordi con creditori diversi da quelli pubblici il cram down non è invocabile. L’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha qualificato come uso distorto dell’istituto il caso di una società con passivo quasi solo tributario, che pagava integralmente tutti gli altri e proponeva all’Erario una frazione minima del credito: in una situazione del genere l’omologazione forzosa è preclusa a prescindere dalla convenienza. La sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024 ha poi richiamato il necessario rispetto della regola di priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi all’interno dell’accordo, delineando l’ampiezza delle verifiche del tribunale in sede di omologa.

Per un riciclatore la conseguenza operativa è netta: l’accordo deve essere una vera ristrutturazione, con sacrifici distribuiti anche su banche, leasing e fornitori, non un’operazione confezionata per tagliare il solo debito fiscale.

L’errore tipico di questa fase

Depositare l’accordo prima che siano decorsi i 90 giorni per l’adesione dell’Erario, o calcolare i termini dalla data sbagliata. Un secondo errore frequente riguarda i tributi locali: TARI e IMU degli enti territoriali restano fuori dal perimetro della transazione fiscale in senso proprio, e vanno gestiti con trattative distinte; il Tribunale di Forlì, sentenza n. 92 del 19 agosto 2025, ha peraltro ricordato che l’omologa richiede la verifica puntuale dei requisiti soggettivi, della soglia del 60% e della completezza documentale, attestazione compresa.

Quanto dura realmente

Tra il deposito della proposta di transazione fiscale e l’omologazione dell’accordo passano, nella prassi, dai sei ai dodici mesi: i 90 giorni dell’Erario, la raccolta delle ultime adesioni, il deposito, i 30 giorni delle opposizioni, la decisione. Se il procedimento finisce in reclamo, il calendario si allunga ancora.

Dal mese 6 al mese 18: il concordato preventivo in continuità

Cosa succede

Quando i creditori sono troppi, troppo frammentati o troppo divisi per raggiungere le soglie degli accordi, lo strumento che consente di vincolare anche i dissenzienti è il concordato preventivo. Per un’impresa del riciclo che vuole salvare impianti e autorizzazioni, la forma naturale è il concordato in continuità aziendale: l’impresa continua a produrre e paga i creditori con i flussi futuri, eventualmente integrati da risorse esterne o dalla cessione di beni non strategici.

Il percorso comincia spesso con una domanda “con riserva”: l’impresa deposita un ricorso essenziale, ottiene immediatamente lo scudo contro le azioni esecutive e si riserva di presentare il piano completo entro il termine fissato dal tribunale. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione. Poi arriva il piano, la suddivisione dei creditori in classi, il voto, l’omologazione.

La norma

L’art. 44 CCII disciplina la domanda con riserva: il tribunale concede un termine tra 30 e 60 giorni per il deposito di proposta, piano e documentazione, prorogabile di ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 54 CCII regola le misure protettive, la cui durata complessiva, ai sensi dell’art. 8 CCII, non può superare i 12 mesi, proroghe comprese. L’art. 84 CCII definisce il concordato in continuità e, al comma 6, la regola della priorità relativa: il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito in modo che i crediti delle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. L’art. 109 CCII richiede, nel concordato in continuità, l’approvazione di tutte le classi; in mancanza, l’art. 112, comma 2, CCII consente al tribunale l’omologazione con ristrutturazione trasversale dei debiti (cross-class cram down) a determinate condizioni. L’art. 88 CCII disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato.

I termini che si attivano

Il termine per depositare il piano dopo la domanda con riserva è perentorio: chi non deposita entro la scadenza, o entro la proroga, vede dichiarata improcedibile la domanda, con il rischio concreto che il tribunale apra la liquidazione giudiziale se pendono ricorsi dei creditori. Se è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale, la proroga di 60 giorni non è concedibile: il margine si riduce al solo termine iniziale. Durante la fase con riserva l’impresa deve rispettare obblighi informativi periodici fissati dal tribunale; la loro violazione può portare alla revoca del termine.

Cosa può fare il debitore ora

Il concordato in continuità consente di vincolare anche i creditori dissenzienti e di superare il voto contrario di intere classi. La Cassazione ha rafforzato questa possibilità negli ultimi mesi. La sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 ha chiarito che, nel testo anteriore al correttivo, l’omologazione con cross-class cram down nel concordato in continuità può fondarsi sull’adesione anche di una sola classe di creditori votanti. L’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 ha precisato che il cram down fiscale nel concordato è una regola che opera nella fase di approvazione: accertato che il voto negativo dell’Erario è stato determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, senza che il debitore debba dimostrarsi “meritevole”. La sentenza n. 10723 del 22 aprile 2026 ha aggiunto che precedenti violazioni degli obblighi tributari non impediscono di per sé il cram down, se la proposta è economicamente più conveniente della liquidazione e non vi sono deficit informativi. La sentenza n. 5309 del 9 marzo 2026 ha invece confermato l’applicazione, alle proposte depositate dal 15 giugno 2023, della soglia minima di soddisfacimento introdotta dal d.l. 69/2023: un vincolo di cui il piano deve tenere conto.

Sul fronte dei tempi, il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 12 giugno 2025, ha ammesso la riproposizione di una domanda di concordato con riserva dopo la rinuncia alla precedente, previa verifica che non vi sia un uso abusivo degli strumenti: una porta che resta aperta, ma solo per chi dimostra serietà.

L’errore tipico di questa fase

Usare la domanda con riserva come parcheggio. Il riciclatore che deposita per bloccare un pignoramento senza avere un piano in costruzione arriva alla scadenza del termine a mani vuote. Un secondo errore riguarda la formazione delle classi: raggruppare insieme fornitori strategici (energia, manutenzione degli impianti) e fornitori occasionali impedisce di differenziare i trattamenti e, soprattutto, di costruire classi consenzienti su cui fondare la ristrutturazione trasversale.

Quanto dura realmente

Dalla domanda con riserva all’omologazione passano nella prassi dai dodici ai diciotto mesi, con forti differenze tra tribunali. La fase più lunga è di solito quella che va dal deposito del piano al voto, per l’istruttoria del commissario giudiziale e la sua relazione ai creditori.

Da uno a cinque anni dopo l’omologa: eseguire il piano (e il binario delle imprese minori)

Cosa succede

Da questo momento in poi il calendario si misura in anni. L’accordo o il concordato sono omologati, lo scudo non serve più, e l’impresa deve fare ciò che ha promesso: pagare le rate ai creditori, rispettare i covenant, realizzare gli investimenti e le dismissioni previsti. Per un’azienda del riciclo è la fase in cui il piano incontra il mercato reale: se il prezzo della materia seconda resta sotto le ipotesi, occorre attivare le leve alternative previste dal piano stesso (riduzione dei costi, cessione di un ramo, apporti dei soci).

Per le imprese più piccole — il riciclatore di carta a conduzione familiare, il piccolo impianto di selezione della plastica — il percorso può essere diverso fin dall’inizio: se l’impresa è “minore”, lo strumento è il concordato minore, gestito con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi.

La norma

L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione del concordato sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. L’art. 119 CCII consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. Per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 58 CCII disciplina le modifiche sostanziali del piano prima e dopo l’omologa, con rinnovo dell’attestazione.

Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) è riservato all’impresa minore, che l’art. 2 CCII definisce come quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro. La Cassazione, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la transazione fiscale del concordato preventivo, ma segue una disciplina autonoma e semplificata incentrata sull’OCC e sulla sua relazione di convenienza.

I termini che si attivano

Il termine annuale per chiedere la risoluzione del concordato decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento: fino ad allora, ogni ritardo significativo può essere invocato dai creditori. Negli accordi di ristrutturazione, i creditori estranei devono essere soddisfatti entro i 120 giorni già visti; il loro mancato pagamento espone l’impresa ad azioni individuali.

Cosa può fare il debitore ora

Se il mercato peggiora durante l’esecuzione, l’impresa non è condannata: può modificare il piano, a condizione di farlo prima che l’inadempimento diventi grave. Può rinegoziare con i creditori aderenti, chiedere una modifica sostanziale con nuova attestazione, cedere asset non strategici. Per l’impresa minore, il concordato minore consente la falcidia dei debiti anche fiscali con un procedimento più snello, e in caso di esito liquidatorio apre la strada all’esdebitazione.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare di essere inadempienti prima di comunicare con i creditori. Un piano che scricchiola per tre mesi e poi salta di colpo dà ai creditori un argomento forte per la risoluzione; un piano che viene aggiornato tempestivamente, con numeri trasparenti, conserva la fiducia che ha permesso l’omologa.

Quanto dura realmente

I piani di risanamento delle imprese industriali si sviluppano tipicamente su tre-cinque anni. Il concordato minore segue tempi più contenuti nella fase di apertura e omologazione, mentre la durata del piano dipende dalla capacità di generare flussi dell’impresa.

La stessa procedura, due calendari

Proviamo ora a mettere in fila due calendari paralleli, costruiti sulla stessa impresa ipotetica. Si tratta di esercizi dimostrativi, non di casi reali: servono a vedere, giorno per giorno, quanto pesano le scelte fatte al momento giusto.

Ipotesi di partenza comune. Una S.r.l. che rigenera polietilene e seleziona carta da macero ha un indebitamento complessivo di 4.731.600 €: banche 1.912.400 €, società di leasing 687.250 €, fornitori 1.084.300 €, Erario e INPS 813.900 €, dipendenti 233.750 €. In magazzino giacciono 1.240 tonnellate di granulo iscritte a 0,82 €/kg (1.016.800 €); il prezzo di mercato corrente è sceso a 0,49 €/kg (607.600 €), con una svalutazione necessaria di 409.200 €. Il 5 ottobre 2026 l’impresa salta la rata di un mutuo.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 5 ottobre 2026 (lunedì): effettuato il test pratico, l’impresa deposita in piattaforma l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive.
  • 9 ottobre 2026: la commissione nomina l’esperto (entro i 5 giorni lavorativi).
  • 12 ottobre 2026: l’esperto accetta (entro 2 giorni lavorativi).
  • 13 ottobre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese. Lo scudo si accende.
  • 14 ottobre 2026: deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive, il giorno successivo alla pubblicazione.
  • 16 ottobre 2026: richiesta di iscrizione del numero di R.G. nel registro delle imprese (il termine di 20 giorni scadeva il 2 novembre).
  • 22 ottobre 2026: udienza, fissata entro i 10 giorni dal deposito; il tribunale conferma le misure per 120 giorni.
  • 14 dicembre 2026: deposito della proposta di transazione fiscale e contributiva presso gli uffici competenti. Il termine di 90 giorni per l’adesione scade il 14 marzo 2027.
  • Febbraio 2027: proroga delle misure su parere favorevole dell’esperto. Il limite complessivo di 240 giorni dalla pubblicazione cade il 10 giugno 2027.
  • 10 aprile 2027: scadrebbe l’incarico di 180 giorni dell’esperto; le trattative sono però già concluse.
  • 22 marzo 2027: deposito dell’accordo di ristrutturazione con adesioni per 3.012.450 € (63,67% dei crediti).
  • 24 marzo 2027: iscrizione nel registro delle imprese; le opposizioni vanno proposte entro il 23 aprile 2027.
  • Giugno 2027: omologazione. I creditori estranei devono essere pagati per intero entro 120 giorni.

Esito: l’impresa non ha mai subito un pignoramento, ha continuato a lavorare, ha svalutato il magazzino senza dover ricapitalizzare subito (grazie alla sospensione degli obblighi da perdite) e ha ristrutturato l’intero debito in circa otto mesi.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

  • 5 ottobre 2026: salta la rata. L’impresa confida in una ripresa dei prezzi.
  • 26 ottobre 2026: la banca revoca gli affidamenti e intima il rientro.
  • 18 novembre 2026: notifica di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 783.460 €.
  • 25 novembre 2026: notifica del precetto.
  • 10 dicembre 2026: pignoramento presso terzi sui crediti verso le cartiere e i trasformatori clienti: la cassa operativa si blocca.
  • 28 dicembre 2026: scade il termine di 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo.
  • 15 gennaio 2027: il fornitore di energia deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • 3 febbraio 2027: l’impresa deposita un concordato con riserva; il tribunale concede 60 giorni.
  • 4 aprile 2027: scade il termine per il piano. Poiché pende un’istanza di liquidazione giudiziale, la proroga di 60 giorni non è concedibile.

Esito: l’impresa arriva al piano con la cassa bloccata per mesi, fornitori che pretendono il pagamento anticipato, dipendenti in allarme e la metà del tempo a disposizione. Anche se il concordato dovesse essere ammesso, partirà da una posizione molto più debole.

Variante sul cram down fiscale

Riprendiamo il Calendario A, ma supponiamo che le adesioni private si fermino a 2.391.700 € (50,55%). Con l’Erario e l’INPS (813.900 €) si arriverebbe a 3.205.600 € (67,75%): il voto pubblico è decisivo. La proposta offre il pagamento del 41% dei crediti pubblici (333.699 €) contro un 19% stimato in caso di liquidazione giudiziale (154.641 €). Poiché esistono adesioni private non simboliche, come richiesto da Cass. 32954/2024, il tribunale può valutare l’omologazione forzosa; se invece le uniche adesioni fossero di creditori per importi irrisori, l’operazione rischierebbe di essere letta come un uso distorto dell’istituto, sulla linea di Cass. 4365/2026.

Variante impresa minore

Un piccolo recuperatore di carta ha, nei tre esercizi precedenti, un attivo massimo di 263.400 €, ricavi medi di 187.900 € e debiti per 347.820 €. È un’impresa minore: niente accordi di ristrutturazione né concordato preventivo, ma concordato minore con l’OCC, con possibilità di falcidia anche dei debiti fiscali secondo la disciplina semplificata indicata da Cass. 14555/2026.

I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio in corsa

Il percorso lineare descritto finora è quello ideale. Nella realtà molte imprese del riciclo arrivano alla crisi con procedimenti già avviati dai creditori. Il calendario, in questi casi, non si azzera: si sdoppia.

Primo binario: il decreto ingiuntivo già notificato. L’impresa ha 40 giorni per proporre opposizione. L’accesso alla composizione negoziata con misure protettive impedisce di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non sospende il giudizio di cognizione: il creditore può continuare a munirsi del titolo, come ha ricordato la giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 18 CCII. Dunque l’opposizione va proposta comunque nei termini se ci sono ragioni per farla; le misure protettive proteggono il patrimonio, non la posizione processuale.

Secondo binario: il pignoramento già eseguito. Se il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti è già stato notificato, la pubblicazione dell’istanza con misure protettive impedisce la prosecuzione dell’esecuzione. L’impresa deve però far valere tempestivamente lo scudo nel processo esecutivo, depositando la documentazione. Il binario esecutivo si ferma, ma non si estingue: se le misure vengono revocate o scadono senza soluzione, riparte.

Terzo binario: l’istanza di liquidazione giudiziale già depositata. L’accesso alla composizione negoziata resta possibile, ma l’imprenditore deve dichiararne la pendenza. Con le misure protettive, la sentenza di apertura della liquidazione non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative; tuttavia, come mostra Cass. 3634/2025, il giudice non è tenuto a rinviare automaticamente l’udienza, e il debitore deve attivarsi per far valere le proprie ragioni. Se l’impresa sceglie il concordato con riserva, perde la possibilità della proroga del termine.

Quarto binario: la transazione fiscale in corso di composizione. L’impresa può proporre all’Erario una transazione all’interno della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII), ma senza la rete di sicurezza del cram down. Se l’Erario non aderisce e il debito pubblico è determinante, conviene trasferire la trattativa dentro un accordo di ristrutturazione o un concordato, dove il dissenso ingiustificato può essere superato. È una scelta da fare presto, perché i 90 giorni dell’art. 63 decorrono dal deposito della proposta.

Quinto binario: la conversione. Una composizione negoziata fallita può trasformarsi in un concordato semplificato (entro 60 giorni dalla relazione finale), in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo. Un concordato con riserva può convertirsi in accordo di ristrutturazione se nel frattempo si raggiungono le adesioni. Ogni conversione ha il suo calendario, e il tempo consumato nella fase precedente non si recupera: per questo conviene decidere la strada di uscita già durante le trattative, non dopo.

Sesto binario: le garanzie finanziarie ambientali e i contratti di filiera. C’è un binario che corre in parallelo a tutti gli altri ed è tipico del solo settore del riciclo. Le autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti sono di regola accompagnate da garanzie finanziarie, prestate con fideiussioni bancarie o assicurative, a favore dell’ente che ha rilasciato il titolo. Se l’istituto garante non rinnova la fideiussione alla scadenza, o se il premio non viene pagato, l’impresa rischia di vedersi contestare la regolarità dell’autorizzazione proprio mentre tenta il risanamento. Il calendario delle scadenze di quelle garanzie va quindi incrociato con quello della ristrutturazione fin dal giorno 0: una fideiussione che scade al quarto mese delle trattative deve essere discussa con la banca o la compagnia prima, non dopo, e il suo rinnovo va inserito nel piano come condizione essenziale per la continuità.

Lo stesso vale per i contratti di filiera. Le convenzioni con i consorzi e con le piattaforme, i contratti di conferimento con i Comuni o con le società di igiene urbana, gli accordi di ritiro con cartiere e trasformatori hanno durate e clausole di recesso proprie. La protezione dell’art. 18 CCII impedisce alla controparte di risolvere o modificare il contratto in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, ma non impedisce la naturale scadenza del rapporto né le scelte commerciali legittime della controparte. Per questo, nelle ristrutturazioni del settore, il piano deve indicare con precisione quali contratti di filiera sono essenziali, quando scadono e come si intende rinnovarli; e le trattative con quei soggetti vanno condotte in parallelo a quelle con banche ed Erario.

Settimo binario: il personale. Gli impianti di selezione e rigenerazione impiegano spesso decine di addetti su più turni. Quando il piano prevede la riduzione di un turno o la chiusura di una linea, entrano in gioco la consultazione sindacale dell’art. 4, comma 3, CCII e, nella maggior parte dei casi, gli ammortizzatori sociali. Anche questo binario ha i suoi tempi: le procedure di consultazione e di accesso agli ammortizzatori devono essere avviate in tempo utile perché i risparmi di costo previsti dal piano si realizzino davvero nei mesi indicati. Un piano che conta su una riduzione del costo del personale dal terzo mese, ma che avvia la consultazione al quinto, nasce già fuori calendario, e l’esperto o il commissario lo rileveranno.

Ottavo binario: i soci garanti. Nelle PMI del riciclo i soci hanno quasi sempre firmato fideiussioni personali a favore delle banche. La composizione negoziata e gli strumenti omologati proteggono l’impresa, ma non automaticamente i garanti: la banca può agire contro di loro anche mentre la società tratta, salvo che il tribunale conceda misure cautelari specifiche, nei limiti visti nella giurisprudenza di merito milanese. Il calendario personale dei soci va quindi gestito insieme a quello della società: in alcuni casi la soluzione passa per un accordo che liberi i garanti a fronte di un apporto di nuova finanza, in altri per gli strumenti del sovraindebitamento dedicati alle persone fisiche. Anche qui la tempestività fa la differenza, perché un pignoramento sulla casa del socio può far saltare l’apporto su cui il piano contava.

Le 5 finestre critiche

Riassumendo, ci sono cinque momenti nei quali agire o non agire cambia l’esito dell’intera ristrutturazione.

  1. La finestra dei primi scaduti. Quando compaiono i segnali dell’art. 3 CCII, l’impresa del riciclo ha ancora tutte le opzioni. Ogni mese perso riduce la scelta e aumenta il rischio che sia un creditore a dettare i tempi.
  2. Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro quella data, senza eccezioni e senza sospensione feriale. Mancarlo significa perdere lo scudo nel momento in cui i creditori hanno appena saputo della crisi.
  3. I 20 giorni per l’iscrizione del numero di R.G. Un adempimento formale, ma a pena di inefficacia delle misure: è l’errore più banale e più costoso della composizione negoziata.
  4. I 60 giorni dopo la relazione finale dell’esperto. È l’unico spazio per accedere al concordato semplificato; oltre quel termine lo strumento non è più disponibile.
  5. Il termine per il piano nel concordato con riserva. Tra 30 e 60 giorni, prorogabili di 60 solo se non pendono istanze di liquidazione giudiziale. Arrivare a quella scadenza senza un piano significa consegnare l’impresa alla liquidazione.

Le domande sul tempo

Ho già ricevuto un pignoramento presso terzi sui crediti verso i miei clienti: posso ancora accedere alla composizione negoziata? Sì. L’accesso è possibile anche in presenza di esecuzioni in corso. Con la pubblicazione dell’istanza e la richiesta di misure protettive, le azioni esecutive non possono proseguire. Occorre però depositare subito il ricorso per la conferma e far valere lo scudo nel procedimento esecutivo.

Quanto dura in tutto una ristrutturazione dei debiti per un’impresa del riciclo? Dipende dallo strumento. Una composizione negoziata che si chiude con accordi stragiudiziali può concludersi in sei-dieci mesi; se sfocia in un accordo di ristrutturazione omologato si arriva di solito tra i dodici e i quindici mesi complessivi; un concordato preventivo in continuità può richiedere dai dodici ai diciotto mesi fino all’omologa, cui seguono gli anni di esecuzione del piano.

Le misure protettive possono durare quanto le trattative? Non necessariamente. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni, prorogabili fino a 360; le misure protettive non possono superare complessivamente 240 giorni. Dopo l’ottavo mese le trattative possono proseguire senza scudo.

Ad agosto i termini sono sospesi? No. La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Un’istanza pubblicata il 7 agosto richiede il ricorso per la conferma delle misure l’8 agosto.

Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per rispondere alla proposta di transazione fiscale? Nell’accordo di ristrutturazione, 90 giorni dal deposito della proposta. Il silenzio equivale a mancata adesione e, se ricorrono le condizioni, apre la strada alla valutazione del cram down da parte del tribunale.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e la ragione per cui conta per un’impresa del riciclo in crisi.

Tappe 3-4 — Accesso e misure protettive

  • Cass. civ., ord. n. 3634 del 12 febbraio 2025. La pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per l’apertura della procedura concorsuale; le nullità vanno eccepite subito e occorre dimostrare un pregiudizio concreto. Rilevanza: chi accede alla composizione con un’istanza di liquidazione già pendente deve difendersi attivamente in quel procedimento.
  • Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Il divieto di escussione delle garanzie può essere concesso solo se non altera l’equilibrio tra impresa e creditore deteriorando il patrimonio del garante. Rilevanza: guida la formulazione delle richieste cautelari a tutela dei soci fideiussori.
  • Trib. Mantova, 13 febbraio 2025. Dopo il diniego di conferma delle misure, motivato anche con l’assenza di prospettive di risanamento, il tribunale ha accolto l’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore. Rilevanza: un piano poco credibile all’udienza di conferma può accelerare la liquidazione.
  • Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione dall’esperto per mancanza di buona fede, il tribunale non può più decidere sulla conferma delle misure. Rilevanza: la correttezza nelle trattative è condizione di sopravvivenza dello scudo.

Tappa 7 — Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

  • Cass. civ., sent. n. 32954 del 17 dicembre 2024. Il cram down negli accordi richiede l’adesione di altri creditori, anche minoritari: il voto pubblico forzato si aggiunge a una maggioranza privata, non la sostituisce. Rilevanza: l’accordo del riciclatore deve coinvolgere banche e fornitori, non solo l’Erario.
  • Cass. civ., sent. n. 34377 del 24 dicembre 2024. Il termine concesso all’Erario per esprimersi va coordinato con quello per le opposizioni, ed entrambi decorrono dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese. Rilevanza: un errore di calendario può compromettere l’omologa forzosa.
  • Cass. civ., sent. n. 34842 del 29 dicembre 2024. Nella transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione va rispettata la regola di priorità relativa nel trattamento dei crediti tributari e contributivi; la pronuncia delimita anche l’estensione dei controlli del tribunale in sede di omologa. Rilevanza: il trattamento dell’Erario va calibrato rispetto a quello degli altri creditori.
  • Cass. civ., ord. n. 31892 del 7 dicembre 2025. Non sono utili per il cram down le adesioni di creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: non si possono “creare” aderenti con nuovi contratti conclusi durante le trattative.
  • Cass. civ., ord. n. 4365 del 26 febbraio 2026. Un accordo che paga integralmente gli altri creditori e riserva all’Erario una frazione minima, con adesioni private irrisorie, integra un uso distorto del cram down, precluso a prescindere dalla convenienza. Rilevanza: la proposta deve essere una ristrutturazione autentica.
  • Cass. civ., ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al correttivo, senza accordi con creditori diversi da quelli pubblici il cram down non è invocabile. Rilevanza: conferma la linea sulla necessità di un nucleo privato di adesioni.
  • Trib. Forlì, sent. n. 92 del 19 agosto 2025. In sede di omologa il tribunale verifica requisiti soggettivi, stato di crisi, soglia del 60%, completezza della documentazione e attestazione. Rilevanza: la preparazione documentale è parte della strategia, non un dettaglio.

Tappa 8 — Concordato preventivo in continuità

  • Cass. civ., sent. n. 5309 del 9 marzo 2026. La soglia minima di soddisfacimento introdotta dal d.l. 69/2023 si applica alle proposte di transazione fiscale depositate dal 15 giugno 2023. Rilevanza: fissa un pavimento alla falcidia proponibile all’Erario.
  • Cass. civ., ord. n. 5866 del 15 marzo 2026. Il cram down fiscale nel concordato opera nella fase di approvazione; il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, senza indagare la meritevolezza del debitore. Rilevanza: conta il confronto numerico con la liquidazione.
  • Cass. civ., sent. n. 7663 del 30 marzo 2026. Nel testo anteriore al correttivo, l’omologazione con ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità può poggiare sull’adesione anche di una sola classe votante. Rilevanza: rende decisiva la costruzione accurata delle classi.
  • Cass. civ., sent. n. 10723 del 22 aprile 2026. Pregresse violazioni tributarie non escludono di per sé il cram down, se la proposta è più conveniente della liquidazione e non vi sono carenze informative. Rilevanza: anche l’impresa con un passato di omessi versamenti può ristrutturare, se trasparente.
  • Trib. Torre Annunziata, 12 giugno 2025. È ammissibile riproporre una domanda di concordato con riserva dopo la rinuncia alla precedente, verificata l’assenza di abuso. Rilevanza: una seconda possibilità esiste, ma è condizionata alla serietà del progetto.

Tappa 9 — Imprese minori

  • Cass. civ., sent. n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali segue una disciplina autonoma e semplificata, incentrata sull’OCC, e non la transazione fiscale del concordato preventivo. Rilevanza: apre una strada concreta ai piccoli recuperatori di carta e plastica.

Quadro di riferimento generale

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8504 del 25 marzo 2021. La cognizione sul diniego di transazione fiscale spetta al giudice della procedura concorsuale e non al giudice tributario. Rilevanza: è il fondamento su cui poggia l’intero filone giurisprudenziale sul cram down.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Lo Studio interviene nel punto del calendario in cui l’impresa si trova, perché ogni tappa richiede azioni diverse. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la mappa dei debiti e dei termini in corso: se sei ancora prima del giorno 0, analizziamo scaduti, contratti bancari, leasing e posizioni erariali; se hai già ricevuto un decreto ingiuntivo o un pignoramento, calcoliamo subito le scadenze processuali che corrono.
  2. Eseguiamo con l’impresa e con i commercialisti dello staff il test pratico e confrontiamo gli strumenti disponibili, indicando quale si adatta alla struttura del debito di un riciclatore.
  3. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione completa, compresa la situazione patrimoniale che riflette correttamente il valore del magazzino di materia seconda.
  4. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, curiamo l’iscrizione del numero di R.G. entro i 20 giorni e prepariamo l’udienza.
  5. Conduciamo le trattative con banche e società di leasing attraverso lo staff in diritto bancario, verificando i contratti, le clausole di decadenza e le condizioni applicate.
  6. Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva, verificando i requisiti di convenienza e i limiti fissati dalla Cassazione sul cram down, e ne monitoriamo i 90 giorni.
  7. Redigiamo e depositiamo accordi di ristrutturazione, piani di ristrutturazione soggetti a omologazione e domande di concordato in continuità, con particolare attenzione alla formazione delle classi.
  8. Difendiamo l’impresa nei procedimenti paralleli: opposizioni a decreto ingiuntivo, opposizioni esecutive, istanze di liquidazione giudiziale, reclami contro i provvedimenti del tribunale.
  9. Accompagniamo le imprese minori nel concordato minore, curando il rapporto con l’OCC e la relazione di convenienza sui debiti fiscali.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano dopo l’omologa, preparando per tempo le eventuali modifiche sostanziali per evitare la risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa del riciclo in crisi, la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il percorso della composizione negoziata dal punto di vista di chi lo guida, sapere quali documenti e quali numeri convincono, quali comportamenti portano all’archiviazione e come si arriva a una relazione finale che lascia aperte tutte le strade. Questa esperienza si traduce nella costruzione dell’istanza e nella conduzione delle trattative dell’impresa assistita.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la qualifica di cassazionista consente di seguire l’impresa anche nei reclami contro il diniego di omologazione e nei ricorsi di legittimità, senza cambi di difensore e senza perdita di informazioni.

Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano i profili processuali e contrattuali, i commercialisti costruiscono il piano, la situazione patrimoniale e i confronti con l’alternativa liquidatoria. Per un riciclatore, dove il nodo sta spesso nel valore del magazzino e nella sostenibilità dei flussi a prezzi di mercato depressi, questa integrazione è parte essenziale del lavoro.

Chiusura: il tempo che resta

Il mercato delle materie prime seconde non dipende da chi gestisce un impianto di riciclo. Il calendario della crisi, invece, sì. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: le imprese che si attivano ai primi scaduti hanno a disposizione strumenti che consentono di proteggere impianti, autorizzazioni e posti di lavoro; quelle che aspettano si trovano a scegliere tra ciò che resta, spesso con la cassa già bloccata da un pignoramento.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coincidono con le tappe del percorso: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per le trattative con banche, leasing ed Erario, le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC per le imprese minori, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per i giudizi che possono seguire. Analizzeremo la posizione della tua impresa, verificheremo in quale tappa ti trovi e costruiremo la strategia adatta ai termini che stanno correndo.

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