Sì, più società dello stesso gruppo possono chiedere insieme l’accesso al concordato preventivo con riserva, depositando un unico ricorso. Lo consente il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) combinando l’art. 44, che disciplina la domanda “prenotativa” (quella che un tempo si chiamava concordato in bianco), con l’art. 284, che per la prima volta nel nostro ordinamento ammette il concordato di gruppo. Prima del Codice la risposta era opposta: la Cassazione, con la sentenza n. 20559 del 13 ottobre 2015, aveva escluso che un gruppo potesse presentarsi al tribunale come un unico debitore.
Ma la possibilità di “entrare insieme” è anche la fonte dei guai più seri. La maggior parte delle domande di gruppo che si arenano non fallisce perché il gruppo era irrecuperabile, ma per errori di impostazione commessi nelle prime settimane, quando sembrava che il ricorso con riserva servisse solo a “prendere tempo”. Gli errori che si ripetono con più frequenza sono sempre gli stessi:
- Pensare che “di gruppo” significhi mettere in comune patrimoni e debiti di tutte le società.
- Depositare il ricorso unico senza la documentazione di ciascuna società e senza la fotografia del gruppo.
- Rivolgersi al tribunale sbagliato, o spezzare il gruppo tra tribunali diversi.
- Trattare il termine concesso dal tribunale come tempo libero da riempire con calma.
- Continuare a gestire la cassa del gruppo come prima: giroconti, pagamenti infragruppo, atti straordinari senza autorizzazione.
- Contare sui voti delle società sorelle e sui crediti infragruppo per raggiungere le maggioranze.
Perché questo tema rientra esattamente nel perimetro dello Studio Monardo? Perché il concordato di gruppo è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso di risanamento negoziato che spesso precede, o accompagna, la domanda prenotativa. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea difensiva anche quando la revoca del termine o la dichiarazione di inammissibilità devono essere impugnate fino all’ultimo grado; e il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sul debito bancario, di solito la voce più pesante del passivo di un gruppo.
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Errore n. 1 — Credere che il concordato di gruppo fonda patrimoni e debiti in un’unica massa
L’errore
La capogruppo ha liquidità e un immobile libero; la controllata commerciale ha debiti verso fornitori e banche che non riesce più a onorare; la società di servizi è in equilibrio precario. L’amministratore unico di tutte e tre ragiona in modo intuitivo: “Facciamo un solo concordato, mettiamo tutto insieme e paghiamo tutti i creditori nella stessa percentuale”. È il ragionamento più diffuso, ed è quello che il Codice vieta espressamente.
Perché è un errore
L’art. 284, comma 3, CCII lo dice in una riga: resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. Il concordato di gruppo è un’unificazione procedurale, non patrimoniale. Si deposita un solo ricorso, il tribunale nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale (art. 286, comma 2), ma ogni società conserva il proprio attivo, il proprio passivo e i propri creditori. I creditori di ciascuna società votano separatamente sulla proposta della propria debitrice (art. 286, comma 5).
Dietro questa scelta c’è il principio dell’art. 2740 c.c.: ogni debitore risponde con il proprio patrimonio verso i propri creditori. È proprio su questo principio che la Cassazione, prima del Codice, aveva costruito il divieto di concordato di gruppo (Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559) e aveva poi ribadito l’inammissibilità di una proposta unitaria che attribuiva ai creditori di ciascuna società solo una parte del patrimonio della rispettiva debitrice (Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005). Il Codice ha superato il divieto procedurale, ma ha mantenuto intatto il principio di fondo.
Le conseguenze
Un piano che confonde le masse viene bocciato già in sede di ammissibilità, perché viola una norma inderogabile. Ma anche quando la confusione è meno evidente (per esempio un attivo della capogruppo “messo a disposizione” di tutti senza una giustificazione), il risultato è una proposta che penalizza i creditori della società più solida, i quali voteranno contro o proporranno opposizione all’omologazione. Il rischio più grave è che la domanda di gruppo venga dichiarata inammissibile dopo che il termine concesso è stato interamente consumato, lasciando tutte le società esposte a istanze di liquidazione giudiziale senza più il tempo di predisporre piani individuali.
Va anche considerato l’effetto dell’errore sul rapporto con le banche. Un istituto che vanta crediti verso la sola società solida del gruppo legge un piano a massa unica come un tentativo di spostare il proprio rischio sugli altri creditori, e tende a irrigidirsi anche su aspetti che, con un’impostazione corretta, sarebbero stati negoziabili. Il danno, quindi, non si esaurisce nel vaglio di ammissibilità: compromette il clima delle trattative per l’intera durata della procedura.
Cosa fare invece
Il Codice non vieta di spostare valore tra le società: lo consente, ma solo se lo si giustifica. L’art. 284, comma 4, impone di illustrare le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, e di quantificare il beneficio stimato per i creditori di ciascuna società, anche per effetto dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo. L’art. 285, comma 2, ammette operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo, compresi i trasferimenti di risorse, purché un professionista indipendente attesti che sono necessarie alla continuità delle imprese per cui è prevista e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le società. La regola operativa è: ogni euro che passa da una società all’altra deve avere, nel piano, una contropartita dimostrabile per i creditori della società che lo cede.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto di confusione delle masse vale anche per i costi della procedura. L’art. 286, comma 3, stabilisce che i costi sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive. Non è quindi possibile “caricare” le spese sulla società più capiente per alleggerire le altre. E c’è un secondo dettaglio che sorprende molti imprenditori: la partecipazione al ricorso unico è riservata alle imprese in stato di crisi o di insolvenza (art. 284, comma 1). La società del gruppo che è in bonis non diventa ricorrente; può però contribuire al piano come terzo, per esempio con finanziamenti o garanzie, e quel contributo va descritto e valorizzato nel piano come qualunque apporto esterno.
C’è infine una scelta che va fatta presto e che incide su tutto il resto: piano unitario o piani reciprocamente collegati o coordinati. L’art. 284, comma 1, consente entrambe le soluzioni. Il piano unitario si presta ai gruppi fortemente integrati, in cui una società produce, un’altra distribuisce e una terza detiene gli immobili, e dove separare le attività distruggerebbe valore. I piani collegati si adattano meglio ai gruppi in cui le società hanno attività distinte, ma condividono finanziatori, garanzie o marchi. In entrambi i casi la regola dell’autonomia delle masse non cambia: ciò che cambia è il modo di rappresentare i legami tra le società. Scegliere la forma sbagliata non rende automaticamente inammissibile la domanda, ma costringe a giustificare con molta più fatica i passaggi di valore, e rende più difficile per l’attestatore esprimere il giudizio di convenienza richiesto dalla legge.
Errore n. 2 — Depositare il ricorso unico senza la “dote documentale” di ciascuna società e del gruppo
L’errore
Il gruppo ha fretta: una banca ha revocato gli affidamenti della controllata, un fornitore ha annunciato un ricorso per liquidazione giudiziale. Si predispone un ricorso con riserva snello, “tanto il piano arriva dopo”, allegando i bilanci della sola capogruppo e un elenco dei creditori aggregato per l’intero gruppo, senza distinguere a quale società appartenga ciascun debito.
Perché è un errore
La domanda prenotativa è snella, ma non vuota. L’art. 44 CCII rinvia alla documentazione minima che deve accompagnare il ricorso anche quando proposta e piano sono riservati a un momento successivo: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non vi è tenuto, le dichiarazioni fiscali) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. In un ricorso di gruppo quella dote va fornita per ogni società ricorrente, perché ogni società resta un debitore distinto.
A questo si aggiunge la parte specifica del gruppo. L’art. 284, comma 4, richiede informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra le imprese, l’indicazione del registro delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità della direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c. e, se redatto, il bilancio consolidato. Sono elementi che il tribunale usa subito, fin dalla fase prenotativa, per capire se il perimetro del gruppo è corretto e quale sia il giudice competente.
Le conseguenze
La Cassazione ha chiarito che il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è un requisito di ammissibilità della domanda con riserva, non un adempimento formale sanabile a piacere (Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476, in linea con Cass. civ., 6 agosto 2021, n. 22454, principio formato sulla legge fallimentare ma riferito dagli interpreti anche all’art. 44 CCII). Un elenco aggregato, che non permette di sapere quali creditori appartengano a quale società, rischia di rendere la domanda inammissibile proprio per le società più esposte. E senza un decreto di concessione del termine, non si consolidano gli effetti protettivi che il gruppo stava cercando.
C’è poi il problema delle misure protettive. Il Tribunale di Bari (15 marzo 2023) ha esaminato proprio i presupposti per confermare le misure protettive e cautelari nel contesto di un piano unitario di gruppo: il giudice le conferma se ha elementi per valutarle, e quegli elementi sono esattamente le informazioni che il ricorso avrebbe dovuto contenere.
Cosa fare invece
Prima del deposito va costruita una scheda per ogni società ricorrente: tre bilanci, elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione, indicazione dei procedimenti esecutivi e delle istanze di liquidazione pendenti. Poi una scheda di gruppo: organigramma societario con percentuali di partecipazione, contratti infragruppo (finanziamenti, cash pooling, service, locazioni, garanzie incrociate), pubblicità 2497-bis, consolidato se esiste. Il ricorso di gruppo deve permettere al tribunale di leggere il gruppo in una pagina e ciascuna società in un fascicolo autonomo. Se si chiedono misure protettive, vanno indicate con precisione per ciascuna società e per ciascun tipo di azione da inibire.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le garanzie incrociate sono la trappola documentale più insidiosa. Se la capogruppo ha rilasciato una fideiussione a favore della banca della controllata, quella banca è creditrice di entrambe le società e deve comparire in entrambi gli elenchi, con l’indicazione della diversa natura del credito (diretto verso la controllata, di garanzia verso la capogruppo). Ometterla nell’elenco della garante significa sottostimare il passivo della società che, nel progetto, dovrebbe essere la più solida, e alterare fin dall’inizio l’intero ragionamento sulla convenienza della soluzione unitaria.
Vale la pena ricordare anche cosa dovrà contenere, più avanti, l’attestazione del professionista indipendente. L’art. 284, comma 5, richiede che l’attestatore si pronunci sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano o dei piani, sulle ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria rispetto a piani autonomi e sulla quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna società; l’attestazione deve inoltre contenere informazioni analitiche e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli tra le imprese. Tutto questo si costruisce sui dati raccolti nella fase prenotativa. Se la dote documentale depositata con il ricorso è lacunosa, l’attestatore dovrà ricostruirla da zero in poche settimane, con il rischio concreto di non riuscire a firmare nel termine o di firmare un’attestazione che il tribunale giudicherà incompleta.
Errore n. 3 — Sbagliare il tribunale, o spezzare il gruppo tra tribunali diversi
L’errore
La capogruppo ha sede a Milano, la controllata operativa più indebitata a Bari, la società immobiliare a Bologna. Ciascun amministratore, per abitudine, pensa al “proprio” tribunale. In alternativa, qualcuno propone di depositare il ricorso unico a Bari “perché lì c’è il debito più grosso”, senza verificare cosa risulti dal registro delle imprese sulla direzione e coordinamento.
Perché è un errore
Quando le società del gruppo hanno il centro degli interessi principali in circoscrizioni diverse, l’art. 286, comma 1, CCII individua un solo tribunale competente per il ricorso unico: quello del centro degli interessi principali del soggetto che, secondo la pubblicità ex art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento. Solo in mancanza di tale pubblicità si guarda all’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Il criterio della maggiore esposizione è quindi sussidiario, non alternativo a scelta del debitore.
Il criterio vale anche per la liquidazione giudiziale di gruppo: il Tribunale di Milano (20 maggio 2024) si è occupato proprio dei presupposti per aprire una procedura unitaria su domande presentate contemporaneamente da più imprese e dell’individuazione del tribunale competente. E il criterio non si estende per analogia fuori dai gruppi: il Tribunale di Mantova (15 dicembre 2023) ha escluso di applicare la regola della maggiore esposizione debitoria alle procedure familiari di sovraindebitamento, a conferma che si tratta di una norma costruita sulla fisiologia del gruppo societario.
Le conseguenze
Un ricorso depositato davanti a un tribunale incompetente produce una perdita di tempo che, nella fase prenotativa, è letteralmente il bene più prezioso. Ma il danno peggiore è quello del gruppo spezzato: se le società depositano domande separate in tribunali diversi, perdono i vantaggi del concordato di gruppo (commissario unico, piano coordinato, valutazione complessiva dei vantaggi compensativi) e si espongono a decisioni tra loro incoerenti, per esempio l’ammissione della controllata e il rigetto della capogruppo che doveva finanziarla.
C’è poi un profilo di coordinamento con procedure già pendenti. Il Tribunale di Milano (29 febbraio 2024) ha affrontato il caso di un ricorso di gruppo ex art. 44 in cui una delle società era stata poi ammessa all’amministrazione straordinaria: il ricorso è diventato improcedibile per quella società, con possibili riflessi di inammissibilità anche per le altre e rigetto delle misure protettive richieste. Il perimetro del gruppo va quindi verificato non solo sul piano societario, ma anche rispetto alle procedure che già toccano una delle sue componenti.
Cosa fare invece
La prima verifica è documentale: visura di ciascuna società per controllare se e come sia stata eseguita la pubblicità della direzione e coordinamento. Se c’è, il foro è quello del centro degli interessi principali della società (o ente o persona fisica) che dirige. Se non c’è, si confrontano le esposizioni debitorie risultanti dall’ultimo bilancio approvato di ciascuna società, non da situazioni contabili infrannuali. Il foro va scelto con il registro delle imprese e i bilanci approvati alla mano, non con la geografia del debito. Va infine controllato se su una delle società pendano già istanze di liquidazione giudiziale o procedimenti di altro tipo, per coordinare la domanda con quelli.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il “centro degli interessi principali” non coincide automaticamente con la sede legale. L’art. 27 CCII, richiamato dall’art. 286, lo aggancia di regola alla sede legale risultante dal registro delle imprese, ma un trasferimento di sede avvenuto a ridosso della domanda può essere considerato irrilevante ai fini della competenza. Spostare la sede della capogruppo pochi mesi prima del ricorso per “scegliere” il tribunale è un’operazione che il giudice può neutralizzare e che, soprattutto, getta un’ombra sulla buona fede dell’intera iniziativa.
Sul piano pratico, l’errore di foro produce una catena di ritardi difficile da recuperare. Il tribunale adito deve prima esaminare la propria competenza, poi eventualmente trasmettere o dichiarare la propria incompetenza; nel frattempo i creditori continuano a muoversi e le istanze di liquidazione giudiziale già pendenti davanti ad altro ufficio proseguono il loro corso. In un gruppo con più circoscrizioni coinvolte, la corretta individuazione del giudice non è una questione formale: è la condizione perché esista un solo commissario, un solo giudice delegato e un solo centro di valutazione del piano, cioè proprio i vantaggi per cui si è scelta la strada del ricorso unico.
Errore n. 4 — Usare il termine concesso come tempo guadagnato, non come tempo di lavoro
L’errore
Il decreto del tribunale concede sessanta giorni. Il gruppo tira un sospiro di sollievo e rinvia: “Il piano lo facciamo dopo le ferie”, “Aspettiamo di vedere come chiude il trimestre”. Quando il termine si avvicina, si chiede una proroga senza un progetto concreto, o si rinuncia alla domanda per depositarne subito un’altra e ripartire da zero.
Perché è un errore
L’art. 44, comma 1, lett. a), CCII prevede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del ricorso nel registro delle imprese, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. La proroga non è automatica: va motivata e documentata. E c’è un punto che coglie di sorpresa molti imprenditori: la sospensione feriale dei termini, che ordinariamente opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai termini fissati dal tribunale con il decreto dell’art. 44, per espressa previsione del comma 3 della stessa norma.
Nel frattempo il decreto impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per preparare la proposta, e il commissario giudiziale vigila (art. 44, comma 1, lett. b e c). Il tempo concesso è dunque tempo sorvegliato.
Le conseguenze
Chi lascia scadere il termine senza depositare proposta e piano perde la protezione e resta esposto alle istanze dei creditori. Chi prova a “riavvolgere il nastro” con una rinuncia seguita da una nuova domanda rischia qualcosa di peggio. La Cassazione ha qualificato come abuso del processo, con conseguente inammissibilità, la domanda di concordato presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di insolvenza (Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997). Il principio è stato applicato alla domanda con riserva del Codice dalla Cassazione con l’ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4246: la società che, anziché integrare la proposta come richiesto dal tribunale, rinuncia e ripresenta una nuova domanda prenotativa senza modifiche significative di attivo e passivo, abusa dello strumento. In quel caso il risultato non è stato un nuovo termine, ma l’apertura della liquidazione giudiziale.
È vero che il Codice non ha riprodotto il vecchio divieto biennale dell’art. 161, comma 9, legge fallimentare, e che il Tribunale di Brescia (1° febbraio 2024) ha ammesso una nuova domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente. Ma lo ha fatto proprio perché, in quel caso, il debitore aveva documentato lo stato avanzato dei lavori: la ripresentazione è possibile solo se non si traduce in un abuso.
Cosa fare invece
Il lavoro va pianificato a ritroso dal giorno di scadenza, calcolato senza sospensione feriale. Nelle prime due settimane: consolidamento dei dati contabili di ogni società, individuazione del perimetro, scelta tra piano unitario e piani collegati, incarico all’attestatore. Nelle settimane centrali: stesura del piano, analisi dei vantaggi compensativi, primi contatti con i creditori finanziari. Nell’ultima fase: attestazione, relazione sulle ragioni di maggiore convenienza, deposito. Se serve la proroga, la si chiede con largo anticipo, allegando bozze del piano, incarichi conferiti e stato delle trattative: sono queste le prove del “progetto” che la norma richiede.
Il punto che sfugge quasi sempre è che il tribunale, nel valutare un’istanza di proroga o una nuova domanda dopo una rinuncia, guarda soprattutto a ciò che è stato fatto nel termine già concesso. Relazioni periodiche dettagliate, incarichi conferiti all’attestatore e ai consulenti, bozze del piano, verbali di incontri con le banche: sono questi i documenti che distinguono un gruppo che ha lavorato e ha bisogno di più tempo da un gruppo che ha solo atteso. Nel ricorso di gruppo, dove i dati da raccogliere sono moltiplicati per il numero delle società, un tribunale è in genere disposto a riconoscere la complessità del lavoro, ma solo se quella complessità è documentata e non semplicemente affermata. Per questo, fin dal primo giorno, conviene tenere un diario dell’attività svolta per ciascuna società, da allegare alle informative periodiche e, se necessario, all’istanza di proroga.
Anche la gestione delle istanze di liquidazione giudiziale già proposte dai creditori va inserita nel calendario. La domanda prenotativa non le cancella: il tribunale le tratta in modo coordinato con la domanda del debitore, e ogni segnale di inerzia del gruppo durante il termine rafforza la posizione di chi chiede la liquidazione. Rispettare il calendario, in altre parole, non è solo un modo per arrivare puntuali al deposito del piano, ma anche il modo più efficace per tenere a distanza le iniziative dei creditori più aggressivi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel gruppo il termine è unico, ma i tempi di preparazione non lo sono. La società con la contabilità più disordinata detta il ritmo di tutte le altre. Per questo l’analisi preliminare deve partire proprio dall’anello debole: una controllata con bilanci non approvati, o con una contabilità di magazzino inattendibile, può rendere impossibile attestare la veridicità dei dati aziendali (art. 284, comma 5, lett. a) dell’intero gruppo entro il termine. A volte la scelta più saggia è escludere quella società dal perimetro del ricorso unico e regolarne la crisi con uno strumento separato e coordinato.
Un ultimo aspetto riguarda gli obblighi informativi. Il decreto che concede il termine impone al debitore di depositare periodicamente, con cadenza almeno mensile, informazioni sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre la proposta, insieme a una situazione della società. Nel gruppo questo adempimento si moltiplica per il numero delle società ricorrenti e richiede dati omogenei, confrontabili e aggiornati. Un deposito mancato, tardivo o incoerente con i dati del mese precedente è uno dei segnali che più facilmente inducono il commissario a riferire al tribunale e il tribunale a valutare la revoca del termine. Organizzare fin dal primo giorno una reportistica unica, con un responsabile per ciascuna società e una verifica incrociata prima di ogni deposito, costa poco e protegge molto.
Errore n. 5 — Continuare a gestire la cassa del gruppo come se la domanda non fosse stata depositata
L’errore
Per anni il gruppo ha funzionato con un conto accentrato: la capogruppo incassava, girava liquidità alle controllate quando servivano stipendi o fornitori, riceveva rimborsi quando le controllate incassavano. Depositato il ricorso con riserva, la tesoreria continua esattamente come prima. Anzi, la controllata rimborsa alla capogruppo un vecchio finanziamento “per mettere in sicurezza la cassa”, e la capogruppo concede un’ipoteca su un proprio immobile a una banca che minacciava di revocare le linee.
Perché è un errore
Dal deposito della domanda cambiano le regole di gestione. L’art. 46 CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda di accesso (anche con riserva) e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; gli atti compiuti senza autorizzazione sono inefficaci. Il rimborso di un debito anteriore alla domanda, poi, non è un atto neutro: altera la parità di trattamento tra i creditori e può essere qualificato come atto in frode ai sensi dell’art. 106 CCII. Nel gruppo il rischio è moltiplicato, perché ogni giroconto infragruppo è, giuridicamente, un pagamento o un finanziamento tra soggetti distinti.
Si aggiunge la regola dell’art. 292 CCII sulla postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti infragruppo tra chi esercita la direzione e coordinamento e le società dirette, con l’inefficacia dei rimborsi di tali crediti avvenuti nell’anno anteriore alla domanda che dà luogo alla liquidazione giudiziale. Il rimborso “per mettere in sicurezza la cassa” della capogruppo è esattamente l’operazione che questa norma guarda con sospetto.
Le conseguenze
Il commissario giudiziale ha il dovere di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode non dichiarato nella domanda e su ogni condotta del debitore che possa pregiudicare una soluzione efficace della crisi (art. 44, comma 1, lett. b). Il Tribunale di Bergamo (23 dicembre 2024), proprio in un concordato preventivo di gruppo, ha precisato che il commissario deve segnalare i fatti potenzialmente fraudolenti, ma che la loro qualificazione spetta al tribunale, il quale valuta se possano condurre alla revoca. La Cassazione ha chiarito che la revoca per atti in frode non ha natura sanzionatoria della condotta del debitore, ma tutela la legalità della procedura (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19844): conta quindi l’effetto dell’atto sulla corretta informazione dei creditori, non l’intenzione di chi lo ha compiuto.
Il danno più grave è la revoca del decreto di concessione del termine, con possibile apertura della liquidazione giudiziale per tutte le società coinvolte, perché il piano di gruppo regge solo se regge la credibilità di chi lo propone. Anche la semplice omissione conta: la Cassazione (sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958) ha confermato la revoca di un concordato per carenze informative verso i creditori riscontrate dal commissario, ritenendo irrilevanti le integrazioni fornite dopo dal debitore e dall’attestatore.
Cosa fare invece
Dal giorno del deposito la tesoreria di gruppo va “congelata” e rifondata su regole scritte. Ogni movimento infragruppo deve essere tracciato, motivato e, se esce dall’ordinaria amministrazione, preventivamente autorizzato. I pagamenti di debiti anteriori non vanno eseguiti senza autorizzazione, nemmeno se il creditore è una società sorella. Le garanzie nuove, le cessioni di beni, i finanziamenti infragruppo vanno sottoposti al tribunale con istanza motivata, spiegando perché sono urgenti e perché servono al risanamento. Ogni euro che si muove tra le società dopo il deposito deve poter essere spiegato al commissario prima ancora che lo chieda. In questo lavoro pesa l’esperienza di chi opera abitualmente nella regolazione negoziata della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta con lo staff di avvocati e commercialisti un protocollo di tesoreria per ciascuna società del gruppo fin dal giorno del deposito.
Il dettaglio che pochi conoscono
La tentazione più frequente riguarda il cash pooling. Il contratto di tesoreria accentrata prevede spesso compensazioni automatiche giornaliere tra i conti delle società. Dopo il deposito della domanda, quelle compensazioni automatiche continuano a operare “da sole” se nessuno le sospende, producendo di fatto pagamenti di crediti anteriori tra società del gruppo. È un errore commesso senza accorgersene, ed è per questo che la prima istruzione alla banca, il giorno stesso del deposito, dovrebbe riguardare proprio la sospensione degli automatismi del cash pooling.
Errore n. 6 — Contare sui voti delle società sorelle e sui crediti infragruppo
L’errore
La capogruppo vanta verso la controllata un credito di finanziamento rilevante. Nel fare i conti delle maggioranze, il management lo considera un “voto sicuro”: sommando quel credito a quello di qualche fornitore amico, la maggioranza sembra raggiunta senza bisogno di convincere le banche. In parallelo, si ipotizza che se la proposta della società più piccola non passa, “tanto quella della capogruppo trascina tutto”.
Perché è un errore
L’art. 286, comma 6, CCII esclude dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura. I crediti infragruppo non si cancellano (le masse restano autonome), ma non pesano nel voto. L’art. 286, comma 5, prevede poi che i creditori di ciascuna società votino in modo contestuale ma separato sulla proposta della propria debitrice, e che il concordato di gruppo sia approvato quando le proposte delle singole imprese sono approvate con le maggioranze dell’art. 109. Non esiste una maggioranza “di gruppo” che compensa la bocciatura di una singola società.
Anche dopo il voto il controllo resta. L’art. 285 consente ai creditori e ai soci di opporsi all’omologazione per contestare la convenienza delle operazioni infragruppo, e in caso di opposizione il tribunale omologa se, con una valutazione complessiva del piano e tenuto conto dei vantaggi compensativi, i creditori possono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.
Le conseguenze
Un calcolo delle maggioranze che include i crediti infragruppo è semplicemente sbagliato: la proposta arriva al voto convinta di avere il consenso e lo scopre mancante. Se la proposta di una sola società ricorrente non ottiene la maggioranza, il concordato di gruppo nel suo complesso non è approvato, e l’intero lavoro di coordinamento rischia di cadere. A quel punto le istanze di liquidazione giudiziale pendenti tornano a essere il vero orizzonte di tutte le società.
Cosa fare invece
Il “censimento del voto” va fatto società per società, escludendo fin dall’inizio i crediti di tutte le imprese del gruppo, in bonis o ricorrenti. Per ogni società si individuano i creditori decisivi (quasi sempre le banche e i grandi fornitori) e si costruisce la proposta partendo da ciò che serve a loro, non da ciò che serve al gruppo. La proposta che non convince i creditori terzi della società più debole non è una proposta di gruppo: è un rischio di gruppo. Dove il piano lo consente, la suddivisione in classi e il confronto preventivo con gli istituti di credito sono gli strumenti per trasformare un voto incerto in un voto informato.
Chi guida il gruppo deve anche ricordare che i creditori della società più solida sono spesso i più attenti. Sono loro a sopportare, almeno in apparenza, il costo del sostegno alle società più deboli, ed è tra loro che nascono le opposizioni all’omologazione previste dall’art. 285. Presentare a questi creditori, prima del voto, una spiegazione chiara del perché la soluzione di gruppo li lascia in una posizione almeno pari a quella che avrebbero con un piano autonomo è il modo più efficace per prevenire contestazioni che, una volta proposte, allungano i tempi e rimettono in discussione l’intero disegno.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 286, comma 7, contiene una regola di “tenuta” utile a valle: il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti si verificano solo per una o alcune imprese, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche per le altre. Questa protezione, però, opera solo dopo l’omologazione. Nella fase del voto non c’è alcuna rete: ogni società deve farcela da sola.
Il censimento del voto deve tenere conto anche della struttura della proposta. Se il piano prevede classi di creditori, il consenso va costruito classe per classe e le regole di approvazione cambiano rispetto alla proposta senza classi; nei piani in continuità il Codice detta criteri specifici, che vanno verificati sul caso concreto. Nel gruppo questo lavoro si moltiplica: una classe di fornitori strategici può essere determinante per la controllata operativa e irrilevante per la società immobiliare. Per questo la mappa del consenso deve essere costruita insieme al piano, non dopo averlo scritto, e va aggiornata ogni volta che cambiano i numeri.
Gli errori in cifre: tre simulazioni dimostrative
Le simulazioni che seguono sono esercizi numerici costruiti a scopo esplicativo, non casi reali. Servono a rendere visibile quanto costa, in euro e in giorni, ciascun errore.
Simulazione A — La tentazione della massa unica
Ipotesi: gruppo di due società. Alfa S.r.l. ha attivo realizzabile di 1.840.000 € e passivo di 2.310.000 €. Beta S.r.l. ha attivo di 390.000 € e passivo di 1.270.000 €. Costi di procedura stimati: 96.000 €.
Piano “a massa unica” (vietato): attivo totale 2.230.000 €, meno costi 96.000 € = 2.134.000 €, da distribuire su un passivo totale di 3.580.000 €. Percentuale uguale per tutti: circa 59,6%.
Piano corretto a masse separate: i costi si ripartiscono in proporzione alle masse attive (art. 286, comma 3). Alfa rappresenta circa l’82,5% dell’attivo complessivo e sostiene circa 79.210 € di costi; Beta sostiene circa 16.790 €. Ai creditori di Alfa restano circa 1.760.790 € su 2.310.000 €, cioè circa il 76,2%. Ai creditori di Beta restano circa 373.210 € su 1.270.000 €, cioè circa il 29,4%.
Esito: con la massa unica i creditori di Alfa perderebbero oltre 16 punti percentuali per finanziare i creditori di Beta, senza alcuna contropartita. È il motivo per cui votano contro e, prima ancora, per cui il tribunale non ammette la proposta. Se invece il piano dimostra che la prosecuzione di Beta porta ad Alfa un vantaggio compensativo quantificato (per esempio 140.000 € di margini su un contratto di fornitura che senza Beta verrebbe perso), un trasferimento di risorse da Alfa a Beta fino a quella misura diventa difendibile, perché lascia i creditori di Alfa almeno nella posizione che avrebbero avuto senza il gruppo.
Simulazione B — Il termine che “salta” agosto
Ipotesi: ricorso con riserva di gruppo iscritto nel registro delle imprese il 3 luglio 2026. Il tribunale concede 60 giorni.
Calcolo corretto: il termine non subisce la sospensione feriale (art. 44, comma 3, CCII). Contando 60 giorni dal 3 luglio, la scadenza cade il 1° settembre 2026.
Calcolo errato: chi applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto sposta mentalmente la scadenza al 1° ottobre 2026. Il 2 settembre il gruppo si ritrova con il termine scaduto, senza piano depositato e senza istanza di proroga.
Variante virtuosa: il gruppo deposita il 10 agosto un’istanza di proroga allegando la bozza del piano, l’incarico all’attestatore e la corrispondenza con le banche. Il tribunale concede ulteriori 60 giorni; la nuova scadenza cade il 31 ottobre 2026. Lo stesso calendario, due esiti opposti: nel primo caso la protezione cade a inizio settembre, nel secondo il gruppo ha due mesi pieni per completare il lavoro.
Simulazione C — Il voto che non c’è
Ipotesi: Gamma S.r.l., società ricorrente del gruppo, concordato liquidatorio senza classi. Passivo complessivo 2.140.000 €, di cui 610.000 € verso la capogruppo per finanziamenti. Fornitori favorevoli: 540.000 €. Una banca con 480.000 € ha annunciato voto contrario.
Calcolo errato del management: 610.000 € (capogruppo) + 540.000 € (fornitori) = 1.150.000 €, oltre la metà di 2.140.000 € (1.070.000 €). “Siamo approvati”.
Calcolo corretto: il credito della capogruppo è escluso dal voto (art. 286, comma 6). Crediti ammessi al voto: 1.530.000 €. Maggioranza necessaria: oltre 765.000 €. Voti favorevoli sicuri: 540.000 €. Mancano più di 225.000 € di consensi, da cercare tra creditori che finora non erano stati nemmeno contattati. Se la banca resta contraria e gli altri creditori non si esprimono favorevolmente, la proposta di Gamma non passa, e con essa l’approvazione del concordato di gruppo.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non si collocano tutti nello stesso momento. Alcuni nascono prima del deposito, quando si decide il perimetro e il foro; altri durante il termine, quando la tentazione di gestire “come sempre” è più forte; altri ancora esplodono al voto o all’omologazione, ma affondano le radici in scelte fatte settimane prima. Conoscere il momento in cui l’errore si commette è utile per due ragioni: dice quando intervenire per prevenirlo e, se è già stato commesso, aiuta a capire se esiste ancora un rimedio.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Confusione delle masse | Impostazione del piano | Inammissibilità, voto contrario, opposizioni | Sì, se si riformula il piano entro il termine |
| Documentazione incompleta | Deposito del ricorso | Inammissibilità della domanda prenotativa | Parziale: dipende dal tipo di lacuna e dal tempo |
| Tribunale sbagliato o gruppo spezzato | Scelta del foro | Perdita di tempo, decisioni incoerenti | Parziale: coordinamento tra procedure, se possibile |
| Termine gestito male | Durante il termine | Decadenza, abuso del processo, liquidazione | Sì con proroga tempestiva; no dopo la scadenza |
| Cassa gestita come prima | Dopo il deposito | Inefficacia degli atti, revoca del termine | Parziale: dichiarazione e ripristino immediati |
| Voti infragruppo nel conteggio | Costruzione della proposta | Mancata approvazione | Sì, se si ricostruisce il consenso prima del voto |
Dalla tabella emerge un dato che ricorre in quasi tutte le righe: il rimedio è disponibile finché il termine concesso dal tribunale è aperto e il gruppo agisce di propria iniziativa. Quando invece l’errore viene scoperto da altri (dal commissario, da un creditore opponente, dal tribunale in sede di ammissibilità) o quando il termine è scaduto, le possibilità di correzione si restringono rapidamente. È la ragione per cui la prevenzione, in questa materia, conta più di qualunque rimedio successivo: non per un eccesso di prudenza, ma perché la struttura stessa della procedura premia chi corregge per primo.
La checklist preventiva
Prima di depositare un ricorso con riserva per più società dello stesso gruppo, e poi per tutta la durata del termine, verifica che:
- [ ] ogni società che vuoi inserire nel ricorso sia effettivamente in stato di crisi o di insolvenza e abbia il centro degli interessi principali in Italia;
- [ ] per ogni società ricorrente siano pronti i bilanci degli ultimi tre esercizi (o le dichiarazioni fiscali, se non tenuta al bilancio);
- [ ] per ogni società esista un elenco nominativo dei creditori con importi e cause di prelazione, senza aggregazioni di gruppo;
- [ ] le garanzie incrociate compaiano negli elenchi di tutte le società coinvolte, garanti comprese;
- [ ] sia stata verificata nel registro delle imprese la pubblicità della direzione e coordinamento, per individuare il tribunale competente;
- [ ] sia stato controllato se su qualche società pendono istanze di liquidazione giudiziale o altre procedure;
- [ ] esista una descrizione scritta della struttura del gruppo: partecipazioni, contratti infragruppo, finanziamenti, cash pooling;
- [ ] la scadenza del termine sia stata calcolata senza sospensione feriale e annotata con un margine di sicurezza;
- [ ] siano stati sospesi gli automatismi del cash pooling e fissate regole scritte per ogni movimento infragruppo;
- [ ] nessun atto di straordinaria amministrazione venga compiuto senza la previa autorizzazione del tribunale;
- [ ] gli obblighi informativi periodici siano calendarizzati e affidati a un responsabile per ciascuna società;
- [ ] il conteggio delle maggioranze sia fatto società per società, escludendo i crediti delle imprese del gruppo.
Questa lista non sostituisce l’analisi del caso concreto, ma rende visibili in anticipo i punti in cui, nella pratica, le domande di gruppo si inceppano più spesso.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi arriva a questo punto con la sensazione di aver già sbagliato qualcosa non deve pensare che tutto sia perduto. Nel diritto della crisi molte situazioni restano recuperabili finché il tribunale non ha deciso; il punto è distinguere con onestà ciò che si può ancora sistemare da ciò che è ormai definitivo.
Se il piano è impostato su una massa unica, finché il termine non è scaduto lo si può riscrivere. La riformulazione a masse separate, con la quantificazione dei vantaggi compensativi e una nuova valutazione dell’attestatore, è un lavoro impegnativo ma possibile. Il vincolo è il tempo: se la scadenza è vicina, va valutata subito un’istanza di proroga motivata con lo stato di avanzamento del nuovo piano.
Se la documentazione depositata con il ricorso è incompleta, conviene integrarla spontaneamente e subito, prima che siano il tribunale o il commissario a rilevarlo. Non ogni lacuna è sanabile: la Cassazione considera l’elenco nominativo dei creditori un requisito di ammissibilità. Ma un’integrazione tempestiva e trasparente è sempre preferibile a una lacuna scoperta da altri.
Se il ricorso è stato depositato davanti a un tribunale che potrebbe essere incompetente, la questione va affrontata apertamente, valutando con il difensore se e come ottenere la trattazione davanti al giudice corretto senza perdere gli effetti già prodotti. Se il gruppo è stato spezzato tra tribunali diversi, si può verificare se ricondurre le domande a un’unica sede o, almeno, coordinare i piani in modo che restino reciprocamente coerenti.
Se sono stati compiuti atti o pagamenti non autorizzati dopo il deposito, la via d’uscita è la trasparenza immediata: dichiararli al commissario e al tribunale, spiegarne la ragione, valutare se e come ripristinare la situazione precedente (per esempio facendo restituire somme trasferite a una società sorella). La giurisprudenza guarda con particolare severità alle omissioni scoperte da altri: Cass. n. 31958/2025 ha ritenuto irrilevanti le integrazioni tardive. Quanto prima arriva la dichiarazione, tanto più resta credibile il piano.
Se il termine è già scaduto senza deposito della proposta, il margine si riduce molto. Si può valutare una nuova domanda solo se esistono elementi nuovi e concreti che la giustifichino, e con piena consapevolezza del rischio di abuso del processo delineato da Cass. n. 13997/2023 e da Cass. n. 4246/2026. Una seconda domanda “fotocopia” è quasi sempre la strada più breve verso la liquidazione giudiziale.
Se il tribunale ha già revocato il termine o dichiarato inammissibile la domanda, restano i rimedi impugnatori previsti dal Codice, da valutare con attenzione nei tempi brevi che la legge assegna. Qui la continuità della difesa conta: chi ha seguito la fase prenotativa conosce già gli atti, i punti deboli e le argomentazioni da sviluppare davanti alla corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.
Un’ultima considerazione riguarda il rapporto tra gli errori. Nella pratica raramente se ne commette uno solo: la documentazione incompleta porta a un’attestazione difficile, l’attestazione difficile porta a chiedere tempo, il tempo speso male porta a movimenti di cassa affrettati per tenere in vita le società più deboli. Per questo, quando si scopre di aver sbagliato, la prima mossa non è correggere l’errore più visibile, ma ricostruire l’intera sequenza e capire da dove è partita. Solo così si evita di sistemare un sintomo lasciando intatta la causa, e si presenta al tribunale e al commissario un quadro coerente, che restituisce credibilità al gruppo invece di disperderla in una serie di rettifiche successive.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo depositato un solo elenco creditori per tutto il gruppo: la domanda è persa?” Non necessariamente, ma il rischio è concreto. L’elenco nominativo dei creditori è considerato un requisito di ammissibilità della domanda con riserva. Se i creditori sono comunque identificabili società per società, un’integrazione immediata può salvare la situazione; se l’elenco è davvero indistinto, la domanda può essere dichiarata inammissibile almeno per le società interessate. Va verificato subito, prima che lo rilevi il tribunale.
“Ho contato agosto come sospensione e il termine è scaduto il 1° settembre: posso recuperare?” Per quel termine la sospensione feriale non opera. Se la scadenza è passata senza istanza di proroga, la protezione è venuta meno. Si può valutare un nuovo percorso solo se esistono ragioni sostanziali diverse dal semplice ritardo; una nuova domanda presentata solo per recuperare il tempo perso rischia di essere qualificata come abuso.
“La controllata ha restituito un finanziamento alla capogruppo dopo il deposito: cosa succede?” È un pagamento di un debito anteriore tra società distinte, compiuto senza autorizzazione. Può essere considerato atto in frode e portare alla revoca del termine. La scelta più prudente è dichiararlo subito al commissario e valutare la restituzione della somma alla controllata, in modo da ripristinare la par condicio.
“La nostra società in bonis può entrare nel ricorso per aiutare le altre?” No, il ricorso unico è riservato alle imprese in crisi o insolventi. La società sana può però partecipare al risanamento come terzo, con finanziamenti, garanzie o altre forme di sostegno che il piano deve descrivere e che l’attestatore deve valutare.
“Una delle nostre società potrebbe non ottenere la maggioranza: salta tutto?” Nella fase del voto sì, perché il concordato di gruppo è approvato solo se passano le proposte di tutte le società ricorrenti. Si può però intervenire prima del voto, ricostruendo il consenso dei creditori terzi di quella società o, se il quadro lo impone, rivedendo il perimetro. Solo dopo l’omologazione opera la regola che impedisce la risoluzione dell’intero concordato per problemi limitati a una sola società.
“Abbiamo chiesto il termine per un concordato, ma ora pensiamo che per il gruppo siano più adatti gli accordi di ristrutturazione: è troppo tardi?” No, se il termine è ancora aperto. L’art. 44 consente, entro il termine concesso, di depositare la proposta di concordato con il piano oppure di chiedere l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, e l’art. 284, comma 2, prevede anche per gli accordi la possibilità di un unico ricorso per più imprese del gruppo. La scelta va però fatta con anticipo: gli accordi richiedono l’adesione di una percentuale qualificata di creditori, che va raccolta prima del deposito, e non c’è tempo da perdere se la scadenza si avvicina.
“Il commissario ci ha chiesto chiarimenti su movimenti infragruppo: dobbiamo preoccuparci?” La richiesta in sé non è una contestazione: il commissario vigila per legge. Diventa un problema se la risposta è tardiva, incompleta o incoerente con i dati contabili. Rispondere con documenti, prospetti e motivazioni è il modo migliore per trasformare un potenziale sospetto in un elemento di credibilità del piano.
Gli errori davanti ai giudici: cosa è accaduto a chi ha sbagliato
Le pronunce che seguono mostrano come la giurisprudenza abbia trattato, prima e dopo il Codice, i passaggi critici del concordato di gruppo e della domanda con riserva. Gli estremi sono indicati come risultano dalle fonti consultate; i principi sono riassunti con parole nostre.
1. Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. Prima del Codice, la Corte ha negato l’ammissibilità di una domanda concordataria unitaria per più società di un gruppo, facendo leva sull’autonomia patrimoniale di ciascuna. È la radice dell’art. 284, comma 3: oggi la procedura può essere unica, ma le masse restano distinte. Chi imposta un piano a massa unica ripete, in forma nuova, l’errore che la Corte aveva censurato.
2. Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005. La Corte ha ritenuto inammissibile una proposta unitaria di società collegate che destinava ai creditori di ciascuna solo una parte del patrimonio della propria debitrice. Rilevante perché descrive in concreto la conseguenza della confusione tra masse: i creditori di una società non possono essere privati di valore a vantaggio di quelli di un’altra senza giustificazione.
3. Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2023, n. 13997. Una domanda di concordato riproposta dopo una rinuncia, con il solo scopo di differire l’insolvenza, è stata qualificata come abuso del processo e dichiarata inammissibile. È il riferimento per chiunque pensi di usare la domanda prenotativa di gruppo come puro strumento dilatorio.
4. Cass. civ., sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246. Applicando lo stesso principio alla domanda con riserva dell’art. 44 CCII, la Corte ha ritenuto abusiva la rinuncia seguita da una nuova domanda prenotativa in assenza di mutamenti significativi di attivo e passivo, quando il tribunale aveva chiesto integrazioni. Le variazioni marginali andavano inserite nel piano originario. Nel caso esaminato ne è seguita la liquidazione giudiziale.
5. Trib. Brescia, 1° febbraio 2024. Il tribunale ha ammesso una nuova domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente, osservando che il Codice non ripropone il vecchio divieto biennale, ma ha condizionato l’ammissibilità all’assenza di abuso, riscontrata nel caso per lo stato avanzato dei lavori. Utile per capire che la ripresentazione non è vietata in sé, ma va sorretta da un progetto reale.
6. Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476. L’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva. Il principio, espresso sulla legge fallimentare ma ritenuto valido anche per l’art. 44 CCII, pesa ancora di più nel gruppo, dove l’elenco deve essere distinto per ciascuna società.
7. Trib. Bari, 15 marzo 2023. Il tribunale ha esaminato i presupposti per confermare le misure protettive e cautelari derivanti dalla domanda di accesso nell’ambito di un piano unitario di gruppo. Rilevante perché la conferma delle misure dipende dalla qualità delle informazioni fornite per ciascuna società.
8. Trib. Bari, 16 marzo 2023. Nel concordato preventivo di gruppo il commissario giudiziale può essere nominato già nella fase compresa tra la domanda di ingresso e il decreto di apertura. Conferma che la vigilanza sul gruppo inizia subito: la gestione disinvolta della cassa dopo il deposito avviene sotto gli occhi del commissario.
9. Trib. Bari, 9 gennaio 2024. È ammissibile un concordato di gruppo che preveda la liquidazione di alcune società e la prosecuzione dell’attività di altre, con l’individuazione della disciplina applicabile. Rilevante per chi crede che il gruppo debba scegliere una sola strada per tutte le società: il perimetro può essere modulato.
10. Trib. Milano, 29 febbraio 2024. In un ricorso di gruppo ex art. 44 per l’accesso al concordato, l’ammissione di una società del gruppo all’amministrazione straordinaria ha reso il ricorso improcedibile per quella società, con possibili riflessi di inammissibilità per le altre e rigetto delle misure protettive. Mostra quanto conti verificare il perimetro e le procedure già pendenti prima di depositare.
11. Trib. Milano, 20 maggio 2024. Il tribunale ha individuato i presupposti per aprire una procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo su domande presentate contemporaneamente da più imprese e il giudice competente. Rilevante per l’errore sul foro: le regole di competenza di gruppo non sono lasciate alla scelta del debitore.
12. Trib. Mantova, 15 dicembre 2023. Nelle procedure familiari di sovraindebitamento il tribunale ha escluso l’applicazione analogica del criterio della maggiore esposizione debitoria previsto per i gruppi dall’art. 286. Indirettamente conferma che quel criterio è pensato per il gruppo societario ed è sussidiario rispetto a quello della direzione e coordinamento.
13. Trib. Bergamo, 23 dicembre 2024. In un concordato preventivo di gruppo, il commissario deve segnalare gli atti potenzialmente in frode ai creditori, ma la loro qualificazione e la decisione sulla revoca spettano al tribunale. Rilevante per chi, nel gruppo, continua a movimentare risorse tra società dopo il deposito.
14. Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2025, n. 19844. La revoca dell’ammissione per atti in frode non sanziona il debitore, ma tutela la legalità della procedura. Significa che anche un atto compiuto senza intenzioni fraudolente può giustificare la revoca, se compromette la corretta informazione dei creditori.
15. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958. La Corte ha confermato la revoca di un concordato per carenze informative nei confronti dei creditori, riscontrate dal commissario, senza dare peso alle integrazioni successive di debitore e attestatore. Lezione diretta per i gruppi: le omissioni vanno evitate o dichiarate spontaneamente, non corrette dopo che sono state scoperte.
16. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878. La veridicità dei dati aziendali e la completezza dell’attestazione sono decisive per il voto informato; un’attestazione incompleta può portare alla revoca, e una nuova attestazione non basta a sanare il vizio. Nel gruppo l’attestatore deve coprire anche la convenienza della scelta unitaria e il beneficio per i creditori di ciascuna società.
17. Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. In corso di procedura vige il divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione, e il professionista che non informa il debitore di questo divieto viene meno a un proprio dovere. Conferma che i pagamenti “di routine” tra società del gruppo dopo il deposito non sono affatto neutri.
18. Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 11220. In tema di continuità indiretta, il miglior soddisfacimento dei creditori è requisito di ammissibilità e si misura anche sulla maggiore disponibilità di attivo concordatario. È il metro con cui, nel gruppo, vanno giustificati i trasferimenti di risorse tra società.
19. Trib. Civitavecchia, 9 febbraio 2026. In un concordato preventivo liquidatorio di gruppo il tribunale ha individuato criticità particolari tali da rendere inammissibile la proposta. Una delle pronunce più recenti sul tema, a conferma che il vaglio di ammissibilità dei piani di gruppo resta rigoroso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sui due versanti dell’errore: lo intercetta prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verifica con precisione cosa si può ancora recuperare.
- Mappiamo il perimetro del gruppo: esaminiamo visure, pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e partecipazioni per stabilire quali società possono entrare nel ricorso unico e quali vanno trattate separatamente.
- Individuiamo il tribunale competente: applichiamo il criterio della direzione e coordinamento e, solo in subordine, quello della maggiore esposizione debitoria da ultimo bilancio approvato, verificando eventuali procedure già pendenti.
- Costruiamo la dote documentale per ciascuna società: raccogliamo bilanci ed elenchi nominativi dei creditori distinti società per società, garanzie incrociate comprese, prima del deposito.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso con riserva di gruppo, con la descrizione analitica della struttura del gruppo e la richiesta delle misure protettive calibrata su ciascuna società.
- Calcoliamo e presidiamo il termine: fissiamo la scadenza senza sospensione feriale, pianifichiamo il lavoro a ritroso e predisponiamo per tempo l’eventuale istanza di proroga documentata.
- Impostiamo il protocollo di tesoreria: blocchiamo gli automatismi del cash pooling e prepariamo le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
- Gestiamo gli obblighi informativi e il dialogo con il commissario, rispondendo con prospetti e documenti a ogni richiesta sui movimenti infragruppo.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, l’analisi dei vantaggi compensativi e la quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna società, a supporto del piano e dell’attestazione.
- Facciamo il censimento del voto società per società, escludendo i crediti infragruppo e aprendo il confronto con i creditori bancari decisivi.
- Quando l’errore è già stato commesso, verifichiamo se esistono spazi di rimedio: integrazioni spontanee, dichiarazioni al commissario, riformulazione del piano, impugnazione della revoca o dell’inammissibilità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista assume un peso particolare quando l’errore deve essere riparato nei gradi successivi: se il termine viene revocato o la domanda di gruppo dichiarata inammissibile, lo stesso difensore che ha impostato la fase prenotativa porta la stessa linea davanti alla corte d’appello e, se necessario, fino in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza dover ricostruire da capo la storia del gruppo.
Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della domanda e i numeri del piano vengono costruiti in parallelo, perché in un concordato di gruppo l’errore giuridico e l’errore contabile finiscono quasi sempre per coincidere.
Un gruppo, più società, una sola strategia
Il concordato in bianco di gruppo è uno strumento potente proprio perché consente a più società di affrontare la crisi con un solo ricorso e un disegno coordinato. Ma ogni vantaggio del ricorso unico ha il suo rovescio: masse che restano separate, documenti da fornire per ogni società, un tribunale che non si sceglie, un termine che non conosce agosto, una cassa che dal deposito in poi è sorvegliata, maggioranze che vanno conquistate società per società.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incrociano le competenze certificate dell’Avvocato: la regolazione della crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il debito bancario, che lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario analizza quotidianamente; la difesa nei gradi di impugnazione, che la qualifica di cassazionista consente di garantire con continuità fino all’ultimo grado.
📩 Prima di depositare, o se temi di aver già commesso uno di questi errori, scrivici oggi: i contatti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.
