Non esiste una risposta unica a questa domanda, e chi te ne dà una in due righe ti sta dicendo qualcosa di sbagliato. Durante il concordato in bianco alcuni lavoratori continuano a percepire lo stipendio con regolarità, altri restano fermi per mesi, altri ancora non vedranno un euro fino all’omologazione: e la differenza non dipende dalla fortuna, dipende da chi sei rispetto a quella procedura.
Due esempi lampo, per capire subito la distanza. Un operaio che continua a lavorare in un reparto che l’azienda ha dichiarato di voler proseguire percepisce la busta paga di ottobre alla scadenza ordinaria: quel credito è nato dopo il deposito del ricorso e il pagamento rientra nella gestione corrente dell’impresa. Un suo collega, uscito dall’azienda a maggio, con tre mensilità arretrate e il trattamento di fine rapporto mai liquidato, non riceve nulla: il suo credito è anteriore, il Fondo di garanzia INPS non può ancora intervenire perché manca la sentenza di omologazione, e ogni pagamento diretto è vietato. Stessa azienda, stesso giorno, due destini opposti.
In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi una sezione dedicata a ciascun profilo: il dipendente ancora in forza con l’attività che prosegue; il dipendente con arretrati maturati prima del deposito; il dipendente sospeso o con l’azienda ferma; l’ex dipendente già cessato prima del ricorso; il dipendente licenziato durante la procedura; il collaboratore, il dirigente e il lavoratore non subordinato. Alla fine trovi le simulazioni numeriche, la tabella comparativa, le domande trasversali e la giurisprudenza aggiornata.
Perché rivolgersi allo Studio Monardo proprio su questo tema. Il concordato con riserva è il punto in cui il diritto della crisi d’impresa e il diritto del lavoro si sovrappongono, e serve qualcuno che li padroneggi entrambi dallo stesso lato del tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera dentro le procedure di regolazione della crisi e ne conosce la logica dall’interno, sa come si costruisce un’istanza di autorizzazione al pagamento e cosa il tribunale chiede per concederla; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e questo conta perché molti lavoratori rimasti senza stipendio diventano a loro volta debitori esposti; ed è avvocato cassazionista, il che significa che la difesa del credito di lavoro può essere portata avanti dallo stesso professionista fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambiare difensore e senza cambiare linea.
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Le regole comuni a tutti: cosa succede davvero il giorno del deposito
Prima di entrare nei profili serve capire il meccanismo, perché ogni regola specifica è una variazione su questo tema.
Il “concordato in bianco” non è una procedura autonoma: è il modo con cui il Codice della crisi consente all’imprenditore di entrare nell’area protetta prima di avere pronto il piano. Tecnicamente si tratta della domanda di accesso con riserva di deposito della documentazione, disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’imprenditore deposita il ricorso, il tribunale gli assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per presentare proposta, piano e documentazione, prorogabile per giustificati motivi di non oltre sessanta giorni ulteriori quando non pendano domande di apertura della liquidazione giudiziale. Nella stessa fase il tribunale nomina il commissario giudiziale, figura che nel Codice accompagna la procedura fin dalla riserva. Lo chiamano “in bianco” perché la proposta non c’è ancora; per i lavoratori, però, gli effetti sono tutt’altro che bianchi.
La data che conta non è quella in cui l’azienda “ha annunciato il concordato”, ma quella della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Quella data taglia in due il mondo dei crediti. Tutto ciò che è maturato prima è credito anteriore, concorsuale: entra nella massa, sarà trattato secondo la proposta che verrà depositata, e nel frattempo non può essere pagato. Tutto ciò che nasce dopo, per atti legalmente compiuti dal debitore, gode della prededuzione secondo l’art. 6 CCII: viene cioè collocato prima degli altri nell’ordine di pagamento.
Da quel momento il debitore non perde l’amministrazione dell’impresa, ma la esercita sotto controllo. L’art. 46 CCII stabilisce che dopo il deposito della domanda di accesso, anche ai sensi dell’art. 44, e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale; gli atti non autorizzati sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Il Tribunale di Milano, con decreto del 28 dicembre 2023, ha applicato questo principio agli acconti versati ai professionisti in pendenza di domanda ex art. 44, qualificandoli come atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 28 maggio 2024, ha ribadito l’operatività dell’art. 46 CCII proprio nella fase successiva al deposito della domanda anche prenotativa. Va aggiunto che il correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) è intervenuto sull’art. 44 inserendo un comma 1-quater che consente al debitore di optare per il regime autorizzatorio modellato sullo strumento che intende poi scegliere: un dettaglio tecnico, ma che incide su quali atti servono e quali no.
Qui nasce il divieto che interessa i lavoratori. Non esiste una norma che dica “è vietato pagare i creditori anteriori”: il divieto si ricava dal sistema. La Corte di cassazione, Sez. I, con la sentenza 12 gennaio 2007, n. 578, lo ha spiegato in modo ancora oggi attuale: sarebbe illogico che ciò che il creditore non può ottenere con l’esecuzione forzata possa ottenerlo tramite pagamento spontaneo, perché in entrambi i casi si viola la parità di trattamento. Quindi lo stipendio arretrato non si può pagare non perché l’imprenditore non voglia, ma perché la legge glielo impedisce, salvo autorizzazione.
L’eccezione esiste ed è l’art. 100 CCII. La norma consente al debitore che presenta domanda di accesso — e il testo vigente richiama espressamente anche l’ipotesi dell’art. 44, comma 1, lettera a), cioè proprio il concordato in bianco — di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale e un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non serve per i pagamenti effettuati fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata. E l’ultima parte del comma 1 contiene la disposizione che riguarda direttamente i lavoratori: il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
Attenzione a due parole di questa frase, perché decidono tutto. “Mensilità” al plurale: il testo consente di coprire più di un mese arretrato. E “addetti all’attività di cui è prevista la continuazione”: chi non lavora in un ramo destinato a proseguire resta fuori dal perimetro della norma.
Un’ultima regola comune riguarda le azioni giudiziarie. Le misure protettive non scattano automaticamente per il solo deposito: l’art. 54, comma 2, CCII prevede che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda, dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, a pena di nullità; l’art. 55 impone al giudice di confermare o revocare le misure entro trenta giorni, pena la perdita di efficacia. Il blocco riguarda le azioni esecutive e cautelari, non le azioni di cognizione: il lavoratore può comunque far accertare il proprio credito e munirsi di un titolo, anche se non potrà eseguirlo. È una distinzione che quasi nessuno spiega ai dipendenti, e che invece vale molto.
Se sei un dipendente ancora in forza e l’azienda continua a lavorare
La tua situazione
Timbri, produci, il reparto gira. Magari il clima è pesante, girano voci, il commissario giudiziale è venuto a fare l’inventario. Ma l’attività non si è fermata e l’azienda ha lasciato intendere che il piano sarà in continuità. Ti chiedi se lo stipendio di questo mese arriverà.
Cosa cambia per te
La retribuzione che matura per il lavoro prestato dopo la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese non è un credito concorsuale: è un credito prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, e il suo pagamento rientra nella gestione corrente dell’impresa, senza bisogno di alcuna autorizzazione del tribunale.
Il ragionamento è lineare: se l’impresa prosegue, deve poter comprare materie prime, pagare l’energia e pagare chi lavora, altrimenti la continuità è una finzione. Pagare gli stipendi correnti è ordinaria amministrazione nel senso dell’art. 46 CCII. Non serve l’art. 100, che riguarda i crediti anteriori.
C’è però un obbligo collegato che ti riguarda indirettamente ma pesa: sulle retribuzioni correnti l’impresa deve versare ritenute fiscali e contributi. La Corte di cassazione, Sez. V tributaria, con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1859, ha affermato che l’imprenditore che ha presentato domanda di concordato, anche con riserva, è tenuto al versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai dipendenti in relazione alla prosecuzione dell’attività, con maturazione di sanzioni e interessi in caso di omissione o ritardo; diverso è il discorso per le ritenute relative alle retribuzioni anteriori alla domanda, che restano debiti pregressi non pagabili salvo autorizzazione. Tradotto per te: il netto in busta e la posizione contributiva non viaggiano insieme per forza, ed è bene controllare l’estratto conto contributivo INPS invece di fidarsi del cedolino.
Poi c’è il mese a cavallo, che è il punto più insidioso. Se il ricorso viene pubblicato il 14 di un mese, quel mese si spezza: il rateo maturato fino al 14 è credito anteriore, quello dal 15 in poi è prededucibile. Molte aziende, per non mandare in tilt il libro unico e per non perdere il clima interno, chiedono al tribunale l’autorizzazione a pagare anche la frazione anteriore. Il Tribunale di Milano, Sez. II, si è occupato proprio di un’istanza di questo tipo con provvedimento del 9 marzo 2023, in un concordato con riserva, con riferimento alla mensilità in corso al momento della presentazione del ricorso per i lavoratori ancora in servizio.
I numeri
Retribuzione lorda mensile 2.340 €, netto in busta 1.687 €, ricorso pubblicato il 14 del mese, mese di 30 giorni.
- Rateo anteriore: 1.687 × 14/30 = 787,27 € → credito concorsuale, non pagabile senza autorizzazione ex art. 100 CCII.
- Rateo posteriore: 1.687 × 16/30 = 899,73 € → credito prededucibile, pagabile subito.
- Se il tribunale autorizza ex art. 100, incassi 1.687 € come sempre. Se non autorizza, quel mese ricevi 899,73 € e i restanti 787,27 € restano in attesa della proposta concordataria.
Su dodici mesi di attività proseguita, l’unico buco strutturale resta quello dei 787,27 €: le mensilità successive corrono per intero in prededuzione.
I rischi specifici
Il rischio maggiore per chi resta in forza è confondere la prededuzione con una garanzia di incasso: la prededuzione stabilisce l’ordine di pagamento, non assicura che ci siano soldi da distribuire. Se la continuità si interrompe e la procedura si converte in liquidazione giudiziale, il tuo credito prededucibile sarà collocato prima degli altri, ma dovrà comunque trovare attivo capiente.
Il secondo rischio è più subdolo: continuare a lavorare per mesi accettando pagamenti parziali o dilazionati “perché tanto siamo in concordato”, senza mai mettere nulla per iscritto. Il silenzio prolungato indebolisce ogni reazione successiva e complica la ricostruzione di quanto è maturato prima e quanto dopo.
Il terzo riguarda gli anticipi e i premi: erogazioni fuori dal cedolino, fatte “a titolo di acconto”, possono essere qualificate come atti anomali e diventare un problema per l’azienda e per te.
Le mosse giuste, in ordine
- Procurati la data esatta di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, con la visura camerale. È il tuo spartiacque e senza quella data nessun conteggio è affidabile.
- Archivia ogni cedolino, ogni bonifico e ogni comunicazione aziendale sul tema retribuzioni. Ti serviranno per separare anteriore e posteriore.
- Controlla l’estratto conto contributivo INPS ogni tre o quattro mesi: l’omissione contributiva è spesso il primo sintomo che la continuità sta cedendo.
- Se una mensilità posteriore al deposito non viene pagata alla scadenza, metti in mora per iscritto entro pochi giorni, con raccomandata o PEC, indicando l’importo e il periodo.
- Chiedi alle rappresentanze sindacali se l’azienda ha depositato istanze ex art. 100 CCII e quali lavoratori ha incluso nell’elenco degli addetti alla continuità.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 1859/2025, è utile richiamare Cass., Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522, che in tema di concordato preventivo ha affrontato il divieto legale di esecuzione dei pagamenti e le sue ricadute sulla regolarità contributiva: un tema che tocca da vicino chi resta in azienda, perché dal DURC dipende la possibilità dell’impresa di continuare a lavorare con committenti pubblici e privati.
Se sei un dipendente in forza ma hai mensilità arretrate
La tua situazione
Sei ancora dipendente, l’azienda prosegue, ma ti porti dietro tre o quattro mensilità non pagate maturate prima del deposito, più magari la tredicesima e le ferie non godute. Ti dicono che “con il concordato si sistema tutto”. Vuoi sapere quando.
Cosa cambia per te
Il tuo credito è anteriore. Non può essere pagato spontaneamente dall’imprenditore, per la ragione che abbiamo visto: il divieto di alterare la parità di trattamento. Ma tu, a differenza dell’ex dipendente, hai una porta aperta che gli altri non hanno.
Quella porta è l’ultima parte dell’art. 100, comma 1, CCII: il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione, alle stesse condizioni previste per i fornitori strategici.
Tre condizioni operative, da verificare una per una.
Prima: deve essere prevista la continuazione dell’attività aziendale. In un percorso destinato a sfociare in un concordato puramente liquidatorio la norma non si applica. Nel concordato in bianco la “previsione” è una prospettazione: il debitore dichiara al tribunale l’intenzione di depositare un piano in continuità.
Seconda: serve, in linea generale, l’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità delle prestazioni e sulla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Non serve, però, fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata. Su questa seconda ipotesi c’è un precedente pratico molto chiaro: il Tribunale di Milano, con decreto del 26 gennaio 2023, ha autorizzato il pagamento di retribuzioni relative a un periodo anteriore al deposito della domanda ex art. 44, comma 1, CCII, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ultima parte dell’art. 100, comma 1, senza necessità di attestazione, per un importo complessivo di 29.862,61 € lordi corrispondenti a 21.439,80 € netti, in continuità con quanto già autorizzato per la mensilità precedente.
Terza: devi rientrare tra i “lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione”. Se il piano prevede la cessione di un ramo e la chiusura di un altro, e tu lavori nel ramo destinato alla chiusura, la norma non ti copre.
Va segnalato che sull’ampiezza dell’art. 100 CCII il dibattito è aperto: secondo un orientamento la norma delimita in modo chiuso i pagamenti anteriori consentiti, secondo un altro essa fissa i casi in cui l’autorizzazione è dovuta, lasciando al tribunale una valutazione di opportunità per i crediti anteriori esterni a quel perimetro. Non è una disputa accademica: è la ragione per cui un’istanza ben costruita può ottenere ciò che un’istanza generica non ottiene. Che il perimetro sia stato letto in modo non restrittivo lo conferma il Tribunale di Roma, Sez. XIV, che con provvedimento del 17 aprile 2024 ha ammesso che la richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori possa riguardare anche i debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC.
I numeri
Tre mensilità arretrate da 1.687 € netti ciascuna, più tredicesima maturata per 9/12, più 14 giorni di ferie non godute.
- Arretrati: 1.687 × 3 = 5.061 €
- Tredicesima pro quota: 1.687 × 9/12 = 1.265,25 €
- Ferie non godute: (2.340 ÷ 26) × 14 = 1.260 € lordi, circa 912 € netti
- Totale approssimativo: 7.238,25 €
Se il tribunale autorizza ex art. 100 CCII il pagamento delle mensilità arretrate perché sei addetto al ramo in continuità, incassi 5.061 € nel giro di settimane. Tredicesima e ferie, se non incluse nell’istanza, restano crediti concorsuali. Se l’istanza non viene presentata affatto, tutti i 7.238,25 € attendono il piano.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che il privilegio ti protegga dal tempo: l’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile ti riconosce un privilegio generale sui mobili per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, e l’art. 2776 c.c. un collocamento sussidiario sugli immobili, ma il privilegio determina l’ordine di soddisfazione, non la data del bonifico. Un credito privilegiato non pagato per due anni resta un credito privilegiato non pagato per due anni.
Il secondo rischio è restare fuori dall’elenco. L’istanza ex art. 100 CCII si costruisce su un elenco nominativo di lavoratori e di importi: se il tuo nome non c’è, l’autorizzazione non ti riguarda, anche se sei nella stessa identica posizione di un collega incluso.
Il terzo è il gesto impulsivo. Dimettersi per giusta causa per il mancato pagamento è legittimo in linea di principio, ma la Cassazione ha escluso la giusta causa in un caso in cui il ritardo era stato breve, coincidente con la richiesta di ammissione al concordato preventivo, e la reazione del lavoratore tardiva: il riferimento è a Cass. n. 6437/2020. La decisione va quindi presa sui numeri, non sulla rabbia.
Le mosse giuste, in ordine
- Chiedi per iscritto all’azienda, e per conoscenza al commissario giudiziale, se è stata depositata o è in preparazione un’istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII e se il tuo nominativo è incluso.
- Fatti indicare formalmente se il tuo reparto rientra tra le attività di cui è prevista la continuazione: è il presupposto della norma.
- Quantifica in modo analitico il tuo credito anteriore, voce per voce e mese per mese, separando retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e rimborsi.
- Metti in mora per iscritto: non blocca la procedura, ma costituisce la data certa e interrompe la prescrizione.
- Valuta con un professionista se agire per l’accertamento del credito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la tutela del credito di lavoro tenendo insieme i due piani: l’istanza dentro la procedura concorsuale e la difesa del credito fino all’ultimo grado di giudizio.
Giurisprudenza dedicata
Il decreto del Tribunale di Milano del 26 gennaio 2023 resta il riferimento pratico più utile, perché mostra che l’autorizzazione non è teorica e che può essere concessa ripetutamente, mese dopo mese, quando sussistono i presupposti dell’ultima parte dell’art. 100, comma 1, CCII.
Se sei un dipendente sospeso o l’azienda è ferma
La tua situazione
L’attività è sostanzialmente bloccata. Ti hanno messo in cassa integrazione, oppure ti dicono di restare a casa “in attesa di sviluppi”. Nessuno ti parla di continuità: si parla di vendere, di chiudere, di trovare un acquirente. Le buste paga si sono fermate o arrivano parziali.
Cosa cambia per te
Qui si perde la leva principale. Se il percorso non è orientato alla continuazione dell’attività, l’art. 100 CCII non si applica: la norma presuppone espressamente che sia prevista la continuazione aziendale, e senza quel presupposto il tribunale non ha il potere di autorizzare il pagamento delle retribuzioni arretrate. Non è una scelta discrezionale del giudice: è il perimetro della norma.
Restano allora due binari.
Il primo è quello degli ammortizzatori sociali. Va detto con chiarezza che l’apertura di una procedura concorsuale non costituisce di per sé causale di intervento delle integrazioni salariali: occorre che ricorra una delle causali previste dal D.Lgs. 148/2015, tipicamente la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale o il contratto di solidarietà, e per le imprese non coperte dalla cassa integrazione straordinaria occorre verificare l’accesso al Fondo di integrazione salariale o ai fondi di solidarietà bilaterali. Questo significa che l’azienda deve attivarsi, presentare domanda, seguire la procedura sindacale. Se non lo fa, tu resti senza retribuzione e senza ammortizzatore.
Il secondo è quello dell’uscita. Se il rapporto cessa — per licenziamento, per dimissioni per giusta causa, per scadenza del termine — si aprono la NASpI e, dopo l’omologazione, l’accesso al Fondo di garanzia. Ma occorre sapere che il Fondo, nel concordato preventivo, non interviene finché non c’è l’omologazione: torneremo su questo nel profilo dell’ex dipendente, perché è il punto che genera più illusioni.
Un elemento a tuo favore esiste ed è spesso trascurato: il credito retributivo del lavoratore è un credito pieno anche ai fini concorsuali. La Corte di cassazione, con pronuncia n. 19591/2025, ha affermato che anche la natura del credito dell’unico soggetto istante può assumere rilievo ai fini del riscontro dello stato di insolvenza quando si tratti di credito retributivo da lavoro dipendente. È un passaggio che pesa nelle situazioni in cui l’impresa usa la procedura per guadagnare tempo senza costruire nulla.
I numeri
Cassa integrazione a zero ore su una retribuzione lorda mensile di 2.340 €. L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione persa, entro il massimale mensile stabilito annualmente e rivalutato, ed è soggetta alla ritenuta previdenziale del 5,84% quando dovuta.
- 80% di 2.340 € = 1.872 € lordi teorici, da confrontare con il massimale vigente per l’anno di riferimento, che nella generalità dei casi è inferiore a questa cifra e opera quindi da tetto effettivo.
- Rispetto a un netto ordinario di 1.687 €, la perdita mensile si colloca in un ordine di grandezza di alcune centinaia di euro.
- Su sei mesi di sospensione, la differenza cumulata supera agevolmente i 2.000 €, ai quali va aggiunto il minor accantonamento di trattamento di fine rapporto sulle mensilità non lavorate.
A questo si aggiunge il tema del pagamento diretto da parte dell’INPS: quando l’azienda non anticipa l’integrazione e l’istituto paga direttamente, i tempi si allungano e la liquidità familiare va programmata.
I rischi specifici
Il rischio più grave per chi è sospeso è l’attesa passiva: mesi senza retribuzione, senza ammortizzatore e senza atti interruttivi, con il rapporto formalmente in piedi e quindi senza NASpI. È la condizione peggiore possibile, perché somma l’assenza di reddito all’assenza di tutele.
Il secondo rischio è che la mancata attivazione degli ammortizzatori venga scoperta troppo tardi, quando i termini per le domande sono decorsi.
Il terzo è la posizione debitoria personale: chi resta mesi senza stipendio accumula rate non pagate, e da creditore di lavoro diventa debitore esposto a pignoramenti. È un passaggio frequente e va anticipato, non subito.
Le mosse giuste, in ordine
- Verifica con quale causale è stata attivata l’integrazione salariale e su quale periodo, chiedendo copia degli accordi sindacali e del provvedimento di autorizzazione.
- Controlla che le domande all’INPS siano state effettivamente presentate e che i dati per il pagamento diretto siano corretti.
- Se la sospensione supera i tempi annunciati e non c’è alcuna prospettiva di continuità, verifica con un professionista la sostenibilità e la convenienza delle dimissioni per giusta causa, che danno accesso alla NASpI.
- Interrompi la prescrizione dei crediti maturati con comunicazione scritta, senza attendere l’esito della procedura.
- Se stai accumulando debiti personali, affrontali subito con gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento invece di aspettare i decreti ingiuntivi.
Giurisprudenza dedicata
Cass. n. 19591/2025 è il riferimento da tenere presente: riconosce al credito retributivo un peso specifico nella valutazione dell’insolvenza, il che rafforza la posizione dei lavoratori quando la procedura si trascina senza costruire nulla di concreto.
Se sei un ex dipendente già uscito prima del deposito
La tua situazione
Hai lasciato l’azienda mesi fa: licenziato, dimesso, scaduto il contratto. Ti hanno lasciato indietro il trattamento di fine rapporto e magari due o tre mensilità. Hai saputo del concordato dai giornali o dagli ex colleghi. Ti chiedi se puoi finalmente chiedere il TFR all’INPS.
Cosa cambia per te
La risposta breve è: non ancora, e questo è il punto che devi capire prima di tutti gli altri.
Il Fondo di garanzia INPS interviene nel concordato preventivo, ma non durante il concordato in bianco: l’istituto richiede, per la liquidazione, la copia autentica della sentenza di omologazione (art. 48 CCII) e la comunicazione contenente la proposta del debitore sui crediti del lavoratore (art. 104 CCII), oltre al modello sottoscritto dal commissario giudiziale — SR52 per le procedure regolate dalla legge fallimentare, SR196 per quelle regolate dal Codice della crisi. Finché il piano non è stato neppure depositato, nessuno di questi documenti esiste. Il tuo diritto al Fondo non è negato: è sospeso nel tempo.
Il tuo credito è interamente anteriore. L’art. 100 CCII non ti riguarda, perché non sei un lavoratore addetto all’attività di cui è prevista la continuazione: non lavori più lì. Resti creditore concorsuale privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
C’è poi un nodo che devi conoscere perché deciderà quanto incasserai davvero: se il concordato prevede una falcidia dei crediti di lavoro, il Fondo pagherà l’intero o il ridotto? Su questo la giurisprudenza recente si è mossa in due direzioni opposte.
Da un lato, la Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, con pronuncia del 5 febbraio 2025, ha respinto la tesi dell’INPS secondo cui il Fondo dovrebbe intervenire solo nella percentuale prevista dal piano — nel caso concreto il 65,9% del TFR — affermando che l’autonomia dell’obbligazione previdenziale gravante sul Fondo impedisce all’istituto di opporre ai lavoratori la falcidia concordataria, con conseguente obbligo di pagamento integrale.
Dall’altro, la Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 29754/2025, ha affermato il principio opposto: la falcidia del credito per TFR pattuita in sede di concordato preventivo omologato condizionala misura della prestazione dovuta dal Fondo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982, perché quella norma correla l’intervento non solo all’insolvenza del datore, ma anche all’accertamento dell’esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologazione.
In concreto: la misura di quello che il Fondo ti pagherà si decide nel piano concordatario, non dopo. Se non presidi il trattamento riservato ai crediti di lavoro nella proposta, rischi di scoprire troppo tardi che quella percentuale è diventata anche la tua percentuale verso l’INPS. È la ragione per cui la fase del concordato in bianco, apparentemente “vuota”, è invece il momento in cui conviene muoversi.
Un chiarimento sul metodo: la Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 23620 del 20 agosto 2025, ha ribadito che l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR — tramite ammissione al passivo o titolo esecutivo conseguito verso il datore — è la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro. E la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 27 gennaio 2025, n. 1860, ha ricordato che il diritto verso il Fondo è un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo verso il datore.
I numeri
TFR accantonato 23.480 €, tre mensilità arretrate da 1.687 € netti, rapporto cessato il 30 aprile, ricorso ex art. 44 CCII pubblicato il 12 settembre.
- Crediti verso il datore: 23.480 + 5.061 = 28.541 €, tutti anteriori e privilegiati.
- Intervento del Fondo per il TFR: possibile solo dopo la sentenza di omologazione. Se il piano prevede il pagamento dei privilegiati di lavoro al 70%, l’importo che secondo Cass. n. 29754/2025 il Fondo è tenuto a corrispondere è 23.480 × 70% = 16.436 €.
- Intervento del Fondo per le ultime tre mensilità: opera nei limiti delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura, e con un massimale pari a tre volte il massimale mensile dell’integrazione salariale straordinaria, al netto delle ritenute previdenziali. Poiché il rapporto è cessato il 30 aprile e la procedura si apre a settembre, le mensilità rientrano nella finestra dei dodici mesi.
- Se il concordato non arriva all’omologazione e si converte in liquidazione giudiziale, il percorso cambia interlocutore ma non scompare: si transita sull’accertamento del passivo.
I rischi specifici
Il rischio principale è la prescrizione, perché il tuo credito continua a correre mentre la procedura è ferma: il credito per TFR verso il datore si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto, mentre il credito verso il Fondo per le ultime tre mensilità è soggetto a prescrizione annuale. Sui termini di decorrenza verso il Fondo la Cassazione è intervenuta con la sentenza 21 dicembre 2017, n. 30712. Il concordato in bianco può durare mesi: non è un tempo neutro.
Il secondo rischio è la disattenzione sul trattamento riservato ai crediti di lavoro nel piano, che come si è visto si riflette sulla misura dell’intervento del Fondo.
Il terzo è di natura documentale: molte domande al Fondo si arenano perché mancano cedolini, lettera di assunzione o lettera di cessazione. Vanno recuperati adesso, non tra due anni.
Le mosse giuste, in ordine
- Monitora il registro delle imprese: la data di pubblicazione del ricorso, l’eventuale proroga del termine e il successivo deposito della proposta sono informazioni pubbliche.
- Interrompi la prescrizione con atto scritto, indirizzato all’azienda e per conoscenza al commissario giudiziale, e ripetilo periodicamente.
- Fai accertare il credito. Le misure protettive bloccano l’esecuzione, non la cognizione: puoi ottenere un titolo che ti servirà poi per quantificare la prestazione del Fondo.
- Ricostruisci il fascicolo documentale completo: cedolini, contratto, lettera di cessazione, conteggi del TFR, eventuali conciliazioni.
- Presidia il trattamento dei crediti di lavoro nella proposta concordataria quando verrà depositata, perché quella percentuale può diventare la misura del tuo diritto verso l’INPS.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 29754/2025, a Cass. n. 23620/2025 e ad App. Milano 5 febbraio 2025, va tenuta presente Cass., Sez. Lavoro, n. 2101/2025, secondo cui, una volta maturato il diritto alla prestazione previdenziale in presenza dei presupposti di legge, la successiva revoca della sentenza dichiarativa di fallimento non impone al lavoratore di esperire un’azione esecutiva individuale: il diritto verso il Fondo permane. È un principio prezioso quando le procedure cambiano forma in corsa.
Se sei un dipendente licenziato durante il concordato in bianco
La tua situazione
Il ricorso è stato pubblicato da qualche settimana e ti arriva la lettera di licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo o all’interno di una procedura collettiva. Ti chiedi se il licenziamento è valido, se il TFR adesso ti spetta subito, e cosa succede all’indennità se il licenziamento fosse illegittimo.
Cosa cambia per te
Il deposito di una domanda di concordato, anche con riserva, non sospende il potere di licenziamento: l’impresa in concordato può legittimamente recedere quando ricorre una modifica organizzativa che comporti la soppressione definitiva di posizioni di lavoro, e può ricorrere alle integrazioni salariali quando invece intende sospendere o ridurre l’orario. Non esiste, nel Codice della crisi, un divieto di licenziamento collegato alla riserva.
Restano quindi integralmente applicabili le regole ordinarie: la procedura di licenziamento collettivo della legge n. 223/1991 quando l’impresa occupa più di quindici dipendenti e intende effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni; la comunicazione dei criteri di scelta; l’esame congiunto sindacale. E restano applicabili i termini di impugnazione: sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per l’impugnazione stragiudiziale, centottanta giorni successivi per il deposito del ricorso giudiziale. Attenzione a un dettaglio che in questi mesi fa danni: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali, non il termine di decadenza stragiudiziale di sessanta giorni per impugnare il licenziamento. Chi confonde le due cose perde il diritto.
Sul piano economico, la cessazione del rapporto rende esigibile il TFR. Qui va tenuto fermo un principio che la Cassazione ha ribadito anche di recente in materia di trasferimento d’azienda: il TFR matura progressivamente durante il rapporto, ma la sua esigibilità è legata alla cessazione, e se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore il credito non può essere fatto valere verso il precedente. Nel tuo caso il rapporto cessa davvero, quindi il TFR diventa esigibile: la quota maturata fino alla pubblicazione del ricorso resta credito anteriore concorsuale, mentre la quota maturata successivamente segue le regole dei crediti sorti in costanza di procedura.
Il punto più delicato riguarda le somme che derivano dall’eventuale illegittimità del licenziamento. Se il recesso è intimato dopo la pubblicazione del ricorso, l’obbligazione indennitaria nasce da un atto compiuto durante la procedura: la sua collocazione va valutata caso per caso alla luce dell’art. 6 CCII e della natura dell’atto, e non è una questione che si risolve con una formula. È esattamente il tipo di questione in cui l’assistenza tecnica cambia l’esito.
I numeri
Anzianità 11 anni, retribuzione lorda 2.340 €, licenziamento collettivo intimato il 3 novembre, ricorso pubblicato il 12 settembre.
- TFR complessivo maturato: circa 2.340 × 11 × 0,0693 ≈ 17.836 €, al lordo di rivalutazioni e imposta sostitutiva.
- Quota anteriore al 12 settembre: circa 17.700 € → credito concorsuale privilegiato.
- Quota dal 13 settembre al 3 novembre: circa 136 € → credito sorto in costanza di procedura.
- Indennità sostitutiva del preavviso, se non lavorato: quattro mensilità secondo il CCNL applicato = 9.360 € lordi.
- NASpI: l’indennità di disoccupazione spetta, essendo la perdita del lavoro involontaria.
I rischi specifici
Il rischio più concreto è perdere l’impugnazione per decadenza mentre si aspetta di capire cosa farà la procedura: i sessanta giorni corrono a prescindere dal concordato, dal commissario giudiziale e dalla proroga del termine ex art. 44 CCII. Nessuna misura protettiva sospende quel termine.
Il secondo rischio è accettare una conciliazione affrettata in sede sindacale, sulla base della promessa che “almeno qualcosa la prendi subito”, rinunciando a crediti privilegiati che potrebbero essere assistiti dal Fondo di garanzia.
Il terzo è non verificare i criteri di scelta nel licenziamento collettivo: in un contesto di crisi la selezione del personale è il terreno su cui si concentrano le violazioni più frequenti.
Le mosse giuste, in ordine
- Impugna il licenziamento entro sessanta giorni, con atto scritto. È irreversibile: o si fa o si perde.
- Richiedi copia integrale della comunicazione di apertura della procedura collettiva, dei criteri di scelta e della comunicazione finale.
- Presenta domanda di NASpI nei termini, senza attendere l’esito di eventuali contenziosi.
- Fatti redigere un conteggio analitico che separi la quota di TFR anteriore da quella successiva alla pubblicazione del ricorso.
- Prima di firmare qualunque verbale di conciliazione, fai valutare che cosa stai rinunciando rispetto a ciò che il Fondo di garanzia potrebbe erogarti dopo l’omologazione.
Giurisprudenza dedicata
Sul fronte delle dimissioni, Cass. n. 6437/2020 è il precedente da conoscere anche se decidi di non dimetterti: esclude la giusta causa quando il ritardo retributivo è breve, coincide con la richiesta di ammissione al concordato preventivo ed è seguito da una reazione tardiva del lavoratore. Se invece stai valutando l’uscita volontaria, è la dimostrazione che la tempestività della reazione è essa stessa un elemento di prova.
Se sei un collaboratore, un dirigente o un lavoratore non subordinato
La tua situazione
Il tuo rapporto con quell’azienda non è un normale contratto da operaio o impiegato. Sei un dirigente con un contratto individuale e un’indennità supplementare pattuita; oppure un collaboratore coordinato e continuativo; oppure un professionista con partita IVA che di fatto lavorava quasi solo per loro; oppure un agente con provvigioni arretrate. Ti hanno detto che “i dipendenti sono privilegiati” e vuoi sapere se vale anche per te.
Cosa cambia per te
Vale, ma in modo diverso a seconda della categoria, e la differenza è sostanziale.
Il dirigente è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: retribuzioni e trattamento di fine rapporto godono del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e il Fondo di garanzia interviene anche per il suo TFR. Ciò che il Fondo non copre è l’indennità supplementare prevista dai contratti collettivi dirigenziali per il licenziamento ingiustificato: quella è una voce di fonte contrattuale, estranea al perimetro della garanzia pubblica, e nel concordato segue le sorti che il piano riserverà alla categoria in cui viene collocata.
Il collaboratore coordinato e continuativo e il prestatore d’opera non hanno accesso al Fondo di garanzia, che opera per il lavoro subordinato. Il loro credito trova però collocazione privilegiata: i crediti dei prestatori d’opera rientrano nell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., quelli dell’agente per le provvigioni dell’ultimo anno di prestazione e per l’indennità di fine rapporto nell’art. 2751-bis, n. 3, c.c.
C’è poi una leva che ai non subordinati spesso sfugge. L’art. 100 CCII, nella sua parte generale, consente l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori “per prestazioni di beni o servizi” essenziali alla prosecuzione dell’attività: se la tua prestazione è oggettivamente essenziale per la continuità, puoi rientrare in quel perimetro come fornitore strategico, indipendentemente dal fatto che tu non sia un dipendente. È la stessa norma che copre i lavoratori, applicata sul versante che ti riguarda. Il presupposto, però, è dimostrare l’essenzialità, e questa si dimostra con documenti, non con affermazioni.
Va tenuto presente il rovescio della medaglia: gli acconti a professionisti in pendenza di domanda ex art. 44 CCII sono stati qualificati come atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione dal Tribunale di Milano con decreto del 28 dicembre 2023. Ricevere un pagamento non autorizzato non è un vantaggio: espone all’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori anteriori.
I numeri
Collaboratore con compenso mensile lordo 2.150 €, quattro mensilità arretrate, ricorso pubblicato il 12 settembre.
- Credito anteriore: 2.150 × 4 = 8.600 €, con collocazione privilegiata nei limiti previsti dall’art. 2751-bis c.c.
- Accesso al Fondo di garanzia INPS: escluso.
- Possibilità di autorizzazione ex art. 100 CCII come prestazione essenziale: da verificare con attestazione del professionista indipendente, salvo il caso di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.
- Compensi maturati dopo il 12 settembre per prestazioni proseguite: crediti prededucibili ex art. 6 CCII, pagabili nella gestione corrente.
Agente con provvigioni arretrate per 14.900 € riferite agli ultimi undici mesi: il privilegio ex art. 2751-bis, n. 3, c.c. copre le provvigioni dell’ultimo anno di prestazione, quindi la collocazione va verificata voce per voce sulla base della data di maturazione.
I rischi specifici
Il rischio principale per chi non è subordinato è essere trattato come un fornitore qualunque e finire in classe chirografaria, perdendo il privilegio che la legge gli riconosce. Accade quando il credito non viene qualificato correttamente in sede di formazione dell’elenco dei creditori e nessuno solleva l’obiezione.
Il secondo rischio è l’esclusione dal Fondo di garanzia scoperta tardi: chi ha lavorato per anni come collaboratore in condizioni di fatto identiche a quelle di un dipendente scopre solo alla fine che quella tutela non lo raggiunge. In quei casi va valutata per tempo, con un professionista, la percorribilità di un accertamento della natura subordinata del rapporto.
Il terzo, per il dirigente, è sovrastimare l’indennità supplementare: è una voce che nel concordato può essere trattata in modo molto diverso dal TFR.
Le mosse giuste, in ordine
- Qualifica con precisione il tuo credito e la sua collocazione: numero del privilegio, periodo di riferimento, importi.
- Verifica come sei stato inserito nell’elenco dei creditori e, se la qualificazione è errata, contestala per iscritto al commissario giudiziale.
- Se la tua prestazione è essenziale per la continuità, prepara la documentazione che lo dimostra: contratti, ordini, attività non sostituibili, effetti dell’interruzione.
- Non accettare pagamenti “in nero rispetto alla procedura”, cioè non autorizzati: sono inefficaci verso i creditori anteriori e ti espongono.
- Se il rapporto formalmente autonomo aveva in concreto i caratteri della subordinazione, valuta subito, non dopo l’omologazione, l’accertamento giudiziale della natura del rapporto.
Giurisprudenza dedicata
Il decreto del Tribunale di Milano del 28 dicembre 2023 sugli acconti ai professionisti in pendenza di domanda ex art. 44 CCII e il provvedimento del Tribunale di Roma del 17 aprile 2024 sull’estensione dell’autorizzazione anche ai debiti previdenziali delineano insieme il perimetro reale entro cui un credito non retributivo può essere pagato durante la procedura.
Tre buste paga, tre esiti
Stessa azienda, stessa data di pubblicazione del ricorso — 12 settembre — stesso piano in continuità annunciato. Tre lavoratori, tre esiti diversi. I numeri sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il meccanismo.
Prima ipotesi: Antonio, operaio in forza nel reparto in continuità
Retribuzione lorda mensile 2.340 €, netto 1.687 €. Ha due mensilità arretrate, luglio e agosto, oltre al rateo di settembre.
- Arretrati anteriori: 1.687 × 2 = 3.374 €
- Rateo 1-12 settembre: 1.687 × 12/30 = 674,80 € → anteriore
- Rateo 13-30 settembre: 1.687 × 18/30 = 1.012,20 € → prededucibile
Sviluppo. L’azienda deposita istanza ex art. 100, comma 1, ultima parte, CCII indicando i lavoratori addetti al ramo in continuità e chiedendo l’autorizzazione al pagamento delle mensilità antecedenti. Il tribunale autorizza.
Esito. Antonio incassa 1.012,20 € come pagamento di gestione corrente entro le scadenze ordinarie, e 4.048,80 € (3.374 + 674,80) a seguito dell’autorizzazione. Da ottobre percepisce la retribuzione piena ogni mese. Credito residuo anteriore: zero, salvo tredicesima e ferie non incluse nell’istanza.
Seconda ipotesi: Marina, ex dipendente uscita il 30 aprile
TFR accantonato 23.480 €, tre mensilità arretrate per 5.061 € netti complessivi. Nessun rapporto in corso.
Sviluppo. L’art. 100 CCII non la copre: non è addetta ad alcuna attività in continuazione. Il Fondo di garanzia non può intervenire perché manca la sentenza di omologazione e manca la comunicazione ex art. 104 CCII. Marina resta creditrice concorsuale privilegiata. Nel frattempo interrompe la prescrizione e si fa accertare il credito, cosa che le misure protettive non impediscono perché colpiscono le azioni esecutive e cautelari, non quelle di cognizione.
Esito. Nulla nell’immediato. Quattordici mesi dopo interviene l’omologazione, con previsione di pagamento dei privilegiati di lavoro al 70%. Applicando il principio di Cass. n. 29754/2025, il Fondo di garanzia eroga 23.480 × 70% = 16.436 € di TFR. Per le retribuzioni degli ultimi tre mesi il Fondo interviene nei limiti del massimale pari a tre volte il massimale mensile dell’integrazione salariale straordinaria, al netto delle ritenute previdenziali. Differenza rispetto ad Antonio: quattordici mesi di attesa e una decurtazione del 30% sul TFR.
Terza ipotesi: Luca, collaboratore coordinato e continuativo
Compenso mensile 2.150 €, quattro mensilità arretrate per 8.600 €, prestazione proseguita anche dopo il 12 settembre.
Sviluppo. Luca non ha accesso al Fondo di garanzia. Il suo credito anteriore di 8.600 € è privilegiato nei limiti dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Per i compensi maturati dopo il 12 settembre vale la prededuzione dell’art. 6 CCII, quindi 2.150 € al mese vengono pagati nella gestione corrente. Luca documenta l’essenzialità della propria prestazione e l’azienda include anche il suo credito anteriore in un’istanza ex art. 100 CCII, con attestazione del professionista indipendente.
Esito. I compensi correnti sono regolari da ottobre. Sugli 8.600 € arretrati l’esito dipende interamente dall’autorizzazione: se concessa, incasso nel giro di settimane; se negata, attesa dell’omologazione senza alcuna rete di garanzia pubblica alle spalle.
Tre persone, la stessa azienda, lo stesso giorno: chi è dentro la continuità incassa in settimane, chi è uscito prima attende più di un anno e prende il 70%, chi non è subordinato dipende da un’autorizzazione e non ha alcun Fondo che lo copra.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Le situazioni reali quasi mai coincidono con un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si risolvono.
Dipendente in forza con crediti anteriori e prestazione autonoma accessoria verso lo stesso datore. Le due posizioni non si sommano e non si compensano: vanno tenute separate. Il credito da lavoro subordinato segue l’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e può accedere al Fondo di garanzia; quello da prestazione autonoma segue una collocazione diversa e resta fuori dal Fondo. L’errore tipico è presentare un unico conteggio cumulativo, che rende indistinguibili le due masse e indebolisce entrambe.
Dipendente cessato e poi riassunto dalla stessa impresa durante la procedura. Il primo rapporto genera crediti anteriori, compreso il TFR divenuto esigibile alla prima cessazione; il secondo genera crediti prededucibili. Il fatto di essere di nuovo in azienda non trasforma il vecchio credito in nuovo credito, e non lo rende pagabile senza autorizzazione.
Dipendente il cui ramo d’azienda viene ceduto durante la procedura. Qui entra in gioco l’art. 2112 c.c. e la disciplina speciale dei trasferimenti di azienda in crisi. La Cassazione, in materia di TFR e trasferimento, ha ribadito che quando il lavoratore prosegue senza soluzione di continuità alle dipendenze del cessionario il rapporto non si considera interrotto e il credito per TFR non può essere fatto valere verso il precedente datore, perché il TFR matura progressivamente ma è esigibile solo alla cessazione del rapporto. Tradotto: la cessione può spostare il tuo credito anziché liquidarlo, e va verificato con precisione quale quota resta a carico di chi.
Dipendente che è anche socio o garante dell’impresa. È la combinazione più pericolosa. Da un lato sei creditore privilegiato di lavoro, dall’altro sei esposto verso le banche per le fideiussioni rilasciate. Le due posizioni vanno gestite contemporaneamente e con strategie coordinate, perché la protezione dell’impresa non protegge il garante: l’escussione della fideiussione può arrivare mentre ancora attendi lo stipendio.
Dipendente creditore che ha già ottenuto un decreto ingiuntivo prima della pubblicazione. Il titolo resta valido e non si perde. Ciò che si blocca, se le misure protettive sono state richieste e confermate, è l’esecuzione: il pignoramento non può essere iniziato né proseguito. Il titolo conserva però pieno valore per l’accertamento del credito nella procedura e, secondo l’insegnamento di Cass. n. 23620/2025, per la quantificazione della prestazione del Fondo.
Dipendente in cassa integrazione che inizia un altro lavoro. Va verificata con attenzione la compatibilità tra il nuovo rapporto e il trattamento di integrazione salariale, perché le regole di cumulabilità e di comunicazione all’INPS sono stringenti e la loro violazione comporta la decadenza.
Il confronto tra profili
La tabella riassume le differenze operative principali. Va letta tenendo presente che ogni riga presuppone la verifica del caso concreto: il punto della guida è mostrare che le regole non sono le stesse per tutti.
| Aspetto | Dipendente in forza (continuità) | Dipendente con arretrati | Dipendente sospeso / azienda ferma | Ex dipendente cessato | Dipendente licenziato in corso | Collaboratore / dirigente / autonomo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natura del credito | Prededucibile per il periodo post-deposito | Anteriore concorsuale privilegiato | Anteriore; integrazione salariale a carico INPS | Interamente anteriore privilegiato | Misto: quota ante e quota post | Anteriore privilegiato (n. 2 o n. 3) o prededucibile se post |
| Art. 100 CCII applicabile | Non necessario per le mensilità correnti | Sì, se addetto al ramo in continuità | No, manca il presupposto della continuità | No, non è addetto all’attività | Solo per la parte anteriore e se ancora addetto | Possibile come prestazione essenziale |
| Fondo di garanzia INPS | Non pertinente finché il rapporto prosegue | Non ancora: serve l’omologazione | Solo dopo cessazione e omologazione | Sì, ma solo dopo l’omologazione | Sì, dopo l’omologazione | Escluso per i non subordinati; ammesso per il dirigente |
| Ammortizzatori sociali | Di norma non attivati | Possibili in caso di riduzione oraria | Centrali: CIGS, FIS, solidarietà | NASpI se cessato | NASpI | Non applicabili al lavoro autonomo |
| Azioni esperibili | Mora scritta, accertamento del credito | Istanza ex art. 100, mora, accertamento | Verifica ammortizzatori, dimissioni per giusta causa | Interruzione prescrizione, accertamento | Impugnazione entro 60 giorni + 180 | Contestazione della qualificazione del credito |
| Rischio principale | Confondere prededuzione e incasso certo | Restare fuori dall’elenco degli addetti | Mesi senza reddito e senza tutele | Prescrizione e falcidia sul Fondo | Decadenza dall’impugnazione | Degrado a chirografo e assenza di Fondo |
Le domande trasversali
Cosa succede se durante la procedura passo da un profilo all’altro? È lo scenario più frequente e va gestito in anticipo. Se sei dipendente in forza e vieni licenziato, il tuo credito si spacca in due: una quota anteriore e una successiva alla pubblicazione, con regimi diversi. Se sei sospeso e il rapporto cessa, si apre l’accesso alla NASpI e, dopo l’omologazione, al Fondo di garanzia. La regola pratica è una sola: ogni volta che cambia il tuo status, va aggiornato il conteggio analitico separando i periodi. Senza quella separazione, ogni pretesa successiva parte in salita.
Il concordato in bianco blocca anche i pignoramenti che io ho già avviato contro l’azienda? Sì, se il debitore ha chiesto le misure protettive nella domanda e il giudice le ha confermate: l’art. 54, comma 2, CCII vieta ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, a pena di nullità, e l’art. 55 impone la conferma o la revoca entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, pena la perdita di efficacia. Il blocco non è automatico: va verificato se è stato chiesto e se è stato confermato.
Posso comunque fare causa per farmi riconoscere il credito? Sì. Il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non quelle di cognizione. Il credito accertato con sentenza o decreto ingiuntivo mantiene tutto il suo valore, ed è anzi lo strumento che, secondo Cass. n. 23620/2025, consente di individuare la misura dell’intervento del Fondo di garanzia. Ottenere un titolo durante la fase in bianco è spesso la mossa più utile possibile, anche se non lo si potrà eseguire subito.
Quanto può durare il concordato in bianco? Il tribunale assegna un termine tra trenta e sessanta giorni, prorogabile per giustificati motivi di non oltre sessanta giorni in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. Sul piano pratico significa che la fase può arrivare a circa quattro mesi, cui si aggiungono i tempi della procedura vera e propria fino all’omologazione. Per chi aspetta il Fondo di garanzia, l’orizzonte realistico si misura in trimestri, non in settimane.
L’azienda mi chiede di firmare una rinuncia o una transazione “per sbloccare il pagamento”: conviene? È una richiesta che si presenta con frequenza proprio nella fase in bianco, quando la liquidità è scarsa e l’impresa cerca di ridurre il fabbisogno concordatario prima di depositare il piano. Va detto che una rinuncia a crediti di lavoro non è un atto neutro: incide sulla quantificazione del credito che, secondo l’insegnamento di Cass. n. 23620/2025, determina anche la misura dell’intervento del Fondo di garanzia. Rinunciare a una parte del TFR per incassare subito una frazione del dovuto può quindi significare rinunciare due volte, verso il datore e verso l’INPS. Va aggiunto che gli atti dispositivi su diritti derivanti da norme inderogabili sono soggetti al regime dell’art. 2113 c.c., con la relativa impugnabilità nei sei mesi, salvo che la rinuncia intervenga nelle sedi protette previste dalla legge, dove diventa definitiva. Prima di firmare in una sede sindacale o in commissione di certificazione, il conteggio va fatto, non stimato.
Devo insinuarmi al passivo come nel fallimento? No, e questa è una delle confusioni più diffuse. Il concordato preventivo non prevede un procedimento di verificazione dello stato passivo analogo a quello della liquidazione giudiziale: i creditori vengono individuati sulla base dell’elenco depositato dal debitore e verificati dal commissario giudiziale, che ne riferisce al tribunale e provvede alle comunicazioni ai creditori ai sensi dell’art. 104 CCII. Questo significa che la tua posizione dipende in larga misura da come l’azienda ti ha inserito in quell’elenco: importo, natura del credito, collocazione privilegiata o chirografaria. Controllare come sei stato censito, e contestare per iscritto al commissario giudiziale un inserimento errato o un importo sottostimato, è un’attività concreta che va fatta appena l’elenco è disponibile, non in prossimità del voto.
E se il concordato non arriva mai all’omologazione? Se la procedura si converte in liquidazione giudiziale, il percorso cambia forma ma il diritto non si dissolve: l’accertamento del credito avviene nello stato passivo e il Fondo di garanzia interviene secondo le regole proprie di quella procedura. La Cassazione, con la pronuncia n. 2101/2025, ha chiarito in un caso analogo che il diritto verso il Fondo, una volta maturato in presenza dei presupposti di legge, permane anche a fronte di vicende successive della procedura. La transizione va però presidiata, perché i termini e gli adempimenti cambiano.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per profilo di applicazione. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica.
Per il dipendente in forza con attività proseguita
Corte di cassazione, Sez. V tributaria, 27 gennaio 2025, n. 1859. L’imprenditore che ha depositato la domanda di concordato, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti in relazione alla prosecuzione dell’attività, con maturazione di sanzioni e interessi in caso di omissione; per le ritenute relative alle retribuzioni anteriori alla domanda il pagamento non è invece consentito, trattandosi di debiti pregressi, salvo l’ipotesi autorizzativa. Rilevanza: distingue con nettezza il regime delle retribuzioni correnti da quello degli arretrati e conferma che la continuità comporta obblighi fiscali pieni.
Corte di cassazione, Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522. Affronta il divieto legale di esecuzione dei pagamenti in capo all’impresa ammessa al concordato preventivo e le conseguenze in punto di regolarità contributiva. Rilevanza: spiega perché l’impresa in procedura non può semplicemente “mettersi in regola” pagando, e perché il DURC diventa un problema che si riflette sulla possibilità stessa di proseguire l’attività.
Per il dipendente con arretrati
Tribunale di Milano, Sez. II civile, decreto 26 gennaio 2023. Autorizza il pagamento di retribuzioni relative a un periodo anteriore al deposito della domanda ex art. 44, comma 1, CCII, in vista di un piano in continuità, ritenendo ricorrenti i presupposti dell’ultima parte dell’art. 100, comma 1, CCII senza necessità di attestazione, per 29.862,61 € lordi pari a 21.439,80 € netti, in continuità con quanto già autorizzato per la mensilità precedente. Rilevanza: dimostra che l’autorizzazione è concreta, ripetibile e quantificata.
Tribunale di Milano, Sez. II civile, 9 marzo 2023. Si occupa, in un concordato con riserva, dell’istanza di autorizzazione al pagamento relativa alla mensilità in corso al momento della presentazione del ricorso per i lavoratori ancora in servizio. Rilevanza: è il precedente sul “mese a cavallo”, il punto in cui il credito si spezza tra anteriore e prededucibile.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civile, 17 aprile 2024. In presenza di istanza di ammissione a concordato in continuità con contestuale richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori, ammette che la richiesta possa riguardare anche i debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC. Rilevanza: allarga il perimetro dell’autorizzazione oltre il puro credito retributivo, includendo la contribuzione.
Corte di cassazione, Sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578. Il divieto di pagamento dei debiti anteriori si ricava dal sistema: ciò che il creditore non può conseguire con l’esecuzione forzata non può ottenerlo con l’adempimento spontaneo, perché in entrambi i casi si violerebbe la parità di trattamento. Rilevanza: è la ragione giuridica per cui l’azienda “non può” pagarti, anche quando vorrebbe.
Per il dipendente sospeso o con azienda ferma
Corte di cassazione, 2025, n. 19591. Anche la natura del credito dell’unico soggetto istante può rilevare nel riscontro dello stato di insolvenza, quando si tratti di credito retributivo da lavoro dipendente. Rilevanza: riconosce al credito di lavoro un peso specifico nella valutazione della crisi, utile quando la procedura si trascina senza costruire soluzioni.
Per l’ex dipendente cessato
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 2025, n. 29754. La falcidia del credito per TFR pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione verso il Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297/1982, perché quella norma correla l’intervento non solo all’insolvenza del datore ma anche all’accertamento e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologazione. Rilevanza: è la pronuncia che impone di presidiare il trattamento dei crediti di lavoro nel piano, perché quella percentuale diventa la misura dell’intervento pubblico.
Corte d’Appello di Milano, Sez. lavoro, 5 febbraio 2025. L’autonomia dell’obbligazione previdenziale gravante sul Fondo di garanzia, destinata a supplire all’insolvenza datoriale, impedisce all’istituto di opporre ai lavoratori la falcidia concordataria, con conseguente obbligo di pagamento integrale del TFR; nel caso esaminato il piano prevedeva il pagamento del 65,9%. Rilevanza: rappresenta l’orientamento opposto a quello di legittimità e conferma che la questione è ancora contesa nel merito.
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 20 agosto 2025, n. 23620. L’accertamento giurisdizionale della misura del TFR, ottenuto con l’ammissione al passivo o con un titolo esecutivo verso il datore, è la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo, che è ente terzo rispetto al rapporto di lavoro pur avendo un’obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto. Rilevanza: spiega perché conviene munirsi di un titolo anche quando non lo si può eseguire.
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 27 gennaio 2025, n. 1860. Il diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982 si configura come diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo insoddisfatto verso il datore, e si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza. Rilevanza: chiarisce che stai facendo valere due diritti diversi verso due soggetti diversi, con regole proprie.
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 2025, n. 2101. Una volta accertati i presupposti di legge e maturato il diritto alla prestazione del Fondo, la successiva revoca della sentenza dichiarativa di fallimento non impone al lavoratore di esperire un’azione esecutiva individuale: il diritto verso il Fondo permane. Rilevanza: mette al riparo il lavoratore dalle vicende successive e mutevoli della procedura.
Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 28 gennaio 2025, n. 1934. Quando il datore di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, non più assoggettabile a procedura, l’accertamento necessario all’intervento del Fondo va conseguito nei confronti dei soci quali successori, a prescindere dall’effettiva riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Rilevanza: indica la strada quando la procedura non arriva mai e l’impresa svanisce.
Corte di cassazione, 21 dicembre 2017, n. 30712. Interviene sulla natura del Fondo di garanzia e sulla decorrenza del termine di prescrizione annuale relativo alle ultime tre mensilità di retribuzione. Rilevanza: è il riferimento sui tempi, che nel concordato in bianco corrono mentre sembra non succedere nulla.
Per il dipendente licenziato e per i non subordinati
Corte di cassazione, 2020, n. 6437. Esclude la giusta causa di dimissioni quando il ritardo nel pagamento delle retribuzioni si è protratto per un breve lasso temporale, è coinciso con la richiesta di ammissione al concordato preventivo per conclamato stato di crisi, e la reazione del lavoratore è stata tardiva. Rilevanza: la tempestività della reazione è essa stessa elemento di valutazione, e questo vale sia per chi vuole dimettersi sia per chi vuole restare.
Tribunale di Milano, Sez. II civile, 28 dicembre 2023. Gli acconti versati ai professionisti in pendenza di domanda con riserva ex art. 44 CCII costituiscono atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione del tribunale, con le conseguenze previste in caso di omissione. Rilevanza: chiarisce che ricevere un pagamento non autorizzato non è un vantaggio ma un’esposizione.
Tribunale di Ferrara, 28 maggio 2024. Ribadisce che, ai sensi dell’art. 46 CCII, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 44, e fino al decreto di apertura, opera il regime differenziato tra ordinaria e straordinaria amministrazione. Rilevanza: è la cornice entro cui ogni pagamento durante la fase in bianco va valutato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Ecco, in concreto, gli interventi che lo Studio svolge su questa materia, declinati per profilo dove la differenza conta.
- Ricostruiamo la linea del tempo del credito, acquisendo la visura camerale e individuando la data esatta di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e separiamo analiticamente ciò che è maturato prima e ciò che è maturato dopo, voce per voce e giorno per giorno.
- Redigiamo il conteggio analitico del credito di lavoro distinguendo retribuzioni, mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, con l’indicazione della collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis c.c.
- Per i dipendenti ancora in forza verifichiamo se è stata depositata un’istanza ex art. 100 CCII e se il nominativo è incluso nell’elenco dei lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione, e interveniamo per iscritto quando l’inclusione manca senza ragione.
- Predisponiamo le diffide e gli atti interruttivi della prescrizione, indirizzati all’impresa e per conoscenza al commissario giudiziale, con la periodicità necessaria a proteggere il credito per tutta la durata della procedura.
- Promuoviamo le azioni di accertamento del credito anche in pendenza di misure protettive, poiché il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII colpisce le azioni esecutive e cautelari e non quelle di cognizione, e il titolo così ottenuto serve a quantificare la prestazione del Fondo di garanzia.
- Per gli ex dipendenti costruiamo il fascicolo per il Fondo di garanzia INPS, verifichiamo i presupposti dell’intervento, i modelli richiesti per le procedure regolate dal Codice della crisi e i termini di prescrizione, e presidiamo il trattamento riservato ai crediti di lavoro nella proposta concordataria, perché da quella percentuale dipende la misura dell’intervento pubblico.
- Impugniamo i licenziamenti individuali e collettivi nei termini di decadenza, verificando la procedura della legge n. 223/1991 e i criteri di scelta, e valutiamo la collocazione delle somme indennitarie in relazione al momento genetico dell’obbligazione.
- Per i collaboratori, i dirigenti e i lavoratori autonomi contestiamo la qualificazione errata del credito quando viene degradato a chirografo, e costruiamo la documentazione dell’essenzialità della prestazione quando esiste lo spazio per un’autorizzazione ex art. 100 CCII.
- Verifichiamo la regolarità contributiva e gli ammortizzatori sociali, controllando l’estratto conto INPS, le causali attivate e le domande presentate, perché l’omissione contributiva è il primo segnale che la continuità sta cedendo.
- Gestiamo la posizione debitoria personale del lavoratore rimasto senza reddito, attivando gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento prima che i creditori si trasformino in pignoramenti sullo stipendio futuro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno la logica con cui il tribunale valuta un’istanza di autorizzazione, quali elementi rendono credibile la prospettazione della continuità e quali la rendono inconsistente: è esattamente il terreno su cui si decide se le mensilità arretrate dei lavoratori verranno pagate o no. E la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, insieme al ruolo di professionista fiduciario di un OCC, consente di affrontare il secondo tempo del problema, quello in cui il lavoratore rimasto mesi senza stipendio è a sua volta diventato debitore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità: lo stesso difensore che imposta la diffida e l’istanza segue il caso davanti al tribunale, in appello e, se occorre, in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di linea a metà percorso. Sul singolo caso lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare, perché un credito di lavoro dentro una procedura concorsuale è insieme una questione giuridica e una questione di numeri: il conteggio, la collocazione, la capienza del piano e la fiscalità del TFR vanno letti contemporaneamente.
In conclusione
Il primo passo non è chiedersi “quando pagano”: è capire dove ti colloca quella data di pubblicazione nel registro delle imprese. Il primo passo è identificare il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che hai sentito raccontare da un collega che si trova in una posizione diversa dalla tua. Chi è dentro la continuità ha una norma che gli apre una porta e deve pretendere che venga usata. Chi è uscito prima ha un orizzonte più lungo e deve proteggere il credito dal tempo e dalla falcidia. Chi non è subordinato deve difendere la qualificazione del proprio credito prima che qualcun altro la decida al posto suo.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché sta esattamente nel punto in cui le due competenze si incontrano. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di muoversi dentro la procedura con la lingua della procedura, non da spettatori; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC permette di seguire il lavoratore anche quando l’assenza di reddito lo ha trasformato in debitore; e la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la difesa del credito, su una materia in cui la Corte di cassazione sta ancora ridefinendo i confini — si pensi alla questione della falcidia e del Fondo di garanzia — possa essere portata fino all’ultimo grado dallo stesso professionista che l’ha impostata.
📩 Non lasciare che siano i tempi della procedura a decidere per te: mentre l’azienda prepara il piano, il tuo credito corre, la prescrizione corre e le decadenze maturano. Contatta ora lo Studio Monardo per una valutazione della tua posizione: trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa pagina.
