La domanda che arriva sempre troppo tardi
La domanda arriva quasi sempre allo stesso modo, e quasi sempre nello stesso momento: al telefono, di pomeriggio, con un pignoramento presso terzi già notificato alla banca e ai tre clienti principali. «Se deposito il concordato in bianco, l’Agenzia si ferma?»
La risposta breve è: sì, ma non da sola, non subito e non per sempre. E ognuna di queste tre precisazioni ha una data.
Il concordato “in bianco” — che il Codice della crisi chiama accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 CCII, e che i pratici chiamano ancora domanda prenotativa — non è un interruttore. È una procedura a tappe, ciascuna con un termine proprio, alcuni perentori e altri no, alcuni che corrono anche ad agosto e altri che si fermano. Lo scudo contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non nasce con il deposito: nasce con la pubblicazione nel registro delle imprese, e solo se le misure protettive sono state chieste. Vive trenta giorni in una condizione precaria, va confermato, dura quattro mesi, si proroga, e incontra un muro invalicabile al dodicesimo mese.
Chi conosce questa sequenza agisce nella finestra giusta e ottiene la protezione; chi la ignora deposita un ricorso perfetto nel giorno sbagliato e scopre che le somme erano già uscite dal conto.
Su questa materia lo Studio Monardo opera sul terreno esatto in cui il diritto della crisi d’impresa e il diritto della riscossione si incrociano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — l’abilitazione che riguarda proprio la gestione anticipata della crisi e le misure protettive del patrimonio — ed è coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè della competenza che serve quando il creditore da fermare non è un fornitore ma l’Agente della riscossione, con i suoi poteri di autotutela esecutiva. È inoltre avvocato cassazionista, il che conta perché la partita sulle misure protettive si gioca su reclami e impugnazioni, dove il grado successivo non è un’eventualità remota ma la regola.
Qui sotto trovi l’intera cronologia, giorno per giorno.
📩 Se in questo momento hai un pignoramento in corso o un preavviso appena notificato, non leggere questa guida come un approfondimento teorico: scrivici oggi stesso, i riferimenti completi per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa pagina.
La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio, ecco l’intera sequenza. Ogni riga corrisponde a una sezione di questa guida, e il tempo scorre sempre nella stessa direzione: dal momento in cui l’Agente della riscossione si muove al momento in cui il tribunale omologa — o non omologa.
Il calendario che segue è quello ordinario del concordato preventivo con riserva di un’impresa commerciale non minore. I tempi “reali” indicati sono quelli che si osservano mediamente nei tribunali italiani e possono variare in modo sensibile da sede a sede.
| Tappa | Quando | Che cosa accade | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Tappa 1 | Prima del giorno 0 | AdER notifica intimazioni, preavvisi di fermo, iscrive ipoteca, avvia pignoramenti presso terzi | D.P.R. 602/1973, artt. 50, 72-bis, 77, 86 |
| Tappa 2 | Giorno 0 | Deposito del ricorso ex art. 40 con riserva, più istanza di misure protettive | Artt. 40, 44, 54 co. 2 CCII |
| Tappa 3 | Giorno 1 | Pubblicazione nel registro delle imprese: lo scudo si alza | Artt. 45, 54 co. 2 CCII |
| Tappa 4 | Giorni 2–29 | Protezione operante ma non ancora confermata; le esecuzioni pendenti vanno bloccate una per una | Art. 623 c.p.c. |
| Tappa 5 | Entro il giorno 30 | Il giudice conferma o revoca le misure, fissandone la durata; decreto reclamabile | Art. 55 co. 3 CCII |
| Tappa 6 | Giorni 30–60 (fino a 120) | Termine per depositare proposta, piano e documentazione; costruzione della transazione fiscale | Artt. 44 co. 1, 63, 88 CCII |
| Tappa 7 | Intorno al 4° mese | Scadenza delle misure confermate; istanza di proroga | Artt. 55 co. 4, 8 CCII |
| Tappa 8 | Dal deposito del piano all’apertura e al voto | Decreto di apertura, commissario giudiziale, votazione | Artt. 47, 107 ss. CCII |
| Tappa 9 | Entro il 12° mese | Muro invalicabile della durata massima; omologa ed effetti definitivi | Artt. 8, 112, 117 CCII |
Due avvertenze da tenere a mente per tutta la lettura. La prima: le misure protettive non sono automatiche, vanno chieste. La seconda: il tempo massimo complessivo di dodici mesi comprende anche le misure eventualmente già godute in composizione negoziata. Chi ha già consumato otto mesi di protezione nella negoziata arriva al concordato con quattro mesi residui, non con dodici.
Tappa 1 — Prima del giorno 0: quello che l’Agente della riscossione ha già messo in moto
Cosa succede
Nessuna impresa arriva al concordato con riserva il primo giorno di difficoltà. Ci arriva dopo mesi in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha lavorato con i propri tempi, che sono scanditi da norme diverse da quelle del Codice della crisi e che corrono in parallelo, indifferenti alla crisi aziendale.
La sequenza dell’Agente è nota e ripetitiva. Notifica della cartella. Decorsi sessanta giorni, la cartella diventa titolo per l’espropriazione. Se è passato più di un anno, occorre l’intimazione ad adempiere. Poi arrivano le misure cautelari: le procedure cautelari dell’Agente si dividono in fermo amministrativo del veicolo e ipoteca sugli immobili, e l’ipoteca può essere iscritta per debiti non inferiori a ventimila euro; in entrambi i casi il debitore riceve una comunicazione preventiva che concede trenta giorni dalla notifica per mettersi in regola, decorsi i quali l’Agenzia è legittimata a iscrivere la procedura cautelare. Infine l’espropriazione vera e propria: la procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento, che può avere a oggetto somme, beni mobili e beni immobili.
La leva più temuta resta il pignoramento dei crediti verso terzi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che consente all’Agente di ordinare direttamente al terzo — la banca, il cliente, il committente — di pagare nelle sue mani senza passare dal giudice dell’esecuzione. È l’arma che blocca la cassa di un’impresa in ventiquattro ore.
E il contesto non è statico: il piano operativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2026 ha reso la strategia di recupero coattivo molto più aggressiva, con l’obiettivo dichiarato di realizzare oltre centomila pignoramenti presso terzi in pochi mesi, affidando la riscossione forzosa agli algoritmi invece che ai vecchi faldoni.
La norma
Artt. 50, 72, 72-bis, 76, 77 e 86 del D.P.R. 602/1973. L’Agente della riscossione gode di un potere di autotutela esecutiva: non deve procurarsi un titolo giudiziale, perché il titolo è il ruolo.
I termini che si attivano
Sessanta giorni dalla notifica della cartella per il pagamento spontaneo. Trenta giorni dalla comunicazione preventiva di fermo o ipoteca. Un anno di validità del precetto implicito contenuto nella cartella, oltre il quale serve l’intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
C’è poi un termine che gioca a favore del debitore e che quasi nessuno invoca. Con le ordinanze nn. 30214/2025 e 28520/2025 la Corte di cassazione ha affermato che il pignoramento presso terzi disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non produce effetti sine die ma è soggetto a un preciso limite temporale, oltre il quale l’esercizio dell’azione esecutiva richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria: decorsi sessanta giorni dalla notifica, il pignoramento presso terzi diventa automaticamente inefficace, e le somme riscosse dall’Agente successivamente a quel termine risultano prive di valido titolo esecutivo.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase le opzioni sono ancora tutte aperte, ed è la fase in cui costano meno. Si può chiedere la rateizzazione, che sospende l’aggressione. Si possono impugnare gli atti per vizi propri. Si può verificare la prescrizione dei singoli carichi. Si può accedere alla composizione negoziata e chiedere le misure protettive dell’art. 18 CCII — ma attenzione, perché quel tempo si somma al plafond dei dodici mesi.
Ed è qui che va presa la decisione più importante di tutta la timeline: se esiste una prospettiva concreta di risanamento, il concordato va depositato prima che il pignoramento presso terzi produca i suoi effetti, non dopo.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare. L’imprenditore tratta con l’Agente, chiede la rateizzazione, la ottiene, decade dopo qualche rata, ne chiede un’altra. Nel frattempo i mesi passano, l’attivo si erode, i fidi vengono revocati. Quando finalmente si decide per il concordato, il valore di liquidazione è talmente basso che costruire una proposta conveniente per il ceto creditorio diventa un esercizio quasi impossibile.
Quanto dura realmente
Dalla prima cartella non pagata al primo pignoramento presso terzi passano mediamente dodici-diciotto mesi. Dal preavviso di fermo al fermo effettivo, poche settimane. Dall’ipoteca al pignoramento immobiliare, anche anni. È un tempo lungo, e per questo viene sprecato quasi sempre.
Tappa 2 — Giorno 0: il deposito del ricorso con riserva
Cosa succede
Il giorno zero è il giorno del deposito telematico del ricorso ex art. 40 CCII con riserva di presentare proposta, piano e accordi. Il fascicolo che viene depositato non contiene il piano: contiene i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, e la documentazione prevista dall’art. 39, comma 3, CCII.
L’art. 44 CCII disciplina l’accesso con riserva agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, consentendo al debitore di anticipare il deposito della sola documentazione contabile rinviando proposta, piano e accordi a un momento successivo.
Ed è in questo stesso ricorso — non dopo, non con atto separato — che va formulata l’istanza di misure protettive. Questo è il punto che più spesso viene sottovalutato, e che decide se l’Agenzia si fermerà o no.
La norma
L’art. 54, comma 2, CCII dispone che, se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. L’aver previsto come eventuale l’accesso alle misure protettive costituisce la prima rilevante novità del Codice rispetto alla previgente disciplina dell’art. 168 legge fallimentare.
Tradotto: sotto la vecchia legge fallimentare il blocco era un effetto automatico del deposito. Oggi non lo è più. Se l’istanza di misure protettive non è nel ricorso, l’Agenzia della riscossione non si ferma affatto.
I termini che si attivano
Con il decreto che concede i termini, il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di un progetto di regolazione comprovato, entro il quale depositare la proposta di concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione ex art. 64-bis.
Nel massimo, quindi, centoventi giorni. Non un giorno di più, e la proroga non è un diritto.
Cosa può fare il debitore ora
Deve fare tre cose contemporaneamente, e la terza è quella che salta sempre.
Primo: depositare il ricorso con l’istanza di misure protettive formulata in modo specifico, indicando il perimetro dei beni e dei diritti con cui si esercita l’attività d’impresa.
Secondo: indicare già nel ricorso, almeno per linee generali, quale sarà lo strumento e quale la direzione del risanamento. La giurisprudenza di merito lo pretende, soprattutto se l’impresa arriva da una composizione negoziata. Il Tribunale di Massa, con pronuncia del 20 maggio 2026, ha affrontato il caso di una società già beneficiaria di misure protettive nella composizione negoziata per la durata massima, che chiedeva ulteriori misure in sede di concordato con riserva, affermando la necessità che il ricorrente abbia quanto meno accennato per grandi linee a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.
Terzo, e decisivo: censire tutte le procedure esecutive e cautelari già pendenti, con numero di ruolo, giudice dell’esecuzione, terzo pignorato e data della prossima udienza. Perché la protezione, come vedremo alla Tappa 4, non si autoesegue: qualcuno deve portarla davanti a ciascun giudice dell’esecuzione.
L’errore tipico di questa fase
Depositare la domanda prenotativa con finalità puramente dilatorie, o depositarne una seconda dopo che la prima non ha funzionato. È la condotta che la Cassazione sanziona con la massima severità. Con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026 la Sezione I ha affermato che integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità della domanda, la presentazione di una nuova istanza di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, anziché procedere alle integrazioni richieste dal tribunale, rinunci alla precedente domanda e ne presenti una nuova in assenza di significative modifiche nell’attivo e nel passivo patrimoniale; le marginali variazioni della situazione patrimoniale intervenute tra le due domande ben possono essere recepite mediante integrazione del piano originario e non giustificano il ricorso a una nuova procedura prenotativa, configurandosi altrimenti un utilizzo dello strumento concordatario con finalità dilatorie eccedenti o deviate rispetto a quelle predisposte dall’ordinamento.
Quanto dura realmente
Il deposito è istantaneo. La fissazione del decreto che concede i termini richiede mediamente da pochi giorni a tre settimane, a seconda del tribunale e della presenza di istanze di apertura della liquidazione giudiziale già pendenti.
Tappa 3 — Giorno 1: la pubblicazione nel registro delle imprese e il momento esatto in cui lo scudo si alza
Cosa succede
Qui sta il vero spartiacque di tutta la cronologia, ed è un dettaglio che molti trascurano perché sembra un adempimento burocratico.
Lo scudo non si alza con il deposito. Si alza con la pubblicazione. L’istanza è contenuta nel medesimo ricorso giudiziale che introduce il procedimento unitario e viene pubblicata unitamente ad esso nel registro delle imprese su comunicazione fatta dalla cancelleria entro il giorno successivo.
Nel mezzo c’è una finestra di poche ore, talvolta di un giorno intero. In quella finestra il pignoramento presso terzi notificato dall’Agente della riscossione è ancora perfettamente valido, e il terzo che paga in quel lasso di tempo paga legittimamente.
La norma
Artt. 45 e 54, comma 2, CCII. La pubblicazione nel registro delle imprese è il fatto costitutivo dell’effetto protettivo. Da quella data, e non prima, scatta il divieto.
Contestualmente operano altri due effetti, spesso dimenticati. Nell’art. 54, comma 2, secondo periodo, compare anche la sospensione delle prescrizioni e l’impedimento delle decadenze, con decorrenza dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. E, sul versante societario, il correttivo ha introdotto una previsione che vale oro per gli amministratori: l’art. 44, comma 1-bis, CCII garantisce, per effetto dell’accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi, la sospensione degli obblighi a tutela dell’integrità del capitale sociale — ricapitalizzare o liquidare. Per beneficiare dell’esonero dalla regola “trasforma, ricapitalizza o liquida” è però imprescindibile che sia stata avanzata una richiesta di misure cautelari o protettive ai sensi dell’art. 54 CCII.
I termini che si attivano
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il giudice deve confermare o revocare le misure (Tappa 5). Dalla stessa data decorrono, a ritroso, i novanta giorni rilevanti per l’inefficacia delle ipoteche giudiziali.
Attenzione a quest’ultimo punto, perché riguarda direttamente l’Agenzia. L’ipoteca esattoriale iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973 non è né volontaria né giudiziale: non essendo una ipoteca giudiziale, resta fuori dalla regola dell’inefficacia dei novanta giorni. Se l’Agente ha iscritto ipoteca a gennaio e la domanda viene pubblicata a marzo, quell’iscrizione non viene travolta. Le misure protettive impediscono nuove iscrizioni, non cancellano quelle già trascritte.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è brevissima e si misura in ore. Il giorno della pubblicazione è il giorno in cui vanno trasmesse le comunicazioni ai terzi pignorati e all’Agente della riscossione, allegando la visura camerale che attesta l’avvenuta pubblicazione. Non è un adempimento previsto dalla legge: è un atto di autotutela pratica, che serve a impedire che la banca esegua l’ordine di pagamento nelle ore immediatamente successive.
Va anche verificato, con attenzione chirurgica, se il pignoramento presso terzi dell’Agente sia ancora efficace alla luce del limite temporale dei sessanta giorni affermato dalla Cassazione nel 2025: se non lo è, l’ostacolo si rimuove per una ragione del tutto autonoma rispetto al concordato.
L’errore tipico di questa fase
Credere che il deposito basti e che l’informazione circoli da sola. Non circola. L’Agente della riscossione non consulta il registro delle imprese ogni mattina per verificare se qualcuno dei suoi debitori ha depositato un ricorso, e il terzo pignorato ancora meno.
Quanto dura realmente
Da poche ore a due giorni lavorativi. In periodi di picco, o in prossimità di ponti e festività, anche di più. È il motivo per cui depositare il ricorso il venerdì pomeriggio è quasi sempre una scelta sbagliata.
Tappa 4 — Dal giorno 2 al giorno 29: il limbo della conferma
Cosa succede
Da questo momento in poi la protezione esiste, ma è precaria e, soprattutto, non produce da sola alcun effetto sui processi esecutivi già pendenti. È la fase che gli imprenditori descrivono con la stessa frase: «Ho depositato, eppure il pignoramento va avanti lo stesso».
Va avanti perché nessuno lo ha fermato. Il giudice dell’esecuzione non è informato, e non ha modo di esserlo.
La norma
La norma tace, come taceva la legge fallimentare, quanto alle conseguenze che il divieto comporta sulle azioni esecutive pendenti: v’è da ritenere che esse siano sospese ai sensi dell’art. 623 c.p.c., come da tempo si orienta la giurisprudenza. In concreto: su istanza di parte, il giudice dell’esecuzione dichiarerà l’improcedibilità temporanea dell’esecuzione, con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 623 c.p.c., senza alcun margine di discrezionalità.
Le parole da leggere due volte sono “su istanza di parte”. La sospensione non è automatica sul piano processuale: è dovuta, ma va chiesta.
C’è poi una differenza di perimetro rispetto al passato che conviene conoscere. Nell’attuale art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, viene meno il riferimento ai creditori con titolo o causa anteriore alla pubblicazione della domanda, presente nel testo originario del D.Lgs. n. 14/2019 e già nell’art. 168 legge fallimentare: la norma si riferisce genericamente a qualsiasi creditore.
I termini che si attivano
Il cronometro dei trenta giorni per la conferma corre. In parallelo, se l’Agente o un altro creditore ha già ottenuto un’ordinanza di assegnazione, il tempo lavora contro il debitore, perché si apre la questione più delicata dell’intera materia: quella dell’assegnazione già emessa ma non ancora eseguita.
Se è vero che l’art. 54 CCII vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, è altrettanto vero che l’ordinanza di assegnazione consiste nell’atto conclusivo e finale dell’espropriazione presso terzi e, in base al mero dato letterale, sembrerebbe esulare dall’ambito di applicazione della disposizione, che presuppone la pendenza dell’azione.
E su un punto contiguo la Cassazione si era già espressa in passato: con la sentenza n. 3850 del 15 febbraio 2021 la Sezione I ha affrontato il tema del pagamento eseguito dal debitor debitoris in favore del creditore del proponente in corso di procedura, ammettendone la legittimità a determinati presupposti.
C’è infine un principio generale che spiega perché la corsa contro il tempo qui è reale: la sospensione del processo esecutivo opera ex nunc, secondo la regola generale dell’art. 626 c.p.c., come affermato dalla Cassazione con la pronuncia del 30 marzo 2023, n. 8998. Le somme già vincolate prima del provvedimento non tornano indietro per effetto del concordato.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la fase più operativa dell’intera timeline, e va gestita come un’attività di trincea.
Per ogni procedura esecutiva pendente occorre depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione, allegando la visura del registro delle imprese, chiedendo la declaratoria di improcedibilità temporanea. Per ogni pignoramento presso terzi ex art. 72-bis occorre comunicare al terzo l’intervenuta pubblicazione. Per ogni procedura immobiliare in corso occorre intervenire prima della vendita, perché un decreto di trasferimento è irreversibile.
La finestra difensiva di questa tappa si chiude nel momento in cui il singolo atto esecutivo si perfeziona: dopo, non c’è misura protettiva che lo faccia tornare indietro.
L’errore tipico di questa fase
Compiere atti dispositivi credendo che la procedura li legittimi. Il debitore in concordato con riserva conserva l’amministrazione dei beni, ma con limiti precisi, e la Cassazione è tornata a ribadirlo di recente. Con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026 la Sezione I si è pronunciata sugli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione compiuti nel contesto della domanda di concordato preventivo con riserva, richiamando la necessità di apposita autorizzazione nel secondo caso. E con la pronuncia n. 2042/2026 la stessa Sezione ha affermato che le condotte del debitore anteriori all’accesso alla procedura, per poter comportare la revoca come atti in frode, devono rivestire carattere decettivo, cioè essere idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, ed essere state inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori.
Quanto dura realmente
Ventotto giorni di calendario, che nella pratica diventano tre o quattro settimane di lavoro processuale intenso distribuito su più fori. È qui che si vede la differenza tra una difesa costruita e una difesa improvvisata.
Tappa 5 — Entro il giorno 30: la conferma (o la revoca) delle misure protettive
Cosa succede
Arriva il momento della verifica giudiziale. Il giudice designato, dopo avere eventualmente assunto sommarie informazioni, decide se la protezione merita di restare in piedi. Non è una formalità: è un vaglio pieno, e le revoche esistono.
La norma
L’art. 55, comma 3, CCII prevede che, nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte ove necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
Il termine è previsto a pena di chiusura ipso iure dell’ombrello protettivo, e il giudice, nello stesso provvedimento, ne stabilisce la durata. Il mancato rispetto del termine comporta la sopravvenuta perdita di efficacia delle misure, che possono tuttavia essere nuovamente richieste.
Quanto ai margini del giudice, la lettura più accreditata li àncora alla direttiva europea: il giudice può revocare la sospensione delle azioni esecutive e cautelari determinata dalla pubblicazione nel registro delle imprese esclusivamente nei casi in cui lo stay non sia necessario o non soddisfi l’obiettivo di agevolare le trattative.
I termini che si attivano
Trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese: termine perentorio, alla cui scadenza senza provvedimento la protezione cade da sola.
Dal decreto decorre poi il termine per il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., quindici giorni. Qui va fatta una precisazione che nella pratica pesa moltissimo: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti cautelari. Il reclamo contro il decreto sulle misure protettive, avendo natura cautelare, va quindi proposto nei quindici giorni anche in pieno agosto. Diverso è il caso delle opposizioni esecutive ordinarie, per le quali la sospensione feriale opera regolarmente.
E la strada del reclamo è l’unica. La Suprema Corte lo ha chiarito con l’ordinanza della Sezione I civile del 19 gennaio 2026, n. 500, qualificando i provvedimenti sulle misure protettive come provvedimenti di natura cautelare, con la conseguenza che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile, non trattandosi di provvedimenti decisori e definitivi su diritti. Chi perde davanti al giudice designato ha una sola vera occasione di rimediare, e quell’occasione va giocata con un’istruttoria migliore.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa in cui la qualità della difesa tecnica si traduce in un risultato misurabile. Alla camera di consiglio, o nelle memorie che la precedono, occorre dimostrare tre cose: che l’impresa ha un valore in continuità superiore al valore di liquidazione; che il percorso di risanamento è concreto e in corso; che la protezione non arreca ingiusto pregiudizio ai creditori, in particolare a quelli garantiti.
È qui che la struttura professionale che assiste l’impresa fa la differenza in modo visibile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: davanti al giudice designato non serve solo l’argomento giuridico, serve il numero che regge l’argomento, e il numero lo costruisce il commercialista mentre l’avvocato lo difende.
Va anche ricordato che la revoca delle misure non equivale alla fine della procedura. Restano percorribili le misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, CCII, rivolte a creditori determinati: il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 19 marzo 2026, ha ammesso che, decorso il termine di durata massima delle misure protettive, possano essere riconosciute misure cautelari aventi lo stesso contenuto ma rivolte nei confronti di specifici creditori. Sulla stessa linea si erano già collocati il Tribunale di Milano il 7 luglio 2024 e il Tribunale di Imperia il 20 febbraio 2024.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi alla conferma con un fascicolo identico a quello del deposito. Nei trenta giorni trascorsi dovrebbe essere accaduto qualcosa: una manifestazione di interesse, un accordo di massima con un investitore, una perizia sul valore aziendale, un primo confronto con l’Agenzia. Se non è accaduto nulla, il giudice se ne accorge.
Quanto dura realmente
Il provvedimento arriva mediamente tra il ventesimo e il trentesimo giorno. In alcuni tribunali il giudice fissa una camera di consiglio con contraddittorio; in altri decide sulle sole sommarie informazioni. La durata che viene concessa è variabile ma raramente supera i quattro mesi, perché è quello il tetto di fase.
Tappa 6 — Dai trenta ai centoventi giorni: il termine dell’art. 44 e la costruzione della transazione fiscale
Cosa succede
Con le misure confermate, l’impresa ha finalmente ossigeno. E ha anche, finalmente, un problema diverso: deve produrre un piano.
È la fase in cui il concordato in bianco smette di essere uno scudo e torna a essere quello che è, cioè l’anticamera di una proposta ai creditori. Ed è la fase in cui, se l’esposizione verso l’Agenzia è rilevante — e nella maggior parte dei casi lo è — si costruisce la transazione fiscale.
La norma
Il tribunale fissa con decreto un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di un progetto di regolazione comprovato. Sul versante fiscale operano l’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione e l’art. 88 CCII per il concordato preventivo.
I termini che si attivano
Il termine dell’art. 44 è rigoroso e la sua scadenza senza deposito del piano apre la strada alla liquidazione giudiziale. La Cassazione lo ha ribadito in modo netto. Con l’ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358, la Sezione I ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile un concordato con riserva: la società non aveva depositato il piano nei termini, invocando l’impossibilità di accedere alla documentazione sottoposta a sequestro probatorio in sede penale; l’istanza di proroga era stata rigettata, il concordato dichiarato inammissibile, la liquidazione giudiziale aperta, e il reclamo respinto con condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII e raddoppio del contributo unificato. La pronuncia ribadisce la natura rigorosa del termine ex art. 44 CCII, escludendo la proroga quando siano pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.
Sul fronte fiscale c’è un secondo termine, e chi lo sbaglia perde l’omologa. Negli accordi di ristrutturazione, il termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione finanziaria per riscontrare la proposta deve essere decorso al momento del deposito della domanda di omologazione. La Corte d’Appello di Ancona, con la decisione del 14 gennaio 2026, ha inoltre precisato che tale termine decorre esclusivamente dal deposito formale della proposta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ossia dal momento in cui la proposta viene esteriorizzata in modo ufficiale e diventa oggettivamente valutabile dall’Amministrazione.
Novanta giorni, dentro una finestra che al massimo ne dura centoventi. Il calendario, qui, è tutto.
Cosa può fare il debitore ora
Depositare la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi il prima possibile, perché il termine dei novanta giorni decorre da quel deposito e non dalla data del ricorso. Costruire, in parallelo, la relazione di convenienza: perché il vero terreno di gioco, se l’Agenzia non aderisce, è il cosiddetto cram down fiscale.
E su quel terreno la giurisprudenza recente ha spostato nettamente l’equilibrio a favore delle imprese. Con l’ordinanza n. 5866 del 15 marzo 2026 la Sezione I è intervenuta sull’applicazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII, consolidando un orientamento che privilegia la logica della convenienza economica e ridimensiona la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nel bloccare i percorsi di risanamento, e secondo quella pronuncia le ragioni del dissenso dell’Amministrazione finanziaria sono irrilevanti, restando il sindacato del giudice circoscritto alla convenienza. Il meccanismo opera una sorta di fictio iuris: realizza forzosamente il raggiungimento delle maggioranze, sostituendo la valutazione di convenienza del giudice a quella del creditore pubblico dissenziente.
Nella stessa direzione va la Sezione I con la pronuncia del 26 febbraio 2026, n. 4365: in tema di concordato preventivo in continuità, l’applicabilità del cram down fiscale in caso di mancata adesione presuppone la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che sia necessario che il debitore risulti meritevole. E non assume rilevanza in sé l’eziologia della crisi, quand’anche ricondotta dall’Agenzia delle Entrate a una gestione finanziaria di evasione degli obblighi tributari e contributivi, posto che l’istituto non contempla un diniego di omologazione per difetto di meritevolezza.
Attenzione però al limite strutturale che vale negli accordi di ristrutturazione: con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 la Cassazione ha stabilito che requisito essenziale dell’omologazione dell’accordo al quale l’amministrazione pubblica non aderisca è che vi siano altri creditori che abbiano prestato il loro consenso, così che la decisività dell’adesione forzosa sia misurata quale fattore additivo per raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge. Non esiste, cioè, un accordo fondato sul solo dissenso superato del Fisco.
L’errore tipico di questa fase
Usare i centoventi giorni per respirare invece che per lavorare. Il termine non si proroga per stanchezza, e non si proroga affatto se nel frattempo un creditore ha depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2043/2026, si è spinta fino a negare il diritto al compenso al professionista che aveva assistito un imprenditore nel deposito di una domanda priva di prospettive.
Quanto dura realmente
Formalmente da trenta a centoventi giorni. Nella pratica, un piano di concordato in continuità con transazione fiscale richiede almeno novanta giorni di lavoro serio tra attestatore, advisor industriale e legale. Chi parte al sessantesimo giorno non arriva.
Tappa 7 — Intorno al quarto mese: la scadenza delle misure e la proroga
Cosa succede
Le misure protettive confermate hanno una durata di fase, e quella durata scade mentre la procedura è ancora in corso. È il momento in cui, se nessuno ha presidiato il calendario, l’Agente della riscossione riparte — e riparte legittimamente.
La norma
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII la durata delle misure protettive confermate dal giudice è al massimo di quattro mesi; esse possono essere prorogate se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione, nei limiti previsti dall’art. 8 CCII e quindi del termine massimo di dodici mesi.
Il testo della norma sulla proroga è preciso nei presupposti: il tribunale può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.
I termini che si attivano
Quattro mesi dalla conferma: è il tetto di fase. L’istanza di proroga va depositata prima della scadenza, non dopo.
Il tetto complessivo è invece invalicabile e va calcolato a ritroso fin dalla composizione negoziata: l’art. 8 circoscrive gli effetti delle misure protettive a un tempo non superiore a dodici mesi, anche non continuativi, tenuto conto di eventuali rinnovi o proroghe, e quel computo tiene conto delle misure protettive concesse in sede di composizione negoziata della crisi.
E anche contro la proroga il creditore ha voce: la tutela per il creditore, analogamente a quanto accade per la conferma o la revoca della misura protettiva adottata ai sensi del terzo comma dell’art. 55 CCII, permane anche nel caso di concessione della proroga delle misure protettive.
Cosa può fare il debitore ora
Depositare l’istanza di proroga documentando i “significativi progressi”, che devono essere fatti, non promesse: una manifestazione di interesse vincolante, un accordo quadro con le banche, una delibera di un investitore, l’adesione di una quota rilevante di creditori. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in materia di proroga richiesta da una società che aveva formulato istanza con riserva di concordato in continuità, ha valorizzato in modo determinante quanto riferito ed evidenziato dal commissario giudiziale: la relazione dell’organo della procedura pesa più delle allegazioni di parte.
Se la proroga non è ottenibile, la finestra difensiva alternativa è quella delle misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, CCII, dirette a inibire a creditori determinati — tipicamente proprio l’Agente della riscossione — azioni esecutive e cautelari. È la strada che i tribunali stanno consolidando. In un caso deciso in questa cornice è stato inibito ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL di promuovere azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati, mentre sono state respinte sia la liberazione delle somme già pignorate sia la cancellazione dell’ipoteca, quest’ultima perché irreversibile e incompatibile con la natura provvisoria della tutela cautelare alla luce dell’art. 2884 c.c.
Va segnalato, per completezza, che una parte della giurisprudenza di merito nega la concedibilità di misure cautelari nella sola fase prenotativa: il Tribunale di Paola, con provvedimento del 13 marzo 2023, ha ritenuto che la mancata previsione della possibilità di ricorrere alle misure cautelari nella fase dell’art. 44 CCII sia frutto di una scelta del legislatore e non di una lacuna colmabile in via interpretativa, desumendolo dal fatto che il richiamo all’art. 44 è contenuto nei soli commi quarto e quinto dell’art. 54, riferiti alle sole misure protettive. Un orientamento opposto, però, si è affermato nei tribunali che hanno concesso inibitorie mirate anche prima del deposito del piano: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha affrontato una misura cautelare ex art. 54, comma 1, CCII in un’istanza di accesso con riserva, pronunciando un’inibitoria nei confronti del concedente di un contratto di leasing in corso di svolgimento, per impedirgli iniziative in grado di incidere sulla continuità aziendale.
L’errore tipico di questa fase
Scoprire la scadenza il giorno dopo. Il decreto di conferma indica la durata: quella data va messa in agenda il giorno stesso in cui il decreto viene comunicato, e l’istanza di proroga va preparata almeno tre settimane prima.
Quanto dura realmente
La decisione sulla proroga arriva mediamente in due o tre settimane. In alcuni tribunali si tiene udienza con i creditori interessati, e in quel caso i tempi si allungano — motivo in più per non depositare l’istanza all’ultimo giorno utile.
Tappa 8 — Dal deposito del piano all’apertura e al voto
Cosa succede
Depositati proposta, piano e attestazione, la procedura entra nella fase che tutti immaginano quando pensano al concordato: il tribunale verifica l’ammissibilità, apre la procedura, nomina il commissario giudiziale, fissa i termini per il voto.
Da questo momento la protezione del patrimonio non dipende più solo dalle misure protettive. Dipende dalla logica stessa del concorso: i creditori sono destinati a essere soddisfatti secondo le regole della proposta, e la prosecuzione delle azioni individuali diventa incompatibile con il sistema. Nel concordato preventivo la prosecuzione delle azioni esecutive individuali potrebbe sovvertire le regole vincolanti sul trattamento della massa, ad esempio consentendo al creditore chirografario che abbia in corso un pignoramento presso terzi di ottenere un pagamento anticipato e superiore rispetto alla percentuale riconosciuta nella proposta.
La norma
Artt. 47 e seguenti CCII per l’apertura, artt. 107 e seguenti per la votazione, art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Sul piano della competenza c’è un principio recente che merita attenzione: secondo la Cassazione il momento entro il quale il giudice adito può dichiarare la propria incompetenza territoriale coincide con la deliberazione di ammissione o di non ammissione, essendo a tal fine irrilevante sia la precedente emissione del decreto di concessione del termine ex art. 44 CCII, sia l’eventuale delibazione della richiesta di misure protettive o cautelari (Cass. n. 9371/2025).
I termini che si attivano
I termini per il voto e per le eventuali opposizioni sono fissati dal decreto di apertura. Il termine dei dodici mesi dell’art. 8 CCII continua però a correre indifferente a tutto questo, e qui si annida il rischio maggiore dell’intera procedura.
Cosa può fare il debitore ora
Gestire il voto del creditore pubblico, che nel concordato con esposizione erariale rilevante è quasi sempre determinante. La disciplina del cram down è oggi la vera arma negoziale del debitore, e va costruita nel piano, non invocata all’udienza di omologa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato lo spazio dell’omologazione forzosa: dalla pronuncia n. 27782 del 28 ottobre 2024, che ha ammesso l’omologazione anche in presenza di voto contrario espresso e non solo di silenzio, fino alle ordinanze del 2026 già richiamate. E sul perimetro dell’art. 112 CCII è intervenuta la Sezione I con la sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, in tema di omologazione forzosa nel concordato in continuità.
Va ricordato, per chi affronta il tema dal lato del sovraindebitamento, che nel concordato minore vale una disciplina più snella: ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII l’omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non è subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, essendo applicabile un’autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC.
L’errore tipico di questa fase
Trattare il credito erariale come un credito qualsiasi. Il credito tributario conserva la propria natura pubblicistica e non è liberamente disponibile dall’amministrazione secondo logiche meramente privatistiche: la possibilità di ridurne l’ammontare o di differirne il pagamento deriva esclusivamente dalle specifiche previsioni legislative che consentono la transazione fiscale. Un piano che “sconta” il debito fiscale senza passare dall’architettura dell’art. 88 CCII non è un piano aggressivo: è un piano inammissibile.
Quanto dura realmente
Dal deposito del piano al decreto di apertura passano mediamente da uno a tre mesi. Dall’apertura all’omologa, nei tribunali più efficienti, sei-dieci mesi; altrove, sensibilmente di più. Il confronto con il tetto dei dodici mesi è, per definizione, un confronto stretto.
Tappa 9 — Il dodicesimo mese: il muro dell’art. 8 e la fine della corsa
Cosa succede
Arriva il momento in cui la protezione, semplicemente, finisce. Non perché qualcuno l’abbia revocata, ma perché il tempo massimo è consumato.
La norma
L’art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.
Il problema è dichiarato apertamente anche in dottrina: il D.Lgs. n. 83/2022 ha introdotto un termine finale che coincide con la sentenza di omologazione dello strumento, oltre il quale le misure protettive non operano; di qui il problema di cosa accada se la protezione del patrimonio cessi, per raggiunta durata massima, prima che si sia giunti alla sentenza di omologazione del concordato.
I termini che si attivano
Dodici mesi complessivi, anche non continuativi, comprensivi di rinnovi, proroghe e misure godute in composizione negoziata: è il termine più rigido dell’intera procedura, e non ammette eccezioni.
All’esito, invece, gli effetti cambiano natura. L’art. 55, comma 2, penultimo periodo, e comma 3, dispongono che le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza, ma l’omologazione del concordato preventivo comporta che i creditori siano soggetti alla legge del concordato, obbligatorio per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 117 CCII, con la conseguenza che essi non possono agire esecutivamente e rimangono soggetti ai tempi e modi di adempimento previsti dalla proposta e dal piano.
In altre parole: dopo l’omologa lo scudo non serve più, perché al suo posto c’è il vincolo concordatario. Il dodicesimo mese è pericoloso solo se l’omologa non è ancora arrivata.
Cosa può fare il debitore ora
Se il traguardo è vicino, chiedere misure cautelari mirate contro i creditori che minacciano azioni immediate — ed è esattamente la funzione che i tribunali stanno riconoscendo a questo strumento oltre la scadenza delle protettive. In un caso emblematico, alla scadenza delle misure protettive della composizione negoziata, una società esposta al rischio di aggressione in particolare da parte del settore Riscossione dell’Agenzia delle Entrate ha chiesto nuove forme di cautela, e il giudice ha accolto l’istanza affermando che la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive non può rilevare in termini ostativi all’adozione di una misura cautelare diretta a inibire a creditori predeterminati l’esercizio di azioni esecutive.
Se invece il traguardo è lontano, la valutazione da fare è diversa e va fatta con onestà: un concordato che al dodicesimo mese non è ancora arrivato all’omologa, con l’Agente della riscossione libero di ripartire, ha bisogno di una revisione strutturale, non di un’altra proroga.
L’errore tipico di questa fase
Aver consumato mesi di protezione in composizione negoziata senza mettere a bilancio che quel tempo si sarebbe scalato dal plafond concordatario. È un errore di pianificazione che si commette all’inizio e si paga alla fine.
Quanto dura realmente
Dodici mesi esatti. È l’unico numero di questa guida che non ha varianti locali.
Il perimetro dello scudo: cinque cose che il concordato in bianco non blocca
C’è una parte della timeline che non riguarda il tempo ma il confine. Perché anche nel momento di massima protezione — misure confermate, procedura aperta, commissario nominato — esistono fronti che restano scoperti. Conoscerli in anticipo evita la sorpresa peggiore, quella di scoprire che lo scudo c’era ma non copriva quel lato.
Primo: l’attività di accertamento e di riscossione a monte dell’esecuzione non si ferma. È il punto che genera più telefonate allarmate, e la risposta è tranquillizzante solo se la si capisce bene. L’Agenzia continua a controllare, accertare, iscrivere a ruolo e notificare. Quegli atti si collocano in rapporto di semplice propedeuticità rispetto alle azioni esecutive e cautelari, e per questo non violano il divieto: la Cassazione lo ha affermato con la pronuncia n. 13243/2026 e l’Amministrazione lo ha ribadito nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, sulla scia dei provvedimenti del Tribunale di Trento del 23 settembre 2022 e del Tribunale di Gela del 4 aprile 2024. Tradotto in pratica: continueranno ad arrivarti cartelle e intimazioni, e non significa che la protezione non stia funzionando. Significa che sta funzionando esattamente nei limiti in cui è stata concepita. Quelle notifiche vanno però lette una per una, perché ciascuna può contenere vizi propri e ciascuna fa maturare termini di impugnazione autonomi.
Secondo: le ipoteche esattoriali già iscritte restano dove sono. L’ipoteca dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973 non è né volontaria né giudiziale. Non subisce la revocatoria riservata a quelle categorie, né l’inefficacia dei novanta giorni prevista per le ipoteche giudiziali. Le misure protettive impediscono nuove iscrizioni: non travolgono quelle già trascritte. Il credito entrerà nel piano come credito privilegiato ipotecario, e la liberazione dell’immobile passerà dal pagamento, dalla vendita concordataria autorizzata o dall’assenso alla cancellazione — mai da un effetto automatico della procedura. C’è anche una ragione tecnica per cui il giudice difficilmente ordinerà la cancellazione in via cautelare: la cancellazione è irreversibile, e l’irreversibilità è incompatibile con la natura provvisoria della tutela cautelare alla luce dell’art. 2884 c.c.
Terzo: le somme già uscite non rientrano. Vale per i versamenti eseguiti dal terzo pignorato prima della pubblicazione, e vale per le somme già assegnate. La sospensione del processo esecutivo opera ex nunc secondo la regola dell’art. 626 c.p.c., e la questione dell’ordinanza di assegnazione già emessa ma non ancora eseguita resta uno dei punti più discussi della materia, perché quell’ordinanza è l’atto conclusivo dell’espropriazione e non un atto in corso di svolgimento. È il motivo per cui, nella corsa contro il tempo descritta alle Tappe 2 e 3, ogni ora conta davvero.
Quarto: le posizioni dei garanti seguono un binario proprio. Il divieto dell’art. 54, comma 2, CCII riguarda il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con cui esercita l’attività d’impresa. Il fideiussore, il socio che ha prestato garanzia, il terzo datore di ipoteca non sono protetti da quel divieto per il solo fatto che la società ha depositato la domanda. È un aspetto che va affrontato nella costruzione del piano, non scoperto quando arriva il decreto ingiuntivo al garante. Va ricordato, in senso opposto, che il Codice offre all’impresa in procedura una tutela importante sul fronte contrattuale: l’art. 94, comma 1, CCII impedisce ai creditori — compresi quelli strategici — di risolvere o modificare unilateralmente i contratti in corso in danno dell’imprenditore per il solo fatto dell’ingresso nella procedura.
Quinto: la protezione non è mai un risultato, è un tempo a disposizione. Questo è il punto che riassume tutti gli altri. Lo scudo dell’art. 54 CCII non riduce il debito di un euro, non annulla una cartella, non cancella un’iscrizione. Compra mesi. Se quei mesi vengono usati per costruire un piano conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e una proposta di trattamento dei crediti tributari che regga il vaglio dell’art. 88 CCII, la protezione si trasforma in esdebitazione. Se vengono usati per respirare, la protezione scade e il calendario dell’Agente riprende da dove si era fermato.
La stessa procedura, due calendari
Due imprese, gli stessi numeri, la stessa esposizione. Cambia solo una cosa: il momento in cui vengono prese le decisioni. Le due timeline che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si spostano gli esiti, non casi reali.
Situazione di partenza comune. Società a responsabilità limitata, settore metalmeccanico. Debito complessivo 1.847.000 €, di cui 1.312.400 € verso Agenzia delle Entrate-Riscossione (IVA, ritenute, contributi), 318.600 € verso banche, 216.000 € verso fornitori. Valore di liquidazione stimato dell’attivo: 412.000 €. Valore in continuità con contratto quadro in essere: 890.000 €. Preavviso di fermo su tre automezzi notificato il 4 febbraio. Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis notificato alla banca e a due clienti il 9 marzo, per 1.312.400 €. Somme in giacenza sul conto al 9 marzo: 87.300 €.
Calendario A — l’impresa che agisce nelle finestre
9 marzo. Notifica del pignoramento presso terzi. La banca blocca 87.300 €.
10 marzo. Riunione tecnica: censimento dei carichi, verifica della data di notifica di ciascuna cartella, stima del valore in continuità.
16 marzo — giorno 0. Deposito del ricorso ex art. 40 CCII con riserva, con istanza di misure protettive formulata nel ricorso. Contestuale richiesta al tribunale di termine ai sensi dell’art. 44.
17 marzo — giorno 1. Pubblicazione nel registro delle imprese. Nella stessa giornata: comunicazione via PEC alla banca, ai due clienti terzi pignorati e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con visura allegata. I clienti sospendono i pagamenti verso l’Agente. Le somme già uscite prima del 17 non tornano indietro: si perdono 87.300 €. Le somme non ancora esigibili dai due clienti, pari a 246.500 €, restano nel perimetro aziendale.
20 marzo. Istanza al giudice dell’esecuzione per la declaratoria di improcedibilità temporanea. In parallelo, verifica che il pignoramento del 9 marzo risulti ancora efficace alla luce del limite dei sessanta giorni affermato dalla Cassazione.
11 aprile — giorno 26. Decreto di conferma delle misure protettive, durata quattro mesi. Il decreto indica la scadenza: 11 agosto.
14 aprile. Deposito formale della proposta di trattamento dei crediti tributari presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il termine di novanta giorni inizia a correre.
13 giugno — giorno 89. Deposito di proposta, piano e attestazione entro il termine dell’art. 44 prorogato.
20 luglio. Istanza di proroga delle misure protettive, depositata tre settimane prima della scadenza, documentata con la manifestazione di interesse vincolante di un investitore industriale.
Esito. L’impresa arriva all’omologa con 246.500 € di liquidità salvata, la continuità intatta e il credito erariale trattato nel piano. Perdita netta della fase iniziale: 87.300 €, cioè le somme già vincolate prima del 17 marzo.
Calendario B — l’impresa che lascia correre
9 marzo. Notifica del pignoramento presso terzi. La banca blocca 87.300 €.
Dal 10 marzo al 2 maggio. Trattative dirette con l’Agente della riscossione. Richiesta di rateizzazione. Istruttoria in corso. Nel frattempo i due clienti terzi pignorati, non avendo ricevuto alcuna comunicazione contraria, versano all’Agente 246.500 €.
28 aprile. Il fermo amministrativo sui tre automezzi viene iscritto. Due commesse saltano.
5 maggio — giorno 0. Deposito del ricorso con riserva. L’istanza di misure protettive c’è, ma è formulata in modo generico.
6 maggio — giorno 1. Pubblicazione. Nessuna comunicazione ai terzi: si confida nell’effetto automatico.
Dal 6 maggio al 3 giugno. Nessuna istanza al giudice dell’esecuzione. Le procedure pendenti proseguono formalmente.
4 giugno — giorno 29. Il giudice designato, in assenza di qualsiasi elemento sul percorso di risanamento, revoca le misure protettive.
19 giugno. Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto oltre i quindici giorni, nell’erroneo convincimento che il termine fosse più ampio. Dichiarato inammissibile.
3 settembre — giorno 121. Termine dell’art. 44 scaduto senza deposito del piano. Un creditore aveva già depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale: la proroga viene rigettata.
Esito. 333.800 € usciti dal perimetro aziendale, automezzi fermi, commesse perse, concordato dichiarato inammissibile, liquidazione giudiziale aperta. Stessi numeri di partenza, cinquanta giorni di ritardo, esito opposto.
La differenza tra i due calendari non è la bravura del piano. È la data.
I binari paralleli: come cambia la timeline se il debitore attiva un rimedio
La cronologia descritta fin qui è quella lineare. Ma la procedura ha diramazioni, e ciascuna ha un calendario proprio che si innesta su quello principale. Vale la pena percorrerle, perché la scelta del binario si fa una volta sola.
Binario 1 — La composizione negoziata prima del concordato
Chi entra prima in composizione negoziata guadagna un’istruttoria assistita da un esperto indipendente, ma consuma plafond. Le misure protettive dell’art. 18 CCII si scalano dai dodici mesi complessivi dell’art. 8.
Il vantaggio reale sta altrove: un’impresa che arriva al concordato con la relazione finale dell’esperto, le trattative già impostate e una fotografia condivisa dell’esposizione erariale ottiene la conferma delle misure protettive con molta più facilità, perché i “significativi progressi” sono documentati anziché promessi.
Lo svantaggio sta nella tenuta dei termini di collegamento. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda prenotativa di concordato depositata dopo l’archiviazione di una composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, per il mancato rispetto del termine di raccordo previsto dal Codice. Il passaggio da un binario all’altro ha una finestra, e quella finestra si chiude.
Binario 2 — L’opposizione esecutiva in parallelo
Le misure protettive bloccano, non annullano. Se il titolo è viziato — notifica inesistente, prescrizione maturata, carico già sgravato — l’opposizione va proposta comunque, perché è l’unico strumento che elimina il credito invece di congelarlo.
Qualora siano compiuti atti dell’esecuzione in spregio del divieto operante, il rimedio esperibile sarà l’opposizione ex art. 615 c.p.c. ovvero ex art. 617 c.p.c., a seconda che si contesti la messa in esecuzione del titolo o la legittimità degli atti successivi dell’esecuzione.
Qui, e solo qui, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera pienamente: i termini per le opposizioni esecutive si fermano per tutto il mese e riprendono il 1° settembre. È l’unico punto dell’intera timeline in cui agosto regala tempo invece di toglierlo.
Binario 3 — La transazione fiscale con e senza adesione
Se l’Agenzia aderisce, il calendario si semplifica: il credito è trattato secondo l’accordo e il voto favorevole entra nel computo delle maggioranze. Se non aderisce, si apre il binario del cram down, con tutto ciò che comporta in termini di onere probatorio sulla convenienza.
Il dato da tenere presente, e che l’evoluzione giurisprudenziale ha reso quasi strutturale, è che l’intervento del legislatore ha progressivamente ridimensionato la tradizionale centralità del consenso dell’Erario, introducendo meccanismi nei quali, ricorrendone i presupposti, il tribunale può procedere all’omologazione anche in assenza dell’adesione del creditore pubblico. La disciplina va peraltro letta in modo dinamico: la disciplina del cram down fiscale è stata modificata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 e deve oggi essere interpretata alla luce delle disposizioni vigenti e delle più recenti pronunce della Corte di cassazione, tenendo conto anche della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026.
Binario 4 — Le misure cautelari mirate al posto delle protettive generali
È il binario di riserva, e diventa il binario principale quando le misure protettive sono state revocate o sono scadute. Invece di un divieto generale erga omnes, si chiede un’inibitoria specifica contro il creditore che minaccia l’azione — tipicamente l’Agente della riscossione.
I precedenti di merito che lo ammettono sono ormai numerosi e convergenti: Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024; Tribunale di Milano, 7 luglio 2024; Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026. La logica è che la scadenza di uno strumento non estingue il bisogno di tutela, se il bisogno è concreto e circoscritto.
Binario 5 — La strada che non è un binario: la seconda domanda in bianco
Va detto chiaramente perché è la tentazione più frequente e la più costosa. Depositare una nuova domanda prenotativa dopo che la prima non ha funzionato non è un rimedio: è un abuso, e produce l’effetto contrario.
Per abuso dello strumento concordatario si intende l’utilizzo della procedura non per il suo scopo legale, cioè risolvere la crisi d’impresa tramite un accordo con i creditori, ma con il palese fine di ritardare la dichiarazione di fallimento: un comportamento che viola i principi di correttezza e buona fede processuale e rende la domanda inammissibile.
Le cinque finestre critiche
Su una timeline di dodici mesi ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia radicalmente l’esito. Tutto il resto è lavoro; questi cinque sono decisioni.
1. Le ventiquattro ore tra il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese. È la finestra in cui il pignoramento presso terzi è ancora pienamente efficace e il terzo che paga paga legittimamente. Chi deposita il venerdì pomeriggio regala al creditore tre giorni di efficacia. Chi deposita il martedì mattina ne regala poche ore.
2. Il giorno stesso della pubblicazione, per le comunicazioni ai terzi pignorati. La protezione esiste dal momento della pubblicazione, ma il terzo che non sa non si ferma. Le PEC alla banca, ai clienti pignorati e all’Agente della riscossione vanno mandate quel giorno, con la visura allegata: sono l’unico strumento che traduce un effetto giuridico in un effetto bancario.
3. I primi dieci giorni, per le istanze ai giudici dell’esecuzione. L’improcedibilità temporanea ex art. 623 c.p.c. è dovuta, ma va chiesta. Ogni procedura pendente ha il suo giudice e il suo fascicolo: nessuno li collega d’ufficio alla domanda di concordato.
4. I quindici giorni dal decreto sulle misure protettive, per il reclamo. Il decreto che revoca le misure è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c., e quella è l’unica strada, perché il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile. Trattandosi di materia cautelare, la sospensione feriale del 1°–31 agosto non opera: il termine corre anche a Ferragosto.
5. Le tre settimane precedenti la scadenza delle misure confermate, per l’istanza di proroga. La proroga presuppone significativi progressi documentati e assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. Un’istanza depositata il giorno prima della scadenza, priva di allegazioni, è un’istanza che invita al rigetto.
Le domande sul tempo
«Sono passati venti giorni dalla pubblicazione e il giudice non ha ancora deciso. Devo preoccuparmi?» Fino al trentesimo giorno, no: la protezione opera comunque, perché deriva dalla pubblicazione e non dal decreto. Il problema nasce al trentunesimo giorno, perché il termine per la conferma è fissato a pena di perdita di efficacia delle misure. In quel caso le misure possono però essere richieste nuovamente.
«Il pignoramento presso terzi è stato notificato il mese scorso e la banca ha già versato all’Agente. Il concordato mi fa recuperare quelle somme?» No. La sospensione opera ex nunc, secondo la regola generale dell’art. 626 c.p.c., come affermato dalla Cassazione nel 2023 con la pronuncia n. 8998. Le somme già uscite non tornano indietro per effetto della procedura. Va però verificata una circostanza autonoma e spesso decisiva: se al momento del versamento fossero già decorsi sessanta giorni dalla notifica del pignoramento ex art. 72-bis, quel pagamento potrebbe essere avvenuto in assenza di valido titolo esecutivo, alla luce delle ordinanze n. 28520/2025 e n. 30214/2025.
«Ho già usato otto mesi di misure protettive in composizione negoziata. Quanto mi resta?» Quattro mesi. Il tetto dei dodici mesi dell’art. 8 CCII è complessivo e comprende espressamente le misure godute ai sensi dell’art. 18 CCII. È il calcolo che va fatto prima di scegliere la strada, non dopo.
«L’Agenzia mi sta ancora notificando cartelle nonostante le misure protettive. È legittimo?» Sì, e la distinzione è netta. Per la Cassazione, una volta introdotto il concordato preventivo con riserva, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori non pagati risulta ammissibile e non sanzionabile (Cass. n. 13243/2026). Nello stesso senso si è espressa l’Amministrazione: secondo l’impostazione ribadita nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, le misure protettive non impediscono all’Amministrazione finanziaria di proseguire l’attività di controllo, di accertamento e di riscossione nella fase che precede l’esecuzione forzata, perché quegli atti si pongono in rapporto di semplice propedeuticità rispetto alle azioni esecutive e cautelari — come già avevano affermato il Tribunale di Trento con provvedimento del 23 settembre 2022 e il Tribunale di Gela con provvedimento del 4 aprile 2024. La notifica continua, l’aggressione del patrimonio si ferma.
«Il termine per depositare il piano scade il 20 agosto. La sospensione feriale me lo allunga?» No, e questo è uno degli equivoci più costosi. La sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma riguarda i termini processuali del giudizio ordinario: si applica, per esempio, ai termini per le opposizioni esecutive. Non si applica al termine dell’art. 44 CCII, che è un termine di fase fissato dal tribunale nel decreto e che la Cassazione ha qualificato come rigoroso, e non si applica ai termini dei procedimenti cautelari, tra cui il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il decreto sulle misure protettive. Se il piano scade il 20 agosto, va depositato il 20 agosto.
«Quanto dura in tutto, dal primo deposito all’omologa?» Nei casi lineari, tra dieci e diciotto mesi. La protezione, però, copre al massimo dodici mesi. Se l’omologa arriva prima, lo scudo viene sostituito dal vincolo concordatario dell’art. 117 CCII e il problema non si pone. Se arriva dopo, esiste una finestra scoperta che va gestita con misure cautelari mirate.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati in questa guida, ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi.
Tappa 1 — Prima del deposito: i poteri dell’Agente e i loro limiti
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28520/2025 e ord. n. 30214/2025. Il pignoramento presso terzi previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non produce effetti a tempo indeterminato: decorsi sessanta giorni dalla notifica diventa automaticamente inefficace, e le somme riscosse oltre quel termine risultano prive di valido titolo esecutivo. Rilevanza: è la verifica che va fatta per prima, perché può rimuovere l’ostacolo indipendentemente dal concordato.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3850 del 15 febbraio 2021. In tema di pignoramento presso terzi e concordato preventivo, la Corte ha delimitato i presupposti di legittimità del pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore procedente in corso di procedura. Rilevanza: è il precedente che spiega perché il tempismo delle comunicazioni ai terzi pignorati pesa più di qualunque argomento successivo.
Tappe 2 e 3 — Il deposito e la pubblicazione
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246 del 25 febbraio 2026. Integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova domanda di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che rinunci alla precedente anziché integrarla, in assenza di modifiche significative dell’attivo e del passivo. Rilevanza: chiude la porta alla strategia della domanda “usa e getta” e impone di costruire bene la prima.
Cass. civ., Sez. I, n. 2042/2026. Le condotte anteriori all’accesso alla procedura rilevano come atti in frode, e giustificano la revoca, solo se hanno carattere decettivo, cioè se sono idonee a compromettere il consenso informato dei creditori ed erano ignote agli organi della procedura. Rilevanza: definisce il confine tra gestione imprudente e frode, che nel concordato con riserva è sottilissimo.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14638 del 18 maggio 2026. Nel concordato preventivo con riserva la qualificazione degli atti come di ordinaria o straordinaria amministrazione richiede una verifica sostanziale, e per i secondi occorre l’autorizzazione. Rilevanza: è la regola operativa della fase prenotativa, quella che decide cosa l’imprenditore può ancora firmare.
Tappe 4 e 5 — Il limbo e la conferma
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 500 del 19 gennaio 2026. I provvedimenti sulle misure protettive hanno natura cautelare; il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è quindi inammissibile, non trattandosi di provvedimenti decisori e definitivi su diritti. Rilevanza: il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è l’unica impugnazione praticabile, e va giocata bene la prima volta.
Cass. civ., Sez. I, n. 9371/2025. Il momento oltre il quale il giudice non può più dichiarare la propria incompetenza territoriale coincide con la deliberazione di ammissione o non ammissione, restando irrilevanti tanto il decreto di concessione del termine ex art. 44 CCII quanto la decisione sulle misure protettive o cautelari. Rilevanza: chiarisce che il decreto sui termini non “consolida” nulla in punto di competenza.
Cass. civ., Sez. I, n. 8998 del 30 marzo 2023. La sospensione del processo esecutivo opera ex nunc secondo la regola generale dell’art. 626 c.p.c. Rilevanza: spiega in una riga perché le somme vincolate prima del provvedimento non rientrano.
Tappe 6, 7 e 8 — Il piano, la proroga, il voto
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16358 del 26 maggio 2026. Il termine dell’art. 44 CCII ha natura rigorosa e non è prorogabile quando siano pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso deciso il reclamo è stato respinto con condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Rilevanza: è la pronuncia che misura il costo reale di un termine mancato.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5866 del 15 marzo 2026. In tema di cram down fiscale ex art. 88, comma 2-bis, CCII, le ragioni del dissenso dell’Amministrazione finanziaria sono irrilevanti: il sindacato del giudice resta circoscritto alla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Rilevanza: sposta il baricentro dalla trattativa al confronto numerico, che è terreno tecnico.
Cass. civ., Sez. I, n. 4365 del 26 febbraio 2026. Nel concordato in continuità l’applicazione del cram down fiscale presuppone la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e non richiede la meritevolezza del debitore, restando irrilevante l’origine della crisi. Rilevanza: neutralizza l’obiezione più ricorrente del creditore pubblico nei confronti delle imprese con debito erariale risalente.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5918 del 16 marzo 2026. Negli accordi di ristrutturazione l’omologazione in mancanza di adesione del creditore pubblico presuppone che altri creditori abbiano aderito, così che l’adesione forzosa operi come fattore additivo per il raggiungimento della maggioranza di legge. Rilevanza: esclude l’accordo costruito sul solo superamento del dissenso erariale.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026. Pronuncia in tema di omologazione forzosa nel concordato preventivo in continuità ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII, nel testo anteriore alla modifica intervenuta. Rilevanza: delimita i presupposti dell’omologazione nonostante il dissenso delle classi.
Cass. civ., n. 27782 del 28 ottobre 2024. Il cram down fiscale opera anche in presenza di voto contrario espresso dall’Amministrazione, e non soltanto nell’ipotesi di silenzio. Rilevanza: è il precedente che ha aperto la stagione interpretativa consolidatasi nel 2026.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2043/2026. Negato il diritto al compenso al professionista che aveva assistito l’imprenditore nel deposito di una domanda priva di reali prospettive. Rilevanza: ricorda che la responsabilità di una domanda prenotativa temeraria non si ferma all’imprenditore.
Il versante fiscale: cosa il concordato non blocca
Cass. civ., n. 13243/2026. Introdotto il concordato preventivo con riserva, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori non pagati restano ammissibili e non sono sanzionabili. Rilevanza: è la risposta esatta alla domanda che dà il titolo a questa guida — il concordato blocca l’esecuzione, non l’attività di riscossione a monte.
Cass. civ., Sez. I, n. 12096 del 30 aprile 2026. Pronuncia in materia di prededuzione nel quadro degli strumenti di regolazione della crisi. Rilevanza: rileva per la collocazione dei crediti sorti nel corso della procedura.
Giurisprudenza di merito di riferimento
Tribunale di Forlì, 19 marzo 2026 (misure cautelari con contenuto analogo alle protettive oltre il termine massimo, rivolte a creditori determinati); Tribunale di Massa, 20 maggio 2026 (necessità di un progetto di risanamento almeno delineato per ottenere nuove misure dopo quelle della composizione negoziata); Tribunale di Verona, 13 aprile 2026 (inibitoria cautelare verso il concedente in leasing per preservare la continuità); Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025 (inammissibilità per tardività della domanda prenotativa dopo l’archiviazione della composizione negoziata); Tribunale di Modena, 18 gennaio 2025 (rapporto tra proroghe, rinnovi e tetto dell’art. 8 CCII); Tribunale di Paola, 13 marzo 2023 (orientamento restrittivo sulle misure cautelari nella sola fase prenotativa); Tribunale di Trento, 23 settembre 2022, e Tribunale di Gela, 4 aprile 2024 (legittimità della notifica di atti impositivi in pendenza di misure protettive).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene alla tappa in cui l’impresa si trova, non a quella teorica. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
1. Fotografiamo la posizione nel calendario. Ricostruiamo la data di notifica di ogni cartella, intimazione, preavviso e pignoramento, e stabiliamo in quale tappa della timeline sei e quali finestre sono ancora aperte.
2. Verifichiamo l’efficacia degli atti dell’Agente. Confrontiamo le relate di notifica, calcoliamo i sessanta giorni dei pignoramenti ex art. 72-bis, controlliamo prescrizioni e sgravi, e individuiamo i carichi aggredibili in via autonoma.
3. Redigiamo il ricorso ex art. 40 CCII con riserva, con l’istanza di misure protettive incorporata, delimitando espressamente il perimetro dei beni e dei diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa.
4. Presidiamo il giorno della pubblicazione. Trasmettiamo le comunicazioni ai terzi pignorati, alla banca e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nella giornata stessa, allegando la visura camerale, per fermare i pagamenti in corso.
5. Depositiamo le istanze ai giudici dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di improcedibilità temporanea di ogni procedura pendente, una per una, davanti a ciascun foro competente.
6. Difendiamo le misure protettive nel procedimento di conferma ex art. 55, comma 3, CCII, costruendo l’istruttoria sul valore in continuità e sull’assenza di pregiudizio per i creditori, e proponiamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nei quindici giorni se la decisione è sfavorevole.
7. Costruiamo e depositiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, facendo decorrere tempestivamente il termine di novanta giorni e predisponendo fin da subito la relazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
8. Prepariamo l’istanza di proroga delle misure con almeno tre settimane di anticipo, documentando i significativi progressi richiesti dall’art. 55, comma 4, CCII, e calcoliamo il residuo del plafond dei dodici mesi tenendo conto delle misure già godute in composizione negoziata.
9. Attiviamo le misure cautelari mirate ex art. 54, comma 1, CCII quando le protettive sono scadute o revocate, chiedendo inibitorie specifiche nei confronti dell’Agente della riscossione e degli altri enti pubblici.
10. Seguiamo il giudizio di omologazione, cram down fiscale compreso, e proseguiamo nei gradi successivi senza cambiare difensore e senza cambiare linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, perché è la qualifica che riguarda direttamente la gestione anticipata della crisi, le trattative con i creditori pubblici e l’architettura delle misure protettive del patrimonio: è il terreno esatto su cui si decide se l’Agente della riscossione si ferma o prosegue. E pesa la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata al momento del deposito viene portata avanti nel procedimento di conferma, nel reclamo, nel giudizio di omologazione e, se serve, fino in Cassazione, dallo stesso difensore. Su ogni pratica lavorano insieme avvocati e commercialisti: il numero che regge l’argomento e l’argomento che difende il numero non possono nascere in due studi diversi.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata
Alla fine di questa cronologia resta un dato solo. Il concordato in bianco blocca l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma lo fa dentro un calendario rigido, in cui ogni protezione ha una data di inizio, una durata e una scadenza — e in cui quasi tutte le occasioni perdute sono occasioni perdute per questione di giorni, non di argomenti.
Nessuna misura protettiva restituisce le somme uscite prima della pubblicazione. Nessun reclamo recupera un termine di quindici giorni lasciato scadere. Nessuna proroga esiste per chi non ha documentato progressi.
È questo il motivo per cui lo Studio Monardo lavora su questa materia con una struttura costruita apposta: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la gestione anticipata della crisi e l’architettura delle misure protettive; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per reggere il confronto tecnico con l’Agente della riscossione sul suo terreno; l’abilitazione di avvocato cassazionista perché sulle misure protettive e sull’omologazione la partita si decide quasi sempre in impugnazione, e chi imposta la difesa deve poterla portare fino all’ultimo grado.
📩 Se stai leggendo questa guida con un pignoramento aperto o una scadenza che corre, il tempo che hai a disposizione si misura in giorni: parliamone subito, tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trovi qui sotto, al termine di questa pagina.
