Quante Volte Si Può Presentare La Domanda Di Concordato In Bianco?

Quante volte si può presentare la domanda di concordato in bianco? È la domanda che arriva quasi sempre al secondo giro: la prima domanda con riserva è stata depositata, il termine per il piano è scaduto o sta per scadere, la documentazione non è pronta, i creditori hanno già depositato istanze di liquidazione giudiziale e qualcuno suggerisce di rinunciare e ricominciare da capo. La risposta che molti si aspettano è un numero. La legge, oggi, un numero non lo dà più. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il Codice della crisi ha sostituito il vecchio divieto numerico con un filtro qualitativo, e quel filtro si applica caso per caso. Il che significa che la seconda domanda può essere perfettamente legittima per un’impresa e costare la liquidazione giudiziale a un’altra, a parità di numero di tentativi.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché la crisi d’impresa non è per lui un settore adiacente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso che il tribunale valuta quando deve decidere se il debitore sta cercando una soluzione o sta guadagnando tempo. Ed è avvocato cassazionista, il che conta in un tema dove la linea di confine tra riproposizione lecita e abuso del processo è stata tracciata, negli ultimi anni, quasi interamente dalla Corte di cassazione.

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Il quadro di partenza: cosa è cambiato rispetto alla vecchia regola dei due anni

Per capire perché oggi non si risponde con un numero, bisogna partire da dove il numero c’era.

Sotto la legge fallimentare, l’art. 161, comma 6, consentiva al debitore di depositare la domanda di concordato riservandosi di presentare proposta, piano e documentazione entro un termine fissato dal tribunale: la cosiddetta domanda prenotativa, o “concordato in bianco”. Il comma 9 dello stesso articolo poneva però un limite secco: la domanda in bianco era inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ne aveva presentata un’altra alla quale non era seguita l’ammissione alla procedura o l’omologazione di un accordo di ristrutturazione. Era una regola contabile: una volta ogni due anni, salvo esito positivo del primo tentativo. Semplice da applicare, e per questo molto amata da chi doveva decidere in fretta.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riscritto l’istituto nell’art. 44, oggi rubricato “Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”, e quella regola non l’ha riprodotta. Nel testo aggiornato ai correttivi — da ultimo il D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024 — il debitore può presentare la domanda di cui all’art. 40 con la sola documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di depositare proposta, piano e accordi; il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni. Nessuna menzione di bienni, nessun tetto al numero delle domande.

Il silenzio, però, non è una franchigia. Il vuoto lasciato dall’abrogato art. 161, comma 9, è stato riempito da due presidi che operano in modo diverso dal vecchio divieto, e in molti casi in modo più severo.

Il primo è l’art. 47, comma 6, CCII: la domanda dichiarata inammissibile può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze. È una norma scritta per il concordato “pieno”, ma i tribunali la applicano in via di principio anche alla domanda con riserva, perché la logica è identica: non si può ripresentare la stessa fotografia sperando in un giudice di umore diverso.

Il secondo è il divieto di abuso del processo e dello strumento concordatario, ricavato dai doveri di correttezza e buona fede delle parti (art. 4 CCII), dai principi del procedimento unitario (art. 7, comma 2, CCII) e dalla disciplina della domanda di accesso (art. 40 CCII). Non è una regola numerica: è un giudizio sulla funzione concreta della domanda. Se la domanda serve a regolare la crisi, passa; se serve soltanto a spostare in avanti l’udienza di liquidazione giudiziale, non passa — e non passa nemmeno se è la prima.

C’è poi una distinzione che condiziona tutto il ragionamento e che nella pratica viene spesso appiattita: non è la stessa cosa arrivare alla seconda domanda dopo una rinuncia o dopo un decreto di inammissibilità. La rinuncia disciplinata dall’art. 43 CCII è un atto del debitore: chiude la domanda senza che il tribunale abbia detto una parola sul merito, e sul piano formale riporta la società in bonis. Il decreto di inammissibilità dell’art. 47, comma 4, CCII è invece un provvedimento che ha già valutato qualcosa — la ritualità, la documentazione, in molti casi il contenuto della proposta — e apre la strada al reclamo in corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Da questa differenza dipendono due percorsi diversi. Dopo una rinuncia, non esiste un provvedimento negativo da superare e il debitore può invocare l’assenza di un divieto espresso nel Codice; ma proprio per questo l’unico argine è il divieto di abuso, e la giurisprudenza lo applica guardando alla condotta complessiva, non al singolo atto. Dopo un decreto di inammissibilità, invece, il filtro è scritto nella norma: occorrono i mutamenti delle circostanze dell’art. 47, comma 6, e serve attendere il decorso del termine per il reclamo. Paradossalmente, la strada che sembra più libera — quella della rinuncia — è quella su cui si sono concentrate le pronunce più severe, perché è quella che negli anni è stata usata come scorciatoia per resettare i termini.

Vale la pena ricordare, infine, che cosa si mette in gioco con ciascun deposito, perché è questo a rendere la decisione pesante. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese operano gli effetti dell’art. 46 CCII: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, non possono acquisire diritti di prelazione non concordati, e restano sospese le norme societarie sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), così come non opera la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. In cambio, il debitore accetta un regime di controllo: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del tribunale, e la gestione del periodo è sorvegliata dal commissario giudiziale quando nominato. Una domanda depositata e poi abbandonata non è quindi un atto neutro: è un periodo di protezione consumato, con gli obblighi che lo accompagnano, e il tribunale lo sa quando legge la domanda successiva.

La conseguenza pratica va detta subito, perché è il cuore di questo articolo: la domanda giusta non è “quante volte posso”, ma “a quali condizioni la seconda volta regge davanti al tribunale, e se non regge quale strada alternativa esiste”. A quel punto le strade realmente percorribili diventano tre, e vanno soppesate una accanto all’altra.


Opzione 1 — Ripresentare la domanda con riserva ex art. 44 CCII

In cosa consiste

È la scelta più intuitiva: si deposita un nuovo ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, con la documentazione dell’art. 39, comma 3 (bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni dei redditi e IRAP, elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione), chiedendo un nuovo termine per proposta, piano e attestazione. Se la prima domanda si è chiusa con una rinuncia ai sensi dell’art. 43 CCII, formalmente non c’è alcun provvedimento di inammissibilità da superare; se si è chiusa con un decreto di inammissibilità, si entra invece nel perimetro dell’art. 47, comma 6.

La base normativa esiste, ed è per questo che la strada è praticabile: in assenza di un divieto espresso, vale il principio per cui ciò che la legge non vieta resta consentito. I tribunali lo hanno riconosciuto apertamente. Il Tribunale di Brescia, con decreto del 1° febbraio 2024, ha consentito la ripresentazione di una domanda con riserva dopo la rinuncia a una precedente istanza, osservando che la previsione del vecchio art. 161, comma 9, l.f. non compare nel Codice e che la riproposizione va quindi ritenuta ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purché non si traduca in un abuso dello strumento concordatario. Il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento del 12 giugno 2025, è arrivato alla stessa conclusione, aggiungendo un criterio che vale la pena tenere a mente: la reiterazione diventa abusiva quando è continuativa, ripetuta e smisurata, mentre un numero contenuto e limitato di riproposizioni non integra, di per sé, un contegno processuale scorretto.

Quando ha senso

Tre scenari concreti in cui questa opzione è la più razionale.

Primo: è intervenuto un fatto oggettivo e successivo che cambia la struttura del piano — un contratto preliminare di cessione dell’azienda o del ramo sottoscritto da un acquirente individuato, una manifestazione d’interesse vincolante accompagnata da garanzie, una transazione conclusa con un creditore strategico, l’esito favorevole di un contenzioso che libera un attivo prima incerto.

Secondo: la prima domanda si è arenata su un ostacolo esterno e documentabile, non su un’omissione del debitore: documentazione contabile sequestrata, morte o grave impedimento del professionista attestatore, evento che ha travolto la programmazione (si pensi a un’alluvione che colpisca lo stabilimento). Qui il mutamento non è nel piano ma nella causa del fallimento del primo tentativo, e va comunque affiancato da un avanzamento concreto del lavoro.

Terzo: è passato tempo reale e la crisi si è evoluta. Una domanda con riserva rinunciata due anni prima, seguita da un periodo di gestione ordinaria e da una nuova situazione debitoria, non è la prosecuzione mascherata del primo tentativo: è un’altra storia, e va raccontata come tale.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso va costruito in modo diverso da quello della prima volta. Non basta ripetere lo schema: occorre dichiarare i precedenti — tutti, anche quelli chiusi con rinuncia, anche quelli di società del gruppo — e dedicare una sezione autonoma ai mutamenti delle circostanze, allegandone la prova documentale con date. Il tribunale, in questi casi, legge il ricorso con la domanda in testa: “che cosa c’è qui che non c’era prima?”. Se la risposta non è nel fascicolo, non la troverà nella discussione. Va inoltre valutato, ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, se indicare già lo strumento di cui si intende avvalersi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e depositare il progetto di regolazione: è un segnale di serietà che pesa, e che serve anche in vista dell’eventuale proroga.

Vantaggi

Il vantaggio principale è il tempo: si ottiene subito un termine per costruire il piano, mentre gli effetti protettivi dell’art. 46 CCII operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il secondo vantaggio è la flessibilità: nella fase con riserva il debitore può ancora scegliere lo strumento finale. Il terzo è la continuità del lavoro già svolto: quanto elaborato durante il primo tentativo non si disperde, se viene fatto confluire in un progetto aggiornato.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è pesante e va detto senza attenuazioni. Se il tribunale ravvisa l’abuso, la domanda è dichiarata inammissibile e, in presenza di ricorsi dei creditori o del pubblico ministero, l’apertura della liquidazione giudiziale può essere dichiarata nella stessa sede. Non c’è una seconda chance: il procedimento unitario è costruito proprio per evitare che la trattazione delle istanze liquidatorie resti sospesa a tempo indefinito. A questo si aggiungono la condanna alle spese e, nei casi più gravi, la responsabilità aggravata del legale rappresentante prevista dall’art. 51, comma 15, CCII per chi ha agito con mala fede o colpa grave.

C’è poi un costo meno visibile ma reale: il credito di fiducia. Un tribunale che ha già concesso un termine e non ha visto arrivare nulla valuterà la seconda istanza con un rigore maggiore, e lo stesso vale per i creditori professionali, che nel frattempo hanno acquisito informazioni e struttureranno l’opposizione.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa che ha in mano un fatto nuovo oggettivo, successivo e documentabile, che non poteva essere rappresentato al momento della prima domanda, e che ha bisogno di poche settimane — non di mesi — per tradurlo in un piano attestabile.


Opzione 2 — Saltare la riserva e depositare direttamente la domanda “piena”

In cosa consiste

La seconda strada rinuncia in partenza al vantaggio del tempo per guadagnare in credibilità: si deposita la domanda di accesso ai sensi dell’art. 40 CCII già completa di proposta, piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano e documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2. Il tribunale non deve concedere alcun termine: apre subito il vaglio di ammissibilità dell’art. 47 CCII.

A fronte di questo passaggio, l’obiezione che affonda la maggior parte delle seconde domande con riserva — “state solo prendendo tempo” — perde il suo presupposto. Chi deposita un piano completo non sta chiedendo una dilazione: sta chiedendo un giudizio.

Quando ha senso

Primo scenario: il piano è già sostanzialmente pronto. Se durante la prima riserva il lavoro è stato fatto e manca solo il perfezionamento dell’attestazione o di un allegato, insistere su una nuova riserva è una scelta più rischiosa che utile.

Secondo scenario: le istanze di liquidazione giudiziale sono già avanzate, magari con udienza fissata. In quel contesto una nuova domanda prenotativa depositata a ridosso dell’udienza è esattamente il comportamento che la giurisprudenza qualifica come abusivo; la domanda piena, al contrario, porta nel procedimento un contenuto valutabile nel merito.

Terzo scenario: la prima domanda è stata dichiarata inammissibile con decreto. Qui l’art. 47, comma 6, CCII richiede comunque i mutamenti delle circostanze, ma una proposta completa che affronti puntualmente i profili contestati dal tribunale ha molte più possibilità di essere letta come novità sostanziale rispetto a una riserva che rinvia tutto a dopo.

Come si esegue, in sintesi

Occorre che l’attestatore indipendente abbia completato le verifiche, che il piano contenga un’informativa completa, veritiera e trasparente — inclusa l’indicazione del valore di liquidazione, la cui omissione è stata sanzionata in sede di merito — e che le classi, quando obbligatorie, siano formate correttamente. La domanda va accompagnata, se serve, dalla richiesta di misure protettive, che non sono automatiche e devono essere confermate dal tribunale.

Vantaggi

Il primo è la tenuta processuale: la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9605/2026, ha chiarito che il controllo del tribunale in sede di apertura non è una verifica formale di ritualità ma un vero giudizio di ammissibilità, esteso al contenuto della proposta e dei documenti, con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione. È un vaglio severo, ma è anche un vaglio pieno: il debitore che lo supera esce con una procedura aperta e non con un termine da rispettare.

Il secondo vantaggio è la posizione in caso di reclamo: contro un decreto di inammissibilità che ha valutato un piano completo, la difesa ha materia; contro un decreto che ha stroncato una riserva per abuso, la difesa deve ricostruire una realtà che non è stata ancora messa su carta.

Rischi e svantaggi

Il costo è il tempo che precede il deposito: durante la preparazione del piano l’impresa resta esposta alle azioni esecutive e alle istanze dei creditori, salvo attivare la composizione negoziata e chiedere lì le misure protettive. Non è un dettaglio: molte imprese scelgono la riserva proprio perché non reggono due mesi senza protezione.

Il secondo rischio è che la domanda piena venga usata come espediente di calendario. Se la si deposita rinunciando alla riserva pochi giorni prima della scadenza del termine, con l’effetto di azzerare il lavoro già svolto dal commissario giudiziale e di far ripartire i tempi, la giurisprudenza di legittimità la tratta come segmento della prima domanda e non come domanda autonoma: la Cassazione, nell’ordinanza n. 20182/2025, ha ribadito che non è consentito utilizzare in modo strumentale la domanda di concordato per paralizzare le istanze di apertura della procedura liquidatoria e prolungare lo stato di crisi a danno dei creditori.

C’è un terzo elemento che nella prassi pesa più di quanto ci si aspetti: l’attività già svolta dal commissario giudiziale. Quando nella prima fase con riserva il tribunale ha nominato il commissario, quel professionista ha esaminato la documentazione, ha vigilato sulla gestione e in molti casi ha già segnalato criticità o atti in frode. Una seconda domanda costruita come se quel lavoro non esistesse non convince nessuno: le informazioni sono nel fascicolo e i creditori ne hanno avuto conoscenza. La domanda piena, al contrario, consente di affrontare quelle criticità una per una nel piano e nell’attestazione, trasformando il materiale raccolto dal commissario da elemento di accusa in perimetro entro cui la proposta si dichiara sostenibile. È una differenza di postura, ma è quella che il tribunale registra per primo.

Il terzo rischio è definitorio: se il tribunale dichiara inammissibile una proposta completa, la riproposizione richiede mutamenti delle circostanze rispetto a un quadro che è già stato interamente esaminato. La soglia, dopo, si alza.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa che ha già consumato una riserva, non ha fatti nuovi eclatanti da esibire ma ha un piano maturo o quasi, e ha bisogno soprattutto di riconquistare credibilità davanti a un tribunale che ha già dato tempo una volta.


Opzione 3 — Passare dalla composizione negoziata (e dai suoi sbocchi)

In cosa consiste

La terza strada non è una variante delle prime due: cambia proprio la sede. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, nata con il D.L. 118/2021) è un percorso volontario e riservato, attivato tramite la piattaforma telematica nazionale, nel quale un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione agevola le trattative con creditori e parti interessate. Non è una procedura concorsuale: non c’è una domanda di concordato, non c’è un vaglio di ammissibilità, non c’è un commissario giudiziale.

Questo è il punto decisivo per chi è già al secondo giro: la composizione negoziata non consuma il concordato e non entra nel conteggio delle domande prenotative. Chi teme che una nuova domanda ex art. 44 venga letta come reiterazione può muoversi su un binario che quella lettura non la innesca.

Quando ha senso

Primo scenario: l’impresa è ancora risanabile ma ha bisogno di negoziare, non di una struttura processuale — rinegoziazione di linee bancarie, moratorie con i fornitori strategici, ingresso di un investitore da individuare.

Secondo scenario: il debito fiscale e contributivo è la parte più pesante del passivo. Nella composizione negoziata l’art. 23, comma 2-bis, CCII consente di formulare alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato, con dilazioni che possono arrivare a centoventi rate, previa relazione di un professionista indipendente sulla convenienza.

Terzo scenario: serve un’uscita liquidatoria ordinata ma il consenso dei creditori non è raggiungibile. Se le trattative non vanno a buon fine ma si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e l’esperto lo certifica nella relazione finale, l’imprenditore può presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella relazione la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII: procedura senza voto dei creditori, che il tribunale omologa valutandone la convenienza, compatibile anche con la cessione dell’azienda in continuità indiretta.

Come si esegue, in sintesi

Istanza sulla piattaforma con la documentazione richiesta; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive, pubblicate nel registro delle imprese e da confermare con ricorso al tribunale entro il giorno successivo, con durata iniziale non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, prorogabile ma entro il tetto complessivo di duecentoquaranta giorni; incarico dell’esperto della durata ordinaria di centottanta giorni, prorogabile; relazione finale che apre o chiude gli sbocchi dell’art. 23.

Vantaggi

Riservatezza, salvo la pubblicità delle misure protettive. Nessuna valutazione di ammissibilità che possa chiudere la partita in un giorno. La possibilità di arrivare, a valle, all’accordo di ristrutturazione con la soglia ridotta al sessanta per cento prevista dall’art. 61, comma 2, lett. c), CCII quando la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale. E la protezione dei rapporti pendenti: le banche non possono sospendere o revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso alla composizione negoziata.

Rischi e svantaggi

Le misure protettive non sono automatiche e sono revocabili: se l’esperto rileva l’assenza di prospettive di risanamento o atti in frode, il tribunale può revocarle e aprire la liquidazione giudiziale, anche prima del deposito della relazione finale e senza attendere il decorso dei sessanta giorni per il concordato semplificato. Inoltre, chi ha già esaurito i duecentoquaranta giorni di protezione nella composizione negoziata e chiede poi nuove misure in sede di concordato con riserva trova un tribunale molto più esigente: il Tribunale di Massa, il 20 maggio 2026, ha subordinato il riconoscimento di ulteriori misure alla circostanza che il debitore avesse quantomeno accennato, a grandi linee, a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile.

Infine, la composizione negoziata ha tre orologi che non corrono insieme — incarico dell’esperto, misure protettive, termine per il concordato semplificato — e il disallineamento è la causa più frequente di percorsi che si interrompono a metà.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa che ha ancora un’attività viva e interlocutori disponibili, che vuole evitare di bruciare la carta del concordato con una seconda riserva contestabile, e che ha nel debito fiscale o bancario il nodo principale da sciogliere.


Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di comodo, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti diversi a seconda della strada imboccata.

Dati di partenza comuni. Società a responsabilità limitata, passivo complessivo 1.283.500 €, così composto: erariale e contributivo 412.000 €, esposizione bancaria 486.000 €, fornitori 347.500 €, dipendenti 38.000 €. Attivo: immobile strumentale con valore di perizia 620.000 €, magazzino 118.400 €, crediti commerciali 96.700 € di cui 41.200 € di dubbia esigibilità. Due creditori bancari hanno depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 9 febbraio 2026. La società deposita domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII il 16 febbraio 2026; il decreto è iscritto nel registro delle imprese il 20 febbraio; il tribunale concede sessanta giorni, con scadenza quindi al 21 aprile 2026. Il 14 aprile la società chiede proroga allegando un progetto di regolazione; la proroga è concessa per ulteriori sessanta giorni, fino al 20 giugno 2026.

Simulazione 1 — Opzione 1 senza fatti nuovi. Il 17 giugno l’attestazione non è pronta. La società rinuncia alla domanda ai sensi dell’art. 43 CCII il 18 giugno e deposita una nuova domanda con riserva il 24 giugno, indicando come novità la sostituzione dell’advisor finanziario e una manifestazione d’interesse non vincolante per l’immobile. Esito prevedibile: inammissibilità per abuso. La sostituzione dei professionisti e il cambio di strumento sono stati espressamente esclusi dal novero dei mutamenti rilevanti; la manifestazione non vincolante non modifica l’attivo. Con due ricorsi liquidatori pendenti da oltre quattro mesi, l’apertura della liquidazione giudiziale può essere dichiarata nella stessa udienza. Tempo complessivamente guadagnato rispetto al 9 febbraio: circa quattro mesi e mezzo. Prezzo: perdita del controllo della procedura, spese di lite, esposizione del legale rappresentante alla responsabilità aggravata.

Simulazione 2 — Opzione 1 con fatti nuovi. Stesso calendario, ma il 12 giugno la società sottoscrive con un operatore del settore un contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda per 430.000 €, con caparra confirmatoria di 43.000 € già versata su conto vincolato, e ottiene da un fornitore strategico un accordo transattivo scritto che riduce il credito da 96.000 € a 61.000 €. Il 18 giugno rinuncia; il 24 giugno deposita nuova domanda con riserva allegando preliminare, quietanza della caparra, accordo transattivo e progetto di regolazione aggiornato. Qui il ricorso non chiede tempo in astratto: chiede il tempo necessario a trasformare in piano due atti giuridici perfezionati dopo la prima domanda. L’esito non è garantito — la valutazione resta del tribunale — ma la struttura della domanda è quella che la giurisprudenza considera compatibile con la riproposizione. Differenza sostanziale rispetto alla simulazione 1: non il numero dei tentativi, che è identico, ma il loro contenuto.

Simulazione 3 — Opzione 2 e Opzione 3 a confronto sugli stessi numeri. Ipotesi A, domanda piena: la società non chiede proroga il 14 aprile, concentra sessanta giorni sul completamento del piano e deposita il 20 giugno proposta, piano e attestazione, prevedendo la vendita dell’immobile a 620.000 €, il realizzo del magazzino al 55% e una soddisfazione dei chirografari intorno al 19%. Il tribunale apre il vaglio dell’art. 47: se il piano regge, la procedura è aperta e le istanze liquidatorie restano assorbite; se non regge, resta uno spazio di integrazione non superiore a quindici giorni. Ipotesi B, composizione negoziata: la società, anziché insistere sul concordato, presenta istanza sulla piattaforma e ottiene misure protettive per novanta giorni, prorogate poi fino al tetto dei duecentoquaranta; nel frattempo negozia con l’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo transattivo sui 412.000 € di debito erariale con dilazione in centoventi rate, che libera flusso di cassa per circa 3.400 € al mese rispetto al piano di rientro precedente. Se le trattative si chiudono positivamente, il concordato non serve; se si chiudono senza accordo ma con relazione finale che attesta la correttezza delle trattative, resta aperta la finestra di sessanta giorni per il concordato semplificato. Stessi numeri di partenza, tre architetture completamente diverse.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a fuoco le variabili che pesano davvero nella scelta. Va letta con una premessa: nessuna riga da sola decide, e la combinazione conta più del singolo valore. Alla voce costi sono indicati esclusivamente gli oneri di giustizia previsti dalla legge, e non l’attività professionale, che esula da questo confronto.

VariabileNuova domanda con riserva (art. 44)Domanda piena (artt. 40 e 47)Composizione negoziata (artt. 12 ss.)
Tempo per ottenere protezioneImmediato dalla pubblicazione nel registro impreseImmediato con la domanda, ma solo dopo settimane o mesi di preparazioneRapido, ma le misure vanno confermate dal tribunale
Tempo concesso per costruire il piano30-60 giorni, prorogabili fino a 60 in più con progetto di regolazioneNessuno: il piano deve essere già pronto180 giorni di incarico, prorogabili; protezione entro il tetto di 240 giorni
Complessità documentale inizialeContenuta (art. 39, comma 3)Elevata: piano, proposta, attestazione, art. 39 commi 1 e 2Media: documentazione per la piattaforma e per l’esperto
Presupposto per la “seconda volta”Mutamenti delle circostanze e assenza di abusoMutamenti delle circostanze se la precedente è stata dichiarata inammissibileNessun presupposto legato a precedenti domande di concordato
Rischio in caso di esito negativoInammissibilità e possibile apertura immediata della liquidazione giudizialeInammissibilità dopo vaglio pieno, con spazio di integrazione fino a 15 giorniRevoca delle misure e possibile apertura della liquidazione giudiziale
Effetti su esecuzioni e istanze liquidatorieSospensione delle azioni esecutive; istanze trattate nel procedimento unitarioStessi effetti, con valutazione nel merito della propostaBlocco delle azioni solo con misure protettive confermate
Reversibilità della sceltaAlta nella fase con riserva: lo strumento finale resta selezionabileBassa: la proposta è depositata e vincola l’istruttoriaAlta: gli sbocchi dell’art. 23 sono alternativi tra loro
Costi di giustizia previsti dalla leggeContributo unificato e oneri di pubblicazione nel registro delle impreseContributo unificato e oneri di pubblicazioneOneri della piattaforma e compenso dell’esperto secondo i parametri di legge
Percezione da parte del tribunaleCritica se è il secondo o terzo tentativo ravvicinatoFavorevole: segnala volontà di essere giudicati nel meritoNeutra: non è una domanda di concordato

I criteri per scegliere

Nessuno dei criteri che seguono funziona da solo. Presi insieme, però, restringono il campo in modo attendibile.

Primo criterio: esiste un fatto nuovo oggettivo, successivo e documentabile? È l’elemento dirimente. Il mutamento deve riferirsi a fatti nuovi, concreti e non prospettabili al momento della domanda precedente, capaci di modificare la realtà aziendale; restano fuori la sostituzione dei difensori o dell’attestatore e la scelta di un diverso strumento di regolazione, che sono modifiche processuali prive di rilevanza oggettiva. Se al netto di queste voci non resta nulla, l’Opzione 1 è la strada peggiore.

Secondo criterio: quante volte si è già bussato, e con quale ritmo? Una seconda domanda a distanza di due anni non è una seconda domanda a distanza di sei giorni. La giurisprudenza distingue tra reiterazione contenuta e reiterazione continuativa e smisurata, e la prossimità temporale tra rinuncia e nuovo deposito è l’indizio che pesa di più.

Terzo criterio: a che punto sono le istanze di liquidazione giudiziale? Se l’udienza è fissata e la nuova domanda arriva alla vigilia, il sospetto di intento dilatorio è quasi automatico. In quel contesto la domanda piena o la composizione negoziata avviata per tempo offrono una postura processuale più difendibile. Va ricordato, per correttezza, che i procedimenti concorsuali non godono della sospensione feriale dei termini: i termini della materia corrono anche nel periodo 1-31 agosto, e questo va messo in conto quando si programma un deposito estivo.

Quarto criterio: il piano esiste o è ancora un’idea? Se l’attestatore ha già chiuso le verifiche, insistere sulla riserva significa pagare un rischio senza comprare nulla. Se invece mancano dati contabili strutturali, la riserva serve davvero — ma allora il ricorso deve dimostrare che i sessanta giorni verranno usati, e il progetto di regolazione della crisi previsto dall’art. 44, comma 1, lett. a), è lo strumento con cui lo si dimostra.

Quinto criterio: che tipo di debito prevale? Un passivo a prevalenza fiscale e contributiva spinge verso la composizione negoziata e la transazione dell’art. 23, comma 2-bis; un passivo a prevalenza bancaria con garanzie ipotecarie spinge verso strumenti che consentano la gestione del valore di liquidazione; un passivo frammentato tra fornitori rende più realistico il concordato con classi.

Sesto criterio: che cosa è già agli atti del fascicolo? È il criterio meno considerato e spesso il più decisivo. Se nella prima fase è stato nominato un commissario giudiziale che ha depositato relazioni, se i creditori istanti hanno prodotto documentazione bancaria, se il pubblico ministero è intervenuto, la seconda domanda non parte da un foglio bianco: parte da un fascicolo che contiene già una versione dei fatti. In quel contesto la scelta più efficace è quella che dialoga con quel materiale — affrontandolo nel piano, spiegandolo nella memoria — e non quella che prova a ricominciare da zero sperando che nessuno rilegga gli atti precedenti.

Su questo tipo di valutazioni incide anche il profilo di chi assiste l’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario — la combinazione che serve quando la scelta tra concordato e composizione negoziata dipende da come è composto il passivo.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, e questa è una delle novità più utili del quadro attuale. Nella fase con riserva l’art. 44, comma 1-quater, CCII consente di individuare lo strumento di cui avvalersi, e il passaggio dal concordato agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione resta possibile fino al deposito della domanda piena. Quello che non si può fare è tornare indietro dopo un decreto di inammissibilità senza fatti nuovi: lì la porta si chiude e si riapre solo con i mutamenti delle circostanze.

E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare l’Opzione 2 significa, nella peggiore delle ipotesi, un decreto di inammissibilità dopo un esame nel merito, con reclamo in corte d’appello e un fascicolo che documenta un tentativo serio. Sbagliare l’Opzione 1 al secondo giro significa, spesso, l’apertura della liquidazione giudiziale nella stessa udienza. È per questo che a parità di incertezza la strada più prudente non è quella che dà più tempo, ma quella che espone meno.

La rinuncia alla prima domanda mi mette al riparo? No. La rinuncia ai sensi dell’art. 43 CCII chiude quella domanda, ma non cancella il comportamento processuale. La Cassazione ha ritenuto abusiva proprio la sequenza rinuncia-nuova domanda quando la rinuncia interviene a ridosso della scadenza del termine e la nuova istanza non porta con sé modifiche significative dell’attivo e del passivo.

Se il tribunale mi dichiara inammissibile, posso riprovare subito? L’art. 47, comma 6, CCII consente la riproposizione decorso il termine per proporre reclamo — trenta giorni dalla comunicazione — e a condizione che si verifichino mutamenti delle circostanze. Prima di quel termine e senza quei mutamenti, la nuova domanda è destinata a essere respinta.

Il tribunale può negarmi il termine già alla prima domanda? Sì, e accade più spesso di quanto si pensi. Il vaglio sulla domanda con riserva non è un passaggio automatico: i tribunali verificano il contenuto minimo del ricorso, la completezza della documentazione dell’art. 39, comma 3, la coerenza tra la delibera dell’organo amministrativo e lo strumento richiesto, ed escludono il termine quando emergono atti in frode o un intento meramente dilatorio. In alcuni casi la domanda è stata dichiarata inammissibile per la mancanza delle dichiarazioni fiscali del triennio o per l’omessa indicazione delle cause di prelazione. Il che significa che la sequenza “prima domanda, poi ci pensiamo” non è mai gratuita nemmeno al primo tentativo.

Se la seconda domanda riguarda una società del mio gruppo, il conteggio riparte? È un’illusione pericolosa. La giurisprudenza guarda alla funzione concreta dell’operazione, non all’intestazione formale del ricorso: una domanda di gruppo o una domanda presentata da una società collegata, quando la crisi è la stessa e il risultato perseguito è il rinvio delle istanze liquidatorie, viene valutata con gli stessi criteri. Il perimetro societario va dichiarato, non usato come schermo.

La composizione negoziata mi fa perdere la possibilità del concordato? Al contrario: è uno dei suoi sbocchi possibili, insieme all’accordo di ristrutturazione, al piano attestato e al concordato semplificato. L’unica cautela riguarda le misure protettive: chi ha già utilizzato l’intero tetto di duecentoquaranta giorni dovrà motivare con particolare cura la richiesta di nuove misure nella successiva procedura concorsuale.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto occorre sempre leggere il provvedimento integrale.

Sulla riproponibilità della domanda con riserva (Opzione 1)

Tribunale di Brescia, decreto 1° febbraio 2024. Dopo la rinuncia a una precedente istanza, la nuova domanda con riserva è stata ammessa perché il Codice della crisi non ha riprodotto il divieto biennale del vecchio art. 161, comma 9, l.f.; il limite resta l’abuso dello strumento concordatario. È la decisione che ha aperto la strada all’orientamento oggi prevalente e il primo riferimento per chi sostiene la legittimità di una seconda riserva.

Tribunale di Torre Annunziata, provvedimento 12 giugno 2025. La riproposizione dopo la rinuncia è ammissibile previa verifica che non vi sia un utilizzo abusivo degli strumenti di regolazione della crisi; l’abuso è configurabile quando la ripetizione è continuativa e smisurata, non quando il numero delle domande resta contenuto. Rilevante perché fornisce un criterio quantitativo là dove la legge non ne offre nessuno.

Corte d’appello di Potenza, sentenza n. 111 del 22 aprile 2025. Integra abuso del processo la domanda con riserva depositata in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione dei ricorsi liquidatori e a pochi giorni dalla rinuncia a un’identica istanza, senza che siano prospettati mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie. Illumina il fattore tempo: la prossimità tra rinuncia e nuovo deposito è l’indizio che pesa di più.

Corte di cassazione, ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026. Integra abuso del diritto, con conseguente inammissibilità, la presentazione di una nuova istanza di concordato con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, anziché procedere alle integrazioni della proposta richieste dal tribunale, rinunci alla precedente domanda e ne depositi una nuova in assenza di significative modifiche dell’attivo e del passivo. È la pronuncia più direttamente in tema e va letta per prima da chi sta valutando la seconda riserva.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7299 del 2025. Il divieto di abuso del processo è un postulato immanente all’ordinamento processuale, non una regola settoriale del diritto concorsuale. Rilevante perché sottrae la questione al terreno della discrezionalità e la colloca tra i principi generali.

Corte di cassazione, ordinanza n. 20182 del 2025. Non è consentito presentare una nuova domanda di concordato al solo scopo di eludere le conseguenze di una precedente procedura destinata all’insuccesso, paralizzando le istanze liquidatorie e prolungando lo stato di crisi a danno dei creditori. Utile per capire quale sia, agli occhi della Corte, la funzione che rende lecita la riproposizione.

Sui limiti del termine e sulla proroga

Corte di cassazione, ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026. Nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’art. 44, comma 1, lett. a), CCII escludeva la possibilità di concedere la proroga in presenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale; nel caso esaminato è stata confermata anche la condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell’art. 51, comma 15, CCII. Va tenuta presente per le procedure regolate dal testo previgente e come monito sul versante della responsabilità personale.

Tribunale di Verona, decreto 16 ottobre 2024. Alla luce delle modifiche del correttivo-ter, la proroga del termine per la domanda piena è ammissibile anche in pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Segna la differenza tra il regime anteriore e quello attuale, e dunque tra ciò che si poteva chiedere prima e ciò che si può chiedere oggi.

Tribunale di Verona, decreto 16 ottobre 2024 (profilo del progetto). I giustificati motivi per la proroga devono essere comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, il cui contenuto può essere individuato per rinvio al progetto di piano di risanamento dell’art. 17, comma 3, lett. b), CCII. È il parametro pratico su cui si misura la serietà della seconda richiesta di tempo.

Corte di cassazione, sentenza n. 6277 del 31 marzo 2016. In tema di concordato con riserva, il termine concesso dal giudice per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti ha natura perentoria e decadenziale. Pronuncia anteriore al Codice, ma tuttora la ragione per cui la scadenza del termine non è negoziabile e la tentazione della rinuncia nasce proprio lì.

Sull’abuso dello strumento concordatario in generale

Corte di cassazione, ordinanza n. 7117 del 12 marzo 2020. Il potere del debitore di ricorrere al concordato preventivo è soggetto al limite dell’abuso. Principio consolidato, richiamato costantemente nelle decisioni successive.

Corte di cassazione, ordinanza n. 25210 dell’11 ottobre 2018. Conferma dello stesso orientamento in materia di utilizzo strumentale della domanda concordataria. Rilevante come tassello della continuità dell’indirizzo, che il Codice della crisi non ha interrotto ma recepito.

Corte di cassazione, sentenza n. 5677 del 7 marzo 2017. Ulteriore affermazione del limite dell’abuso nell’accesso alla procedura concordataria. Utile perché dimostra che l’orientamento precede di anni la riforma e non è frutto di un irrigidimento recente.

Corte di cassazione, ordinanza n. 6594 del 19 marzo 2026. La domanda con riserva presentata non per regolare la crisi attraverso un accordo con i creditori, ma con finalità diverse, resta esposta al giudizio di abuso. Conferma che il criterio funzionale — a che cosa serve davvero la domanda — è quello decisivo.

Sulla domanda piena e sul vaglio del tribunale (Opzione 2)

Corte di cassazione, ordinanza n. 9605 del 2026. Ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. b), CCII il controllo del tribunale in sede di apertura non si esaurisce nella verifica formale di ritualità e completezza, ma è un giudizio di ammissibilità esteso al contenuto della proposta e dei documenti, con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione, compresa la verifica del trattamento dei creditori e della formazione delle classi obbligatorie. Chi sceglie la domanda piena deve sapere a quale esame la sottopone.

Corte di cassazione, ordinanza n. 11223 del 28 aprile 2025. Il sindacato del tribunale sulla proposta si articola su piani distinti, tra valutazione della convenienza e controllo di legalità. Rilevante per capire quali contestazioni possono essere sollevate in sede di apertura e quali restano riservate ad altre fasi.

Corte di cassazione, ordinanza n. 288 dell’8 gennaio 2025. La rinuncia alla domanda di concordato, determinando il ritorno in bonis della società, interrompe il collegamento processuale tra le procedure successive, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria. Pesa su un aspetto spesso trascurato: gli effetti della rinuncia non riguardano solo la domanda, ma anche la sorte dei crediti sorti nel frattempo.

Corte di cassazione, ordinanza n. 27120 del 25 ottobre 2018. La rinuncia alla proposta concordataria non è soggetta ai limiti temporali previsti per la sua modifica, essendo destinata ad arrestare l’iter della procedura. Chiarisce che la rinuncia è sempre possibile: ciò che va valutato è quello che viene dopo.

Corte di cassazione, ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026. Gli atti compiuti nella fase con riserva vanno qualificati come di ordinaria o straordinaria amministrazione secondo i criteri propri della procedura, e nel secondo caso richiedono apposita autorizzazione. Rilevante perché la gestione nella finestra della riserva è essa stessa una fonte di rischio, indipendente dal numero delle domande.

Sulla composizione negoziata e i suoi sbocchi (Opzione 3)

Tribunale di Massa, provvedimento 20 maggio 2026. La società che ha già beneficiato delle misure protettive nella composizione negoziata per la durata massima di duecentoquaranta giorni e chiede ulteriori misure in sede di concordato con riserva deve avere quantomeno accennato, a grandi linee, a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Definisce il prezzo di ingresso della “seconda protezione”.

Tribunale di Bologna, decreto 19 febbraio 2026. Il termine per l’accesso al concordato semplificato ha natura decadenziale: anche quando la domanda è proposta con riserva, il deposito del piano e della proposta deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È il vincolo che più frequentemente viene sottovalutato da chi arriva al concordato semplificato dopo mesi di trattative.

Corte d’appello di Torino, sentenza n. 356 del 2025. La revoca delle misure protettive nella composizione negoziata, in assenza di prospettive di risanamento o in presenza di atti in frode, non impedisce l’apertura della liquidazione giudiziale. Ricorda che la protezione negoziale non è un rifugio incondizionato.


Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Ricostruiamo la sequenza processuale completa delle domande già presentate — date di deposito, date di iscrizione nel registro delle imprese, termini concessi, proroghe, rinunce, decreti — perché la valutazione di abuso si gioca sul calendario prima ancora che sul merito.
  2. Verifichiamo se esistono mutamenti delle circostanze qualificabili come tali, distinguendo i fatti nuovi oggettivi dalle modifiche processuali che la giurisprudenza ha già escluso, e li riconduciamo a prova documentale con data certa.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto nuova riserva, domanda piena e composizione negoziata sui numeri reali del passivo e sullo stato delle istanze liquidatorie.
  4. Redigiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza richiesto dall’art. 44, comma 1, lett. a), CCII per sostenere l’istanza di proroga, costruendolo sul parametro del progetto di piano di risanamento dell’art. 17, comma 3, lett. b).
  5. Prepariamo il ricorso di accesso e la memoria difensiva sull’abuso, anticipando le obiezioni dei creditori istanti e del pubblico ministero anziché replicare in udienza.
  6. Analizziamo la composizione del passivo con i commercialisti dello staff, separando debito fiscale e contributivo, esposizione bancaria, fornitori strategici e crediti dei dipendenti, perché da quella ripartizione dipende quale strumento è realisticamente percorribile.
  7. Costruiamo e negoziamo la proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione nei percorsi in cui è ammessa, coordinando la parte legale e quella tributaria sullo stesso fascicolo.
  8. Gestiamo il percorso di composizione negoziata, dall’istanza sulla piattaforma alla richiesta e conferma delle misure protettive, fino al presidio dei tre termini che corrono in parallelo — incarico dell’esperto, protezione, finestra per il concordato semplificato.
  9. Assistiamo l’organo amministrativo sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase con riserva, predisponendo le istanze di autorizzazione e documentando l’urgenza, per evitare che la gestione del periodo diventi essa stessa motivo di revoca.
  10. Proponiamo reclamo in corte d’appello contro i decreti di inammissibilità e, ove ne ricorrano i presupposti, portiamo la questione davanti alla Corte di cassazione, che in questa materia è il giudice che ha fissato i confini dell’abuso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo la leva che conta di più è la continuità della strategia fino all’ultimo grado: la scelta fatta oggi — ripresentare la riserva, depositare la domanda piena, spostarsi sulla composizione negoziata — è la stessa che domani dovrà essere difesa in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione. Poiché l’Avv. Monardo è cassazionista, la linea impostata al primo deposito non cambia mani strada facendo: chi ha costruito l’argomento è lo stesso che lo sostiene quando il giudizio arriva in sede di legittimità. Attorno a questa impostazione lavora uno staff che mette avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il piano non viene disegnato dai numeri e poi tradotto in diritto, ma costruito insieme, perché la tenuta processuale di una seconda domanda dipende tanto dall’argomento giuridico quanto dalla solidità dei dati che lo accompagnano.


In conclusione

Chi cerca un numero, in questa materia, cerca una certezza che il Codice della crisi ha deliberatamente eliminato. Non c’è più il tetto di una domanda ogni due anni, ma non c’è nemmeno la libertà di ripresentarla all’infinito: la seconda domanda di concordato in bianco non si misura in quantità, si misura in contenuto — e sbagliare questa valutazione non costa un rinvio, costa la procedura. Il discrimine è sempre lo stesso: se la domanda serve a regolare la crisi, regge; se serve a spostare un’udienza, cade, e spesso cade portandosi dietro l’apertura della liquidazione giudiziale nella stessa giornata.

È il tipo di valutazione in cui lo Studio Monardo opera nel proprio terreno. La materia sta esattamente all’incrocio tra la crisi d’impresa e il giudizio di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata che in molti casi è l’alternativa più solida a una seconda riserva contestabile; ed è avvocato cassazionista, in una materia i cui confini sono stati disegnati dalle ordinanze della Suprema Corte più che dal testo delle norme. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è ciò che serve quando la scelta dipende da come è composto il passivo e non solo da come è scritto il ricorso.

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