Si Può Chiedere La Proroga Del Termine Nel Concordato In Bianco?

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire

Hai depositato una domanda di accesso con riserva — quello che tutti continuano a chiamare “concordato in bianco” — e il tribunale ti ha dato un termine. Trenta, quaranta, sessanta giorni. Sulla carta sembravano tanti. Oggi che ne mancano venti, e che il piano non è chiuso, l’attestatore non ha finito, la banca non ha risposto e il potenziale investitore chiede ancora due settimane, quel termine ti sembra una condanna.

La risposta secca alla domanda del titolo è: sì, la proroga si può chiedere, fino a ulteriori sessanta giorni, ma non si ottiene chiedendola: si ottiene dimostrandola. Dal 28 settembre 2024, con l’entrata in vigore del terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024), l’art. 44, comma 1, lettera a) del Codice della crisi non parla più soltanto di “giustificati motivi”: pretende giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Tradotto in linguaggio operativo: devi mettere sul tavolo del collegio un documento che dimostri che in quei primi giorni hai lavorato, e che il lavoro ha prodotto qualcosa di leggibile. Chi arriva a mani vuote con la formula “servono altri sessanta giorni per completare le attività” si sente rispondere di no. E il “no” alla proroga, nel concordato in bianco, non è un incidente di percorso: è l’anticamera dell’improcedibilità della domanda e dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Da qui in avanti troverai un piano in otto mosse. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una procedura di esecuzione, una base giuridica, l’imprevisto tipico e un check di completamento da superare prima di passare alla successiva. Non leggerlo tutto d’un fiato per farti un’idea: aprilo accanto al calendario della procedura e spunta.

Un’ultima premessa, perché tu sappia con chi stai parlando. Il Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, oltre che professionista fiduciario di un OCC: sono le tre abilitazioni che riguardano, in modo diretto e certificato, la costruzione dei percorsi di regolazione della crisi e il dialogo con gli organi della procedura. Ed è avvocato cassazionista, il che conta in un istituto dove il diniego di proroga e la dichiarazione di improcedibilità finiscono in reclamo e, non di rado, in Cassazione. La materia di questo articolo non è un settore in cui lo Studio “si occupa anche” di crisi d’impresa: è il perimetro delle sue abilitazioni professionali documentate.

📩 Se stai leggendo questa guida con un termine che scade tra pochi giorni, non finire l’articolo prima di scriverci: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questa pagina.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di eseguire, devi capire in che punto sei. Non tutte le imprese che leggono questa guida sono nella stessa posizione, e partire dalla mossa sbagliata ti fa perdere i giorni che ti servono. Rispondi a queste quattro domande, con onestà.

Prima domanda: sai esattamente quando scade il tuo termine?

Non “più o meno a fine mese”. Il giorno esatto. Dopo il Correttivo-ter, l’art. 44, comma 1, lett. a) precisa che il termine decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 45, comma 2, CCII, non dal deposito del ricorso e non dalla data del decreto. È una precisazione che ha risolto un contenzioso interpretativo reale: prima del correttivo alcuni tribunali facevano decorrere il termine dal deposito, altri dalla pubblicazione, e la differenza poteva valere cinque, sette, dieci giorni. Se non hai in mano la visura camerale con la data di iscrizione del decreto, non sai quando scade il termine. Parti dalla Mossa 1.

Seconda domanda: hai adempiuto agli obblighi informativi periodici?

Il decreto che ti ha concesso il termine ti ha imposto, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. c), obblighi informativi con periodicità almeno mensile, sotto la vigilanza del commissario giudiziale nominato ai sensi della lettera b). Se ne hai saltato anche solo uno, o se li hai depositati come fogli di poche righe senza contenuto, la tua istanza di proroga nasce già zoppa: il collegio la leggerà insieme al parere del commissario, e il commissario scriverà quello che ha visto. Parti dalla Mossa 2.

Terza domanda: hai un progetto di regolazione della crisi, o hai solo delle intenzioni?

Attenzione, perché qui si gioca tutto. Non è la stessa cosa. “Stiamo trattando con un investitore” è un’intenzione. “Ecco la struttura del piano, la manovra finanziaria, le classi ipotizzate, la percentuale stimata ai chirografari, il confronto con il valore di liquidazione, la lettera di interesse dell’investitore datata e sottoscritta” è un progetto. La giurisprudenza post-correttivo è stata immediata e severa nel pretendere il secondo. Se sei fermo alle intenzioni, parti dalla Mossa 3 e corri.

Quarta domanda: c’è un’istanza di liquidazione giudiziale pendente contro di te?

Prima del Correttivo-ter, la pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale era un ostacolo testuale alla proroga. Il D.Lgs. 136/2024 ha eliminato quella preclusione: oggi la proroga è astrattamente concedibile anche con un’istanza pendente, purché tu porti il progetto. Ma “astrattamente concedibile” non significa “facile”: il collegio guarderà con lente d’ingrandimento la tua buona fede e la tua diligenza nella prima fase. Se hai un’istanza sul collo, dopo la Mossa 3 salta subito alla Mossa 7.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
Non conosco la data esatta di scadenza o non ho la visura con l’iscrizione del decretoMossa 1Senza la data certa ogni pianificazione è finzione
Ho saltato o compilato in modo formale una o più informative mensiliMossa 2Il parere del commissario pesa più della tua istanza
Ho trattative in corso ma nessun documento che le fotografiMossa 3Senza progetto la proroga non è concedibile
Ho il progetto ma non so come argomentare la richiestaMossa 4I giustificati motivi vanno provati, non affermati
Non ho ancora dichiarato quale strumento intendo utilizzareMossa 5Il comma 1-quater cambia il regime autorizzatorio
Mancano meno di 20 giorni alla scadenzaMossa 6L’istanza va depositata con margine, non all’ultimo
C’è un’istanza di liquidazione giudiziale o le misure protettive stanno per scadereMossa 7Si combatte su due fronti contemporaneamente
Temo che la proroga venga negataMossa 8Il piano B si prepara prima, non dopo il diniego

Adesso esegui.


Mossa 1 — Fissa la data reale di scadenza e ricostruisci il calendario della procedura

Obiettivo della mossa: trasformare il tuo termine da concetto vago a data certa, scritta e condivisa con tutti i professionisti che lavorano sul piano. Finché la scadenza non è un giorno preciso sul calendario di tutti, il rischio di arrivare tardi è alto e nessuna delle mosse successive è pianificabile.

Quando va fatta

Immediatamente, entro le prime 48 ore dalla lettura di questa guida. Se la procedura è appena partita, falla il giorno stesso in cui ricevi comunicazione del decreto di concessione dei termini.

Come si esegue

Procurati tre documenti e mettili in una cartella unica, fisica o digitale, accessibile a te, al tuo legale, all’attestatore e al consulente che redige il piano.

Primo: il decreto di concessione del termine emesso dal tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII. Leggilo riga per riga, non solo il dispositivo. Devi individuare: la durata esatta del termine concesso (tra trenta e sessanta giorni); il nominativo del commissario giudiziale nominato ai sensi della lettera b); la periodicità e il contenuto degli obblighi informativi imposti ai sensi della lettera c); l’importo e il termine per il versamento della somma per le spese della procedura previsto dalla lettera d); l’eventuale indicazione dello strumento prescelto se l’hai già dichiarato.

Secondo: la visura camerale aggiornata con l’iscrizione del decreto ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII. Qui trovi la data da cui decorre il termine. Segnala in rosso.

Terzo: il provvedimento sulle misure protettive, se le hai chieste ai sensi dell’art. 54 CCII. Le misure protettive hanno una durata propria, che non coincide necessariamente con il termine per il deposito del piano. Se il tuo scudo verso i creditori cade prima della scadenza del termine, hai un problema diverso e più urgente della proroga.

Ora costruisci il calendario a ritroso. Sulla scadenza del termine posiziona la data di iscrizione più i giorni concessi. Da lì torna indietro e fissa quattro date: la data entro cui il piano deve essere in bozza chiusa per consentire all’attestatore di lavorare; la data entro cui l’attestatore deve consegnare; la data entro cui, se le due precedenti non sono rispettate, si attiva la procedura di richiesta di proroga; la data limite di deposito dell’istanza di proroga. Quest’ultima non è l’ultimo giorno del termine: è almeno quindici giorni prima, per ragioni che vedremo alla Mossa 6.

Un avvertimento sui termini e sul mese di agosto. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Se il tuo termine attraversa quel periodo, non dare per scontato né che si sospenda né che corra: l’applicabilità della sospensione feriale ai termini endoprocedimentali fissati dal tribunale in sede concorsuale è questione dibattuta, e la soluzione può variare da ufficio a ufficio. Verificala con il tuo legale e, se necessario, chiedi un chiarimento al giudice delegato o al collegio prima che il dubbio diventi una decadenza. Non è una questione accademica: interi ricorsi per cassazione si sono giocati proprio sui rapporti tra procedimento di liquidazione, domanda con riserva e sospensione feriale.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. a), CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: il tribunale «fissa un termine, decorrente dall’iscrizione di cui all’articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni». Art. 45, comma 2, CCII per la pubblicità del decreto. Art. 54 CCII per le misure protettive e cautelari.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il disallineamento tra la data che hai in testa e quella che risulta dagli atti. Capita più spesso di quanto immagini: il ricorso è stato depositato il 3, il decreto è del 12, l’iscrizione è avvenuta il 17 e il commercialista ha in agenda una scadenza calcolata dal 3. Sono quattordici giorni di differenza, che nella fase finale di un piano valgono la sopravvivenza dell’impresa. Se scopri il disallineamento, ricalcola tutto e comunicalo per iscritto a tutti i professionisti coinvolti, chiedendo conferma di lettura. Se il decreto è ambiguo, non interpretarlo per conto tuo: fai depositare al legale una richiesta di chiarimento.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa successiva devi poter rispondere di sì a queste tre domande. Ho in mano la visura con la data di iscrizione del decreto? Ho una data di scadenza scritta e condivisa con tutti i professionisti che stanno lavorando alla procedura? Ho verificato se e quando scadono le misure protettive e se il periodo comprende il mese di agosto?


Mossa 2 — Metti in ordine gli obblighi informativi e apri un canale con il commissario giudiziale

Obiettivo della mossa: arrivare all’istanza di proroga con un fascicolo di informative mensili completo e con un commissario giudiziale che, interrogato dal collegio, possa dire che hai lavorato. La proroga la scrive il tuo avvocato, ma di fatto la conquista il tuo comportamento nei primi trenta giorni.

Quando va fatta

Subito, e poi con cadenza fissa fino alla scadenza. Se hai già saltato un’informativa, recuperala entro sette giorni con un’integrazione che spieghi il ritardo senza inventare giustificazioni.

Come si esegue

Nel sistema dell’art. 44 CCII la fase con riserva non è una zona franca. Il decreto nomina in ogni caso un commissario giudiziale, con poteri di vigilanza sull’assolvimento degli obblighi informativi e con il dovere di riferire al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni circostanza o condotta del debitore idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. È una clausola di chiusura molto ampia, introdotta consapevolmente: il legislatore sa che i ricorsi prenotativi possono nascondere abusi e ha dato al commissario gli strumenti per scovarli.

La conseguenza pratica è che l’informativa mensile non è un adempimento burocratico da liquidare con mezza pagina. Costruiscila con questa struttura fissa, ripetuta ogni mese.

Una sezione di aggiornamento contabile: situazione patrimoniale ed economica alla data, con il confronto rispetto al mese precedente. Debito scaduto distinto per categoria: fornitori, banche, dipendenti, enti. Incassi e pagamenti del periodo, con indicazione di quelli autorizzati.

Una sezione di avanzamento del lavoro sul piano: quali attività sono state completate, da chi, con quali risultati. Se hai incaricato un advisor, la data dell’incarico e lo stato dei lavori. Se hai avviato una due diligence, a che punto è. Se stai trattando con un investitore, quali contatti sono avvenuti e con quale esito, senza rivelare ciò che è coperto da riservatezza ma senza nascondere i fatti.

Una sezione di gestione corrente: contratti in corso, eventuali risoluzioni, andamento dell’occupazione, continuità delle forniture essenziali.

Una sezione di criticità: qui si misura la tua credibilità. Se c’è un problema, scrivilo tu prima che lo scriva il commissario. Un debitore che segnala spontaneamente una difficoltà è un debitore trasparente; un debitore la cui difficoltà emerge dalla relazione del commissario è un debitore che ha taciuto.

Parallelamente, apri un canale stabile con il commissario. Non aspettare che ti chieda i documenti: anticipali. Fissa un contatto periodico. Rispondi entro 24-48 ore alle richieste. Questo comportamento non è cortesia: è la costruzione materiale del presupposto della proroga, perché il collegio, quando dovrà decidere, chiederà al commissario un parere e quel parere peserà quanto e più della tua istanza.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. b), CCII: nomina del commissario giudiziale con poteri di vigilanza e di segnalazione degli atti di frode e di ogni condotta pregiudizievole. Art. 44, comma 1, lett. c), CCII: obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario, fino alla scadenza del termine. Art. 44, comma 1, lett. d), CCII: versamento della somma per le spese della procedura. Art. 4 CCII: doveri di correttezza, buona fede e tempestività gravanti sul debitore.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la richiesta del commissario di documentazione che l’impresa non ha, o che ha in forma disordinata: partitari non riconciliati, contabilità arretrata, mancanza di una situazione infrannuale. Non rispondere con il silenzio. Rispondi con un cronoprogramma: quali dati consegnerai, entro quando, chi se ne occupa. Una risposta ordinata a una lacuna è infinitamente meglio di nessuna risposta.

Il secondo imprevisto, più grave, è il mancato versamento della somma per le spese di procedura. Sul punto vale la pena conoscere l’approdo della Cassazione: con l’ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025 la Suprema Corte ha chiarito che, nella domanda di concordato con riserva, l’omesso versamento della somma o il versamento di importo inferiore, così come il mancato rispetto del termine fissato a tal fine, non comportano di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda. È un’indicazione preziosa, che sottrae la procedura a un automatismo sanzionatorio, ma non è un invito a trascurare l’adempimento: il ritardo resta un elemento che il tribunale valuta nel giudizio complessivo sulla tua diligenza, e la diligenza è il cuore del giudizio sulla proroga.

Check di completamento

Tutte le informative dovute risultano depositate? Il commissario ha ricevuto quanto richiesto e non ci sono sue richieste inevase? La somma per le spese è stata versata o, in caso contrario, ho depositato un’istanza motivata che spiega la situazione e propone una soluzione?


Mossa 3 — Costruisci il progetto di regolazione della crisi: il vero lasciapassare della proroga

Obiettivo della mossa: produrre il documento senza il quale la proroga, dopo il Correttivo-ter, non è giuridicamente concedibile. Non un piano completo e attestato — quello è il traguardo — ma un progetto che dimostri al collegio che la strada esiste, che l’hai imboccata e che ti serve tempo per percorrerla, non per iniziarla.

Quando va fatta

Dal giorno in cui il termine inizia a decorrere, in parallelo con tutto il resto. Il progetto va completato almeno venti giorni prima della scadenza, perché dev’essere allegato all’istanza di proroga.

Come si esegue

Partiamo da ciò che il progetto non è. Non è la relazione dell’attestatore: l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità appartiene alla domanda piena. Non è una lettera di intenti generica. Non è l’elenco delle cose che farai. E soprattutto non è la descrizione delle difficoltà incontrate: la giurisprudenza formatasi subito dopo il correttivo ha respinto istanze costruite esclusivamente sulla complessità dell’operazione.

Il progetto è un documento strutturato che, letto dal collegio in venti minuti, risponde a cinque domande.

Da dove parti. Fotografia dell’indebitamento alla data: debito complessivo, ripartizione per grado di privilegio, posizione verso banche, fornitori strategici, dipendenti, enti previdenziali e fiscali. Situazione patrimoniale. Elenco dei beni e, se disponibili, delle stime di realizzo.

Dove vuoi arrivare. Quale strumento intendi utilizzare e con quale architettura: concordato preventivo in continuità diretta o indiretta, concordato liquidatorio, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII. Se la continuità è diretta, quale attività prosegue e con quali numeri; se è indiretta, chi è il soggetto destinato a proseguirla e a che titolo.

Con quali risorse. La manovra finanziaria: risorse endogene da flussi della gestione, risorse esogene da apporti di terzi, finanza nuova, dismissioni. Ogni voce con un ordine di grandezza e una fonte.

Quanto prendono i creditori. Anche in forma di forbice, anche con riserva di affinamento. Ipotesi di classamento. Percentuale stimata per i chirografari. Confronto, sia pure preliminare, con il valore di liquidazione: è il parametro che il tribunale userà comunque, e mostrare di averlo già in mente qualifica il progetto come serio.

Cosa manca e perché. Questa è la sezione che collega il progetto ai giustificati motivi. Elenca le attività residue, indica per ciascuna il responsabile e una data di completamento, e spiega perché quella data cade oltre il termine originario.

Ogni affermazione del progetto deve essere agganciata a un allegato: la lettera di interesse dell’investitore con data e firma, la bozza di contratto di affitto d’azienda, la perizia in corso con l’incarico conferito, il verbale della trattativa con l’istituto di credito, l’offerta ricevuta. Il documento senza allegati è un tema; il documento con allegati è un progetto.

Quanto deve essere avanzato? La giurisprudenza di merito ha dato una risposta chiara e non indulgente. Il Tribunale di Taranto, con il decreto del 16 luglio 2025, ha respinto un’istanza di proroga affermando che, poiché l’art. 44, comma 1, CCII richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi, la proroga è giustificabile soltanto in presenza di uno stadio avanzato di predisposizione del programma di ristrutturazione, ovvero di una strutturata “discovery” delle intenzioni di risanamento, desumibile dall’allegazione del progetto stesso: in mancanza, l’istanza non può essere accolta. Nella stessa direzione il Tribunale di Milano, con il decreto del 6 marzo 2025, ha ritenuto non accoglibile la richiesta di proroga quando manchi la prova che il progetto sia stato effettivamente predisposto.

La lettura combinata delle due pronunce dà la misura dell’asticella: non basta aver iniziato, serve essere a buon punto; e “essere a buon punto” si dimostra depositando, non raccontando.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. a), CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024. Art. 84 CCII per le finalità del concordato preventivo e le tipologie di piano. Art. 64-bis CCII per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Artt. 57 e seguenti CCII per gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la mancanza di un dato essenziale: la perizia non è pronta, la banca non ha formalizzato la posizione, l’investitore non vuole mettere nero su bianco prima della due diligence. Non bloccare il progetto in attesa del pezzo mancante. Costruiscilo con quello che hai, dichiara esplicitamente cosa manca, allega la prova che l’attività è in corso — l’incarico al perito, la PEC alla banca, l’accordo di riservatezza sottoscritto con l’investitore — e indica la data attesa. Un progetto onesto con una lacuna dichiarata è più credibile di un progetto reticente che finge completezza.

Il secondo imprevisto è la tentazione opposta: gonfiare il progetto con numeri ottimistici per farlo sembrare più solido. È un errore grave. Il commissario giudiziale verificherà, e una previsione smentita dai dati contabili in suo possesso distrugge la credibilità dell’intera istanza, oltre a esporti al rischio che vengano segnalate circostanze idonee a pregiudicare la soluzione della crisi.

Check di completamento

Il progetto risponde a tutte e cinque le domande? Ogni affermazione rilevante ha un allegato che la sostiene? Un lettore esterno che non conosce l’azienda capisce, leggendolo, quale sarà la proposta ai creditori e perché serve altro tempo?


Mossa 4 — Costruisci e documenta i giustificati motivi

Obiettivo della mossa: trasformare le ragioni del ritardo da lamentela in prova. I giustificati motivi non sono ciò che senti, sono ciò che dimostri: fatti sopravvenuti, oggettivi, documentati, non imputabili alla tua inerzia.

Quando va fatta

Nei dieci giorni precedenti il deposito dell’istanza, contestualmente al completamento del progetto.

Come si esegue

Il legislatore ha collegato la proroga a due elementi distinti che devono ricorrere insieme: i giustificati motivi e il progetto che li comprova. Sbagliano, e vengono respinte, le istanze che curano solo il secondo elemento allegando un progetto senza spiegare perché il termine non basta, e quelle che curano solo il primo elencando difficoltà senza depositare nulla.

Costruisci la sezione dei motivi come una tabella a tre colonne, e poi trasformala in prosa nell’istanza: evento sopravvenuto — effetto sul cronoprogramma — documento che lo prova.

Sono giustificati motivi tipicamente riconosciuti dalla prassi: la sopravvenienza di una manifestazione di interesse da parte di un investitore o di un potenziale affittuario d’azienda, che impone di rivedere l’architettura del piano; l’avvio o la prosecuzione di trattative con il ceto bancario finalizzate a valutare, in alternativa al concordato, un accordo di ristrutturazione; la necessità di completare perizie su cespiti la cui valutazione incide in modo determinante sulla percentuale offerta; eventi esterni che hanno bloccato l’attività o modificato i flussi attesi; la complessità della struttura del gruppo o la pluralità di sedi che allunga la raccolta dei dati.

Non sono giustificati motivi, e non vanno scritti: la genericità (“la complessità della procedura”), l’autocertificazione dell’impegno (“i professionisti stanno lavorando alacremente”), la colpa attribuita a terzi senza prova, e soprattutto il tempo perso nella prima fase. Su quest’ultimo punto occorre essere netti: il presupposto implicito della proroga è che il debitore non abbia sprecato la prima finestra temporale e che le difficoltà siano sopravvenute o si siano rivelate più complesse del previsto. Un’istanza che, letta insieme alle informative mensili, racconta di un primo mese inerte, è un’istanza che si autodistrugge.

Un accorgimento tecnico che vale la pena adottare: numera gli allegati e richiamali nel testo con precisione (“come risulta dall’all. 4, lettera di interesse del 12 giugno sottoscritta da…”). Il collegio decide su un fascicolo, spesso in tempi stretti; un’istanza che rende immediatamente verificabile ogni affermazione parte avvantaggiata.

In questa fase la differenza la fa chi conosce dall’interno la logica degli organi della procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che costruisce il progetto e l’istanza come un unico documento, non come due atti scritti da mani diverse.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. a), CCII. Art. 4 CCII, che impone al debitore di gestire il patrimonio durante le trattative con correttezza e buona fede e di assumere tempestivamente le iniziative idonee a individuare soluzioni per il superamento della crisi: è la norma che il giudice usa per valutare se il tempo della prima fase è stato impiegato o sprecato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la debolezza documentale del motivo principale: l’investitore esiste, ma non vuole firmare nulla. In questi casi non rinunciare alla prova, cercane una diversa: l’accordo di riservatezza sottoscritto, lo scambio di PEC che attesta la richiesta di accesso alla data room, il verbale dell’incontro redatto e trasmesso alla controparte, l’incarico conferito all’advisor per l’assistenza nella trattativa. Nessuno di questi documenti dimostra che l’operazione andrà in porto, ma tutti insieme dimostrano che l’operazione è reale, che è questo il punto.

Check di completamento

Ogni motivo indicato ha almeno un documento a supporto? È chiaro dal testo che il ritardo non dipende da inerzia nella prima fase? Ho evitato ogni affermazione che non sia verificabile dal fascicolo?


Mossa 5 — Dichiara lo strumento che intendi utilizzare e governa il regime autorizzatorio

Obiettivo della mossa: uscire dall’indeterminatezza. Il Correttivo-ter ha chiarito che la fase con riserva non è più un’anticamera del solo concordato preventivo, ma un accesso “aspecifico” a tutti gli strumenti di regolazione; e ha collegato alla scelta dello strumento conseguenze concrete sul regime degli atti che puoi compiere.

Quando va fatta

Appena il progetto ha individuato l’architettura, e comunque prima del deposito dell’istanza di proroga. Dichiarare lo strumento contestualmente all’istanza è un segnale di maturità del percorso che il collegio legge favorevolmente.

Come si esegue

L’art. 44 CCII, dopo il correttivo, prevede che il termine sia concesso non solo in funzione del deposito della domanda di concordato preventivo, ma anche in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La fase prenotativa è stata deliberatamente svincolata dalla disciplina del concordato e dotata di una regolamentazione autonoma, con l’introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Il comma 1-quater ti consente, nella fase con riserva, di giovarti del regime giuridico dello strumento che hai specificamente individuato tra accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo. È una facoltà, non un obbligo, ma ha conseguenze rilevanti.

Il Tribunale di Modena, con il provvedimento del 18 febbraio 2025, ha messo a fuoco il punto: in caso di mancata indicazione dello strumento prescelto, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale delle autorizzazioni, cioè quello più stringente. Tradotto: se non scegli, resti nel perimetro autorizzatorio più rigido, e ogni atto che esce dall’ordinaria amministrazione deve passare dal tribunale.

Come si esegue materialmente: con un atto depositato in procedura nel quale dichiari lo strumento individuato, lo colleghi all’architettura descritta nel progetto e — se lo strumento prescelto lo consente — chiedi l’applicazione del relativo regime. Coordina la dichiarazione con il contenuto del progetto: dichiarare di voler accedere a un accordo di ristrutturazione mentre il progetto descrive un concordato in continuità è una contraddizione che il commissario segnalerà.

Verifica poi, con il tuo legale, il perimetro degli atti che stai compiendo. L’art. 46 CCII dispone che, dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. La qualificazione non è banale, e la Cassazione ha fornito due indicazioni preziose.

Con l’ordinanza n. 1730 del 2025, la Corte ha affermato che per valutare la natura ordinaria o straordinaria degli atti compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione della domanda con riserva è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, con la conseguenza che, in difetto di tali elementi, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa va considerato di straordinaria amministrazione. È un argomento in più per dichiarare lo strumento e depositare il progetto: chi resta nel vago si vede trattare come straordinari atti che, in un quadro trasparente, sarebbero stati ordinari.

Con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026, la Corte ha applicato lo stesso principio a un’ipotesi specifica e ricorrente: nel concordato con riserva, la proroga di una fideiussione scaduta configura un nuovo contratto e, quale atto di straordinaria amministrazione, richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Se nella fase prenotativa la tua impresa deve rinnovare garanzie, sappi che non si tratta di un atto neutro.

La base giuridica

Art. 44, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, CCII. Art. 46 CCII sugli atti di straordinaria amministrazione e sulla prededucibilità dei crediti derivanti da atti legalmente compiuti. Art. 40 CCII sulla domanda di accesso. Art. 64-bis CCII per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il cambio di strumento in corsa: hai dichiarato il concordato, le trattative con le banche maturano e l’accordo di ristrutturazione diventa più conveniente. Non è un dramma, ed è anzi una delle ragioni per cui il legislatore ha reso aspecifica la fase prenotativa. Ma va gestito con un atto depositato che dia conto del mutamento e delle ragioni, e va coordinato con l’istanza di proroga: il passaggio da uno strumento all’altro è, di per sé, uno dei giustificati motivi più solidi che si possano allegare, perché mostra un percorso che evolve, non un percorso fermo.

Check di completamento

Ho dichiarato in procedura lo strumento che intendo utilizzare? La dichiarazione è coerente con il progetto? Ho verificato, atto per atto, quali operazioni in corso richiedono autorizzazione ai sensi dell’art. 46 CCII?


Mossa 6 — Deposita l’istanza di proroga con il giusto anticipo e con il giusto contenuto

Obiettivo della mossa: consegnare al collegio un’istanza che si possa accogliere senza integrazioni, e consegnarla in tempo perché il collegio possa decidere prima della scadenza. Un’istanza perfetta depositata l’ultimo giorno è un’istanza rischiosa.

Quando va fatta

Almeno quindici giorni prima della scadenza del termine originario; venti se il tuo tribunale ha tempi di trattazione lunghi o se pende un’istanza di liquidazione giudiziale. La ragione è duplice: il collegio deve poter acquisire il parere del commissario giudiziale, e tu devi avere il tempo di reagire se l’istanza viene rigettata o se viene chiesta un’integrazione.

Questo punto merita un’enfasi particolare. La prassi conosce un caso ricorrente e devastante: il debitore deposita l’istanza il penultimo giorno, il collegio subordina l’accoglimento al deposito del progetto di regolazione della crisi — è successo, ad esempio, in un procedimento in cui a fronte di un’istanza di proroga del 28 ottobre 2024 il tribunale, con decreto del 5 novembre 2024, ha condizionato l’accoglimento proprio al deposito del progetto — e a quel punto il termine originario è già scaduto o sta per scadere. Chi ha depositato con quindici giorni di margine integra e ottiene; chi ha depositato all’ultimo, no.

Come si esegue

L’istanza va costruita con una struttura fissa.

Premessa procedurale: estremi del ricorso ex art. 44 CCII, data di deposito, estremi del decreto di concessione del termine, data di iscrizione ex art. 45, comma 2, CCII, data esatta di scadenza, nominativo del commissario giudiziale, eventuale pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.

Rendiconto delle attività svolte: cosa è stato fatto nel termine originario, in ordine cronologico, con richiamo alle informative mensili già depositate. È la sezione che neutralizza l’accusa di inerzia.

Illustrazione del progetto di regolazione della crisi, con rinvio all’allegato. Non riassumere in due righe: dedica almeno una pagina a spiegare l’architettura, perché è il cuore del presupposto.

Giustificati motivi, costruiti come alla Mossa 4, con richiamo puntuale agli allegati.

Cronoprogramma delle attività residue: per ciascuna attività, il responsabile e la data di completamento, con la dimostrazione che il termine richiesto è sufficiente e non sovrabbondante. Chiedere sistematicamente il massimo dei sessanta giorni quando dal cronoprogramma ne risultano necessari trenta è un errore di credibilità.

Conclusioni: la richiesta di proroga con l’indicazione del numero di giorni, entro il limite degli ulteriori sessanta.

Allegati numerati: progetto di regolazione della crisi; documenti a sostegno dei motivi; informative mensili già depositate (o richiamo agli atti); eventuale dichiarazione sullo strumento prescelto.

Una scelta strategica: valuta con il legale se anticipare informalmente al commissario giudiziale il contenuto dell’istanza e del progetto, alcuni giorni prima del deposito. Non è un obbligo, ma un commissario che ha già letto il progetto è un commissario che può esprimere un parere rapido e informato, e la rapidità qui è tutto.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. a), CCII per il presupposto e per il limite dei sessanta giorni ulteriori. Art. 44, comma 1, lett. b), CCII per il ruolo del commissario nel procedimento. Art. 47 CCII per l’apertura della procedura di concordato preventivo e per le verifiche del tribunale.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è la richiesta di integrazione da parte del collegio. È una buona notizia travestita da problema: significa che la strada non è chiusa. Rispondi entro il termine assegnato, senza aggiungere elementi nuovi non richiesti che complicherebbero la valutazione.

Il secondo imprevisto è il rigetto. Vai direttamente alla Mossa 8: il piano B deve essere già pronto, non da costruire.

Il terzo, più insidioso, è la tentazione di chiedere un secondo prolungamento dopo aver già ottenuto la proroga. Il testo dell’art. 44 pone un tetto — ulteriori sessanta giorni — che non può essere superato frazionando le richieste. E sul punto la giurisprudenza è netta: il Tribunale di Vicenza, con il decreto del 6 marzo 2025, ha affermato che i principi generali del Codice della crisi, e in particolare i doveri di buona fede e di tempestiva assunzione delle iniziative posti dall’art. 4 CCII a carico del debitore, non consentono a chi abbia già usufruito del potere di depositare una domanda con riserva di riproporre una nuova, identica istanza con riferimento alla medesima situazione. Il termine è concedibile una volta; la proroga è una, entro il tetto di sessanta giorni.

Check di completamento

L’istanza è stata depositata con almeno quindici giorni di margine? Contiene tutte e sei le sezioni? Il numero di giorni richiesto è giustificato dal cronoprogramma e rientra nel limite dei sessanta?


Mossa 7 — Governa il fronte dei creditori: istanze di liquidazione giudiziale e misure protettive

Obiettivo della mossa: impedire che, mentre lavori sulla proroga, il fronte esterno ti travolga. La proroga si decide in un procedimento che, spesso, è unitario: nello stesso fascicolo convivono la tua domanda con riserva e l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata da un creditore o dal pubblico ministero.

Quando va fatta

In parallelo alle Mosse 3 e 6, con priorità assoluta se un’istanza di liquidazione giudiziale è già pendente o se le misure protettive stanno per scadere.

Come si esegue

Il quadro normativo è cambiato in tuo favore, ed è essenziale saperlo. Prima del D.Lgs. 136/2024, l’art. 44, comma 1, lett. a), ammetteva la proroga «in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale». Quella preclusione è stata eliminata. Il testo oggi vigente non menziona più l’ostacolo: al suo posto è stato inserito il requisito del progetto di regolazione della crisi. Il legislatore, in altre parole, ha scambiato un divieto formale con una prova sostanziale.

La giurisprudenza ha recepito il cambiamento. Il Tribunale di Verona, con il decreto del 16 ottobre 2024, ha ritenuto ammissibile la proroga del termine anche in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, valorizzando sia l’eliminazione del riferimento all’ostacolo sia il regime transitorio dell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024, che estende gran parte delle modifiche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore. Nello stesso senso si era mosso, già prima del correttivo, il Tribunale di Salerno, che nel 2024 aveva ritenuto non ostativa la pendenza della domanda di liquidazione giudiziale in un caso in cui il debitore stava effettivamente compiendo le attività previste nel decreto.

Va ricordata anche una lettura intermedia, elaborata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel vigore del testo previgente, che distingueva a seconda che l’istanza di liquidazione giudiziale fosse stata presentata prima della richiesta di concessione del termine — ipotesi in cui la proroga era negata per impedire un uso dilatorio — oppure in pendenza del termine già concesso, ipotesi in cui la proroga poteva essere riconosciuta perché il debitore aveva già scelto in buona fede di attivare la procedura. È una distinzione che, pur superata dal testo attuale, continua a descrivere bene il modo in cui i collegi ragionano sulla tua buona fede.

Operativamente: se c’è un’istanza pendente, la tua istanza di proroga deve contenere una sezione dedicata in cui dai atto della pendenza, spieghi che non costituisce ostacolo alla luce del testo vigente, e soprattutto dimostri con i fatti che la tua domanda non ha finalità dilatorie. Qui il progetto di regolazione della crisi svolge una funzione doppia: presupposto di legge e prova di non abusività.

Sul fronte delle misure protettive: verifica la loro scadenza e la loro durata massima, perché la protezione dalle azioni esecutive e cautelari non è illimitata. Se il termine per il piano viene prorogato ma lo scudo protettivo scade prima, ti trovi con più tempo e meno riparo. La proroga delle misure protettive segue un binario proprio, con un proprio procedimento e propri presupposti, e va chiesta con un’istanza autonoma, tempestiva e argomentata: i tribunali valutano i requisiti per la proroga delle misure protettive in modo distinto rispetto al termine del piano.

La base giuridica

Art. 44, comma 1, lett. a), CCII nel testo vigente. Art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024 sulla disciplina transitoria. Artt. 54 e 55 CCII sulle misure cautelari e protettive e sul relativo procedimento. Art. 40 CCII sul procedimento unitario.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che accelera: deposita l’istanza di liquidazione giudiziale proprio mentre stai per chiedere la proroga, oppure solleva contestazioni sul tuo operato. La reazione corretta non è emotiva ma documentale: deposita tempestivamente l’istanza di proroga con il progetto, chiedi che il procedimento unitario tenga conto della priorità logica della domanda di regolazione della crisi, e allega tutto ciò che dimostra la serietà del percorso.

Il secondo imprevisto è la scadenza delle misure protettive durante il periodo di proroga. Prepara per tempo l’istanza di conferma o di proroga delle misure, con l’indicazione degli atti pregiudizievoli temuti e dei creditori coinvolti.

Check di completamento

So esattamente se e quante istanze di liquidazione giudiziale pendono? L’istanza di proroga contiene la sezione dedicata? Ho verificato la data di scadenza delle misure protettive e predisposto la relativa istanza?


Mossa 8 — Prepara il piano B prima del diniego, non dopo

Obiettivo della mossa: non farsi trovare senza alternative se la proroga viene negata. Il diniego non è la fine automatica, ma diventa la fine se ti coglie impreparato. Il piano B si costruisce nello stesso momento in cui si deposita l’istanza.

Quando va fatta

Contestualmente alla Mossa 6. Quando depositi l’istanza di proroga, il piano B deve già esistere su carta.

Come si esegue

Il piano B ha tre varianti, da tenere pronte in parallelo.

Prima variante: il deposito della domanda piena nei termini originari. Se il diniego arriva quando restano ancora giorni utili, la strada maestra è depositare comunque proposta, piano, attestazione e documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, CCII, anche in una versione meno rifinita di quella che avresti voluto. Questo richiede che il piano sia mantenuto sempre in una versione “depositabile”, aggiornata settimanalmente. Un piano perfetto mai depositato vale meno di un piano imperfetto depositato nei termini.

Seconda variante: il cambio di strumento. Se il progetto ha fatto emergere che gli accordi di ristrutturazione sono più rapidi da chiudere del concordato, la fase prenotativa aspecifica ti consente di virare, chiedendo l’omologazione degli accordi con la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, CCII. È una strada che richiede però che le adesioni siano davvero mature.

Terza variante: la rinuncia e la successiva riproposizione. È la più delicata, perché confina con l’abuso del processo. Il Codice della crisi non ha riprodotto il divieto biennale che l’art. 161, comma 9, della legge fallimentare poneva alla riproposizione della domanda in bianco, e il Tribunale di Brescia, con il decreto del 1° febbraio 2024, ha consentito la ripresentazione di una domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente proprio valorizzando l’assenza di quella previsione nel CCII. Ma l’assenza di un divieto testuale non equivale a una licenza.

La Cassazione presidia il confine con fermezza. Con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026 la Corte ha stabilito che la reiterazione della domanda di concordato in bianco, in assenza di reali novità della situazione economico-finanziaria, ha funzione meramente dilatoria e integra abuso del processo: nel caso esaminato, la società aveva rinunciato a una prima domanda per depositarne una nuova con riserva mentre pendeva l’istanza di liquidazione giudiziale. È il medesimo principio che la Corte aveva già affermato, nel vigore della legge fallimentare, con la pronuncia n. 27936 del 2020, dichiarando inammissibile per abuso del processo la domanda presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di fallimento.

La linea di demarcazione è dunque questa: la riproposizione è praticabile solo se accompagnata da elementi nuovi e sostanziali — un investitore che prima non c’era, una manovra finanziaria diversa, una struttura del piano modificata — e se non si inserisce in una sequenza ripetuta. Alcune corti di merito hanno osservato che il contegno abusivo va ravvisato quando la riproposizione è continuativa, reiterata e smisurata, mentre un numero contenuto di riproposizioni, sorrette da ragioni effettive, non integra di per sé abuso.

Una nota finale che riguarda i creditori e che vale la pena conoscere anche dalla parte del debitore: anche quando la domanda con riserva si chiude male, i suoi effetti non svaniscono del tutto. Con l’ordinanza n. 20536 del 24 luglio 2024, la Cassazione ha ribadito che il principio della consecuzione tra procedure opera anche quando la domanda di concordato con riserva è stata dichiarata improcedibile per mancato deposito del piano ed è seguita da un’altra procedura concorsuale. È un dato rilevante per la ricostruzione dei rapporti pendenti e delle prededuzioni.

La base giuridica

Art. 39, commi 1, 2 e 3, CCII sugli obblighi documentali. Art. 44 CCII. Art. 4 CCII sui doveri di buona fede e correttezza. Art. 46 CCII sulla prededucibilità dei crediti derivanti da atti legalmente compiuti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il diniego notificato a ridosso della scadenza, con il piano non depositabile. In quel caso la scelta è tra il deposito di una domanda piena incompleta, con il rischio di inammissibilità nel merito, e la rinuncia. È una decisione che non si improvvisa e che va assunta con il legale valutando, tra l’altro, la posizione dei creditori istanti e la solidità del percorso alternativo. Va anche ricordato che, secondo la Cassazione, la tardività del deposito non comporta automaticamente l’inammissibilità della proposta, ma impone al giudice del reclamo di valutare comunque la completezza e l’ammissibilità originaria del piano: un margine difensivo che esiste, ma su cui è imprudente contare in partenza.

Check di completamento

Esiste una versione del piano depositabile in qualunque momento? Ho valutato con il legale quale delle tre varianti è praticabile nel mio caso? Se penso alla riproposizione, ho individuato elementi nuovi e sostanziali che la giustifichino?


Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia per mostrare come le stesse condizioni di partenza producano esiti diversi a seconda della tempestività e della qualità dell’esecuzione. Non sono casi reali, non descrivono vicende seguite dallo Studio e non costituiscono previsione di risultato: servono soltanto a far vedere dove il piano funziona e dove si rompe.

Simulazione 1 — La stessa impresa, due esecuzioni diverse

Situazione di partenza comune. Società a responsabilità limitata, settore metalmeccanico, debito complessivo 4.387.000 euro così ripartito: 1.842.000 verso banche con garanzie ipotecarie, 1.196.000 verso fornitori chirografari, 604.000 verso enti previdenziali e fiscali, 745.000 tra dipendenti, leasing e altre posizioni. Domanda ex art. 44 CCII depositata il 4 marzo. Decreto di concessione del termine emesso l’11 marzo, con termine di quarantacinque giorni. Iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII avvenuta il 14 marzo. Scadenza reale: 28 aprile.

Esecuzione A — l’impresa che segue il piano. Entro il 16 marzo l’impresa fissa il calendario a ritroso e comunica a tutti i professionisti la data del 28 aprile. Il 14 aprile deposita la seconda informativa mensile, completa delle quattro sezioni, con l’indicazione che è in corso una trattativa per l’affitto d’azienda con un operatore del settore. Il 9 aprile riceve una manifestazione di interesse scritta e sottoscritta. Il 13 aprile deposita l’istanza di proroga — quindici giorni prima della scadenza — allegando un progetto di regolazione della crisi di ventidue pagine che descrive un concordato in continuità indiretta fondato sull’affitto con successiva cessione, ipotizza due classi di chirografari, stima una percentuale ai chirografari compresa tra il 17 e il 22 per cento e confronta questo dato con un valore di liquidazione stimato attorno all’8 per cento. Nei giustificati motivi indica che la manifestazione di interesse, pervenuta il 9 aprile, impone di riconvertire l’impianto del piano da liquidatorio a continuità indiretta, con necessità di due diligence e di negoziazione del contratto di affitto. Il commissario giudiziale, che ha ricevuto copia del progetto il 10 aprile, esprime parere favorevole. Il collegio concede quarantacinque giorni — non i sessanta richiesti, ma quanto risulta dal cronoprogramma. Nuova scadenza: 12 giugno.

Esecuzione B — la stessa impresa, tempi sbagliati. L’impresa calcola la scadenza dal deposito del ricorso, cioè dal 4 marzo, e si convince di dover depositare entro il 18 aprile. Scoperto l’errore il 10 aprile, tira il fiato e rallenta. Le informative mensili vengono depositate in forma sintetica, due pagine, senza sezione sulle criticità. Il 26 aprile — due giorni prima della scadenza reale — deposita l’istanza di proroga, allegando la manifestazione di interesse e una relazione di quattro pagine intitolata “stato delle attività”. Il collegio rileva l’assenza del progetto di regolazione della crisi e, con decreto del 30 aprile, dichiara la domanda improcedibile per mancato deposito nel termine di proposta, piano, attestazione e documentazione. L’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un fornitore il 2 aprile viene trattata nel medesimo procedimento unitario.

Stessa impresa, stessi numeri, stessa manifestazione di interesse. La differenza è stata la data di iscrizione letta correttamente e un documento di ventidue pagine invece che di quattro.

Simulazione 2 — Il peso del primo mese

Situazione di partenza. Impresa individuale del settore edile, debito 1.263.000 euro, di cui 487.000 verso banche, 388.000 verso fornitori, 291.000 verso il fisco e gli enti, 97.000 altro. Termine concesso: trenta giorni dall’iscrizione, avvenuta il 6 maggio. Scadenza: 5 giugno.

Percorso A. Nei primi quindici giorni l’imprenditore conferisce l’incarico all’advisor, avvia la ricognizione dei crediti verso committenti pubblici e ottiene dal perito la valutazione preliminare di due immobili. Deposita l’informativa il 5 giugno… no, corregge: deposita l’informativa il 3 giugno, in anticipo, e il 21 maggio — quindici giorni prima della scadenza — deposita l’istanza di proroga con un progetto che quantifica i crediti verso la pubblica amministrazione in 412.000 euro, di cui 289.000 già certificati, e ipotizza un concordato in continuità diretta basato sull’incasso di quei crediti. Motivo della proroga: la certificazione dei crediti residui richiede tempi amministrativi non comprimibili, documentati con le PEC inviate agli enti e con le ricevute. Proroga concessa: trenta giorni.

Percorso B. Nei primi quindici giorni l’imprenditore si limita a incaricare il commercialista di “vedere il da farsi”. L’informativa del 5 giugno contiene una situazione contabile e la frase secondo cui si stanno valutando le opzioni. L’istanza di proroga, depositata il 2 giugno, indica come motivo la necessità di completare l’analisi della situazione debitoria. Il commissario, interpellato, riferisce che nel periodo non risultano attività documentate dirette alla predisposizione del piano. Rigetto.

La lezione operativa è che la proroga non premia chi ha più bisogno di tempo, ma chi ha già usato bene quello che aveva.

Simulazione 3 — L’istanza di liquidazione giudiziale che arriva a metà corsa

Situazione di partenza. Società per azioni, settore distribuzione, debito 8.914.000 euro. Termine di sessanta giorni, iscrizione il 2 febbraio, scadenza il 3 aprile. Il 26 febbraio un creditore per 310.000 euro deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Percorso A. La società non modifica la strategia. Il 18 marzo deposita l’istanza di proroga con progetto di ottanta pagine, che descrive una manovra finanziaria fondata su un apporto di 1.400.000 euro da parte di un socio industriale, documentato da una lettera di impegno condizionata alla due diligence, e su dismissioni immobiliari per 2.100.000 euro sostenute da due perizie. Nella sezione dedicata, l’istanza dà atto della pendenza dell’istanza del creditore, richiama l’eliminazione della preclusione operata dal D.Lgs. 136/2024 e argomenta l’assenza di finalità dilatorie sulla base del progetto e del rendiconto delle attività. Proroga concessa per sessanta giorni, con conferma delle misure protettive.

Percorso B. La società, spaventata dall’istanza, rinuncia alla domanda con riserva il 3 marzo con l’idea di ripresentarla più avanti “con il piano pronto”. Il 20 marzo deposita una nuova domanda con riserva, sostanzialmente identica alla prima, senza elementi nuovi. Il quadro che ne risulta è quello che la Cassazione ha qualificato come abuso del processo con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026: riproposizione priva di reali novità, con funzione dilatoria, mentre pende l’istanza di liquidazione giudiziale.

La pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, oggi, non chiude la porta della proroga. La chiude il modo in cui il debitore reagisce a quella pendenza.

Simulazione 4 — Quando la proroga non basta e serve il piano B

Situazione di partenza. Società cooperativa, debito 2.756.000 euro, termine di sessanta giorni prorogato di ulteriori sessanta. Nuova scadenza: 14 settembre.

Il 30 agosto l’investitore comunica di non voler procedere. Restano quindici giorni e il tetto dei sessanta giorni ulteriori è esaurito: un nuovo prolungamento non è consentito. La società ha però mantenuto, per tutto il periodo, una versione del piano depositabile costruita sull’ipotesi liquidatoria alternativa. Il 12 settembre deposita proposta, piano, attestazione e documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, CCII nella versione liquidatoria, con una percentuale ai chirografari inferiore a quella che l’operazione con l’investitore avrebbe consentito, ma con un piano completo e attestato depositato nei termini.

L’alternativa — arrivare al 14 settembre senza nulla da depositare — avrebbe prodotto l’improcedibilità. Il piano B non è pessimismo: è manutenzione ordinaria della procedura.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere davanti. Se dovessi ricordare una cosa sola di tutto l’articolo, ricorda che la proroga nel concordato in bianco non si chiede: si merita nei primi trenta giorni e si documenta nei quindici giorni prima della scadenza.

La sequenza è questa. Stabilisci la data esatta di scadenza partendo dall’iscrizione nel registro delle imprese, non dal deposito del ricorso. Metti in ordine le informative mensili e costruisci un rapporto trasparente con il commissario giudiziale, perché il suo parere peserà. Costruisci il progetto di regolazione della crisi, che dopo il Correttivo-ter è il presupposto legale della proroga e non un documento facoltativo. Documenta i giustificati motivi con fatti e allegati, non con aggettivi. Dichiara lo strumento che intendi utilizzare, per non restare nel regime autorizzatorio più rigido. Deposita l’istanza almeno quindici giorni prima della scadenza. Governa il fronte dei creditori sapendo che l’istanza di liquidazione giudiziale non è più un ostacolo testuale alla proroga. Tieni pronto il piano B dal primo giorno.

MossaObiettivoQuandoRischio se la salti
1. Data di scadenzaFissare il giorno esatto dall’iscrizione ex art. 45 co. 2Entro 48 oreCalcolare male la scadenza e depositare tardi
2. Informative e commissarioCostruire il presupposto di fatto della prorogaOgni mese, dall’inizioParere sfavorevole del commissario
3. Progetto di regolazioneCreare il presupposto di legge della prorogaDal giorno 1, chiuso 20 giorni primaRigetto per assenza del progetto
4. Giustificati motiviProvare che il ritardo non dipende da inerzia10 giorni prima del depositoIstanza generica e non accoglibile
5. Scelta dello strumentoUscire dall’indeterminatezza e definire il regime autorizzatorioPrima dell’istanzaRegime autorizzatorio più rigido su ogni atto
6. Deposito dell’istanzaConsentire al collegio di decidere in tempo15 giorni prima della scadenzaDecisione dopo la scadenza, improcedibilità
7. Fronte creditoriNeutralizzare istanze di liquidazione e scadenza misure protettiveIn paralleloAggressioni al patrimonio durante la proroga
8. Piano BAvere sempre qualcosa di depositabileDal deposito dell’istanzaNessuna alternativa al momento del diniego

Gli scenari di deviazione

Nessun piano sopravvive intatto al contatto con la realtà. Questi sono i tre scarti più frequenti e il modo di rientrare in carreggiata.

Primo scenario: la controparte accelera

Un creditore deposita istanza di apertura della liquidazione giudiziale, oppure un istituto di credito revoca gli affidamenti proprio mentre stai costruendo il progetto, oppure un fornitore strategico sospende le consegne mettendo a rischio la continuità che il piano presuppone.

Il riflesso sbagliato è la reazione difensiva improvvisata: rinunciare alla domanda, cambiare strategia da un giorno all’altro, chiedere una proroga generica “per fronteggiare la nuova situazione”.

Il piano B corretto ha tre passaggi. Primo: qualifica l’evento per quello che è, cioè un fatto sopravvenuto che può a pieno titolo integrare un giustificato motivo, e documentalo — la copia dell’istanza, la comunicazione di revoca, la PEC del fornitore. Secondo: adegua il progetto, mostrando come l’architettura tiene conto del nuovo elemento; se la revoca degli affidamenti incide sui flussi, il progetto deve dirlo e mostrare come la manovra si riequilibra. Terzo: anticipa il tema nell’istanza, perché un collegio che scopre l’evento dagli atti del creditore anziché dal tuo deposito ti valuterà come un debitore che tace.

Ricorda che la pendenza dell’istanza di liquidazione giudiziale non preclude più la proroga: il Tribunale di Verona lo ha affermato già con il decreto del 16 ottobre 2024, valorizzando la modifica dell’art. 44 e l’applicabilità delle novità ai procedimenti in corso. Ciò che il collegio verificherà non è la pendenza in sé, ma la tua buona fede.

Secondo scenario: il termine è scaduto o sta per scadere senza istanza depositata

È lo scenario peggiore e, purtroppo, non raro. Il piano non è pronto, l’istanza non è stata depositata, mancano tre giorni.

Prima cosa: verifica con esattezza, documenti alla mano, se il termine è davvero scaduto. Il calcolo dall’iscrizione anziché dal deposito, e l’eventuale rilievo del periodo 1-31 agosto, possono restituirti giorni che credevi persi. Non è un cavillo: è il primo controllo da fare, e va fatto sulla visura e sul decreto, non a memoria.

Seconda cosa: se hai ancora ore utili, deposita l’istanza di proroga con quello che hai, allegando il progetto anche in versione ridotta ma strutturata secondo le cinque domande della Mossa 3, e dichiarando con precisione le attività residue. Un progetto essenziale ma reale è meglio di nessun progetto. E se il collegio chiede un’integrazione, sei ancora in partita.

Terza cosa: se il termine è irrimediabilmente scaduto, valuta con il legale il deposito della domanda piena e, in subordine, la strada della rinuncia con eventuale riproposizione sorretta da elementi nuovi — nei limiti che la Cassazione ha tracciato con l’ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026 e, prima, con la pronuncia n. 27936 del 2020. Considera anche che, secondo un orientamento della Suprema Corte, la tardività non determina automaticamente l’inammissibilità: il giudice del reclamo deve comunque valutare la completezza e l’ammissibilità originaria del piano. È un margine, non una rete di sicurezza.

Terzo scenario: il documento chiave non arriva

La perizia slitta, l’ente non certifica il credito, l’investitore non firma, la banca non risponde. Il progetto resta monco proprio nel punto che conta.

Non aspettare. Sostituisci la prova diretta con la prova dell’attività: l’incarico conferito al perito con data e corrispettivo pattuito, la PEC di sollecito all’ente con la ricevuta di consegna, l’accordo di riservatezza sottoscritto dall’investitore, il verbale dell’incontro con l’istituto di credito trasmesso alla controparte. Poi dichiara nel progetto, con precisione, quale dato manca, chi lo deve produrre e quando è atteso.

Se il documento mancante è determinante per la quantificazione della percentuale offerta ai creditori, non inventare una stima: indica una forbice e dichiara l’incertezza. Un progetto che espone onestamente un margine di incertezza è credibile; un progetto che espone una certezza inesistente perde credibilità nel momento in cui il commissario verifica.


Le domande di chi sta eseguendo

Posso chiedere la proroga anche se non ho ancora deciso quale strumento utilizzare?

Sì, la domanda con riserva è oggi un accesso aspecifico e il termine è concesso in funzione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Ma il progetto deve comunque indicare una direzione: un progetto che tiene aperte tutte le strade senza sceglierne nessuna difficilmente supera il vaglio dello “stadio avanzato” richiesto dalla giurisprudenza. E ricorda che, in assenza di indicazione dello strumento o di deposito del progetto, opera il regime autorizzatorio generale, più rigido, come ha chiarito il Tribunale di Modena con il provvedimento del 18 febbraio 2025.

Posso saltare la Mossa 5 e dichiarare lo strumento dopo aver ottenuto la proroga?

Puoi, ma è una scelta che ti costa. Dichiarare lo strumento contestualmente all’istanza rafforza la percezione di maturità del percorso e ti consente di beneficiare del regime giuridico dello strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII. Rinviare significa restare, per tutto il periodo di proroga, nel regime più stringente.

Quanti giorni devo chiedere?

Quelli che servono secondo il cronoprogramma, entro il tetto di sessanta. Chiedere sistematicamente il massimo senza giustificarlo è controproducente: segnala al collegio che non hai una pianificazione, ma un desiderio. Se il cronoprogramma dice trentacinque giorni, chiedine trentacinque e spiega perché.

Se la proroga viene concessa per un periodo inferiore a quello richiesto, posso chiedere un’integrazione successiva?

Il tetto normativo è di ulteriori sessanta giorni complessivi: entro quel limite una richiesta di completamento è astrattamente prospettabile, ma va valutata con estrema prudenza, perché rischia di essere letta come segnale di una pianificazione inattendibile. Oltre quel limite non c’è spazio. E non è percorribile la strada di ottenere tempo ulteriore riproponendo una nuova domanda con riserva sulla medesima situazione: il Tribunale di Vicenza, con il decreto del 6 marzo 2025, lo ha escluso richiamando i doveri di buona fede e di tempestività dell’art. 4 CCII.

Durante il periodo di proroga gli obblighi informativi continuano?

Sì, e sono anzi il termometro con cui il tribunale misura se la proroga sta producendo risultati. L’art. 44, comma 1, lett. c), CCII lega gli obblighi informativi alla scadenza del termine, che la proroga sposta in avanti. La giurisprudenza di merito ha avuto occasione di ribadire la permanenza degli obblighi informativi durante il periodo di proroga anche in materia di concordato semplificato. Se durante la proroga le informative si diradano, stai preparando il terreno a una valutazione negativa nella fase successiva.

Posso compiere atti di straordinaria amministrazione durante la proroga?

Solo previa autorizzazione, nei termini dell’art. 46 CCII. E attenzione alla qualificazione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 1730 del 2025, ha affermato che in difetto di informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato di straordinaria amministrazione; e con l’ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026 ha qualificato come atto di straordinaria amministrazione, bisognoso di specifica autorizzazione, la proroga di una fideiussione scaduta, che configura un nuovo contratto.

La proroga del termine per il piano proroga anche le misure protettive?

No, sono due binari distinti. Le misure protettive hanno una propria durata e una propria disciplina, e la loro conferma o proroga va chiesta con istanza autonoma e tempestiva, argomentata sui presupposti specifici. È uno degli errori più costosi: ottenere il tempo e perdere lo scudo.

Il progetto di regolazione della crisi che allego all’istanza mi vincola per il piano definitivo?

No, e questo è importante che sia chiaro prima di scriverlo. Il progetto è un documento che fotografa lo stato di avanzamento dell’elaborazione, non una proposta irrevocabile ai creditori: le percentuali indicate sono stime, il classamento è un’ipotesi di lavoro, la manovra finanziaria è la struttura attesa. Il piano definitivo che depositerai alla scadenza del termine prorogato può discostarsene, anche in modo significativo, se le attività svolte nel frattempo lo impongono. Quello che invece il progetto ti impedisce è di cambiare completamente direzione senza spiegarlo: se il piano finale è irriconoscibile rispetto al progetto e la differenza non è motivata, il commissario lo segnalerà e il tribunale ne trarrà conseguenze sulla serietà dell’intero percorso. La regola operativa è semplice: scrivi nel progetto quello che credi davvero, non quello che pensi suoni meglio, e se cambi strada dichiaralo in un’informativa prima che lo scopra qualcun altro.

Chi deve firmare l’istanza di proroga e il progetto?

L’istanza è un atto della procedura e va depositata a mezzo del difensore, nel fascicolo telematico della domanda ex art. 44 CCII. Il progetto di regolazione della crisi, invece, è un documento sostanziale: va sottoscritto dall’organo amministrativo, perché è l’impresa che assume la paternità dei dati e delle ipotesi in esso contenute, e nella prassi è utile che rechi anche l’indicazione dei professionisti che hanno contribuito a redigerlo, con i rispettivi ruoli. Non serve invece, a questo stadio, alcuna attestazione: l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità appartiene alla domanda piena, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2, CCII, e pretenderla nella fase prenotativa significherebbe anticipare un adempimento che il legislatore ha collocato più avanti.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito i riferimenti su cui poggiano le mosse. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi riformulata e la mossa che sostiene.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4246 del 25 febbraio 2026. La riproposizione di una domanda di concordato in bianco priva di reali novità nella situazione economico-finanziaria dell’impresa ha funzione meramente dilatoria e integra abuso del processo; nel caso deciso la nuova domanda era stata depositata dopo la rinuncia alla precedente e mentre pendeva un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Sostiene la Mossa 8: traccia il confine oltre il quale la riproposizione diventa inammissibile e mostra perché il piano B non può consistere nel rimettere in gioco la stessa domanda.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 14638 del 18 maggio 2026. Nel concordato con riserva la proroga di una fideiussione scaduta dà vita a un nuovo contratto e costituisce atto di straordinaria amministrazione, come tale soggetto a specifica autorizzazione del tribunale. Sostiene la Mossa 5: nella fase prenotativa anche operazioni percepite come di semplice rinnovo richiedono il passaggio autorizzatorio.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 9371 del 9 aprile 2025. In tema di concordato preventivo con riserva, il termine per il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per la valutazione, cioè quando sono allegati proposta, piano e documentazione ex art. 39 CCII, coincidente con la deliberazione sull’ammissione; è irrilevante la precedente emissione del decreto di concessione del termine e il riconoscimento delle misure protettive. Sostiene la Mossa 1: il decreto che concede il termine non consolida nulla sul piano della competenza, e la procedura resta aperta a verifiche che possono cambiare lo scenario.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025. La competenza territoriale sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale, salva la prova sia della diversa collocazione effettiva sia della sua percepibilità da parte dei terzi. Sostiene la Mossa 1: la verifica preliminare sul foro competente evita che mesi di lavoro finiscano davanti al giudice sbagliato.

Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025. Nel concordato con riserva il mancato versamento della somma per le spese di procedura, il versamento di importo inferiore o il mancato rispetto del termine all’uopo fissato non determinano l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda. Sostiene la Mossa 2: esclude un automatismo sanzionatorio, ma non attenua il rilievo dell’adempimento nella valutazione complessiva della diligenza.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1730 del 2025. Per qualificare come ordinari o straordinari gli atti compiuti dopo il deposito della domanda con riserva occorre che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano; in difetto, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa si considera di straordinaria amministrazione. Sostiene le Mosse 2 e 5: la trasparenza informativa non è solo un dovere, è ciò che definisce lo spazio di manovra dell’impresa.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20536 del 24 luglio 2024. Il principio della consecuzione tra procedure concorsuali opera anche quando la domanda di concordato con riserva è stata dichiarata improcedibile per mancato deposito del piano e a essa è seguita un’altra procedura concorsuale. Sostiene la Mossa 8: gli effetti della fase prenotativa non si dissolvono con l’esito negativo, il che rileva su garanzie, atti compiuti e prededuzioni.

Corte di Cassazione, pronuncia n. 27936 del 2020. È inammissibile, per abuso del processo, la domanda di concordato preventivo presentata non con l’intenzione di regolare la crisi d’impresa ma allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento; nel caso esaminato la domanda con riserva era stata depositata a ridosso dell’udienza relativa agli atti di frode. Sostiene le Mosse 7 e 8: è il precedente su cui si è costruita la giurisprudenza successiva in tema di uso strumentale dello strumento prenotativo.

Tribunale di Taranto, Sez. II civ., Ufficio delle Procedure Concorsuali, decreto del 16 luglio 2025. Poiché l’art. 44, comma 1, CCII richiede che i giustificati motivi siano comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza, la proroga è giustificabile solo in presenza di uno stadio avanzato di predisposizione del programma di ristrutturazione, o di una strutturata rivelazione delle intenzioni di risanamento desumibile dall’allegazione del progetto; in mancanza l’istanza va rigettata. Sostiene la Mossa 3: è la pronuncia che definisce il livello di maturità richiesto.

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, decreto del 6 marzo 2025. Nella domanda prenotativa ex art. 44 CCII, l’istanza di proroga non è accoglibile in assenza della prova che il progetto di regolazione della crisi sia stato effettivamente predisposto. Sostiene le Mosse 3 e 4: l’onere è di allegazione e prova, non di semplice affermazione.

Tribunale di Vicenza, Sez. civile – procedure concorsuali, decreto del 6 marzo 2025. I principi generali del Codice della crisi, e in particolare i doveri di buona fede e di tempestiva assunzione delle iniziative posti dall’art. 4 CCII, non consentono al debitore che abbia già usufruito del potere di depositare una domanda con riserva di riproporre una nuova, identica istanza riferita alla medesima situazione; il termine ha natura perentoria. Sostiene le Mosse 6 e 8: chiarisce che il tempo concesso non è rinnovabile aggirando il tetto di legge.

Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto del 16 ottobre 2024. È ammissibile la proroga del termine per la presentazione della domanda “piena” anche in pendenza di un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, essendo stato eliminato dall’art. 44, comma 1, lett. a), CCII il riferimento a quell’ostacolo, con applicazione delle novità anche ai procedimenti in corso ai sensi dell’art. 56, comma 4, del D.Lgs. 136/2024. Sostiene la Mossa 7: è il precedente chiave per chi affronta contemporaneamente la proroga e l’istanza di un creditore.

Tribunale di Salerno, decreto del 2024. La pendenza di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale non osta alla concessione della proroga quando risulti che il debitore sta effettivamente svolgendo le attività previste nel decreto di concessione del termine. Sostiene la Mossa 7: conferma che il metro di giudizio è l’attività concretamente svolta.

Tribunale di Modena, provvedimento del 18 febbraio 2025. L’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di giovarsi, nella fase con riserva, del regime giuridico dello strumento specificamente individuato tra accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo; in caso di mancata indicazione dello strumento o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi opera il regime generale. Sostiene la Mossa 5: collega la scelta dello strumento a conseguenze immediate sul regime autorizzatorio.

Tribunale di Brescia, decreto del 1° febbraio 2024. Poiché il Codice della crisi non ha riprodotto la previsione dell’art. 161, comma 9, legge fallimentare, che sanciva l’inammissibilità della domanda in bianco presentata da chi nei due anni precedenti ne avesse depositata un’altra non seguita da ammissione, la riproposizione della domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente non è preclusa in via generale. Sostiene la Mossa 8: individua lo spazio residuo della riproposizione, che resta però limitato dal divieto di abuso.

Tribunale di Milano, Sez. II civile, provvedimento del 31 marzo 2025. Nel concordato semplificato prenotativo il termine per il deposito della proposta e del piano non è suscettibile di proroga, con conseguente inammissibilità della domanda in caso di mancato deposito nel termine assegnato. Sostiene la Mossa 1: ricorda che non tutti i termini della crisi d’impresa sono prorogabili e che la disciplina dell’art. 44 non si estende per analogia.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Questo piano è eseguibile. Alcune mosse le puoi presidiare internamente, con il tuo commercialista; altre — l’istanza, il coordinamento con il commissario giudiziale, la difesa sul fronte dell’istanza di liquidazione giudiziale, l’eventuale reclamo — richiedono un professionista che operi dentro la procedura. Ecco, in concreto, che cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo il calendario reale della procedura verificando sulla visura la data di iscrizione del decreto ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII, confrontandola con il decreto e con gli atti, e consegnandoti un cronoprogramma scritto con tutte le scadenze, comprese quelle delle misure protettive.
  2. Redigiamo il progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella forma richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. a), CCII: struttura del piano, manovra finanziaria, ipotesi di classamento, stima delle percentuali e confronto con il valore di liquidazione, con l’apparato documentale a supporto.
  3. Scriviamo l’istanza di proroga costruendo la sezione dei giustificati motivi come una catena di fatti provati, numerando gli allegati e richiamandoli puntualmente nel testo, e calibrando il numero di giorni richiesti sul cronoprogramma anziché sul massimo di legge.
  4. Gestiamo il rapporto con il commissario giudiziale: predisponiamo le informative periodiche con la struttura completa richiesta dall’art. 44, comma 1, lett. c), CCII, rispondiamo alle sue richieste nei tempi, e gli anticipiamo il progetto prima del deposito dell’istanza.
  5. Verifichiamo atto per atto il perimetro dell’art. 46 CCII, individuando quali operazioni in corso — rinnovi di garanzie, pagamenti, contratti — richiedono autorizzazione, e predisponendo le relative istanze motivate.
  6. Presidiamo il fronte dei creditori, depositando le difese nel procedimento unitario quando pende un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale e curando le istanze di conferma o proroga delle misure protettive e cautelari ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII.
  7. Costruiamo il piano B fin dal primo giorno, mantenendo aggiornata una versione depositabile di proposta e piano e valutando in anticipo la praticabilità dello switch verso accordi di ristrutturazione o verso il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII.
  8. Assistiamo nella scelta e nella dichiarazione dello strumento ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, coordinandola con il contenuto del progetto per evitare contraddizioni che il commissario segnalerebbe.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, predisponendo il reclamo contro il diniego di proroga e la difesa avverso la dichiarazione di improcedibilità e l’apertura della liquidazione giudiziale.
  10. Portiamo avanti la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano tra professionisti diversi nei diversi gradi del giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che certifica la competenza nella costruzione dei percorsi di risanamento e nella conduzione delle trattative con banche, fornitori ed enti — esattamente le attività che, documentate, diventano i giustificati motivi e il contenuto del progetto di regolazione della crisi richiesto dall’art. 44 CCII. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC significano conoscenza dall’interno della logica degli organi della procedura: chi ha operato come gestore sa quali informazioni un commissario giudiziale cerca e in quale forma le vuole ricevere.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: il progetto di regolazione della crisi non è un documento contabile che l’avvocato riceve e allega, ma un atto costruito insieme, dove la manovra finanziaria e l’impianto giuridico nascono nella stessa stanza. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: il reclamo contro il diniego e l’eventuale ricorso per cassazione vengono seguiti da chi ha impostato la difesa dal primo giorno, senza che la linea difensiva debba essere ricostruita da capo.

Nessun impegno di risultato: analizziamo la tua posizione, verifichiamo i presupposti, costruiamo il progetto e l’istanza e portiamo avanti la difesa con gli strumenti che la legge mette a disposizione.


Il principio guida

Nel concordato in bianco ogni giorno impiegato è un diritto che si conserva, ogni giorno rimandato è un’opzione che si chiude. La proroga esiste, arriva fino a sessanta giorni ulteriori, ed è oggi accessibile anche a chi ha un’istanza di liquidazione giudiziale sul collo. Ma è costruita dal legislatore come premio alla diligenza, non come rete di protezione dell’inerzia: chi arriva davanti al collegio con un progetto di regolazione della crisi e un rendiconto di attività documentate ottiene tempo; chi arriva con una lettera di intenti e una richiesta generica esce dalla procedura.

Su questa materia lo Studio Monardo opera con abilitazioni che riguardano esattamente il perimetro del titolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — la qualifica che certifica la competenza nella costruzione dei percorsi di regolazione della crisi e nelle trattative che ne costituiscono il contenuto — ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, con la conoscenza diretta di come ragionano gli organi della procedura. Ed è avvocato cassazionista, il che consente di impostare fin dal primo atto una difesa che regge anche nel grado in cui queste vicende, quando vanno male, finiscono per approdare.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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