Il concordato “in bianco” — oggi domanda di accesso con riserva ai sensi dell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — consente all’imprenditore di depositare il ricorso e ottenere subito le protezioni della procedura, rinviando di qualche settimana il deposito della proposta, del piano e dei documenti. È uno strumento nato per guadagnare tempo utile al risanamento. Il punto che quasi sempre sfugge è un altro: quel tempo non è neutro per chi amministra la società, perché dal giorno del deposito ogni atto compiuto senza autorizzazione può diventare inefficace, far revocare il termine e trasformarsi, a distanza di mesi, in una voce dell’azione di responsabilità. Il rischio, in altre parole, non è dell’impresa soltanto: è dell’amministratore, sul suo patrimonio personale e, nei casi più gravi, sul piano penale.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a intervenire sul percorso di regolazione della crisi dall’interno, valutando la tenuta del progetto di piano e la coerenza degli atti gestori con lo strumento prescelto. È inoltre avvocato cassazionista, e questo conta quando la fase prenotativa degenera nel contenzioso che ne segue — reclamo contro la revoca del termine, opposizione alla liquidazione giudiziale, azione di responsabilità promossa dal curatore — perché la difesa può essere impostata sin dal primo atto con la prospettiva dell’ultimo grado di giudizio.
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Che cos’è davvero il concordato in bianco: inquadramento normativo
Sul piano normativo, l’istituto è disciplinato dall’art. 44 CCII, rubricato “Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. La norma ha sostituito il vecchio art. 161, comma 6, della legge fallimentare, ma ne ha modificato in profondità l’architettura, con due interventi successivi: il secondo correttivo (D.Lgs. 83/2022) e il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024).
La definizione essenziale è questa: il debitore deposita un ricorso “prenotativo”, privo di proposta e di piano, e ottiene dal tribunale un termine per completarlo; nel frattempo scattano gli effetti protettivi, ma anche un regime di controllo sulla gestione che limita i poteri dell’organo amministrativo. L’espressione corrente in giurisprudenza e nella prassi è “spossessamento attenuato”: l’impresa resta nelle mani dell’imprenditore per la gestione corrente, ma ogni atto idoneo a incidere sul patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori esce dalla sua disponibilità esclusiva.
Va precisato che il nome “concordato in bianco” è ormai impreciso. La domanda ex art. 44 CCII non prenota necessariamente un concordato preventivo: può sfociare in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O.) o, appunto, in un concordato. Il correttivo-ter ha valorizzato questa polivalenza introducendo il comma 1-quater, che consente al debitore di indicare già in fase prenotativa lo strumento che intende utilizzare e di giovarsi del relativo regime giuridico, compreso quello — meno rigido — delle autorizzazioni agli atti di straordinaria amministrazione. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 febbraio 2025, ha chiarito il punto in termini operativi: se lo strumento non viene indicato, oppure se il progetto di regolazione della crisi non viene depositato, torna ad applicarsi il regime generale, cioè quello più stringente modellato sul concordato preventivo.
La ratio della norma è duplice e va compresa bene, perché spiega tutto il resto. Da un lato il legislatore vuole offrire all’imprenditore una finestra protetta per costruire una soluzione seria: senza quella finestra, l’aggressione dei creditori renderebbe impossibile qualunque piano. Dall’altro lato il legislatore sa che la stessa finestra può essere usata per scopi diversi — guadagnare mesi, svuotare il magazzino, pagare i creditori “amici”, arrivare alla liquidazione giudiziale con un patrimonio più leggero. Per questo la disciplina del 2019, e ancor più quella uscita dai correttivi, ha costruito intorno alla fase prenotativa un reticolo di presidi: nomina obbligatoria del commissario giudiziale, obblighi informativi periodici, versamento di una somma per le spese, revocabilità del termine, inefficacia degli atti non autorizzati.
La distinzione da istituti affini è il primo punto su cui si sbaglia. La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso volontario e riservato, condotto con un esperto indipendente e senza spossessamento: lì l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, salvo l’obbligo di informare l’esperto. La domanda ex art. 44 CCII, al contrario, apre un procedimento giurisdizionale: c’è un tribunale, c’è un commissario giudiziale, c’è un regime autorizzatorio. Un esempio concreto rende l’idea: un’impresa in composizione negoziata che venda un capannone non autorizzata compie un atto pienamente valido, di cui l’esperto può solo dissentire; la stessa vendita, compiuta il giorno dopo il deposito di una domanda ex art. 44 CCII e senza autorizzazione del tribunale, è inefficace e comporta la revoca del termine concesso.
Il Tribunale di Massa, con provvedimento del giudice delegato del 20 maggio 2026, ha affrontato proprio il passaggio dalla composizione negoziata alla fase prenotativa, affermando che la società che, dopo aver già beneficiato delle misure protettive per la durata massima nella composizione negoziata, chieda ulteriori protezioni in sede di concordato con riserva, deve quantomeno avere accennato per grandi linee a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. La finestra protetta, insomma, non si rinnova automaticamente.
Requisiti, termini e decadenze: la mappa delle scadenze che l’amministratore deve conoscere
La disciplina prevede una sequenza di termini brevi, quasi tutti a pena di decadenza, alcuni dei quali perentori in senso stretto. Il primo rischio dell’amministratore è banale e frequentissimo: perdere la procedura per una scadenza, non per il merito del piano.
Il termine principale è quello dell’art. 44, comma 1, lettera a): il tribunale assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione. Il termine è prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni ulteriori. La proroga, però, ha una condizione che nella pratica è decisiva: non può essere concessa quando pendono domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, ha ribadito il rigore di questo meccanismo, escludendo la prorogabilità in presenza di iniziative dei creditori o del pubblico ministero e riaffermando che la domanda con riserva non può essere impiegata come strumento meramente dilatorio rispetto a quelle iniziative.
La decorrenza va letta nel decreto. La prassi dei tribunali non è uniforme: alcuni collegi fanno decorrere il termine dalla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, altri dall’iscrizione della domanda. In termini operativi, il primo adempimento del difensore è annotare la data esatta indicata dal provvedimento e costruire a ritroso il calendario del piano, perché un errore di calcolo di pochi giorni produce la stessa conseguenza di un piano inesistente.
Un punto che genera equivoci ricorrenti riguarda la sospensione feriale. I termini della fase prenotativa non godono della sospensione feriale: il periodo 1-31 agosto non allunga il termine ex art. 44 CCII. Chi deposita a fine giugno confidando di “recuperare” agosto perde la procedura.
Accanto al termine principale corrono gli altri obblighi fissati dal decreto:
- la nomina del commissario giudiziale è obbligatoria (art. 44, comma 1, lettera b), e il commissario riferisce immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, nonché su ogni circostanza o condotta del debitore idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- gli obblighi informativi periodici hanno cadenza almeno mensile e si svolgono sotto la vigilanza del commissario (art. 44, comma 1, lettera c): riguardano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, la gestione finanziaria e l’attività svolta per predisporre proposta e piano;
- il versamento della somma per le spese di procedura avviene entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni (art. 44, comma 1, lettera d).
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Deposito di proposta, piano e documenti: 30-60 giorni | Data indicata nel decreto (iscrizione domanda o pubblicazione decreto nel R.I.) | Perentorio, non soggetto a sospensione feriale | Inammissibilità della domanda; apertura della liquidazione giudiziale su istanza di creditori o P.M. |
| Proroga: fino a 60 giorni ulteriori | Scadenza del termine originario | Concedibile solo per giustificati motivi e solo se non pendono domande di liquidazione giudiziale | Nessuna estensione: si consuma il termine originario |
| Versamento somma per spese di procedura: max 10 giorni | Comunicazione del decreto | Perentorio | Revoca del termine concesso |
| Obblighi informativi periodici: cadenza almeno mensile | Data fissata nel decreto | Obbligo continuativo sotto vigilanza del commissario | Revoca del termine per grave violazione degli obblighi informativi |
| Richiesta di autorizzazione agli atti urgenti di straordinaria amministrazione | Prima del compimento dell’atto | Condizione di efficacia dell’atto | Inefficacia dell’atto e revoca del decreto di concessione dei termini |
Il termine più critico non è quello dei sessanta giorni: è il “termine zero”, cioè il momento immediatamente successivo al deposito, quando l’amministratore continua a firmare come faceva il giorno prima e non si accorge che il regime giuridico dei suoi atti è cambiato.
Dal deposito alla decisione: la procedura passo-passo e i punti in cui l’amministratore si espone
1. La decisione di accedere allo strumento
La scelta di presentare la domanda non è un atto gestorio qualunque. L’art. 120-bis CCII attribuisce agli amministratori, in via esclusiva, la decisione sull’accesso a uno strumento di regolazione della crisi: la determina va assunta nelle forme previste e depositata insieme al ricorso. Da questa competenza esclusiva discende, specularmente, una responsabilità esclusiva. Non è possibile difendersi sostenendo che la scelta di depositare — o di non depositare — fu dei soci: la legge la assegna all’organo amministrativo, e su di esso ricadono le conseguenze del ritardo o dell’uso distorto dello strumento.
2. Il ricorso e la documentazione
Il ricorso si deposita al tribunale competente, in composizione collegiale, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore (COMI). Al ricorso si allegano i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, la determina dell’organo amministrativo. In termini operativi, l’elenco dei creditori è il documento che il commissario userà per verificare ogni movimento successivo: una lista approssimativa non è un dettaglio formale, è la premessa di una contestazione.
3. Gli effetti immediati del deposito
Dal deposito si producono gli effetti dell’art. 46 CCII. L’effetto centrale è la necessità di autorizzazione del tribunale per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. In difetto di autorizzazione l’atto è inefficace; e il comma 1-ter dell’art. 44 CCII aggiunge che il tribunale revoca il decreto di concessione dei termini. Il debitore, quindi, non rischia solo di veder cadere il singolo atto: rischia la procedura.
Il secondo effetto riguarda la prededuzione. L’art. 46, comma 4, CCII stabilisce che i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. La parola “legalmente” pesa: se l’atto era di straordinaria amministrazione e non è stato autorizzato, il fornitore o il finanziatore non ottiene la prededuzione. Il danno, allora, non colpisce solo la società: colpisce il terzo che ha contrattato fidandosi dell’amministratore, e apre la strada a una richiesta risarcitoria diretta.
Il terzo effetto è di segno favorevole e va conosciuto per non farne un uso improprio: il comma 1-bis dell’art. 44 CCII sospende, dal deposito della domanda, l’operatività delle norme sulla riduzione e sulla perdita del capitale sociale (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 n. 4 e 2545-duodecies c.c.). Resta però ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c. per il periodo anteriore al deposito: lo scudo non retroagisce. È il punto decisivo di tutto l’articolo, e ci torneremo.
3-bis. Le misure protettive: che cosa bloccano e che cosa non bloccano
Le protezioni non sono un effetto automatico del deposito: vanno chieste. Il debitore che voglia sospendere le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul proprio patrimonio deve formulare l’istanza di misure protettive ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, con pubblicazione nel registro delle imprese; il tribunale fissa l’udienza e conferma, modifica o revoca le misure con provvedimento reclamabile. Sul piano operativo questo significa che tra il deposito della domanda e la conferma delle misure esiste una finestra in cui la protezione è provvisoria e contestabile dai creditori.
Va precisato che cosa le misure protettive non fanno, perché è qui che l’amministratore si costruisce da solo il problema. Non bloccano l’escussione delle garanzie personali prestate da terzi, e quindi neppure quelle firmate dall’amministratore o dai soci. Non sanano gli inadempimenti pregressi verso i creditori strategici, che possono comunque rifiutarsi di proseguire i rapporti nei limiti consentiti dalla disciplina dei contratti pendenti. Non sospendono i termini di decadenza propri di altri rapporti, né trasformano in lecito ciò che resta un pagamento non autorizzato.
C’è poi un profilo che riguarda direttamente la posizione personale di chi amministra: la durata complessiva della protezione è contingentata. Chi ha già consumato le misure protettive nella composizione negoziata non può contare su una loro riapertura automatica nella fase prenotativa, e il tribunale chiede in quel caso un contenuto minimo di progetto — è la linea del provvedimento del Tribunale di Massa del 20 maggio 2026. In termini operativi, l’amministratore che pianifica il percorso deve mettere in conto il tempo totale di protezione disponibile prima di scegliere da quale strumento partire, perché una sequenza mal costruita consuma le protezioni senza arrivare a un piano depositabile.
4. La vigilanza del commissario e gli obblighi informativi
Il commissario giudiziale non è un consulente del debitore. Il suo compito prioritario è di controllo e segnalazione: riferisce al tribunale sugli atti di frode non dichiarati e su ogni condotta che pregiudichi la soluzione della crisi. Le relazioni mensili del debitore sono il materiale su cui quel controllo si esercita. Un’informativa incompleta, o il silenzio su un’operazione rilevante, non è un’omissione burocratica: è la causa tipica della revoca del termine per grave violazione degli obblighi informativi.
5. L’esito: deposito del piano, revoca o liquidazione giudiziale
Alla scadenza, tre strade. Il debitore deposita proposta, piano e documenti, e il procedimento prosegue nelle forme dello strumento prescelto. Oppure non deposita, e la domanda è inammissibile. Oppure il termine viene revocato prima della scadenza, per atti di frode, grave violazione degli obblighi informativi o mancato versamento della somma per le spese. Nelle ultime due ipotesi, le domande di apertura della liquidazione giudiziale già pendenti — o proposte subito dopo dal pubblico ministero — tornano a essere decidibili.
I punti in cui l’amministratore si espone
Riassunti in sequenza, i profili di rischio personale sono sette.
Primo: il ritardo. Il tempo in cui l’amministratore ha atteso prima di depositare la domanda resta interamente esposto all’art. 2486 c.c. Se una causa di scioglimento si era già verificata, la gestione doveva essere meramente conservativa; ogni “nuova operazione” compiuta dopo quel momento è potenziale danno risarcibile.
Secondo: gli atti non autorizzati. Inefficacia, revoca del decreto e — nella successiva liquidazione giudiziale — contestazione dell’atto come depauperamento.
Terzo: i pagamenti selettivi. Pagare un fornitore strategico, o un creditore che minaccia l’esecuzione, dopo il deposito della domanda significa alterare la par condicio in una fase in cui la par condicio è già cristallizzata.
Quarto: l’uso dilatorio dello strumento. La domanda presentata non per regolare la crisi ma per differire l’apertura della liquidazione giudiziale è abuso del processo, con conseguenze che arrivano fino alla condanna personale del legale rappresentante per responsabilità aggravata.
Quinto: le informazioni inesatte. Dati non veritieri nella domanda o nelle relazioni periodiche aprono il fronte penale (artt. 341 e 342 CCII) oltre a quello della revoca.
Sesto: le garanzie personali. Le misure protettive proteggono il patrimonio dell’impresa. Fideiussioni, avalli e garanzie reali prestate dall’amministratore restano di regola aggredibili dai creditori garantiti: il concordato in bianco non mette al riparo il patrimonio personale di chi ha firmato.
Settimo: la ricaduta penale del ritardo. La mancata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e l’aggravamento colposo del dissesto sono condotte tipiche della bancarotta semplice (artt. 323 e 330 CCII, già artt. 217 e 224 l.fall.).
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia per mostrare come funzionano i meccanismi descritti. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Primo esempio: l’atto non autorizzato e la prededuzione negata
Ipotesi. Società a responsabilità limitata, passivo complessivo 1.847.300 €. Domanda di accesso con riserva depositata il 14 aprile; decreto del tribunale del 22 aprile, che fissa in sessanta giorni il termine con decorrenza dall’iscrizione nel registro delle imprese, nomina il commissario giudiziale e dispone obblighi informativi al giorno 5 di ogni mese. Termine in scadenza il 21 giugno.
Il 6 maggio l’amministratore sottoscrive con un fornitore un contratto di somministrazione con clausola di pagamento anticipato per 138.500 €, versando 46.200 € a titolo di acconto. Non chiede autorizzazione al tribunale, ritenendo l’operazione “gestione corrente”. Non ha depositato alcun progetto di piano né fornito informazioni sul contenuto della proposta.
Sviluppo. Alla verifica, l’operazione viene qualificata come atto di straordinaria amministrazione: in assenza di qualunque indicazione sul tipo di proposta e sul contenuto del piano, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato eccedente l’ordinaria amministrazione. Conseguenze in cascata: l’atto è inefficace ex art. 46, comma 1, CCII; il tribunale revoca il decreto ex art. 44, comma 1-ter, CCII; l’acconto di 46.200 € non genera un credito prededucibile in capo al fornitore, perché non deriva da atto “legalmente compiuto”.
Esito. Il 21 giugno la procedura è già chiusa per revoca. Sulle istanze pendenti si apre la liquidazione giudiziale. Il fornitore, degradato a chirografario per 46.200 €, agisce in via risarcitoria nei confronti dell’amministratore che ha contrattato senza avere il potere di farlo.
Secondo esempio: il perimetro temporale del danno ex art. 2486 c.c.
Ipotesi. Società per azioni con capitale sociale di 120.000 €. Il bilancio al 31 dicembre evidenzia un patrimonio netto negativo per 214.700 €: la causa di scioglimento si è verificata, al più tardi, alla data di approvazione del bilancio, il 28 aprile. L’amministratore prosegue l’attività ordinaria e deposita la domanda di accesso con riserva solo il 9 novembre dell’anno successivo. Alla data del deposito il patrimonio netto è negativo per 612.400 €.
Sviluppo. Il comma 1-bis dell’art. 44 CCII sospende, dal 9 novembre, gli obblighi in materia di capitale. Ma la sospensione non copre l’intervallo precedente. Il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. — introdotto dall’art. 378 CCII — misura la differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che sarebbero comunque stati sostenuti secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione.
Differenza lorda: 612.400 − 214.700 = 397.700 €. Ipotizzando costi di liquidazione “fisiologici” quantificati in 74.900 €, la base di calcolo scende a 322.800 €.
Esito. In caso di successiva liquidazione giudiziale, quella è la misura presuntiva del danno che il curatore può azionare nei confronti dell’amministratore, salva la prova di un diverso ammontare. Il deposito della domanda con riserva non cancella diciotto mesi di gestione non conservativa: li congela a valle, non a monte.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
Amministratore subentrato a crisi già in corso. Chi assume la carica quando il dissesto è già maturo non risponde per il passato, ma risponde delle proprie omissioni: la verifica immediata degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili imposti dall’art. 2086, comma 2, c.c. e la valutazione tempestiva dello strumento da attivare sono obblighi propri del nuovo amministratore. La giurisprudenza penale distingue con attenzione la posizione di chi ha tentato il salvataggio commettendo errori valutativi da quella di chi ha proseguito l’attività con negligenza inescusabile.
Amministratore di fatto e amministratore “di comodo”. La responsabilità segue l’esercizio effettivo dei poteri gestori, non solo l’investitura formale. Chi figura in visura senza gestire non è per ciò solo esente, ma neppure automaticamente responsabile: la Cassazione penale, con la sentenza n. 40239 del 2025, ha annullato la condanna di un amministratore meramente formale in difetto di prova della sua consapevolezza. È un equilibrio delicato, che si gioca sulla ricostruzione documentale dei flussi decisionali.
Amministratore dimissionario. Le dimissioni ritualmente presentate sono opponibili alla procedura anche se non iscritte nel registro delle imprese: la responsabilità è per fatto proprio e non si estende alle condotte successive altrui. Resta però il periodo in carica, che è quello in cui la scelta di depositare — o di rinviare — la domanda ex art. 44 CCII è maturata.
Organo amministrativo collegiale. Il consiglio delibera l’accesso allo strumento, ma la responsabilità è individuale e si misura sui poteri concretamente esercitati e sui doveri di vigilanza. Il consigliere non delegato che abbia ricevuto informazioni allarmanti e non abbia reagito si espone; quello che ha fatto annotare il dissenso a verbale ha una posizione diversa.
Sindaci e organo di controllo. Il tema non è marginale per l’amministratore, perché la posizione dei sindaci retroagisce sulla sua: quando l’omesso rilievo critico dell’organo di controllo avrebbe verosimilmente condotto a un’apertura più sollecita della procedura, si discute di concorso nell’aggravamento del dissesto, con possibili riflessi sulla ripartizione interna della responsabilità.
Gruppo di imprese. La domanda con riserva di gruppo (art. 284 CCII) espone gli amministratori delle singole società a una valutazione incrociata: il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 2025 in tema di ricorso di gruppo ex art. 44 CCII, ha affrontato l’ipotesi di improcedibilità quando una delle società coinvolte sia stata ammessa a una procedura diversa.
Imprenditore individuale e società di persone. Nell’impresa individuale non esiste separazione patrimoniale: il patrimonio personale è già il patrimonio dell’impresa, e le misure protettive lo coprono in quanto tale. Nelle società di persone la responsabilità illimitata dei soci fa sì che l’esito della procedura si rifletta direttamente su di loro, con conseguenze che vanno valutate prima del deposito e non dopo.
Società con capitale già azzerato al momento del deposito. La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione prevista dal comma 1-bis dell’art. 44 CCII interviene su una situazione già compromessa: congela l’obbligo, non ricostituisce il capitale. Se la causa di scioglimento si era verificata due esercizi prima, la sospensione non incide su quel periodo, che resta il terreno dell’azione di responsabilità. È la ragione per cui la prima verifica tecnica, in questi casi, non riguarda il piano ma la datazione dell’insolvenza.
In questo tipo di situazioni la scelta del professionista non è indifferente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo — perché il perimetro del danno ex art. 2486 c.c. si costruisce sui numeri prima ancora che sulle norme.
Domande frequenti
Se deposito il concordato in bianco, sono al sicuro dalle azioni di responsabilità? No. Il deposito produce effetti protettivi sul patrimonio dell’impresa e sospende gli obblighi in materia di capitale sociale, ma non estingue le responsabilità maturate prima. Il comma 1-bis dell’art. 44 CCII fa salva l’applicazione dell’art. 2486 c.c. per il periodo anteriore al deposito. Se la causa di scioglimento si era verificata mesi prima, quel periodo resta integralmente esposto: il curatore della successiva liquidazione giudiziale potrà azionarlo.
Posso pagare i fornitori dopo aver depositato la domanda con riserva? Dipende dalla natura dell’atto. I pagamenti riconducibili alla gestione corrente restano possibili; quelli qualificabili come atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Il criterio di qualificazione non è l’importo in sé, ma l’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio destinato ai creditori. E in assenza di informazioni sul piano che si intende proporre, la qualificazione tende a spostarsi verso la straordinaria amministrazione.
Il mio patrimonio personale è protetto dalle misure protettive? Di regola no. Le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore, cioè della società. Le garanzie personali prestate dall’amministratore — fideiussioni bancarie, avalli, ipoteche su beni propri — restano aggredibili dai creditori garantiti secondo le regole ordinarie. È una delle ragioni per cui la valutazione dello strumento da attivare non può prescindere dalla ricognizione preventiva delle garanzie rilasciate.
Che cosa succede se non deposito il piano entro il termine? La domanda è inammissibile. Non si tratta di una chiusura neutra: se pendono istanze di apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può decidere su quelle istanze. E poiché il termine non è soggetto a sospensione feriale, il periodo 1-31 agosto non concede alcun recupero.
Posso ripresentare una nuova domanda con riserva dopo la prima? La reiterazione è guardata con sfavore. La giurisprudenza ha sanzionato con l’inammissibilità la nuova domanda presentata senza mutamenti significativi della situazione patrimoniale e finanziaria: il Tribunale di Milano, nel 2025, ha ritenuto che nemmeno il cambio degli advisor integri un mutamento delle circostanze. Il rischio, in caso di riproposizioni seriali, non è solo la declaratoria di inammissibilità: è la qualificazione della condotta come abuso del processo.
Il commissario giudiziale può essere sentito prima che io compia un’operazione? Sì, ed è la prassi da seguire. L’art. 46, comma 2, CCII prevede che il tribunale, sulla domanda di autorizzazione, possa assumere informazioni e acquisire il parere del commissario giudiziale. Anticipare il confronto — trasmettendo l’operazione e la sua giustificazione economica prima di chiedere l’autorizzazione — riduce sensibilmente il rischio che l’atto venga poi segnalato come condotta pregiudizievole. L’errore ricorrente è l’opposto: compiere l’atto e informare dopo, in sede di relazione mensile.
Se rinuncio alla domanda prima della scadenza, la mia posizione migliora? Non necessariamente. La rinuncia chiude la procedura ma non cancella gli atti compiuti nel frattempo, che restano valutabili in sede di successiva liquidazione giudiziale, né sospende le istanze dei creditori. Va inoltre considerato che la riproposizione di una nuova domanda con riserva dopo una rinuncia è guardata con sfavore dalla giurisprudenza, e che una sequenza di domande e rinunce è tra gli indici tipici su cui si fonda la contestazione di abuso del processo.
Rischio conseguenze penali solo se c’è distrazione di beni? No, ed è un fraintendimento pericoloso. La bancarotta fraudolenta presuppone condotte distrattive o documentali dolose, ma la bancarotta semplice (artt. 323 e 330 CCII) punisce anche l’aggravamento colposo del dissesto e la mancata o ritardata richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. A ciò si aggiungono, nella fase concordataria, le fattispecie dell’art. 341 CCII sulle condotte fraudolente del debitore in sede di concordato e dell’art. 342 CCII sul falso in attestazioni e relazioni.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delimitano, ciascuna per un profilo, il perimetro del rischio dell’amministratore nella fase prenotativa. I principi sono riformulati in sintesi.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026. Il termine dell’art. 44 CCII è rigoroso e non può essere prorogato quando pendono domande di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda con riserva non è utilizzabile in funzione meramente dilatoria rispetto alle iniziative dei creditori o del pubblico ministero. La pronuncia richiama inoltre la possibilità di condanna personale del legale rappresentante in caso di impugnazioni palesemente infondate e defatigatorie. Rilevanza: è la sintesi più recente del rischio processuale personale di chi guida la difesa su basi puramente temporeggiatrici.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025. Per stabilire se un atto compiuto dopo la domanda con riserva sia di ordinaria o di straordinaria amministrazione occorre che il debitore abbia fornito almeno una minima indicazione sul tipo di proposta e sul contenuto del piano; in difetto, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va qualificato come straordinario, con conseguente esclusione della prededucibilità dei crediti che ne derivano. Rilevanza: è la pronuncia che sposta l’onere sull’amministratore. Chi non “scopre le carte” sul piano non può poi invocare l’ordinarietà dei propri atti.
Cass. civ., Sez. V tributaria, n. 13243 del 7 maggio 2026. Il pagamento, anche rateizzato, di crediti anteriori in corso di concordato con riserva ha natura di atto di straordinaria amministrazione ed è ammissibile solo se autorizzato; correlativamente, l’omesso pagamento non è sanzionabile. Rilevanza: smonta l’idea che i debiti anteriori “urgenti” possano essere onorati liberamente per non perdere rapporti o benefici.
Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno risarcibile può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura concorsuale e quello in cui essa è stata aperta, a prescindere dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Rilevanza: il ritardo nell’accesso allo strumento non è un fatto neutro, è una voce di danno quantificabile.
Cass. civ., Sez. I, n. 28320 del 2024. La prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati integrano violazioni di specifiche norme di legge. Rilevanza: nella fase che precede il deposito della domanda, i compensi continuati sono tra le prime poste contestate dal curatore.
Cass. civ., Sez. I, n. 10413 del 2024. Al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale, verso la società e verso i creditori sociali. Rilevanza: chiarisce che l’azione del curatore cumula titoli diversi, con regimi probatori e prescrizionali non coincidenti.
Cass. civ., ordinanza n. 20182 del 2025. La presentazione di domande concordatarie plurime e sostanzialmente identiche, prive di reali prospettive di soluzione della crisi, costituisce espediente dilatorio contrario a buona fede e correttezza processuale, e conduce all’inammissibilità con possibile condanna per responsabilità aggravata. Rilevanza: traduce l’abuso del processo in una conseguenza economica diretta sul soggetto che lo ha praticato.
Cass. civ., Sez. I, n. 8982 del 2021. La domanda di concordato in bianco presentata non per regolare la crisi ma per differire la dichiarazione di fallimento è inammissibile perché integra abuso del processo, per violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale. Rilevanza: è il precedente-cardine sull’uso distorto dello strumento, tuttora richiamato sotto il Codice della crisi.
Cass. civ., n. 7118 del 12 marzo 2020. Ricorre abuso del processo quando gli strumenti processuali sono utilizzati per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per cui l’ordinamento li ha predisposti. Rilevanza: fornisce la definizione operativa che i tribunali applicano in sede di vaglio della domanda prenotativa.
Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 25506 del 10 luglio 2025. Risponde di bancarotta preferenziale anche il creditore privo di cariche nella società, quando fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio — pur attraverso operazioni formalmente lecite come la compensazione — essendo consapevole del dissesto e del vantaggio conseguito. Rilevanza: mostra quanto sia ampio il perimetro soggettivo del rischio penale legato ai pagamenti selettivi nella fase di crisi.
Cass. pen., n. 20000 del 2026. Espone alla contestazione di bancarotta semplice l’amministratore che ometta di ricapitalizzare la società e non richieda l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: è la conferma più recente che l’inerzia, e non solo la condotta attiva, è penalmente rilevante.
Cass. pen., n. 40239 del 2025. È stata annullata la condanna dell’amministratore meramente formale in difetto di prova della consapevolezza delle condotte distrattive altrui. Rilevanza: delimita, in senso garantista, la responsabilità del prestanome inconsapevole.
Cass. pen., n. 18599 del 2026. Il professionista che esegua materialmente pagamenti per conto della società ormai decotta può rispondere di bancarotta. Rilevanza: la fase prenotativa coinvolge consulenti e delegati ai pagamenti, la cui posizione non è automaticamente neutra.
Cass. pen., Sez. V, n. 4814 del 2 febbraio 2024. La Corte torna sugli “indici di fraudolenza” e sull’accertamento della condotta fraudolenta. Rilevanza: è il riferimento su cui si misura la distanza tra operazione imprudente e operazione fraudolenta.
Cass. pen., n. 29874 del 2021. L’elemento soggettivo della bancarotta preferenziale è il dolo specifico. Rilevanza: offre la linea difensiva principale quando il pagamento è stato eseguito per finalità di prosecuzione dell’attività e non per favorire un creditore.
Cass. pen., Sez. V, n. 18521 del 2020. In tema di falso nelle attestazioni, il giudice deve motivare adeguatamente i criteri utilizzati per ritenere la falsità della componente valutativa. Rilevanza: riguarda l’attestatore, ma incide sulla posizione dell’amministratore che gli ha fornito i dati.
Cass. civ., n. 23233 del 14 ottobre 2013. Sussiste nesso causale tra l’omesso rilievo critico dell’organo di controllo su poste di bilancio palesemente ingiustificate e il danno da aggravamento del dissesto conseguente al ritardo nella dichiarazione di fallimento. Rilevanza: è la matrice del ragionamento causale oggi applicato al ritardo nell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025. In mancanza di indicazione dello strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, o di deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale delle autorizzazioni. Rilevanza: il regime più favorevole introdotto dal correttivo-ter non si applica da sé: va attivato con una scelta espressa.
Tribunale di Massa, decreto del giudice delegato del 20 maggio 2026. La società che, dopo aver esaurito le misure protettive nella composizione negoziata, chieda ulteriori protezioni in sede di concordato con riserva deve avere quantomeno accennato per grandi linee a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Rilevanza: il passaggio da uno strumento all’altro non è automatico e richiede contenuti, non solo forme.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella fase con riserva il margine di manovra si misura in giorni. Ecco gli interventi concreti dello Studio.
- Ricostruiamo la data in cui si è verificata la causa di scioglimento, incrociando bilanci, situazioni infrannuali e movimentazione bancaria, perché è da quel giorno che si calcola il danno ex art. 2486 c.c.
- Quantifichiamo la differenza dei netti patrimoniali secondo il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., per misurare l’esposizione personale dell’amministratore prima ancora che il curatore la misuri.
- Verifichiamo la tempistica di accesso allo strumento e documentiamo le ragioni tecniche delle scelte gestorie compiute nel periodo critico.
- Redigiamo il ricorso ex art. 44 CCII con la determina dell’organo amministrativo, l’elenco nominativo dei creditori e i bilanci, curando la discovery minima sul piano che condiziona la qualificazione degli atti successivi.
- Predisponiamo e depositiamo le istanze di autorizzazione agli atti urgenti di straordinaria amministrazione, motivandone l’indifferibilità e la funzionalità al percorso intrapreso.
- Gestiamo gli obblighi informativi periodici e la corrispondenza con il commissario giudiziale, con relazioni mensili documentate che precludono la contestazione di grave violazione informativa.
- Impugniamo il decreto di revoca dei termini e resistiamo alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, con reclamo e ricorso nei gradi successivi.
- Difendiamo l’amministratore nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, contestando il perimetro temporale del danno e il criterio di liquidazione applicato.
- Assistiamo nel procedimento penale per bancarotta semplice e fraudolenta, impropria e preferenziale, coordinando la difesa penale con quella civile perché le due non producano ammissioni incrociate.
- Mappiamo le garanzie personali — fideiussioni, avalli, ipoteche su beni propri — e costruiamo la strategia di gestione delle escussioni che le misure protettive non bloccano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce dall’interno la valutazione di plausibilità del progetto di risanamento, che è esattamente ciò su cui il tribunale misura la serietà di una domanda con riserva. Come avvocato cassazionista, imposta la difesa sin dal primo atto con la prospettiva dell’ultimo grado: la stessa linea difensiva che nasce davanti al collegio della sezione fallimentare regge il reclamo e, se necessario, il ricorso per cassazione, senza il cambio di difensore che nelle azioni di responsabilità produce discontinuità argomentative sfruttate dalla controparte.
Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — è la struttura che questa materia richiede: il perimetro del danno ex art. 2486 c.c. si costruisce su scritture contabili, riclassificazioni e flussi finanziari, e una difesa che arrivi al giudice con la sola argomentazione giuridica arriva già in ritardo.
In sintesi
Il concordato in bianco è uno strumento serio, non un rinvio. Dal giorno del deposito l’amministratore gestisce sotto un regime diverso, in cui gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, le informazioni al commissario sono un obbligo sanzionato e il termine corre senza sospensione feriale. Le protezioni che lo strumento offre valgono in avanti; il periodo precedente resta esposto all’art. 2486 c.c. e, nei casi più gravi, alla contestazione penale del ritardo. La differenza tra un percorso che tiene e uno che si chiude con la revoca del termine si gioca quasi sempre nelle prime due settimane.
È il terreno su cui lo Studio Monardo lavora abitualmente: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la valutazione del progetto di risanamento e della coerenza degli atti gestori, avvocato cassazionista per la continuità della difesa dal primo provvedimento fino all’ultimo grado di giudizio, con uno staff di avvocati e commercialisti che ricostruisce i numeri su cui quella difesa si regge. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i termini, costruiamo la strategia.
📩 Il tempo, in questa materia, è la variabile che decide tutto: ogni settimana in cui la gestione prosegue senza una verifica tecnica amplia il perimetro della tua esposizione personale. Contattaci ora — trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questa pagina.
