I Creditori Possono Chiedere La Liquidazione Giudiziale Mentre Pende Il Concordato Con Riserva?

Su pochi argomenti del diritto della crisi d’impresa circola tanta disinformazione quanta se ne trova intorno alla domanda di concordato “con riserva” — quella che gli operatori continuano a chiamare “concordato in bianco” o “domanda prenotativa”, oggi disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La convinzione dominante, ripetuta nei corridoi dei tribunali, nelle chat tra imprenditori, nei forum e perfino in qualche articolo divulgativo, è semplice e rassicurante: deposito la domanda con riserva e i creditori non possono più chiedere la liquidazione giudiziale. Da lì in poi, si dice, ci si guadagna tempo, si respira, si costruisce il piano con calma.

Il problema è che questa convinzione è sbagliata. Non sbagliata “a metà”, non sbagliata “in certi casi”: sbagliata nel suo nucleo. I creditori possono eccome depositare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale mentre pende il concordato con riserva, e in molti casi quel ricorso viene accolto. Ciò che il Codice disciplina non è un divieto di chiedere, ma un ordine di trattazione e un limite alla pronuncia della sentenza — limite che, per di più, opera solo a condizioni precise, che il passaparola ha semplicemente cancellato per strada.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto: chi crede di essere protetto smette di difendersi, e quando scopre che lo scudo non c’era la sentenza è già stata pronunciata. In questa guida smontiamo otto miti ricorrenti: che la domanda con riserva impedisca ai creditori di agire; che sia uno scudo automatico; che il concordato abbia comunque la precedenza; che si possa depositare in qualsiasi momento; che durante la riserva il creditore sia fuori gioco; che la proroga del termine sia pressoché scontata e che ad agosto tutto si fermi; che basti rinunciare e passare alla composizione negoziata per rimettere le lancette a zero; e che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, non ci sia più nulla da fare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla materia in cui questa guida si muove — l’alternativa tra soluzione negoziale e liquidazione dell’impresa — ed è avvocato cassazionista, il che conta in modo diretto perché la sentenza che chiude il procedimento unitario è reclamabile e poi ricorribile per cassazione: la difesa non si interrompe al primo grado. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i creditori che spingono per la liquidazione sono banche, intermediari finanziari o enti pubblici.

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Mito n. 1 — “Se deposito il concordato con riserva, i creditori non possono più chiedere la liquidazione giudiziale”

Il mito

“Appena depositi la domanda con riserva, l’istanza dei creditori si blocca: non possono più chiedere il fallimento, devono aspettare.”

È la frase che si sente più spesso, di solito pronunciata con la sicurezza di chi riferisce una regola elementare. Nella versione più estrema diventa: “il ricorso dei creditori depositato dopo è addirittura inammissibile”.

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste, ed è consistente. Il Codice della crisi contiene davvero una norma che impedisce di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ed è l’art. 54, comma 2: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, le prescrizioni restano sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Il passaparola ha preso quest’ultima frase, l’ha isolata dal resto del comma e l’ha trasformata in un principio generale. Ha perso per strada due cose: la prima parte del comma, che subordina l’intero effetto a una richiesta del debitore, e la differenza — decisiva — tra chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e ottenere la sentenza che la apre.

La realtà

Il diritto di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale non viene meno. I creditori, il pubblico ministero e gli altri soggetti legittimati possono depositare il ricorso anche mentre pende una domanda con riserva. Il Codice non prevede alcuna improponibilità: prevede che le domande contrapposte confluiscano in un unico procedimento e vengano trattate insieme. È il senso dell’art. 7 CCII, che disciplina la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza, e dell’art. 40, comma 10, che impone la riunione quando pendono più domande sullo stesso debitore.

Il divieto riguarda la sentenza, non il ricorso: il creditore può depositare, può partecipare, può istruire la propria domanda, e quella domanda resta viva e pronta a essere decisa nel momento in cui il percorso concordatario si interrompe.

C’è di più, ed è il punto che fa cadere il mito nella sua versione forte. L’effetto impeditivo dell’art. 54, comma 2, non discende dal semplice deposito del ricorso ex art. 40 CCII: presuppone che il debitore abbia chiesto le misure protettive e che la domanda sia stata pubblicata nel registro delle imprese. Se quella richiesta manca, la domanda con riserva non produce alcuno sbarramento alla pronuncia.

La prova

Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 21 novembre 2025 (Pres. Astuni, Est. Miglietta), ha affermato che la proposizione di una domanda in bianco ai sensi dell’art. 44 CCII non impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, perché l’effetto sospensivo del divieto di pronuncia è subordinato alla richiesta e alla pubblicazione delle misure protettive: il divieto non deriva dalla sola proposizione del ricorso ex art. 40 CCII, ma dalla richiesta specifica delle misure e dalla loro pubblicazione nel registro delle imprese.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia l’esito peggiore: aver depositato una domanda con riserva senza chiedere le misure protettive, credersi al riparo, non contestare l’insolvenza nel procedimento parallelo — e vedersi aprire la liquidazione giudiziale mentre si sta ancora lavorando alla bozza di piano. Lo scudo che non è stato chiesto non viene concesso d’ufficio.


Mito n. 2 — “La domanda con riserva è uno scudo automatico: dal deposito nessuno può toccarmi”

Il mito

“Dal giorno del deposito scatta l’automatic stay: pignoramenti fermi, aste sospese, istanze congelate. È automatico, non devo fare altro.”

Perché ci credono in tanti

Qui la confusione nasce da una sovrapposizione fra due piani che il Codice tiene distinti. Da un lato ci sono gli effetti che discendono direttamente dal deposito della domanda di accesso, anche con riserva: quelli dell’art. 46 CCII, che riguardano il regime degli atti del debitore e la gestione dell’impresa durante la procedura. Dall’altro ci sono le misure protettive dell’art. 54, comma 2, che incidono sui creditori bloccando azioni esecutive e cautelari.

Il linguaggio corrente — “automatic stay” — ha fatto il resto, perché suggerisce automatismo totale. In parte l’automatismo c’è: le misure protettive tipiche operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, senza attendere un provvedimento del giudice. Ma “operano dalla pubblicazione” non significa “operano da sole e per sempre”.

La realtà

Lo scudo va chiesto, va pubblicato, va confermato e ha una durata massima. Va chiesto, perché l’art. 54, comma 2, esordisce proprio con la condizione: se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40, oppure con domanda successiva. Va pubblicato nel registro delle imprese, perché è da quella data che gli effetti decorrono. Va confermato dal tribunale, secondo il procedimento dell’art. 55 CCII, che può anche revocare le misure. E incontra il limite di durata complessiva dell’art. 8 CCII.

Le misure protettive non sono un diritto acquisito con il deposito: sono una tutela condizionata, temporanea e revocabile, che il tribunale può negare o far cadere quando il percorso concordatario non presenta prospettive serie. Vale la pena aggiungere che non tutto ciò che discende dal deposito è a favore del debitore: dalla domanda con riserva nasce anche un regime di controllo, con nomina del commissario giudiziale, obblighi informativi periodici, necessità di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e inefficacia degli atti compiuti senza autorizzazione.

Su questo terreno la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di impostare fin dal primo deposito la richiesta protettiva nel modo corretto, invece di scoprire a posteriori che lo scudo non era mai stato attivato.

La prova

L’art. 54, comma 2, CCII è esplicito nel subordinare le misure alla richiesta del debitore e alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e l’art. 55, comma 3, affida al giudice la conferma o la revoca delle misure. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la provvisoria improcedibilità delle azioni dirette all’apertura della liquidazione giudiziale non è tecnicamente una “misura protettiva” in senso stretto, ma un effetto di legge collegato alla domanda di accesso, il che ne conferma la natura strumentale e non incondizionata.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di non presidiare il procedimento di conferma, di non replicare alle opposizioni dei creditori e di trovarsi senza protezione nel momento peggiore: quando il commissario ha già segnalato criticità e l’istanza di liquidazione giudiziale è matura per la decisione.


Mito n. 3 — “Tanto il concordato ha la precedenza: il tribunale deve decidere prima su quello”

Il mito

“C’è il principio di prevalenza: la domanda di concordato viene prima, quindi finché non si è chiuso quel capitolo la liquidazione giudiziale non si tocca.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, qui, è addirittura una norma. L’art. 7, comma 2, CCII stabilisce che, quando vengono proposte più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata. È il principio di prevalenza delle soluzioni negoziali, coerente con l’idea che la liquidazione sia l’esito ultimo e non altrimenti evitabile.

Il passaparola si è fermato alla prima metà della disposizione. La seconda metà, però, è quella che decide le cause.

La realtà

La priorità di trattazione è condizionata. L’art. 7, comma 2, subordina l’esame prioritario a tre presupposti, verificati già a una primissima delibazione: che la domanda non sia manifestamente inammissibile; che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; e che nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori oppure, nel concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori stessi.

La prevalenza non è una precedenza cronologica automatica, è una priorità meritata: se la domanda non supera il filtro di serietà, il tribunale passa a esaminare l’istanza dei creditori. È esattamente qui che si consuma la maggior parte delle sconfitte: nel deposito frettoloso, privo di documentazione, presentato all’unico scopo di guadagnare settimane.

Va aggiunto un dato tecnico che il mito ignora del tutto: quando si parla di domanda con riserva, il piano e la proposta ancora non esistono. La delibazione, in quella fase, si sposta sulla documentazione allegata e sulla serietà complessiva dell’iniziativa — bilanci, elenco dei creditori, atti societari, coerenza della prospettiva dichiarata.

La prova

L’art. 7, comma 2, CCII enuncia espressamente le tre condizioni. La Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ. Imprese, con provvedimento del 17 dicembre 2024 (Pres. Primavera, Rel. Nannipieri), ha delineato il confine: quando la domanda ex art. 44 CCII presentata in pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale presenta una radicale carenza informativa o integra un manifesto abuso dello strumento, l’inammissibilità può essere dichiarata immediatamente; mere irregolarità o carenze documentali parziali non bastano invece a fondare una pronuncia del genere.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di presentare una domanda “leggera” convinto che tanto il tribunale dovrà comunque esaminarla per prima, e di ottenere l’effetto opposto: una declaratoria immediata di inammissibilità che libera la strada al ricorso dei creditori, già pendente e già istruito.


Mito n. 4 — “Posso depositare la domanda con riserva in qualsiasi momento, anche all’ultima udienza”

Il mito

“Finché non c’è la sentenza sono in tempo: deposito il concordato con riserva anche il giorno prima della decisione e la liquidazione si ferma.”

È il mito più costoso di tutti, perché conserva una parvenza di logica processuale — se il giudizio è aperto, si può ancora agire — e perché è stato vero, in una certa misura, sotto la legge fallimentare.

Perché ci credono in tanti

Sotto il vecchio art. 161, comma 6, l.f. la domanda prenotativa poteva essere depositata anche in corso di istruttoria prefallimentare, con un contenzioso infinito sull’abuso del processo. La memoria di quella stagione è rimasta. Il Codice della crisi, però, ha scelto una strada diversa: ha fissato uno sbarramento temporale netto.

La realtà

L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che, quando pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII.

È un termine di decadenza, non un termine ordinatorio: oltre quella soglia la domanda con riserva non è tardiva “un po’”, è inammissibile, e il tribunale procede ad aprire la liquidazione giudiziale. Non lo si allunga con accordi fra le parti, non lo si recupera invocando trattative in corso, non lo si sposta in avanti perché l’udienza è stata rinviata.

La prova

Su questo punto la Corte di cassazione è intervenuta due volte nel 2026, in modo convergente. La Sez. I, con ordinanza n. 13912 del 13 maggio 2026, ha affermato che nel procedimento unitario regolato dagli artt. 7 e 40 CCII la domanda del debitore proposta in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da altri va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ex art. 41 CCII; il termine è perentorio e non è prorogabile né per accordo delle parti né per effetto di rinvii disposti dal giudice, e la stessa nozione di “prima udienza” non può essere spostata in avanti invocando la mancata o incompleta attività istruttoria o la pendenza di trattative, dovendosi guardare all’udienza effettivamente tenuta con contraddittorio validamente instaurato.

La stessa Sezione, con ordinanza n. 19789 del 14 giugno 2026, ha ribadito che il termine decadenziale opera non solo quando nella prima udienza vi sia stata effettiva trattazione, ma anche quando l’udienza sia stata rinviata.

Sul versante del merito, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 dicembre 2025 (Pres. est. De Simone), ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda prenotativa di concordato depositata dopo l’archiviazione di una composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, proprio per mancato rispetto del termine dell’art. 40, comma 10, aprendo conseguentemente la liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di perdere la partita per una data. Non per il merito del piano, non per l’entità del debito, non per la qualità dell’attivo: per una decadenza processuale che nessuna successiva argomentazione può sanare.


Mito n. 5 — “Durante la riserva il creditore è fuori gioco: non può fare nulla”

Il mito

“Una volta ammesso al termine, il creditore resta a guardare: la procedura è in mano al debitore e al tribunale, l’istanza di liquidazione è come congelata.”

Perché ci credono in tanti

L’immagine del “congelamento” è suggestiva e ha un aggancio reale: le azioni esecutive individuali, se le misure protettive sono state chieste e confermate, effettivamente si arrestano. Da lì a immaginare un creditore spettatore il passo è breve. Ma nel Codice della crisi il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale non è un terzo: è parte del procedimento unitario.

La realtà

Durante la fase con riserva il creditore dispone di un arsenale preciso. Può segnalare al tribunale il compimento di atti in frode e le condotte pregiudizievoli: l’art. 44, comma 2, CCII prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, revochi con decreto non soggetto a reclamo il provvedimento di concessione dei termini quando accerti atti di frode ai creditori o altre circostanze o condotte tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, oltre che nei casi di grave violazione degli obblighi informativi o di mancato versamento della somma per le spese di procedura.

Può inoltre chiedere misure cautelari ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, funzionali ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio. Può contestare la sussistenza dei presupposti delle misure protettive nel procedimento di conferma ex art. 55. E soprattutto mantiene viva la propria domanda, che sarà decisa nello stesso procedimento.

Il creditore non è fuori gioco: è dentro il procedimento, con poteri di segnalazione, di impulso e di contestazione che possono far cadere il termine concesso e riportare la decisione sull’istanza di liquidazione giudiziale.

La prova

Oltre al testo dell’art. 44, comma 2, e dell’art. 54, comma 1, CCII, la struttura del procedimento unitario è confermata dalla giurisprudenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. — Sottosezione Crisi d’Impresa, con provvedimento del 15 luglio 2025 (Pres. Rel. Quaranta), ha affrontato il caso della domanda di concordato preventivo presentata in pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, affermando la riunione delle domande, l’unicità della procedura e le modalità con cui opera la priorità di trattazione. Nella medesima logica, il Tribunale di Udine, Sez. II civ., con provvedimento del 15 dicembre 2025 (Pres. Fasan, Rel. Barzazi), ha ricondotto a procedura unitaria di competenza collegiale la domanda di concordato minore proposta in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che crede al mito abbassa la guardia proprio sui comportamenti che il commissario e i creditori stanno monitorando: pagamenti preferenziali, operazioni non autorizzate, obblighi informativi disattesi. Il creditore che crede al mito, specularmente, rinuncia a strumenti che la legge gli attribuisce e subisce il decorso del tempo senza reagire.


Mito n. 6 — “Se il termine sta per scadere la proroga è quasi automatica, e comunque ad agosto tutto si ferma”

Il mito

“Il termine con riserva si proroga sempre: basta chiederlo. E in ogni caso c’è la sospensione feriale, quindi i giorni non corrono.”

Perché ci credono in tanti

Nella pratica la proroga viene spesso concessa, e questo alimenta la percezione di automatismo. Quanto alla sospensione feriale, la regola generale del processo civile esiste davvero — il periodo 1-31 agosto — e chi non conosce la disciplina speciale la estende per analogia.

La realtà

Entrambe le convinzioni sono errate, e la prima lo è proprio nel contesto che interessa questa guida. L’art. 44, comma 1, lett. a), CCII fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, per non oltre sessanta giorni.

La pendenza di un ricorso dei creditori per l’apertura della liquidazione giudiziale è, secondo il testo della norma, l’ostacolo tipico alla proroga: chiedere più tempo mentre pende quell’istanza è esattamente lo scenario che il legislatore ha voluto governare con maggiore rigore.

Quanto alla sospensione feriale, il Codice esclude espressamente che i termini della fase prenotativa vi siano soggetti. Il calendario non si ferma: i giorni di agosto contano come tutti gli altri, e chi programma il deposito del piano immaginando un mese di respiro si trova in decadenza.

Una precisazione utile, introdotta dal decreto correttivo D.Lgs. 136/2024: il termine decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto del tribunale ai sensi dell’art. 45, comma 2, CCII. È una soluzione più favorevole al debitore rispetto all’orientamento formatosi sotto la legge fallimentare, che ancorava la decorrenza alla data di presentazione della domanda, ma non cambia la sostanza: il termine è breve e la sua estensione non è nella disponibilità delle parti.

La prova

Il testo dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII condiziona la proroga all’assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale; lo stesso art. 44 esclude la sospensione feriale per quei termini. Sul piano applicativo si registrano provvedimenti di merito che, valutando in concreto la consistenza dell’istanza creditoria, hanno concesso la proroga ritenendo non ostativa una domanda fondata su un credito privo di accertamento giudiziale e in assenza di attività esecutiva: segno che il vaglio è sostanziale, non meccanico, e che la partita si gioca sulla qualità della posizione del creditore istante.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di costruire il cronoprogramma del piano su sessanta giorni che non arriveranno mai, e di presentarsi alla scadenza con un lavoro incompleto. A quel punto non c’è un secondo tempo: il mancato deposito nei termini apre la strada alla decisione sull’istanza dei creditori.


Mito n. 7 — “Se il concordato con riserva salta, basta rinunciare e passare alla composizione negoziata: si riparte da zero”

Il mito

“Se vedo che il concordato non regge, rinuncio e deposito l’istanza di composizione negoziata con le misure protettive: così il fallimento si blocca di nuovo e guadagno altri mesi.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un nucleo vero. Nella composizione negoziata, la pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive costituisce fatto impeditivo della pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale, in termini analoghi a quelli dell’art. 54, comma 2, CCII. La deduzione — “quindi posso usarla come secondo scudo” — sembra logica. È però una deduzione che salta una norma di sbarramento.

La realtà

L’accesso alla composizione negoziata è precluso quando pende un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, compresa la domanda di concordato con riserva. La regola, oggi collocata nell’art. 25-quinquies CCII, riproduce quella che il D.L. 118/2021 conteneva nell’art. 23, comma 2. E non basta rinunciare: finché il tribunale non dichiara l’improcedibilità della domanda concordataria, quella domanda si considera pendente.

La rinuncia scritta non cancella la pendenza: la pendenza cessa quando lo dice il giudice, e nel frattempo lo strumento negoziale resta chiuso. Il tribunale investito della domanda di liquidazione giudiziale, inoltre, può valutare direttamente, in via incidentale, se l’istanza di composizione negoziata fosse ammissibile: se non lo era, l’effetto impeditivo non si è mai prodotto e la sentenza può essere pronunciata.

C’è poi una regola di chiusura che il mito ignora: il passaggio da uno strumento all’altro non è una porta girevole. La giurisprudenza qualifica come abuso dell’iter procedurale la sequenza costruita per rinviare l’esito liquidatorio, e l’abuso non è una categoria teorica — produce l’inammissibilità.

La prova

La Corte di cassazione, Sez. I, con sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino), ha affermato che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale liquidatoria valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, quando essa sia stata depositata in violazione del divieto di accesso in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno; nel caso deciso, nonostante la rinuncia a una precedente domanda di concordato con riserva, la Corte ha ritenuto che fino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità la procedura dovesse considerarsi pendente e precludesse quindi l’accesso alla composizione negoziata.

Sul fronte dell’abuso, il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, con provvedimento del 15 febbraio 2024 (Pres. De Simone, Rel. Grippo), ha dichiarato inammissibile — qualificandola come abuso dell’iter procedurale — la domanda di concordato in bianco presentata dopo la rinuncia a un’istanza di concordato semplificato, in pendenza della procedura volta alla liquidazione giudiziale.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di bruciare l’ultima carta seria. Chi costruisce una catena di domande per rinviare l’esito non solo non ottiene la protezione sperata, ma consegna al tribunale e ai creditori la prova documentale dell’intento dilatorio, che peserà su ogni valutazione successiva.


Mito n. 8 — “Una volta che il tribunale apre la liquidazione giudiziale non c’è più nulla da fare”

Il mito

“Se la sentenza arriva, è finita: la procedura è aperta, il curatore è nominato, l’impresa è persa. Rimane solo da subire.”

È un mito diverso dagli altri, perché non spinge il debitore a muoversi male: lo spinge a non muoversi affatto. Ed è per questo che produce il danno maggiore — un termine di impugnazione che scade nel silenzio non lascia alcuna traccia da contestare in seguito.

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è psicologico prima che giuridico. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale produce effetti immediati e drastici: spossessamento del patrimonio, nomina del curatore, blocco delle azioni individuali, cristallizzazione della massa. Chi la riceve la percepisce come un fatto compiuto, e la percezione è alimentata da due circostanze reali.

La prima è che la sentenza è immediatamente efficace: non occorre attendere il passaggio in giudicato perché la procedura cominci. La seconda è che nella fase precedente la difesa era concentrata sul concordato, e quando il concordato cade viene meno anche l’interlocutore tecnico che stava seguendo quel percorso. Il debitore si ritrova con una sentenza in mano e la sensazione che il gioco sia chiuso.

C’è poi una confusione specifica che alimenta il mito, ed è quella sul decreto con cui il tribunale revoca il termine concesso nella fase con riserva: quel decreto, dice l’art. 44, comma 2, CCII, non è soggetto a reclamo. Molti estendono quella non reclamabilità anche alla sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Sono due provvedimenti diversi, con regimi diversi.

La realtà

La sentenza che apre la liquidazione giudiziale è impugnabile. L’art. 51 CCII disciplina il reclamo alla corte d’appello e, contro la decisione della corte d’appello, il ricorso per cassazione. Il procedimento unitario si chiude con un’unica sentenza anche quando l’unitarietà è il frutto della riunione di domande contrapposte, e quella sentenza segue il regime di impugnazione dell’art. 51: il che significa che il rigetto della domanda concordataria e l’apertura della liquidazione giudiziale vengono censurati insieme, nello stesso atto.

La sentenza è efficace subito, ma non è definitiva: il termine per reclamare corre dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento, ed è proprio in quel momento che la difesa deve essere già pronta, non da costruire.

Il reclamo non è un passaggio simbolico. L’art. 53 CCII disciplina gli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, regolando che cosa resta fermo degli atti compiuti nel frattempo e che cosa cade. E le questioni che possono essere portate davanti alla corte d’appello sono sostanziali: l’insussistenza dello stato di insolvenza, il mancato superamento delle soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, il difetto di legittimazione del creditore istante, l’inesistenza o l’inesigibilità del credito posto a fondamento del ricorso, la violazione della regola di priorità dell’art. 7, comma 2, quando la domanda negoziale sia stata accantonata senza la delibazione che la norma impone, i vizi del contraddittorio nel procedimento unitario.

Va aggiunto un punto che il mito ignora e che riguarda anche il fronte opposto: pure il creditore la cui domanda è stata respinta ha una strada, perché l’art. 50 CCII disciplina il reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

La prova

L’art. 51 CCII prevede espressamente il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale e il successivo ricorso per cassazione contro la decisione della corte d’appello; l’art. 50 disciplina il reclamo contro il provvedimento di rigetto e l’art. 53 gli effetti della revoca.

Che il giudizio di reclamo sia una sede di verifica effettiva, e non una formalità, lo conferma la Corte di cassazione, Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 (Pres. Terrusi, Rel. Pazzi), che si è occupata del termine entro cui può essere sollevata — o rilevata dal giudice — l’eccezione di incompetenza territoriale nel procedimento liquidatorio, affermando al contempo che la pendenza della procedura davanti a un determinato tribunale impone di proporre allo stesso tribunale la domanda di concordato preventivo, anche quando se ne contesti la competenza. Nella stessa direzione, Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo) ha distinto il regime dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore da quello dell’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, escludendo l’applicazione dell’art. 120-bis CCII: sono questioni che si giocano tutte nei gradi di impugnazione.

Cosa rischia chi ci crede

Rischia di lasciar decorrere il termine per il reclamo e di perdere definitivamente l’unica sede in cui l’apertura della procedura poteva essere rimessa in discussione. È il mito che si paga più caro in assoluto, perché a differenza degli altri non produce una sconfitta processuale: produce una rinuncia.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio: servono a mostrare come le convinzioni sbagliate si traducono in sequenze processuali concrete.

Simulazione 1 — Lo scudo mai richiesto

Una S.r.l. metalmeccanica con esposizione complessiva di 1.247.600 euro, di cui 386.400 verso due istituti di credito, subisce il deposito di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 4 febbraio. La prima udienza ex art. 41 CCII è fissata al 19 marzo. Il 12 marzo la società deposita domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII, ma nel ricorso non formula la richiesta di misure protettive, convinta che il deposito produca da solo l’effetto sospensivo.

Sviluppo: la domanda è tempestiva ai sensi dell’art. 40, comma 10, perché anteriore alla prima udienza. Il tribunale riunisce le domande. Ma non essendo state richieste — e dunque pubblicate — le misure protettive, l’effetto impeditivo della pronuncia previsto dall’art. 54, comma 2, non si è prodotto. Uno dei creditori insiste per la decisione e produce documentazione sull’insolvenza; il tribunale, valutata la domanda con riserva come priva dei presupposti di serietà richiesti dall’art. 7, comma 2, definisce il procedimento.

Esito: liquidazione giudiziale aperta a poco più di un mese dal deposito della domanda con riserva. Il costo del mito, qui, è una richiesta di tre righe mai formulata.

Simulazione 2 — La prima udienza superata di quattro giorni

Una società di distribuzione, debito verso fornitori per 612.300 euro e verso l’erario per 218.900, riceve la notifica del ricorso di un fornitore. Prima udienza il 7 maggio; l’udienza si tiene, viene rinviata al 18 giugno per consentire un tentativo di accordo. Ritenendo che il termine si “riapra” con il rinvio, la società deposita la domanda con riserva l’11 maggio.

Sviluppo: il termine dell’art. 40, comma 10, è maturato il 7 maggio. Il rinvio non lo sposta: il riferimento è all’udienza effettivamente tenuta con contraddittorio validamente instaurato, e la decadenza opera anche quando in quella sede non vi sia stata trattazione piena.

Esito: domanda con riserva dichiarata inammissibile per tardività; il procedimento prosegue sulla sola istanza del creditore. Quattro giorni di ritardo hanno cancellato l’intera strategia concordataria.

Simulazione 3 — La proroga chiesta nel momento sbagliato

Impresa edile ammessa al termine ex art. 44, comma 1, lett. a), con scadenza il 23 luglio. Il piano non è pronto: l’attestatore ha bisogno di ulteriori verifiche sui crediti verso committenti pubblici per 341.500 euro. La società chiede la proroga di sessanta giorni il 18 luglio. Nel frattempo, però, due creditori hanno depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, uno dei quali munito di decreto ingiuntivo definitivo e di un pignoramento già eseguito.

Sviluppo: la proroga presuppone giustificati motivi e assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale; nel caso, la pendenza è documentata e sostenuta da un titolo accertato. Il tribunale non concede l’estensione. La società confida inoltre sulla sospensione feriale, immaginando che il mese di agosto non conti: i termini della fase prenotativa non sono però soggetti a sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto solo dove prevista.

Esito: termine scaduto senza deposito del piano; la fase prenotativa si chiude e il tribunale passa a decidere sull’istanza dei creditori. Due miti — proroga quasi automatica e pausa di agosto — hanno prodotto un unico effetto.


Il fondo di verità

Se questi miti resistono, è perché ciascuno nasce da un frammento autentico della disciplina. Ricomporli nel quadro corretto è il modo migliore per non ricascarci.

Il primo frammento vero è il favore del sistema per le soluzioni diverse dalla liquidazione. Non è un’invenzione del passaparola: il Codice della crisi costruisce la liquidazione giudiziale come esito ultimo e privilegia gli strumenti di regolazione negoziale. Il principio di prevalenza dell’art. 7, comma 2, esiste, è vincolante e va fatto valere. Solo, è un principio che il legislatore ha accompagnato con condizioni di serietà, perché nella stagione della legge fallimentare quella prevalenza era stata usata soprattutto per guadagnare tempo.

Il secondo frammento vero è l’esistenza di un divieto di pronuncia. L’art. 54, comma 2, CCII lo prevede davvero, e chi lo invoca non sta inventando nulla. L’errore sta nel trasformare un effetto condizionato — richiesta del debitore, pubblicazione nel registro delle imprese, conferma giudiziale, durata limitata — in un automatismo assoluto, e nel confondere il divieto di pronunciare la sentenza con un inesistente divieto di proporre la domanda.

Il terzo frammento vero è che il tempo, in questa materia, ha un valore enorme. Ottenere trenta o sessanta giorni per costruire un piano può cambiare il destino di un’impresa. Il Codice lo riconosce: per questo la fase con riserva esiste. Ma proprio perché ne riconosce il valore, la circonda di presidi — commissario giudiziale, obblighi informativi, poteri di segnalazione, revoca del termine — che la rendono un percorso vigilato e non una sala d’attesa.

Il quarto frammento vero riguarda la composizione negoziata come alternativa. È uno strumento reale, con misure protettive proprie, e in molti casi è la scelta migliore. Va però attivato prima, non dopo: usato come ripiego successivo alla rinuncia a un concordato, incontra uno sbarramento normativo esplicito e la valutazione incidentale del tribunale.

Il quadro corretto, ricomposto, è questo: i creditori possono sempre chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale; le loro domande confluiscono in un unico procedimento insieme a quella del debitore; la domanda di regolazione negoziale viene esaminata per prima se supera un filtro di serietà; la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata finché operano le misure protettive richieste, pubblicate e confermate; e tutto questo si muove dentro termini di decadenza che nessuno può allungare.


Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue è pensata per essere riletta prima di ogni decisione. Ogni riga sintetizza un errore che, nella pratica, si paga con l’apertura di una procedura liquidatoria.

Il mitoCome stanno le cose
“Con il concordato con riserva i creditori non possono più chiedere la liquidazione giudiziale”Possono depositare il ricorso in qualsiasi momento; le domande confluiscono in un procedimento unitario (artt. 7 e 40 CCII). Ciò che può essere impedito è la pronuncia della sentenza, non la proposizione della domanda
“Dal deposito scatta uno scudo automatico e totale”Le misure protettive dell’art. 54, comma 2, presuppongono la richiesta del debitore e la pubblicazione nel registro delle imprese, sono soggette a conferma o revoca ex art. 55 e hanno durata limitata
“Il concordato ha comunque la precedenza”La priorità dell’art. 7, comma 2, opera solo se la domanda non è manifestamente inammissibile, il piano non è manifestamente inadeguato e sono indicate convenienza o assenza di pregiudizio per i creditori
“Posso depositare la domanda con riserva fino alla sentenza”L’art. 40, comma 10, impone il deposito a pena di decadenza entro la prima udienza ex art. 41; il termine è perentorio e non si sposta per rinvii o trattative
“Durante la riserva il creditore non può fare nulla”Può segnalare atti in frode e condotte pregiudizievoli chiedendo la revoca del termine (art. 44, comma 2), chiedere misure cautelari (art. 54, comma 1), contestare le misure protettive e coltivare la propria domanda
“La proroga del termine è quasi automatica”L’art. 44, comma 1, lett. a), la subordina a giustificati motivi e all’assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, per non oltre sessanta giorni
“Ad agosto i termini si fermano”I termini della fase prenotativa non sono soggetti a sospensione feriale, che in generale opera dal 1° al 31 agosto
“Rinuncio al concordato e passo alla composizione negoziata”L’accesso è precluso in pendenza di una domanda di regolazione della crisi, anche con riserva; la rinuncia non fa cessare la pendenza finché il giudice non dichiara l’improcedibilità
“Aperta la liquidazione giudiziale non c’è più nulla da fare”La sentenza è immediatamente efficace ma non definitiva: l’art. 51 CCII prevede il reclamo alla corte d’appello e il successivo ricorso per cassazione; l’art. 50 disciplina il reclamo contro il rigetto della domanda

Le domande di verifica

Sì. I creditori possono depositare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale anche mentre pende il concordato con riserva. Non esiste alcuna norma che renda improponibile quel ricorso: il Codice lo incanala nel procedimento unitario, disponendo la riunione con la domanda del debitore e stabilendo l’ordine con cui le domande vanno esaminate.

Dipende. Il tribunale può pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale mentre pende la domanda con riserva soltanto se non operano le misure protettive. Se il debitore le ha chieste nella domanda ex art. 40 e la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese, la pronuncia è impedita finché quelle misure restano in vigore; se non sono state chieste, o sono state revocate, o sono scadute, l’ostacolo non c’è.

No. Non basta depositare una domanda con riserva per ottenere la priorità di trattazione. La priorità dell’art. 7, comma 2, CCII è condizionata alla non manifesta inammissibilità della domanda, alla non manifesta inadeguatezza del piano e all’indicazione della convenienza per i creditori o, nella continuità, delle ragioni di assenza di pregiudizio.

No. Non è vero che si può depositare la domanda con riserva fino a un istante prima della decisione. Quando il procedimento liquidatorio è stato introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII, e la Cassazione ha escluso che il termine sia prorogabile o che la nozione di prima udienza possa essere spostata in avanti.

Sì, ma con conseguenze. È vero che il debitore può rinunciare alla domanda con riserva, ma la rinuncia non produce da sola tutti gli effetti che si immaginano: finché il tribunale non dichiara l’improcedibilità, la domanda si considera pendente, con ciò che ne deriva in termini di preclusione dell’accesso alla composizione negoziata.


Le sentenze che smontano i miti

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13912. Nel procedimento unitario regolato dagli artt. 7 e 40 CCII, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione della crisi proposta mentre pende un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da altri deve essere depositata a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ex art. 41 CCII; il termine è perentorio e non si allunga per accordo delle parti né per rinvii disposti dal giudice, né la nozione di prima udienza può essere spostata in avanti invocando istruttoria incompleta o trattative pendenti. È la pronuncia che chiude il mito n. 4.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19789. Il termine decadenziale dell’art. 40, comma 10, CCII opera non soltanto quando alla prima udienza vi sia stata effettiva trattazione del procedimento, ma anche quando l’udienza sia stata rinviata. Rilevante perché elimina l’equivoco più diffuso in assoluto sul calcolo del termine.

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino). Spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valutare incidentalmente l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive depositata in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o senza; e la rinuncia alla precedente domanda concordataria non fa cessare la pendenza fino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità. Demolisce il mito n. 7.

Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 (Pres. Terrusi, Rel. Pazzi). In tema di competenza territoriale, la pendenza della procedura liquidatoria davanti a un determinato tribunale impone che la domanda di concordato preventivo sia proposta davanti allo stesso tribunale, anche quando se ne contesti la competenza. Rilevante perché smonta l’idea che si possa “scegliere” un foro più favorevole depositando altrove la domanda con riserva.

Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 2025, n. 30903 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo). La disciplina dell’art. 120-bis CCII, dettata per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, non si estende all’istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dall’amministratore. Utile per distinguere i regimi delle due domande all’interno del medesimo procedimento.

Cass. civ., n. 21865/2025. La competenza territoriale sulla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale. Conferma che il radicamento della procedura non è nella disponibilità strategica del debitore.

Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22960. Nel concordato preventivo in continuità la verifica di ammissibilità demandata al tribunale, secondo un criterio di legalità sostanziale, investe anche il modo in cui è determinato il valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, sia per la funzione informativa ai fini del voto sia come parametro di legittimità della proposta quando questa applichi la regola di priorità relativa. Rilevante qui perché conferma che il controllo del tribunale sulla proposta è sostanziale e non formale: il filtro di serietà non è una formula di stile.

Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. Nel rapporto tra concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento le Sezioni Unite hanno ricostruito il nesso tra le due domande in termini di necessaria trattazione coordinata, individuando nell’abuso del processo il limite alla proposizione di domande concordatarie meramente dilatorie. È la radice storica dell’attuale art. 7 CCII e resta il riferimento concettuale per la nozione di abuso.

Tribunale di Torino, 21 novembre 2025 (Pres. Astuni, Est. Miglietta). La proposizione di una domanda in bianco ex art. 44 CCII non impedisce di per sé la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, poiché l’effetto sospensivo del divieto di pronuncia dipende dalla richiesta delle misure protettive e dalla loro pubblicazione nel registro delle imprese, non dal solo deposito del ricorso ex art. 40 CCII. È il provvedimento che smonta frontalmente il mito n. 1.

Tribunale di Milano, 19 dicembre 2025 (Pres. est. De Simone). Dopo l’archiviazione della composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la successiva domanda prenotativa di concordato va dichiarata inammissibile per tardività, non essendo stato rispettato il termine dell’art. 40, comma 10, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. Mostra come i due miti — sul termine e sulla composizione negoziata come via di fuga — spesso si presentino insieme.

Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ. Imprese, 17 dicembre 2024 (Pres. Primavera, Rel. Nannipieri). Quando la domanda ex art. 44 CCII proposta in pendenza di una domanda di liquidazione giudiziale presenta una radicale carenza informativa o integra un manifesto abuso dello strumento, l’inammissibilità può essere pronunciata immediatamente; mere irregolarità o carenze documentali parziali non sono invece sufficienti. Delinea con precisione il confine del filtro di serietà.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ. — Sottosez. Crisi d’Impresa, 15 luglio 2025 (Pres. Rel. Quaranta). La domanda di concordato preventivo presentata in pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale comporta la riunione delle domande e l’unicità della procedura, con applicazione delle regole sulla priorità di trattazione. Conferma che il creditore non esce di scena.

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 15 dicembre 2025 (Pres. Fasan, Rel. Barzazi). La domanda di concordato minore proposta in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore dà luogo a una procedura unitaria di competenza collegiale. Estende agli strumenti da sovraindebitamento la stessa logica del procedimento unitario.

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 15 febbraio 2024 (Pres. De Simone, Rel. Grippo). È inammissibile, in quanto abuso dell’iter procedurale, la domanda di concordato in bianco presentata dopo la rinuncia a un’istanza di concordato semplificato, in pendenza della procedura volta alla liquidazione giudiziale. Mostra che la sequenza di domande costruita per rinviare l’esito non produce protezione ma pregiudizio.

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ. Procedure concorsuali ed Esecuzioni Forzate, 23 dicembre 2024 (Pres. Scibetta, Rel. Fuzio). Gli atti e i fatti idonei a essere considerati in frode ai creditori vanno accertati e segnalati dal commissario giudiziale, restando al tribunale la qualificazione e la valutazione della loro idoneità a determinare la revoca. Illumina il meccanismo che, nella fase con riserva, può far cadere il termine concesso.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio, in questa materia, consiste anzitutto nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e poi nel tradurre la verifica in atti. In concreto:

  1. Verifichiamo lo stato reale del procedimento: accertiamo se e quando è stato depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, quale sia la data della prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII e quanto tempo residui prima della decadenza dell’art. 40, comma 10.
  2. Controlliamo se le misure protettive sono state effettivamente richieste e pubblicate, confrontando il testo del ricorso ex art. 40 con le iscrizioni nel registro delle imprese, e ricostruiamo la decorrenza degli effetti e la scadenza della protezione.
  3. Redigiamo la domanda di accesso con riserva con la documentazione richiesta dall’art. 44 CCII — bilanci, elenco nominativo dei creditori, atti societari — e con la richiesta protettiva formulata in modo espresso.
  4. Presidiamo il procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 55 CCII, replicando alle opposizioni dei creditori e alle segnalazioni del commissario giudiziale.
  5. Contestiamo l’istanza dei creditori nel merito: verifichiamo la legittimazione, l’esistenza e l’esigibilità del credito posto a fondamento del ricorso, la sussistenza dello stato di insolvenza e il superamento delle soglie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
  6. Costruiamo il piano nel termine assegnato, coordinando attestatore, advisor e organi sociali, e impostiamo l’eventuale istanza di proroga verificando in anticipo la condizione dell’assenza di domande liquidatorie e la consistenza effettiva di quelle pendenti.
  7. Gestiamo la difesa nel procedimento di revoca ex art. 44, comma 2, CCII quando vengono segnalati atti in frode, violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese di procedura.
  8. Assistiamo il creditore, quando è lui il nostro assistito, nella redazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, nelle segnalazioni al tribunale e nelle richieste di misure cautelari ex art. 54, comma 1, CCII.
  9. Proponiamo reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale e, ove ne ricorrano i presupposti, il successivo ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo atto all’ultimo grado.
  10. Coordiniamo il rapporto con i creditori bancari e con l’erario, anche in vista di transazioni fiscali e previdenziali o di percorsi negoziali alternativi, quando il quadro complessivo li renda preferibili alla via concordataria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che riguarda direttamente la valutazione delle prospettive di risanamento e il confronto tra soluzione negoziale e liquidazione, cioè il giudizio che il tribunale è chiamato a compiere quando decide quale domanda esaminare per prima. E pesa la qualifica di cassazionista, perché il procedimento unitario si chiude con una sentenza reclamabile e poi ricorribile in Cassazione: la strategia impostata nella prima memoria è la stessa che viene difesa davanti alla Corte, senza passaggi di mano e senza cambi di linea.

Lo Studio lavora con uno staff che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile dell’insolvenza, la verifica dei crediti bancari e delle posizioni fiscali e la costruzione della difesa processuale procedono insieme, perché in questa materia un errore di lettura dei numeri diventa immediatamente un errore di strategia processuale.


In chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa: in questa materia non esiste alcuno scudo che si attivi da solo, e ogni protezione va chiesta nei modi e nei tempi che la legge prescrive. I creditori possono chiedere la liquidazione giudiziale mentre pende il concordato con riserva; quella domanda resta viva accanto alla tua; e il vantaggio di tempo che credi di avere si misura in giorni contati, non in mesi.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente su questo terreno per ragioni verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato alla materia in cui si decide se un’impresa possa essere risanata o debba essere liquidata; è avvocato cassazionista, e la sentenza che chiude il procedimento unitario viene difesa fino all’ultimo grado; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il fronte da cui arrivano quasi sempre le istanze liquidatorie. Non promettiamo esiti: verifichiamo i presupposti, contestiamo ciò che è contestabile e costruiamo la strategia sulla situazione reale, non su quella che si vorrebbe.

📩 Se stai valutando una domanda con riserva, se hai già ricevuto un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o se semplicemente vuoi sapere quanto tempo ti resta davvero, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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