Se stai cercando una risposta unica a questa domanda, la verità è che non esiste. Nel concordato “in bianco” non c’è ancora un piano, non c’è ancora una proposta e quindi non c’è ancora, tecnicamente, un “trattamento” dei creditori privilegiati: c’è un regime di congelamento, e quel congelamento colpisce ciascun privilegiato in modo profondamente diverso a seconda di che tipo di prelazione ha in mano.
La banca che ha un’ipoteca di primo grado su un capannone si sveglia con l’asta bloccata e il credito intatto. Il dipendente che aspetta tre mensilità arretrate scopre che lo stipendio di ieri è congelato mentre quello di domani va pagato per intero. Il professionista che ha appena finito una consulenza si trova sospeso tra prededuzione e privilegio, con una differenza che può valere il compenso intero. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può più iscrivere l’ipoteca esattoriale che stava preparando. Il concedente in leasing rischia di non rivedere il bene per mesi. Stesso giorno, stessa impresa, stesso deposito in cancelleria: cinque destini diversi.
Questa guida è costruita esattamente così — non per istituti, ma per profili. Troverai prima le regole che valgono per tutti, poi una sezione dedicata a ciascuna categoria di creditore privilegiato: la banca ipotecaria e il creditore fondiario, i lavoratori dipendenti, i professionisti e i fornitori, il Fisco e gli enti previdenziali, i titolari di pegno, leasing e riserva di proprietà. Se sei l’imprenditore che sta valutando il deposito, leggerle tutte ti dirà in anticipo che reazione aspettarti da ciascun fronte.
Lo Studio Monardo lavora su questo terreno con titoli che riguardano proprio la materia di cui stiamo parlando: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a condurre le trattative con i creditori nella fase che precede e prepara l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia oltre che professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno la logica con cui si graduano e si soddisfano i crediti prelatizi. È inoltre avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva impostata sul reclamo o sull’opposizione all’omologazione può essere portata avanti fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore.
📩 Se sei un creditore privilegiato che ha appena ricevuto la comunicazione del deposito, o l’imprenditore che sta per depositarla, non aspettare che il termine del tribunale scada: contattaci ora, tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questa pagina.
Le regole comuni a tutti: cosa succede davvero il giorno del deposito
Prima di entrare nel merito dei singoli profili, serve capire la cornice. Il “concordato in bianco” è il nome con cui tutti continuano a chiamare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione, disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Si chiama così perché il debitore deposita il ricorso lasciando in bianco la parte più importante: la proposta e il piano.
Il tribunale, verificata la ritualità della domanda, assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per depositare proposta, piano e documentazione, prorogabile su istanza motivata del debitore fino a ulteriori sessanta giorni, ma solo in assenza di domande pendenti per l’apertura della liquidazione giudiziale. Nomina il commissario giudiziale, che vigila sulla fase interinale. Impone al debitore obblighi informativi periodici sull’andamento della gestione e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il decreto viene pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento gli effetti diventano opponibili ai terzi.
Dopo il correttivo introdotto con il D.Lgs. 136/2024, il debitore può indicare fin da subito lo strumento che intende utilizzare: se dichiara di voler accedere al concordato preventivo, si applicano già nella fase con riserva le regole “di parte speciale” di quella procedura. È il principio affermato dal Tribunale di Modena, decreto 18 febbraio 2025 (Pres. Di Pasquale, Rel. Bianconi), secondo cui in mancanza di indicazione dello strumento opera il regime generale dell’art. 46 CCII, le cui lacune possono essere colmate anche in via analogica richiamando le norme che disciplinano il concordato preventivo.
Ecco cosa cambia, per ogni creditore privilegiato senza distinzione, dal momento della pubblicazione.
Primo: il divieto di acquisire nuove cause di prelazione. L’art. 46 CCII stabilisce che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione efficaci nei confronti dei creditori anteriori, salvo che vi sia autorizzazione del tribunale. Questo significa che chi arriva secondo non può più mettersi in fila per primo iscrivendo un’ipoteca o un fermo. È una regola che ribalta la logica ordinaria del recupero crediti: fino al giorno prima, chi correva più veloce si portava a casa la garanzia; dal giorno del deposito, correre non serve più.
Secondo: l’inefficacia delle ipoteche giudiziali dei novanta giorni. Sempre l’art. 46 CCII prevede che le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Non vengono cancellate d’ufficio dal mondo, ma smettono di produrre l’effetto che il creditore cercava: la preferenza nel concorso.
Terzo: il blocco delle azioni esecutive e cautelari, che però non è automatico. Qui c’è il malinteso più diffuso e più costoso. Sotto la vecchia legge fallimentare, la pubblicazione del ricorso produceva da sola l’effetto sospensivo. Nel Codice della crisi no: le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII vanno chieste dal debitore, sono pubblicate nel registro delle imprese e devono essere confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 55 CCII. Solo da quel momento i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Se il debitore non le ha chieste, il pignoramento continua a correre. La durata complessiva della protezione, computando anche l’eventuale periodo di composizione negoziata, non può superare i dodici mesi.
Quarto: l’ambito oggettivo della protezione è più ampio di quanto immagini. Lo stay non colpisce solo i beni di proprietà del debitore, ma anche i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. È una scelta deliberata del legislatore, volta a conservare il valore dell’azienda: sono quindi attinte anche le azioni dei terzi proprietari dirette a ottenere la restituzione di beni sui quali l’imprenditore vanti un diritto personale di godimento. Restano invece fuori, di regola, i patrimoni dei garanti e dei soci illimitatamente responsabili.
Quinto: il congelamento dei pagamenti anteriori. Dal deposito, pagare un creditore anteriore significa alterare la par condicio. Il pagamento di crediti pregressi è possibile solo nei casi tipizzati dall’art. 100 CCII, con autorizzazione del tribunale e, di regola, attestazione di un professionista indipendente sulla essenzialità delle prestazioni per la prosecuzione dell’attività e sulla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Il Tribunale di Taranto, 7 febbraio 2024, ha parlato espressamente di sospensione legale dei pagamenti operante anche nei confronti dei creditori erariali e previdenziali.
Sesto: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione. Costituire una garanzia, transigere una posizione, rinunciare a un credito, pagare un debito scaduto anche a rate: tutte operazioni che nella fase con riserva escono dalla disponibilità dell’imprenditore e passano al vaglio del tribunale.
Settimo: chi contratta dopo il deposito è protetto. I crediti di terzi sorti da atti legalmente compiuti dopo il deposito della domanda sono prededucibili. È il meccanismo che consente all’impresa di continuare a comprare, produrre e pagare i fornitori nuovi.
C’è però un limite importante, e la Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza della Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730: la prededuzione non si riconosce se la procedura concordataria non viene effettivamente aperta, perché la sola domanda con riserva, non seguita dal deposito della proposta e del piano, non basta a creare la continuità tra procedure su cui la prededuzione si fonda. Chi lavora con un’impresa in bianco deve saperlo: se il debitore non arriva al traguardo, la protezione può svanire.
Un’ultima avvertenza sui tempi. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e non si estende ai procedimenti che la legge qualifica come urgenti. Nel contenzioso concorsuale, dare per scontato di avere agosto a disposizione è uno degli errori che costano di più.
Se sei una banca ipotecaria o un creditore fondiario
La tua situazione
Hai finanziato l’impresa anni fa. Hai un’ipoteca di primo grado sul capannone, o un mutuo fondiario assistito da garanzia reale su un immobile strumentale. Magari hai già revocato gli affidamenti, hai già notificato il precetto, hai già avviato l’esecuzione immobiliare e sei arrivato alla fase della vendita. Poi ricevi la comunicazione: domanda di accesso con riserva depositata, misure protettive richieste. Nel giro di ventiquattro ore il tuo recupero, che sembrava l’unico ad avere una prospettiva concreta, si ferma.
Cosa cambia per te
La notizia strutturale è buona e va detta subito: la tua prelazione resiste, e nessun piano concordatario potrà offrirti meno del valore di realizzo del bene su cui grava l’ipoteca. L’art. 84, comma 5, CCII stabilisce che i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuito ai beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione. Quel valore deve risultare da una relazione giurata di un professionista indipendente, richiesta dall’art. 87, comma 3, CCII. Non è una stima che il debitore può inventare: è un documento su cui puoi e devi fare le tue verifiche.
La notizia operativa, invece, è meno gradevole. Una volta confermate le misure protettive, l’esecuzione immobiliare pendente si arresta. La Procura Generale della Corte di Cassazione, nella requisitoria resa nel procedimento R.G. 19606/2023, ha sostenuto che in linea di continuità con la disciplina previgente permane il divieto assoluto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nelle procedure concorsuali non prettamente liquidatorie, a decorrere quanto meno dal deposito della domanda di accesso, anche se meramente prenotativa. Il privilegio processuale che l’art. 41 del Testo unico bancario riconosce al credito fondiario, e che ti consente di proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di procedura liquidatoria, non ti mette al riparo dallo stay concordatario: l’esecuzione collettiva prevale.
E gli effetti proseguono oltre. Il Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024, ha stabilito che l’omologazione vincola ai sensi dell’art. 117 CCII tutti i creditori anteriori, con la conseguenza che diventa improcedibile l’opposizione al precetto notificato dal creditore fondiario anteriore.
Attenzione poi al capitolo ipoteche recenti. Se l’iscrizione giudiziale è avvenuta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda, è inefficace verso i creditori anteriori. La Cassazione ha però chiarito i confini di questa inefficacia nel caso in cui il concordato fallisca: con la sentenza Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 (Pres. Cristiano, Rel. Campese) ha affermato che la regola dettata per il concordato non si estende automaticamente alla successiva procedura liquidatoria, dove l’inefficacia degli atti trova la propria disciplina nelle norme sulla revocatoria. In senso diverso si era orientata in precedenza la stessa Corte con la sentenza Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381, mentre l’ordinanza Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996 (Pres. Cristiano, Rel. Nazzicone) ha escluso l’applicazione della norma quando la domanda di concordato era stata rinunciata prima ancora dell’ammissione. Tradotto: la sorte della tua ipoteca dipende da come finisce la procedura, e quel “come finisce” va seguito passo per passo.
I numeri
Immagina un credito residuo in linea capitale di 487.300 euro, assistito da ipoteca di primo grado su un capannone che la relazione giurata stima, in prospettiva liquidatoria, in 362.800 euro. Il piano non potrà offrirti meno di 362.800 euro con la qualifica di privilegiato: quella è la soglia intoccabile. La differenza, 124.500 euro, degrada al chirografo e concorre con gli altri crediti di pari grado. Su quella porzione — e solo su quella — acquisti il diritto di voto.
Se invece la stima fosse 512.000 euro, saresti capiente: il tuo credito andrebbe soddisfatto integralmente e, se il pagamento avviene in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, non voteresti affatto, perché l’art. 109, comma 5, CCII riserva il voto a chi non è soddisfatto integralmente in quel termine.
C’è poi una regola che molti trascurano e che riguarda le rate correnti. L’art. 100 CCII consente, in presenza delle condizioni di legge, il pagamento delle rate a scadere del mutuo assistito da ipoteca su beni strumentali all’esercizio dell’impresa quando il debitore è in regola con i pagamenti anteriori, oppure previa autorizzazione del giudice anche per il debito scaduto per capitale e interessi. È una deroga pensata per non far saltare i finanziamenti garantiti quando il bene serve alla continuità.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è la sottostima del bene. L’intera architettura della tua tutela poggia su un numero scritto in una perizia: se il valore di liquidazione viene compresso, la tua quota privilegiata si riduce e quella degradata al chirografo si gonfia, con un trasferimento di ricchezza verso i creditori di grado inferiore che nessuna norma successiva potrà correggere.
Il secondo rischio è temporale: dodici mesi di protezione, più il tempo dell’omologazione, sono anni in cui il tuo credito non produce incassi e l’immobile può deteriorarsi o perdere mercato.
Il terzo rischio è l’uso strumentale della domanda. Non è un’ipotesi teorica: la Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 111 del 22 aprile 2025, ha qualificato come abuso del processo la domanda di concordato con riserva proposta in prossimità dell’udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a un identico ricorso, in assenza di mutamenti nelle condizioni economiche e finanziarie.
Le mosse giuste
- Verifica se le misure protettive esistono davvero e se sono state confermate. Controlla la pubblicazione nel registro delle imprese e la data del provvedimento di conferma. Finché non c’è conferma, la tua esecuzione può proseguire.
- Costituisciti nel procedimento di conferma. È la sede naturale per contestare l’estensione soggettiva e oggettiva della protezione, e per chiedere che le misure non ti riguardino o siano limitate.
- Contesta subito la relazione di stima. Chiedi la documentazione, fai svolgere una valutazione indipendente, prepara le osservazioni al commissario giudiziale prima che i numeri si cristallizzino nel piano.
- Mappa le iscrizioni dei novanta giorni. Se hai iscritto ipoteca giudiziale in quella finestra, prepara fin d’ora la difesa sulla sorte dell’iscrizione nell’eventuale procedura successiva.
- Valuta l’istanza di revoca del termine. Se emergono atti di frode o un’inerzia conclamata, il tribunale può abbreviare o revocare il termine concesso.
In questa fase la differenza la fa avere accanto un difensore che possa seguire la vicenda dal procedimento di conferma delle misure protettive fino al giudizio di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione che serve quando la partita si gioca insieme sul valore di una garanzia e sulla tenuta di un’esecuzione.
La giurisprudenza che ti riguarda
Oltre alle pronunce citate sopra, tieni d’occhio la Cassazione, Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) e la Cassazione, Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474: entrambe hanno escluso che l’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività possa essere assimilata alla finanza esterna e quindi distribuita liberamente, assoggettandola al divieto di alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Per un creditore ipotecario è un argomento prezioso quando il piano pretende di destinare i flussi della continuità ai chirografari saltando la graduazione.
Se sei un lavoratore dipendente
La tua situazione
Lavori ancora lì. Magari da anni. Ti devono due o tre mensilità, forse il TFR maturato, forse ratei di tredicesima e ferie non godute. Un giorno l’azienda comunica di aver depositato una domanda di concordato con riserva e ti dice che “il tribunale ha dato un termine”. Tu hai un mutuo, una famiglia, e hai bisogno di sapere una cosa sola: quando arrivano i soldi.
Cosa cambia per te
Il tuo credito è assistito dal privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis, n. 1, del codice civile: retribuzioni, indennità di fine rapporto e indennità per mancato preavviso godono del grado più alto tra i privilegi generali sui mobili. Il Codice della crisi ti tratta meglio di qualunque altro creditore privilegiato, ma la fase con riserva impone anche a te una linea di demarcazione netta: quello che hai maturato prima del deposito è congelato, quello che maturi dopo va pagato.
Le retribuzioni che maturano dopo il deposito della domanda, nel periodo in cui l’impresa prosegue l’attività, sono crediti sorti da atti legalmente compiuti e vanno corrisposti regolarmente: sono funzionali alla continuità e godono di prededuzione. Su questo la Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, con l’ordinanza 27 gennaio 2025, n. 1859 (Pres. Giudicepietro, Rel. Crivelli), ha aggiunto un tassello importante: l’impresa che, anche dopo una domanda di accesso con riserva, corrisponde le retribuzioni ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività deve versare le relative ritenute fiscali e i loro accessori, e la posizione è diversa da quella dei debiti riferiti a prestazioni anteriori.
Gli arretrati anteriori, invece, non possono essere pagati liberamente. Possono esserlo su autorizzazione del tribunale, ai sensi dell’art. 100 CCII, quando il pagamento è essenziale per la prosecuzione dell’attività e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. È una strada percorsa con una certa frequenza proprio per i lavoratori in servizio: il Tribunale di Napoli, 4 luglio 2017, si era già occupato dei presupposti di accoglibilità dell’istanza di autorizzazione al pagamento delle mensilità in corso presentata contestualmente alla domanda con riserva.
Quando poi il piano arriverà, due regole ti proteggono più di quanto immagini. La prima: l’art. 86 CCII consente al concordato in continuità di prevedere una moratoria nel pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ma per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. la moratoria non può eccedere sei mesi dall’omologazione. La seconda: ai fini del diritto di voto, il termine ordinario di centottanta giorni dall’omologazione previsto dall’art. 109, comma 5, CCII è ridotto a trenta giorni per i tuoi crediti. Se il piano ti paga integralmente e in denaro entro trenta giorni, non voti; se ti fa aspettare di più, voti, e il tuo voto pesa.
I numeri
Poniamo tre mensilità arretrate per un netto complessivo di 6.840 euro e un TFR maturato di 21.470 euro. La domanda con riserva viene depositata il 14 maggio. La mensilità di maggio è a cavallo: la quota maturata fino al 13 maggio segue la sorte dei crediti anteriori, quella maturata dal 14 in poi è credito della procedura e va pagata alla scadenza ordinaria. Le mensilità di giugno, luglio e agosto, se l’attività prosegue, si pagano regolarmente.
I 6.840 euro arretrati e i 21.470 euro di TFR restano invece sospesi. Se l’azienda ottiene l’autorizzazione dell’art. 100 CCII, può essere disposto il pagamento anche integrale degli arretrati retributivi, perché senza maestranze la continuità non esiste. Se non la ottiene, quei crediti confluiscono nel piano, con il privilegio del grado più alto e la moratoria massima di sei mesi dall’omologazione.
Sul TFR ricorda un punto pratico: l’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS presuppone che una procedura concorsuale sia aperta. La sola domanda con riserva, che di per sé non apre nulla, non integra ancora quel presupposto. È uno dei motivi per cui il tempo della riserva, per un lavoratore, è tempo sospeso in senso quasi letterale.
I rischi specifici
Il rischio più concreto, per te, è l’ipotesi in cui la fase con riserva si chiuda senza sbocco. Se il debitore non deposita proposta e piano, o la domanda viene dichiarata improcedibile, si apre di regola la strada della liquidazione giudiziale: e lì il tuo credito, pur privilegiato, entra in un concorso più lungo, dove la soddisfazione dipende dall’attivo mobiliare disponibile.
Il secondo rischio è meno intuitivo. Nella fase con riserva il datore di lavoro non può pagarti liberamente gli arretrati, ma può continuare a chiederti la prestazione. Accettare acconti “fuori procedura” non ti avvantaggia: sono pagamenti che il commissario giudiziale può segnalare e che, nel contesto sbagliato, diventano un problema per tutti.
Le mosse giuste
- Chiedi per iscritto la data esatta del deposito. È la linea che separa il tuo credito congelato da quello da pagare, e va fissata con certezza documentale.
- Verifica se è stata presentata istanza di autorizzazione al pagamento degli arretrati ai sensi dell’art. 100 CCII, e attivati, anche tramite le rappresentanze sindacali, perché venga presentata.
- Pretendi la regolarità dei pagamenti post-deposito, comprese le ritenute e la contribuzione: la loro omissione è un segnale di allarme sulla tenuta della continuità.
- Conserva tutto: buste paga, comunicazioni, prospetti TFR. Quando il piano arriverà, la quantificazione del tuo credito privilegiato si gioca sui documenti.
- Non firmare rinunce o transazioni individuali in questa fase senza una verifica tecnica: stai trattando su un credito che la legge colloca al primo posto tra i privilegi generali.
Se sei un professionista o un fornitore
La tua situazione
Hai fatturato e non sei stato pagato. Forse sei il commercialista che ha tenuto la contabilità nell’ultimo biennio, forse sei l’avvocato che ha seguito il contenzioso, forse sei il fornitore di materie prime senza cui la produzione si ferma entro una settimana. Adesso l’impresa ha depositato la domanda con riserva e tu devi decidere due cose contemporaneamente: se continuare a lavorare per loro e come proteggere quello che ti devono già.
Cosa cambia per te
La tua posizione è la più articolata di tutte, perché lo stesso credito può collocarsi su tre piani diversi.
Se sei un professionista, il tuo credito per le prestazioni degli ultimi due anni gode del privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. Se sei un fornitore, il tuo credito è di regola chirografario, salvo che tu possa invocare un privilegio speciale, come quello dell’art. 2756 c.c. per le prestazioni e le spese di conservazione e miglioramento sui mobili che detieni, o quello dell’art. 2761 c.c. Se poi la tua prestazione è stata resa in funzione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi, si apre la questione della prededuzione.
Ed è proprio qui che la fase con riserva nasconde la sua insidia maggiore. La prededuzione non è un diritto acquisito con il deposito del ricorso: si consolida con l’apertura effettiva della procedura. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730, ha escluso la prededucibilità in difetto dell’apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda con riserva non seguita dal deposito della proposta e del piano. Chi presta la propria opera confidando nell’automatismo rischia di ritrovarsi, nella procedura successiva, con un credito ordinario.
La seconda insidia riguarda il tuo comportamento. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 3 luglio 2025, n. 18020 (Pres. Abete, Rel. Dongiacomo), si è occupata del divieto di eseguire, in corso di procedura, pagamenti di debiti concorsuali non autorizzati, affermando che il professionista incaricato il quale ometta di informare il debitore di quel divieto viola un dovere professionale, con conseguente esclusione del suo diritto al compenso nella procedura successiva. Detto in modo diretto: incassare o far incassare un pagamento non autorizzato non è una furbizia, è un errore che può costare l’intero credito.
C’è però anche una protezione robusta, e vale soprattutto per i fornitori essenziali. L’art. 94-bis CCII, quando la domanda è diretta al concordato in continuità aziendale, vieta ai creditori titolari di contratti essenziali di rifiutare unilateralmente l’adempimento, di provocare la risoluzione, di anticipare la scadenza o di modificare i contratti in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Se hai un contratto essenziale, non puoi staccare la spina per farti pagare l’arretrato: ma in compenso le forniture che esegui dopo il deposito sono crediti della procedura.
E l’arretrato? Può esserti pagato, ma solo per la via maestra dell’art. 100 CCII: autorizzazione del tribunale, prestazioni essenziali per la prosecuzione dell’attività, attestazione del professionista indipendente sulla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, salva l’ipotesi di pagamenti coperti da nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione.
I numeri
Poniamo un fornitore con 58.900 euro di crediti anteriori, tutti chirografari, e forniture mensili da circa 14.200 euro indispensabili al ciclo produttivo. Dal giorno del deposito, i 58.900 euro sono congelati; le forniture successive sono prededucibili e vanno pagate alle scadenze convenute. Se l’impresa presenta istanza ex art. 100 CCII e ottiene l’autorizzazione a pagare, poniamo, 24.000 euro di arretrato in quanto essenziale, quella somma esce dal concorso; i restanti 34.900 euro restano nel piano.
Per un professionista con 19.600 euro di competenze maturate nell’ultimo biennio, il privilegio generale mobiliare copre quel periodo; le competenze più risalenti restano chirografarie; le attività rese in funzione della domanda seguono la sorte della prededuzione, con l’avvertenza che senza apertura effettiva della procedura quella qualifica non regge.
Un caso a parte è quello dell’appalto. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 13 luglio 2025, n. 19226 (Pres. Terrusi, Rel. d’Aquino), si è occupata della società appaltatrice in concordato e delle condizioni per ottenere il pagamento dalla committente, precisando che il rilascio dell’autocertificazione dell’avvenuto pagamento della ditta subappaltatrice rileva, ai fini della prededucibilità, solo a fronte di debiti scaduti. Se sei un subappaltatore, non dare per scontato il pagamento diretto: il Tribunale di Verona, 18 maggio 2022, aveva già escluso il diritto al pagamento diretto in favore dei subappaltatori dell’appaltatore ammesso a concordato, in nome del rispetto della par condicio.
I rischi specifici
Il rischio principale è lavorare “a cavallo” del deposito senza tracciare la linea. Una fattura emessa dopo il deposito ma relativa a prestazioni rese prima è credito anteriore: conta la data di insorgenza dell’obbligazione, non quella del documento fiscale. Confondere i due piani significa presentare un’istanza di pagamento destinata al rigetto, o peggio ricevere un pagamento poi contestabile.
Il secondo rischio è la sospensione o lo scioglimento del contratto. Il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliere i contratti pendenti; in quel caso maturano indennizzi che si collocano tra i crediti anteriori.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la linea temporale del tuo credito posizione per posizione, sulla base della data di insorgenza dell’obbligazione.
- Se sei essenziale, dillo e documentalo. L’essenzialità è il presupposto dell’autorizzazione ex art. 100 CCII: una relazione tecnica che spieghi perché senza la tua fornitura la continuità si interrompe vale più di dieci solleciti.
- Non interrompere unilateralmente un contratto essenziale nel concordato in continuità: rischi di violare l’art. 94-bis CCII e di indebolire la tua posizione.
- Rifiuta ogni pagamento non autorizzato, e mettilo per iscritto.
- Sorveglia il deposito della proposta e del piano: se la fase con riserva si chiude nel nulla, cambia la natura stessa di ciò che hai in mano.
Se sei il Fisco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o l’INPS
La tua situazione
Il credito è pubblico, in gran parte privilegiato, spesso il più grande dell’intera massa. Ci sono cartelle notificate, forse una rateizzazione in corso, forse un’ipoteca esattoriale già iscritta o in preparazione, forse un fermo amministrativo. E c’è un’impresa che, magari il giorno prima della scadenza di una rata, deposita una domanda di accesso con riserva. Questo profilo interessa naturalmente anche l’imprenditore e i suoi consulenti, perché il credito erariale e contributivo è quello che più spesso decide l’esito della procedura: se non si imposta bene fin dalla fase prenotativa, il piano nasce già compromesso.
Cosa cambia per te
Il credito tributario e contributivo non è un blocco unico: si scompone. L’imposta gode, secondo i casi, del privilegio generale mobiliare dell’art. 2752 c.c. o di privilegi speciali; sanzioni e una parte degli interessi hanno un trattamento deteriore e, in larga misura, concorrono come chirografari. Già questo, nella fase con riserva, ha una conseguenza pratica: la posizione va riclassificata voce per voce prima ancora che il piano esista, perché il perimetro del privilegio determina la soglia minima di soddisfazione che la proposta dovrà rispettare.
Dal deposito, tre effetti ti riguardano direttamente.
Il primo è il divieto di acquisire nuove cause di prelazione. L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973, o l’iscrizione di un nuovo fermo amministrativo, dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, si scontra con l’art. 46 CCII. E l’inefficacia, una volta prodottasi, non si riassorbe facilmente: il Tribunale di Como, 10 maggio 2024 (Pres. Parlati, Rel. Aliquò), ha affermato, in tema di composizione negoziata seguita da concordato semplificato, che l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria intervenuta in violazione del divieto di acquisire diritti di prelazione continua a produrre effetti anche dopo la cessazione delle misure protettive, con la conseguenza che il credito interessato può essere trattato nella proposta come chirografario, senza che ciò alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione e senza necessità di soddisfarlo integralmente come gli altri crediti ipotecari. È una pronuncia che vale la pena conoscere da entrambi i lati del tavolo: per l’ente, perché segnala il costo di un’iscrizione tardiva; per l’impresa, perché apre una strada concreta nella costruzione del piano.
Il secondo effetto è la sospensione dei pagamenti, che riguarda anche te. Il Tribunale di Taranto, 7 febbraio 2024 (G.D. De Francesca), ha parlato espressamente di sospensione legale dei pagamenti operante anche nei confronti dei creditori erariali e previdenziali, riconoscendo in quel contesto i presupposti per una misura cautelare diretta al rilascio del DURC. Il tema è tutt’altro che marginale: senza DURC regolare l’impresa esce dai mercati pubblici, perde le commesse e la continuità muore mentre la procedura è ancora in corso. Sulla stessa linea si sono mossi il Tribunale di Cosenza, 9 luglio 2025 (Pres. Viteritti, Rel. Maffei), sull’ammissibilità della richiesta di autorizzazione a pagare debiti anteriori anche previdenziali in funzione del rilascio del DURC, e il Tribunale di Firenze, provvedimenti del 2 e 3 novembre 2025 (Giud. Selvarolo), sul contenuto delle istanze cautelari dirette a ottenere un ordine di rilascio del DURC regolare in pendenza di concordato con riserva e sulla loro necessaria conferma in apposita udienza.
Il terzo effetto riguarda le rate. Il pagamento di un debito tributario anteriore, anche se rateizzato, è atto che esorbita dall’ordinaria amministrazione e richiede autorizzazione. Da qui una conseguenza tutt’altro che scontata, affermata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato con riserva: il mancato versamento delle rate in pendenza della fase prenotativa non può essere addebitato al debitore come inadempimento sanzionabile, proprio perché quel pagamento gli è precluso senza il vaglio del tribunale. Resta ferma, invece, la possibilità per l’ente di notificare in corso di procedura gli atti relativi a crediti tributari anteriori e alle relative sanzioni: la notifica è ammessa, è il pagamento a essere congelato.
Quanto al trattamento sostanziale, la partita vera si gioca dopo, con la transazione fiscale dell’art. 88 CCII. Ma va impostata adesso, perché la documentazione da produrre, l’attestazione sulla convenienza e i conteggi di raffronto con l’alternativa liquidatoria si costruiscono nel termine della riserva, non il giorno del deposito del piano.
I numeri
Poniamo un carico complessivo di 96.200 euro: 54.700 euro di IVA, 18.300 euro di ritenute operate e non versate, 23.200 euro tra sanzioni e interessi. La domanda con riserva è pubblicata il 14 maggio.
Nella fase con riserva nessuna di queste somme può essere pagata senza autorizzazione, nessuna nuova ipoteca esattoriale può essere iscritta con effetto verso i creditori anteriori, e la rateizzazione eventualmente in corso resta sospesa senza che il mancato versamento produca gli effetti decadenziali e sanzionatori ordinari.
Quando il piano arriverà, i 73.000 euro di imposta assistita da privilegio dovranno essere soddisfatti almeno nella misura corrispondente al valore di realizzo dei beni su cui la prelazione insiste, secondo la stima della relazione giurata; i 23.200 euro di sanzioni e interessi seguiranno la sorte dei crediti degradati o chirografari, con diritto di voto sulla parte falcidiata. Se l’attivo mobiliare stimato destinabile ai privilegi generali fosse, poniamo, 41.500 euro, la parte incapiente dell’imposta — 31.500 euro — degraderebbe al chirografo e andrebbe collocata in una classe distinta ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII.
Sul piano contributivo, la logica è la stessa: contributi in linea capitale con privilegio, sanzioni civili con trattamento deteriore, e il DURC come variabile che pesa sulla continuità molto più del quantum recuperabile.
I rischi specifici
Il rischio principale, sul fronte pubblico, è il disallineamento tra l’estratto di ruolo e la realtà del piano. Importi non aggiornati, sanzioni conteggiate due volte, interessi calcolati oltre la data di riferimento, cartelle già sgravate e mai aggiornate: tutto questo produce un passivo che altera il calcolo delle maggioranze e apre un contenzioso in sede di omologazione che nessuna delle due parti ha interesse ad affrontare.
Il secondo rischio, per l’ente, è quello del dissenso che non blocca. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il tribunale può superare la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria: la Cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782, ha affermato che l’omologazione è possibile anche in presenza di un voto espressamente negativo e non solo in caso di silenzio, e la Cassazione, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, ha precisato che ciò che rileva è la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Resta aperto il tema del diritto intertemporale, affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 19790/2026 in relazione alla formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore alla riscrittura, mentre il Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 (Pres. Ghedini, Rel. Cocca), nella disciplina anteriore al correttivo del 2024 aveva escluso l’applicazione del superamento del dissenso fiscale e previdenziale in sede di omologa. Per l’impresa il messaggio è opposto e altrettanto chiaro: la convenienza va dimostrata con i numeri, non asserita.
Il terzo rischio riguarda l’uso distorto degli strumenti. La Cassazione, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, ha qualificato come ipotesi di uso distorto la richiesta di applicazione del superamento del dissenso negli accordi di ristrutturazione in assenza di un numero congruo di creditori aderenti. È un monito che vale anche per la fase prenotativa: gli strumenti servono a regolare la crisi, non ad aggirare il concorso.
Le mosse giuste
- Estrai e riconcilia la posizione complessiva — estratto di ruolo, avvisi bonari, accertamenti, rateizzazioni, DURC, posizione contributiva — alla data esatta del deposito, distinguendo imposta, sanzioni e interessi.
- Congela ogni nuova iniziativa di garanzia dopo la pubblicazione: ipoteche e fermi iscritti in quella finestra sono destinati a essere contestati e possono ritorcersi sul grado del credito, come mostra l’orientamento del Tribunale di Como.
- Affronta subito il tema DURC, con istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII o con istanza cautelare, perché senza regolarità contributiva la continuità si interrompe e l’intero piano perde la sua premessa.
- Prepara la transazione fiscale durante la riserva, non dopo: confronto analitico con l’alternativa liquidatoria, attestazione e conteggi devono essere pronti quando il piano viene depositato.
- Verifica il rispetto della graduazione. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Ferro, Rel. Vella), ha ribadito che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinate per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII: è il limite oltre il quale nessuna costruzione creativa del piano regge.
Se hai un pegno, un contratto di leasing o una vendita con riserva di proprietà
La tua situazione
Il tuo credito non poggia su un’ipoteca né su un privilegio generale: poggia su una cosa. Un macchinario che hai concesso in locazione finanziaria, una merce che hai venduto con riserva di proprietà, un pegno su crediti, su titoli o su beni mobili non possessorio. La tua sicurezza è sempre stata la stessa, ed è la più antica di tutte: se non pagano, riprendo il bene. La fase con riserva mette in discussione proprio questa certezza, e lo fa in un modo che molti operatori scoprono solo quando è tardi.
Cosa cambia per te
Qui la sorpresa è tutta a tuo svantaggio, e vale la pena dirla senza giri di parole: le misure protettive non colpiscono soltanto i beni di proprietà del debitore, ma anche i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. È la scelta di fondo del Codice della crisi, adottata per conservare il valore dell’azienda in vista del risanamento, e riprende la formula già sperimentata nella composizione negoziata. Il risultato, per te, è che anche l’azione diretta a ottenere la restituzione di un bene sul quale l’imprenditore vanta un diritto personale di godimento può essere paralizzata.
Se hai un pegno, l’escussione della garanzia è azione esecutiva a tutti gli effetti e rientra nel perimetro dello stay. Vale per il pegno ordinario, per il pegno rotativo e per il pegno mobiliare non possessorio: la protezione confermata dal tribunale blocca l’autotutela esecutiva. Ti resta intatta la prelazione sul ricavato — nessuno te la toglie, e la soglia minima di soddisfazione del piano è ancorata al valore di realizzo del bene gravato — ma i tempi diventano quelli della procedura, non i tuoi.
Se sei concedente in leasing, il contratto pendente non si scioglie per effetto della domanda: resta in vita, e il debitore può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderlo o a scioglierlo. In caso di scioglimento, l’art. 97 CCII ti riconosce il diritto alla restituzione del bene, imponendoti però di versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene, avvenute a valori di mercato, e il credito residuo in linea capitale; il credito che ne deriva a tuo favore si fa valere come credito anteriore al concordato. È un meccanismo pensato per evitare che lo scioglimento diventi un’occasione di arricchimento, e va calcolato prima di chiedere o accettare la restituzione.
Se hai venduto con riserva di proprietà, la tua posizione formale è di proprietario, ma la disciplina dei contratti pendenti e l’ampiezza oggettiva delle misure protettive rendono la restituzione tutt’altro che immediata quando il bene è strumentale all’attività d’impresa. La proprietà, in questo contesto, non è una scorciatoia.
Un dato accomuna tutte e tre le posizioni: il divieto di acquisire nuove cause di prelazione ti impedisce di rafforzare la garanzia dopo la pubblicazione della domanda. Rinegoziare il contratto facendosi rilasciare un pegno aggiuntivo, o iscrivere una garanzia sui beni residui, è un’operazione che nasce inefficace verso i creditori anteriori, salvo autorizzazione del tribunale.
Nella fase con riserva, poi, il regime delle autorizzazioni dipende da quanto il debitore ha dichiarato. Se ha indicato lo strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, si applica il regime giuridico di quello strumento; in mancanza, come ha chiarito il già citato Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025, opera il regime generale dell’art. 46 CCII, le cui lacune possono essere colmate anche in via analogica con le norme di parte speciale del concordato preventivo. Sapere quale regime governa la fase è il primo passo per capire cosa puoi ancora fare e cosa no.
I numeri
Poniamo un contratto di leasing su una linea di produzione, con un credito residuo in linea capitale di 143.600 euro e un bene il cui valore di ricollocazione sul mercato è stimato in 118.400 euro. Se il debitore ottiene l’autorizzazione allo scioglimento, tu riprendi il bene; se lo ricollochi effettivamente a 118.400 euro, nulla devi versare al debitore, e il differenziale di 25.200 euro diventa credito anteriore da far valere nel concordato. Se invece la ricollocazione rendesse 151.000 euro, saresti tenuto a versare al debitore l’eccedenza rispetto al credito residuo in linea capitale: 7.400 euro.
Per un pegno su merci del valore stimato di 67.500 euro a fronte di un credito di 89.300 euro, l’escussione si ferma con la conferma delle misure protettive: resti privilegiato per 67.500 euro, con la soglia minima di soddisfazione ancorata a quel valore di realizzo, e degradi al chirografo per 21.800 euro, porzione sulla quale acquisti il diritto di voto e che, in caso di soddisfazione parziale, va collocata in una classe distinta.
Per una vendita con riserva di proprietà su un impianto da 54.000 euro con residuo di 31.700 euro, la variabile decisiva non è il numero ma la strumentalità: se l’impianto è indispensabile al ciclo produttivo, la restituzione difficilmente passerà indenne dal vaglio del tribunale finché la protezione è in piedi.
I rischi specifici
Il rischio maggiore, per te, è il deterioramento del bene durante la protezione. Un macchinario che continua a lavorare per dodici mesi, o una merce deperibile immobilizzata in magazzino, valgono molto meno quando la procedura si conclude: e la tua soglia di soddisfazione è ancorata proprio a quel valore, non a quello che il bene aveva il giorno del deposito. Ogni mese di stay, in assenza di verifiche, è un mese di erosione silenziosa della tua garanzia.
Il secondo rischio riguarda le garanzie di terzi. La protezione concordataria riguarda il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con cui esercita l’impresa, non quello dei fideiussori né dei soci illimitatamente responsabili: in linea di principio, quella strada ti resta. Il quadro però si sta articolando, come mostrano il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, sulla misura cautelare diretta a impedire temporaneamente l’escussione della garanzia rilasciata dal Fondo gestito da Mediocredito Centrale, e il Tribunale di Padova, 12 settembre 2025, sull’accoglibilità dell’istanza volta a estendere a determinati creditori la protezione già operante nella composizione negoziata. È un fronte in movimento, che va verificato caso per caso leggendo il contenuto esatto del provvedimento.
Il terzo rischio è la passività. Chi non si costituisce nel procedimento di conferma non ha poi molte occasioni per far valere che il proprio bene non è strumentale alla continuità e non dovrebbe restare immobilizzato.
Le mosse giuste
- Chiedi immediatamente la ricognizione dello stato del bene, con verbale e documentazione fotografica datata: il valore di oggi è la base della tua tutela di domani.
- Costituisciti nel procedimento di conferma per far valere, dove è vero, che il bene non è strumentale all’attività d’impresa e non giustifica l’estensione della protezione.
- Valuta la convenienza tra prosecuzione e scioglimento: talvolta la prosecuzione del contratto in continuità, con i canoni corrisposti in prededuzione, rende più della restituzione anticipata di un bene difficile da ricollocare.
- Non accettare rinegoziazioni con nuove garanzie senza autorizzazione del tribunale: nascono inefficaci verso i creditori anteriori e ti espongono a contestazioni.
- Prepara il conteggio del differenziale prima dello scioglimento, perché è su quel numero che si costruirà il tuo credito concorsuale e l’eventuale obbligo di restituzione al debitore.
Tre crediti privilegiati, tre esiti diversi: le simulazioni
Prendiamo una sola impresa, un solo giorno di deposito e tre creditori privilegiati. La domanda di accesso con riserva viene pubblicata nel registro delle imprese il 14 maggio; le misure protettive sono richieste contestualmente e confermate dal tribunale il 6 giugno; il termine assegnato per il deposito di proposta e piano è di sessanta giorni. Le cifre sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il meccanismo di calcolo e non riferite ad alcun caso concreto.
Ipotesi A — La banca ipotecaria. Credito residuo in linea capitale 487.300 euro, ipoteca di primo grado su capannone, esecuzione immobiliare pendente con vendita fissata per il 9 giugno. Fino al 6 giugno l’esecuzione prosegue regolarmente; dal 6 giugno si arresta, e la vendita del 9 giugno non si tiene. La relazione giurata dell’art. 87, comma 3, CCII stima il valore di liquidazione del capannone in 362.800 euro. Esito: 362.800 euro restano credito privilegiato con soglia minima di soddisfazione intoccabile; 124.500 euro degradano al chirografo, e su questa sola porzione la banca acquista il diritto di voto, da esercitare in una classe distinta. Se il piano prevede il pagamento integrale della quota privilegiata in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, su quella parte non si vota. Se invece il piano prevede una moratoria più lunga nel concordato in continuità, il voto si commisura alla differenza tra il credito maggiorato degli interessi e il valore attuale dei pagamenti previsti, calcolato con il tasso di sconto indicato dall’art. 86 CCII.
Ipotesi B — Il dipendente. Tre mensilità arretrate per 6.840 euro netti, TFR maturato 21.470 euro, retribuzione mensile corrente 1.930 euro netti. La mensilità di maggio si divide in due: la quota maturata fino al 13 maggio è credito anteriore e si congela, quella maturata dal 14 maggio in poi è credito della procedura, da pagare alla scadenza ordinaria insieme a giugno, luglio e agosto. I 6.840 euro e i 21.470 euro restano sospesi; se l’impresa ottiene l’autorizzazione dell’art. 100 CCII per gli arretrati retributivi, in quanto essenziali alla prosecuzione dell’attività, quella parte esce dal concorso e viene pagata. In ogni caso, quando il piano arriverà, la moratoria su questi crediti non potrà superare sei mesi dall’omologazione e, ai fini del voto, il termine rilevante non è quello ordinario di centottanta giorni ma quello ridotto di trenta.
Ipotesi C — Il fornitore essenziale con posizione mista. Crediti anteriori per 58.900 euro chirografari, più 12.300 euro assistiti da privilegio speciale sui beni che detiene, più forniture correnti da 14.200 euro al mese indispensabili al ciclo produttivo. Dal 14 maggio i 71.200 euro complessivi anteriori sono congelati; le forniture eseguite dopo quella data sono prededucibili e vanno pagate alle scadenze convenute. Il fornitore non può interrompere unilateralmente il contratto essenziale per il solo mancato pagamento dell’arretrato, se la domanda è diretta al concordato in continuità. Se l’istanza ex art. 100 CCII viene accolta per 24.000 euro in quanto essenziali, restano nel piano 47.200 euro, di cui 12.300 con collocazione preferenziale sul ricavato dei beni gravati e 34.900 in concorso con gli altri chirografari.
Tre creditori, stesso giorno, stesso tribunale, stesso decreto: uno perde l’asta ma conserva una soglia minima blindata dalla perizia, uno continua a essere pagato per il futuro mentre il passato si ferma, uno resta legato a un contratto che non può sciogliere ma incassa in prededuzione tutto ciò che consegna da domani.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà quasi nessuno rientra in una casella sola. Ecco le combinazioni più frequenti e il modo in cui le regole si sovrappongono.
La banca che è insieme ipotecaria e chirografaria. È la situazione più comune di tutte: mutuo ipotecario da un lato, scoperto di conto corrente e anticipi su fatture dall’altro. Le due posizioni seguono destini separati. La parte ipotecaria è ancorata al valore di realizzo del bene; la parte chirografaria concorre con la massa, vota e subisce la falcidia. Attenzione alla costruzione delle classi: se il piano colloca in una stessa classe posizioni disomogenee, la proposta è attaccabile. Il Tribunale di Torino, 16 maggio 2025 (Giud. Pittaluga), ha ritenuto inammissibile la previsione di sottoclassi caratterizzate da percentuali di soddisfo e gradi di privilegio diversi all’interno di una singola classe, richiamando il necessario rispetto del criterio di omogeneità interna.
Il professionista con credito in parte prededucibile e in parte privilegiato. L’attività svolta in funzione della domanda di accesso segue la disciplina della prededuzione, con il limite già visto dell’apertura effettiva della procedura; l’attività ordinaria resa nell’ultimo biennio gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.; quella più risalente è chirografaria. Tre regimi in un solo fascicolo: la ripartizione va documentata prestazione per prestazione, con parcelle analitiche e riferimento alle date di svolgimento, non liquidata a stima.
Il dipendente che è anche socio o amministratore. Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. presuppone un rapporto di lavoro effettivo. Quando la posizione si sovrappone a quella del socio o dell’organo gestorio, la qualificazione del credito diventa terreno di verifica del commissario giudiziale, e i finanziamenti eventualmente erogati alla società seguono regole del tutto diverse da quelle della retribuzione, fino alla postergazione.
Il fornitore che è anche garantito da fideiussione del socio. Il congelamento riguarda il patrimonio dell’impresa; l’azione contro il fideiussore, di regola, resta praticabile, perché le misure protettive proteggono il debitore e i beni con cui esercita l’attività, non i garanti. È spesso l’unica leva rimasta in mano al creditore nella fase con riserva, e va valutata con attenzione anche per i suoi effetti sulle trattative: escutere il socio garante mentre si negozia il piano è una scelta che ha conseguenze su entrambi i tavoli.
Il creditore pubblico che ha iscritto ipoteca a ridosso del deposito. Qui si sommano due regole diverse: il divieto di acquisire cause di prelazione dopo la pubblicazione della domanda e l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori. L’esito pratico è che la posizione può essere trattata nel piano come chirografaria, secondo l’impostazione seguita dal Tribunale di Como nel 2024, con un impatto pesante sia sul quantum sia sul peso del voto.
L’imprenditore individuale e il socio illimitatamente responsabile. Chi ha garantito con il proprio patrimonio personale deve sapere che quel patrimonio non gode automaticamente della stessa protezione dell’impresa. È una delle ragioni per cui la scelta tra strumenti diversi di regolazione della crisi — concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, composizione negoziata, strumenti di sovraindebitamento — va fatta prima del deposito, non dopo aver scoperto che la protezione non copre ciò che si sperava.
L’impresa che appartiene a un gruppo. Le domande di gruppo hanno una loro disciplina e possono incrociare procedure diverse. Il Tribunale di Milano si è occupato dell’ipotesi in cui, presentato un ricorso di gruppo per l’accesso con riserva, una delle società venga successivamente ammessa ad amministrazione straordinaria, con conseguente improcedibilità nei suoi confronti e possibili riflessi sulle altre società e sulle misure protettive richieste contestualmente. Per il creditore privilegiato di una società del gruppo, capire quale procedura governa la propria posizione è il primo passo.
Il confronto tra profili
La tabella riassume ciò che cambia davvero da una categoria all’altra nella fase con riserva. Va letta tenendo presente una premessa che vale per tutte le righe: le misure protettive non sono automatiche, e tutto ciò che presuppone il blocco delle azioni opera solo dal momento della conferma da parte del tribunale.
| Aspetto | Banca ipotecaria / fondiario | Lavoratore dipendente | Professionista / fornitore | Fisco, AdER, INPS | Pegno, leasing, riserva di proprietà |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte della prelazione | Ipoteca, garanzia reale immobiliare | Privilegio generale art. 2751-bis n. 1 c.c. | Privilegio generale art. 2751-bis n. 2 c.c. o privilegi speciali; spesso chirografo | Privilegi ex art. 2752 c.c. e speciali; sanzioni e interessi in larga parte chirografari | Pegno, proprietà del bene, riserva di proprietà |
| Effetto immediato del deposito | Sospensione dell’esecuzione immobiliare dopo la conferma | Congelamento degli arretrati, pagamento regolare di quanto matura dopo | Congelamento dell’arretrato, prededuzione per le nuove forniture | Sospensione dei pagamenti, comprese le rate | Blocco dell’escussione e della restituzione del bene strumentale |
| Cosa non puoi più fare | Iscrivere nuove garanzie, proseguire l’asta | Ottenere pagamenti individuali degli arretrati | Interrompere un contratto essenziale nel concordato in continuità | Iscrivere ipoteca esattoriale o fermo con effetto verso i creditori anteriori | Escutere il pegno o riprendere il bene senza provvedimento |
| Soglia minima di soddisfazione | Valore di realizzo del bene ipotecato | Rango più alto tra i privilegi generali mobiliari | Valore di realizzo per i privilegi speciali; concorso per il resto | Valore di realizzo per la parte privilegiata | Valore di realizzo del bene gravato |
| Termini particolari | 180 giorni dall’omologazione ai fini del voto | 30 giorni ai fini del voto; moratoria massima 6 mesi | 180 giorni dall’omologazione ai fini del voto | 180 giorni dall’omologazione ai fini del voto | 180 giorni dall’omologazione ai fini del voto |
| Rischio principale | Sottostima del bene nella relazione giurata | Chiusura della fase con riserva senza sbocco | Perdita della prededuzione se la procedura non si apre | Disallineamento dei conteggi e perdita del DURC | Deterioramento e svalutazione del bene |
| Mossa prioritaria | Contestare la stima e presidiare la conferma delle misure | Fissare la data del deposito e sollecitare l’istanza ex art. 100 | Documentare l’essenzialità della prestazione | Riconciliare la posizione e impostare la transazione fiscale | Verbalizzare lo stato del bene |
Le domande trasversali
Il deposito della domanda in bianco cancella il mio privilegio? No. Il privilegio, il pegno e l’ipoteca sopravvivono integralmente alla domanda con riserva. Ciò che cambia è il modo in cui puoi farli valere: non più individualmente, ma dentro il concorso. La falcidia può colpire solo la parte eccedente il valore di realizzo del bene o del diritto su cui la prelazione insiste, e quel valore deve risultare da una relazione giurata di un professionista indipendente. Chi ti dice che “con il concordato in bianco il privilegio salta” ti sta dando un’informazione sbagliata.
Se la fase con riserva finisce nel nulla, che succede al mio credito? Torna liberamente esigibile, ma raramente si torna davvero al punto di partenza. Se alla domanda segue una procedura liquidatoria, si entra in un concorso diverso, con regole proprie su inefficacia e revocatoria. È la ragione per cui la Cassazione, con l’ordinanza n. 1730/2025, ha negato la prededuzione in assenza di apertura effettiva della procedura, e con la sentenza n. 21758/2022 ha escluso che l’inefficacia delle ipoteche dei novanta giorni si trasferisca automaticamente alla procedura successiva, dove operano invece gli strumenti revocatori.
Posso votare? Dipende da come sarai soddisfatto. L’art. 109, comma 5, CCII riconosce il diritto di voto al creditore privilegiato che non venga soddisfatto integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, termine ridotto a trenta giorni per i crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.; in caso di soddisfazione parziale, la parte incapiente va collocata in una classe distinta. Nel concordato in continuità con moratoria, l’art. 86 CCII commisura il voto alla differenza tra il credito maggiorato degli interessi e il valore attuale dei pagamenti previsti dal piano, calcolato con un tasso di sconto pari alla metà del tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 in vigore nel semestre di presentazione della domanda.
Cosa succede se il mio credito degrada al chirografo per incapienza? La degradazione genera una figura ibrida, il cui trattamento è oggi il punto più controverso della materia. La Corte d’Appello di Milano, 24 marzo 2025 (Pres. Mantovani, Est. Brena), ha ritenuto che riservare ai privilegiati generali degradati un trattamento migliore rispetto ai chirografari originari non violi la regola di distribuzione dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII, perché la degradazione incide sul grado di soddisfacimento ma non cancella la natura prelatizia del credito. In senso opposto si è pronunciato il Tribunale di Brescia, Sez. IV, sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, secondo cui tutte le classi votanti, comprese quelle dei privilegiati degradati, appartengono al medesimo grado chirografario. Finché la Cassazione non consoliderà l’orientamento, la costruzione delle classi va calibrata anche sull’orientamento del foro competente.
Posso agire contro i garanti mentre l’impresa è protetta? In linea generale sì: la protezione riguarda il patrimonio del debitore e i beni e i diritti con i quali esercita l’attività d’impresa, non i patrimoni dei fideiussori e dei soci illimitatamente responsabili. Il quadro però si sta articolando, come mostrano i provvedimenti dei Tribunali di Vicenza e di Padova del 2025 in tema di misure cautelari. Prima di procedere, conviene leggere il contenuto esatto del provvedimento di conferma.
Quanto può durare questa situazione? Il termine iniziale va da trenta a sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta in assenza di domande di liquidazione giudiziale pendenti. Le misure protettive, computando anche l’eventuale periodo di composizione negoziata, non possono superare complessivamente dodici mesi. Sono termini che sembrano brevi sulla carta e lunghissimi quando il tuo credito è fermo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti essenziali, ordinati per categoria di creditore. I principi sono riassunti in forma sintetica e riformulata.
Per le banche ipotecarie e i creditori fondiari
- Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 (Pres. Cristiano, Rel. Campese) — La regola che rende inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso non si estende automaticamente alla procedura liquidatoria aperta dopo l’esito negativo del concordato, dove l’inefficacia degli atti è governata dalla disciplina revocatoria. Rilevante perché la sorte della garanzia dipende da come si chiude la fase con riserva.
- Cass., Sez. I, 5 marzo 2019, n. 6381 (Pres. Didone, Rel. Di Virgilio) — In un orientamento precedente, la Corte aveva ritenuto che l’inefficacia dell’ipoteca permanesse anche nella procedura successiva, in ragione della consecuzione tra procedure. Utile per misurare l’evoluzione dell’indirizzo e impostare la difesa.
- Cass., Sez. I, 31 marzo 2021, n. 8996 (Pres. Cristiano, Rel. Nazzicone) — Quando la domanda di concordato viene rinunciata prima dell’ammissione e la procedura liquidatoria interviene a distanza di tempo, la disciplina dell’inefficacia dettata per il concordato non opera, restando semmai percorribile la revocatoria. Rilevante per chi ha iscritto ipoteca a ridosso di una domanda poi abbandonata.
- Tribunale di Bari, 30 ottobre 2024 — L’omologazione vincola ai sensi dell’art. 117 CCII tutti i creditori anteriori, con conseguente improcedibilità dell’opposizione al precetto notificato dal creditore fondiario anteriore. Rilevante perché il privilegio processuale del fondiario non sopravvive al concordato omologato.
- Cass., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) e Cass., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) — L’eccedenza finanziaria generata dalla prosecuzione dell’attività non è assimilabile all’apporto di finanza esterna e resta soggetta al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione. Rilevante per contestare piani che distribuiscono i flussi della continuità saltando la graduazione.
Per i lavoratori dipendenti
- Cass., Sez. V tributaria, 27 gennaio 2025, n. 1859 (Pres. Giudicepietro, Rel. Crivelli) — L’impresa che, anche dopo una domanda di accesso con riserva, paga le retribuzioni nella prosecuzione dell’attività deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori, in posizione distinta rispetto ai debiti riferiti a prestazioni anteriori. Rilevante perché segna la linea tra passato congelato e presente da onorare.
- Tribunale di Napoli, 4 luglio 2017 (Pres. Scoppa, Rel. Savarese) — Sono stati individuati i presupposti di accoglibilità dell’istanza di autorizzazione al pagamento delle mensilità in corso, presentata contestualmente alla domanda con riserva per i lavoratori ancora in servizio. Rilevante come precedente sull’uso concreto dello strumento autorizzativo a tutela delle maestranze.
Per i professionisti e i fornitori
- Cass., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730 — La prededucibilità è esclusa in mancanza dell’apertura effettiva della procedura concordataria: la sola domanda con riserva, non seguita dal deposito di proposta e piano, non è sufficiente a fondare la continuità tra procedure. Rilevante per chiunque lavori per un’impresa nella fase prenotativa.
- Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020 (Pres. Abete, Rel. Dongiacomo) — Il professionista incaricato che ometta di informare il debitore del divieto di eseguire pagamenti di debiti concorsuali non autorizzati viola un dovere professionale, con conseguente esclusione del diritto al compenso nella procedura successiva. Rilevante perché trasforma un tema teorico in un rischio patrimoniale diretto.
- Cass., Sez. I, 13 luglio 2025, n. 19226 (Pres. Terrusi, Rel. d’Aquino) — In tema di appalti, la prededucibilità collegata all’autocertificazione dell’avvenuto pagamento della ditta subappaltatrice è riconoscibile solo a fronte di debiti scaduti. Rilevante per la filiera degli appalti pubblici.
- Tribunale di Verona, 18 maggio 2022 (Giud. Attanasio) — È stato escluso il diritto al pagamento diretto del subappaltatore da parte della committente quando l’appaltatore è in concordato, in nome del rispetto della par condicio e delle norme concorsuali. Rilevante per chi confida nel pagamento diretto come scorciatoia.
- Tribunale di Piacenza, 10 settembre 2025 — Sono stati esaminati i presupposti perché la cessione di un credito futuro, disposta a tacitazione di una posizione debitoria da un soggetto poi ammesso a concordato, sia opponibile alla massa. Rilevante per chi ha accettato cessioni di credito come forma di garanzia.
Per il Fisco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’INPS
- Tribunale di Taranto, 7 febbraio 2024 (G.D. De Francesca) — Nella domanda con riserva opera una sospensione legale dei pagamenti che riguarda anche i creditori erariali e previdenziali, con sussistenza dei presupposti per la misura cautelare diretta al rilascio del DURC. Rilevante perché lega il congelamento dei pagamenti alla sopravvivenza commerciale dell’impresa.
- Tribunale di Cosenza, 9 luglio 2025 (Pres. Viteritti, Rel. Maffei) — È ammissibile la richiesta di autorizzazione a pagare debiti anteriori anche previdenziali, in funzione dell’ottenimento del DURC. Rilevante come conferma dell’orientamento nel merito.
- Tribunale di Firenze, 2 e 3 novembre 2025 (Giud. Selvarolo) — Sono stati precisati contenuto e necessaria conferma in udienza dei provvedimenti cautelari diretti a ordinare il rilascio di un DURC regolare in pendenza di concordato con riserva. Rilevante per la prassi operativa più recente.
- Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 — Il tribunale può omologare superando la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria anche in presenza di voto espressamente negativo, e non soltanto in caso di silenzio. Rilevante per la strategia sul credito pubblico.
- Cass., ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723 — Nel concordato in continuità con superamento del dissenso fiscale, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Rilevante perché sposta il baricentro dal giudizio sulla condotta a quello sui numeri.
- Cass., ordinanza n. 19790/2026 — È stato definito l’ambito temporale di applicazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII nella formulazione anteriore alla riscrittura. Rilevante per le procedure a cavallo delle riforme.
- Cass., ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365 — Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale, la richiesta di superamento del dissenso in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Rilevante come limite generale all’impiego strumentale degli strumenti di regolazione.
- Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 (Pres. Ghedini, Rel. Cocca) — Nella disciplina anteriore al correttivo del 2024 è stata esclusa l’applicazione del superamento del dissenso fiscale e previdenziale in sede di omologa. Rilevante per il diritto intertemporale.
- Tribunale di Como, 10 maggio 2024 (Pres. Parlati, Rel. Aliquò) — L’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria compiuta in violazione del divieto di acquisire diritti di prelazione continua a produrre effetti anche dopo la cessazione delle misure protettive, così che il credito può essere trattato come chirografario senza violare l’ordine delle cause di prelazione. Rilevante per le ipoteche iscritte in extremis.
Per tutti i privilegiati: graduazione, classi, degradazione e abuso
- Cass., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Ferro, Rel. Vella) — La proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo la disciplina dettata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII. Rilevante come limite generale a ogni costruzione creativa del piano.
- Corte d’Appello di Milano, 24 marzo 2025 (Pres. Mantovani, Est. Brena, causa n. 3572/2024) — Un trattamento migliore riservato alle classi di privilegiati generali incapienti degradati al chirografo, rispetto alla classe dissenziente di chirografari originari, non viola la regola di distribuzione dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII. Rilevante per chi vede il proprio privilegio eroso dall’incapienza.
- Tribunale di Brescia, Sez. IV, sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025 — In senso contrario, tutte le classi votanti, comprese quelle dei privilegiati degradati per incapienza, vanno qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario. Rilevante perché segnala un contrasto tuttora aperto.
- Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo) — In tema di omologazione forzosa, l’espressione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, CCII, nel testo anteriore alla modifica del 2024, va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti. Rilevante per il calcolo delle maggioranze quando una classe di privilegiati dissente.
- Tribunale di Torino, 16 maggio 2025 (Giud. Pittaluga) — È inammissibile la previsione di sottoclassi con percentuali di soddisfo e gradi di privilegio diversi all’interno di una singola classe, in violazione del criterio di omogeneità. Rilevante per contestare il classamento.
- Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 111 del 22 aprile 2025 — Integra abuso del processo la domanda di concordato con riserva proposta a ridosso dell’udienza sui ricorsi di liquidazione giudiziale e a pochi giorni dalla rinuncia a un identico ricorso, in assenza di mutamenti delle condizioni economiche e finanziarie. Rilevante per il creditore che sospetta un uso meramente dilatorio dello strumento.
- Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025 (Pres. Di Pasquale, Rel. Bianconi) — In assenza di indicazione dello strumento prescelto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, opera il regime generale dell’art. 46 CCII, integrabile anche in via analogica con le norme di parte speciale del concordato preventivo. Rilevante per capire quale regime autorizzativo governa la fase con riserva.
- Cass., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2817 (Pres. Ferro, Rel. Vella) — In tema di accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, il commissario giudiziale riferisce su ogni aspetto della procedura, senza che le attestazioni del professionista indipendente precludano il suo parere, rilevante per le decisioni dell’organo giudiziale in sede di omologazione. Rilevante per il creditore che intende far emergere criticità del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
- Ricostruiamo la posizione del credito alla data esatta del deposito, distinguendo voce per voce la quota anteriore da quella successiva sulla base della data di insorgenza dell’obbligazione e non della data di fatturazione: è la linea da cui dipende tutto il resto.
- Per le banche e i creditori ipotecari, esaminiamo la relazione giurata dell’art. 87, comma 3, CCII e predisponiamo le osservazioni tecniche sulla stima del bene, perché la soglia minima di soddisfazione del credito privilegiato si costruisce esattamente lì.
- Verifichiamo l’esistenza, la pubblicazione e la conferma delle misure protettive, controllando il registro delle imprese e il provvedimento del tribunale, e valutiamo la costituzione nel procedimento di conferma per contestarne l’estensione soggettiva e oggettiva.
- Per i lavoratori, quantifichiamo separatamente retribuzioni anteriori, ratei a cavallo del deposito, TFR e indennità, e predisponiamo o sollecitiamo l’istanza di autorizzazione al pagamento ai sensi dell’art. 100 CCII.
- Per i fornitori, documentiamo l’essenzialità della prestazione con una relazione tecnica che descrive l’impatto dell’interruzione sulla continuità, presupposto indispensabile dell’autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi.
- Mappiamo le iscrizioni ipotecarie e i fermi nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda e prepariamo la difesa sulla loro sorte, anche in vista di un’eventuale procedura successiva.
- Per le posizioni fiscali e contributive, riconciliamo estratti di ruolo, avvisi, rateizzazioni e posizione previdenziale e impostiamo la transazione fiscale dell’art. 88 CCII già durante il termine della riserva, con i conteggi di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Affrontiamo il nodo del DURC con istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII o con istanza cautelare, seguendo l’impostazione accolta dalla giurisprudenza di merito più recente.
- Per pegni, leasing e vendite con riserva di proprietà, verbalizziamo lo stato dei beni e calcoliamo il differenziale tra valore di ricollocazione e credito residuo prima che il contratto venga sciolto.
- Costruiamo e difendiamo il classamento, dalla formazione delle classi alle contestazioni sulla degradazione dei privilegiati incapienti, fino al giudizio di omologazione, ai reclami e ai successivi gradi di impugnazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema specifico di questa guida pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la fase con riserva è, nella sostanza, una fase di trattativa condotta sotto la protezione del tribunale, e saperla condurre significa arrivare al deposito del piano con le posizioni privilegiate già mappate, quantificate e discusse, anziché scoperte all’ultimo momento. A questa si affiancano le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, che significano conoscere dall’interno la logica con cui si graduano i crediti prelatizi, si calcola il valore di liquidazione e si costruiscono le classi.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la quantificazione del credito privilegiato, la verifica della stima dei beni e la costruzione dell’istanza autorizzativa sono operazioni che richiedono contemporaneamente competenza giuridica e competenza contabile, e tenerle separate è il modo più rapido per perdere tempo prezioso in una fase che dura settimane. La strategia impostata nella fase con riserva resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva: un vantaggio concreto in una materia dove il contrasto giurisprudenziale sul trattamento dei privilegiati degradati è tuttora aperto e la partita può arrivare davvero all’ultimo grado di giudizio.
In conclusione
Il primo passo non è chiedersi come vengono trattati i creditori privilegiati nel concordato in bianco: è capire quale tipo di creditore privilegiato sei tu, perché da quella risposta discendono i termini, le soglie, i divieti e le mosse che hai a disposizione. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, e agire presto: la fase con riserva dura settimane, non anni, e le decisioni prese in quelle settimane si cristallizzano nel piano che arriverà dopo. Chi aspetta di vedere la proposta per cominciare a muoversi scopre di essere arrivato quando i numeri erano già scritti da qualcun altro.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia con titoli che la riguardano in modo diretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è formalmente abilitato a condurre le trattative che precedono e accompagnano l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè maneggia quotidianamente la graduazione dei crediti privilegiati e i limiti della loro falcidia; è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, la combinazione necessaria quando la posizione da difendere è insieme una garanzia bancaria, un credito erariale e una questione di classamento destinata a essere discussa fino all’ultimo grado.
📩 Che tu sia il creditore privilegiato che ha visto bloccarsi il recupero o l’imprenditore che deve preparare il piano nel termine assegnato dal tribunale, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
