Il momento in cui smetti di essere il bersaglio
C’è un istante preciso, nella crisi di un’impresa con un grosso passivo fiscale, in cui la partita cambia di segno: è l’istante in cui l’imprenditore smette di chiedersi “cosa mi faranno adesso” e comincia a chiedersi “cosa conviene fare a loro, adesso”. Il concordato in bianco — la domanda di accesso con riserva disciplinata dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza — è esattamente questo: un cambio di posizione sul tavolo. Non è una fuga, non è un rinvio, non è un trucco. È un atto processuale che sposta il baricentro della trattativa, apre una finestra temporale di trenta-sessanta giorni prorogabili, e costringe il creditore pubblico a muoversi dentro regole che prima non lo vincolavano.
Chi conosce in anticipo le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Questa guida è scritta esattamente per questo: ricostruire, una per una, le mosse che l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione compiono quando un debitore deposita una domanda con riserva; capire perché le compiono, quando invece preferiscono non compierle, quali limiti invalicabili la legge impone loro, e quale contromossa il debitore ha a disposizione in ciascuna di quelle fasi.
Lo Studio Monardo lavora su questo terreno per una ragione precisa e verificabile: la materia sta esattamente all’incrocio fra crisi d’impresa e diritto tributario, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 — cioè uno dei professionisti ai quali l’ordinamento affida la conduzione tecnica dei percorsi di risanamento — ed è al tempo stesso coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme lo stesso caso. Un concordato con riserva con dentro milioni di debito erariale non si difende solo con il codice della crisi, né solo con il DPR 602/1973: si difende con entrambi, contemporaneamente. E poiché ogni decreto di revoca dei termini, ogni diniego di misure protettive e ogni omologazione contestata può risalire fino all’ultimo grado, conta che il difensore sia avvocato cassazionista, e possa quindi accompagnare la stessa linea difensiva dal primo deposito fino in Corte di Cassazione.
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Chi hai davvero di fronte: due soggetti, due logiche
Il primo errore strategico è parlare dell'”Agenzia delle Entrate” come se fosse un blocco unico. Di fronte a te ci sono almeno due attori distinti, con interessi e tempi diversi.
Il primo è l’Agenzia delle Entrate, titolare del credito tributario. È l’Ufficio che riceve la proposta di trattamento dei crediti tributari, che la istruisce, che la valuta e che alla fine esprime — o nega — l’adesione. Il suo funzionario non è un avversario personale: è un pubblico dipendente che deve decidere su un credito indisponibile per definizione, sapendo che ogni sì potrà essere riletto a posteriori. Da qui deriva la sua prima, fondamentale caratteristica comportamentale: in caso di dubbio, l’Ufficio preferisce non aderire piuttosto che aderire male. Il silenzio o il voto contrario, per lui, non costano nulla sul piano della responsabilità individuale; l’adesione a una proposta che poi si rivelasse squilibrata sì. È esattamente per neutralizzare questo squilibrio di incentivi che il legislatore ha costruito il cosiddetto cram down fiscale: se l’adesione fosse sempre discrezionale e sempre rischiosa per chi la firma, nessun risanamento con forte passivo erariale sarebbe mai possibile.
Il secondo attore è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’agente della riscossione. Non decide sul merito del trattamento: esegue. Il suo mestiere è trasformare un ruolo in denaro, e i suoi strumenti sono l’ipoteca, il fermo, il pignoramento, il blocco dei pagamenti pubblici. Ragiona per scadenze, soglie e automatismi. La sua convenienza non è “punire”: è recuperare prima e meglio degli altri creditori, sfruttando il vantaggio competitivo enorme di poter agire senza passare da un giudice per formarsi il titolo. Il ruolo è già titolo esecutivo: mentre una banca deve ottenere un decreto ingiuntivo, l’agente della riscossione è già armato.
A questi due si affianca, sullo sfondo, un terzo soggetto che molti dimenticano: gli enti previdenziali, il cui credito segue regole parallele e il cui dissenso pesa sulle stesse maggioranze.
Da questa configurazione discende la chiave di lettura di tutto l’articolo. L’agente della riscossione corre contro il tempo; l’Ufficio impositore corre contro il rischio. Il primo vuole muoversi prima che lo scudo si chiuda; il secondo vuole poter dire, in caso di contestazione futura, che la scelta era supportata da numeri verificati da un terzo indipendente. Tutta la strategia del debitore che deposita un concordato in bianco consiste nel far scattare lo scudo prima della corsa del primo, e nel consegnare al secondo esattamente la documentazione che gli serve per poter dire sì senza rischiare — o, se il sì non arriverà comunque, per consentire al tribunale di sostituirsi a quel no.
Dal punto di vista economico la loro convenienza è misurabile, e questo è il punto che quasi nessuno spiega: dal 2024 il metro di paragone è il valore di liquidazione. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha uniformato la definizione di valore di liquidazione e l’ha resa il perno della valutazione di convenienza degli strumenti di regolazione della crisi, anche per il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Tradotto: la domanda che il creditore pubblico si pone non è “quanto mi stai togliendo rispetto al mio credito nominale”, ma “quanto prenderei se invece ti liquidassero”. Se la risposta a quest’ultima domanda è “meno”, il suo margine di rifiuto si assottiglia drasticamente.
Mossa 1 — La fotografia del debito: l’Agenzia ti dice quanto devi davvero
La mossa
Appena la domanda con riserva viene iscritta nel registro delle imprese, l’apparato pubblico si attiva con un adempimento tecnico che il debitore sottovaluta quasi sempre: la ricognizione del debito fiscale. Nel concordato preventivo, l’art. 88, comma 5, CCII pone in capo agli uffici competenti e all’agente della riscossione l’attività di ricognizione complessiva della posizione debitoria, che si traduce nella certificazione del carico: tributi iscritti a ruolo, tributi non ancora iscritti, contenzioso pendente, sanzioni, interessi, aggio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La fa perché senza quel numero nessuno può votare, nessuno può attestare e nessun tribunale può omologare. Ma la fa anche perché è il suo primo strumento di posizionamento negoziale: il carico certificato è la base da cui si misurerà ogni percentuale offerta. Un debito certificato più alto significa una percentuale di soddisfacimento più bassa a parità di risorse, e quindi una proposta che appare meno appetibile agli occhi del giudice e degli altri creditori. Non è malafede: è l’effetto naturale di un’amministrazione che, nel dubbio, iscrive tutto.
Quando preferisce non muoversi in fretta? Quando il quadro è disordinato. Un’impresa che deposita la domanda con contabilità arretrata, dichiarazioni non presentate e liquidazioni automatiche non definite costringe l’Ufficio a lavorare su un terreno mobile — e il tempo che l’Ufficio impiega è tempo che erode il termine concesso dal tribunale.
I suoi limiti
Il carico certificato non è un accertamento definitivo e non preclude la contestazione dei singoli titoli. Il debitore che abbia impugnazioni pendenti, o che riscontri crediti prescritti, cartelle mai notificate validamente, sanzioni calcolate su presupposti superati, può e deve far valere queste circostanze: la ricognizione fotografa, non consolida. La certificazione, inoltre, non converte in definitivo ciò che è ancora contestato, e il piano dovrà tenerne conto trattando quelle poste per quello che sono — crediti controversi.
Un secondo limite riguarda i tempi: la macchina della ricognizione deve muoversi entro la finestra procedimentale, e il debitore ha diritto di sollecitarla. Il termine per il deposito della proposta e del piano, fissato fra trenta e sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, non si ferma ad aspettare gli uffici.
La tua contromossa
La contromossa è tanto banale quanto rara: arrivare al deposito della domanda con la propria fotografia del debito già scattata, non con quella dell’avversario. Estratto di ruolo aggiornato, elenco delle cartelle con date di notifica, stato di ogni contenzioso, verifica delle prescrizioni maturate, separazione analitica fra capitale, sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione. Chi deposita la domanda con questo lavoro già fatto non subisce la certificazione: la confronta, e dove non torna, la contesta con documenti alla mano.
C’è di più: la ricostruzione preventiva del carico è ciò che consente di scrivere una proposta di trattamento credibile fin dal primo giorno del termine, invece di iniziare a scriverla quando il termine è già consumato a metà. Il vantaggio competitivo, qui, è tutto cronologico.
Le pronunce che ti proteggono
Sul versante della corretta perimetrazione del quadro debitorio e della lealtà informativa, il punto è presidiato dal sistema stesso dell’art. 44: il commissario giudiziale nominato con il decreto ha il compito di riferire immediatamente al tribunale su ogni atto di frode non dichiarato e su ogni condotta idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. È una spada a doppio taglio che però lavora anche a favore del debitore trasparente: la trasparenza documentale, in questa fase, è il miglior scudo contro le istanze di revoca dei termini, di cui si parlerà nella quarta mossa.
Sul versante opposto, vale segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche questioni pregiudiziali di rilievo, come l’incompetenza territoriale, restano valutabili fino al momento della decisione sull’ammissione: Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 9371 del 2025 ha stabilito che il termine per rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale coincide con il momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi — cioè quando sono stati depositati proposta, piano e documentazione — restando irrilevanti a tal fine sia il precedente decreto di concessione del termine ex art. 44 sia l’eventuale delibazione delle misure protettive. Tradotto per la partita: la fase con riserva non “consolida” nulla; è una finestra, non una fortezza.
Mossa 2 — La corsa contro lo scudo: ipoteca, fermo e pignoramento prima che si chiuda la porta
La mossa
Questa è la mossa più fisica e più sottovalutata. Nel momento in cui l’impresa entra in crisi conclamata e l’agente della riscossione lo percepisce — e lo percepisce, perché legge i bilanci, i mancati versamenti periodici e le posizioni debitorie degli altri enti — la sua convenienza è chiarissima: acquisire una posizione di vantaggio prima che scattino le misure protettive.
Gli strumenti sono noti e rapidi. L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del DPR 602/1973, per un importo pari al doppio del credito, ammessa quando il credito complessivo non è inferiore a 20.000 euro e preceduta dalla comunicazione con termine di trenta giorni prevista dal comma 2-bis. Il fermo amministrativo dei veicoli. Il pignoramento presso terzi in forma esattoriale, con l’ordine diretto al terzo di pagare all’agente della riscossione senza passare dal giudice dell’esecuzione. E, per le imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, il blocco dei pagamenti previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/1973.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La fa perché l’ipoteca trasforma un credito chirografario destinato a essere falcidiato in un credito assistito da prelazione. È la mossa a più alto rendimento del suo intero arsenale: costa poco, si esegue in tempi brevissimi, non richiede l’intervento di un giudice e cambia radicalmente la posizione dell’agente della riscossione nel futuro concordato, perché un credito ipotecario pretende un trattamento coerente con il valore del bene su cui insiste.
Quando preferisce non farla? Quando il bene è già gravato oltre il suo valore di realizzo, quando l’unico immobile è l’abitazione di residenza del debitore persona fisica — l’art. 76 del DPR 602/1973 esclude l’espropriazione dell’unico immobile adibito a uso abitativo in cui il debitore risiede anagraficamente, salvo le categorie di pregio A/8 e A/9 — e quando il pignoramento presso terzi rischia di uccidere l’attività che genera il flusso con cui si spera di essere pagati. È qui che l’agente della riscossione mostra il suo volto di attore razionale: pignorare i conti di un’azienda ancora viva è spesso un modo per trasformare un recupero parziale in un recupero nullo, e i suoi uffici lo sanno.
I suoi limiti
Qui il debitore informato guadagna moltissimo, perché i limiti sono netti e datati.
Dal deposito della domanda, con la pubblicazione nel registro delle imprese, la partita cambia: se il tribunale concede le misure protettive richieste ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa. Non è più una questione di buona volontà dell’agente: è un divieto.
Le misure protettive, però, non sono automatiche: vanno chieste. Questa è la differenza più costosa fra il vecchio regime e quello attuale, e l’errore che ancora oggi produce più danni. Chi deposita la domanda con riserva senza formulare l’istanza resta scoperto.
Le misure protettive hanno una durata massima: nel procedimento unitario operano entro un tetto temporale, e la protezione eventualmente già goduta nella composizione negoziata si somma, concorrendo al limite complessivo previsto dall’art. 8 CCII. Chi arriva al concordato con riserva dopo aver consumato mesi di protezione in composizione negoziata deve saperlo: lo scudo residuo è più sottile, e va speso con precisione chirurgica.
Un ulteriore limite riguarda le garanzie acquisite a ridosso della domanda: l’art. 46 CCII rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda. Attenzione però — ed è un punto tecnico che vale oro: l’ipoteca esattoriale non è un’ipoteca giudiziale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3232 del 1° marzo 2012, ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del DPR 602/1973 non è riconducibile all’ipoteca legale dell’art. 2817 c.c. né è assimilabile all’ipoteca giudiziale dell’art. 2818 c.c., fondandosi su un provvedimento amministrativo e non su un provvedimento del giudice. Conseguenza pratica: la finestra dei novanta giorni non offre, rispetto all’ipoteca esattoriale, la stessa protezione che offre rispetto a quella giudiziale — ragione in più per non arrivare tardi.
La tua contromossa
La contromossa è una sola e ha un nome: anticipo. Il deposito della domanda con riserva con contestuale istanza di misure protettive è la mossa che chiude la finestra di attacco. Ogni giorno di ritardo è un giorno regalato all’iscrizione ipotecaria.
A questo si aggiungono due mosse laterali che pochi giocano. La prima: l’art. 19, comma 1-quater, del DPR 602/1973 collega alla presentazione della richiesta di dilazione un effetto protettivo sull’iscrizione di nuove ipoteche — uno strumento tampone utilissimo nelle settimane che precedono il deposito, quando il piano non è ancora pronto ma il rischio è già attuale. La seconda: la richiesta di misure cautelari atipiche ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, che il tribunale può modellare sulla situazione concreta. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 aprile 2026, ha accolto nella fase prenotativa ex art. 44 CCII un’istanza cautelare volta a inibire a un concedente in leasing determinate iniziative — segno che lo spazio della protezione non si esaurisce nel catalogo tipico.
In questa fase il valore aggiunto di uno studio che unisce competenze bancarie, tributarie e concorsuali è misurabile in giorni: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un gruppo di avvocati e commercialisti che lavora in parallelo sul fronte esecutivo e su quello del piano, perché nella corsa contro l’ipoteca non si può prima finire il piano e poi pensare alla protezione.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre al provvedimento veronese appena citato, si segnala il Tribunale di Massa, 20 maggio 2026: una società che aveva già beneficiato di misure protettive in composizione negoziata per la durata massima di 240 giorni e che ne chiedeva di ulteriori in sede di concordato con riserva ha visto affermare il principio che occorre quantomeno l’accenno, per grandi linee, a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. La protezione si concede a chi mostra una direzione, non a chi mostra solo un bisogno.
Mossa 3 — Il tentativo di sfondare lo scudo: quando il creditore pubblico prova comunque a muoversi
La mossa
Una volta che lo scudo è attivo, l’attacco cambia forma. L’agente della riscossione non può più iniziare o proseguire l’esecuzione, ma può tentare tre strade laterali: contestare l’ambito oggettivo delle misure (sostenendo che un determinato bene non rientri fra quelli con i quali è esercitata l’attività d’impresa), chiedere al tribunale la revoca o la limitazione delle misure protettive, oppure agire per crediti sorti dopo la domanda, che anteriori non sono.
Perché la fa
Perché il suo credito perde valore ogni mese che passa e perché, in molti casi, la revoca delle misure protettive è la leva più rapida per riportare il debitore al tavolo con una posizione di forza. Sul piano economico, per l’agente della riscossione, una procedura che dura è una procedura che costa: costi di gestione, blocco dei ruoli, impossibilità di chiudere la posizione.
I suoi limiti
Il limite principale è procedimentale: la contestazione delle misure protettive passa dal giudice, non dall’iniziativa unilaterale. Un’azione esecutiva intrapresa in violazione del divieto è inefficace, e l’inefficacia è rilevabile nella sede propria.
Il secondo limite riguarda l’operatività dell’impresa in continuità. Nel concordato in continuità aziendale, l’art. 94-bis CCII presidia i contratti essenziali contro le reazioni unilaterali dei creditori. Il punto è quando quella tutela scatta, e qui la giurisprudenza di merito ha preso posizione: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 2 novembre 2025, ha affermato che quando la domanda prenotativa precisa di essere volta all’apertura di un concordato preventivo in continuità, le regole proprie di quell’istituto — e in particolare l’art. 94-bis CCII — trovano applicazione fin da subito. È una delle indicazioni più preziose per chi scrive una domanda con riserva: dire subito dove si sta andando non è una formalità, è una fonte di protezione anticipata.
Il terzo limite è la distinzione fra crediti anteriori e posteriori. Il debito fiscale maturato dopo la domanda non è coperto dallo scudo e non è falcidiabile: l’IVA periodica, le ritenute, i contributi del periodo successivo vanno pagati. Questo è un limite per il debitore, non per il creditore, ed è giusto dirlo apertamente — ma è anche il perimetro che chiarisce dove l’agente può ancora legittimamente muoversi.
La tua contromossa
La prima contromossa è la difesa dell’ampiezza dello scudo, che si costruisce nell’istanza: indicare analiticamente i beni e i diritti strumentali all’esercizio dell’impresa, i conti sui quali transitano gli incassi, i crediti verso clienti oggetto di possibili pignoramenti presso terzi. Uno scudo scritto genericamente è uno scudo che si buca nei dettagli.
La seconda è la gestione rigorosa della fiscalità corrente. Nulla, in questa fase, danneggia il debitore quanto continuare ad accumulare debito IVA dopo il deposito: è la prova più eloquente che si offre al tribunale e al commissario del fatto che l’impresa non è risanabile. Il piano finanziario del periodo di riserva è, sotto questo profilo, parte integrante della difesa.
La terza è chiedere, quando serve, le autorizzazioni che la legge prevede. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 aprile 2026, si è occupato proprio della richiesta, nell’ambito di una domanda di accesso con riserva, di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili: la fase con riserva non è una fase di paralisi, è una fase a gestione controllata. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione, invece, restano una mina, e sono spesso il primo appiglio delle istanze di revoca.
Mossa 4 — L’attacco alla procedura: far cadere i termini invece di combattere il piano
La mossa
Questa è la mossa più intelligente dell’arsenale della controparte, ed è anche quella che i debitori vedono arrivare meno. Invece di contestare il merito della proposta — cosa che richiede tempo, analisi, contraddittorio — il creditore pubblico può puntare a far cadere la procedura prima ancora che la proposta esista, sollecitando la revoca dei termini concessi ai sensi dell’art. 44 CCII, oppure coltivando in parallelo il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Perché la fa
Perché è rapida ed economica. Se il termine viene revocato, l’intero impianto protettivo cade e la partita torna sul terreno dove l’agente della riscossione è più forte: l’esecuzione individuale. Ed è anche la mossa che neutralizza il rischio, dal punto di vista dell’Ufficio, di dover valutare nel merito una proposta di falcidia.
C’è poi un elemento di leva ulteriore: la pendenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale incide sulla concessione della proroga del termine. Un’istanza di liquidazione giudiziale depositata nel momento giusto vale, strategicamente, più di dieci memorie.
I suoi limiti
I presupposti della revoca sono tipizzati e non sono opinabili. I termini concessi possono essere revocati — su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale — quando sia accertato il compimento di atti in frode, quando vi sia stata una grave violazione degli obblighi informativi, o quando non sia stato costituito il fondo per le spese di procedura.
Ognuna di queste parole è un presidio. Non ogni ritardo informativo è una “grave violazione”; non ogni atto discutibile è un “atto in frode”. Gli obblighi informativi periodici, disposti dal decreto ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. c), hanno periodicità almeno mensile e si svolgono sotto la vigilanza del commissario giudiziale: sono onerosi, ma sono anche misurabili, e una violazione va dimostrata, non enunciata.
Un secondo limite è temporale e va scolpito: i termini previsti dall’art. 44, comma 1, lettere a), c) e d), CCII non sono soggetti alla sospensione feriale. E qui vale la pena ricordare il dato esatto, perché sul punto circola una quantità impressionante di confusione: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Nel concordato con riserva, però, quei termini corrono comunque. Chi conta sull’estate per respirare, nel concordato in bianco, ha già perso trenta giorni.
Terzo limite: il termine iniziale è compreso fra trenta e sessanta giorni e decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 45, comma 2; la proroga, fino a ulteriori sessanta giorni, si concede su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. La proroga, quindi, non si chiede: si dimostra. Non esiste “ho bisogno di più tempo”: esiste “ecco il progetto in corso di predisposizione che giustifica il tempo ulteriore”.
La tua contromossa
La contromossa si costruisce prima, non dopo. Il debitore che tratta gli obblighi informativi come un adempimento burocratico si consegna all’avversario; il debitore che li tratta come la propria arringa mensile costruisce, relazione dopo relazione, il fascicolo che rende implausibile qualunque istanza di revoca.
Concretamente: report mensili puntuali sulla gestione finanziaria, evidenza dell’avanzamento nella predisposizione di piano e proposta, dichiarazione trasparente fin dalla domanda di ogni atto potenzialmente qualificabile come atto di frode, deposito tempestivo del fondo spese, richiesta preventiva di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione. E, sul fronte della proroga, la preparazione di un progetto di regolazione già consistente da allegare all’istanza.
Sulla scelta dello strumento, un dettaglio tecnico che sposta l’esito: il Tribunale di Modena, con provvedimento del 18 febbraio 2025, ha chiarito che l’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di giovarsi già nella fase con riserva del regime giuridico dello strumento specificamente indicato, mentre in caso di mancata indicazione dello strumento prescelto, o di omesso deposito del progetto di regolazione della crisi, opera il regime generale. Indicare lo strumento è un atto strategico, non una casella da riempire.
Le pronunce che ti proteggono
Va ricordato, sul versante opposto, che la giurisprudenza di merito sanziona l’uso strumentale della domanda: il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile una nuova domanda di concordato con riserva depositata alla vigilia di un’udienza di pre-liquidazione, fondata sul medesimo piano già valutato negativamente dall’esperto in composizione negoziata, osservando che il cambio degli advisor non integra un mutamento delle circostanze di fatto. Il concordato in bianco protegge chi sta costruendo qualcosa; non protegge chi sta solo guadagnando tempo — ed è esattamente questa distinzione che il tribunale verifica.
Mossa 5 — Il voto, il silenzio e il parere: come l’Erario decide la sorte della proposta
La mossa
Quando finalmente la proposta viene depositata, insieme al piano e all’attestazione, la partita si sposta sul terreno dell’art. 88 CCII. Il debitore che vuole pagare in misura parziale o dilazionata i tributi deve formulare una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi. L’Amministrazione finanziaria la istruisce, e la decisione di adesione passa per un doppio passaggio interno: l’atto dell’ufficio competente e il parere della Direzione regionale previsto dall’art. 88, comma 6, CCII.
A quel punto l’Agenzia può aderire, può votare contro, o può semplicemente non pronunciarsi. E il silenzio, sul piano degli effetti, pesa quanto un no.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché l’adesione è un atto che espone. Un funzionario che aderisce a una falcidia deve poter dimostrare che quella falcidia era la scelta economicamente migliore per l’Erario, e la dimostrazione non è sempre agevole quando il piano è opaco, l’attestazione generica, la comparazione con lo scenario liquidatorio poco più che un’affermazione.
Preferisce non opporsi — o addirittura aderisce volentieri — quando la proposta è costruita in modo tale da rendere il rifiuto insostenibile: cioè quando l’alternativa liquidatoria è documentata, quantificata bene per bene, e restituisce un risultato peggiore. Il sì dell’Erario non si conquista con la persuasione, si conquista con l’aritmetica.
I suoi limiti
Qui si trova il limite più importante dell’intera partita, e va enunciato con precisione. Il dissenso dell’Amministrazione finanziaria non è un veto assoluto. L’art. 88, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare il concordato anche in mancanza di adesione — mancanza che comprende il voto contrario — quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità il parametro è quello del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il correttivo del 2024 ha inoltre precisato l’oggetto dell’attestazione: l’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale nel concordato liquidatorio e la sussistenza di un trattamento non deteriore nel concordato in continuità. L’attestazione non è un allegato: è il documento che sostituisce il consenso mancante.
Il secondo limite lo ha fissato la Corte di Cassazione in modo netto nel 2026. Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Prima Sezione civile ha stabilito che, nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale chiamato a pronunciarsi sull’omologazione in ipotesi di cram down fiscale deve verificare esclusivamente la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter subordinare l’accesso o l’omologa a un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato su pregresse condotte distrattive o su reiterate violazioni degli obblighi tributari. Nel caso deciso, l’Agenzia delle Entrate sosteneva proprio che le condotte pregresse dei soci dovessero precludere il cram down: il ricorso dell’Ufficio è stato rigettato.
È una pronuncia che va letta per quello che è: non un premio al debitore scorretto, ma la conferma che il legislatore ha scelto un criterio oggettivo e che il giudice non può sostituirlo con un criterio soggettivo non codificato. Non a caso l’art. 63 CCII, nella versione successiva al D.Lgs. 136/2024, contempla espressamente fra le ipotesi ostative al cram down negli accordi di ristrutturazione talune condotte qualificate — l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, gli artifici o raggiri, le condotte simulatorie o fraudolente — mentre una clausola analoga non compare nell’art. 88 CCII. L’asimmetria è una scelta, non una dimenticanza.
La tua contromossa
La contromossa è costruire il fascicolo pensando all’omologazione forzosa prima di sapere se servirà. In concreto:
- relazione di convenienza analitica, che confronti voce per voce l’esito della proposta con l’esito della liquidazione giudiziale, e non si limiti a una percentuale finale;
- valore di liquidazione stimato secondo i criteri vigenti, non secondo il valore di mercato teorico dei cespiti;
- attestazione specificamente estesa ai crediti tributari e contributivi, con l’oggetto richiesto dall’art. 88, comma 2, CCII;
- istanza esplicita di applicazione dell’art. 88, comma 3, CCII da coltivare nel giudizio di omologazione.
Attenzione a un punto che la Cassazione ha presidiato con severità sul versante degli accordi di ristrutturazione: il cram down non può diventare il fine della procedura. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Suprema Corte, in un caso di accordo di ristrutturazione con passivo quasi integralmente tributario e attivo esiguo, ha ritenuto che la verifica del giudice di merito sull’utilizzo dell’istituto concorsuale con finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle dell’ordinamento si traduce in un’indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Nella stessa direzione, l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026 ha ricordato che, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi presupponeva che fosse intervenuto un accordo — pur se in termini percentuali non sufficienti — con creditori diversi da quelli pubblici; e già la pronuncia n. 32954 del 17 dicembre 2024 aveva chiarito che l’accordo rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Il messaggio è coerente: l’omologazione forzosa è uno strumento di ristrutturazione, non una procedura di sconto fiscale.
Infine, un dato di prassi che nel 2026 pesa: con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha avviato una ricostruzione sistematica degli istituti del Codice della crisi, con specifica attenzione al trattamento dei debiti tributari, riconoscendo fra l’altro la possibilità di prevedere il pagamento parziale del credito IVA purché un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto assicuri all’Amministrazione finanziaria una soddisfazione non inferiore a quella conseguibile nello scenario liquidatorio. Sapere come l’avversario ha istruito i propri uffici è metà del lavoro difensivo.
Le pronunce che ti proteggono
Al quadro si aggiungono tre decisioni del 2026 che delimitano ulteriormente il campo. La Cassazione, con la sentenza n. 15593 del 21 maggio 2026, si è pronunciata sull’omologazione forzosa in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, escludendone l’estensione al meccanismo della ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112, comma 2, CCII; con l’ordinanza n. 7663 del 30 marzo 2026 ha affrontato l’applicabilità ratione temporis delle modifiche apportate dal correttivo all’art. 112, comma 2. Con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, infine, ha precisato che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII — principio che riguarda i debitori minori, ma che illumina per contrasto il rigore procedimentale richiesto nel concordato preventivo.
Mossa 6 — Le pressioni laterali: DURC, pagamenti bloccati, compensazioni e piani decaduti
La mossa
Mentre la partita principale si gioca sul piano e sul voto, l’avversario dispone di un arsenale laterale che non attacca il patrimonio, ma l’operatività. Sono le mosse che uccidono le imprese senza pignorare nulla: il DURC irregolare che blocca appalti e subappalti, la verifica ex art. 48-bis del DPR 602/1973 che sospende i pagamenti della pubblica amministrazione superiori alla soglia di legge, il fermo dei rimborsi e le compensazioni dei crediti d’imposta, la decadenza dai piani di dilazione già in corso.
Perché la fa
Perché funziona. Un’impresa che perde il DURC perde i contratti, e un’impresa che perde i contratti perde il piano. Dal punto di vista dell’agente della riscossione, la pressione operativa è il sostituto economico dell’esecuzione quando l’esecuzione è vietata. Non è una forzatura: è l’effetto automatico di norme che continuano a operare anche quando lo scudo concorsuale è attivo.
I suoi limiti
Il primo limite lo ha tracciato la giurisprudenza di merito, ed è prezioso: il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 3 novembre 2025, ha affrontato un’istanza cautelare proposta contestualmente al concordato con riserva avente ad oggetto l’ordine di rilascio del DURC regolare, provvedendo in tal senso, salva la doverosa conferma nella successiva udienza. La regolarità contributiva, quando è condizione di sopravvivenza dell’attività, può entrare nel perimetro della tutela cautelare. È una delle contromosse più sottovalutate dell’intero sistema.
Il secondo limite riguarda la decadenza dai piani di rateizzazione, che ha regole precise e non discrezionali. Per i debiti ricompresi in rateizzazioni richieste fino al 15 luglio 2022, in caso di decadenza per inadempienza è possibile chiedere una nuova dilazione solo dopo aver versato una somma corrispondente alle rate scadute e non pagate; per le richieste presentate dal 16 luglio 2022, invece, in caso di decadenza non è possibile ottenere una nuova rateizzazione per gli stessi debiti. La decadenza di una o più rateizzazioni, però, non preclude altre richieste di dilazione per i debiti non inseriti nei piani decaduti.
Il terzo limite è che il quadro delle dilazioni si è ampliato, e questo gioca a favore del debitore che sa usarlo: per effetto della riforma della riscossione, dal 1° gennaio 2025 il numero massimo di rate concedibili a semplice richiesta per i debiti fino a 120.000 euro è stato elevato a 84 rate per le istanze presentate nel 2025-2026, 96 rate per il 2027-2028 e 108 rate dal 2029, mentre per le domande documentate è possibile ottenere da 85 a 120 rate.
Il quarto limite è l’esistenza, nel 2026, di una definizione agevolata: la rottamazione-quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consente il pagamento in unica soluzione o in 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo, e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, con le somme già versate acquisite a titolo di acconto. La presentazione della domanda produce effetti sospensivi sulle azioni esecutive e cautelari e consente di ottenere il DURC regolare. È accessibile anche a chi si trova in procedura concorsuale, con il debito definito trattato secondo le regole dei crediti prededucibili.
La tua contromossa
La contromossa non è ideologica, è di calcolo. Prima di scegliere la strada concorsuale bisogna verificare quanto costa la strada amministrativa, e viceversa: un’impresa con carichi prevalentemente compresi entro il 31 dicembre 2023 e con capacità di generare cassa potrebbe trovare nella definizione agevolata, magari combinata con una dilazione sui carichi residui, una soluzione meno invasiva; un’impresa con passivo eterogeneo, banche esposte e fornitori strategici troverà nella cornice concordataria l’unico contenitore capace di tenere insieme tutti i fronti.
La seconda contromossa è la richiesta di misure cautelari mirate sull’operatività, sul modello fiorentino: DURC, rapporti contrattuali essenziali, continuità dei flussi.
La terza è la disciplina finanziaria: nessun piano sopravvive se il debito fiscale corrente continua a crescere dopo la domanda.
La partita giocata: tre simulazioni mossa contro contromossa
Quelle che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite a scopo illustrativo per mostrare il funzionamento dei meccanismi descritti. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — La corsa all’ipoteca
Impresa manifatturiera, passivo complessivo 1.847.000 €, di cui 612.400 € verso l’agente della riscossione per IVA e ritenute affidate fra il 2019 e il 2023. Capannone di proprietà, valore di perizia 780.000 €, ipoteca bancaria di primo grado per 430.000 €.
Il 4 marzo l’agente della riscossione notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, con termine di trenta giorni. L’impresa ha quindi fino al 3 aprile prima che l’ipoteca possa essere iscritta.
Scenario A — inerzia. L’impresa cerca di trattare informalmente e lascia scadere il termine. Il 9 aprile viene iscritta ipoteca per il doppio del credito. Il residuo valore libero del capannone (780.000 − 430.000 = 350.000 €) risulta ora assorbito dalla nuova garanzia. Quando, il 20 maggio, l’impresa deposita la domanda con riserva, il credito erariale non è più un credito da trattare come chirografario per la parte eccedente i privilegi: è assistito da una prelazione immobiliare che condiziona ogni ipotesi di piano.
Scenario B — anticipo. L’impresa deposita il 28 marzo la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII con contestuale istanza di misure protettive, indicando espressamente che lo strumento prescelto è il concordato preventivo in continuità. Il tribunale fissa il termine e pubblica il decreto. Il divieto di azioni esecutive e cautelari per i creditori anteriori blocca l’iscrizione programmata. Il residuo di 350.000 € resta disponibile nel piano come risorsa da destinare al ceto creditorio secondo le regole di distribuzione. Differenza fra i due scenari: dodici giorni di calendario.
Simulazione 2 — Il no dell’Erario e l’aritmetica che lo supera
Società di servizi, debito erariale certificato 1.236.500 €, di cui 742.000 € per IVA. Proposta: pagamento del 31% dei crediti tributari privilegiati in cinque anni, con apporto di finanza esterna per 180.000 €. Attivo liquidabile stimato in sede di liquidazione giudiziale: 470.000 € lordi, ridotti a 318.000 € netti dopo spese di procedura e crediti prededucibili, con soddisfacimento stimato dei privilegiati erariali al 19%.
L’Agenzia delle Entrate non aderisce. Il voto contrario, per il peso del credito, impedisce il raggiungimento delle maggioranze.
Se l’attestazione è generica, il tribunale non ha la base per la comparazione e il concordato non regge.
Se l’attestazione è costruita come richiede l’art. 88, comma 2, CCII, con confronto analitico fra il 31% offerto e il 19% liquidatorio, corredato dalla stima del valore di liquidazione bene per bene, il debitore può coltivare in omologazione l’istanza ex art. 88, comma 3, CCII: l’adesione era determinante, e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Il vantaggio comparativo di 12 punti percentuali, documentato, è ciò che trasforma un no in un’omologazione. E, alla luce dell’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, l’eventuale eccezione dell’Ufficio fondata sulle pregresse violazioni tributarie della società non sposta il giudizio, che resta ancorato alla convenienza.
Simulazione 3 — Il termine che si consuma
Impresa edile che deposita la domanda con riserva il 2 luglio. Il tribunale fissa il termine in 55 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, con obblighi informativi mensili e fondo spese da versare entro 15 giorni.
Scenario A. L’impresa considera agosto un mese “sospeso”, non deposita la prima relazione informativa e versa il fondo spese in ritardo. A fine agosto un creditore segnala la duplice inadempienza e chiede la revoca dei termini. Il termine dell’art. 44 non è soggetto alla sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto per i termini processuali ordinari: l’impresa si trova a discutere della revoca con il piano incompleto.
Scenario B. L’impresa mette a calendario, già il giorno del deposito, tutte le scadenze: fondo spese entro il 17 luglio, prima relazione informativa entro il 2 agosto, seconda entro il 2 settembre, deposito del progetto di regolazione della crisi entro il 20 agosto per poter chiedere la proroga con giustificati motivi comprovati. Alla scadenza deposita l’istanza di proroga allegando il progetto: ottiene i sessanta giorni ulteriori e arriva al deposito della proposta con un’attestazione completa. Stesso caso, stesso tribunale, stesso creditore: esito opposto.
Quando all’avversario conviene davvero trattare
Esiste un momento, in ogni partita, in cui la convenienza della controparte si sposta. Riconoscerlo è ciò che distingue una difesa passiva da una strategia.
Il primo momento è quando l’alternativa liquidatoria diventa dimostrabilmente peggiore. Finché il creditore pubblico può ragionevolmente pensare di recuperare di più dalla liquidazione, non ha motivo di aderire. Nel momento in cui la relazione di convenienza mostra il contrario con numeri verificabili — valore di liquidazione stimato secondo i criteri vigenti, spese di procedura, prededuzioni, tempi di realizzo — il rifiuto diventa per l’Ufficio una posizione difficile da sostenere davanti al giudice e internamente.
Il secondo momento è quando il credito è a rischio di degradare. Un credito privilegiato che insiste su beni il cui valore di realizzo non copre le prelazioni anteriori è, in sostanza, un credito chirografario travestito. L’Erario che riceve una proposta la quale valorizza quel credito più di quanto varrebbe nello scenario liquidatorio ha un interesse economico oggettivo a chiuderla.
Il terzo momento è la continuità aziendale con flussi credibili. Un’impresa che continua a operare genera IVA corrente, ritenute, contributi: gettito futuro. L’Amministrazione finanziaria è, fra tutti i creditori, quella che ha il maggiore interesse strutturale alla sopravvivenza dell’impresa, perché è l’unica che continuerà a incassare da quell’impresa anche dopo l’omologazione. Un piano di continuità documenta al Fisco non solo cosa incasserà dal passato, ma cosa incasserà dal futuro — ed è un argomento che nessun piano liquidatorio potrà mai offrire.
Il quarto momento è la finestra delle definizioni agevolate. Quando è aperta una definizione come quella prevista per il 2026, l’agente della riscossione ha un percorso amministrativo già tracciato per chiudere posizioni, con effetti sospensivi sulle azioni esecutive e con il rilascio del DURC regolare. In quella finestra, la combinazione fra definizione agevolata sui carichi rientranti e trattamento concorsuale sui restanti può risultare, per entrambe le parti, più efficiente della battaglia.
Il quinto momento è quello in cui il tempo comincia a costare più a lui che a te. Ogni mese di procedura, per l’agente della riscossione, è un mese di posizione aperta, di ruoli bloccati, di impossibilità di chiudere. Quando il debitore dimostra di essere in grado di reggere la durata — informativa impeccabile, gestione corrente in ordine, fiscalità post-domanda regolare — la pressione del tempo si inverte.
Il quadro va letto senza illusioni: la trattativa con il creditore pubblico non si apre con la simpatia e non si chiude con la buona volontà. Si apre e si chiude con un documento che dimostra la convenienza.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume la sequenza tipica: cosa fa la controparte, quale vincolo la limita, cosa può fare il debitore e in quale finestra temporale la contromossa è ancora giocabile. È lo schema che conviene tenere sotto gli occhi durante tutta la fase con riserva.
| Mossa del creditore pubblico | Vincolo o termine che lo limita | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77, c. 2-bis, DPR 602/1973) | Soglia minima di 20.000 € di credito; termine di 30 giorni prima dell’iscrizione | Deposito della domanda ex art. 44 CCII con istanza di misure protettive; in alternativa istanza di dilazione (art. 19, c. 1-quater, DPR 602/1973) | Entro i 30 giorni dalla comunicazione |
| Espropriazione immobiliare | Esclusione dell’unica abitazione di residenza (salvo A/8 e A/9); soglia di 120.000 €; ipoteca iscritta da almeno 6 mesi (artt. 76-77 DPR 602/1973) | Verifica dei presupposti e opposizione nella sede propria; misure protettive per i crediti anteriori | Prima dell’avvio della vendita |
| Pignoramento presso terzi e azioni esecutive | Divieto per i creditori anteriori con misure protettive concesse (art. 54, c. 2, CCII) | Istanza di misure protettive con indicazione analitica dei beni e dei rapporti strumentali all’impresa | Contestuale alla domanda |
| Certificazione del carico fiscale (art. 88, c. 5, CCII) | Non consolida né rende definitivi i crediti contestati | Ricostruzione autonoma del debito: notifiche, prescrizioni, contenzioso pendente, scomposizione capitale/sanzioni/interessi | Prima del deposito della domanda |
| Segnalazione per la revoca dei termini (art. 44, c. 2, CCII) | Presupposti tipizzati: atti in frode, grave violazione degli obblighi informativi, mancato fondo spese | Informativa mensile puntuale, dichiarazione degli atti rilevanti, versamento tempestivo del fondo | Dal decreto fino alla scadenza del termine |
| Opposizione alla proroga del termine | La proroga richiede giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione | Deposito dell’istanza corredata dal progetto già in stato avanzato | Prima della scadenza del termine iniziale |
| Reazioni unilaterali sui contratti essenziali | Art. 94-bis CCII; applicabile già in fase prenotativa se la domanda indica la continuità (Trib. Milano, 2.11.2025) | Precisare nella domanda lo strumento e la natura in continuità | Nella domanda stessa |
| DURC irregolare e blocco dell’operatività | Tutela cautelare ex art. 54, c. 1, CCII (Trib. Firenze, 3.11.2025) | Istanza cautelare contestuale con richiesta di ordine di rilascio del DURC regolare | Contestuale alla domanda o subito dopo |
| Voto contrario o silenzio sulla transazione fiscale | Cram down ex art. 88, c. 3, CCII se l’adesione è determinante e la proposta è conveniente | Attestazione ex art. 88, c. 2, CCII e istanza espressa di omologazione forzosa | In sede di omologazione |
| Eccezioni sulla condotta pregressa del debitore | Il sindacato è sulla convenienza, non sulla meritevolezza (Cass. 10723/2026) | Concentrare la difesa sul confronto con la liquidazione giudiziale | Nel giudizio di omologazione |
| Reclamo contro l’omologazione | Legittimazione soggetta a presupposti precisi (Cass. 5828/2026) | Verifica della legittimazione del reclamante e dei vizi dedotti | Nei termini di impugnazione |
| Decadenza dai piani di dilazione | Per le richieste dal 16 luglio 2022 la decadenza preclude una nuova rateizzazione degli stessi debiti | Monitoraggio delle scadenze; valutazione della definizione agevolata sui carichi ammessi | Prima del mancato pagamento che determina la decadenza |
Le domande di chi è sotto attacco
«Se deposito il concordato in bianco, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione smette automaticamente di aggredirmi?» No: lo scudo non è automatico, va chiesto. Il deposito della domanda ex art. 44 CCII produce effetti propri, ma il divieto di azioni esecutive e cautelari per i creditori anteriori dipende dalla richiesta e dalla concessione delle misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII. Chi deposita senza chiederle resta esposto.
«Quanto tempo ho davvero prima di dover depositare piano e proposta?» Da trenta a sessanta giorni, prorogabili fino a ulteriori sessanta. Il termine decorre dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese e la proroga si concede in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. E va ricordato che i termini dell’art. 44, comma 1, lettere a), c) e d), CCII non sono soggetti alla sospensione feriale, che per i termini processuali ordinari opera dal 1° al 31 agosto.
«Posso davvero pagare solo una parte dell’IVA?» Sì, a condizioni precise. La falcidia dei crediti tributari nel concordato passa dalla proposta di trattamento ex art. 88 CCII e richiede l’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, o sulla non deteriorità del trattamento nel concordato in continuità. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ribadito che il pagamento parziale del credito IVA è possibile purché l’attestazione dimostri una soddisfazione non inferiore a quella dello scenario liquidatorio.
«Se l’Agenzia vota contro, è finita?» No. L’art. 88, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare anche in mancanza di adesione, quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle percentuali e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. È il meccanismo che la prassi chiama cram down fiscale.
«Le mie violazioni fiscali passate mi impediscono di accedere al cram down?» Nel concordato preventivo, no. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, ha escluso che il tribunale possa subordinare l’omologazione a un giudizio autonomo di meritevolezza fondato su condotte distrattive o su reiterate violazioni tributarie: il parametro è la convenienza. Diverso è il quadro degli accordi di ristrutturazione, dove l’art. 63 CCII, dopo il correttivo del 2024, prevede espressamente ipotesi ostative legate a condotte qualificate.
«Rischio di perdere i termini per un ritardo nelle comunicazioni al commissario?» Solo se il ritardo è grave. La revoca dei termini presuppone atti in frode, una grave violazione degli obblighi informativi o il mancato deposito del fondo spese, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, e nel contraddittorio con il debitore. Ma proprio per questo l’informativa mensile va trattata come un atto difensivo, non come un adempimento.
I paletti fissati dai giudici
Il quadro che segue raccoglie i riferimenti utilizzati nell’articolo, organizzati per la mossa della controparte che ciascuno limita o definisce. I principi sono riformulati.
Sul cram down fiscale e sui limiti del dissenso dell’Erario
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo con transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024, il tribunale che decide sull’omologazione in ipotesi di cram down deve limitarsi a verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter introdurre un autonomo giudizio di meritevolezza fondato su condotte distrattive pregresse o su reiterate violazioni tributarie. Rilevanza: è la pronuncia che sottrae al creditore pubblico l’argomento del “debitore immeritevole”.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 21 maggio 2026, n. 15593. In tema di concordato in continuità con transazione fiscale e contributiva e mancata adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, l’omologazione forzosa nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024 non si estende al meccanismo della ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: delimita l’ambito dell’istituto e impone di verificare quale regime si applichi al caso concreto.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 30 marzo 2026, n. 7663. Concordato in continuità e omologazione forzosa: la pronuncia affronta l’applicabilità nel tempo delle modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 all’art. 112, comma 2, CCII. Rilevanza: la scelta del momento di deposito della proposta ha conseguenze sostanziali sulla disciplina applicabile.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, non essendo richiesti i passaggi procedimentali propri del concordato preventivo. Rilevanza: utile per distinguere i percorsi dei debitori minori da quelli dell’impresa maggiore.
Sui limiti all’uso dell’omologazione forzosa
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. In tema di accordi di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 CCII, la verifica del giudice di merito sull’impiego dell’istituto per finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle dell’ordinamento costituisce un’indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione; nel caso esaminato, con passivo quasi integralmente tributario e attivo esiguo, il cram down è stato ritenuto non applicabile. Rilevanza: segna il confine fra ristrutturazione e mera falcidia fiscale.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Negli accordi di ristrutturazione, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down presupponeva che fosse intervenuto un accordo, pur se percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva. Rilevanza: chiarisce il presupposto del contesto autenticamente concorsuale.
- Corte di Cassazione, 17 dicembre 2024, n. 32954. L’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale rivolto esclusivamente al creditore erariale non sfugge al sindacato di merito del giudice concorsuale. Rilevanza: è il precedente da cui muove l’intera linea evolutiva successiva.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5828. In tema di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la legittimazione a proporre reclamo è subordinata a presupposti precisi, con possibile eccezione nei casi di vizio procedimentale. Rilevanza: consente di verificare se chi impugna l’omologazione ne abbia effettivamente titolo.
Sulla fase con riserva e le sue regole
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 9371/2025. Nel concordato preventivo con riserva, il termine per rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale ex art. 27 CCII coincide con il momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi — allegazione di proposta, piano e documentazione ex art. 39 — restando irrilevanti il precedente decreto di concessione del termine ex art. 44 e l’eventuale delibazione delle misure protettive o cautelari. Rilevanza: la fase prenotativa non stabilizza le questioni pregiudiziali.
- Tribunale di Modena, 18 febbraio 2025. L’art. 44, comma 1-quater, CCII consente al debitore di avvalersi già nella fase con riserva del regime giuridico dello strumento specificamente indicato; in mancanza di indicazione dello strumento prescelto o di deposito del progetto di regolazione della crisi opera il regime generale. Rilevanza: la domanda va scritta scegliendo, non rinviando la scelta.
- Tribunale di Milano, 2 novembre 2025. Quando la domanda prenotativa precisa di essere diretta all’apertura di un concordato preventivo in continuità, le regole proprie di quell’istituto, e segnatamente l’art. 94-bis CCII, si applicano fin da subito. Rilevanza: la protezione dei contratti essenziali può essere anticipata alla fase con riserva.
- Tribunale di Firenze, 3 novembre 2025. Nel concordato con riserva è ammissibile l’istanza cautelare contestuale volta a ottenere l’ordine di rilascio del DURC regolare, con provvedimento da confermare nella successiva udienza. Rilevanza: estende la tutela cautelare all’operatività dell’impresa.
- Tribunale di Verona, 13 aprile 2026. Nella fase prenotativa ex art. 44 CCII può essere accolta l’istanza di misura cautelare diretta a inibire al concedente in leasing determinate iniziative. Rilevanza: conferma lo spazio delle misure atipiche.
- Tribunale di Verona, 10 aprile 2026. Nella domanda di accesso con riserva è valutabile la contestuale richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili. Rilevanza: la fase con riserva ammette atti gestori autorizzati.
- Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. La società che ha già fruito di misure protettive in composizione negoziata per la durata massima e ne chiede di ulteriori in sede di concordato con riserva deve quantomeno aver accennato per grandi linee a un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile. Rilevanza: la protezione residua si concede a chi mostra un percorso.
- Tribunale di Brindisi, 14 aprile 2026. Il provvedimento che, in sede di impugnazione, revoca quello di omologazione di una proposta di concordato preventivo ha effetti immediati, con conseguente possibilità di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: ricorda che la partita non finisce con l’omologazione di primo grado.
Sulla natura delle garanzie del creditore pubblico
- Corte di Cassazione, 1° marzo 2012, n. 3232. L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del DPR 602/1973 non è riconducibile all’ipoteca legale ex art. 2817 c.c. né assimilabile all’ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., fondandosi su un provvedimento amministrativo. Rilevanza: pronuncia risalente ma tuttora strutturale, perché spiega perché l’ipoteca esattoriale segue un regime proprio rispetto alle garanzie di fonte giudiziale.
Sulla prassi dell’Amministrazione
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026. Prima parte di una ricostruzione sistematica degli istituti del Codice della crisi, con attenzione al trattamento dei debiti tributari e contributivi; riconosce, fra l’altro, la possibilità di prevedere il pagamento parziale del credito IVA quando un professionista indipendente attesti una soddisfazione non inferiore a quella dello scenario liquidatorio. Rilevanza: è il documento con cui l’avversario ha uniformato l’operato dei propri uffici.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel concordato in bianco con forte passivo erariale non basta “assistere”: bisogna giocare la partita, mossa per mossa, sapendo cosa farà la controparte e presidiando ogni scadenza che la legge le impone. Ecco, in concreto, cosa facciamo.
- Ricostruiamo autonomamente il carico fiscale prima del deposito: estratti di ruolo, date e relate di notifica delle cartelle, verifica delle prescrizioni maturate, stato analitico di ogni contenzioso pendente, scomposizione del debito fra capitale, sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione. Non aspettiamo la certificazione dell’Ufficio: la confrontiamo con la nostra.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII indicando espressamente lo strumento prescelto, con l’istanza di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII formulata con l’elencazione analitica dei beni, dei rapporti e dei flussi strumentali all’esercizio dell’impresa.
- Chiediamo le misure cautelari atipiche quando l’operatività è in pericolo: inibitorie verso specifici creditori, ordini relativi al DURC, protezione dei contratti essenziali, sulla scorta degli orientamenti dei tribunali che le hanno concesse.
- Presidiamo il calendario della fase prenotativa: fondo spese, relazioni informative mensili sotto la vigilanza del commissario giudiziale, predisposizione documentata del progetto di regolazione della crisi in vista dell’istanza di proroga. Trattiamo ogni relazione come un atto difensivo, perché è su quelle carte che si gioca l’eventuale istanza di revoca dei termini.
- Costruiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII e curiamo il raccordo con l’attestatore, perché l’attestazione abbia esattamente l’oggetto che la norma richiede: convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale nel concordato liquidatorio, trattamento non deteriore nel concordato in continuità.
- Prepariamo la relazione di convenienza in chiave di omologazione forzosa fin dal principio, con il confronto analitico fra proposta e scenario liquidatorio e la stima del valore di liquidazione: è il documento che, se l’adesione non arriva, consente di chiedere al tribunale l’omologazione ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII.
- Impugniamo gli atti della riscossione che presentano vizi propri — comunicazioni preventive omesse o irregolari, iscrizioni ipotecarie prive dei presupposti di soglia, intimazioni e pignoramenti viziati — distinguendo i vizi dell’atto dai vizi della pretesa e portandoli davanti al giudice competente.
- Verifichiamo in parallelo la convenienza delle soluzioni amministrative: dilazioni ordinarie e documentate secondo il numero di rate oggi concedibile, definizioni agevolate sui carichi che vi rientrano, gestione delle decadenze già maturate. Mettiamo i due percorsi a confronto con numeri, non con impressioni.
- Coltiviamo il giudizio di omologazione e le impugnazioni, verificando la legittimazione di chi propone reclamo e i vizi effettivamente deducibili, e proseguendo la stessa linea difensiva nei gradi successivi.
- Assistiamo l’impresa nella gestione della fiscalità corrente durante la procedura, perché nessun piano regge se il debito successivo alla domanda continua a crescere: è il punto su cui più spesso si perde una partita altrimenti vinta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’abilitazione che deriva direttamente dalla conoscenza tecnica dei percorsi di risanamento e della logica negoziale con i creditori pubblici, cioè esattamente il terreno su cui si decide un concordato con riserva gravato da debito erariale. E pesa la qualifica di avvocato cassazionista, perché la stessa strategia impostata nel giorno del deposito della domanda deve poter essere difesa, senza cambiare difensore e senza cambiare linea, davanti al tribunale, in sede di reclamo e fino in Corte di Cassazione: un orientamento sul cram down fiscale si forma proprio lì, e chi assiste l’impresa deve essere in grado di seguirla fino a quel grado.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti è la ragione operativa per cui questo tipo di partita si può giocare: la convenienza economica del creditore pubblico è materia da commercialista quanto da avvocato: il valore di liquidazione, la stima dei realizzi, la comparazione fra scenari e la sostenibilità dei flussi non sono questioni giuridiche, ma sono l’oggetto stesso del giudizio del tribunale. Lo stesso caso viene letto contemporaneamente sul piano giuridico e su quello economico-aziendale, perché è su entrambi che si vince o si perde.
Chiusura: non vince chi ha ragione, vince chi muove nei tempi giusti
Il concordato in bianco non è un rifugio e non è un espediente. È un dispositivo tecnico che sposta il terreno di gioco: toglie al creditore pubblico la possibilità di aggredire individualmente e lo costringe a misurarsi con un confronto — quello fra la proposta e la liquidazione giudiziale — che è governato da regole, da attestazioni e da un giudice. Nella crisi d’impresa non prevale chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove prima dell’altro. Un’ipoteca iscritta dodici giorni troppo tardi vale più di dieci memorie difensive; una relazione di convenienza costruita bene vale più di qualunque trattativa informale.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo incrocio, e lo fa a partire da competenze verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è quindi tecnicamente attrezzato sui percorsi di risanamento e sulla negoziazione con i creditori pubblici; è coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la struttura necessaria quando la partita si gioca insieme sul Codice della crisi e sul DPR 602/1973; è avvocato cassazionista, e può quindi accompagnare la stessa linea difensiva dal deposito della domanda fino all’ultimo grado di giudizio, senza discontinuità e senza passaggi di mano. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo gli atti, costruiamo la strategia e presidiamo ogni termine che la legge impone alla controparte.
📩 Se stai valutando una domanda di concordato con riserva, o hai già ricevuto una comunicazione preventiva di ipoteca, un preavviso di fermo o un pignoramento, non lasciar passare nemmeno una scadenza: contatta subito lo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
