Concordato In Bianco: Guida Completa Per Imprenditori In Crisi

Un’impresa che non riesce più a pagare con regolarità fornitori, banche e dipendenti ha bisogno di due cose insieme: tempo per costruire una soluzione e protezione mentre la costruisce. Il cosiddetto concordato in bianco serve esattamente a questo. Con un ricorso sintetico il debitore “prenota” l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e ottiene dal tribunale un termine per depositare piano, proposta e documenti. Nel frattempo, se lo chiede, i creditori non possono avviare o proseguire pignoramenti e sequestri.

Il meccanismo però è rigido. I termini sono brevi, non si sospendono in agosto e sono presidiati da un commissario giudiziale che riferisce al tribunale. Il rischio principale è che una domanda depositata senza un progetto credibile si trasformi nell’anticamera della liquidazione giudiziale, con tempi più stretti e margini di manovra ridotti rispetto a prima.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua abilitazione riguarda proprio la gestione delle trattative tra impresa in difficoltà e creditori, che è il contenuto sostanziale della fase con riserva. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, rilevante perché nelle crisi d’impresa il ceto bancario è quasi sempre il primo interlocutore. La qualifica di cassazionista consente infine di seguire reclami e impugnazioni fino all’ultimo grado con la stessa linea difensiva.

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Inquadramento normativo: che cos’è la domanda di accesso con riserva

Sul piano normativo, l’espressione “concordato in bianco” è un’etichetta della prassi. La legge fallimentare lo disciplinava all’art. 161, comma 6, introdotto dal D.L. 83/2012. Oggi l’istituto si trova nell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), modificato dal D.Lgs. 83/2022 e poi dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La rubrica attuale parla di “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”.

In sintesi, il debitore presenta la domanda di accesso prevista dall’art. 40 CCII, allegando la sola documentazione minima dell’art. 39, comma 3, e si riserva di depositare in seguito proposta, piano e accordi. La documentazione minima comprende i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati nel registro delle imprese, e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione.

La disciplina prevede che il tribunale, ricevuta la domanda, pronunci un decreto con quattro contenuti:

  1. fissa un termine tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese (art. 45, comma 2), entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con piano e attestazione, oppure chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis);
  2. nomina un commissario giudiziale, con il compito di riferire immediatamente su atti in frode non dichiarati e su condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi;
  3. stabilisce obblighi informativi almeno mensili, anche sulla gestione finanziaria, e il deposito mensile di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che viene iscritta nel registro delle imprese;
  4. ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura.

La ratio della norma

La ratio è duplice. Da un lato si vuole incentivare l’emersione tempestiva della crisi: l’imprenditore che non ha ancora un piano completo può comunque rivolgersi al tribunale e mettere il patrimonio al riparo dalle azioni individuali. Dall’altro lato il legislatore conosce gli abusi del passato, quando la domanda veniva usata solo per rinviare il fallimento. Per questo il termine massimo è stato ridotto rispetto alla legge fallimentare (che consentiva fino a centoventi giorni), il commissario è sempre nominato e gli obblighi informativi sono stringenti.

Le novità del correttivo 2024

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Va precisato che l’obiettivo dichiarato è rendere la fase con riserva autonoma rispetto alla disciplina del concordato preventivo. In termini operativi:

  • dal deposito della domanda fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (spossessamento attenuato, autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, divieto di acquisire prelazioni);
  • per lo stesso periodo sono sospese le regole sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4-6, 2482-ter c.c.) e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale;
  • gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e comportano la revoca del decreto di concessione del termine;
  • il debitore può chiedere di applicare fin da subito il regime dello strumento che intende utilizzare, se deposita un progetto di regolazione redatto in conformità a quello strumento.

Distinzione da istituti affini

Il concordato in bianco non va confuso con la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII, derivata dal D.L. 118/2021). La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto tramite la piattaforma delle camere di commercio e tratta con i creditori senza aprire una procedura davanti al tribunale, salvo la richiesta di misure protettive. La domanda con riserva, invece, è già una domanda giudiziale, con commissario, obblighi informativi e controllo del tribunale.

Un esempio chiarisce la differenza. Una società con un calo di fatturato e qualche rata di mutuo arretrata, ma senza pignoramenti in corso, può avere interesse a partire dalla composizione negoziata, più riservata e flessibile. Una società che ha già ricevuto un pignoramento presso terzi sul conto corrente e un ricorso per liquidazione giudiziale ha bisogno di una protezione immediata e opponibile a tutti: in questo caso la domanda con riserva, corredata da un progetto serio, è spesso lo strumento più adatto.


Requisiti e termini

Requisiti soggettivi

La domanda con riserva è riservata al debitore che può accedere a uno degli strumenti che essa “prenota”: concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. In linea generale si tratta dell’imprenditore commerciale che non rientra nella nozione di impresa minore. L’impresa minore e il consumatore accedono invece agli strumenti da sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore), con un percorso diverso che passa per l’Organismo di composizione della crisi.

Per le società, l’art. 120-bis CCII, come chiarito dal correttivo 2024, attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva a decidere l’accesso a uno strumento di regolazione, anche nella forma con riserva. La decisione va verbalizzata e depositata nel registro delle imprese.

Requisiti oggettivi

Il presupposto è lo stato di crisi o di insolvenza. Lo stato di crisi è definito dall’art. 2 CCII come lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi.

Requisiti documentali

La domanda deve contenere almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione. La Cassazione ha qualificato l’elenco nominativo dei creditori come requisito di ammissibilità della domanda con riserva (Cass. civ., 23 luglio 2024, n. 20476): senza di esso il tribunale non può concedere il termine.

I termini, uno per uno

Il termine per il deposito del piano decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese e va da trenta a sessanta giorni. È prorogabile su istanza del debitore, fino a ulteriori sessanta giorni, in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione. Dopo il correttivo, la giurisprudenza di merito ha ammesso la proroga anche quando pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Il termine per versare le spese della procedura è perentorio e non può superare dieci giorni. Il mancato versamento consente al tribunale di revocare il decreto.

Gli obblighi informativi hanno cadenza almeno mensile fino alla scadenza del termine.

Le misure protettive tipiche, se richieste, operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il giudice deve confermarle o revocarle con decreto entro trenta giorni dall’iscrizione; se il decreto non viene depositato in tempo, gli effetti protettivi cessano e la domanda può essere riproposta. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi, con possibilità di proroga entro il limite complessivo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII, che comprende anche le misure ottenute in un’eventuale composizione negoziata precedente.

Va precisato che, per espressa previsione dell’art. 44, comma 3, CCII, i termini per il deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento delle spese non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale, che negli altri procedimenti civili opera dal 1° al 31 agosto, qui non si applica: un termine che scade il 20 agosto scade il 20 agosto.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito di proposta, piano e documenti (30-60 giorni)Iscrizione del decreto nel registro delle impreseFissato dal tribunale; nessuna sospensione ferialeChiusura della fase con riserva; possibile apertura della liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti e c’è istanza
Proroga (fino a ulteriori 60 giorni)Scadenza del termine originarioSu istanza motivata, con progetto già predispostoSe non chiesta prima della scadenza, il termine originario si consuma
Versamento spese di procedura (max 10 giorni)Decreto del tribunalePerentorioRevoca del decreto di concessione dei termini
Informative e relazione mensileDecreto del tribunaleAlmeno mensile; nessuna sospensione ferialeRevoca in caso di grave violazione
Conferma delle misure protettive (30 giorni)Iscrizione della domanda nel registro delle impreseTermine per il giudiceCessazione degli effetti protettivi; domanda riproponibile
Durata delle misure protettiveDecreto di confermaMax 4 mesi, prorogabili; tetto complessivo 12 mesi (art. 8)Riespansione delle azioni esecutive e cautelari
Inefficacia delle ipoteche giudiziali90 giorni anteriori alla pubblicazione della domandaEffetto di legge (art. 46, comma 5)Ipoteca inopponibile ai creditori anteriori

La procedura passo per passo

1. La scelta preliminare dello strumento e del tribunale

Prima di depositare, l’impresa deve sapere, almeno in via di ipotesi, quale strumento intende utilizzare. La domanda con riserva lascia aperta la scelta, ma il comma 1-quater consente di anticipare il regime dello strumento prescelto depositando un progetto conforme. In mancanza, si applica il regime più rigido del concordato preventivo.

Il tribunale competente è individuato dall’art. 27 CCII: quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presunto coincidente con la sede legale. La Cassazione ha precisato che la presunzione cede quando si prova che la gestione effettiva si svolge altrove e che tale diversa collocazione è riconoscibile dai terzi (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2025, n. 6620; Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2025, n. 21865). Il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito non sposta la competenza (art. 28 CCII).

2. La delibera degli amministratori

Per le società di capitali e di persone, la decisione spetta agli amministratori (art. 120-bis CCII) e deve risultare da verbale redatto da notaio e depositato nel registro delle imprese. Un difetto in questa fase può esporre la domanda a eccezioni di inammissibilità.

3. Il ricorso

In termini operativi, il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII contiene:

  • l’indicazione dello stato di crisi o di insolvenza;
  • la richiesta di concessione del termine, motivando la durata richiesta;
  • l’eventuale richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII;
  • l’eventuale deposito del progetto ai sensi del comma 1-quater;
  • i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori.

La domanda è comunicata al registro delle imprese e pubblicata. Le misure protettive tipiche decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese, non dal deposito in cancelleria: tra i due momenti può trascorrere un giorno o più, e in quell’intervallo un creditore può ancora agire.

4. Il decreto del tribunale

Il tribunale verifica competenza, legittimazione e completezza documentale. Poi fissa il termine, nomina il commissario, stabilisce gli obblighi informativi e ordina il versamento delle spese. Il decreto è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai creditori che hanno chiesto la liquidazione giudiziale, e viene iscritto nel registro delle imprese. Il decreto sulle spese non è reclamabile: eventuali contestazioni sull’importo si fanno valere nel reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2024, n. 12523).

5. La conferma delle misure protettive

Il giudice designato, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda. La giurisprudenza di merito prevalente ritiene che per le misure tipiche non occorra fissare un’udienza con tutti i creditori. Secondo un orientamento, la temporanea improcedibilità delle istanze di liquidazione giudiziale non è una misura protettiva in senso tecnico ma un effetto legale della domanda, sottratto al procedimento di conferma.

Le misure protettive atipiche (quelle a contenuto non predeterminato, di cui all’art. 54, comma 2, ultimo periodo) sono invece di regola collegate al deposito di proposta e piano, e difficilmente ottenibili nella sola fase con riserva.

6. La gestione dell’impresa durante il termine

La disciplina prevede che l’imprenditore conservi la gestione ordinaria. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, che acquisisce il parere del commissario; l’istanza deve contenere informazioni idonee sul contenuto del piano (art. 46, commi 1 e 2). Un atto straordinario non autorizzato è inefficace e fa cadere l’intera fase con riserva (art. 44, comma 1-ter): è l’errore con le conseguenze più gravi.

I crediti dei terzi sorti da atti legalmente compiuti sono prededucibili (art. 46, comma 4). Nessun creditore può acquisire prelazioni opponibili agli altri senza autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5).

Il pagamento dei debiti anteriori è in linea di principio precluso, perché altererebbe la parità di trattamento. Nel concordato in continuità l’art. 100 CCII consente di chiedere l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali, con attestazione di un professionista indipendente. L’art. 99 CCII disciplina invece l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili.

7. Gli obblighi informativi

Ogni mese il debitore deposita le informative disposte dal tribunale e la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, che è iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo. Queste relazioni sono pubbliche: i creditori le leggono. Devono quindi essere accurate e coerenti con quanto verrà scritto nel piano.

8. La revoca anticipata

Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, revoca il decreto di concessione dei termini con provvedimento non reclamabile, sentiti il debitore e i creditori istanti, quando accerta atti in frode, condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese (art. 44, comma 2).

9. Il deposito della domanda piena

Entro la scadenza il debitore deposita la proposta di concordato con piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e documentazione completa, oppure la domanda di omologazione dell’accordo o del piano di ristrutturazione. Da quel momento il procedimento prosegue secondo le regole dello strumento scelto. Se la scadenza passa senza deposito, la fase con riserva si chiude e, se ne ricorrono i presupposti e c’è istanza, può essere aperta la liquidazione giudiziale.

10. Il ruolo del commissario giudiziale nella fase con riserva

Il commissario giudiziale è nominato in ogni caso, anche quando la domanda è orientata a un accordo di ristrutturazione, strumento che di per sé non lo prevede. Sul piano normativo il suo compito è duplice. Da un lato vigila sull’adempimento degli obblighi informativi e sulla gestione dell’impresa. Dall’altro deve riferire immediatamente al tribunale ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda e ogni condotta del debitore idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Il decreto lo autorizza inoltre ad accedere alle banche dati indicate dall’art. 49, comma 3, lettera f), CCII, per acquisire informazioni su rapporti finanziari, crediti e posizioni del debitore.

In termini operativi, il commissario è il primo lettore delle relazioni mensili e il soggetto che esprime il parere sulle istanze di autorizzazione agli atti straordinari. Un rapporto trasparente con il commissario non è una formalità: è la condizione perché le istanze vengano accolte in tempi compatibili con le esigenze dell’impresa. Le informazioni fornite devono essere complete fin dall’inizio, perché ciò che emerge dopo, se non era stato dichiarato, viene letto come occultamento.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione

Esempio 1 — Calendario dei termini e sorte di un pignoramento e di un’ipoteca

Dati di partenza. Società a responsabilità limitata con debiti per 1.284.600 €: 612.300 € verso banche, 438.950 € verso fornitori, 233.350 € verso altri creditori. Il 2 aprile 2026 un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sul conto corrente per 47.380 €, con udienza fissata al 20 maggio. Un altro fornitore ha iscritto ipoteca giudiziale su un capannone il 9 febbraio 2026; una banca ne ha iscritta una il 7 gennaio 2026.

Sequenza.

  • 14 aprile 2026: deposito della domanda con riserva, con richiesta di misure protettive.
  • 15 aprile 2026: pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Da questa data il fornitore non può proseguire il pignoramento presso terzi.
  • Il giudice deve confermare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione: entro il 15 maggio 2026. Se il decreto non è depositato entro quella data, gli effetti protettivi cessano e il fornitore può chiedere la prosecuzione all’udienza del 20 maggio.
  • 22 aprile 2026: decreto del tribunale, che concede sessanta giorni; il decreto è iscritto nel registro delle imprese il 24 aprile.
  • Scadenza del termine per il piano: 24 aprile + 60 giorni = 23 giugno 2026.
  • Se entro il 23 giugno il debitore chiede e ottiene la proroga massima di ulteriori sessanta giorni, il nuovo termine scade il 22 agosto 2026. Il mese di agosto non sospende nulla.
  • Relazioni mensili: indicativamente entro il 24 maggio e il 23 giugno, secondo le date fissate nel decreto.

Le ipoteche. Il periodo di novanta giorni anteriore alla pubblicazione del 15 aprile inizia il 15 gennaio 2026. L’ipoteca del 9 febbraio ricade nel periodo ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori. L’ipoteca del 7 gennaio cade fuori dal periodo e resta efficace, salva l’eventuale azione revocatoria in un successivo procedimento di liquidazione giudiziale, per il quale il periodo sospetto si computa a ritroso dalla domanda di accesso anche se questa non è poi sfociata nel concordato (principio di consecuzione affermato da Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2024, n. 20536).

Esito. Il calendario operativo dell’impresa ha tre date critiche: 15 maggio (conferma delle misure), 23 giugno (piano o istanza di proroga), 22 agosto (termine ultimo in caso di proroga).

Esempio 2 — Capitale eroso, atto straordinario e compenso dell’advisor

Dati di partenza. Società a responsabilità limitata con capitale sociale di 10.000 € e perdite accertate per 143.720 €. Deposita domanda con riserva il 3 marzo 2026. Durante il termine riceve un’offerta di acquisto per un macchinario non strategico a 86.400 €. L’advisor che assiste la società ha maturato un compenso pattuito di 38.700 €.

Capitale. Senza la domanda, gli amministratori dovrebbero convocare senza indugio l’assemblea per la ricapitalizzazione o la trasformazione (art. 2482-ter c.c.) e, in mancanza, la società sarebbe in scioglimento. Dalla data del deposito e fino alla scadenza del termine queste regole non si applicano (art. 44, comma 1-bis). Per il periodo anteriore al deposito resta però applicabile l’art. 2486 c.c.: se prima del 3 marzo gli amministratori hanno gestito senza criteri conservativi, la responsabilità per quel periodo non viene meno.

Atto straordinario. La vendita del macchinario è un atto di straordinaria amministrazione. Se la società lo stipula senza autorizzazione, la vendita è inefficace e il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine: la protezione cade. Se invece chiede l’autorizzazione, illustrando come il ricavato di 86.400 € si inserisce nel piano, e la ottiene dopo il parere del commissario, l’atto è legalmente compiuto e gli eventuali crediti dei terzi che ne derivano sono prededucibili.

Compenso dell’advisor. L’art. 6, comma 1, lett. c), CCII riconosce la prededuzione ai crediti dei professionisti incaricati per la domanda di concordato preventivo nei limiti del 75% del credito maturato e a condizione che la procedura sia aperta. Se il concordato viene aperto: 38.700 × 75% = 29.025 € in prededuzione; i restanti 9.675 € concorrono come credito chirografario. Se la procedura non viene aperta, il credito non gode della prededuzione ex art. 6, lett. c). In ogni caso la prestazione deve essere stata funzionale alla procedura: la Cassazione ha negato il compenso all’attestatore la cui relazione conteneva gravi carenze (Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2025, n. 6382).


Casi particolari

Domanda con riserva quando è già pendente un ricorso per liquidazione giudiziale

La domanda con riserva è ammessa anche se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale. Il tribunale tratta i procedimenti in modo coordinato e, finché pende il termine, la sentenza di apertura della liquidazione non può essere pronunciata. Dopo il correttivo 2024, la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile anche la proroga del termine in pendenza dell’istanza di liquidazione, purché sussistano giustificati motivi comprovati da un progetto già predisposto. Va precisato che in questo scenario il vaglio del tribunale sulla serietà dell’iniziativa è più severo: una domanda dilatoria può essere qualificata come abuso del processo, secondo il principio affermato da Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935.

Domanda con riserva orientata a un concordato in continuità

Se il debitore dichiara fin dalla domanda che intende proporre un concordato in continuità aziendale e deposita un progetto conforme (art. 44, comma 1-quater), può invocare subito le regole di quello strumento. Il Tribunale di Milano (2 novembre 2025) ha ritenuto applicabile già nella fase prenotativa l’art. 94-bis CCII, che impedisce ai creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del deposito della domanda. Per un’impresa che vive di contratti di fornitura continuativa, la differenza è concreta. Nella stessa linea, il Tribunale di Firenze (2 novembre 2025) ha confermato in udienza un provvedimento cautelare, chiesto insieme alla domanda con riserva, che ordinava il rilascio del documento di regolarità contributiva necessario per proseguire l’attività.

Misure protettive non confermate

Se il giudice non conferma le misure protettive entro trenta giorni, o le revoca, la protezione viene meno. Secondo il Tribunale di Avellino (13 febbraio 2025), la misura non confermata non può essere recuperata chiedendo la proroga delle altre misure: occorre una nuova iscrizione della domanda nel registro delle imprese. In termini operativi, il debitore deve monitorare la data di iscrizione e sollecitare per tempo il provvedimento.

Impresa che non può accedere al concordato preventivo

L’impresa minore, cioè quella che non supera le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII, non può utilizzare il concordato preventivo. Per lei la strada è il concordato minore, che si propone tramite l’Organismo di composizione della crisi. È una distinzione da verificare prima di qualsiasi deposito: una domanda con riserva presentata da un soggetto non legittimato è destinata all’inammissibilità.

Nell’impostazione dello Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia —, la prima verifica riguarda sempre quale strumento sia davvero accessibile all’impresa, prima ancora di come proteggerla.

Rinuncia alla domanda prima della scadenza

Il debitore può rinunciare alla domanda con riserva, ad esempio perché ha raggiunto un’intesa stragiudiziale con i principali creditori. Va precisato che la rinuncia non cancella gli effetti già prodotti. Le misure protettive cessano e i creditori possono riprendere le azioni individuali. Se pende un’istanza di liquidazione giudiziale, il tribunale prosegue nell’esame di quell’istanza. Inoltre la data della domanda resta il punto di riferimento per il calcolo a ritroso del periodo sospetto in un’eventuale procedura successiva. La rinuncia va quindi valutata insieme alle alternative concrete, non come un’uscita neutra.

Atti compiuti subito dopo il deposito

Nei giorni immediatamente successivi al deposito il confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione è decisivo. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042) ha ribadito la necessità di distinguere caso per caso, secondo criteri che guardano all’incidenza dell’atto sul patrimonio destinato ai creditori, e ha escluso che un ravvedimento successivo possa sanare condotte anteriori non adeguatamente rappresentate ai creditori.


Domande frequenti

Quanto tempo mi dà il tribunale per presentare il piano?

Da trenta a sessanta giorni, decorrenti dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. Il termine è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza, se l’impresa dimostra di avere già predisposto un progetto di regolazione della crisi. La proroga va chiesta prima della scadenza. Poiché questi termini non sono soggetti a sospensione feriale, un termine che cade in agosto non si allunga. Nel complesso, quindi, il tempo massimo per il deposito del piano si aggira intorno ai quattro mesi dalla pubblicazione del decreto.

Con la domanda in bianco le banche possono ancora pignorarmi il conto?

Se la domanda contiene la richiesta di misure protettive, dalla pubblicazione nel registro delle imprese nessun creditore, banche comprese, può iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. La protezione deve però essere confermata dal giudice entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda; in caso contrario cessa. Le misure non impediscono alla banca di esercitare diritti che non siano azioni esecutive o cautelari, come alcune compensazioni contrattuali: questo aspetto va esaminato sul contratto specifico.

Posso continuare a pagare fornitori e dipendenti?

La gestione ordinaria continua, quindi le obbligazioni sorte dopo il deposito per la normale attività si pagano regolarmente e sono prededucibili. Diverso è il caso dei debiti anteriori al deposito: pagarli senza autorizzazione altera la parità tra i creditori e può essere segnalato dal commissario. Nel concordato in continuità è possibile chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare i crediti anteriori dei fornitori essenziali, con l’attestazione di un professionista indipendente.

Cosa succede se alla scadenza non ho il piano pronto?

Se non è stata chiesta la proroga, o se la proroga è già stata consumata, la fase con riserva si chiude. Le misure protettive vengono meno e i creditori recuperano la possibilità di agire. Se pendono istanze di liquidazione giudiziale e il tribunale accerta lo stato di insolvenza, può aprire la liquidazione. Inoltre gli atti compiuti nel periodo anteriore alla domanda restano esposti a revocatoria, con periodo sospetto calcolato dalla data della domanda con riserva.

Da quando decorrono le misure protettive: dal deposito o dalla pubblicazione?

Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Il deposito in cancelleria e la pubblicazione possono non coincidere. Se un creditore compie un atto esecutivo nell’intervallo tra i due momenti, quell’atto non è coperto dal divieto. Per questo è opportuno coordinare con attenzione la tempistica del deposito, soprattutto quando si ha notizia di un’azione imminente.

Ho già usato la composizione negoziata: posso presentare la domanda in bianco?

Sì. La conclusione negativa della composizione negoziata non preclude la domanda con riserva, e il lavoro istruttorio già svolto con l’esperto può essere utilizzato per il progetto di piano. Va però considerato un limite: la durata complessiva delle misure protettive, comprese quelle ottenute durante la composizione negoziata, non può superare dodici mesi (art. 8 CCII). Chi ha già consumato buona parte di quel periodo avrà un margine di protezione ridotto.


Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state selezionate per la loro incidenza diretta sulla fase con riserva. Alcune riguardano procedimenti ancora regolati dalla legge fallimentare, ma esprimono principi che la giurisprudenza continua ad applicare anche nel vigore del Codice della crisi.

1. Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. Principio: la domanda di concordato, anche con riserva, può integrare abuso del processo quando è proposta non per regolare la crisi ma allo scopo evidente di differire la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: resta il parametro con cui i tribunali valutano le domande dilatorie o reiterate, soprattutto in pendenza di istanze di liquidazione giudiziale.

2. Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Principio: il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato è prededucibile nella procedura successiva se la prestazione, valutata ex ante, è stata funzionale alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, e sempre che il debitore sia stato poi ammesso alla procedura. Rilevanza: fissa i confini della prededuzione dei professionisti, oggi recepiti e limitati al 75% dall’art. 6 CCII.

3. Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2024, n. 20476. Principio: il deposito dell’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti è requisito di ammissibilità della domanda con riserva. Rilevanza: un’omissione documentale apparentemente formale può impedire la concessione del termine.

4. Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2024, n. 20536. Principio: in base al principio di consecuzione, il periodo sospetto per la revocatoria degli atti pregiudizievoli si calcola a ritroso dalla domanda di concordato con riserva, anche se questa è stata dichiarata improcedibile ed è seguita da una procedura diversa. Rilevanza: chi deposita e poi non prosegue non “azzera” il rischio revocatorio; il creditore che ha iscritto garanzie in prossimità della domanda resta esposto.

5. Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2024, n. 12523. Principio: il decreto con cui il tribunale ordina il versamento delle spese della fase con riserva non è reclamabile autonomamente; le contestazioni sull’importo si propongono con il reclamo contro l’eventuale sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: la somma va versata nel termine perentorio, senza contare su un’impugnazione immediata.

6. Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2024, n. 25387. Principio: il compenso dell’advisor contabile per la domanda di concordato non è prededucibile se manca la funzionalità della prestazione rispetto alla conservazione dei valori aziendali. Rilevanza: la scelta dei professionisti e la qualità del lavoro nella fase con riserva incidono anche sul rango dei loro crediti.

7. Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730. Principio: il riconoscimento della prededuzione presuppone una continuità tra le procedure che si succedono (consecuzione). Rilevanza: collega la sorte dei crediti sorti nella fase con riserva all’eventuale procedura successiva.

8. Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2025, n. 6382. Principio: il professionista che attesta il piano di concordato non ha un obbligo di risultato, ma una prestazione affetta da gravi carenze non è funzionale e non dà diritto al compenso. Rilevanza: l’attestazione da depositare alla scadenza del termine deve essere rigorosa; un documento inadeguato compromette insieme la procedura e il credito del professionista.

9. Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2025, n. 6620. Principio: per la domanda ex art. 44 CCII è competente il tribunale della sede effettiva, cioè del luogo in cui si assumono le decisioni di gestione; la sede legale vale come presunzione superabile con prove riconoscibili dai terzi. Rilevanza: un errore sulla competenza può far perdere giorni preziosi in una fase in cui ogni giorno conta.

10. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2025, n. 12352. Principio: nel regime della legge fallimentare, il mancato o insufficiente deposito della somma per le spese non comportava automaticamente l’inammissibilità della domanda con riserva, mancando una previsione espressa. Rilevanza: per differenza evidenzia la maggiore severità del CCII, che oggi collega al mancato versamento la revoca del decreto (art. 44, comma 2).

11. Cass. civ., sez. I, 29 luglio 2025, n. 21865. Principio: la competenza spetta al tribunale del centro degli interessi principali, presunto nella sede legale salvo prova di una diversa collocazione percepibile dai terzi. Rilevanza: conferma e consolida l’orientamento sulla competenza territoriale nel procedimento unitario.

12. Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042. Principio: le condotte anteriori alla domanda non adeguatamente rappresentate ai creditori possono integrare atti in frode e giustificare la revoca, senza che rilevino ravvedimenti successivi; per gli atti compiuti subito dopo il deposito della domanda con riserva occorre distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione secondo criteri sostanziali. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul rapporto tra trasparenza iniziale, gestione nella fase con riserva e revoca.

Pronunce di merito di riferimento.

  • Trib. Milano, 2 novembre 2025: nella domanda prenotativa dichiaratamente orientata al concordato in continuità si applicano da subito le regole di quell’istituto, compreso l’art. 94-bis CCII.
  • Trib. Firenze, 2 novembre 2025: conferma, nell’apposita udienza, del provvedimento cautelare chiesto con la domanda con riserva e diretto a ottenere il rilascio del DURC.
  • Trib. Avellino, 13 febbraio 2025: la misura protettiva non confermata perde efficacia e non si recupera con l’istanza di proroga delle altre misure; serve una nuova iscrizione.
  • Trib. Milano, 24 dicembre 2024: dopo il correttivo, le misure protettive possono riguardare anche condotte commissive e omissive dei creditori, non solo le azioni esecutive in senso stretto.
  • Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 settembre 2023: criteri di valutazione della proroga delle misure protettive concesse con la domanda con riserva finalizzata a un concordato in continuità indiretta.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta la fase con riserva come un progetto con scadenze fisse, in cui ogni passaggio viene pianificato prima del deposito. In concreto:

  1. Verifichiamo la legittimazione e lo strumento accessibile, distinguendo tra impresa soggetta al concordato preventivo e impresa minore da indirizzare al concordato minore, e controllando la delibera degli amministratori ex art. 120-bis CCII.
  2. Individuiamo il tribunale competente, esaminando dove si trovano effettivamente gestione e decisioni dell’impresa, per evitare eccezioni che farebbero perdere giorni.
  3. Predisponiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, a partire dall’elenco nominativo dei creditori con crediti e cause di prelazione.
  4. Formuliamo la richiesta di misure protettive e ne seguiamo la conferma entro i trenta giorni dall’iscrizione, sollecitando il provvedimento e gestendo l’eventuale reclamo.
  5. Costruiamo il calendario dei termini — conferma delle misure, versamento delle spese, relazioni mensili, scadenza del piano, eventuale proroga — tenendo conto che agosto non sospende nulla.
  6. Redigiamo le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, per i finanziamenti prededucibili (art. 99) e per il pagamento dei fornitori essenziali (art. 100).
  7. Analizziamo le ipoteche giudiziali e le garanzie iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione, per farne valere l’inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.
  8. Impostiamo la trattativa con il ceto bancario, con lo staff dedicato al diritto bancario, esaminando rapporti di conto, affidamenti e garanzie in vista dell’accordo o del piano.
  9. Coordiniamo con i commercialisti dello staff la redazione delle relazioni mensili, del progetto ex art. 44, comma 1-quater, e del piano definitivo da sottoporre all’attestatore.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli — revoca delle misure, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale — nei gradi di merito e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata permette di valutare se l’impresa debba partire da lì o passare direttamente alla domanda con riserva, e di trasferire il lavoro già fatto da uno strumento all’altro senza disperderlo. La qualifica di cassazionista garantisce inoltre la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dal ricorso introduttivo all’eventuale ricorso di legittimità.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti insieme: i primi presidiano termini, autorizzazioni e contenzioso; i secondi costruiscono i numeri del piano e delle relazioni mensili. Nella fase con riserva, dove un dato contabile sbagliato può diventare una segnalazione del commissario, questa integrazione è una necessità operativa.


Chiusura

La domanda di accesso con riserva concede all’impresa in crisi un periodo breve e protetto per costruire una soluzione. Funziona se tre condizioni sono presenti fin dal giorno del deposito: documentazione completa, calendario dei termini sotto controllo, gestione trasparente verso commissario e creditori. Senza un progetto già avviato, il termine si consuma in fretta e la protezione si esaurisce. Con un progetto serio, invece, la fase con riserva diventa il ponte verso un concordato, un accordo di ristrutturazione o un piano omologato.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coprono l’intero percorso della crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente la gestione delle trattative con i creditori, lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario affianca l’impresa nel confronto con le banche e nella costruzione del piano, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione assicura la difesa in ogni grado. Analizzeremo la situazione dell’impresa, verificheremo lo strumento percorribile e costruiremo la strategia con le scadenze già fissate in agenda.

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