Cosa Succede Se L’impresa Compie Pagamenti Non Autorizzati Durante Il Concordato In Bianco

Un’impresa deposita la domanda di concordato “in bianco”, cioè con riserva di presentare piano e proposta in un secondo momento. Pochi giorni dopo, un fornitore storico minaccia di interrompere le consegne, un dipendente chiede gli arretrati, la banca continua a incassare sul conto anticipi, il consulente pretende l’acconto. E qualcuno, in azienda, paga. Da quel momento la domanda che ci viene posta è sempre la stessa: che cosa succede adesso?

Non esiste una sola risposta a questa domanda: le conseguenze di un pagamento non autorizzato cambiano radicalmente a seconda di chi sei. Per l’amministratore che ha disposto il bonifico il rischio è la revoca del termine, l’apertura della liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, un’imputazione per bancarotta preferenziale. Per il fornitore che ha incassato, il rischio è dover restituire tutto al curatore anni dopo. Per il fornitore essenziale che continua a lavorare, la partita si gioca sulla differenza tra crediti vecchi e crediti nuovi. Per la banca, sul tipo di contratto che regola gli incassi. Per il lavoratore, sulla possibilità di un’autorizzazione specifica. Per il professionista che assiste l’impresa, sul diritto stesso al compenso.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi sei sezioni dedicate ad altrettanti profili: l’imprenditore o l’amministratore che ha pagato; il creditore che ha ricevuto il pagamento; il fornitore che prosegue il rapporto con l’impresa; la banca; il lavoratore dipendente; il professionista incaricato della procedura. Seguono le simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché i pagamenti in pendenza di una domanda di concordato si collocano esattamente nel territorio della crisi d’impresa, in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione dei rapporti con fornitori, banche e lavoratori nella fase in cui l’impresa cerca una soluzione concordata è il cuore di quella funzione. E perché, quando un pagamento non autorizzato porta a un procedimento di revoca, a un reclamo o a un giudizio di inefficacia, serve un difensore cassazionista che possa seguire la vicenda fino all’ultimo grado.

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Le regole che valgono per tutti: cosa dice il Codice della crisi

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la cornice normativa comune. Le sezioni successive vi rimandano senza ripeterla.

Che cos’è il concordato “in bianco”

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) consente al debitore di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di depositare in seguito la proposta, il piano e la documentazione (art. 44, comma 1, lett. a, CCII). Il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale fino a ulteriori sessanta giorni. Quando la domanda è orientata al concordato preventivo, il tribunale nomina un commissario giudiziale e fissa obblighi informativi periodici a carico del debitore, compresi quelli sulla gestione finanziaria dell’impresa.

Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese scattano, se richieste e concesse, le misure protettive (art. 54 CCII): i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. È lo scudo che rende il concordato in bianco così utilizzato. Ma lo scudo ha un prezzo.

Il prezzo dello scudo: lo “spossessamento attenuato”

Il debitore conserva la gestione dell’impresa, ma non può più disporre liberamente del patrimonio, che da quel momento è destinato alla soddisfazione concorsuale dei creditori. L’art. 46, comma 1, CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale; in difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. La domanda di autorizzazione deve contenere informazioni idonee sul contenuto del piano, e il tribunale può acquisire il parere del commissario.

Dopo l’apertura del concordato vale una regola analoga, affidata al giudice delegato (art. 94 CCII). I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili (art. 46, comma 4, CCII): chi contrae con l’impresa nel rispetto delle regole viene pagato prima degli altri creditori.

Perché pagare un debito vecchio è quasi sempre un atto “straordinario”

Il punto più delicato è questo. Con il deposito della domanda si forma una linea di demarcazione: i debiti anteriori diventano debiti concorsuali, destinati a essere soddisfatti secondo il piano e secondo le regole di graduazione, non uno per uno secondo le pressioni del momento. Pagare per intero un creditore anteriore, mentre gli altri attendono la percentuale concordataria, altera la parità di trattamento.

Per questo la giurisprudenza, formatasi già sotto la legge fallimentare e pienamente attuale, riconduce il pagamento di crediti anteriori agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, che richiedono autorizzazione (Cass., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10755; Cass., Sez. I, 16 maggio 2018, n. 11958). E la Cassazione ha di recente precisato che, se il debitore non ha fornito informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano, ogni atto idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell’impresa va considerato di straordinaria amministrazione (Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638). In una domanda davvero “in bianco”, quindi, i margini dell’ordinaria amministrazione si restringono.

Esiste una via legale per pagare alcuni crediti anteriori: l’art. 100 CCII consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per beni o servizi essenziali alla prosecuzione, con l’attestazione di un professionista indipendente che ne certifichi l’essenzialità e la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non serve se i pagamenti sono coperti da nuove risorse apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata. Alle stesse condizioni il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni per le mensilità antecedenti il deposito ai lavoratori addetti all’attività che prosegue.

Le quattro conseguenze possibili di un pagamento non autorizzato

Tutte le sezioni che seguono ruotano attorno a queste quattro conseguenze, che possono presentarsi da sole o cumularsi:

  1. Inefficacia del pagamento rispetto ai creditori. Il pagamento non si “annulla” tra le parti, ma non è opponibile alla massa. Se la procedura sfocia in liquidazione giudiziale, il curatore può agire per ottenere la restituzione della somma, senza dover dimostrare i presupposti della revocatoria (sulla legittimazione del curatore, Trib. Verona, 5 marzo 2026).
  2. Revoca del termine o dell’ammissione. L’art. 106 CCII prevede che il compimento di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori possa portare alla revoca dell’ammissione e, su istanza, all’apertura della liquidazione giudiziale; nella fase del concordato in bianco, l’art. 44 CCII consente al tribunale di revocare il termine concesso quando emergono le stesse situazioni. La revoca non è automatica: conta l’effetto pregiudizievole o fraudolento (Cass., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808).
  3. Perdita della prededuzione e di altri benefici. Gli atti non legalmente compiuti non generano crediti prededucibili, e la mancata apertura effettiva della procedura restringe ulteriormente il perimetro della prededuzione (Cass., Sez. I, n. 1730/2025).
  4. Rilevanza penale. Se all’insuccesso del concordato segue la liquidazione giudiziale, i pagamenti preferenziali possono integrare la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII, reso applicabile al concordato dall’art. 341 CCII). I pagamenti autorizzati dal giudice ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 CCII sono invece esenti per espressa previsione dell’art. 324 CCII.

Ordinaria o straordinaria? Una griglia di lettura

Poiché quasi tutto dipende dalla qualificazione dell’atto, conviene avere una griglia pratica. Non è una regola scritta nel Codice, ma la sintesi dei criteri che i tribunali utilizzano con maggiore frequenza.

Sono di regola atti di ordinaria amministrazione, che l’impresa può compiere senza autorizzazione: il pagamento delle retribuzioni maturate dopo il deposito; l’acquisto di materie prime e servizi per la produzione corrente, a condizioni di mercato; il pagamento di utenze, canoni e affitti relativi a periodi successivi al deposito; le spese di manutenzione ordinaria degli impianti; gli adempimenti fiscali e previdenziali correnti legati all’attività che prosegue.

Sono di regola atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l’autorizzazione del tribunale: il pagamento, anche parziale, di debiti sorti prima del deposito; la concessione di garanzie e la rinnovazione di garanzie scadute; la stipula di nuovi finanziamenti; le transazioni su crediti o debiti; la vendita di beni strumentali o di rami d’azienda; la rinuncia a crediti; il rilascio di ipoteche o pegni; la rateizzazione di debiti anteriori, compresi quelli tributari.

Esistono poi zone grigie, in cui la valutazione dipende dal caso concreto: un acconto a un professionista, un pagamento anticipato a un fornitore nuovo che pretende il prepagamento, la sostituzione di un macchinario guasto con uno nuovo di valore rilevante. Per queste ipotesi il criterio indicato dalla Cassazione è quello dell’interesse della massa dei creditori (Cass., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713), letto oggi alla luce della regola secondo cui, senza informazioni sul piano, tutto ciò che riduce il patrimonio va trattato come straordinario (Cass. n. 14638/2026). Nel dubbio, la scelta prudente è sempre la stessa: chiedere l’autorizzazione, motivando l’urgenza.

Il ruolo del commissario giudiziale

Nella fase del concordato in bianco il commissario giudiziale è il soggetto che, in concreto, scopre i pagamenti non autorizzati. Riceve le situazioni finanziarie periodiche, può accedere alla contabilità e agli estratti conto, verifica la coerenza tra i flussi di cassa dichiarati e quelli effettivi. Quando rileva un atto non autorizzato, lo segnala al tribunale, che può avviare il procedimento per la revoca del termine o dell’ammissione.

Per l’impresa questo significa che l’occultamento non è una strategia praticabile: i movimenti bancari lasciano traccia, e un pagamento scoperto dal commissario anziché comunicato spontaneamente assume quasi inevitabilmente una luce peggiore. Per i creditori significa che la relazione del commissario è il primo documento da leggere per capire se il proprio pagamento è stato notato e come è stato qualificato.

Con questa mappa in mano, puoi andare direttamente alla sezione che ti riguarda.


Se sei l’imprenditore o l’amministratore che ha pagato

La tua situazione

Sei il titolare della ditta, l’amministratore unico, il consigliere delegato o il direttore finanziario. Hai firmato o autorizzato un bonifico, un assegno, una compensazione, un addebito diretto dopo il deposito della domanda con riserva. Magari l’hai fatto in buona fede, per non perdere un fornitore indispensabile, o perché l’ufficio amministrativo ha semplicemente continuato a lavorare come sempre, pagando le scadenze in calendario. Oppure lo hai fatto consapevolmente, pensando che una somma modesta non avrebbe fatto differenza.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico, tra i profili di questa guida, su cui convergono tutte e quattro le conseguenze elencate nella parte comune. Inefficacia, revoca, perdita di benefici e responsabilità penale riguardano te, o la società che amministri, prima di chiunque altro.

Cosa cambia per te

Dal deposito della domanda non sei più libero di gestire la cassa come prima. Gli atti di ordinaria amministrazione (pagare gli stipendi correnti, acquistare le materie prime per la produzione in corso, pagare le utenze maturate dopo il deposito) restano nella tua disponibilità. Ma il pagamento di un debito sorto prima del deposito è, per regola, un atto che richiede l’autorizzazione del tribunale, e senza autorizzazione è inefficace rispetto ai creditori (art. 46 CCII).

La Cassazione ha chiarito che il pagamento di un debito scaduto, effettuato senza autorizzazione dopo il deposito della domanda, costituisce di regola causa di revoca, salvo che tu dimostri che non ha pregiudicato i creditori, perché ispirato alla loro migliore soddisfazione, e che non era diretto a frodarne le ragioni (Cass., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808; Cass., Sez. I, 12 giugno 2020, n. 11345). Attenzione al dettaglio: l’onere della prova è a tuo carico. Non è il commissario a dover dimostrare il danno; sei tu a dover dimostrare che il danno non c’è stato.

C’è anche una sfumatura favorevole. La Suprema Corte ha escluso che la violazione della parità di trattamento, di per sé, basti a rendere fraudolento il pagamento: in certe situazioni pagare può accrescere, anziché ridurre, la garanzia patrimoniale dei creditori, come quando si evita l’accumulo di interessi e accessori (Cass., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10755). La giurisprudenza di merito ha poi valorizzato l’esiguità della somma e la sua pronta ricostituzione come elementi che possono escludere la frode (Trib. Rovigo, 26 maggio 2015).

I numeri

Immagina un concordato liquidatorio con un attivo netto di 612.000 euro, crediti privilegiati per 248.500 euro e crediti chirografari per 1.410.000 euro. Tolti i privilegiati e i costi di procedura stimati in 57.300 euro, ai chirografari restano 306.200 euro: una percentuale di circa il 21,7%.

Se, dopo il deposito, hai pagato integralmente una fattura chirografaria anteriore di 18.740 euro, quel creditore ha ricevuto il 100% anziché il 21,7% (cioè circa 4.067 euro). La differenza, circa 14.673 euro, è stata sottratta agli altri chirografari. L’attivo disponibile scende a 287.460 euro sui 1.391.260 euro residui di chirografo: la percentuale per tutti gli altri scende a circa il 20,7%. Un punto percentuale può sembrare poco, ma il commissario lo evidenzierà nella relazione, e i creditori lo leggeranno prima di votare.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che il pagamento diventi la ragione formale per cui il tribunale revoca il termine o l’ammissione e apre la liquidazione giudiziale. A cascata, questo espone te amministratore alle azioni di responsabilità del curatore e, se il pagamento aveva lo scopo di favorire un creditore a danno degli altri, al rischio di un procedimento per bancarotta preferenziale.

Sul piano penale, la giurisprudenza richiede che il pagamento sia stato eseguito con lo scopo di favorire un creditore a danno degli altri: non ogni pagamento in stato di insolvenza è di per sé reato. Ma la Cassazione ha anche escluso che l’esigenza di salvare la continuità aziendale giustifichi automaticamente un pagamento preferenziale (Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024). E l’esenzione dell’art. 324 CCII copre solo i pagamenti autorizzati: un pagamento fatto senza passare dal tribunale non ne beneficia.

Un rischio meno evidente riguarda i pagamenti “automatici”: addebiti diretti SDD, deleghe di pagamento, ordini permanenti, compensazioni contabili con clienti che sono anche fornitori. Molti pagamenti non autorizzati nascono così, senza una decisione consapevole.

Le mosse giuste

  1. Blocca subito ogni automatismo. Revoca gli addebiti diretti, sospendi gli ordini permanenti, comunica all’ufficio amministrativo, per iscritto, che nessun debito anteriore alla data di deposito può essere pagato senza autorizzazione.
  2. Informa immediatamente il commissario giudiziale del pagamento già eseguito, con documentazione completa. Il silenzio trasforma un errore in un indizio di frode.
  3. Valuta la ricostituzione della somma, anche attraverso un apporto dei soci senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata, o chiedi la restituzione al creditore che l’ha ricevuta.
  4. Prepara la prova dell’assenza di pregiudizio: un prospetto che dimostri, numeri alla mano, che il pagamento ha evitato un danno maggiore (interruzione di una fornitura essenziale, penali, perdita di commesse).
  5. Per il futuro, usa la strada dell’art. 100 CCII per i fornitori essenziali e i lavoratori, con attestazione e istanza motivata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, costruisce con il team la memoria difensiva nel procedimento di revoca partendo proprio da questa prova: dimostrare, con i dati contabili, che l’atto non ha pregiudicato i creditori.

Come si svolge il procedimento di revoca

Se il commissario segnala il pagamento, il tribunale non decide a porte chiuse. Si apre un procedimento in cui l’impresa viene sentita e può depositare memorie e documenti. È in questa sede che si gioca la partita decisiva: dimostrare che il pagamento non ha pregiudicato i creditori o che era funzionale alla loro migliore soddisfazione.

Gli argomenti che hanno maggiore peso sono di natura concreta: l’importo contenuto rispetto all’attivo; la ricostituzione immediata della somma; la dimostrazione che il pagamento ha evitato un danno maggiore, come l’interruzione di una fornitura essenziale o la perdita di un contratto; la trasparenza con cui l’impresa ha comunicato l’atto. Al contrario, pesano negativamente la reiterazione dei pagamenti, il favore verso creditori collegati ai soci o agli amministratori, l’occultamento dell’operazione.

Se nel frattempo pende un’istanza di liquidazione giudiziale e il tribunale accerta lo stato di insolvenza, la revoca può tradursi nell’apertura immediata della liquidazione. Il provvedimento è impugnabile nelle forme previste dal Codice, e da lì può aprirsi un contenzioso che arriva fino in Cassazione: la continuità della difesa, in questi casi, non è un dettaglio.

Giurisprudenza dedicata

Il principio di riferimento resta Cass., Sez. I, 21 giugno 2019, n. 16808: i pagamenti non autorizzati comportano di regola la revoca, ma il debitore può evitarla dimostrando che non erano pregiudizievoli né fraudolenti. Sulla qualificazione degli atti nella fase prenotativa, Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638: senza informazioni sul piano, ciò che riduce il patrimonio è straordinario.


Se sei il creditore che ha ricevuto il pagamento

La tua situazione

Sei un fornitore, un artigiano, un agente, un locatore, un subappaltatore. Vantavi un credito verso un’impresa che, a un certo punto, ha depositato una domanda di concordato con riserva. Hai insistito, hai sollecitato, magari hai minacciato di fermare le consegne. E sei stato pagato. Hai tirato un sospiro di sollievo, emesso la quietanza, archiviato la pratica.

Per chi è nella tua posizione, la notizia meno gradita è questa: quel pagamento potrebbe non essere definitivo. Le regole ti proteggono meno di quanto speri.

Cosa cambia per te

L’inefficacia prevista dall’art. 46 CCII (e, dopo l’apertura, dall’art. 94) opera nei confronti dei creditori: la somma che hai ricevuto è considerata come se fosse ancora nel patrimonio destinato alla massa. Finché il concordato prosegue e viene omologato, di norma nessuno ti chiede nulla, anche se il commissario segnalerà il pagamento. Se però la procedura sfocia nella liquidazione giudiziale, il curatore può agire contro di te per la restituzione dell’intera somma, senza dover provare che conoscevi lo stato di insolvenza, come invece accadrebbe in una revocatoria (sulla legittimazione del curatore a far valere l’inefficacia degli atti non autorizzati compiuti durante il precedente concordato, Trib. Verona, 5 marzo 2026).

La differenza rispetto alla revocatoria è sostanziale. Nella revocatoria il creditore può difendersi sostenendo di non conoscere lo stato di insolvenza, o invocando le esenzioni per i pagamenti nei termini d’uso. Nell’azione di inefficacia per mancata autorizzazione questi argomenti non contano: conta solo che il pagamento sia avvenuto dopo il deposito e senza autorizzazione. La pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, del resto, rende la situazione conoscibile a tutti.

Una volta restituito quanto ricevuto, il tuo credito originario torna a esistere e puoi insinuarlo al passivo della liquidazione giudiziale, dove concorrerà con gli altri secondo il suo rango. In concreto, avrai pagato due volte il costo della crisi: la restituzione immediata e la falcidia successiva.

I numeri

Hai ricevuto 23.410 euro il 27 marzo 2026, a saldo di fatture di dicembre 2025. La domanda con riserva era stata pubblicata il 12 marzo 2026. Il concordato non viene presentato nel termine e, a luglio, si apre la liquidazione giudiziale. Il curatore ti chiede 23.410 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale. Ti insinui al passivo come chirografario per 23.410 euro. Se il riparto finale per i chirografari sarà dell’8,5%, recupererai circa 1.990 euro. Il saldo netto, rispetto al momento in cui avevi incassato, è una perdita di circa 21.420 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la restituzione a distanza di tempo, quando la somma è già stata spesa, contabilizzata e magari tassata. Esiste poi un rischio penale che spesso si sottovaluta: la Cassazione ha affermato che anche il creditore estraneo alla società risponde, in concorso, di bancarotta preferenziale quando fornisce un contributo determinante alla violazione della parità di trattamento, anche con operazioni formalmente lecite come la compensazione, ed è consapevole del dissesto e del vantaggio ricevuto (Cass. pen., Sez. V, ud. 26 marzo 2025, dep. 10 luglio 2025, n. 25506). Pressioni insistenti, minacce di interruzione delle forniture, accordi “sottobanco” per ottenere il saldo sono esattamente gli elementi che rendono quel contributo rilevante.

Le mosse giuste

  1. Verifica la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e confrontala con la data di accredito: è il primo dato che il curatore guarderà.
  2. Non esercitare pressioni documentate per ottenere pagamenti di crediti anteriori; se il fornitore è davvero essenziale, sollecita l’impresa a chiedere l’autorizzazione ex art. 100 CCII.
  3. Valuta un accantonamento prudenziale della somma ricevuta finché la procedura non è definita.
  4. Se ricevi una richiesta del curatore, fai verificare se il pagamento riguardava davvero un credito anteriore o una prestazione successiva al deposito, che può essere ordinaria amministrazione.
  5. Presenta tempestivamente la domanda di ammissione al passivo per il credito che rinasce con la restituzione.

Come difendersi da una richiesta del curatore

Se ricevi una lettera o un atto di citazione del curatore, le difese non sono molte, ma esistono e vanno verificate con precisione.

La prima riguarda la natura del credito pagato. Se il pagamento riguardava una prestazione eseguita dopo il deposito, non si tratta di un debito concorsuale, e il pagamento può rientrare nell’ordinaria amministrazione. Capita spesso che una rimessa venga imputata dal curatore a fatture vecchie, quando in realtà copriva forniture nuove: la documentazione di consegna e le causali dei bonifici sono decisive.

La seconda riguarda la data. L’inefficacia opera per gli atti successivi al deposito della domanda; un pagamento eseguito prima segue invece le regole della revocatoria, con requisiti e termini diversi, e con le esenzioni che il Codice prevede.

La terza riguarda l’esistenza di un’autorizzazione. Può accadere che il tribunale abbia autorizzato una categoria di pagamenti, per esempio ai fornitori essenziali, senza che il creditore ne fosse informato: verificare il fascicolo della procedura può far emergere un provvedimento che rende il pagamento pienamente efficace.

Infine, anche quando la restituzione è dovuta, resta aperto il tema degli interessi e della collocazione del credito che rinasce, che va insinuato al passivo con il suo rango originario, compresi eventuali privilegi.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Trib. Verona, 5 marzo 2026, sull’azione di inefficacia del curatore, e a Cass. pen., n. 25506/2025, sul concorso del creditore, resta centrale Cass., Sez. I, 18 novembre 2019, n. 29912, che ha confermato l’inefficacia verso i creditori degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione nella fase del concordato in bianco.


Se sei il fornitore che continua a lavorare con l’impresa

La tua situazione

Sei un fornitore di materie prime, un trasportatore, un manutentore, un fornitore di software gestionale, un’azienda di energia. L’impresa in concordato con riserva ti chiede di continuare. Hai un credito vecchio non pagato e ti viene chiesto di fornire ancora. È la situazione più comune e, in un certo senso, la più tutelabile, a condizione di conoscere la regola che separa il vecchio dal nuovo.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo per le prestazioni nuove. Le forniture eseguite dopo il deposito, nell’ambito della gestione corrente, possono essere pagate dall’impresa senza autorizzazione, se rientrano nell’ordinaria amministrazione. Il credito vecchio, invece, resta concorsuale: può essere pagato prima del piano solo con l’autorizzazione del tribunale ex art. 100 CCII, se il concordato prevede la continuità e un professionista indipendente attesta che le tue prestazioni sono essenziali.

Sul fronte della prededuzione occorre prudenza. La Cassazione ha chiarito che il credito per prestazioni rese nella fase prenotativa non diventa automaticamente prededucibile solo perché nato da un atto di ordinaria amministrazione: la prededuzione presuppone che l’atto sia stato legalmente compiuto e che la procedura sia stata effettivamente aperta (Cass., Sez. I, n. 1730/2025). Se il concordato naufraga prima dell’apertura, il tuo credito per le forniture nuove potrebbe trovarsi in una posizione meno forte di quanto immagini.

Un’importante novità arriva dal Tribunale di Milano, che con decreto del 2 novembre 2025 ha ritenuto applicabile già nella fase prenotativa, quando il debitore dichiara di voler proporre un concordato in continuità e presenta un progetto adeguato, la disciplina dell’art. 94-bis CCII: il fornitore essenziale non può sospendere o modificare le prestazioni per il mancato pagamento dei crediti anteriori. In altri termini, non sempre puoi condizionare la prosecuzione al saldo del vecchio.

I numeri

Hai un credito anteriore di 31.860 euro. Dopo il deposito della domanda, fornisci merce per 12.450 euro al mese per tre mesi, pagata regolarmente a 30 giorni. Totale forniture nuove: 37.350 euro, tutte pagate. Queste somme sono al sicuro: pagamenti di debiti correnti, nati dopo il deposito, in regime di ordinaria amministrazione.

Ora immagina che, per convincerti a proseguire, l’impresa ti abbia pagato anche 10.000 euro sul vecchio credito, senza autorizzazione. Quei 10.000 euro sono esposti a inefficacia; i 37.350 no. Se invece l’impresa avesse ottenuto l’autorizzazione ex art. 100, anche i 10.000 euro sarebbero stati legittimi e sottratti alla bancarotta preferenziale per effetto dell’art. 324 CCII.

I rischi specifici

Il rischio principale è confondere i pagamenti, accettando che una rimessa venga imputata ai crediti vecchi anziché alle forniture nuove. Un’imputazione sbagliata trasforma un pagamento sicuro in uno inefficace. Il secondo rischio è rifiutarsi di fornire in una situazione in cui la legge, come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, può impedirti di farlo.

Le mosse giuste

  1. Apri una posizione contabile separata per le forniture successive al deposito e pretendi che ogni pagamento indichi espressamente la fattura saldata.
  2. Chiedi all’impresa se intende presentare istanza ex art. 100 CCII per il tuo credito anteriore e offri la documentazione che dimostra l’essenzialità della tua fornitura.
  3. Non accettare saldi del vecchio credito “fuori procedura”, per quanto allettanti.
  4. Monitora gli adempimenti informativi dell’impresa e la relazione del commissario: se la procedura rischia di non essere aperta, valuta con attenzione termini di pagamento e garanzie per le forniture future.

Come si costruisce un’istanza ex art. 100 che funziona

Se sei un fornitore davvero essenziale, hai interesse a che l’impresa chieda l’autorizzazione nel modo corretto. L’istanza, che il debitore può presentare già con la domanda con riserva o successivamente, deve contenere alcuni elementi che puoi aiutare a documentare.

Anzitutto la prova dell’essenzialità: perché la tua fornitura non è sostituibile in tempi e costi compatibili con la prosecuzione. Contratti di esclusiva, specifiche tecniche, certificazioni, tempi di qualificazione di un fornitore alternativo sono elementi che l’attestatore utilizzerà.

Poi la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori: il pagamento del tuo credito anteriore deve servire a generare valore superiore a quanto costa. Un prospetto che confronti il margine delle commesse rese possibili dalla tua fornitura con l’importo da pagare è lo strumento più convincente.

Infine le risorse: se i soci o un terzo apportano nuova finanza senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata, i pagamenti fino a concorrenza di quell’apporto non richiedono nemmeno l’attestazione. È una via spesso trascurata, che può rendere tutto più rapido.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass., n. 1730/2025, sui limiti della prededuzione nella fase prenotativa, e a Trib. Milano, 2 novembre 2025, sull’anticipazione delle tutele per i contratti essenziali, rileva Cass., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713, secondo cui la natura ordinaria o straordinaria dell’atto compiuto dopo la domanda con riserva va valutata guardando all’interesse della massa dei creditori.


Se sei la banca (o l’intermediario finanziario)

La tua situazione

Sei l’istituto che ha concesso all’impresa un fido di cassa, un anticipo su fatture, un mutuo, una linea di credito garantita. Oppure sei il garante bancario che ha rilasciato fideiussioni a favore dell’impresa verso terzi. Il deposito della domanda con riserva ti pone davanti a decisioni rapide: continuare a incassare, compensare, rinnovare le garanzie, accettare rimborsi.

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: molti dei “pagamenti” che ricevi non sono bonifici disposti dal cliente, ma incassi e compensazioni che avvengono sul conto per effetto di contratti firmati prima della crisi. Stabilire se si tratta di pagamenti non autorizzati dipende dalla struttura giuridica di quei contratti.

Cosa cambia per te

La distinzione chiave è tra mandato all’incasso semplice e mandato all’incasso accompagnato da un patto di compensazione collegato all’anticipazione. La Cassazione ha chiarito che, con il semplice mandato all’incasso, l’obbligo della banca di restituire quanto riscosso sorge al momento della riscossione: se la riscossione avviene dopo la domanda di concordato, non ci sono i presupposti per compensare con il credito anteriore (Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277). Quando invece l’anticipazione è funzionalmente collegata a un mandato all’incasso con patto di compensazione, la giurisprudenza di legittimità formatasi nel 2020 (Cass., Sez. I, nn. 11523 e 11524 del 2020) ha ammesso la cosiddetta compensazione impropria, cioè l’annotazione in conto delle partite di segno opposto nate dallo stesso rapporto, anche per incassi successivi alla domanda.

Diverso il caso in cui sia il cliente a rimborsarti, con un bonifico dal conto ordinario, la rata scaduta di un finanziamento chirografario anteriore: è un pagamento di credito concorsuale e, senza autorizzazione, ricade nella regola generale dell’inefficacia. L’art. 100 CCII prevede una via specifica solo per le rate a scadere del mutuo ipotecario su beni aziendali, a condizioni precise e con attestazione.

Infine, le garanzie. La Cassazione ha stabilito che, nel concordato con riserva, la proroga convenzionale di fideiussioni già scadute non è un semplice prolungamento ma un nuovo contratto, e come atto di straordinaria amministrazione richiede l’autorizzazione del tribunale (Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638). Se l’autorizzazione c’è, i crediti di regresso nati dall’escussione durante la procedura sono prededucibili nel successivo fallimento; se manca, quella tutela viene meno.

I numeri

L’impresa ha un anticipo fatture utilizzato per 146.300 euro. Dopo il deposito, i clienti pagano sul conto dedicato fatture anticipate per 89.720 euro. Se il contratto prevede un mandato all’incasso con patto di compensazione collegato all’anticipazione, secondo l’orientamento del 2020 potrai imputare quei 89.720 euro a riduzione dell’esposizione, che scende a 56.580 euro. Se invece il contratto prevede un mandato semplice senza patto, quegli incassi vanno restituiti alla procedura, e resterai creditore concorsuale per 146.300 euro.

Una differenza di quasi 90.000 euro dipende, dunque, dalla lettura di poche clausole contrattuali.

I rischi specifici

Il rischio principale è trattenere somme che la procedura può reclamare, esponendoti a un’azione di restituzione nel concordato o, in caso di liquidazione giudiziale, a un’azione del curatore. Esiste poi il rischio penale del concorso nella bancarotta preferenziale, che la Cassazione ha riconosciuto anche per il creditore che si avvale consapevolmente di compensazioni per ottenere un vantaggio (Cass. pen., n. 25506/2025).

Le mosse giuste

  1. Riqualifica immediatamente i contratti in essere: mandato semplice o con patto di compensazione, cessione pro solvendo o anticipazione.
  2. Blocca gli addebiti automatici di rate di finanziamenti chirografari anteriori.
  3. Non rinnovare garanzie o affidamenti senza verificare l’autorizzazione del tribunale.
  4. Interloquisci con il commissario giudiziale su incassi e compensazioni prima di contabilizzarli definitivamente.

Il mutuo ipotecario e le rate a scadere

Una disciplina particolare riguarda il mutuo garantito da ipoteca su beni aziendali. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento delle rate a scadere, se l’impresa è in regola con le rate anteriori o se viene autorizzata a pagare anche il debito scaduto per capitale e interessi, e se un professionista attesta che il credito garantito potrebbe essere integralmente soddisfatto dalla liquidazione del bene ipotecato e che il rimborso non lede i diritti degli altri creditori.

Per la banca creditrice ipotecaria questo significa che la prosecuzione regolare dell’ammortamento è possibile, ma passa da un’autorizzazione. Rate addebitate automaticamente sul conto dopo il deposito, senza provvedimento del tribunale, restano esposte alle stesse contestazioni degli altri pagamenti non autorizzati.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638, sulle fideiussioni prorogate; Cass., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22277, sul mandato all’incasso senza patto di compensazione; Cass. pen., Sez. V, n. 25506/2025, sul concorso del creditore.


Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa

La tua situazione

Lavori per un’impresa che ha depositato una domanda di concordato con riserva. Hai stipendi arretrati, magari due o tre mensilità, e ti chiedi se puoi pretenderli, se l’azienda può pagarli, e se, una volta pagati, qualcuno può chiederteli indietro. Oppure sei il responsabile del personale e devi decidere che cosa mettere in busta paga il 27 del mese.

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è questa: il tuo credito ha un privilegio generale, ma il privilegio non significa che possa essere pagato subito, fuori dalla procedura.

Cosa cambia per te

Occorre distinguere tra retribuzioni successive e retribuzioni anteriori al deposito. Gli stipendi maturati dopo il deposito, per il lavoro che continui a prestare, sono debiti correnti della gestione e possono essere pagati regolarmente senza autorizzazione. Le mensilità anteriori, invece, sono crediti concorsuali. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzarne il pagamento, alle stesse condizioni previste per i fornitori essenziali, solo se il piano prevede la continuazione dell’attività e tu sei addetto all’attività che prosegue.

La Cassazione, già sotto la vecchia disciplina, aveva osservato che il pagamento dei crediti di lavoro può addirittura giovare ai creditori, perché impedisce che maturino interessi e rivalutazione (Cass., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10755). Questo argomento pesa nel giudizio sulla frode, ma non elimina il requisito dell’autorizzazione.

Se l’impresa ti paga gli arretrati senza autorizzazione e il concordato fallisce, in teoria il curatore potrebbe chiedere la restituzione. Nella pratica, però, la restituzione riguarda somme che, in una successiva liquidazione giudiziale, avresti comunque potuto recuperare in via privilegiata, e il tuo credito restituito rinascerebbe con lo stesso privilegio. Resta comunque il disagio della doppia procedura.

I numeri

Hai uno stipendio netto di 1.780 euro e due mensilità arretrate anteriori al deposito, per un totale di 3.560 euro netti. L’impresa prosegue con un concordato in continuità. Se il tribunale autorizza il pagamento ex art. 100 CCII, riceverai 3.560 euro subito, senza rischi di restituzione. Senza autorizzazione, l’impresa non dovrebbe pagarli prima dell’omologazione: nel piano in continuità il tuo credito privilegiato dovrà essere soddisfatto secondo le regole del concordato. Le mensilità successive al deposito, invece, ti vengono pagate regolarmente ogni mese.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, non è tanto la restituzione quanto il ritardo: se l’impresa non chiede l’autorizzazione, gli arretrati restano congelati per tutta la durata della procedura. E se il concordato non riesce, dovrai attivare gli strumenti di tutela previsti per i lavoratori delle imprese in liquidazione giudiziale.

Le mosse giuste

  1. Chiedi per iscritto all’azienda se intende presentare istanza ex art. 100 CCII per le mensilità anteriori.
  2. Verifica che in busta paga le mensilità correnti e quelle arretrate siano distinte, per evitare imputazioni confuse.
  3. Conserva cedolini, contratto e comunicazioni: serviranno per l’eventuale insinuazione al passivo.
  4. Segui le comunicazioni del commissario giudiziale, che informa i creditori sull’andamento della procedura.

Chi deve chiedere l’autorizzazione, e perché ti riguarda

L’istanza ex art. 100 CCII può essere presentata solo dal debitore: tu, come lavoratore, non puoi depositarla direttamente. Ma puoi sollecitarla, anche attraverso le rappresentanze sindacali, e puoi fornire all’impresa gli elementi che dimostrano quanto il tuo lavoro sia necessario alla continuità. Le condizioni sono le stesse previste per i fornitori essenziali: la prosecuzione dell’attività, l’essenzialità della prestazione e la funzionalità del pagamento alla migliore soddisfazione dei creditori, attestate da un professionista indipendente, oppure la copertura con nuova finanza.

Va ricordato che la norma riguarda i lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Se il tuo reparto è destinato alla chiusura, l’autorizzazione è più difficile da ottenere, e il tuo credito seguirà il trattamento previsto dal piano per i crediti privilegiati.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 10755, sulla non necessaria natura fraudolenta dei pagamenti di crediti anteriori, con specifico riferimento ai crediti di lavoro.


Se sei il professionista che assiste l’impresa nella procedura

La tua situazione

Sei l’avvocato, il commercialista, l’advisor finanziario, l’attestatore. L’impresa ti ha incaricato di predisporre la domanda con riserva, il piano, la proposta, l’attestazione. Hai un compenso pattuito, magari un acconto già versato, e fatture anteriori per consulenze prestate prima del deposito. Hai anche un ruolo che gli altri profili non hanno: sei tu, spesso, a dover spiegare al cliente che cosa può e non può pagare.

Cosa cambia per te

La tua posizione è stata al centro di una delle pronunce più rilevanti degli ultimi anni. La Cassazione ha stabilito che il professionista incaricato di predisporre la proposta di concordato che omette di informare il debitore del divieto di pagare debiti concorsuali dopo il deposito commette un errore professionale che configura un inadempimento integrale, con la conseguente perdita del diritto al compenso nel successivo fallimento (Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020).

Questa pronuncia si inserisce in un orientamento secondo cui, quando il curatore eccepisce l’inadempimento, spetta al professionista dimostrare di aver eseguito esattamente l’incarico (Cass., Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35489; Cass., Sez. I, 8 luglio 2024, n. 18587), orientamento che le Sezioni Unite avevano già inquadrato nel più ampio tema del compenso dei professionisti nelle procedure concorsuali (Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093).

C’è poi il tema del tuo stesso pagamento. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione il pagamento dei professionisti prima dell’ammissione, con possibili conseguenze sulla procedura (Cass., Sez. I, 11 aprile 2016). La giurisprudenza di merito più recente tende invece a considerare il conferimento di un incarico professionale per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, di norma, un atto di ordinaria amministrazione (Trib. Torino, 12 marzo 2026), pur con limiti legati alla congruità del compenso. Il confine resta delicato: un acconto proporzionato per l’attività successiva al deposito è cosa diversa dal saldo di vecchie parcelle anteriori.

I numeri

Hai fatture anteriori al deposito per 14.270 euro e un incarico per la redazione del piano con compenso di 26.500 euro. Se l’impresa ti paga i 14.270 euro vecchi dopo il deposito senza autorizzazione, quel pagamento è inefficace e può essere reclamato. Se ti versa un acconto di 6.600 euro per l’attività successiva, congruo e documentato, la valutazione è diversa, ma se il concordato non viene aperto il credito residuo di 19.900 euro rischia di non essere prededucibile (Cass., n. 1730/2025). E se hai omesso di avvertire il cliente sul divieto di pagamenti, il curatore potrà opporti l’inadempimento sull’intero compenso.

I rischi specifici

Il rischio principale è la perdita integrale del compenso per non aver informato il cliente sul divieto di pagamenti. È un rischio che riguarda anche chi ha svolto il resto dell’incarico in modo impeccabile.

Le mosse giuste

  1. Consegna al cliente, subito dopo il deposito, un’informativa scritta sul divieto di pagare debiti anteriori, sulle conseguenze e sulla procedura ex art. 100 CCII, e fattela sottoscrivere.
  2. Non accettare il saldo di parcelle anteriori senza autorizzazione.
  3. Documenta l’attività svolta dopo il deposito in modo distinto da quella precedente.
  4. Verifica con il commissario la congruità di eventuali acconti.

Una nota per l’attestatore

Se sei il professionista indipendente chiamato ad attestare l’essenzialità di fornitori o lavoratori ai fini dell’art. 100 CCII, la tua relazione è la base dell’autorizzazione e, per effetto dell’art. 324 CCII, della successiva esenzione penale dei pagamenti. Un’attestazione generica, che non spieghi perché la prestazione è insostituibile e perché il pagamento produce un beneficio per i creditori, espone il tuo operato a contestazioni e indebolisce la posizione di tutti i soggetti coinvolti. La cura della motivazione, in questa fase, è anche la migliore tutela per il tuo compenso.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020, è oggi il riferimento imprescindibile per il tuo profilo, affiancata da Trib. Torino, 12 marzo 2026, sulla natura dell’incarico professionale.


Tre pagamenti, tre esiti: le simulazioni

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Applicano le regole viste finora a tre situazioni parallele, nella stessa impresa e nella stessa finestra temporale.

Dati comuni. Una S.r.l. del settore meccanico deposita domanda di concordato con riserva il 3 marzo 2026, pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo. Il tribunale concede 60 giorni, nomina il commissario e fissa obblighi informativi mensili. La domanda indica l’intenzione di proporre un concordato in continuità diretta.

Simulazione 1 — Il fornitore pagato senza autorizzazione. Il 19 marzo l’amministratore paga 18.740 euro a un fornitore di acciaio per fatture di novembre 2025, dopo che questi ha minacciato di sospendere le consegne. Nessuna istanza ex art. 100. Il commissario rileva il pagamento nella relazione del 10 aprile. Esito A: l’impresa ricostituisce la somma il 22 aprile con un versamento del socio senza obbligo di restituzione, deposita un prospetto che dimostra che senza quella fornitura avrebbe perso una commessa con margine di 41.300 euro, e chiede ora l’autorizzazione per le forniture future. Il tribunale, valutata l’assenza di pregiudizio, può ritenere insussistenti i presupposti della revoca. Esito B: l’impresa tace, il pagamento emerge solo dalla verifica del commissario, il termine viene revocato e a giugno si apre la liquidazione giudiziale: il curatore agisce contro il fornitore per 18.740 euro, e contro l’amministratore valuta profili di responsabilità.

Simulazione 2 — Il fornitore pagato con autorizzazione. Stessa impresa, stesso fornitore, ma il 10 marzo l’impresa deposita istanza ex art. 100 CCII con attestazione che la fornitura di acciaio è essenziale e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Il tribunale autorizza il 17 marzo il pagamento di 18.740 euro. Il pagamento è efficace, non costituisce atto in frode, e in caso di successiva liquidazione giudiziale è esente dalla bancarotta preferenziale ai sensi dell’art. 324 CCII. Il fornitore prosegue le consegne; i crediti per le nuove forniture, nati da atti legalmente compiuti, sono prededucibili se la procedura viene aperta.

Simulazione 3 — La banca e gli incassi sul conto anticipi. Alla data del deposito l’anticipo fatture è utilizzato per 146.300 euro. Tra il 6 marzo e il 30 aprile i clienti pagano sul conto anticipi 89.720 euro di fatture anticipate. Il contratto prevede mandato all’incasso con patto di compensazione collegato all’anticipazione. Secondo l’orientamento di legittimità del 2020, la banca può trattenere gli incassi a riduzione dell’esposizione, che scende a 56.580 euro. Se invece il contratto prevedesse un mandato semplice, la banca dovrebbe riversare alla procedura 89.720 euro e partecipare al concordato per l’intero credito di 146.300 euro. Nel frattempo, l’impresa chiede alla banca di prorogare due fideiussioni scadute per 64.000 euro a favore di un committente pubblico: in mancanza di autorizzazione del tribunale, la proroga, che è un nuovo contratto, non genera crediti di regresso prededucibili.

Il confronto parla da solo: lo stesso importo di 18.740 euro produce esiti opposti a seconda che sia passato o meno dal tribunale, e gli stessi 89.720 euro incassati dalla banca cambiano destinazione in base alla struttura del contratto.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà delle imprese in crisi raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e il modo in cui le regole si sommano.

Il socio-amministratore che è anche creditore della società. È forse il caso più delicato. Se hai finanziato la società e, dopo il deposito, ti rimborsi il finanziamento, cumuli la posizione dell’amministratore che dispone un pagamento non autorizzato e quella del creditore che lo riceve. In più, i finanziamenti dei soci erogati in situazioni di squilibrio sono postergati per legge (art. 2467 c.c.): un rimborso anticipato viola non solo la parità di trattamento ma anche l’ordine di graduazione. È il tipo di pagamento che più facilmente viene letto come atto in frode.

L’amministratore che è anche fideiussore personale verso la banca. Se, dopo il deposito, la società paga la banca e così riduce la tua esposizione come garante, il vantaggio per te è indiretto ma evidente. Il pagamento ricade nelle regole del primo profilo, ma il conflitto di interessi aggrava il quadro sia nella valutazione della frode, sia sul piano delle responsabilità.

Il fornitore che è anche cliente dell’impresa. Quando esistono crediti e debiti reciproci, la compensazione può funzionare come un pagamento. Dal deposito della domanda si applicano regole sulla compensazione mutuate dalla liquidazione giudiziale, richiamate dall’art. 96 CCII: la compensazione di crediti anteriori con debiti sorti dopo il deposito non è di norma ammessa. Chi la pratica si espone sia all’azione di restituzione, sia, se consapevole, al rischio di concorso penale riconosciuto da Cass. pen., n. 25506/2025.

Il lavoratore che è anche socio. Il credito retributivo mantiene il suo privilegio, ma se il lavoratore-socio è anche l’amministratore che dispone il proprio pagamento degli arretrati senza autorizzazione, la posizione si avvicina a quella del socio-amministratore creditore, con tutte le cautele del caso.

Il professionista che è anche creditore per consulenze precedenti. Qui si sommano la regola sul divieto di pagare vecchie parcelle e il dovere informativo sancito da Cass. n. 18020/2025. Accettare il saldo delle fatture anteriori senza autorizzazione significa, allo stesso tempo, ricevere un pagamento inefficace e rendere più difficile dimostrare di aver correttamente informato il cliente.

La regola pratica per tutti i casi misti è semplice: quando due profili si sovrappongono, si applicano entrambe le discipline, e il rischio tende a sommarsi anziché compensarsi.


Il confronto tra profili

Le sei sezioni mostrano un filo comune: il deposito della domanda con riserva separa il passato dal presente, e tutto ciò che salda il passato senza passare dal tribunale è esposto a inefficacia. Ma la misura del rischio varia molto. L’amministratore rischia la procedura e la propria responsabilità personale. Il creditore pagato rischia la restituzione. Il fornitore in continuità è tutelato per il nuovo, esposto per il vecchio. La banca dipende dai contratti. Il lavoratore è il profilo con più strumenti di tutela e meno rischio di restituzione effettiva. Il professionista rischia il compenso. La tabella riassume.

AspettoImprenditore / amministratoreCreditore pagatoFornitore in continuitàBancaLavoratoreProfessionista
Regola baseAtti straordinari solo con autorizzazione (art. 46 CCII)Pagamento inefficace verso i creditoriNuovo pagabile, vecchio solo ex art. 100Dipende da mandato e patto di compensazioneCorrenti pagabili, arretrati solo ex art. 100Obbligo di informare sul divieto di pagamenti
Strumento legaleIstanza di autorizzazioneNessuno: attendere il pianoIstanza ex art. 100 con attestazioneVerifica contratti; autorizzazione per nuove garanzieIstanza ex art. 100 per le mensilità anterioriInformativa scritta; autorizzazione per saldi
Rischio principaleRevoca, liquidazione giudiziale, bancarottaRestituzione al curatoreImputazioni errate dei pagamentiRestituzione degli incassiRitardo nel pagamentoPerdita del compenso
Rilievo penaleBancarotta preferenzialeConcorso se consapevoleConcorso se consapevoleConcorso se consapevoleMarginaleEventuale concorso
Pronuncia chiaveCass. 16808/2019Trib. Verona 5.3.2026Cass. 1730/2025Cass. 14638/2026Cass. 10755/2018Cass. 18020/2025

Le domande che valgono per tutti

Se il concordato viene omologato, il pagamento non autorizzato diventa definitivo? In linea di massima, se il concordato viene omologato ed eseguito, nessun curatore agirà per l’inefficacia, perché non ci sarà una liquidazione giudiziale. Ma il pagamento avrà comunque pesato sul percorso: nella relazione del commissario, nel voto dei creditori e nella valutazione di fattibilità. E se il concordato viene poi risolto o annullato, la questione può riemergere.

Si può ottenere un’autorizzazione “in sanatoria”? La legge prevede l’autorizzazione come previa. Un provvedimento successivo non cancella l’irregolarità, ma la trasparenza immediata, la ricostituzione della somma e la dimostrazione dell’assenza di pregiudizio sono gli elementi che la giurisprudenza considera per escludere la revoca (Cass. n. 16808/2019). Comunicare subito è sempre meglio che sperare che nessuno se ne accorga.

Cosa succede se il pagamento lo fa un terzo, per esempio il socio con denaro proprio? Se il socio paga con fondi propri, senza diritto di rivalsa verso la società o con rivalsa postergata, il patrimonio sociale non si riduce e il pregiudizio per i creditori viene meno. Se invece il socio paga e acquisisce un credito di regresso verso la società, il risultato economico si avvicina a quello di un pagamento sociale, spostando solo il nome del creditore.

E se l’impresa rinuncia alla domanda di concordato? La rinuncia non cancella gli effetti già prodotti. Se alla rinuncia segue l’apertura della liquidazione giudiziale, le procedure si considerano in consecuzione e il curatore può far valere l’inefficacia dei pagamenti non autorizzati compiuti durante la fase del concordato.

I pagamenti di debiti tributari anteriori seguono le stesse regole? Sì, con una conferma importante. La Cassazione ha stabilito che, in un concordato con riserva, anche i pagamenti di crediti tributari anteriori, rateizzati compresi, sono atti di straordinaria amministrazione ammissibili solo se autorizzati, e che per questo il loro mancato pagamento durante la procedura non è sanzionabile (Cass., Sez. V, 7 maggio 2026, n. 13243).


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti citati nella guida, ordinati per il profilo cui si applicano in modo più diretto. I principi sono riformulati in parole nostre.

Imprenditore e amministratore

Cass., Sez. I civ., 21 giugno 2019, n. 16808. Principio: i pagamenti e gli atti straordinari compiuti senza autorizzazione portano di regola alla revoca, a meno che il debitore dimostri che non hanno pregiudicato i creditori né erano diretti a frodarli. Rilevanza: stabilisce che l’onere della prova grava sull’impresa ed è il punto di partenza di ogni difesa nel procedimento di revoca.

Cass., Sez. I civ., 12 giugno 2020, n. 11345. Principio: il pagamento non autorizzato di un debito scaduto dopo il deposito della domanda è causa di revoca, salvo prova contraria dell’assenza di pregiudizio. Rilevanza: conferma e consolida il principio del 2019.

Cass., Sez. I civ., 16 maggio 2018, n. 11958. Principio: la revoca per pagamento non autorizzato di un debito scaduto non è automatica, ma richiede la verifica della natura dell’atto e del suo carattere fraudolento. Rilevanza: esclude l’automatismo tra pagamento e revoca.

Cass., Sez. I civ., 18 maggio 2026, n. 14638. Principio: nella fase del concordato con riserva, in assenza di informazioni sul piano, l’atto che incide negativamente sul patrimonio va trattato come straordinario. Rilevanza: restringe l’area dell’ordinaria amministrazione nelle domande realmente “in bianco”.

Cass. pen., Sez. V, n. 27703/2024. Principio: la finalità di preservare la continuità aziendale non giustifica di per sé un pagamento preferenziale in stato di insolvenza. Rilevanza: mette in guardia l’amministratore che paga un creditore “per salvare l’azienda” senza autorizzazione.

Creditore che ha ricevuto il pagamento

Cass., Sez. I civ., 18 novembre 2019, n. 29912. Principio: gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase del concordato in bianco senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori. Rilevanza: fonda la pretesa restitutoria contro chi ha ricevuto il pagamento.

Trib. Verona, Sez. II civ., 5 marzo 2026. Principio: nel fallimento seguito al concordato, il curatore è legittimato ad agire per l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore senza autorizzazione durante la procedura concordataria. Rilevanza: chiarisce chi può chiederti la restituzione e in quale sede.

Cass. pen., Sez. V, ud. 26 marzo 2025, dep. 10 luglio 2025, n. 25506. Principio: il creditore estraneo alla società può concorrere nella bancarotta preferenziale se dà un contributo determinante alla lesione della parità di trattamento ed è consapevole del dissesto. Rilevanza: segnala il rischio penale per creditori e banche che ottengono pagamenti o compensazioni in modo consapevole.

Fornitore in continuità

Cass., Sez. I civ., n. 1730/2025. Principio: la prededuzione non spetta automaticamente a ogni credito nato nella fase prenotativa, ma presuppone atti legalmente compiuti e l’effettiva apertura della procedura. Rilevanza: invita il fornitore a non considerare “blindati” i crediti per le forniture nuove.

Cass., Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713. Principio: la natura ordinaria o straordinaria di un atto successivo alla domanda con riserva va valutata in funzione dell’interesse della massa dei creditori. Rilevanza: offre il criterio per distinguere le forniture correnti dai pagamenti a rischio.

Trib. Milano, Sez. II civ., 2 novembre 2025. Principio: se la domanda con riserva dichiara l’obiettivo della continuità con un progetto adeguato, le tutele per i contratti essenziali dell’art. 94-bis CCII possono operare già nella fase prenotativa. Rilevanza: limita la possibilità del fornitore essenziale di condizionare la prosecuzione al saldo del vecchio credito.

Banca

Cass., Sez. I civ., 25 settembre 2017, n. 22277. Principio: con il mandato all’incasso privo di patto di compensazione, l’obbligo di restituire le somme riscosse sorge alla riscossione, e se questa segue la domanda la compensazione con crediti anteriori non è ammessa. Rilevanza: indica quando la banca deve riversare gli incassi alla procedura.

Cass., Sez. V trib., 7 maggio 2026, n. 13243. Principio: nel concordato con riserva, i pagamenti anche rateali di debiti tributari anteriori sono atti straordinari che richiedono autorizzazione. Rilevanza: conferma che il divieto di pagare debiti anteriori vale per tutti i creditori, compreso il Fisco, e aiuta le banche a leggere correttamente le deleghe di pagamento.

Lavoratore

Cass., Sez. I civ., 4 maggio 2018, n. 10755. Principio: il pagamento di crediti anteriori è atto eccedente l’ordinaria amministrazione, ma non è per forza fraudolento, potendo in alcuni casi accrescere la garanzia patrimoniale, come per i crediti di lavoro. Rilevanza: fornisce l’argomento per sostenere l’assenza di pregiudizio nei pagamenti delle retribuzioni.

Professionista

Cass., Sez. I civ., 3 luglio 2025, n. 18020. Principio: il professionista che non informa il debitore del divieto di pagare debiti concorsuali dopo il deposito incorre in un inadempimento integrale e perde il diritto al compenso. Rilevanza: la pronuncia più incisiva per chi assiste le imprese nella procedura.

Cass., Sez. I civ., 19 dicembre 2023, n. 35489, e Cass., Sez. I civ., 8 luglio 2024, n. 18587. Principio: di fronte all’eccezione di inadempimento del curatore, il professionista deve provare l’esatto adempimento dell’incarico. Rilevanza: completa il quadro della pronuncia del 2025.

Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Principio: le Sezioni Unite hanno ricostruito il regime del credito dei professionisti che assistono il debitore nell’accesso alle procedure concorsuali. Rilevanza: cornice di sistema entro cui si collocano le pronunce successive.

Trib. Torino, Sez. Procedure Concorsuali, 12 marzo 2026. Principio: il conferimento di un incarico professionale per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi è di regola atto di ordinaria amministrazione, entro limiti di congruità. Rilevanza: distingue l’incarico nuovo dal saldo di parcelle anteriori.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un pagamento non autorizzato non esiste un’unica strategia: lo Studio costruisce quella adatta al tuo profilo. Ecco, concretamente, che cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la cronologia dei pagamenti: incrociamo estratti conto, date di deposito e di pubblicazione della domanda, fatture e imputazioni, per stabilire quali movimenti sono anteriori, quali correnti, quali a rischio.
  2. Per le imprese, redigiamo la comunicazione al commissario giudiziale che segnala il pagamento, lo contestualizza e propone le misure di ricostituzione.
  3. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 46 e art. 100 CCII, coordinando il lavoro dell’attestatore per i fornitori essenziali e le retribuzioni arretrate.
  4. Costruiamo la prova dell’assenza di pregiudizio con prospetti numerici redatti dai commercialisti dello staff, da utilizzare nel procedimento di revoca.
  5. Difendiamo l’impresa nel procedimento di revoca del termine o dell’ammissione e nei successivi reclami.
  6. Per i creditori pagati, verifichiamo le difese contro l’azione di inefficacia del curatore, a partire dalla natura del credito (anteriore o corrente) e dall’imputazione del pagamento.
  7. Per i fornitori in continuità, impostiamo la separazione contabile delle forniture nuove e sollecitiamo formalmente l’impresa a chiedere l’autorizzazione per il credito anteriore.
  8. Per le banche e le controparti finanziarie, analizziamo le clausole di anticipazione, mandato all’incasso e compensazione, e valutiamo la sorte degli incassi successivi al deposito.
  9. Per i lavoratori, predisponiamo le richieste di pagamento autorizzato degli arretrati e le domande di ammissione al passivo.
  10. Per i professionisti, redigiamo l’informativa scritta sul divieto di pagamenti e verifichiamo la tenuta del diritto al compenso alla luce della giurisprudenza più recente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più in questa materia: significa conoscere dall’interno le dinamiche tra impresa, creditori, banche e fornitori nella fase in cui si cerca una soluzione concordata, e sapere quali pagamenti possono essere difesi e quali vanno prevenuti. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa linea difensiva, dalla prima comunicazione al commissario fino al giudizio di legittimità, sia seguita dallo stesso difensore, senza cambi di strategia a metà strada.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati impostano la strategia processuale, i commercialisti ricostruiscono i flussi finanziari e i numeri che sostengono la prova dell’assenza di pregiudizio. Non promettiamo esiti: ci impegniamo ad analizzare ogni documento, a verificare ogni imputazione e a costruire la difesa più solida per la tua posizione.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Un pagamento non autorizzato durante il concordato in bianco non ha lo stesso peso per tutti. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, e farlo presto, perché il tempo, in questa fase, lavora quasi sempre contro chi resta fermo.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel campo della crisi d’impresa, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e perché le contestazioni che ne nascono (revoche, reclami, azioni di inefficacia) richiedono un difensore cassazionista capace di seguirle fino all’ultimo grado, con il supporto dei commercialisti dello staff per la ricostruzione dei numeri.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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