Si Possono Falcidiare Iva E Ritenute Nel Concordato In Bianco?

Chi guida un’impresa in difficoltà e sente parlare di “concordato in bianco” di solito si pone una domanda molto precisa: il debito IVA e le ritenute non versate, che sono spesso le voci più pesanti del passivo e quelle che fanno più paura, possono essere pagati solo in parte? La risposta breve è sì, ma la risposta utile è molto più articolata. La lettera della legge, infatti, dice poco sul momento in cui l’impresa ha depositato la domanda con riserva ma non ha ancora presentato il piano; e soprattutto dice poco su ciò che accade, nello stesso periodo, sul versante penale, dove l’omesso versamento di IVA e ritenute è reato sopra determinate soglie. Su questo terreno le regole le hanno scritte, di fatto, i giudici: la Corte di giustizia dell’Unione europea, le Sezioni Unite della Cassazione, la Sezione Prima civile con una serie fittissima di ordinanze nel 2026 e la Sezione Terza penale con un orientamento restrittivo che non accenna ad ammorbidirsi.

In questa guida trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: che cosa puoi fare, che cosa rischi e in quale momento ogni scelta diventa irreversibile. Ogni pronuncia è spiegata due volte: prima il principio giuridico, poi la ricaduta concreta sulla tua posizione di amministratore o di imprenditore.

Perché ne scrive lo Studio Monardo? Perché il tema si colloca esattamente all’incrocio tra tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La domanda con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, materia nella quale l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il trattamento dell’IVA e delle ritenute è diritto tributario applicato, terreno su cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e gli orientamenti che leggerai si difendono spesso fino all’ultimo grado, davanti a quella Corte di cassazione presso la quale l’Avvocato è abilitato al patrocinio come cassazionista.

📩 Il deposito della domanda con riserva fa partire orologi che non si fermano: scrivici adesso e verificheremo insieme scadenze fiscali e rischi penali della tua impresa. Tutti i riferimenti per contattare lo studio si trovano in fondo a questo articolo.

Il quadro normativo in breve: tre norme da tenere sul tavolo

Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici basta avere chiari tre blocchi di disposizioni.

Il primo è l’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che disciplina l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi “con riserva di deposito di documentazione”. È ciò che nella prassi continua a chiamarsi concordato in bianco o prenotativo: l’impresa deposita un ricorso essenziale, ottiene dal tribunale un termine (di regola tra trenta e sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale) e nel frattempo prepara proposta, piano e attestazione. La domanda anticipa la protezione del patrimonio, ma non contiene ancora alcuna proposta ai creditori.

Il secondo è l’art. 46 CCII, che regola gli effetti della domanda: dal deposito il debitore conserva la gestione dell’impresa ma non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del tribunale; gli atti autorizzati o comunque legalmente compiuti generano crediti prededucibili; i creditori non possono acquisire prelazioni opponibili agli altri creditori concorrenti. È da questa norma, letta insieme all’art. 100 CCII sulle autorizzazioni al pagamento di crediti pregressi, che discende il cosiddetto “spossessamento attenuato”.

Il terzo è l’art. 88 CCII, dedicato al trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. È la norma che rende possibile la falcidia: il piano può prevedere il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, compresi IVA e ritenute, a condizione che la soddisfazione offerta non sia inferiore a quella che il Fisco otterrebbe, in ragione del suo privilegio, dalla liquidazione dei beni, secondo la stima di un professionista indipendente. Se il credito è privilegiato, percentuali, tempi e garanzie non possono essere peggiori di quelli riservati ai creditori di grado inferiore o con interessi economici omogenei; per la parte degradata a chirografo, il trattamento non può essere deteriore rispetto agli altri chirografari. Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter) ha riscritto l’articolo, chiarendo che la transazione fiscale convive anche con il concordato in continuità e distinguendo le condizioni dell’omologazione forzosa nel concordato liquidatorio e in quello in continuità.

A queste norme civilistiche si affiancano quelle penali del D.Lgs. 74/2000: l’art. 10-bis punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate oltre 150.000 euro per periodo d’imposta; l’art. 10-ter punisce l’omesso versamento dell’IVA oltre 250.000 euro, con il termine penalmente rilevante oggi fissato, dopo il D.Lgs. 87/2024, al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; l’art. 13 prevede la non punibilità in caso di pagamento integrale del debito prima dell’apertura del dibattimento.

Tieni a mente questa architettura a due piani: la falcidia vive nel diritto della crisi, ma il reato vive nel diritto penale tributario, e i due piani non comunicano automaticamente. Quasi tutta la giurisprudenza che segue nasce proprio dalla distanza tra questi due mondi.

L’orientamento consolidato: IVA e ritenute sono falcidiabili nel concordato

Il primo punto fermo è anche il più liberatorio. Per molti anni si è ritenuto che l’IVA fosse intoccabile, perché costituisce risorsa propria dell’Unione europea, e che le ritenute operate e non versate fossero anch’esse sottratte a qualunque riduzione. Oggi quel dogma non esiste più, e a smontarlo è stata una sequenza di quattro pronunce.

Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti)

La vicenda nasce davanti al Tribunale di Udine, chiamato a valutare un concordato preventivo che, senza transazione fiscale, proponeva il pagamento parziale di tutti i crediti tributari, IVA compresa, sul presupposto che l’alternativa liquidatoria avrebbe dato al Fisco ancora meno. Il tribunale chiese a Lussemburgo se il diritto europeo lo impedisse.

La Corte di giustizia ha chiarito che il diritto dell’Unione non vieta a uno Stato membro di ammettere il pagamento parziale dell’IVA in una procedura concorsuale sottoposta al controllo del giudice, quando un esperto indipendente attesti che il Fisco non otterrebbe di più dalla liquidazione. La ragione è logica: una procedura che verifica l’impossibilità di fare meglio non è una rinuncia generalizzata alla riscossione, ma il modo più efficiente di recuperare il possibile.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’argomento “l’IVA è europea, quindi va pagata per intero” non può più essere opposto a una proposta concordataria ben costruita. Se l’attestatore dimostra che la liquidazione darebbe all’Erario il 31% e il piano offre il 34%, la falcidia è legittima anche sotto il profilo europeo.

Cassazione, Sezioni Unite, 27 dicembre 2016, n. 26988

Le Sezioni Unite hanno recepito immediatamente l’indicazione europea, risolvendo un contrasto interno alla Corte. Il caso riguardava un concordato proposto senza transazione fiscale che prevedeva il pagamento non integrale dell’IVA, dichiarato inammissibile nei gradi di merito sulla base dell’allora vigente art. 182-ter della legge fallimentare.

La Suprema Corte ha chiarito che il divieto di falcidia dell’IVA previsto dall’art. 182-ter era un’eccezione alla regola generale della falcidiabilità dei crediti privilegiati, applicabile soltanto quando la proposta di concordato fosse accompagnata da una transazione fiscale. Fuori da quell’ipotesi valeva la regola ordinaria: anche l’IVA poteva essere pagata in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione.

In altre parole, già dalla fine del 2016 un imprenditore poteva presentare un concordato con IVA falcidiata, purché non passasse dalla transazione fiscale. Oggi il quadro è ancora più favorevole, perché nel frattempo è cambiata la legge.

Cassazione, Sezioni Unite, 13 gennaio 2017, n. 760

A distanza di pochi giorni le Sezioni Unite sono tornate sul tema, estendendo il ragionamento alle ritenute operate e non versate, che fino ad allora erano trattate con la stessa rigidità dell’IVA. L’orientamento si è consolidato nel senso che anche l’infalcidiabilità delle ritenute era legata al solo perimetro della transazione fiscale, non a una regola generale del concordato.

Contemporaneamente il legislatore, con l’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha riscritto l’art. 182-ter della legge fallimentare, eliminando del tutto il divieto di falcidia per IVA e ritenute e fissando come unico limite il confronto con l’alternativa liquidatoria. Quella regola è stata poi trasferita, con gli adattamenti successivi, nell’attuale art. 88 CCII.

Il principio, calato nella pratica, significa che oggi non esiste alcuna distinzione tra IVA, ritenute e altri tributi quanto alla possibilità di riduzione: tutti seguono la stessa regola del “non meno della liquidazione”.

Corte costituzionale, 29 novembre 2019, n. 245

L’ultimo tassello riguarda il sovraindebitamento. Chi non poteva accedere al concordato preventivo (imprenditori sotto soglia, professionisti, imprese agricole) restava soggetto, nell’accordo di composizione della crisi della legge 3/2012, al vecchio divieto di falcidia dell’IVA. Il Tribunale di Udine sollevò la questione, e la Consulta, richiamando espressamente il percorso aperto da Degano Trasporti e dalle Sezioni Unite, ha fatto cadere quella disparità di trattamento, riconoscendo che non vi era ragione di riservare ai soli debitori “maggiori” la possibilità di ridurre l’IVA.

Per te significa che il principio della falcidiabilità è ormai trasversale a tutte le procedure negoziali: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, concordato minore. La scelta dello strumento dipende dalla dimensione dell’impresa e dagli obiettivi, non dalla speranza di sfuggire al vincolo dell’IVA.

Primo principio da ricordare: nel concordato preventivo, anche se introdotto con domanda in bianco, IVA e ritenute possono essere falcidiate, a condizione che il piano offra all’Erario non meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Ma, come vedremo subito, la domanda in bianco non contiene ancora nessuna proposta: la falcidia arriva solo con il piano. E nel frattempo succedono molte cose.

Prima questione aperta: dopo la domanda con riserva posso smettere di pagare IVA e ritenute?

La questione

Hai depositato il ricorso ex art. 44 CCII il 10 del mese. Il 16 scade il versamento periodico dell’IVA; a fine mese scadono le ritenute sugli stipendi pagati. Hai anche una rateizzazione in corso con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per vecchie cartelle IVA. Che cosa devi pagare e che cosa, invece, non puoi più pagare?

Cosa hanno deciso i giudici

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13243/2026. La Corte si è occupata di una società che aveva depositato un concordato con riserva mentre erano in corso rateizzazioni fiscali. L’Amministrazione aveva iscritto a ruolo e notificato cartelle per crediti anteriori, pretendendo anche le sanzioni per il mancato pagamento delle rate. La Suprema Corte ha chiarito che il blocco delle azioni esecutive non impedisce al Fisco di iscrivere a ruolo e notificare la cartella, ma che dal deposito del ricorso il pagamento di debiti tributari anteriori, anche se già rateizzati, diventa un atto di straordinaria amministrazione che richiede l’autorizzazione; per questo il mancato pagamento delle rate, imposto dal vincolo concorsuale, non può essere sanzionato. Torneremo su questa decisione nella sezione dedicata alla pronuncia più recente.

Cassazione civile, Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Qui la vicenda è diversa ma istruttiva: un professionista incaricato di assistere un’impresa in concordato non l’aveva informata del divieto di pagare, in corso di procedura, debiti concorsuali senza autorizzazione. L’impresa aveva eseguito pagamenti irregolari, con effetti negativi sulla procedura poi sfociata nel fallimento. La Corte ha ritenuto che l’omessa informazione su quel divieto costituisca violazione di un dovere professionale tale da giustificare l’esclusione del compenso dal passivo. Il messaggio è chiaro: il divieto di pagare i debiti anteriori non autorizzati è considerato un’informazione basilare, che chi assiste l’impresa deve fornire subito.

Cassazione civile, n. 1730/2025. Il rovescio della medaglia riguarda i crediti nuovi. La Corte ha ribadito che la prededucibilità dei crediti sorti dopo una domanda con riserva richiede che la procedura venga effettivamente aperta: se al ricorso prenotativo non segue il deposito della proposta e del piano, la sola domanda non basta a garantire la prededuzione. In sintonia con questa impostazione, la dottrina osserva che, dopo le modifiche del correttivo ter all’art. 6 CCII, i crediti che nascono dalla gestione dell’impresa successiva alla domanda sono di regola prededucibili quando la procedura prosegue.

Se c’è contrasto

Sul piano civilistico non si registra un vero contrasto: l’orientamento è stabile nel ritenere che, dal deposito del ricorso, i debiti anteriori (compresi IVA e ritenute scaduti o riferiti a periodi precedenti) entrino nel concorso e non possano essere pagati individualmente senza autorizzazione, mentre i debiti che nascono dopo seguono la regola della prededuzione. Il punto delicato è la linea di confine: l’IVA di un periodo che si chiude dopo il deposito, ma riferita in parte a operazioni anteriori, va ricostruita con attenzione, periodo per periodo. L’assunzione prudenziale è trattare come anteriori solo i debiti il cui presupposto si è realizzato prima del deposito, e come prededucibili (quindi da pagare integralmente) quelli maturati dopo.

Cosa significa per te

In pratica, durante la riserva ti trovi in una posizione a doppio binario. L’IVA e le ritenute “vecchie” non vanno pagate spontaneamente: farlo senza autorizzazione espone l’atto all’inefficacia e può compromettere l’ammissione, oltre a creare una disparità tra creditori. Le rate di rateizzazioni già in corso seguono la stessa sorte. Al contrario, l’IVA e le ritenute che maturano sulla gestione successiva alla domanda sono debiti della procedura e vanno onorati alle scadenze, perché non saranno falcidiabili e perché il loro mancato pagamento pesa sulla fattibilità del piano e sulla valutazione del commissario.

La domanda in bianco congela il passato, non il presente: le imposte che nascono dopo il deposito non si falcidiano, si pagano. Ed è proprio qui che si inserisce il problema penale, che la giurisprudenza civile non risolve.

Seconda questione aperta: se il concordato mi consente di falcidiare IVA e ritenute, sono al riparo dal reato?

La questione

È la domanda che ogni amministratore pone per prima: “Se il tribunale mi autorizza a pagare solo il 35% dell’IVA, come può la Procura contestarmi di non averla versata tutta?” L’intuizione è comprensibile, ma la risposta dei giudici penali è molto più severa di quanto si immagini.

Cosa hanno deciso i giudici

Cassazione penale, Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938. L’amministratore di una società era imputato per omesso versamento IVA relativo agli anni d’imposta 2016 e 2017; la domanda di concordato era stata presentata dopo la scadenza penalmente rilevante. La difesa invocava l’ammissione alla procedura, la crisi di liquidità e i pagamenti effettuati in seguito. La Suprema Corte ha chiarito che l’ammissione al concordato, se richiesta dopo che il reato si è già consumato, non ha alcuna efficacia scriminante e non impedisce il perfezionarsi del fatto; i pagamenti successivi non riducono l’importo ai fini della soglia di punibilità e possono rilevare solo per la causa di non punibilità dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000, se integrali e anteriori all’apertura del dibattimento. Quanto alla crisi di liquidità, la Corte ha ribadito che occorre dimostrare l’impossibilità assoluta di reperire le risorse, avendo tentato ogni strada, anche personale.

Cassazione penale, Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2858, e Sez. III, 18 marzo 2022, n. 9248. Queste due decisioni affrontano il caso più tipico del concordato in bianco: la scadenza penale cade dopo il deposito della domanda con riserva ma prima di qualunque provvedimento del tribunale. Nella vicenda decisa nel 2022, una società aveva depositato il ricorso prenotativo nel maggio 2018; il tribunale aveva subordinato all’autorizzazione solo i pagamenti superiori a 50.000 euro; l’IVA dell’anno 2017, oltre 521.000 euro, non era stata versata alla scadenza e ne era seguito un sequestro preventivo. La Corte ha ritenuto che la sola presentazione della domanda, anche con riserva, non impedisca il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente, e che quindi non escluda né il dolo né l’esigibilità della condotta, salvo che il tribunale abbia adottato, prima della scadenza, un provvedimento che vieti il pagamento dei crediti anteriori, o abbia negato l’autorizzazione a pagare il debito fiscale.

Cassazione penale, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628. La Corte ha ribadito lo stesso schema: il delitto resta configurabile quando, dopo la domanda anche con riserva, si lascino scadere i termini superando le soglie; lo esclude soltanto un provvedimento giudiziale che vieti il pagamento dei crediti anteriori, intervenuto prima della scadenza.

Cassazione penale, n. 52542/2017 (depositata il 17 novembre 2017). È la pronuncia che ha impostato il “conflitto di doveri” tra obbligo tributario e vincoli concordatari. La Corte ha riconosciuto che la scriminante dell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) può operare quando l’impresa è stata ammessa al concordato con pagamento parziale o dilazionato dell’imposta prima della scadenza penalmente rilevante, perché in quel caso è l’ordinamento stesso a impedire il pagamento integrale.

Cassazione penale, Sez. III, 4 aprile 2025, n. 13135. Un tassello diverso ma cruciale per chi amministra: il responsabile dell’omesso versamento delle ritenute è il legale rappresentante in carica alla data della scadenza rilevante, a prescindere da chi ricoprisse la carica in precedenza. Chi assume l’incarico di amministratore di una società che si avvia al concordato eredita il rischio penale delle scadenze future, non quello di quelle già consumate.

Cassazione penale, n. 41238/2024. In questa decisione la Corte ha valorizzato, ai fini della valutazione della crisi di liquidità, la documentazione della procedura di concordato preventivo, il riepilogo delle fatture emesse e non incassate e la relazione del commissario giudiziale che individuava cause della crisi esterne all’impresa (tra cui il blocco dei pagamenti della pubblica amministrazione). Il principio che se ne ricava è che la procedura concorsuale, di per sé, non scrimina, ma i suoi atti possono diventare la prova documentale più solida della non imputabilità della crisi.

Se c’è contrasto

Un contrasto c’è stato, e riguardava la cosiddetta “retrodatazione”: secondo alcune pronunce, poiché gli effetti dell’ammissione decorrono dal deposito della domanda, l’ammissione successiva avrebbe potuto scriminare anche gli omessi versamenti scaduti tra il deposito e il decreto di apertura. L’orientamento oggi prevalente, confermato da tutte le decisioni più recenti, lo esclude: non si può attribuire valore scriminante a un provvedimento che arriva dopo che il reato si è già perfezionato. L’assunzione prudenziale è questa: se una scadenza penale cade durante la riserva, considera il reato configurabile a meno che tu non abbia ottenuto, prima di quella data, un provvedimento del tribunale che vieti o neghi il pagamento.

C’è poi una tensione irrisolta con l’art. 13 D.Lgs. 74/2000: la non punibilità richiede il pagamento integrale, mentre il concordato consente per definizione un pagamento parziale. Una parte della dottrina e alcune letture di merito equiparano il concordato alle procedure conciliative richiamate dalla norma, ma ciò non trasforma un pagamento del 35% in un pagamento integrale. Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto correttivi importanti (rateizzazione in corso come condizione che impedisce il reato, rilievo della crisi non imputabile, limiti al sequestro quando il debito è in corso di estinzione), senza però creare un’esenzione automatica per chi accede al concordato.

Cosa significa per te

Il concordato in bianco non è uno scudo penale. È uno strumento che, se usato con tempismo, può creare le condizioni della scriminante: ma quelle condizioni vanno costruite prima della scadenza, non invocate dopo. La mossa difensiva decisiva è mappare tutte le scadenze penali di IVA e ritenute che cadranno durante la riserva e presentare per tempo al tribunale un’istanza specifica sul pagamento di quei debiti, così da ottenere un provvedimento anteriore alla scadenza.

Per questo lo Studio Monardo, grazie all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la domanda con riserva partendo dal calendario penale, non soltanto da quello concordatario.

Terza questione aperta: se l’Agenzia delle Entrate vota contro, la falcidia di IVA e ritenute regge?

La questione

Hai costruito un piano che offre all’Erario più della liquidazione. Ma l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, che spesso sono i creditori più rilevanti, esprimono voto contrario o non aderiscono. La falcidia di IVA e ritenute è destinata a naufragare? E cambia qualcosa se il concordato è liquidatorio o in continuità, o se la domanda con riserva è stata depositata prima o dopo il correttivo del 2024?

Cosa hanno deciso i giudici

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari avevano omologato un concordato in continuità superando il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate con il cosiddetto cram down fiscale previsto dall’art. 88, comma 2-bis, nella versione anteriore al correttivo. La Suprema Corte ha cassato la decisione, chiarendo che quella norma, richiamando soltanto le maggioranze dell’art. 109, comma 1 (proprie del concordato liquidatorio), non consentiva di trasformare in voto favorevole il dissenso di Fisco ed enti previdenziali in un concordato in continuità. La decisione ha risolto un contrasto tra i tribunali di merito (ad esempio Vicenza e Ferrara si erano già espressi in senso restrittivo).

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Sulla stessa linea, la Corte ha escluso che, nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa della transazione fiscale potesse essere estesa al concordato in continuità combinandola con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, e ha precisato che, in quel regime, la classe che sostiene la proposta ai fini dell’omologazione trasversale deve essere composta da creditori privilegiati, non da chirografari.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 15 marzo 2026, n. 5866. Il versante opposto: nel concordato in cui il cram down fiscale è ammesso, l’Agenzia aveva impugnato l’omologa lamentando che i giudici non avessero considerato l’affidabilità della proposta e la credibilità dei proponenti. La Corte ha confermato che, quando il piano assicura al Fisco un soddisfacimento non deteriore rispetto alla liquidazione, le ragioni del dissenso dell’Amministrazione sono irrilevanti: il giudice verifica la convenienza, non le motivazioni del voto contrario.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. In un concordato in continuità con cram down fiscale, la Corte ha chiarito che il tribunale deve valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e non la “meritevolezza” del debitore: il passato fiscale dell’impresa non è di per sé un ostacolo all’omologa.

Cassazione civile, Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Per completezza di quadro: nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione ex art. 88, perché la materia è regolata da una disciplina autonoma fondata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3, CCII. Se l’impresa non supera le soglie di fallibilità, lo strumento corretto non è il concordato in bianco ma il percorso del sovraindebitamento.

Se c’è contrasto

Il contrasto sul regime anteriore al correttivo può dirsi chiuso dalle ordinanze del 2026: per le procedure regolate dal vecchio art. 88, comma 2-bis, il cram down fiscale nel concordato in continuità non era ammesso. Per le procedure regolate dal testo attuale, il correttivo ter ha introdotto due commi distinti: nel liquidatorio l’omologa forzosa opera quando l’adesione del Fisco è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente; nella continuità la norma rinvia alle condizioni dell’art. 112, comma 2. L’assunzione prudenziale è verificare subito quale versione dell’art. 88 si applica alla tua procedura, perché dalla data di deposito può dipendere la sopravvivenza stessa della falcidia fiscale.

Cosa significa per te

La falcidia di IVA e ritenute non vive solo della sua legittimità astratta: vive della possibilità di arrivare all’omologa anche contro la volontà del creditore pubblico. Se l’attestazione del professionista indipendente dimostra con numeri solidi che l’Erario riceve almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione (o, nella continuità, un trattamento non deteriore), la giurisprudenza del 2026 rende il dissenso dell’Agenzia superabile, senza che il giudice possa sindacare il “merito morale” del debitore. Il punto su cui si gioca tutto è la qualità della relazione di stima: è lì, non nella trattativa, che si vince o si perde la falcidia fiscale.

La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 13243/2026 e lo “spartiacque” della domanda con riserva

Tra le molte decisioni del 2026, quella che parla più direttamente a chi deposita un concordato in bianco è l’ordinanza n. 13243/2026 della Prima Sezione civile. Non riguarda la percentuale di falcidia né il cram down, ma qualcosa che viene prima: che cosa diventano, dal giorno del deposito, i debiti fiscali già esistenti.

Il contesto

La vicenda, maturata nel regime della legge fallimentare (art. 161, comma 6, e art. 168), è quella di una società che al momento del ricorso prenotativo aveva in corso piani di rateizzazione di debiti tributari. Dopo il deposito la società aveva smesso di pagare le rate. L’Amministrazione finanziaria aveva reagito su due fronti: da un lato aveva iscritto a ruolo e notificato cartelle per i crediti anteriori; dall’altro aveva preteso le sanzioni collegate al mancato pagamento delle rate, trattandolo come un ordinario inadempimento del contribuente.

La motivazione in linguaggio piano

La Corte ha scomposto il problema in due passaggi. Il primo riguarda il potere del Fisco: il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari non impedisce all’Amministrazione di accertare e cristallizzare il proprio credito, e quindi di iscriverlo a ruolo e notificare la cartella. Accertare non significa riscuotere: il credito viene definito, ma la sua soddisfazione passa per le regole del concorso.

Il secondo passaggio riguarda il comportamento del debitore. Dal deposito del ricorso scatta lo spossessamento attenuato: l’imprenditore continua a gestire, ma gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. La Suprema Corte ha chiarito che pagare un debito anteriore, anche tributario e anche se già rateizzato, rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione, perché può alterare la parità di trattamento tra i creditori. Ne consegue che il mancato pagamento delle rate non è un inadempimento imputabile alla società quando è la conseguenza del rispetto del vincolo concorsuale, e le sanzioni collegate non possono essere applicate.

Cosa cambia rispetto a prima

La decisione, trasposta nel sistema attuale degli artt. 44, 46 e 100 CCII, mette ordine in una prassi che era spesso confusa. Molti imprenditori, per timore di perdere i benefici della rateizzazione o di aggravare la posizione, continuavano a pagare le rate dopo il deposito; altri smettevano senza sapere se ciò li esponesse a sanzioni. Oggi il quadro è più nitido: la domanda con riserva funziona come uno spartiacque. I debiti fiscali anteriori, IVA e ritenute comprese, diventano concorsuali: saranno trattati nel piano, eventualmente falcidiati ex art. 88, e il loro mancato pagamento nel frattempo non produce sanzioni per inadempimento. I debiti successivi sono prededucibili e vanno pagati.

C’è però un limite che la decisione non supera, e che è essenziale per il nostro tema: l’ordinanza riguarda le sanzioni amministrative, non il reato. Il fatto che il mancato pagamento di una rata non sia sanzionabile sul piano tributario non significa che il mancato versamento dell’IVA o delle ritenute sopra soglia, alla scadenza penale, sia penalmente irrilevante. Su questo punto resta ferma la giurisprudenza della Terza Sezione penale vista sopra: per escludere il reato serve un provvedimento del tribunale intervenuto prima della scadenza. La lezione pratica della n. 13243/2026 è che il vincolo concorsuale ti protegge dalle sanzioni solo se lo rispetti; per proteggerti anche dal processo penale devi trasformarlo, per tempo, in un provvedimento giudiziale esplicito.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione, il deposito della domanda con riserva è il momento in cui smettere di pagare i debiti fiscali anteriori è non solo lecito ma doveroso; ma è anche il momento in cui chiedere al tribunale di pronunciarsi espressamente sulle scadenze penali imminenti, così da allineare il piano civile e quello penale.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni dimostrative

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, costruiti per mostrare come i principi giurisprudenziali si applicano ai numeri. Non si tratta di casi reali dello studio.

Simulazione 1 – La scadenza penale dell’IVA cade durante la riserva

Dati di partenza. Una società a responsabilità limitata ha un debito IVA relativo all’anno d’imposta 2024 pari a 287.615 euro, risultante dalla dichiarazione annuale presentata il 30 aprile 2025. In base all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 87/2024, il termine penalmente rilevante è il 31 dicembre 2026. La società deposita la domanda con riserva ex art. 44 CCII il 20 ottobre 2026; il tribunale concede sessanta giorni, fino al 19 dicembre 2026, poi prorogati di ulteriori sessanta giorni, fino al 17 febbraio 2027. Il piano sarà depositato a febbraio.

Sviluppo – ipotesi A (inerzia). L’amministratore non fa nulla: considera il debito IVA “congelato” dalla domanda. Il 31 dicembre 2026 il debito è ancora integralmente insoluto, oltre la soglia di 250.000 euro. Alla luce di Cass. pen. n. 2858/2023, n. 9248/2022 e n. 13628/2020, la mera pendenza della domanda con riserva non esclude il reato; alla luce di Cass. pen. n. 35938/2025, l’eventuale apertura della procedura a marzo 2027 non scriminerà una condotta già consumata. L’amministratore è esposto al procedimento penale e, sul piano patrimoniale, al rischio di sequestro finalizzato alla confisca.

Sviluppo – ipotesi B (istanza tempestiva). Già nel ricorso o con istanza depositata a inizio novembre 2026, la società rappresenta al tribunale l’esistenza della scadenza penale e chiede che si pronunci sul pagamento del debito IVA anteriore. Il 9 dicembre 2026 il tribunale nega l’autorizzazione a pagare, ritenendo il pagamento lesivo della parità di trattamento. Il provvedimento interviene prima del 31 dicembre: secondo l’orientamento della Terza Sezione, l’amministratore può invocare la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità.

Esito. Stessa impresa, stesso debito, stessa data di deposito: nell’ipotesi A il reato è configurabile, nell’ipotesi B vi sono solidi argomenti per escluderlo. La differenza la fa un provvedimento chiesto con cinquanta giorni di anticipo.

Simulazione 2 – Quanto si può davvero falcidiare di IVA e ritenute

Dati di partenza. Concordato liquidatorio. L’attestatore stima l’attivo liquidabile netto in 612.400 euro. Le spese e i crediti prededucibili della procedura ammontano a 96.300 euro; restano 516.100 euro. I crediti privilegiati di grado anteriore a quelli erariali (ad esempio retribuzioni e TFR dei dipendenti, compensi professionali privilegiati) ammontano a 238.750 euro; restano 277.350 euro. I debiti erariali sono: ritenute operate e non versate 94.270 euro; IVA 431.960 euro. Ipotizziamo, a fini dimostrativi, che nella graduazione indicata dall’attestatore le ritenute trovino capienza prima dell’IVA.

Calcolo. Nella liquidazione, le ritenute verrebbero pagate per intero (94.270 euro), perché l’attivo residuo le copre. All’IVA resterebbero 277.350 − 94.270 = 183.080 euro, cioè il 42,38% di 431.960 euro.

Applicazione dell’art. 88 CCII. Il piano non può offrire sulle ritenute meno del 100%, perché la liquidazione le soddisferebbe integralmente: la falcidia, in questo esempio, è matematicamente esclusa per le ritenute. Sull’IVA il piano deve offrire almeno 183.080 euro in privilegio (42,38%); la parte residua, 248.880 euro, degrada a chirografo e deve ricevere un trattamento non deteriore rispetto agli altri chirografari. Se questi ricevono il 6%, la quota chirografaria dell’IVA vale 14.932,80 euro. Offerta minima complessiva sull’IVA: 198.012,80 euro, pari al 45,84% del debito.

Esito. Il principio affermato da Degano Trasporti e dalle Sezioni Unite (n. 26988/2016 e n. 760/2017) non significa che IVA e ritenute si riducano sempre: significa che si riducono fino al limite di ciò che la liquidazione darebbe. In questo esempio, l’impresa ottiene una falcidia rilevante sull’IVA (oltre 233.000 euro di riduzione) ma nessuna sulle ritenute. È per questo che la stima dell’attestatore è il vero terreno di battaglia.

Simulazione 3 – Il voto contrario dell’Agenzia e la data di deposito

Dati di partenza. Due imprese gemelle, entrambe con piano in continuità diretta. Debito erariale complessivo (IVA e ritenute) 1.184.530 euro; valore di liquidazione riferibile all’Erario 19%; offerta del piano 27%, pari a 319.823,10 euro. In entrambe l’Agenzia delle Entrate vota contro e il suo voto è decisivo. L’impresa Alfa ha depositato la domanda con riserva il 12 luglio 2024; l’impresa Beta l’ha depositata il 3 febbraio 2025, dopo l’entrata in vigore del correttivo ter (28 settembre 2024).

Sviluppo. Per l’impresa Alfa, alla luce di Cass. civ. n. 19790/2026 e n. 15593/2026, se la procedura è regolata dal vecchio art. 88, comma 2-bis, il cram down fiscale non è utilizzabile nel concordato in continuità: l’offerta del 27%, pur più conveniente della liquidazione, non basta a superare il dissenso. L’impresa dovrà costruire l’omologa con gli strumenti della ristrutturazione trasversale, con i vincoli sulla composizione delle classi indicati dalla n. 15593/2026, oppure ripensare il piano. Per l’impresa Beta, il nuovo art. 88 consente l’omologa forzosa anche nella continuità, alle condizioni richiamate dall’art. 112, comma 2; e alla luce di Cass. civ. n. 5866/2026 e n. 10723/2026 il tribunale confronterà il 27% offerto con il 19% della liquidazione, senza dare rilievo alle ragioni del dissenso o alla “meritevolezza” dell’impresa.

Esito. Stesso piano, stessi numeri, due destini diversi. La regola transitoria del correttivo, da verificare sempre sul singolo fascicolo, può decidere la sorte della falcidia di IVA e ritenute più della percentuale offerta.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi, ordinate per tema. È pensata come strumento di consultazione rapida: per ciascuna decisione trovi la questione affrontata, il principio riformulato in una riga e la sua rilevanza pratica per chi ha depositato o sta per depositare un concordato in bianco con debiti IVA e ritenute. Le pronunce della Sezione Prima civile del 2026 riguardano in gran parte procedure regolate dal testo dell’art. 88 CCII anteriore al D.Lgs. 136/2024: prima di applicarle, verifica sempre quale versione della norma governa la tua procedura. Le pronunce penali, invece, esprimono un orientamento stabile da quasi un decennio e vanno considerate pienamente attuali, con l’avvertenza che i termini di consumazione dei reati sono stati modificati dal D.Lgs. 87/2024.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
CGUE, 7 aprile 2016, C-546/14 (Degano Trasporti)Compatibilità europea della falcidia IVAL’IVA può essere pagata in parte in una procedura controllata dal giudice se la liquidazione non darebbe di piùCade l’argomento dell’IVA “intoccabile”
Cass. SU, 27 dicembre 2016, n. 26988Falcidia IVA senza transazione fiscaleIl divieto di falcidia IVA valeva solo con la transazione fiscaleApre la strada alla riduzione dell’IVA nel concordato
Cass. SU, 13 gennaio 2017, n. 760Falcidia ritenute e transazione fiscaleAnche per le ritenute il vincolo era limitato alla transazione fiscaleRitenute e IVA seguono la stessa regola
Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245IVA nel sovraindebitamentoIrragionevole riservare la falcidia IVA ai soli debitori “maggiori”Principio esteso a tutte le procedure negoziali
Cass. civ., Sez. I, n. 13243/2026Rate fiscali dopo la domanda con riservaPagare debiti tributari anteriori è straordinaria amministrazione; il mancato pagamento non è sanzionabileDal deposito si smette di pagare il passato, senza sanzioni
Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020Pagamenti non autorizzati in concordatoChi assiste l’impresa deve informarla del divieto di pagare crediti concorsualiIl divieto va rispettato dal primo giorno
Cass. civ., n. 1730/2025Prededuzione dopo domanda prenotativaSenza effettiva apertura della procedura la prededuzione non è garantitaLa domanda in bianco va portata a compimento
Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2025, n. 35938Concordato successivo alla consumazioneL’ammissione tardiva non scrimina; i pagamenti successivi non riducono la sogliaContano le date, non l’esito della procedura
Cass. pen., Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2858Scadenza tra domanda e ammissioneLa domanda con riserva non impedisce di pagare i debiti che scadono dopoLa riserva non è uno scudo penale
Cass. pen., Sez. III, 18 marzo 2022, n. 9248Concordato in bianco e IVA 2017Scrimina solo il provvedimento che vieti o neghi il pagamento prima della scadenzaChiedere per tempo la pronuncia del tribunale
Cass. pen., Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 13628Omesso versamento dopo domandaSuperate le soglie il reato sussiste salvo divieto giudiziale anterioreConferma l’orientamento restrittivo
Cass. pen., n. 52542/2017 (dep. 17 novembre 2017)Conflitto tra dovere fiscale e concordatoL’ammissione anteriore alla scadenza con pagamento parziale può scriminareFonda la scriminante dell’art. 51 c.p.
Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2025, n. 13135Responsabile per le ritenuteRisponde il legale rappresentante in carica alla scadenzaRischio penale per chi subentra nella carica
Cass. pen., n. 41238/2024Crisi di liquidità e provaGli atti del concordato possono provare la crisi non imputabileLa procedura come fonte di prova difensiva
Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790Cram down fiscale in continuità ante correttivoIl vecchio art. 88, co. 2-bis, non lo consentivaVerificare la data di deposito
Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2026, n. 15593Cram down fiscale e ristrutturazione trasversaleNel vecchio regime non si combinano; la classe decisiva deve essere privilegiataLimiti alla strategia delle classi
Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5866Ragioni del dissenso del FiscoSono irrilevanti se la proposta è convenienteIl dissenso erariale è superabile con i numeri
Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723Criterio del cram down in continuitàSi valuta la convenienza, non la meritevolezza del debitoreIl passato fiscale non preclude l’omologa
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555Tributi nel concordato minoreNon serve la transazione ex art. 88Per le imprese minori la strada è diversa

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Mettendo in fila tutte le decisioni esaminate, emergono alcune regole di comportamento che valgono per qualunque impresa che stia valutando o abbia già depositato un concordato in bianco con debiti IVA e ritenute.

  • IVA e ritenute sono falcidiabili nel concordato preventivo, ma solo fino al limite di quanto l’Erario otterrebbe dalla liquidazione dei beni, secondo la stima di un professionista indipendente.
  • La domanda con riserva non contiene alcuna falcidia: la riduzione arriva solo con il piano e diventa efficace solo con l’omologazione.
  • Dal deposito del ricorso, pagare IVA, ritenute o rate fiscali anteriori è un atto di straordinaria amministrazione che richiede l’autorizzazione; il mancato pagamento, imposto dal vincolo concorsuale, non genera sanzioni.
  • IVA e ritenute che maturano sulla gestione successiva alla domanda sono prededucibili e vanno pagate integralmente alle scadenze.
  • La pendenza della domanda con riserva non esclude il reato di omesso versamento: lo esclude solo un provvedimento del tribunale che vieti o neghi il pagamento, intervenuto prima della scadenza penalmente rilevante.
  • L’ammissione o l’omologa successive alla consumazione del reato non hanno effetto scriminante, e i pagamenti tardivi non abbassano l’importo sotto la soglia.
  • La non punibilità dell’art. 13 D.Lgs. 74/2000 richiede il pagamento integrale: la falcidia concordataria, da sola, non la garantisce.
  • Risponde penalmente il legale rappresentante in carica alla data della scadenza: chi accetta l’incarico durante la riserva deve conoscere il calendario fiscale.
  • Gli atti della procedura (relazione del commissario, ricostruzione delle cause della crisi) possono diventare la prova della crisi di liquidità non imputabile.
  • Il dissenso dell’Agenzia delle Entrate è superabile quando il piano è più conveniente della liquidazione, ma nel concordato in continuità ciò dipende dalla versione dell’art. 88 applicabile, e quindi dalla data di deposito.
  • Il giudice dell’omologa valuta la convenienza, non la meritevolezza: il passato fiscale dell’impresa non è di per sé un ostacolo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se deposito oggi la domanda con riserva, posso smettere subito di pagare l’IVA?

Puoi, e anzi devi, smettere di pagare l’IVA relativa a periodi anteriori al deposito, comprese le rate di rateizzazioni già in corso, salvo autorizzazione del tribunale (Cass. civ. n. 13243/2026). Non puoi invece smettere di pagare l’IVA che matura sulle operazioni successive, che è prededucibile. E attenzione: smettere di pagare il debito anteriore non ti mette al riparo dal reato se una scadenza penale cade durante la riserva (Cass. pen. n. 9248/2022 e n. 2858/2023).

Il piano può prevedere il pagamento del 20% delle ritenute non versate?

Sì, se l’attestatore dimostra che in liquidazione le ritenute riceverebbero il 20% o meno. Se invece, per il grado del privilegio e la capienza dell’attivo, la liquidazione le pagherebbe di più, il piano deve adeguarsi. Il principio è lo stesso per IVA e ritenute, come hanno chiarito le Sezioni Unite n. 26988/2016 e n. 760/2017 e come prevede oggi l’art. 88 CCII.

Se il concordato viene omologato, il processo penale per l’IVA si chiude?

Non automaticamente. Se la scadenza penale era già passata quando hai depositato la domanda, l’omologa non ha effetto scriminante (Cass. pen. n. 35938/2025). Se invece era successiva all’ammissione o a un provvedimento che vietava il pagamento, la scriminante può operare (Cass. pen. n. 52542/2017). In ogni caso, la causa di non punibilità dell’art. 13 richiede il pagamento integrale entro l’apertura del dibattimento.

Sono diventato amministratore dopo il deposito della domanda: rispondo delle ritenute non versate prima?

Per l’omesso versamento delle ritenute risponde il legale rappresentante in carica alla data della scadenza rilevante (Cass. pen. n. 13135/2025). Se le scadenze penali erano già maturate prima del tuo ingresso, non rispondi tu; se maturano mentre sei in carica, sì. Prima di accettare l’incarico, fatti consegnare un prospetto delle scadenze penali di IVA e ritenute.

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato voto contrario: il mio concordato è perduto?

No. Se il piano offre all’Erario più della liquidazione, il tribunale può omologare anche contro il suo voto, e le ragioni del dissenso non contano (Cass. civ. n. 5866/2026 e n. 10723/2026). Ma se il tuo concordato è in continuità e la procedura è regolata dall’art. 88 anteriore al correttivo del 2024, il cram down fiscale non è disponibile (Cass. civ. n. 19790/2026): in quel caso occorre lavorare sulle classi e sulla ristrutturazione trasversale.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Conoscere la giurisprudenza serve a poco se non viene tradotta in atti concreti, depositati al momento giusto. Ecco come lo Studio Monardo applica questi orientamenti alla posizione della tua impresa.

  1. Ricostruiamo il calendario penale di IVA e ritenute: per ogni periodo d’imposta verifichiamo importi, soglie e termini di consumazione aggiornati al D.Lgs. 87/2024, individuando quali scadenze cadranno durante la riserva.
  2. Separiamo debiti anteriori e debiti prededucibili: analizziamo con i commercialisti dello staff le liquidazioni periodiche e le certificazioni, distinguendo periodo per periodo l’IVA e le ritenute che entrano nel concorso da quelle da pagare integralmente.
  3. Redigiamo il ricorso ex art. 44 CCII con la sezione fiscale già impostata, rappresentando al tribunale fin dal primo atto le scadenze tributarie imminenti.
  4. Depositiamo istanze mirate al tribunale sul pagamento dei debiti fiscali anteriori, per ottenere prima della scadenza penale il provvedimento che, secondo la Terza Sezione penale, può fondare la scriminante.
  5. Gestiamo le rateizzazioni in corso, comunicando all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’effetto della domanda e contestando le sanzioni applicate per il mancato pagamento delle rate, alla luce di Cass. n. 13243/2026.
  6. Verifichiamo con l’attestatore la graduazione dei privilegi di IVA e ritenute e il valore di liquidazione, perché dalla correttezza di quella stima dipende la misura della falcidia consentita dall’art. 88 CCII.
  7. Costruiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, individuando la versione dell’art. 88 applicabile e la strategia di omologa, compresa l’eventuale omologazione forzosa in caso di dissenso dell’Erario.
  8. Difendiamo l’amministratore nel procedimento penale, utilizzando gli atti della procedura come prova della crisi non imputabile e valutando le cause di non punibilità e i limiti al sequestro introdotti dal D.Lgs. 87/2024.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamiamo i decreti, resistiamo ai reclami dell’Agenzia contro l’omologa e ricorriamo in Cassazione quando la questione lo richiede.
  10. Valutiamo gli strumenti alternativi: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione o, per le imprese sotto soglia, concordato minore, quando offrono un trattamento dei debiti fiscali più adatto al caso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio in Cassazione ha un peso particolare in questa materia: gli orientamenti che hai letto sono nati quasi tutti da ricorsi in sede di legittimità, e le questioni ancora aperte (dal regime transitorio del correttivo ai confini della scriminante penale) si decideranno lì. Poter seguire la stessa strategia, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale del fascicolo fino alla Suprema Corte significa non dover ricominciare da capo a ogni grado.

Lo staff multidisciplinare lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti operano sullo stesso fascicolo, perché la falcidia di IVA e ritenute è insieme una questione di diritto della crisi, di calcolo tributario e di difesa penale. La competenza di Esperto Negoziatore consente inoltre di valutare, prima ancora del concordato, se la composizione negoziata offra un percorso più graduale.

Chiusura

La giurisprudenza ha consegnato agli imprenditori una risposta netta sulla falcidia: IVA e ritenute possono essere ridotte nel concordato preventivo, anche quando si parte da una domanda in bianco. Ma ha consegnato anche un avvertimento altrettanto netto: la riduzione arriva con il piano, mentre il rischio penale corre dal primo giorno, e lo si governa solo con provvedimenti chiesti in anticipo. Tra la domanda con riserva e l’omologa ci sono settimane in cui ogni data conta.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa richiede, nello stesso momento, le competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per impostare lo strumento di regolazione della crisi; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario, per quantificare e trattare IVA e ritenute; l’abilitazione di cassazionista, per sostenere le questioni controverse fino all’ultimo grado.

📩 Hai debiti IVA o ritenute e stai pensando a un concordato con riserva? Prima di depositare qualunque atto, scrivici: in fondo a questa pagina trovi tutti i recapiti per metterti subito in contatto con lo studio.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO