Un Creditore Può Opporsi Al Concordato In Bianco?

Hai appena scoperto, magari da una PEC del commissario giudiziale o da una visura al registro delle imprese, che il tuo debitore ha depositato una domanda di concordato “in bianco”. La prima reazione è quasi sempre la stessa: posso oppormi? Posso impedirgli di congelare tutto? La risposta onesta è che non esiste una risposta unica: gli strumenti che hai, i tempi in cui usarli e ciò che rischi dipendono da chi sei come creditore.

Pensa a tre persone davanti alla stessa domanda con riserva. Il fornitore con 38.000 euro di fatture scadute non può “bloccare” il deposito, ma può segnalare al tribunale le condotte scorrette del debitore e, più avanti, votare contro e opporsi all’omologazione. La banca che ha iscritto un’ipoteca giudiziale sei settimane prima rischia di vedersela dichiarare inefficace verso gli altri creditori. Il creditore che aveva già chiesto la liquidazione giudiziale, invece, ha in mano la leva più forte: può far valere l’abuso dello strumento e chiedere che il tribunale decida sulla sua istanza.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, spiegate una volta sola, e poi una sezione dedicata a ciascun profilo:

  1. il fornitore e il creditore commerciale non garantito;
  2. la banca e il creditore con ipoteca o privilegio;
  3. il creditore che ha già avviato un pignoramento;
  4. il creditore che ha già chiesto la liquidazione giudiziale;
  5. il lavoratore dipendente.

Seguono simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande valide per tutti e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il concordato con riserva è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le logiche con cui un’impresa costruisce un piano, e quindi anche i punti in cui un creditore può legittimamente incidere. E poiché la tutela del creditore passa per segnalazioni, reclami, opposizioni all’omologazione e impugnazioni, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.

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Le regole comuni a tutti: cosa succede quando il debitore deposita una domanda “in bianco”

Prima di parlare di te, serve capire la cornice. Il cosiddetto concordato “in bianco” (o “con riserva”, o “prenotativo”) oggi è disciplinato dall’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024). Il debitore deposita la domanda di accesso con una documentazione essenziale (bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione) e si riserva di presentare in un secondo momento la proposta, il piano e gli eventuali accordi.

Il termine. Il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni. La proroga non è automatica: la giurisprudenza di merito (si veda il Tribunale di Taranto, con una decisione segnalata nel luglio 2025) richiede che il debitore dimostri di avere un programma di risanamento già in stato avanzato o comunque di aver reso chiare le proprie intenzioni. Il limite complessivo, dunque, è di circa centoventi giorni.

Il commissario giudiziale. Con il decreto che concede il termine, nel concordato il tribunale nomina un commissario giudiziale. È una figura di garanzia: vigila sulla gestione, riceve le informazioni periodiche del debitore e, se scopre atti di frode non dichiarati o condotte pregiudizievoli, li segnala al tribunale. Per ogni creditore il commissario è l’interlocutore naturale.

Gli obblighi del debitore. Il decreto fissa obblighi informativi periodici (con cadenza almeno mensile) sulla gestione finanziaria e sull’avanzamento del piano, e impone il versamento, entro dieci giorni, di una somma per le spese di procedura. Durante la riserva il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale: senza autorizzazione l’atto è inefficace e il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine (art. 44, commi 1-bis e 1-ter, CCII).

La revoca del termine su segnalazione del creditore. Qui arriviamo al cuore della tua domanda. L’art. 44, comma 2, CCII prevede che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, revochi il decreto di concessione del termine quando emergono atti di frode ai creditori non dichiarati, quando il debitore tiene una condotta incompatibile con una soluzione efficace della crisi, quando non adempie gli obblighi informativi o non versa il fondo spese. Il decreto di revoca non è reclamabile e viene adottato sentiti il debitore e i creditori che hanno già chiesto la liquidazione giudiziale. Questa è la vera “opposizione” che la legge ti mette in mano durante la fase in bianco: non un ricorso contro il deposito, ma una segnalazione motivata che può far cadere il termine.

Le misure protettive. Se il debitore le ha chieste, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio e sui beni con cui esercita l’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Non sono più automatiche come nella vecchia legge fallimentare: servono una richiesta del debitore e una conferma del giudice, che deve arrivare entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 55 CCII); se il termine passa senza provvedimento, le misure perdono efficacia. La durata complessiva, proroghe comprese, non può superare i dodici mesi (art. 8 CCII).

L’abuso dello strumento. La Cassazione ripete da anni un principio che il Codice della crisi ha recepito: una domanda di concordato, anche in bianco, presentata non per regolare la crisi ma soltanto per rinviare la dichiarazione di insolvenza costituisce abuso del processo ed è inammissibile. Lo ha affermato Cass. 31 marzo 2021, n. 8982, e lo ha ribadito, già nel vigore del CCII, Cass., Sez. I, ord. n. 4246/2026.

Dopo la riserva. Se il debitore deposita proposta e piano, si apre la fase del concordato “pieno”: il commissario relaziona, i creditori votano, il tribunale giudica sull’omologazione. In quella sede i creditori dissenzienti e qualunque interessato possono opporsi all’omologazione con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 48 CCII), e contro la sentenza che omologa è ammesso il reclamo alla Corte d’appello (art. 51 CCII).

Una nota sui termini. In materia concorsuale la sospensione feriale dei termini processuali (che opera solo dal 1° al 31 agosto) incontra deroghe rilevanti: per prudenza, conviene calcolare ogni scadenza come se agosto non offrisse alcuna pausa.

Da qui in avanti ogni sezione parla a un profilo diverso e rimanda a queste regole quando servono.


Se sei un fornitore o un creditore commerciale senza garanzie

La tua situazione

Hai consegnato merce, eseguito lavori o prestato servizi. Hai in mano fatture scadute, forse qualche sollecito rimasto senza risposta, e nessuna garanzia: niente ipoteca, niente pegno, nessun privilegio particolare. Nel linguaggio della procedura sei un creditore chirografario. Spesso sei anche un fornitore “strategico”, cioè uno di quelli senza cui l’impresa non lavora, e il debitore conta su di te per andare avanti.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei contemporaneamente il creditore più esposto alla falcidia e quello a cui il debitore chiederà di continuare a lavorare. Questo ti dà un potere contrattuale reale, ma devi usarlo con attenzione.

Durante la riserva non puoi impedire il deposito della domanda, né impugnare il decreto che concede il termine. Puoi però fare tre cose. Primo, vigilare e segnalare: se ti accorgi che il debitore sta svuotando il magazzino, cedendo beni a società collegate o pagando alcuni creditori e non altri senza autorizzazione, puoi segnalarlo al commissario e al tribunale ai sensi dell’art. 44, comma 2, CCII. Secondo, decidere se continuare a fornire e a quali condizioni. Terzo, preparare fin da subito la tua posizione per la fase del voto e, se necessario, dell’opposizione all’omologazione.

Sulle nuove forniture la regola decisiva è questa: i crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore durante la procedura sono prededucibili, cioè vengono pagati prima degli altri. Ma “legalmente compiuto” non significa “compiuto dopo il deposito”. La Cassazione (Cass., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730) ha chiarito che, finché il debitore non ha fornito informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano, ogni atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va trattato come atto di straordinaria amministrazione, che richiede l’autorizzazione del tribunale. In mancanza, il tuo credito per le nuove forniture non gode automaticamente della prededuzione. La stessa linea emerge da Cass., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638, che ha ribadito la necessità di qualificare con rigore gli atti compiuti durante la riserva e di ottenere l’autorizzazione quando sono straordinari.

In concreto, se l’impresa punta alla continuità aziendale, l’art. 94-bis CCII limita la possibilità dei creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti in corso o di risolverli per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento dei crediti anteriori. Non sei obbligato a fare nuovi contratti a condizioni svantaggiose, ma non puoi usare il vecchio insoluto come leva per sciogliere quelli pendenti.

I numeri

Immagina un credito di 38.740 euro per forniture fatturate a gennaio e febbraio. Se il debitore presenterà un concordato liquidatorio, l’art. 84, comma 4, CCII richiede che il piano assicuri ai chirografari almeno il 20% del loro credito complessivo, grazie anche a un apporto di risorse esterne: nel tuo caso, un minimo di 7.748 euro. Se il piano promette il 22%, incasseresti 8.522,80 euro, in tempi scaglionati. Se la liquidazione giudiziale, secondo la stima del commissario, garantirebbe solo il 9%, cioè 3.486,60 euro, capisci subito che l’opposizione per “non convenienza” avrebbe poche possibilità: il concordato ti dà più della liquidazione.

Se invece dopo il deposito continui a fornire per 12.315 euro, quel credito è prededucibile solo se le forniture rientrano nell’ordinaria amministrazione funzionale alla conservazione del patrimonio o sono state autorizzate. Altrimenti rischi che, in caso di liquidazione successiva, venga trattato come credito chirografario qualunque.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è continuare a fornire “sulla fiducia” senza verificare se l’atto è autorizzato o comunque legalmente compiuto. È il modo più rapido per trasformare un credito nuovo, che potrebbe essere pagato per primo, in un credito da falcidiare. Il secondo rischio è la passività: se non voti, o se voti senza aver letto la relazione del commissario, perdi la possibilità di contestare seriamente la convenienza in sede di omologazione. Il terzo è l’isolamento: un fornitore singolo pesa poco, un gruppo di fornitori con interessi omogenei può orientare una classe.

Le mosse giuste

  1. Verifica subito l’elenco dei creditori depositato e controlla che il tuo credito sia indicato per l’importo corretto; se non lo è, prepara la documentazione da far valere davanti al commissario.
  2. Condiziona le nuove forniture al pagamento alla consegna o a un’autorizzazione del tribunale, chiedendo al debitore di documentarla. Non firmare nulla che presupponga la prededuzione senza verificarla.
  3. Tieni un registro dei comportamenti anomali (cessioni, pagamenti selettivi, ritardi nelle informative) e, se sono seri, trasmetti una segnalazione motivata al commissario e al tribunale ex art. 44, comma 2, CCII.
  4. Leggi la relazione del commissario prima di votare: il confronto tra concordato e liquidazione giudiziale è il dato su cui si gioca un’eventuale opposizione per convenienza.
  5. Valuta di coordinarti con altri fornitori della stessa classe: il voto di dissenso di una classe è il presupposto per contestare la convenienza in sede di omologazione.

Il voto e le classi: come pesa davvero la tua voce

Per chi è nella tua posizione il voto non è una formalità, è il momento in cui si decide se potrai contestare il piano più avanti. Nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se il piano ha formato classi, occorre anche la maggioranza delle classi. Nel concordato in continuità le classi sono obbligatorie e la regola si fa più articolata: ogni classe esprime il proprio voto e il tribunale, in presenza di classi dissenzienti, può omologare solo se ricorrono le condizioni della cosiddetta ristrutturazione trasversale.

Perché ti interessa? Perché l’opposizione per difetto di convenienza non è aperta a chiunque. Nel concordato liquidatorio può contestare la convenienza il creditore dissenziente che appartiene a una classe dissenziente oppure, se le classi non sono state formate, i creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (art. 112 CCII). Anche in quel caso il tribunale omologa comunque se ritiene che il tuo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterresti con la liquidazione giudiziale. Nel concordato in continuità, se l’opposizione del dissenziente denuncia la violazione della convenienza o il mancato rispetto delle condizioni della ristrutturazione trasversale, il tribunale dispone la stima del complesso aziendale: una verifica tecnica che può spostare l’esito.

C’è poi uno strumento che pochi fornitori conoscono: le proposte concorrenti. I creditori che, anche insieme, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore possono presentare una proposta alternativa di concordato (art. 90 CCII), salvo che la proposta del debitore assicuri ai chirografari la percentuale minima che la legge considera sufficiente a escluderle. Per un gruppo di fornitori organizzati è una leva seria: trasforma l’opposizione da semplice “no” a controproposta.

Infine, prima del voto puoi depositare osservazioni e contestazioni sui crediti altrui e sulla proposta. Un credito gonfiato di un creditore vicino al debitore, se non contestato, può spostare le maggioranze contro di te.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 1730/2025 e Cass. n. 14638/2026, ricorda Cass. n. 10652/2025, che ha precisato quale valutazione il giudice deve compiere per stabilire se gli atti dell’imprenditore durante il concordato siano “legalmente compiuti” e quindi fonte di crediti prededucibili, e Cass. n. 9166/2023, che nel passaggio da un concordato con riserva a un’amministrazione straordinaria ha subordinato la prededuzione dei crediti da contratti di durata alla derivazione da atti legittimamente compiuti. Infine, Cass., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 avverte che i crediti sorti dopo la chiusura di un concordato in continuità, nella fase esecutiva, non sono prededucibili nel successivo fallimento: continuare a fornire “dopo” non è mai una garanzia.


Se sei una banca o un creditore con ipoteca o privilegio

La tua situazione

Hai finanziato l’impresa con un mutuo ipotecario, hai un’ipoteca giudiziale iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo, oppure vanti un credito assistito da privilegio. Sei abituato a pensare di essere “al sicuro” perché la tua garanzia ti mette davanti agli altri. Per chi è nella tua posizione, la domanda in bianco è un momento di verifica: la tua prelazione regge davvero?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma meno di quanto speri. Ti proteggono perché, nel concordato, il valore di liquidazione dei beni gravati va distribuito rispettando le cause di prelazione, e il piano può prevedere che tu non sia pagato per intero solo se un attestatore certifica che riceverai almeno quanto otterresti dalla vendita del bene in caso di liquidazione (art. 84, comma 5, CCII). Per la parte non coperta dal valore del bene sei trattato come chirografario e voti per quella parte.

Ti proteggono meno di quanto speri per una regola che molti creditori scoprono troppo tardi: le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Se hai ottenuto un decreto ingiuntivo e ti sei affrettato a iscrivere ipoteca poche settimane prima del deposito, quell’ipoteca non ti darà prelazione nel concordato.

La giurisprudenza formatasi sull’analoga norma della legge fallimentare (art. 168, comma 3) ha però precisato un punto utile: se il concordato fallisce e segue la dichiarazione di fallimento, quell’inefficacia specifica non si trasferisce automaticamente nella procedura liquidatoria, dove valgono le regole proprie sulle azioni revocatorie e di inefficacia (Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758). Tradotto: la sorte della tua ipoteca dipende anche da come finirà il concordato.

Durante la riserva, inoltre, i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione con efficacia verso gli altri, salvo autorizzazione. E con le misure protettive confermate non potrai avviare o proseguire l’esecuzione immobiliare.

I numeri

Poniamo un credito di 214.360 euro garantito da ipoteca giudiziale iscritta il 23 gennaio 2026, con domanda pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo 2026. Dal 23 gennaio al 5 marzo passano 41 giorni: siamo dentro il periodo di novanta giorni, l’ipoteca è inefficace verso i creditori anteriori e l’intero credito concorre come chirografario. Se l’ipoteca fosse stata iscritta il 18 novembre 2025, i giorni sarebbero 107: fuori dal periodo sospetto, la prelazione resta.

Se invece hai un’ipoteca volontaria efficace su un immobile che il perito stima 160.000 euro in sede di liquidazione, per 160.000 euro sei soddisfatto in via prelatizia (salvo moratorie o dilazioni che il piano può prevedere), per i restanti 54.360 euro concorri e voti come chirografario.

I rischi specifici

Il rischio principale è votare senza aver contestato la collocazione del tuo credito. Se il debitore ti ha inserito tra i chirografari o ha sottostimato la garanzia, devi far valere la tua posizione nella fase di verifica e davanti al commissario, non dopo l’omologazione. Il secondo rischio è sottovalutare l’opposizione: Cass. n. 16932/2024 ha chiarito che il creditore che ha espresso dissenso è legittimato a opporsi all’omologazione per far controllare al tribunale la regolarità della procedura e la persistenza dei presupposti di ammissibilità, ma può contestare la convenienza della proposta solo se il suo dissenso si inserisce in una classe a sua volta dissenziente. Il terzo rischio riguarda il tempo: l’omologazione rende temporaneamente inesigibili i crediti e sospende la prescrizione (Cass. n. 20175/2025), il che ti protegge dalla prescrizione ma ti obbliga ad attendere l’esecuzione del piano.

Le mosse giuste

  1. Controlla le date: iscrizione dell’ipoteca, pubblicazione della domanda, conteggio dei novanta giorni. È il primo calcolo da fare e decide se sei davvero un creditore privilegiato.
  2. Chiedi e analizza la perizia sui beni gravati: il valore di liquidazione stimato determina quanto del tuo credito è coperto dalla garanzia.
  3. Presidia il classamento: se il piano ti mette in una classe con creditori dagli interessi diversi, contestalo nelle osservazioni prima del voto.
  4. Vota con consapevolezza: per la parte degradata a chirografo il tuo voto può essere decisivo, e il dissenso è il presupposto di ogni successiva contestazione di convenienza.
  5. Prepara l’opposizione all’omologazione entro dieci giorni prima dell’udienza, se ritieni che il piano violi l’ordine delle cause di prelazione o sia meno conveniente della liquidazione.

Continuità aziendale e privilegi: le regole di distribuzione che devi conoscere

Se il debitore sceglie la continuità, le regole di distribuzione cambiano e per chi ha una garanzia è essenziale capirle. Il valore di liquidazione, cioè quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione giudiziale alla data della domanda, va distribuito rispettando rigorosamente l’ordine delle cause di prelazione. Per il valore eccedente, il cosiddetto plusvalore generato dalla prosecuzione dell’attività, basta invece che i crediti di una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (art. 84 CCII). In altre parole: sul valore di liquidazione la tua prelazione è piena, sul plusvalore è relativa.

Questo ha due conseguenze pratiche. La prima è che la stima del valore di liquidazione diventa il terreno di scontro: se il debitore la sottostima, la parte “protetta” del tuo credito si riduce e aumenta quella rimessa alle regole più elastiche del plusvalore. La seconda è che il tuo voto di classe può essere superato con la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), a condizioni stringenti che il tribunale verifica su opposizione del dissenziente. Se ritieni che quelle condizioni non ricorrano, l’opposizione è la sede per dirlo, e l’art. 112 prevede in quel caso la stima del complesso aziendale.

Il piano, inoltre, può prevedere dilazioni o moratorie nel pagamento dei creditori privilegiati. Una dilazione non è neutra: pagare fra un anno vale meno che pagare subito, e quando il pagamento non è integrale o non è immediato il privilegiato viene coinvolto nel voto. Per una banca è quindi fondamentale leggere i tempi, non solo gli importi.

Un ultimo aspetto riguarda le garanzie prestate da terzi. Il concordato omologato non libera i fideiussori e i coobbligati del debitore: la tua azione verso di loro resta integra. Se la tua posizione è garantita anche da una fideiussione personale del socio o dell’amministratore, la domanda in bianco della società non ti impedisce di valutare, in parallelo, le azioni verso il garante.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758 (sorte delle ipoteche giudiziali “dei novanta giorni” nel fallimento successivo); Cass. n. 16932/2024 (limiti della legittimazione del creditore dissenziente a opporsi all’omologazione); Cass. n. 20175/2025 (inesigibilità temporanea e sospensione della prescrizione dopo l’omologa).


Se sei un creditore che ha già avviato un pignoramento

La tua situazione

Hai già fatto la strada lunga: titolo esecutivo, precetto, pignoramento. Forse hai pignorato un conto corrente presso la banca del debitore, forse crediti verso i suoi clienti, forse un immobile. L’udienza è fissata, sei a un passo dall’assegnazione o dalla vendita. Poi arriva la domanda in bianco. Per chi è nella tua posizione, la prima sensazione è di aver perso tutto il lavoro fatto.

Cosa cambia per te

La regola più importante per te è che le misure protettive non scattano da sole: il debitore deve averle chieste nella domanda, e il giudice deve confermarle entro trenta giorni. Se il debitore non le ha chieste, la tua esecuzione non è bloccata dalla sola domanda. Se le ha chieste, dalla pubblicazione nel registro delle imprese non puoi proseguire, e il giudice dell’esecuzione ne prenderà atto.

Ma la sospensione non è una condanna definitiva. Hai tre momenti in cui far sentire la tua voce:

  • la conferma: il giudice decide se confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, assunte se necessario sommarie informazioni. Puoi partecipare, spiegare perché il blocco della tua specifica esecuzione arreca un pregiudizio sproporzionato, documentare condotte scorrette;
  • il reclamo: contro il decreto di conferma è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.;
  • la revoca o l’abbreviazione successiva: le misure possono essere revocate o accorciate quando non soddisfano più l’obiettivo di agevolare il percorso di regolazione o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori; e la loro proroga, che può chiedere anche un creditore, richiede progressi significativi nelle trattative e l’assenza di ingiusto pregiudizio (art. 55 CCII).

Durante le misure la prescrizione è sospesa e non si verificano decadenze, quindi non rischi di perdere il credito per il decorso del tempo. Se poi il concordato viene omologato, diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII) e la tua esecuzione non potrà proseguire per il credito concorsuale: sarai pagato nella misura e nei tempi previsti dal piano.

Attenzione anche a un’altra situazione. Se, dopo il deposito, il debitore ti propone di “chiudere la partita” pagandoti una parte del credito per farti rinunciare al pignoramento, sappi che pagare debiti anteriori durante la procedura senza autorizzazione è vietato. La Cassazione (Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020) ha considerato così grave la violazione di questo divieto da escludere il compenso del professionista che non aveva avvertito il debitore. Un pagamento non autorizzato rischia di essere inefficace e di doverti essere restituito.

I numeri

Hai pignorato presso terzi 27.915 euro sul conto del debitore per un credito di 31.280 euro. La domanda con riserva, con richiesta di misure protettive, viene pubblicata il 5 marzo 2026; l’udienza di assegnazione era fissata per il 12 marzo. Dal 5 marzo l’esecuzione non può proseguire. Il giudice della procedura deve confermare le misure entro il 4 aprile 2026 (trenta giorni dall’iscrizione). Se non lo fa, le misure perdono efficacia e puoi chiedere la ripresa. Se le conferma, il blocco può durare, tra termine e proroghe, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Se poi il concordato viene omologato con una percentuale del 22% ai chirografari, i 31.280 euro diventano 6.881,60 euro pagati secondo il piano; se il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, il pignoramento cade e insinuerai il credito al passivo.

I rischi specifici

Il rischio principale è restare inerte durante i trenta giorni della conferma. È l’unico momento in cui il giudice valuta davvero se la protezione del debitore sia giustificata anche rispetto a te. Il secondo rischio è accettare pagamenti “di favore” non autorizzati. Il terzo è non coordinare la posizione esecutiva con quella concorsuale: finché c’è la procedura, il tuo pignoramento resta in vita ma sospeso, e devi seguirlo in entrambi i fronti.

Le mosse giuste

  1. Verifica se le misure protettive sono state chieste e quando la domanda è stata pubblicata nel registro delle imprese.
  2. Deposita memorie nel procedimento di conferma documentando il tuo pregiudizio concreto e le eventuali irregolarità del debitore.
  3. Valuta il reclamo contro il decreto di conferma se le misure appaiono sproporzionate o non motivate.
  4. Monitora i trenta giorni: se il termine passa senza provvedimento, chiedi subito al giudice dell’esecuzione la prosecuzione.
  5. Rifiuta pagamenti parziali non autorizzati e chiedi che ogni accordo passi dal commissario e dal tribunale.

Pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi: le differenze che contano per te

La tua situazione cambia a seconda di cosa hai pignorato. Se il pignoramento riguarda un immobile dell’impresa, con le misure protettive confermate la vendita non può proseguire: le operazioni del delegato e del custode si fermano in attesa degli esiti della procedura. Il vincolo del pignoramento non si scioglie per il solo deposito della domanda: resta in attesa, e saranno l’esito del concordato e le decisioni del giudice dell’esecuzione a determinarne la sorte. Se il concordato viene omologato, l’esecuzione per il credito anteriore non potrà proseguire; se la procedura si chiude senza omologa e si apre la liquidazione giudiziale, il bene passerà alla procedura concorsuale.

Se hai pignorato crediti presso terzi, cioè somme che clienti o banche devono al debitore, il blocco impedisce l’assegnazione. Anche qui il vincolo resta in piedi finché la situazione non si chiarisce, ed è bene che tu solleciti il giudice dell’esecuzione a dare atto con precisione della sospensione, per evitare che il terzo pignorato paghi al debitore somme vincolate.

Un punto che molti creditori procedenti trascurano: le misure protettive riguardano il patrimonio del debitore e i beni e diritti con cui esercita l’impresa. Le azioni verso i terzi garanti e i fideiussori restano, in linea di principio, fuori dal perimetro, e vanno verificate caso per caso alla luce del decreto di conferma. Se il tuo credito è garantito da un socio o da un terzo, potresti avere una strada esecutiva ancora percorribile mentre quella verso la società è sospesa.

Infine, il tempo lavora in modo diverso da come pensi. Durante le misure la prescrizione è sospesa e non maturano decadenze: non devi temere di “perdere” il credito per l’attesa. Ma il limite complessivo di dodici mesi (art. 8 CCII) è un argomento che puoi usare: più la protezione si allunga senza progressi concreti nel percorso del debitore, più diventa difficile giustificarne la proroga rispetto al tuo pregiudizio.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020 (divieto di pagare debiti concorsuali senza autorizzazione durante la procedura); Cass. n. 20175/2025 (effetti dell’omologa sull’esigibilità e sulla prescrizione del credito).


Se sei un creditore che ha già chiesto la liquidazione giudiziale

La tua situazione

Hai perso la pazienza prima degli altri. Hai depositato un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (il vecchio “fallimento”) e il tribunale ha fissato l’udienza. Poco prima o subito dopo, il debitore deposita la domanda di concordato in bianco. Se sei in questa posizione, sappi che fra tutti i creditori sei quello che ha più strumenti per “opporsi” davvero, perché la legge ti considera parte di un unico procedimento con il debitore.

Cosa cambia per te

Il Codice della crisi ha costruito un procedimento unitario (art. 7 CCII): la tua domanda di liquidazione e la domanda di concordato del debitore vengono trattate insieme. Il tribunale esamina per prima la domanda di concordato, ma solo a condizione che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la proposta indichi la convenienza per i creditori (o, nella continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio). Quella priorità non è un salvacondotto: è condizionata.

Poi c’è una regola di tempo che gioca a tuo favore. Quando è pendente un procedimento per la liquidazione giudiziale promosso da un terzo, il debitore deve proporre la domanda di accesso nello stesso procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza (art. 40, comma 10, CCII); dopo la prima udienza non può proporla autonomamente fino alla conclusione del tuo procedimento. Se il debitore arriva tardi, puoi eccepire la decadenza.

Infine, sei l’unico creditore che la legge vuole espressamente “sentire” prima di revocare il termine concesso con la domanda in bianco (art. 44, comma 2, CCII). E puoi eccepire l’abuso del processo: la giurisprudenza, da Cass. 31 marzo 2021, n. 8982 fino a Cass., Sez. I, ord. n. 4246/2026, considera inammissibile la domanda presentata al solo scopo di differire l’apertura della procedura liquidatoria. Nel caso deciso nel 2026 il debitore aveva rinunciato a una prima domanda e ne aveva depositata un’altra con riserva quasi identica: la Corte ha confermato l’inammissibilità, ha ricordato che un patrimonio immobiliare consistente non esclude l’insolvenza se non è prontamente liquidabile e ha condannato la società per responsabilità aggravata.

Un’ultima leva, spesso trascurata, è la competenza. Il tribunale competente è quello del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale (Cass. n. 21865/2025). E Cass., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 ha precisato entro quando l’incompetenza territoriale può essere eccepita o rilevata, e che l’eventuale domanda di concordato va proposta davanti allo stesso tribunale del procedimento pendente. Spostare il procedimento altrove non è una via di fuga per il debitore.

Puoi anche chiedere, nel procedimento unitario, misure cautelari a tutela del patrimonio del debitore (art. 54, comma 1, CCII), per evitare che venga disperso mentre si decide.

I numeri

Hai depositato il ricorso per liquidazione giudiziale il 9 febbraio 2026 per un credito di 46.930 euro; la prima udienza è fissata per il 3 marzo 2026. Il debitore deposita la domanda con riserva il 2 marzo, nel medesimo procedimento: è tempestiva, e il tribunale esaminerà prima la sua domanda. Se invece il debitore la depositasse il 10 marzo, dopo la prima udienza, potresti eccepire la decadenza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII.

Supponiamo ora che, concesso il termine di sessanta giorni, il debitore non versi entro dieci giorni la somma per le spese: segnali l’inadempimento, il tribunale ti sente insieme al debitore e revoca il termine. A quel punto la tua domanda di liquidazione torna in primo piano.

I rischi specifici

Il rischio principale è pensare che il deposito della domanda in bianco “congeli” anche il tuo ricorso e smettere di presidiarlo. Il procedimento è unico: le tue difese vanno spese subito, a partire dalla prima udienza. Il secondo rischio è desistere troppo presto: se abbandoni il ricorso, come accaduto nel caso deciso da Cass. n. 4246/2026, il procedimento può chiudersi e toccherà a un altro creditore ricominciare. Il terzo è sottovalutare il contraddittorio: la tua audizione è prevista, e la qualità delle tue osservazioni pesa.

Le mosse giuste

  1. Verifica la tempestività della domanda del debitore rispetto alla prima udienza e, se tardiva, eccepisci subito la decadenza.
  2. Contesta la manifesta inammissibilità o inadeguatezza della domanda, quando il debitore non indica nemmeno a grandi linee cosa intende proporre o ha già alle spalle domande rinunciate.
  3. Documenta l’abuso: sequenza di domande, rinunce, assenza di progressi, dispersione del patrimonio. Per questo lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta la difesa del creditore istante fin dalla prima udienza pensando già ai gradi successivi del giudizio.
  4. Chiedi misure cautelari se c’è il rischio concreto che il patrimonio venga disperso.
  5. Presidia l’obbligo informativo mensile: ogni inadempimento del debitore è materiale per una segnalazione ex art. 44, comma 2, CCII.

Se il tribunale dà spazio al concordato: la tua domanda non sparisce

Può accadere che il tribunale, esaminata con priorità la domanda del debitore, conceda il termine o apra il concordato. Per chi è nella tua posizione questo non significa che il ricorso per liquidazione giudiziale sia perso. Nel procedimento unitario, se la domanda del debitore non viene accolta, è dichiarata inammissibile o improcedibile, oppure la procedura si interrompe per revoca, mancata approvazione o rigetto dell’omologazione, il tribunale provvede sulla liquidazione giudiziale (art. 7, comma 3, CCII e art. 49 CCII). La tua domanda resta, in altre parole, “in panchina”, pronta a tornare in campo.

Questo impone di seguire la procedura concordataria anche se non sei tu ad averla promossa. Leggi le informative mensili, verifica che il fondo spese sia stato versato, confronta ciò che il debitore dichiara con ciò che sai del suo patrimonio. Ogni scostamento significativo è materiale per una segnalazione e, nei casi gravi, per la revoca del termine con conseguente ripresa della tua istanza.

Se invece il tribunale rigetta la domanda di liquidazione giudiziale, hai a disposizione il reclamo alla Corte d’appello (art. 50 CCII). Anche qui la tempestività è tutto: i termini sono brevi e non conviene contare su pause estive, per le ragioni già dette a proposito della sospensione feriale.

C’è infine un aspetto di strategia. Il creditore istante è spesso quello che ha più informazioni sul debitore: conosce i suoi ritardi, le sue promesse, i suoi tentativi precedenti. Mettere queste informazioni a disposizione del commissario, in modo ordinato e documentato, è il modo più efficace di rendere concreto il controllo che la legge affida anche ai creditori durante la fase in bianco.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. I, ord. n. 4246/2026 (seconda domanda con riserva come abuso del processo); Cass. 31 marzo 2021, n. 8982 (domanda dilatoria inammissibile); Cass., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177 (competenza e unicità del foro); Cass. n. 21865/2025 (competenza del tribunale del centro degli interessi principali).


Se sei un lavoratore dipendente dell’impresa

La tua situazione

Lavori, o hai lavorato fino a poco fa, per l’impresa che ha depositato la domanda in bianco. Hai stipendi arretrati, forse il TFR non ancora pagato. Non ti interessa la tecnica processuale: vuoi sapere se sarai pagato, quando, e se devi fare qualcosa. Se è la tua situazione, la prima cosa che devi sapere è che la legge ti tratta con un’attenzione particolare.

Cosa cambia per te

I tuoi crediti per retribuzioni e TFR sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del datore (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), tra i più forti dell’ordinamento. Nel concordato questo significa che, di regola, devi essere pagato per intero; il piano può prevedere un pagamento parziale solo se un attestatore certifica che riceverai almeno quanto otterresti dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio (art. 84, comma 5, CCII). In quel caso, per la parte non pagata sei trattato come chirografario e voti.

La regola più importante per te è che, se il TFR o le ultime retribuzioni non vengono pagate, puoi rivolgerti al Fondo di garanzia dell’INPS, anche quando il datore è in concordato preventivo. La Cassazione ha chiarito che il diritto del lavoratore verso il Fondo è un diritto a una prestazione previdenziale distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore (Cass., Sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338), e che le prestazioni del Fondo non si confondono con l’obbligazione del datore di lavoro (Cass., Sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740). Nel concordato, l’INPS indica come momento utile per la domanda il periodo successivo al decreto di omologa o alla decisione sulle eventuali opposizioni.

Quanto all’opposizione: puoi votare contro il piano, puoi segnalare al commissario irregolarità nella gestione del personale (ad esempio pagamenti selettivi ad alcuni dipendenti e non ad altri) e, se hai espresso dissenso, puoi opporti all’omologazione nei limiti visti per gli altri creditori. Ma attenzione: il tuo voto, soprattutto sul trattamento del TFR, può avere conseguenze sui tuoi rapporti con il Fondo, e va ponderato prima di esprimerlo.

I numeri

Hai 6.214,50 euro di retribuzioni arretrate e 11.268,30 euro di TFR maturato, per un totale di 17.482,80 euro, tutti assistiti da privilegio. Se il piano prevede il pagamento integrale dei privilegiati, sarai pagato per l’intero importo, nei tempi del piano. Se invece l’attestatore certifica che, in liquidazione, i beni mobili consentirebbero di soddisfare i privilegi del tuo grado solo al 70%, il piano potrebbe offrirti 12.237,96 euro in prelazione e trattare i restanti 5.244,84 euro come chirografari. In quel caso, per il TFR e per le ultime mensilità non pagate, entro i limiti previsti dalla legge, la strada del Fondo di garanzia resta aperta dopo l’omologa.

I rischi specifici

Il rischio principale è firmare accordi o esprimere voti sul tuo credito privilegiato senza aver valutato le conseguenze sull’intervento del Fondo di garanzia. Il secondo è lasciar scadere i termini per documentare il credito. Il terzo è fidarti di promesse verbali di pagamento “fuori dalla procedura”: come per ogni altro creditore anteriore, i pagamenti non autorizzati sono vietati.

Le mosse giuste

  1. Raccogli buste paga, CU e prospetto del TFR e verifica che il tuo credito sia indicato correttamente nell’elenco dei creditori.
  2. Leggi con attenzione come il piano tratta i privilegiati: pagamento integrale o parziale, e in quanto tempo.
  3. Valuta il voto insieme a un professionista, soprattutto se il piano incide sul TFR.
  4. Segnala al commissario eventuali trattamenti diseguali tra lavoratori.
  5. Prepara per tempo la domanda al Fondo di garanzia, per presentarla non appena il concordato sarà omologato.

Il tuo posto di lavoro durante la riserva e nella continuità

Oltre ai crediti arretrati, ti starai chiedendo che ne sarà del tuo rapporto di lavoro. La domanda in bianco, di per sé, non scioglie né sospende i contratti di lavoro: l’impresa continua a operare e il tuo rapporto prosegue. Le retribuzioni che maturano dopo il deposito, per l’attività che continui a svolgere, sono crediti che nascono da atti di ordinaria gestione legalmente compiuti e non vanno confuse con gli arretrati anteriori, che invece entrano nel concorso.

Se l’impresa punta alla continuità, il Codice afferma espressamente che la continuità tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro (art. 84 CCII). Non è una garanzia individuale, ma è un criterio che orienta la valutazione del piano. Inoltre, l’art. 4 CCII impone al datore che occupa complessivamente più di quindici dipendenti di informare per iscritto le rappresentanze sindacali delle rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro assunte nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi, con possibilità per i sindacati di chiedere un incontro. Se lavori in un’impresa di queste dimensioni, il sindacato è un canale concreto per sapere cosa prevede il piano sul personale.

Se invece il piano prevede la cessione dell’azienda o di un ramo a un terzo, il passaggio dei lavoratori e la sorte dei crediti maturati seguono regole specifiche, spesso definite con accordi sindacali: è il momento in cui occorre prestare la massima attenzione a che cosa si firma, perché gli accordi sul trattamento dei crediti pregressi possono incidere sull’intervento del Fondo di garanzia.

Ricorda infine che il tuo voto conta come quello di qualsiasi altro creditore per la parte eventualmente degradata a chirografo. Non sei un creditore “passivo”: se ritieni che il piano sacrifichi ingiustamente i lavoratori, puoi dissentire e, nei limiti visti, opporti all’omologazione.

Giurisprudenza dedicata

Cass., Sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338 (autonomia del diritto verso il Fondo di garanzia); Cass., Sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740 (natura previdenziale delle prestazioni del Fondo).


Tre crediti, tre esiti: la stessa domanda in bianco vista da tre posizioni

Mettiamo alla prova le regole con un’ipotesi dimostrativa unica applicata a tre profili. I dati sono inventati a scopo di esercizio e non riguardano casi reali.

Dati comuni. La società debitrice deposita la domanda con riserva il 3 marzo 2026, chiedendo le misure protettive; la domanda è pubblicata nel registro delle imprese il 5 marzo 2026. Il tribunale concede sessanta giorni, con scadenza al 4 maggio 2026, poi prorogati di altri sessanta fino al 3 luglio 2026. Il 30 giugno il debitore deposita un piano liquidatorio: 22% ai chirografari, privilegiati pagati per intero salvo attestazione di incapienza. Il commissario stima che la liquidazione giudiziale darebbe ai chirografari il 9%.

Simulazione 1 — il fornitore. Credito di 38.740 euro per forniture di gennaio-febbraio, più 12.315 euro di forniture eseguite ad aprile senza autorizzazione, consistenti in materiali per una commessa nuova non ancora descritta in alcun piano.

  • Credito anteriore: 38.740 × 22% = 8.522,80 euro con il concordato; 38.740 × 9% = 3.486,60 euro con la liquidazione.
  • Forniture di aprile: poiché il debitore non aveva fornito informazioni sul piano e l’operazione era idonea a incidere sul patrimonio, il rischio è che vengano qualificate come straordinarie e non autorizzate: niente prededuzione, e in liquidazione successiva quei 12.315 euro concorrerebbero come chirografi.
  • Esito: il concordato è più conveniente della liquidazione; un’opposizione per convenienza avrebbe scarse prospettive. La vera partita, per il fornitore, era sulle forniture di aprile, e si giocava prima di consegnare.

Simulazione 2 — la banca con ipoteca giudiziale. Credito di 214.360 euro, ipoteca giudiziale iscritta il 23 gennaio 2026.

  • Dal 23 gennaio al 5 marzo: 41 giorni, dentro i novanta. L’ipoteca è inefficace verso i creditori anteriori.
  • Il credito concorre per intero come chirografario: 214.360 × 22% = 47.159,20 euro.
  • Con ipoteca efficace su un bene stimato 160.000 euro, la banca avrebbe ottenuto 160.000 euro in prelazione più il 22% di 54.360 euro, cioè 11.959,20 euro: in totale 171.959,20 euro.
  • Esito: la differenza tra i due scenari è di 124.800 euro, ed è tutta nella data di iscrizione. Se il concordato fallisse e si aprisse la liquidazione giudiziale, la sorte dell’ipoteca andrebbe riesaminata secondo le regole della procedura liquidatoria (Cass. n. 21758/2022).

Simulazione 3 — il lavoratore. Credito di 17.482,80 euro (6.214,50 di retribuzioni e 11.268,30 di TFR), privilegiato.

  • Se il piano paga integralmente i privilegiati: 17.482,80 euro.
  • Se l’attestatore certifica un’incapienza al 70%: 12.237,96 euro in prelazione, 5.244,84 euro come chirografo, di cui il 22% pari a 1.153,86 euro. Totale dal concordato: 13.391,82 euro.
  • Per la parte di TFR e di ultime retribuzioni non coperta, dopo l’omologa il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS nei limiti di legge.
  • Esito: il lavoratore è il profilo più protetto, ma solo se gestisce con attenzione voto e documentazione.

La lezione delle tre simulazioni è che la stessa domanda in bianco produce effetti opposti: per il fornitore la battaglia è sulla prededuzione, per la banca sulle date, per il lavoratore sul coordinamento con il Fondo.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà le categorie si sovrappongono. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Il fornitore che ha già pignorato. Sei un creditore chirografario e contemporaneamente un creditore procedente. Le due posizioni vanno gestite in parallelo: nel procedimento di conferma delle misure protettive difendi il tuo pignoramento; nella procedura concorsuale presidi voto e opposizione. Attento a non accettare pagamenti non autorizzati per “liberare” il pignoramento: sarebbero a rischio di inefficacia. E ricorda che, se continui a fornire, le nuove forniture seguono le regole viste per i fornitori, non quelle del tuo vecchio titolo esecutivo.

La banca che ha anche chiesto la liquidazione giudiziale. È la combinazione più potente. Come creditore istante puoi eccepire la tardività della domanda, l’abuso, la manifesta inadeguatezza; come creditore garantito devi verificare le date delle iscrizioni ipotecarie. Un punto di attenzione: se la tua ipoteca giudiziale rientra nei novanta giorni, il fallimento del concordato e l’apertura della liquidazione giudiziale non ti restituiscono automaticamente la prelazione, perché in quella sede si applicano le regole della procedura liquidatoria (Cass. n. 21758/2022). La scelta tra spingere per la liquidazione o negoziare un concordato va fatta con i numeri alla mano.

Il lavoratore che è anche fornitore. Pensa al dipendente che, con una propria partita IVA, ha svolto prestazioni accessorie per la stessa impresa. I due crediti hanno trattamenti diversi: il credito da lavoro subordinato gode del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e dell’eventuale intervento del Fondo di garanzia; il credito da prestazione autonoma segue le regole sue proprie (e, se da lavoro professionale, un diverso privilegio). Vanno indicati separatamente e votati separatamente per le rispettive parti chirografarie.

Il professionista che ha assistito l’impresa nel concordato. È un creditore particolare, perché ha contribuito alla domanda. Le Sezioni Unite (Cass., S.U., 31 dicembre 2021, n. 42093) hanno escluso la prededuzione del compenso del professionista quando il debitore rinuncia alla domanda e segue il fallimento, e la stessa linea è stata ribadita quando la procedura non viene aperta (Cass., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 17962). Se sei in questa posizione e il concordato non decolla, il tuo credito rischia di diventare un chirografo come gli altri; e se non hai avvertito il debitore del divieto di pagare i debiti anteriori, rischi di perdere il compenso (Cass. n. 18020/2025).

Il garante che è anche creditore. Se hai garantito i debiti dell’impresa verso una banca e sei al tempo stesso suo creditore (ad esempio come socio finanziatore), ricorda che il concordato omologato non libera i coobbligati e i fideiussori del debitore: la banca potrà rivolgersi a te per l’intero. Il tuo credito di regresso, poi, entrerà nel concorso con le regole ordinarie. Qui il rischio è doppio e va valutato prima del voto.

Il socio che ha finanziato la società. Se sei socio e hai prestato denaro alla società in un momento in cui, per la sua situazione finanziaria, sarebbe stato ragionevole un conferimento, il tuo credito di rimborso è di regola postergato rispetto agli altri creditori (art. 2467 c.c.). Nel concordato questo significa che il tuo rimborso viene dopo quello degli altri creditori e che il piano può prevederne un trattamento molto ridotto. Se sei anche fornitore o dipendente della società, le tue diverse posizioni vanno tenute nettamente distinte: la postergazione riguarda il finanziamento, non il corrispettivo delle forniture o la retribuzione. Confonderle nella domanda di ammissione o nel voto può costarti la tutela migliore delle altre posizioni.


Il confronto tra profili

Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano una regola generale: nessun creditore può impedire il deposito di una domanda in bianco, ma ognuno ha una leva diversa per incidere su come la procedura si sviluppa. Il fornitore agisce soprattutto sulle nuove forniture e sul voto; la banca sulle date e sulla collocazione della garanzia; il creditore procedente sulla fase di conferma delle misure protettive; il creditore istante sulla trattazione unitaria e sull’abuso; il lavoratore sul coordinamento tra concordato e Fondo di garanzia.

Cambiano anche i momenti decisivi. Per alcuni la partita si gioca nei primi trenta giorni, per altri al voto, per altri ancora all’udienza di omologazione. Ecco la tabella di sintesi.

AspettoFornitore chirografarioBanca / creditore garantitoCreditore procedenteCreditore istante per liquidazioneLavoratore
Leva principale durante la riservaSegnalazione ex art. 44, c. 2 CCII; controllo sulle nuove fornitureVerifica dei 90 giorni sull’ipoteca giudiziale; nessuna nuova prelazioneIntervento nella conferma delle misure (30 giorni) e reclamoEccezione di decadenza (art. 40, c. 10), abuso, audizione obbligatoriaSegnalazione al commissario; verifica del proprio credito
Momento decisivoPrima di consegnare nuova mercePrima del voto (classamento, perizia)Entro 30 giorni dall’iscrizione della domandaPrima udienza del procedimento unitarioVoto e domanda al Fondo dopo l’omologa
Tutela tipicaPrededuzione solo per atti legalmente compiutiPrelazione nei limiti del valore di liquidazione del beneSospensione della prescrizione durante le misurePriorità del concordato solo se non manifestamente inammissibilePrivilegio art. 2751-bis n. 1 c.c. e Fondo di garanzia INPS
Rischio principaleForniture non autorizzate trattate come chirografoIpoteca inefficace; collocazione errataInerzia nella fase di confermaAbbandono del ricorsoVoti o accordi che incidono sul Fondo
Opposizione all’omologaSì se dissenziente; convenienza solo in classe dissenzienteSì, anche su rispetto delle prelazioniSì, come ogni creditore dissenzienteSì, oltre alle difese nel procedimento unitarioSì se dissenziente

Le domande che valgono per tutti

Posso fare ricorso contro il decreto che concede il termine al debitore? Di regola no: il sistema non prevede un reclamo del singolo creditore contro la concessione del termine. La tua “opposizione” in questa fase è la segnalazione motivata ex art. 44, comma 2, CCII, che può portare alla revoca del termine con decreto non reclamabile. Se hai già chiesto la liquidazione giudiziale, le tue difese si spendono nel procedimento unitario.

Cosa succede se il debitore, scaduto il termine, non deposita nulla? La domanda diventa improcedibile e, se è pendente un ricorso per liquidazione giudiziale, il tribunale procede su quello. Se il debitore rinuncia e ripresenta una domanda analoga, puoi eccepire l’abuso: è esattamente la situazione esaminata da Cass. n. 4246/2026.

Se il concordato viene omologato, posso ancora agire contro il debitore? Per il credito anteriore no: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, che saranno pagati secondo il piano. Se il debitore non adempie, puoi chiedere la risoluzione del concordato. Nel frattempo la prescrizione è sospesa (Cass. n. 20175/2025). Restano invece integre le tue azioni contro fideiussori e coobbligati.

Posso chiedere la revoca del concordato se scopro che il debitore ha nascosto qualcosa? Sì, le omissioni informative contano. Cass. n. 31958/2025 ha confermato la revoca di un concordato per l’incompletezza delle informazioni fornite ai creditori dal debitore e dall’attestatore, emersa grazie al commissario giudiziale. Le tue segnalazioni al commissario sono spesso l’innesco di questi controlli.

E se la mia posizione cambia durante la procedura, per esempio perché cedo il credito o perdo la garanzia? Il cessionario subentra nella tua posizione, compreso il diritto di voto, nei limiti previsti dalla legge; se la garanzia viene meno (per inefficacia dell’ipoteca o incapienza del bene), il credito concorre come chirografario per la parte scoperta. Ogni cambiamento va comunicato e documentato al commissario, perché incide sul computo delle maggioranze.


La giurisprudenza profilo per profilo

Ecco i riferimenti richiamati nella guida, raccolti e ordinati per il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per il fornitore e il creditore commerciale

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730. In assenza di informazioni sul piano, gli atti compiuti durante il concordato con riserva che possono incidere negativamente sul patrimonio sono di straordinaria amministrazione e richiedono l’autorizzazione; la prededuzione dei crediti che ne derivano non è automatica. Rilevanza: è il riferimento chiave per chi continua a fornire durante la riserva.

Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Ribadisce la necessità di qualificare correttamente gli atti compiuti nella fase con riserva e di ottenere l’autorizzazione quando sono straordinari. Rilevanza: conferma, in tempi recentissimi, l’orientamento rigoroso sulle operazioni del debitore in pendenza del termine.

Cass. civ., n. 10652/2025. Indica la valutazione che il giudice deve svolgere per stabilire se gli atti compiuti dall’imprenditore in concordato siano “legalmente compiuti” e dunque generino crediti prededucibili. Rilevanza: serve al fornitore per capire in anticipo se il nuovo credito sarà protetto.

Cass. civ., n. 9166/2023. Nella consecuzione tra concordato con riserva e amministrazione straordinaria, riconosce la prededuzione dei crediti da contratti di durata solo se derivano da atti legittimamente compiuti e in presenza di continuità tra le procedure. Rilevanza: utile ai fornitori con contratti di somministrazione.

Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307. I crediti sorti dopo la chiusura del concordato in continuità, nella fase esecutiva, non sono prededucibili nel successivo fallimento. Rilevanza: avverte che la protezione non si estende a tutto ciò che viene dopo l’omologa.

Per la banca e il creditore garantito

Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2022, n. 21758. L’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato non si trasferisce nel fallimento successivo, dove valgono le regole proprie della procedura liquidatoria. Rilevanza: decisiva per valutare la sorte dell’ipoteca se il concordato non va in porto.

Cass. civ., n. 16932/2024. Il creditore dissenziente può opporsi all’omologazione per sollecitare il controllo su regolarità e presupposti di ammissibilità, ma per contestare la convenienza deve aver votato contro in una classe che sia a sua volta dissenziente. Rilevanza: definisce il perimetro reale dell’opposizione di ogni creditore.

Cass. civ., n. 20175/2025. L’omologazione del concordato rende temporaneamente inesigibili i crediti e sospende il decorso della prescrizione. Rilevanza: tutela il creditore durante l’esecuzione del piano.

Per il creditore procedente

Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18020. Durante il concordato è vietato pagare debiti concorsuali senza autorizzazione; il professionista che non ne informa il debitore perde il diritto al compenso nel fallimento successivo. Rilevanza: chiarisce perché un pagamento “di favore” al creditore procedente è a rischio.

Per il creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4246/2026. La riproposizione di una domanda con riserva sostanzialmente identica dopo la rinuncia alla prima costituisce abuso del processo; un ampio patrimonio immobiliare non esclude l’insolvenza se non è prontamente liquidabile. Rilevanza: è il precedente più recente, già nel vigore del CCII, a favore del creditore istante.

Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 31 marzo 2021, n. 8982. La domanda di concordato, anche con riserva, presentata al solo fine di rinviare la dichiarazione di fallimento è inammissibile per abuso del processo. Rilevanza: principio che la giurisprudenza successiva ha trasferito nel Codice della crisi.

Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2025, n. 31177. Fissa il termine per eccepire o rilevare l’incompetenza territoriale e richiede che la domanda di concordato sia proposta davanti al tribunale del procedimento già pendente. Rilevanza: impedisce manovre sul foro a danno del creditore istante.

Cass. civ., n. 21865/2025. La competenza sulla domanda di accesso spetta al tribunale del centro degli interessi principali del debitore, presunto coincidente con la sede legale. Rilevanza: orienta le verifiche preliminari del creditore.

Per il lavoratore

Cass. civ., Sez. lav., 6 dicembre 2024, n. 31338. Il diritto del lavoratore al TFR a carico del Fondo di garanzia è un diritto a una prestazione previdenziale autonomo rispetto al credito verso il datore. Rilevanza: fonda la tutela del lavoratore anche quando il concordato riduce il suo credito.

Cass. civ., Sez. lav., 17 giugno 2024, n. 16740. Le prestazioni del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e non sono assimilabili all’obbligazione del datore. Rilevanza: rafforza la distinzione tra le due posizioni del lavoratore.

Trasversali

Cass. civ., n. 31958/2025. Conferma la revoca di un concordato per l’incompletezza delle informazioni fornite ai creditori da debitore e attestatore, rilevata dal commissario. Rilevanza: mostra l’efficacia delle segnalazioni dei creditori.

Cass. civ., S.U., 31 dicembre 2021, n. 42093 e Cass. civ., Sez. I, 1 luglio 2024, n. 17962. Escludono la prededuzione del compenso del professionista che ha assistito il debitore quando la procedura non viene aperta o il debitore rinuncia e segue il fallimento. Rilevanza: riguardano il creditore-professionista nei casi misti.


Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come il concordato in bianco, due abilitazioni pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno come un’impresa costruisce un percorso di risanamento: è questa conoscenza che ci permette di leggere una domanda con riserva dal punto di vista del creditore e di individuare dove il piano è debole. La qualifica di cassazionista garantisce che la strategia impostata nella prima segnalazione al commissario sia la stessa che, se necessario, sosterremo in Corte d’appello e in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado.

Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Analizziamo la domanda depositata e il decreto del tribunale, individuando termini, obblighi informativi, fondo spese e misure protettive richieste, e costruiamo il calendario delle scadenze che ti riguardano.
  2. Verifichiamo la collocazione del tuo credito nell’elenco dei creditori e, se è errata o sottostimata, predisponiamo la documentazione da far valere davanti al commissario.
  3. Per le banche e i creditori garantiti ricostruiamo la cronologia delle iscrizioni ipotecarie e calcoliamo l’impatto dei novanta giorni, stimando lo scenario con e senza prelazione.
  4. Per i creditori procedenti interveniamo nel procedimento di conferma delle misure protettive e, se le misure risultano sproporzionate, proponiamo reclamo o istanza di revoca.
  5. Per i creditori istanti presidiamo il procedimento unitario: eccepiamo la decadenza ex art. 40, comma 10, CCII, documentiamo l’abuso e chiediamo, se serve, misure cautelari.
  6. Redigiamo le segnalazioni motivate ex art. 44, comma 2, CCII quando emergono atti di frode, condotte pregiudizievoli o violazioni degli obblighi informativi.
  7. Per i fornitori verifichiamo se le nuove forniture sono legalmente compiute e impostiamo le condizioni contrattuali per ridurre il rischio di perdere la prededuzione.
  8. Esaminiamo proposta, piano, attestazione e relazione del commissario e ti diamo un parere scritto sul voto, confrontando concordato e liquidazione giudiziale numeri alla mano.
  9. Predisponiamo e sosteniamo l’opposizione all’omologazione, il reclamo contro la sentenza e l’eventuale ricorso per Cassazione.
  10. Per i lavoratori coordiniamo la posizione nel concordato con la domanda al Fondo di garanzia INPS, curando la documentazione del credito.

Su ogni pratica lavora uno staff di avvocati e commercialisti insieme: i primi presidiano le mosse processuali, i secondi analizzano bilanci, piani e attestazioni. Nel concordato, dove il diritto e i numeri si intrecciano in ogni passaggio, questa doppia lettura consente di valutare con maggiore precisione se e come contrastare la proposta del debitore.


In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

Torniamo alla domanda iniziale: un creditore può opporsi al concordato in bianco? Può incidere su di esso, in modi e tempi che dipendono dalla sua posizione. Il primo passo è capire in quale profilo rientri; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, nei tempi che valgono per te. Il fornitore che aspetta il voto per muoversi ha già perso la partita sulle forniture; la banca che non conta i novanta giorni scopre troppo tardi di essere chirografaria; il creditore istante che abbandona la prima udienza regala tempo al debitore.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché unisce due competenze certificate che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che consente di leggere il piano del debitore con gli occhi di chi i percorsi di risanamento li conosce dall’interno, e quella di avvocato cassazionista, che permette di condurre segnalazioni, opposizioni e impugnazioni senza cambiare difensore fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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