Chi Paga Il Commissario Giudiziale E Le Spese Di Procedura Con Il Concordato In Bianco

Quando un imprenditore decide di depositare una domanda di concordato “in bianco” (oggi, tecnicamente, domanda di accesso con riserva ai sensi dell’art. 44 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019), la prima telefonata che riceviamo raramente riguarda il piano. Riguarda i soldi: chi paga il commissario che il tribunale nomina subito? Quanto bisogna versare, entro quando, e cosa succede se la cassa è vuota? In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci vengono poste più spesso, così come ci arrivano, con risposte complete.

Il quadro in poche righe. Con la domanda con riserva il debitore ottiene un termine (tra 30 e 60 giorni, prorogabile) per depositare proposta e piano. In cambio, il tribunale nomina immediatamente un commissario giudiziale, impone obblighi informativi almeno mensili e ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura. Il compenso del commissario viene poi liquidato dal tribunale secondo i parametri ministeriali ancora oggi contenuti nel D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, come confermato da una serie di pronunce recenti della Cassazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché i costi di una domanda con riserva si decidono prima ancora di depositarla, nella scelta tra concordato e composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno l’alternativa che il legislatore ha voluto rendere più conveniente rispetto al “bianco”. E poiché il decreto che liquida il compenso del commissario non è reclamabile ma si impugna direttamente in Cassazione, la sua qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire anche quel passaggio senza cambiare difensore.

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Blocco A — Le basi

“Ma il concordato in bianco cos’è, detto in parole semplici?”

È una “prenotazione” del concordato: deposito subito la domanda per ottenere protezione, e mi riservo di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale.

Il nome “in bianco” nasce con la vecchia legge fallimentare (art. 161, sesto comma), che dal 2012 permetteva di depositare un ricorso quasi vuoto. Il Codice della crisi ha mantenuto l’istituto all’art. 44, chiamandolo “accesso con riserva”, ma lo ha reso più rigoroso. Con la domanda l’imprenditore deposita solo alcuni documenti essenziali: i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti. Tutto il resto, cioè la proposta, il piano, l’attestazione del professionista indipendente, arriva dopo.

Il tribunale, con decreto, fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile fino a ulteriori 60 giorni se ci sono giustificati motivi e non pendono domande di liquidazione giudiziale. Entro quel termine il debitore può depositare, in alternativa, una proposta di concordato preventivo, una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti oppure un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis).

Perché conviene? Perché dal deposito della domanda possono prodursi le misure protettive: i creditori, in sostanza, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, se il debitore ne fa richiesta e il tribunale le conferma. È un respiro prezioso per chi ha pignoramenti in arrivo.

Il rovescio della medaglia è proprio l’oggetto di questa guida: la protezione non è gratuita. Dal primo giorno c’è un organo pubblico che vigila (il commissario giudiziale), ci sono relazioni mensili da produrre e c’è una somma da versare per coprire i costi della fase. Chi entra nel “bianco” pensando di guadagnare tempo a costo zero si trova, di solito, davanti a un decreto con una cifra e un termine di dieci giorni. Meglio saperlo prima.

“Chi è il commissario giudiziale e chi lo sceglie? Posso proporne uno io?”

No, non lo sceglie lei: lo nomina il tribunale, ed è un organo della procedura, non un suo consulente.

Il commissario giudiziale è un professionista (avvocato, commercialista, o soggetto con esperienza di direzione aziendale) iscritto nell’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure previsto dal Codice della crisi. Il tribunale lo individua con il decreto che concede il termine. L’imprenditore non ha un potere di designazione: può, al più, segnalare situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

Cosa fa, in concreto, nella fase con riserva? Vigila sull’attività del debitore, controlla il rispetto degli obblighi informativi periodici e riferisce immediatamente al tribunale se scopre atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda o condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi. Per farlo ha poteri importanti: può accedere alle banche dati dell’Anagrafe tributaria e all’Archivio dei rapporti finanziari, acquisire l’elenco clienti e fornitori, ottenere dalle banche la documentazione sui rapporti con l’impresa, anche quelli estinti.

Questo spiega un punto che spesso sfugge. Il commissario non lavora “per” l’impresa, anche se è l’impresa a sostenerne il costo. Lavora nell’interesse del ceto creditorio e del corretto svolgimento della procedura. La Cassazione lo ha detto con chiarezza: il commissario nominato nella fase prenotativa non è un semplice ausiliario del giudice, ma un vero organo della procedura concordataria. È da questa qualificazione che discende il modo in cui viene pagato, come vedremo.

Il suo ruolo non termina con la fase del “bianco”. Se il debitore deposita la proposta e il concordato viene aperto, di norma lo stesso professionista prosegue come commissario giudiziale della procedura vera e propria: redige la relazione per i creditori, partecipa alla fase di voto e, dopo l’omologazione, sorveglia l’esecuzione del piano.

“Quindi chi lo paga? L’azienda, i soci, lo Stato?”

Lo paga l’impresa che ha chiesto il concordato, con il proprio patrimonio. Lo Stato non anticipa nulla e i creditori nemmeno.

La logica è semplice: la procedura è attivata su iniziativa del debitore e nel suo interesse (oltre che dei creditori), quindi i costi degli organi gravano sul suo patrimonio. È per questo che l’art. 44, comma 1, lettera d), CCII impone al tribunale di ordinare al debitore il versamento di una somma per le spese: il fondo serve a garantire che, qualunque cosa accada, la fase prenotativa abbia una copertura.

Il meccanismo, dunque, funziona in due tempi. Nel primo tempo l’impresa versa un fondo spese, calcolato dal tribunale. Nel secondo tempo, a incarico concluso (o alla fine di una fase), il tribunale liquida con decreto il compenso del commissario e le spese da rimborsargli, e il pagamento avviene attingendo prima di tutto a quel fondo. Se il fondo non basta, la parte scoperta resta un debito dell’impresa, e un debito “di rango alto”, perché il Codice della crisi qualifica come prededucibile il compenso degli organi preposti alla procedura (art. 6 CCII).

E i soci? Dipende dal tipo di società. Nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.) i soci non rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, quindi nemmeno di questa. Nelle società di persone con soci illimitatamente responsabili (S.n.c., accomandatari di S.a.s.) il discorso cambia, perché il credito del commissario è un’obbligazione della società e segue le regole generali sulla responsabilità dei soci. Per la ditta individuale, ovviamente, impresa e imprenditore coincidono.

Una precisazione che rassicura molti: il commissario non manda la parcella all’amministratore, e non è l’amministratore persona fisica, in quanto tale, a doverla pagare. Torneremo sul rischio personale degli amministratori nel blocco dedicato alle paure.

“Entro quando devo versare i soldi per le spese?”

Entro il termine fissato nel decreto, che per legge non può superare dieci giorni ed è perentorio: non si proroga e non si “sana” con un versamento tardivo.

Il termine decorre dalla comunicazione del decreto con cui il tribunale concede la riserva. Nella pratica, i dieci giorni sono il tetto massimo: alcuni tribunali ne assegnano meno, soprattutto se pendono istanze di liquidazione giudiziale. La somma va versata secondo le modalità indicate nel decreto, di regola su un conto intestato alla procedura o comunque vincolato agli ordini del giudice.

Due dettagli che fanno la differenza. Il primo: i termini dell’art. 44 non beneficiano della sospensione feriale. La sospensione dei termini processuali nel periodo 1-31 agosto, che vale per la generalità dei procedimenti civili, qui non opera. Chi deposita a fine luglio e riceve il decreto il 3 agosto deve versare entro il 13 agosto, non a settembre.

Il secondo: perentorio significa che il mancato versamento non è una semplice irregolarità. È una delle cause tassative di revoca del decreto previste dal comma 2 dell’art. 44, insieme agli atti in frode, alle condotte pregiudizievoli e alla grave violazione degli obblighi informativi. Il tribunale, su segnalazione del commissario, di un creditore o del pubblico ministero, sente il debitore e revoca il termine. E il decreto di revoca non è reclamabile.

Il consiglio pratico, quindi, è banale ma vitale: la provvista per il fondo spese va predisposta prima di depositare la domanda, non dopo aver letto l’importo. Nel paragrafo sulla procedura vediamo come il tribunale arriva alla cifra, così da poterla stimare in anticipo.


Blocco B — La procedura, passo per passo

Prima delle singole risposte, ecco la mappa completa. Le domande che seguono vi fanno riferimento.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. AccessoRicorso ex art. 44 CCII con bilanci ultimi 3 esercizi ed elenco creditori— (scelta del debitore)Tribunale competente
2. DecretoConcessione del termine, nomina del commissario, obblighi informativi, ordine di versamentoTempi del tribunaleTribunale
3. Fondo speseVersamento della somma indicata nel decretoPerentorio, massimo 10 giorni, nessuna sospensione ferialeConto indicato dal tribunale, sotto controllo del commissario
4. InformativaRelazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziariaAlmeno mensile, fino alla scadenzaTribunale; iscrizione nel registro imprese
5. Scioglimento della riservaDeposito di proposta e piano (o accordi, o PRO)30-60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60Tribunale
6. Eventuale integrazioneRichiesta di ulteriore somma se il fondo non bastaFissato dal tribunaleTribunale
7. LiquidazioneDecreto di liquidazione del compenso e delle spese del commissarioA fine incarico o fine faseTribunale
8. ImpugnazioneRicorso straordinario per cassazione (art. 111, comma 7, Cost.)Termini ordinari di impugnazioneCorte di Cassazione

“Come fa il tribunale a decidere quanto devo versare?”

La legge dà un criterio preciso ma elastico: la somma deve essere quella “necessaria” per le spese della procedura fino alla scadenza del termine concesso per sciogliere la riserva. Non si tratta, quindi, del costo dell’intero concordato, ma della copertura della sola fase prenotativa.

Nella prassi i tribunali considerano alcuni elementi ricorrenti. Il primo è la dimensione dell’impresa, letta attraverso i bilanci e soprattutto l’elenco dei creditori: il passivo dichiarato è una base di riferimento naturale, perché il compenso del commissario è parametrato anche sul passivo. Il secondo è la durata del termine concesso: 60 giorni costano più di 30, perché il commissario vigila più a lungo e riceve più relazioni. Il terzo è la complessità prevedibile: numero di sedi, gruppo societario, contenziosi pendenti, presenza di istanze di liquidazione giudiziale.

C’è poi un elemento prudenziale che molti ignorano. Il tribunale tende a quantificare la somma tenendo conto dell’ipotesi peggiore, cioè che la procedura si arresti: il debitore non deposita il piano, oppure lo deposita ma la domanda è dichiarata inammissibile. In quel caso il fondo è spesso l’unica risorsa certa per pagare il commissario, e il tribunale lo sa.

Si può chiedere al tribunale di ridurre l’importo? Formalmente non c’è un procedimento dedicato, ma nulla impedisce di rappresentare con un’istanza motivata elementi che il tribunale non poteva conoscere dai soli bilanci: un passivo in realtà inferiore perché parte dei debiti è contestata o già transatta, una struttura molto semplice, un termine che si prevede di non utilizzare per intero. L’istanza va fatta subito, perché nel frattempo il termine perentorio corre. La strada più sicura resta preparare il ricorso in modo che il tribunale abbia già tutti gli elementi per una quantificazione proporzionata.

Come stimare la cifra in anticipo? Non esiste una tabella ufficiale per il fondo spese. Si può però ragionare a ritroso: si stima il compenso che il commissario potrebbe maturare per la fase prenotativa applicando i criteri del D.M. 30/2012, ridotti in proporzione all’opera, e vi si aggiungono le spese vive prevedibili. È esattamente il lavoro che facciamo prima del deposito (vedi sotto, “E voi, concretamente, cosa fate?”).

“Dove vanno a finire quei soldi? Li gestisce il commissario?”

Il fondo spese non diventa proprietà del commissario e non è un anticipo sul suo compenso che lui possa usare liberamente. È una somma vincolata alla procedura. Il decreto indica di regola dove versarla, spesso un conto corrente o un libretto intestato alla procedura, da cui si preleva solo su autorizzazione o ordine del giudice.

Il commissario ne verifica l’effettivo versamento e, se manca, lo segnala al tribunale: la segnalazione è proprio il presupposto della revoca di cui abbiamo parlato. Può, nei limiti autorizzati, sostenere con quella provvista spese vive necessarie alla sua attività, che dovranno comunque risultare documentate.

Cosa accade al fondo a seconda dell’esito? Se la procedura prosegue con l’apertura del concordato, il fondo continua a garantire le spese e il compenso del commissario, e il tribunale può chiederne un’integrazione per la fase successiva. Se invece la procedura si chiude anticipatamente (rinuncia, mancato deposito del piano, inammissibilità), il tribunale liquida il compenso per l’attività svolta e ordina il pagamento attingendo al fondo. L’eventuale residuo, una volta pagato quanto dovuto, torna nella disponibilità del debitore, salvo diversi provvedimenti del tribunale, per esempio se nel frattempo si è aperta una liquidazione giudiziale e quelle somme devono confluire nell’attivo di quest’ultima.

Un aspetto contabile che interessa al vostro commercialista: il versamento non è un costo di esercizio definitivo al momento del bonifico, ma una somma vincolata il cui destino dipende dalla liquidazione successiva. Va quindi trattata con attenzione in bilancio e nelle relazioni mensili che l’impresa deve depositare, perché il commissario le controlla anche sotto questo profilo.

“Il compenso del commissario quando viene calcolato, e con quali regole?”

Viene liquidato dal tribunale con decreto, di regola quando l’incarico si conclude o quando si chiude una fase. Il riferimento normativo è l’art. 137 CCII, che per il compenso degli organi rinvia a un regolamento ministeriale. Quel regolamento è ancora il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, nato per la legge fallimentare e applicato anche al commissario del concordato.

Per anni si è discusso se il D.M. valesse anche per il commissario della fase “con riserva”, visto che il decreto non la menzionava affatto (era stata introdotta solo dopo). Alcuni tribunali, in mancanza di una regola espressa, liquidavano il compenso “a vacazioni”, come se si trattasse di un consulente tecnico. La Cassazione ha chiuso la questione: con la sentenza 6 giugno 2023, n. 15790, ha stabilito che i criteri del D.M. 30/2012 si applicano anche al commissario nominato nella fase prenotativa, e che quest’ultimo è un organo della procedura. La linea è stata poi ribadita, tra le altre, dall’ordinanza 30 marzo 2025, n. 8367.

Quali sono, in sintesi, le componenti? Una percentuale calcolata sull’attivo, una percentuale calcolata sul passivo, un rimborso forfettario delle spese generali, il rimborso delle spese vive documentate. Sull’attivo la Cassazione ha precisato un punto tecnico importante: il D.M. distingueva tra attivo “realizzato” e attivo “inventariato” a seconda del tipo di concordato, ma questa distinzione è stata disapplicata per irragionevolezza, e oggi si fa riferimento in tutti i casi all’attivo inventariato.

E se la procedura si interrompe prima che il commissario abbia redatto l’inventario, come accade quasi sempre nel “bianco”? Allora attivo e passivo si ricavano dalla documentazione acquisita alla procedura, e per il passivo in particolare dall’elenco dei creditori depositato con la domanda, così come eventualmente verificato e rettificato dal commissario. Di qui un consiglio concreto: l’elenco dei creditori non è un adempimento formale, perché è anche la base di calcolo del costo della procedura. Un elenco gonfiato o impreciso può far lievitare il compenso.

Infine, la regola che più interessa all’imprenditore: in caso di cessazione anticipata dell’incarico il compenso si determina tenendo conto dell’opera effettivamente prestata, secondo un criterio di proporzionalità che consente di scendere anche sotto le percentuali minime e perfino sotto il compenso minimo previsto dal D.M.

“Se il fondo spese finisce prima della fine, cosa succede?”

Succede che il tribunale può chiedere un’integrazione, e che la parte non coperta resta comunque dovuta.

Il fondo è commisurato alla fase prenotativa. Se la procedura va avanti, cioè si apre il concordato e si arriva alla votazione e all’omologazione, le attività del commissario crescono: redige l’inventario, la relazione particolareggiata per i creditori, esprime il proprio parere sulla proposta, poi sorveglia l’esecuzione. Il compenso complessivo sarà quindi più alto di quanto il fondo iniziale copriva. I tribunali gestiscono il problema in modi diversi: alcuni, con il decreto di apertura, ordinano un ulteriore deposito; altri prevedono che le spese di procedura siano accantonate nel piano come voce prededucibile; altri ancora combinano le due soluzioni.

Per questo è importante che il piano concordatario preveda espressamente un fondo per le spese di procedura e per il compenso degli organi, stimato in modo realistico. Un piano che dimentica questa voce, o la sottostima, rischia di incontrare le osservazioni del commissario e del tribunale in sede di valutazione della fattibilità, perché i crediti prededucibili vanno pagati per intero e con precedenza.

Se la procedura invece si arresta e il fondo è incapiente, il commissario diventa un creditore dell’impresa per la differenza. Non si tratta di un creditore qualsiasi: il suo credito, come vedremo nella risposta sulla liquidazione giudiziale, gode della prededuzione. In pratica, se all’arresto del concordato segue la liquidazione giudiziale, il residuo del compenso sarà pagato prima dei creditori concorsuali, attingendo all’attivo di quella procedura.

Cosa non succede: il commissario non smette di lavorare perché il fondo si è esaurito, e l’impresa non è liberata dall’obbligo perché “ha già versato quello che le era stato chiesto”. Il fondo è una garanzia, non un tetto massimo di spesa.

“Posso contestare la somma liquidata al commissario?”

Sì, ma con un solo strumento e davanti a un solo giudice: il ricorso per cassazione.

Il decreto con cui il tribunale liquida il compenso del commissario non è soggetto a reclamo. È però un provvedimento decisorio e definitivo, perché incide su diritti soggettivi (quello del commissario a essere pagato e quello del debitore, o dei creditori, a non pagare più del dovuto) e non ha altri rimedi. Per questo la giurisprudenza ammette il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, della Costituzione. La Cassazione lo ha ribadito più volte, anche nella sentenza n. 15790/2023 e, prima ancora, nella n. 33364/2021.

Quali vizi si possono far valere? Soprattutto la violazione dei criteri di legge (per esempio l’applicazione di parametri diversi dal D.M. 30/2012, oppure il calcolo sull’attivo realizzato anziché su quello inventariato) e il difetto di motivazione. Su quest’ultimo la Cassazione è rigorosa: con l’ordinanza 23 novembre 2023, n. 32536, e poi con l’ordinanza n. 19216 del 2025, ha cassato decreti di liquidazione motivati con formule stereotipate, applicabili a qualunque procedura, che non davano conto dei parametri usati né dell’attività effettivamente svolta. Il tribunale deve spiegare, anche per relationem, come è arrivato alla cifra.

Va detto con franchezza che il ricorso è utilizzato spesso anche dai commissari, quando ritengono di essere stati sottopagati: le principali pronunce che citiamo nascono proprio da ricorsi di commissari contro liquidazioni troppo basse. È un dato da considerare: se l’impresa ottiene una liquidazione favorevole, deve mettere in conto che il commissario possa impugnarla.

Attenzione ai termini: sono quelli ordinari per il ricorso per cassazione, e il giudizio richiede un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ne parliamo anche nella risposta finale sui servizi dello studio.


Blocco C — I casi particolari

“E se rinuncio al concordato, o non deposito il piano in tempo, devo pagare lo stesso?”

Sì. Il commissario ha lavorato, e il suo compenso è dovuto per l’attività prestata fino al momento in cui l’incarico cessa.

È forse il caso più frequente nella fase con riserva. Il termine scade senza deposito, oppure l’impresa si accorge che il concordato non è praticabile e rinuncia, oppure sceglie un’altra strada. In tutte queste ipotesi la procedura si chiude, ma resta da liquidare il compenso per il periodo in cui il commissario ha vigilato, esaminato le relazioni, interrogato le banche dati.

Chi lo liquida? Il tribunale che era stato investito della procedura. La Cassazione, con l’ordinanza 20 luglio 2021, n. 20762, ha affermato che anche quando il concordato si estingue per rinuncia del debitore la competenza a liquidare il compenso resta al tribunale che aveva la procedura, perché la liquidazione è un’appendice di quella stessa procedura.

Quanto costa, in questi casi? Qui entra in gioco il principio di proporzionalità fissato dalla sentenza n. 15790/2023: il compenso si determina in base alla natura, alla qualità e alla quantità dell’opera effettivamente prestata, e può scendere anche sotto le percentuali minime del D.M. Una fase prenotativa interrotta dopo tre settimane, con poche relazioni e nessuna criticità, non può essere liquidata come un concordato arrivato all’omologazione.

Ciò non significa che rinunciare presto sia “gratis”. Significa che il costo è commisurato a quanto accaduto. Ed è una ragione in più per fare, prima di depositare, una valutazione seria sulla praticabilità del concordato: le domande con riserva usate solo per bloccare un pignoramento, senza un progetto reale dietro, producono costi di procedura senza produrre soluzioni.

Un’ultima nota: la giurisprudenza di merito guarda con sospetto le rinunce seguite da una nuova domanda con riserva a breve distanza. Oltre al rischio di essere considerate abusive, ogni nuova domanda comporta un nuovo decreto, un nuovo commissario e un nuovo fondo spese.

“E se poi arriva la liquidazione giudiziale, il commissario passa davanti a tutti?”

In larga misura sì: il suo compenso è un credito prededucibile, cioè si paga prima dei creditori concorsuali, anche nella procedura liquidatoria che segue.

La liquidazione giudiziale è l’erede del fallimento. Se la domanda con riserva naufraga e l’impresa è insolvente, un creditore o il pubblico ministero possono chiederne l’apertura, e spesso le istanze sono già pendenti. A quel punto la domanda del commissario è inevitabile: il mio compenso non coperto dal fondo, chi lo paga?

Il Codice della crisi, all’art. 6, include tra i crediti prededucibili quelli legalmente sorti durante la procedura o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, tra cui il compenso degli organi preposti. Il commissario giudiziale è precisamente uno di questi organi. La soluzione affonda le radici anche nella giurisprudenza precedente: le Sezioni Unite, con la sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093, nel ricostruire il sistema della prededuzione hanno ricordato che le spese dell’ufficio (commissario e liquidatore) hanno sempre ricevuto un trattamento privilegiato proprio perché questi organi agiscono nell’interesse della massa dei creditori.

Chi liquida il compenso, quando c’è stata la successiva procedura? Anche qui la Cassazione (ordinanza 11 novembre 2021, n. 33364) ha indicato come competente il tribunale quale giudice del concordato, non gli organi della procedura successiva. Una volta liquidato, il credito viene soddisfatto in prededuzione nella liquidazione giudiziale.

Due precisazioni oneste. La prima: prededuzione non vuol dire pagamento certo. Se l’attivo della liquidazione è insufficiente anche per i crediti prededucibili, si applicano le regole del concorso tra prededucibili. La seconda: la prededuzione riguarda il compenso del commissario, organo della procedura, e non automaticamente i compensi dei professionisti scelti dall’impresa, per i quali valgono regole diverse (le vediamo nella prossima risposta).

“Il mio avvocato, il commercialista, l’attestatore: anche loro li paga la procedura?”

No, e qui è bene non confondere i piani. Il commissario è un organo nominato dal tribunale; avvocato, advisor e attestatore sono professionisti scelti e incaricati dall’impresa. I loro compensi sono debiti dell’impresa verso di loro, regolati dal contratto d’opera professionale, e non passano dal fondo spese.

La differenza più rilevante riguarda il rango del credito. Il compenso del commissario è prededucibile per intero. I crediti dei professionisti incaricati dal debitore per la presentazione della domanda di concordato e per il deposito di proposta e piano sono prededucibili solo nei limiti fissati dall’art. 6 CCII: in misura parziale (il 75% del credito accertato) e a condizione che la procedura sia effettivamente aperta. Se il concordato non si apre, la prededuzione non spetta. In questo senso si è mossa anche la Cassazione con l’ordinanza n. 17962 del 2024, secondo cui il credito del professionista incaricato per l’accesso a una procedura concorsuale che poi non si è aperta non è prededucibile nella successiva procedura liquidatoria.

C’è poi un vincolo pratico che molti ignorano. Dopo il deposito della domanda con riserva, l’impresa non può pagare liberamente i debiti anteriori, compresi i compensi maturati dai professionisti prima del deposito, senza incorrere nelle conseguenze previste dal Codice. Le prestazioni successive, invece, seguono le regole sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione durante la procedura.

È su questi incroci, tra ciò che la procedura paga, ciò che l’impresa deve pagare e ciò che la legge le vieta di pagare, che si gioca buona parte della sostenibilità economica del “bianco”. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che affronta questi aspetti fin dalla prima analisi, prima che il ricorso venga depositato.

“Vale lo stesso se, invece del concordato, alla fine scelgo gli accordi di ristrutturazione?”

In parte sì, in parte no, e la differenza sta proprio nel commissario.

La domanda con riserva è “neutra”: consente di depositare, entro il termine, una proposta di concordato, ma anche una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Tuttavia, secondo il disegno originario del Codice, negli accordi di ristrutturazione la nomina del commissario nella fase prenotativa non è automatica come nel concordato, ma collegata a presupposti più stretti, come la pendenza di istanze di liquidazione giudiziale. Se il commissario non è nominato, viene meno anche la principale voce di costo della fase: la somma per le spese è ordinata proprio in relazione alla nomina.

Nella pratica, però, il quadro dipende dal contenuto della domanda e dalle scelte del tribunale. Ci sono tribunali che, in presenza di una domanda formulata in modo aperto verso tutti gli strumenti, applicano direttamente la disciplina più rigorosa, con nomina del commissario e fondo spese. È successo, per esempio, in casi discussi nella prassi in cui il tribunale ha preferito le misure di controllo dell’art. 44, comma 1, rispetto a quelle più leggere previste per il piano di ristrutturazione.

La lezione è che il modo in cui si scrive il ricorso incide sui costi. Chi ha già un orientamento verso gli accordi di ristrutturazione dovrebbe esplicitarlo, spiegarne le ragioni e documentare le trattative in corso con i creditori. Il tribunale ha così elementi per calibrare le misure.

E se il vero obiettivo è negoziare con i creditori senza un organo di controllo giudiziale e senza fondo spese, conviene valutare seriamente la composizione negoziata della crisi, dove l’esperto non è un organo della procedura concorsuale e i costi seguono regole proprie. Non è una scorciatoia (ha requisiti e limiti), ma per molte imprese è la strada più proporzionata.


Blocco D — Le paure finali

“Se non ho liquidità per il fondo spese, perdo tutto?”

No, non perde tutto automaticamente, ma perde la protezione del “bianco”, e questo può essere grave se ci sono istanze di liquidazione giudiziale pendenti.

Il mancato versamento nel termine perentorio porta alla revoca del decreto che ha concesso il termine. Con la revoca l’impresa torna nella situazione precedente al deposito: niente più riserva, niente più cornice protettiva collegata a quella domanda. Se ci sono ricorsi per liquidazione giudiziale, il tribunale può esaminarli e, se ne ricorrono i presupposti, aprire la procedura.

Non è una condanna automatica: la liquidazione giudiziale richiede comunque l’accertamento dello stato di insolvenza e degli altri requisiti. Ma l’impresa arriva a quel momento in una posizione più debole, e con un credito del commissario da pagare per il lavoro svolto fino alla revoca.

La vera risposta, quindi, sta nella pianificazione. Prima del deposito si verifica se l’impresa dispone della provvista, anche attraverso canali leciti come un versamento dei soci o un finanziamento, e se il fondo che il tribunale verosimilmente chiederà è compatibile con la sua situazione. Se la cassa non consente nemmeno il fondo spese, è un segnale da prendere sul serio: forse la domanda con riserva non è lo strumento giusto, oppure va accompagnata da una strategia di reperimento delle risorse già definita.

“Gli amministratori rischiano di pagare di tasca propria?”

Per il compenso del commissario, di regola no: è un debito della società. Il rischio personale nasce da altro, cioè da come la crisi è stata gestita.

Il commissario è creditore dell’impresa, non degli amministratori. L’amministratore di una S.r.l. non riceve la liquidazione del compenso a proprio nome e non ne risponde con il proprio patrimonio per il solo fatto di aver sottoscritto il ricorso.

Detto questo, sarebbe scorretto tacere i limiti. Gli amministratori hanno doveri precisi nella gestione della crisi. Una domanda con riserva presentata senza alcun progetto, al solo scopo di rinviare l’inevitabile, che consuma risorse e aggrava il dissesto, può diventare un elemento valutato in un’eventuale azione di responsabilità esercitata successivamente dal curatore. Allo stesso modo, pagare durante la procedura debiti anteriori senza autorizzazione, o compiere atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, espone a conseguenze sia sul piano della procedura (revoca del termine) sia su quello della responsabilità.

C’è poi un profilo processuale specifico: il Codice della crisi prevede, in determinati casi di mala fede, la condanna del legale rappresentante in solido con la società al pagamento delle spese dei giudizi relativi alle procedure. È un’ipotesi eccezionale, legata a condotte processuali scorrette, non una conseguenza ordinaria del concordato.

La tutela migliore per l’amministratore è una domanda seria, ben documentata e sostenuta da un progetto concreto: è anche ciò che rende proporzionati i costi della procedura.

“Il commissario mi costa anche se il concordato va male?”

Sì, il compenso è dovuto per l’attività svolta, indipendentemente dall’esito. Ma il suo importo deve riflettere quanto effettivamente fatto.

È comprensibile che un imprenditore trovi ingiusto pagare un organo che magari ha segnalato criticità al tribunale contribuendo alla revoca. Ma il commissario non è remunerato per il successo del debitore: è remunerato per la funzione di controllo che la legge gli assegna nell’interesse dei creditori. Se il concordato fallisce, quella funzione è stata comunque svolta.

La vera garanzia per l’impresa è il controllo sulla liquidazione. La Cassazione ha detto chiaramente che il tribunale deve motivare in modo specifico, indicando i parametri e rapportandoli all’opera prestata; che, in caso di cessazione anticipata, il compenso può scendere sotto i minimi; che i valori di attivo e passivo, in mancanza di inventario, si ricavano dalla documentazione della procedura. Sono tutti argomenti che l’impresa può spendere, sia in sede di osservazioni prima della liquidazione sia, se necessario, con il ricorso per cassazione.

Quindi sì, il commissario costa anche se le cose vanno male. Ma quanto costa non è un’incognita arbitraria: è il risultato di un calcolo verificabile.

“Quanto tempo ho davvero?”

Meno di quanto molti pensano: dieci giorni al massimo per il fondo spese, da 30 a 60 giorni per il piano, con eventuale proroga, e nessuna pausa ad agosto.

Ricapitolando le scadenze che contano. Per il versamento della somma: il termine è quello del decreto, mai superiore a dieci giorni, perentorio. Per il deposito di proposta e piano: tra 30 e 60 giorni dal decreto; la proroga, fino a ulteriori 60 giorni, è possibile solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto e non è concessa se pendono ricorsi per liquidazione giudiziale. Per le relazioni informative: almeno ogni mese, per tutta la durata del termine.

Il periodo 1-31 agosto non sospende nessuno di questi termini, perché l’art. 44 lo esclude espressamente. È un errore frequente quello di contare sulla sospensione feriale.

Un’ultima cosa sul tempo: il calendario non riguarda solo il debitore. Il commissario deve poter lavorare, e la qualità delle relazioni mensili incide sul suo lavoro e, in ultima analisi, sul suo compenso. Relazioni puntuali, complete e ordinate riducono le richieste di chiarimenti e le verifiche supplementari. Anche questo è un modo per contenere i costi.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri ipotetici scelti solo per chiarezza: non sono casi reali, e gli importi del compenso sono indicati come se fossero già stati liquidati dal tribunale, senza pretendere di riprodurre il calcolo del D.M. 30/2012 nel dettaglio.

Simulazione 1 — La riserva va a buon fine

Ipotesi: S.r.l. con passivo dichiarato nell’elenco creditori di 1.847.300 €, domanda con riserva depositata il 3 febbraio 2026. Il tribunale emette il decreto, comunicato il 10 febbraio 2026: termine di 60 giorni per il piano, nomina del commissario, relazioni mensili, versamento di 18.500 € entro 10 giorni.

Sviluppo:

  • scadenza del fondo spese: 20 febbraio 2026. L’impresa, che aveva predisposto la provvista prima del deposito, versa il 17 febbraio;
  • relazioni mensili depositate a metà marzo e a metà aprile;
  • scadenza del termine per il piano: 11 aprile 2026. Il piano, con attestazione, è depositato il 9 aprile;
  • il tribunale apre il concordato e, con il decreto di apertura, dispone un’integrazione di 9.700 € per le spese della fase successiva;
  • il piano prevede un fondo spese di procedura prededucibile.

Esito (ipotetico): al termine della procedura il tribunale liquida al commissario un compenso complessivo, per tutte le fasi, pari a 36.240 € oltre spese vive documentate. Le somme versate (18.500 + 9.700 = 28.200 €) coprono la maggior parte del dovuto; la differenza, 8.040 €, è pagata come credito prededucibile con le risorse accantonate nel piano. Nessuna sorpresa, perché la voce era stata prevista.

Simulazione 2 — La riserva si arresta

Ipotesi: S.n.c. con passivo di 612.900 €, decreto comunicato il 28 luglio 2026, fondo spese di 14.300 € da versare entro 10 giorni, termine di 45 giorni per il piano.

Sviluppo:

  • scadenza del fondo: 7 agosto 2026. Nessuna sospensione feriale: il termine cade in pieno periodo 1-31 agosto ma corre regolarmente. L’impresa versa il 5 agosto;
  • durante l’estate emerge che l’accordo con il principale creditore bancario non si chiuderà; il 9 settembre l’impresa rinuncia alla domanda;
  • il tribunale, competente anche dopo la rinuncia, liquida il compenso per la sola fase prenotativa. Non essendoci inventario, attivo e passivo sono ricavati dai documenti depositati e dall’elenco creditori verificato dal commissario;
  • tenuto conto della brevità dell’incarico, il compenso è liquidato in 9.760 € oltre spese vive per 180 €.

Esito: dal fondo di 14.300 € si pagano 9.940 €; il residuo di 4.360 € torna nella disponibilità dell’impresa.

Variante peggiorativa della stessa simulazione: il tribunale aveva fissato un fondo di soli 6.200 € e, dopo la rinuncia, un creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale. La parte scoperta del compenso (9.940 − 6.200 = 3.740 €) è pagata in prededuzione nella liquidazione giudiziale, prima dei creditori chirografari e privilegiati. Poiché si tratta di una S.n.c., l’obbligazione è della società, ma resta sullo sfondo la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili secondo le regole generali.

Variante estrema: l’impresa non versa il fondo entro il 7 agosto. Il commissario lo segnala, il tribunale sente il debitore e revoca il termine con decreto non reclamabile. Il commissario matura comunque un compenso, ridotto, per i pochi giorni di attività; l’impresa perde la riserva e affronta le istanze pendenti senza la protezione della domanda.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Il fondo spese che il tribunale mi chiede copre davvero quello che il concordato mi costerà?”

Quasi mai. Ed è l’equivoco più insidioso di tutta la materia.

La lettera d) dell’art. 44 è chiara: la somma deve essere quella necessaria fino alla scadenza del termine per sciogliere la riserva. Copre la fase prenotativa, non l’intera procedura. Eppure molti imprenditori leggono l’importo nel decreto e lo considerano “il prezzo del concordato”. Poi il concordato si apre, arriva la richiesta di integrazione, e il piano, già scritto, non ha margini per sostenerla.

Il problema è concreto perché le spese di procedura e il compenso degli organi sono crediti prededucibili, e i crediti prededucibili vanno pagati per intero. Un piano che li sottostima non è solo “un po’ ottimista”: è un piano che rischia di non essere fattibile, perché ogni euro in più destinato alla procedura è un euro in meno per i creditori concorsuali, con effetti sulla percentuale promessa e, a cascata, sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale.

A questo si sommano i costi che non passano affatto dal fondo: l’attestatore, l’advisor finanziario, l’avvocato, gli eventuali periti. Sono debiti dell’impresa, con una prededuzione solo parziale e condizionata all’apertura della procedura. Chi non li considera nel piano di tesoreria si trova in difficoltà proprio nel momento in cui dovrebbe concentrarsi sulle trattative.

Cosa fare, allora? Prima del deposito, costruire un budget della procedura che distingua tre livelli: il fondo spese probabile per la fase prenotativa; il costo stimato degli organi per l’intera procedura, applicando i criteri del D.M. 30/2012 all’attivo e al passivo; i costi dei professionisti dell’impresa, con le loro regole di pagamento. Solo quando questi tre numeri sono sostenibili la domanda con riserva è una scelta consapevole e non un salto nel buio.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che, a nostro giudizio, fotografano meglio lo stato della giurisprudenza su compenso del commissario e spese della fase con riserva. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per chi deposita una domanda in bianco. Buona parte di queste decisioni è stata resa sulla disciplina della legge fallimentare, ma i principi sono richiamati anche per il Codice della crisi, che conserva il rinvio al medesimo regolamento ministeriale.

1. Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790 Principio: il D.M. 30/2012 si applica anche al commissario nominato nella fase prenotativa; per il calcolo si guarda sempre all’attivo inventariato; se la procedura si interrompe prima dell’inventario, attivo e passivo si ricavano dai documenti acquisiti, in particolare dall’elenco dei creditori; nella cessazione anticipata il compenso si commisura all’opera prestata e può scendere sotto i minimi. Rilevanza: è la pronuncia cardine. Stabilisce il metro di calcolo e apre la porta alla riduzione proporzionale per le riserve che si arrestano presto.

2. Cass. civ., sez. I, ord. 23 novembre 2023, n. 32536 Principio: il decreto che liquida il compenso del commissario della fase con riserva deve avere una motivazione analitica, che renda visibile il percorso seguito e i criteri applicati in relazione all’attività svolta; le formule di stile lo rendono nullo. Rilevanza: fornisce all’impresa (e al commissario) uno strumento per contestare liquidazioni non spiegate.

3. Cass. civ., sez. I, ord. 13 luglio 2025, n. 19216 Principio: la liquidazione deve esporre, anche per relationem, il ragionamento del tribunale e i criteri di quantificazione, rapportati alla natura, qualità e quantità dell’opera effettivamente prestata e ai parametri di legge. Rilevanza: conferma recente che il principio della motivazione specifica è ormai consolidato.

4. Cass. civ., sez. I, ord. 30 marzo 2025, n. 8367 Principio: per il compenso del commissario designato nella fase del concordato con riserva valgono i criteri del regolamento ministeriale sui compensi degli organi concorsuali. Rilevanza: chiude definitivamente la strada alle liquidazioni “a vacazioni” come per gli ausiliari del giudice.

5. Cass. civ., sez. I, ord. 14 settembre 2022, n. 27127 Principio: il riferimento normativo per il compenso del commissario nominato nel concordato con riserva è il D.M. 30/2012. Rilevanza: è uno dei precedenti su cui si è costruito l’orientamento poi consolidato nel 2023.

6. Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2023, n. 21959 Principio: nella determinazione del compenso del commissario vanno disapplicate le distinzioni del D.M. che creano disparità irragionevoli tra tipologie di concordato. Rilevanza: rafforza la regola dell’attivo inventariato come base unica, con effetti prevedibili sul calcolo.

7. Cass. civ., sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22407 Principio: il compenso per le fasi precedente e successiva all’omologa va calcolato sull’attivo inventariato e non su quello realizzato; se più commissari si succedono, la ripartizione va fatta nel contraddittorio con ciascuno e il tribunale deve pronunciarsi anche sul rimborso delle spese vive autorizzate. Rilevanza: utile quando il commissario della fase con riserva viene sostituito, e ricorda che le spese vive sono una voce autonoma.

8. Cass. civ., sez. I, ord. 11 luglio 2023, n. 19674 Principio: il commissario giudiziale del concordato non è tenuto a presentare un rendiconto come il curatore, e la liquidazione del suo compenso non è subordinata a quell’adempimento. Rilevanza: spiega perché la liquidazione può intervenire anche senza un rendiconto formale, e perché il controllo dell’impresa deve concentrarsi sulla motivazione del decreto.

9. Cass. civ., sez. I, ord. 11 novembre 2021, n. 33364 Principio: se al concordato non omologato segue la procedura liquidatoria, a liquidare il compenso del commissario è il tribunale come giudice del concordato; il decreto è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chiarisce chi decide e con quale rimedio quando la riserva sfocia nella liquidazione giudiziale.

10. Cass. civ., sez. I, ord. 20 luglio 2021, n. 20762 Principio: anche quando la procedura di concordato si estingue per rinuncia del debitore, la liquidazione del compenso del commissario spetta al tribunale già investito della procedura. Rilevanza: la rinuncia chiude la procedura ma non cancella il debito verso il commissario, né sposta la competenza.

11. Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4713 Principio: la liquidazione del compenso del commissario richiede una motivazione che dia conto dei criteri adottati e non si limiti a formule generiche. Rilevanza: è il precedente richiamato dalle ordinanze del 2023 e del 2025, a dimostrazione di un orientamento stabile.

12. Cass. civ., sez. un., 31 dicembre 2021, n. 42093 Principio: nel ricostruire il sistema della prededuzione, le Sezioni Unite ricordano che le spese degli organi del concordato hanno sempre ricevuto un trattamento preferenziale, perché commissario e liquidatore agiscono nell’interesse della massa dei creditori. Rilevanza: offre la base sistematica della prededucibilità del compenso del commissario nella procedura successiva, oggi espressa dall’art. 6 CCII.

13. Cass. civ., sez. I, ord. n. 17962 del 2024 Principio: il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso a una procedura concorsuale che poi non si è aperta non gode della prededuzione nella successiva procedura liquidatoria. Rilevanza: segna la differenza tra il compenso del commissario (organo della procedura) e quello dei consulenti scelti dall’impresa.

Il filo che unisce queste decisioni è netto: il commissario va pagato, la procedura ne garantisce il pagamento con precedenza, ma l’importo deve essere calcolato con criteri di legge, proporzionato all’attività e motivato. È su quest’ultimo terreno che l’impresa ha margini di tutela.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Partiamo da ciò che siamo, perché è da lì che discende ciò che facciamo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè l’alternativa che spesso permette di evitare commissario e fondo spese: la domanda con riserva va scelta solo quando è davvero lo strumento più adatto. Come cassazionista, può seguire personalmente l’unico rimedio contro il decreto di liquidazione del compenso, il ricorso per cassazione, senza passaggi di mano.

Ecco cosa facciamo, in concreto:

  1. Confrontiamo la domanda con riserva con le alternative (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione) e mettiamo per iscritto costi, tempi e controlli di ciascuna, prima di qualsiasi deposito.
  2. Stimiamo in anticipo il fondo spese probabile, ragionando sul passivo, sulla durata del termine e sulla complessità dell’impresa, così che la provvista sia pronta prima del decreto.
  3. Costruiamo il budget completo della procedura, distinguendo fondo della fase prenotativa, compenso stimato degli organi per l’intera procedura secondo il D.M. 30/2012 e costi dei professionisti dell’impresa.
  4. Verifichiamo con i commercialisti dello staff l’elenco dei creditori voce per voce, perché è la base del passivo su cui si calcola anche il compenso del commissario.
  5. Redigiamo il ricorso ex art. 44 in modo da orientare le misure del tribunale, esplicitando lo strumento verso cui si tende e le trattative in corso.
  6. Presentiamo istanze motivate di rideterminazione quando il fondo spese appare sproporzionato rispetto agli elementi effettivi dell’impresa.
  7. Impostiamo e controlliamo le relazioni mensili sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, per rispettare gli obblighi informativi ed evitare segnalazioni.
  8. Inseriamo nel piano un fondo prededucibile realistico per spese e compenso degli organi, così che la fattibilità non sia compromessa da costi dimenticati.
  9. Esaminiamo il decreto di liquidazione del compenso, confrontandolo con i criteri indicati dalla Cassazione (attivo inventariato, proporzionalità, motivazione specifica).
  10. Proponiamo, quando ne ricorrono i presupposti, il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto di liquidazione, o difendiamo l’impresa se è il commissario a impugnarlo.

Il valore aggiunto è la continuità: la stessa strategia, con lo stesso difensore, dalla prima analisi sulla convenienza del “bianco” fino all’eventuale giudizio in Cassazione. E il lavoro è sempre congiunto tra avvocati e commercialisti dello staff, perché in una domanda con riserva i numeri e le norme non si possono separare: l’elenco dei creditori è un atto giuridico e contabile insieme, e il fondo spese è una questione di diritto e di tesoreria.


In chiusura: tre cose da portare via

Dalle risposte emergono tre messaggi. Primo: il commissario lo paga l’impresa, prima con il fondo spese e poi, per la parte scoperta, come credito prededucibile che ha la precedenza anche nell’eventuale liquidazione giudiziale. Secondo: il fondo copre solo la fase prenotativa, va versato entro un termine perentorio di massimo dieci giorni, senza sospensione ad agosto, e non rappresenta il costo complessivo del concordato. Terzo: il compenso non è arbitrario, perché la Cassazione impone i criteri del D.M. 30/2012, la proporzionalità all’opera prestata e una motivazione specifica, contestabile con ricorso per cassazione.

Lo Studio Monardo segue questi temi perché combinano esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: la valutazione a monte tra “bianco” e composizione negoziata, che passa dalla qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la gestione dei numeri con lo staff di avvocati e commercialisti; la tutela finale davanti alla Corte di Cassazione, che l’Avvocato può curare in quanto cassazionista. Analizzeremo i vostri documenti e costruiremo la strategia più proporzionata alla vostra situazione.

📩 Prima di depositare la domanda, o appena ricevuto il decreto, scriveteci: i riferimenti per raggiungere lo studio si trovano qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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