Servono Autorizzazioni Del Tribunale Per Gli Atti Di Straordinaria Amministrazione Durante Il Concordato In Bianco?

Servono davvero le autorizzazioni del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione durante il concordato in bianco, oppure esistono margini per muoversi senza chiederle? È la domanda che si pone quasi ogni amministratore nei giorni immediatamente successivi al deposito della domanda “con riserva”: l’impresa continua a vivere, i fornitori chiedono garanzie, la banca propone rinnovi, un acquirente si fa avanti per un macchinario, e ogni decisione sembra sospesa tra l’esigenza di agire in fretta e il timore di compromettere la procedura appena avviata. La risposta di principio esiste ed è netta: dopo il deposito della domanda di accesso, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono la previa autorizzazione del tribunale, pena l’inefficacia. Ma il principio, da solo, non risolve il caso concreto, perché a monte c’è una qualificazione (l’atto è davvero straordinario?) e a lato c’è una possibilità introdotta dal correttivo del 2024 (optare per il regime dello strumento che si intende utilizzare). Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa operazione può richiedere l’autorizzazione in un’impresa e non in un’altra, a seconda del piano che si sta costruendo.

Lo Studio Monardo segue questa materia con una specializzazione che deriva direttamente dalle competenze certificate del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che presuppone la padronanza degli strumenti di regolazione della crisi, dei rapporti tra impresa, creditori e tribunale e proprio dei regimi autorizzativi che accompagnano la gestione dell’impresa durante le trattative e le procedure. Poiché le scelte compiute nella fase prenotativa vengono spesso contestate anni dopo, in sede di stato passivo o di revoca, la qualifica di avvocato cassazionista consente di difendere quelle stesse scelte fino all’ultimo grado di giudizio.

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Il quadro di partenza: che cosa cambia quando si deposita la domanda “con riserva”

Il concordato in bianco, nella terminologia del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), è la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva di deposito della documentazione, disciplinata dall’art. 44 CCII. Il debitore deposita un ricorso “leggero” e ottiene dal tribunale un termine, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile in presenza di giustificati motivi, per presentare la proposta, il piano e la documentazione. Nel frattempo il tribunale nomina un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici sulla gestione.

L’effetto che interessa qui è il cosiddetto spossessamento attenuato. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa: non subentra un curatore, non si interrompe l’attività. Tuttavia la gestione non è più libera come prima. L’art. 46 CCII stabilisce che, dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche nella forma dell’art. 44, e fino al decreto di apertura previsto dall’art. 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto che ha concesso il termine. La domanda di autorizzazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano; il tribunale può assumere informazioni anche da terzi e acquisisce il parere del commissario, se già nominato. Dopo il decreto di apertura, sulle istanze provvede il giudice delegato (art. 46, comma 3, e art. 94 CCII).

A questo impianto si agganciano due conseguenze patrimoniali di grande peso. La prima: i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti “legalmente compiuti” dal debitore sono prededucibili (art. 46, comma 4, CCII), cioè vengono pagati prima degli altri creditori nell’eventuale procedura successiva. La seconda: dal deposito della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti, salvo autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII).

Il correttivo contenuto nel D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha poi riscritto l’art. 44 introducendo tre commi decisivi per il nostro confronto. Il comma 1-bis chiarisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46; il comma 1-ter ribadisce che gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e comportano la revoca del decreto; il comma 1-quater consente al debitore di chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione di cui intende avvalersi, depositando un progetto redatto in conformità alle disposizioni che lo disciplinano.

Resta un elemento trasversale a tutte le opzioni: la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non è scritta in un elenco chiuso. L’art. 94, comma 2, CCII offre un catalogo esemplificativo (mutui anche cambiari, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili e di partecipazioni di controllo, concessioni di ipoteche o pegni, fideiussioni, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni) e chiude con la formula generale degli “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”. La giurisprudenza di legittimità, formatasi in gran parte sull’analogo art. 161, comma 7, della legge fallimentare (tuttora applicabile alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022), ha chiarito che la qualificazione va compiuta guardando esclusivamente all’interesse della massa dei creditori e non a quello dell’imprenditore.

L’elemento dirimente, in tutte e tre le strade che seguono, è quindi uno solo: come l’atto incide sul patrimonio destinato ai creditori, letto alla luce del piano che l’impresa sta costruendo.

Su questa base le strade realmente percorribili sono tre. La prima è chiedere l’autorizzazione al tribunale secondo il regime ordinario dell’art. 46. La seconda è qualificare l’atto come ordinaria amministrazione e compierlo senza autorizzazione, assumendosi il rischio di quella qualificazione. La terza è optare, ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, per il regime autorizzativo dello strumento prescelto, quando si tratta di un accordo di ristrutturazione o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Ciascuna ha una sua logica, e ciascuna ha un rovescio della medaglia.

Un ultimo tassello del quadro riguarda le conseguenze sistemiche di un atto non autorizzato, che vanno oltre l’inefficacia del singolo negozio. L’art. 106 CCII prevede che il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha compiuto atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione o altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ne riferisca immediatamente al tribunale, il quale può revocare la procedura e, su istanza dei legittimati, aprire la liquidazione giudiziale. In vigenza della legge fallimentare la Cassazione aveva richiesto, per la revoca, che l’atto avesse un’effettiva attitudine a pregiudicare i creditori, escludendo automatismi; il testo dell’art. 46 CCII e del nuovo art. 44, comma 1-ter, è formulato in termini più perentori, e la questione di quanto spazio residui per una valutazione in concreto è ancora aperta. Proprio questa incertezza rende la scelta del regime una decisione da ponderare con attenzione e non una formalità.

Va soppesato, infine, il rapporto con l’art. 39, comma 2, CCII, che impone al debitore di depositare, entro il termine concesso, una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Il tribunale e il commissario, dunque, guardano alla gestione straordinaria sia nel passato recente sia nel presente della procedura: un’impresa che arriva al concordato in bianco dopo anni di operazioni non trasparenti incontrerà uno scrutinio più severo anche sulle istanze successive.

Opzione 1: chiedere l’autorizzazione al tribunale secondo il regime dell’art. 46 CCII

In cosa consiste

È la strada “di default”, quella che la legge applica quando il debitore non sceglie diversamente. L’imprenditore deposita un’istanza motivata in cui descrive l’atto, ne dimostra l’urgenza, fornisce idonee informazioni sul piano in corso di elaborazione e spiega perché l’operazione è coerente con l’interesse dei creditori. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale se nominato, decide con decreto. Se l’autorizzazione è concessa, l’atto è “legalmente compiuto”: è pienamente efficace e i crediti che ne derivano per i terzi sono prededucibili.

Accanto all’autorizzazione generale dell’art. 46 esistono canali autorizzativi specifici che il CCII riserva a determinate operazioni e che, in una lettura sistematica, rientrano nella stessa opzione: la contrazione di finanziamenti prededucibili prima dell’omologazione (art. 99), il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali alla continuità, previa attestazione di un professionista indipendente (art. 100), la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti (art. 97), il trasferimento o l’affitto dell’azienda in presenza di un’offerta già individuata, con la procedura delle offerte concorrenti (art. 91). Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 2 novembre 2022, ha ad esempio ricondotto l’affitto d’azienda per l’intera durata del piano non all’art. 46 ma alla disciplina delle offerte concorrenti: una precisazione che conferma come, dentro questa prima opzione, sia essenziale individuare il binario giusto.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’atto tipicamente straordinario: la vendita di un immobile o di un macchinario rilevante, la concessione di un’ipoteca, la stipula di una transazione con un creditore importante. Qui la qualificazione non lascia margini e la scelta, in realtà, non è una scelta: o si chiede l’autorizzazione o si rinuncia all’atto.

Il secondo scenario è quello dell’atto ambiguo ma rilevante. Un rinnovo di garanzia bancaria, una modifica di un contratto di affitto d’azienda, un nuovo contratto di fornitura di importo elevato con un partner strategico. La giurisprudenza più recente tende a considerare straordinari atti che, in un’impresa sana, sarebbero ordinari. La Cassazione, con la sentenza del 18 maggio 2026, n. 14638, ha qualificato come nuovo contratto, e quindi come atto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione, la proroga di una fideiussione scaduta durante il concordato con riserva.

Il terzo scenario riguarda la tutela della controparte. Il fornitore o il finanziatore che deve erogare risorse all’impresa in concordato in bianco chiede spesso, come condizione, l’autorizzazione del tribunale: è l’unico modo per avere la certezza della prededuzione del proprio credito. In questi casi l’autorizzazione non è solo un obbligo del debitore ma lo strumento che rende possibile l’operazione.

Come si esegue in sintesi

L’istanza va depositata nel fascicolo della procedura, indirizzata al tribunale (fino al decreto di apertura) o al giudice delegato (dopo l’apertura). Deve contenere la descrizione analitica dell’atto e delle sue condizioni economiche, la prova documentale dell’urgenza (contratti, corrispondenza, scadenze, proposte con termine), le informazioni sul piano in corso di predisposizione e, soprattutto, un confronto tra lo scenario con l’atto e lo scenario senza l’atto, in termini di soddisfazione dei creditori. È buona prassi coinvolgere il commissario giudiziale prima del deposito, perché il suo parere pesa sulla decisione.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la certezza. L’atto autorizzato non può essere dichiarato inefficace per difetto di autorizzazione, non espone a revoca del decreto ex art. 44 e genera crediti prededucibili per i terzi, circostanza che facilita enormemente le trattative con fornitori e finanziatori. A fronte di questo vantaggio c’è anche un beneficio di reputazione processuale: il debitore che chiede autorizzazioni dimostra al tribunale e al commissario trasparenza gestionale, e questo si riflette sulla successiva valutazione della proposta.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è duplice. Il primo profilo è il tempo: l’istanza richiede una preparazione accurata e una decisione del tribunale, e non tutte le urgenze commerciali tollerano anche pochi giorni di attesa. Il secondo profilo è la trasparenza stessa: la legge richiede idonee informazioni sul piano, e in una fase in cui il piano è ancora in costruzione il debitore deve anticipare scelte che avrebbe preferito rinviare. Se le informazioni sono insufficienti, l’atto non è autorizzabile. Va soppesato infine che il rigetto dell’istanza, pur non producendo di per sé conseguenze sanzionatorie, segnala al tribunale una possibile distonia tra la gestione e il piano.

Pronunce a supporto

Oltre alla già citata Cass. n. 14638/2026, orientano questa opzione la Cass. 24 gennaio 2025, n. 1730, secondo cui, quando non è stato fornito alcun elemento sul piano, qualunque atto potenzialmente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va trattato come straordinario e quindi autorizzato; e la Cass. ord. n. 21291/2024, che ha confermato l’inammissibilità del concordato e il conseguente fallimento per una modifica non autorizzata di un contratto di affitto d’azienda, ritenuta pregiudizievole per i creditori.

Profilo ideale di questa opzione: l’impresa che deve compiere un atto chiaramente straordinario o dubbio ma rilevante, che ha già un’idea sufficientemente definita del piano e che ha bisogno di garantire alla controparte la prededuzione del credito.

Opzione 2: qualificare l’atto come ordinaria amministrazione e compierlo senza autorizzazione

In cosa consiste

La legge non richiede alcuna autorizzazione per gli atti di ordinaria amministrazione. L’imprenditore in concordato in bianco può quindi continuare a gestire l’impresa nella sua quotidianità: pagare gli stipendi correnti, acquistare le materie prime secondo i volumi abituali, emettere fatture, incassare crediti, rinnovare contratti di utenza. Questa seconda opzione consiste nel ritenere che l’atto che si intende compiere rientri in questo perimetro e nel compierlo direttamente, assumendosi la responsabilità della qualificazione.

È importante notare un dato testuale. La vecchia formulazione dell’art. 161, comma 7, della legge fallimentare conteneva un riferimento espresso alla facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione durante la fase prenotativa. L’art. 46 CCII non riproduce più quell’inciso. Come rilevato dalla Cassazione nella sentenza n. 1730/2025, la scomparsa del riferimento, unita all’obbligo di fornire informazioni sul piano per ottenere le autorizzazioni, conferma che il legislatore ha voluto rendere più stringente il controllo sulla gestione nella fase prenotativa.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della gestione corrente pura: gli atti ripetitivi, di importo coerente con la storia dell’impresa, che non alterano la composizione del patrimonio e che servono a mantenere l’azienda in funzione. In questi casi chiedere autorizzazioni sarebbe non solo superfluo, ma paralizzante.

Il secondo scenario è quello dell’impresa che ha già fornito, nel ricorso o in un’integrazione successiva, una discovery significativa sul tipo di piano (continuità diretta, indiretta, liquidatorio). La Cassazione, con la sentenza del 29 dicembre 2023, n. 36370, ha legato la qualificazione degli atti al tipo di concordato che il debitore intende proporre. In un concordato in continuità, atti dispositivi come la vendita di prodotti finiti o l’acquisto di scorte fanno parte della normale vita aziendale; in un concordato liquidatorio, anche la prosecuzione di contratti di durata può diventare straordinaria.

Il terzo scenario è quello degli atti conservativi in senso stretto: manutenzioni ordinarie, rinnovi assicurativi obbligatori, adempimenti fiscali e contributivi correnti. Atti che, lungi dal ridurre il patrimonio, lo preservano.

Come si esegue in sintesi

Non esiste un procedimento, ed è proprio questo il punto delicato. La prudenza suggerisce comunque di documentare la valutazione: una nota interna dell’organo amministrativo che spieghi perché l’atto è considerato ordinario, con riferimento al piano in costruzione; una comunicazione informativa al commissario giudiziale, anche nell’ambito degli obblighi periodici già imposti dal decreto ex art. 44; la conservazione di tutti i documenti che dimostrano la coerenza dell’atto con la gestione storica dell’impresa.

Vantaggi motivati

La rapidità è il vantaggio evidente: l’atto si compie quando serve, senza attendere decisioni. Si evita inoltre di anticipare al tribunale scelte strategiche ancora non definite, circostanza che in alcune trattative ha un valore concreto. Va aggiunto che un’impresa costretta a chiedere autorizzazioni anche per gli atti minori rischierebbe di perdere clienti e fornitori per semplice inerzia operativa: l’ordinaria amministrazione libera è ciò che consente all’azienda di restare sul mercato.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è qui particolarmente pesante e va detto con franchezza. Se la qualificazione si rivela errata, l’atto è inefficace e il tribunale revoca il decreto di concessione del termine, con il rischio concreto di apertura della liquidazione giudiziale. Il credito della controparte, poi, perde la prededuzione: la Cassazione, con l’ordinanza n. 18161/2025, ha negato la prededuzione a un fornitore che vantava oltre 88.000 euro per forniture ritenute non ordinarie perché espressione di una scelta strategica che esponeva i creditori a nuovi rischi. Il Tribunale di Monza, con decreto del 27 gennaio 2023, ha negato la prededuzione ai canoni di locazione maturati durante il concordato prenotativo, perché la prosecuzione del contratto, incoerente con un piano che prevedeva la cessazione dell’attività in quell’immobile, era da considerarsi straordinaria.

Il rischio, peraltro, non grava solo sul debitore ma si riflette sulla controparte, che potrebbe rifiutare di contrattare senza la copertura di un’autorizzazione. Va soppesato anche un ulteriore elemento: la qualificazione viene spesso compiuta, a posteriori, da un giudice diverso (quello della successiva procedura, in sede di verifica del passivo), con uno sguardo retrospettivo che conosce l’esito negativo della vicenda.

Pronunce a supporto

Il criterio guida è quello fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093/2021: la natura dell’atto si valuta con riferimento esclusivo all’interesse dei creditori. La Cass. n. 36370/2023 lo declina in rapporto al tipo di piano; la Cass. n. 1730/2025 avverte che, in assenza di informazioni sul piano, lo spazio dell’ordinaria amministrazione si restringe fino a coincidere con la sola conservazione del patrimonio.

Profilo ideale di questa opzione: l’impresa che compie atti di gestione corrente ripetitivi e coerenti con la propria storia, che ha già reso noto il tipo di piano e che è in grado di documentare la natura conservativa di ciò che fa.

Opzione 3: optare per il regime dello strumento prescelto (art. 44, comma 1-quater, CCII)

In cosa consiste

È la novità introdotta dal D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Il debitore che ha depositato la domanda con riserva e ha già individuato lo strumento di regolazione di cui intende avvalersi può chiedere di giovarsi del regime proprio di quello strumento, depositando, insieme alla domanda o successivamente, un progetto di regolazione della crisi redatto in conformità alle norme che lo disciplinano. Il regime del concordato preventivo resta quello di base, applicato nel silenzio del debitore; i regimi alternativi sono attivabili su richiesta.

Il significato pratico emerge guardando agli strumenti diversi dal concordato. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) la gestione, ordinaria e straordinaria, resta in capo all’organo amministrativo senza obbligo di autorizzazioni preventive, e la norma non richiama l’art. 46: lo ha rilevato, ad esempio, il Tribunale di Mantova con decreto del 26 luglio 2023. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) il debitore conserva la gestione, ma deve informare preventivamente il commissario giudiziale degli atti di straordinaria amministrazione, e il commissario può riferire al tribunale se ritiene l’atto pregiudizievole o incoerente con il piano.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’impresa che ha depositato la domanda con riserva essenzialmente per ottenere tempo e protezione mentre finalizza un accordo di ristrutturazione con le banche, già in stato avanzato. Qui il regime concordatario, con le sue autorizzazioni puntuali, può risultare sproporzionato rispetto a uno strumento che la legge stessa costruisce come negoziale.

Il secondo scenario è quello di una ristrutturazione industriale che richiede una serie di atti gestionali ravvicinati (dismissioni di rami secondari, rinegoziazioni contrattuali, riorganizzazioni) difficilmente compatibili con un’istanza per ciascun atto. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con il suo sistema di informativa al commissario, offre una cornice più fluida.

Il terzo scenario è quello in cui l’impresa vuole segnalare ai creditori e al mercato, già durante la fase prenotativa, la direzione del proprio percorso. Il deposito del progetto è anche un messaggio di serietà.

Come si esegue in sintesi

Il debitore deposita un’istanza con cui dichiara lo strumento prescelto e allega il progetto di regolazione, che deve rispettare i requisiti propri di quello strumento. Il tribunale verifica la richiesta: la dottrina più attenta ritiene che il controllo non possa limitarsi a un vaglio formale, ma debba estendersi alla coerenza tra il progetto, la sua fattibilità e gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore prospetta. Il commissario giudiziale, già nominato con il decreto ex art. 44, resta in funzione anche dopo il passaggio al diverso regime.

Vantaggi motivati

Il vantaggio è la flessibilità: la gestione straordinaria non richiede, a seconda dello strumento, né l’autorizzazione puntuale né la dimostrazione dell’urgenza di ogni atto. A fronte di questo vantaggio si registra anche una maggiore coerenza sistematica, perché la fase prenotativa viene modellata sullo strumento che effettivamente verrà utilizzato, evitando di applicare le regole del concordato a un percorso che concordato non sarà. Secondo l’interpretazione prevalente la scelta non è irrevocabile: il debitore può modificarla se il percorso di risanamento evolve.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è significativo. Anzitutto, il progetto deve essere già maturo, e ciò contrasta con la logica stessa del concordato in bianco, pensato per chi il piano non lo ha ancora. In secondo luogo, la scelta può incidere sulla prededuzione: negli accordi di ristrutturazione la prededuzione automatica dei crediti derivanti dagli atti legalmente compiuti non opera negli stessi termini dell’art. 46, comma 4, con ricadute per i terzi che contrattano con l’impresa e, indirettamente, sulla loro disponibilità a farlo. In terzo luogo, si tratta di una norma recente, su cui la giurisprudenza non si è ancora consolidata: uno “switch” di regime percepito come strumentale, cioè finalizzato solo ad aggirare le autorizzazioni per compiere atti irreversibili, potrebbe essere valutato come condotta in frode ai creditori, con le conseguenze dell’art. 106 CCII. Infine, se al termine del periodo il debitore approda a un concordato preventivo, gli atti compiuti sotto il regime più leggero verranno riletti alla luce di regole più severe.

Pronunce a supporto

Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 28 maggio 2024, ha affermato che il ricorso in bianco è aspecifico e che l’art. 46 regola gli effetti del ricorso prenotativo anche quando ne esiti uno strumento diverso dal concordato: un’impostazione che il correttivo ha poi recepito, prevedendo la possibilità di sottrarsi a quel regime solo attraverso la scelta espressa del comma 1-quater. In senso opposto si era espresso il Tribunale di Catania, 3 novembre 2022, che subordinava l’applicazione degli artt. 46 e 100 alla dichiarata intenzione di chiedere un concordato in continuità. Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 30 luglio 2024, pur in materia di composizione negoziata, ha indicato un metodo di valutazione utile anche qui: l’autorizzazione va misurata sul progetto di risanamento complessivo e sugli strumenti di cui l’impresa intende avvalersi.

Profilo ideale di questa opzione: l’impresa che ha già scelto con ragionevole certezza un accordo di ristrutturazione o un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dispone di un progetto conforme e deve compiere più atti gestionali in tempi ravvicinati.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e servono solo a mostrare come le tre strade producano esiti diversi a partire dalla stessa situazione. I dati di partenza sono comuni a tutte.

Dati di partenza comuni. Una società a responsabilità limitata che opera nella meccanica di precisione ha un’esposizione complessiva di 2.346.700 euro. Deposita la domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII il 9 febbraio 2026; la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese l’11 febbraio 2026. Il tribunale concede un termine di sessanta giorni, che scade quindi il 10 aprile 2026, nomina il commissario giudiziale e impone relazioni informative mensili. Nel ricorso la società ha indicato, sia pure in termini generali, l’intenzione di proseguire l’attività produttiva principale e di dismettere un ramo secondario.

Simulazione 1: la vendita di un macchinario del ramo da dismettere

Il 12 febbraio arriva un’offerta di 187.400 euro per una linea di lavorazione del ramo secondario, valida fino al 27 febbraio. Una stima interna colloca il valore del bene a 172.900 euro.

Con l’opzione 1, la società deposita il 16 febbraio un’istanza ex art. 46 CCII allegando l’offerta, la stima e una nota sul piano in costruzione (continuità del ramo principale, dismissione del secondario). Il commissario esprime parere favorevole, rilevando che il prezzo supera la stima di 14.500 euro e che il ricavato alimenta la liquidità necessaria alla continuità. Il tribunale autorizza il 23 febbraio; la vendita si perfeziona entro il 27. L’atto è efficace e il prezzo entra nel patrimonio a disposizione del piano.

Con l’opzione 2, la società ritiene che la vendita rientri nella normale gestione perché la dismissione era già stata annunciata nel ricorso, e firma il 18 febbraio senza autorizzazione. L’alienazione di un bene strumentale di valore rilevante eccede tuttavia, secondo l’impostazione prevalente, l’ordinaria amministrazione. Se il tribunale la qualifica come straordinaria, la vendita è inefficace e il decreto di concessione del termine viene revocato: la società perde la protezione e si espone a un’istanza di liquidazione giudiziale, mentre l’acquirente si trova con un acquisto inefficace verso i creditori e con incertezze sul recupero del prezzo.

Con l’opzione 3, la situazione cambia solo se la società ha già depositato un progetto di accordo di ristrutturazione conforme all’art. 57 CCII e ha chiesto di giovarsi di quel regime. In tal caso la vendita non richiede autorizzazione puntuale; resta però il controllo del commissario sull’andamento della procedura e resta il rischio che, se al 10 aprile la società deposita invece una domanda di concordato preventivo, l’operazione venga riesaminata secondo il metro più severo.

Simulazione 2: il fornitore strategico che chiede garanzie

Il principale fornitore di acciai speciali condiziona la prosecuzione delle consegne alla stipula di un nuovo contratto per il trimestre, del valore di 64.380 euro, e alla proroga di una fideiussione scaduta il 31 gennaio.

Con l’opzione 1, la società chiede l’autorizzazione per entrambe le operazioni. Ottenuta l’autorizzazione, il credito del fornitore per 64.380 euro è prededucibile ai sensi dell’art. 46, comma 4, CCII: se la procedura dovesse fallire, sarebbe pagato prima dei creditori concorsuali. Il fornitore consegna.

Con l’opzione 2, la società considera il contratto una normale fornitura e procede senza autorizzazione. Il rischio è quello descritto dalla Cass. n. 14638/2026 per la fideiussione e dalla Cass. ord. n. 18161/2025 per le forniture strategiche: se l’atto viene riqualificato come straordinario, il credito perde la prededuzione. Ipotizzando che, in una liquidazione giudiziale successiva, i creditori chirografari ricevano il 14%, il fornitore incasserebbe 9.013,20 euro invece di 64.380: una perdita di 55.366,80 euro. È esattamente per questo che molti fornitori, adeguatamente assistiti, rifiutano di contrattare senza autorizzazione.

Con l’opzione 3, se la società ha optato per il regime degli accordi di ristrutturazione, non serve autorizzazione, ma la prededuzione automatica dell’art. 46, comma 4, non è garantita negli stessi termini. Il fornitore, informato, potrebbe chiedere garanzie alternative (pagamento anticipato, consegne ridotte), con un costo in termini di liquidità.

Simulazione 3: il pagamento di un credito anteriore

Un terzista che esegue una lavorazione essenziale per la linea principale vanta un credito anteriore al deposito di 23.760 euro e minaccia di interrompere il servizio.

Con l’opzione 1, trattandosi di prosecuzione dell’attività, la società può chiedere l’autorizzazione ex art. 100 CCII, allegando l’attestazione di un professionista indipendente sull’essenzialità della prestazione e sulla sua funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. Autorizzato il pagamento, il servizio prosegue senza alterare in modo illegittimo la parità di trattamento.

Con l’opzione 2, pagare direttamente il credito anteriore significa soddisfare un creditore concorsuale fuori dalle regole: un atto che non può ragionevolmente definirsi ordinario e che espone la società alla revoca del decreto e alla valutazione come atto in frode ai sensi dell’art. 106 CCII.

Con l’opzione 3, nel regime degli accordi di ristrutturazione l’art. 100 non si applica e parte dei commentatori ritiene che il debitore sia libero di pagare i creditori anteriori, fermo il rispetto del piano e dei diritti dei non aderenti. Si tratta però di una lettura non ancora consolidata in giurisprudenza, che richiede particolare cautela.

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze tra le tre strade con riferimento a un atto di straordinaria amministrazione compiuto durante la fase prenotativa. Le indicazioni sui costi riguardano esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge: l’istanza di autorizzazione si innesta nella procedura già pendente e non introduce un nuovo giudizio. Le valutazioni sui tempi sono necessariamente orientative, perché dipendono dal carico del singolo tribunale e dalla completezza dell’istanza. Va letta, soprattutto, la riga relativa alla reversibilità: è quella che più spesso decide la scelta, perché misura quanto costa rimediare a una valutazione sbagliata.

CriterioOpzione 1 – Autorizzazione ex art. 46Opzione 2 – Atto come ordinaria amministrazioneOpzione 3 – Regime dello strumento prescelto (art. 44, c. 1-quater)
TempiLegati alla decisione del tribunale; richiede preparazione dell’istanzaImmediatiRichiede il deposito preliminare di un progetto conforme; poi gestione più snella
ComplessitàMedia: prova dell’urgenza e informazioni sul pianoBassa nel momento dell’atto, alta in caso di contestazione successivaAlta: progetto già maturo e conforme allo strumento
Rischi in caso di esito negativoRigetto dell’istanza, senza inefficacia dell’atto (che non viene compiuto)Inefficacia dell’atto, revoca del decreto ex art. 44, possibile liquidazione giudizialeRiqualificazione degli atti se si approda al concordato; rischio di valutazione come condotta strumentale
Effetti sulla proceduraRafforza la credibilità del debitore davanti a tribunale e commissarioNessuno se la qualificazione regge; gravi se non reggeModella la fase prenotativa sullo strumento finale
Prededuzione dei crediti dei terziSì, per gli atti autorizzati (art. 46, c. 4)Solo se l’atto è riconosciuto ordinario e funzionale alla conservazione del patrimonioDipende dallo strumento; non automatica negli accordi di ristrutturazione
Reversibilità della sceltaAlta: se l’istanza è respinta si può ripresentare con elementi nuoviBassa: l’atto compiuto non si “disfa”Media: la scelta è ritenuta modificabile, ma con onere di motivazione
Costi di giustiziaNessun nuovo giudizio: l’istanza è endoprocedimentaleNessuno nell’immediatoNessun nuovo giudizio: la richiesta si inserisce nella procedura pendente

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre strade non si risolve con una regola generale, ma con un ragionamento condizionale che mette in fila alcuni elementi. Nessuno di essi, preso da solo, è decisivo; letti insieme, di solito indicano una direzione.

Primo criterio: la natura dell’atto rispetto al catalogo dell’art. 94, comma 2, CCII. Se l’atto rientra in una delle categorie tipiche (alienazione di immobili o partecipazioni di controllo, garanzie, mutui, transazioni, rinunce alle liti), lo spazio per l’opzione 2 è praticamente inesistente e il confronto si gioca tra l’opzione 1 e, se praticabile, l’opzione 3. Se invece l’atto appartiene alla gestione caratteristica dell’impresa, l’opzione 2 torna in gioco, ma solo a determinate condizioni.

Secondo criterio: il grado di definizione del piano. Se la società ha già comunicato al tribunale il tipo di piano che intende presentare, la qualificazione degli atti può essere compiuta in modo più ragionevole e l’opzione 2 diventa più sostenibile per gli atti di gestione corrente. Se invece il ricorso è davvero “in bianco”, la Cass. n. 1730/2025 indica che ogni atto potenzialmente pregiudizievole va trattato come straordinario: in questa situazione l’opzione 2 si restringe agli atti puramente conservativi. Se, all’opposto, il piano è così definito da poter essere tradotto in un progetto conforme a un accordo di ristrutturazione o a un piano soggetto a omologazione, l’opzione 3 diventa concretamente disponibile.

Terzo criterio: l’interesse della controparte alla prededuzione. Se l’operazione dipende dalla disponibilità di un fornitore, di una banca o di un investitore a esporsi verso l’impresa, generalmente l’autorizzazione è ciò che rende possibile l’accordo. In questi casi l’opzione 1 ha un vantaggio che va oltre la tutela del debitore: è un fattore negoziale.

Quarto criterio: l’urgenza reale e il tempo disponibile. L’art. 46 richiede che l’atto sia urgente: un’operazione che può attendere la presentazione del piano e il decreto di apertura, in linea di massima, dovrebbe attenderla, e potrà essere inserita nel piano stesso o autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell’art. 94. Se l’urgenza è autentica ma i tempi sono strettissimi, occorre valutare se un’istanza ben documentata possa essere decisa in tempo utile, piuttosto che ripiegare sull’opzione 2 per semplice fretta.

Quinto criterio: lo strumento con cui, realisticamente, si chiuderà la fase prenotativa. Se la probabilità di approdare a un concordato preventivo è alta, adottare il regime di un altro strumento può rivelarsi un vantaggio solo apparente, perché gli atti compiuti verrebbero poi riletti con il metro concordatario. Se invece l’accordo con i creditori finanziari è sostanzialmente chiuso, l’opzione 3 riflette la realtà del percorso.

Il peso relativo di questi criteri cambia da impresa a impresa: un’azienda in continuità con molti atti gestionali quotidiani avrà esigenze diverse da una società avviata a un piano liquidatorio con pochi beni di valore. È per questo che la valutazione va condotta caso per caso, con un’analisi congiunta dei profili giuridici e contabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, esamina questi criteri insieme ai commercialisti dello staff, perché la scelta del regime autorizzativo è insieme una decisione giuridica e una decisione di finanza aziendale.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà del termine concesso dal tribunale? In parte sì. Dall’opzione 2 all’opzione 1 il passaggio è sempre possibile per gli atti futuri: nulla impedisce di chiedere l’autorizzazione per operazioni successive, anche dopo averne compiute altre ritenute ordinarie. Anche la scelta dell’opzione 3 è considerata, dall’interpretazione prevalente, modificabile, perché la norma consente di esercitarla con la domanda “o anche successivamente”. Resta però l’onere di motivare ogni cambio di regime con elementi concreti legati all’evoluzione del piano: un passaggio improvviso e privo di giustificazione può essere letto come strumentale.

E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quale errore. Aver chiesto un’autorizzazione non necessaria non produce conseguenze negative, salvo un po’ di tempo impiegato. Aver compiuto senza autorizzazione un atto che ne richiedeva una produce invece l’inefficacia dell’atto, la revoca del decreto ex art. 44 e, per la controparte, la perdita della prededuzione. L’asimmetria tra i due errori è l’elemento che più spesso orienta la scelta nei casi dubbi.

Il commissario giudiziale può “autorizzarmi” al posto del tribunale? No. Nel regime dell’art. 46 il commissario esprime un parere, che il tribunale acquisisce, ma l’autorizzazione è riservata al tribunale fino al decreto di apertura e al giudice delegato dopo. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione il commissario riceve l’informativa preventiva e può riferire al tribunale, ma nemmeno lì il suo silenzio equivale a un’autorizzazione.

Se il concordato non va a buon fine, gli atti autorizzati restano validi? Sì. Gli atti legalmente compiuti conservano efficacia e i crediti che ne derivano mantengono la prededuzione anche nella procedura successiva, purché vi sia continuità tra le procedure. La Cassazione, con l’ordinanza dell’8 gennaio 2025, n. 288, ha tuttavia precisato che la rinuncia alla domanda di concordato può interrompere il collegamento, salvo che l’insolvenza che sfocia nella procedura successiva sia la stessa crisi originaria.

Le operazioni urgenti possono essere autorizzate già con il ricorso iniziale? Sì, nulla lo impedisce: la richiesta può essere contenuta nella stessa domanda ex art. 44, purché accompagnata dalle informazioni sul piano richieste dall’art. 46, comma 2. In questo caso il ricorso deve contenere un’illustrazione del progetto più ampia di quella che basterebbe per ottenere il solo termine.

Un atto “misto”, in parte ordinario e in parte straordinario, come va trattato? È una situazione frequente: un contratto di fornitura rinnovato alle stesse condizioni economiche ma con una clausola nuova di garanzia, oppure una vendita di magazzino che comprende anche beni strumentali. La lettura più prudente, coerente con il criterio dell’interesse dei creditori, è quella di considerare l’operazione nel suo complesso e di chiedere l’autorizzazione quando anche una sola componente eccede la gestione corrente. Scomporre artificialmente l’operazione per sottrarne una parte all’autorizzazione espone al rischio che il giudice ricostruisca l’unità economica dell’affare e ne tragga le conseguenze sull’intero atto.

Che cosa succede agli atti compiuti prima del deposito della domanda? Non sono soggetti all’autorizzazione dell’art. 46, che opera dal deposito in avanti. Restano però esposti, in caso di successiva liquidazione giudiziale, alle azioni revocatorie secondo le regole generali, e devono essere riepilogati nella relazione prevista dall’art. 39, comma 2, CCII se si tratta di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. Il confine temporale, quindi, cambia la disciplina applicabile ma non sottrae quegli atti al controllo.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a illuminare. Molte sono state pronunciate in vigenza della legge fallimentare (art. 161, comma 7, e art. 167 l.fall.), ma i principi che esprimono sono ripresi dalla stessa Cassazione come chiave di lettura dell’art. 46 CCII.

Pronunce che riguardano l’opzione 1 (autorizzazione)

Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Principio: la proroga di una fideiussione ormai scaduta, pattuita durante il concordato con riserva, non è una semplice prosecuzione del rapporto ma un nuovo contratto, e come tale è atto di straordinaria amministrazione che richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Rilevanza: mostra che anche operazioni percepite come “rinnovi” di routine possono ricadere nel perimetro autorizzativo.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21291/2024. Principio: la modifica non autorizzata di un contratto di affitto d’azienda, che introduceva una compensazione tra canoni e debiti accollati e una liberazione soltanto condizionata del debitore, è stata ritenuta pregiudizievole per i creditori e ha condotto all’inammissibilità del concordato e al fallimento. Rilevanza: documenta le conseguenze concrete della mancata richiesta di autorizzazione.

Trib. Pistoia, decreto 2 novembre 2022. Principio: l’affitto dell’azienda per l’intera durata del piano, anche se da compiere sollecitamente e prima del deposito della proposta, non segue la via dell’art. 46 ma quella delle offerte concorrenti prevista dall’art. 91 CCII. Rilevanza: dentro l’opzione autorizzativa, individuare il procedimento corretto è decisivo.

Trib. Lodi, 18 luglio 2024. Principio: il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i concorrenti, salvo autorizzazione, è un effetto legale del deposito della domanda e non una misura protettiva che richieda conferma giudiziale. Rilevanza: chiarisce che anche la concessione di garanzie ai creditori passa necessariamente per l’autorizzazione.

Pronunce che riguardano l’opzione 2 (qualificazione come ordinaria amministrazione)

Cass. civ., Sez. Un., n. 42093/2021. Principio: la natura ordinaria o straordinaria di un atto compiuto durante il concordato si valuta tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei creditori, e non di quello dell’imprenditore. Rilevanza: è il criterio di fondo che ogni qualificazione deve rispettare.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2025, n. 1730. Principio: per qualificare un atto compiuto dopo la domanda con riserva occorre che il debitore abbia fornito informazioni sul tipo di proposta o sul piano; in mancanza, l’atto astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio va considerato straordinario. La prededuzione spetta ai crediti nati da atti straordinari urgenti autorizzati e da atti ordinari funzionali alla conservazione del patrimonio. Rilevanza: è la pronuncia che più restringe lo spazio dell’opzione 2 nei ricorsi davvero “in bianco”.

Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36370. Principio: la qualificazione degli atti va compiuta in relazione al tipo di concordato perseguito, perché lo stesso atto può essere conservativo in un piano e pregiudizievole in un altro. Rilevanza: collega la scelta dell’opzione 2 al grado di discovery sul piano.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18161/2025. Principio: un’operazione anche tipica per l’impresa diventa straordinaria quando esprime una scelta strategica che espone i creditori a nuovi rischi; in tal caso, senza autorizzazione, il credito del terzo non è prededucibile. Rilevanza: riguarda proprio le forniture, terreno in cui la tentazione dell’opzione 2 è più forte.

Trib. Monza, decreto 27 gennaio 2023. Principio: la prosecuzione di un contratto di locazione durante il concordato prenotativo è atto straordinario quando può pregiudicare i valori dell’attivo, per esempio perché il piano prevede la cessazione dell’attività in quell’immobile; i canoni, senza autorizzazione, non sono prededucibili. Rilevanza: mostra come la coerenza con il piano decida la qualificazione.

Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2019, n. 14713. Principio: i crediti derivanti da atti legalmente compiuti dopo la domanda di concordato in bianco sono in astratto prededucibili nella procedura successiva anche in caso di rinuncia al concordato, se non vi è discontinuità nell’insolvenza. Rilevanza: spiega perché la corretta qualificazione dell’atto conta anche per le controparti.

Cass. civ., Sez. I, ord. 8 gennaio 2025, n. 288. Principio: ai fini della prededuzione, la consecuzione tra procedure si fonda sulla continuità dell’insolvenza; la rinuncia al concordato, determinando il ritorno in bonis, può interrompere il collegamento, salvo che l’insolvenza successiva sia riconducibile alla crisi originaria. Rilevanza: completa il quadro sulle sorti dei crediti sorti nella fase prenotativa.

Pronunce che riguardano l’opzione 3 (regime dello strumento prescelto)

Trib. Ferrara, decreto 28 maggio 2024. Principio: il ricorso prenotativo è aspecifico e l’art. 46 CCII disciplina gli effetti della domanda anche quando da essa scaturisca uno strumento diverso dal concordato, come un accordo o un piano di ristrutturazione omologato. Rilevanza: descrive il regime di base da cui l’opzione 3 consente di discostarsi.

Trib. Catania, 3 novembre 2022. Principio: secondo questa lettura, oggi superata dal correttivo, gli artt. 46 e 100 CCII non si applicherebbero alla fase prenotativa se il debitore non ha dichiarato di voler chiedere un concordato in continuità. Rilevanza: documenta il contrasto interpretativo che il comma 1-quater ha inteso risolvere.

Trib. Mantova, 26 luglio 2023. Principio: nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, l’art. 57 CCII non richiama l’art. 46, sicché le misure richieste non possono consistere nel divieto di iscrivere ipoteche, che è invece effetto proprio della domanda di concordato. Rilevanza: evidenzia che il regime degli accordi è strutturalmente diverso, ed è questo che rende significativa la scelta del comma 1-quater.

Trib. Parma, ordinanza 30 luglio 2024. Principio: in materia di autorizzazioni durante la composizione negoziata, il giudice valuta non solo l’atto ma il progetto di risanamento in cui esso si colloca, confrontando lo scenario con e senza l’operazione. Rilevanza: offre un metodo di valutazione che si presta a guidare anche il controllo sullo “switch” di regime.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando un’impresa si trova nella fase prenotativa e deve decidere come gestire un atto rilevante, lo Studio mette a disposizione strumenti concreti, costruiti per questa specifica fase.

  1. Analizziamo l’atto rispetto al catalogo dell’art. 94, comma 2, CCII e alla giurisprudenza più recente, stabilendo se si tratti di ordinaria o straordinaria amministrazione nel contesto del piano che l’impresa sta costruendo.
  2. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto autorizzazione ex art. 46, qualificazione come ordinaria amministrazione e opzione ex art. 44, comma 1-quater.
  3. Redigiamo l’istanza di autorizzazione con la descrizione dell’atto, la prova documentale dell’urgenza, le informazioni sul piano e il confronto tra lo scenario con e senza l’operazione.
  4. Individuiamo il binario autorizzativo corretto tra art. 46, art. 91 (offerte concorrenti), art. 97 (contratti pendenti), art. 99 (finanziamenti) e art. 100 (pagamento di crediti anteriori).
  5. Interloquiamo con il commissario giudiziale prima del deposito, per illustrare l’operazione e raccogliere le sue osservazioni.
  6. Predisponiamo, con i commercialisti dello staff, il progetto di regolazione richiesto per esercitare l’opzione del comma 1-quater, verificandone la conformità allo strumento prescelto.
  7. Documentiamo gli atti di gestione corrente con note motivate dell’organo amministrativo, così da poterne dimostrare la natura conservativa in caso di contestazione successiva.
  8. Esaminiamo, per il fornitore o il finanziatore, la posizione del credito che nascerebbe dall’operazione, verificando le condizioni della prededuzione prima che l’impegno venga assunto.
  9. Difendiamo le scelte compiute nelle sedi in cui vengono contestate: reclami contro i provvedimenti sulle istanze, verifiche dello stato passivo, opposizioni, fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo il valore aggiunto sta nella continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta del regime autorizzativo fatta oggi, nei giorni concitati del concordato in bianco, viene spesso rimessa in discussione mesi o anni dopo, quando un curatore contesta la prededuzione o un creditore invoca l’inefficacia di un atto. Avere lo stesso difensore, con la stessa linea, dalla redazione dell’istanza fino al giudizio di legittimità significa che la scelta di oggi viene difesa domani senza cambiare mani e senza dover ricostruire da capo le ragioni che l’hanno motivata.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: i primi presidiano la qualificazione giuridica degli atti e i rapporti con tribunale e commissario, i secondi verificano l’impatto finanziario delle operazioni, la coerenza con il piano e i numeri che sostengono l’urgenza. È questa integrazione che permette di presentare al tribunale istanze solide sia sul piano del diritto sia su quello dei conti.

Chiusura

La domanda da cui si è partiti ha una risposta di principio chiara: nel concordato in bianco gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, e senza di essa sono inefficaci. Ma tra quella regola e la decisione concreta si collocano tre strade diverse, ciascuna con un proprio equilibrio tra rapidità, certezza e rischio. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezione e, talvolta, la stessa possibilità di risanare l’impresa.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché il suo titolare è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che richiede la conoscenza operativa degli strumenti di regolazione della crisi e dei regimi di gestione che li accompagnano. A questa competenza si somma la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di sostenere le scelte gestionali della fase prenotativa in ogni grado di giudizio, e il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff, indispensabile quando un’autorizzazione si ottiene dimostrando numeri alla mano la convenienza per i creditori.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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