Concordato In Bianco: Cos’è E Come Funziona La Domanda Con Riserva Nel Codice Della Crisi

L’impresa che non riesce più a pagare fornitori, banche ed erario ha spesso bisogno di una cosa prima di ogni altra: tempo. Tempo per costruire un piano credibile, trattare con i creditori, far certificare i numeri da un professionista indipendente. Nel frattempo, però, i creditori agiscono: pignorano i conti, iscrivono ipoteche, depositano ricorsi per la liquidazione giudiziale. Il concordato “in bianco”, oggi chiamato domanda di accesso con riserva, serve esattamente a questo: consente all’imprenditore di bussare subito alla porta del tribunale e di presentare il piano in un secondo momento, ottenendo nel frattempo una protezione dalle azioni dei creditori.

Lo strumento, però, è rigido. I termini concessi dal tribunale sono brevi, non si sospendono ad agosto e un solo passo falso — un atto non autorizzato, una relazione mensile saltata, un versamento mancato — può portare alla revoca del termine e, spesso, all’apertura della liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi opera quotidianamente sugli strumenti di regolazione della crisi che la domanda con riserva ha lo scopo di “prenotare”. Essendo anche avvocato cassazionista, lo stesso difensore può seguire la vicenda dal deposito del ricorso fino agli eventuali reclami e al giudizio di legittimità, mentre lo staff di commercialisti lavora sui numeri del piano.

📩 Il termine per il deposito del piano corre da subito e non conosce pause estive: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello studio in fondo a questo articolo.


Il quadro normativo: cosa dice l’art. 44 del Codice della crisi

Sul piano normativo, il concordato in bianco è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII), nel testo sostituito dal D.Lgs. 83/2022 e modificato dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La rubrica della norma parla di “accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione”. L’espressione “concordato in bianco” è un retaggio della vecchia legge fallimentare (art. 161, comma 6, l.fall., introdotto nel 2012), ma è ancora quella che imprenditori e operatori usano più spesso. In dottrina si parla anche di domanda “prenotativa”.

In termini essenziali, la domanda con riserva è il ricorso con cui il debitore chiede l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi depositando subito solo la documentazione minima prevista dall’art. 39, comma 3, CCII, e riservandosi di depositare proposta, piano e accordi entro un termine fissato dal tribunale.

La disciplina prevede che, ricevuto il ricorso, il tribunale pronunci un decreto con quattro contenuti obbligatori (art. 44, comma 1, lett. a-d):

  1. fissa un termine tra trenta e sessanta giorni, decorrente dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese (art. 45, comma 2), per depositare la proposta di concordato preventivo con piano, attestazione e documenti, oppure la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis);
  2. nomina un commissario giudiziale, che deve riferire immediatamente su atti di frode non dichiarati e su condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi;
  3. stabilisce obblighi informativi periodici, almeno mensili, sotto la vigilanza del commissario, compreso il deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria da iscrivere nel registro delle imprese;
  4. ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura.

Va precisato che il correttivo del 2024 ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il comma 1-bis stabilisce che dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII, cioè quelli tipici della domanda di concordato preventivo; per lo stesso periodo sono sospese le regole del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c.) e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale (artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.). Il comma 1-ter sanziona gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione: sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto. Il comma 1-quater consente al debitore di “agganciare” il regime dello strumento effettivamente prescelto, a condizione di depositare un progetto di regolazione redatto secondo le regole di quello strumento.

La ratio è bilanciare due interessi. Da un lato, l’impresa deve poter emergere presto, prima che il patrimonio si disperda sotto le azioni individuali. Dall’altro, i creditori devono essere tutelati contro l’uso puramente dilatorio della domanda: di qui la nomina obbligatoria del commissario, gli obblighi mensili e i termini stretti. Il legislatore è intervenuto proprio perché, nel vigore della legge fallimentare, la domanda in bianco veniva spesso usata soltanto per rinviare il fallimento.

Distinzione da istituti affini. La domanda con riserva non va confusa con la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), che è un percorso stragiudiziale e riservato, attivato sulla piattaforma della Camera di commercio con l’assistenza di un esperto indipendente. Né va confusa con la domanda “piena” di concordato, depositata già completa di proposta, piano e attestazione. Esempio concreto: una società di trasporti con un debito bancario di 1.240.000 euro e un pignoramento in corso sui conti può scegliere la composizione negoziata se ha margini per trattare in riservatezza e nessun ricorso di liquidazione pende contro di lei; se invece un creditore ha già depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale e l’udienza è fissata, la strada percorribile è la domanda con riserva, da depositare entro la prima udienza.


Requisiti e termini: chi può depositare la domanda e quali scadenze contano

La disciplina prevede requisiti soggettivi, documentali e temporali. Conviene esaminarli uno per uno.

Requisito soggettivo. Può depositare la domanda il debitore che intende accedere a concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Si tratta, in linea generale, dell’imprenditore commerciale non “minore” secondo i parametri dell’art. 2 CCII. L’impresa minore e il consumatore accedono invece agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata), che hanno regole proprie. Per le società, l’art. 120-bis CCII attribuisce la decisione di accedere allo strumento agli amministratori; la decisione risulta da verbale notarile, depositato e iscritto nel registro delle imprese. Il correttivo del 2024 ha chiarito il perimetro della legittimazione anche per la domanda depositata con riserva.

Requisito oggettivo. Il debitore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza, nelle definizioni dell’art. 2 CCII. La crisi è lo squilibrio che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi. L’insolvenza è l’incapacità attuale di adempiere regolarmente.

Requisito documentale. Con il ricorso vanno depositati i documenti dell’art. 39, comma 3, CCII: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non è tenuto a redigerli, le dichiarazioni fiscali) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Va precisato che la “riserva” riguarda il piano e la proposta, non l’onere di allegazione minima: una domanda priva di questi documenti o di una rappresentazione essenziale della crisi espone a una pronuncia sfavorevole già nella fase iniziale.

Requisito temporale in pendenza di liquidazione giudiziale. Se un creditore o il pubblico ministero hanno già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 40, comma 10, CCII impone al debitore di proporre la domanda di accesso a uno strumento alternativo, anche con riserva, a pena di decadenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41. Il correttivo 2024 ha aggiunto proprio l’inciso “fissata ai sensi dell’art. 41”, e la Cassazione ha chiarito nel 2026 che un eventuale rinvio disposto in quell’udienza non sposta il termine.

I termini fissati dal decreto. Il termine per il deposito di proposta e piano è compreso tra 30 e 60 giorni e decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. È prorogabile, su istanza del debitore, fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. La proroga non è automatica: l’istanza va depositata prima della scadenza e deve dimostrare lavori effettivamente avanzati.

La sospensione feriale non si applica. L’art. 44, comma 3, CCII esclude espressamente la sospensione feriale dei termini (quella che nel processo civile ordinario opera dal 1° al 31 agosto) per il termine di deposito del piano, per gli obblighi informativi e per il versamento delle spese. Chi riceve il decreto a luglio non può contare sul mese di agosto come periodo “neutro”.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Domanda con riserva in pendenza di ricorso per liquidazione giudiziale (art. 40, co. 10)Entro la prima udienza fissata ex art. 41DecadenzialeIl debitore perde la facoltà di proporre la domanda in quella sede; il tribunale decide sulla liquidazione
Deposito di proposta, piano e attestazione (art. 44, co. 1, lett. a)Dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese; 30-60 giorniFissato dal giudice, non soggetto a sospensione ferialeInammissibilità della domanda e, se ricorrono i presupposti, apertura della liquidazione giudiziale
Proroga del termine di depositoIstanza prima della scadenzaFino a ulteriori 60 giorni, con progetto che la giustifichiRigetto se mancano giustificati motivi comprovati
Versamento delle spese di procedura (art. 44, co. 1, lett. d)Dalla comunicazione del decreto; non oltre 10 giorniPerentorio, non soggetto a sospensione ferialeRevoca del decreto di concessione dei termini (art. 44, co. 2)
Obblighi informativi e relazione economico-patrimoniale (art. 44, co. 1, lett. c)Almeno mensile, fino alla scadenza del termineFissati dal decreto, non soggetti a sospensione ferialeRevoca in caso di grave violazione
Conferma o revoca delle misure protettive (art. 55, co. 3)Entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle impreseTermine per il giudiceSe il decreto non interviene, cessano gli effetti protettivi; la domanda di misure può essere riproposta
Durata delle misure protettive confermateDal decreto di confermaMassimo 4 mesi, nel limite complessivo dell’art. 8 CCIICessazione della protezione alla scadenza

La procedura passo per passo

In termini operativi, la domanda con riserva si sviluppa secondo una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un organo di riferimento e un atto tipico.

1. Individuazione del tribunale competente. La competenza è regolata dall’art. 27 CCII. Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese; negli altri casi, il tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). Il COMI si presume coincidente con la sede legale, ma la presunzione può essere superata se si dimostra che il centro effettivo delle decisioni si trova altrove e che tale collocazione era riconoscibile dai terzi. La Cassazione è intervenuta più volte nel 2025 su questo punto. Il trasferimento della sede nell’anno anteriore alla domanda non rileva ai fini della competenza.

2. Decisione dell’organo competente e procura. Per le società, gli amministratori deliberano l’accesso con verbale notarile da iscrivere nel registro delle imprese (art. 120-bis CCII). Il ricorso è sottoscritto dal difensore munito di procura.

3. Redazione e deposito del ricorso. Il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII deve contenere l’indicazione dello strumento che il debitore intende utilizzare, se già individuato, l’eventuale richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII e, se ritenuto opportuno, la richiesta di applicare il regime dello strumento prescelto depositando un progetto di regolazione (comma 1-quater). Vanno allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori. Un punto dove spesso si sbaglia è la richiesta delle misure protettive: se non sono chieste espressamente nel ricorso, non si producono. Il ricorso viene iscritto nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

4. Effetti immediati del deposito. Dalla data del deposito si producono gli effetti dell’art. 46 CCII. Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione; gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, che acquisisce il parere del commissario. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti, salvo autorizzazione. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori. Dalla pubblicazione, se richieste, operano le misure protettive: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; prescrizioni sospese, decadenze non operanti.

5. Il decreto del tribunale. Il tribunale fissa il termine, nomina il commissario giudiziale, stabilisce gli obblighi informativi e la somma da versare per le spese. Il decreto è comunicato entro il giorno successivo al deposito in cancelleria al debitore, al pubblico ministero e ai creditori che hanno chiesto la liquidazione, e trasmesso per estratto al registro delle imprese (art. 45 CCII). Dall’iscrizione decorre il termine per il piano.

6. Versamento delle spese. Entro il termine perentorio indicato, comunque non superiore a dieci giorni, il debitore versa la somma. Il decreto che la liquida non è autonomamente reclamabile; eventuali contestazioni sulla misura si fanno valere con il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, se questa segue.

7. Conferma delle misure protettive. Il giudice designato, assunte se necessario sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. La durata è fissata al massimo in quattro mesi. Va precisato che, secondo parte della giurisprudenza di merito, l’improcedibilità delle domande di liquidazione giudiziale non è una misura protettiva in senso tecnico, ma un effetto legale della domanda di accesso.

8. Adempimenti mensili. Per tutta la durata del termine, il debitore deposita le informative periodiche sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per predisporre il piano, oltre alla relazione economico-patrimoniale e finanziaria, iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere. Il commissario vigila e riferisce.

9. Eventuale istanza di proroga. Prima della scadenza, se il piano non è pronto ma i lavori sono avanzati, il debitore chiede la proroga documentando il progetto di regolazione. La proroga massima è di ulteriori sessanta giorni.

10. Deposito della domanda “piena”. Entro il termine il debitore deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano redatta da un professionista indipendente e la documentazione dell’art. 39, commi 1 e 2; oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione. Solo con la domanda completa si producono alcuni effetti ulteriori tipici del concordato, come quelli sugli interessi e sulla compensazione (artt. 145 e 153-162 CCII richiamati dalla disciplina).

11. Revoca del termine. Su segnalazione di un creditore, del commissario o del pubblico ministero, il tribunale, sentiti il debitore e i creditori istanti, revoca il decreto di concessione dei termini se accerta atti di frode, condotte pregiudizievoli, gravi violazioni degli obblighi informativi o il mancato versamento delle spese (art. 44, comma 2). Il decreto di revoca non è soggetto a reclamo.

12. Esiti possibili. Se il piano è depositato ed è ammissibile, il tribunale apre il concordato (art. 47 CCII) e la procedura prosegue verso il voto dei creditori e l’omologazione. Se il termine scade inutilmente, o la domanda viene revocata o dichiarata inammissibile, e pende una domanda di liquidazione giudiziale con i relativi presupposti, il tribunale può aprire la liquidazione. Contro la sentenza di apertura è ammesso il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII e, successivamente, il ricorso per cassazione.

Avvertenza decisiva: gli atti compiuti durante il termine vanno valutati con gli occhi dei creditori, non dell’imprenditore. Un atto che nella gestione ordinaria sarebbe routine, come prorogare una garanzia o rateizzare un debito pregresso, può diventare straordinario nel contesto della procedura e richiedere l’autorizzazione.


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e applicazione

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati ipotetici per mostrare come si applicano concretamente le regole esposte. Non si riferiscono a casi reali.

Esempio 1 — Calcolo del termine per il piano con decreto emesso a luglio

Dati di partenza. Ipotesi: una S.r.l. con debiti complessivi per 2.317.480 euro deposita la domanda con riserva. Il tribunale emette il decreto, lo deposita in cancelleria il 13 luglio 2026 e fissa un termine di 60 giorni. Il decreto viene iscritto nel registro delle imprese il 14 luglio 2026. La somma per le spese di procedura è liquidata in 18.750 euro, da versare entro dieci giorni dalla comunicazione.

Calcolo del termine per il piano. Il termine decorre dall’iscrizione (14 luglio). Restano 17 giorni di luglio, 31 di agosto e 12 di settembre: la scadenza cade il 12 settembre 2026. Poiché si tratta di un sabato, in via prudenziale il deposito va programmato entro venerdì 11 settembre.

L’errore da evitare. Chi applicasse la sospensione feriale aggiungerebbe 31 giorni e collocherebbe la scadenza al 13 ottobre. Sarebbe un calcolo errato: l’art. 44, comma 3, esclude la sospensione. Depositare il 13 ottobre significherebbe depositare con un mese di ritardo.

Calcolo del termine per le spese. Il decreto è comunicato il 14 luglio. Il versamento dei 18.750 euro deve avvenire entro il 24 luglio. Anche qui nessuna sospensione. Il mancato versamento consente la revoca del decreto.

Proroga. Se il 3 settembre il debitore deposita un’istanza di proroga di 60 giorni allegando un progetto di piano con il business plan già elaborato e la bozza di attestazione in corso, e il tribunale la accoglie, la nuova scadenza si calcola dal 12 settembre: restano 18 giorni di settembre, 31 di ottobre e 11 di novembre. Nuovo termine: 11 novembre 2026.

Obblighi informativi. Con cadenza almeno mensile, il debitore deposita le relazioni: indicativamente metà agosto, metà settembre e, in caso di proroga, metà ottobre. Agosto non è un mese di pausa.

Esempio 2 — Misure protettive, pignoramenti e ipoteche giudiziali

Dati di partenza. Ipotesi: una società di distribuzione deposita il ricorso con riserva chiedendo espressamente le misure protettive. Il ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese il 3 marzo 2026. Situazione dei creditori:

  • creditore A, fornitore, ha avviato un pignoramento presso terzi sui conti per 47.380 euro, con udienza di assegnazione non ancora celebrata;
  • creditore B ha iscritto ipoteca giudiziale su un capannone il 19 dicembre 2025 per 132.615 euro;
  • creditore C ha iscritto ipoteca giudiziale su un magazzino il 20 novembre 2025 per 86.240 euro.

Pignoramento del creditore A. Dal 3 marzo il creditore A non può proseguire l’esecuzione: la procedura si arresta. Il giudice deve confermare o revocare le misure entro 30 giorni dall’iscrizione, cioè entro il 2 aprile 2026. Se le conferma per la durata massima di quattro mesi, la protezione copre fino ai primi giorni di luglio, nel rispetto del limite complessivo dell’art. 8 CCII. Se entro il 2 aprile il decreto non interviene, gli effetti protettivi cessano e il debitore deve riproporre la richiesta.

Ipoteca del creditore B. Dal 19 dicembre 2025 al 3 marzo 2026 intercorrono 74 giorni (12 di dicembre, 31 di gennaio, 28 di febbraio, 3 di marzo). L’ipoteca cade nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda: è inefficace rispetto ai creditori anteriori. Il credito di B, per la parte non altrimenti garantita, concorre come chirografario.

Ipoteca del creditore C. Dal 20 novembre 2025 al 3 marzo 2026 intercorrono 103 giorni. L’ipoteca è fuori dalla finestra di novanta giorni e resta efficace: C conserva la prelazione sul magazzino, salva ogni diversa valutazione (per esempio in sede di azioni revocatorie, se si arrivasse alla liquidazione giudiziale).

Esito. Il deposito della domanda ha congelato l’esecuzione di A e neutralizzato l’ipoteca di B, ma non quella di C. Il piano dovrà tenere conto di questa differenza nella formazione delle classi e nel trattamento dei creditori privilegiati.


Casi particolari

La regola generale conosce diverse eccezioni e situazioni di confine. Le più ricorrenti sono le seguenti.

Domanda con riserva dopo la composizione negoziata. L’impresa che ha già fruito delle misure protettive in composizione negoziata non riparte da zero. L’art. 8 CCII fissa una durata complessiva massima delle misure protettive, che include i periodi già goduti nella composizione negoziata. Va precisato che la giurisprudenza di merito si sta interrogando sulla possibilità di ottenere un nuovo “ombrello” nel concordato con riserva dopo un lungo periodo di protezione nella fase negoziata: la risposta dipende dall’effettivo residuo e dalle ragioni della nuova richiesta. Occorre quindi una ricostruzione precisa dei periodi già utilizzati prima di depositare il ricorso.

Rinuncia e riproposizione della domanda. Rinunciare alla domanda con riserva (art. 43 CCII) e ripresentarla poco dopo, per ottenere un nuovo termine, è una condotta che i tribunali guardano con sospetto. La Cassazione, con ordinanza del febbraio 2026, ha ritenuto abusiva la rinuncia seguita da una nuova domanda con riserva in assenza di modifiche significative dell’attivo e del passivo, con conseguente inammissibilità e apertura della liquidazione giudiziale. La seconda domanda deve fondarsi su un fatto nuovo reale, non su variazioni marginali.

Domanda in pendenza di liquidazione giudiziale e scelta del regime. Con il correttivo 2024, se il debitore non indica lo strumento e non deposita un progetto, si applica il regime del concordato preventivo, più rigido. Il comma 1-quater consente di scegliere il regime degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ma solo depositando un progetto conforme allo strumento prescelto. La scelta ha ricadute pratiche: il regime concordatario comporta, per esempio, il controllo sugli atti di straordinaria amministrazione.

Atti compiuti con controparti “forti”. Proroghe di fideiussioni bancarie, rinnovi di affidamenti, piani di rientro con fornitori strategici: sono operazioni che l’imprenditore percepisce come normali ma che, a procedura avviata, possono essere qualificate come straordinarie. La Cassazione nel 2026 ha qualificato la proroga convenzionale di fideiussioni scadute come un nuovo contratto, soggetto ad autorizzazione. La conseguenza pratica è rilevante: senza autorizzazione l’atto è inefficace e il decreto può essere revocato.

Società con perdite che azzerano il capitale. Durante il termine gli amministratori non sono obbligati a ricapitalizzare o a mettere in liquidazione la società per perdita del capitale. Resta però ferma, per il periodo anteriore al deposito, la disciplina dell’art. 2486 c.c. sulla gestione conservativa: gli amministratori che hanno proseguito l’attività in perdita prima della domanda restano esposti a responsabilità.

Impresa con sede legale “di comodo”. Se la sede legale è stata trasferita di recente o non corrisponde al luogo in cui si prendono le decisioni, il rischio è di depositare davanti a un tribunale incompetente. Il trasferimento nell’anno anteriore è irrilevante e la presunzione legata alla sede legale può essere vinta con prove della sede effettiva riconoscibile dai terzi.

Su tutti questi snodi pesa la capacità di leggere insieme numeri e procedura: per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la strategia coordinando avvocati e commercialisti dello staff sin dalla scelta tra composizione negoziata e domanda con riserva.


Domande frequenti sul concordato in bianco

Il concordato in bianco blocca subito i pignoramenti? Non automaticamente. Le misure protettive, cioè il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, operano dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese solo se il debitore le ha chieste espressamente nel ricorso. Il giudice deve poi confermarle entro trenta giorni dall’iscrizione, con decreto reclamabile. Se la conferma non arriva nel termine, la protezione cessa e occorre riproporre la richiesta. La durata massima della conferma è di quattro mesi, entro il limite complessivo previsto dall’art. 8 del Codice della crisi.

Quanto tempo dà il tribunale per presentare il piano? Il decreto fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, che decorre dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. Il termine può essere prorogato fino a ulteriori sessanta giorni, su istanza del debitore, se esistono giustificati motivi comprovati da un progetto di regolazione già predisposto. Il totale massimo è quindi di centoventi giorni. Il termine non si sospende nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto: chi ottiene il decreto in estate deve lavorare senza pause.

Posso presentare il concordato in bianco se un creditore ha già chiesto la liquidazione giudiziale? Sì, ma entro un limite preciso. L’art. 40, comma 10, del Codice della crisi impone di proporre la domanda, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata dal tribunale nel procedimento di liquidazione. Secondo la Cassazione, il termine resta ancorato a quella udienza anche se in essa il giudice dispone un rinvio. Presentarsi alla seconda udienza con la domanda con riserva significa, di regola, arrivare tardi.

Durante il termine posso continuare a pagare fornitori e dipendenti? L’impresa prosegue l’attività e compie gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, sentito il commissario. Il problema pratico riguarda i debiti sorti prima del deposito: il loro pagamento altera la parità di trattamento dei creditori e, se non autorizzato, può essere valutato negativamente. La qualificazione dell’atto va fatta guardando all’interesse della massa dei creditori, non all’utilità per l’impresa.

Cosa succede se il piano non viene depositato in tempo? La domanda diventa inammissibile. Se pende un ricorso per la liquidazione giudiziale e ne ricorrono i presupposti, il tribunale può aprire la procedura liquidatoria. In assenza di ricorsi, la domanda viene dichiarata inammissibile e cessano gli effetti protettivi, con la ripresa delle azioni individuali dei creditori. Anche i crediti sorti durante il termine, per esempio quelli dei professionisti incaricati, possono perdere la prededuzione se la procedura non viene aperta.

Caso limite: ho rinunciato alla prima domanda perché il tribunale chiedeva troppe integrazioni. Posso ripresentarla subito? È una delle situazioni più rischiose. La giurisprudenza di legittimità considera abusiva la rinuncia seguita da una nuova domanda con riserva quando attivo e passivo non sono significativamente cambiati: la seconda domanda viene dichiarata inammissibile e la via verso la liquidazione giudiziale si accorcia. Una nuova domanda è sostenibile solo se poggia su elementi realmente nuovi, per esempio un investitore che si è impegnato per iscritto o un accordo raggiunto con una classe di creditori determinante.


Il quadro giurisprudenziale sulla domanda con riserva

Di seguito il quadro delle pronunce più rilevanti, con il principio riformulato e la ragione per cui interessa chi valuta una domanda con riserva. Alcune sono state rese su fattispecie ancora regolate dalla legge fallimentare, ma esprimono principi che la giurisprudenza applica anche nel Codice della crisi.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789. Principio: la “prima udienza” entro cui il debitore deve proporre, a pena di decadenza, la domanda di accesso a uno strumento alternativo è quella regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41 CCII, anche nel testo anteriore al correttivo 2024, ed è irrilevante che in essa il giudice abbia disposto un rinvio. Rilevanza: chiude la tesi del “termine mobile” sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito (per esempio Trib. Salerno, 29 ottobre 2023). Il debitore convenuto in un procedimento di liquidazione deve muoversi prima di quella udienza.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246. Principio: costituisce abuso del diritto, con inammissibilità della domanda, la presentazione di una nuova domanda con riserva ex art. 44 CCII da parte del debitore che, anziché integrare la proposta come richiesto dal tribunale, rinunci alla prima domanda e ne depositi una nuova senza modifiche significative dell’attivo e del passivo. Rilevanza: segna il limite alla strategia della “domanda a catena” e impone di motivare con fatti nuovi concreti ogni riproposizione.

3. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638. Principio: per qualificare come ordinari o straordinari gli atti compiuti dopo una domanda con riserva occorre conoscere il tipo di proposta o il contenuto del piano che il debitore intende presentare; la proroga convenzionale di fideiussioni scadute integra un nuovo contratto, di natura straordinaria, che richiede la specifica autorizzazione del tribunale. Rilevanza: riguarda operazioni bancarie che le imprese in crisi compiono di frequente durante il termine, spesso senza percepirne la natura.

4. Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 2042. Principio: la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti subito dopo il deposito della domanda con riserva va operata con riferimento all’interesse della massa dei creditori; sono ordinari gli atti che conservano o migliorano il patrimonio, straordinari quelli che possono diminuirlo o disperderlo. Gli atti in frode rilevano anche se il debitore li ha successivamente emendati. Rilevanza: fornisce il criterio pratico per decidere quando chiedere l’autorizzazione e conferma che i ravvedimenti tardivi non salvano la procedura. In senso conforme si collocano Cass. 3 gennaio 2025, n. 82, e Cass. 29 dicembre 2023, n. 36370.

5. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865. Principio: la competenza sulla domanda di accesso spetta al tribunale del luogo del centro degli interessi principali del debitore, presunto coincidente con la sede legale; la presunzione cede solo se si prova sia la diversa collocazione del centro, fuori dalle ipotesi dell’art. 27, comma 3, CCII, sia la sua percepibilità da parte dei terzi. Rilevanza: guida la scelta del tribunale e riduce il rischio di un ricorso depositato davanti al giudice sbagliato.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6620. Principio: la sede effettiva rilevante per la competenza è il luogo in cui si compiono gli atti di gestione e decisione dell’impresa; di regola coincide con la sede legale, ma prevale il luogo in cui l’attività si è di fatto concentrata, se riconoscibile dai terzi. Rilevanza: completa il principio precedente ed è decisiva per le imprese con sede legale formale lontana dal centro operativo.

7. Cass. civ., Sez. I, ord. 9 maggio 2025, n. 12352. Principio: nel regime della legge fallimentare, il mancato o parziale deposito della somma per le spese disposta con la concessione del termine non comportava automaticamente l’inammissibilità della domanda con riserva, in assenza di una norma espressa; le regole innovative dell’art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, CCII non si applicano ai procedimenti anteriori. Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel Codice della crisi il mancato versamento ha invece una sanzione espressa, la revoca del decreto.

8. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 maggio 2024, n. 12523. Principio: il decreto con cui il tribunale ordina il versamento delle spese ex art. 44, comma 1, lett. d), CCII non è reclamabile; le doglianze sulla misura della somma possono essere proposte con il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: il debitore non può contestare subito l’importo e deve quindi versarlo nel termine, riservando le contestazioni alla fase successiva.

9. Cass. civ., Sez. I, 2 febbraio 2023, n. 3239. Principio: la pronuncia ha delimitato i margini entro cui il tribunale adito con una domanda di concordato con riserva può rilevare la propria incompetenza per territorio. Rilevanza: conferma che la questione di competenza può emergere già nella fase prenotativa e va presidiata al momento del deposito.

10. Cass. civ., Sez. Un., 31 dicembre 2021, n. 42093. Principio: il credito del professionista che ha assistito il debitore per l’accesso al concordato non gode della prededuzione nel fallimento successivo quando la procedura concordataria non è stata aperta, per esempio a seguito di rinuncia alla domanda. Rilevanza: la sorte della domanda con riserva incide sul rango dei crediti sorti per predisporla; un aspetto che i creditori professionali e l’impresa devono considerare.

11. Cass. civ., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 17962. Principio: in continuità con le Sezioni Unite, il credito del professionista incaricato per l’accesso al concordato non è prededucibile se al mancato accesso segue il fallimento. Rilevanza: conferma che la mancata apertura della procedura priva di prededuzione i crediti legati alla fase preparatoria.

12. Cass. civ., Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29740. Principio: pronuncia di riferimento, nel regime previgente, sulla decorrenza del termine concesso con il decreto sulla domanda in bianco. Rilevanza: storica, perché oggi il Codice della crisi risolve la questione in modo espresso, facendo decorrere il termine dall’iscrizione del decreto nel registro delle imprese (art. 44, comma 1, lett. a, e art. 45, comma 2, CCII).

13. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 marzo 2025. Principio: la riserva non esonera il debitore da un onere di allegazione minima perché l’istanza di conferma delle misure protettive possa essere accolta. Rilevanza: nella prassi di merito la domanda “vuota” rischia di non ottenere la conferma della protezione, che è spesso la ragione stessa del deposito.

Nel complesso, la giurisprudenza più recente disegna un istituto utilizzabile ma sorvegliato. La Corte valorizza la trasparenza del debitore, la tempestività e la coerenza tra comportamenti tenuti durante il termine e piano annunciato. Le difese costruite su formalismi o su rinvii tattici tendono a non reggere.


Cosa può fare lo Studio Monardo nella domanda con riserva

Lo Studio affianca l’impresa in ogni fase dell’accesso con riserva, dalla scelta dello strumento fino all’eventuale giudizio di legittimità. Questi gli strumenti concreti:

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso: analizziamo bilanci, situazione debitoria e flussi di cassa per stabilire se l’impresa è in crisi o insolvente e se la domanda con riserva è davvero lo strumento adatto rispetto alla composizione negoziata.
  2. Individuiamo il tribunale competente: ricostruiamo sede legale, sede effettiva e centro degli interessi principali alla luce dell’art. 27 CCII e della giurisprudenza di legittimità.
  3. Predisponiamo il ricorso ex artt. 40 e 44 CCII, con la documentazione dell’art. 39, comma 3, l’elenco dei creditori e, quando opportuno, il progetto di regolazione ex comma 1-quater.
  4. Chiediamo e difendiamo le misure protettive: formuliamo la richiesta nel ricorso, seguiamo il procedimento di conferma entro trenta giorni e, se necessario, proponiamo o resistiamo al reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.
  5. Calcoliamo e monitoriamo tutti i termini: termine per il piano, versamento delle spese, relazioni mensili, scadenza delle misure, tenendo conto dell’esclusione della sospensione feriale.
  6. Presidiamo gli atti di gestione: valutiamo ogni operazione rilevante durante il termine e predisponiamo le istanze di autorizzazione per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione.
  7. Redigiamo le informative periodiche insieme ai commercialisti dello staff e gestiamo il dialogo con il commissario giudiziale.
  8. Costruiamo il piano e la proposta con i commercialisti dello staff, coordinandoci con l’attestatore indipendente per i tempi della relazione di fattibilità.
  9. Predisponiamo l’istanza di proroga documentando il progetto di regolazione quando il termine iniziale non basta.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella più direttamente legata a questo tema: significa conoscere dall’interno i percorsi di risanamento, le trattative con banche e fornitori e il rapporto tra composizione negoziata e strumenti giudiziali, che è proprio il terreno su cui si decide se e quando depositare una domanda con riserva. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore che imposta il ricorso segue i reclami e, se necessario, il giudizio di legittimità, senza cambi di linea difensiva.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella domanda con riserva la tenuta giuridica e quella dei numeri non si possono separare. Le relazioni mensili, il piano e la gestione dei rapporti bancari richiedono entrambe le competenze nello stesso momento.


In sintesi

Il concordato in bianco, oggi domanda di accesso con riserva ex art. 44 CCII, consente all’impresa in crisi di ottenere tempo e protezione prima di aver completato il piano. In cambio impone termini brevi e non sospesi ad agosto, un commissario giudiziale fin dal primo giorno, obblighi informativi mensili e un controllo stretto sugli atti di gestione. La giurisprudenza del 2025 e del 2026 è severa con gli usi dilatori, con le rinunce tattiche e con gli atti straordinari non autorizzati. In termini operativi, la domanda funziona quando è depositata presto, davanti al tribunale giusto, con un progetto di piano già avviato.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera sugli strumenti di regolazione della crisi che la domanda con riserva serve a prenotare; come avvocato cassazionista, assicura la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado; e con lo staff di commercialisti lavora sui numeri che reggono il piano.

📩 Ogni giorno del termine concesso dal tribunale conta: scrivici oggi stesso, i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO