C’è una data che, nei bilanci delle compagnie di navigazione passeggeri, pesa più di Ferragosto: il 30 settembre. È il giorno entro cui gli armatori devono restituire le quote di emissione del sistema europeo ETS riferite all’anno precedente. Nel 2026 la restituzione riguarda il 70% delle emissioni del 2025; dal 2027 si passerà al 100% delle emissioni del 2026. A questo costo si somma quello del carburante marino, il bunker, la cui volatilità dipende da indici internazionali che nessun armatore controlla, e dal 2025 quello del regolamento FuelEU Maritime, che impone la progressiva riduzione dell’intensità di gas serra dell’energia usata a bordo. Le analisi di settore indicano i traghetti ro-ro e ro-pax come il segmento italiano più esposto a questi aumenti.
Quando i costi corrono più veloci delle tariffe, e le tariffe non possono salire oltre una certa soglia senza svuotare le navi, il debito si accumula: fornitori di bunker, banche che hanno finanziato le navi con ipoteca navale, società di leasing, Autorità di sistema portuale, erario ed enti previdenziali. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce, tappa per tappa, il calendario di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) applicato a una compagnia di traghetti: dai primi segnali di tensione di cassa alla composizione negoziata, dalle misure protettive che impediscono il sequestro delle navi fino all’omologazione, al reclamo e al ricorso per cassazione, e poi agli anni di esecuzione del piano.
La panoramica, in sintesi: segnali di crisi e obbligo di assetti adeguati; eventuale composizione negoziata con l’esperto; trattative e preaccordo con misure protettive; domanda con riserva; proposta di transazione fiscale e attesa della risposta dell’Amministrazione; deposito della domanda di omologazione e finestra delle opposizioni; sentenza, reclamo e Cassazione; esecuzione dell’accordo con i pagamenti ai creditori estranei.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questa materia? Perché l’accordo di ristrutturazione nasce spesso dentro una composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; perché il cuore delle trattative di un armatore sono banche, leasing e fisco, e l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; perché l’omologazione può essere contestata fino in Cassazione, e l’Avvocato è cassazionista.
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La mappa temporale: dodici mesi (e oltre) in una tabella
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene vedere il calendario per intero. La procedura non è un blocco unico: è una successione di finestre che si aprono e si chiudono, alcune decise dalla legge con termini perentori, altre dipendenti dai tempi del tribunale, dalla velocità delle trattative, dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate. Per una compagnia di navigazione, poi, esiste un secondo calendario che corre parallelo: quello della stagionalità. Gli incassi si concentrano tra giugno e settembre e nelle prenotazioni anticipate dell’inverno; le uscite per bunker e manutenzioni in bacino si concentrano spesso nei mesi di bassa stagione. Una procedura avviata nel mese sbagliato può trovarsi a chiedere sacrifici ai creditori proprio quando la cassa è al minimo.
Un avvertimento vale per tutto l’articolo: nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini (quella che nel processo civile ordinario opera dal 1° al 31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Agosto, per un armatore il mese più intenso dell’anno, è un mese in cui i termini della crisi continuano a correre.
| Tappa | Momento | Evento chiave | Norma di riferimento | Termine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Da 12 a 6 mesi prima | Segnali di crisi, segnalazioni di banche ed enti pubblici | artt. 2, 3, 25-novies, 25-decies CCII | Monitoraggio continuo |
| 2 | Giorno 0 | Istanza di composizione negoziata (facoltativa) | artt. 12-25 CCII | 180 giorni + eventuali 180 |
| 3 | Giorni 1-90 | Trattative con banche, bunker, lessor, porti; piano e attestazione | artt. 56, 57 CCII | Nessun termine legale, ma la cassa detta i tempi |
| 4 | Durante le trattative | Preaccordo e misure protettive anticipate | artt. 54 c. 3, 55 CCII | Conferma entro 30 giorni; durata massima 4 mesi |
| 5 | In alternativa o in sequenza | Domanda con riserva | art. 44 CCII | Da 30 a 60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 |
| 6 | Parallelamente | Proposta di transazione fiscale e contributiva | art. 63 CCII | 90 giorni per l’adesione dell’Amministrazione |
| 7 | Deposito dell’accordo | Domanda di omologazione e iscrizione nel registro imprese | artt. 40, 48, 57, 60, 61 CCII | 30 giorni per le opposizioni |
| 8 | Dopo l’udienza | Sentenza di omologazione, reclamo, Cassazione | artt. 48, 51 CCII | 30 giorni per il reclamo; 30 giorni per il ricorso |
| 9 | Dall’omologazione in poi | Esecuzione, pagamento degli estranei, modifiche e rischi di risoluzione | artt. 57 c. 3, 58, 63 CCII | 120 giorni per gli estranei |
Ogni riga della tabella corrisponde a una delle sezioni che seguono. Chi è già dentro una fase può saltare direttamente alla tappa corrispondente; chi è ancora nella fase dei segnali deve leggere tutto, perché le scelte fatte lì condizionano ogni data successiva.
Tappa 1 — Da dodici a sei mesi prima: il caro bunker entra nel conto economico
Cosa succede
La crisi di una compagnia di traghetti raramente esplode in un giorno. Più spesso si deposita strato dopo strato. Il prezzo del bunker sale per tre trimestri consecutivi. Le clausole di adeguamento carburante (il cosiddetto BAF, bunker adjustment factor) inserite nei listini recuperano solo una parte dell’aumento, perché oltre una certa soglia il passeggero rinuncia o sceglie un’altra rotta. Arriva la fattura delle quote ETS. Le convenzioni di servizio pubblico per la continuità territoriale, quando esistono, hanno corrispettivi fissati anni prima, su parametri di costo che non prevedevano né il carbonio né i nuovi carburanti. Il cantiere chiede il saldo della manutenzione in bacino. La banca, vedendo i ratios peggiorare, riduce l’affidamento a breve.
A questo punto la procedura, in senso tecnico, non è ancora iniziata. Ma il calendario giuridico sì. Il Codice della crisi definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi (art. 2 CCII). Una compagnia che, a settembre, prevede di non riuscire a pagare il bunker dell’inverno e le rate dei mutui navali di primavera è già, giuridicamente, in crisi.
La norma
L’art. 3 CCII e l’art. 2086 del codice civile impongono all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. Gli artt. 25-novies e 25-decies CCII prevedono che i creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) al superamento di determinate soglie di debito scaduto, e le banche quando modificano o revocano gli affidamenti, inviino segnalazioni all’impresa e, se esistenti, agli organi di controllo societari.
I termini che si attivano
In questa fase non esistono termini perentori processuali. Esistono però scadenze sostanziali che fissano il ritmo della crisi: la scadenza annuale di restituzione delle quote ETS, le rate dei finanziamenti navali, i termini di pagamento dei fornitori di bunker (spesso brevissimi, legati alla singola consegna), i versamenti fiscali e contributivi. Le segnalazioni dei creditori pubblici, una volta ricevute, danno all’impresa un tempo limitato per reagire con una iniziativa concreta, ad esempio l’accesso alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione della crisi.
Cosa può fare la compagnia ora
È la finestra più ampia di tutta la timeline, ed è quella che viene sprecata più spesso. Nei mesi dei primi segnali la compagnia può ancora scegliere lo strumento, invece di vederselo imporre dagli eventi. Può commissionare un piano industriale che distingua le rotte in utile da quelle strutturalmente in perdita al nuovo costo del carburante; può aprire un confronto informale con le banche prima della segnalazione; può verificare se le convenzioni di servizio pubblico contengono meccanismi di revisione del corrispettivo; può valutare la composizione negoziata (tappa 2), un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) oppure preparare direttamente un accordo di ristrutturazione.
Ciò che invece è già precluso, o fortemente sconsigliato, è il pagamento selettivo dei creditori più aggressivi a scapito degli altri: in caso di successiva liquidazione giudiziale, quei pagamenti possono essere esposti ad azioni revocatorie e a responsabilità degli amministratori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il caro bunker come un fenomeno congiunturale: aspettare la stagione estiva “che rimette a posto i conti”. Se la stagione va bene, la cassa respira per qualche mese; ma il debito strutturale resta, e a ottobre il problema si ripresenta più grande, con meno tempo e meno credibilità verso i creditori. Un secondo errore frequente è ignorare le segnalazioni dei creditori pubblici, trattandole come comunicazioni amministrative anziché come l’avvio di un orologio.
Quanto dura realmente
Non esiste un tempo medio codificato. Nella pratica, il periodo tra i primi segnali contabili e la necessità di uno strumento protetto si misura in mesi, raramente in anni, per un’impresa con costi operativi così concentrati sul carburante. La stagionalità può ingannare: una buona estate può spostare in avanti il punto di rottura, una cattiva lo anticipa bruscamente.
Tappa 2 — Giorno 0: l’istanza di composizione negoziata, l’anticamera dell’accordo
Cosa succede
Siamo al giorno zero. La compagnia decide di muoversi e deposita, attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, l’istanza di nomina dell’esperto per la composizione negoziata della crisi. Non è un passaggio obbligatorio per arrivare a un accordo di ristrutturazione: l’accordo può essere negoziato anche senza esperto. Ma per un armatore con molti creditori eterogenei, la composizione negoziata offre tre vantaggi pratici: un soggetto terzo che facilita il dialogo con banche e fornitori; la possibilità di chiedere misure protettive che impediscono azioni esecutive e cautelari sulle navi; e, a trattative concluse, alcune agevolazioni per l’accesso agli strumenti successivi.
La norma
La disciplina è negli artt. 12-25-undecies CCII, che hanno recepito e sostituito il D.L. 118/2021. L’esperto, professionista indipendente, non rappresenta né l’impresa né i creditori: agevola le trattative e ne verifica la correttezza. Le misure protettive sono regolate dagli artt. 18 e 19 CCII; il tribunale le conferma, modifica o revoca.
I termini che si attivano
L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dalla sua accettazione, prorogabili di ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, o quando la proroga si rende necessaria per il ricorso dell’imprenditore al tribunale. Se l’imprenditore chiede misure protettive, queste decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma devono essere confermate dal tribunale con un procedimento a termini stretti: la durata fissata dal giudice va da 30 a 120 giorni, con proroghe che non possono portare la protezione oltre i 240 giorni complessivi. I diritti di credito dei lavoratori restano esclusi dalle misure protettive.
Cosa può fare la compagnia ora
Con l’istanza pubblicata e le misure protettive richieste, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio con cui si esercita l’attività d’impresa. Per un armatore significa, in concreto, poter trattare con il fornitore di bunker senza il timore che questi faccia sequestrare conservativamente una nave in porto nel pieno della stagione: il credito per forniture di combustibile e provviste alla nave rientra infatti tra i crediti marittimi per cui la Convenzione di Bruxelles del 1952 consente il sequestro della nave. Le misure possono essere richieste nei confronti di tutti i creditori o, dopo il correttivo del 2024, anche in modo selettivo verso determinati creditori o categorie.
Resta precluso l’utilizzo della composizione negoziata come puro scudo difensivo. I tribunali verificano che dietro l’istanza ci sia una prospettiva concreta di risanamento, e la mancanza di buona fede nelle trattative può chiudere la strada. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza dell’impresa nelle trattative.
L’errore tipico di questa fase
Presentare l’istanza senza un progetto di piano, con la sola intenzione di “congelare” i creditori. L’esperto convoca l’imprenditore nei primi giorni per verificare la concreta prospettiva di risanamento; se questa manca, l’incarico si chiude presto e l’impresa ha consumato credibilità e tempo. Per una compagnia di traghetti, un secondo errore è non coordinare le misure protettive con la gestione delle rotte: le misure proteggono il patrimonio, ma non obbligano il fornitore di bunker a continuare a fornire a credito. La continuità degli approvvigionamenti va negoziata.
Quanto dura realmente
Il termine legale di 180 giorni è un tetto, non una media. Molte composizioni negoziate si chiudono prima, con un accordo o con il passaggio a uno strumento giudiziale; altre utilizzano la proroga. Per un armatore conviene programmare la fase in modo che la chiusura delle trattative non cada nel pieno della stagione estiva, quando management e cassa sono assorbiti dall’operatività.
Tappa 3 — Dal giorno 1 al giorno 90: le trattative con chi ha in mano le navi, il carburante e le banchine
Cosa succede
Il calendario ora corre sulle trattative. Il piano di ristrutturazione prende forma e i creditori vengono raggruppati per posizione. In una compagnia di traghetti la geografia del passivo ha tratti propri. Ci sono le banche finanziatrici delle navi, garantite da ipoteca navale, che hanno una prelazione sul bene più importante dell’azienda. Ci sono le società di leasing o i proprietari delle navi noleggiate a scafo nudo. Ci sono i fornitori di bunker, con crediti spesso breve termine e potere di interrompere le forniture. Ci sono le Autorità di sistema portuale e i concessionari dei terminal, per diritti e servizi. Ci sono i cantieri di manutenzione, che possono vantare diritti sulla nave in lavorazione. Ci sono l’erario e gli enti previdenziali, spesso tra i creditori più consistenti. E ci sono i lavoratori marittimi, i cui crediti sono tutelati in modo rafforzato.
La norma
L’art. 57 CCII stabilisce che l’accordo di ristrutturazione è concluso dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; il piano deve essere redatto secondo le indicazioni dell’art. 56, comma 2, CCII. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’accordo deve garantire il pagamento integrale dei creditori estranei, cioè di quelli che non vi aderiscono, nei termini che vedremo alla tappa 9.
Esistono due varianti che cambiano la soglia. L’accordo agevolato (art. 60 CCII) richiede solo il 30% dei crediti, a condizione che il debitore rinunci alla moratoria per gli estranei e non abbia chiesto misure protettive o ne abbia chiesto la revoca. L’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti di una stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti della categoria e ricorrono le altre condizioni di legge.
I termini che si attivano
In questa fase la legge non fissa termini perentori, ma le trattative sono vincolate da quelli delle tappe che eventualmente le proteggono: i 180 giorni della composizione negoziata, i quattro mesi delle misure protettive anticipate, i termini della domanda con riserva. Il vero termine, per un armatore, è economico: la data in cui la cassa non basterà più a pagare il carburante del mese successivo.
Cosa può fare la compagnia ora
Questa è la fase in cui si decide la struttura dell’accordo, e quindi la soglia di adesioni che servirà. La compagnia può scegliere di coinvolgere nell’accordo solo il debito finanziario (banche, leasing, bond) lasciando pagare regolarmente fornitori di bunker e lavoratori per mantenere l’operatività: in questo caso il 60% va calcolato sul totale dei crediti, ma gli estranei devono poter essere pagati per intero. Può invece costruire categorie omogenee per sfruttare l’efficacia estesa, ad esempio riunendo in una categoria le banche con garanzie navali di rango analogo. Può negoziare con il fornitore di bunker un accordo di fornitura garantita, con pagamento a consegna e riscadenzamento del pregresso. Può attivare con l’Agenzia delle Entrate la transazione fiscale (tappa 6).
Nella stessa fase si sceglie l’attestatore, figura decisiva: la sua relazione dovrà reggere al vaglio del tribunale e alle eventuali opposizioni. Un’attestazione costruita su ipotesi di prezzo del bunker non documentate, o su un’evoluzione dei costi ETS che ignora il calendario di restituzione al 100%, è il punto più vulnerabile di tutto l’accordo.
L’errore tipico di questa fase
Calcolare il 60% “a occhio”, confondendo crediti nominali e crediti effettivi, oppure dimenticando nel denominatore i debiti tributari e contributivi non ancora iscritti a ruolo. Un secondo errore, tipico del settore, è costruire il piano sul prezzo del carburante del giorno della redazione, senza scenari di stress: in un’attività in cui il bunker può rappresentare una quota molto rilevante dei costi operativi, un piano che regge solo con il prezzo del mese corrente non è un piano attestabile.
Quanto dura realmente
Tra l’avvio delle trattative e la sottoscrizione degli accordi con la maggioranza necessaria trascorrono, nella prassi, tipicamente alcuni mesi: le banche devono passare dai propri comitati crediti, i bondholder devono organizzarsi, l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione i suoi 90 giorni. Per un gruppo armatoriale con più società e più flotte, i tempi si allungano sensibilmente.
Tappa 4 — Il preaccordo: quando le navi vanno protette prima di firmare
Cosa succede
Siamo a metà delle trattative. Le banche principali sono d’accordo in linea di massima, ma la firma definitiva richiede ancora settimane. Nel frattempo un fornitore di bunker minore, estraneo alle trattative, minaccia il sequestro conservativo di una nave all’attracco; un cantiere preannuncia un decreto ingiuntivo. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: la compagnia chiede al tribunale misure protettive prima ancora di depositare l’accordo.
La norma
L’art. 54, comma 3, CCII consente all’imprenditore di chiedere le misure protettive anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Occorre depositare la documentazione prevista dall’art. 39, comma 1, CCII, la proposta di accordo e un’attestazione del professionista indipendente che certifichi che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare il pagamento integrale degli estranei. La disposizione si applica anche agli accordi a efficacia estesa. L’art. 55 CCII disciplina il procedimento di conferma.
I termini che si attivano
Il giudice fissa l’udienza e assegna al debitore un termine perentorio non superiore a 8 giorni per notificare il ricorso e il decreto ai creditori interessati; le misure vanno confermate o revocate entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, altrimenti perdono efficacia. La durata delle misure non può superare i 4 mesi. Sopra tutto questo vale un tetto complessivo di derivazione europea: l’insieme delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento o all’apertura della procedura di insolvenza, non può superare i 12 mesi, anche non continuativi, inclusi rinnovi e proroghe (art. 8 CCII). Il Tribunale di Modena, con decreto del 18 gennaio 2025, ha ricostruito proprio il rapporto tra durata delle singole misure, proroghe e limite complessivo dei dodici mesi.
Cosa può fare la compagnia ora
Con il preaccordo attestato e le misure confermate, la compagnia ottiene una protezione sulle navi mentre raccoglie le ultime firme. Può chiedere che il divieto riguardi le azioni esecutive e cautelari di tutti i creditori o solo di alcuni; può chiedere misure atipiche o cautelari mirate, purché strumentali al risanamento. È la fase in cui la presenza di un professionista che conosce i meccanismi della protezione fa la differenza sulla qualità dell’istanza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta l’istanza di misure protettive calibrandola sul tipo di creditore che minaccia la flotta.
Resta precluso chiedere il preaccordo senza avere realmente trattative in corso con il 60%: l’attestazione sarebbe falsa nel presupposto, con conseguenze sulla revoca delle misure e sulla responsabilità dell’attestatore. Restano inoltre fuori dalla protezione i crediti dei lavoratori.
L’errore tipico di questa fase
Lasciare scadere il termine di 8 giorni per le notifiche o arrivare all’udienza senza la prova delle trattative. Nel settore marittimo un errore specifico è sottovalutare la dimensione internazionale dei creditori: fornitori di bunker con sede all’estero, lessor stranieri, noleggiatori. Le notifiche richiedono tempi e forme diversi, e le misure protettive italiane vanno coordinate con il rischio che il creditore agisca contro la nave in un porto straniero, dove la protezione non opera automaticamente.
Quanto dura realmente
Il procedimento di conferma è compresso per legge nei 30 giorni dall’iscrizione. La protezione dura al massimo quattro mesi: nella pratica è il tempo entro cui l’accordo deve essere firmato e depositato. Se le trattative si prolungano oltre, la compagnia deve valutare se passare a una domanda con riserva o a un altro strumento, tenendo sempre presente il limite complessivo dei dodici mesi.
Tappa 5 — La domanda con riserva: sessanta giorni per completare l’accordo
Cosa succede
Non sempre il preaccordo è la strada percorribile: a volte le trattative non hanno ancora raggiunto il 60%, a volte la pressione dei creditori è tale da richiedere subito un ombrello più ampio. In questo caso la compagnia deposita un ricorso “con riserva” di presentare successivamente la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, oppure una proposta di concordato preventivo. È la versione aggiornata del vecchio concordato in bianco.
La norma
L’art. 44 CCII consente al debitore di presentare la domanda di accesso con riserva di depositare la documentazione completa, compresi l’accordo e l’attestazione. Il tribunale concede un termine e può nominare un commissario giudiziale, obbligatoriamente quando sono state chieste misure protettive. Il debitore resta soggetto a obblighi informativi periodici sulla gestione e sull’attività svolta.
I termini che si attivano
Il tribunale assegna un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e, secondo la disciplina vigente, se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorso va comunicato e iscritto nel registro delle imprese nei tempi di legge. La Cassazione, con sentenza n. 34837 del 29 dicembre 2024 (Sez. I civile, pronunciata sulla vecchia domanda prenotativa della legge fallimentare ma su un principio che rimane attuale), ha ribadito che quando l’impresa sceglie di depositare l’accordo di ristrutturazione, la sua iscrizione nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice: il deposito tardivo non salva la procedura. Il mancato rispetto del termine concesso dal tribunale è una delle cause più frequenti di chiusura della fase prenotativa.
Cosa può fare la compagnia ora
La domanda con riserva apre una finestra in cui la compagnia può completare le trattative al riparo, chiedere autorizzazioni per nuova finanza e ottenere misure mirate. Tre strumenti sono particolarmente utili per un armatore.
Il primo è l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII): serve a pagare il bunker e le spese correnti mentre si chiude l’accordo. Il Tribunale di Brescia, sezione feriale, con provvedimento del 31 luglio 2025, ha esaminato i presupposti per autorizzare finanziamenti prededucibili nella fase di preparazione di un accordo di ristrutturazione, e la loro durata. Si noti la data: fine luglio, in piena stagione, a conferma che i termini della crisi non conoscono pause estive.
Il secondo è la misura cautelare per la regolarità contributiva. Senza DURC regolare, una compagnia rischia difficoltà nei rapporti con la pubblica amministrazione, incluse le convenzioni di continuità territoriale. Il Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, con provvedimento del 10 settembre 2024, in un accordo di ristrutturazione con transazione previdenziale ha ritenuto accoglibile una misura cautelare volta ad accertare nei confronti dell’INPS la sussistenza delle condizioni per il rilascio del DURC, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
Il terzo è la protezione contro l’acquisizione di nuove garanzie da parte dei creditori. Il Tribunale di Avellino, con decreto del 13 febbraio 2025, ha ritenuto che anche il debitore che ha depositato una domanda prenotativa finalizzata agli accordi di ristrutturazione benefici dell’effetto protettivo che vieta ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati, esaminando anche i presupposti per la proroga delle misure già godute.
Resta precluso, invece, compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione: vendere una nave durante la fase con riserva senza il via libera del tribunale espone la procedura alla revoca.
L’errore tipico di questa fase
Usare la domanda con riserva per prendere tempo senza aver ancora deciso tra accordo e concordato. Il termine massimo complessivo è breve, e un armatore che arriva a scadenza senza accordo firmato e senza piano di concordato pronto rischia l’improcedibilità e, se ci sono istanze di creditori, l’apertura della liquidazione giudiziale. Altro errore: trascurare gli obblighi informativi periodici verso il tribunale e il commissario.
Quanto dura realmente
Sommando termine iniziale e proroga, la fase non può superare, in linea generale, i 120 giorni. È un tempo che per un’impresa armatoriale con decine di creditori finanziari è appena sufficiente: per questo la domanda con riserva funziona bene quando le trattative sono già avanzate, molto meno quando partono da zero.
Tappa 6 — Il fronte fiscale: la proposta di transazione e i novanta giorni dell’Amministrazione
Cosa succede
Parallelamente alle trattative con banche e fornitori, la compagnia deve affrontare il debito tributario e contributivo: IVA non versata, ritenute, contributi dei marittimi, cartelle. Nell’accordo di ristrutturazione questo debito può essere oggetto di una proposta di pagamento parziale o dilazionato rivolta all’Agenzia delle Entrate, all’agente della riscossione e agli enti previdenziali. È la transazione fiscale e contributiva.
La norma
L’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. La proposta va depositata presso gli uffici competenti con la documentazione prevista, compresa la relazione dell’attestatore sulla convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria. Il testo è stato profondamente riscritto dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo ter), entrato in vigore il 28 settembre 2024. Per le proposte presentate prima di quella data continua ad applicarsi la disciplina precedente, compreso il regime transitorio del D.L. 69/2023: la giurisprudenza di merito lo ha affermato più volte, tra cui il Tribunale di Vasto con sentenza dell’11 dicembre 2024, che ha omologato con cram down fiscale un accordo ritenuto conveniente rispetto alla liquidazione.
I termini che si attivano
L’Amministrazione finanziaria ha 90 giorni per esprimere l’adesione alla proposta. Il termine è centrale nel calendario: se la compagnia deposita la domanda di omologazione prima che i 90 giorni siano decorsi, senza che l’adesione sia intervenuta, rischia il rigetto. La Corte d’Appello di Ancona si è pronunciata proprio sulla decorrenza di questo termine. Inoltre, se dopo l’omologazione il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti al fisco e agli enti previdenziali, la transazione si risolve di diritto quando il ritardo supera i 60 giorni dalle scadenze previste.
Cosa può fare la compagnia ora
Se l’Amministrazione non aderisce, il tribunale può comunque omologare l’accordo con il cosiddetto cram down fiscale, ma solo a condizioni rigorose. La prima condizione, costruita dalla Cassazione e ormai consolidata, è che esista un vero accordo con altri creditori. Con la sentenza n. 31892 del 2025 (Sez. I civile) la Corte ha affermato che il cram down presuppone un accordo già intervenuto con i creditori, anche se in percentuale insufficiente. Con l’ordinanza n. 5918 del 2026 ha precisato che, nel regime anteriore al correttivo, senza accordi con altri creditori non è neppure verificabile se l’adesione mancante del creditore pubblico sia determinante, e l’omologa di una mera transazione fiscale sull’unico credito coinvolto è inammissibile. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato che, in assenza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto, e che l’accertamento di questo abuso spetta al giudice di merito come valutazione di fatto.
La seconda condizione è la determinanza: l’adesione forzata dell’Erario deve servire a raggiungere la soglia del 60% (o del 30% negli accordi agevolati). La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del 30 giugno 2025, lo ha ribadito, precisando che i creditori pubblici destinatari del cram down sono equiparati ai creditori aderenti fin dall’origine, anche ai fini degli effetti dell’art. 59 CCII sui coobbligati; la stessa decisione riteneva irrilevante l’assenza di altri creditori effettivamente aderenti, un’impostazione che la Cassazione, come visto, ha poi smentito. Chi legge oggi precedenti di merito del 2024-2025 deve verificarne la tenuta alla luce delle ordinanze del 2026.
La terza condizione riguarda la natura del piano e la convenienza. L’accordo non deve essere meramente liquidatorio. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell’8 novembre 2024, ha ritenuto compatibile con il cram down un accordo con continuità indiretta, in cui l’azienda prosegue tramite un terzo a seguito di affitto o cessione: un’ipotesi concreta per un armatore che intenda cedere un ramo di rotte a un operatore più grande. Dopo il correttivo, inoltre, la legge fissa soglie minime di soddisfazione dei crediti fiscali per il cram down negli accordi di ristrutturazione, pari al 50% e, in determinate ipotesi, al 60%, contro il 30-40% del regime transitorio precedente.
Infine, la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. La Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 34842 del 29 dicembre 2024, ha affermato che anche nella transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa.
L’errore tipico di questa fase
Depositare la domanda di omologazione con cram down prima che siano trascorsi i 90 giorni, o fondare la richiesta su una sola adesione di comodo. Un altro errore frequente, dopo il correttivo, è riutilizzare modelli di proposta predisposti con le soglie del vecchio regime transitorio.
Quanto dura realmente
Il minimo è di 90 giorni dalla proposta. In pratica la fase fiscale si somma alle altre e ne detta spesso il ritmo: per questo la proposta di transazione va depositata il prima possibile, idealmente già durante la composizione negoziata o all’inizio delle trattative, e non a ridosso del deposito dell’accordo.
Tappa 7 — Il deposito: l’accordo diventa pubblico e si aprono trenta giorni di opposizioni
Cosa succede
Le firme sono raccolte, l’attestazione è pronta, i 90 giorni dell’Amministrazione finanziaria sono decorsi. La compagnia deposita la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione. Da questo momento in poi l’accordo esce dalla dimensione riservata della trattativa: viene pubblicato nel registro delle imprese e diventa conoscibile da tutti, compresi i concorrenti, i creditori estranei, i fornitori esteri.
La norma
La domanda segue il procedimento unitario (artt. 40 e 48 CCII). All’accordo si allegano il piano, l’attestazione e la documentazione di legge. Se si tratta di un accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII), si aggiungono condizioni ulteriori: tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; gli aderenti devono rappresentare il 75% dei crediti della categoria; i non aderenti devono ricevere un trattamento non inferiore a quello ottenibile in una liquidazione giudiziale; e l’accordo non deve avere carattere liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta. Quando l’accordo a efficacia estesa è il risultato di una composizione negoziata e l’esito risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia del 75% si riduce al 60% (art. 23 CCII).
I termini che si attivano
Dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, i creditori e ogni altro interessato hanno 30 giorni per proporre opposizione all’omologazione. Negli accordi a efficacia estesa il ricorso va inoltre notificato ai creditori non aderenti ai quali si chiede di estendere gli effetti, che possono opporsi nello stesso termine. Chi non si oppone in questa finestra, come vedremo alla tappa 8, perde di regola la possibilità di impugnare successivamente.
Cosa può fare la compagnia ora
Nei trenta giorni delle opposizioni la compagnia deve presidiare il fascicolo, anticipare le obiezioni e completare la prova delle condizioni di omologazione. Negli accordi a efficacia estesa il punto più delicato è l’informazione ai non aderenti. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha distinto gli obblighi informativi verso i creditori non aderenti a seconda del momento in cui devono essere adempiuti e della loro finalità, ammettendo modalità di comunicazione differenti. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 24 giugno 2025, ha ripercorso i presupposti dell’omologa degli accordi a efficacia estesa, con particolare riferimento alle percentuali di adesione e al grado di soddisfazione di non aderenti ed estranei.
Per un armatore, questa è la fase in cui si gioca l’eventuale opposizione dei concorrenti o dei creditori contrattuali. Le procedure del settore hanno già conosciuto opposizioni di operatori concorrenti: nella vicenda Moby-CIN, conclusa con un concordato preventivo omologato dal Tribunale di Milano il 24 novembre 2022, l’unica opposizione proveniva da una compagnia concorrente ed è stata respinta prima dal tribunale e poi, secondo quanto riportato dalla stampa di settore, dalla Corte d’Appello di Milano nel maggio 2023. Il dato storico è utile per capire che, nel trasporto marittimo, l’opposizione non arriva solo dai creditori insoddisfatti.
Resta invece precluso modificare in modo sostanziale il piano senza rinnovare l’attestazione: se durante questa fase cambia qualcosa di rilevante (ad esempio un improvviso rialzo del bunker che rende insostenibile una rotta), l’art. 58 CCII impone di rinnovare l’attestazione e di raccogliere nuovamente il consenso dei creditori aderenti.
L’errore tipico di questa fase
Considerare il deposito come un traguardo. È invece l’inizio della fase più esposta. Errori tipici: attestazione non aggiornata alla data del deposito; categorie costruite in modo non omogeneo negli accordi a efficacia estesa (ad esempio mettendo nella stessa categoria banche con ipoteca di primo grado e banche chirografarie); prova carente dell’informazione ai non aderenti.
Quanto dura realmente
Il termine delle opposizioni è fisso: 30 giorni dall’iscrizione. Il tempo che separa il deposito dall’udienza dipende dal carico del tribunale: nella prassi dei tribunali specializzati si parla, di norma, di settimane o pochi mesi, non di anni. Ricordando l’art. 9 CCII: se il deposito cade a metà luglio, i 30 giorni scadono in agosto, senza sospensione.
Tappa 8 — Udienza, sentenza, reclamo e Cassazione: la fase in cui l’accordo può ancora cadere
Cosa succede
Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, sente le parti e gli opponenti, assume i mezzi istruttori necessari e decide con sentenza. Se omologa, l’accordo produce i suoi effetti; se non omologa, lo dichiara con sentenza e, su ricorso di un soggetto legittimato, può aprire la liquidazione giudiziale. Da quel momento il calendario si sposta davanti alla Corte d’Appello e, eventualmente, alla Corte di Cassazione.
La norma
L’art. 48 CCII disciplina l’omologazione; l’art. 51 CCII il reclamo alla Corte d’Appello e il successivo ricorso per cassazione; l’art. 52 CCII la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
I termini che si attivano
Il reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto va proposto entro 30 giorni, che decorrono per le parti dalla notificazione telematica della sentenza e per gli altri interessati dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello va proposto entro 30 giorni dalla sua notificazione. Sul punto la Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 34378 del 24 dicembre 2024, ha chiarito (nel regime della legge fallimentare, con logica sovrapponibile) che il termine breve di trenta giorni per ricorrere contro il provvedimento d’appello sull’omologa di un accordo di ristrutturazione decorre dalla notificazione a mezzo PEC del testo integrale del provvedimento a cura della cancelleria. La PEC della cancelleria fa partire l’orologio: non serve una notifica ad istanza di parte.
Cosa può fare la compagnia ora
Chi è stato parte del giudizio di omologazione conserva il diritto di impugnare; chi è rimasto fuori lo ha di regola perduto. È una regola che protegge la stabilità dell’accordo e che la compagnia deve conoscere per valutare il rischio di impugnazioni tardive. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 7 marzo 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro l’omologa di un accordo a efficacia estesa da un creditore non aderente che, pur informato, non aveva fatto opposizione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5948 del 2026 (Sez. I civile), ha generalizzato il principio: la legittimazione al reclamo spetta solo a chi è diventato parte formale del giudizio di omologa mediante opposizione, e ne sono privi anche l’INPS o l’Agenzia delle Entrate destinatari del cram down che non abbiano partecipato, salvo che denuncino un vizio procedurale che ha impedito loro di partecipare.
Se invece l’omologa è negata, la compagnia può reclamare nei 30 giorni e, se le condizioni lo consentono, chiedere la sospensione degli effetti della liquidazione giudiziale eventualmente aperta. Nel frattempo, però, la gestione passa di fatto sotto un’ombra pesante: i fornitori di bunker tendono a chiedere pagamenti anticipati, le banche congelano le linee. È il momento in cui la continuità della difesa, dallo stesso difensore che ha costruito l’accordo fino al giudizio di legittimità, evita di disperdere la conoscenza del fascicolo.
L’errore tipico di questa fase
Calcolare il termine per il ricorso in Cassazione dal momento in cui si viene “a conoscenza” della decisione, anziché dalla PEC della cancelleria, oppure attendere una notifica di controparte che non arriverà mai. Per i creditori, l’errore speculare è non opporsi entro i 30 giorni della tappa 7 contando di impugnare dopo.
Quanto dura realmente
La sentenza di primo grado può arrivare in tempi relativamente rapidi dopo l’udienza. Il reclamo aggiunge qualche mese; il giudizio di cassazione può richiedere più di un anno. Tuttavia l’accordo omologato produce effetti dalla pubblicazione della sentenza, e il reclamo non ne sospende automaticamente l’efficacia: la compagnia può iniziare a eseguire il piano mentre pende l’impugnazione, salvo sospensione disposta dal giudice.
Tappa 9 — Dal giorno dell’omologa: 120 giorni per gli estranei, poi anni di esecuzione
Cosa succede
La sentenza è pubblicata. Siamo al giorno uno della vita “dopo”. L’accordo vincola gli aderenti secondo i suoi termini, estende gli effetti ai non aderenti della categoria se si tratta di accordo a efficacia estesa, e impone alla compagnia di pagare per intero i creditori estranei. Inizia l’esecuzione del piano, che per un armatore significa spesso riscadenzamento pluriennale del debito navale, eventuale dismissione di navi non strategiche, rinegoziazione dei noleggi, piano di rinnovo della flotta compatibile con i vincoli FuelEU.
La norma
L’art. 57, comma 3, CCII disciplina il pagamento degli estranei; l’art. 58 CCII le modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione; l’art. 63 CCII la risoluzione di diritto della transazione fiscale; l’art. 59 CCII gli effetti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
I termini che si attivano
I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, ed entro 120 giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti. Il mancato pagamento degli estranei espone la compagnia alle loro azioni esecutive, che dopo l’omologa non sono più impedite. Se dopo l’omologazione il piano richiede modifiche sostanziali, l’imprenditore deve rinnovare l’attestazione, pubblicare le modifiche nel registro delle imprese e dare notizia ai creditori, che hanno 30 giorni per opporsi. Sul fronte fiscale, come visto alla tappa 6, un ritardo superiore a 60 giorni nei pagamenti all’erario e agli enti previdenziali risolve di diritto la transazione.
Cosa può fare la compagnia ora
Nei 120 giorni successivi all’omologa la compagnia deve avere pronta la liquidità per gli estranei: è la prima verifica concreta della tenuta del piano. Può, se il contesto cambia (nuovo shock del prezzo del carburante, perdita di una convenzione di servizio pubblico, fermo tecnico di una nave), attivare la procedura di modifica sostanziale prevista dall’art. 58 CCII, invece di accumulare inadempimenti. Può rinegoziare i singoli accordi con le banche aderenti nei limiti delle clausole di revisione previste.
Resta il rischio più grave: il fallimento del piano. La Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 32996 del 17 dicembre 2024, ha affermato che se, dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, l’impresa viene dichiarata fallita (oggi: in liquidazione giudiziale), i crediti sono ammessi al passivo nel loro ammontare originario, detratti soltanto i pagamenti nel frattempo effettuati. In altre parole, gli stralci concordati non sopravvivono al dissesto: un accordo non eseguito riporta i creditori alla situazione di partenza.
L’errore tipico di questa fase
Trattare l’omologa come il punto di arrivo e sottovalutare il monitoraggio. Nel settore marittimo, l’errore tipico è pianificare i pagamenti agli estranei e le rate della transazione fiscale su un calendario lineare, senza tenere conto della stagionalità: una rata importante che cade a febbraio, quando la biglietteria è ferma, può essere la scadenza che fa saltare la transazione fiscale per il superamento dei 60 giorni di ritardo.
Quanto dura realmente
L’esecuzione dell’accordo dura quanto il piano: per il debito navale, spesso diversi anni. È la fase più lunga dell’intera timeline e quella in cui la compagnia torna a operare normalmente, ma con un vincolo costante di coerenza tra risultati reali e piano attestato.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge descritti sopra. Non riproducono casi reali.
Ipotesi comune di partenza
Compagnia di traghetti con quattro navi ro-pax impiegate su due rotte verso le isole. Passivo complessivo di 41.870.300 €, così composto: banche con ipoteca navale 22.415.600 €; società di leasing 6.382.900 €; fornitori di bunker 3.904.750 €; cantieri e fornitori di servizi portuali 2.216.450 €; debiti tributari 4.132.800 €; debiti contributivi 1.987.300 €; debiti verso lavoratori 830.500 €. La restituzione delle quote ETS relative al 2025 scade il 30 settembre 2026 e la compagnia non ha la liquidità per acquistare tutte le quote necessarie.
Soglia del 60%: 25.122.180 €.
Calendario A — La compagnia che agisce alle finestre giuste
- 20 aprile 2026. Il budget di stagione mostra che, con i prezzi attuali del carburante, la cassa di ottobre sarà negativa. Il consiglio di amministrazione commissiona il piano industriale con tre scenari di prezzo del bunker.
- 4 maggio 2026. Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma camerale, con richiesta di misure protettive. Incarico dell’esperto accettato nei giorni successivi: i 180 giorni scadrebbero all’inizio di novembre.
- Maggio 2026. Il tribunale conferma le misure protettive per 120 giorni. Un fornitore di bunker estero che minacciava il sequestro conservativo di una nave non può agire.
- 15 maggio 2026. Proposta di transazione fiscale e contributiva depositata: i 90 giorni scadono il 13 agosto 2026.
- Giugno-luglio 2026. Accordi con le banche navali (22.415.600 €) e con il lessor (6.382.900 €): totale aderenti 28.798.500 €, pari al 68,78% del passivo. La soglia del 60% è superata anche senza l’Erario. Con il fornitore di bunker principale si negozia la fornitura a consegna garantita.
- 13 agosto 2026. Scadono i 90 giorni dell’Amministrazione. La compagnia non deve attendere la ripresa di settembre: nessuna sospensione feriale nei procedimenti del CCII.
- 24 agosto 2026. Deposito della domanda di omologazione; iscrizione nel registro imprese il 26 agosto. Le opposizioni scadono il 25 settembre 2026.
- 30 settembre 2026. La compagnia affronta la scadenza ETS con un piano già depositato e una nuova finanza autorizzata, e può dimostrare alle controparti la copertura della restituzione.
- Ottobre 2026. Udienza e sentenza di omologa. Nessuna opposizione proposta nei termini: nessuno sarà legittimato al reclamo, salvo vizi procedurali.
- Entro 120 giorni dall’omologa. Pagamento integrale degli estranei (cantieri, servizi portuali, lavoratori, fornitori di bunker non aderenti), programmato prima del calo stagionale di gennaio.
Esito: omologa ottenuta in un arco di circa sei mesi dall’istanza, con la flotta mai ferma e la stagione estiva interamente navigata sotto protezione.
Calendario B — La compagnia che lascia correre
- Aprile-luglio 2026. Lo stesso budget negativo viene archiviato: la direzione confida nella stagione estiva.
- Luglio 2026. L’INPS invia la segnalazione ai sensi dell’art. 25-novies CCII; la compagnia non reagisce.
- 8 settembre 2026. Il principale fornitore di bunker, non pagato per tre forniture (1.274.330 €), ottiene il sequestro conservativo di una nave in porto. La rotta viene ridotta in piena coda di stagione.
- 16 settembre 2026. Deposito affrettato di una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII. Il tribunale concede 60 giorni.
- 30 settembre 2026. Scadenza ETS senza copertura: la compagnia accumula un’ulteriore esposizione.
- Ottobre 2026. Proposta di transazione fiscale depositata solo ora: i 90 giorni scadranno a gennaio 2027, cioè oltre il termine iniziale concesso.
- Novembre 2026. Richiesta di proroga di 60 giorni. Le banche, prive di un piano credibile, non firmano. Aderenti raccolti: lessor e una banca minore, 9.106.200 €, pari al 21,75%.
- Gennaio 2027. La compagnia chiede il cram down fiscale, ma gli accordi con gli altri creditori sono lontanissimi dalla soglia e non coprono neppure il 30% dell’accordo agevolato: l’adesione dell’Erario non sarebbe determinante, e alla luce della giurisprudenza di legittimità del 2025-2026 la richiesta si espone alla qualificazione di uso distorto dello strumento.
- Febbraio 2027. Termine scaduto senza deposito dell’accordo. Su ricorso del fornitore di bunker, il tribunale apre la liquidazione giudiziale.
Esito: le stesse cifre, gli stessi creditori, lo stesso caro bunker. La differenza è il momento in cui la compagnia ha iniziato a muoversi. Nel calendario A le finestre sono state usate in sequenza; nel calendario B si sono chiuse una dopo l’altra.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si imbocca un’altra strada
L’accordo di ristrutturazione non è l’unico strumento a disposizione di un armatore in crisi. Da ciascuna tappa si può deviare su un binario parallelo, e ogni deviazione cambia il calendario.
Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII). È lo strumento più riservato: non richiede omologazione né pubblicità giudiziale obbligatoria, e i pagamenti eseguiti in attuazione del piano sono protetti dalle azioni revocatorie. Il prezzo è l’assenza di protezione giudiziale: nessuna misura protettiva, nessun effetto sui creditori non aderenti, nessun cram down. Per una compagnia con pochi creditori finanziari e un rapporto collaborativo con le banche, il calendario si accorcia; per un’impresa esposta a fornitori di bunker aggressivi, il rischio di sequestri resta intatto.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Si apre solo a valle di una composizione negoziata in cui l’esperto abbia dato atto che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni alternative non erano praticabili. La domanda va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Non richiede il voto dei creditori, ma ha finalità liquidatoria: per un armatore significa, in sostanza, la vendita della flotta o dell’azienda. Il binario si stacca dalla tappa 2.
Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss. CCII). È lo strumento più strutturato: voto dei creditori per classi, possibilità di ristrutturazione trasversale anche contro il dissenso di alcune classi, commissario giudiziale. La vicenda Moby-CIN, conclusa con omologa del Tribunale di Milano del 24 novembre 2022, mostra che nel settore dei traghetti le ristrutturazioni più complesse, con debito obbligazionario, bancario e verso lo Stato, sono state gestite anche con questo strumento. Sul cram down fiscale nel concordato in continuità, la Cassazione, con sentenza n. 10723 del 2026, ha precisato che il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. La timeline si allunga di molti mesi rispetto all’accordo, ma la soglia di consenso non è più il 60% dei crediti complessivi.
Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). Consente di distribuire il valore in deroga all’ordine delle cause di prelazione, a condizione dell’approvazione unanime delle classi. Utile quando i creditori sono pochi e ben organizzati, raramente praticabile per una compagnia con passivo frammentato.
Gli strumenti per le imprese minori. Un piccolo operatore di trasporto passeggeri (ad esempio collegamenti locali con unità veloci o battelli turistici) che non supera le soglie dimensionali dell’impresa minore non può accedere all’accordo di ristrutturazione, ma può ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata gestiti con l’Organismo di composizione della crisi. Il binario, in questo caso, si stacca già alla tappa 1.
L’uscita dalla composizione negoziata con accordo. La composizione negoziata può chiudersi anche con un contratto con uno o più creditori o con una convenzione di moratoria, senza passare dal tribunale. È il binario più rapido, ma non vincola chi non firma.
Scegliere il binario non è una scelta di principio: dipende da quanto è concentrato il passivo, da quanti creditori possono agire sulle navi, dall’entità del debito fiscale e dal calendario della stagione.
Il binario che corre sotto tutti gli altri: contratti, biglietti venduti e obblighi ETS durante la procedura
C’è un aspetto che nessuna tabella dei termini processuali mostra, ma che scandisce la vita quotidiana di una compagnia di traghetti in ristrutturazione: la sorte dei contratti in corso e degli obblighi che non si possono negoziare con nessun creditore. Mentre il tribunale conferma misure, fissa udienze e decide reclami, le navi continuano a partire. Il calendario operativo e quello giudiziario si sovrappongono ogni giorno.
I contratti con i fornitori durante la composizione negoziata. Siamo nella tappa 2. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). Per un armatore la regola ha un valore pratico immediato: il fornitore di servizi portuali o il terminalista non può sospendere il contratto soltanto perché le fatture dell’inverno precedente non sono state pagate. La regola, però, non trasforma il fornitore in un finanziatore forzoso: le prestazioni nuove vanno pagate, e per il bunker, venduto consegna per consegna, il contratto pendente spesso non esiste nemmeno. La continuità delle forniture di carburante durante la procedura va costruita con accordi di pagamento a consegna o con nuova finanza autorizzata, non affidata alle misure protettive.
I noleggi e i leasing navali. Nelle tappe 3 e 4 la compagnia deve decidere quali navi tenere. Un noleggio a scafo nudo o un leasing su una nave impiegata su una rotta divenuta antieconomica con il nuovo costo del carburante può essere rinegoziato nell’accordo con il lessor, che diventa così creditore aderente. Diversamente dal concordato preventivo, dove il debitore può chiedere di essere autorizzato a sospendere o sciogliersi dai contratti pendenti, l’accordo di ristrutturazione non offre un meccanismo generale di scioglimento unilaterale: tutto passa dalla trattativa. È una ragione ulteriore per cui, quando una flotta è gravata da molti contratti di noleggio non più sostenibili, il binario del concordato in continuità merita di essere valutato già alla tappa 1.
Le convenzioni di servizio pubblico per la continuità territoriale. Molte rotte verso le isole sono esercitate in forza di contratti con lo Stato o con le Regioni, con obblighi di frequenza e tariffe calmierate. Durante la procedura la compagnia deve continuare a garantire il servizio, e l’ente concedente osserva con attenzione la regolarità contributiva e fiscale. Qui la misura cautelare sul DURC, vista alla tappa 5, smette di essere un tecnicismo e diventa una condizione per non perdere la rotta. Nel piano attestato, inoltre, il corrispettivo della convenzione è una delle poche entrate stabili: l’attestatore dovrà verificarne durata, cause di revoca e meccanismi di revisione per l’aumento dei costi del carburante e degli oneri ambientali.
I biglietti già venduti. Una compagnia di traghetti incassa in anticipo: le prenotazioni per l’estate si aprono mesi prima. Chi ha pagato un biglietto per una traversata che non verrà effettuata ha diritto, secondo il Regolamento (UE) n. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri via mare, al rimborso o al trasporto alternativo, oltre alle eventuali compensazioni. In una crisi, i passeggeri diventano così creditori diffusi, numerosi e con crediti di importo modesto. Nell’accordo di ristrutturazione restano normalmente estranei e vanno pagati per intero; il piano deve quindi prevedere la liquidità per le eventuali cancellazioni. Ridurre le rotte a stagione già venduta, senza aver calcolato il costo dei rimborsi, può compromettere i 120 giorni della tappa 9.
Gli obblighi ETS e FuelEU non sono un debito negoziabile. Le quote di emissione da restituire entro il 30 settembre non sono un credito di un soggetto con cui trattare: sono un obbligo regolatorio. L’accordo di ristrutturazione può ristrutturare il debito verso la banca che ha finanziato l’acquisto delle quote, non l’obbligo di restituirle. L’inadempimento espone a sanzioni pecuniarie commisurate alle tonnellate di emissioni non coperte e, nei casi di inadempienza reiterata, a misure che possono arrivare a limitare l’accesso delle navi ai porti dell’Unione. Per questo, nei calendari di un armatore in crisi, la scadenza del 30 settembre va trattata come un pagamento prededucibile di fatto: il piano deve coprirla prima di qualsiasi altra cosa. Dal 2027, con la restituzione al 100% delle emissioni dell’anno precedente, il peso di questa voce aumenterà ulteriormente, e ogni piano pluriennale attestato oggi deve già incorporarlo.
Il personale marittimo. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive e, nell’accordo di ristrutturazione, sono tipicamente pagati per intero come crediti estranei. Nel settore marittimo la sicurezza della navigazione dipende dagli equipaggi: un piano che rinvia le retribuzioni non è solo giuridicamente fragile, è operativamente impraticabile. Per questo, nelle simulazioni viste sopra, i debiti verso i lavoratori sono stati collocati tra quelli da pagare nei 120 giorni.
Questo binario sotterraneo spiega perché, per una compagnia di traghetti, il calendario dell’accordo di ristrutturazione non coincide mai soltanto con quello del tribunale: ogni tappa processuale deve essere compatibile con la stagione, con gli orari, con gli equipaggi e con le scadenze ambientali europee.
Le 5 finestre critiche
- Il momento in cui il budget di stagione diventa negativo. È l’ultima occasione per scegliere lo strumento con calma, preparare un piano con scenari di prezzo del bunker e depositare per tempo la proposta di transazione fiscale. Dopo, ogni scelta sarà condizionata da un creditore che ha già agito.
- Il giorno in cui un creditore minaccia di agire sulla nave. Il sequestro conservativo di una nave in porto può fermare una rotta in poche ore. Se in quel momento non è già pubblicata un’istanza di composizione negoziata con misure protettive, o non è pendente un preaccordo, la protezione arriva tardi.
- I 90 giorni dalla proposta di transazione fiscale. Il loro decorso condiziona la data minima del deposito della domanda di omologazione. Chi deposita la proposta a ridosso della scadenza della domanda con riserva si trova con i due calendari sfasati.
- I 30 giorni dall’iscrizione della domanda di omologazione. Per la compagnia sono la finestra in cui presidiare il fascicolo; per i creditori l’unica finestra utile per opporsi e mantenere il diritto di impugnare.
- I 120 giorni dall’omologa. La prima prova concreta della tenuta del piano: pagare integralmente gli estranei. Se la liquidità non c’è, la protezione dell’accordo si trasforma in un’esposizione ancora maggiore.
Le domande sul tempo
Sono già passati quattro mesi dall’apertura della composizione negoziata: posso ancora chiudere con un accordo di ristrutturazione? Sì, finché l’incarico dell’esperto non è concluso. Il termine è di 180 giorni dall’accettazione, prorogabile di altri 180 nei casi di legge. Se l’accordo arriva a esito delle trattative e risulta dalla relazione finale dell’esperto, per l’accordo a efficacia estesa la soglia di adesioni nella categoria scende dal 75% al 60%.
Un fornitore di bunker ha già ottenuto il sequestro di una nave ieri: le misure protettive lo cancellano? Le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dal momento in cui operano. L’effetto su un sequestro già eseguito va valutato caso per caso, anche in relazione al porto in cui si trova la nave: se il porto è estero, le misure italiane non operano automaticamente. Più tardi si agisce, più ristretto è lo spazio di intervento.
Ho depositato la domanda di omologa il 20 luglio: le opposizioni si sospendono in agosto? No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). I 30 giorni dall’iscrizione corrono anche nel mese di agosto.
La sentenza d’appello sull’omologa mi è arrivata via PEC dalla cancelleria 25 giorni fa: sono in tempo per la Cassazione? Il termine breve di 30 giorni decorre proprio dalla notificazione via PEC effettuata dalla cancelleria del testo integrale del provvedimento (Cass. n. 34378/2024). Restano cinque giorni: il ricorso va predisposto immediatamente.
Quanto dura in tutto, dai primi segnali all’omologa? In uno scenario ordinato come il calendario A, tra istanza di composizione negoziata e omologa possono bastare circa sei mesi; con domanda con riserva, cram down fiscale e opposizioni, il percorso si allunga, e un eventuale giudizio in Cassazione aggiunge oltre un anno. L’esecuzione del piano, invece, dura tutto l’orizzonte del riscadenzamento del debito navale.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni seguenti sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Tappa 2 — Composizione negoziata
Tribunale di Milano, Sez. II civile, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per mancanza di buona fede e correttezza dell’impresa nelle trattative, il tribunale ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure protettive. Rilevanza: un armatore che usa la composizione negoziata solo come scudo perde anche la protezione della flotta.
Tappa 4 — Misure protettive anticipate
Tribunale di Modena, Sez. III, decreto 18 gennaio 2025. Il decreto ricostruisce il sistema delle proroghe e dei rinnovi delle misure protettive alla luce della direttiva europea e dell’art. 8 CCII, con il limite complessivo di dodici mesi fino all’omologa o all’apertura della procedura. Rilevanza: stabilisce il tetto temporale entro cui un armatore deve chiudere l’intero percorso protetto.
Tappa 5 — Domanda con riserva
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34837. Quando il debitore sceglie di depositare un accordo di ristrutturazione dopo la domanda prenotativa, l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice (principio affermato nel regime della legge fallimentare). Rilevanza: il termine concesso dal tribunale è un limite effettivo, non un’indicazione.
Tribunale di Avellino, decreto 13 febbraio 2025. Anche al debitore che ha depositato una domanda prenotativa finalizzata agli accordi di ristrutturazione si applica il divieto per i creditori di acquisire prelazioni non concordate; il provvedimento esamina anche la proroga delle misure già godute. Rilevanza: impedisce che i creditori si precostituiscano garanzie sulle navi durante la fase con riserva.
Tribunale di Brescia, sezione feriale, provvedimento 31 luglio 2025. Il tribunale ha esaminato presupposti e durata dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili richiesta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione. Rilevanza: la nuova finanza per il bunker è autorizzabile, e il tribunale decide anche in piena estate.
Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, provvedimento 10 settembre 2024. In un accordo con transazione previdenziale è stata ritenuta accoglibile una misura cautelare per l’accertamento, nei confronti dell’INPS, delle condizioni per il rilascio del DURC, in presenza dei presupposti cautelari. Rilevanza: la regolarità contributiva è essenziale per i rapporti con la pubblica amministrazione, incluse le convenzioni di continuità territoriale.
Tappa 6 — Transazione fiscale e cram down
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34842. Nella transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa. Rilevanza: il fisco non può essere trattato peggio di quanto l’ordine delle prelazioni consenta.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 31892/2025. Il cram down richiede che sia già intervenuto un accordo con i creditori, anche se in misura percentualmente insufficiente. Rilevanza: la transazione fiscale non può sostituire la trattativa con banche e fornitori.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5918/2026. Nel regime anteriore al correttivo, senza accordi con altri creditori non è verificabile la decisività dell’adesione mancante del creditore pubblico, e l’omologa di una mera transazione fiscale sull’unico credito coinvolto è inammissibile. Rilevanza: chiude la strada agli accordi “a creditore unico”.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. In mancanza di un numero congruo di creditori aderenti, la richiesta di cram down integra un uso distorto dell’istituto; l’accertamento è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Rilevanza: il giudizio sull’abuso si forma nei gradi di merito ed è difficilmente rimediabile in Cassazione.
Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civile, decreto 30 giugno 2025. L’adesione forzata dell’Erario deve essere determinante per raggiungere la soglia; i creditori pubblici destinatari del cram down sono equiparati agli aderenti anche ai fini dell’art. 59 CCII. Rilevanza: chiarisce gli effetti del cram down, pur contenendo un passaggio sull’irrilevanza di altri aderenti superato dalla Cassazione successiva.
Tribunale di Cagliari, Sez. procedure concorsuali, sentenza 8 novembre 2024. Il cram down è compatibile con un accordo in continuità indiretta, in cui l’azienda prosegue tramite un terzo a seguito di affitto o cessione, purché l’accordo non sia meramente liquidatorio. Rilevanza: apre alla cessione di rotte o rami d’azienda armatoriali a un operatore terzo.
Tribunale di Vasto, sentenza 11 dicembre 2024. Omologa con cram down di un accordo di ristrutturazione, applicando il regime vigente al momento della proposta (anteriore al correttivo) e valutando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e la determinanza dell’adesione dell’Agenzia delle Entrate. Rilevanza: conferma l’importanza della data della proposta di transazione per individuare le regole applicabili.
Tappa 7 — Deposito e opposizioni
Tribunale di Milano, Sez. II civile, sentenza 18 dicembre 2024. Negli accordi a efficacia estesa gli obblighi informativi verso i non aderenti variano per momento e finalità e possono essere adempiuti con modalità differenti. Rilevanza: guida la costruzione della prova dell’informazione ai creditori della categoria.
Tribunale di Venezia, Sez. I, sentenza 24 giugno 2025. Esame dei presupposti di omologazione degli accordi a efficacia estesa, con riguardo alle percentuali di adesione e alla soddisfazione di non aderenti ed estranei. Rilevanza: parametro per verificare la tenuta delle categorie di creditori navali.
Tappa 8 — Reclamo e Cassazione
Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civile, sentenza 7 marzo 2025. Il creditore non aderente che, informato, non ha proposto opposizione non è legittimato al reclamo contro l’omologa di un accordo a efficacia estesa. Rilevanza: la finestra dei 30 giorni per l’opposizione è decisiva.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5948/2026. La legittimazione al reclamo contro la sentenza sull’omologa spetta solo a chi è diventato parte formale mediante opposizione, compresi INPS e Agenzia delle Entrate destinatari del cram down, salvo vizi procedurali che abbiano impedito la partecipazione. Rilevanza: stabilizza l’accordo omologato.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 24 dicembre 2024, n. 34378. Il termine breve di 30 giorni per ricorrere in Cassazione contro il provvedimento d’appello sull’omologa decorre dalla notifica via PEC del testo integrale effettuata dalla cancelleria. Rilevanza: individua con certezza il giorno da cui parte l’ultimo termine della timeline.
Tappa 9 — Esecuzione
Cassazione civile, Sez. I, sentenza 17 dicembre 2024, n. 32996. Se dopo l’omologa dell’accordo sopraggiunge il fallimento, i crediti sono ammessi al passivo nell’importo originario, al netto dei soli pagamenti eseguiti. Rilevanza: gli stralci concordati cadono se il piano fallisce.
Binari paralleli
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10723/2026. Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: orienta la scelta tra accordo e concordato quando il debito fiscale è rilevante.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nel punto esatto del calendario in cui si trova la compagnia. Ogni strumento che segue è collegato a una fase della timeline.
- Mappatura del passivo per rango e potere di azione sulla flotta (tappa 1). Ricostruiamo i crediti distinguendo ipoteche navali, leasing, crediti marittimi che consentono il sequestro della nave, crediti tributari e contributivi e crediti dei lavoratori, per calcolare subito la soglia del 60% e individuare chi può fermare una rotta.
- Scelta dello strumento con il binario alternativo già individuato (tappe 1-2). Confrontiamo accordo ordinario, agevolato, a efficacia estesa, piano attestato e concordato in continuità sui dati reali della compagnia, fissando per ciascuno il calendario compatibile con la stagione.
- Istanza di composizione negoziata e richiesta di misure protettive (tappa 2). Predisponiamo l’istanza, la documentazione e il ricorso per la conferma delle misure, indicando in modo selettivo i creditori verso cui la protezione è necessaria.
- Conduzione tecnica delle trattative con banche e società di leasing (tappa 3). Esaminiamo i contratti di finanziamento navale e di leasing, le clausole di accelerazione e le garanzie, e costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di riscadenzamento.
- Preaccordo e misure protettive anticipate (tappa 4). Coordiniamo con l’attestatore la certificazione delle trattative con il 60% dei crediti, curiamo le notifiche nel termine di 8 giorni, anche verso creditori esteri, e seguiamo l’udienza di conferma.
- Domanda con riserva, nuova finanza e misure cautelari (tappa 5). Depositiamo il ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII, presentiamo le istanze di autorizzazione ai finanziamenti prededucibili per il carburante e, se necessario, le istanze cautelari per la regolarità contributiva.
- Proposta di transazione fiscale e contributiva (tappa 6). Redigiamo la proposta verificando il regime applicabile per data, le soglie minime di soddisfazione, la priorità relativa e la sussistenza degli accordi con altri creditori richiesti dalla Cassazione per il cram down.
- Deposito dell’accordo e gestione delle opposizioni (tappa 7). Verifichiamo la completezza del fascicolo, la prova dell’informazione ai non aderenti e l’omogeneità delle categorie, e replichiamo alle opposizioni di creditori e concorrenti.
- Reclamo e ricorso per cassazione (tappa 8). Calcoliamo i termini dalla PEC della cancelleria, predisponiamo o contrastiamo il reclamo e, se necessario, il ricorso per cassazione, con lo stesso difensore che ha costruito l’accordo.
- Monitoraggio dell’esecuzione e modifiche del piano (tappa 9). Programmiamo i pagamenti agli estranei entro i 120 giorni e le rate della transazione fiscale in funzione della stagionalità, e attiviamo la procedura dell’art. 58 CCII se il prezzo del carburante o i costi ETS rendono necessaria una modifica sostanziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un armatore, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, cioè la fase in cui più spesso nasce un accordo di ristrutturazione, i criteri con cui l’esperto valuta la buona fede delle parti e la concreta prospettiva di risanamento, e i passaggi che portano dalle trattative al deposito. A questa si affianca il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando i principali interlocutori sono banche navali, lessor e Agenzia delle Entrate. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando l’operatore di trasporto passeggeri è un’impresa minore, esclusa dall’accordo di ristrutturazione ma ammessa agli strumenti gestiti con gli Organismi di composizione della crisi.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano e la transazione fiscale è lo stesso professionista che difende l’omologa davanti alla Corte d’Appello e, da cassazionista, nel giudizio di legittimità. Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché in un accordo di ristrutturazione la sostenibilità dei numeri e la tenuta giuridica dell’accordo sono inseparabili.
Chiusura: il calendario non si ferma all’attracco
Il settore dei traghetti vive di orari: partenze, arrivi, finestre di manovra in porto. La crisi di una compagnia di navigazione segue la stessa logica, con una differenza: gli orari non li decide l’armatore, ma la legge, i tribunali e i creditori. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Le stesse cifre, gli stessi creditori e lo stesso caro bunker possono portare a un accordo omologato o a una liquidazione giudiziale, a seconda di quando si apre la prima finestra e di come si utilizzano le successive.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ogni sua fase richiama una competenza certificata dell’Avvocato: la composizione negoziata, in cui l’Avv. Monardo opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; le trattative con banche, leasing ed erario, presidiate dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; il contenzioso sull’omologa, che può arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio. Analizzeremo la posizione della tua compagnia, verificheremo in quale tappa ti trovi e costruiremo la strategia sul calendario reale della tua flotta.
📩 Ogni giorno che passa chiude una finestra: raccontaci oggi la situazione della tua compagnia. I contatti dello studio sono qui sotto, al termine dell’articolo.
