Autodemolizioni E Aziende Di Recupero Rottami: Come Ristrutturare I Debiti Con L’accordo Omologato

Chi gestisce un’autodemolizione o un’impresa di recupero rottami ci scrive quasi sempre con le stesse domande, formulate a metà tra la preoccupazione e la fretta: “posso bloccare la banca?”, “l’Agenzia delle Entrate deve per forza essere d’accordo?”, “se chiedo l’accordo mi revocano l’autorizzazione dell’impianto?”. In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso sul tema, con risposte complete e senza giri di parole.

Il contesto normativo, in sintesi, è questo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dagli articoli 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), come modificato dal terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). L’imprenditore in crisi o insolvente negozia con una parte qualificata dei creditori, fa attestare il piano da un professionista indipendente e chiede al tribunale di omologare l’intesa, che da quel momento produce effetti protetti dalla legge. Accanto al modello ordinario esistono l’accordo agevolato (art. 60), l’accordo a efficacia estesa (art. 61) e la transazione fiscale e contributiva con possibile omologazione forzosa (art. 63).

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’accordo di ristrutturazione nasce e vive dentro la disciplina della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso di trattativa con i creditori che, sempre più spesso, sfocia proprio in un accordo omologato. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando i principali creditori di un’autodemolizione sono banche, società di leasing ed Erario; e, per le imprese troppo piccole per l’accordo ex art. 57, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, che apre le strade alternative previste per l’imprenditore minore.

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Cos’è esattamente questo “accordo di ristrutturazione omologato”? È come un concordato?

No, non è un concordato, ma ne condivide alcune protezioni con molti meno vincoli. L’accordo di ristrutturazione è, prima di tutto, un’intesa negoziata: lei, come titolare dell’autodemolizione, si siede al tavolo con i creditori più importanti (banche, società di leasing, fornitori, a volte l’Erario) e concorda con loro riduzioni, dilazioni, rinunce agli interessi o altre modifiche del debito. Poi porta quell’intesa davanti al tribunale, che la omologa.

La differenza con il concordato preventivo è netta. Nel concordato c’è una procedura che si apre con un decreto, i creditori votano per classi, un commissario vigila sull’intera esecuzione. Nell’accordo, invece, la trattativa avviene fuori dal tribunale e il giudice interviene soprattutto nella fase finale di controllo e omologazione. Ciò non significa che sia un semplice contratto privato: la Cassazione, già con la sentenza n. 9087 del 12 aprile 2018, ha riconosciuto agli accordi natura concorsuale, perché incidono sulla posizione di tutti i creditori, anche di quelli che non firmano.

Cosa ottiene concretamente l’impresa? In primo luogo, la possibilità di chiedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive durante le trattative. In secondo luogo, l’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato, che rassicura chi le presta denaro nuovo. In terzo luogo, la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili, anche prima dell’omologazione (art. 57, comma 4-bis, introdotto dal correttivo del 2024). E, se il piano lo prevede e ricorrono i presupposti, la possibilità di trattare il debito fiscale e contributivo con la transazione dell’art. 63.

Per un’impresa del settore rottami, che vive di capitale circolante (acquisto di veicoli fuori uso e materiale ferroso, stoccaggio, vendita a fonderie e frantumatori) e di impianti costosi (presse, cesoie, sistemi di pesatura), la possibilità di continuare a lavorare mentre si ristruttura è spesso l’elemento decisivo.

Chi può chiederlo? Anche una piccola ditta di autodemolizione a conduzione familiare?

Dipende da un dato che pochi controllano: se la sua impresa è o non è “imprenditore minore”. L’articolo 57 CCII riserva l’accordo di ristrutturazione all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La nozione di imprenditore minore è fissata dall’art. 2 CCII: è minore l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti, cioè un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo e debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola di queste soglie, secondo le regole di calcolo previste dalla norma, per uscire dalla categoria.

Nel nostro settore la verifica non è banale. Molte autodemolizioni hanno ricavi modesti ma un attivo alto, per via del terreno, dei capannoni, delle attrezzature e delle scorte di materiale; altre hanno un attivo contenuto ma debiti superiori ai 500.000 euro, magari per leasing sugli impianti o debiti tributari accumulati. In questi casi l’impresa, pur piccola nella percezione del titolare, non è minore e può accedere all’accordo.

Se invece l’impresa è effettivamente minore, l’accordo ex art. 57 non è percorribile, ma non per questo si resta senza strumenti: il Codice mette a disposizione il concordato minore e la liquidazione controllata, che si gestiscono con l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). E resta aperta, per tutte le imprese, la composizione negoziata della crisi, che può precedere uno strumento successivo.

Una precisazione: l’accordo è accessibile tanto alla società di capitali (Srl, Spa) quanto alla società di persone o alla ditta individuale, purché non minori. La forma giuridica non è il criterio, lo sono i numeri.

Quanti creditori devono essere d’accordo? Tutti?

No: nel modello ordinario basta il 60% dei crediti, e ci sono varianti con soglie diverse. Le percentuali si calcolano sull’ammontare dei crediti, non sul numero delle teste. Se l’impresa ha debiti complessivi per 1,2 milioni, servono adesioni per almeno 720.000 euro.

Le varianti sono tre e conviene conoscerle bene.

La prima è l’accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia scende al 30% se il debitore rinuncia a chiedere la moratoria per i creditori estranei e non ha chiesto misure protettive (o vi ha rinunciato). In pratica, chi non firma deve essere pagato alle scadenze originarie, senza il “respiro” di 120 giorni.

La seconda è l’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti dell’accordo si estendono anche ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria, a patto che nella categoria abbia aderito almeno il 75% dei crediti, che tutti i creditori siano stati informati dell’avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e che i non aderenti vengano soddisfatti in misura non inferiore a quanto riceverebbero in liquidazione giudiziale. C’è poi un’ipotesi speciale per banche e intermediari finanziari quando il loro credito rappresenta almeno la metà dell’indebitamento complessivo.

La terza non è una variante di soglia, ma un meccanismo correttivo: se l’adesione dell’Erario o degli enti previdenziali è determinante per raggiungere la percentuale e manca, il tribunale può omologare lo stesso in presenza delle condizioni dell’art. 63 (ne parliamo sotto).

Chi non aderisce e non rientra in una categoria vincolata resta “estraneo” e va pagato per intero: entro 120 giorni dall’omologazione se il suo credito è già scaduto, entro 120 giorni dalla scadenza se non lo è ancora (art. 57, comma 3).

Entro quando conviene muoversi? Posso aspettare di vedere come va la stagione?

Può aspettare, ma ogni mese perso restringe le opzioni. La legge consente l’accordo sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza, quindi non esiste un termine tecnico di decadenza. Esistono però limiti pratici molto concreti.

Il primo è il piano: l’accordo si regge su un piano attestato che deve dimostrare di poter pagare per intero gli estranei e rispettare gli impegni con gli aderenti. Più si attende, più crescono interessi, sanzioni, decreti ingiuntivi, e più difficile diventa trovare risorse credibili.

Il secondo sono le azioni dei creditori. Un pignoramento sui conti, o peggio sui beni strumentali, può fermare l’attività in pochi giorni. Le misure protettive servono proprio a evitarlo, ma vanno chieste con un progetto già avviato e un’attestazione sulle trattative.

Il terzo, specifico del settore, riguarda l’impianto. L’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ha una durata decennale e il rinnovo va chiesto con congruo anticipo (le autorizzazioni prevedono tipicamente una domanda almeno 180 giorni prima della scadenza). Presentarsi al rinnovo con garanzie finanziarie scadute o con un’impresa in dissesto conclamato è una combinazione pericolosa. Un accordo omologato, al contrario, dimostra che l’impresa ha un percorso di risanamento verificato da un tribunale.

In sintesi: il momento giusto è quando i conti iniziano a non tornare, non quando arriva il primo atto di pignoramento. Anche l’art. 3 CCII impone all’imprenditore di dotarsi di assetti idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi.


Da dove si parte in pratica? Devo andare subito in tribunale?

No, si parte dai numeri e dalle trattative, il tribunale arriva dopo. Il primo passo è una fotografia fedele dell’impresa: situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, elenco dei beni, contratti in corso (leasing, noleggi, locazione dell’area), stato delle autorizzazioni ambientali e delle relative garanzie.

Da questa fotografia si costruisce il piano. L’art. 57, comma 2, CCII richiede che l’accordo indichi gli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione e che il piano sia redatto secondo le modalità dell’art. 56 (quelle dei piani attestati di risanamento). Per un’autodemolizione, il piano deve dire in modo credibile quanti veicoli fuori uso si prevede di ritirare, quanto materiale si recupera e a che prezzo si vende, come si coprono i costi di smaltimento dei rifiuti non recuperabili, quali investimenti sono indispensabili per restare conformi alle prescrizioni autorizzative.

Poi si individua il professionista indipendente, l’attestatore. Il suo compito (art. 57, comma 4) è certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, oltre all’idoneità dell’accordo a pagare integralmente gli estranei nei termini di legge. Deve essere davvero indipendente: non può aver lavorato per l’impresa negli anni precedenti.

In parallelo si aprono le trattative. Con le banche si discute di riscadenzamento, consolidamento, riduzione dei tassi; con le società di leasing di rimodulazione dei canoni; con i fornitori strategici (trasportatori, frantumatori, impianti di destinazione del fluff) di stralci e piani di rientro compatibili con la prosecuzione dei rapporti. Se c’è debito tributario o contributivo rilevante, si prepara la proposta di transazione fiscale.

Solo quando le adesioni sono raccolte (o quando si vuole chiedere protezione durante la trattativa) si deposita il ricorso. I passaggi successivi sono riassunti nella tabella che trova più sotto.

Mentre tratto con i creditori, la banca può pignorarmi i conti?

Sì, a meno che lei non chieda e ottenga le misure protettive. Le trattative, di per sé, non bloccano nessuno. Per fermare le azioni esecutive e cautelari serve una richiesta specifica al tribunale.

L’art. 54, comma 3, CCII consente di chiedere le misure protettive anche nel corso delle trattative, prima di formalizzare l’accordo. Occorre depositare, oltre ai documenti richiesti dall’art. 39, una proposta di accordo accompagnata da un’attestazione del professionista indipendente: questi deve dichiarare che sulla proposta sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare il pagamento integrale dei creditori con cui non si tratta o che hanno rifiutato di trattare. La disposizione vale anche per gli accordi a efficacia estesa.

La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese e, dalla pubblicazione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Il tribunale poi conferma o revoca le misure con un proprio provvedimento e ne fissa la durata. La durata iniziale è limitata e le proroghe sono possibili, ma entro un tetto complessivo stabilito dal Codice (art. 8 CCII): non si tratta di uno scudo illimitato.

Attenzione a due aspetti. Il primo: chiedere misure protettive preclude l’accordo agevolato al 30%, che presuppone proprio la rinuncia a queste misure. Il secondo: le misure devono essere funzionali alle trattative, e il tribunale può revocarle se emerge che vengono usate in modo abusivo o che le trattative non hanno prospettive.

Per un’impresa che incassa ogni settimana dalla vendita del materiale recuperato, un pignoramento dei conti equivale a fermare l’impianto: per questo la valutazione sulle misure protettive va fatta subito, non a trattative avanzate.

Come si deposita la domanda di omologazione e cosa succede dopo?

Si deposita un ricorso in tribunale, lo si pubblica nel registro delle imprese e da lì partono i termini per le opposizioni. Il procedimento segue le regole unitarie degli articoli 40 e 48 CCII.

Il ricorso è accompagnato dall’accordo sottoscritto, dal piano, dall’attestazione e dalla documentazione dell’art. 39 (bilanci, scritture, elenchi dei creditori e dei beni, dichiarazioni fiscali, stato delle esecuzioni). L’accordo viene iscritto nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. La tempistica tra deposito e iscrizione non è un dettaglio: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34837 del 29 dicembre 2024 (resa nel regime della legge fallimentare), ha ribadito la necessità che l’iscrizione nel registro delle imprese avvenga entro il termine fissato dal giudice.

Dalla pubblicazione, i creditori e qualunque interessato hanno 30 giorni per proporre opposizione (art. 48, comma 4). Il tribunale fissa un’udienza, sente le parti e, se nominato, il commissario giudiziale; può disporre anche d’ufficio mezzi istruttori. All’esito decide con sentenza, omologando o rigettando.

Qui c’è un punto che sorprende molti imprenditori: il controllo del tribunale non è una formalità. Con la sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026 la Cassazione ha chiarito che il giudice può verificare, anche d’ufficio, che gli accordi siano stati effettivamente conclusi, e che il commissario giudiziale può essere incaricato di riferire su ogni aspetto rilevante, compresa la fattibilità già attestata dal professionista.

Contro la sentenza si propone reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni (art. 51 CCII) e poi, eventualmente, ricorso per cassazione. Tutti i passaggi sono nella tabella qui sotto.

FaseAttoTermineDavanti a chi
PreparazionePiano economico-finanziario e documenti art. 39Nessun termine legale; il prima possibileImpresa e consulenti
AttestazioneRelazione del professionista indipendentePrima del depositoAttestatore indipendente
Protezione (eventuale)Istanza di misure protettive con attestazione trattative al 60%In qualsiasi momento delle trattativeTribunale competente
Transazione fiscale (eventuale)Proposta ad Agenzia Entrate, AdER ed enti previdenzialiDa presentare in modo che i 90 giorni per l’adesione siano decorsi prima del deposito dell’omologaUffici competenti
DepositoRicorso per omologazione con accordo, piano e attestazioneDopo aver raccolto le adesioniTribunale
PubblicitàIscrizione dell’accordo nel registro delle impreseContestuale al deposito, nei termini fissatiRegistro delle imprese
OpposizioniAtto di opposizione dei creditori o interessati30 giorni dall’iscrizioneTribunale
DecisioneSentenza di omologazione o di rigettoDopo udienza e istruttoriaTribunale
Pagamento estraneiPagamento integrale dei non aderenti120 giorni dall’omologa (crediti scaduti) o dalla scadenza (non scaduti)
ImpugnazioneReclamo30 giorni dalla notificazione della sentenzaCorte d’appello
LegittimitàRicorso per cassazione30 giorni dalla notificazione della sentenza d’appelloCorte di cassazione

Una nota sui termini: per i procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) di regola non opera. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26690 del 3 ottobre 2025, lo ha ricordato a proposito dei 30 giorni per impugnare la sentenza d’appello in materia di liquidazione giudiziale. Chi confida nel “mese di agosto che non conta” rischia di perdere l’impugnazione.

Ho debiti con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS: posso inserirli nell’accordo?

Sì, con la transazione fiscale e contributiva dell’art. 63 CCII, ma seguendo un percorso rigido. Il debito tributario non è liberamente trattabile: l’Amministrazione può ridurlo o dilazionarlo solo nei casi e nei modi che la legge prevede.

La proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi, contributi e accessori va presentata agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione per i carichi affidati, enti previdenziali), corredata dalla documentazione richiesta e dall’attestazione del professionista indipendente, che per questa parte deve riguardare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il nuovo testo dell’art. 63, riscritto dal correttivo del 2024, disciplina anche i tempi: l’Amministrazione ha un termine di 90 giorni per esprimere l’adesione. I tribunali sono molto attenti al rispetto di questa sequenza; alcune pronunce di merito hanno respinto domande depositate prima che quel termine fosse decorso, in assenza di adesione.

Se l’Erario aderisce, il suo credito entra nell’accordo come quello di qualunque altro aderente. Se non aderisce, due strade: o l’accordo raggiunge comunque le percentuali senza di lui, e allora l’Erario diventa creditore estraneo da pagare per intero nei 120 giorni (spesso impossibile); oppure la sua adesione è determinante e allora si può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa, il cosiddetto cram down fiscale, di cui parliamo nella risposta successiva.

Per le autodemolizioni il tema è centrale: IVA non versata nei periodi di calo dei prezzi del ferro, ritenute, contributi sui dipendenti addetti allo smontaggio e alla movimentazione. Senza una transazione fiscale ben costruita, molti piani di settore non stanno in piedi.

Sul piano del regime temporale, il Tribunale di Vasto (24 dicembre 2024) ha chiarito che il nuovo art. 63 si applica alle proposte di transazione presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo, il 28 settembre 2024, mentre le domande anteriori restano soggette alla disciplina previgente. È un dettaglio che conta per chi aveva già avviato il percorso.

Se l’Agenzia delle Entrate dice di no, è tutto finito?

No, il “no” dell’Erario può essere superato, ma solo se ricorrono insieme condizioni precise. Il cram down fiscale non è un potere generico del giudice di sostituirsi all’Amministrazione: è un meccanismo che la legge attiva quando il piano supera alcuni test.

Nel testo vigente dell’art. 63 CCII il tribunale omologa anche in mancanza di adesione (compreso il voto contrario) dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per raggiungere le percentuali degli articoli 57 e 60 e ricorrono congiuntamente queste condizioni: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti; il soddisfacimento del creditore pubblico non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale alla data della proposta; il soddisfacimento dei crediti pubblici è almeno pari al 50% del loro ammontare. Quando invece gli altri aderenti non arrivano al quarto, la norma prevede un’ipotesi alternativa più severa, con una soglia minima di soddisfacimento più alta (60%) e limiti alla dilazione. Sono soglie innalzate dal correttivo rispetto alla disciplina transitoria del 2023, e il loro calcolo va verificato caso per caso sul testo vigente alla data della proposta.

Ci sono poi due limiti affermati di recente dalla Cassazione. Il primo: il cram down presuppone un vero accordo con creditori diversi da quelli pubblici. Non si può chiedere l’omologa di una “transazione fiscale travestita” in cui l’unico debito ristrutturato è quello con l’Erario; senza altri accordi, non si può nemmeno stabilire se l’adesione pubblica sia davvero determinante (principio affermato da un’ordinanza del 16 marzo 2026, n. 5918, nel regime anteriore al correttivo). Il secondo: con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 la Corte ha confermato la valutazione di abuso dello strumento in un caso in cui i creditori privati coinvolti erano irrisori e l’operazione mirava, in sostanza, solo ad azzerare il debito fiscale.

Dall’altra parte, il giudice non può trasformare il cram down in un esame sulla “meritevolezza” dell’imprenditore basato sul suo passato fiscale: lo ha precisato, per il concordato preventivo, l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Conta la struttura dell’accordo, non il giudizio morale sul debitore.


E se l’autodemolizione è una società con due soci che hanno firmato fideiussioni personali?

L’accordo protegge la società, non automaticamente i fideiussori: questo va messo in conto fin dall’inizio. È una delle domande più frequenti, perché nelle piccole società del settore quasi sempre i soci hanno garantito personalmente mutui, fidi e leasing.

La regola generale dell’art. 59 CCII è che, salvo patto contrario, i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Tradotto: se la banca aderisce all’accordo accettando un taglio del 30% sul credito verso la società, nulla le impedisce, in assenza di una pattuizione diversa, di chiedere la differenza al socio fideiussore.

Per questo, nella trattativa con le banche, la sorte delle garanzie personali va negoziata espressamente: liberazione dei fideiussori a fronte del pagamento concordato, riduzione proporzionale delle garanzie, oppure impegno a non escuterle finché l’accordo è regolarmente eseguito. Sono clausole che vanno scritte bene, perché il fideiussore non è parte del procedimento di omologazione allo stesso modo della società.

Il tema è emerso anche in giurisprudenza: la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza del 30 giugno 2025, si è occupata dei presupposti del cram down in un accordo con transazione fiscale e degli effetti che ne derivano nei confronti dei fideiussori del debito. È il segnale che il profilo delle garanzie non è marginale, e che la struttura dell’accordo può cambiare molto la posizione personale dei soci.

Se i soci hanno a loro volta debiti personali non sostenibili, bisogna valutare anche la loro posizione con gli strumenti del sovraindebitamento: ristrutturare la società e lasciare i soci esposti senza una strategia coordinata significa risolvere metà del problema.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento: “Nelle piccole società la crisi dell’impresa e quella dei soci garanti sono due facce della stessa medaglia; vanno affrontate con una sola strategia, non con due pratiche separate.”

Vale anche se ho dieci banche e i fornitori sono tutti piccoli? Posso “vincolare” chi non firma?

Sì, con l’accordo a efficacia estesa, ma a condizioni che la Cassazione ha appena reso più stringenti. L’art. 61 CCII permette di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti della stessa categoria, se in quella categoria ha aderito almeno il 75% dei crediti.

Il caso tipico è proprio quello dell’impresa con molti rapporti bancari: otto istituti su dieci accettano il riscadenzamento, due resistono. Senza efficacia estesa, quei due restano estranei da pagare per intero entro 120 giorni; con l’efficacia estesa, subiscono lo stesso trattamento della categoria, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. L’art. 61, comma 5, prevede un’ipotesi speciale quando i debiti verso banche e intermediari finanziari sono almeno la metà dell’indebitamento complessivo.

I paletti sono però seri. La sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026, primo arresto di legittimità sull’istituto, ha stabilito che le categorie devono essere formate con criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, mutuando le regole elaborate per le classi del concordato: non si possono creare “mega categorie” che mescolano creditori diversi solo per raggiungere il 75%. Lo stesso principio vale per l’informazione: tutti i creditori della categoria devono essere stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi.

La giurisprudenza di merito si muove nella stessa direzione: il Tribunale di Venezia (24 giugno 2025) ha analizzato i presupposti di omologa, le percentuali e il grado di soddisfazione di non aderenti ed estranei; il Tribunale di Ferrara (30 ottobre 2025, n. 64) ha omologato un accordo a efficacia estesa nato senza soluzione di continuità da un percorso di composizione negoziata.

Per i fornitori piccoli e frammentati (officine, trasportatori, conferitori occasionali) l’efficacia estesa è meno utile: spesso conviene pagarli integralmente come estranei e concentrare la ristrutturazione su banche, leasing ed Erario.

E se il debito più grosso è un leasing sulla pressa o sulla cesoia, cosa succede al macchinario?

Il leasing si può rinegoziare nell’accordo, ma il macchinario resta della società di leasing finché il contratto non è riscattato. È un punto delicato perché, in un’impresa di recupero rottami, la pressa-cesoia, il caricatore con polipo o il sistema di pesatura non sono sostituibili dall’oggi al domani.

La società di leasing è un creditore come gli altri ai fini delle percentuali e può aderire all’accordo accettando una rimodulazione dei canoni, un allungamento della durata, la rinuncia agli interessi di mora o un riscatto a condizioni diverse. Se aderisce, il contratto prosegue alle nuove condizioni. Se non aderisce, il credito per canoni scaduti va trattato come quello di un estraneo, e resta sul tavolo il rischio di risoluzione del contratto e restituzione del bene.

Durante le trattative, le misure protettive impediscono le azioni esecutive e cautelari, ma non trasformano il bene in proprietà dell’impresa. Per questo il piano deve prevedere le risorse per mantenere in vita i contratti di leasing indispensabili all’attività, o per sostituirli con soluzioni alternative credibili.

Un profilo spesso trascurato riguarda i beni gravati da ipoteca o privilegio: i creditori garantiti hanno diritto a un trattamento che rispetti le cause di prelazione, e nell’efficacia estesa non possono essere messi nella stessa categoria dei chirografari. Anche in questo la sentenza n. 2817/2026 è stata netta.

Infine l’area: molte autodemolizioni operano su terreni in locazione. Il contratto di locazione non si “ristruttura” in tribunale; se ci sono canoni arretrati, il locatore va coinvolto nella trattativa, perché un’azione di sfratto metterebbe in discussione la stessa autorizzazione dell’impianto, legata a quel sito.


Rischio di perdere l’impresa e l’autorizzazione dell’impianto?

Il rischio esiste, ma è molto più alto se non si fa nulla che se si imbocca un percorso di ristrutturazione. Diciamolo con onestà: l’accordo non è una garanzia di salvezza. Se il tribunale rigetta l’omologa, o se l’accordo omologato non viene eseguito, l’impresa insolvente resta esposta alla liquidazione giudiziale.

Detto questo, l’accordo di per sé non comporta la perdita della gestione. L’imprenditore resta alla guida dell’azienda, continua a ritirare veicoli, a smontare, a vendere materiale. Non c’è uno spossessamento come nella liquidazione giudiziale.

Quanto all’autorizzazione: l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi non è, in sé, causa di revoca dell’autorizzazione ambientale. L’autorizzazione dipende dal rispetto delle prescrizioni tecniche, delle garanzie finanziarie e dei requisiti previsti dalla normativa di settore (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 sui veicoli fuori uso). Il vero pericolo per l’autorizzazione non è l’accordo, ma il dissesto che l’accordo cerca di fermare: garanzie non rinnovate, adeguamenti non eseguiti, adempimenti di tracciabilità trascurati per mancanza di personale o risorse.

Per questo, in un piano per il settore, le spese di conformità ambientale non si tagliano: vanno previste come costi prioritari, allo stesso livello degli stipendi.

Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensa, se sono già arrivati decreti ingiuntivi o pignoramenti; abbastanza, se ancora non è successo. Non esiste un termine unico, ma esistono segnali che indicano che la finestra si sta chiudendo.

Il primo è l’avvio di esecuzioni sui conti correnti o sui crediti verso i clienti (fonderie, commercianti di metalli): da quel momento ogni settimana senza misure protettive erode la liquidità necessaria a finanziare il piano. Il secondo è la presentazione di un ricorso per liquidazione giudiziale da parte di un creditore o del pubblico ministero: lo strumento di regolazione è ancora possibile, ma i tempi si stringono moltissimo e il tribunale valuta con attenzione le iniziative tardive. Il terzo sono le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, AdER), che il Codice prevede quando il debito supera determinate soglie: sono un campanello d’allarme che non va ignorato.

Per preparare un accordo servono, realisticamente, alcuni mesi: raccolta dei dati, redazione del piano, attestazione, trattative, eventuale proposta di transazione fiscale con i suoi 90 giorni. Chi inizia quando il primo pignoramento è già notificato lavora in affanno; chi inizia quando i ritardi sono ancora gestibili ha molte più carte da giocare.

Se il tempo è poco, la composizione negoziata della crisi può essere il ponte: consente di chiedere misure protettive e di trattare con l’assistenza di un esperto, per poi approdare a un accordo di ristrutturazione.

E se alla fine il tribunale non omologa? Ho buttato soldi e tempo?

Non necessariamente: il lavoro fatto resta utilizzabile, ma bisogna saper reagire in fretta. Il rigetto dell’omologa non chiude tutte le porte.

In primo luogo si può proporre reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni. Attenzione, però, alla legittimazione: con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026 la Cassazione ha precisato che il reclamo contro la sentenza sull’omologazione spetta a chi è stato parte formale del giudizio di omologa, cioè a chi ha proposto opposizione, e che neppure l’Erario o l’INPS destinatari del cram down possono reclamare se non hanno partecipato, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. In senso analogo, per l’accordo a efficacia estesa, la Corte d’appello di Firenze (7 marzo 2025) ha escluso il reclamo del creditore non aderente che, pur informato, non si era opposto.

In secondo luogo, i motivi del rigetto sono spesso correggibili: categorie mal costruite, una transazione fiscale depositata troppo presto, un’attestazione lacunosa. Il piano, i dati e le trattative svolte possono confluire in una nuova domanda o in uno strumento diverso, come il concordato preventivo in continuità.

Il limite reale è il tempo: se nel frattempo pende una domanda di liquidazione giudiziale, il margine per ripartire si riduce. Per questo, quando l’omologa è a rischio, conviene preparare un piano alternativo prima della decisione, non dopo.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati inventati ma realistici, costruiti per mostrare come si ragiona sui numeri. Non si riferiscono a casi reali.

Ipotesi 1 — Srl di autodemolizione con debito fiscale rilevante e cram down

Situazione di partenza: debiti complessivi per 1.847.300 €, così ripartiti: banche 812.400 €; società di leasing (pressa-cesoia e caricatore) 77.650 €; fornitori (trasporti, smaltimento, ricambi) 296.750 €; Erario (IVA e imposte dirette) 541.900 €; INPS 118.600 €. L’impresa ha ricavi ben superiori a 200.000 € e non è imprenditore minore. Il piano è in continuità.

Adesioni raccolte: banche 812.400 € + leasing 77.650 € + fornitori per 187.200 € = 1.077.250 €, pari al 58,3% dei crediti. Mancano pochi punti per il 60%.

Transazione fiscale: proposta all’Agenzia delle Entrate presentata il 3 febbraio 2026, con pagamento del 52% del debito erariale (281.788 €) in rate pluriennali. Il 4 maggio 2026 i 90 giorni sono decorsi senza adesione. Con l’adesione dell’Erario le adesioni salirebbero a 1.619.150 €, cioè all’87,6%: l’adesione pubblica è quindi determinante.

Verifica delle condizioni del cram down: accordo non liquidatorio (continuità) → sì; altri aderenti pari al 58,3% dei crediti, sopra il quarto → sì; attestazione che in liquidazione giudiziale l’Erario otterrebbe circa il 21% → trattamento non deteriore → sì; soddisfacimento del 52%, sopra la soglia del 50% → sì.

Estranei: fornitori non aderenti per 109.550 € (296.750 − 187.200) e INPS per 118.600 €, totale 228.150 €, da pagare per intero. Il piano prevede la vendita di un’area non strumentale per 240.000 €, con incasso prima dell’omologa.

Sequenza: ricorso depositato l’11 maggio 2026, iscrizione nel registro delle imprese il 13 maggio, termine per le opposizioni al 12 giugno 2026. Ipotizzando l’omologa il 21 luglio 2026, i crediti estranei già scaduti vanno pagati entro il 18 novembre 2026 (120 giorni). → Se la proposta fosse stata depositata il 20 marzo, i 90 giorni non sarebbero decorsi all’11 maggio e la domanda di cram down rischierebbe il rigetto.

Ipotesi 2 — Ditta di recupero metalli: minore o no? E accordo agevolato

Situazione di partenza: impresa individuale con debiti totali per 684.900 €. Negli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale tra 241.000 € e 287.400 €; ricavi di 176.300 €, 214.600 € e 193.800 €.

Verifica imprenditore minore: l’attivo è sotto i 300.000 €, ma i debiti (684.900 €) superano i 500.000 € e in un esercizio anche i ricavi hanno superato i 200.000 € → i requisiti non sono presenti congiuntamente → l’impresa non è minore e può accedere all’accordo ex art. 57.

Adesioni: le tre banche creditrici, per 231.300 €, accettano un riscadenzamento in 8 anni con riduzione degli interessi. 231.300 / 684.900 = 33,8%. Il 60% non c’è, ma il 30% sì.

Scelta: accordo agevolato ex art. 60. Condizioni: l’imprenditore non chiede misure protettive e rinuncia alla moratoria di 120 giorni per gli estranei. Conseguenza: i restanti creditori (453.600 €) vanno pagati alle scadenze originarie. Il piano regge perché gran parte di quel debito è a medio termine (un mutuo chirografario non aderente in regolare ammortamento) e i fornitori scaduti sono pochi.

→ Se invece un creditore avesse già avviato un pignoramento sui conti, la rinuncia alle misure protettive renderebbe l’agevolato molto rischioso: la strada più prudente sarebbe l’accordo ordinario con istanza ex art. 54, comma 3, cercando di portare le adesioni al 60%.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Il mio accordo reggerà anche davanti agli obblighi ambientali e alle garanzie dell’impianto, per tutta la durata del piano?”

È la domanda che quasi nessun titolare di autodemolizione pone, perché la crisi viene percepita come un problema di banche e di tasse. Invece, nel settore dei rifiuti, esiste un creditore silenzioso che non firma accordi: la conformità dell’impianto.

Un piano di ristrutturazione dura spesso cinque, sette o più anni. Nel frattempo l’autorizzazione unica può arrivare a scadenza e dover essere rinnovata; le garanzie finanziarie richieste dalla normativa regionale per gli impianti di gestione dei rifiuti vanno mantenute o rinnovate; le prescrizioni possono imporre investimenti (impermeabilizzazioni, reti di raccolta delle acque, coperture); gli adempimenti di tracciabilità dei rifiuti richiedono personale e sistemi informatici aggiornati.

Se il piano non prevede queste voci, succede una cosa semplice: l’accordo viene omologato, i creditori vengono pagati per un anno o due, poi arriva una prescrizione non rispettata o una garanzia non rinnovata, l’attività si ferma e l’accordo va in esecuzione impossibile. A quel punto la situazione è peggiore di prima.

C’è anche un risvolto processuale. Il tribunale, e l’eventuale commissario giudiziale, valutano la fattibilità del piano. Come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 2817/2026, il giudice può farsi riferire su ogni aspetto rilevante, anche su quanto già attestato. Un piano che ignora i costi di conformità dell’impianto è un piano che si espone a rilievi sulla fattibilità.

La risposta corretta, quindi, è costruire il piano partendo dall’autorizzazione e non dai debiti: prima si calcola quanto costa restare legalmente operativi per tutta la durata del piano, poi si stabilisce quanto resta per i creditori. È un ordine di ragionamento controintuitivo, ma è l’unico che protegge davvero l’impresa e, di riflesso, gli stessi creditori.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più utili per chi deve ristrutturare i debiti di un’impresa del settore con un accordo omologato. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui conta.

1. Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 aprile 2018, n. 9087 Principio: gli accordi di ristrutturazione, pur nascendo da una trattativa privata, hanno natura di procedura concorsuale, perché incidono sulla posizione di tutti i creditori e prevedono un controllo giudiziale. Rilevanza: spiega perché all’accordo si applicano protezioni tipiche delle procedure (esenzioni, misure protettive) e perché il tribunale ne verifica i presupposti con attenzione.

2. Cass. civ., Sezioni Unite, 25 marzo 2021, n. 8504 Principio: le controversie sull’adesione dell’Amministrazione alla transazione fiscale nell’ambito degli strumenti concorsuali spettano al giudice ordinario della procedura, non al giudice tributario. Rilevanza: chi vuole contestare il diniego dell’Erario lo fa nel giudizio di omologazione, non con un ricorso tributario separato.

3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 dicembre 2024, n. 34837 Principio: l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice (fattispecie nata da una domanda prenotativa nel regime della legge fallimentare). Rilevanza: i passaggi pubblicitari non sono formalità; un ritardo può compromettere l’accesso allo strumento.

4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 3 ottobre 2025, n. 26690 Principio: il termine di 30 giorni per impugnare la sentenza d’appello in materia di liquidazione giudiziale non beneficia della sospensione feriale. Rilevanza: nei procedimenti della crisi i termini corrono anche dal 1 al 31 agosto; un errore di calcolo può far perdere la difesa.

5. Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 febbraio 2026, n. 2817 Principio: negli accordi a efficacia estesa le categorie devono essere omogenee per posizione giuridica e interessi economici; il tribunale può verificare, anche d’ufficio, l’effettiva conclusione degli accordi e può incaricare il commissario giudiziale di riferire su ogni aspetto, fattibilità compresa. Rilevanza: vieta categorie “di comodo” per raggiungere il 75% e rafforza il controllo sul piano; decisiva per imprese con molte banche creditrici.

6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: costituisce uso distorto dell’accordo con transazione fiscale un’operazione costruita solo per abbattere il debito erariale, con creditori privati coinvolti in misura simbolica; la valutazione dell’abuso spetta al giudice di merito. Rilevanza: l’accordo deve ristrutturare davvero l’indebitamento complessivo, non essere un contenitore per la sola falcidia fiscale.

7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5948 Principio: può reclamare contro la sentenza sull’omologazione solo chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione; ne sono privi anche Agenzia delle Entrate e INPS destinatari del cram down che non vi abbiano partecipato, salvo un vizio procedurale che lo abbia impedito. Rilevanza: per i creditori (e per l’Erario) la partita si gioca con l’opposizione nei 30 giorni; per il debitore, un’omologa non opposta è più stabile.

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918 Principio: nel regime anteriore al correttivo del 2024, il cram down sul creditore pubblico presuppone un accordo già esistente con altri creditori, anche se insufficiente a raggiungere le percentuali; senza di esso non si può verificare se l’adesione pubblica sia determinante. Rilevanza: non è possibile ottenere l’omologa di una transazione che coinvolga solo l’Erario.

9. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723 Principio: nel cram down fiscale (in quel caso nel concordato preventivo) il giudice verifica i presupposti di legge, in particolare la convenienza rispetto alla liquidazione, senza aggiungere un giudizio autonomo sulla meritevolezza del debitore per le sue condotte passate. Rilevanza: un passato fiscale difficile non preclude di per sé la ristrutturazione, se la proposta rispetta i requisiti normativi.

10. Corte d’appello di Firenze, Sez. II civ., 7 marzo 2025 Principio: nell’accordo a efficacia estesa, il creditore non aderente che, informato, non propone opposizione non è legittimato a reclamare contro l’omologazione. Rilevanza: conferma l’importanza della corretta informazione ai creditori e della fase delle opposizioni.

11. Corte d’appello di Brescia, Sez. I civ., 30 giugno 2025 Principio: la Corte ha esaminato i presupposti per l’accoglimento del cram down in un accordo con transazione fiscale e gli effetti che l’omologa produce verso i fideiussori del debito. Rilevanza: nelle piccole società del settore i soci sono quasi sempre garanti; la struttura dell’accordo incide sulla loro posizione.

12. Tribunale di Venezia, Sez. I, 24 giugno 2025 Principio: il tribunale ha delineato i presupposti di omologa dell’accordo a efficacia estesa, con riguardo alle percentuali di adesione e al grado di soddisfazione di non aderenti ed estranei. Rilevanza: guida pratica sulle verifiche numeriche che il piano deve superare.

13. Tribunale di Ferrara, 30 ottobre 2025, n. 64 Principio: omologato un accordo a efficacia estesa che proseguiva senza soluzione di continuità un percorso di composizione negoziata della crisi. Rilevanza: mostra la combinazione tra trattativa assistita dall’esperto e accordo omologato, spesso ideale per imprese di medie dimensioni.

14. Tribunale di Vasto, 24 dicembre 2024 Principio: il nuovo art. 63 CCII introdotto dal correttivo si applica alle proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024; alle precedenti si applica la disciplina anteriore. Nel caso concreto il tribunale ha omologato con cram down un accordo fermo al 59,32% di adesioni. Rilevanza: fondamentale per stabilire quali soglie e condizioni valgono per la propria proposta.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco, punto per punto, cosa fa lo Studio Monardo quando un’autodemolizione o un’impresa di recupero rottami ci chiede di valutare un accordo di ristrutturazione.

  1. Verifichiamo se l’impresa è imprenditore minore, ricostruendo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi rilevanti secondo i criteri dell’art. 2 CCII, per stabilire se la via è l’accordo ex art. 57 o uno strumento del sovraindebitamento.
  2. Mappiamo tutti i creditori per natura e rango: banche, leasing, fornitori, Erario, AdER, INPS, locatore dell’area, distinguendo privilegiati, ipotecari e chirografari, per simulare le percentuali di adesione possibili.
  3. Analizziamo i rapporti bancari e i contratti di leasing con lo staff specializzato in diritto bancario, per individuare eventuali contestazioni utili a riequilibrare la trattativa.
  4. Costruiamo con i commercialisti dello staff la proposta di transazione fiscale e contributiva, controllando la sequenza dei 90 giorni e le condizioni del cram down vigenti per la data della proposta.
  5. Impostiamo il piano partendo dai costi di conformità dell’impianto: autorizzazione unica, garanzie finanziarie, prescrizioni tecniche e adempimenti di tracciabilità, prima di determinare quanto resta ai creditori.
  6. Conduciamo le trattative con banche, leasing e fornitori strategici, negoziando anche la sorte delle fideiussioni personali dei soci.
  7. Predisponiamo l’istanza di misure protettive ex art. 54, comma 3, quando le azioni esecutive minacciano conti o beni strumentali.
  8. Scegliamo il modello di accordo più adatto (ordinario, agevolato, a efficacia estesa) e, per l’efficacia estesa, formiamo categorie omogenee conformi ai principi della Cassazione.
  9. Redigiamo e depositiamo il ricorso per omologazione, curiamo l’iscrizione nel registro delle imprese e gestiamo le opposizioni e l’udienza.
  10. Seguiamo le impugnazioni: reclamo in Corte d’appello e ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le dinamiche della trattativa con i creditori, i tempi e le aspettative delle banche, il modo in cui un percorso di composizione negoziata può trasformarsi in un accordo omologato. Per le imprese che risultano minori, o per i soci garanti con debiti personali, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC.

C’è poi la continuità: la strategia che imposta l’analisi iniziale è la stessa che viene difesa in tribunale, in Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione, dallo stesso difensore. Nessun cambio di mano, nessuna ricostruzione del fascicolo da zero nel momento più delicato.

E c’è il lavoro di squadra: avvocati e commercialisti operano insieme sullo stesso caso, perché in un accordo di ristrutturazione il piano economico, la transazione fiscale e la strategia legale non si possono separare.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi chiave. Primo: l’accordo di ristrutturazione è accessibile a molte più autodemolizioni di quanto si creda, ma solo dopo aver verificato con precisione di non essere imprenditore minore. Secondo: il debito con l’Erario si può trattare anche contro il suo parere, purché l’accordo coinvolga davvero gli altri creditori e rispetti le soglie e le sequenze dell’art. 63; le scorciatoie vengono sanzionate come abuso. Terzo: nel settore dei rifiuti il piano deve partire dall’impianto, perché un accordo che non garantisce la conformità dell’autorizzazione per tutta la sua durata è destinato a fallire in esecuzione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente al punto d’incontro delle competenze certificate dell’Avvocato: l’accordo omologato è l’approdo naturale della negoziazione con i creditori che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; banche, leasing ed Erario si affrontano con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; e l’eventuale contenzioso sull’omologa può essere seguito fino in Cassazione da un avvocato cassazionista.

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