Accordo di ristrutturazione, composizione negoziata o concordato: la strada giusta per un club indebitato
Una società sportiva professionistica schiacciata da debiti con il Fisco, l’INPS, le banche e i fornitori può davvero salvarsi con un accordo di ristrutturazione, oppure le conviene imboccare un’altra strada tra quelle offerte dal Codice della crisi d’impresa? È la domanda che si pongono amministratori, soci e investitori quando i conti non tornano più e la stagione successiva si avvicina. Non esiste una risposta valida per tutti i club, ed è proprio questo il punto: la scelta dello strumento dipende dalla composizione del debito, dal calendario federale e dal peso dei creditori pubblici.
Il tema ha una peculiarità che lo rende diverso da qualsiasi altra crisi d’impresa: una società di calcio (o di altra disciplina professionistica) non risponde soltanto al tribunale, ma anche all’ordinamento sportivo, che fissa termini perentori per le licenze nazionali, vieta alcune forme di risanamento e sanziona perfino il ricorso a strumenti pienamente legittimi per il diritto dello Stato. Ne derivano bivi reali, nei quali l’opzione migliore sul piano concorsuale può rivelarsi la peggiore sul piano sportivo, e viceversa.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per ragioni che derivano direttamente dalle competenze certificate del suo titolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio al percorso di composizione negoziata che ha rappresentato, nel calcio italiano, uno dei modelli di risanamento più studiati. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si concentra il debito di un club (esposizioni bancarie e transazione fiscale), ed è avvocato cassazionista, requisito che consente di seguire l’eventuale reclamo contro l’omologa e il successivo ricorso fino all’ultimo grado.
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Il quadro di partenza: cosa accomuna tutte le strade
Prima di soppesare le singole opzioni, conviene fissare gli elementi che le accomunano, perché sono proprio questi a condizionare ogni valutazione successiva.
La società sportiva professionistica è un’impresa a tutti gli effetti
Le società che partecipano a campionati professionistici sono costituite in forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.) e svolgono attività d’impresa. La riforma dello sport contenuta nel D.Lgs. 36/2021, che ha preso il posto della storica legge n. 91 del 1981, non ha cambiato questo dato di fondo. Da ciò discende una conseguenza decisiva: al club in crisi si applica il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), con tutti i suoi strumenti di regolazione, e non la disciplina del sovraindebitamento pensata per consumatori, professionisti e imprese minori.
Il doppio binario: tribunale e federazione
Il secondo elemento comune è la convivenza tra due ordinamenti. Il tribunale verifica i presupposti dell’omologa secondo il CCII; la federazione sportiva, attraverso i propri organi di controllo (nel calcio, la Co.Vi.So.C.), verifica invece il rispetto dei requisiti per l’iscrizione ai campionati. Le vicende giudiziarie più recenti hanno chiarito che un provvedimento di omologa del tribunale non si sovrappone automaticamente ai termini perentori fissati dalla federazione: lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 30 agosto 2023, n. 8084, confermando l’esclusione di un club di Serie B nonostante l’accordo di ristrutturazione fosse stato omologato.
Le regole FIGC che delimitano il campo
Nel calcio, con i Comunicati Ufficiali n. 167/A e 168/A del 19 aprile 2023, la FIGC ha modificato gli articoli 16, 52, 85 e 90 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF). Il risultato è un perimetro piuttosto netto:
- il ricorso a uno strumento liquidatorio o in continuità aziendale indiretta (cioè con prosecuzione dell’attività da parte di un soggetto diverso) comporta la revoca dell’affiliazione;
- la cessione dell’azienda calcistica è ammessa solo nell’ambito della liquidazione giudiziale, a condizioni stringenti (tra cui sede nello stesso comune, adeguatezza finanziaria del cessionario e garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta per il debito sportivo trasferito);
- chi accede a uno strumento in continuità diretta deve depositare, ai sensi dell’art. 85 NOIF, un piano economico-finanziario asseverato che dimostri la capacità di operare fino al termine della stagione;
- dal 1° luglio 2024 l’art. 90 NOIF prevede il blocco degli acquisti di calciatori nelle sessioni di mercato che si tengono durante il procedimento di omologa e nelle due sessioni successive alla pubblicazione del provvedimento.
Le altre federazioni professionistiche hanno regolamenti propri, che vanno verificati caso per caso: le considerazioni che seguono assumono il calcio come riferimento principale perché è l’ambito in cui il confronto tra CCII e norme federali è stato più esplorato.
Il peso del debito pubblico
Terzo elemento comune: nelle società sportive una quota rilevante del passivo è normalmente rappresentata da tributi (ritenute, IVA) e contributi previdenziali. Tre società di calcio che nel 2023 hanno fatto ricorso all’accordo di ristrutturazione hanno ristrutturato complessivamente oltre 300 milioni di euro di debiti, di cui circa 165 milioni verso Erario ed enti previdenziali. Il trattamento di questi crediti, e la possibilità o meno di superare il dissenso dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, è spesso l’elemento dirimente nella scelta dello strumento.
Su queste basi comuni si innestano tre strade realmente percorribili da un club che voglia restare in campo: l’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e contributiva; la composizione negoziata della crisi; il concordato preventivo in continuità diretta.
Opzione 1 — L’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale e contributiva
In cosa consiste
L’accordo di ristrutturazione (artt. 57 e seguenti CCII) è un’intesa tra la società debitrice e una parte qualificata dei creditori, sottoposta all’omologazione del tribunale. Il Codice ne conosce tre varianti:
- accordo ordinario (art. 57): richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa, se i crediti sono già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se non ancora scaduti;
- accordo agevolato (art. 60): la soglia scende al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e non chiede misure protettive;
- accordo a efficacia estesa (art. 61): consente di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria omogenea, quando gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti di quella categoria.
Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Dentro l’accordo può operare la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63 CCII, che permette il pagamento parziale o dilazionato dei debiti verso Agenzia delle Entrate e INPS.
Il cram down fiscale oggi
Il cuore dell’opzione è la possibilità, per il tribunale, di omologare l’accordo anche senza l’adesione degli enti pubblici. La disciplina è però cambiata profondamente. Nel 2023 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato l’accordo di un club con una transazione al 5% del debito tributario e previdenziale. Oggi quella soluzione non sarebbe più riproducibile: dopo il D.L. 69/2023 e il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter), l’omologazione forzosa richiede, congiuntamente, che:
- l’adesione degli enti pubblici sia determinante per raggiungere le soglie;
- l’accordo non abbia natura liquidatoria;
- il trattamento proposto al Fisco e all’INPS non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista indipendente;
- se gli altri creditori aderenti rappresentano almeno il 25% dei crediti, il soddisfacimento dei crediti pubblici sia almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi;
- se gli altri aderenti sono meno del 25% (o mancano del tutto), la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare i 10 anni.
La giurisprudenza di legittimità del 2026 ha aggiunto un ulteriore limite: con l’ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365, la Cassazione ha escluso il cram down quando l’accordo con gli altri creditori è puramente simbolico e serve soltanto a imporre la falcidia del debito erariale.
Quando ha senso: tre scenari
- Debito concentrato su pochi grandi creditori privati (banche, società di factoring, un socio finanziatore) disposti a firmare: raggiungere il 60% è realistico e l’accordo resta snello.
- Forte esposizione verso Erario e INPS, con un piano in grado di garantire almeno il 50-60% del capitale dei tributi e dei contributi: il cram down diventa una leva concreta contro un eventuale diniego.
- Un investitore disposto ad accollarsi parte del debito o a immettere finanza nuova, rendendo la proposta agli enti pubblici oggettivamente più conveniente della liquidazione.
Come si esegue, in sintesi
La società predispone il piano, negozia con i creditori e deposita la proposta di transazione fiscale agli uffici competenti; decorso il termine per l’adesione degli enti (o dopo un loro diniego espresso), deposita il ricorso per l’omologa, eventualmente preceduto da una domanda con riserva e da misure protettive. Il tribunale fissa l’udienza, decide sulle opposizioni e omologa con sentenza reclamabile in Corte d’Appello e ricorribile in Cassazione.
I vantaggi
- È lo strumento che più di ogni altro consente di incidere sul debito fiscale e previdenziale con un meccanismo di superamento del dissenso pubblico.
- Coinvolge solo i creditori necessari: i fornitori strategici e i tesserati possono restare estranei ed essere pagati regolarmente.
- La società mantiene la piena gestione, senza commissario giudiziale.
- È in continuità diretta, quindi compatibile con il perimetro fissato dalle NOIF.
Il rovescio della medaglia
- L’omologa arriva al termine di un procedimento giudiziale, i cui tempi non coincidono con il calendario federale: è esattamente ciò che ha portato all’esclusione di un club nel 2023, quando il pagamento previsto dall’accordo è stato considerato tardivo rispetto al termine del 20 giugno fissato dalla FIGC.
- L’omologa forzosa può essere reclamata dagli enti pubblici, e la pendenza del reclamo pesa sulla valutazione federale.
- Le soglie del correttivo-ter rendono la falcidia molto meno profonda di un tempo.
- Scatta il blocco del mercato previsto dall’art. 90 NOIF.
- I creditori estranei vanno pagati per intero: se sono numerosi, la tenuta finanziaria del piano va verificata con attenzione.
Le pronunce a supporto
Oltre alla già citata Cass. n. 4365/2026, la Cassazione (sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918) ha ribadito che, nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa presupponeva comunque un accordo con creditori diversi da quelli pubblici. Con la sentenza 29 dicembre 2024, n. 34842, la Corte ha chiarito che anche nella transazione fiscale va rispettata la regola della priorità relativa nel trattamento dei crediti.
Profilo ideale di questa opzione: club con creditori privati concentrati e disponibili, esposizione pubblica rilevante ma un piano capace di offrire almeno il 50-60% del capitale di tributi e contributi, e un margine di tempo sufficiente a ottenere l’omologa prima delle scadenze per la licenza nazionale.
Opzione 2 — La composizione negoziata della crisi
In cosa consiste
La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII, erede del D.L. 118/2021) è un percorso stragiudiziale e riservato: l’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio, viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori e con eventuali investitori. Non c’è un giudice che dirige la procedura, ma il tribunale interviene per confermare o modificare le misure protettive e per autorizzare alcuni atti (ad esempio finanziamenti prededucibili).
L’incarico dell’esperto dura di regola 180 giorni dall’accettazione, con possibilità di prosecuzione alle condizioni previste dal Codice. Gli esiti possibili, elencati dall’art. 23 CCII, sono diversi: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato di risanamento, oppure il deposito di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione. È proprio quest’ultimo sbocco a rendere la composizione negoziata un’opzione distinta, ma non incompatibile, rispetto all’opzione 1.
La transazione fiscale dentro la composizione negoziata
Il correttivo-ter ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 23 CCII, che consente un accordo transattivo con le agenzie fiscali già durante la composizione. Va però soppesato con precisione: si tratta di un accordo puramente consensuale, senza alcun cram down, e che riguarda i soli debiti tributari. I debiti verso gli enti previdenziali restano esclusi dalla falcidia e possono essere dilazionati solo nei modi ordinari. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, ha sottolineato che questo accordo non va confuso con la transazione dell’art. 63 inserita in un accordo di ristrutturazione.
Quando ha senso: tre scenari
- Crisi reversibile ma con molti creditori (centinaia di fornitori, agenti, società di trasferimento): serve un tavolo ordinato e riservato, guidato da un terzo imparziale.
- Ricerca di un nuovo investitore o di un cambio di controllo che richiede tempo e riservatezza per non disperdere il valore del titolo sportivo.
- Rapporti con l’Agenzia delle Entrate ancora collaborativi, tali da far ritenere possibile un’adesione senza bisogno di forzature, con l’accordo di ristrutturazione tenuto come sbocco finale per rendere efficace lo stralcio.
Come si esegue, in sintesi
Istanza telematica con la documentazione contabile e un progetto di piano; nomina e accettazione dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive con successiva conferma giudiziale; trattative; individuazione dell’esito. Il caso della UC Sampdoria è il precedente più noto: il percorso di composizione negoziata, con oltre 400 creditori e un debito superiore ai 200 milioni, è sfociato in accordi di ristrutturazione depositati nell’agosto 2023 e omologati dal Tribunale di Genova il 13 ottobre 2023, con adesioni pari a circa il 75% dell’indebitamento. Secondo le ricostruzioni pubblicate, l’esito positivo delle trattative ha consentito al tribunale di omologare senza necessità di fissare udienza.
I vantaggi
- Riservatezza: l’istanza non è pubblicata nel registro delle imprese se non vengono chieste misure protettive, con minore impatto su sponsor, abbonati e mercato.
- La presenza dell’esperto indipendente aumenta la credibilità della società nei confronti dei creditori e degli enti.
- Grande flessibilità negli esiti: la società non è vincolata fin dall’inizio a una forma di soluzione.
- In dottrina si è osservato che la composizione negoziata, in sé, non rientra tra gli istituti colpiti dalle sanzioni dell’art. 90 NOIF: un aspetto da verificare sempre alla luce dei Comunicati Ufficiali vigenti nella stagione di riferimento.
Il rovescio della medaglia
- Nessun cram down né sul Fisco né sugli altri creditori: se gli enti pubblici non aderiscono, la composizione da sola non basta.
- I crediti INPS non sono falcidiabili in questa sede.
- Se l’esito è un accordo di ristrutturazione, si torna al procedimento di omologa e alle relative conseguenze federali in continuità diretta.
- I tempi, pur flessibili, possono allungarsi se le trattative sono numerose, e il calendario sportivo non attende.
- Una composizione che si chiude senza esito lascia la società con meno tempo e meno risorse per le alternative.
Le pronunce a supporto
La giurisprudenza di merito ha precisato il ruolo del tribunale nella composizione: il Tribunale di Parma, 7 febbraio 2025, si è pronunciato sull’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22 CCII, strumento prezioso per un club che deve pagare stipendi e scadenze federali durante le trattative. Quanto allo sbocco nell’accordo di ristrutturazione, valgono i principi indicati per l’opzione 1, a cui si rinvia.
Profilo ideale di questa opzione: club con una crisi ancora gestibile, una platea ampia di creditori da coordinare, un possibile investitore da coinvolgere in modo riservato e un dialogo non conflittuale con l’Agenzia delle Entrate.
Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità aziendale diretta
In cosa consiste
Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 e seguenti CCII) è una procedura concorsuale giudiziale: la società propone ai creditori un piano, suddiviso normalmente in classi, che viene votato e poi omologato dal tribunale. A differenza dell’accordo di ristrutturazione, vincola tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti. Il trattamento dei crediti tributari e contributivi passa per l’art. 88 CCII, e la ristrutturazione trasversale (art. 112 CCII) consente l’omologa anche quando non tutte le classi hanno votato a favore, alle condizioni previste dalla legge.
Nel perimetro delle NOIF è ammissibile solo la versione in continuità diretta: il club deve proseguire l’attività in proprio, senza cessione dell’azienda sportiva a terzi.
Quando ha senso: tre scenari
- Creditori frammentati e ostili, tali che il 60% dell’accordo di ristrutturazione non è raggiungibile.
- Azioni esecutive aggressive in corso (pignoramenti presso terzi su crediti da diritti televisivi o sponsorizzazioni), rispetto alle quali serve una protezione ampia e stabile.
- Necessità di vincolare anche i non aderenti, perché i creditori estranei non potrebbero essere pagati integralmente in 120 giorni.
Come si esegue, in sintesi
Domanda al tribunale (anche con riserva), nomina del commissario giudiziale, deposito di piano e proposta, relazione del commissario, votazione dei creditori per classi, giudizio di omologazione. In parallelo, la società deve adempiere agli oneri federali dell’art. 85 NOIF.
I vantaggi
- Efficacia verso tutti: nessun creditore anteriore resta fuori.
- Protezione del patrimonio dalle azioni esecutive e cautelari.
- Strumenti di superamento del dissenso sia dei creditori privati sia degli enti pubblici.
Il rovescio della medaglia
- È la procedura più pesante e pubblica: commissario giudiziale, vigilanza continua, forte esposizione mediatica.
- Tempi normalmente più lunghi dell’accordo, con un rischio maggiore di collisione con le scadenze della licenza nazionale.
- Il blocco del mercato dell’art. 90 NOIF si applica pienamente.
- In caso di mancata omologa, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale, con la conseguente perdita dell’affiliazione.
Le pronunce a supporto
Con l’ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723, la Cassazione ha chiarito che nel cram down fiscale in sede concordataria il giudice deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza introdurre un autonomo giudizio di “meritevolezza” del debitore basato su condotte fiscali pregresse: un principio rilevante per club con una storia di ritardi nei versamenti.
Profilo ideale di questa opzione: club con passivo frammentato, creditori non disponibili a firmare, esecuzioni in corso e una prospettiva sportiva che consenta di assorbire una procedura più lunga e il blocco del mercato.
Prima di scegliere: crisi o insolvenza, e cosa insegnano i casi del 2023
Il presupposto oggettivo condiziona il ventaglio delle opzioni
Il Codice distingue tra crisi, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, e insolvenza, cioè l’incapacità attuale di adempiere regolarmente. La distinzione non è accademica. La composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: una società già insolvente in modo irreversibile difficilmente troverà nell’esperto un interlocutore disposto a proseguire. L’accordo di ristrutturazione e il concordato, invece, sono accessibili sia in stato di crisi sia in stato di insolvenza, purché il piano sia fattibile.
Per un club, i segnali che la soglia della crisi è stata superata sono spesso riconoscibili: ritardi reiterati nel pagamento di ritenute e contributi, utilizzo sistematico degli incassi futuri (diritti televisivi, sponsorizzazioni, abbonamenti) per coprire uscite correnti, anticipazioni bancarie rinnovate senza rientro, dipendenza dai versamenti del socio per rispettare gli adempimenti federali. Il Codice prevede inoltre segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione) al superamento di determinate soglie di debito scaduto: quando arrivano, il margine per scegliere con calma si è già ridotto.
Più il presupposto si sposta dalla crisi all’insolvenza, più il ventaglio delle opzioni praticabili si restringe e più pesa la componente giudiziale. A fronte di questo, anche un’insolvenza conclamata non esclude soluzioni in continuità, se il piano poggia su risorse credibili, per esempio l’ingresso di un nuovo socio.
Tre vicende, tre lezioni
Le esperienze di Reggina, Sampdoria e Genoa nel 2023 sono diventate un banco di prova per l’intero sistema, e ciascuna evidenzia un aspetto diverso del confronto.
La vicenda Reggina mostra il limite dell’omologa forzosa quando il tempo è poco. La società aveva depositato il ricorso per l’omologa nel dicembre 2022, proponendo agli enti pubblici il pagamento del 5% dei debiti: 594.116 € all’Agenzia delle Entrate su un debito di 11.882.329 € e 137.205 € all’INPS su 2.744.096 €. Il tribunale ha omologato a giugno 2023, ma gli enti hanno proposto reclamo. Il pagamento effettuato il 5 luglio è stato ritenuto tardivo rispetto al termine del 20 giugno fissato dalla FIGC e non idoneo, perché riferito a un’omologa non definitiva. Collegio di Garanzia, TAR Lazio e Consiglio di Stato hanno confermato l’esclusione, e la società è poi approdata alla liquidazione giudiziale. Il rovescio della medaglia di una proposta molto aggressiva verso il Fisco, in quel caso, è stato proprio il contenzioso che ne è derivato.
La vicenda Sampdoria illustra il percorso inverso: una composizione negoziata avviata con un numero elevatissimo di creditori, il coinvolgimento di nuovi investitori, trattative che hanno portato ad adesioni ampie e un accordo di ristrutturazione omologato senza necessità di udienza. L’elemento dirimente è stato il consenso raccolto prima di arrivare in tribunale, compreso quello dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda Genoa si colloca a metà strada: nessun cambio di controllo, ma un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale a cui l’Agenzia aveva aderito prima del deposito del ricorso. Anche qui, il consenso preventivo dell’ente pubblico ha ridotto l’esposizione al rischio di reclamo.
Da questi precedenti non si ricava una regola valida per tutti, ma un’indicazione: nel calcio professionistico la stabilità dell’omologa pesa quanto il suo contenuto, perché un provvedimento reclamato vale poco agli occhi della federazione nelle settimane decisive per l’iscrizione.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, e applicano le stesse cifre di partenza alle tre strade. Servono a mostrare come cambia l’esito al variare dello strumento, non a prevedere il risultato di un caso concreto.
Dati di partenza comuni. Società di calcio professionistica (S.r.l.), debito complessivo di 18.740.300 € così composto:
| Creditore | Importo | di cui capitale | di cui sanzioni e interessi |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate (ritenute e IVA) | 6.312.480 € | 4.905.110 € | 1.407.370 € |
| INPS (contributi) | 1.186.920 € | 948.300 € | 238.620 € |
| Banche | 4.870.500 € | — | — |
| Fornitori e prestatori di servizi | 3.215.400 € | — | — |
| Debiti di natura sportiva (tesserati, altre società) | 3.155.000 € | — | — |
| Totale | 18.740.300 € |
I debiti verso tesserati e quelli di natura sportiva rilevano autonomamente ai fini della licenza nazionale e, in tutte le simulazioni, vengono programmati per il pagamento integrale nei termini federali.
Simulazione 1 — Accordo di ristrutturazione con cram down fiscale
Ipotesi A: aderiscono banche e parte dei fornitori. Firmano le banche (4.870.500 €) e fornitori per 2.410.000 €: totale aderenti privati 7.280.500 €, pari al 38,85% dei crediti. La soglia del 60% è 11.244.180 €: senza Erario e INPS non la si raggiunge; con l’adesione degli enti pubblici (7.499.400 €) si arriverebbe a 14.779.900 €, cioè il 78,87%. L’adesione pubblica è quindi determinante, primo requisito del cram down.
Poiché gli altri aderenti superano il 25% dei crediti (soglia: 4.685.075 €), il soddisfacimento minimo è il 50% del capitale:
- Agenzia delle Entrate: 4.905.110 € × 50% = 2.452.555 €;
- INPS: 948.300 € × 50% = 474.150 €.
Il professionista indipendente deve inoltre attestare che la liquidazione giudiziale darebbe agli enti meno di queste somme. I fornitori non aderenti (805.400 €) vanno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa. Se il ricorso è depositato l’11 gennaio 2027 e l’omologa pubblicata il 27 aprile 2027, il pagamento degli estranei va completato entro il 25 agosto 2027: una data che il piano deve incrociare con le scadenze federali per la licenza, che negli ultimi anni si sono collocate tra fine maggio e fine giugno.
Ipotesi B: aderiscono solo alcune banche. Se le adesioni private si fermano a 3.900.000 € (20,81%, sotto il 25%), la soglia sale al 60% del capitale e la dilazione non può superare 10 anni:
- Agenzia delle Entrate: 4.905.110 € × 60% = 2.943.066 €;
- INPS: 948.300 € × 60% = 568.980 €.
La differenza rispetto all’ipotesi A è di 585.341 € in più da destinare agli enti pubblici. A fronte di questo, gli estranei da pagare integralmente salgono a 4.185.900 € (3.215.400 € di fornitori più 970.500 € di banche non aderenti): il piano deve reggere entrambe le uscite. Se invece le adesioni fossero poche e simboliche, l’insegnamento di Cass. n. 4365/2026 renderebbe l’omologa forzosa inammissibile.
Per confronto: la transazione al 5% del debito tributario e contributivo omologata nel 2023 a Reggio Calabria corrisponderebbe, su questi numeri, a circa 374.970 € complessivi. Con le regole attuali non è una soglia proponibile in via forzosa.
Simulazione 2 — Composizione negoziata con accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis
Stessi dati. La società presenta istanza il 14 settembre 2026 e ottiene la nomina dell’esperto. Nel corso delle trattative:
- l’INPS (1.186.920 €) non può essere falcidiato: il piano deve prevederne il pagamento integrale, eventualmente rateizzato nei modi ordinari;
- all’Agenzia delle Entrate si propone il 55% del capitale, cioè 2.697.811 €, in otto anni;
- banche e fornitori trattano stralci e moratorie individuali.
Se l’Agenzia aderisce, l’accordo produce effetti senza omologa e senza le conseguenze federali tipiche dei procedimenti in continuità diretta (da verificare sempre alla luce dei Comunicati vigenti). Se l’Agenzia rifiuta, nessun giudice può imporle l’accordo: la società può però depositare, come sbocco della composizione, una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione con transazione ex art. 63, tornando alla simulazione 1 e al suo cram down, con i tempi aggiuntivi che ciò comporta.
Il confronto tra le due simulazioni evidenzia un punto: l’esborso verso l’INPS nella composizione è di 1.186.920 €, contro 474.150 € o 568.980 € nell’accordo con cram down. Il costo della riservatezza e della flessibilità, in questo scenario, si misura soprattutto sul debito previdenziale.
Simulazione 3 — Concordato preventivo in continuità diretta
Stessi dati. La società propone:
- Agenzia delle Entrate e INPS: trattamento ai sensi dell’art. 88 CCII, con pagamento del 52% del capitale, cioè 2.550.657 € al Fisco e 493.116 € all’INPS;
- chirografari (banche e fornitori, 8.085.900 €): 22%, pari a 1.778.898 €, in quattro anni;
- debiti sportivi: pagamento integrale nei termini federali.
Qui non ci sono estranei da pagare in 120 giorni: il 22% vincola anche chi vota contro, se il concordato è omologato. Il rovescio della medaglia è temporale e sportivo: con domanda depositata il 18 gennaio 2027, la procedura difficilmente si chiude prima dell’estate, e per tutta la sua durata e per due sessioni successive all’omologa opera il blocco degli acquisti dell’art. 90 NOIF. Se la votazione fallisce, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati.
Il confronto in tabella
Le tre opzioni non stanno su una scala di “migliore” e “peggiore”: ciascuna scambia qualcosa con qualcos’altro. L’accordo di ristrutturazione offre la leva più forte sul debito pubblico ma espone al rischio dei tempi giudiziari; la composizione negoziata privilegia riservatezza e flessibilità, pagando in termini di poteri coercitivi; il concordato vincola tutti ma impone la procedura più invasiva. La tabella riassume i profili che, nella pratica, pesano di più. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge, mai compensi di consulenza.
| Profilo | Accordo di ristrutturazione (artt. 57-63 CCII) | Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII) | Concordato in continuità diretta (artt. 84-88 CCII) |
|---|---|---|---|
| Tempi | Medi: trattative, termine per l’adesione degli enti, udienza di omologa | Di regola 180 giorni per le trattative, flessibili | Lunghi: commissario, voto, omologa |
| Complessità | Media-alta (attestazione, transazione fiscale) | Media, con esperto indipendente | Alta, procedura concorsuale piena |
| Soglia di consenso | 60% (30% agevolato; 75% per categoria nell’efficacia estesa) | Nessuna soglia: accordi individuali | Maggioranze per classi, con ristrutturazione trasversale |
| Effetti su Fisco e INPS | Cram down con soglie del 50-60% del capitale | Solo Fisco, solo consensuale; INPS non falcidiabile | Trattamento ex art. 88 con possibilità di superare il dissenso |
| Effetti sui non aderenti | Pagamento integrale entro 120 giorni (salvo efficacia estesa) | Nessun effetto | Vincolati dall’omologa |
| Effetti su esecuzioni in corso | Misure protettive su richiesta | Misure protettive su richiesta, con conferma del tribunale | Protezione ampia dal deposito della domanda |
| Rischio in caso di esito negativo | Rigetto dell’omologa, possibile liquidazione giudiziale su istanza | Chiusura senza esito, tempo consumato | Possibile apertura della liquidazione giudiziale |
| Riflessi sportivi (FIGC) | Continuità diretta ammessa; art. 85 NOIF; blocco del mercato art. 90 | Ritenuta estranea alle sanzioni dell’art. 90 (verificare i Comunicati vigenti) | Continuità diretta ammessa; art. 85 NOIF; blocco del mercato art. 90 |
| Reversibilità | Si può partire con domanda con riserva e poi cambiare strumento | Massima: può sfociare in accordo, piano o concordato | Bassa: la conversione è possibile ma costosa in tempi |
| Costi di legge | Costi di giustizia previsti dalla legge e attestazione | Compenso dell’esperto secondo i parametri di legge | Costi di giustizia e compenso del commissario secondo legge |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre strade è preferibile in astratto. I criteri che seguono aiutano a capire quale abbia maggiori probabilità di reggere nel caso concreto, fermo restando che la decisione richiede una verifica sui numeri reali.
1. La distanza dalle scadenze federali. Se la società si trova a pochi mesi dal termine per la licenza nazionale, generalmente va soppesata con la massima cautela ogni opzione che dipenda da un provvedimento giudiziale non ancora definitivo. Il precedente del 2023 mostra che un’omologa arrivata a ridosso della scadenza, e reclamata dagli enti, non ha evitato l’esclusione. Con un orizzonte più ampio, l’accordo di ristrutturazione o il concordato tornano pienamente praticabili.
2. La quota di debito pubblico e la posizione dell’INPS. Se Fisco e INPS rappresentano la parte prevalente del passivo e gli enti hanno già manifestato chiusura, la composizione negoziata da sola rischia di non bastare, perché non conosce il cram down e non tocca i contributi. In questi casi l’accordo di ristrutturazione ex art. 63, o il concordato con trattamento ex art. 88, offrono leve che la composizione non ha. Se invece il debito previdenziale è contenuto e l’Agenzia è collaborativa, il quadro si rovescia.
3. La concentrazione dei creditori privati. Se pochi soggetti (banche, un finanziatore, una società di factoring) detengono gran parte dei crediti privati, raggiungere il 60% e superare la soglia del 25% richiesta per il cram down al 50% è realistico. Se il passivo è polverizzato tra centinaia di fornitori, la composizione negoziata (per coordinare le trattative) o il concordato (per vincolare i dissenzienti) risultano generalmente più adatti.
4. La capacità di pagare integralmente gli estranei. L’accordo di ristrutturazione impone il pagamento completo dei non aderenti entro 120 giorni. Se il piano non genera questa liquidità, l’elemento dirimente diventa l’efficacia vincolante: si guarderà all’accordo a efficacia estesa, se esistono categorie omogenee, o al concordato.
5. Il valore del mercato calciatori nel piano. Se il risanamento si fonda su nuovi acquisti per restare competitivi o salire di categoria, il blocco dell’art. 90 NOIF pesa in modo diverso rispetto a un piano che punta su cessioni e riduzione del monte ingaggi. Un piano costruito sulle plusvalenze da cessione convive meglio con i vincoli federali di uno che richiede investimenti immediati.
A fronte di questi criteri, il ragionamento corretto è quasi sempre combinato: una composizione negoziata avviata per tempo può preparare un accordo di ristrutturazione più solido, come dimostra il percorso seguito a Genova nel 2023. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, imposta la scelta tenendo insieme il tavolo delle trattative e la tenuta del provvedimento nei gradi successivi di giudizio.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà percorso?
In molti casi sì. La composizione negoziata è pensata proprio per sfociare in altri strumenti, incluso l’accordo di ristrutturazione. Una domanda con riserva consente di scegliere in un secondo momento tra accordo e concordato. Il rovescio della medaglia è il tempo: ogni cambio di strada consuma settimane che, nel calendario sportivo, possono risultare decisive. Va inoltre considerato che le misure protettive hanno durata limitata e non si rinnovano all’infinito.
Cosa succede se scelgo lo strumento sbagliato?
Dipende dall’errore. Un accordo che non raggiunge le soglie non viene omologato, e i creditori legittimati possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, che nel calcio comporta la revoca dell’affiliazione. Una composizione che si chiude senza esito, invece, non produce di per sé conseguenze sanzionatorie, ma lascia la società con meno tempo. Per questo il confronto tra le opzioni va fatto prima di depositare, non dopo.
Il tribunale può “salvare” la licenza nazionale se omologa l’accordo?
No, non automaticamente. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8084/2023, ha escluso che i termini fissati da un provvedimento di omologa prevalgano da soli su quelli perentori del sistema delle licenze. Le NOIF riconoscono gli effetti dell’esdebitazione, ma solo nei limiti e con le tempistiche previsti dalla normativa federale: il piano deve essere costruito rispettando entrambi i calendari.
Una transazione fiscale al 5% è ancora possibile?
Con l’adesione volontaria degli enti, la misura dipende dalla loro valutazione di convenienza. In via forzosa, dopo il correttivo-ter, no: servono almeno il 50% o il 60% del capitale di tributi e contributi, a seconda del peso degli altri creditori aderenti, oltre alla convenienza rispetto alla liquidazione.
Gli amministratori rischiano qualcosa se attendono troppo?
Il Codice della crisi impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi per affrontarla. Un ritardo nell’attivazione può rendere impraticabili gli strumenti in continuità e aprire profili di responsabilità, da valutare caso per caso.
Un nuovo socio può entrare durante la procedura?
Sì, ed è spesso la leva decisiva. L’ingresso di un investitore può avvenire tramite aumento di capitale, finanziamento soci o accollo di debiti, e in tutti e tre gli strumenti migliora la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Va però soppesato il rispetto delle norme federali sui cambi di controllo e sulle partecipazioni, oltre alla necessità che l’apporto sia effettivo e documentato: la giurisprudenza del 2026 ha sottolineato che il semplice richiamo a una futura finanza esterna non basta a dimostrare la convenienza.
I debiti verso i calciatori possono essere ristrutturati?
Sul piano del diritto della crisi, anche i crediti dei tesserati sono crediti verso la società. Sul piano sportivo, però, il mancato pagamento degli emolumenti nei termini federali incide direttamente sulla licenza e può comportare sanzioni. Per questo, nella pratica, i piani tendono a prevederne il pagamento regolare, concentrando la ristrutturazione su debiti bancari, commerciali e pubblici. Ogni diversa impostazione richiede un esame puntuale della normativa federale vigente nella stagione.
Le pronunce che orientano la scelta
I provvedimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati in sintesi, senza riprodurre le massime ufficiali.
Sul rapporto tra omologa e ordinamento sportivo
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30 agosto 2023, n. 8084. Principio: il termine di pagamento contenuto in un provvedimento di omologa non si impone di per sé sui termini perentori del sistema delle licenze federali; derogarvi violerebbe la parità di condizioni tra le società, soprattutto quando l’omologa forzosa è stata reclamata dagli enti pubblici. Rilevanza: è il riferimento principale per chi valuta un accordo di ristrutturazione a ridosso delle scadenze sportive.
2. Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, decisione 20 luglio 2023, n. 64. Principio: in sede di giustizia sportiva è stata confermata la non ammissione al campionato di un club che, pur avendo ottenuto l’omologa, non aveva eseguito i pagamenti previsti entro il termine fissato dalla FIGC, ritenendo inidoneo un versamento successivo e non definitivamente accertato. Rilevanza: mostra il vaglio degli organi sportivi sulla tempistica degli adempimenti, prima ancora del giudice amministrativo.
3. Tribunale di Reggio Calabria, sezione fallimentare, sentenza di giugno 2023 (9 giugno secondo le riviste specializzate; pubblicata il 12 giugno nella ricostruzione del giudice amministrativo). Principio: omologazione di un accordo di ristrutturazione di un club di Serie B con transazione fiscale e contributiva imposta agli enti dissenzienti, sulla base della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale attestata dal professionista. Rilevanza: rappresenta il modello “pre-correttivo” del cram down nel calcio, oggi non più replicabile nelle stesse percentuali.
4. Tribunale di Genova, sentenza 13 ottobre 2023 (omologa degli accordi di ristrutturazione della UC Sampdoria). Principio: omologa di accordi di ristrutturazione conclusi al termine di una composizione negoziata, con adesioni pari a circa il 75% dell’indebitamento e senza necessità di udienza, alla luce dell’esito positivo delle trattative risultante dalla relazione dell’esperto. Rilevanza: è il precedente che illustra la combinazione tra opzione 2 e opzione 1.
Sull’accordo di ristrutturazione e il cram down fiscale
5. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: l’omologazione forzosa della transazione fiscale non è ammessa quando l’accordo con i creditori diversi dall’Erario è solo di facciata e serve unicamente a imporre la riduzione del debito tributario; si tratterebbe di un uso deviato dello strumento. Rilevanza: un club non può costruire un accordo “vuoto” con pochi creditori minori per ottenere lo stralcio del debito fiscale.
6. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria presupponeva comunque un accordo con gli altri creditori, anche se insufficiente a raggiungere da solo le soglie. Rilevanza: chiarisce la dimensione intertemporale del cram down, utile per procedure avviate prima del correttivo-ter.
7. Corte di Cassazione, sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: la domanda di omologazione forzosa è inammissibile se tra gli aderenti non figurano creditori anteriori, ma solo soggetti il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione. Rilevanza: impone di verificare con precisione chi siano gli aderenti “validi” ai fini del calcolo.
8. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34842. Principio: nella transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione, il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa. Rilevanza: incide sulla costruzione della proposta agli enti e sul rapporto con i creditori di grado inferiore.
9. Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: la soglia minima di soddisfacimento dei crediti pubblici introdotta dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 ha carattere innovativo e non interpretativo, e la sua applicazione segue le scelte di diritto transitorio del legislatore. Rilevanza: determina quale regime si applica a una proposta in base al momento del deposito.
10. Corte di Cassazione, sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Principio: in presenza di una domanda con riserva seguita da un accordo di ristrutturazione, l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: ricorda che il rispetto dei termini procedurali è decisivo quanto quello dei termini federali.
11. Corte di Cassazione, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: se, dopo l’omologa dell’accordo, interviene la dichiarazione di fallimento, i crediti sono ammessi al passivo nel loro importo originario, detratti i pagamenti nel frattempo ricevuti. Rilevanza: misura il rischio per i creditori (e per la società) di un accordo che non regge nell’esecuzione.
12. Corte d’Appello di Firenze, sez. II, 7 marzo 2025. Principio: nell’accordo a efficacia estesa, il creditore non aderente che non abbia proposto opposizione nel giudizio di omologa non può reclamare la sentenza. Rilevanza: rafforza la stabilità dell’omologa nell’opzione 1 e sottolinea l’importanza di partecipare al giudizio di primo grado.
13. Tribunale di Milano, sez. II civile e crisi d’impresa, 18 dicembre 2024. Principio: negli accordi a efficacia estesa gli obblighi informativi verso i creditori, in particolare quelli estranei alle trattative, hanno tempi e finalità differenti e possono essere assolti con modalità diverse. Rilevanza: per un club con molte categorie di fornitori, la corretta informazione è condizione dell’estensione degli effetti.
14. Tribunale di Cagliari, sez. procedure concorsuali, 8 novembre 2024. Principio: esame delle condizioni per il cram down in un accordo con transazione fiscale che prevedeva la continuità indiretta, alla luce del CCII e del D.L. 69/2023. Rilevanza: utile per contrasto, perché nel calcio la continuità indiretta è preclusa dalle NOIF.
Sulla composizione negoziata e sul concordato
15. Tribunale di Parma, sez. II civile, 7 febbraio 2025. Principio: nella composizione negoziata il giudice può autorizzare finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 22 CCII, valutandone la funzione rispetto alla continuità e all’interesse dei creditori. Rilevanza: per un club la finanza ponte durante le trattative può essere la condizione per rispettare gli adempimenti federali.
16. Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Principio: nel cram down fiscale in sede di concordato il giudice verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza un autonomo giudizio di meritevolezza fondato su pregresse violazioni fiscali del debitore. Rilevanza: rilevante per club con una storia di ritardi nei versamenti che valutano l’opzione 3.
17. Corte di Cassazione, sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763. Principio: la Sezione tributaria ha riconosciuto la detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dall’esdebitazione ottenuta con un accordo di ristrutturazione, indipendentemente dal loro rapporto quantitativo con il parametro di riferimento previsto dalla norma. Rilevanza: lo stralcio ottenuto con l’accordo non deve trasformarsi in un nuovo debito fiscale, elemento che incide sulla sostenibilità del piano.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un bivio di questa portata, lo Studio Monardo lavora con strumenti concreti, ciascuno orientato a una fase precisa della scelta e della sua difesa.
- Ricostruiamo il passivo per natura e rango: separiamo debiti tributari, contributivi, bancari, commerciali e sportivi, distinguendo capitale, sanzioni e interessi, perché da questa ripartizione dipendono le soglie di ogni strumento.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, calcolando le percentuali di adesione raggiungibili, la soglia del 25% per il cram down e la tenuta rispetto ai principi della Cassazione del 2026.
- Incrociamo il cronoprogramma giudiziale con il calendario federale, individuando le date oltre le quali uno strumento diventa incompatibile con le scadenze della licenza nazionale.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale e contributiva con lo staff tributario, verificando il rispetto delle soglie del 50-60% e della regola della priorità relativa.
- Negoziamo con banche e intermediari finanziari attraverso la componente bancaria dello staff, analizzando contratti, garanzie e posizioni debitorie prima di sedersi al tavolo.
- Seguiamo la composizione negoziata in ogni passaggio, dall’istanza sulla piattaforma alla richiesta e conferma delle misure protettive, fino alla scelta dell’esito finale.
- Coordiniamo il lavoro con attestatore e advisor finanziario, verificando che il piano economico-finanziario sia coerente anche con l’asseverazione richiesta dall’art. 85 NOIF.
- Predisponiamo ricorso per l’omologa, memorie e difese nelle opposizioni, curando la partecipazione al giudizio di primo grado che condiziona la legittimazione ai gradi successivi.
- Difendiamo la società nel reclamo in Corte d’Appello e nel ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea impostata all’inizio.
- Monitoriamo l’esecuzione dell’accordo omologato, controllando pagamenti agli estranei e scadenze verso gli enti per prevenire contestazioni e istanze di risoluzione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema di questo confronto, il valore aggiunto è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta tra accordo, composizione negoziata e concordato compiuta oggi dovrà essere difesa domani, magari contro il reclamo dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Lo stesso difensore che imposta la strategia la sostiene in tribunale, in Corte d’Appello e davanti alla Suprema Corte, senza cambi di mano e senza dispersione della linea difensiva. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di conoscere dall’interno le dinamiche del percorso che ha dato risultati positivi nel calcio professionistico.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i profili giuridici (soglie, omologa, rapporti con le norme federali) e quelli contabili e fiscali (piano, sanzioni, sopravvenienze attive) vengono valutati insieme, non in sequenza.
Chiusura: il bivio va affrontato prima che lo imponga il calendario
Accordo di ristrutturazione, composizione negoziata e concordato preventivo in continuità diretta sono tre strade legittime, ciascuna con i propri punti di forza e i propri limiti. L’accordo offre la leva più incisiva sul debito pubblico, la composizione la maggiore flessibilità e riservatezza, il concordato l’efficacia verso tutti i creditori. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e, per una società sportiva, perfino la permanenza nel campionato.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché le competenze del suo titolare coincidono con i nodi del tema: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per la transazione fiscale e le esposizioni verso le banche, l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere l’omologa in ogni grado. Analizzeremo i numeri, verificheremo le scadenze e costruiremo la strategia più coerente con la situazione del club.
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