Una società che gestisce un impianto fotovoltaico finanziato in project financing vive di un equilibrio preciso: i ricavi dell’energia e degli incentivi devono coprire, rata dopo rata, il rimborso del debito bancario. Quando quell’equilibrio si rompe (produzione inferiore alle stime, incentivi ridotti o sospesi, costi di manutenzione cresciuti, un derivato di copertura diventato un peso), la società veicolo non ha altri beni a cui attingere. La banca può dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, escutere il pegno sulle quote, trattenere i flussi ceduti dal GSE e mettere all’asta l’impianto. Il rischio principale è perdere l’impianto e gli anni residui di incentivi, cioè l’unico valore che la società possiede, per effetto di un inadempimento che un accordo ben costruito avrebbe potuto riassorbire.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dagli articoli 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è lo strumento pensato proprio per imprese con pochi creditori di grande peso, tipicamente le banche. Lo Studio Monardo tratta questa materia perché combina le due competenze che la crisi di una società fotovoltaica richiede contemporaneamente. La prima riguarda la crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a gestire le trattative tra impresa e creditori. La seconda riguarda il debito finanziario: l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si analizzano contratti di finanziamento, derivati, cessioni di crediti e transazioni fiscali.
📩 Contattaci ora, prima che la banca intimi la decadenza dal beneficio del termine: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo all’articolo.
Inquadramento normativo: che cos’è l’accordo di ristrutturazione e perché si adatta alla società veicolo
Sul piano normativo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è un contratto tra l’imprenditore e una parte qualificata dei suoi creditori, che produce effetti protetti solo dopo l’omologazione del tribunale. L’art. 57, comma 1, CCII lo definisce come l’accordo concluso dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, soggetto a omologazione ai sensi dell’art. 48.
Gli elementi essenziali sono quattro. Il primo è il piano economico-finanziario, redatto secondo l’art. 56 CCII, con i documenti dell’art. 39, commi 1 e 3. Il secondo è l’idoneità dell’accordo a pagare integralmente i creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza, per quelli non ancora scaduti (art. 57, comma 3). Il terzo è l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano (art. 57, comma 4). Il quarto è la possibilità, introdotta dal comma 4-bis con il D.Lgs. 136/2024, di chiedere con la domanda di omologazione o successivamente l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili.
La ratio della norma è chiara. Il legislatore offre all’impresa in difficoltà uno strumento più snello del concordato preventivo: niente voto per classi, niente commissario giudiziale necessario, trattativa privata con i creditori che contano. In cambio, chi non firma deve essere pagato per intero. La Cassazione ha da tempo riconosciuto la natura concorsuale dell’istituto (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087), con la conseguenza che all’accordo si applicano, per quanto compatibili, le regole di protezione tipiche delle procedure concorsuali.
Va precisato che il CCII non conosce un solo accordo, ma una famiglia di varianti. L’accordo ordinario (art. 57) richiede il 60% dei crediti. L’accordo agevolato (art. 60) dimezza la soglia al 30%, a condizioni più rigide sul trattamento dei creditori estranei, ai quali non può essere imposta alcuna moratoria. L’accordo a efficacia estesa (art. 61) consente di vincolare anche i creditori non aderenti della stessa categoria, quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti di quella categoria. La convenzione di moratoria (art. 62) regola in via provvisoria gli effetti della crisi con i creditori di una categoria omogenea. La transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63) permette di includere nell’accordo il debito verso Erario ed enti previdenziali.
In termini operativi, per la società fotovoltaica in project financing è decisivo il comma 5 dell’art. 61. Quando i debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti non sono inferiori alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare categorie omogenee tra questi soli creditori e chiederne l’estensione ai non aderenti anche se l’accordo ha carattere liquidatorio. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto espressamente i cessionari dei crediti bancari: una modifica rilevante per le SPV il cui finanziamento è stato ceduto, in tutto o in parte, a fondi o veicoli di cartolarizzazione. I diritti dei creditori diversi da banche, intermediari e cessionari restano fermi.
Utile la distinzione da istituti affini con un esempio. Si pensi a una SPV con un solo finanziatore che vanta l’85% del debito. Se la banca è disposta a rimodulare il piano di ammortamento senza bisogno di protezioni né di effetti verso terzi, basta un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): nessuna omologazione, ma esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi del piano. Se invece esistono due banche in pool e una delle due resiste, il piano attestato non basta, perché non vincola il dissenziente: occorre l’accordo a efficacia estesa. Se infine la crisi è ancora reversibile e serve un terreno neutro di trattativa, la composizione negoziata (art. 12 e ss. CCII) consente di coinvolgere un esperto indipendente e di chiedere misure protettive, per poi sfociare, se la trattativa riesce, proprio in un accordo di ristrutturazione.
Requisiti di accesso e termini da rispettare
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e documentali. Vanno verificati uno per uno, perché il tribunale li controlla d’ufficio.
Qualità di imprenditore non minore. La società che produce e vende energia è impresa commerciale. Resta però da verificare che non sia “impresa minore” ai sensi dell’art. 2, lett. d), CCII: se nei tre esercizi precedenti ha avuto contemporaneamente attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro, l’accordo di ristrutturazione non è accessibile. Una SPV con un impianto di taglia industriale supera quasi sempre la soglia dei debiti; una società titolare di un piccolo impianto su copertura può invece rientrare tra le imprese minori.
Stato di crisi o di insolvenza. La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, lett. a). Per una società veicolo il segnale tipico è il mancato rispetto dei covenant finanziari, in particolare del DSCR (debt service cover ratio), oppure l’utilizzo della riserva di servizio del debito per pagare una rata.
Soglia di adesione. 60% dei crediti per l’accordo ordinario; 30% per l’agevolato; 75% dei crediti della categoria per l’efficacia estesa. Il conteggio va fatto su crediti reali e anteriori: la Cassazione ha escluso che possano essere computati i creditori il cui credito nasce dalla procedura stessa (Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892).
Pagamento integrale degli estranei. Il piano deve dimostrare, con flussi documentati, che chi non aderisce riceverà il 100% nei termini dell’art. 57, comma 3.
Documentazione completa. Bilanci, scritture contabili, elenco dei creditori con cause di prelazione, attestazione. Il Tribunale di Rimini (29 ottobre 2024) ha respinto un’omologazione anche per la mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie.
Perfezionamento effettivo dell’accordo. Serve un vero incontro di volontà su tutti gli elementi essenziali, compresi i tempi di pagamento, e non solo sulla percentuale di stralcio (sempre Trib. Rimini, 29 ottobre 2024).
Va precisato che i termini del percorso non hanno tutti la stessa natura. Quelli processuali (opposizione, reclamo, ricorso per cassazione) sono perentori e soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Il termine di centoventi giorni per pagare gli estranei è invece un termine sostanziale di adempimento: non si sospende in agosto e il suo mancato rispetto espone la società alle azioni individuali dei creditori non pagati e al rischio di apertura della liquidazione giudiziale.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Opposizione all’omologazione: 30 giorni (art. 48, c. 4) | Iscrizione di accordo, piano e attestazione nel registro delle imprese | Perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Decadenza; il creditore non diventa parte e perde anche il reclamo |
| Opposizione dei non aderenti nell’accordo a efficacia estesa: 30 giorni (art. 61, c. 3) | Notificazione dell’accordo, della domanda e dei documenti | Perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | L’estensione degli effetti si consolida |
| Pagamento degli estranei con credito scaduto: 120 giorni (art. 57, c. 3, lett. a) | Data dell’omologazione | Sostanziale, non sospeso | Azioni esecutive individuali; rischio di liquidazione giudiziale |
| Pagamento degli estranei con credito non scaduto: 120 giorni (art. 57, c. 3, lett. b) | Scadenza originaria del credito | Sostanziale, non sospeso | Come sopra |
| Domanda con riserva: 30-60 giorni, prorogabili fino a ulteriori 60 (art. 44) | Decreto del tribunale | Assegnato dal giudice | Improcedibilità della domanda e caducazione delle protezioni |
| Adesione dell’Amministrazione finanziaria alla transazione fiscale: 90 giorni (art. 63) | Deposito della proposta | Termine per l’ente | Il silenzio non vale adesione; si valuta l’omologazione forzosa ove ammessa |
| Reclamo contro la sentenza sull’omologazione: 30 giorni (art. 51) | Notificazione della sentenza | Perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Sentenza definitiva |
| Ricorso per cassazione: 30 giorni (art. 51) | Notificazione della sentenza della Corte d’appello | Perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Giudicato |
Il termine più critico è quello di trenta giorni per l’opposizione: la Cassazione del 2026 ha chiarito che chi non lo sfrutta non può rimediare con il reclamo.
La procedura passo per passo
La sequenza che segue descrive il percorso tipico di una società fotovoltaica finanziata in project financing. Le fasi 1-3 sono stragiudiziali; dalla fase 4 interviene il tribunale.
1. Diagnosi del debito e del valore dell’impianto. Prima di aprire qualunque trattativa si ricostruisce il perimetro dei creditori: finanziatore senior, eventuale finanziatore mezzanino, controparte del contratto derivato (IRS), società di O&M (gestione e manutenzione), appaltatore EPC con saldi residui, proprietari dei terreni in diritto di superficie, Erario e Comune per IMU. In parallelo si stima il valore dell’impianto in due scenari: continuità fino alla fine della convenzione GSE e liquidazione. È un passaggio tecnico ma decisivo, perché il confronto con l’alternativa liquidatoria entra poi nel giudizio di omologazione.
2. Analisi dei contratti del project financing. Il contratto di finanziamento contiene di norma eventi di default, obblighi di cash sweep, conti vincolati e diritti di step-in della banca. Il pacchetto di garanzie comprende tipicamente pegno sulle quote, cessione dei crediti verso il GSE, cessione dei crediti derivanti dai contratti di progetto, privilegio speciale o ipoteca sull’impianto. Il contratto derivato va letto con attenzione particolare: la presenza o meno del mark to market, dei suoi criteri di calcolo, dei costi impliciti e degli scenari probabilistici può incidere sulla validità dello strumento secondo i principi fissati da Cass. civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770. Un derivato contestabile è una leva negoziale concreta.
3. Scelta dello strumento e trattativa. Sulla base dei numeri si sceglie la variante: ordinario, agevolato, efficacia estesa ex art. 61, comma 5, oppure un percorso preliminare di composizione negoziata. Se la banca minaccia azioni immediate, si valuta il deposito di una domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII oppure la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 3, che consente di chiederle anche prima di depositare l’accordo, allegando la proposta e l’attestazione che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti.
4. Deposito del ricorso. Il ricorso si deposita ai sensi dell’art. 40 CCII davanti al tribunale competente. Per le imprese ordinarie è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale; il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante ai fini della competenza. Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (art. 27 CCII). Per le SPV costituite presso lo studio di un fiduciario o in una città diversa da quella dell’impianto, la competenza va verificata sulla base di dove si svolge realmente l’amministrazione, e non sulla sola sede formale.
5. Contenuto necessario dell’atto. Il ricorso deve allegare l’accordo sottoscritto, il piano economico-finanziario, l’attestazione del professionista indipendente, le scritture contabili e i bilanci degli ultimi tre esercizi, l’elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore. Se si chiede l’efficacia estesa, occorre indicare le categorie e dimostrare che ciascun creditore della categoria è stato informato dell’avvio delle trattative e messo in condizione di parteciparvi in buona fede (art. 61, comma 2, lett. a). Se si include il debito fiscale, va allegata la proposta di transazione ex art. 63.
6. Iscrizione nel registro delle imprese. L’accordo, il piano e l’attestazione vengono iscritti nel registro delle imprese. Dalla data di iscrizione decorrono i trenta giorni per le opposizioni. Nell’accordo a efficacia estesa, per i non aderenti il termine decorre dalla notificazione individuale; il tribunale può autorizzare forme di notificazione accelerate ai sensi dell’art. 151 c.p.c.
7. Misure protettive e cautelari. Con le misure protettive i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il tribunale fissa l’udienza e, con decreto, ne conferma o revoca gli effetti; la durata iniziale è compresa tra uno e quattro mesi, con un limite complessivo di dodici mesi. Durante le protezioni non operano gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite e la causa di scioglimento per riduzione del capitale (art. 64 CCII). Per una SPV con patrimonio netto eroso dalle svalutazioni dell’impianto, questo effetto societario è spesso vitale quanto quello processuale.
8. Giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’effettiva conclusione degli accordi, la soglia di adesione, l’attendibilità dell’attestazione e, nell’accordo a efficacia estesa, la corretta formazione delle categorie. Può incaricare un commissario giudiziale di riferire sulla fattibilità: il suo parere è pienamente utilizzabile e può smentire l’attestatore (Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026). L’adesione dei creditori va provata per intero, con le manifestazioni di consenso formali: il tribunale non può accontentarsi di verifiche a campione.
9. Sentenza, reclamo, cassazione. La sentenza che omologa produce effetti dalla pubblicazione nel registro delle imprese. È impugnabile con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni e, successivamente, con ricorso per cassazione. Se l’omologazione è negata, su istanza dei legittimati può essere aperta la liquidazione giudiziale nello stesso procedimento unitario.
10. Esecuzione e monitoraggio. Dopo l’omologa la società deve pagare gli estranei nei centoventi giorni e rispettare il nuovo piano. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, l’attestazione va rinnovata e i consensi rinnovati; dopo l’omologazione, modifiche sostanziali richiedono una nuova attestazione e la pubblicazione nel registro delle imprese, con possibilità di opposizione (art. 58 CCII).
I punti in cui più spesso si sbaglia sono tre. Il primo è calcolare la soglia del 60% includendo il debito da derivato nella misura del mark to market alla data sbagliata o contando creditori non ancora sorti. Il secondo è costruire un piano che paga gli estranei con flussi GSE già ceduti in garanzia alla banca, e dunque non disponibili. Il terzo è formare categorie eterogenee per raggiungere artificialmente il 75%.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati, utili a mostrare come si applicano soglie e termini. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo n. 1 — Accordo ordinario ex art. 57 CCII
Dati di partenza. SPV titolare di un impianto da 2,4 MWp in conto energia. Debiti alla data di riferimento:
| Creditore | Importo |
|---|---|
| Banca finanziatrice (quota capitale residua) | 3.186.420 € |
| Stessa banca, saldo negativo del derivato IRS | 214.380 € |
| Finanziamento soci (postergato) | 512.300 € |
| Appaltatore EPC (saldo contestato) | 134.515 € |
| Società di O&M | 87.960 € |
| Erario | 41.270 € |
| Comune (IMU) | 9.845 € |
| Totale | 4.186.690 € |
Calcolo della soglia. Il 60% del totale è 2.512.014 €. La sola banca, sommando finanziamento e derivato, vale 3.400.800 €, pari all’81,23%. Con l’adesione dei soci, che accettano la conferma della postergazione, gli aderenti salgono a 3.913.100 €, pari al 93,47%. La soglia è ampiamente superata.
Contenuto dell’accordo con la banca. Allungamento dell’ammortamento di 26 mesi, entro la durata residua della convenzione GSE; rimodulazione del derivato con chiusura del saldo negativo in 36 rate trimestrali; liberazione parziale del conto di riserva per 186.740 €.
Verifica sugli estranei. I creditori estranei (EPC, O&M, Erario, Comune) valgono 273.590 €, il 6,53% del debito. Tutti i crediti sono scaduti alla data dell’omologazione. Il piano deve dunque dimostrare la disponibilità di 273.590 € entro centoventi giorni dall’omologa. Fonti: 186.740 € dalla riserva liberata e 86.850 € dal margine operativo di quattro mesi di produzione estiva, al netto della rata bancaria. Totale 273.590 €: copertura esatta, che l’attestatore dovrà giudicare con prudenza, perché qualunque scostamento di produzione mette a rischio il pagamento.
Sequenza temporale. Deposito del ricorso il 14 aprile 2026; iscrizione nel registro delle imprese il 17 aprile 2026. I trenta giorni per l’opposizione scadono domenica 17 maggio 2026 e slittano quindi a lunedì 18 maggio 2026. Sentenza di omologazione pubblicata il 9 luglio 2026. I centoventi giorni per pagare gli estranei scadono il 6 novembre 2026; il periodo dal 1° al 31 agosto non sospende questo termine, perché non è processuale.
Esito. Accordo omologabile a condizione che l’attestazione regga sulla copertura dei 273.590 €. Correttivo prudente: prevedere un impegno dei soci a un versamento in conto capitale di 38.000 € in caso di produzione inferiore al 95% delle stime.
Esempio di calcolo n. 2 — Accordo a efficacia estesa ex art. 61, comma 5, CCII
Dati di partenza. SPV con impianto da 5,8 MWp. Il finanziamento in pool è stato in parte ceduto a un veicolo di cartolarizzazione.
| Creditore | Importo | Posizione |
|---|---|---|
| Banca A (senior garantito) | 4.217.650 € | Aderente |
| Banca B (senior garantito) | 2.893.110 € | Aderente |
| Cessionario del credito ex Banca C (senior garantito) | 1.406.380 € | Non aderente |
| Fornitori | 312.470 € | Estranei |
| Erario | 96.830 € | Estraneo |
| Totale | 8.926.440 € |
Verifica dell’art. 61, comma 5. I debiti verso banche e cessionari ammontano a 8.517.140 €, pari al 95,42% dell’indebitamento complessivo: ben oltre la metà. Si può quindi formare una categoria dei soli finanziatori senior garantiti, omogenea per posizione giuridica (stessa garanzia, stesso rango) e interessi economici.
Soglia del 75% nella categoria. Aderenti: 4.217.650 + 2.893.110 = 7.110.760 €. Rapporto sul totale della categoria: 83,49%. Soglia superata.
Test del miglior soddisfacimento per il non aderente. In caso di liquidazione giudiziale alla data del deposito, il valore netto di realizzo dell’impianto è stimato in 4.869.108 €, da ripartire tra i tre senior in proporzione ai crediti. Al cessionario spetterebbe il 16,51%, cioè circa 804.000 €, incassati dopo i tempi della vendita. Con l’accordo, la categoria riceve l’86% del capitale in nove anni: al cessionario spettano 1.209.487 € nominali, che l’attestatore attualizza a 1.012.640 €. Il trattamento in accordo supera quello liquidatorio: requisito della lett. d) soddisfatto.
Termine di opposizione e periodo feriale. L’accordo e la domanda vengono notificati al cessionario il 3 luglio 2026. I trenta giorni decorrono dal giorno successivo: dal 4 al 31 luglio ne trascorrono 28. Il decorso si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre, che è il ventinovesimo giorno. L’ultimo giorno utile per l’opposizione è il 2 settembre 2026, e non il 2 agosto come risulterebbe senza sospensione feriale.
Esito. Se il cessionario non si oppone entro il 2 settembre 2026, gli effetti dell’accordo gli si estendono e, per la giurisprudenza richiamata più avanti, perde anche la possibilità di reclamare. Fornitori ed Erario restano estranei e vanno pagati integralmente nei centoventi giorni, oppure l’Erario va coinvolto con una transazione fiscale.
Casi particolari
La SPV che è impresa minore. Una società titolare di un impianto di piccola taglia, con debiti rimasti sempre sotto i 500.000 euro e attivo e ricavi sotto le soglie di legge, non può accedere all’accordo di ristrutturazione. Per lei il CCII apre il concordato minore o, se non c’è continuità, la liquidazione controllata, procedure gestite con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, è abilitato a operare anche su questo secondo binario. La verifica dei requisiti dimensionali va fatta per ciascuno dei tre esercizi, non sulla media.
Il derivato con saldo negativo elevato. In molte SPV il contratto di Interest Rate Swap stipulato all’avvio del progetto, con tassi allora più alti, ha accumulato valori negativi importanti. Due profili vanno distinti. Il primo è contabile-concorsuale: il saldo negativo è un credito della banca e va quantificato con precisione alla data rilevante, perché incide sulle soglie. Il secondo è sostanziale: se il contratto non esplicita mark to market, criteri di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici, può porsi una questione di validità, secondo le Sezioni Unite del 2020. Le pronunce di legittimità del 2026 (Cass. n. 2262/2026 e n. 2358/2026, come lette dalla prima giurisprudenza di merito successiva) modulano l’intensità informativa richiesta in base alla complessità dello strumento, con minori esigenze per gli swap di copertura più semplici. La contestazione non va quindi data per vinta, ma usata come argomento di trattativa ponderato.
Incentivi ridotti o sospesi dal GSE. Per gli impianti oltre 200 kW la rimodulazione imposta dall’art. 26 del D.L. 91/2014 (il cosiddetto “spalma-incentivi”) ha già alterato i piani originari; la Corte costituzionale (sentenza n. 16/2017) e la Corte di giustizia UE (15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18) ne hanno confermato la legittimità. Diverso è il caso in cui il GSE avvii un procedimento di decadenza o sospenda l’erogazione per irregolarità: in pendenza di quel contenzioso il piano deve prevedere scenari alternativi, altrimenti l’attestazione di fattibilità non è sostenibile.
Crediti verso il GSE già ceduti alla banca. Se la SPV ha ceduto alla banca i crediti presenti e futuri verso il GSE, i flussi incentivanti non transitano dalla società. Il piano non può quindi contare su di essi per pagare gli estranei, se non attraverso una modifica concordata della cascata dei pagamenti. Diverso il mandato irrevocabile all’incasso, che non trasferisce la titolarità del credito ma solo la legittimazione a riscuoterlo: la differenza incide sulla disponibilità dei flussi.
Garanzie dello sponsor. Molti finanziamenti prevedono fideiussioni o lettere di patronage della società capogruppo. Con i creditori che aderiscono all’accordo si applica l’art. 1239 c.c. richiamato dall’art. 59 CCII: la remissione a favore del debitore libera i fideiussori salvo espressa riserva, che le banche inseriscono sistematicamente. I creditori non aderenti ai quali vengono estesi gli effetti conservano invece impregiudicati i diritti contro coobbligati e fideiussori.
Portafogli di più SPV. Quando lo stesso sponsor controlla più società veicolo con finanziamenti incrociati o garanzie reciproche, l’art. 284 CCII consente di presentare accordi di ristrutturazione di gruppo con un piano unitario o piani reciprocamente collegati, purché resti separata la massa attiva e passiva di ciascuna società.
Il diritto di superficie sui terreni e i contratti di O&M. Gli impianti a terra sorgono di norma su terreni altrui, concessi in diritto di superficie o in locazione a lungo termine. Il canone non pagato espone la società a un rischio diverso da quello bancario: la perdita della disponibilità del suolo, che rende l’impianto privo di valore. Lo stesso vale per il contratto di O&M, senza il quale la produzione cala e con essa i flussi del piano. Per questo, in termini operativi, proprietari dei terreni e manutentore vanno trattati come creditori strategici: o aderiscono all’accordo con una dilazione concordata, o vanno collocati tra gli estranei con pagamento integrale programmato con priorità. Va precisato che l’art. 61, comma 4, CCII esclude che l’accordo possa imporre ai creditori a cui viene esteso l’esecuzione di nuove prestazioni: il manutentore non aderente non può essere obbligato a proseguire il servizio.
Il finanziamento ceduto a un fondo o a un veicolo di cartolarizzazione. Negli ultimi anni molti crediti verso SPV fotovoltaiche in difficoltà sono stati ceduti dalle banche originarie a investitori specializzati, spesso gestiti tramite servicer. Sul piano normativo, dopo il D.Lgs. 136/2024 il cessionario rientra espressamente nella categoria dell’art. 61, comma 5. In termini operativi occorre però verificare la catena delle cessioni, la legittimazione del servicer a sottoscrivere l’accordo e la corretta imputazione del credito, perché un’adesione firmata da un soggetto privo di poteri non vale ai fini delle soglie e la sua mancanza può emergere solo nel giudizio di omologazione.
Domande frequenti
La banca mi ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine: è troppo tardi per un accordo di ristrutturazione? No. La decadenza rende esigibile l’intero debito ma non impedisce di trattare. Se la banca ha già avviato l’escussione del pegno o un’azione esecutiva, occorre chiedere subito misure protettive, con domanda con riserva o con l’istanza dell’art. 54, comma 3, CCII. Le misure bloccano le nuove azioni e sospendono quelle in corso fino al decreto del tribunale. Il fattore decisivo è il tempo: ogni settimana persa riduce il margine per costruire un piano attestabile.
Serve il consenso di tutte le banche del pool? Non necessariamente. Per l’accordo ordinario basta il 60% dei crediti complessivi, ma le banche non aderenti vanno pagate integralmente in centoventi giorni, cosa spesso impossibile per una SPV. Per questo la soluzione tipica è l’accordo a efficacia estesa previsto dall’art. 61, comma 5: se i finanziatori rappresentano almeno metà del debito, bastano adesioni pari al 75% della categoria per vincolare anche la banca dissenziente, purché riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione.
Posso includere nell’accordo le imposte e l’IMU non pagate? Per tributi erariali e contributi è possibile proporre una transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 CCII, depositando la proposta agli uffici competenti. Se l’adesione dell’Amministrazione è decisiva per raggiungere la soglia e la proposta è più conveniente della liquidazione, il tribunale può omologare anche senza assenso, alle condizioni introdotte dal D.L. 69/2023. La giurisprudenza di merito ha ammesso anche lo stralcio dei tributi comunali come l’IMU, in forza di accordo separato con il Comune.
Un creditore che non ha fatto opposizione può impugnare l’omologazione? Di regola no. La Cassazione, con più pronunce del marzo 2026, ha stabilito che il reclamo spetta solo a chi è diventato parte formale del giudizio di omologazione proponendo opposizione nei trenta giorni. Fanno eccezione i casi in cui un vizio della procedura, per esempio un’omessa notifica, abbia impedito al creditore di partecipare. La regola vale anche per Agenzia delle Entrate e INPS.
Se dopo l’omologa la società fallisce comunque, i creditori che hanno accettato lo sconto perdono la differenza? No. Secondo Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996, se dopo l’omologazione dell’accordo viene dichiarata l’insolvenza, i crediti si ammettono al passivo nel loro importo originario, detratti i pagamenti ricevuti nel frattempo in esecuzione dell’accordo. In senso conforme si è espressa Cass. n. 33446/2024. Per il creditore è una tutela; per la società è un motivo in più per costruire un piano realmente sostenibile.
La mia società ha un solo impianto e il contratto con il GSE scade tra sei anni: l’accordo ha senso? (caso limite) Può averlo, ma il vincolo temporale è stringente. Il piano non può allungare il debito oltre il periodo in cui l’impianto genera ricavi incentivati, salvo dimostrare flussi da vendita dell’energia a mercato, attendibili anche con prezzi prudenziali. Spesso la soluzione efficiente è un accordo che preveda la vendita dell’impianto o delle quote a un operatore industriale in tempi programmati: l’art. 61, comma 5, consente l’efficacia estesa verso i finanziatori anche se l’accordo ha carattere liquidatorio.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono raccolgono le pronunce più rilevanti per chi affronta un accordo di ristrutturazione in una società fotovoltaica. Il principio di ciascuna è riformulato in termini propri; per il testo integrale occorre consultare il provvedimento.
1. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: l’accordo di ristrutturazione appartiene al novero delle procedure concorsuali, per la sua capacità di incidere sulla posizione di tutti i creditori sotto il controllo del giudice. Rilevanza: fonda l’applicazione all’accordo delle regole di protezione concorsuale, dalle esenzioni da revocatoria alla prededuzione dei finanziamenti.
2. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. Principio: se all’omologazione segue la dichiarazione di insolvenza, i crediti vanno ammessi nel loro ammontare iniziale, dedotti i pagamenti già ricevuti in esecuzione dell’accordo. Rilevanza: chiarisce alle banche aderenti che lo sconto concesso non è definitivo in caso di fallimento del piano; argomento utile per ottenere adesioni.
3. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: tra i creditori aderenti non si possono conteggiare coloro il cui credito è sorto dalla procedura di ristrutturazione stessa; in loro sola presenza l’omologazione forzosa è inammissibile. Rilevanza: nelle SPV con pochi creditori, esclude che le soglie si raggiungano con i crediti dei consulenti che hanno predisposto l’accordo.
4. Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Principio: chiedere il cram down fiscale senza un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dello strumento. Rilevanza: la transazione fiscale non può essere il fulcro di un accordo privo di un reale consenso dei finanziatori.
5. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. Principio: le soglie minime di soddisfacimento dell’Erario introdotte dall’art. 1-bis del D.L. 69/2023 si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate dal 15 giugno 2023, e questa efficacia nel tempo non contrasta con la Costituzione. Rilevanza: determina il regime applicabile alla transazione fiscale inserita nell’accordo della SPV.
6. Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5310. Principio: nel regime dell’art. 182-bis della legge fallimentare, per la natura contenziosa del giudizio di omologa, può reclamare solo chi ha assunto formalmente la qualità di parte. Rilevanza: interessa gli accordi delle SPV ancora regolati dalla vecchia disciplina e conferma la linea poi estesa al CCII.
7. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Principio: nel CCII il reclamo contro la sentenza sull’omologazione, anche per gli accordi a efficacia estesa, è riservato alle parti formali, salvo che un vizio procedurale abbia impedito la partecipazione. Rilevanza: per il creditore dissenziente, l’opposizione nei trenta giorni diventa un passaggio obbligato.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5948/2026. Principio: INPS e Agenzia delle Entrate destinatari dell’omologazione forzosa, se non hanno partecipato al giudizio di omologa, non sono legittimati a reclamare, salvo vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione. Rilevanza: stabilizza l’accordo che include una transazione fiscale non accettata dall’ente.
9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2817/2026. Principio: nell’accordo a efficacia estesa il tribunale può affidare al commissario giudiziale la verifica della fattibilità, anche in contrasto con l’attestatore; le categorie devono essere omogenee, senza accorpare garantiti e chirografari; il consenso va provato integralmente. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per costruire correttamente la categoria dei finanziatori senior della SPV.
10. Trib. Milano, Sez. II civ., 18 dicembre 2024. Principio: negli accordi a efficacia estesa gli obblighi informativi verso i creditori non aderenti si differenziano per momento e finalità, e possono essere assolti con modalità di comunicazione diverse. Rilevanza: guida la documentazione dell’informativa al finanziatore o al cessionario che non partecipa alle trattative.
11. Trib. Rimini, 29 ottobre 2024. Principio: l’omologazione va negata se mancano le scritture contabili obbligatorie o se con il principale creditore non vi è accordo effettivo sui tempi di pagamento, oltre che sulla misura dello stralcio. Rilevanza: il termine di pagamento è elemento essenziale dell’accordo con la banca, non un dettaglio da definire in seguito.
12. Trib. Cagliari, Sez. procedure concorsuali, 8 novembre 2024. Principio: il tribunale ha esaminato un accordo con transazione fiscale fondato sulla continuità indiretta, individuando le condizioni per l’omologazione forzosa secondo il CCII e il D.L. 69/2023. Rilevanza: la continuità indiretta, con cessione dell’impianto a un operatore, è uno scenario frequente per le SPV.
13. Cass. civ., Sez. Un., 12 maggio 2020, n. 8770. Principio: il contratto di swap è lecito solo se l’alea è razionale e misurabile, il che richiede accordo su mark to market, relativi criteri di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici. Rilevanza: base per valutare il derivato di copertura del project financing e il suo peso nella trattativa.
14. Cass. civ., n. 2262/2026 e n. 2358/2026. Principio: secondo la lettura della giurisprudenza di merito successiva, l’intensità delle informazioni dovute varia in funzione della complessità del derivato, con minori esigenze per le coperture più semplici. Rilevanza: impone una valutazione caso per caso prima di impostare la strategia sulla nullità dell’IRS.
15. Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16, e Corte giust. UE, 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. Principio: la rimodulazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici sopra i 200 kW disposta dall’art. 26 del D.L. 91/2014 è compatibile con Costituzione e diritto dell’Unione, anche sotto il profilo del legittimo affidamento. Rilevanza: il piano della SPV deve assumere come definitivo il regime incentivante rimodulato.
Cosa può fare lo Studio Monardo
La crisi di una società fotovoltaica in project financing richiede di lavorare insieme su contratti bancari, derivati, rapporti con il GSE, debito fiscale e procedura concorsuale. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.
1. Mappiamo il perimetro del debito. Ricostruiamo ogni posizione creditoria (finanziatore senior, derivato, fornitori EPC e O&M, proprietari dei terreni, Erario, Comune) con importi, rango e garanzie, e calcoliamo le soglie del 30%, 60% e 75% alla data rilevante.
2. Analizziamo il contratto derivato. Verifichiamo se l’IRS riporta mark to market, criteri di calcolo, costi impliciti e scenari probabilistici, e ne stimiamo l’impatto come leva negoziale o come contestazione giudiziale.
3. Esaminiamo il pacchetto di garanzie. Leggiamo pegno sulle quote, cessione dei crediti GSE, mandati all’incasso e conti vincolati, per stabilire quali flussi sono davvero disponibili per il piano.
4. Scegliamo lo strumento corretto. Confrontiamo piano attestato, accordo ordinario, agevolato, a efficacia estesa, convenzione di moratoria e composizione negoziata, e indichiamo quello coerente con i numeri della società.
5. Chiediamo le misure protettive. Predisponiamo la domanda con riserva o l’istanza ai sensi dell’art. 54, comma 3, CCII quando la banca minaccia l’escussione delle garanzie o l’asta dell’impianto.
6. Conduciamo la trattativa con il pool. Negoziamo con banche e cessionari la rimodulazione del debito, la chiusura del derivato e la revisione della cascata dei pagamenti, documentando le informative richieste dall’art. 61.
7. Costruiamo la transazione fiscale. Con i commercialisti dello staff predisponiamo la proposta ex art. 63 CCII e verifichiamo le condizioni per l’eventuale omologazione forzosa.
8. Redigiamo e depositiamo il ricorso. Curiamo ricorso, allegati, categorie e notifiche, coordinandoci con l’attestatore sulla tenuta del piano.
9. Gestiamo opposizioni e impugnazioni. Proponiamo o contrastiamo opposizioni nei trenta giorni, reclami in Corte d’appello e ricorsi per cassazione.
10. Assistiamo il creditore. Per il fornitore o il finanziatore che subisce un accordo altrui, verifichiamo categorie, informative e test di miglior soddisfacimento, e proponiamo opposizione nei termini.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il D.L. 118/2021 pone al centro delle trattative tra impresa e creditori, e la conoscenza di quel percorso consente di preparare una composizione negoziata che sfoci in un accordo di ristrutturazione già strutturato. Altrettanto rilevante è il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario, perché in una SPV fotovoltaica il cuore del problema è quasi sempre un contratto di finanziamento con derivato annesso.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la qualifica di cassazionista dell’Avvocato consente di seguire il contenzioso sull’omologazione in tutti i gradi, con lo stesso difensore e la stessa linea.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, affianca l’aspetto giuridico dell’accordo alla verifica dei numeri del piano, dei flussi GSE e del debito fiscale.
In sintesi
Una società fotovoltaica in project financing che non rispetta più i covenant non ha davanti a sé soltanto l’escussione delle garanzie. L’accordo di ristrutturazione dei debiti consente di rinegoziare con i finanziatori, di vincolare anche la banca o il cessionario dissenziente attraverso l’art. 61, comma 5, CCII, di includere il debito fiscale e di ottenere protezione dalle azioni esecutive durante la trattativa. I punti da non sbagliare sono tre: il calcolo corretto delle soglie, la disponibilità reale dei flussi per pagare gli estranei in centoventi giorni, il rispetto dei trenta giorni per le opposizioni, sospesi solo dal 1° al 31 agosto.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze verificabili. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda direttamente la gestione delle trattative con i creditori; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario è la base per analizzare finanziamenti, derivati e transazioni fiscali; la qualifica di cassazionista garantisce continuità se l’omologazione viene contestata fino all’ultimo grado.
📩 Ogni settimana conta quando la banca ha già in mano il pegno sulle quote: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.
