Una crisi che si misura in giorni: perché il calendario conta più dell’importo
La crisi di una farmacia raramente esplode in un giorno solo. Comincia con una fattura del grossista pagata in ritardo, prosegue con una dilazione negata, poi con le consegne ridotte, poi con una PEC di messa in mora. Nel frattempo i rimborsi dell’ASL arrivano con il loro ritmo, la banca rivede l’affidamento, e il titolare continua ad aprire la serranda ogni mattina come se il problema potesse risolversi da sé. È in quel “frattempo” che si decide tutto. Chi sa cosa succede dopo, e quando succede, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi di una farmacia il tempo non è un dettaglio, è la variabile che separa un accordo omologato da un pignoramento dei crediti verso il Servizio sanitario.
Questa ricostruzione segue la procedura in ordine cronologico. Si parte dal primo insoluto verso il grossista; si attraversa la fase delle diffide e del blocco delle forniture; si arriva al decreto ingiuntivo e ai suoi quaranta giorni; poi alla diagnosi giuridica della farmacia davanti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024); quindi alle trattative con i grossisti, al deposito della domanda di omologazione, ai trenta giorni delle opposizioni, alla sentenza, ai centoventi giorni per pagare i creditori rimasti fuori dall’accordo.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché l’accordo di ristrutturazione dei debiti di una farmacia si costruisce all’incrocio di quattro competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato. La trattativa strutturata con grossisti e banche è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’esposizione verso gli istituti di credito, che accompagna quasi sempre quella verso la distribuzione intermedia, richiede il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Se la farmacia rientra tra le imprese minori, lo strumento cambia e servono il Gestore della crisi da sovraindebitamento e il fiduciario di un OCC. E se l’omologazione viene contestata, la partita può proseguire fino alla Corte di Cassazione, davanti alla quale l’Avvocato è abilitato a difendere.
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La mappa temporale: le tappe, i termini, le finestre
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene avere davanti l’intero percorso. La cronologia che segue non è un modello teorico: è la sequenza tipica in cui si susseguono gli atti quando una farmacia accumula debiti verso uno o più grossisti e decide, o non decide, di reagire con uno strumento del Codice della crisi.
Due avvertenze di metodo. La prima: i termini indicati come “di legge” sono fissati da norme precise e vanno rispettati al giorno; quelli indicati come “tempi reali” sono intervalli che dipendono dal tribunale, dal numero dei creditori e dalla complessità del piano, e vanno letti come ordini di grandezza, non come promesse. La seconda: le tappe possono sovrapporsi. Un grossista può notificare il decreto ingiuntivo mentre la farmacia sta ancora trattando con l’altro; la banca può revocare il fido nello stesso mese in cui arriva la diffida. Il calendario, in altre parole, non aspetta che il titolare abbia finito di pensare.
| Tappa | Momento | Atto o evento | Termine chiave | Base normativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Primo insoluto verso il grossista | Decorrenza interessi moratori | D.Lgs. 231/2002 |
| 2 | Giorni 1-30 | Diffide, stop alle dilazioni, riduzione consegne | Nessun termine processuale, ma segnali d’allarme | Art. 3 CCII (assetti adeguati) |
| 3 | Giorni 30-120 | Decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento dei crediti verso ASL | 40 giorni per opporsi; 10 giorni dal precetto | Artt. 633, 641, 480, 543 c.p.c. |
| 4 | Settimane 1-6 dalla reazione | Diagnosi: impresa minore o no, crisi o insolvenza, strumento | Soglie dell’art. 2 CCII | Artt. 2, 12 ss., 57, 60, 61 CCII |
| 5 | Mesi 2-5 | Trattative con grossisti e banche, piano, attestazione; eventuali misure protettive o domanda con riserva | 30-60 giorni (+60) nella domanda con riserva | Artt. 44, 54, 55, 57 CCII |
| 6 | Giorno del deposito | Iscrizione nel registro delle imprese e ricorso per omologazione | Iscrizione anteriore o contestuale al deposito | Artt. 40, 45, 48, 57 CCII |
| 7 | Giorni 1-30 dall’iscrizione, poi udienza | Opposizioni, udienza, sentenza di omologazione | 30 giorni per le opposizioni | Art. 48, comma 4, CCII |
| 8 | Dopo la sentenza | Reclamo, pagamento dei creditori estranei, esecuzione del piano | 30 giorni per il reclamo; 120 giorni per gli estranei | Artt. 51, 57, 58 CCII |
Ciascuna di queste righe corrisponde a una delle sezioni che seguono. Dopo le tappe, due calendari paralleli mostrano la stessa crisi vissuta in due modi opposti; poi i binari alternativi, le cinque finestre critiche, le domande sul tempo, le pronunce che hanno segnato la procedura e gli strumenti che lo studio può mettere in campo a seconda del punto in cui ci si trova.
Giorno 0: il primo insoluto verso il grossista
Cosa succede
Il giorno zero ha quasi sempre una data precisa, anche se il titolare se ne accorge solo dopo: è la scadenza della prima fattura del grossista che non viene onorata. Nel settore farmaceutico i rapporti con la distribuzione intermedia funzionano su forniture quotidiane, spesso più consegne al giorno, con fatturazione periodica e pagamento a una certa distanza dalla data della fattura. Proprio questa continuità rende il primo insoluto meno visibile di quanto dovrebbe: le consegne proseguono, il gestionale continua a caricare ordini, e il debito scaduto si somma a quello non ancora scaduto senza che nulla, in apparenza, cambi.
La causa è spesso un disallineamento di cassa. La farmacia paga il grossista con scadenze fisse, mentre incassa dal Servizio sanitario nazionale con i tempi dell’ASL, e dal banco con i volumi della stagione. Quando a questo si somma una rata di mutuo contratto per l’acquisto della farmacia, un investimento in ristrutturazione dei locali, o un calo dei margini, basta un mese sfavorevole perché la fattura del grossista diventi la voce “rinviabile”.
La norma
Il rapporto con il grossista è una transazione commerciale tra imprese. Si applica quindi il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento: dal giorno successivo alla scadenza decorrono, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi moratori al tasso legale previsto per le transazioni commerciali, oltre al diritto del creditore al risarcimento forfettario dei costi di recupero. Sul versante della farmacia, il Codice della crisi impone all’imprenditore, individuale o collettivo, di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi (art. 3 CCII); tra i segnali indicati dalla norma ci sono proprio i debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
I termini che si attivano
Qui non c’è ancora un termine processuale. C’è però un contatore economico che parte subito: gli interessi moratori delle transazioni commerciali decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza. E c’è un contatore “di allerta” che la farmacia dovrebbe tenere acceso da sé: il superamento dei novanta giorni di scaduto verso i fornitori è uno degli indicatori che il Codice considera sintomatici della crisi.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra più ampia di tutta la procedura, e la più sprecata. Al giorno zero il titolare può ancora scegliere quasi tutto: può ricostruire la posizione verso ciascun grossista, verificare i conteggi degli interessi applicati, capire quanta parte della crisi dipende dai ritardi dell’ASL e quanta da un problema strutturale di redditività, parlare con il grossista prima che lo faccia l’ufficio legale del grossista. Può anche iniziare a raccogliere i documenti che, se servirà un accordo di ristrutturazione, dovranno comunque essere prodotti: bilanci o dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione.
Nulla è ancora precluso. Non c’è un decreto ingiuntivo da opporre, non c’è un pignoramento da subire, non c’è una segnalazione in Centrale dei rischi legata all’insoluto commerciale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è trattare il primo insoluto come un problema di tesoreria anziché come un dato strutturale. Il titolare paga una parte della fattura più vecchia, lascia scoperte le successive, e crea una sequenza di pagamenti parziali che rende difficile, dopo mesi, ricostruire quale debito sia stato estinto. Un secondo errore frequente è privilegiare il grossista che minaccia di più rispetto a quello che tace, alterando la parità tra creditori proprio nel periodo che, in caso di crisi conclamata, verrà esaminato con attenzione.
Quanto dura realmente
La fase del “primo insoluto silenzioso” dura, nella prassi, da poche settimane a diversi mesi. Dipende soprattutto dalla politica commerciale del grossista e dal peso della farmacia nel suo portafoglio: una farmacia con volumi elevati ottiene spesso tolleranze più lunghe, che però rendono il debito accumulato più consistente quando la tolleranza finisce.
Dai giorni 1 ai 30: le diffide, lo stop alle dilazioni, le consegne che si riducono
Cosa succede
Il calendario ora corre. Il grossista, dopo qualche settimana di scaduto, cambia registro. Arriva una prima comunicazione commerciale, poi un sollecito formale, poi una PEC con diffida ad adempiere e quantificazione del debito comprensivo di interessi. In parallelo, il rapporto operativo si irrigidisce: vengono revocate le dilazioni di pagamento, si passa al pagamento anticipato o in contrassegno per le nuove consegne, si riducono i fidi commerciali, si limita la gamma dei prodotti forniti. Per una farmacia è il momento più delicato sul piano pratico, perché la continuità del servizio dipende proprio dall’approvvigionamento quotidiano.
Spesso, nello stesso periodo, si muove anche la banca. Se la farmacia utilizza anticipi sui crediti verso l’ASL o ha un affidamento in conto corrente, lo sconfinamento prolungato può portare a una revisione dell’affidamento o a una richiesta di rientro.
La norma
In questa fase non ci sono atti giudiziari. Le regole di riferimento sono quelle del contratto di fornitura e del codice civile: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), l’eccezione di inadempimento con cui il fornitore sospende le proprie prestazioni (art. 1460 c.c.), la sospensione per mutamento delle condizioni patrimoniali del contraente (art. 1461 c.c.). Il grossista, in linea di principio, non è obbligato a continuare a fornire a credito un cliente che non paga.
Sul fronte del Codice della crisi, vale ancora l’obbligo dell’art. 3 CCII di rilevare tempestivamente la crisi. Ed è utile sapere fin da ora un dato che tornerà più avanti: nemmeno un accordo di ristrutturazione omologato può imporre a un creditore di eseguire nuove prestazioni o di concedere nuovi affidamenti. L’art. 61, comma 4, CCII lo esclude espressamente per gli accordi ad efficacia estesa. La continuità delle forniture, quindi, si negozia: non si ottiene per legge.
I termini che si attivano
La diffida ex art. 1454 c.c. fissa un termine per adempiere, di regola non inferiore a quindici giorni salvo diversa pattuizione o natura del contratto. Decorso inutilmente il termine assegnato con la diffida, il contratto di fornitura si intende risolto di diritto. Per una farmacia che lavora con un grossista principale e uno o due secondari, la risoluzione del contratto con il principale significa dover riorganizzare l’approvvigionamento in giorni.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra negoziale informale è ancora aperta, ma si sta restringendo. Il titolare può rispondere alla diffida con una proposta di piano di rientro documentata, anziché con una generica richiesta di tempo. Può chiedere al grossista di congelare lo scaduto e di lavorare sulle nuove forniture con pagamento a breve, separando il “vecchio” debito dal “nuovo” flusso. Può verificare se ci sono contestazioni fondate sugli importi, ad esempio sul calcolo degli interessi moratori, su note di credito non registrate o su resi non accreditati.
Soprattutto, è il momento di decidere se la crisi è gestibile con un semplice accordo stragiudiziale o se richiede uno strumento del Codice. Se lo scaduto verso i grossisti si somma a un’esposizione bancaria importante e a debiti fiscali o contributivi, un piano di rientro bilaterale rischia di reggere poche settimane.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è firmare un riconoscimento di debito con piano di rientro insostenibile, magari accompagnato da una garanzia personale del titolare o da cambiali, pur di sbloccare le consegne. Il riconoscimento rafforza la posizione probatoria del grossista in un eventuale decreto ingiuntivo e la garanzia personale sposta il rischio sul patrimonio del farmacista. Un altro errore è cambiare grossista senza aver risolto nulla, trasferendo il problema su un nuovo fornitore che, dopo qualche mese, si troverà nella stessa posizione.
Quanto dura realmente
Tra la prima diffida e il passaggio all’azione giudiziaria passano, di solito, da due a otto settimane. Molto dipende dalla struttura interna del grossista: alcune realtà affidano rapidamente la pratica a legali esterni, altre esperiscono più tentativi di recupero stragiudiziale.
Dai giorni 30 ai 120: il decreto ingiuntivo, i quaranta giorni, il pignoramento dei crediti verso l’ASL
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il grossista deposita ricorso per decreto ingiuntivo. Per un fornitore la prova scritta è agevole: le fatture, gli estratti autentici delle scritture contabili, i documenti di trasporto firmati. Il giudice emette il decreto, che viene notificato alla farmacia. Se il credito è documentato in modo particolarmente solido o se il grossista dimostra un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dall’inizio.
Da quel momento lo scenario cambia radicalmente. Il grossista, una volta esecutivo il titolo, notifica l’atto di precetto e poi il pignoramento. Il bersaglio più naturale, per una farmacia, sono i crediti verso l’ASL per le prestazioni farmaceutiche erogate in regime convenzionale: sono crediti periodici, certi, facilmente individuabili. Il pignoramento presso terzi blocca le somme dovute dall’ASL fino all’udienza di assegnazione, e ogni mese di rimborsi bloccati è un mese in cui la farmacia non può pagare né gli altri grossisti né le rate della banca.
Un dettaglio che la giurisprudenza recente ha chiarito riguarda proprio la natura di quei crediti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 868 del 15 gennaio 2026, ha ricondotto il rapporto tra farmacia e ASL a un rapporto continuativo e unitario, escludendo che l’Azienda sanitaria possa imputare i pagamenti a sua scelta come se esistessero tanti debiti separati quante sono le mensilità. È un principio che interessa anche la farmacia debitrice: la ricostruzione di cosa l’ASL deve davvero, e da quando, incide sulla quantificazione dell’attivo su cui costruire il piano e sulla verifica di cosa il grossista abbia effettivamente bloccato con il pignoramento.
La norma
Il procedimento monitorio è regolato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c. L’opposizione va proposta nel termine dell’art. 641 c.p.c.; la provvisoria esecuzione è disciplinata dall’art. 642 c.p.c.; la sospensione della provvisoria esecuzione in corso di opposizione dall’art. 649 c.p.c. Il precetto è regolato dall’art. 480 c.p.c.; il pignoramento presso terzi dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.
I termini che si attivano
Il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è di 40 giorni dalla notifica ed è perentorio. Se non si propone opposizione, il decreto diventa definitivo e non è più possibile contestare nel merito il credito del grossista. Il termine di 40 giorni è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: se la notifica cade a ridosso dell’estate, i giorni di agosto non si contano e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre. Se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Dopo la notifica del precetto, il creditore deve attendere almeno dieci giorni prima di procedere a pignoramento, e il precetto perde efficacia se il pignoramento non viene iniziato entro 90 giorni dalla notifica.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra difensiva processuale: si chiude al quarantesimo giorno. L’opposizione ha senso se ci sono contestazioni reali sul credito, ad esempio su interessi non dovuti, su forniture non conformi o su pagamenti non imputati. Non va usata come espediente dilatorio fine a se stesso. Ma anche quando il credito è in larga parte fondato, l’opposizione può essere lo strumento per evitare che una quantificazione errata diventi definitiva, e l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione può evitare che il pignoramento dei crediti ASL paralizzi la farmacia mentre si costruisce una soluzione complessiva.
Soprattutto, questa è la fase in cui la scelta di uno strumento del Codice della crisi smette di essere teorica. Un pignoramento dei crediti verso l’ASL, sommato a quello di un secondo grossista e alla revoca del fido, può portare la farmacia dall’area della crisi a quella dell’insolvenza in poche settimane. E mentre un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, la farmacia che deposita tempestivamente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive può ottenere che i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio (art. 54, comma 2, CCII). Ciò che non si può fare è attendere l’assegnazione delle somme pignorate e sperare di recuperarle dopo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è lasciar scadere i quaranta giorni pensando di “trattare nel frattempo”. La trattativa con il grossista non sospende nessun termine processuale. Molti titolari scoprono della definitività del decreto solo quando arriva il precetto. Un secondo errore è proporre un’opposizione generica, priva di contestazioni specifiche, che non ottiene la sospensione della provvisoria esecuzione e produce soltanto costi di giudizio.
Quanto dura realmente
Dal deposito del ricorso monitorio all’emissione del decreto passano, nei tribunali italiani, da alcune settimane a qualche mese. Dal precetto al pignoramento presso terzi possono bastare dieci giorni; dal pignoramento all’udienza di assegnazione, a seconda dei ruoli del tribunale, da uno a diversi mesi. In questo intervallo i crediti verso l’ASL restano vincolati.
Settimane 1-6 dalla reazione: la diagnosi della farmacia davanti al Codice della crisi
Cosa succede
Da questo momento in poi il tempo del titolare smette di essere tempo di attesa e diventa tempo di analisi. Qualunque sia il punto in cui si trova la farmacia, tra il primo insoluto e il pignoramento, prima di scegliere uno strumento occorre rispondere a tre domande. Chi è la farmacia per il Codice della crisi? In che condizione si trova, crisi o insolvenza? Qual è la composizione del suo passivo, e chi pesa di più tra grossisti, banche, erario ed enti previdenziali?
La prima domanda non è formale. L’accordo di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e seguenti CCII è riservato all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore. L’art. 2 CCII definisce minore l’impresa che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola delle soglie per non essere minore. Nella grande maggioranza dei casi una farmacia, per volumi di vendita, supera la soglia dei ricavi; ma la verifica va fatta sui numeri reali e non per presunzione, soprattutto per le piccole farmacie rurali. Se la farmacia risulta impresa minore, l’accordo di ristrutturazione non è disponibile e la strada passa per gli strumenti del sovraindebitamento, in particolare il concordato minore, attraverso un Organismo di composizione della crisi.
La seconda domanda riguarda il presupposto oggettivo. L’accordo è accessibile tanto in stato di crisi, cioè di probabile insolvenza futura, quanto in stato di insolvenza. Ma la distinzione incide sulla credibilità del piano e sulla posizione dei creditori: un piano che parte dall’insolvenza deve dimostrare con maggior rigore la capacità di pagare per intero chi resta fuori dall’accordo.
La terza domanda è quella che decide la variante di accordo. Se i grossisti rappresentano da soli una quota dominante del passivo, possono diventare il perno dell’intera operazione.
La norma
Le varianti disponibili, per l’impresa non minore, sono tre, più una quarta figura collegata:
- l’accordo ordinario (art. 57 CCII): adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, piano con attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità economica e giuridica, pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, se il credito è già scaduto, o dalla scadenza, se scade dopo;
- l’accordo agevolato (art. 60 CCII): la percentuale scende al 30% se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto, e rinuncia a chiedere, misure protettive temporanee;
- l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti si estendono anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, individuata per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, se gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti di quella categoria, se tutti i creditori sono stati informati e messi in condizione di partecipare in buona fede alle trattative, se l’accordo non ha carattere liquidatorio e se i non aderenti ricevono un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale;
- la convenzione di moratoria (art. 62 CCII), con cui si regola in via provvisoria la crisi attraverso dilazioni, rinunce agli atti esecutivi e sospensione delle azioni, anch’essa estensibile ai non aderenti della medesima categoria con la soglia del 75%.
A monte di tutto c’è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII), che non è uno strumento di regolazione in senso stretto ma un percorso di trattativa assistito da un esperto indipendente. Il suo esito può essere proprio un accordo di ristrutturazione: l’art. 23, comma 2, lett. b), CCII prevede che, in questo caso, la soglia del 75% richiesta per l’efficacia estesa sia ridotta al 60% quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, e il correttivo del 2024 ha ampliato le ipotesi in cui opera tale riduzione.
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono soprattutto sostanziali. Le soglie dimensionali si misurano sui tre esercizi precedenti. I bilanci o le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi sono il nucleo minimo della documentazione richiesta dall’art. 39, comma 3, CCII per qualunque domanda, anche con riserva. E se nel frattempo pende un decreto ingiuntivo notificato, il termine di 40 giorni per l’opposizione continua a correre in parallelo e non viene sospeso dalla diagnosi.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra della scelta dello strumento: sbagliarla qui significa perdere mesi più avanti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta questa diagnosi partendo dalla domanda che condiziona tutte le altre: quale strumento la legge mette a disposizione di questa specifica farmacia.
Concretamente, il titolare può, con i propri consulenti:
- verificare con i dati contabili se la farmacia supera le soglie dell’impresa minore, così da sapere se l’accordo di ristrutturazione è percorribile o se occorre rivolgersi a un OCC;
- costruire la mappa del passivo per categorie omogenee: grossisti farmaceutici, altri fornitori, banche e intermediari, erario ed enti previdenziali, eventuali garanti;
- stimare in modo prudenziale i flussi futuri, distinguendo i ricavi da SSN da quelli del banco e considerando i tempi effettivi di pagamento dell’ASL;
- valutare se la maggioranza necessaria sia raggiungibile con i soli grossisti, con i grossisti e una banca, o se occorra passare dalla composizione negoziata per beneficiare delle soglie ridotte;
- decidere se servono subito misure protettive, perché un pignoramento è in corso o imminente, oppure se è possibile trattare senza protezione, così da poter eventualmente accedere all’accordo agevolato.
Le particolarità del passivo di una farmacia che la diagnosi non può ignorare
Il passivo di una farmacia ha tratti che lo distinguono da quello di un’impresa commerciale qualunque, e ciascuno di essi incide sul calendario.
Il primo riguarda la concentrazione dei fornitori. Molte farmacie lavorano con un grossista principale che copre la parte prevalente degli acquisti e con uno o due grossisti secondari per le integrazioni. Questo significa che la categoria “grossisti farmaceutici” è spesso composta da pochissimi soggetti, con pesi molto squilibrati. In una categoria del genere la soglia del 75% prevista per l’efficacia estesa si raggiunge o si manca per pochi decimali, come mostra la simulazione più avanti. La verifica va fatta al centesimo, su crediti riconciliati, non su saldi stimati.
Il secondo riguarda i crediti verso il Servizio sanitario nazionale. Sono l’attivo più stabile della farmacia, ma sono anche quello più esposto. Possono essere stati ceduti o dati in garanzia a una banca o a una società finanziaria per ottenere anticipazioni; possono essere oggetto di pignoramento presso terzi da parte del grossista; possono subire ritardi di pagamento che alterano i flussi del piano. Prima di scrivere una sola riga del piano occorre sapere con precisione quanta parte dei rimborsi futuri sia effettivamente libera.
Il terzo riguarda le garanzie personali. Nella prassi è frequente che il titolare, i soci o i familiari abbiano sottoscritto fideiussioni a favore della banca che ha finanziato l’acquisto della farmacia e, talvolta, anche a favore del grossista. L’art. 59 CCII tratta diversamente i creditori aderenti e quelli ai quali gli effetti dell’accordo vengono estesi senza adesione: questi ultimi conservano intatti i diritti verso i garanti. Una scelta di strumento che non consideri questo profilo può risolvere la crisi della farmacia spostandola sul patrimonio personale di chi l’ha garantita.
Il quarto riguarda i debiti tributari e contributivi. Anche quando non sono la voce principale, possono diventare decisivi per il calcolo delle maggioranze e per la tenuta del piano. L’art. 63 CCII consente di inserire nell’accordo una proposta di transazione su tali crediti, ma, come si vedrà nelle pronunce più recenti, l’omologazione in assenza di adesione del creditore pubblico non può sostituire il consenso effettivo degli altri creditori.
Il quinto riguarda la forma giuridica. Una farmacia può essere gestita dal farmacista titolare in forma individuale o da una società. La differenza non è solo formale: nel caso della ditta individuale il patrimonio dell’impresa e quello personale del titolare coincidono, e ogni scelta sul piano si riflette direttamente sulla sua sfera privata; nel caso della società, entrano in gioco anche gli obblighi degli amministratori di attivarsi tempestivamente di fronte ai segnali di crisi, e la disciplina sulla riduzione del capitale per perdite, che l’art. 64 CCII sospende dal deposito della domanda fino all’omologazione.
Ognuno di questi elementi richiede verifiche documentali specifiche: contratti di cessione dei crediti SSN, contratti di fornitura con i grossisti, atti di fideiussione, estratti di ruolo e posizioni previdenziali, visura camerale e atti societari. È il lavoro che, se fatto nelle prime settimane, evita di scoprire un ostacolo insormontabile nel pieno delle trattative o, peggio, in udienza.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è scegliere lo strumento in base al nome e non ai numeri. Si decide per “l’accordo di ristrutturazione” perché suona meno traumatico del concordato, senza aver verificato se la farmacia sia impresa minore, se la maggioranza sia davvero raggiungibile, o se la liquidità consenta di pagare per intero i creditori estranei entro centoventi giorni. Un piano che non regge quest’ultima verifica non supera il vaglio del tribunale.
Quanto dura realmente
Una diagnosi seria, con ricostruzione del passivo, verifica delle soglie e prima simulazione dei flussi, richiede in genere dalle due alle sei settimane, a seconda dell’ordine della contabilità. Il tempo si allunga sensibilmente se la documentazione contabile è incompleta o se occorre riconciliare le posizioni con più grossisti e con l’ASL.
Mesi 2-5: le trattative con i grossisti, il piano, l’attestazione, le misure protettive
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari contemporanei. Sul primo binario si costruisce il piano: flussi di cassa pluriennali, eventuale riduzione dei costi, rinegoziazione dei contratti di locazione o dei finanziamenti, previsione di come e quando saranno pagati i creditori aderenti e, per intero, quelli estranei. Sul secondo binario si tratta con i creditori, e per una farmacia i primi interlocutori sono i grossisti.
La trattativa con la distribuzione intermedia ha una particolarità che la distingue da quella con le banche. Il grossista non è solo un creditore del passato: è anche il fornitore del futuro. Il suo interesse economico non si esaurisce nella percentuale di soddisfazione del vecchio debito, ma comprende la conservazione di un cliente che continuerà a ordinare ogni giorno. Un piano che dimostra la continuità della farmacia e garantisce il pagamento regolare delle nuove forniture ha, per il grossista, un valore che la liquidazione non avrebbe mai. È su questo terreno che si costruiscono le adesioni: dilazione dello scaduto su un orizzonte pluriennale, eventuale stralcio degli interessi moratori, impegno a condizioni di pagamento certe sulle forniture correnti.
Mentre si tratta, però, gli altri creditori non restano fermi. Se un grossista non aderente o una banca stanno per pignorare, la trattativa rischia di essere travolta prima della firma.
La norma
Il Codice offre due strade per proteggere le trattative. La prima è l’art. 54, comma 3, CCII, che consente di chiedere le misure protettive anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione dell’accordo, depositando la documentazione prevista, una proposta di accordo corredata da un’autodichiarazione sulle trattative in corso con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e una dichiarazione del professionista indipendente sull’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità.
La seconda è la domanda con riserva dell’art. 44 CCII: il debitore deposita la domanda di accesso con la sola documentazione dell’art. 39, comma 3, riservandosi di presentare successivamente gli accordi, e chiede le misure protettive. Il tribunale fissa un termine per il deposito.
Una volta concesse, le misure producono un effetto che per una farmacia è decisivo. L’art. 64 CCII stabilisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore. La giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 64 anche nella fase prenotativa (Trib. Avellino, 13 febbraio 2025). Questo non obbliga il grossista a fare credito sulle nuove forniture, ma impedisce che il vecchio insoluto diventi, da solo, il pretesto per interrompere il rapporto.
I termini che si attivano
Nella domanda con riserva il tribunale concede un termine compreso tra 30 e 60 giorni, decorrente dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, per depositare gli accordi; il termine è prorogabile fino a ulteriori 60 giorni solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi. Il mancato deposito nel termine fa venir meno gli effetti della domanda.
Quanto alle misure protettive, il giudice deve confermarle o revocarle con un procedimento rapido; la loro durata complessiva, comprese proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi (art. 8 CCII). Se la farmacia ha già attraversato una composizione negoziata, le misure lì godute hanno un tetto proprio di 240 giorni: il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 31 dicembre 2025, ha ribadito l’inderogabilità di quel limite, pur ammettendo una prosecuzione per ulteriori quattro mesi quando lo strumento di regolazione sia stato individuato prima della scadenza.
C’è poi un vincolo che si attiva nel momento stesso in cui si scelgono le misure protettive: chi chiede misure protettive temporanee perde l’accesso all’accordo agevolato del 30%, che le presuppone escluse.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra della protezione si apre con il deposito e si chiude con i termini fissati dal tribunale: non si riapre a piacimento. Il titolare, in questa fase, può:
- aprire la trattativa con tutti i grossisti informandoli in modo completo e documentato, condizione indispensabile se si punta all’efficacia estesa, perché l’art. 61 CCII richiede che tutti i creditori della categoria siano stati messi in condizione di partecipare;
- negoziare separatamente il trattamento del debito scaduto e le condizioni delle forniture future, tenendo presente che nessun accordo può costringere il grossista a nuove prestazioni;
- raccogliere adesioni scritte e tracciabili, preferibilmente via PEC, perché la prova delle adesioni dovrà essere completa;
- incaricare un attestatore indipendente fin dalle prime bozze del piano, così che le verifiche sulla fattibilità non arrivino a ridosso del deposito;
- chiedere le misure protettive se c’è un’esecuzione pendente o imminente, rinunciando consapevolmente alla via agevolata.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più insidioso, emerso con chiarezza nella giurisprudenza di legittimità recente, è costruire le categorie di creditori in funzione della maggioranza anziché dell’omogeneità. Mettere nella stessa categoria grossisti che aderiscono e banche che non aderiscono, per superare artificialmente la soglia del 75%, è esattamente la pratica che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026, ha censurato: le categorie devono riflettere un’effettiva omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, e il tribunale ha il potere di verificarlo, anche tramite il commissario giudiziale. La stessa pronuncia ha escluso che la prova delle adesioni possa essere fornita a campione.
Un secondo errore è raccogliere adesioni verbali o informali, “sulla parola” del responsabile commerciale del grossista, senza atti sottoscritti dal legale rappresentante.
Quanto dura realmente
La fase delle trattative è quella con la maggiore variabilità. Con due o tre grossisti e una banca, e un piano già impostato, si possono raccogliere le adesioni in due o tre mesi. Con un passivo frammentato, più banche e creditori pubblici coinvolti, si arriva facilmente a cinque o sei mesi. La domanda con riserva, con i suoi 60 giorni prorogabili di altri 60, dà la misura del tempo che il legislatore considera ragionevole per chiudere, una volta depositata la domanda.
Il giorno del deposito: iscrizione nel registro delle imprese e ricorso per l’omologazione
Cosa succede
Sono passati mesi dal primo insoluto. Le adesioni sono firmate, il piano è completo, l’attestatore ha rilasciato la sua relazione. Il giorno del deposito è quello in cui l’accordo smette di essere un contratto tra la farmacia e alcuni dei suoi creditori e diventa un atto con rilevanza esterna, conoscibile da tutti.
In concreto, la farmacia, se società tramite il suo organo amministrativo, se ditta individuale tramite il titolare, deposita presso il tribunale competente il ricorso per l’omologazione dell’accordo, con il piano, l’attestazione, gli accordi sottoscritti e la documentazione prevista dall’art. 39 CCII. Contestualmente la domanda viene iscritta nel registro delle imprese. Se si tratta di un accordo ad efficacia estesa, l’accordo, la domanda e i documenti allegati devono essere notificati anche ai creditori non aderenti della categoria interessata.
La norma
La competenza e il rito sono quelli del procedimento unitario (artt. 26, 27, 40 CCII); il contenuto della domanda e degli allegati è regolato dagli artt. 39 e 57 CCII; la pubblicità dall’art. 45 CCII; il giudizio di omologazione dall’art. 48 CCII. Nel Codice gli accordi acquistano efficacia dal giorno della loro pubblicazione nel registro delle imprese.
Sul rapporto tra deposito e iscrizione, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte. Con l’ordinanza n. 11218 del 28 aprile 2025 ha affermato che l’iscrizione nel registro delle imprese deve precedere o almeno accompagnare il deposito del ricorso in tribunale, perché è la pubblicità a consentire ai creditori estranei di conoscere l’accordo e di reagire. Nella stessa direzione si erano mosse l’ordinanza n. 2534 del 3 febbraio 2025 e la n. 34837 del 29 dicembre 2024, quest’ultima con riferimento alla procedura avviata con domanda prenotativa, in cui l’iscrizione doveva avvenire entro il termine concesso dal giudice. Le pronunce riguardano accordi ancora regolati dall’art. 182-bis della legge fallimentare, ma la logica della conoscibilità per i terzi è la stessa che regge il sistema del Codice.
I termini che si attivano
Il giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese è il giorno zero di un nuovo calendario: da lì decorrono i 30 giorni per le opposizioni. Se il deposito segue una domanda con riserva, gli accordi devono essere depositati entro il termine fissato dal tribunale, a pena di perdita degli effetti della domanda. Se nel ricorso sono state chieste misure protettive, queste operano dalla pubblicazione e vanno confermate dal giudice con il procedimento dell’art. 55 CCII, altrimenti i loro effetti cessano.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra della regolarità formale: gli errori commessi qui non si correggono con il merito del piano. Il titolare, con i propri professionisti, deve assicurarsi che la sequenza sia rispettata: iscrizione non successiva al deposito, documentazione completa, attestazione aggiornata alla data del deposito, prova integrale di tutte le adesioni, notifica ai non aderenti della categoria se si chiede l’estensione degli effetti. Deve anche predisporre la liquidità o le fonti che garantiscano il pagamento dei creditori estranei nei tempi di legge, perché il tribunale lo verificherà.
È anche il momento di valutare l’eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per il periodo che precede l’omologazione, utile quando la farmacia ha bisogno di liquidità per garantire gli acquisti correnti mentre il procedimento è in corso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è la sequenza invertita: deposito in tribunale il lunedì, pratica al registro delle imprese qualche giorno dopo “perché mancava un documento”. È un errore apparentemente banale che, alla luce degli orientamenti di legittimità richiamati, può compromettere l’ammissibilità dell’intera domanda. Un secondo errore è depositare con un’attestazione datata, redatta mesi prima, che non tiene conto dei pignoramenti sopravvenuti o dei nuovi debiti maturati nel frattempo.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto di un giorno. Ma la preparazione dell’ultima settimana, con l’aggiornamento dei dati contabili, la riconciliazione finale delle adesioni e il coordinamento con l’attestatore, è spesso la più densa dell’intero percorso.
Dai giorni 1 ai 30 dall’iscrizione, poi l’udienza: opposizioni e sentenza di omologazione
Cosa succede
Sono passati pochi giorni dall’iscrizione e la procedura è pubblica. Chi non ha aderito all’accordo, un grossista secondario, un fornitore di parafarmaco, una banca, un creditore pubblico, può leggere la domanda e decidere se contestarla. Le ragioni tipiche di un’opposizione sono tre: il piano non garantisce davvero il pagamento integrale dei creditori estranei; le percentuali di adesione non sono state raggiunte o non sono provate; nell’accordo ad efficacia estesa, la categoria è stata costruita in modo non omogeneo, oppure il creditore coinvolto non è stato informato o riceve meno di quanto avrebbe in liquidazione giudiziale.
Il tribunale fissa l’udienza, può nominare un commissario giudiziale, assume i mezzi istruttori richiesti o disposti d’ufficio e decide con sentenza. Il suo controllo non è una presa d’atto. La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 12064 dell’8 maggio 2019, ha riconosciuto al giudice dell’omologazione un vaglio che si estende all’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale degli estranei; con la sentenza n. 2817 dell’8 febbraio 2026 ha chiarito che il tribunale può incaricare il commissario giudiziale di riferire su ogni profilo rilevante, anche su quelli coperti dall’attestazione.
La norma
L’art. 48, comma 4, CCII regola le opposizioni e l’udienza; l’art. 48, comma 5, la decisione con sentenza. Per gli accordi ad efficacia estesa valgono in più le condizioni dell’art. 61, comma 2, CCII. Se nell’accordo è inserita una proposta di transazione su crediti tributari e contributivi, si applica l’art. 63 CCII, e la giurisprudenza di legittimità recente ha fissato un limite preciso all’omologazione in mancanza di adesione del creditore pubblico: servono comunque adesioni effettive di altri creditori anteriori. Lo hanno affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, per il regime anteriore al correttivo del 2024, e con la pronuncia n. 31892 del 7 dicembre 2025, che ha escluso l’omologazione forzosa sostenuta soltanto da creditori il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione.
I termini che si attivano
Il termine per le opposizioni è di 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il termine riguarda tutti i creditori e ogni altro interessato. Un’avvertenza pratica sul periodo estivo: se la finestra delle opposizioni attraversa il mese di agosto, per l’opposizione a decreto ingiuntivo la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, ma nei procedimenti di regolazione della crisi è prudente non fare affidamento su alcuna sospensione e trattare ogni scadenza come se il calendario non si fermasse.
Chi non propone opposizione in questa fase paga un prezzo più avanti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5828 del 15 marzo 2026, ha stabilito che il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio, in particolare per aver proposto opposizione, salvo che si lamenti un vizio procedurale che abbia impedito di partecipare.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra del contraddittorio: si vince o si perde sulla qualità della documentazione già depositata. La farmacia può replicare alle opposizioni con memorie e documenti; può produrre aggiornamenti di cassa che dimostrino la tenuta del piano; può chiarire la composizione delle categorie e il percorso informativo seguito con tutti i grossisti. Il Tribunale di Milano, con decreto del 18 dicembre 2024, ha messo in luce proprio l’importanza degli obblighi informativi verso i creditori non aderenti nei diversi momenti della procedura. Può, se necessario, rinegoziare con un opponente e ottenere il ritiro dell’opposizione, purché la modifica non alteri il trattamento degli altri creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è sottovalutare l’opponente “piccolo”. Un grossista secondario che vanta pochi punti percentuali del passivo può non spostare la maggioranza, ma può dimostrare che il piano non è in grado di pagarlo per intero nei tempi di legge, e questo basta a mettere in discussione l’omologazione. Nell’accordo ad efficacia estesa, poi, anche il singolo non aderente può contestare l’omogeneità della categoria.
Quanto dura realmente
In assenza di opposizioni e con documentazione completa, l’omologazione può arrivare in alcuni mesi dal deposito. Con opposizioni articolate, nomina del commissario giudiziale e istruttoria, i tempi si allungano, e l’esperienza dei diversi tribunali è molto disomogenea. Il Tribunale di Ferrara, con la pronuncia del 30 ottobre 2025, si è misurato con un accordo ad efficacia estesa in cui una categoria non aveva raggiunto il 75%, esaminando le condizioni alle quali l’omologazione restava possibile: è un esempio di come l’udienza diventi il luogo in cui si discutono i dettagli tecnici della costruzione dell’accordo.
Dopo la sentenza: reclamo, centoventi giorni per gli estranei, esecuzione del piano
Cosa succede
La sentenza di omologazione è pubblicata. Per la farmacia inizia la fase più lunga, quella in cui il piano va eseguito mese dopo mese. Ma prima ci sono due scadenze ravvicinate che si sovrappongono.
La prima è il reclamo: chi è stato parte del giudizio e ne ha interesse può impugnare la sentenza davanti alla Corte d’appello. La seconda è il pagamento dei creditori estranei, che l’accordo ordinario deve garantire per intero entro centoventi giorni. Nel frattempo i grossisti aderenti iniziano a ricevere quanto previsto dal piano, e il rapporto di fornitura prosegue sulla base delle nuove condizioni negoziate.
Negli anni successivi il piano può richiedere aggiustamenti: un ritardo prolungato dei pagamenti dell’ASL, la chiusura di un reparto, la perdita di un contratto con una struttura sanitaria. Il Codice consente di rinegoziare gli accordi o modificare il piano quando sopravvengono esigenze nuove.
La norma
Le impugnazioni sono regolate dall’art. 51 CCII. Il pagamento dei creditori estranei dall’art. 57, comma 3, CCII. La rinegoziazione e la modifica del piano dall’art. 58 CCII: se le modifiche sono sostanziali, occorre rinnovare l’attestazione, e se intervengono prima dell’omologazione occorre anche rinnovare le adesioni. Gli effetti verso i garanti sono regolati dall’art. 59 CCII: per i creditori aderenti vale la disciplina della remissione, mentre i creditori ai quali gli effetti sono stati estesi senza adesione conservano intatti i propri diritti contro fideiussori e coobbligati. Per una farmacia il cui titolare ha firmato garanzie personali a favore del grossista, è un profilo da valutare prima di firmare l’accordo, non dopo.
I termini che si attivano
Il reclamo contro la sentenza di omologazione va proposto entro 30 giorni, decorrenti per le parti dalla notificazione del provvedimento. Contro la decisione della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione: la Cassazione, con la sentenza n. 34378 del 24 dicembre 2024, ha ribadito, nel regime previgente, che si tratta di un termine breve che decorre dalla notificazione del testo integrale effettuata dalla cancelleria via PEC.
I creditori estranei devono essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologazione, se il loro credito era già scaduto a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se il credito scade dopo. Nell’accordo agevolato questa moratoria non è consentita e i crediti vanno pagati alle scadenze originarie.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra dell’esecuzione: il piano omologato protegge chi lo rispetta, non chi lo dimentica nel cassetto. La farmacia può:
- difendere la sentenza in Corte d’appello e, se necessario, in Cassazione, mantenendo la stessa linea argomentativa impostata fin dal deposito;
- programmare il pagamento degli estranei con un calendario interno, giorno per giorno, a partire dalla data della sentenza;
- monitorare con cadenza almeno trimestrale lo scostamento tra flussi previsti e flussi reali, con particolare attenzione ai rimborsi SSN;
- attivare per tempo la procedura dell’art. 58 CCII se gli scostamenti diventano strutturali, invece di accumulare nuovi insoluti verso i grossisti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è considerare l’omologazione come il traguardo. Il traguardo è l’esecuzione. Una farmacia che, dopo l’omologa, ricomincia a pagare in ritardo le nuove forniture si ritrova rapidamente davanti allo stesso grossista, ma con un rapporto di fiducia compromesso e senza più il margine negoziale iniziale. Va ricordato anche che l’omologazione non preclude di per sé a un creditore estraneo rimasto insoddisfatto di attivarsi per la tutela del proprio credito.
Quanto dura realmente
Il reclamo in Corte d’appello richiede in genere alcuni mesi; un eventuale ricorso per cassazione allunga l’orizzonte in modo significativo. L’esecuzione del piano, per una farmacia, si sviluppa di solito su un orizzonte pluriennale, spesso tra i tre e i sette anni, in funzione dell’entità dello scaduto verso i grossisti e dei flussi disponibili.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati ipotetici, costruiti per mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti opposti a seconda di quando si agisce. Non sono casi reali.
Situazione di partenza comune. Farmacia gestita in forma societaria, non impresa minore (ricavi ampiamente oltre i 200.000 euro annui). Passivo complessivo: 545.272 euro, così composto: grossista A 187.340 euro; grossista B 64.910 euro; banca 212.575 euro; altri fornitori 38.487 euro; debiti tributari e contributivi 41.960 euro. Soglia del 60% del passivo: 327.163,20 euro. Prima fattura insoluta verso il grossista A: scadenza 30 gennaio 2026.
Calendario A: la farmacia che agisce alle finestre giuste
- 30 gennaio 2026 — scade la prima fattura non pagata verso il grossista A.
- 16 febbraio 2026 — il grossista A revoca la dilazione. Il titolare fa ricostruire la posizione e verifica le soglie: la farmacia non è impresa minore.
- 2 marzo 2026 — completata la mappa del passivo. Verifica delle maggioranze: grossisti A e B insieme valgono 252.250 euro, pari al 46,3% del passivo. Non bastano da soli per l’accordo ordinario. Con la banca si arriva a 464.825 euro, pari all’85,2%.
- Verifica dell’efficacia estesa sulla sola categoria “grossisti farmaceutici”. Il grossista A pesa 187.340 su 252.250 euro, cioè il 74,27% della categoria: sotto la soglia del 75% dell’art. 61 CCII per meno di un punto. Se l’accordo scaturisce da una composizione negoziata e il suo raggiungimento risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia scende al 60% e l’adesione del solo grossista A diventa sufficiente per estendere gli effetti a B.
- Marzo-giugno 2026 — trattative con A e con la banca. A accetta la dilazione dello scaduto in sessanta rate mensili con stralcio degli interessi moratori e pagamento delle nuove forniture a trenta giorni. La banca consolida lo scoperto in un finanziamento a medio termine.
- 29 giugno 2026 — firmate le adesioni di A e della banca: 399.915 euro, pari al 73,3% del passivo. Soglia del 60% superata con accordo ordinario.
- 6 luglio 2026 — iscrizione della domanda nel registro delle imprese e deposito del ricorso lo stesso giorno.
- 5 agosto 2026 — scadono i 30 giorni per le opposizioni. Il grossista B non si oppone, perché il piano prevede il suo pagamento integrale.
- 22 settembre 2026 — ipotesi di sentenza di omologazione.
- 20 gennaio 2027 — scadono i 120 giorni dall’omologazione: entro questa data vanno pagati per intero i crediti già scaduti di B (64.910 euro), degli altri fornitori e degli altri creditori estranei, salvo diverso trattamento dei crediti pubblici nei limiti di legge.
Esito del calendario A: la farmacia non subisce pignoramenti, conserva il rapporto con il grossista principale e ha un piano pluriennale sostenibile. Il nodo critico, che va risolto già a marzo, è la provvista di liquidità per pagare B entro il 20 gennaio 2027.
Calendario B: la farmacia che lascia correre
- 30 gennaio 2026 — scade la prima fattura non pagata verso A. Nessuna analisi.
- Febbraio-aprile 2026 — pagamenti parziali casuali ad A e B; firma di un riconoscimento di debito verso A con piano di rientro in dodici rate, sottoscritto anche dal socio con garanzia personale.
- Maggio 2026 — saltano le rate. A deposita ricorso per decreto ingiuntivo.
- 3 luglio 2026 — notifica del decreto ingiuntivo. Il termine di 40 giorni si calcola così: dal 4 al 31 luglio decorrono 28 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i 12 giorni residui portano al 12 settembre 2026, che è un sabato; la scadenza slitta a lunedì 14 settembre 2026.
- 14 settembre 2026 — nessuna opposizione. Il decreto diventa definitivo.
- 21 settembre 2026 — notifica del precetto. Dal 1° ottobre il grossista può pignorare.
- 6 ottobre 2026 — pignoramento presso terzi dei crediti verso l’ASL. I rimborsi vengono vincolati.
- Ottobre-novembre 2026 — senza i flussi SSN, la farmacia non paga B né la banca. B avvia a sua volta il monitorio; la banca revoca l’affidamento.
- Dicembre 2026 — la farmacia ha maturato uno stato di insolvenza più profondo. Un accordo di ristrutturazione è ancora astrattamente possibile, ma parte da una posizione peggiore: le somme già assegnate non rientrano, il grossista A ha un titolo definitivo e un garante da escutere, la banca ha ormai interesse a recuperare, e la liquidità per pagare gli estranei in 120 giorni non c’è più.
Esito del calendario B: stesso passivo di partenza, ma nove mesi dopo la farmacia ha perso l’opposizione, i flussi ASL, il fido e buona parte del margine negoziale. La differenza tra i due calendari non sta nell’importo del debito: sta nelle date in cui si è deciso di agire.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio diverso
La cronologia descritta finora segue il binario dell’accordo di ristrutturazione ordinario. Ma la stessa crisi può essere instradata su binari diversi, ciascuno con un proprio calendario.
Il binario dell’accordo agevolato. Se la farmacia non ha esecuzioni in corso o imminenti e può trattare senza protezione, l’art. 60 CCII abbassa la soglia al 30% dei crediti. Nella simulazione, il solo grossista A (34,4% del passivo) basterebbe. Il prezzo è duplice: nessuna misura protettiva temporanea e nessuna moratoria per i creditori estranei, che vanno pagati alle scadenze originarie. La timeline si accorcia sul fronte delle trattative, ma si irrigidisce sul fronte della liquidità immediata.
Il binario della composizione negoziata. L’istanza di nomina dell’esperto apre un percorso di trattativa assistita. L’incarico dell’esperto ha una durata iniziale di centottanta giorni, prorogabile; le misure protettive, se chieste e confermate, hanno un tetto complessivo di 240 giorni. Il vantaggio temporale sta nella fase finale: se l’accordo con i grossisti risulta dalla relazione dell’esperto, la soglia per l’efficacia estesa scende dal 75% al 60%. Nella simulazione, è proprio questo binario a consentire di vincolare il grossista B anche senza la sua firma. Lo svantaggio è l’allungamento della fase preliminare, che va messo in conto fin dall’inizio.
Il binario della domanda con riserva. Quando un pignoramento è già in atto e le adesioni non sono pronte, la domanda dell’art. 44 CCII consente di ottenere subito protezione e un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile di altri 60, per depositare gli accordi. Il calendario si comprime: tutto ciò che nell’accordo ordinario si può fare in cinque mesi va chiuso in due, al massimo quattro.
Il binario dell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’opposizione non è un’alternativa all’accordo, ma un binario che corre accanto. Serve a evitare che un credito quantificato in modo errato diventi definitivo e, con la sospensione della provvisoria esecuzione, a guadagnare il tempo necessario per costruire la soluzione concorsuale. La sua timeline è quella del processo ordinario di cognizione.
Il binario del concordato preventivo. Se la maggioranza non è raggiungibile, se i creditori estranei non possono essere pagati per intero o se il passivo verso erario ed enti previdenziali è dominante, lo strumento adeguato può diventare il concordato preventivo in continuità, con classi, voto dei creditori e tempi di norma più lunghi.
Il binario del sovraindebitamento. Se la verifica delle soglie restituisce un’impresa minore, l’accordo di ristrutturazione non è disponibile. Il percorso passa dall’OCC e dal concordato minore, con una timeline propria scandita dalla nomina del gestore, dalla relazione, dal voto dei creditori e dall’omologazione.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dei primi novanta giorni di scaduto. Prima che il debito verso i grossisti superi il livello che il Codice considera sintomatico della crisi, tutte le opzioni sono aperte e il costo di ogni scelta è minimo. È il momento di ricostruire la posizione, verificare le soglie dell’impresa minore e decidere lo strumento.
- La finestra dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Si chiude al quarantesimo giorno, con la sola sospensione dal 1° al 31 agosto e lo slittamento al primo giorno lavorativo se la scadenza cade di sabato o in un festivo. Superata, il credito del grossista diventa incontestabile nel merito.
- La finestra tra precetto e pignoramento dei crediti verso l’ASL. Sono giorni, non mesi. Se in questo intervallo la farmacia deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive, può evitare che i flussi del Servizio sanitario vengano vincolati; dopo l’assegnazione delle somme, il recupero è molto più difficile.
- La finestra della costruzione delle categorie e della raccolta delle adesioni. È qui che si decide se l’accordo reggerà in udienza: categorie omogenee, informazione completa a tutti i grossisti, adesioni integrali e documentate. Un errore in questa fase emerge solo mesi dopo, quando non è più rimediabile.
- La finestra dei 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e dei 120 giorni dall’omologazione. La prima decide chi potrà contestare l’accordo, anche in sede di reclamo; la seconda decide se l’accordo sarà eseguito o tradito. Entrambe vanno presidiate con un calendario scritto, non a memoria.
Le domande sul tempo
Ho ricevuto il decreto ingiuntivo del grossista 35 giorni fa: posso ancora fare qualcosa? Sì, se il termine non è ancora spirato. Il termine per l’opposizione è di 40 giorni dalla notifica, con sospensione dal 1° al 31 agosto. Restano pochi giorni, e vanno usati per verificare se esistono contestazioni fondate e per impostare contestualmente la strategia complessiva sulla crisi. Se il termine è già scaduto, il decreto è definitivo, ma resta possibile intervenire sul piano concorsuale per proteggere la farmacia dalle esecuzioni.
Il grossista ha già pignorato i crediti verso l’ASL: è troppo tardi per un accordo di ristrutturazione? Non necessariamente. Finché le somme non sono state assegnate e la farmacia non ha perso la capacità di generare flussi, un accordo con misure protettive può ancora bloccare la prosecuzione dell’esecuzione. Ma ogni settimana conta: occorre agire prima dell’udienza di assegnazione.
Quanto dura in tutto, dal primo insoluto all’omologazione? Nella sequenza più ordinata, con due o tre grossisti e una banca e senza opposizioni, dai sei ai dodici mesi. Con composizione negoziata preliminare, opposizioni o reclamo, i tempi si allungano anche sensibilmente. A questi si aggiunge l’esecuzione del piano, di norma pluriennale.
Se chiedo le misure protettive, per quanto tempo sono al riparo? Per il periodo confermato dal giudice. La durata complessiva delle misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, non può superare i dodici mesi; nella composizione negoziata il limite è di 240 giorni. Va ricordato che chiedere le misure preclude l’accordo agevolato del 30%.
L’accordo è omologato da due mesi: il grossista che non ha firmato quando deve essere pagato? Se il suo credito era già scaduto alla data dell’omologazione, entro 120 giorni da quella data; se scade dopo, entro 120 giorni dalla scadenza. Nell’accordo agevolato questa moratoria non è ammessa e il pagamento segue le scadenze originarie.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui interessa una farmacia con debiti verso i grossisti. Alcune riguardano accordi ancora regolati dalla legge fallimentare: il loro principio viene richiamato per la parte che rimane coerente con la disciplina del Codice.
Tappa 3 — Il decreto ingiuntivo e i crediti verso l’ASL
- Cass. civ., ord. 15 gennaio 2026, n. 868. Principio: il rapporto tra farmacia e ASL per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica è un rapporto continuativo e unitario, sicché l’Azienda sanitaria non può imputare i pagamenti a sua discrezione come se esistessero debiti distinti per ogni mensilità. Rilevanza: incide sulla ricostruzione esatta dei crediti verso il SSN, cioè dell’attivo su cui la farmacia costruisce il piano e che il grossista tende a pignorare.
Tappa 5 — Trattative, misure protettive, categorie
- Trib. Avellino, 13 febbraio 2025. Principio: la disciplina dell’art. 64 CCII sugli effetti degli accordi di ristrutturazione trova applicazione già nella fase prenotativa. Rilevanza: rafforza la tutela della farmacia nei rapporti contrattuali pendenti, compresi quelli di fornitura, nel periodo in cui l’accordo non è ancora depositato.
- Trib. Vicenza, 31 dicembre 2025. Principio: nella composizione negoziata il limite massimo di 240 giorni delle misure protettive è inderogabile; se lo strumento di regolazione è individuato prima della scadenza, è possibile una prosecuzione per ulteriori quattro mesi. Rilevanza: fissa il calendario della protezione per la farmacia che passa dalla composizione negoziata all’accordo.
- Cass. civ., sez. I, sent. 8 febbraio 2026, n. 2817. Principio: negli accordi ad efficacia estesa le categorie devono essere realmente omogenee per posizione giuridica e interessi economici, il tribunale ne verifica la formazione anche tramite il commissario giudiziale, e la prova delle adesioni deve essere integrale. Rilevanza: vieta di accorpare grossisti aderenti e banche non aderenti per superare artificialmente il 75%.
- Trib. Milano, 18 dicembre 2024. Principio: negli accordi ad efficacia estesa gli obblighi informativi verso i creditori, in particolare quelli non aderenti, si articolano in momenti diversi con finalità diverse e vanno adempiuti con modalità idonee. Rilevanza: la farmacia che vuole estendere gli effetti a un grossista dissenziente deve documentare di averlo informato correttamente.
Tappa 6 — Il deposito e l’iscrizione
- Cass. civ., sez. I, ord. 28 aprile 2025, n. 11218. Principio: l’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese deve precedere o essere contestuale al deposito in tribunale, perché è la pubblicità a consentire ai creditori di reagire. Rilevanza: un’inversione della sequenza può compromettere l’ammissibilità della domanda della farmacia.
- Cass. civ., ord. 3 febbraio 2025, n. 2534. Principio: il deposito del ricorso deve accompagnarsi alla pubblicazione nel registro delle imprese e, se la procedura è avviata con domanda prenotativa, tale adempimento non può oltrepassare il termine concesso dal tribunale. Rilevanza: conferma il rigore della sequenza temporale nella fase del deposito.
- Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. Principio: quando l’accordo segue una domanda prenotativa, l’iscrizione nel registro delle imprese deve avvenire entro il termine fissato dal giudice. Rilevanza: rilevante per la farmacia che chiede subito protezione con domanda con riserva.
Tappa 7 — Opposizioni e omologazione
- Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064. Principio: il controllo del tribunale in sede di omologazione non si limita alla regolarità formale ma investe l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei tempi di legge. Rilevanza: il grossista non aderente può far valere in udienza l’insufficienza della provvista destinata a pagarlo.
- Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025. Principio: il tribunale ha esaminato un accordo ad efficacia estesa in cui una categoria non aveva raggiunto il 75% di adesioni, individuando le condizioni alle quali l’omologazione restava possibile. Rilevanza: mostra quanto il raggiungimento delle soglie per categoria, e le eventuali riduzioni di legge, siano decisivi quando i grossisti sono pochi e uno solo pesa quasi tutta la categoria.
- Cass. civ., sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. Principio: nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione dell’accordo nonostante il dissenso del creditore pubblico presuppone comunque l’adesione di altri creditori interessati dalla proposta. Rilevanza: la farmacia con debiti fiscali e contributivi non può fondare l’accordo sulla sola omologazione forzosa, ma deve avere il consenso reale dei grossisti o delle banche.
- Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2025, n. 31892. Principio: l’omologazione forzosa non è ammissibile se le adesioni provengono soltanto da creditori il cui credito trova fonte nella stessa procedura di ristrutturazione, e non da creditori anteriori. Rilevanza: le adesioni che contano sono quelle dei grossisti e degli altri creditori con crediti preesistenti.
Tappa 8 — Reclamo e impugnazioni
- Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. Principio: il reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi è stato parte formale del giudizio, in particolare per aver proposto opposizione, salvo il caso di un vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione. Rilevanza: il grossista che non si oppone entro i 30 giorni perde, di regola, la possibilità di impugnare l’omologazione.
- Cass. civ., sez. I, sent. 24 dicembre 2024, n. 34378. Principio: il provvedimento della Corte d’appello sul reclamo in materia di accordi di ristrutturazione è ricorribile per cassazione nel termine breve di 30 giorni, decorrente dalla notificazione via PEC a cura della cancelleria del testo integrale. Rilevanza: fissa la durata dell’ultimo segmento della timeline e impone un presidio rigoroso delle notifiche.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Lo studio interviene nel punto esatto del calendario in cui la farmacia si trova. Gli strumenti che seguono sono ordinati secondo la cronologia della procedura.
- Ricostruzione della posizione verso ciascun grossista. Se sei ai primi mesi di scaduto, confrontiamo fatture, note di credito, resi e pagamenti, ricalcoliamo gli interessi moratori applicati e individuiamo gli importi effettivamente dovuti.
- Verifica delle soglie dell’impresa minore. Esaminiamo attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi precedenti per stabilire se la farmacia può accedere all’accordo di ristrutturazione o se il percorso corretto passa per l’OCC.
- Presidio del termine di opposizione al decreto ingiuntivo. Se il decreto è stato notificato, calcoliamo la scadenza con sospensione feriale e festivi, verifichiamo le contestazioni possibili e redigiamo l’opposizione con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione quando ne ricorrono i presupposti.
- Mappa del passivo e costruzione delle categorie omogenee. Classifichiamo grossisti, altri fornitori, banche, erario ed enti previdenziali secondo posizione giuridica e interessi economici, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Scelta del binario. Confrontiamo accordo ordinario, agevolato, ad efficacia estesa, composizione negoziata, domanda con riserva e concordato, calcolando per ciascuno le maggioranze raggiungibili e la liquidità necessaria per pagare gli estranei.
- Conduzione delle trattative con grossisti e banche. Predisponiamo la proposta, separiamo il trattamento dello scaduto dalle condizioni delle forniture future, raccogliamo adesioni scritte e tracciabili e documentiamo l’informazione data a tutti i creditori della categoria.
- Richiesta e difesa delle misure protettive. Se un pignoramento dei crediti ASL è in corso o imminente, depositiamo la domanda con richiesta di misure protettive e seguiamo il procedimento di conferma, pianificando la durata entro i limiti di legge.
- Controllo della sequenza di deposito. Coordiniamo iscrizione nel registro delle imprese, deposito del ricorso, attestazione aggiornata e notifiche ai non aderenti, così che la regolarità formale non sia il punto debole della domanda.
- Difesa nel giudizio di omologazione e nelle impugnazioni. Replichiamo alle opposizioni, interloquiamo con il commissario giudiziale e, se la sentenza viene impugnata, difendiamo l’accordo in Corte d’appello e in Cassazione.
- Monitoraggio dell’esecuzione e modifiche del piano. Costruiamo il calendario dei 120 giorni per gli estranei, verifichiamo gli scostamenti periodici e, se necessario, attiviamo la rinegoziazione ai sensi dell’art. 58 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una procedura come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata, il ruolo della relazione finale dell’esperto e il modo in cui l’esito delle trattative può tradursi in un accordo di ristrutturazione con soglie di adesione ridotte. È una conoscenza che serve a scegliere se passare da quel binario prima di depositare, e a impostare le trattative con i grossisti in modo che reggano al vaglio del tribunale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta le categorie e raccoglie le adesioni è lo stesso difensore che, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, può sostenere l’accordo in Corte d’appello e in Cassazione, senza cambi di linea né passaggi di consegne.
Accanto all’Avvocato opera uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici della procedura e quelli contabili del piano, dei flussi SSN e dell’esposizione bancaria vengono esaminati in parallelo, non in sequenza.
Chiusura: il calendario non si ferma, ma si può governare
La crisi di una farmacia verso i grossisti segue una sequenza prevedibile: l’insoluto, la diffida, il decreto, il pignoramento dei crediti verso l’ASL. Altrettanto prevedibili sono le finestre in cui è possibile intervenire. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore ed è, quasi sempre, la più sprecata: ogni settimana lasciata passare senza decidere riduce le opzioni e aumenta il prezzo di quelle che restano.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’accordo di ristrutturazione di una farmacia richiede competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: la gestione delle trattative nella crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il presidio dell’esposizione bancaria attraverso lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario; la conoscenza degli strumenti del sovraindebitamento, come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, quando la farmacia risulta impresa minore; la difesa dell’accordo fino in Cassazione, come avvocato cassazionista.
📩 Qualunque sia il giorno del calendario in cui ti trovi, non lasciare che sia il prossimo termine a scegliere per te: i recapiti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questo articolo, contattaci oggi.
