Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha un pignoramento già avviato (sullo stipendio, sul conto, sulla casa) e sta valutando, o ha già depositato, una procedura di ristrutturazione dei debiti. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Prima un inquadramento in poche righe. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) la vecchia legge 3/2012 sul sovraindebitamento è confluita in un sistema unico: il consumatore accede alla ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), il piccolo imprenditore e il professionista al concordato minore (artt. 74-83), le imprese sopra soglia agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss.). Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha ritoccato proprio gli articoli che interessano il consumatore. In ognuno di questi strumenti la legge prevede un modo per fermare le esecuzioni individuali, ma nessuno di essi ferma il pignoramento con il semplice deposito della domanda: servono provvedimenti, istanze e tempi giusti.
Perché ce ne occupiamo in modo specifico? Perché questa materia sta esattamente a metà tra due mondi che raramente dialogano: il processo esecutivo e la procedura di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il percorso che porta al decreto di apertura e alle misure protettive; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire in prima persona anche il fronte del pignoramento, con le opposizioni fino all’ultimo grado di giudizio.
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Ho un pignoramento in corso: se presento la domanda di ristrutturazione dei debiti, si blocca tutto subito?
No, il deposito da solo non ferma nulla. Ed è l’equivoco più pericoloso di tutto questo tema.
Molti pensano che basti “entrare nel sovraindebitamento” per congelare il creditore. Non funziona così, almeno non per il consumatore e il piccolo debitore. L’art. 70, comma 4, del Codice della crisi stabilisce che, con il decreto con cui apre la procedura, il giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Le parole chiave sono tre: “decreto”, “istanza”, “può”. Serve cioè un provvedimento, serve che lei lo chieda espressamente, e il giudice valuta se quel pignoramento specifico mette davvero a rischio il piano.
La Cassazione lo ha detto con chiarezza. Con l’ordinanza n. 26300 del 2024 (Sezione III) ha esaminato il caso di due coniugi che avevano avviato la procedura e poi avevano ricevuto un precetto per spese condominiali: la loro pretesa di ottenere la sospensione per il solo fatto che la procedura fosse pendente è stata respinta. Il principio è che il semplice deposito non produce alcun effetto sospensivo automatico, e il giudice dell’esecuzione non può fermare di sua iniziativa il pignoramento solo perché ha saputo della procedura di crisi.
C’è poi un secondo passaggio che quasi nessuno conosce, e lo vedremo più avanti: anche quando il giudice della crisi concede la protezione, il fascicolo del pignoramento va “informato” con un’istanza al giudice dell’esecuzione. Finché questo non accade, l’esecuzione può materialmente andare avanti.
Diverso il discorso per le imprese che accedono agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo: lì l’art. 54, comma 2, collega le misure protettive alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se il debitore le ha richieste. Ma anche in quel caso c’è un controllo successivo del giudice, che deve confermarle, e comunque occorre chiederle.
Ma di quale “accordo” stiamo parlando? Io ho sentito nominare piano del consumatore, accordo di composizione, concordato minore…
Sono nomi diversi di strumenti diversi, e cambiano le regole sulla sospensione. Mettiamo ordine.
Con la vecchia legge 3/2012 esistevano l’accordo di composizione della crisi (votato dai creditori) e il piano del consumatore (senza voto). Oggi, con il Codice della crisi:
- il consumatore — persona fisica che ha fatto debiti per scopi estranei alla propria attività d’impresa o professionale — accede alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è l’erede del piano del consumatore: i creditori non votano, possono solo presentare osservazioni;
- il professionista, l’imprenditore sotto soglia, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa accedono al concordato minore, che è l’erede dell’accordo di composizione: qui c’è una maggioranza di creditori da raggiungere; l’art. 78 consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre che fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive e cautelari;
- l’impresa non minore utilizza gli accordi di ristrutturazione dei debiti veri e propri (art. 57), con misure protettive regolate dagli artt. 54 e 55.
Nel linguaggio comune tutto questo viene chiamato “accordo di ristrutturazione”, ed è comprensibile. Ma quando si tratta di fermare un pignoramento la differenza è sostanziale: cambiano il giudice, i presupposti e perfino la durata della protezione. Per il consumatore, ad esempio, un tribunale (Trib. Oristano) ha ritenuto che le misure dell’art. 70, comma 4, abbiano una disciplina speciale rispetto a quella delle imprese: si concedono con il decreto di apertura, senza contraddittorio preventivo e senza bisogno di fissare una scadenza, perché durano per legge fino alla conclusione del procedimento.
Il correttivo del 2024 ha anche precisato la nozione di consumatore: vi rientra il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. per i debiti estranei a quelli della società. Nel resto di queste risposte, salvo diversa indicazione, parleremo del consumatore, che è il caso di gran lunga più frequente.
Chi può chiedere di sospendere il pignoramento?
Solo il debitore che ha presentato la domanda, e solo contro i creditori per titolo o causa anteriore.
L’istanza non la può fare il suo datore di lavoro, né la banca presso cui è acceso il conto pignorato, né l’OCC al posto suo: è il debitore, assistito, a formularla, normalmente dentro il ricorso stesso o contestualmente. Il gestore della crisi ha però un ruolo decisivo, perché nella sua relazione deve dare conto della situazione patrimoniale e il giudice leggerà lì se il pignoramento in corso compromette o no la fattibilità del piano.
Tre precisazioni pratiche:
- Il pignoramento deve riguardare debiti che rientrano nel piano. Un creditore che vanta un credito sorto dopo l’apertura non è toccato dalla protezione.
- Il debitore deve avere i requisiti di accesso. Se il giudice dichiara inammissibile la domanda, niente decreto, niente sospensione. Tra le cause ostative ci sono la colpa grave, la malafede o la frode nel determinare il sovraindebitamento.
- Anche il coobbligato non è automaticamente protetto. Se il pignoramento colpisce il fideiussore, la sospensione concessa al debitore principale non si estende di per sé a lui.
Quanto dura la protezione? Un mese, un anno, per sempre?
Per il consumatore dura fino alla conclusione del procedimento; dopo l’omologa subentrano gli effetti del piano.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge non fissa una scadenza in mesi: la misura accompagna la procedura fino alla sua fine. Può però essere revocata su istanza dei creditori o anche d’ufficio in caso di atti in frode (art. 70, comma 5). Chi, mentre è protetto, vende beni di nascosto o nasconde redditi, rischia di perdere lo scudo.
Per le imprese la logica è diversa: le misure protettive negli strumenti “maggiori” hanno durata limitata e sono soggette a conferma e proroga entro limiti massimi complessivi.
Quando poi il piano viene omologato, la questione cambia natura: non si parla più di sospensione ma di improcedibilità del pignoramento per i crediti che il piano disciplina. Ci torniamo nella risposta dedicata.
Da dove si comincia, concretamente? Chi devo chiamare per primo?
Si comincia dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del proprio territorio, o dal professionista che ne svolge le funzioni. La domanda non si presenta “da soli” in tribunale: la legge prevede che sia l’OCC, attraverso il gestore nominato, a redigere la relazione particolareggiata che accompagna il ricorso (art. 68). La relazione deve spiegare le cause dell’indebitamento, la diligenza usata nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza della documentazione e i costi presumibili della procedura.
Quello che nessuno dice a chi ha un pignoramento in corso è che i tempi dell’OCC non si sincronizzano da soli con i tempi del giudice dell’esecuzione. Il gestore deve raccogliere estratti conto, buste paga, contratti di finanziamento, visure, certificati, dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni. Se nel frattempo è fissata un’udienza di assegnazione delle somme o, peggio, un’asta, ogni settimana conta.
Per questo, se c’è un pignoramento, l’ordine delle mosse è diverso da quello di una procedura “a freddo”:
- prima si fotografa lo stato del pignoramento (a che fase è, quali udienze sono fissate, se c’è già un’ordinanza di assegnazione, se è stata disposta la vendita);
- poi si costruisce con l’OCC un calendario realistico, dando priorità ai documenti che servono al giudice per valutare la fattibilità;
- in parallelo si valuta se, nel fascicolo esecutivo, ci siano vizi autonomi che giustificano un’opposizione, perché quella è una difesa che non dipende dalla procedura di crisi.
L’OCC, ricevuta la documentazione e redatta la relazione, deposita con il debitore la domanda al tribunale. Entro pochi giorni dal deposito, l’OCC deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali. Vedere sotto la tabella dei passaggi.
Quando va chiesta la sospensione, e cosa deve contenere la richiesta?
Va chiesta insieme alla domanda, e deve spiegare perché quel pignoramento specifico mette a rischio il piano.
La richiesta non è una formula di stile. Il giudice, per l’art. 70, comma 4, può sospendere le esecuzioni “che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”. Tradotto: bisogna dimostrarlo. Un’istanza generica (“si chiede la sospensione di tutte le procedure esecutive”) rischia di essere accolta a metà o letta con diffidenza.
Un’istanza costruita bene indica:
- quale esecuzione è pendente, con numero di ruolo, giudice, creditore procedente ed eventuali intervenuti;
- in che fase si trova (pignoramento appena notificato, udienza ex art. 543 c.p.c. fissata, ordinanza di assegnazione già emessa, vendita delegata, asta fissata);
- quale bene o reddito colpisce e perché quel bene o quel reddito è essenziale al piano (la quota di stipendio che finanzia le rate, la casa che il piano intende conservare con la prosecuzione del mutuo, il conto su cui transitano le entrate familiari);
- cosa succede se non si sospende: ad esempio che le trattenute mensili sottraggono proprio la somma destinata ai creditori, o che la vendita all’asta renderebbe impossibile la soluzione proposta.
Accanto alla sospensione, la stessa norma consente di chiedere il divieto di iniziare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e altre misure idonee a conservarne l’integrità. È bene chiederle insieme: il rischio non è solo il pignoramento di oggi, ma quello che un altro creditore potrebbe notificare domani.
Il giudice può anche vietare al debitore di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione. È il rovescio della medaglia: lo scudo presuppone correttezza.
Il giudice della crisi ha accolto la richiesta: adesso il pignoramento si ferma da solo?
No. Serve un secondo passaggio, davanti al giudice dell’esecuzione. Questo è il punto che decide molte partite.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 22715 del 26 luglio 2023 (Sezione III), ha spiegato che il giudice del sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono equiordinati: nessuno dei due comanda sull’altro. Il giudice della crisi può vietare di iniziare o proseguire le esecuzioni, ma non può lui stesso sospendere, dichiarare improseguibile o nullo un pignoramento che si svolge in un altro fascicolo. Quel potere resta al giudice dell’esecuzione, che, una volta informato del divieto, deve sospendere dopo averne verificato i presupposti secondo l’art. 623 c.p.c.
La decisione è stata resa sulla legge 3/2012, applicabile a quel caso, ma il principio sui rapporti tra i due giudici è la bussola che i tribunali utilizzano anche oggi. Anche provvedimenti di merito recenti sulla ristrutturazione del consumatore hanno ribadito che lo “svincolo” delle somme e la chiusura del pignoramento spettano al giudice dell’esecuzione, non a quello della crisi.
In pratica, appena ottenuto il decreto:
- si deposita nel fascicolo esecutivo un’istanza di sospensione con copia del decreto;
- si informa il terzo pignorato (datore di lavoro, ente pensionistico, banca), perché fino a quando non riceve una comunicazione formale continuerà a eseguire gli obblighi del pignoramento;
- si informa il professionista delegato alla vendita, se c’è, e il custode.
Il decreto del giudice della crisi è una chiave: ma la porta del pignoramento va aperta da chi la tiene chiusa, cioè dal giudice dell’esecuzione.
E se il giudice dell’esecuzione non sospende e fa proseguire il pignoramento?
Allora bisogna impugnare, e in fretta: altrimenti gli effetti del pignoramento diventano definitivi.
Anche su questo l’ordinanza n. 22715/2023 è netta. Se il giudice dell’esecuzione ritiene che non ci siano i presupposti per sospendere e dispone la prosecuzione, spetta al debitore contestare quel provvedimento con i rimedi degli artt. 615 e seguenti del codice di procedura civile. Se non lo fa, gli effetti dell’espropriazione diventano irretrattabili: le somme assegnate restano al creditore, la vendita resta ferma.
Il rimedio tipico contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione che si ritiene illegittimo è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che ha un termine molto breve: 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Non è un termine che si può recuperare. Attenzione anche a un’illusione frequente: il periodo dal 1° al 31 agosto non va considerato automaticamente “tempo guadagnato”, perché nella materia esecutiva molte attività urgenti, in particolare quelle sulle sospensioni, possono non fermarsi. La regola prudente è trattare ogni termine come se corresse sempre.
Quando può accadere che il giudice dell’esecuzione non sospenda?
- quando il decreto del giudice della crisi riguarda esecuzioni diverse da quella pendente;
- quando il credito per cui si procede è posteriore o estraneo al piano;
- quando la vendita è già arrivata a un punto in cui i diritti dell’aggiudicatario sono protetti (l’art. 187-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. salvaguarda gli effetti dell’aggiudicazione in caso di chiusura anticipata del processo);
- quando la documentazione depositata è incompleta.
Nella tabella qui sotto trova i passaggi in sequenza.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Incarico all’OCC, raccolta documenti, relazione particolareggiata (art. 68 CCII) | Nessun termine legale, ma va calibrato sulle udienze del pignoramento | OCC / gestore della crisi |
| Deposito | Ricorso con proposta, piano e istanza di sospensione e di divieto di azioni esecutive (art. 70, co. 4) | Il prima possibile rispetto ad assegnazione o asta | Tribunale, giudice designato |
| Apertura | Decreto di apertura con eventuali misure protettive; pubblicazione e comunicazione ai creditori | Comunicazione ai creditori entro 30 giorni a cura dell’OCC | Giudice designato / OCC |
| Coordinamento | Istanza di sospensione con copia del decreto; comunicazione al terzo pignorato e al delegato | Immediatamente dopo il decreto | Giudice dell’esecuzione |
| Contestazione | Opposizione contro il provvedimento che nega la sospensione (artt. 615 ss., in particolare 617 c.p.c.) | 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi | Giudice dell’esecuzione, poi giudizio di merito |
| Osservazioni | Osservazioni dei creditori sulla proposta | 20 giorni dalla comunicazione | Giudice designato |
| Inammissibilità | Reclamo contro il decreto che dichiara inammissibile la domanda | Termine breve: va verificato sul provvedimento appena comunicato | Tribunale in composizione collegiale |
| Omologa | Sentenza di omologazione | Al termine del contraddittorio | Giudice designato |
| Dopo l’omologa | Istanza di declaratoria di improcedibilità del pignoramento sospeso | Subito dopo l’omologa | Giudice dell’esecuzione |
Se il piano viene omologato, il pignoramento sparisce?
Non sparisce da solo: va dichiarato improcedibile dal giudice dell’esecuzione.
L’omologazione rende il piano vincolante per i creditori anteriori. Un pignoramento che era stato sospeso non può semplicemente “riprendere” e nemmeno restare sospeso all’infinito. Un provvedimento del Tribunale di Bari (Ufficio esecuzioni immobiliari, 11 marzo 2025) ha affrontato proprio questa situazione: dopo l’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore non ha senso reiterare la sospensione, occorre dichiarare l’improcedibilità della procedura esecutiva. Nello stesso provvedimento il giudice ha posto le spese degli ausiliari a carico del creditore procedente e non ha disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Quest’ultimo dettaglio merita attenzione, perché ha conseguenze pratiche: la trascrizione del pignoramento sull’immobile può restare nei registri anche dopo che l’esecuzione si è chiusa, e liberare davvero il bene può richiedere passaggi ulteriori. Chi pensa di vendere o rifinanziare la casa dopo l’omologa deve saperlo per tempo.
Per i pignoramenti di stipendio e pensione, la giurisprudenza di merito è più lineare. Il Tribunale di Bologna (29 gennaio 2024) ha ritenuto che, con l’omologazione e la chiusura della procedura, la trattenuta operata dal datore di lavoro per il pignoramento debba cessare automaticamente, dato che quella parte di stipendio viene messa a disposizione dei creditori secondo il piano. Lo stesso tribunale, in un precedente del 3 agosto 2023, ha considerato inefficaci i pagamenti fatti dal terzo pignorato al creditore dopo l’omologa.
Per le imprese vale un ragionamento analogo, anche se con fonti diverse: già la Cassazione (n. 35960 del 7 dicembre 2022), a proposito del concordato preventivo omologato, ha affermato che l’omologa impedisce la libera esazione del credito e che le esecuzioni pendenti per crediti concorsuali sono destinate a estinguersi.
Mi pignorano un quinto dello stipendio: il datore di lavoro smette subito di trattenere?
Smette quando riceve la comunicazione del provvedimento che sospende, non prima.
È il caso più frequente. Il pignoramento presso terzi dello stipendio funziona così: il giudice dell’esecuzione assegna al creditore una quota della retribuzione e il datore di lavoro, come terzo, la versa ogni mese. Il datore non è parte della procedura di crisi e non ha l’obbligo di informarsi: esegue l’ordinanza finché qualcuno non gli comunica formalmente che è stata sospesa.
Quindi la sequenza corretta è: decreto del giudice della crisi → istanza al giudice dell’esecuzione → provvedimento di sospensione → comunicazione al datore di lavoro (e, per prudenza, all’ufficio del personale e al consulente paghe). Ogni passaggio saltato è un mese di trattenute che va al creditore.
E le somme trattenute nel frattempo? Dipende dalla fase. Se c’è già un’ordinanza di assegnazione, quanto versato prima della sospensione è normalmente acquisito dal creditore. Se invece il pignoramento è ancora nella fase anteriore all’assegnazione, le somme accantonate dal terzo rimangono vincolate e il loro destino dipende dall’esito della procedura. Nelle sentenze di omologa si trovano spesso indicazioni esplicite su come utilizzare le somme accantonate durante la sospensione, ad esempio destinandole ai pagamenti previsti dal piano.
Un punto da non trascurare è la cessione del quinto, che è cosa diversa dal pignoramento: è un contratto, non un’esecuzione forzata. Nel piano del consumatore la sua sorte va disciplinata espressamente, e un tribunale (Trib. Oristano, nella stessa pronuncia citata sopra) ha ammesso la sospensione di un contratto di finanziamento tra le misure protettive.
C’è già un’asta fissata sulla mia casa: faccio ancora in tempo?
Dipende da quanti giorni mancano e da che cosa prevede il piano per la casa. Rispondiamo con onestà: a volte si è ancora in tempo, altre volte no.
Se la vendita non si è ancora tenuta, la strada è quella descritta: domanda con istanza, decreto, istanza al giudice dell’esecuzione e al delegato. Il margine è tanto più stretto quanto più l’asta è vicina, perché il giudice della crisi deve prima valutare l’ammissibilità della domanda.
Se invece l’asta si è tenuta e c’è un aggiudicatario, la situazione cambia molto. L’art. 187-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. protegge chi si è aggiudicato il bene anche quando il processo esecutivo si chiude anticipatamente: dopo l’aggiudicazione, la sospensione ha effetti molto più limitati sulla sorte dell’immobile.
C’è però una possibilità che molti ignorano: il consumatore può proporre di continuare a pagare il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale (art. 67, comma 5). La norma presuppone di regola che il debitore sia in regola con le rate alla data del deposito, o che il giudice lo autorizzi a pagare le rate scadute. Due tribunali, nel 2025, hanno interpretato questa possibilità in modo aperto:
- il Tribunale di Pescara (10 maggio 2025) ha ammesso la rimessione in termini per il pagamento delle rate scadute, così da consentire la prosecuzione del mutuo;
- il Tribunale di Napoli Nord (7 maggio 2025) ha ritenuto possibile autorizzare la prosecuzione anche quando il contratto era già stato dichiarato risolto e l’esecuzione immobiliare era pendente, utilizzando proprio la rimessione in termini.
Non si tratta di un diritto automatico: servono un piano credibile, redditi sufficienti e un giudice convinto che conservare la casa sia compatibile con gli interessi dei creditori.
Sono socio di una s.n.c. (oppure ho debiti in parte “privati” e in parte legati al lavoro): la protezione vale lo stesso?
Sì, ma la strada da scegliere cambia, e sbagliarla significa perdere mesi.
Il correttivo del 2024 ha chiarito che anche il socio illimitatamente responsabile di s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a. può essere consumatore, ma solo per i debiti personali estranei a quelli della società. Se il pignoramento che la preoccupa è stato promosso da un creditore sociale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore potrebbe non essere la sede adatta per fermarlo.
Il caso dei debiti misti è ancora più delicato. La giurisprudenza di merito si è divisa: alcuni tribunali hanno ritenuto ammissibile la domanda del consumatore quando i debiti di origine privata sono prevalenti; altri hanno escluso l’accesso quando accanto a quelli personali residuano debiti di natura imprenditoriale. Chi ha chiuso una partita IVA con debiti ancora aperti deve valutare con attenzione se non sia più corretto il concordato minore, che ha un proprio meccanismo di protezione: l’art. 78 permette al giudice, su istanza, di vietare l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive fino all’omologazione definitiva.
La scelta non è una questione di etichette. Se la domanda viene dichiarata inammissibile perché presentata nello strumento sbagliato, il decreto con le misure protettive non arriva e il pignoramento prosegue. È qui che serve una lettura contemporanea delle due procedure: come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, e insieme come cassazionista che segue le opposizioni esecutive, l’Avv. Monardo imposta la scelta dello strumento guardando già a quale giudice dovrà fermare quel pignoramento.
Da ricordare, infine, che la protezione del debitore principale non copre il garante. Se il pignoramento colpisce il patrimonio di un familiare che ha firmato una fideiussione, quel familiare dovrà valutare una propria soluzione, anche attraverso le procedure familiari previste dall’art. 66 del Codice.
La finanziaria che mi ha prestato soldi con leggerezza può opporsi e far ripartire il pignoramento?
Può contestare alcune cose, non tutte. E la leggerezza della banca non cancella la sua responsabilità, se c’è.
Nella ristrutturazione del consumatore l’art. 69 prevede una sanzione per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, anche violando i principi del merito creditizio: non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025 (Sezione I), ha precisato i confini: quel creditore non può contestare la convenienza del piano, ma resta legittimato a contestarne la legittimità, cioè il rispetto dei requisiti di legge. Quindi la banca “imprudente” non è messa del tutto fuori gioco.
Dall’altro lato, la stessa Sezione (ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025) ha escluso che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha peggiorato la situazione basti, di per sé, a escludere la colpa grave del debitore. Ed è un punto decisivo per il pignoramento, perché se la domanda cade per colpa grave cade anche la protezione.
Il messaggio pratico è semplice: la storia dei finanziamenti va ricostruita con cura prima del deposito. Una sequenza di prestiti presi per pagare altri prestiti, senza alcuna causa esterna, può compromettere la meritevolezza; al contrario, eventi documentati (perdita del lavoro, malattia, separazione) aiutano il giudice a leggere correttamente la vicenda.
E se il giudice dichiara inammissibile la mia domanda? Il creditore riparte il giorno dopo?
Il rischio è concreto, ma c’è un rimedio, e va proposto davanti al giudice giusto.
Se il decreto iniziale dichiara inammissibile la domanda, il debitore non ottiene le misure protettive. Il pignoramento, se non è stato sospeso per altre ragioni, prosegue.
Il decreto di inammissibilità si può impugnare. Per anni ci si è chiesti se il reclamo andasse alla Corte d’appello o al tribunale. La Cassazione ha risolto il dubbio: con l’ordinanza n. 24870 del 2024 ha stabilito che il reclamo va proposto al tribunale in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emesso il decreto; la Corte d’appello resta competente solo per il diniego di omologazione pronunciato dopo il contraddittorio con i creditori. L’orientamento è stato confermato dall’ordinanza n. 21731 del 28 luglio 2025, anche alla luce della modifica del testo operata dal correttivo.
Perché questo conta per il pignoramento? Perché un reclamo proposto al giudice sbagliato fa perdere tempo prezioso, e nel frattempo le trattenute o la vendita vanno avanti.
Inoltre, quando la domanda viene respinta per carenze documentali rimediabili, spesso è più rapido ripresentarla completa che impugnare. È una valutazione da fare subito, caso per caso, guardando alle udienze del fascicolo esecutivo.
Una rassicurazione fondata: l’inammissibilità non è una condanna definitiva, e il debitore può tornare a chiedere protezione con una domanda corretta. Un limite reale: per tutto il tempo in cui non c’è un decreto favorevole, il creditore è libero di procedere.
Rischio comunque di perdere la casa, anche se il piano viene approvato?
Se il piano prevede di conservarla e lei lo rispetta, la legge le offre strumenti seri per non perderla. Ma non esistono garanzie assolute.
Il piano del consumatore può prevedere che i creditori con ipoteca siano pagati non subito, ma dopo un periodo di moratoria. Il correttivo del 2024 ha scritto espressamente nell’art. 67, comma 4, che questa moratoria può durare fino a due anni dall’omologazione. Sul significato di questa regola i tribunali si sono divisi: per alcuni il pagamento deve iniziare entro il biennio, per altri il biennio è il termine entro cui il debito deve essere soddisfatto.
La Cassazione ha preso posizione con la sentenza n. 11676 del 2026: la moratoria consente di sospendere il pagamento dei crediti con privilegio, pegno o ipoteca, e dei relativi interessi legali, per un periodo fino a due anni, senza obbligo di iniziare a pagare o di estinguere il debito prima della scadenza del biennio; gli interessi legali però continuano a maturare e vanno calcolati. Già prima, con riferimento alla legge 3/2012, la Corte aveva considerato la vecchia moratoria annuale come sospensione consentita (n. 9549 dell’11 aprile 2025) e aveva ammesso una dilazione iniziale anche più lunga, purché ai creditori fosse consentito di esprimersi (n. 34150 del 23 dicembre 2024).
Cosa rassicura: un piano ben costruito può dare due anni di respiro sul debito ipotecario, mentre il pignoramento immobiliare resta fermo e poi viene chiuso. Cosa non rassicura: la casa non si salva se i numeri non reggono. Il giudice verifica che al creditore ipotecario sia garantito almeno quanto otterrebbe dalla vendita del bene, e se il reddito familiare non basta a sostenere rate e spese di vita, la moratoria rinvia soltanto il problema.
E se dopo l’omologa non riesco a pagare le rate del piano? Il pignoramento torna in vita?
Il pignoramento chiuso non “resuscita” da solo, ma il piano può essere revocato e i creditori tornano liberi di agire.
Un piano omologato è un impegno, non un condono. L’art. 72 del Codice prevede la revoca dell’omologazione in caso di frode o di inadempimento degli obblighi previsti dal piano, e l’art. 73 consente la conversione in liquidazione controllata, che è una procedura diversa e più incisiva: il patrimonio del debitore viene liquidato sotto il controllo di un liquidatore.
Nella pratica succede questo:
- se l’inadempimento è lieve e dovuto a cause sopravvenute (una riduzione dell’orario di lavoro, una spesa medica imprevista), il gestore della crisi, che vigila sull’esecuzione del piano, può segnalare le difficoltà al giudice; spesso si trovano soluzioni prima che si arrivi alla revoca;
- se l’inadempimento è grave o ripetuto, i creditori possono chiedere la revoca;
- una volta revocata l’omologa, un creditore con titolo esecutivo può avviare un nuovo pignoramento; quello precedente, se è stato dichiarato improcedibile, non riparte da dove si era fermato.
Quanto tempo ha davvero? Il tempo che il piano stesso le concede, rata per rata. Per questo le rate vanno calcolate con margini realistici, non su un bilancio familiare ottimistico. Un piano sostenibile è la miglior protezione contro il pignoramento futuro, molto più di qualsiasi sospensione ottenuta oggi.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con numeri verosimili. Non sono casi reali: servono a vedere come si incastrano i tempi.
Simulazione 1 — Pignoramento del quinto dello stipendio
Situazione di partenza. Stipendio netto mensile: 1.874 €. Pignoramento presso terzi promosso da una finanziaria per 18.630 €, con ordinanza di assegnazione già emessa: il datore di lavoro versa ogni mese 374,80 € al creditore. Altri debiti chirografari: 41.270 €. Debito totale: 59.900 €.
Sequenza.
- 9 febbraio: deposito della domanda di ristrutturazione dei debiti con istanza di sospensione e di divieto di azioni esecutive.
- 3 marzo: il giudice apre la procedura e sospende l’esecuzione sullo stipendio.
- Il debitore attende e non deposita subito l’istanza al giudice dell’esecuzione: lo fa il 21 aprile. Il giudice dell’esecuzione sospende il 6 maggio; il datore di lavoro riceve la comunicazione il 12 maggio.
Esito. Le trattenute di marzo e aprile (2 × 374,80 € = 749,60 €) sono state versate al creditore. Con l’istanza depositata il 4 marzo, e la comunicazione al datore di lavoro fatta a stretto giro, quelle somme avrebbero potuto restare nella disponibilità del piano.
Piano proposto. 290 € al mese per 72 mesi = 20.880 € ai chirografari, pari a circa il 34,9% dei 59.900 € di debito. Il debitore conserva 1.584 € mensili per le spese familiari, che nella relazione dell’OCC risultano coerenti con la composizione del nucleo. Dopo l’omologa, istanza al giudice dell’esecuzione per la declaratoria di improcedibilità: la trattenuta cessa definitivamente.
Simulazione 2 — Asta fissata sulla prima casa
Situazione di partenza. Mutuo con ipoteca sull’abitazione principale, debito residuo 96.412 €, di cui 11.738 € di rate scadute. Esecuzione immobiliare pendente, vendita fissata per il 22 ottobre. Reddito familiare netto: 2.960 € al mese.
Variante A — si arriva in tempo.
- 7 settembre: deposito della domanda con istanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare e richiesta di autorizzazione a proseguire il mutuo, con rimessione in termini per le rate scadute.
- 29 settembre: decreto di apertura con sospensione.
- 1° ottobre: istanza al giudice dell’esecuzione e comunicazione al professionista delegato.
- 14 ottobre: il giudice dell’esecuzione sospende; l’asta del 22 ottobre non si tiene.
Il piano prevede la ripresa del mutuo e la moratoria sulle rate arretrate per 24 mesi dall’omologa, con calcolo degli interessi legali sui 11.738 € durante il biennio. Dopo l’omologa il giudice dell’esecuzione dichiara improcedibile la procedura.
Variante B — si arriva tardi.
- 12 ottobre: deposito della domanda.
- 22 ottobre: l’asta si tiene, l’immobile viene aggiudicato.
- 30 ottobre: decreto di apertura con sospensione.
Qui il decreto arriva dopo l’aggiudicazione. La tutela dell’aggiudicatario prevista dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c. rende molto difficile salvare la casa: il piano dovrà essere ricostruito tenendo conto che il bene, con ogni probabilità, non è più recuperabile. Tra la variante A e la variante B ci sono 35 giorni di differenza nel deposito, e un esito opposto.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Mentre aspetto il decreto, il mio pignoramento sta davvero fermo o sta andando avanti senza che io lo sappia?”
Quasi sempre sta andando avanti. E il debitore spesso non se ne accorge, perché pensa di essere “dentro la procedura”.
Tra il momento in cui ci si rivolge all’OCC e il momento in cui il giudice dell’esecuzione sospende davvero, possono passare settimane o mesi. In quel periodo il fascicolo esecutivo ha una sua vita autonoma: le udienze si tengono, il creditore chiede l’assegnazione, il delegato pubblica l’avviso di vendita, il custode accede all’immobile, e ogni atto non contestato nei termini si consolida.
Tre cose vanno fatte proprio in questa “zona grigia”:
- Tenere sotto controllo il fascicolo esecutivo udienza per udienza, anche se si sta preparando la domanda di crisi. Chi non si costituisce o non partecipa all’udienza di assegnazione può ritrovarsi con un’ordinanza già emessa quando arriva il decreto.
- Verificare se esistono difese autonome nel pignoramento: notifiche irregolari, titolo esecutivo contestabile, somme impignorabili pignorate, errori nel calcolo della quota. Queste difese non dipendono dal sovraindebitamento, e restano utili anche se la domanda di crisi dovesse incontrare ostacoli.
- Evitare atti che possano essere letti come frode: vendere un’auto, svuotare un conto, fare donazioni ai figli. Il giudice può revocare le misure protettive proprio per atti in frode, e questi comportamenti possono compromettere l’intera procedura.
La sospensione non è un interruttore che si accende al momento del deposito: è l’ultimo anello di una catena, e ogni anello mancante lascia il pignoramento libero di correre.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i provvedimenti che utilizziamo come riferimento su questo tema, con il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui interessa a chi ha un pignoramento in corso.
1. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2023, n. 22715 Principio: il giudice della procedura di sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono sullo stesso piano; il primo può solo vietare di iniziare o proseguire le esecuzioni, mentre sospendere o dichiarare improseguibile il pignoramento spetta al secondo, che deve farlo verificando i presupposti dell’art. 623 c.p.c. Se decide di proseguire, il debitore deve opporsi, altrimenti gli effetti dell’esecuzione diventano definitivi. Rilevanza: è la ragione per cui servono sempre due istanze, in due fascicoli.
2. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 26300/2024 Principio: la sola pendenza della procedura di composizione della crisi non sospende l’esecuzione; il giudice dell’esecuzione non può fermarsi di propria iniziativa senza un provvedimento del giudice della crisi. Rilevanza: smentisce l’idea che “depositare basti”.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24870/2024 Principio: contro il decreto che dichiara inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore si propone reclamo al tribunale in composizione collegiale, senza il giudice che lo ha emesso; la Corte d’appello è competente solo sul diniego di omologa. Rilevanza: individua il giudice giusto quando la protezione viene negata in partenza.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 luglio 2025, n. 21731 Principio: conferma la competenza del tribunale collegiale per il reclamo contro l’inammissibilità, anche considerando la riformulazione della norma. Rilevanza: consolida l’orientamento, riducendo il rischio di errori sul reclamo.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672 Principio: il creditore che ha contribuito colpevolmente al sovraindebitamento, anche violando il merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano ma può contestarne la legittimità. Rilevanza: chiarisce fin dove la banca “imprudente” può ostacolare l’omologa, e quindi la chiusura del pignoramento.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048 Principio: la negligenza della banca nel finanziare un debitore già in difficoltà non esclude, di per sé, la colpa grave di quest’ultimo. Rilevanza: la meritevolezza va dimostrata; se manca, la domanda cade e con essa la sospensione.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 11676/2026 Principio: nel testo dell’art. 67, comma 4, successivo al correttivo, la moratoria consente di sospendere per un massimo di due anni il pagamento dei crediti prelatizi e dei loro interessi legali, senza obbligo di iniziare a pagare prima del biennio, ferma la maturazione degli interessi. Rilevanza: definisce il margine di respiro sul debito ipotecario quando il piano punta a conservare la casa.
8. Cass. civ., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 9549 Principio: nella legge 3/2012 la moratoria annuale per i crediti privilegiati era una sospensione consentita del pagamento. Rilevanza: utile per le procedure ancora regolate dalla vecchia legge e come antecedente dell’interpretazione attuale.
9. Cass. civ., Sez. I, 23 dicembre 2024, n. 34150 Principio: il piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012 poteva contenere una dilazione iniziale anche superiore all’anno per i creditori prelatizi, a condizione che questi potessero esprimersi sulla proposta. Rilevanza: conferma che il contraddittorio con i creditori garantiti è centrale nella tenuta del piano.
10. Cass. civ., Sez. I, 7 dicembre 2022, n. 35960 Principio: l’omologa del concordato preventivo costituisce un impedimento alla libera esazione dei crediti concorsuali, che devono essere soddisfatti secondo il piano; le esecuzioni pendenti per quei crediti sono destinate a estinguersi. Rilevanza: per le imprese, spiega che cosa accade ai pignoramenti dopo l’omologa di uno strumento concorsuale.
11. Trib. Bari, Ufficio esecuzioni immobiliari, 11 marzo 2025 Principio: dopo l’omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore il pignoramento sospeso non va nuovamente sospeso ma dichiarato improcedibile; spese degli ausiliari a carico del procedente; nessuna cancellazione della trascrizione disposta in quella sede. Rilevanza: indica l’atto da chiedere dopo l’omologa e il problema pratico della trascrizione.
12. Trib. Bologna, 29 gennaio 2024, e Trib. Bologna, 3 agosto 2023 Principio: con l’omologa e la chiusura della procedura cessa la trattenuta per il pignoramento dello stipendio; i pagamenti eseguiti dal terzo pignorato dopo l’omologa non sono efficaci. Rilevanza: riguarda il caso più diffuso, il quinto dello stipendio.
13. Trib. Pescara, 10 maggio 2025, e Trib. Napoli Nord, 7 maggio 2025 Principio: il consumatore può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute del mutuo sull’abitazione principale, così da proseguire il contratto, anche quando l’esecuzione immobiliare è pendente e il contratto era stato dichiarato risolto. Rilevanza: apre una concreta possibilità di conservare la casa pignorata.
14. Trib. Oristano (misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII) Principio: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore le misure protettive si concedono con il decreto di apertura, senza contraddittorio preventivo e senza fissazione di una durata, perché durano fino al termine del procedimento; la disciplina è speciale rispetto a quella degli artt. 54 e 55 dettata per le imprese. Rilevanza: distingue nettamente il regime del consumatore da quello degli accordi di ristrutturazione delle imprese.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un pignoramento in corso incontra una procedura di ristrutturazione dei debiti.
1. Mappiamo il fascicolo esecutivo. Estraiamo gli atti del pignoramento, ricostruiamo le udienze fissate, verifichiamo se c’è già un’ordinanza di assegnazione o un avviso di vendita e calcoliamo i giorni realmente disponibili.
2. Scegliamo lo strumento corretto. Verifichiamo se lei è consumatore, socio illimitatamente responsabile, professionista o imprenditore minore, e se i debiti sono personali, misti o d’impresa, per indirizzare la domanda verso la ristrutturazione del consumatore, il concordato minore o gli accordi di ristrutturazione.
3. Controlliamo i vizi del pignoramento. Esaminiamo notifiche, titolo esecutivo, quote pignorate e limiti di impignorabilità, e se ci sono i presupposti prepariamo le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c., indipendenti dalla procedura di crisi.
4. Costruiamo con l’OCC un calendario di deposito. Organizziamo la raccolta documentale in ordine di priorità, così che la relazione particolareggiata e il ricorso siano pronti prima delle scadenze più pericolose del fascicolo esecutivo.
5. Redigiamo l’istanza di sospensione mirata. Indichiamo per ogni esecuzione numero di ruolo, fase, bene colpito e ragioni specifiche per cui pregiudica la fattibilità del piano, aggiungendo il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari.
6. Depositiamo subito l’istanza al giudice dell’esecuzione. Appena emesso il decreto, lo portiamo nel fascicolo esecutivo con richiesta di sospensione ex art. 623 c.p.c. e lo comunichiamo a datore di lavoro, banca, delegato alla vendita e custode.
7. Impugniamo il diniego nei termini. Se il giudice dell’esecuzione dispone la prosecuzione, proponiamo l’opposizione entro il termine di 20 giorni; se il giudice della crisi dichiara inammissibile la domanda, valutiamo il reclamo al tribunale collegiale o la ripresentazione.
8. Progettiamo la tutela della casa. Calcoliamo la sostenibilità della prosecuzione del mutuo, la richiesta di rimessione in termini per le rate scadute e la moratoria biennale, con il computo degli interessi legali.
9. Chiudiamo il pignoramento dopo l’omologa. Chiediamo la declaratoria di improcedibilità, gestiamo la sorte delle somme accantonate e verifichiamo le attività necessarie sulla trascrizione del pignoramento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo fiduciario presso un OCC significano conoscere dall’interno il lavoro sulla relazione particolareggiata, i requisiti di meritevolezza e il modo in cui il giudice valuta la fattibilità, cioè proprio gli elementi da cui dipende il decreto con le misure protettive. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente invece di seguire il pignoramento fino all’ultimo grado, se una sospensione negata o un’opposizione lo richiedono.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano tra chi ha preparato la domanda di crisi e chi discute l’opposizione esecutiva.
Lo staff multidisciplinare lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati curano i due fronti processuali, i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e sostenibilità delle rate, perché un piano che non regge sui numeri non regge nemmeno davanti al giudice.
In sintesi
Da tutte queste risposte emergono tre messaggi.
Primo: il deposito della domanda non ferma il pignoramento. Servono un’istanza specifica, un decreto del giudice della crisi e, subito dopo, un provvedimento del giudice dell’esecuzione comunicato ai terzi.
Secondo: i tempi decidono l’esito. Pochi giorni di ritardo possono significare trattenute perse o un’asta già aggiudicata; e se il giudice dell’esecuzione non sospende, i 20 giorni per opporsi sono l’ultima occasione.
Terzo: dopo l’omologa il pignoramento va chiuso attivamente, chiedendo l’improcedibilità, e il piano va rispettato, perché la revoca riapre la strada ai creditori.
È un tema in cui la procedura di sovraindebitamento e il processo esecutivo devono muoversi insieme. Lo Studio Monardo se ne occupa proprio perché l’Avv. Monardo unisce la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, che riguarda la costruzione della domanda e delle misure protettive, all’abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di difendere il debitore nel fascicolo del pignoramento fino all’ultimo grado.
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