Chi ha firmato una fideiussione per l’impresa di un familiare, per la propria società o per il finanziamento di un figlio, prima o poi si pone la stessa domanda: se il debitore principale chiude un accordo di ristrutturazione, io resto obbligato oppure no? La risposta onesta è che non esiste una sola risposta: dipende da chi sei, da chi hai garantito e da come si è comportato il creditore che ti chiede di pagare.
Qualche esempio lampo rende l’idea. La madre che ha garantito la società del figlio può ritrovarsi liberata verso la banca che ha firmato l’accordo, ma ancora esposta verso l’altra banca che quell’accordo lo ha solo subito. Il socio amministratore di una s.r.l. che ha firmato una fideiussione omnibus rischia di pagare la parte stralciata e di non recuperare quasi nulla dalla società. Il socio di una s.n.c. è protetto dall’accordo in quanto socio, ma può essere chiamato a rispondere come fideiussore. Il genitore che ha garantito il prestito di un figlio poi entrato in una procedura da sovraindebitamento, nella gran parte dei casi, resta obbligato per l’intero. E chi ha già pagato scopre che il regresso verso il debitore garantito vale spesso molto meno di quanto sperava.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque profili con regole, numeri, rischi e mosse specifiche:
- il garante di famiglia di un’impresa (coniuge, genitore, amico);
- il socio o l’amministratore di una società di capitali che ha firmato la fideiussione;
- il socio illimitatamente responsabile che è anche garante;
- il garante di un privato in sovraindebitamento;
- il garante che ha già pagato o che non riesce più a sostenere il debito.
Seguono tre simulazioni parallele, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata profilo per profilo.
Lo Studio Monardo lavora esattamente all’incrocio tra questi profili, e non per una generica esperienza “del settore”: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera nel percorso della composizione negoziata da cui molti accordi di ristrutturazione prendono forma; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, il terreno su cui nascono e si contestano le fideiussioni bancarie; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, competenze decisive quando il garante è una persona fisica che non riesce più a far fronte all’esposizione; ed è avvocato cassazionista, perché su questa materia le regole si sono formate e continuano a cambiare davanti alla Corte di legittimità.
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Le regole che valgono per ogni garante
Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare, una volta sola, la base normativa comune. Ogni sezione successiva rimanderà a questi punti.
1. La fideiussione è un’obbligazione accessoria, ma la legge concorsuale ne modifica il destino
Il fideiussore, secondo il codice civile, si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). La fideiussione segue in linea di principio la sorte del debito garantito: non può eccedere quanto è dovuto dal debitore (art. 1941 c.c.) e, se il creditore rimette il debito al debitore principale, la remissione libera anche i fideiussori (art. 1239 c.c.).
Le procedure di regolazione della crisi, però, derogano a questa logica in modo diverso a seconda dello strumento utilizzato. La Cassazione ha individuato un principio generale delle procedure negoziali della crisi: per incoraggiare i creditori a dare il proprio consenso e chiudere procedure onerose, la legge lascia intatte le loro azioni verso coobbligati e fideiussori, in deroga alla regola civilistica dell’estinzione dell’obbligazione accessoria (Cass. civ., ord. 2 ottobre 2020, n. 21181). È questo il punto di partenza di tutto: la crisi del debitore principale, di regola, non libera il garante.
2. Nell’accordo di ristrutturazione conta la posizione del singolo creditore
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) ha però una regola propria, contenuta nell’art. 59 CCII, che divide i creditori in tre posizioni:
- creditore aderente: ha firmato l’accordo. A lui si applica l’art. 1239 c.c., per cui la remissione concessa al debitore principale libera i fideiussori (art. 59, comma 1, CCII);
- creditore non aderente a cui l’accordo è stato esteso: non ha firmato, ma il tribunale gli ha imposto gli effetti dell’accordo perché appartenente a una categoria in cui ha aderito almeno il 75% dei crediti (art. 61 CCII). Costui conserva intatti i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 59, comma 2, CCII);
- creditore estraneo: non ha firmato e non è stato vincolato. Deve essere pagato per intero entro 120 giorni dall’omologazione se il credito era già scaduto, oppure entro 120 giorni dalla scadenza se non lo era ancora (art. 57, comma 3, CCII).
La regola del comma 2 è stata applicata dalla Cassazione anche agli accordi ad efficacia estesa regolati dalla vecchia legge fallimentare, cioè precedenti all’introduzione dell’art. 182-decies l.fall. da parte del D.L. 118/2021: anche in quei casi i creditori non aderenti vincolati per estensione conservano le azioni contro i garanti (Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662).
Per ogni garante, dunque, la prima domanda non è “l’accordo è stato omologato?”, ma “il creditore che mi escute aveva firmato, era stato trascinato dentro o era rimasto fuori?”.
3. La remissione libera, la dilazione no
L’effetto liberatorio dell’art. 1239 c.c. presuppone una remissione, cioè una rinuncia totale o parziale al credito. Se il creditore aderente ha concesso soltanto una dilazione (più tempo per pagare, senza stralcio), la remissione non c’è e l’art. 1239 c.c. non opera. In quel caso il garante resta esposto per l’intero, e il tema diventa quello del rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c. e delle clausole contrattuali sulla proroga.
Va poi considerato un secondo profilo: nella prassi bancaria l’atto di adesione può contenere clausole con cui il creditore dichiara di voler mantenere le garanzie, magari con il consenso espresso del garante, oppure qualifica la propria rinuncia come semplice impegno a non agire verso il debitore anziché come remissione. La tenuta di queste clausole non è automatica e va verificata sul testo, perché la loro qualificazione decide se il garante sia liberato o no.
4. Nelle altre procedure la regola è quasi sempre opposta
- Concordato preventivo: l’omologazione vincola tutti i creditori anteriori, che però conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 117, comma 1, CCII). La proposta non può prevedere la liberazione dei garanti e il fideiussore che non ha ancora pagato non vota (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382; Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2017, n. 19609).
- Concordato minore: non sono pregiudicati i diritti verso coobbligati e fideiussori, salvo che sia diversamente previsto (art. 79, comma 5, CCII).
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: manca una norma espressa, ma la giurisprudenza di merito applica il principio generale per cui le azioni contro i garanti restano salve.
- Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata: l’esdebitazione del debitore lascia salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6, CCII).
- Piano attestato di risanamento e contratti conclusi in composizione negoziata: non hanno effetti verso i creditori che non vi partecipano; per chi vi aderisce con uno stralcio vale la regola civilistica dell’art. 1239 c.c., da verificare sul testo dell’accordo.
5. Il garante che paga ha il regresso, ma dentro i limiti della procedura
Il fideiussore che ha pagato subentra nei diritti del creditore (surrogazione, art. 1949 c.c.) e ha azione di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.). Prima del pagamento può solo agire “in rilievo” per ottenere che il debitore gli procuri la liberazione o prepari le garanzie (art. 1953 c.c.). Il regresso, però, non sfugge alla falcidia: il credito del garante verso il debitore ristrutturato è soggetto agli stessi limiti che la procedura impone al creditore soddisfatto. Se vi sono più fideiussori dello stesso debito, chi ha pagato può rivalersi sugli altri per la loro quota (art. 1954 c.c.).
6. Le difese proprie del contratto di garanzia restano sempre disponibili
Qualunque sia il profilo, il garante conserva le eccezioni che nascono dal suo contratto:
- nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia nel 2005 (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994), con le precisazioni sulla prova e sulle fideiussioni specifiche introdotte da Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825;
- decadenza del creditore che non abbia proposto le proprie istanze entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (art. 1957 c.c.), tenendo conto che, secondo le Sezioni Unite del 2026, in presenza di clausola di pagamento “a prima richiesta” basta una tempestiva richiesta stragiudiziale;
- liberazione per fatto del creditore che abbia reso impossibile la surrogazione (art. 1955 c.c.);
- liberazione per il credito concesso senza autorizzazione a un debitore già in difficoltà economiche note al creditore (art. 1956 c.c.).
7. Il tipo di accordo cambia la mappa dei creditori
Il Codice conosce più varianti di accordo, e ciascuna sposta il peso tra le tre posizioni viste al punto 2:
- accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; gli altri restano estranei e vanno pagati per intero nei 120 giorni. Per il garante è lo scenario più leggibile: o il creditore ha firmato, o deve essere pagato integralmente;
- accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia scende al 30% se il debitore non chiede la moratoria verso gli estranei e non ha chiesto misure protettive. Aumenta il numero di creditori estranei, e con esso il rischio che, se la società non paga nei termini, questi si rivolgano ai garanti per il credito pieno;
- accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): è quello più delicato per chi ha firmato garanzie, perché crea la figura del creditore vincolato che però conserva le azioni verso il fideiussore.
Per il garante, dunque, conoscere la variante utilizzata non è un dettaglio tecnico: indica in anticipo quanti creditori potranno ancora bussare alla sua porta e per quale importo.
Analogo discorso vale per gli strumenti puramente contrattuali, come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) o i contratti con uno o più creditori conclusi durante la composizione negoziata. Qui non esiste un’omologazione che vincoli terzi: ogni creditore è libero di aderire o no. Chi aderisce con uno stralcio concede una remissione soggetta all’art. 1239 c.c.; chi non aderisce mantiene intatti credito e garanzie. È quindi essenziale, anche in queste ipotesi, ottenere copia dei singoli accordi sottoscritti.
8. Termini processuali da non perdere### 7. Termini processuali da non perdere
Se il creditore ti notifica un decreto ingiuntivo, hai 40 giorni per proporre opposizione. Il termine è soggetto alla sospensione feriale, che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Se ricevi un atto di precetto, il termine per pagare prima dell’esecuzione è di dieci giorni. Nessuna difesa sugli effetti dell’accordo serve se lasci scadere i termini per farla valere.
Con queste regole in mente, vediamo come si declinano per ciascun profilo.
Profilo 1 — Sei il coniuge, il genitore o l’amico che ha garantito un’impresa
La tua situazione
Hai firmato una fideiussione anni fa, spesso nella filiale della banca, su richiesta di tuo figlio, di tuo marito o di un amico che aveva bisogno di credito per la sua impresa. Non hai mai avuto quote, non hai mai gestito nulla, magari non conoscevi nemmeno l’importo esatto dei fidi. Ora l’impresa è in crisi, ha avviato trattative con le banche e ti arriva voce di un “accordo di ristrutturazione”. Oppure l’accordo è già stato omologato e ti è arrivata una lettera che ti intima di pagare la differenza.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei un terzo davvero estraneo all’impresa, e questo incide sia sugli effetti dell’accordo sia sulle difese che puoi sollevare.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, l’art. 59 CCII opera nella sua forma più pura. Se la banca che ti escute ha firmato l’accordo accettando uno stralcio, l’art. 1239 c.c. le impedisce di pretendere da te la parte a cui ha rinunciato. Se invece la banca non ha firmato ma è stata vincolata per estensione, conserva tutti i suoi diritti verso di te, e la fideiussione continua a garantire il debito originario, non quello ridotto dall’accordo (Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662).
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un secondo fronte: la qualifica di consumatore. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il fideiussore persona fisica non diventa “professionista di riflesso” solo perché garantisce un’impresa: rileva lo scopo per cui ha firmato e il suo eventuale collegamento funzionale con l’attività garantita (Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023). Se non avevi alcun ruolo nella società, puoi di norma essere considerato consumatore, con due conseguenze pratiche:
- puoi invocare la disciplina delle clausole vessatorie del Codice del consumo sul contratto di fideiussione;
- se l’esposizione ti travolge, puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) anche per i debiti derivanti dalla garanzia.
I numeri
Immagina una fideiussione specifica con massimale di 150.000 € a garanzia di un mutuo chirografario concesso alla s.r.l. di tuo figlio. Al momento dell’accordo il debito residuo è di 128.460 €. L’accordo prevede per quella banca un pagamento del 41%, cioè 52.668,60 €, in cinque anni.
- Se la banca ha aderito con uno stralcio: la parte rinunciata, pari a 75.791,40 €, non può esserti chiesta in applicazione dell’art. 1239 c.c., salvo clausole di diversa qualificazione da verificare. Resti però garante delle rate dell’accordo: se la società non paga i 52.668,60 €, la banca potrà rivolgersi a te per quella somma.
- Se la banca è stata vincolata per estensione: può chiederti l’intero debito originario di 128.460 €, meno quanto riceve dalla società. Se la società ha già versato due annualità per 21.067,44 €, la tua esposizione attuale è di 107.392,56 €.
- Se la banca è rimasta estranea: la società deve pagarla per intero entro 120 giorni. Se non lo fa, la banca può escutere te per il credito pieno.
I rischi specifici
Il rischio principale per il tuo profilo è pagare per disinformazione: firmare un piano di rientro o un riconoscimento di debito dopo la prima lettera, senza aver prima verificato se il creditore avesse aderito all’accordo. Un riconoscimento sottoscritto può rendere molto più difficile far valere in seguito la liberazione.
Altri rischi tipici:
- ignorare la decadenza dell’art. 1957 c.c.: se la banca è rimasta inerte per mesi, potresti avere un’eccezione decisiva, ma solo se la sollevi nei tempi e nei modi corretti;
- sottovalutare la risoluzione dell’accordo: se la società non rispetta l’accordo e questo viene risolto, la banca aderente potrebbe sostenere che la remissione è venuta meno, con riespansione del credito originario verso di te;
- trascurare la Centrale dei Rischi: la segnalazione come garante di una posizione deteriorata può chiuderti l’accesso al credito personale, anche per un mutuo casa.
Le mosse giuste
- Procurati l’accordo e gli atti di adesione: chiedi alla società (o fai chiedere dal tuo legale) copia dell’accordo omologato, del decreto di omologazione e dell’adesione della banca che ti escute.
- Recupera il tuo contratto di fideiussione: verifica tipo (specifica, omnibus o garanzia autonoma), data, massimale e clausole di deroga agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c.
- Non firmare nulla prima dell’analisi: niente piani di rientro, niente riconoscimenti, niente cambiali.
- Rispetta i termini: se arriva un decreto ingiuntivo, il conto dei 40 giorni per l’opposizione parte dalla notifica, con la sola sospensione dal 1° al 31 agosto.
- Valuta subito la tua sostenibilità: se l’esposizione residua supera ciò che puoi pagare, la ristrutturazione dei debiti del consumatore va considerata prima che inizino i pignoramenti.
La giurisprudenza per te
Il riferimento centrale è Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662: il creditore trascinato nell’accordo per estensione mantiene le proprie azioni verso il garante. A tuo favore gioca invece Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023, sulla qualifica di consumatore del fideiussore estraneo all’impresa.
Profilo 2 — Sei il socio o l’amministratore di una s.r.l. o di una s.p.a. e hai firmato la fideiussione
La tua situazione
Hai costituito la società, ne detieni una quota rilevante e magari sei o sei stato amministratore. Quando hai chiesto i fidi, la banca ti ha fatto firmare una fideiussione omnibus “come sempre si fa”. Oggi la società è in crisi e la strada individuata con i consulenti è un accordo di ristrutturazione, forse preceduto da una composizione negoziata. Tu sei contemporaneamente il regista della ristrutturazione e il primo garante esposto.
Per chi è nella tua posizione, il conflitto è strutturale: più l’accordo è favorevole alla società, più le banche tendono a rifarsi su di te.
Cosa cambia per te
La regola dell’art. 59 CCII vale anche per te nei suoi tre binari (aderente, esteso, estraneo), ma con tre differenze pesanti rispetto al garante di famiglia.
Primo: difficilmente sarai considerato consumatore. La Cassazione ha negato la qualifica di consumatore al fideiussore che era socio di maggioranza e amministratore delle società garantite, ritenendo la garanzia strettamente funzionale all’attività d’impresa, con conseguente esclusione dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore (Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746). Nella stessa direzione si colloca Cass. n. 17638/2025, sul fideiussore che cumula le qualità di socio e amministratore. Questo significa niente tutela consumeristica sul contratto e, se l’esposizione ti travolge, accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata anziché alla procedura del consumatore.
Secondo: sei tu che puoi negoziare la sorte della tua garanzia. Diversamente dal garante di famiglia, partecipi alla costruzione dell’accordo. Puoi quindi puntare ad adesioni con stralcio “pulito” (che attivano l’art. 1239 c.c.) invece che adesioni con semplici dilazioni, e verificare le clausole con cui le banche tentano di mantenere le garanzie.
Terzo: le misure protettive non ti coprono automaticamente. Nella composizione negoziata le misure protettive riguardano il patrimonio dell’imprenditore. La giurisprudenza di merito si è divisa sulla loro estensione ai garanti, e il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo, ha escluso che si possa proteggere l’intero patrimonio dei fideiussori, ammettendo la tutela solo per beni specifici del garante che siano necessari all’esercizio dell’impresa (Trib. Napoli, Sez. VII, 4 febbraio 2026). La regola più importante per te è che la tua protezione va progettata dentro l’accordo, non chiesta dopo.
I numeri
Società con tre banche finanziatrici, esposizione complessiva di 872.300 €, tutte coperte da tua fideiussione omnibus con massimale di 900.000 € ciascuna. Accordo ad efficacia estesa con soddisfazione del 38% per la categoria banche:
| Banca | Credito | Posizione | Pagamento da accordo (38%) | Parte non soddisfatta | Esposizione verso di te |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca A | 412.900 € | aderente con stralcio | 156.902 € | 255.998 € | 0 € sulla parte stralciata (art. 1239 c.c.) |
| Banca B | 287.650 € | aderente solo con dilazione | 287.650 € in 7 anni | 0 € | intero, se la società non paga |
| Banca C | 171.750 € | non aderente, vincolata per estensione | 65.265 € | 106.485 € | 106.485 € (art. 59, comma 2, CCII) |
Il messaggio dei numeri: su un’esposizione teorica di 872.300 €, la tua esposizione attuale “certa” è di 106.485 €, ma resti garante delle rate per le banche A e B. La differenza tra 106.485 € e oltre 360.000 € dipende interamente da come sono state scritte le adesioni.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è l’escussione mentre la società è ancora in trattativa: se le banche ti aggrediscono prima dell’accordo, i tuoi beni personali possono essere pignorati, e con loro spesso le quote della società che stai cercando di salvare.
Altri rischi tipici:
- regresso quasi inutile: se paghi la banca C, ti surroghi nella sua posizione, che però è vincolata dall’accordo. Il tuo recupero verso la società incontra lo stesso limite del 38%, e se quella percentuale è già stata versata alla banca lo spazio di recupero si riduce drasticamente;
- conflitto con i doveri di amministratore: pagare la tua garanzia con risorse sociali o favorire un creditore garantito da te può esporre a contestazioni di responsabilità;
- segnalazioni in Centrale dei Rischi che ti precludono nuovo credito proprio quando dovresti ripartire.
Le mosse giuste
- Mappa le garanzie prima di scrivere il piano: per ogni banca annota tipo di fideiussione, massimale, data e presenza delle clausole ABI.
- Negozia adesioni con stralcio esplicito: la differenza tra rinuncia e dilazione decide la tua esposizione. Evita che l’adesione venga formulata come mero impegno a non agire verso la società.
- Chiedi misure protettive mirate: se l’escussione è imminente, l’istanza va costruita su beni determinati e sulla loro funzione per il risanamento, non come divieto generalizzato.
- Tieni separata la tua posizione personale: la difesa della società e quella del garante hanno interessi che possono divergere e richiedono una valutazione autonoma.
- Prepara il piano B personale: se l’esposizione residua è insostenibile, valuta per tempo concordato minore o liquidazione controllata, dato che la procedura del consumatore ti sarà quasi certamente preclusa.
In questa doppia veste di imprenditore e garante, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario: una combinazione che consente di leggere insieme il piano della società e le garanzie personali di chi lo guida.
La giurisprudenza per te
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 ti esclude, se socio di maggioranza e amministratore, dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Trib. Napoli, 4 febbraio 2026 delimita le misure protettive ai soli beni del garante funzionali all’impresa. Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026 ricorda che negli accordi ad efficacia estesa il controllo del tribunale sulla formazione delle categorie è penetrante: un argomento utile se la categoria in cui è stata inserita la banca che ti escute è stata costruita male.
Profilo 3 — Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s. e hai firmato anche una fideiussione
La tua situazione
Nella tua società di persone rispondi già illimitatamente dei debiti sociali, per legge. Eppure la banca, al momento del finanziamento, ti ha fatto firmare anche una fideiussione. Probabilmente allora non ti è sembrato un problema: “tanto rispondo comunque”. Oggi quella seconda firma può fare la differenza tra uscire dalla crisi insieme alla società o restarne prigioniero.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai due titoli di responsabilità per lo stesso debito, e la legge li tratta in modo diverso.
Cosa cambia per te
L’art. 59, comma 3, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, l’accordo di ristrutturazione della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Fin qui la regola ti protegge: la riduzione del debito sociale vale anche per te in quanto socio. Ma la stessa norma aggiunge che i soci che hanno prestato garanzia continuano a rispondere per quel diverso titolo, salvo che sia diversamente previsto.
Nel concordato preventivo la giurisprudenza ha seguito una strada più favorevole al socio. Le Sezioni Unite, già nel 1989, avevano stabilito che, quando il socio illimitatamente responsabile ha prestato fideiussione per un debito sociale, prevale la sua qualità di socio e il concordato della società produce effetti anche a suo favore (Cass., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749). Il principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di merito anche dopo il Codice della crisi, affermando che la salvezza dei diritti verso i fideiussori riguarda i terzi diversi dai soci (Trib. Pistoia, 12 giugno 2024).
Per gli accordi di ristrutturazione, invece, il legislatore ha scritto una regola esplicita e diversa. La regola più importante per te è questa: nell’accordo di ristrutturazione la tua liberazione come fideiussore non si presume, va scritta nell’accordo.
I numeri
S.n.c. con due soci. Un fornitore di materie prime vanta 93.270 € ed ha ottenuto una tua fideiussione specifica per 100.000 €. L’accordo prevede per i chirografari il 35%, cioè 32.644,50 €.
- Accordo silente sulla tua garanzia, fornitore vincolato per estensione: in quanto socio benefici della riduzione, ma come fideiussore puoi essere chiamato per 60.625,50 €.
- Accordo silente, fornitore aderente con stralcio: come fideiussore puoi invocare l’art. 1239 c.c. richiamato dall’art. 59, comma 1, CCII, ma il creditore potrebbe sostenere che la tua garanzia sia regolata dal comma 3. È uno scenario conteso, da impostare con attenzione.
- Accordo con clausola espressa di liberazione delle garanzie prestate dai soci: il fornitore aderente non può chiederti nulla oltre il 35% pagato dalla società.
Tra lo scenario migliore e quello peggiore ci sono 60.625,50 €, e la differenza sta in poche righe dell’accordo.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è credere che la responsabilità da socio “assorba” la fideiussione anche nell’accordo di ristrutturazione: nel concordato preventivo c’è un orientamento che va in questa direzione, ma l’art. 59, comma 3, CCII per gli accordi dice espressamente altro.
Altri rischi tipici:
- escussione separata del patrimonio personale da parte dei creditori non aderenti, anche mentre la società adempie regolarmente l’accordo;
- sovrapposizione con i debiti personali: se hai anche debiti tuoi, i creditori personali e quelli sociali concorrono sugli stessi beni;
- conflitto tra soci: se entrambi i soci hanno firmato garanzie, chi paga per primo deve poi recuperare pro quota dall’altro (art. 1954 c.c.), con tensioni che possono paralizzare anche la gestione della società.
Le mosse giuste
- Intervieni nella redazione dell’accordo: chiedi che contenga una previsione espressa sulla sorte delle garanzie prestate dai soci.
- Distingui i creditori per posizione: per ogni creditore garantito da te verifica se ha aderito, se è stato esteso o se resta estraneo.
- Valuta la tua procedura personale: il socio illimitatamente responsabile può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per i propri debiti personali, diversi da quelli sociali; per l’esposizione come garante va verificato caso per caso quale strumento sia percorribile.
- Coordina la posizione con l’altro socio: una strategia comune evita escussioni a catena e azioni di regresso incrociate.
La giurisprudenza per te
Cass., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749 e Trib. Pistoia, 12 giugno 2024 affermano, nel concordato, la prevalenza della qualità di socio sulla fideiussione. Per l’accordo di ristrutturazione, il dato testuale dell’art. 59, comma 3, CCII resta il riferimento principale e rende necessaria una clausola espressa.
Profilo 4 — Hai garantito un privato che è entrato in una procedura da sovraindebitamento
La tua situazione
Hai fatto da garante a tuo figlio per l’acquisto dell’auto, a tua sorella per un prestito personale, a un amico per il contratto di locazione o per un finanziamento. La persona garantita non è un’impresa: è un consumatore, oppure un piccolo professionista o un imprenditore minore, che non riesce più a pagare e si è rivolto a un Organismo di Composizione della Crisi. Ti hanno detto che “con la legge sul sovraindebitamento i debiti vengono cancellati”. Ti chiedi se vengano cancellati anche per te.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e conviene saperlo subito.
Cosa cambia per te
Il tuo profilo non riguarda in senso stretto l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 CCII, riservato agli imprenditori, ma gli strumenti che ne sono l’equivalente per i soggetti sovraindebitati. La regola, per ciascuno, è la seguente:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII): il Codice non contiene una norma espressa sui garanti, ma la giurisprudenza di merito ha applicato anche a questa procedura il principio generale dell’art. 278, comma 6, CCII, per cui restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Se il tuo familiare ottiene l’omologazione del piano, il creditore può chiedere a te la parte non pagata.
- Concordato minore (artt. 74 e ss. CCII): i diritti verso coobbligati e fideiussori non sono pregiudicati, salvo che sia diversamente previsto (art. 79, comma 5, CCII). Questo inciso apre uno spazio che il concordato preventivo non conosce: la proposta può contenere una previsione diversa sulla sorte delle garanzie. La sua efficacia concreta va valutata sul testo e sulle maggioranze raggiunte.
- Liquidazione controllata ed esdebitazione: la liberazione del debitore non si estende ai garanti (art. 278, comma 6, CCII).
C’è però un’opportunità che molti garanti ignorano: le procedure familiari. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se hai garantito un familiare e anche tu sei in difficoltà per quella garanzia, la gestione congiunta può evitare che la soluzione di uno diventi il problema dell’altro.
Il caso particolare del garante di un piccolo imprenditore o professionista
Se la persona garantita è un artigiano, un commerciante sotto le soglie della liquidazione giudiziale o un professionista, lo strumento utilizzato sarà di norma il concordato minore. Per chi è nella tua posizione il dettaglio conta: l’inciso “salvo che sia diversamente previsto” dell’art. 79, comma 5, CCII consente al debitore di proporre ai creditori un trattamento che tenga conto anche delle garanzie prestate da terzi, e i creditori votano su quella proposta. Se sei un familiare che ha garantito l’attività, è quindi utile che la tua posizione sia rappresentata all’OCC fin dalla preparazione della proposta, perché una volta raggiunte le maggioranze e ottenuta l’omologazione lo spazio per intervenire si chiude.
Diverso è il caso della liquidazione controllata del garantito: lì non c’è una proposta da negoziare, e l’esdebitazione del debitore non ti riguarda in alcun modo, per espressa previsione dell’art. 278, comma 6, CCII. Se la persona che hai garantito si avvia verso la liquidazione, il momento per organizzare la tua difesa è adesso, non dopo l’esdebitazione.
I numeri
Tuo figlio ha un prestito personale con debito residuo di 24.870 €, da te garantito. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore omologato quel creditore riceve il 27%, pari a 6.714,90 €, in 60 rate mensili da 111,92 €.
- Esposizione residua verso di te: 18.155,10 €, oltre alle rate del piano in caso di inadempimento di tuo figlio.
- Se il creditore ti pignora lo stipendio: su un netto mensile di 1.740 € il limite ordinario è un quinto, cioè 348 € al mese; servirebbero oltre 52 mesi per estinguere i 18.155,10 €, senza contare interessi e spese.
- Se sei pensionato: la parte della pensione pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €, è impignorabile; è pignorabile un quinto solo dell’eccedenza. Con una pensione netta di 1.320 € e un minimo impignorabile di 1.000 €, la quota pignorabile è di un quinto di 320 €, cioè 64 € al mese: oltre 23 anni per estinguere il residuo.
I numeri spiegano perché, per molti garanti di questo profilo, la vera soluzione non è pagare “a rate forzate”, ma gestire la propria esposizione con uno strumento proprio o con una procedura familiare.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è l’effetto domino: la procedura che salva il debitore sposta integralmente sul garante la parte di debito non pagata, e il garante, spesso con redditi modesti, diventa a sua volta sovraindebitato.
Altri rischi tipici:
- scoprire tardi la procedura: il garante non è parte della procedura del consumatore e può non esserne informato fino alla prima richiesta di pagamento;
- perdere la qualifica di consumatore: se hai garantito un familiare imprenditore partecipando di fatto alla sua attività, la tua qualifica di consumatore potrebbe essere contestata;
- dimenticare le eccezioni sul contratto: le fideiussioni prestate per finanziamenti al consumo spesso contengono clausole contestabili sotto il profilo della trasparenza e della vessatorietà.
Le mosse giuste
- Informati sulla procedura del garantito: chiedi al familiare o all’OCC quale strumento è stato scelto e come è trattato il credito da te garantito.
- Valuta la procedura familiare: se anche tu sei in difficoltà, un progetto unico ai sensi dell’art. 66 CCII può essere più efficace di due procedure separate.
- Nel concordato minore, verifica la proposta: una previsione espressa sulla sorte delle garanzie può incidere direttamente sulla tua posizione.
- Controlla il contratto di garanzia: clausole vessatorie, mancata informativa, deroghe all’art. 1957 c.c.
- Calcola la tua sostenibilità reale: se il residuo non è sostenibile con i tuoi redditi, la tua procedura va avviata prima dei pignoramenti.
La giurisprudenza per te
Il quadro normativo (artt. 79, comma 5, e 278, comma 6, CCII) è più eloquente delle singole pronunce. In tema di qualifica soggettiva del garante, resta centrale Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023, che guarda allo scopo della garanzia e non alla natura del soggetto garantito.
Profilo 5 — Hai già pagato, oppure non ce la fai più a sostenere la garanzia
La tua situazione
Hai ricevuto l’escussione e hai pagato, magari vendendo un immobile o svuotando i risparmi. Oppure non hai pagato perché non puoi, e ti ritrovi con decreti ingiuntivi, pignoramenti o ipoteche sulla casa. In entrambi i casi la domanda è la stessa: cosa posso recuperare, e come esco da questa situazione?
Per chi è nella tua posizione, le regole si dividono in due capitoli: il regresso di chi ha pagato e gli strumenti per chi non può pagare.
Cosa cambia per te
Se hai pagato, hai tre strade:
- surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto (art. 1949 c.c.): acquisti il suo credito con le relative garanzie, ma anche con i limiti che l’accordo impone a quel creditore;
- regresso verso il debitore principale per capitale, interessi e spese (art. 1950 c.c.): anche questo credito è soggetto agli effetti della procedura del debitore;
- regresso verso gli altri garanti per la loro quota (art. 1954 c.c.): spesso è la strada più concreta, perché i cofideiussori non beneficiano dell’accordo.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: il fideiussore che non ha ancora pagato non ha un credito di regresso, non vota e non può essere ammesso con riserva al passivo (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382; Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2017, n. 19609). La regola più importante per te è che il regresso verso un debitore ristrutturato vale al massimo quanto l’accordo riconosce a quel credito, e talvolta, se la percentuale è già stata pagata al creditore originario, lo spazio residuo si riduce ulteriormente.
Se non puoi pagare, hai a disposizione gli strumenti del sovraindebitamento per la tua esposizione personale:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore, se hai prestato la garanzia per scopi estranei a un’attività professionale o imprenditoriale;
- concordato minore, se sei imprenditore minore, professionista o comunque non consumatore;
- liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione.
La scelta dipende soprattutto dalla tua qualifica soggettiva, che la Cassazione valuta guardando alla funzione della garanzia: il socio fideiussore persona fisica è consumatore se ha garantito per scopi estranei alla sua attività, non lo è se la fideiussione era espressione o strumento dell’attività svolta (Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746).
Le eccezioni che sopravvivono anche dopo il pagamento
Chi ha già pagato tende a considerare chiusa ogni discussione con il creditore. Non sempre è così. Se il pagamento è avvenuto sotto la pressione di un’esecuzione, o senza che fossero state sollevate le eccezioni disponibili, restano da valutare alcune strade:
- la ripetizione di quanto versato in forza di clausole nulle, se il pagamento è stato eseguito su un titolo che non avrebbe resistito alle eccezioni sul contratto;
- la liberazione per fatto del creditore (art. 1955 c.c.), quando il creditore, ad esempio rinunciando a un’ipoteca o lasciando prescrivere un’azione, abbia reso impossibile la surrogazione in garanzie che avrebbero consentito al fideiussore di recuperare;
- la liberazione per il credito concesso senza autorizzazione (art. 1956 c.c.), quando la banca abbia continuato a finanziare un debitore di cui conosceva il peggioramento delle condizioni patrimoniali senza chiedere il consenso del garante di una fideiussione per obbligazioni future.
La praticabilità di queste strade dipende dal titolo in base al quale hai pagato: se il pagamento è seguito a una sentenza passata in giudicato, le eccezioni che avresti potuto sollevare in quel giudizio sono in linea di massima precluse. Anche per questo, la difesa va impostata prima di pagare.
I numeri
Caso A — hai pagato. Hai versato 64.380 € a una banca vincolata per estensione all’accordo di una s.r.l. che le riconosce il 33%. Il credito originario era di 96.090 €; la società ha già pagato alla banca 31.709,70 €. Surrogandoti, acquisti un credito verso la società che l’accordo ha già soddisfatto nella misura prevista: lo spazio di recupero verso la società è in concreto molto ridotto. Se però c’è un secondo fideiussore per lo stesso debito, puoi chiedergli la metà di quanto hai pagato, cioè 32.190 €, perché lui non beneficia dell’accordo.
Caso B — non puoi pagare. Sei consumatore, hai un’esposizione da garanzia di 186.420 €, un reddito netto di 1.890 € mensili e un nucleo familiare di tre persone. In una ristrutturazione dei debiti del consumatore potresti proporre ai creditori il pagamento di una parte sostenibile del reddito per un periodo determinato, oltre all’eventuale apporto di beni, con liberazione per la parte non soddisfatta all’esito della procedura. La percentuale concreta dipende dalle spese necessarie al mantenimento della famiglia e dal confronto con l’alternativa liquidatoria, che l’OCC deve documentare.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è pagare senza strategia: versare l’intero importo a una banca vincolata per estensione, senza aver prima verificato le eccezioni sul contratto e la possibilità di recuperare dagli altri garanti, significa trasformare un debito altrui in una perdita definitiva.
Altri rischi tipici:
- attendere troppo prima di avviare la propria procedura: una volta iniziate le vendite forzate, lo spazio per una soluzione concordata si restringe;
- atti di disposizione pericolosi: vendere o donare beni ai familiari dopo l’escussione può essere contestato con l’azione revocatoria e compromettere l’accesso alle procedure;
- perdere l’eccezione di decadenza: dopo Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, se la fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta”, la banca che ti ha scritto entro sei mesi dalla scadenza ha probabilmente evitato la decadenza, e la difesa va reimpostata.
Le mosse giuste
- Prima di pagare, fai verificare il titolo: contratto di fideiussione, posizione del creditore nell’accordo, decadenza, nullità parziale.
- Individua gli altri garanti: il regresso pro quota verso i cofideiussori è spesso il recupero più concreto.
- Documenta ogni pagamento: quietanze, imputazioni e causali ti serviranno per surrogazione e regresso.
- Valuta subito la tua qualifica soggettiva: consumatore o no, perché cambia la procedura accessibile.
- Rivolgiti a un OCC prima dei pignoramenti: la procedura personale funziona meglio quando il patrimonio non è già aggredito.
La giurisprudenza per te
Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382 e Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2017, n. 19609 sulla posizione del fideiussore che non ha ancora pagato. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 sulla qualifica di consumatore del garante. Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825 sull’art. 1957 c.c. e sulla prova della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
Stesso accordo, tre garanti, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come le regole si traducono in cifre. Non riguardano casi reali e non anticipano l’esito di alcuna controversia.
Ipotesi comune. Beta S.r.l. deposita il 9 dicembre 2025 la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa. L’omologazione arriva il 14 maggio 2026. Nella categoria delle banche aderisce il 78,6% dei crediti. La percentuale riconosciuta alle banche è del 46%, pagabile in quattro rate annuali. I creditori rilevanti sono tre:
- Banca Uno: credito di 318.740 €, aderente con stralcio espresso della parte eccedente il 46%;
- Banca Due: credito di 204.380 €, non aderente ma vincolata per estensione;
- Società di leasing: credito di 57.915 €, non inserita in alcuna categoria, quindi estranea e da pagare per intero entro 120 giorni.
Garante 1 — la madre dell’amministratore, fideiussione specifica verso Banca Uno (massimale 200.000 €)
Banca Uno riceverà dalla società 146.620,40 € e ha rinunciato a 172.119,60 €. Per effetto degli artt. 59, comma 1, CCII e 1239 c.c., la rinuncia si comunica alla garanzia: la madre non può essere escussa per 172.119,60 €. Resta garante delle rate: se Beta non versa la terza e la quarta annualità, pari a 73.310,20 €, Banca Uno potrà chiederle quella somma. Esito: esposizione massima di 146.620,40 €, che si riduce a ogni rata pagata dalla società.
Garante 2 — il socio al 60% e amministratore, fideiussione omnibus verso Banca Due (massimale 250.000 €)
Banca Due riceverà dalla società 94.014,80 €, ma conserva le azioni verso il garante (art. 59, comma 2, CCII; Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662). Può chiedere al socio i 110.365,20 € non coperti dall’accordo, e anche le rate che la società non dovesse pagare. Se il socio paga, si surroga in un credito già regolato dall’accordo e il suo recupero verso Beta è in concreto molto limitato. Non essendo consumatore (Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746), in caso di insostenibilità potrà ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Esito: esposizione certa di 110.365,20 €, con regresso verso la società quasi nullo.
Garante 3 — il padre del socio, fideiussione specifica verso la società di leasing (massimale 70.000 €)
Il credito di 57.915 € è già scaduto all’omologazione. Beta deve pagarlo per intero entro l’11 settembre 2026, cioè entro 120 giorni dal 14 maggio 2026. Se paga, la garanzia si estingue con il debito. Se non paga, la società di leasing può agire contro il padre per l’intero importo, senza che l’accordo gli offra alcuna protezione, dato che il creditore è rimasto estraneo. Il padre, consumatore, conserva le eccezioni sul contratto e, se l’importo fosse insostenibile, l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Esito: esposizione nulla se Beta rispetta il termine, piena di 57.915 € se non lo rispetta.
Cosa insegnano le tre ipotesi
| Garante | Creditore | Posizione del creditore | Esposizione del garante | Regola decisiva |
|---|---|---|---|---|
| Madre dell’amministratore | Banca Uno | aderente con stralcio | solo le rate non pagate (fino a 146.620,40 €) | art. 59, c. 1, CCII e art. 1239 c.c. |
| Socio amministratore | Banca Due | esteso | 110.365,20 € + rate non pagate | art. 59, c. 2, CCII |
| Padre del socio | Leasing | estraneo | 0 € o 57.915 € | art. 57, c. 3, CCII |
Tre persone che hanno garantito la stessa società, nello stesso accordo, hanno esposizioni che vanno da zero a oltre centodiecimila euro. Non è l’accordo in sé a decidere la sorte del garante, ma la posizione del suo creditore dentro l’accordo.
Quando appartieni a più profili contemporaneamente
La realtà raramente rispetta le categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e il modo in cui le regole si sommano.
Socio di minoranza, non amministratore, che ha garantito anche il fratello amministratore
Sei a metà strada tra il profilo 1 e il profilo 2. La tua qualifica di consumatore dipende dal peso della partecipazione e dal tuo coinvolgimento effettivo nella gestione: la Cassazione guarda allo scopo della garanzia e agli indici di collegamento con l’attività d’impresa. Una quota modesta e nessun ruolo gestorio rendono più sostenibile la qualifica di consumatore; il legame familiare con l’amministratore, però, può essere valorizzato dal creditore come indice di interesse all’impresa. Qui l’analisi va fatta con prove documentali: statuto, verbali, deleghe, flussi economici.
Pensionato che ha garantito la società di un figlio, poi a sua volta sovraindebitato
Combini il profilo 1 e il profilo 5. Gli effetti dell’accordo della società si valutano con le regole del profilo 1, ma la tua capacità di pagare incontra i limiti di impignorabilità della pensione, per la parte pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 €. Se l’esposizione residua è comunque insostenibile, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o una procedura familiare con il figlio, se ne ricorrono i presupposti dell’art. 66 CCII, possono essere più efficaci della difesa contro le singole esecuzioni.
Terzo datore di ipoteca e fideiussore insieme
Hai firmato una fideiussione e hai anche concesso ipoteca su un tuo immobile a garanzia dello stesso debito. Le due garanzie seguono logiche diverse: la fideiussione è un’obbligazione personale, l’ipoteca un vincolo reale sul bene. In caso di stralcio accettato da un creditore aderente, occorre verificare l’effetto sia sulla garanzia personale sia su quella reale, anche perché l’ipoteca è accessoria al credito. In caso di creditore esteso, entrambe restano utilizzabili, e l’immobile può essere oggetto di espropriazione anche se la società adempie l’accordo.
Amministratore che ha firmato una garanzia autonoma “a prima richiesta e senza eccezioni”
Se il tuo contratto non è una vera fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia, il ragionamento cambia: la garanzia autonoma è svincolata dal rapporto principale, e l’applicazione dell’art. 1239 c.c. diventa molto più incerta. La qualificazione dipende dal contenuto complessivo del contratto e non dal solo nome: la clausola “a prima richiesta”, da sola, non basta a trasformare una fideiussione in garanzia autonoma. È un’analisi da fare prima di qualunque altra.
Garante che è anche creditore della società per finanziamenti soci
Capita spesso che il socio garante abbia anche versato somme alla società a titolo di finanziamento. In questo caso si trova su due lati dell’accordo: come creditore della società subisce il trattamento che l’accordo riserva ai finanziamenti dei soci, spesso postergati o fortemente ridotti; come fideiussore resta esposto verso le banche secondo le regole viste nel profilo 2. Chi è in questa posizione deve evitare di sommare due perdite: il credito da finanziamento soci difficilmente potrà essere compensato con l’obbligo di garanzia verso le banche, perché si tratta di rapporti con controparti diverse. La strategia corretta consiste nel valutare congiuntamente le due posizioni già durante la negoziazione, perché le rinunce richieste al socio come creditore possono diventare un argomento per ottenere, in cambio, adesioni bancarie con stralcio che liberino la sua garanzia.
Più cofideiussori con massimali diversi
Quando lo stesso debito è garantito da più persone con massimali differenti, il regresso tra garanti si calcola in proporzione alla parte di ciascuno. Se una banca aderente ha concesso la remissione a uno solo dei fideiussori, l’art. 1239 c.c. prevede che gli altri restino liberati solo per la parte del garante liberato; ma se hanno acconsentito alla liberazione, restano obbligati per l’intero. Chi firma, durante una trattativa, un documento con cui accetta la liberazione di un altro garante può quindi peggiorare la propria posizione senza rendersene conto.
Garante di un’impresa e, contemporaneamente, di un familiare consumatore
Hai due esposizioni con regole diverse: una regolata dall’art. 59 CCII, l’altra dagli strumenti del sovraindebitamento. Se decidi di avviare una tua procedura, tutte le esposizioni confluiscono lì, ma la qualifica di consumatore va valutata con riferimento al complesso dei tuoi debiti e alla loro origine. Una garanzia prestata nell’ambito di un’impresa di cui eri parte può compromettere l’accesso alla procedura del consumatore anche per l’altro debito.
I cinque profili a confronto
Il confronto finale conferma il principio da cui siamo partiti: la stessa firma su una fideiussione produce conseguenze molto diverse a seconda di chi l’ha apposta e di quale debitore ha garantito. La tabella riassume gli aspetti chiave per ciascun profilo, così da individuare rapidamente la colonna che ti riguarda e le verifiche prioritarie.
| Aspetto | 1. Garante di famiglia | 2. Socio/amministratore di s.r.l. | 3. Socio illimitatamente responsabile | 4. Garante di un sovraindebitato | 5. Garante che ha pagato o in crisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Norma principale | art. 59 CCII | art. 59 CCII | art. 59, c. 3, CCII | artt. 79, c. 5, e 278, c. 6, CCII | artt. 1949-1954 c.c.; artt. 65 e ss. CCII |
| Liberato dal creditore aderente con stralcio? | sì, art. 1239 c.c. | sì, art. 1239 c.c. | incerto: serve clausola espressa | non applicabile | dipende dalla posizione del creditore |
| Liberato dal creditore esteso? | no | no | no come garante | di regola no | no |
| Qualifica di consumatore | di norma sì | di norma no | da valutare per i debiti personali | di norma sì | decisiva per la procedura |
| Può incidere sull’accordo? | no | sì, in fase di negoziazione | sì, in fase di redazione | solo nel concordato minore, tramite la proposta | no, se non ha ancora pagato |
| Rischio principale | pagare senza verifiche | escussione durante la trattativa | confondere le due responsabilità | effetto domino sul garante | regresso quasi inutile |
| Prima mossa | leggere l’atto di adesione | negoziare adesioni con stralcio | inserire la clausola sulle garanzie | verificare la procedura del garantito | cercare i cofideiussori |
Le domande che valgono per tutti i profili
Cosa succede se la società non rispetta l’accordo omologato?
Se l’accordo viene risolto per inadempimento, i creditori possono sostenere che le rinunce concesse siano venute meno, con riespansione del credito originario. Per il garante liberato dall’art. 1239 c.c. si apre allora il rischio di una nuova escussione per l’intero. La valutazione dipende dalle clausole dell’accordo sulla risoluzione e dalla natura della rinuncia: se l’adesione subordinava lo stralcio al regolare adempimento, il rischio è concreto.
Posso oppormi all’omologazione dell’accordo per difendere la mia posizione?
L’opposizione all’omologazione spetta ai creditori e a ogni altro interessato. Il garante può avere interesse a far valere, ad esempio, un’errata formazione delle categorie che trascina nell’accordo un creditore con effetti sfavorevoli verso di lui. Cass. n. 2817/2026 conferma che, negli accordi ad efficacia estesa, il tribunale deve esercitare un controllo effettivo sulla formazione delle categorie e sul consenso realmente prestato. Si tratta però di un’iniziativa da valutare con attenzione, perché i termini sono brevi e l’interesse va dimostrato.
Il creditore pubblico che ha subito l’omologazione forzata può chiedermi il residuo?
È una questione aperta. Secondo la Corte d’Appello di Brescia, quando l’accordo è omologato nonostante il dissenso di Erario o enti previdenziali, questi vanno equiparati ai creditori aderenti, con conseguente liberazione dei coobbligati ai sensi dell’art. 59, comma 1, CCII (App. Brescia, 11 giugno 2025). La decisione è stata resa su un regime anteriore al correttivo del 2024, e la Cassazione ha chiarito che il meccanismo dell’omologazione forzata non può essere utilizzato in assenza di un numero congruo di creditori effettivamente aderenti (Cass. civ., Sez. I, n. 4365/2026). Il tema va quindi valutato caso per caso.
E se non ho saputo nulla dell’accordo fino alla lettera della banca?
Il garante non è parte dell’accordo e non riceve comunicazioni formali. L’accordo, però, è pubblicato nel registro delle imprese, e la Cassazione ha ribadito che proprio questa pubblicazione consente ai creditori e agli interessati di conoscerlo e di far valere i propri diritti (Cass. civ., n. 11218 del 22 aprile 2025). Una visura della società garantita è il primo passo per ricostruire date e contenuti.
Posso agire contro il debitore prima ancora di pagare?
Sì, con l’azione di rilievo prevista dall’art. 1953 c.c. Il fideiussore può agire verso il debitore principale perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, predisponga le garanzie necessarie ad assicurargli il soddisfacimento dell’eventuale regresso, tra l’altro quando il debitore è divenuto insolvente o quando il debito è divenuto esigibile. Si tratta però di un’azione che mira a ottenere un comportamento del debitore e non il pagamento di una somma, e che nella crisi del debitore incontra i limiti della procedura: non attribuisce al garante il diritto di voto né un credito da far valere nel concorso.
La segnalazione in Centrale dei Rischi come garante sparisce con l’accordo?
Non automaticamente. La segnalazione dipende dalla posizione del credito garantito presso l’intermediario segnalante. Se il creditore aderente ha rinunciato a una parte del credito, la posizione del garante per quella parte dovrebbe venire meno; se il creditore è stato vincolato per estensione e conserva le azioni verso il garante, la segnalazione può legittimamente permanere. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia del 4 febbraio 2026, ha escluso che nella composizione negoziata si possa ottenere un’inibitoria generalizzata delle segnalazioni. Per il garante, la strada è verificare la correttezza della segnalazione rispetto alla posizione effettiva del creditore ed eventualmente contestarla.
Se passo da un profilo all’altro durante la procedura, cosa cambia?
La qualifica di consumatore si valuta con riferimento allo scopo per cui hai prestato la garanzia al momento della firma, non a quello attuale. Cessare oggi dalla carica di amministratore non trasforma una garanzia funzionale all’impresa in una garanzia da consumatore: la Cassazione ha anzi valorizzato, tra gli indici negativi, proprio il rilascio di fideiussioni a ridosso della cessazione dalla gestione (Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746).
La giurisprudenza, profilo per profilo
Tutti i riferimenti sono riportati con i principi riformulati in parole proprie. Per ciascuno è indicato perché conta per il profilo cui è associato.
Per tutti i garanti
Cass. civ., ord. 2 ottobre 2020, n. 21181. Principio: le procedure negoziali della crisi lasciano ai creditori le azioni verso coobbligati e fideiussori, in deroga all’estinzione dell’obbligazione accessoria, per favorire il consenso dei creditori. Rilevanza: è la base logica per cui la crisi del debitore, di regola, non libera il garante.
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994. Principio: le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI sanzionato come intesa anticoncorrenziale sono nulle solo nelle clausole illecite, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rilevanza: apre un fronte difensivo sul titolo dell’escussione, indipendente dagli effetti dell’accordo.
Cass., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825. Principio: la nullità antitrust può riguardare anche fideiussioni specifiche e contratti stipulati fuori dal periodo accertato dalla Banca d’Italia, ma chi la invoca deve provarne il collegamento con l’intesa; in presenza di clausola “a prima richiesta”, il creditore evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. con una tempestiva richiesta anche stragiudiziale. Rilevanza: ridisegna le difese più usate dai garanti bancari.
Profilo 1 — Garante di famiglia di un’impresa
Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6662. Principio: negli accordi ad efficacia estesa, anche regolati dalla legge fallimentare anteriore al D.L. 118/2021, i creditori non aderenti vincolati conservano le azioni verso fideiussori e coobbligati. Rilevanza: stabilisce che la banca trascinata nell’accordo può ancora escuterti.
Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023. Principio: il fideiussore persona fisica va qualificato guardando allo scopo della garanzia e al suo collegamento funzionale con l’attività garantita, non alla natura del debitore principale. Rilevanza: fonda la tua qualifica di consumatore se sei estraneo all’impresa.
Profilo 2 — Socio o amministratore di società di capitali
Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Principio: non è consumatore il fideiussore la cui garanzia è espressione o strumento dell’attività svolta; partecipazioni rilevanti e cariche gestorie sono indici convergenti in questo senso. Rilevanza: ti preclude, di norma, la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Cass. civ., n. 17638/2025. Principio: la tutela consumeristica è esclusa per il fideiussore che cumula la qualità di socio e di amministratore della società garantita. Rilevanza: conferma l’orientamento sul tuo profilo.
Trib. Napoli, Sez. VII, 4 febbraio 2026. Principio: nella composizione negoziata le misure protettive possono riguardare beni di terzi solo se necessari all’esercizio dell’impresa; non è tutelabile l’intero patrimonio dei fideiussori, e non è accoglibile l’inibitoria generalizzata delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Rilevanza: impone di costruire la tua protezione in modo mirato.
Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026. Principio: negli accordi ad efficacia estesa il tribunale verifica in modo effettivo il consenso dei creditori e la corretta formazione delle categorie, anche avvalendosi del commissario giudiziale. Rilevanza: offre argomenti se la categoria che vincola il tuo creditore è stata costruita in modo scorretto.
Profilo 3 — Socio illimitatamente responsabile e garante
Cass., Sez. Un., 24 agosto 1989, n. 3749. Principio: nel concordato della società di persone, se il socio illimitatamente responsabile ha anche garantito un debito sociale, prevale la qualità di socio e il concordato giova anche a lui. Rilevanza: argomento storico da confrontare con la regola espressa dell’art. 59, comma 3, CCII per gli accordi.
Trib. Pistoia, 12 giugno 2024. Principio: la salvezza dei diritti verso i fideiussori nel concordato riguarda i terzi diversi dai soci, la cui responsabilità trova titolo assorbente nella qualità di socio. Rilevanza: conferma l’attualità del principio del 1989 nel regime del Codice della crisi.
Profilo 4 — Garante di un sovraindebitato
Per questo profilo il riferimento principale è normativo (artt. 79, comma 5, e 278, comma 6, CCII), cui si aggiunge la giurisprudenza sulla qualifica soggettiva già richiamata: Cass., Sez. Un., ord. n. 5868/2023 e Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, utili quando il garante valuta una propria procedura o una procedura familiare.
Profilo 5 — Garante che ha pagato o in crisi
Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Principio: nel concordato preventivo il fideiussore che non ha pagato non vota, perché prima del pagamento non è titolare di un credito di regresso, e la proposta non può estendere ai garanti la liberazione del debitore. Rilevanza: chiarisce che il garante subisce la procedura senza poterla orientare.
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2017, n. 19609. Principio: il fideiussore non può essere ammesso con riserva per un regresso futuro, ma solo dopo il pagamento, in surrogazione. Rilevanza: fissa il momento da cui il garante può far valere il proprio credito.
Per le questioni trasversali
App. Brescia, 11 giugno 2025. Principio: nell’accordo omologato con adesione forzata dei creditori pubblici, questi sono equiparati agli aderenti, con liberazione dei coobbligati ai sensi dell’art. 59, comma 1, CCII. Rilevanza: argomento per il garante escusso da enti pubblici, da valutare in base al regime temporale.
Cass. civ., Sez. I, n. 4365/2026. Principio: chiedere l’omologazione forzata in assenza di un numero congruo di creditori effettivamente aderenti costituisce un uso distorto dell’istituto. Rilevanza: delimita lo spazio dell’argomento precedente.
Cass. civ., 22 aprile 2025, n. 11218. Principio: l’accordo va iscritto nel registro delle imprese contestualmente al deposito, perché i creditori non aderenti possano conoscerlo e far valere i propri diritti. Rilevanza: indica al garante dove trovare le informazioni sull’accordo.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te, qualunque sia il tuo profilo
Ogni profilo richiede verifiche diverse. Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.
- Ricostruiamo la posizione di ogni creditore nell’accordo: acquisiamo la visura, il ricorso, il decreto di omologazione e gli atti di adesione, e classifichiamo ciascun creditore come aderente, esteso o estraneo, perché da questo dipende la tua esposizione.
- Analizziamo il testo delle adesioni: distinguiamo tra stralcio, dilazione e patto di non agire, e verifichiamo le clausole con cui la banca tenta di mantenere le garanzie.
- Esaminiamo il contratto di garanzia: qualifichiamo il contratto come fideiussione o garanzia autonoma, verifichiamo massimale, date e clausole conformi allo schema ABI alla luce di Cass., Sez. Un., n. 41994/2021 e n. 24825/2026.
- Calcoliamo i termini dell’art. 1957 c.c.: ricostruiamo scadenze, richieste stragiudiziali e iniziative giudiziali del creditore per verificare se la decadenza sia maturata.
- Per i garanti di famiglia, difendiamo la qualifica di consumatore: raccogliamo le prove dell’estraneità all’impresa e facciamo valere le tutele consumeristiche sul contratto.
- Per soci e amministratori, costruiamo la protezione dentro l’accordo: negoziamo con i creditori adesioni con stralcio espresso e redigiamo, quando necessario, istanze di misure protettive limitate ai beni funzionali all’impresa.
- Per i soci illimitatamente responsabili, redigiamo la clausola sulle garanzie: proponiamo il testo che regola espressamente la sorte delle fideiussioni prestate dai soci, come richiede l’art. 59, comma 3, CCII.
- Proponiamo opposizione a decreto ingiuntivo e all’esecuzione: coordiniamo le eccezioni sugli effetti dell’accordo con quelle sul contratto di garanzia, rispettando i termini processuali.
- Per chi ha pagato, esercitiamo surrogazione e regresso: quantifichiamo il recupero possibile verso il debitore e agiamo contro gli altri garanti per la loro quota ai sensi dell’art. 1954 c.c.
- Per chi non può pagare, avviamo la procedura di sovraindebitamento più adatta: valutiamo ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o procedura familiare, e seguiamo il rapporto con l’OCC fino all’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per i garanti persone fisiche l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC: quando l’accordo della società o la procedura del familiare scaricano sul garante una parte del debito, è la conoscenza diretta delle procedure di sovraindebitamento che consente di trasformare un’esposizione insostenibile in un percorso di esdebitazione. Per soci e amministratori, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di intervenire nella fase in cui la sorte delle garanzie può ancora essere negoziata. Per tutti, la qualifica di cassazionista garantisce che la difesa sia impostata fin dal primo atto pensando all’ultimo grado di giudizio.
Lo Studio assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersione delle eccezioni sollevate all’inizio. Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i legali impostano le eccezioni sul contratto e sugli effetti dell’accordo, i commercialisti ricalcolano l’esposizione, verificano il piano e quantificano il regresso realmente recuperabile. Non promettiamo risultati: analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni eccezione disponibile e costruiremo la strategia più solida che i tuoi documenti consentono.
Il tuo primo passo
Se sei arrivato fin qui, hai visto che la domanda “il garante resta obbligato?” non ha una risposta unica. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un altro garante. Una madre liberata dall’art. 1239 c.c. e un socio amministratore esposto per centinaia di migliaia di euro possono aver firmato garanzie per la stessa società.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo intreccio perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono ogni profilo: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) interviene dove l’accordo si costruisce e le garanzie si negoziano; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario consente di contestare le fideiussioni bancarie; il Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC accompagna il garante persona fisica verso la propria procedura; l’avvocato cassazionista porta la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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