Il bivio: da dove arriva il denaro mentre si tratta con i creditori?
Come si tiene in vita un’impresa nei mesi in cui l’accordo di ristrutturazione non è ancora omologato, i fornitori chiedono il pagamento anticipato e le banche hanno congelato gli affidamenti? È la domanda che si pongono, prima o poi, tutti gli amministratori che scelgono la strada degli accordi disciplinati dall’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). E la risposta non è una sola, perché il Codice mette a disposizione più canali di finanziamento prededucibile, ciascuno con presupposti, tempi e rischi propri: la finanza interinale autorizzata dal tribunale durante la procedura, la finanza “ponte” erogata prima ancora del deposito della domanda, la nuova finanza prevista nel piano ed erogata in esecuzione dell’accordo omologato, oltre alle varianti dei finanziamenti dei soci e dei finanziamenti autorizzati in composizione negoziata.
Non esiste una forma di finanziamento migliore in assoluto, ed è proprio questo il punto: la scelta giusta dipende dal momento in cui serve la liquidità, da chi la eroga e da quanto il piano è già maturo. Una decisione presa per abitudine o per fretta può costare la prededuzione, cioè l’unica ragione per cui un finanziatore accetta di prestare denaro a un’impresa in crisi.
Lo Studio Monardo segue questa materia con un taglio preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque opera nel perimetro dove nascono le trattative che spesso sfociano negli accordi di ristrutturazione; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree in cui si decidono concretamente la bancabilità della nuova finanza e la sostenibilità del piano. È anche avvocato cassazionista, e questo consente di difendere la scelta di finanziamento fino all’ultimo grado, quando la prededuzione viene contestata.
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Il quadro di partenza: accordo, piano e prededuzione
Prima di mettere a confronto le strade percorribili, conviene fissare i pochi concetti che tutte condividono.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’art. 57 CCII consente all’imprenditore, anche non commerciale purché non “minore”, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, di concludere un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e di chiederne l’omologazione al tribunale secondo il procedimento unitario dell’art. 48. L’accordo deve poggiare su un piano economico-finanziario e deve essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, con particolare riguardo all’idoneità a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei: questi ultimi vanno soddisfatti entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo. Accanto al modello ordinario, il Codice conosce gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al 30% a determinate condizioni, e gli accordi a efficacia estesa (art. 61).
La domanda con riserva e le misure protettive. L’imprenditore non è obbligato a depositare subito accordo, piano e attestazione. Può presentare una domanda di accesso “prenotativa” ai sensi dell’art. 44 CCII e ottenere un termine per completare la documentazione; già durante le trattative, inoltre, può chiedere misure protettive ai sensi dell’art. 54, così da impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. È proprio in questa finestra — tra il deposito della domanda e l’omologazione — che il problema della liquidità si fa più acuto: l’impresa deve continuare a pagare stipendi, materie prime e utenze, ma nessuno le presta denaro senza una tutela forte.
La prededuzione come leva. Quella tutela è la prededuzione. Il credito prededucibile viene pagato prima dei crediti concorsuali, anche privilegiati, se l’accordo fallisce e si apre la liquidazione giudiziale. Il sistema del Codice non la concede in modo generico: le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021) hanno ricondotto tutte le ipotesi di prededuzione a un denominatore comune, la strumentalità del credito rispetto agli scopi della procedura, e la giurisprudenza successiva ha ribadito che il beneficio non si ottiene per il solo fatto che un credito sia sorto “vicino” alla procedura. Per i finanziamenti, dunque, la prededuzione è il frutto di un percorso formale preciso, non un effetto automatico.
La novità del terzo correttivo. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (in vigore dal 28 settembre 2024) ha rimodulato i riferimenti normativi: gli artt. 99, 101 e 102 CCII, dedicati rispettivamente ai finanziamenti autorizzati prima dell’omologazione, ai finanziamenti in esecuzione e ai finanziamenti dei soci, riguardano oggi espressamente il concordato preventivo e vengono estesi agli accordi di ristrutturazione tramite il richiamo contenuto nell’art. 57. La sostanza delle regole resta, ma chi legge le norme deve sapere che la disciplina degli accordi si ricostruisce attraverso quel rinvio.
Il nodo del successivo fallimento dell’accordo. Il valore reale di ciascuna forma di finanziamento si misura nello scenario peggiore: l’accordo non viene omologato, oppure viene omologato ma non eseguito, e si apre la liquidazione giudiziale. Qui entrano in gioco due fattori che attraversano tutte le opzioni: la consecuzione tra le procedure (se l’insolvenza è la stessa, la prededuzione maturata nella prima può essere fatta valere nella seconda) e le cause di esclusione previste dalla legge, che colpiscono i finanziatori consapevoli di un piano costruito su dati falsi o di atti in frode ai creditori.
Con questi elementi in mano, le tre strade principali possono essere soppesate una accanto all’altra.
Opzione 1 — La finanza interinale autorizzata dal tribunale
In cosa consiste
La finanza interinale è regolata dall’art. 99 CCII, applicabile agli accordi di ristrutturazione in forza del richiamo dell’art. 57. Il debitore, con la domanda di accesso completa (art. 40) o con la domanda con riserva (art. 44), anche prima di aver depositato l’intera documentazione, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma — compresa l’emissione di garanzie — prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione e comunque funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
Il ricorso deve indicare tre elementi: la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperirli altrimenti e il grave pregiudizio che la loro mancanza causerebbe all’attività d’impresa o alla prosecuzione della procedura. Serve inoltre la relazione di un professionista indipendente che attesti la funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori; la relazione può mancare solo se il tribunale ravvisa un’urgenza tale da far temere un danno grave e irreparabile all’attività aziendale. Il tribunale può autorizzare anche la concessione di pegno, ipoteca o la cessione di crediti a garanzia, e l’autorizzazione può riguardare finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, non ancora negoziati nel dettaglio.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa che ha già depositato una domanda con riserva, gode delle misure protettive e ha un fabbisogno di cassa stimabile per i mesi necessari a chiudere le adesioni: il capitale circolante si sta esaurendo e i fornitori strategici non consegnano più a credito. Il secondo è quello dell’impresa che ha individuato un finanziatore — una banca, un fondo specializzato, un factor — disposto a intervenire solo con un provvedimento giudiziale che gli garantisca la prededuzione fin dall’erogazione. Il terzo è quello in cui la liquidità serve a sostenere costi che la stessa procedura rende necessari, come la prosecuzione di commesse in corso il cui abbandono farebbe scattare penali.
Come si esegue in sintesi
L’istanza viene di regola proposta insieme alla domanda di accesso, oppure successivamente nel corso del procedimento. Deve essere corredata dal piano finanziario del periodo interinale, dalla descrizione del finanziamento (importo, forma, durata, eventuali garanzie) e dall’attestazione. Il tribunale valuta la coerenza del finanziamento con il percorso di risanamento e, se lo ritiene conforme ai requisiti, lo autorizza con decreto.
Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 10 aprile 2026, ha precisato che, nella fase prenotativa, l’autorizzazione a un finanziamento funzionale alla continuità presuppone almeno un progetto di risanamento e un piano economico-finanziario che copra la durata di quella fase, e che l’attestazione può essere omessa solo in presenza di un’urgenza idonea a pregiudicare gravemente l’attività d’impresa. È un’indicazione che pesa molto nella preparazione dell’istanza: chi chiede finanza interinale con una domanda “in bianco” non può presentarsi al tribunale senza numeri.
I vantaggi
A favore di questa strada va soppesato anzitutto il momento in cui la tutela nasce: la prededuzione è coperta dall’autorizzazione prima che il denaro venga erogato, e questo è l’elemento che convince il finanziatore. In secondo luogo, lo strumento è flessibile: copre qualsiasi forma tecnica, può essere assistito da garanzie reali autorizzate e può riguardare anche operazioni definite solo per tipologia. Infine, interviene nel momento esatto in cui l’impresa è più vulnerabile, cioè durante le trattative, evitando che il piano si svuoti prima ancora di essere omologato.
I rischi e il rovescio della medaglia
A fronte di questi vantaggi, il costo è rappresentato dal vaglio giudiziale, che è stringente. Il debitore deve dimostrare di non poter reperire risorse altrove, e questa prova non è banale per un’impresa che ha ancora rapporti bancari aperti. Il tribunale, soprattutto quando il finanziamento è assistito da garanzie reali su beni dell’impresa, compie una valutazione rigorosa, perché ogni euro garantito o prededucibile riduce l’attivo disponibile per gli altri creditori in caso di insuccesso.
C’è poi un profilo di disciplina degli atti compiuti in pendenza della domanda. La Cassazione, con l’ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025, ha chiarito — in materia di concordato con riserva, con principi che la prassi estende al procedimento unitario — che la qualificazione di un atto come ordinaria o straordinaria amministrazione dipende dal tipo di soluzione prescelta, e che per gli atti straordinari serve l’autorizzazione. Con la sentenza n. 14638 del 18 maggio 2026 la Corte ha poi affermato che la proroga di una fideiussione scaduta, in pendenza di domanda con riserva, integra un nuovo contratto di straordinaria amministrazione che richiede l’autorizzazione del tribunale. Un finanziamento o una garanzia rinnovati “di fatto”, senza passare dal tribunale, espongono il finanziatore alla perdita della prededuzione.
Resta, infine, il rischio legato allo scenario patologico: se l’accordo si basa su dati falsi o su omissioni rilevanti, o se il debitore compie atti in frode, e il curatore dimostra che il finanziatore ne era a conoscenza al momento dell’erogazione, la prededuzione viene meno nella successiva liquidazione giudiziale.
Il profilo ideale per la finanza interinale è quello dell’impresa che ha già avviato la procedura, ha un fabbisogno di cassa documentabile per il periodo fino all’omologazione, dispone di un finanziatore esterno e può produrre un piano finanziario credibile anche solo per la fase prenotativa.
Pronunce a supporto
Oltre ai già citati provvedimenti del Tribunale di Verona (10 aprile 2026) e della Cassazione (n. 82/2025 e n. 14638/2026), rileva l’impostazione delle Sezioni Unite n. 42093/2021 sulla strumentalità come fondamento unitario della prededuzione: l’autorizzazione giudiziale è il modo con cui la legge “certifica” in anticipo quella strumentalità.
Opzione 2 — La finanza “ponte” erogata prima della domanda
In cosa consiste
La finanza “ponte” è disciplinata dallo stesso art. 99 CCII, nel comma che estende le regole della finanza interinale ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Qui il meccanismo si inverte rispetto all’Opzione 1: il denaro arriva prima, quando la procedura non è ancora iniziata, ma la prededuzione viene riconosciuta dopo, a due condizioni cumulative. Il finanziamento deve essere previsto dal piano sottostante all’accordo, e la prededuzione deve essere espressamente disposta nella sentenza con cui il tribunale omologa l’accordo.
La figura prosegue la tradizione dell’art. 182-quater, secondo comma, della legge fallimentare, che subordinava il beneficio alla stessa duplice condizione. Anche per la finanza ponte opera la causa di esclusione legata a dati falsi, omissioni rilevanti o atti in frode noti al finanziatore.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello dell’impresa che sta negoziando l’accordo in via stragiudiziale e ha bisogno di liquidità per arrivare al deposito: i costi di predisposizione del piano e la gestione corrente non possono attendere il ricorso. Il secondo riguarda il finanziatore già coinvolto nelle trattative — tipicamente una delle banche aderenti — che accetta di anticipare risorse contando sul fatto che il piano ne preveda il trattamento. Il terzo è quello in cui l’imprenditore preferisce non depositare subito una domanda con riserva, magari per non rendere pubblica la crisi prima di aver raccolto le adesioni, e cerca una copertura finanziaria compatibile con la riservatezza della fase negoziale.
Come si esegue in sintesi
Il finanziamento viene negoziato ed erogato prima del deposito, con un contratto che ne esplicita la funzione. Il piano allegato all’accordo lo deve prevedere in modo espresso, indicandone importo, destinazione e trattamento; l’attestatore deve tenerne conto nella sua relazione. Al momento della domanda di omologazione, il debitore chiede al tribunale di disporre la prededuzione nella sentenza.
I vantaggi
Il pregio principale è la tempestività: la liquidità arriva quando serve davvero, senza attendere un provvedimento giudiziale preventivo. Il secondo è la riservatezza della fase stragiudiziale, perché non occorre avviare anticipatamente un procedimento pubblico. Il terzo è la naturale integrazione con il piano: il finanziamento nasce come componente della manovra di risanamento, e questo facilita la sua valutazione complessiva in sede di omologazione.
I rischi e il rovescio della medaglia
Il rovescio della medaglia è evidente e va detto con franchezza: fino alla sentenza di omologazione il finanziatore non ha alcuna certezza di prededuzione. Se l’accordo non raggiunge le adesioni, se il tribunale nega l’omologazione o se la sentenza non dispone espressamente la prededuzione, il credito resta, di regola, un credito concorsuale. Per questo i finanziatori chiedono spesso garanzie ulteriori o condizionano l’erogazione a tappe.
C’è poi il tema della consecuzione. Con l’ordinanza n. 288 dell’8 gennaio 2025 la Cassazione ha ricordato che la prededuzione maturata in una procedura può essere fatta valere nella successiva solo se c’è continuità dell’insolvenza, e che la rinuncia alla domanda riporta la società in bonis, interrompendo il collegamento, salvo che la nuova insolvenza sia riconducibile alla crisi originaria. Nella finanza ponte, dove il rapporto nasce addirittura prima della procedura, questo filo va ricostruito con particolare cura.
Infine, la giurisprudenza di legittimità diffida delle prededuzioni “per vicinanza”. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3724 del 7 febbraio 2023, ha confermato l’ammissione al passivo in via chirografaria del credito di chi aveva finanziato le somme necessarie al deposito delle spese di una procedura di concordato, escludendo la prededuzione invocata dal finanziatore. È un monito generale: la funzione del finanziamento deve emergere dai documenti della procedura, non dalla sola cronologia.
Il profilo ideale per la finanza ponte è quello dell’impresa che si trova ancora nella fase negoziale, ha già un piano in avanzata elaborazione e un finanziatore disposto a sopportare il rischio fino all’omologazione in cambio della previsione espressa nel piano.
Pronunce a supporto
Oltre alle ordinanze n. 288/2025 e n. 3724/2023, la Cassazione con la sentenza n. 6059 del 6 marzo 2025 ha escluso, in materia di crediti professionali, che la prededuzione possa essere riconosciuta “de plano” per il solo fatto che il credito sia sorto in funzione della procedura, richiedendo un accertamento concreto ex ante della funzionalità. Il principio, pur espresso sui compensi, illumina anche la finanza ponte, dove la funzionalità è l’intera ragione del beneficio.
Opzione 3 — La nuova finanza in esecuzione dell’accordo omologato
In cosa consiste
La terza strada riguarda i finanziamenti erogati dopo l’omologazione, per dare attuazione al piano. È regolata dall’art. 101 CCII, che dopo il terzo correttivo si riferisce espressamente al concordato preventivo e che trova applicazione agli accordi attraverso il richiamo dell’art. 57. Quando il piano prevede la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione dell’accordo omologato ed espressamente previsti nel piano, sono prededucibili. Anche qui la prededuzione viene meno, nella successiva liquidazione giudiziale, se il piano risultava fondato su dati falsi o omissioni rilevanti o se vi sono stati atti in frode, e il curatore prova che il finanziatore lo sapeva.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è il piano di risanamento che richiede investimenti dopo l’omologazione — il rinnovo di impianti, l’ingresso in nuovi mercati — finanziati da una banca che ha partecipato alle trattative. Il secondo è quello in cui il pagamento integrale dei creditori estranei, da effettuarsi entro i 120 giorni previsti dall’art. 57, richiede una provvista che i flussi aziendali non generano in tempo. Il terzo riguarda il sostegno al capitale circolante nella fase di rilancio, quando i fornitori tornano a lavorare con l’impresa ma pretendono tempi di pagamento brevi.
Come si esegue in sintesi
Il finanziamento va previsto nel piano in modo espresso, con indicazione dell’importo, della forma tecnica e della destinazione; l’attestazione e la sentenza di omologazione lo “coprono” come parte integrante della manovra. Dopo l’omologazione, il finanziamento viene erogato secondo le previsioni del piano, senza bisogno di un’ulteriore autorizzazione.
Il Tribunale di Udine, con decisione del 28 ottobre 2024, ha affermato che per questi finanziamenti — a differenza di quelli dell’art. 99 — non occorre un’espressa autorizzazione del tribunale: l’unico presupposto è l’omologazione, e il vaglio giudiziale si concentra sulla coerenza dei finanziamenti con i flussi generati dalla continuità aziendale. Nello stesso senso, già sotto la legge fallimentare, la Cassazione con la sentenza n. 16347 del 21 giugno 2018 aveva riconosciuto la prededucibilità dei finanziamenti effettuati in esecuzione dell’accordo omologato senza una nuova verifica di funzionalità, precisando però che le fideiussioni rilasciate in favore del debitore generano un credito prededucibile solo dopo essere state escusse.
I vantaggi
Il primo vantaggio è la stabilità: il finanziamento si innesta su un accordo già omologato, con un piano che ha superato il vaglio dell’attestatore, dei creditori aderenti e del tribunale. Il secondo è la semplificazione procedurale, perché non serve una specifica istanza di autorizzazione. Il terzo è la maggiore propensione dei finanziatori a intervenire, dato che il rischio di mancata omologazione è ormai alle spalle.
I rischi e il rovescio della medaglia
Lo svantaggio decisivo è temporale: questa opzione non risolve il problema della liquidità prima dell’omologazione. Un’impresa che non sopravvive ai mesi di trattativa non arriverà mai alla fase esecutiva.
Il secondo rischio riguarda la precisione del piano. Poiché la prededuzione dipende dalla previsione espressa, un finanziamento non contemplato — o contemplato in termini troppo generici — rischia di restare privo del beneficio. Se in corso di esecuzione servono risorse diverse da quelle pianificate, la strada passa per la rinegoziazione dell’accordo o la modifica del piano ai sensi dell’art. 58 CCII, con i relativi adempimenti.
Il terzo rischio attiene al perimetro temporale della tutela. La Cassazione, con la sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025, ha escluso che i crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, possano godere della prededuzione “in funzione” nel successivo fallimento; e con la sentenza n. 43 del 3 gennaio 2023 aveva già subordinato la prededucibilità dei crediti nati da contratti stipulati nella fase esecutiva a precisi presupposti di consecuzione. Queste pronunce riguardano crediti diversi dalla nuova finanza espressamente prevista, che gode di una tutela legale specifica; ma segnalano che tutto ciò che non è scritto nel piano rischia di essere trattato come credito ordinario.
Il profilo ideale per la nuova finanza in esecuzione è quello dell’impresa che ha liquidità sufficiente per arrivare all’omologazione e ha bisogno di risorse per attuare il piano di rilancio, con un finanziatore che preferisce intervenire a omologazione avvenuta.
Pronunce a supporto
Sono centrali la decisione del Tribunale di Udine del 28 ottobre 2024 e la sentenza della Cassazione n. 16347/2018, integrate dai limiti tracciati dalle sentenze n. 10307/2025 e n. 43/2023.
Due varianti che attraversano le tre opzioni
I finanziamenti dei soci
In ciascuna delle tre strade il denaro può arrivare dai soci anziché da terzi. In questo caso si applica l’art. 102 CCII, richiamato per gli accordi dall’art. 57: in deroga alle regole di postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies del codice civile, i finanziamenti dei soci sono prededucibili fino all’80% del loro ammontare, mentre la prededuzione può essere integrale quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell’accordo. Il Tribunale di Verona, nel già citato provvedimento del 10 aprile 2026, ha sottolineato che il finanziamento proveniente dai soci resta soggetto a questa disciplina più rigida anche quando viene richiesto come finanza interinale.
Il vantaggio va soppesato con attenzione: i soci conoscono l’impresa e possono decidere rapidamente; il rovescio è che il 20% del loro credito resta esposto alla postergazione, e che il tribunale guarda con particolare cautela ai flussi che tornano verso la compagine sociale.
I finanziamenti autorizzati in composizione negoziata
Molti accordi di ristrutturazione nascono al termine di una composizione negoziata della crisi. In quella sede l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili e finanziamenti dei soci. Il terzo correttivo ha chiarito che la prededuzione così ottenuta resta ferma nelle successive procedure, qualunque sia l’esito delle trattative, e ha incluso anche la riattivazione delle linee di credito sospese.
Il perimetro, però, è stretto. Il Tribunale di Milano, con decisione del 2 maggio 2026, ha ritenuto non autorizzabile come finanziamento prededucibile un credito di fornitura revolving, affermando che la nozione di finanziamento dell’art. 22 va riferita alle operazioni di credito in senso proprio, cioè all’erogazione di denaro o alla concessione di garanzie. Lo stesso Tribunale, con decisione del 9 ottobre 2025, aveva sottolineato la natura prevalentemente negoziale della composizione, escludendo che durante il percorso maturino di regola crediti prededucibili al di fuori delle ipotesi autorizzate. Chi arriva all’accordo dopo una composizione negoziata deve verificare quali finanziamenti erano già stati autorizzati e quali, invece, andranno “ricoperti” con uno degli strumenti dell’art. 99.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come cambia l’esito a seconda dello strumento scelto. Tutte partono dalla stessa situazione.
Dati comuni. Una società a responsabilità limitata con attività manifatturiera ha debiti complessivi per 4.873.600 €: 2.316.900 € verso banche, 1.482.300 € verso fornitori, 1.074.400 € di crediti privilegiati di varia natura (tra cui lavoratori); i crediti chirografari ammontano quindi a 3.799.200 €. Il piano prevede la continuità aziendale. Il fabbisogno di cassa stimato dal deposito all’omologazione è di 587.300 €; dopo l’omologazione servono 915.000 € per il rinnovo di una linea produttiva. Una banca aderente è disposta a mettere a disposizione 480.000 € subito. L’attivo che si potrebbe realizzare in una liquidazione giudiziale è stimato in 1.938.400 €, con spese e altri crediti prededucibili per 212.600 €.
Simulazione 1 — Finanza interinale (art. 99)
Ipotesi: domanda con riserva ai sensi dell’art. 44 depositata il 12 ottobre 2026, con contestuale istanza di autorizzazione per il finanziamento di 480.000 €, piano finanziario del periodo interinale e attestazione. Il tribunale concede un termine di 60 giorni e autorizza il finanziamento, con ipoteca su un capannone.
Sviluppo: la banca eroga dopo il decreto di autorizzazione. L’impresa copre 480.000 € dei 587.300 € di fabbisogno; la differenza di 107.300 € deve arrivare dai flussi della gestione. Supponiamo ora lo scenario peggiore: le adesioni si fermano al 57,8%, l’omologazione viene negata e nell’aprile 2027 si apre la liquidazione giudiziale.
Esito: l’attivo di 1.938.400 €, al netto delle spese e degli altri prededucibili (212.600 €), lascia 1.725.800 €. Il credito della banca, autorizzato e prededucibile, viene soddisfatto per intero (480.000 €), salvo che il curatore provi la conoscenza di dati falsi o atti in frode. Restano 1.245.800 €: i privilegiati (1.074.400 €) sono pagati integralmente e ai chirografari va il residuo di 171.400 €.
Simulazione 2 — Finanza ponte (art. 99, finanziamenti in funzione della domanda)
Ipotesi: stessi importi, ma la banca eroga i 480.000 € il 5 ottobre 2026, prima di qualunque deposito. Il piano prevede il finanziamento in modo espresso e la domanda di omologazione dell’accordo, completa, viene depositata il 30 novembre 2026.
Sviluppo, primo ramo: le adesioni superano il 60% e il tribunale omologa l’accordo disponendo espressamente la prededuzione. Il risultato, per la banca, è equivalente a quello della Simulazione 1, con il vantaggio di aver ricevuto il denaro prima.
Sviluppo, secondo ramo: come nella Simulazione 1, le adesioni si fermano al 57,8% e l’accordo non viene omologato. La prededuzione non viene mai disposta. Nella liquidazione giudiziale, dopo le spese (212.600 €) e i privilegiati (1.074.400 €), restano 651.400 € per i chirografari, il cui monte passa da 3.799.200 € a 4.279.200 € includendo il credito della banca (in questa ipotesi non assistito da garanzie).
Esito: la percentuale di soddisfazione dei chirografari è di circa il 15,22% (651.400 / 4.279.200) e la banca recupera circa 73.068 € sui 480.000 € erogati. La stessa somma, erogata con lo stesso piano, vale 480.000 € o circa 73.100 € a seconda dello strumento con cui è stata costruita. È esattamente questo divario che spiega perché i finanziatori, nella finanza ponte, chiedono garanzie o erogazioni frazionate.
Simulazione 3 — Nuova finanza in esecuzione (art. 101) e variante soci (art. 102)
Ipotesi: l’impresa, grazie a un rallentamento concordato dei pagamenti ai fornitori, riesce ad arrivare all’omologazione senza finanza esterna. La sentenza di omologazione viene pubblicata il 26 febbraio 2027. Il piano prevede espressamente un finanziamento di 915.000 € per il rinnovo della linea produttiva e 124.700 € di provvista per i creditori estranei con crediti già scaduti.
Sviluppo: i creditori estranei devono essere pagati entro 120 giorni dall’omologazione, cioè entro il 26 giugno 2027. Il finanziamento previsto nel piano viene erogato a marzo 2027 senza ulteriore autorizzazione: la tutela deriva dalla previsione espressa e dall’omologazione. Se nel 2028 il piano fallisse e si aprisse la liquidazione giudiziale, il credito da nuova finanza sarebbe prededucibile, con le sole eccezioni di legge.
Variante soci: se una parte della provvista, pari a 150.000 €, arriva dai soci anziché dalla banca, la prededuzione copre l’80%, cioè 120.000 €, mentre 30.000 € restano soggetti alla disciplina ordinaria dei finanziamenti dei soci.
Esito comparato: la nuova finanza in esecuzione offre la tutela più stabile, ma nel nostro esempio presuppone che l’impresa sopravviva ai quattro mesi e mezzo tra ottobre e febbraio con risorse proprie. Se il fabbisogno di 587.300 € non è coperto altrimenti, l’Opzione 3 da sola non basta, e va combinata con la finanza interinale per la fase che precede l’omologazione.
Il confronto in tabella
La tabella che segue riassume in forma sintetica gli elementi emersi nell’analisi delle tre opzioni e delle due varianti. Va letta tenendo presente che le voci non si escludono a vicenda: in molti piani la soluzione più solida è una combinazione, per esempio finanza interinale per arrivare all’omologazione e nuova finanza in esecuzione per il rilancio. L’elemento dirimente, in quasi tutti i casi, è il momento in cui la liquidità serve rispetto al momento in cui la prededuzione diventa certa. I costi della consulenza non sono indicati perché variano da caso a caso e non sono oggetto di questa analisi; quanto ai costi di giustizia, nessuna delle opzioni richiede, di per sé, un procedimento distinto da quello di accesso e omologazione dell’accordo, fatta eccezione per l’autorizzazione in composizione negoziata, che si innesta su un procedimento proprio.
| Elemento | Opzione 1 — Finanza interinale (art. 99) | Opzione 2 — Finanza ponte (art. 99) | Opzione 3 — Nuova finanza in esecuzione (art. 101) | Variante soci (art. 102) | Variante composizione negoziata (art. 22) |
|---|---|---|---|---|---|
| Momento dell’erogazione | Dopo la domanda di accesso, prima dell’omologazione | Prima del deposito della domanda | Dopo l’omologazione | In ciascuna fase | Durante le trattative con l’esperto |
| Quando la prededuzione diventa certa | Con l’autorizzazione del tribunale | Solo con la sentenza di omologazione che la dispone | Con l’omologazione del piano che prevede il finanziamento | Come l’opzione di riferimento, ma nei limiti dell’80% | Con l’autorizzazione del tribunale |
| Complessità | Alta: istanza motivata, piano interinale, attestazione | Media: previsione nel piano, richiesta in sede di omologazione | Media: precisione del piano, nessuna autorizzazione ulteriore | Come l’opzione di riferimento | Alta: istanza specifica, nozione ristretta di finanziamento |
| Rischio se l’accordo non va a buon fine | Contenuto: prededuzione già riconosciuta, salvo esclusioni di legge | Elevato: credito di regola concorsuale | Non pertinente prima dell’omologazione; contenuto dopo | Quota non prededucibile del 20% | Contenuto: prededuzione conservata nelle procedure successive |
| Effetti sulle azioni esecutive | Si affianca alle misure protettive dell’art. 54 | Nessuna protezione fino alla domanda | Opera dopo l’omologazione | Come l’opzione di riferimento | Si affianca alle misure protettive della composizione |
| Reversibilità della scelta | Modificabile con nuove istanze | Condizionata all’esito dell’omologazione | Richiede rinegoziazione o modifica del piano (art. 58) | Come l’opzione di riferimento | Da “ricoprire” con l’art. 99 se si passa all’accordo |
I criteri per scegliere
Nessun criterio decide da solo. Quelli che seguono vanno letti insieme, perché è la loro combinazione a orientare verso uno strumento o verso un mix.
Primo criterio: la collocazione temporale del fabbisogno. Se la liquidità serve prima del deposito, la strada naturale è la finanza ponte, oppure l’anticipazione del deposito con una domanda con riserva che consenta di chiedere la finanza interinale. Se serve durante la procedura, l’art. 99 è generalmente lo strumento più coerente. Se serve per attuare il piano, la nuova finanza in esecuzione offre la tutela più lineare. Quando il fabbisogno si distribuisce su tutte le fasi, la scelta raramente è unica.
Secondo criterio: il grado di maturità del piano. Un piano ancora abbozzato difficilmente sostiene un’istanza di finanza interinale, come ha ricordato il Tribunale di Verona richiedendo almeno un piano per la fase prenotativa; allo stesso modo, un piano generico non consente di “coprire” la nuova finanza in esecuzione. Se il piano è maturo, tutte le strade restano aperte; se non lo è, va soppesata l’opportunità di completarlo prima di cercare denaro.
Terzo criterio: la natura del finanziatore e la sua tolleranza al rischio. Un finanziatore che non accetta di attendere l’omologazione per sapere se il suo credito sarà prededucibile orienta verso l’art. 99 con autorizzazione. Un creditore già aderente, che conosce il piano, può invece accettare la finanza ponte. Se il denaro arriva dai soci, il limite dell’80% dell’art. 102 va messo in conto fin dall’inizio. Se la “liquidità” consiste in dilazioni commerciali, la decisione del Tribunale di Milano del 2 maggio 2026 invita a verificare che si tratti davvero di un finanziamento in senso tecnico.
Quarto criterio: l’esposizione a una possibile liquidazione giudiziale. Se le adesioni sono ancora incerte, lo scenario del mancato accordo pesa di più, e con esso il divario tra una prededuzione già autorizzata e una che dipende dall’omologazione. Se le adesioni sono sostanzialmente acquisite, il rischio della finanza ponte si riduce in misura corrispondente. In ogni caso, la trasparenza dei dati del piano è la migliore protezione del finanziatore contro le cause di esclusione.
Quinto criterio: la storia della crisi. Se l’accordo arriva dopo una composizione negoziata, occorre ricostruire quali finanziamenti erano stati autorizzati ai sensi dell’art. 22 e quali no; se arriva dopo una domanda rinunciata, la ricostruzione della consecuzione indicata dalla Cassazione nell’ordinanza n. 288/2025 diventa decisiva. Se, infine, l’impresa è “minore”, gli accordi dell’art. 57 non sono percorribili e il discorso si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento, con regole diverse.
È su questi criteri che lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario: la liquidità si ottiene, ma la prededuzione si costruisce, progettando il finanziamento insieme al piano e non dopo.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strumento a metà percorso?
In larga parte sì, ma con costi di coerenza. Un’impresa che ha ottenuto finanza ponte può, dopo il deposito, chiedere un’autorizzazione ai sensi dell’art. 99 per ulteriori risorse; un piano omologato può essere modificato per prevedere nuova finanza in esecuzione, passando però dagli adempimenti dell’art. 58. Ciò che non si può fare è attribuire retroattivamente la prededuzione a un finanziamento nato fuori dai binari della legge.
E se il tribunale nega l’autorizzazione alla finanza interinale?
Il diniego non chiude la procedura, ma lascia l’impresa senza la copertura richiesta. Le alternative da soppesare sono la riformulazione dell’istanza con un piano interinale più robusto, la ricerca di un finanziatore disposto a sostenere il rischio della finanza ponte fino all’omologazione, oppure la revisione del piano per ridurre il fabbisogno. È anche utile verificare le ragioni del diniego, perché spesso riguardano il difetto di documentazione e non l’impostazione dell’operazione.
Una fideiussione bancaria rinnovata vale come finanziamento prededucibile?
Dipende da come viene rinnovata. La Cassazione, con la sentenza n. 14638/2026, ha qualificato la proroga di una fideiussione scaduta, in pendenza di domanda con riserva, come un nuovo contratto di straordinaria amministrazione che richiede autorizzazione. E con la sentenza n. 16347/2018 ha chiarito che il credito da garanzia diventa prededucibile solo dopo l’escussione. Un rinnovo “silenzioso” non offre, dunque, alcuna certezza.
I fornitori che concedono dilazioni diventano finanziatori prededucibili?
Di regola no. Il Tribunale di Milano, con la decisione del 2 maggio 2026, ha negato l’autorizzazione a considerare finanziamento prededucibile una fornitura revolving, ritenendo la nozione riservata al credito finanziario in senso proprio. Per i fornitori strategici esistono altri strumenti, che però vanno inquadrati separatamente.
E se scelgo lo strumento sbagliato?
La conseguenza tipica non è l’invalidità del finanziamento, ma la perdita o l’incertezza della prededuzione: il denaro resta dovuto, ma nel peggiore degli scenari concorre con gli altri creditori. Per l’impresa, il danno più grave è indiretto: un finanziatore che ha perso la prededuzione difficilmente tornerà a sostenere il piano.
Serve sempre la relazione del professionista indipendente?
Per la finanza interinale la regola è l’attestazione della funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori; l’eccezione è l’urgenza di evitare un danno grave e irreparabile all’attività aziendale, che il tribunale deve ravvisare in concreto. Il Tribunale di Verona, nel provvedimento del 10 aprile 2026, ha confermato che l’omissione è ammessa solo in quel caso. Per la finanza ponte e per la nuova finanza in esecuzione l’attestazione non è un documento separato dedicato al singolo finanziamento, ma il finanziamento deve comparire nel piano che l’attestatore esamina: se l’attestazione non ne tiene conto, la previsione espressa perde gran parte della sua forza. Il rovescio della medaglia dell’urgenza è evidente: un’autorizzazione concessa senza attestazione espone a un vaglio giudiziale più severo, soprattutto quando il finanziamento è assistito da garanzie reali.
La prededuzione protegge anche se l’accordo viene omologato ma poi non eseguito?
In linea generale sì, perché la tutela della nuova finanza prevista nel piano non dipende dalla regolarità con cui il debitore adempie gli impegni successivi: il beneficio si collega alla previsione del piano e all’omologazione. Restano però due limiti da soppesare. Il primo sono le cause di esclusione legate a dati falsi, omissioni rilevanti o atti in frode noti al finanziatore, valutate con riferimento al momento del deposito. Il secondo è la consecuzione: se la liquidazione giudiziale si apre molto tempo dopo e per una crisi diversa da quella originaria, il collegamento con la prima procedura può essere messo in discussione, secondo la logica dell’ordinanza n. 288/2025.
Chi rischia di più tra impresa e finanziatore?
Dipende dallo strumento. Nella finanza interinale il rischio si concentra nella fase istruttoria e grava soprattutto sull’impresa, che deve convincere il tribunale; una volta ottenuta l’autorizzazione, il finanziatore è relativamente protetto. Nella finanza ponte il rischio si sposta sul finanziatore, che eroga senza certezze fino all’omologazione, e per questo tende a trasferirne una parte sull’impresa sotto forma di garanzie o condizioni più onerose. Nella nuova finanza in esecuzione il rischio è distribuito in modo più equilibrato, ma l’impresa sopporta per intero quello di non arrivare all’omologazione. L’elemento dirimente, per entrambe le parti, è la qualità del piano: più è documentato, meno il rischio dipende dallo strumento.
La finanza interinale può servire anche se il piano prevede la liquidazione dell’impresa?
La disciplina è costruita soprattutto attorno alla continuità aziendale, ma la dottrina segnala che l’autorizzazione può riguardare finanziamenti funzionali anche a un percorso liquidatorio, purché resti dimostrata la migliore soddisfazione dei creditori. Diverso è il caso della nuova finanza in esecuzione, che la legge tutela quando il piano prevede la continuazione dell’attività. In un accordo di natura liquidatoria, dunque, lo spazio per la nuova finanza post-omologazione si restringe, e il peso della scelta si sposta sulla fase che precede l’omologazione.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate secondo l’opzione che contribuiscono a chiarire. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Principi comuni a tutte le opzioni
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021. Le Sezioni Unite hanno individuato nella strumentalità rispetto agli scopi della procedura il fondamento comune di tutte le ipotesi di prededuzione. Rilevanza: spiega perché ogni finanziamento, per essere prededucibile, deve essere collegato in modo documentato al percorso di regolazione della crisi.
Cass., sez. I, ordinanza n. 288 dell’8 gennaio 2025. La prededuzione maturata in una procedura può essere fatta valere nella successiva solo se vi è continuità dell’insolvenza; la rinuncia alla domanda riporta la società in bonis e spezza il collegamento, salvo che la nuova insolvenza derivi dalla crisi originaria. Rilevanza: decisiva quando l’accordo non va a buon fine e si apre una liquidazione giudiziale a distanza di tempo.
Cass., sez. I, sentenza n. 6059 del 6 marzo 2025. Il credito sorto in funzione della procedura non è prededucibile in via automatica: il giudice deve accertare in concreto, con valutazione ex ante, la funzionalità della prestazione. Rilevanza: benché riferita ai compensi professionali, conferma che la funzione del finanziamento va provata e non presunta.
Cass., sez. I, sentenza n. 10652 del 23 aprile 2025. Per riconoscere la prededuzione dei crediti derivanti da atti compiuti dal debitore durante la procedura, occorre verificare se si tratti di atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione, e per questi ultimi è necessaria la debita autorizzazione. Rilevanza: un finanziamento è quasi sempre atto straordinario, e senza autorizzazione rischia di perdere il beneficio.
Pronunce che illuminano la finanza interinale (Opzione 1)
Tribunale di Verona, sez. II civ., provvedimento del 10 aprile 2026. Nella fase prenotativa, l’autorizzazione a contrarre un finanziamento funzionale alla continuità richiede un progetto di risanamento e un piano economico-finanziario almeno per la durata di quella fase; l’attestazione può mancare solo in caso di urgenza idonea a pregiudicare gravemente l’impresa; i finanziamenti dei soci restano soggetti all’art. 102. Rilevanza: fissa il contenuto minimo dell’istanza di finanza interinale.
Cass., sez. I, ordinanza n. 82 del 3 gennaio 2025. In pendenza di domanda di concordato con riserva, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione dipende dal tipo di soluzione prescelta, che il debitore deve indicare almeno a grandi linee. Rilevanza: la qualificazione del finanziamento come atto da autorizzare dipende anche dalla chiarezza con cui è stata impostata la domanda.
Cass., sez. I, sentenza n. 14638 del 18 maggio 2026. La proroga di una fideiussione scaduta, disposta in pendenza di domanda con riserva, costituisce un nuovo contratto di straordinaria amministrazione soggetto ad autorizzazione del tribunale. Rilevanza: le garanzie bancarie rinnovate durante la fase interinale vanno sottoposte al tribunale al pari dei finanziamenti.
Pronunce che illuminano la finanza ponte (Opzione 2)
Cass., sez. VI, ordinanza n. 3724 del 7 febbraio 2023. È stata confermata l’ammissione al passivo in chirografo, e non in prededuzione, del credito di chi aveva finanziato le somme necessarie al deposito delle spese di un concordato preventivo. Rilevanza: la vicinanza temporale del finanziamento alla procedura non basta a renderlo prededucibile senza il rispetto dei presupposti di legge.
Pronunce che illuminano la nuova finanza in esecuzione (Opzione 3)
Tribunale di Udine, decisione del 28 ottobre 2024. Per i finanziamenti funzionali all’esecuzione del piano omologato non è necessaria una specifica autorizzazione: basta l’omologazione, e il tribunale valuta la coerenza dei finanziamenti con i flussi della continuità aziendale. Rilevanza: segna la differenza procedurale rispetto all’art. 99 e ricorda che il vaglio si sposta sulla qualità del piano.
Cass., sez. I, sentenza n. 16347 del 21 giugno 2018. Negli accordi di ristrutturazione, i finanziamenti effettuati in esecuzione dell’accordo omologato sono prededucibili senza nuova verifica di funzionalità, qualunque ne sia la forma; le fideiussioni rilasciate a favore del debitore generano credito prededucibile solo dopo l’escussione. Rilevanza: resta il riferimento di legittimità specifico sugli accordi, utile anche nel quadro del Codice.
Cass., sez. I, sentenza n. 10307 del 18 aprile 2025. I crediti sorti nella fase esecutiva di un concordato in continuità, dopo la chiusura della procedura, non beneficiano della prededuzione “in funzione” nel successivo fallimento. Rilevanza: segnala che, al di fuori della nuova finanza espressamente prevista, i crediti della fase esecutiva non godono di tutele automatiche.
Cass., sez. I, sentenza n. 43 del 3 gennaio 2023. La prededucibilità, nel successivo fallimento, dei crediti derivanti da contratti stipulati nella fase esecutiva del concordato omologato è subordinata a specifici presupposti, legati alla consecuzione tra le procedure. Rilevanza: rafforza l’esigenza di prevedere nel piano ogni finanziamento destinato alla fase esecutiva.
Pronunce che illuminano la variante della composizione negoziata
Tribunale di Milano, sez. II civ. e crisi d’impresa, decisione del 2 maggio 2026. La prededuzione autorizzabile ai sensi dell’art. 22 CCII è un beneficio tassativo, riservato ai finanziamenti in senso tecnico — erogazione di denaro o concessione di garanzie — e non si estende a una fornitura commerciale revolving. Rilevanza: delimita con precisione cosa può essere “coperto” prima di approdare all’accordo.
Tribunale di Milano, decisione del 9 ottobre 2025. La composizione negoziata conserva una natura prevalentemente negoziale e, al di fuori delle autorizzazioni previste, durante il percorso non maturano di regola crediti prededucibili da far valere nelle procedure successive. Rilevanza: chi arriva all’accordo dopo la composizione non può contare su prededuzioni non autorizzate.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Scegliere tra finanza interinale, finanza ponte e nuova finanza in esecuzione significa prendere una decisione giuridica, finanziaria e strategica insieme. Lo Studio Monardo mette a disposizione strumenti concreti per ciascuno di questi piani.
- Ricostruiamo il fabbisogno di cassa per fasi, distinguendo con i commercialisti dello staff la liquidità necessaria prima del deposito, durante la procedura e dopo l’omologazione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando requisiti dell’art. 99, dell’art. 101 e dell’art. 102 con i documenti effettivamente disponibili.
- Redigiamo l’istanza di autorizzazione alla finanza interinale, indicando destinazione, impossibilità di reperire altrove le risorse e pregiudizio in caso di mancato finanziamento, e coordinandola con l’attestazione.
- Scriviamo nel piano le clausole di previsione espressa della finanza ponte e della nuova finanza in esecuzione, perché la prededuzione non resti affidata a formule generiche.
- Esaminiamo i contratti di finanziamento e di garanzia con lo staff di diritto bancario, verificando forma tecnica, condizioni di erogazione e coerenza con la nozione di finanziamento accolta dai tribunali.
- Censiamo le garanzie in scadenza e i rinnovi che, in pendenza della domanda, richiedono autorizzazione come atti di straordinaria amministrazione.
- Verifichiamo quanto già autorizzato in composizione negoziata e individuiamo i finanziamenti da ricondurre all’art. 99 nel passaggio all’accordo.
- Chiediamo e difendiamo le misure protettive dell’art. 54, così che la finanza interinale lavori in un contesto al riparo dalle azioni esecutive.
- Tuteliamo la prededuzione nella fase patologica, predisponendo le domande di ammissione al passivo, le opposizioni allo stato passivo e le impugnazioni fino al giudizio di legittimità.
- Costruiamo la strategia di combinazione tra più strumenti quando nessuno, da solo, copre l’intero arco del risanamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, la continuità di strategia fino in Cassazione ha un peso concreto: la scelta dello strumento di finanziamento compiuta oggi, nel ricorso o nel piano, è la stessa che dovrà essere difesa domani davanti al tribunale dell’omologazione, in sede di reclamo, nella verifica dello stato passivo di un’eventuale liquidazione giudiziale e, se necessario, in Cassazione. Affidare tutte queste fasi allo stesso difensore evita che la linea costruita all’inizio venga reinterpretata da mani diverse proprio quando la prededuzione viene contestata. La qualifica di Esperto Negoziatore consente inoltre di leggere il passaggio dalla composizione negoziata all’accordo con la consapevolezza di chi conosce quel percorso dall’interno, mentre l’iscrizione come Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di orientare verso gli strumenti del sovraindebitamento le imprese “minori”, escluse dagli accordi dell’art. 57.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso in modo integrato: gli avvocati curano istanze, clausole e contenzioso; i commercialisti costruiscono i flussi finanziari che il tribunale e l’attestatore esamineranno. Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo i documenti, verificheremo i presupposti e costruiremo la strategia più coerente con la situazione dell’impresa.
Chiusura: il finanziamento giusto è quello che resiste allo scenario peggiore
Finanza interinale, finanza ponte e nuova finanza in esecuzione non sono alternative gerarchiche: rispondono a fabbisogni diversi, in momenti diversi, con livelli diversi di certezza. La finanza interinale offre una tutela anticipata al prezzo di un vaglio rigoroso; la finanza ponte offre rapidità al prezzo dell’incertezza fino all’omologazione; la nuova finanza in esecuzione offre stabilità, ma solo a chi è già arrivato all’omologazione.
La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, risorse e, soprattutto, quella prededuzione senza la quale nessun finanziatore torna a credere nel piano.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con competenze calibrate proprio sulla crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 per le trattative da cui gli accordi nascono, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario per la costruzione della nuova finanza e dei flussi del piano, e il patrocinio in Cassazione per difendere la prededuzione fino all’ultimo grado.
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