Accordo Di Ristrutturazione E Bancarotta: Quali Pagamenti Sono Protetti Dai Reati Fallimentari?

Un’impresa in crisi che firma un accordo di ristrutturazione con i propri creditori continua a pagare. Paga i fornitori strategici, rimborsa le banche secondo il nuovo piano, versa le rate concordate. Se però il risanamento fallisce e il tribunale apre la liquidazione giudiziale, quegli stessi pagamenti vengono riesaminati uno per uno dal curatore e, spesso, dalla Procura della Repubblica. La domanda diventa allora penale: chi ha pagato alcuni creditori prima di altri ha commesso bancarotta?

La legge prevede uno scudo, l’art. 324 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Lo scudo però è stretto. Copre solo alcuni reati, solo alcuni strumenti e solo i pagamenti che stanno davvero dentro il piano. Il rischio principale è credere che la firma dell’accordo renda leciti tutti i pagamenti successivi: non è così, e l’errore può tradursi in un’imputazione per bancarotta fraudolenta preferenziale, punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato opera nella composizione negoziata, cioè nello strumento in cui l’art. 24, comma 5, CCII prevede un’esenzione penale gemella di quella dell’art. 324. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce il concordato minore, che l’art. 324 cita espressamente. Come cassazionista può seguire il contenzioso che nasce da questi pagamenti fino all’ultimo grado di giudizio.

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Inquadramento normativo: che cosa dice davvero l’art. 324 CCII

Sul piano normativo il punto di partenza è l’art. 324 CCII, rubricato “Esenzioni dai reati di bancarotta”. La norma ha preso il posto dell’art. 217-bis della legge fallimentare, introdotto nel 2010. Il contenuto precettivo è rimasto sostanzialmente lo stesso; sono cambiati i richiami agli strumenti di regolazione della crisi.

La definizione essenziale è questa: i reati di bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3, CCII) e di bancarotta semplice (art. 323 CCII) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi indicato dalla legge, né ai pagamenti e ai finanziamenti autorizzati dal giudice.

Gli strumenti elencati dall’art. 324 sono:

  • il concordato preventivo;
  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (artt. 57, 60 e 61 CCII);
  • gli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento (art. 56 CCII);
  • il concordato minore omologato ai sensi dell’art. 80 CCII.

A questi si aggiungono i pagamenti e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli artt. 99 (finanziamenti prededucibili prima dell’omologazione), 100 (pagamento di crediti pregressi) e 101 (finanziamenti in esecuzione del concordato o dell’accordo).

Va precisato che esiste una seconda norma di esenzione, collocata fuori dal Titolo IX. È l’art. 24, comma 5, CCII, dedicato alla composizione negoziata. Esclude la bancarotta preferenziale e quella semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con la prospettiva di risanamento, e a condizione che l’esperto non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. Sono inoltre esenti i pagamenti e gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII.

La ratio della norma

La disciplina prevede che un imprenditore in crisi possa accordarsi con una parte dei creditori e non con tutti. Un accordo di ristrutturazione ordinario richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (art. 57 CCII). Chi aderisce viene pagato secondo l’accordo; chi non aderisce deve essere pagato integralmente, con le moratorie di legge. Già questa struttura produce un trattamento differenziato tra creditori. Senza una norma di coordinamento, ogni pagamento previsto dall’accordo potrebbe essere letto, a posteriori, come una violazione della par condicio creditorum.

L’art. 324 serve a evitare questo cortocircuito. Il legislatore incentiva l’emersione anticipata della crisi e non può, nello stesso momento, punire chi segue il percorso che la legge stessa propone. La funzione è di incentivo: l’imprenditore deve poter usare gli strumenti negoziali senza il timore che il loro insuccesso trasformi retroattivamente in reato ogni atto compiuto.

La natura giuridica dell’esenzione

La dottrina discute da anni se l’esenzione sia un elemento negativo del fatto tipico, una causa di giustificazione o una causa di non punibilità. La questione non è teorica. Dalla qualificazione dipende, per esempio, il rilievo dell’errore dell’imprenditore sui presupposti dell’esenzione. La giurisprudenza di legittimità non ha preso una posizione sistematica. Una delle poche pronunce sul punto (Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277) usa formule non univoche e si concentra soprattutto sui limiti dell’esenzione.

Distinzione da istituti affini: esenzione penale ed esenzione da revocatoria

L’errore concettuale più frequente è sovrapporre l’esenzione penale all’esenzione dall’azione revocatoria. Sono due piani diversi. L’art. 166, comma 3, CCII sottrae alla revocatoria concorsuale una serie di atti: tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi nei termini d’uso, gli atti in esecuzione del piano attestato, del concordato preventivo e degli accordi omologati. L’art. 324 riguarda invece la responsabilità penale.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Un’impresa paga regolarmente, alla scadenza di 60 giorni, un fornitore di materie prime, mentre ha già accumulato debiti scaduti con altri creditori. Il pagamento nei termini d’uso non è revocabile. Questo non significa che sia automaticamente irrilevante per il diritto penale. Le Sezioni Unite (Cass. pen., S.U., 28 febbraio 2019, n. 28910) hanno affermato che l’esclusione dalla revocatoria opera solo sui rimedi civilistici a tutela della massa e non rende di per sé leciti, sul piano penale, i pagamenti eseguiti in violazione della parità di trattamento. Il giudice penale resta libero di valutare la natura dell’operazione e il dolo che l’ha sorretta.

Ciò che l’esenzione non copre

In termini operativi, l’art. 324 richiama soltanto due norme incriminatrici. Restano fuori:

  • la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione, occultamento, dissipazione, art. 322, comma 1, lett. a);
  • la bancarotta fraudolenta documentale (art. 322, comma 1, lett. b);
  • la simulazione di titoli di prelazione, che pur essendo nel comma 3 dell’art. 322 ha natura decettiva e, secondo la dottrina prevalente, non può essere coperta da alcun piano;
  • il falso in attestazioni e relazioni del professionista (art. 342 CCII);
  • i reati tributari e gli altri reati comuni.

Le norme richiamate valgono anche per la bancarotta societaria, perché gli artt. 329 e 330 CCII rinviano alle condotte descritte dagli artt. 322 e 323. L’amministratore di una S.r.l. beneficia dunque dell’esenzione negli stessi limiti dell’imprenditore individuale.


Requisiti e termini: quando lo scudo funziona

La disciplina prevede quattro condizioni cumulative. Se ne manca una, l’esenzione non opera.

1. Uno strumento tipico previsto dalla norma

L’esenzione è eccezionale e non si estende per analogia a strumenti non elencati. Occorre verificare, caso per caso, quale strumento sia stato utilizzato. Gli accordi di ristrutturazione omologati sono coperti in tutte le loro varianti: ordinari (art. 57), agevolati (art. 60), a efficacia estesa (art. 61). Il piano attestato di risanamento è coperto con una particolarità letterale: la norma parla di “accordi in esecuzione del piano attestato”, cioè degli atti negoziali che danno attuazione al piano. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) non è menzionato espressamente nel testo dell’art. 324: la sua copertura è oggetto di valutazione interpretativa e va gestita con particolare prudenza. Una semplice trattativa stragiudiziale con le banche, senza alcuno strumento tipico, non dà diritto a nessuna esenzione.

2. L’omologazione, dove è richiesta

Per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato minore la norma richiede l’omologazione. La Cassazione (Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 43089) ha escluso l’esenzione quando l’accordo era stato soltanto presentato e non era poi stato omologato. I pagamenti eseguiti tra il deposito della domanda e l’omologa sono dunque esposti, salvo che siano stati autorizzati dal tribunale ai sensi degli artt. 99 e 100.

3. Il nesso di esecuzione

Il pagamento deve essere compiuto “in esecuzione” dello strumento. Il nesso è funzionale: l’atto deve essere previsto dal piano o comunque strumentale alla sua attuazione. Un pagamento non contemplato, eseguito a favore di un creditore che l’accordo non menziona, resta fuori dallo scudo anche se eseguito dopo l’omologa. La dottrina più attenta ammette che siano coperti anche atti anteriori, se strettamente funzionali alla predisposizione dello strumento; si tratta però di un’area di incertezza, che richiede documentazione rigorosa.

4. L’idoneità del piano

Va precisato che il giudice penale non è vincolato in modo assoluto dalla scelta dei privati. Per il piano attestato, che non passa da alcun controllo giudiziale, la dottrina maggioritaria ritiene che il giudice penale debba verificare con valutazione ex ante se il piano fosse concretamente idoneo a superare la crisi. Per gli strumenti omologati il sindacato penale si riduce, perché il tribunale civile ha già esercitato un controllo di legalità che, secondo le Sezioni Unite civili (Cass. civ., S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521), comprende la verifica della realizzabilità della causa concreta della procedura. In sintesi: più il controllo del giudice civile è stato approfondito, meno spazio resta al giudice penale per rimettere in discussione il piano.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
30 giorni per le opposizioni all’omologazione dell’accordo (art. 48, comma 4, CCII)Iscrizione dell’accordo nel registro delle impresePerentorioIl creditore perde la possibilità di opporsi nel giudizio di omologa
30 giorni per il reclamo contro la sentenza sull’omologazione (art. 51 CCII)Notificazione o iscrizione della sentenzaPerentorioLa sentenza diventa definitiva
6 mesi per la revocatoria dei pagamenti di debiti scaduti (art. 166, comma 2, CCII)A ritroso dal deposito della domanda cui segue la liquidazione giudiziale (art. 170 CCII)Periodo sospettoOltre il semestre il pagamento non è revocabile, ma resta valutabile in sede penale
1 anno per gli atti anormali (art. 166, comma 1, CCII)A ritroso dal deposito della domandaPeriodo sospettoIdem
10 giorni per l’iscrizione del dissenso dell’esperto (art. 21, comma 4, CCII)Informativa dell’imprenditore sul compimento dell’atto contestatoTermine per l’espertoSe il dissenso è iscritto, l’esenzione penale dell’art. 24, comma 5, non opera
180 giorni di durata della composizione negoziata (art. 17, comma 7, CCII), prorogabiliAccettazione dell’incarico da parte dell’espertoOrdinatorio, con archiviazione alla scadenzaFuori dal periodo di incarico l’esenzione dell’art. 24 non è invocabile
60 giorni per il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Comunicazione della relazione finale dell’espertoPerentorioSi perde l’accesso allo strumento

Il termine più critico, sul piano penale, non è scritto in nessuna tabella: è il momento esatto in cui il pagamento viene eseguito rispetto all’omologa o all’accettazione dell’incarico dell’esperto. Un bonifico partito un giorno prima dell’omologazione non gode dell’esenzione dell’art. 324.

Quanto alla sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto), l’art. 9 CCII stabilisce che, salvo diversa disposizione, i termini previsti dal codice della crisi non vi sono soggetti. Chi conta sulla pausa di agosto per depositare un reclamo o un’opposizione rischia di trovarsi fuori termine.


Procedura passo-passo: come costruire un pagamento protetto

La procedura che segue descrive la sequenza corretta per un accordo di ristrutturazione, con i punti di contatto con la composizione negoziata.

1. Diagnosi della crisi e scelta dello strumento. L’imprenditore, con i propri consulenti, verifica lo stato dell’impresa: crisi o insolvenza, entità del passivo, composizione dei creditori (banche, fornitori, erario, dipendenti). La scelta dello strumento determina l’estensione della tutela penale. Se l’impresa deve continuare a pagare fornitori essenziali nelle settimane di negoziazione, può essere opportuno accedere prima alla composizione negoziata, dove l’esenzione decorre dall’accettazione dell’incarico dell’esperto.

2. Individuazione del tribunale competente. L’art. 27 CCII attribuisce la competenza al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per le persone giuridiche si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese; per le imprese di maggiori dimensioni la competenza è della sezione specializzata in materia di imprese. Un trasferimento di sede avvenuto nell’anno precedente il deposito della domanda è irrilevante ai fini della competenza.

3. Redazione del piano e dell’accordo. Il piano deve indicare in modo analitico i pagamenti previsti: creditore, importo, scadenza, fonte delle risorse. È il documento che, anni dopo, il giudice penale confronterà con gli estratti conto. Ogni pagamento che si intende eseguire deve essere scritto nel piano: ciò che non è previsto non è “in esecuzione”.

4. Attestazione del professionista indipendente. Il professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, in particolare l’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Un’attestazione fondata su dati falsi espone il professionista al reato dell’art. 342 CCII e priva l’imprenditore consapevole della tutela.

5. Raccolta delle adesioni. Per l’accordo ordinario occorre il 60% dei crediti; per l’accordo agevolato (art. 60) la soglia scende al 30%, a condizione che non si chieda la moratoria dei creditori estranei e non si domandino misure protettive; per l’accordo a efficacia estesa (art. 61) è richiesto il 75% dei crediti della categoria, con estensione degli effetti ai non aderenti.

6. Deposito del ricorso per l’omologazione. Il ricorso si deposita presso il tribunale competente con l’accordo, il piano, l’attestazione e la documentazione prevista dall’art. 39 CCII. L’accordo va pubblicato nel registro delle imprese e da quel momento acquista efficacia.

7. Richiesta di autorizzazioni per i pagamenti urgenti. Tra il deposito e l’omologa l’impresa può aver bisogno di pagare creditori anteriori (fornitori essenziali, retribuzioni) o di ottenere nuova finanza. Questi pagamenti vanno sottoposti preventivamente al tribunale ai sensi degli artt. 99 e 100 CCII: senza autorizzazione, nel periodo che precede l’omologa, lo scudo penale non c’è.

8. Giudizio di omologazione. I creditori dissenzienti e gli interessati possono opporsi entro 30 giorni dall’iscrizione. Il tribunale decide con sentenza, reclamabile entro 30 giorni.

9. Esecuzione tracciata. Dopo l’omologa ogni pagamento deve corrispondere a una voce del piano. Nella prassi è utile una contabilità separata dell’esecuzione: un registro che colleghi ogni bonifico alla clausola dell’accordo che lo prevede.

10. Gestione degli scostamenti. Se il piano non regge, le modifiche sostanziali richiedono il rinnovo dell’attestazione e, per gli accordi omologati, un nuovo passaggio secondo l’art. 58 CCII. Pagare “fuori piano” per tamponare un’emergenza è il punto dove più spesso si sbaglia.

I punti in cui più spesso si sbaglia

Il primo errore è pagare prima dell’omologazione ritenendo che basti il deposito. Il secondo è eseguire pagamenti ulteriori rispetto al piano, magari a favore di un creditore particolarmente pressante o legato all’amministratore. Il terzo è usare le risorse dell’accordo per operazioni estranee, come restituzioni di finanziamenti soci non previste. Il quarto è ignorare il dissenso dell’esperto nella composizione negoziata. Il quinto è ritenere che l’esenzione copra la distrazione: la Cassazione ha escluso in modo netto che l’omologazione crei un’area di irresponsabilità penale per i fatti spoliativi (Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277).

Seconda avvertenza decisiva: l’esenzione non protegge i terzi che partecipano a operazioni fuori piano. Il creditore che riceve un pagamento preferenziale, consapevole del dissesto, può rispondere in concorso di bancarotta preferenziale (Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2025, n. 25506).


Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e di applicazione

Le simulazioni seguenti sono ipotesi dimostrative. Non descrivono casi reali seguiti dallo studio.

Esempio 1 — Accordo di ristrutturazione omologato, poi liquidazione giudiziale

Dati di partenza. Società a responsabilità limitata con passivo complessivo di 1.487.300 €. Creditori aderenti all’accordo per 913.200 €, pari al 61,4% dei crediti: la soglia del 60% richiesta dall’art. 57 CCII è superata. Accordo iscritto nel registro delle imprese il 6 febbraio 2025. Nessuna opposizione entro il 30° giorno. Sentenza di omologazione del 14 marzo 2025.

Previsioni del piano. Il piano prevede, tra l’altro:

  • pagamento del fornitore di componenti essenziali in quattro rate da 20.865 € (totale 83.460 €), a maggio, luglio, settembre e novembre 2025;
  • rimborso alla banca aderente di 146.780 € in dodici rate mensili da 12.231,67 €.

Pagamenti effettivamente eseguiti.

  • 2 marzo 2025: 18.400 € al fornitore di componenti, a titolo di acconto anticipato.
  • Maggio-novembre 2025: le quattro rate da 20.865 € al fornitore, regolarmente.
  • Aprile 2025-marzo 2026: le dodici rate alla banca.
  • 21 gennaio 2026: 27.950 € a una società di trasporti amministrata dal cognato dell’amministratore, creditrice chirografaria non menzionata nel piano.
  • 9 febbraio 2026: 41.200 € trasferiti a una società controllata dall’amministratore senza alcuna controprestazione.

Esito. La liquidazione giudiziale viene aperta con sentenza del 9 ottobre 2026. La verifica si svolge così:

  1. Rate al fornitore (83.460 €) e alla banca (146.780 €): eseguite dopo l’omologa e previste dal piano. Rientrano nell’art. 324: bancarotta preferenziale e semplice sono escluse. Totale coperto: 230.240 €.
  2. Acconto del 2 marzo 2025 (18.400 €): eseguito prima dell’omologa del 14 marzo e senza autorizzazione ex art. 100. Non è coperto dall’art. 324. Resta da verificare il dolo specifico: se il pagamento era indispensabile per non interrompere la produzione, la difesa può richiamare Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814.
  3. Pagamento del 21 gennaio 2026 (27.950 €): fuori piano, a favore di un soggetto vicino all’amministratore. Nessuna esenzione; il legame familiare è un indice valorizzato dalla giurisprudenza per desumere la volontà di favorire.
  4. Trasferimento del 9 febbraio 2026 (41.200 €): è una distrazione. L’art. 324 non copre in alcun caso la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Su 317.790 € di uscite esaminate, dunque, 230.240 € (il 72,4%) sono protetti; 87.550 € restano esposti a contestazione, con gradi di rischio molto diversi.

Esempio 2 — Composizione negoziata e dissenso dell’esperto

Dati di partenza. Impresa individuale con debiti per 612.470 €. Istanza di composizione negoziata depositata sulla piattaforma telematica; l’esperto accetta l’incarico il 3 febbraio 2026. Durata ordinaria delle trattative: 180 giorni, con scadenza al 2 agosto 2026.

Operazioni.

  • 24 febbraio 2026: pagamento di 12.740 € al fornitore dell’unico impianto di refrigerazione, senza il quale l’attività si ferma. Il pagamento è coerente con il piano di risanamento esaminato dall’esperto.
  • 10 marzo 2026: l’imprenditore informa l’esperto dell’intenzione di rimborsare anticipatamente 56.380 € a un istituto di credito che ha chiesto garanzie aggiuntive. L’esperto segnala per iscritto che il pagamento pregiudica le trattative con gli altri creditori.
  • 2 aprile 2026: nonostante la segnalazione, il rimborso viene eseguito. L’imprenditore ne informa l’esperto il 3 aprile.
  • 11 aprile 2026: l’esperto iscrive il dissenso nel registro delle imprese, entro il decimo giorno dall’informativa (art. 21, comma 4, CCII).

Esito. Le trattative falliscono e la liquidazione giudiziale viene aperta il 16 settembre 2026.

  1. Pagamento di 12.740 € del 24 febbraio: successivo all’accettazione dell’incarico, coerente con la prospettiva di risanamento, senza dissenso. È coperto dall’art. 24, comma 5, CCII.
  2. Rimborso di 56.380 € del 2 aprile: il dissenso iscritto esclude l’esenzione penale. Il pagamento è inoltre esposto alla revocatoria, perché eseguito entro i sei mesi anteriori al deposito della domanda che ha dato origine alla liquidazione.

L’esempio mostra che, nella composizione negoziata, la tutela dipende da una variabile esterna all’imprenditore: il giudizio dell’esperto. Ignorarlo significa rinunciare allo scudo.


Casi particolari: le situazioni fuori dalla regola generale

Il concordato omologato usato in frode ai creditori

L’omologazione non immunizza chi utilizza lo strumento come schermo. La Cassazione ha ammesso che un concordato approvato e omologato possa essere piegato a finalità fraudolente, con conseguente responsabilità per gli atti distrattivi compiuti dopo l’omologa (Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675). Il principio vale, a maggior ragione, per gli accordi di ristrutturazione, dove il controllo giudiziale è meno penetrante. Un pagamento formalmente previsto dal piano, ma inserito proprio per svuotare il patrimonio a favore di soggetti collegati, può essere riqualificato come distrazione.

La bancarotta senza liquidazione giudiziale

Va precisato che l’art. 341 CCII estende le fattispecie di bancarotta anche al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, alle convenzioni di moratoria e agli accordi omologati con il meccanismo dell’art. 48, comma 5, CCII, anche quando non segue alcuna liquidazione. La giurisprudenza ha equiparato il provvedimento che apre la procedura alla sentenza dichiarativa di fallimento ai fini dei reati concorsuali, anche per il concordato in continuità (Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2018, n. 39517). In questi strumenti, dunque, il rischio penale non attende l’insuccesso: nasce con la procedura stessa. Le Sezioni Unite hanno invece escluso la punibilità ex art. 236 l. fall. del liquidatore giudiziale nominato nel concordato con cessione dei beni, non menzionato dalla norma (Cass. pen., S.U., 30 settembre 2010, n. 43428), a conferma che in questa materia vale una rigorosa tassatività.

Il consulente e il creditore che partecipano all’operazione

L’esenzione dell’art. 324 riguarda i pagamenti in esecuzione del piano. Fuori da quel perimetro, anche i soggetti esterni rischiano. Il creditore che ottiene un vantaggio consapevole del dissesto, anche attraverso operazioni formalmente lecite come una compensazione, può concorrere nella bancarotta preferenziale (Cass. pen., Sez. V, 10 luglio 2025, n. 25506). Per il concorso dell’extraneus non si richiede la conoscenza specifica dello stato di dissesto: è sufficiente la volontà di sostenere l’amministratore con la consapevolezza del vantaggio arrecato a un creditore in danno degli altri (Cass. pen., Sez. V, n. 19105/2025). Quanto al consulente, è stata affermata la possibilità di concorso nella bancarotta per distrazione quando sia provato il nesso causale tra il suo apporto e la riduzione della garanzia patrimoniale, con la consapevolezza del danno per i creditori (Cass. pen., Sez. V, n. 28652/2025).

L’amministratore che paga se stesso

Il caso più insidioso è quello dell’amministratore creditore della società, per compensi o forniture. Anche se il credito è reale, il suo soddisfacimento prioritario in una fase di crisi nota integra la bancarotta preferenziale (Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 22697/2025). Se il piano di ristrutturazione non prevede espressamente quel pagamento, con importi e tempi, l’art. 324 non offre riparo.

Il concordato minore

Per l’imprenditore sotto soglia, l’agricoltore o il professionista, lo strumento è il concordato minore. L’art. 324 lo richiama espressamente, con il requisito dell’omologazione ex art. 80 CCII. Qui entra in gioco anche la disciplina penale specifica del sovraindebitamento, che contiene fattispecie proprie per i pagamenti eseguiti in violazione del piano.

Gli accordi a efficacia estesa e i creditori non aderenti

Nell’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII) gli effetti si estendono anche ai creditori della stessa categoria che non hanno firmato, purché siano stati informati, abbiano potuto partecipare alle trattative e ricevano un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale. In termini operativi, questo significa che il piano può prevedere pagamenti ridotti o dilazionati anche nei confronti di chi non ha aderito. Tali pagamenti, eseguiti dopo l’omologa e conformi all’accordo, rientrano nell’art. 324: sono “in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati”. Va però precisato che lo stesso strumento è richiamato dall’art. 341 CCII tra quelli in cui le fattispecie di bancarotta operano anche senza liquidazione giudiziale. L’accordo a efficacia estesa offre quindi una tutela ampia per i pagamenti conformi, ma espone a un rischio penale anticipato per quelli difformi. Chi sceglie questo strumento deve dunque presidiare l’esecuzione con un rigore ancora maggiore rispetto all’accordo ordinario, perché un pagamento fuori piano può essere contestato già durante la vita dell’accordo, senza attendere l’eventuale insuccesso del risanamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff che esamina questi casi particolari sia sul versante degli strumenti di regolazione sia su quello della difesa.


Domande frequenti

Se ho firmato un accordo con le banche, posso pagare chi voglio?

No. L’esenzione dell’art. 324 CCII protegge solo i pagamenti eseguiti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale, o di uno degli altri strumenti tipici. Un accordo bancario puramente privato, senza omologa e senza piano attestato, non attiva lo scudo. Anche con l’omologa, i pagamenti a creditori non previsti dal piano restano esposti. In caso di successiva liquidazione giudiziale potranno essere valutati come bancarotta preferenziale, se sorretti dalla volontà di favorire alcuni creditori a danno degli altri.

I pagamenti fatti prima dell’omologazione sono protetti?

Di regola no. La Cassazione ha escluso l’esenzione quando l’accordo era stato solo presentato e non omologato. Tra il deposito e l’omologa il debitore può chiedere al tribunale di autorizzare specifici pagamenti e finanziamenti, ai sensi degli artt. 99 e 100 CCII: questi, se autorizzati, rientrano nell’esenzione. Senza autorizzazione, il pagamento anticipato resta valutabile dal giudice penale, che dovrà però accertare il dolo specifico di favorire un creditore.

L’esenzione copre anche la bancarotta fraudolenta per distrazione?

No, e su questo punto non ci sono margini. L’art. 324 richiama soltanto la bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e la bancarotta semplice (art. 323). La distrazione, l’occultamento o la dissipazione di beni, così come la tenuta irregolare o fraudolenta delle scritture contabili, restano punibili anche se commessi durante l’esecuzione di un accordo omologato. La giurisprudenza ha escluso che l’omologazione crei un’area di irresponsabilità per i fatti spoliativi.

Ho pagato un fornitore per non fermare la produzione: rischio la bancarotta preferenziale?

Dipende dal contesto. Anche fuori dall’esenzione, la bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico di favorire un creditore. La Cassazione ha escluso il dolo quando il pagamento mirava in via esclusiva o prevalente a salvare l’attività e l’obiettivo di evitare il dissesto era ragionevolmente perseguibile. Se però l’imprenditore sapeva che l’insolvenza era irreversibile, la finalità di salvataggio non basta a escludere il reato. Occorre documentare con precisione le ragioni del pagamento e la situazione dell’impresa in quel momento.

Nella composizione negoziata l’esperto può bloccare un pagamento?

L’esperto non ha poteri di veto: l’imprenditore conserva la gestione. Può però segnalare per iscritto che un atto pregiudica i creditori o le trattative e, se l’atto viene comunque compiuto, iscrivere il dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni dall’informativa. L’iscrizione del dissenso fa venire meno l’esenzione penale dell’art. 24, comma 5, CCII e rende l’atto esposto alla revocatoria. In pratica, ignorare l’esperto significa pagare senza protezione.

E se il piano attestato si rivela sbagliato perché l’attestatore ha sbagliato i conti? (caso limite)

È uno dei casi più delicati. Il piano attestato non passa dal tribunale e il giudice penale può verificare se fosse idoneo ex ante a superare la crisi. Se il piano era inidoneo, l’esenzione non opera. Resta però da provare il dolo dell’imprenditore: se l’errore dipende da valutazioni tecniche del professionista che il debitore non poteva riconoscere, e i dati forniti erano veritieri, la configurabilità della bancarotta preferenziale diventa difficile. L’attestatore, a sua volta, risponde del falso se ha esposto informazioni false o omesso informazioni rilevanti (art. 342 CCII).


Il quadro giurisprudenziale di riferimento

La disciplina prevede un’esenzione di stretta interpretazione e la giurisprudenza ne ha tracciato i confini. Di seguito il quadro completo delle pronunce richiamate, con il principio riformulato e la rilevanza per il tema dei pagamenti protetti.

1. Cass. pen., Sezioni Unite, 28 febbraio 2019 (dep. 3 luglio 2019), n. 28910. Principio: la sottrazione di un pagamento alla revocatoria concorsuale ha effetti solo civilistici e non rende automaticamente lecito, sul piano penale, un pagamento che altera l’ordine di soddisfazione dei creditori. Rilevanza: chiarisce che esenzione da revocatoria ed esenzione penale sono piani distinti. Non basta che un pagamento “non sia revocabile” per escludere la bancarotta preferenziale.

2. Cass. pen., Sez. V, 1° dicembre 2016, n. 51277. Principio: le operazioni compiute nell’ambito di un concordato non sono sottratte alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; non esiste un’area oggettiva di irresponsabilità per i fatti spoliativi successivi all’ammissione. Rilevanza: segna il limite esterno dell’art. 324. La distrazione resta sempre punibile, anche se commessa durante l’esecuzione di uno strumento omologato.

3. Cass. pen., Sez. V, 29 novembre 2016, n. 50675. Principio: un concordato approvato e omologato può essere utilizzato in frode ai creditori; gli atti di distrazione compiuti in quel contesto integrano la bancarotta fraudolenta. Rilevanza: l’omologazione non è una patente di liceità. Il giudice penale può guardare alla sostanza delle operazioni.

4. Cass. pen., Sez. V, 20 settembre 2017, n. 43089. Principio: per gli strumenti che richiedono l’omologazione, la semplice presentazione dell’accordo, non seguita dall’omologa, non attiva l’esenzione. Rilevanza: è la pronuncia chiave per i pagamenti eseguiti nella fase intermedia tra deposito e omologa, che devono essere autorizzati dal tribunale per essere protetti.

5. Cass. civ., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521. Principio: in sede di omologazione il giudice esercita un controllo di legittimità che include la verifica della realizzabilità della causa concreta della procedura, mentre la convenienza economica spetta ai creditori. Rilevanza: l’ampiezza del controllo civile incide sul margine del giudice penale. Quanto più approfondito è stato il vaglio in sede di omologa, tanto più ridotto è lo spazio per contestare l’idoneità del piano.

6. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 4814. Principio: il dolo della bancarotta preferenziale manca quando il pagamento è diretto, in via esclusiva o prevalente, a salvaguardare l’attività d’impresa e l’obiettivo di evitare il dissesto appare ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: offre una difesa per i pagamenti non coperti dall’art. 324, ad esempio quelli eseguiti prima dell’omologa per mantenere operativa l’azienda.

7. Cass. pen., n. 6387/2024. Principio: la finalità di salvare l’impresa non esclude il dolo specifico quando l’imprenditore è consapevole di uno stato di decozione irreversibile e paga un creditore insistente a scapito degli altri. Rilevanza: rappresenta il contrappeso della sentenza n. 4814/2024. La difesa fondata sul salvataggio regge solo se il risanamento era realisticamente possibile.

8. Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2025 (dep. 10 luglio 2025), n. 25506. Principio: il creditore privo di cariche sociali concorre nella bancarotta preferenziale se contribuisce causalmente alla lesione della parità tra creditori, anche attraverso una compensazione, con consapevolezza del dissesto e del vantaggio ottenuto. Rilevanza: estende il rischio penale ai beneficiari dei pagamenti fuori piano. È un argomento rilevante anche nelle trattative, perché i creditori più accorti preferiranno pagamenti formalmente previsti dall’accordo.

9. Cass. pen., Sez. V, n. 19105/2025. Principio: per il concorso del soggetto esterno nella bancarotta preferenziale non occorre la conoscenza specifica dello stato di dissesto; basta la consapevolezza di contribuire a un vantaggio per un creditore in danno degli altri. Rilevanza: riguarda dipendenti amministrativi, società collegate e figure che eseguono materialmente i pagamenti preferenziali.

10. Cass. pen., Sez. V, n. 28652/2025 (dep. 5 agosto 2025). Principio: il consulente può rispondere di concorso nella bancarotta per distrazione se il suo contributo è causalmente legato alla riduzione della garanzia patrimoniale e sorretto dalla consapevolezza del danno ai creditori. Rilevanza: segnala che la costruzione tecnica di operazioni estranee al piano espone anche i professionisti che le suggeriscono.

11. Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2018, n. 39517. Principio: anche nel concordato in continuità, il provvedimento che apre la procedura svolge per i reati concorsuali la stessa funzione della sentenza dichiarativa di fallimento. Rilevanza: conferma che, negli strumenti richiamati dall’art. 341 CCII, il rischio penale sorge anche senza liquidazione giudiziale.

12. Cass. pen., Sezioni Unite, 30 settembre 2010, n. 43428. Principio: il liquidatore giudiziale nominato nel concordato con cessione dei beni non rientra tra i soggetti punibili per bancarotta ai sensi dell’art. 236 l. fall., perché non espressamente indicato. Rilevanza: esprime il canone di stretta tassatività che governa l’intera materia, sia per le incriminazioni sia, specularmente, per le esenzioni.

13. Cass. pen., Sez. V, n. 24024/2015. Principio: la parità di trattamento dei creditori, pur ridimensionata dalle riforme e dalla possibilità di classi nel concordato, resta un cardine dell’ordinamento d’impresa, presidiato dalla bancarotta preferenziale. Rilevanza: spiega perché l’esenzione è eccezionale: la regola generale resta la tutela della par condicio, e ogni deroga deve trovare fondamento espresso.

14. Cass. pen., Sez. VII, ord. n. 22697/2025. Principio: l’amministratore che, consapevole della crisi, estingue i propri crediti verso la società prima degli altri creditori integra la bancarotta fraudolenta preferenziale e non la più lieve bancarotta semplice. Rilevanza: riguarda il caso ricorrente dei rimborsi a sé stessi o a soci. Se non sono espressamente previsti dal piano, l’art. 324 non li protegge.

In termini operativi, il quadro converge su tre linee. La prima: l’esenzione è tassativa e copre solo preferenziale e semplice. La seconda: conta il nesso di esecuzione con uno strumento tipico e, dove richiesta, omologato. La terza: fuori dallo scudo resta decisiva la prova del dolo specifico, che la giurisprudenza del 2024-2025 valuta in concreto, guardando alla ragionevolezza del risanamento e ai legami tra debitore e creditore favorito.


Cosa può fare lo Studio Monardo sui pagamenti nell’accordo di ristrutturazione

Lo studio affronta il rischio penale dei pagamenti in due momenti: prima, costruendo lo strumento in modo che i pagamenti restino dentro il perimetro dell’esenzione; dopo, quando la liquidazione giudiziale è aperta e i pagamenti vengono contestati. Gli strumenti concreti sono questi.

1. Mappiamo i pagamenti eseguiti e programmati. Incrociamo estratti conto, partitari fornitori e piano, classificando ogni uscita come coperta, autorizzabile o esposta.

2. Individuiamo lo strumento di regolazione più adatto. Confrontiamo accordo ordinario, agevolato, a efficacia estesa, piano attestato, composizione negoziata e concordato minore, verificando per ciascuno l’estensione della tutela penale e civile.

3. Redigiamo le clausole di pagamento del piano. Inseriamo nel piano l’elenco analitico dei pagamenti previsti, con creditore, importo, scadenza e fonte delle risorse, così da rendere documentabile il nesso di esecuzione.

4. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex artt. 99 e 100 CCII. Per i pagamenti urgenti nella fase che precede l’omologa, depositiamo le richieste al tribunale con la documentazione necessaria.

5. Gestiamo il dialogo con l’esperto nella composizione negoziata. Prepariamo le informative sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti non coerenti, valutando in anticipo il rischio di dissenso.

6. Verifichiamo la coerenza tra attestazione e dati aziendali. Con i commercialisti dello staff controlliamo che i dati posti a base dell’attestazione siano veritieri e aggiornati, riducendo il rischio di un piano inidoneo ex ante.

7. Costruiamo il registro di esecuzione dell’accordo. Impostiamo un sistema documentale che colleghi ogni bonifico alla clausola che lo prevede, utile anni dopo davanti al curatore o al giudice penale.

8. Assistiamo nella fase delle opposizioni e dei reclami. Curiamo il giudizio di omologazione e l’eventuale reclamo, rispettando termini che non beneficiano della sospensione feriale.

9. Resistiamo alle azioni revocatorie del curatore. Analizziamo i periodi sospetti e le esenzioni dell’art. 166, comma 3, CCII per i pagamenti contestati.

10. Impugniamo fino in Cassazione. Quando le contestazioni sfociano in un contenzioso, predisponiamo i gravami e, dove necessario, il ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere quando un pagamento è “coerente con le trattative” e quando rischia il dissenso che fa cadere l’esenzione dell’art. 24, comma 5, CCII. A questa si affianca l’abilitazione di cassazionista, che consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale del piano fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano nei momenti decisivi.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano gli aspetti processuali e di responsabilità, i commercialisti ricostruiscono flussi finanziari, piani e attestazioni. Il coordinamento in diritto bancario è rilevante perché nella maggior parte degli accordi di ristrutturazione le banche sono i creditori principali, e la loro posizione nel piano determina quali pagamenti potranno essere eseguiti in sicurezza.


In chiusura: la sintesi operativa

L’art. 324 CCII protegge i pagamenti, ma solo a condizioni precise. Deve esistere uno strumento tipico; dove richiesto, deve essere omologato; il pagamento deve essere eseguito in esecuzione del piano; il piano deve essere idoneo a superare la crisi. Lo scudo copre la bancarotta preferenziale e quella semplice, mai la distrazione né le falsità documentali. Nella composizione negoziata la tutela dipende anche dall’assenza di dissenso dell’esperto. Fuori da questi confini, la difesa si sposta sulla prova del dolo specifico.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché richiede insieme la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi e la capacità di difendere le scelte compiute davanti ai giudici. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, opera negli strumenti che l’art. 24 e l’art. 324 richiamano; come cassazionista può seguire le contestazioni fino all’ultimo grado; lo staff di avvocati e commercialisti coordinato in diritto bancario e tributario ricostruisce ogni pagamento con la precisione che questo contenzioso richiede.

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