Chi ha messo soldi propri nella società, e oggi vede l’impresa avviarsi verso un accordo di ristrutturazione dei debiti, di solito si pone una domanda molto semplice: quei soldi li rivedrò, e quando? Oppure, al contrario, un creditore della società si chiede se il socio possa “passargli davanti”. In questa guida abbiamo raccolto le domande che ci arrivano più spesso su questo tema, formulate come le fanno davvero imprenditori, soci e creditori, con risposte complete ma dirette.
Il quadro normativo, in poche righe. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci, se erogati quando la società era in eccessivo squilibrio o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto agli altri creditori; l’art. 2497-quinquies c.c. estende la regola ai finanziamenti infragruppo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) introduce però una deroga importante: gli artt. 99, 101 e 102 CCII riconoscono la prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, fino all’80% del loro ammontare, e per l’intero importo se il finanziatore diventa socio in esecuzione dello strumento. Il risultato è un sistema a doppio binario, dove lo stesso socio può avere in mano un credito postergato e uno prededucibile.
Perché questa materia è il cuore del lavoro dello Studio Monardo? Perché l’accordo di ristrutturazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata sfocia spesso proprio in un accordo di ristrutturazione, e la collocazione del credito dei soci è una delle prime questioni da risolvere al tavolo con banche e fornitori. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, indispensabile quando i principali aderenti all’accordo sono istituti di credito, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per le contestazioni sul rango del credito che arrivano fino all’ultimo grado.
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Le basi
“Il socio che presta soldi alla sua società viene sempre pagato per ultimo?”
No, non sempre: la postergazione scatta solo se il prestito è arrivato in un momento di difficoltà della società.
È l’equivoco più diffuso. L’art. 2467 c.c. non punisce il socio che finanzia la società, ma il socio che finanzia con un prestito quando avrebbe dovuto mettere capitale. La norma individua due situazioni alternative: un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Se nessuna delle due ricorre al momento dell’erogazione, il socio è un creditore come gli altri.
La logica è facile da capire. Un socio che conosce dall’interno la crisi dell’impresa potrebbe essere tentato di sostenerla con un prestito anziché con un aumento di capitale: così, se le cose vanno male, si presenta come creditore e concorre con fornitori e banche sul poco patrimonio rimasto. La postergazione neutralizza questo vantaggio: il rischio d’impresa resta in capo a chi lo ha scelto.
Conta la sostanza, non l’etichetta. Chiamare il prestito “mutuo”, “anticipo”, “versamento in conto futuro aumento” non cambia nulla se i numeri della società dicono che serviva capitale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18487/2024, ha confermato la postergazione di un prestito milionario di una holding socia, qualificato come mutuo ordinario, valorizzando indici di bilancio che mostravano un indebitamento del tutto fuori scala.
Due precisazioni pratiche. La prima: la norma nasce per le s.r.l., ma è applicata anche ai finanziamenti infragruppo di qualsiasi tipo societario tramite l’art. 2497-quinquies c.c. La seconda: la postergazione non cancella il credito. Il socio resta creditore; semplicemente, il suo diritto al rimborso è subordinato alla soddisfazione degli altri creditori finché la situazione di difficoltà persiste.
“Che cos’è esattamente un accordo di ristrutturazione dei debiti?”
È un’intesa tra l’impresa in crisi e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, che il tribunale omologa e rende stabile.
L’accordo è disciplinato dagli artt. 57 e seguenti CCII. L’imprenditore predispone un piano economico-finanziario, lo fa attestare da un professionista indipendente (che ne verifica la veridicità dei dati e l’attuabilità) e raccoglie le adesioni dei creditori. Poi deposita la domanda di omologazione.
Esistono tre varianti principali. L’accordo ordinario richiede adesioni pari al 60% dei crediti; l’accordo agevolato (art. 60 CCII) abbassa la soglia al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria per gli estranei e non chiede misure protettive; l’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di vincolare anche i creditori non aderenti di una stessa categoria omogenea, se ricorrono condizioni precise.
Chi non aderisce non subisce, di regola, alcun sacrificio: i creditori estranei devono essere pagati integralmente, entro 120 giorni dall’omologazione se il credito è già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza se scade dopo.
Perché questo conta per i soci? Perché per anni si è discusso se l’accordo fosse un semplice contratto privato o una vera procedura concorsuale. La risposta cambia tutto: la postergazione, infatti, “vive” nel concorso tra creditori. Con la sentenza n. 1182 del 18 gennaio 2018 la Cassazione ha riconosciuto all’accordo natura concorsuale, orientamento poi ribadito, da ultimo, con l’ordinanza n. 26620/2025. È da qui che derivano sia le tutele per i finanziatori, sia i vincoli per i soci.
“Chi è ‘socio’ ai fini di queste regole? Anche la holding, anche chi è uscito dalla società?”
Sì in entrambi i casi, e la regola va oltre il socio in senso stretto.
Rientrano nel perimetro:
- il socio persona fisica o società che detiene quote al momento del finanziamento;
- la società o l’ente che esercita direzione e coordinamento, per i finanziamenti verso le società dirette (art. 2497-quinquies c.c.);
- le altre società sottoposte alla stessa direzione, per i finanziamenti “orizzontali” nel gruppo.
Il punto che sorprende di più riguarda chi smette di essere socio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 21422 del 6 luglio 2022, ha chiarito che il carattere postergato nasce con il finanziamento e non si perde se il socio esce dalla compagine, ad esempio perché non esercita l’opzione su un aumento di capitale o perché cede la partecipazione insieme al credito. Uscire dalla società, insomma, non “ripulisce” il prestito.
Esiste però un limite che va ricordato: la disciplina è tipica delle società di capitali. Con l’ordinanza n. 22403/2025 la Cassazione ha escluso che la postergazione possa applicarsi al finanziamento erogato da un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, anche se l’ente ha un ruolo dominante nella governance.
“Entro quando devo far valere o contestare la postergazione?”
Non esiste un termine unico: dipende da dove si discute del credito.
Fuori dalle procedure, la postergazione è un’eccezione che la società può opporre al socio che chiede la restituzione, per esempio con un decreto ingiuntivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18680 dell’8 luglio 2025, l’ha qualificata come fatto impeditivo rilevabile anche d’ufficio dal giudice: significa che non si “decade” dalla possibilità di farla emergere per non averla sollevata in una certa udienza, purché i fatti risultino dagli atti.
Dentro un accordo di ristrutturazione, i momenti chiave sono due: la redazione del piano (dove va chiarito come sono trattati i crediti dei soci) e la fase di opposizione all’omologazione, che i creditori e ogni interessato possono proporre entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese (art. 48 CCII).
Se poi l’accordo fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, la partita si gioca nello stato passivo: il curatore propone il rango di ciascun credito e chi non è d’accordo può proporre opposizione allo stato passivo nei termini di legge. È lì che, in concreto, si decide se il socio sarà prededucibile, chirografario o postergato.
La procedura
“Nel piano di ristrutturazione come vanno trattati i vecchi prestiti dei soci?”
Vanno prima qualificati uno per uno, e poi collocati in modo coerente con la regola della postergazione.
Il primo lavoro, spesso sottovalutato, è ricostruire la storia dei finanziamenti: date di erogazione, forma (bonifici, rinunce a compensi, garanzie rilasciate alle banche, forniture non incassate), eventuali rimborsi parziali. Per ciascuna erogazione bisogna verificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società in quel momento, con gli indici di bilancio dell’epoca.
Da questa analisi i crediti dei soci si dividono in due gruppi:
- Finanziamenti “sani”, erogati quando la società era in equilibrio: sono chirografari ordinari (salvo cause di prelazione).
- Finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c.: nel piano non possono essere pagati prima che siano soddisfatti gli altri creditori.
Nell’accordo di ristrutturazione, a differenza del concordato, non c’è un voto per classi: ci sono adesioni individuali. Nella prassi, il socio titolare di crediti postergati aderisce all’accordo accettando una o più di queste soluzioni: rinuncia al credito, conversione in capitale o in riserva, subordinazione espressa fino all’integrale esecuzione del piano, pagamento solo con eventuali eccedenze finali.
Attenzione a un punto: se il piano prevedesse il rimborso del socio postergato mentre i creditori estranei non sono ancora soddisfatti, il tribunale può ritenerlo non attuabile o lesivo, e un creditore può farne un motivo di opposizione. Un piano che “dimentica” la postergazione è un piano fragile. Per la sequenza dei passaggi, vedi la tabella più sotto.
“Se il socio mette soldi nuovi durante le trattative, cosa succede?”
Può ottenere la prededuzione, ma solo passando dall’autorizzazione del tribunale e solo per l’80%.
Qui entra in gioco l’art. 99 CCII. Il debitore, con la domanda di accesso o successivamente, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, comprese le garanzie. I requisiti sono rigorosi:
- deve essere prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche solo in funzione di una migliore liquidazione;
- il finanziamento deve essere funzionale all’esercizio dell’attività fino all’omologazione e alla miglior soddisfazione dei creditori;
- serve la relazione di un professionista indipendente che lo attesti (salvo urgenza, per evitare un danno grave e irreparabile);
- il debitore deve indicare la destinazione dei fondi, dichiarare di non poterli reperire altrimenti e spiegare il grave pregiudizio che deriverebbe dalla loro mancanza.
Se a erogare è un socio, l’art. 102, comma 1, CCII applica la prededuzione “in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies” ma fino all’ottanta per cento dell’importo. Il restante 20% secondo la dottrina maggioritaria resta postergato; una tesi minoritaria lo considera chirografario. È una zona grigia che conviene gestire prima, nel contratto di finanziamento e nel piano, anziché scoprirla in uno stato passivo.
C’è anche una categoria particolare: la finanza “ponte”, cioè i soldi che servono per arrivare al deposito della domanda (piano, attestazione, advisor). L’art. 99, comma 5, CCII la ammette alla stessa disciplina, a condizione che sia prevista dal piano e che la prededuzione sia riconosciuta dal tribunale. Un bonifico del socio fatto “sulla fiducia”, senza passare da questa procedura, rischia di finire tra i crediti postergati.
“E se il socio finanzia dopo l’omologazione, per eseguire l’accordo?”
Anche qui prededuzione all’80%, ma solo se il piano prevede la continuità e contempla espressamente quel finanziamento.
La norma di riferimento è l’art. 101 CCII: sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti, anche sotto forma di garanzie, erogati in esecuzione di accordi di ristrutturazione omologati, quando è prevista la continuazione dell’attività e i finanziamenti sono espressamente previsti nel piano. L’art. 102 estende il beneficio ai soci, sempre nel limite dell’80%.
Tre conseguenze operative:
- Il piano deve “prenotare” la nuova finanza dei soci: importi, tempi, destinazione. Un’esigenza di cassa emersa dopo, e non prevista, non gode automaticamente della prededuzione.
- In un accordo puramente liquidatorio la prededuzione dell’art. 101 non opera: la legge la lega alla continuità.
- La prededuzione non è a prova di tutto. In caso di successiva liquidazione giudiziale, il beneficio viene meno se il piano risultava fondato su dati falsi o su omissioni rilevanti, o se il debitore ha commesso atti in frode, e il curatore dimostra che il finanziatore ne era a conoscenza (art. 101, comma 2, CCII). Per un socio, che la società la conosce dall’interno, questa prova può essere meno difficile che per una banca.
Va poi ricordato che, mentre l’accordo viene eseguito regolarmente, la “prededuzione” non si vede: la società è tornata a operare e paga i propri debiti secondo il piano. Il rango prededucibile diventa decisivo solo se l’accordo salta e si apre una liquidazione giudiziale.
“C’è un modo per avere la prededuzione sul 100%?”
Sì: se il finanziatore acquista la qualità di socio in esecuzione dell’accordo.
L’art. 102, comma 2, CCII riconosce la prededuzione per l’intero ammontare quando il finanziatore diventa socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. È il caso tipico del nuovo investitore che entra nella compagine attraverso un aumento di capitale previsto dal piano e, contestualmente, eroga un finanziamento.
La ratio dichiarata dal legislatore è incentivare l’ingresso di soggetti nuovi, interessati al risanamento, che non hanno contribuito a creare la crisi. Il vecchio socio, invece, resta sottoposto al “taglio” del 20%.
Un secondo canale, fuori dall’accordo, è la composizione negoziata della crisi: l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti dei soci prededucibili senza la limitazione all’80%. Chi pianifica un percorso che parte dalla composizione negoziata e approda a un accordo di ristrutturazione deve quindi valutare con attenzione quando e in quale cornice far entrare la liquidità dei soci: la stessa somma può avere un rango diverso a seconda del momento e dell’autorizzazione ottenuta.
Attenzione però a non costruire operazioni solo formali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18526 dell’8 luglio 2024, ha ammesso che la curatela possa far valere la simulazione di una cessione di quote che in realtà dissimula un finanziamento soci postergabile. Lo stesso ragionamento, per analogia, mette in guardia contro ingressi di “nuovi soci” costruiti a tavolino.
“Qual è la sequenza dei passaggi e dei termini?”
Eccola in sintesi, con l’indicazione di dove si decide il destino del credito del socio.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi | Cosa si decide per il socio |
|---|---|---|---|---|
| Analisi preliminare | Ricostruzione dei finanziamenti e degli indici di bilancio alle date di erogazione | Nessun termine di legge; va fatta prima del piano | Advisor e attestatore | Quali crediti sono postergati e quali no |
| Eventuale accesso con riserva | Domanda ex art. 44 CCII | Termine fissato dal tribunale tra 30 e 60 giorni, prorogabile | Tribunale | Finestra per chiedere finanza interinale |
| Finanza interinale o ponte | Ricorso per autorizzazione ex art. 99 CCII con attestazione | Con la domanda di accesso o successivamente, prima dell’erogazione | Tribunale | Prededuzione all’80% (art. 102) |
| Deposito dell’accordo | Domanda di omologazione ex artt. 40 e 57 CCII | Dopo aver raccolto le adesioni necessarie | Tribunale | Trattamento dei vecchi crediti soci nel piano |
| Opposizioni | Opposizione dei creditori e interessati | 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 48 CCII) | Tribunale | Contestazione di un piano che paga soci postergati |
| Omologazione | Sentenza di omologazione | All’esito dell’udienza | Tribunale | Stabilità della finanza “in esecuzione” prevista dal piano |
| Impugnazione | Reclamo contro la sentenza | 30 giorni (art. 51 CCII) | Corte d’appello, poi Cassazione | Riesame della legittimità del trattamento |
| Esecuzione | Pagamento dei creditori estranei | 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza (art. 57 CCII) | — | Il socio postergato attende la loro soddisfazione |
| Eventuale liquidazione giudiziale | Domanda di ammissione al passivo e opposizione allo stato passivo | Nei termini fissati dalla sentenza e dagli artt. 201 ss. CCII | Giudice delegato, poi tribunale | Rango definitivo: prededucibile, chirografario o postergato |
I casi particolari
“Il socio non ha prestato soldi ma ha firmato una fideiussione alla banca. Vale lo stesso?”
Sì: per la Cassazione anche la garanzia è un “finanziamento” del socio, e il relativo credito di regresso può essere postergato.
L’art. 2467 c.c. parla di finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”. Con l’ordinanza n. 30054 del 30 ottobre 2023 la Cassazione ha confermato che la nozione comprende anche il rilascio di garanzie reali o personali a favore della società. Il ragionamento è lineare: se il socio garantisce la banca in un momento in cui sarebbe stato ragionevole ricapitalizzare, sta di fatto sostenendo la società con credito anziché con capitale.
Cosa significa in concreto? Se la banca escute la fideiussione e il socio paga, il suo credito di regresso verso la società nasce postergato, alle stesse condizioni di un prestito diretto. Nel piano di ristrutturazione questi crediti “potenziali” vanno quindi censiti e trattati con la stessa cura dei finanziamenti in denaro.
Sul versante opposto, l’art. 102 CCII menziona espressamente “garanzie e controgaranzie”: una garanzia rilasciata dal socio per sostenere la nuova finanza prevista dall’accordo può beneficiare della prededuzione nei limiti dell’80%, se sono rispettate le condizioni degli artt. 99 o 101. La stessa firma, in due momenti diversi, produce due trattamenti opposti.
“La controllante ci ha fornito merce per anni senza farsi pagare. È un finanziamento?”
Può esserlo, se le forniture ripetute e mai incassate sono avvenute mentre la controllata era in crisi.
Con l’ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025 la Cassazione ha ritenuto che la fornitura di beni da parte della controllante alla controllata in difficoltà, soprattutto se reiterata e senza recupero dei crediti pregressi, possa essere qualificata come finanziamento ai sensi dell’art. 2467 c.c., con la conseguente postergazione.
Il confine, però, è sottile. Non ogni credito commerciale non riscosso diventa automaticamente un finanziamento. In un’altra vicenda, relativa a un credito di oltre 2,7 milioni, la Cassazione ha confermato che chi invoca la postergazione deve provare i presupposti al momento in cui il presunto finanziamento è stato concesso; e le continue richieste di pagamento del socio fornitore sono state lette come indizio contrario alla volontà di sostenere finanziariamente la società.
Nei gruppi che arrivano a un accordo di ristrutturazione, questo è uno dei nodi più delicati: i fornitori terzi hanno interesse a far qualificare come postergati i crediti infragruppo, la controllante ha interesse contrario. Il piano deve prendere posizione in modo motivato, perché un creditore estraneo potrebbe contestarlo.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nei gruppi societari la qualificazione dei rapporti infragruppo va decisa prima di sedersi al tavolo con i creditori, non dopo.
“I prestiti fatti nel 2020, durante il Covid, sono postergati?”
No, se erogati nella finestra prevista dalla normativa emergenziale.
L’art. 8 del D.L. 23/2020 ha sospeso l’applicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. per i finanziamenti effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020. La Cassazione, con l’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025, ha applicato questa esenzione anche ai finanziamenti infragruppo in sede fallimentare.
È un dettaglio che in molti dimenticano, e che invece può spostare somme rilevanti. Nelle società che arrivano oggi a un accordo di ristrutturazione, capita spesso di trovare un “pacchetto” di finanziamenti soci erogati in più anni: quelli del periodo emergenziale seguono una regola diversa da quelli precedenti e successivi.
Le verifiche da fare sono tre:
- Data effettiva dell’erogazione (valuta del bonifico, non data della delibera o dell’accordo scritto);
- Eventuali rinnovi o proroghe successivi al 31 dicembre 2020, che possono sollevare dubbi sulla natura del credito;
- Nuove erogazioni “a rotazione” che hanno sostituito quelle del 2020.
Nel piano, questi crediti vanno distinti e motivati separatamente. Trattarli in blocco come postergati può penalizzare ingiustamente il socio; trattarli in blocco come chirografari può esporre il piano a contestazioni.
“Se il socio cede il suo credito a un terzo, il terzo è ancora postergato?”
Sì: la postergazione segue il credito, chiunque ne diventi titolare.
La giurisprudenza di legittimità considera il carattere postergato una qualità intrinseca del credito: nasce con il finanziamento e si trasmette con esso. L’ordinanza n. 21422/2022 della Cassazione lo ha affermato per il socio che cede la partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione. Ammettere il contrario significherebbe consentire di eludere la norma con una semplice cessione.
Le conseguenze pratiche nell’accordo di ristrutturazione sono importanti:
- Chi acquista crediti verso la società (ad esempio un fondo o un investitore che entra nell’operazione) deve fare una due diligence sull’origine: se il credito viene da un socio, il prezzo deve riflettere il rischio di postergazione.
- Il credito ceduto in garanzia a una banca resta postergato: la banca non ottiene più di quanto aveva il socio.
- Non vale il contrario: se il credito nasce da un terzo estraneo e poi viene acquistato dal socio, secondo l’opinione prevalente non diventa postergato per il solo fatto del passaggio.
Il quadro cambia se la società supera la crisi: per la stessa ordinanza n. 21422/2022, venuto meno lo squilibrio, il credito torna ordinariamente esigibile, anche se non tutti i debiti sociali sono stati ancora pagati.
“Il mio credito da socio conta per raggiungere il 60% delle adesioni?”
È una questione discussa: non c’è una regola scritta, e la risposta prudente è costruire la soglia senza fare affidamento sui crediti postergati.
Nel concordato preventivo il problema del voto dei postergati è stato affrontato dalla Cassazione (sent. n. 16348/2018), che ammette una classe autonoma purché il loro soddisfacimento resti successivo a quello integrale dei chirografari. Nell’accordo di ristrutturazione, invece, non si vota: si raccolgono adesioni individuali, e l’art. 57 CCII chiede che gli aderenti rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Una parte della dottrina osserva che, proprio perché l’accordo non è un concordato “di massa”, non valgono gli argomenti che nel concordato portano a escludere o isolare i postergati: il credito del socio sarebbe quindi computabile. Altri autori ritengono invece che un credito postergato, destinato a non essere pagato finché gli altri non sono soddisfatti, non esprima un interesse omogeneo a quello dei creditori ordinari e non debba “fare numero” per convincere il tribunale della bontà dell’operazione.
In attesa di un chiarimento giurisprudenziale specifico, il consiglio operativo è semplice:
- Calcolare la soglia del 60% in due scenari, con e senza i crediti dei soci qualificabili come postergati.
- Se la soglia regge solo contando i soci, l’accordo è vulnerabile: un creditore estraneo può contestare l’omologazione e la questione rischia di arrivare fino in Cassazione.
- Documentare nell’attestazione la qualificazione di ciascun credito dei soci, così che il tribunale abbia sotto gli occhi un quadro trasparente.
C’è anche un aspetto di credibilità verso le banche. Un accordo in cui la maggioranza è raggiunta grazie ai crediti di chi controlla la società appare meno solido agli occhi degli istituti chiamati ad aderire, e può rendere più difficile ottenere proprio le adesioni decisive. Viceversa, un socio che aderisce rinunciando o subordinando il proprio credito, e magari portando nuova finanza autorizzata, rafforza la percezione di serietà del piano.
Infine, attenzione all’accordo a efficacia estesa (art. 61 CCII): lì il tribunale verifica che i creditori di una stessa categoria abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei. Inserire i crediti postergati dei soci in una categoria con fornitori o banche esporrebbe l’accordo a una contestazione quasi certa.
Le paure finali
“Rischio di perdere tutto quello che ho prestato alla mia società?”
Il rischio esiste, ma “postergato” non vuol dire “cancellato”.
Partiamo dal limite reale. Se la società finisce in liquidazione giudiziale e l’attivo non basta a pagare integralmente prededucibili, privilegiati e chirografari, il credito postergato non riceve nulla. In molte liquidazioni questo è l’esito concreto, ed è inutile nasconderlo.
Ma ci sono tre elementi che ridimensionano la paura:
- Non tutti i finanziamenti sono postergati. Quelli erogati quando la società era in equilibrio, o nella finestra Covid, o in forme che non rientrano nell’art. 2467, restano chirografari. Una verifica puntuale può cambiare molto.
- La postergazione dipende anche dal presente. La Cassazione (ord. n. 15196/2024 e ord. n. 18680/2025) richiede che i presupposti esistano sia quando il prestito è stato erogato, sia quando se ne chiede il rimborso. Se l’accordo di ristrutturazione funziona e la società torna in equilibrio, il credito può tornare esigibile.
- La nuova finanza ha un rango diverso. I soldi immessi correttamente attraverso gli artt. 99 e 101 CCII sono prededucibili all’80%: in caso di insuccesso, vengono pagati prima dei creditori concorsuali.
Chi ha già prestato somme importanti ha interesse a che l’accordo riesca, perché è proprio il risanamento a rendere di nuovo esigibile il credito postergato.
“Il curatore può chiedermi indietro i soldi che la società mi ha restituito?”
Sì, se il rimborso è avvenuto nel periodo sospetto previsto dalla legge e il finanziamento era postergato.
L’art. 164, comma 2, CCII rende privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura, o nell’anno anteriore, richiamando i presupposti dell’art. 2467 c.c. In pratica, il socio che si è fatto restituire il prestito poco prima del crollo può essere chiamato a riversare la somma alla procedura.
Questo pesa molto nei percorsi di ristrutturazione, per due motivi. Primo: durante le trattative la tentazione di “rientrare” almeno in parte è forte, ed è proprio il comportamento che la norma sanziona. Secondo: se l’accordo omologato viene poi seguito da una liquidazione giudiziale, il curatore esaminerà con attenzione i movimenti verso i soci.
La rassicurazione fondata: i rimborsi previsti dal piano omologato e compatibili con la postergazione sono difesi dalla trasparenza e dal controllo del tribunale. Il limite reale: un rimborso “fuori piano” o contrario alla regola della postergazione è esposto all’azione del curatore, e l’esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi dell’accordo non copre automaticamente questa diversa ipotesi.
“Se sono un fornitore della società, il socio può passarmi davanti?”
Con i vecchi prestiti no; con la nuova finanza autorizzata, sì, per l’80%.
È la domanda speculare, e merita una risposta onesta. Il creditore ordinario ha una tutela forte: i finanziamenti postergati dei soci non possono essere soddisfatti prima di lui. Se il piano prevede il contrario, può opporsi all’omologazione entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
Se però il creditore è estraneo all’accordo, deve essere pagato integralmente nei 120 giorni previsti: in quel caso il problema del rango emerge solo se la società non riesce ad adempiere.
Il punto su cui il creditore deve essere preparato è la nuova finanza dei soci. Se è stata autorizzata dal tribunale o prevista nel piano omologato con continuità aziendale, in una successiva liquidazione giudiziale sarà prededucibile nei limiti dell’80%. È una scelta del legislatore: premiare chi rischia nuovi soldi per salvare l’impresa, perché il salvataggio conviene anche ai creditori.
Il creditore però non è inerme: può verificare l’attestazione, contestare la funzionalità del finanziamento, e in liquidazione giudiziale contestare la prededuzione nello stato passivo se il piano era fondato su dati falsi e il socio ne era consapevole.
“Quanto tempo ho davvero per decidere se finanziare?”
Meno di quanto si pensi: il momento giusto è prima di erogare, non dopo.
La prededuzione dei finanziamenti dei soci non si “chiede dopo”. Per la finanza interinale serve l’autorizzazione del tribunale prima dell’erogazione; per quella ponte serve che sia prevista dal piano e riconosciuta; per quella in esecuzione serve che sia espressamente contemplata nel piano omologato. Un bonifico fatto d’urgenza, senza questi passaggi, torna nella regola generale: e se la società è in crisi, la regola generale è la postergazione.
Il limite reale è quindi di metodo più che di calendario: ogni euro immesso fuori dalla procedura rischia di diventare un euro postergato. La rassicurazione fondata è che l’ordinamento prevede anche l’urgenza: l’art. 99 CCII consente al tribunale di autorizzare senza attestazione quando serve evitare un danno grave e irreparabile all’attività.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come funzionano le regole. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — Accordo omologato, poi liquidazione giudiziale: chi prende cosa
Situazione di partenza. Alfa S.r.l. ha debiti per 4.870.300 €. Nel marzo 2024 il socio di maggioranza ha prestato 312.600 € quando il patrimonio netto era già negativo. Nel 2026 la società deposita un accordo di ristrutturazione in continuità; il tribunale autorizza ex art. 99 CCII un finanziamento del socio di 485.000 €, che il piano prevede espressamente.
Sviluppo. L’accordo viene omologato, ma nel 2027 l’esecuzione si interrompe e si apre la liquidazione giudiziale. Attivo netto realizzato: 1.214.750 €.
- Spese di procedura e altre prededuzioni: 143.280 € → residuo 1.071.470 €
- Finanziamento autorizzato del socio, quota prededucibile 80% (485.000 × 0,8): 388.000 € → residuo 683.470 €
- Crediti privilegiati: 529.940 € → residuo 153.530 €
- Crediti chirografari: 3.846.110 € → riparto al 3,99% circa (153.530 / 3.846.110)
- Quota del 20% del nuovo finanziamento (97.000 €) e vecchio prestito del 2024 (312.600 €): postergati → 0 €
Esito. Il socio recupera 388.000 € su 797.600 € complessivamente prestati. Senza l’autorizzazione ex art. 99, anche i 485.000 € sarebbero stati esposti alla postergazione, e il socio non avrebbe recuperato nulla.
Variante. Se il socio avesse erogato gli stessi 485.000 € con un semplice bonifico durante le trattative, senza autorizzazione, i chirografari avrebbero ricevuto 541.530 € (153.530 + 388.000), pari al 14,08% circa. Questo mostra perché i creditori controllano con attenzione i presupposti della prededuzione.
Simulazione 2 — Vecchio socio, nuovo investitore e rimborso “sospetto”
Situazione di partenza. Beta S.r.l. deposita un accordo di ristrutturazione che prevede l’ingresso di un investitore esterno tramite aumento di capitale e un finanziamento in esecuzione di 620.450 €. Il socio storico eroga a sua volta, in esecuzione del piano, lo stesso importo.
Sviluppo del calcolo in caso di successiva liquidazione giudiziale.
| Finanziatore | Importo | Regola | Prededucibile | Postergato (tesi maggioritaria) |
|---|---|---|---|---|
| Investitore divenuto socio in esecuzione dell’accordo | 620.450 € | Art. 102, c. 2, CCII | 620.450 € | 0 € |
| Socio storico | 620.450 € | Art. 102, c. 1, CCII | 496.360 € | 124.090 € |
Elemento aggiuntivo. Nove mesi prima del deposito della domanda di liquidazione giudiziale, fuori da quanto previsto dal piano, Beta aveva rimborsato al socio storico 74.380 € di un vecchio prestito postergato.
Esito. Il rimborso cade nell’anno anteriore al deposito della domanda: il curatore può agire ex art. 164, comma 2, CCII per ottenere la restituzione dei 74.380 €. Il socio storico, dunque, non solo subisce il taglio del 20% sulla nuova finanza, ma rischia di dover riversare quanto incassato fuori piano.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“La società è ancora in crisi oggi, nel momento in cui chiedo indietro i soldi?”
Quasi tutti si concentrano sul passato: com’era il bilancio quando il socio ha prestato i soldi? È giusto, ma è solo metà del problema. La Cassazione ha chiarito, con le ordinanze n. 15196/2024 e n. 18680/2025, che per applicare la postergazione servono due accertamenti: la crisi al momento dell’erogazione (che qualifica il prestito come sostitutivo del capitale) e la persistenza della crisi al momento della restituzione.
Perché questo è cruciale nell’accordo di ristrutturazione? Perché l’accordo ha proprio lo scopo di far uscire la società dalla crisi. Se il piano funziona, arriverà un momento in cui l’equilibrio patrimoniale e finanziario è ristabilito. Da quel momento, secondo la giurisprudenza (ord. n. 21422/2022), il credito del socio torna esigibile, anche se non tutti i debiti sono stati pagati.
Da qui nascono tre domande operative che conviene porsi subito:
- Il piano indica quando e con quali indici si considererà superata la crisi? Senza un parametro, il momento del “ritorno all’esigibilità” diventerà terreno di lite.
- Il socio ha rinunciato o solo subordinato il credito? Una rinuncia è definitiva; una subordinazione convenzionale fino all’esecuzione dell’accordo lascia aperta la strada al rimborso futuro.
- Chi dovrà provare cosa? Nel giudizio promosso dal socio per la restituzione, l’onere di dimostrare che la società è ancora in squilibrio grava, secondo la giurisprudenza, sulla società che si oppone. Conviene conservare la documentazione contabile che dimostra l’andamento.
Chi ignora questa domanda rischia di rinunciare a un credito che il risanamento avrebbe potuto restituirgli, oppure, sul fronte opposto, di vedersi chiedere un rimborso prematuro.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti per il tema, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi affronta un accordo di ristrutturazione.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18680 Principio: la postergazione richiede la crisi della società sia quando il finanziamento viene erogato, sia quando se ne chiede il rimborso; la sua sussistenza è un fatto impeditivo che il giudice può rilevare d’ufficio. Rilevanza: nell’accordo di ristrutturazione, che mira a superare la crisi, il rango del credito del socio può mutare nel tempo.
2. Cass. civ., ord. n. 15196/2024 Principio: i presupposti dell’art. 2467 c.c. vanno verificati anche al momento della richiesta di restituzione, non solo a quello del prestito. Rilevanza: conferma il “doppio test” e rafforza l’importanza di monitorare gli indici durante l’esecuzione dell’accordo.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21422 Principio: il credito nasce postergato e resta tale anche se il socio esce dalla società o cede la partecipazione con il credito; superato lo squilibrio, torna esigibile anche se non tutti i debiti sociali sono stati pagati. Rilevanza: essenziale per valutare cessioni di crediti e uscite di soci collegate all’operazione di ristrutturazione.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 30 ottobre 2023, n. 30054 Principio: rientra nella nozione di finanziamento del socio anche il rilascio di garanzie reali o personali a favore della società. Rilevanza: le fideiussioni dei soci alle banche aderenti all’accordo generano crediti di regresso potenzialmente postergati.
5. Cass. civ., ord. n. 18487/2024 Principio: la qualificazione formale del prestito (mutuo, finanziamento) è irrilevante; conta la situazione di squilibrio misurata con gli indici di bilancio. Rilevanza: nel piano non basta l’etichetta contrattuale per sottrarre un credito del socio alla postergazione.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22410 Principio: forniture reiterate della controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti, possono configurare un finanziamento postergato. Rilevanza: decisiva per gli accordi di ristrutturazione di società appartenenti a gruppi.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2025, n. 583 Principio: i finanziamenti infragruppo sono postergati, salvo quelli erogati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, esentati dalla normativa emergenziale. Rilevanza: impone di separare i crediti dei soci per periodo di erogazione.
8. Cass. civ., ord. n. 22403/2025 Principio: la postergazione è disciplina propria delle società di capitali e non si estende al finanziamento di un ente pubblico a una fondazione da esso costituita. Rilevanza: segna il perimetro soggettivo della regola, utile quando tra i finanziatori compaiono enti non societari.
9. Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2024, n. 18526 Principio: la curatela può far valere la simulazione di una cessione di quote che dissimula un finanziamento soci postergabile. Rilevanza: mette in guardia contro operazioni formali costruite per ottenere un rango migliore.
10. Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348 Principio: nel concordato preventivo i creditori postergati possono essere collocati in una classe autonoma con diritto di voto, purché il loro soddisfacimento resti successivo a quello integrale dei chirografari. Rilevanza: offre il parametro con cui valutare, anche negli accordi, un trattamento dei soci che non tradisca la regola della postergazione.
11. Cass. civ., Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182 Principio: l’accordo di ristrutturazione dei debiti appartiene agli istituti del diritto concorsuale, per i controlli, la pubblicità e gli effetti protettivi che lo caratterizzano. Rilevanza: è il presupposto sistematico che rende applicabili agli accordi le regole su prededuzione e concorso.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26620/2025 Principio: data la natura concorsuale dell’accordo, i crediti sorti in sua funzione possono essere prededucibili nella successiva procedura; la disciplina speciale sui finanziamenti non si applica però retroattivamente. Rilevanza: conferma la tutela della nuova finanza e l’importanza di verificare la disciplina vigente al momento dell’erogazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando il tema è il credito dei soci in un accordo di ristrutturazione:
- Ricostruiamo la mappa dei finanziamenti soci, erogazione per erogazione, incrociando estratti conto, delibere, contratti e garanzie rilasciate alle banche.
- Calcoliamo gli indici di squilibrio alle date rilevanti, insieme ai commercialisti dello staff, per stabilire quali crediti sono postergati, quali chirografari e quali esenti per la normativa emergenziale.
- Verifichiamo i rapporti infragruppo: forniture non incassate, cash pooling, garanzie incrociate, per prevenire contestazioni dei creditori esterni.
- Redigiamo le clausole del piano e dell’accordo sul trattamento dei crediti dei soci: rinuncia, conversione, subordinazione convenzionale, parametri di uscita dalla crisi.
- Predisponiamo il ricorso ex art. 99 CCII per l’autorizzazione della finanza interinale o ponte dei soci, coordinandoci con l’attestatore sulla funzionalità e sul grave pregiudizio.
- Strutturiamo l’ingresso di nuovi investitori in esecuzione dell’accordo, valutando i presupposti per la prededuzione integrale dell’art. 102, comma 2, CCII.
- Esaminiamo i rimborsi già eseguiti ai soci per individuare quelli esposti all’art. 164, comma 2, CCII e ridurre il rischio di azioni del curatore.
- Assistiamo i creditori nella verifica del piano e nell’opposizione all’omologazione quando il trattamento dei soci lede la postergazione.
- Difendiamo il rango del credito nello stato passivo di una successiva liquidazione giudiziale, con domanda di ammissione e opposizione.
- Seguiamo le impugnazioni davanti alla Corte d’appello e fino alla Corte di Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il luogo in cui si costruisce l’accordo con i creditori e in cui, con l’art. 22 CCII, la finanza dei soci può ottenere un trattamento più favorevole di quello dell’art. 102. Conoscere dall’interno quel percorso consente di scegliere il momento e la cornice giusti per ogni euro immesso dai soci. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario completa il quadro, perché le banche sono quasi sempre gli aderenti decisivi per il raggiungimento delle soglie.
Continuità di strategia fino alla Cassazione. Il rango di un credito deciso in un piano può essere discusso in un’opposizione, poi in uno stato passivo, poi in appello e in Cassazione. Lo stesso difensore, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, segue la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza passaggi di consegne che disperdono argomenti e documenti.
Staff multidisciplinare. Sul credito dei soci avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: gli uni sulla qualificazione giuridica e sulla strategia processuale, gli altri sugli indici di bilancio e sulla ricostruzione contabile che quella qualificazione rende dimostrabile.
In sintesi
Dalle risposte emergono tre messaggi chiave. Primo: i vecchi finanziamenti dei soci erogati in periodo di crisi restano postergati anche nell’accordo di ristrutturazione, qualunque forma abbiano avuto, garanzie comprese. Secondo: la nuova finanza dei soci può essere prededucibile, ma solo all’80% e solo se passa dagli artt. 99 o 101 CCII; il 100% è riservato a chi diventa socio in esecuzione dell’accordo. Terzo: la postergazione dipende anche dal presente, e il successo del risanamento può restituire esigibilità ai crediti dei soci.
Questa è una materia che sta a metà tra diritto societario e diritto della crisi d’impresa, ed è esattamente il terreno in cui lo Studio Monardo opera: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per il dialogo con gli istituti di credito aderenti, ed è cassazionista per portare la difesa del rango del credito fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di erogare un altro euro alla società, o prima di aderire a un accordo che coinvolge i soci, scrivici: trovi tutti i recapiti per raggiungere lo studio al termine di questa guida.
