Un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione, quando entra in crisi, si pone quasi sempre la stessa domanda prima ancora di chiedersi come ristrutturare i debiti: se avvio un accordo di ristrutturazione, mi escludono dalle gare? È una paura comprensibile, perché per molte imprese di costruzioni, di servizi, di pulizie, di manutenzione o di forniture sanitarie le commesse pubbliche non sono una parte del fatturato: sono il fatturato. Perdere la possibilità di partecipare significa perdere la continuità aziendale, cioè proprio la cosa che l’accordo dovrebbe salvare.
La verità è che non esiste UNA risposta valida per tutti: l’effetto dell’accordo di ristrutturazione sulle gare dipende da chi sei e da dove ti trovi nel percorso. Un’impresa che sta ancora trattando con le banche in modo riservato è in una posizione giuridica diversa da quella che ha depositato una domanda “con riserva” in tribunale; chi ha già l’accordo omologato ha problemi diversi da chi partecipa come mandante di un raggruppamento; chi sta già eseguendo un contratto pubblico deve preoccuparsi di cose che chi partecipa per la prima volta nemmeno immagina.
Qualche esempio lampo. Un’impresa con accordo omologato può partecipare senza autorizzazioni, ma può essere esclusa se il suo debito fiscale ristrutturato non risulta “coperto” alla data di scadenza delle offerte. Un’impresa che ha depositato una domanda prenotativa rischia l’esclusione automatica se non ottiene per tempo l’autorizzazione del tribunale. Una mandante in crisi può salvare, o affossare, l’offerta dell’intero raggruppamento.
In questa guida trovi sei profili: (1) l’impresa in trattativa, prima di qualsiasi deposito; (2) l’impresa che ha depositato una domanda con riserva o un pre-accordo con misure protettive; (3) l’impresa con domanda di omologazione depositata; (4) l’impresa con accordo omologato in esecuzione; (5) l’impresa che partecipa in raggruppamento, consorzio, avvalimento o subappalto; (6) l’impresa già aggiudicataria con contratto in corso.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra crisi d’impresa e contratti pubblici? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno le trattative con i creditori che precedono o accompagnano un accordo; è avvocato cassazionista, abilitazione che consente il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, compreso il Consiglio di Stato, dove si decidono in ultima istanza le liti sulle esclusioni dalle gare; e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando la partecipazione a una gara dipende dalla regolarità fiscale e contributiva e dalla tenuta della manovra con le banche.
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Le regole che valgono per tutti: da dove partire
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa comune. Tutte le sezioni successive rinviano a questi punti.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione
Il Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) stabilisce all’art. 10 che le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 sono tassative: integrano di diritto i bandi e le lettere di invito, e le clausole che introducono cause ulteriori sono nulle. Questo significa che una stazione appaltante non può inventarsi un’esclusione per il solo fatto che un concorrente si trovi in una situazione di difficoltà non espressamente prevista dalla legge.
Il Consiglio di Stato ha precisato, con la sentenza n. 9313 del 2025, che la tassatività riguarda i requisiti di ordine generale e non impedisce alla stazione appaltante di modulare i requisiti speciali (tecnici ed economico-finanziari) in funzione della singola commessa. È un dettaglio che conta: l’accordo di ristrutturazione non ti esclude “per legge”, ma può incidere sul fatturato, sulle referenze bancarie o sulle garanzie richieste dal bando.
La causa di esclusione legata alla crisi: art. 94, comma 5, lett. d)
La norma di riferimento è l’art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. 36/2023. È escluso l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure. La stessa norma fa salvo quanto previsto dall’art. 95 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019), dall’art. 186-bis della vecchia legge fallimentare per i procedimenti ancora regolati da essa e dall’art. 124 del Codice dei contratti. E aggiunge che l’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 95, commi 3 e 4, CCII.
Nota bene cosa non c’è nell’elenco: l’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’accordo di ristrutturazione non è, di per sé, una causa di esclusione dalle gare. Lo aveva già affermato il Consiglio di Stato sotto il vecchio Codice (sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393), rilevando che accordo e concordato sono istituti distinti e che l’elenco delle esclusioni non può essere esteso per analogia.
L’art. 95 CCII: l’autorizzazione del tribunale
L’art. 95 CCII, collocato nella disciplina del concordato preventivo, detta disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni. Il comma 3 stabilisce che, successivamente al deposito della domanda di accesso di cui all’art. 40 CCII, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo l’apertura, dal giudice delegato. L’autorizzazione presuppone la relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempiere il contratto. Il comma 4 consente la partecipazione in raggruppamento, a condizione che l’impresa non sia mandataria e che nessun’altra impresa del raggruppamento sia sottoposta a una procedura concorsuale.
Il punto delicato è che l’art. 40 CCII disciplina la domanda di accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi, accordi compresi. Da qui nasce la zona grigia che vedremo nei profili 2 e 3: quando serve davvero l’autorizzazione per un’impresa che punta a un accordo e non a un concordato?
La ratio: non lo stato di crisi, ma l’affidabilità sul singolo contratto
Il Consiglio di Stato (sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418) ha ricostruito l’evoluzione di questa causa di esclusione: dall’antica incompatibilità assoluta tra procedure concorsuali e gare pubbliche si è passati a un sistema che non mira a espellere dal mercato l’impresa in crisi, ma a evitare che partecipino soggetti che, secondo un giudizio prognostico qualificato, non sono in grado di eseguire correttamente quel contratto. Il baricentro si è spostato dalla condizione soggettiva dell’imprenditore alla capacità di adempiere la specifica commessa. La stessa sentenza richiama la direttiva UE 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva e ricorda che il diritto europeo lascia agli Stati membri la scelta se e come escludere gli operatori in crisi (Corte di giustizia UE, 28 marzo 2019, C-101/18, e 30 gennaio 2020, C-395/18).
Le regole fiscali e contributive
Qui l’accordo di ristrutturazione incide eccome, anche se in modo indiretto. L’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023 prevede l’esclusione automatica per violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi. Per le imposte, secondo l’Allegato II.10, la gravità scatta quando l’omesso pagamento supera la soglia dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, attualmente 5.000 euro; per i contributi si guarda alla regolarità del DURC. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 depositata il 28 luglio 2025, ha ritenuto non irragionevole questo automatismo con soglia fissa.
L’esclusione però non opera se l’operatore ha pagato o si è impegnato in modo vincolante a pagare, oppure se il debito è estinto, purché ciò sia perfezionato prima della scadenza del termine per presentare l’offerta. L’art. 95, comma 2, prevede invece l’esclusione discrezionale per violazioni gravi non definitivamente accertate, che l’Allegato II.10 individua quando l’importo è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro.
È qui che la transazione fiscale e previdenziale dell’accordo (art. 63 CCII) diventa decisiva: un debito tributario incluso in un accordo omologato e regolarmente pagato secondo il piano è un debito “coperto”; lo stesso debito, se la transazione salta o non è ancora efficace, può trasformarsi nella causa di esclusione più insidiosa.
Requisiti speciali, garanzie e verifica continua
Accanto ai requisiti generali, ogni bando fissa requisiti speciali: idoneità professionale, capacità economico-finanziaria (per esempio un fatturato minimo o specifico nel settore) e capacità tecnico-professionale (servizi analoghi, attestazioni SOA per i lavori). L’accordo di ristrutturazione non li cancella, ma la crisi che lo ha reso necessario spesso li erode: un triennio di ricavi in calo può portare il fatturato sotto la soglia richiesta, e una svalutazione di crediti o di magazzino può rendere più fragili gli indici di bilancio che alcuni bandi considerano.
C’è poi il tema delle garanzie. La garanzia provvisoria (art. 106 del d.lgs. 36/2023) e quella definitiva (art. 117) sono rilasciate da banche, assicurazioni o intermediari autorizzati, che valutano il rischio del cliente. Un’impresa con accordo in corso deve prevedere questo passaggio: senza garanzia l’offerta è incompleta e il contratto non si stipula.
Infine, un principio che attraversa tutti i profili: i requisiti devono essere posseduti per tutta la durata della procedura e dell’esecuzione, non solo alla data dell’offerta. La stazione appaltante verifica al momento dell’aggiudicazione, ma un requisito perso dopo può comunque incidere sulla stipula e sull’esecuzione. Per un’impresa in ristrutturazione, questo significa che la situazione va monitorata mese per mese, perché il profilo può cambiare durante la gara.
I tre tipi di accordo
Per completezza: il CCII conosce l’accordo ordinario (art. 57, adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti), l’accordo agevolato (art. 60, soglia ridotta al 30% se il debitore non chiede moratoria ai non aderenti né misure protettive) e l’accordo a efficacia estesa (art. 61, che vincola i non aderenti della stessa categoria quando aderisce almeno il 75% dei crediti della categoria). Ai fini delle gare la differenza tra i tre non cambia la regola di fondo, ma cambia i tempi, la pubblicità e l’eventuale ricorso alle misure protettive, che invece incidono sui profili.
Profilo 1 — Stai trattando con banche e fornitori, ma in tribunale non hai depositato nulla
La tua situazione
Sei l’amministratore di un’impresa che lavora con enti pubblici. Hai tensioni di cassa, qualche rata di mutuo scaduta, forse un avviso bonario non pagato. Hai incaricato un advisor, stai parlando con le banche per consolidare il debito, forse hai chiesto la nomina di un esperto nella composizione negoziata della crisi. Nel frattempo escono bandi interessanti e ti chiedi se puoi rispondere senza problemi.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che gioca a tuo favore: finché non depositi una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, nessuna delle ipotesi dell’art. 94, comma 5, lett. d), ti riguarda. Non sei in liquidazione giudiziale, non sei in concordato, non c’è alcun “procedimento per l’accesso” in corso. Le trattative stragiudiziali non compaiono tra le cause di esclusione e, per il principio di tassatività dell’art. 10, nessun bando può aggiungerle.
Anche la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII) non è elencata tra le cause di esclusione: è un percorso volontario e riservato, con un esperto indipendente che agevola le trattative. Se chiedi misure protettive nella composizione negoziata (art. 18 CCII), l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese; resta comunque fuori dal perimetro dell’art. 94, comma 5, lett. d), che si riferisce a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato.
Attenzione però: le regole ti proteggono meno di quanto speri su un altro fronte. Il tuo punto debole non è la crisi in sé, ma i suoi sintomi: debiti fiscali e contributivi scaduti, DURC irregolare, fatturato in calo sotto le soglie richieste dal bando, difficoltà a ottenere la garanzia provvisoria.
I numeri
Supponiamo un debito IVA di 7.318 euro definitivamente accertato e non pagato. Supera la soglia di 5.000 euro: alla verifica dei requisiti, se al termine per le offerte non c’è né pagamento né impegno vincolante (per esempio una rateazione concessa), scatta l’esclusione automatica. Se invece hai un avviso di accertamento impugnato per 41.250 euro e partecipi a una gara da 386.900 euro, il 10% del valore è 38.690 euro: l’importo supera sia i 35.000 euro sia il 10%, quindi la stazione appaltante può valutare di escluderti ai sensi dell’art. 95, comma 2, motivando.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la dichiarazione incompleta. Nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative devi riferire fatti rilevanti per l’affidabilità. Tacere contenziosi tributari rilevanti o rateazioni decadute può essere valutato come informazione fuorviante e aprire la strada all’art. 98 (grave illecito professionale). Il secondo rischio è temporale: se durante la gara depositi una domanda di accesso, cambi profilo e le regole cambiano con te.
Un approfondimento: le dichiarazioni nel DGUE e il fascicolo virtuale
Nel sistema digitale degli appalti la stazione appaltante verifica i requisiti attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico, alimentato dalle banche dati pubbliche: casellario, registro delle imprese, Agenzia delle entrate, enti previdenziali. Questo significa che le informazioni sulla tua impresa arrivano alla stazione appaltante anche se tu non le dichiari. Un’istanza di misure protettive pubblicata, un carico fiscale definitivo, un DURC irregolare emergono in automatico.
Per chi è nella tua posizione la conseguenza pratica è semplice: non ha senso sperare che una difficoltà “passi inosservata”. Conviene invece anticipare la verifica, presentando nella documentazione di gara un quadro completo e ordinato, con i documenti che dimostrano pagamenti, rateazioni e contenziosi. Una dichiarazione accurata non ti mette in cattiva luce: dimostra controllo della situazione ed evita che un dato isolato, letto senza contesto, venga interpretato come un’omissione. Ricorda anche che il soccorso istruttorio può integrare documenti mancanti, ma non può sanare l’assenza sostanziale di un requisito alla data utile.
Le mosse giuste
- Fai una fotografia dei requisiti prima di ogni gara: estratti di ruolo, posizione presso l’Agenzia delle entrate, DURC, contenziosi pendenti.
- Regolarizza o rateizza i debiti fiscali definitivi sopra 5.000 euro prima della scadenza delle offerte, conservando la prova della data.
- Pianifica il calendario del deposito: se sai che dovrai depositare una domanda in tribunale, valuta quali gare sono in fase di aggiudicazione e quali no.
- Verifica i requisiti speciali: fatturato specifico, referenze bancarie, capacità di ottenere garanzie.
- Dichiara in modo completo e documentato tutto ciò che può incidere sull’affidabilità.
Giurisprudenza dedicata
Il principio di tassatività è la tua prima tutela: il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 5393/2023) ha escluso che situazioni diverse da quelle tipizzate possano essere assimilate per analogia alle procedure concorsuali. Sul versante fiscale, invece, la Corte costituzionale (n. 138/2025) ha confermato che per i debiti definitivi sopra soglia non c’è margine di valutazione.
Profilo 2 — Hai depositato una domanda con riserva o un pre-accordo con misure protettive
La tua situazione
Hai fatto il passo più delicato: sei andato in tribunale. Forse hai depositato una domanda “prenotativa” ai sensi dell’art. 44 CCII, chiedendo un termine per presentare la domanda di omologazione dell’accordo; forse hai depositato un pre-accordo ai sensi dell’art. 54, comma 3, CCII, con l’attestazione che le trattative sono in corso con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, per ottenere misure protettive. Intanto c’è una gara con termine tra tre settimane.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la domanda da porsi non è “sono escluso?” ma “si può sostenere che nei miei confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a un concordato?“. La domanda con riserva dell’art. 44 CCII, dopo il correttivo d.lgs. 136/2024, è sganciata dal solo concordato: può essere finalizzata al concordato, all’accordo di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e il nuovo comma 1-quater consente persino di cambiare strumento in corsa. Questa flessibilità è preziosa per risanare l’impresa, ma crea incertezza per la stazione appaltante: la tua domanda di oggi potrebbe diventare un concordato domani.
La regola più importante per te è questa: se hai depositato una domanda ai sensi dell’art. 40 CCII, l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 95, comma 3, CCII deve intervenire entro la data dell’aggiudicazione, altrimenti rischi l’esclusione. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (27 maggio 2021, n. 9), sotto la legge fallimentare, ha affermato che la domanda di concordato in bianco non determina l’esclusione automatica, ma che l’autorizzazione giudiziale deve arrivare entro l’aggiudicazione. Il nuovo art. 94, comma 5, lett. d), ha recepito proprio questo termine.
C’è chi sostiene, con buoni argomenti testuali, che se la domanda è chiaramente finalizzata a un accordo di ristrutturazione l’art. 94 non si applichi affatto, perché l’accordo non è menzionato. È una tesi difendibile, anche alla luce della sentenza n. 5393/2023. Ma difendibile non significa sicura, e una gara persa non si recupera con una sentenza favorevole due anni dopo. L’approccio prudente è chiedere comunque l’autorizzazione, con la relazione del professionista indipendente, quando la gara ha valore strategico.
Le misure protettive (art. 54 CCII) non ti escludono di per sé e anzi ti tutelano dalle azioni esecutive dei creditori; ma rendono pubblica la tua situazione e spingono le stazioni appaltanti a verificare con più attenzione.
I numeri
Termine offerte: 21 marzo. Domanda con riserva depositata il 3 marzo, con termine di 60 giorni per l’omologazione (il massimo previsto dall’art. 44, comma 1, lett. a). Aggiudicazione prevista per il 9 giugno. L’istanza di autorizzazione al tribunale va depositata subito, idealmente prima del 21 marzo e comunque in tempo utile per un provvedimento anteriore al 9 giugno. Se l’aggiudicazione viene anticipata al 26 maggio e il tribunale non si è ancora pronunciato, sei esposto.
I rischi specifici
Il rischio principale è la corsa contro il tempo tra il calendario del tribunale e quello della stazione appaltante. Il secondo è la dichiarazione: il Consiglio di Stato (sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715) ha esaminato un caso in cui si contestava a un’impresa una falsa dichiarazione proprio sullo stato della procedura concorsuale; ha chiarito che l’autorizzazione rileva entro l’aggiudicazione e non va retrodatata alla domanda di partecipazione, ma il contenzioso dimostra quanto la trasparenza sia essenziale. Il terzo rischio è la conversione: se la trattativa per l’accordo fallisce e ripieghi sul concordato, entri pienamente nella lett. d).
Cosa scrivere nell’istanza di autorizzazione
L’istanza al tribunale non è un modulo. Per essere efficace deve spiegare al giudice perché partecipare a quella gara è coerente con il risanamento e perché l’impresa è in grado di eseguire quel contratto. Gli elementi che non dovrebbero mai mancare sono: l’indicazione precisa della procedura (stazione appaltante, oggetto, valore, durata, termine per le offerte e data prevista di aggiudicazione); la finalità della domanda già depositata e lo stato delle trattative con i creditori; la relazione del professionista indipendente che attesti la conformità al piano, ove già predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento; una proiezione dei flussi di cassa della commessa, con costi di manodopera, materiali e tempi di incasso; l’indicazione delle garanzie necessarie e di come saranno ottenute.
È utile anche segnalare al tribunale l’urgenza, allegando il bando e il cronoprogramma, perché il provvedimento deve arrivare entro l’aggiudicazione. Se l’impresa partecipa a più gare nello stesso periodo, un’istanza che le inquadri tutte in una strategia coerente è più convincente di tante istanze scollegate, e consente al giudice di valutare l’impatto complessivo sulle risorse dell’impresa.
Le mosse giuste
- Deposita l’istanza di autorizzazione ex art. 95, comma 3, CCII contestualmente o subito dopo la domanda, allegando la relazione del professionista indipendente sulla ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- Dichiara nella documentazione di gara lo stato della procedura, indicando espressamente la finalità di accordo e l’istanza di autorizzazione pendente.
- Monitora il cronoprogramma della gara e informa il tribunale delle scadenze, chiedendo trattazione sollecita.
- Valuta il raggruppamento come paracadute, nei limiti dell’art. 95, comma 4, CCII (mai come mandataria).
- Coordina trattative e gare nello stesso team: la strategia con i creditori e quella con le stazioni appaltanti devono parlarsi.
Qui entra in gioco la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista: la stessa regia che conduce le trattative con i creditori imposta l’istanza al tribunale e, se serve, difende l’impresa fino al Consiglio di Stato.
Giurisprudenza dedicata
Adunanza Plenaria n. 9/2021 (autorizzazione entro l’aggiudicazione); Consiglio di Stato, sez. V, n. 8715/2023 (momento rilevante dell’autorizzazione e passaggio dalla riserva all’accordo); Consiglio di Stato, sez. V, n. 3418/2025 (autorizzazione giudiziale come punto di equilibrio tra certezza della stazione appaltante e risanamento).
Profilo 3 — Hai depositato la domanda di omologazione dell’accordo e aspetti la sentenza
La tua situazione
Hai chiuso le trattative. Hai raccolto le adesioni necessarie (il 60% per l’accordo ordinario, il 30% per quello agevolato, il 75% di categoria per quello a efficacia estesa), hai l’attestazione del professionista indipendente, hai depositato il ricorso per l’omologazione e l’accordo è stato pubblicato nel registro delle imprese. Ora aspetti l’udienza e la sentenza, e intanto devi decidere se partecipare a due gare già bandite.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’impresa che ha depositato la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione non rientra testualmente in nessuna delle ipotesi dell’art. 94, comma 5, lett. d). Non sei in concordato e il procedimento in corso è finalizzato all’omologazione di un accordo, non all’accesso a un concordato o a una liquidazione. È esattamente la fattispecie decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5393/2023: un’impresa con ricorso per l’omologazione di un accordo non può essere esclusa, perché accordo e concordato sono istituti diversi e le cause di esclusione non si estendono per analogia. Nella stessa pronuncia si è escluso che l’esclusione potesse derivare dalla mancata presentazione della relazione del professionista prevista per il concordato.
Il Codice vigente conferma la tassatività all’art. 10 e non ha inserito l’accordo nell’elenco. Resta aperta la questione se l’art. 95, comma 3, CCII, che parla genericamente di “domanda di cui all’articolo 40”, imponga l’autorizzazione anche a te. Il dato sistematico (la norma è collocata nel capo del concordato) e la mancata menzione dell’accordo nell’art. 94 depongono per il no. La sentenza n. 8715/2023 ha dato rilievo al fatto che l’impresa, depositando l’accordo, fosse uscita dalla fase di concordato con riserva e non avesse più bisogno dell’autorizzazione del giudice delegato prevista dalla legge fallimentare. Ma, di nuovo, per una gara decisiva la prudenza suggerisce di valutare caso per caso se chiedere comunque un provvedimento del tribunale.
I numeri
Accordo ordinario con crediti complessivi per 3.847.200 euro; adesioni per 2.415.900 euro, pari al 62,8%: soglia del 60% superata. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti) o dalla scadenza (per quelli non ancora scaduti). Tra gli estranei c’è l’erario per 94.360 euro, oggetto di proposta di transazione fiscale non ancora accettata. Finché la transazione non è efficace, quel debito, se definitivamente accertato, è sopra soglia: la tua partecipazione alla gara dipende dal fatto di poter documentare, al termine per le offerte, un pagamento o un impegno vincolante.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il “buco” fiscale e contributivo tra deposito e omologazione. La domanda di omologazione non sana da sola la posizione verso l’erario e gli enti previdenziali; il cram down fiscale (art. 63, comma 2-bis, CCII) consente al tribunale di omologare anche senza adesione degli enti, ma solo con la sentenza e alle condizioni di legge. Il secondo rischio è il rigetto: in caso di mancata omologazione, su ricorso di un legittimato, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale, e a quel punto l’esclusione diventa automatica. Il terzo rischio è l’opposizione di un creditore che allunga i tempi oltre il calendario della gara.
Opposizioni, udienza e tempi reali dell’omologazione
Il giudizio di omologazione si svolge nelle forme del procedimento unitario del CCII: dopo il deposito e la pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione; il tribunale fissa l’udienza, assume se necessario mezzi istruttori e decide con sentenza. La sentenza di omologazione produce effetti dalla pubblicazione e, verso i terzi, dall’iscrizione nel registro delle imprese; contro di essa è ammesso reclamo alla Corte d’appello.
Perché questo interessa le tue gare? Perché ogni passaggio allunga i tempi in cui resti nel profilo 3, con una posizione difendibile ma non ancora stabilizzata. Un creditore estraneo che si oppone può spostare la decisione di settimane o mesi, e un eventuale reclamo prolunga l’incertezza. Nella pianificazione delle gare conviene quindi ragionare su uno scenario prudente e non su quello ottimistico: considera come probabile che la sentenza arrivi dopo l’aggiudicazione delle gare già bandite e costruisci la difesa in gara sulla tassatività, non sull’omologa imminente.
Le mosse giuste
- Separa il problema fiscale da quello concorsuale: individua ogni debito tributario o contributivo definitivo e verifica se alla data delle offerte è coperto da pagamento, rateazione o impegno vincolante.
- Dichiara in gara la pendenza del giudizio di omologazione, qualificandolo correttamente come accordo e non come concordato.
- Prepara una memoria difensiva preventiva con la giurisprudenza sulla tassatività, da usare se la stazione appaltante chiede chiarimenti.
- Chiedi, se utile, misure cautelari al tribunale della crisi: la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, sez. VII, 10 settembre 2024) ha esaminato istanze cautelari volte ad accertare verso l’INPS le condizioni per il rilascio del DURC nell’ambito di un accordo con transazione previdenziale.
- Non sottovalutare i requisiti speciali: l’attestazione del piano può aiutarti a spiegare perché un fatturato in calo non compromette l’esecuzione.
Giurisprudenza dedicata
Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393 (l’accordo non è causa di esclusione); Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715 (il deposito dell’accordo fa uscire dalla fase di concordato con riserva ai fini autorizzativi); Tribunale di Napoli, sez. VII, 10 settembre 2024 (tutela cautelare sul DURC in accordo con transazione previdenziale).
Profilo 4 — Hai l’accordo omologato e lo stai eseguendo
La tua situazione
Hai superato la fase più dura. Il tribunale ha omologato l’accordo con sentenza, iscritta nel registro delle imprese; le banche aderenti hanno riscadenzato i finanziamenti, i fornitori strategici hanno accettato uno stralcio, magari l’Agenzia delle entrate ha aderito alla transazione fiscale o il tribunale l’ha superata con il cram down. Ora vuoi tornare a crescere, e per te crescere significa vincere gare.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la risposta principale è rassicurante: con l’accordo omologato non sei in nessuna delle situazioni dell’art. 94, comma 5, lett. d), e non hai bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale per partecipare. L’omologazione non ti trasforma in un’impresa “in procedura”: l’accordo è uno strumento di regolazione della crisi che, una volta omologato, vive come un insieme di obbligazioni da adempiere, senza commissario che gestisca l’impresa e senza spossessamento.
La tua situazione ha però una particolarità che cambia tutto: da questo momento la tua affidabilità in gara coincide con la puntualità nell’esecuzione dell’accordo. Se paghi regolarmente le rate della transazione fiscale, il debito tributario ristrutturato è coperto da un impegno vincolante omologato. Se invece non esegui integralmente i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti previdenziali entro 60 giorni dalle scadenze, l’art. 63, comma 3, CCII prevede la risoluzione di diritto della transazione: il debito originario torna esigibile e, se definitivo e sopra soglia, diventa una causa di esclusione automatica.
I numeri
Transazione fiscale omologata: debito originario 612.480 euro, ridotto a 367.490 euro pagabili in 84 rate mensili da 4.374,88 euro. Salti la rata di aprile e quella di maggio; il 65° giorno dalla prima scadenza non pagata la transazione è risolta. Il debito torna a 612.480 euro, ben oltre i 5.000 euro. Se il termine per le offerte di una gara cade dopo quel momento e non hai regolarizzato, la stazione appaltante deve escluderti, senza margini di valutazione, come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 138/2025.
I rischi specifici
Il rischio principale è l’inadempimento dell’accordo, anche parziale, che fa rivivere i debiti originari e può portare alla risoluzione e alla liquidazione giudiziale. C’è poi il rischio reputazionale sui requisiti speciali: le stazioni appaltanti possono chiedere referenze bancarie o solidità economica, e un bilancio con perdite pregresse va spiegato con i numeri del piano. Infine, le garanzie: compagnie assicurative e banche possono essere restie a rilasciare fideiussioni provvisorie e definitive a un’impresa con accordo in corso, e senza garanzia non si partecipa.
Modifiche del piano e sopravvenienze
Un accordo pluriennale difficilmente si esegue esattamente come era stato scritto. Una commessa persa, un aumento dei costi, un ritardo nei pagamenti di un committente possono rendere necessario rivedere i flussi. Il CCII prevede che, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, sia rinnovata l’attestazione del professionista indipendente; dopo l’omologazione, se il piano diventa inattuabile, occorre intervenire per modificarlo con le cautele previste, rinnovando l’attestazione e informando i creditori, che possono reagire.
Per le gare questo ha un effetto preciso: finché l’accordo è in esecuzione regolare, sei nel profilo 4; se l’accordo entra in crisi e non viene gestito, rischi di scivolare verso la risoluzione degli impegni con i creditori e, nei casi più gravi, verso la liquidazione giudiziale. Aggiudicarti nuove commesse può essere proprio la leva per rendere di nuovo sostenibile il piano, ma solo se ogni nuova gara è valutata anche in termini di assorbimento di cassa, garanzie e capacità produttiva. Una commessa vinta che l’impresa non riesce a finanziare peggiora la crisi invece di risolverla.
Le mosse giuste
- Costruisci uno scadenzario unico che metta insieme rate dell’accordo, rate della transazione fiscale e previdenziale e termini delle gare.
- Conserva la documentazione dell’accordo omologato (sentenza, attestazione, piano dei pagamenti, quietanze) pronta per il soccorso istruttorio.
- Chiedi la certificazione dei carichi pendenti e il DURC a ogni gara, non una volta l’anno.
- Negozia in anticipo le linee di garanzia con gli istituti aderenti, sfruttando il rapporto costruito nell’accordo.
- Se prevedi difficoltà nei pagamenti, intervieni prima: una modifica sostanziale del piano va gestita secondo le regole del CCII, non subita.
Giurisprudenza dedicata
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5393/2023, riferita proprio all’omologazione dell’accordo come fatto non escludente; Corte costituzionale n. 138/2025 sull’automatismo fiscale; Corte d’Appello di Roma, sez. I civ., 10 aprile 2025, sui tempi entro cui chiedere il cram down fiscale e previdenziale in un accordo con transazione non accettata, profilo che incide sul momento in cui il debito tributario risulta davvero “coperto”.
Profilo 5 — Partecipi in raggruppamento, consorzio, avvalimento o subappalto
La tua situazione
Non partecipi da solo. Sei la mandante di un raggruppamento temporaneo guidato da un’impresa più grande, oppure la consorziata esecutrice di un consorzio stabile, oppure presti requisiti come impresa ausiliaria, oppure sei il subappaltatore indicato in offerta. E sei tu, non il capofila, ad avere avviato un accordo di ristrutturazione. Oppure sei il capofila e scopri che è la tua mandante ad averlo avviato.
Cosa cambia per te
Qui la crisi di uno diventa un problema di tutti. I requisiti generali dell’art. 94 devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento, dall’impresa ausiliaria e dai subappaltatori. Se sei in trattativa, con domanda di omologazione pendente o con accordo omologato, valgono per te le stesse conclusioni dei profili 1, 3 e 4. Se invece hai depositato una domanda che può ricadere nell’area del concordato (profilo 2), valgono anche le condizioni dell’art. 95, comma 4, CCII: puoi partecipare in raggruppamento solo se non sei la mandataria e se nessun’altra impresa del raggruppamento è sottoposta a una procedura concorsuale.
La buona notizia è che il nuovo Codice ha reso il raggruppamento meno fragile. L’art. 97 del d.lgs. 36/2023 consente al raggruppamento, se un componente perde un requisito, di dimostrare di averlo estromesso o sostituito con un altro soggetto munito dei requisiti, purché l’offerta non subisca modifiche sostanziali. È un superamento dell’impostazione più rigida delle Adunanze Plenarie del 2021: la n. 9 aveva ammesso la sostituzione della mandante che aveva depositato una domanda di concordato in bianco senza autorizzazione, ma solo per estromissione e senza ingresso di soggetti esterni; la n. 10 aveva confermato che le modifiche soggettive potevano essere solo “interne”. L’Adunanza Plenaria n. 2 del 25 gennaio 2022 aveva poi esteso la possibilità di modifica anche alla fase di gara per la perdita dei requisiti generali.
I numeri
Raggruppamento verticale per un appalto di 2.136.700 euro: mandataria esegue la prestazione principale per 1.581.158 euro (74%), mandante esegue la secondaria per 555.542 euro (26%). La mandante deposita domanda con riserva e non ottiene l’autorizzazione prima dell’aggiudicazione. Con l’art. 97 il raggruppamento può estromettere la mandante solo se la mandataria possiede da sola i requisiti per la prestazione secondaria, oppure sostituirla con un’impresa qualificata per quella quota, senza cambiare prezzo e contenuto tecnico dell’offerta.
I rischi specifici
Il rischio principale, se sei la capofila, è scoprire la crisi della partner troppo tardi, quando la stazione appaltante l’ha già accertata. La sostituzione presuppone che il raggruppamento si attivi. Se invece sei tu la partner in crisi, rischi di essere estromessa da una commessa che avevi costruito, e di subire le richieste risarcitorie dei partner. Per l’ausiliaria il rischio è analogo: il concorrente deve sostituirla, e l’art. 104 disciplina questa ipotesi. Per il subappaltatore, la carenza dei requisiti comporta la sua sostituzione, ma può rallentare l’esecuzione.
Consorzi stabili, consorziate esecutrici e affitto di ramo d’azienda
Nei consorzi stabili la situazione ha una particolarità: il consorzio partecipa in nome proprio, ma spesso indica consorziate esecutrici e può qualificarsi anche grazie ai requisiti delle consorziate. Se una consorziata esecutrice avvia un accordo di ristrutturazione, le regole dei profili 1-4 si applicano alla sua posizione; se entra in una fase che richiede autorizzazione e questa non arriva, il consorzio deve valutare la sostituzione della consorziata, nei limiti consentiti dal Codice.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3418/2025, ha esaminato un’ipotesi vicina: un consorzio stabile che disponeva di requisiti in forza di un affitto di ramo d’azienda da una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale. La conclusione è stata che l’esclusione non si trasmette automaticamente all’affittuario, perché il contratto di affitto prosegue salvo recesso del curatore e l’affittante in liquidazione è, rispetto all’affittuario, un creditore del canone. Per le imprese in ristrutturazione che hanno concesso o preso in affitto rami d’azienda è un’indicazione importante: la valutazione va fatta sul rapporto concreto e sulla sua stabilità, non sull’etichetta della procedura che colpisce una delle parti.
Le mosse giuste
- Se sei capofila, inserisci nell’accordo di raggruppamento obblighi di informazione tempestiva su qualsiasi deposito in tribunale o misura protettiva.
- Se sei la partner in crisi, informa subito la capofila e valutate insieme se chiedere l’autorizzazione o preparare l’estromissione.
- Mappa le quote di esecuzione e i requisiti di ciascuno, per sapere in anticipo se l’estromissione è possibile senza sostituti.
- Individua un sostituto potenziale con requisiti coerenti prima della verifica dei requisiti.
- Per l’avvalimento, verifica lo stato dell’ausiliaria a ogni gara, non solo al momento del contratto di avvalimento.
Giurisprudenza dedicata
Adunanza Plenaria 27 maggio 2021, n. 9, e n. 10 (sostituzione della mandante in crisi e limiti delle modifiche soggettive); Adunanza Plenaria 25 gennaio 2022, n. 2 (modifica del raggruppamento anche in fase di gara). Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 3418/2025, in un caso di consorzio stabile che utilizzava requisiti tramite affitto di ramo d’azienda da una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale, ha escluso il “contagio” dell’esclusione, valorizzando la prosecuzione del contratto di affitto e l’assenza di rischio per l’esecuzione.
Profilo 6 — Hai già un contratto pubblico in corso di esecuzione
La tua situazione
Hai vinto la gara mesi o anni fa. Stai eseguendo un appalto di lavori, un servizio pluriennale o una fornitura. La crisi arriva durante l’esecuzione e decidi di avviare un accordo di ristrutturazione. Ti chiedi se l’amministrazione può risolvere il contratto, trattenere i pagamenti o escutere la cauzione.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il problema non è più la partecipazione, ma la sorte del contratto già stipulato. L’art. 124 del d.lgs. 36/2023 disciplina le conseguenze in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore, prevedendo l’interpello dei concorrenti in graduatoria “se tecnicamente ed economicamente possibile” e facendo salva la disciplina speciale del concordato (art. 95 CCII) e dell’esercizio provvisorio. L’accordo di ristrutturazione, ancora una volta, non è tra le ipotesi che attivano questo meccanismo.
Il deposito della domanda di omologazione di un accordo non determina lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti. L’effetto tipico riguarda i rapporti con i creditori (pubblicità, eventuali misure protettive, pagamento dei non aderenti nei tempi di legge), non i contratti in corso con i committenti. Se l’amministrazione è anche tua creditrice (per penali o anticipazioni), può essere coinvolta nell’accordo come qualsiasi creditore.
Qui però le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: l’inadempimento contrattuale resta inadempimento. Se la crisi rallenta i lavori, ritardi e penali possono portare alla risoluzione ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 36/2023, e una risoluzione per grave inadempimento, oltre a farti perdere la commessa, può essere valutata nelle gare successive come illecito professionale ai sensi dell’art. 98.
I numeri
Appalto di manutenzione stradale di 1.278.430 euro, eseguito al 58%. Residuo da eseguire: 536.940 euro. Stati di avanzamento trimestrali. L’impresa deposita domanda di omologazione di un accordo che non coinvolge la stazione appaltante. Il contratto prosegue; il committente continua a pagare gli stati di avanzamento, ma deve verificare il DURC prima di ogni pagamento. Se il DURC risulta irregolare, scatta l’intervento sostitutivo: l’amministrazione trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva e lo versa direttamente agli enti previdenziali, riducendo la liquidità dell’impresa proprio mentre il piano ne ha più bisogno.
I rischi specifici
Il rischio principale è la spirale tra liquidità, DURC e pagamenti trattenuti, che può trasformare un accordo sostenibile in un inadempimento verso il committente. Il secondo rischio è la conversione verso il concordato: se l’accordo fallisce e depositi una domanda di concordato, entra in gioco l’art. 95, comma 1, CCII, con la necessità dell’attestazione sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento per proseguire il contratto.
Il rapporto con il RUP durante l’esecuzione
Nella fase esecutiva il tuo interlocutore quotidiano è il responsabile unico del progetto, affiancato dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione. Sono loro a registrare ritardi, a proporre penali, a firmare gli stati di avanzamento e a istruire un’eventuale procedura di risoluzione. Per un’impresa che sta eseguendo un accordo di ristrutturazione, la qualità di questo rapporto è parte integrante del piano.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, a una condizione: che ogni contestazione trovi una risposta tempestiva e documentata. La risoluzione per grave inadempimento richiede un procedimento in contraddittorio, con contestazione degli addebiti e termine per le controdeduzioni; le riserve vanno iscritte nei modi e nei tempi previsti; le sospensioni illegittime possono fondare pretese dell’appaltatore. Un’impresa che lascia scadere questi termini perché assorbita dalla trattativa con le banche rischia di perdere la commessa per motivi che non hanno nulla a che vedere con l’accordo. Per questo conviene che chi segue la ristrutturazione abbia visibilità sui contratti pubblici in corso e sulle comunicazioni che arrivano dal committente.
Le mosse giuste
- Inserisci il contratto pubblico nel piano come fonte di cassa prioritaria, con flussi coerenti con gli stati di avanzamento.
- Blinda la regolarità contributiva prima di ogni scadenza di pagamento del committente.
- Comunica con la stazione appaltante in modo trasparente e documentato, spiegando la natura dell’accordo e la continuità dell’esecuzione.
- Contesta formalmente penali e contestazioni infondate, per evitare che si accumulino fino alla risoluzione.
- Verifica le clausole su cauzione definitiva e polizze per prevenire escussioni.
Giurisprudenza dedicata
Il Consiglio di Stato, sez. V, n. 3418/2025, ha sottolineato che la ratio dell’esclusione legata alla crisi è evitare impedimenti all’esecuzione del contratto, e che la disciplina si è evoluta verso una valutazione riferita alla specifica commessa: è l’argomento centrale per difendere la prosecuzione del contratto in corso durante un accordo. Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato del 13 maggio 2022, n. 832, richiamato dalla stessa sentenza, collega questa evoluzione all’obiettivo europeo di consentire un risanamento precoce delle imprese sane in difficoltà.
Tre imprese, tre gare, tre esiti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole descritte: stessa gara, tre imprese in momenti diversi dell’accordo. Gara per servizi di pulizia ospedaliera, valore stimato 1.284.600 euro, termine per le offerte 14 ottobre, aggiudicazione prevista 18 dicembre.
Impresa A — accordo omologato con transazione fiscale regolarmente eseguita
Dati: accordo omologato a febbraio; transazione fiscale su 412.380 euro ridotti a 263.920 euro, 60 rate mensili da 4.398,67 euro, tutte pagate fino a settembre; DURC regolare; nessun debito definitivo fuori accordo.
Sviluppo: lett. d) dell’art. 94, comma 5, non applicabile; nessuna autorizzazione giudiziale necessaria; il debito tributario è coperto da un impegno vincolante omologato e adempiuto; alla data del 14 ottobre non esistono violazioni definitive non coperte sopra 5.000 euro.
Esito: partecipazione pienamente ammissibile. Unico punto di attenzione: se a novembre saltasse la rata e la risoluzione della transazione si producesse prima della stipula, la stazione appaltante, verificando i requisiti al momento dell’aggiudicazione e del contratto, potrebbe riscontrare la perdita del requisito. Il possesso dei requisiti deve essere continuo.
Impresa B — domanda con riserva finalizzata all’accordo
Dati: domanda ex art. 44 CCII depositata il 22 settembre, con termine di 60 giorni; nella domanda è indicata la finalità di accordo di ristrutturazione, ma il debitore si riserva il passaggio al concordato; istanza di autorizzazione ex art. 95, comma 3, CCII depositata il 6 ottobre con relazione del professionista indipendente.
Sviluppo: la stazione appaltante può ritenere che sia in corso un procedimento potenzialmente riconducibile al concordato. Scenario 1: il tribunale autorizza il 27 novembre, prima dell’aggiudicazione del 18 dicembre → l’esclusione non opera. Scenario 2: il tribunale non si pronuncia entro il 18 dicembre → la stazione appaltante può escludere, e l’impresa dovrà sostenere in giudizio che la domanda riguardava un accordo e non un concordato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento (art. 120 c.p.a.), tenendo presente che nel processo amministrativo i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Esito: partecipazione possibile, ma subordinata alla tempestività dell’autorizzazione. La differenza tra ammissione ed esclusione sta tutta nel calendario.
Impresa C — domanda di omologazione pendente, debito contributivo scoperto
Dati: ricorso per omologazione di accordo agevolato depositato il 9 settembre; adesioni al 34,6%; debito INPS di 58.210 euro oggetto di proposta di transazione previdenziale non ancora accettata; DURC irregolare dal 2 ottobre.
Sviluppo: lett. d) non applicabile (accordo, non concordato); nessuna autorizzazione necessaria secondo l’interpretazione più coerente con la sentenza n. 5393/2023. Ma il DURC irregolare al 14 ottobre integra una violazione contributiva grave definitivamente accertata ai sensi dell’art. 94, comma 6, salvo pagamento o impegno vincolante perfezionato prima del termine.
Esito: esclusione automatica, non per l’accordo ma per il DURC. Per evitarla, l’impresa avrebbe dovuto ottenere entro il 14 ottobre una rateazione o una definizione con l’INPS, oppure una tutela cautelare dal tribunale della crisi, come nel caso esaminato dal Tribunale di Napoli il 10 settembre 2024.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molte imprese non stanno in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Impresa con accordo omologato che partecipa come mandante di un raggruppamento (profili 4 e 5). Le regole si sommano, non si elidono. Per te valgono le conclusioni del profilo 4: nessuna autorizzazione e nessuna esclusione per l’accordo, ma massima attenzione alla regolarità fiscale e contributiva. Per il raggruppamento vale l’art. 97: se perdi un requisito, il gruppo può estromettersi o sostituirti. Il limite dell’art. 95, comma 4, CCII (niente ruolo di mandataria) riguarda le imprese con domanda di accesso che richiede l’autorizzazione, non chi ha già un accordo omologato; ma se il raggruppamento include un’altra impresa in concordato, conviene verificare con attenzione la composizione.
Impresa con contratto in corso che deposita domanda con riserva e intanto partecipa a nuove gare (profili 2 e 6). Qui due discipline corrono in parallelo. Per il contratto in corso, finché la finalità resta l’accordo, il rapporto prosegue; se la domanda converte verso il concordato, occorre l’attestazione dell’art. 95, comma 1, CCII. Per le nuove gare, vale l’approccio prudente del profilo 2: autorizzazione del tribunale entro l’aggiudicazione. Conviene presentare al tribunale un’unica istanza ragionata che copra sia la prosecuzione dei contratti sia le gare programmate, così che il giudice abbia un quadro complessivo della continuità.
Impresa in composizione negoziata che conclude l’accordo con l’assistenza dell’esperto (profili 1 e 3). Durante le trattative sei nel profilo 1; appena depositi il ricorso per l’omologazione passi al profilo 3. Il punto critico è il passaggio: se nella composizione negoziata avevi misure protettive, al deposito dell’accordo il quadro cambia e la stazione appaltante potrebbe ricevere informazioni frammentarie dal registro delle imprese. È il momento di aggiornare tutte le dichiarazioni nelle gare pendenti.
Impresa ausiliaria di un concorrente che deposita un pre-accordo con misure protettive (profili 2 e 5). Tu presti requisiti, ma sei in una fase che la stazione appaltante può leggere come vicina al concordato. Il concorrente che si avvale di te rischia di dover sostituire l’ausiliaria. Se il tuo contributo è determinante, valuta insieme al concorrente se chiedere l’autorizzazione del tribunale anche per la tua posizione, in modo che la verifica dei requisiti dia esito positivo.
Impresa con accordo omologato che non riesce a eseguirlo e pensa a un concordato (profili 4 e, di fatto, fuori da questa guida). Qui il passaggio è di sostanza: con la domanda di concordato entri pienamente nell’art. 94, comma 5, lett. d), e tutte le partecipazioni successive richiedono l’autorizzazione dell’art. 95, comma 3, CCII, mentre per i contratti in corso servono le attestazioni del comma 1. Pianificare la conversione con largo anticipo è l’unico modo per non perdere, nello stesso mese, commesse in esecuzione e gare in corso.
Il confronto tra profili
Mettere i sei profili uno accanto all’altro aiuta a capire che la parola “accordo di ristrutturazione” non dice nulla, da sola, sulla tua possibilità di partecipare alle gare. Quello che conta sono tre variabili: se hai depositato qualcosa in tribunale, se ciò che hai depositato può essere letto come accesso a un concordato, e se la tua posizione fiscale e contributiva è coperta alla data delle offerte.
Due profili (in trattativa e con accordo omologato) non hanno problemi concorsuali, ma hanno i rischi più alti sul fronte fiscale. Il profilo con domanda con riserva è l’unico per cui l’autorizzazione del tribunale diventa, in pratica, necessaria. Il profilo con domanda di omologazione pendente è protetto dalla tassatività, ma vive l’incertezza della sentenza. I profili “collettivi” (raggruppamenti, avvalimento, subappalto) devono ragionare anche per gli altri, e chi ha un contratto in corso deve difendere l’esecuzione più che la partecipazione.
| Aspetto | 1. In trattativa | 2. Domanda con riserva / pre-accordo | 3. Omologazione pendente | 4. Accordo omologato | 5. RTI, consorzio, avvalimento, subappalto | 6. Contratto in corso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. 94, c. 5, lett. d) | Non applicabile | Rischio concreto se la domanda può sfociare in concordato | Non applicabile secondo Cons. Stato n. 5393/2023 | Non applicabile | Dipende dalla fase del singolo componente | Non riguarda la partecipazione; art. 124 non attivato dall’accordo |
| Autorizzazione art. 95, c. 3, CCII | No | Prudenzialmente sì, entro l’aggiudicazione | Discussa; valutazione caso per caso | No | Sì per il componente in fase 2; mai come mandataria | Per nuove gare dipende dalla fase |
| Rischio fiscale e contributivo | Alto | Alto | Molto alto (transazione non ancora efficace) | Legato alla puntualità delle rate | Riguarda ogni componente | Alto: DURC e intervento sostitutivo sui pagamenti |
| Tutela principale | Tassatività (art. 10) | Autorizzazione giudiziale | Tassatività e distinzione accordo/concordato | Accordo omologato come impegno vincolante | Sostituzione o estromissione (art. 97) | Prosecuzione del contratto; valutazione sulla commessa |
| Rischio principale | Dichiarazioni incomplete | Tempi del tribunale | Debiti scoperti fino all’omologa | Risoluzione della transazione | Scoperta tardiva della crisi del partner | Inadempimento e risoluzione |
Le domande che valgono per tutti i profili
Devo dichiarare l’accordo di ristrutturazione nella documentazione di gara anche se non è una causa di esclusione?
Sì, conviene farlo in modo chiaro e documentato. Il fatto che l’accordo non sia una causa di esclusione non lo rende irrilevante: la stazione appaltante lo scoprirà comunque dal registro delle imprese e un’omissione può essere letta come informazione fuorviante ai fini dell’art. 98. Dichiarare correttamente, qualificando lo strumento come accordo e non come concordato, ti protegge.
Cosa succede se cambio profilo mentre la gara è in corso?
I requisiti generali devono essere posseduti dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula e per tutta l’esecuzione. Se durante la gara depositi una domanda con riserva, passi dal profilo 1 al profilo 2 e l’autorizzazione deve arrivare entro l’aggiudicazione. Se invece esci dalla riserva depositando l’accordo, migliori la tua posizione. Ogni passaggio va comunicato tempestivamente alla stazione appaltante.
Se la stazione appaltante mi esclude, entro quando devo reagire?
Il ricorso al TAR contro i provvedimenti di esclusione segue il rito speciale degli appalti: il termine è di 30 giorni dalla comunicazione o dalla messa a disposizione degli atti (art. 120 c.p.a.). Nel processo amministrativo i termini processuali restano sospesi dal 1° al 31 agosto, ma la sospensione non vale per la fase cautelare. Contro la sentenza del TAR si può proporre appello al Consiglio di Stato.
La composizione negoziata è più “sicura” dell’accordo per le gare?
Non è una causa di esclusione e resta riservata, salvo la pubblicazione dell’istanza di misure protettive. Ma non risolve il problema fiscale e contributivo, che è il vero ostacolo. Spesso composizione negoziata e accordo sono fasi di uno stesso percorso, non alternative.
L’accordo mi aiuta o mi danneggia nelle gare future?
Se è eseguito con regolarità, ti aiuta: ti consente di regolarizzare i debiti che altrimenti ti escluderebbero, e l’omologazione certifica un piano sostenibile. Ti danneggia solo se lo tratti come un punto d’arrivo e non come un impegno da rispettare ogni mese.
Posso usare la ristrutturazione per ottenere la regolarità fiscale proprio in vista di una gara?
Sì, ed è uno degli usi più intelligenti dello strumento, a patto di rispettare i tempi. L’art. 94, comma 6, esclude l’esclusione quando il pagamento, l’impegno vincolante o l’estinzione si sono perfezionati prima della scadenza del termine per le offerte. Una transazione fiscale conclusa e divenuta efficace prima di quel termine può rappresentare l’impegno vincolante richiesto; una proposta ancora in discussione no. Se la gara è vicina e la transazione lontana, può servire una rateazione ordinaria come ponte, da coordinare con il piano.
Le stazioni appaltanti possono inserire nel bando clausole più severe per le imprese in ristrutturazione?
No, se si tratta di requisiti generali: le clausole che introducono cause di esclusione non previste dagli artt. 94 e 95 sono nulle e si considerano non apposte (art. 10 del d.lgs. 36/2023). Possono però fissare requisiti speciali proporzionati all’oggetto dell’appalto, come un certo fatturato o determinate referenze. Se un requisito speciale appare costruito per escludere di fatto le imprese in crisi, può essere contestato, ma il ricorso contro le clausole immediatamente escludenti del bando va proposto tempestivamente.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti utilizzati in questa guida, con il principio riformulato e la ragione per cui contano, raggruppati secondo il profilo cui si applicano più direttamente.
Per tutti i profili
Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418. Principio: la causa di esclusione legata a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato non serve a espellere dal mercato l’impresa in crisi, ma a impedire la partecipazione di chi non offre garanzie di corretta esecuzione del singolo contratto; l’autorizzazione del giudice è il punto di equilibrio. Rilevanza: è la chiave interpretativa per sostenere che la crisi va valutata rispetto alla commessa, non in astratto.
Consiglio di Stato, sentenza n. 9313 del 2025. Principio: la tassatività delle cause di esclusione riguarda i requisiti generali e non impedisce alla stazione appaltante di modulare i requisiti speciali. Rilevanza: ricorda a tutti i profili che l’accordo non esclude per legge, ma può incidere su fatturato e capacità economico-finanziaria.
Corte di giustizia UE, sez. X, 28 marzo 2019, C-101/18. Principio: gli Stati membri possono non applicare affatto l’esclusione per procedure concorsuali oppure applicarla con gradi di rigore diversi. Rilevanza: fonda la legittimità della scelta italiana di limitare l’esclusione a determinate procedure, lasciando fuori l’accordo.
Corte di giustizia UE, sez. IX, 30 gennaio 2020, C-395/18. Principio: nella scelta delle cause di esclusione legate alla crisi gli Stati esercitano un proprio margine di discrezionalità. Rilevanza: richiamata dal Consiglio di Stato per inquadrare la disciplina nazionale vigente.
Corte costituzionale, sentenza n. 138 depositata il 28 luglio 2025. Principio: l’esclusione automatica per violazioni fiscali definitivamente accertate oltre la soglia di 5.000 euro non è irragionevole né sproporzionata, e il legislatore non è obbligato a prevedere meccanismi di regolarizzazione tardiva. Rilevanza: spiega perché, per ogni profilo, il debito fiscale scoperto è più pericoloso dell’accordo stesso.
Profili 1 e 3 — trattativa e omologazione pendente
Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393. Principio: l’impresa che ha chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione non può essere esclusa, perché accordo e concordato sono istituti distinti e le cause di esclusione sono di stretta interpretazione; non rileva neppure la mancanza della relazione prevista per il concordato. Rilevanza: è il precedente cardine dell’intera guida.
Tribunale di Napoli, sez. VII civ., 10 settembre 2024. Principio: in un accordo di ristrutturazione con transazione previdenziale è stata esaminata un’istanza cautelare volta ad accertare nei confronti dell’INPS le condizioni per il rilascio del DURC. Rilevanza: mostra che il tribunale della crisi può essere investito del problema contributivo che blocca la partecipazione alle gare.
Profilo 2 — domanda con riserva e pre-accordo
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9. Principio: la domanda di concordato con riserva non comporta di per sé la perdita dei requisiti, ma l’autorizzazione giudiziale deve intervenire entro l’aggiudicazione; la mandante priva di autorizzazione può essere estromessa dal raggruppamento. Rilevanza: fissa il termine che l’art. 94 vigente ha poi recepito.
Consiglio di Stato, sez. V, 6 ottobre 2023, n. 8715. Principio: l’autorizzazione rileva entro l’aggiudicazione e non va retrodatata alla domanda di partecipazione; il deposito dell’accordo aveva fatto uscire l’impresa dalla fase di concordato con riserva ai fini dell’autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: chiarisce i tempi e il valore del passaggio dalla riserva all’accordo.
Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 13 maggio 2022, n. 832. Principio: la disciplina della crisi va letta alla luce dell’obiettivo europeo di un risanamento precoce delle imprese sane in difficoltà. Rilevanza: argomento sistematico per sostenere istanze di autorizzazione e interpretazioni non espulsive.
Profilo 4 — accordo omologato
Corte d’Appello di Roma, sez. I civ., 10 aprile 2025. Principio: in un accordo con transazione fiscale non accettata dagli enti, la Corte si è pronunciata sul momento da cui può essere chiesto il cram down fiscale e previdenziale e sui termini in presenza di istanze di liquidazione giudiziale. Rilevanza: incide sul momento in cui il debito tributario può dirsi coperto da un accordo efficace.
Profilo 5 — raggruppamenti e avvalimento
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 10. Principio: le modifiche soggettive del raggruppamento erano ammesse solo in forma interna, per riduzione, sia per la mandataria sia per le mandanti. Rilevanza: è il punto di partenza superato dall’art. 97 del nuovo Codice, utile per capire l’ampiezza della sostituzione oggi consentita.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 gennaio 2022, n. 2. Principio: la modifica soggettiva del raggruppamento per perdita dei requisiti generali di un componente è ammessa non solo in esecuzione ma anche in fase di gara. Rilevanza: fonda la possibilità di salvare l’offerta quando la crisi colpisce una partner durante la procedura.
Profilo 6 — contratto in corso
Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418 (già citata), nella parte in cui collega la causa escludente al rischio di impedimento dell’esecuzione e valorizza la prosecuzione dei contratti che non compromettono la commessa. Rilevanza: argomento principale per difendere la continuità del contratto durante l’accordo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo affronta il rapporto tra accordo di ristrutturazione e gare pubbliche con strumenti concreti, calibrati sul profilo dell’impresa.
- Mappiamo il tuo profilo e i tuoi requisiti gara per gara: verifichiamo lo stato della procedura, le dichiarazioni rese, il DURC e la posizione fiscale alla data di scadenza di ogni offerta.
- Per le imprese in trattativa, costruiamo il calendario del deposito incrociando le scadenze delle gare in corso con i tempi delle trattative e della composizione negoziata.
- Per chi deposita una domanda con riserva o un pre-accordo, redigiamo e depositiamo l’istanza di autorizzazione ex art. 95, comma 3, CCII, coordinandoci con il professionista indipendente per la relazione sulla capacità di adempimento.
- Per chi ha l’omologazione pendente, predisponiamo le dichiarazioni di gara e una memoria difensiva fondata sulla tassatività delle cause di esclusione e sulla distinzione tra accordo e concordato.
- Impostiamo la transazione fiscale e previdenziale con i commercialisti dello staff, valutando il ricorso al cram down e la tempistica utile a coprire i debiti prima delle offerte.
- Per le imprese con accordo omologato, costruiamo lo scadenzario integrato tra rate dell’accordo, rate della transazione e scadenze delle gare, segnalando in anticipo i punti di rischio.
- Per raggruppamenti, consorzi e avvalimento, esaminiamo gli accordi tra imprese e prepariamo le soluzioni di estromissione o sostituzione ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 36/2023.
- Per chi ha un contratto in corso, gestiamo i rapporti con la stazione appaltante, contestando penali e addebiti infondati e monitorando DURC e pagamenti.
- Impugniamo i provvedimenti di esclusione davanti al TAR nel rispetto dei termini del rito appalti e, se necessario, proseguiamo in appello davanti al Consiglio di Stato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere dall’interno le trattative con banche, fornitori ed enti che precedono e accompagnano l’accordo, e quindi sapere quando e come il percorso di risanamento incrocia le scadenze delle gare. A questa si affianca l’abilitazione di cassazionista, che permette di seguire le liti sulle esclusioni fino al Consiglio di Stato.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nelle gare pubbliche la parte legale e quella fiscale e contributiva non si possono separare.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole
L’accordo di ristrutturazione non è una condanna all’esclusione dalle gare pubbliche. Ma non è neppure un lasciapassare. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi oggi; il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, prima che la stazione appaltante verifichi i requisiti. Chi è in trattativa deve guardare soprattutto ai debiti fiscali e contributivi; chi ha una domanda con riserva deve correre per l’autorizzazione; chi attende l’omologazione deve difendere la distinzione tra accordo e concordato; chi ha l’accordo omologato deve rispettarlo rata per rata; chi partecipa con altri deve ragionare anche per loro; chi ha un contratto in corso deve difendere l’esecuzione.
Lo Studio Monardo è in grado di seguire questo percorso perché tiene insieme le competenze che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per gestire le trattative e lo strumento di regolazione, l’abilitazione di avvocato cassazionista per il contenzioso fino al Consiglio di Stato, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per la transazione fiscale e la regolarità che le gare pretendono. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.
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