Chi prepara un accordo di ristrutturazione dei debiti dedica mesi alle trattative con banche, fornitori e finanziatori, al piano economico-finanziario, all’attestazione del professionista indipendente. Poi, quasi sempre all’ultimo, arriva la domanda che sembra banale: a quale tribunale si deposita il ricorso per l’omologazione? Ed è proprio qui che circolano più convinzioni sbagliate. C’è chi pensa che decida la sede della banca capofila, chi è sicuro che la sede legale scritta in visura chiuda ogni discussione, chi immagina che per le società più strutturate sia sempre competente il Tribunale delle imprese, chi confonde l’accordo di ristrutturazione dell’imprenditore con la ristrutturazione dei debiti del consumatore e ragiona “vado dove abito”.
È comprensibile: la disciplina è passata dalla legge fallimentare al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è stata ritoccata dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024, e il passaparola tende a fermarsi alla regola di dieci anni fa. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un ricorso depositato davanti al giudice sbagliato può costare settimane preziose, esporre l’impresa a un rilievo di incompetenza proprio mentre servono protezione e rapidità, e offrire ai creditori dissenzienti un argomento processuale in più.
In questa guida mettiamo alla prova sette miti:
- “Decide il tribunale del creditore principale o del luogo in cui si firma l’accordo.”
- “Basta spostare la sede per scegliere il tribunale.”
- “La sede legale in visura decide sempre, senza eccezioni.”
- “Per le imprese medio-grandi è sempre competente il Tribunale delle imprese.”
- “L’accordo di ristrutturazione si deposita dove si risiede, come per i debiti del consumatore.”
- “Se sbagli tribunale perdi tutto e devi ricominciare da zero.”
- “L’incompetenza si può contestare in ogni momento, e chiunque può impugnare l’omologa.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la competenza nell’omologazione degli accordi si colloca all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. L’accordo di ristrutturazione è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa che spesso nasce da una composizione negoziata: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere dall’interno il percorso che porta al deposito. Le questioni di competenza, poi, finiscono non di rado davanti alla Suprema Corte con il regolamento di competenza: essere avvocato cassazionista consente di seguire la questione fino all’ultimo grado. Infine, quando il debitore non è un imprenditore “sopra soglia”, la strada corretta passa per le procedure da sovraindebitamento, ambito in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.
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Mito n. 1 — “È competente il tribunale dove ha sede la banca capofila, o dove si è firmato l’accordo”
Il mito
“L’accordo lo facciamo soprattutto con le banche, e la banca capofila ha sede a Milano: quindi si omologa a Milano. Oppure: l’accordo l’abbiamo sottoscritto a Roma, dal notaio, e dunque il tribunale è quello di Roma.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è radicato nell’esperienza quotidiana del contenzioso civile. Nelle cause ordinarie il foro può dipendere dal luogo in cui è sorta l’obbligazione, da quello in cui deve essere eseguita, dalla sede del convenuto; e nei contratti bancari capita spesso di leggere clausole che indicano un foro convenzionale. Chi ha già affrontato un decreto ingiuntivo o un’azione di recupero crediti ha imparato che “dove sta la banca” o “dove si è firmato” può contare. Inoltre l’accordo di ristrutturazione è, nella sua sostanza, un insieme di contratti: è naturale pensare che segua le regole dei contratti.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’omologazione non è una causa tra debitore e creditore su un singolo rapporto. È un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che coinvolge tutti i creditori (aderenti ed estranei) e produce effetti che vanno ben oltre i singoli contratti.
La realtà
L’art. 57 del Codice della crisi stabilisce che gli accordi di ristrutturazione sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, e che sono soggetti a omologazione ai sensi dell’art. 48. La domanda di omologazione è quindi una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e per questa categoria di procedimenti la competenza è fissata dall’art. 27 CCII.
In base al comma 2 dell’art. 27, per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (diversi da quelli delle grandi imprese di cui al comma 1) e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, il cosiddetto COMI (centre of main interests), cioè il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Il criterio guarda dunque al debitore, non ai creditori, e non dà alcun rilievo al luogo di sottoscrizione dei singoli accordi. Né le clausole di foro convenzionale contenute nei contratti di finanziamento possono spostare la competenza: si tratta di una regola posta a presidio dell’intera collettività dei creditori, che non è nella disponibilità del debitore o di una parte di essi. Due banche e un fornitore non possono “scegliersi” il tribunale dell’omologa, così come non potrebbero sceglierlo per una liquidazione giudiziale.
Anche sul piano della competenza per materia non ci sono margini di fantasia: la domanda va al tribunale in composizione collegiale, non al giudice di pace, non a un giudice monocratico “delle esecuzioni” e non alla corte d’appello, che interviene soltanto in sede di reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione (art. 51 CCII).
La prova
Il testo dell’art. 27, comma 2, CCII è di per sé decisivo. La Cassazione lo ha applicato in modo netto proprio alle domande di accesso agli strumenti di regolazione: con l’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 (Sez. I, regolamento di competenza) ha ribadito che la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede legale dell’impresa, salvo prova contraria. Nessun riferimento alla sede dei creditori o al luogo di conclusione degli accordi.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita a Milano “perché la banca è lì”, mentre il COMI dell’impresa è a Bari, espone la domanda a una dichiarazione di incompetenza con ordinanza e alla trasmissione degli atti al tribunale competente (art. 29 CCII). Nel frattempo i tempi si allungano e l’effetto sorpresa positivo che l’impresa voleva ottenere con un accordo rapido si dissolve. Nei casi peggiori, la questione di competenza diventa il terreno su cui un creditore estraneo costruisce la propria resistenza all’omologa.
Un corollario spesso dimenticato: lo stesso criterio vale “a monte” e “a valle” dell’omologa
C’è un ulteriore aspetto che chi ragiona in termini di “tribunale del creditore” non considera. L’art. 27, comma 2, non si limita alla domanda di omologazione: attribuisce allo stesso tribunale del COMI anche le controversie che derivano dal procedimento. Lo stesso criterio governa, a monte, la domanda con riserva ex art. 44 CCII con cui il debitore può prenotare l’accesso allo strumento prima di aver chiuso le trattative, e le istanze di conferma delle misure protettive e cautelari. A valle, il medesimo ufficio resta il punto di riferimento per le vicende che scaturiscono dall’accordo omologato.
Questo ha una conseguenza pratica di grande rilievo: la competenza va individuata una volta sola e correttamente, all’inizio del percorso, perché un errore commesso nella fase prenotativa o nella richiesta di misure protettive si trascina sull’intero procedimento. Chi deposita una domanda con riserva davanti a un tribunale e, dopo sessanta giorni di trattative, presenta l’accordo davanti a un altro, crea un disallineamento che il sistema tende a correggere, con i relativi ritardi.
Va aggiunto che il Codice della crisi valorizza la trattazione unitaria delle domande che riguardano lo stesso debitore (art. 7 CCII): se, ad esempio, un creditore ha già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale, la domanda di omologazione dell’accordo si inserisce nel medesimo contesto processuale. Anche per questo la sede del creditore principale è del tutto irrilevante: il baricentro di ogni domanda relativa alla crisi è il debitore, e intorno a lui si concentra la competenza.
Mito n. 2 — “Basta spostare la sede legale per scegliere il tribunale che preferiamo”
Il mito
“Trasferiamo la sede in una città dove il tribunale ha una sezione crisi più rapida o, secondo voci, più ‘comprensiva’: così l’accordo verrà omologato lì.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: come vedremo nel mito successivo, la sede legale risultante dal registro delle imprese è effettivamente il punto di partenza per individuare il COMI di società ed enti. Se la sede conta, sembra logico concludere che spostarla cambi il giudice. Tra consulenti circola da anni l’idea del forum shopping, e non manca chi racconta di trasferimenti di sede operati “giusto in tempo” prima di una procedura concorsuale. In più, la sede legale può essere legittimamente trasferita con una semplice delibera e un’iscrizione camerale: l’operazione sembra a costo quasi zero.
La realtà
Il legislatore ha previsto espressamente questa tentazione e l’ha neutralizzata. L’art. 28 CCII dispone che il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale. Si tratta di una regola secca: se lo spostamento è avvenuto nei dodici mesi che precedono il deposito, la competenza resta ancorata al luogo di partenza, a prescindere dalle ragioni che hanno motivato il trasferimento.
C’è poi un secondo livello, che il passaparola ignora del tutto. Anche un trasferimento avvenuto più di un anno prima non è automaticamente efficace se è solo formale. La sede legale fa scattare una presunzione, ma è una presunzione relativa: se la sede è “di facciata” (una domiciliazione presso una società di servizi, un indirizzo in cui non si prende alcuna decisione) e la direzione effettiva dell’impresa si trova altrove in modo riconoscibile per i terzi, il tribunale individuerà il COMI dove l’impresa davvero vive. La giurisprudenza di merito ha più volte ritenuto irrilevanti trasferimenti fittizi di sede verso indirizzi privi di qualunque struttura organizzativa.
In sintesi: spostare la sede nell’ultimo anno non sposta il tribunale; spostarla prima, ma solo sulla carta, può non spostarlo lo stesso.
La prova
L’art. 28 CCII è la prova normativa diretta. Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III – sottosezione crisi d’impresa, 3 giugno 2025 ha affrontato proprio un caso di trasferimento ritenuto fittizio, qualificando come relative le presunzioni dell’art. 27, comma 3, e ammettendone il superamento con prova contraria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31966 del 9 dicembre 2025, ha confermato che la presunzione di coincidenza tra sede legale e centro degli interessi principali cede di fronte a prove univoche del carattere solo formale o fittizio della sede.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio non è solo processuale. Un trasferimento di sede effettuato a ridosso della crisi, senza reali ragioni organizzative, è un elemento che i creditori estranei e il tribunale leggeranno con attenzione: può incrinare la fiducia nella trasparenza del debitore proprio nel momento in cui l’omologazione richiede un vaglio sulla serietà del piano e dell’attestazione. E sul piano pratico, il ricorso depositato nella “nuova” sede verrà semplicemente trasmesso al tribunale della sede di partenza.
Mito n. 3 — “La sede legale scritta in visura camerale decide sempre, e non c’è niente da discutere”
Il mito
“La competenza è una formalità: si guarda la visura, si legge la sede legale, e quello è il tribunale. Qualunque altra considerazione è irrilevante.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è l’opposto speculare del precedente, e ha un fondo di verità ancora più solido. L’art. 27, comma 3, CCII stabilisce davvero che il centro degli interessi principali si presume coincidente, per la persona giuridica e gli enti, con la sede legale risultante dal registro delle imprese e, per la persona fisica che esercita attività d’impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale. Nella grande maggioranza dei casi sede legale e COMI coincidono davvero, e la visura basta. Da qui la semplificazione: “decide la visura, punto”.
La realtà
Vero, ma solo a metà. La norma usa il verbo “si presume”, e nel linguaggio giuridico una presunzione di questo tipo ammette la prova contraria. La sede legale è il punto di partenza, non il punto di arrivo. La Cassazione ha precisato con grande rigore a quali condizioni la presunzione può essere superata, e le condizioni sono due, entrambe necessarie:
- occorre dimostrare che il centro direzionale dell’impresa, cioè il luogo in cui si assumono le decisioni strategiche e gestionali, si trova stabilmente altrove;
- occorre dimostrare che questa diversa collocazione è percepibile e riconoscibile dai terzi: clienti, fornitori, banche, creditori.
Se manca anche uno solo dei due elementi, la presunzione resta in piedi. Non basta, quindi, che l’amministratore viva e lavori in un’altra città, se all’esterno l’impresa si presenta ovunque con la sede legale; e non basta nemmeno una sede operativa più grande altrove, se le decisioni si prendono comunque nella sede legale.
Questo significa che la verifica della competenza, prima del deposito dell’omologa, non si esaurisce nella lettura della visura: occorre controllare dove si tengono le assemblee e si approvano i bilanci, quale indirizzo compare sulle fatture e nella corrispondenza con le banche, dove opera l’organo amministrativo, se l’ufficiale giudiziario ha trovato l’impresa operante all’indirizzo della sede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta questa verifica documentale prima del deposito, perché una questione di competenza scoperta dopo può arrivare fino alla Suprema Corte.
La prova
Tre pronunce recenti della Prima Sezione civile chiudono la questione. L’ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025 ha affermato che chi invoca una competenza diversa da quella indicata dalle presunzioni dell’art. 27, comma 3, deve provare sia la diversa collocazione del COMI sia la sua riconoscibilità esterna, e che in difetto anche di uno solo dei due elementi le presunzioni non sono superate. L’ordinanza n. 3409 del 16 febbraio 2026 ha ribadito che la coincidenza con la sede legale è la regola, superabile solo con prove concrete e univoche della direzione effettiva altrove, riconoscibile dai terzi. L’ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025, resa proprio su una domanda di accesso agli strumenti di regolazione, applica lo stesso doppio requisito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si limita alla visura può trovarsi davanti a un creditore che, con documenti alla mano, dimostra che la sede legale è una mera domiciliazione e che l’impresa è diretta da un’altra città. A quel punto il tribunale adito può dichiararsi incompetente. Il rischio inverso è altrettanto concreto: il debitore che, convinto di avere “il vero COMI” altrove, deposita lontano dalla sede legale senza poter provare la riconoscibilità esterna di quella diversa collocazione, vedrà prevalere la presunzione.
Mito n. 4 — “Per le imprese medio-grandi l’accordo si omologa sempre al Tribunale delle imprese”
Il mito
“Siamo una S.p.A. con più di cento dipendenti e un gruppo alle spalle: queste pratiche non vanno al tribunale ordinario, vanno sempre alla sezione specializzata in materia di imprese del capoluogo.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è una base reale. L’art. 27, comma 1, CCII ha davvero introdotto una competenza speciale del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (quelle previste dal D.Lgs. 168/2003). Le sezioni specializzate si occupano abitualmente di società di capitali, e l’associazione mentale “società importante = Tribunale delle imprese” è immediata. A complicare le cose, per alcuni anni la formulazione letterale della norma ha generato un vivace dibattito, che ha lasciato in circolazione versioni diverse della regola.
La realtà
La competenza del comma 1 non riguarda genericamente le imprese “medio-grandi”, ma soltanto due categorie precise: le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevante dimensione (secondo la definizione contenuta nell’art. 2 CCII). Per tutti gli altri debitori, anche società di capitali strutturate, vale il comma 2: tribunale del circondario in cui si trova il COMI.
Il tribunale sede della sezione specializzata, quando competente, si individua comunque avendo riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, secondo il criterio di collegamento dell’art. 4 del D.Lgs. 168/2003: non è quindi un “foro unico nazionale”, ma il tribunale specializzato territorialmente collegato al COMI.
C’è poi la parte della storia che il passaparola ha sistematicamente confuso. Nella versione originaria, il comma 1 parlava di imprese “in” amministrazione straordinaria. Nel 2021 la Cassazione, con l’ordinanza n. 19618, aveva interpretato letteralmente la preposizione, ritenendo che la competenza speciale riguardasse solo imprese già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e confermando così, per un concordato preventivo di un’impresa che ne aveva soltanto i requisiti, la competenza del tribunale del COMI. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha modificato il comma 1, che oggi si riferisce alle imprese “assoggettabili” ad amministrazione straordinaria: ciò che conta è il possesso dei requisiti, non l’ammissione già avvenuta.
Il risultato pratico è che chi cita la vecchia ordinanza del 2021 per sostenere che un’impresa con i requisiti dell’amministrazione straordinaria debba andare al tribunale ordinario ragiona su un testo non più vigente; e chi, all’opposto, pensa che ogni società di dimensioni rilevanti vada al Tribunale delle imprese applica una regola che la legge non ha mai scritto.
La prova
La prova è testuale: l’art. 27, comma 1, CCII, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Per ricostruire l’evoluzione, la Cass., Sez. VI-1, ordinanza n. 19618 del 9 luglio 2021 documenta la lettura che si era affermata sul testo previgente e che il correttivo ha superato.
Cosa rischia chi ci crede
Un errore sulla competenza per materia non è un dettaglio: significa rivolgersi a un ufficio giudiziario diverso per natura, non solo per luogo. Un’impresa di medie dimensioni che deposita l’omologa alla sezione specializzata del capoluogo di regione, pur non avendo i requisiti dell’amministrazione straordinaria, si espone a una declinatoria e al trasferimento degli atti al tribunale del proprio circondario. Viceversa, un’impresa che ha i requisiti per l’amministrazione straordinaria e deposita al tribunale ordinario, confidando nella giurisprudenza del 2021, rischia lo stesso esito in senso inverso, con in più l’aggravante di una strategia costruita su una norma ormai cambiata.
Mito n. 5 — “L’accordo di ristrutturazione si deposita dove si risiede, come si fa per i debiti del consumatore”
Il mito
“Sono titolare di una ditta individuale e ho parlato con i creditori: faccio un accordo di ristrutturazione e lo presento al tribunale della città in cui abito, come ha fatto mio cugino per i suoi debiti personali.”
Perché ci credono in tanti
La confusione nasce innanzitutto dalle parole. Il Codice della crisi disciplina gli “accordi di ristrutturazione dei debiti” (artt. 57 ss.) per l’imprenditore, e disciplina separatamente la “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (artt. 67 ss.) tra le procedure da sovraindebitamento. Due istituti con nomi quasi identici, ma destinatari, presupposti e funzionamento diversi. Il secondo fondo di verità riguarda la residenza: per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, l’art. 27, comma 3, lett. b), fa davvero coincidere il COMI con la residenza o il domicilio. Chi ha visto un parente accedere a una procedura da sovraindebitamento davanti al tribunale del proprio luogo di residenza generalizza la regola.
La realtà
Occorre separare con precisione due domande: quale strumento posso usare e davanti a quale tribunale.
Sul primo punto: l’accordo di ristrutturazione dell’art. 57 è riservato all’imprenditore, anche non commerciale, diverso dall’imprenditore minore. Il piccolo imprenditore sotto le soglie dimensionali, il consumatore, il professionista non accedono a questo strumento; per loro il Codice prevede il concordato minore, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata, che si propongono per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Chi ritiene di “fare un accordo di ristrutturazione” pur essendo imprenditore minore sta già sbagliando lo strumento, prima ancora del tribunale.
Sul secondo punto: anche le procedure da sovraindebitamento rispettano il criterio dell’art. 27, comma 2, in forza del richiamo contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII. Ma il COMI si individua in modo diverso a seconda del soggetto. Per la persona fisica che esercita attività d’impresa rileva la sede risultante dal registro delle imprese (o, in mancanza, la sede effettiva dell’attività abituale), non la residenza. La residenza entra in gioco solo per chi non esercita un’impresa. Il titolare della ditta individuale che risiede in una città ma ha la sede dell’impresa in un’altra dovrà quindi, di regola, rivolgersi al tribunale collegato alla sede dell’impresa.
La prova
L’art. 57, comma 1, CCII fissa il perimetro soggettivo degli accordi. L’art. 27, comma 3, lettere a) e b), distingue con chiarezza la persona fisica imprenditore dalla persona fisica non imprenditore. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Novara, 17 ottobre 2025, in un caso di concordato minore in continuità proposto da una persona fisica imprenditrice, ha escluso che la domanda potesse essere radicata nel luogo di residenza, riconducendo la competenza al foro collegato all’attività d’impresa.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è doppio. Da un lato, la domanda può essere dichiarata inammissibile perché lo strumento scelto non è accessibile al debitore (un imprenditore minore non può ottenere l’omologazione di un accordo ex art. 57). Dall’altro, anche scegliendo lo strumento giusto, il deposito nel luogo di residenza anziché in quello della sede dell’impresa porta a una declinatoria di competenza. Nel sovraindebitamento l’errore si riflette anche sulla scelta dell’OCC, che va individuato in relazione al tribunale competente: sbagliare il tribunale può significare aver avviato il lavoro con l’organismo sbagliato.
Mito n. 6 — “Se sbagli tribunale perdi tutto: il ricorso è nullo e bisogna ricominciare da capo”
Il mito
“Se il giudice si dichiara incompetente, l’accordo va rinegoziato, l’attestazione rifatta, i termini ricominciano da zero e le protezioni ottenute nel frattempo cadono.”
Perché ci credono in tanti
Il timore è figlio di una esperienza reale: nel processo civile ordinario una declaratoria di incompetenza impone alla parte di riassumere la causa davanti al giudice indicato entro un termine, a pena di estinzione. Chi ha visto una causa estinguersi per mancata riassunzione teme lo stesso effetto. A ciò si aggiunge la percezione, corretta, che nella crisi d’impresa il tempo sia una risorsa scarsissima: ogni ritardo pesa sulla tenuta dell’accordo, sulla pazienza dei creditori aderenti, sulla continuità aziendale.
La realtà
Il Codice della crisi ha scelto una disciplina molto più protettiva di quella del processo ordinario, proprio per non disperdere il lavoro fatto. L’art. 29 CCII prevede che il tribunale che dichiara l’incompetenza decida con ordinanza, e che l’ordinanza sia trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente insieme agli atti del procedimento. Non serve una riassunzione a iniziativa del debitore: il fascicolo “viaggia” d’ufficio. Il tribunale che riceve gli atti, se non ritiene di essere a sua volta incompetente e non chiede d’ufficio il regolamento di competenza alla Cassazione (art. 45 c.p.c.), dispone la prosecuzione del procedimento pendente e ne dà comunicazione alle parti.
Soprattutto, l’art. 31 CCII stabilisce che, a seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro, restano salvi gli effetti degli atti compiuti davanti al giudice incompetente. L’accordo con i creditori aderenti non si dissolve, l’attestazione non diventa carta straccia, l’iscrizione nel registro delle imprese non va automaticamente ripetuta per il solo fatto del trasferimento.
Se l’incompetenza viene dichiarata all’esito del reclamo contro la sentenza sull’omologazione, l’art. 29, comma 3, prevede che il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, sia riassunto davanti alla corte d’appello competente secondo l’art. 50 c.p.c.
Tutto questo, però, non significa che l’errore sia indolore. Il procedimento rallenta, il nuovo collegio deve studiare il fascicolo, e un conflitto tra tribunali può richiedere una decisione della Cassazione. La legge salva gli atti, non il tempo perduto.
La prova
Il combinato disposto degli artt. 29 e 31 CCII è la smentita diretta. Sul piano applicativo, i conflitti tra uffici giudiziari in materia di COMI vengono risolti dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza, come dimostrano le ordinanze n. 31727 del 4 dicembre 2025 e n. 21865 del 29 luglio 2025, rese appunto su regolamento: la Corte individua il tribunale competente e il procedimento prosegue davanti a quest’ultimo.
Cosa rischia chi ci crede
Paradossalmente, chi crede a questo mito rischia di fare scelte dannose per paura. Ad esempio, ritirare precipitosamente la domanda appena un creditore solleva un dubbio di competenza, per poi ridepositarla altrove: così facendo si perdono davvero gli effetti che l’art. 31 avrebbe conservato e si offre ai creditori l’immagine di un debitore disorientato. Oppure rinunciare a difendere una competenza fondata per timore delle conseguenze, lasciando campo libero a un’eccezione infondata.
Mito n. 7 — “L’incompetenza si può far valere in qualsiasi momento, e chiunque può impugnare l’omologa per questo motivo”
Il mito
“Anche dopo l’omologazione, qualunque creditore scontento può impugnare la sentenza sostenendo che il tribunale era incompetente, e far saltare tutto.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è che, in alcuni settori, certe incompetenze sono rilevabili in ogni stato e grado; e la competenza nella crisi d’impresa è posta a tutela di interessi generali, non disponibili dalle parti. Da qui l’idea che il vizio sia “eterno”. Inoltre l’omologazione di un accordo incide anche sui creditori estranei, ai quali deve essere assicurato il pagamento integrale nei termini dell’art. 57, comma 3: sembra naturale che chiunque sia toccato dall’accordo possa impugnarlo.
La realtà
Qui il mito sbaglia due volte: sui tempi e sulle persone.
Sui tempi, la Cassazione ha individuato un momento preciso entro cui il giudice deve verificare la propria competenza nei procedimenti pattizi di regolazione della crisi: quello in cui dispone di tutti gli elementi per farlo, cioè quando sono stati allegati la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall’art. 39 CCII. La valutazione va fatta non appena gli elementi sono disponibili, nel rispetto del contraddittorio e della ragionevole durata del processo; non è un’arma da tenere in serbo per l’ultimo grado. Nel regime della legge fallimentare, la Corte ha applicato al procedimento prefallimentare la barriera dell’art. 38 c.p.c., richiedendo che l’incompetenza per territorio sia eccepita o rilevata non oltre l’udienza di comparizione, e ha precisato che, pendendo una procedura davanti a un tribunale, la domanda di concordato va proposta davanti a quello stesso ufficio. La logica di fondo è chiara e vale anche oggi: la competenza si discute all’inizio, non alla fine.
Sulle persone, la sentenza che decide sull’omologazione dell’accordo è impugnabile con reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII), ma la legittimazione al reclamo spetta soltanto a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, in particolare proponendo opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, che consente ai creditori e a ogni altro interessato di opporsi entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il creditore che è rimasto silente in primo grado, pur essendo destinatario degli effetti dell’accordo, non può svegliarsi con il reclamo, salvo che denunci un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare.
La prova
Sui tempi: Cass., Sez. I, sentenza n. 9371 del 9 aprile 2025 (momento del rilievo d’ufficio dell’incompetenza, individuato nel momento deliberativo sull’ammissione, quando il giudice ha a disposizione proposta, piano e documenti ex art. 39); Cass., Sez. I, ordinanza n. 30212 del 22 novembre 2024 (l’incompetenza va valutata non appena disponibili tutti gli elementi, nel rispetto del contraddittorio e della ragionevole durata); Cass., Sez. I, n. 31177 del 28 novembre 2025 (nel regime fallimentare, eccezione o rilievo non oltre l’udienza di comparizione; domanda concordataria da proporre allo stesso tribunale davanti al quale pende la procedura). Sulle persone: Cass. n. 5948/2026 (reclamo ex art. 51 CCII riservato a chi è stato parte formale del giudizio di omologa, mediante opposizione ex art. 48, comma 4) e Cass., Sez. I, sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026, che ha affermato lo stesso principio per gli accordi ex art. 182-bis l.fall., valorizzando la natura contenziosa del procedimento di omologa.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che conta di “tenersi l’eccezione di competenza per il reclamo” senza opporsi nei trenta giorni rischia di trovarsi senza legittimazione e con un’omologa definitiva. Il debitore che teme un’impugnazione tardiva e perciò rinuncia a depositare, o annacqua la proposta per “comprare” la pace con i dissenzienti, sacrifica valore per un rischio che la legge ha già circoscritto.
Il mito alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare la sequenza reale degli eventi; non riguardano casi seguiti dallo studio.
Simulazione A — Il trasferimento di sede “strategico” (miti 2 e 6)
Dati di partenza. Una S.r.l. industriale ha avuto per quindici anni sede legale e direzione a Pisa. Il 3 settembre 2025 l’assemblea delibera il trasferimento della sede legale a Milano, dove viene attivato un ufficio di rappresentanza. Debiti complessivi: 2.347.860 €. Crediti degli aderenti all’accordo: 1.451.290 €.
Verifica del quorum. 1.451.290 ÷ 2.347.860 = 61,81%: la soglia del 60% dell’art. 57 è rispettata.
Scelta del debitore. Convinto che la sede in visura decida, il 14 aprile 2026 deposita il ricorso per l’omologazione al Tribunale di Milano.
Cosa accade davvero. Tra il trasferimento (3 settembre 2025) e il deposito (14 aprile 2026) sono trascorsi poco più di sette mesi: il trasferimento è intervenuto nell’anno antecedente e, per l’art. 28 CCII, non rileva ai fini della competenza. Il Tribunale di Milano dichiara l’incompetenza con ordinanza e trasmette gli atti al Tribunale di Pisa (art. 29). Gli effetti degli atti compiuti restano salvi (art. 31): non occorre rinegoziare con gli aderenti. Ma se tra deposito, declinatoria, trasmissione e presa in carico del fascicolo trascorrono, poniamo, 47 giorni, sono 47 giorni in cui i creditori estranei attendono e la tensione di cassa cresce. Con un deposito corretto a Pisa, quel tempo non sarebbe stato perso.
Simulazione B — La sede legale presso una domiciliazione (mito 3)
Dati di partenza. Una S.p.A. ha sede legale a Roma presso una società di servizi di domiciliazione, che per contratto si limita a ricevere la corrispondenza. Consiglio di amministrazione, approvazione dei bilanci, uffici amministrativi, fatture e rapporti con le banche fanno capo da anni a Brescia. Debiti: 5.918.430 €; aderenti: 3.604.915 € (60,91%).
Scelta del debitore. Deposita a Roma, sulla base della visura.
Cosa accade davvero. Un creditore estraneo, titolare di 212.740 €, propone opposizione nei trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese e produce: verbali di assemblea tenuti a Brescia, fatture con l’indirizzo bresciano, corrispondenza bancaria, contratto di domiciliazione. Sono provati entrambi i requisiti richiesti dalla Cassazione (ord. 31727/2025): direzione effettiva altrove e riconoscibilità da parte dei terzi. La presunzione dell’art. 27, comma 3, lett. c) è superata e il tribunale romano declina la competenza a favore di Brescia. Se invece il debitore avesse avuto a Brescia solo uno stabilimento produttivo, con decisioni effettivamente assunte e comunicate da Roma, la presunzione avrebbe retto e Roma sarebbe rimasta competente.
Simulazione C — Il creditore che aspetta il reclamo (mito 7)
Dati di partenza. Domanda di omologazione iscritta nel registro delle imprese il 16 aprile 2026. Un fornitore estraneo, creditore di 38.615 €, ritiene incompetente il tribunale adito ma decide di non opporsi, “per non spendere energie in primo grado”.
Termine per l’opposizione. Trenta giorni dall’iscrizione: scadenza il 16 maggio 2026.
Cosa accade davvero. Il tribunale omologa l’accordo con sentenza. Il fornitore propone reclamo alla corte d’appello deducendo l’incompetenza territoriale. Il reclamo è esposto a una declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione: il fornitore non ha assunto la veste di parte formale nel giudizio di omologa (Cass. n. 5948/2026 e n. 5310/2026), né lamenta un vizio procedurale che gli abbia impedito di partecipare. Resta però il suo diritto, previsto dall’art. 57, comma 3, a essere pagato integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, poiché il suo credito era già scaduto a quella data.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento corretto, poi deformato. Ricomporli nel quadro giusto è il modo migliore per non ricadere nell’errore.
È vero che la sede legale conta moltissimo. L’art. 27, comma 3, CCII la eleva a presunzione per le società, gli enti e le persone fisiche imprenditrici. Nella maggior parte dei casi la visura indica correttamente il tribunale. Ma è una presunzione relativa, che cede solo di fronte alla doppia prova della diversa collocazione e della sua riconoscibilità esterna.
È vero che le imprese con dimensioni rilevanti possono avere un tribunale diverso. Il comma 1 dell’art. 27 esiste. Ma riguarda soltanto le imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevante dimensione, e dopo il correttivo del 2024 conta il possesso dei requisiti, non l’ammissione già avvenuta.
È vero che per alcune persone decide la residenza. Per la persona fisica che non esercita un’impresa, il COMI coincide con la residenza o il domicilio (e, se sconosciuti, con l’ultima dimora nota o il luogo di nascita; se questo è all’estero, la competenza è del Tribunale di Roma). Ma chi può concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 è per definizione un imprenditore, e per l’imprenditore persona fisica conta la sede dell’impresa.
È vero che i contratti bancari hanno spesso un foro convenzionale. Vale per le singole liti sui singoli contratti. Non vale per l’omologazione, che è un procedimento di regolazione della crisi con effetti collettivi.
È vero che un errore di competenza costa. Costa tempo, attenzione del nuovo collegio, talvolta un passaggio in Cassazione. Ma non azzera il lavoro fatto: gli atti viaggiano d’ufficio verso il giudice competente e i loro effetti restano salvi.
È vero che la competenza in questa materia tutela interessi generali. Proprio per questo il sistema non tollera che la questione resti sospesa: va verificata dal giudice non appena ha gli elementi per farlo, e contestata dai creditori entro i passaggi processuali previsti, a cominciare dall’opposizione nei trenta giorni.
È vero, infine, che spostare la sede è un atto lecito. Una società può trasferirsi per ragioni organizzative autentiche. Ciò che la legge neutralizza è l’effetto sulla competenza di un trasferimento nei dodici mesi prima del deposito, e ciò che la giurisprudenza non riconosce è il trasferimento meramente cartolare.
Il filo che unisce tutti questi frammenti è uno solo: il tribunale competente è quello del luogo in cui l’impresa vive davvero, come la vedono i terzi, fotografato in un momento che il debitore non può manipolare all’ultimo minuto.
Mito vs realtà in tabella
Per chi deve decidere in fretta, ecco il confronto sintetico tra ciò che si sente dire e ciò che prevedono effettivamente il Codice della crisi e la giurisprudenza più recente. La colonna di destra non sostituisce una verifica sul caso concreto, perché la collocazione del COMI dipende sempre da documenti e circostanze di fatto, ma consente di capire subito se si sta ragionando sulla regola giusta.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Decide la sede della banca capofila o il luogo di firma dell’accordo | Decide il centro degli interessi principali del debitore (art. 27, c. 2, CCII); i fori convenzionali dei contratti non spostano la competenza |
| Basta spostare la sede per scegliere il tribunale | Il trasferimento del COMI nell’anno antecedente al deposito è irrilevante (art. 28 CCII); il trasferimento fittizio non conta comunque |
| La sede in visura decide sempre | È una presunzione relativa: si supera provando direzione effettiva altrove e riconoscibilità per i terzi (Cass. 31727/2025, 3409/2026) |
| Le imprese medio-grandi vanno sempre al Tribunale delle imprese | Solo imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e gruppi di rilevante dimensione (art. 27, c. 1, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) |
| L’accordo si deposita dove si risiede | L’accordo ex art. 57 è riservato all’imprenditore non minore; per l’imprenditore persona fisica conta la sede dell’impresa (art. 27, c. 3, lett. a) |
| Se sbagli tribunale perdi tutto | Ordinanza di incompetenza, trasmissione d’ufficio degli atti e salvezza degli effetti (artt. 29 e 31 CCII) |
| L’incompetenza si contesta sempre, da chiunque | Va rilevata appena il giudice ha gli elementi (Cass. 9371/2025); il reclamo spetta solo a chi è stato parte, ad esempio con opposizione nei 30 giorni (Cass. 5948/2026) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se la mia società ha sede legale a Firenze da dieci anni e lì si decide tutto, devo depositare a Firenze?
Sì. In questo scenario la presunzione dell’art. 27, comma 3, lett. c), coincide con la realtà: sede legale e centro decisionale sono nello stesso luogo, non ci sono trasferimenti recenti e nessuno potrebbe dimostrare una diversa collocazione riconoscibile dai terzi. Il tribunale competente per l’omologazione è quello del circondario di Firenze, salvo che l’impresa rientri nelle categorie del comma 1 (assoggettabilità ad amministrazione straordinaria o gruppo di rilevante dimensione), nel qual caso occorre individuare il tribunale sede della sezione specializzata collegato allo stesso COMI.
Quindi è vero che, se ho trasferito la sede quattordici mesi prima del deposito, conta la nuova sede?
Dipende. L’art. 28 non si applica, perché il trasferimento è avvenuto oltre l’anno antecedente. La nuova sede legale fa quindi scattare la presunzione. Ma se il trasferimento è stato solo formale e la direzione è rimasta, in modo riconoscibile per i terzi, nella vecchia città, un creditore o il tribunale stesso possono superare la presunzione. Il trasferimento deve essere reale, non solo iscritto.
Quindi è vero che una ditta individuale non può mai usare l’accordo di ristrutturazione?
No, non è vero in assoluto. L’art. 57 si rivolge all’imprenditore, anche non commerciale, purché diverso dall’imprenditore minore. Una ditta individuale che supera le soglie dimensionali dell’imprenditore minore può accedere all’accordo; in quel caso il tribunale competente si individua in base alla sede dell’impresa risultante dal registro. Se invece la ditta è sotto soglia, gli strumenti disponibili sono quelli del sovraindebitamento, come il concordato minore, da attivare tramite un OCC.
Quindi è vero che, se il tribunale si dichiara incompetente, devo ripresentare tutto entro un termine perentorio?
No. Nel Codice della crisi non c’è una riassunzione a carico del debitore come nel processo ordinario: l’ordinanza di incompetenza e gli atti vengono trasmessi al tribunale dichiarato competente, che dispone la prosecuzione dandone comunicazione alle parti, salvo chieda d’ufficio il regolamento di competenza. Gli effetti degli atti compiuti restano salvi. Conviene comunque monitorare attivamente il passaggio del fascicolo, perché i tempi della crisi non coincidono con quelli delle cancellerie.
Quindi è vero che un creditore che non si è opposto non può più fare nulla?
Dipende da cosa vuole ottenere. Non può, di regola, proporre reclamo contro la sentenza di omologazione, perché non ha assunto la qualità di parte (salvo vizi procedurali che gli abbiano impedito di partecipare). Ma se è un creditore estraneo all’accordo conserva il diritto al pagamento integrale nei termini dell’art. 57, comma 3: entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro centoventi giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, con gli estremi, il principio espresso riformulato in parole nostre e il mito che ciascuno demolisce o ridimensiona.
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3409 del 16 febbraio 2026. Principio: il tribunale competente è quello del COMI, che di regola coincide con la sede legale registrata; la regola cede solo davanti a prove concrete e univoche che la direzione dell’impresa sia altrove e che ciò sia visibile ai terzi. Mito colpito: n. 3 (“decide sempre la visura”) e, specularmente, n. 1 (non contano creditori o luogo di firma).
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31966 del 9 dicembre 2025. Principio: la coincidenza tra sede legale e COMI prevista dall’art. 27, comma 3, lett. c), è una presunzione legale relativa, che può essere vinta dimostrando che la sede legale è meramente formale o fittizia. Mito colpito: n. 2 (lo spostamento solo cartolare della sede non sposta il tribunale) e n. 3.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025 (regolamento di competenza). Principio: chi sostiene una competenza diversa da quella indicata dalle presunzioni deve provare due cose: la diversa collocazione del COMI e la sua percezione da parte dei terzi; se manca anche una sola delle due prove, le presunzioni restano ferme. Mito colpito: n. 3; è anche la pronuncia chiave per impostare correttamente la verifica documentale prima del deposito.
4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 21865 del 29 luglio 2025 (regolamento di competenza). Principio: per le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi la competenza territoriale spetta al tribunale del COMI, presuntivamente coincidente con la sede legale, salvo doppia prova contraria. Mito colpito: n. 1 (il criterio guarda al debitore) e n. 3. È particolarmente rilevante perché riguarda proprio l’accesso agli strumenti di regolazione, categoria cui appartiene la domanda di omologazione dell’accordo.
5. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9371 del 9 aprile 2025. Principio: nei procedimenti di concordato, anche con riserva, il giudice deve valutare d’ufficio la propria competenza territoriale nel momento in cui dispone di tutti gli elementi, cioè quando sono stati depositati proposta, piano e documenti ex art. 39 CCII, coincidente con la decisione sull’ammissione. Mito colpito: n. 7 (la competenza non è una questione “eterna”); principio che, per identità di ratio, orienta anche la verifica nei procedimenti di omologazione degli accordi.
6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30212 del 22 novembre 2024. Principio: l’eccezione di incompetenza si applica anche alle procedure concorsuali, ma nel concordato va esaminata non appena disponibili gli elementi necessari, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata e dell’effettività della tutela. Mito colpito: n. 7.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 31177 del 28 novembre 2025. Principio: nel regime della legge fallimentare, l’incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata non oltre l’udienza di comparizione; se una procedura pende davanti a un tribunale, la domanda concordataria va proposta davanti a quello stesso ufficio. Mito colpito: n. 7; conferma la logica di concentrazione e di tempestività che il Codice della crisi ha ereditato e rafforzato.
8. Cass. civ., n. 5948/2026. Principio: negli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Codice della crisi, il reclamo ex art. 51 contro la sentenza sull’omologazione può essere proposto solo da chi è divenuto parte formale del giudizio, tipicamente con l’opposizione ex art. 48, comma 4; il creditore rimasto estraneo al giudizio non è legittimato, salvo vizi procedurali che ne abbiano impedito la partecipazione. Mito colpito: n. 7 (non “chiunque” può impugnare l’omologa).
9. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5310 del 9 marzo 2026. Principio: per gli accordi ex art. 182-bis l.fall., il carattere contenzioso del giudizio di omologa comporta che solo chi ha assunto la veste di parte nelle fasi precedenti possa reclamare, anche se il rito richiama le norme camerali. Mito colpito: n. 7; mostra la continuità del principio tra vecchio e nuovo regime.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 13368 del 15 maggio 2024. Principio: in caso di trasferimento della sede all’estero a ridosso dell’iniziativa giudiziaria, il debitore deve provare non solo l’effettività organizzativa del trasferimento, ma anche l’abitualità del nuovo centro di gestione e la sua riconoscibilità da parte dei terzi. Mito colpito: n. 2; pur resa in tema di giurisdizione nell’insolvenza transfrontaliera, esprime lo stesso rigore probatorio che governa i trasferimenti “strategici” di sede.
11. Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 19618 del 9 luglio 2021 (regolamento di competenza). Principio: sul testo originario dell’art. 27, comma 1, la competenza della sezione specializzata era stata riferita alle sole imprese già ammesse all’amministrazione straordinaria, lasciando al tribunale del COMI il concordato dell’impresa che ne aveva solo i requisiti. Mito colpito: n. 4, in chiave storica: la lettura è stata superata dal D.Lgs. 136/2024, che ha sostituito “in” con “assoggettabili”. Chi la invoca oggi ragiona su una norma non più vigente.
12. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III – sottosezione crisi d’impresa, 3 giugno 2025. Principio: le presunzioni dell’art. 27, comma 3, sono relative e possono essere superate con prova contraria, in particolare quando il trasferimento di sede risulta fittizio. Mito colpito: n. 2 e n. 3, con un’applicazione concreta del principio espresso dalla Cassazione.
13. Tribunale di Novara, 17 ottobre 2025. Principio: per la persona fisica che esercita attività d’impresa e propone un concordato minore in continuità, la competenza non si radica nel luogo di residenza, ma nel foro collegato all’impresa. Mito colpito: n. 5 (“vado dove abito”).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro approccio parte da un’idea semplice: separare ciò che è vero da ciò che vi hanno raccontato, prima che un’informazione sbagliata diventi un errore processuale. Concretamente, ecco cosa facciamo.
- Verifichiamo lo strumento corretto. Accertiamo se il debitore rientra nel perimetro dell’art. 57 CCII (imprenditore diverso dall’imprenditore minore) o se la strada giusta passa per il concordato minore o le altre procedure da sovraindebitamento.
- Individuiamo il COMI con un fascicolo documentale. Raccogliamo e confrontiamo visura storica, verbali di assemblea e di consiglio, luogo di approvazione dei bilanci, indirizzi su fatture e corrispondenza bancaria, per stabilire dove l’impresa è effettivamente diretta e come la percepiscono i terzi.
- Ricostruiamo la cronologia dei trasferimenti di sede. Calcoliamo con precisione se un trasferimento cade nell’anno antecedente al deposito e quindi è irrilevante ai sensi dell’art. 28 CCII.
- Accertiamo se si applica il comma 1 dell’art. 27. Verifichiamo i requisiti di assoggettabilità all’amministrazione straordinaria e l’eventuale appartenenza a un gruppo di rilevante dimensione, alla luce del testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
- Prepariamo la difesa preventiva della competenza. Inseriamo nel ricorso per l’omologazione una motivazione documentata sulla competenza, così da anticipare eventuali eccezioni dei creditori estranei.
- Contestiamo competenze infondate. Quando assistiamo creditori, predisponiamo l’opposizione entro i trenta giorni dell’art. 48, comma 4, facendo valere l’incompetenza con le prove richieste dalla Cassazione e preservando la legittimazione al successivo reclamo.
- Gestiamo il passaggio del fascicolo. In caso di declaratoria di incompetenza, seguiamo la trasmissione degli atti ex art. 29 CCII e la prosecuzione davanti al tribunale competente, facendo valere la salvezza degli effetti prevista dall’art. 31.
- Proponiamo e resistiamo al regolamento di competenza. Curiamo il giudizio davanti alla Corte di Cassazione quando la questione del tribunale competente deve essere risolta dalla Suprema Corte.
- Coordiniamo competenza e composizione negoziata. Quando l’accordo nasce da una composizione negoziata, verifichiamo che il tribunale individuato per le misure protettive e quello dell’omologa siano coerenti con lo stesso COMI.
- Impostiamo il reclamo ex art. 51 CCII. Valutiamo legittimazione, termini e motivi del reclamo alla corte d’appello contro la sentenza sull’omologazione, per il debitore o per il creditore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesano in modo particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la competenza non come un adempimento isolato, ma come un tassello del percorso che va dalle trattative con i creditori al deposito dell’accordo. La qualifica di avvocato cassazionista è decisiva perché le questioni sul tribunale competente si risolvono spesso con il regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte.
Ne deriva un vantaggio concreto: la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa in ogni grado, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni. Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i profili giuridici della competenza e dell’omologazione vengono esaminati di pari passo con il piano economico-finanziario, il calcolo delle percentuali di adesione e la posizione dei creditori bancari.
Chiusura: l’informazione giusta viene prima del deposito
Il tribunale competente per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione non si sceglie, non si negozia con la banca e non si ricava da un racconto sentito da altri. Si individua applicando l’art. 27 CCII al luogo in cui l’impresa vive davvero, con le presunzioni, le eccezioni e i limiti temporali che la legge e la Cassazione hanno fissato. L’informazione corretta è la prima difesa: vale per il debitore che vuole un’omologa rapida e per il creditore che vuole far valere le proprie ragioni al momento giusto.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa materia perché unisce le competenze certificate che essa richiede: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per il percorso che conduce all’accordo, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC per distinguere i casi che appartengono al sovraindebitamento, l’abilitazione di avvocato cassazionista per difendere la competenza fino al regolamento davanti alla Suprema Corte, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per il dialogo con gli istituti di credito.
📩 Prima di depositare il ricorso, o prima che scadano i trenta giorni per opporti, scrivici: trovi tutti i recapiti dello studio al termine di questa pagina.
