Accordo Di Ristrutturazione Dei Debiti Nei Gruppi Di Imprese: Si Può Fare Un Unico Accordo?

Se sei l’amministratore di una holding, il socio di riferimento di più società collegate o il direttore finanziario di un gruppo che sta perdendo il controllo dei debiti, questa pagina non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa: alla fine saprai se il tuo gruppo può presentare un unico accordo di ristrutturazione, come costruirlo, con quali numeri e in quali tempi.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) consente a più imprese dello stesso gruppo di chiedere con un unico ricorso l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, sulla base di un piano unitario o di piani reciprocamente collegati e coordinati (art. 284, comma 2, CCII). La risposta lunga è che “unico accordo” non significa “unico patrimonio”: le masse attive e passive di ogni società restano separate, le adesioni si contano società per società e il tribunale verifica che nessun gruppo di creditori venga sacrificato per salvare gli altri. Tra queste due risposte c’è tutto il lavoro che devi fare, ed è quello che trovi qui.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la ristrutturazione di un gruppo di imprese nasce quasi sempre al tavolo delle trattative prima che in tribunale, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata, da cui oggi discendono gli accordi di ristrutturazione più efficaci. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario — decisivo quando i principali creditori del gruppo sono banche — e la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità se l’omologazione viene contestata fino all’ultimo grado.

Prima di iniziare, una regola d’uso: segui le mosse nell’ordine. Ogni mossa ha un “check di completamento”. Non passare oltre finché non lo hai superato.

📩 Il tuo gruppo sta valutando una ristrutturazione e i tempi stringono? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti per raggiungere lo studio in fondo a questo articolo.


La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti

Non tutti i gruppi arrivano a questa pagina nello stesso punto. C’è chi ha appena ricevuto il primo decreto ingiuntivo su una controllata, chi è già in trattativa avanzata con le banche, chi ha un pignoramento in corso sul capannone della società operativa. Il primo passo è capire dove ti trovi. Rispondi con sincerità a queste quattro domande.

Domanda 1: le società coinvolte sono davvero un “gruppo” per la legge?

Il CCII non considera gruppo qualsiasi insieme di società che abbiano gli stessi soci o lavorino insieme. La nozione di gruppo di imprese (art. 2, comma 1, lett. h, CCII) richiama l’insieme di società, imprese ed enti sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, con le presunzioni degli artt. 2497 e 2497-sexies del codice civile: si presume la direzione e coordinamento da parte di chi consolida i bilanci o controlla le società ai sensi dell’art. 2359 c.c. Se hai tre società che si limitano ad avere lo stesso amministratore ma nessun controllo, nessuna pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e nessuna direzione unitaria dimostrabile, la strada dell’accordo di gruppo è in salita. Verifica visure camerali, bilanci consolidati, delibere del consiglio della capogruppo.

Domanda 2: tutte le società hanno il centro degli interessi principali in Italia?

L’art. 284 CCII è chiaro: l’unico ricorso è riservato a imprese che abbiano tutte il proprio centro degli interessi principali (il cosiddetto COMI) nello Stato italiano. Se una controllata opera stabilmente in Romania o in Spagna, quella società resta fuori dal ricorso unitario italiano e dovrà seguire il proprio percorso, con gli obblighi di informazione e collaborazione previsti dall’art. 289 CCII.

Domanda 3: quanto è grave la situazione, società per società?

Una società del gruppo può essere in crisi (probabilità di insolvenza nei successivi dodici mesi, secondo la definizione dell’art. 2 CCII), un’altra già insolvente, una terza in equilibrio ma esposta per le garanzie prestate alle altre. Gli accordi di ristrutturazione sono accessibili sia in crisi sia in insolvenza, ma lo stato di ciascuna società cambia la strategia, l’urgenza e gli strumenti di protezione da attivare.

Domanda 4: ci sono azioni esecutive in corso o imminenti?

Pignoramenti presso terzi sui conti della società operativa, pignoramenti immobiliari, istanze di liquidazione giudiziale depositate da creditori o dal pubblico ministero: se la risposta è sì, la priorità cambia. Prima di costruire l’accordo devi mettere al riparo il patrimonio.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa……parti dalla mossa
Non sai se le società formano giuridicamente un gruppo o se tutte hanno COMI in ItaliaMossa 1
Il gruppo è certo, ma non hai ancora una mappa dei debiti divisa per società e dei rapporti infragruppoMossa 2
Hai la mappa dei debiti e devi scegliere tra accordo ordinario, agevolato o ad efficacia estesa, e tra ricorso unico o separatoMossa 3
Hai creditori che minacciano o hanno già avviato esecuzioni, oppure è pendente un’istanza di liquidazione giudizialeMossa 4 (subito, poi torna alla 2 e alla 3)
Hai scelto lo strumento e devi scrivere il piano con le operazioni infragruppoMossa 5
Il piano è pronto e stai raccogliendo le firme dei creditoriMossa 6
Hai le adesioni e l’attestazione: devi depositare e affrontare eventuali opposizioniMossa 7
L’accordo è omologato: devi eseguirlo senza farlo saltareMossa 8

Un’avvertenza prima di muoverti: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Chi conta sulla “pausa estiva” per guadagnare tempo in una procedura di ristrutturazione commette uno degli errori più costosi.


Mossa 1 — Accerta che il tuo gruppo possa usare l’accordo unitario

Obiettivo della mossa: stabilire, documenti alla mano, che le società da includere formano un gruppo ai sensi del CCII e che ciascuna ha il COMI in Italia, così da poter presentare un unico ricorso ex art. 284, comma 2.

Quando va fatta

Immediatamente, prima di qualunque contatto formale con i creditori. Il perimetro del gruppo determina tutto il resto: il tribunale competente, la struttura del piano, la platea dei creditori da coinvolgere. Se scopri a trattative avviate che una società non può rientrare nel ricorso unitario, dovrai riscrivere il piano e rinegoziare. Dedica a questa mossa i primi 7-10 giorni di lavoro.

Come si esegue

Il primo passo è estrarre le visure camerali aggiornate di tutte le società, verificando per ciascuna la sede legale, la compagine sociale e l’eventuale iscrizione della soggezione ad attività di direzione e coordinamento nella sezione del registro delle imprese prevista dall’art. 2497-bis c.c. Questa pubblicità non è un dettaglio: l’art. 284, comma 4, CCII impone di indicare nel ricorso il registro o i registri delle imprese in cui è stata effettuata, e l’art. 286, comma 1, la usa come criterio per individuare il tribunale competente quando le società hanno sede in circondari diversi.

Il secondo passo è ricostruire la catena di controllo: chi possiede quanto, direttamente e indirettamente, quali patti parasociali esistono, quali contratti infragruppo (cash pooling, finanziamenti soci, contratti di servizio, locazioni tra società, garanzie incrociate) legano le società tra loro. Tutto questo andrà descritto nel ricorso, perché la domanda deve fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra le imprese (art. 284, comma 4).

Il terzo passo è la verifica del COMI. Per le società la presunzione è che coincida con la sede legale, ma se una società ha trasferito la sede nei mesi precedenti, o se l’amministrazione effettiva si svolge altrove, il COMI può essere contestato. Recupera i verbali dei consigli di amministrazione, i contratti di locazione degli uffici direttivi, le comunicazioni con banche e fornitori: sono le prove di dove si decide davvero.

Il quarto passo è verificare se esiste un bilancio consolidato. Se il gruppo lo redige, andrà allegato al ricorso (art. 284, comma 4). Se non lo redige, preparati a ricostruire comunque una situazione aggregata, perché senza una visione d’insieme il tribunale e i creditori non potranno valutare la convenienza della scelta unitaria.

La base giuridica

L’art. 284 CCII, nel testo vigente dopo i decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024), consente a più imprese dello stesso gruppo con COMI in Italia di proporre con unico ricorso la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57, 60 e 61. È una facoltà, non un obbligo: le società possono sempre scegliere ricorsi separati. La norma segna una svolta rispetto al passato: con la sentenza 13 ottobre 2015, n. 20559, la Cassazione (sez. I civile) aveva escluso che, in assenza di una disciplina positiva, fosse ammissibile un concordato preventivo di gruppo, censurando in particolare la commistione dei patrimoni delle società. Quel principio di separazione patrimoniale sopravvive nel codice (art. 284, comma 3), ma oggi convive con uno strumento procedurale unitario espressamente previsto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la società “di fatto” del gruppo: una società controllata di diritto da un familiare del socio di riferimento, gestita in modo unitario con le altre, ma senza alcuna pubblicità di direzione e coordinamento. Non forzare il perimetro. Hai due alternative: regolarizzare la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. se la direzione unitaria esiste davvero e puoi documentarla, oppure lasciare quella società fuori dal ricorso unitario e coordinare il suo accordo separato con quello del gruppo, prevedendo nei piani clausole di collegamento. Forzare l’inclusione espone il ricorso a contestazioni sull’ammissibilità e ti fa perdere settimane preziose.

Secondo imprevisto: il COMI di una società è dubbio. In questo caso chiediti se quella società è indispensabile al piano. Se lo è, preparati a dimostrarne il COMI con prove documentali robuste; se non lo è, valuta di trattarla separatamente.

Check di completamento

Non passare alla mossa 2 finché non puoi rispondere sì a tutte queste condizioni:

  • hai un organigramma societario firmato dall’organo amministrativo della capogruppo, con percentuali di partecipazione e contratti infragruppo elencati;
  • per ogni società hai verificato COMI in Italia e pubblicità ex art. 2497-bis c.c.;
  • hai individuato il tribunale presumibilmente competente per il ricorso unitario.

Mossa 2 — Fotografa la crisi società per società, senza confondere le masse

Obiettivo della mossa: costruire per ogni società del gruppo una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e un elenco dei creditori completo, tenendo separati attivi e passivi di ciascuna, perché su questa base si conteranno le adesioni e si misurerà la convenienza.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1, in parallelo con l’eventuale mossa 4 se ci sono azioni esecutive in corso. Tempo realistico: dalle tre alle sei settimane per un gruppo di tre-cinque società con contabilità in ordine; di più se i dati contabili vanno ricostruiti. Se hai già in programma una domanda con riserva, tieni conto che questa fotografia dovrà essere pronta entro il termine concesso dal tribunale.

Come si esegue

Il primo passo è la situazione patrimoniale aggiornata di ciascuna società, a una data il più vicina possibile al deposito. Non basta l’ultimo bilancio approvato: servono una situazione infrannuale, lo scadenziario dei debiti e l’indicazione delle garanzie reali e personali che assistono ogni credito. Questa documentazione corrisponde a quella che il codice richiede per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi (art. 39 CCII) e ti servirà in ogni caso.

Il secondo passo, il più delicato in un gruppo, è la mappatura dei rapporti infragruppo. Per ogni coppia di società individua: crediti e debiti reciproci, finanziamenti della capogruppo alle controllate e viceversa, saldi di cash pooling, garanzie prestate da una società per i debiti di un’altra, contratti di servizio e relative fatture non pagate. Questi rapporti avranno un trattamento particolare: nel concordato di gruppo le imprese del gruppo titolari di crediti verso l’impresa in procedura sono escluse dal voto (art. 286, comma 6), e i finanziamenti infragruppo sono soggetti alle regole di postergazione dell’art. 292 CCII. Nell’accordo di ristrutturazione non c’è un voto, ma i creditori esterni e il tribunale guarderanno con attenzione a come i crediti infragruppo vengono conteggiati nelle percentuali di adesione e soddisfatti.

Il terzo passo è l’elenco nominativo dei creditori, società per società, con importo, natura del credito, eventuale causa di prelazione. Qui sta il cuore del problema dell'”unico accordo”: l’unicità del ricorso non somma i creditori delle diverse società in un’unica platea; ogni società deve raggiungere da sola le soglie di adesione richieste dallo strumento scelto. Una banca che vanta crediti verso due società del gruppo compare due volte, una per ciascun debitore.

Il quarto passo è una prima simulazione dell’alternativa liquidatoria per ogni società: quanto ricaverebbero i creditori di quella società in caso di liquidazione giudiziale? È il parametro con cui il tribunale misurerà la tenuta dell’accordo in caso di opposizione (art. 285, comma 4, CCII) e, per gli accordi ad efficacia estesa, la posizione dei creditori non aderenti (art. 61 CCII). Fallo con prudenza: valori di realizzo, non valori di bilancio.

La base giuridica

L’art. 284, comma 3, CCII ribadisce che resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La giurisprudenza di legittimità formatasi prima del codice aveva già messo in guardia: nella citata sentenza n. 20559/2015 la Cassazione aveva censurato proprio il fatto che i creditori delle società meno capienti fossero stati fatti concorrere con quelli delle più capienti. Nel sistema attuale, la stessa esigenza è presidiata dal fatto che le adesioni si computano per ciascuna entità, come osservato anche nei materiali di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, e dal test del “non peggioramento” rispetto alla liquidazione della singola impresa (art. 285, comma 4).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la contabilità infragruppo che non quadra: la capogruppo registra un credito di 412.380 euro verso la controllata, la controllata registra un debito di 367.915 euro. Non ignorare la differenza e non “aggiustarla” a tavolino. Ricostruisci i movimenti, documentali, e se la differenza non si chiude, esponila con trasparenza nel piano indicando il criterio adottato. Un attestatore serio non firmerà su numeri incoerenti, e un creditore attento userà quella incoerenza in opposizione.

Secondo imprevisto: emergono operazioni infragruppo passate di dubbia giustificazione, ad esempio pagamenti della controllata a favore della capogruppo senza corrispettivo nei mesi precedenti la crisi. Non nasconderle. La Cassazione penale ha più volte chiarito che l’appartenenza al gruppo non basta, da sola, a giustificare trasferimenti di risorse: con la sentenza 22 ottobre 2024, n. 42570 (sez. V penale), ha ribadito che i vantaggi compensativi capaci di escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo devono essere certi, congrui, proporzionati e di valore almeno pari al sacrificio sopportato dalla società impoverita. Queste operazioni vanno analizzate subito con i legali, perché incidono sulla strategia complessiva e sulla posizione degli amministratori.

Check di completamento

Prima della mossa 3, verifica di avere:

  • per ogni società, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori con importi e prelazioni, scadenziario;
  • una matrice dei rapporti infragruppo riconciliata, con le differenze residue documentate;
  • una stima prudente, società per società, dell’esito per i creditori in caso di liquidazione giudiziale.

Mossa 3 — Scegli lo strumento giusto per ciascuna società e decidi se il ricorso sarà unico

Obiettivo della mossa: decidere, per ogni società, quale tipo di accordo di ristrutturazione è realisticamente raggiungibile (ordinario, agevolato o ad efficacia estesa) e verificare che la scelta di un ricorso unitario sia davvero più conveniente per i creditori di ciascuna società rispetto a ricorsi separati.

Quando va fatta

Non appena la mossa 2 ti ha dato i numeri. Questa decisione va presa prima di avviare le trattative formali, perché i creditori devono sapere cosa viene loro proposto e con quale strumento. Se hai già depositato una domanda con riserva (mossa 4), la scelta deve maturare entro il termine concesso dal tribunale.

Come si esegue

Il primo passo è conoscere le tre varianti che l’art. 284, comma 2, CCII richiama.

L’accordo ordinario (art. 57 CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti della società. I creditori che non aderiscono (gli “estranei”) devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti a quella data, oppure entro 120 giorni dalla scadenza, se scadono dopo.

L’accordo agevolato (art. 60 CCII) dimezza la soglia al 30%, ma a due condizioni: la società non deve proporre la moratoria dei creditori estranei e non deve aver chiesto misure protettive temporanee, rinunciando a richiederle.

L’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria di quelli aderenti, individuata per omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Servono, tra l’altro: che tutti i creditori della categoria siano stati informati delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; che i crediti degli aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria; che i non aderenti ricevano un trattamento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale; che l’accordo e la domanda siano notificati ai creditori verso cui si chiede l’estensione. Se l’accordo matura all’esito di una composizione negoziata, l’art. 23 CCII consente di scendere al 60%, quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto: lo ha applicato, ad esempio, il Tribunale di Ferrara con la pronuncia del 30 ottobre 2025, ritenendo omologabile un accordo ad efficacia estesa approvato con il 60% dei crediti in quanto derivante da una composizione negoziata.

Il secondo passo è incrociare queste soglie con la mappa della mossa 2. Può accadere, ed è frequente, che la capogruppo raggiunga agevolmente il 60% perché il suo debito è concentrato su tre banche, mentre la società logistica, con centinaia di piccoli fornitori, fatichi ad arrivare al 30%. Il ricorso unitario non ti obbliga a usare lo stesso tipo di accordo per tutte le società: la norma parla di accordi “ai sensi degli articoli 57, 60 e 61”, e nulla impedisce che una società utilizzi un accordo ordinario e un’altra un accordo ad efficacia estesa nei confronti della categoria bancaria. Prima di procedere, assicurati però che le condizioni di ciascuno strumento siano rispettate società per società: ad esempio, se per la società che punta all’accordo agevolato chiedi misure protettive, perdi il beneficio della soglia ridotta.

Il terzo passo è la verifica di convenienza della scelta unitaria. L’art. 284, comma 4, CCII impone di illustrare nel ricorso le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario o piani collegati invece di piani autonomi. Chiediti concretamente: la società operativa, se ristrutturata da sola, pagherebbe di più o di meno i suoi creditori? La capogruppo, che vive dei dividendi e delle royalties della controllata, avrebbe qualche prospettiva senza di essa? Le garanzie incrociate rendono impossibile sistemare una società senza toccare l’altra? Se le risposte indicano un’interdipendenza reale, la scelta unitaria regge. Se il ricorso unitario serve solo a “trascinare” una società senza speranza grazie ai flussi di un’altra sana, i creditori di quest’ultima avranno ottimi argomenti per opporsi.

Il quarto passo è mettere per iscritto la decisione in una delibera degli organi amministrativi di ciascuna società. Ogni società è un debitore distinto e ciascuna deve deliberare l’accesso allo strumento, secondo le regole di competenza previste per le società (art. 120-bis CCII per le società, che attribuisce la decisione agli amministratori).

La base giuridica

Artt. 57, 60, 61 e 284 CCII; art. 23 CCII per il raccordo con la composizione negoziata. Sul piano sistematico, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto da tempo la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione: la Cassazione, sez. I civile, con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 1182, e con la sentenza 12 aprile 2018, n. 9087, ha ricondotto l’accordo di ristrutturazione nell’area delle procedure concorsuali, con effetti rilevanti ad esempio sulla prededuzione e sulla consecuzione con altre procedure. Il codice ha consolidato questa impostazione inserendo gli accordi nel procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una società del gruppo che non raggiunge nessuna soglia. Hai tre opzioni. La prima: ridisegnare il piano per quella società, magari con un apporto di finanza esterna o infragruppo che renda la proposta più attraente (ma con le cautele della mossa 5). La seconda: spostare quella società su un diverso strumento, ad esempio un concordato preventivo, mantenendo il coordinamento con gli accordi delle altre società; ricorda però che il ricorso unitario ex art. 284 richiede strumenti omogenei nell’ambito del medesimo comma, per cui in questo caso lavorerai con procedure separate e coordinate. La terza: escludere quella società dal perimetro, valutando con attenzione le conseguenze sulle garanzie che le altre società le hanno prestato.

Secondo imprevisto: una banca creditrice di più società del gruppo condiziona la propria adesione per la capogruppo a un trattamento di favore sulla controllata. Non accettare accordi “incrociati” non trasparenti: ogni trattamento deve risultare dal piano ed essere giustificabile per i creditori di ciascuna società.

Check di completamento

Prima della mossa 4 o della mossa 5 verifica di avere:

  • per ogni società, lo strumento scelto (art. 57, 60 o 61) con il calcolo della soglia da raggiungere in euro;
  • una nota scritta sulle ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria, società per società;
  • le delibere di accesso allo strumento, o almeno le bozze condivise con gli organi amministrativi.

Mossa 4 — Metti al riparo il patrimonio del gruppo mentre tratti

Obiettivo della mossa: impedire che uno o più creditori, con pignoramenti o istanze di liquidazione giudiziale, facciano saltare la ristrutturazione prima che l’accordo sia pronto, scegliendo lo strumento di protezione più adatto: domanda con riserva, misure protettive in pendenza di trattative o composizione negoziata di gruppo.

Quando va fatta

Nel momento in cui un creditore agisce o sta per agire, anche se sei ancora alla mossa 2. Se non ci sono minacce concrete, puoi valutare di attivarla più avanti, ma non aspettare il pignoramento del conto corrente della società operativa: una volta bloccata la liquidità, anche il miglior piano rischia di essere superato dai fatti.

Come si esegue

Hai tre strade, diverse per tempi, costi organizzativi e rischi.

Strada A: la composizione negoziata di gruppo. È il percorso stragiudiziale introdotto dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato negli artt. 12 e seguenti del CCII. L’art. 25 CCII lo estende ai gruppi: le imprese del gruppo possono chiedere la nomina di un esperto che conduca trattative coordinate con i creditori di tutte le società. Durante la composizione negoziata puoi chiedere misure protettive con ricorso al tribunale (artt. 18 e 19 CCII), che fissa un’udienza e decide dopo aver sentito le parti. Il vantaggio strategico, per un gruppo, è doppio: tratti in un contesto riservato e assistito da un professionista terzo, e se raggiungi l’accordo con la categoria bancaria puoi usare la soglia ridotta del 60% per l’accordo ad efficacia estesa (art. 23 CCII).

Strada B: la domanda con riserva. Depositi in tribunale una domanda di accesso allo strumento, riservandoti di presentare entro un termine l’accordo, il piano e l’attestazione. Il tribunale concede un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudiziale (art. 44 CCII). Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se chiedi misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio (art. 54, comma 2, CCII). Il giudice deve confermarle o revocarle entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con decreto reclamabile (art. 55, comma 3, CCII): se il decreto non arriva in tempo, le misure cessano. In un gruppo, valuta una domanda con riserva che coinvolga congiuntamente le società destinate al ricorso unitario, così che il tribunale adito sia fin dall’inizio quello competente per tutte.

Strada C: le misure protettive in pendenza di trattative per l’accordo. L’art. 54, comma 3, CCII ti consente di chiedere misure protettive anche prima di depositare la domanda di omologazione, allegando la documentazione dell’art. 39 e una proposta di accordo accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente: questi deve attestare che sulla proposta sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e che la proposta, se accettata, consentirebbe di pagare integralmente i creditori con cui non si tratta o che hanno rifiutato di trattare. È la strada più mirata quando le trattative sono già a buon punto.

In tutti i casi ricorda che la durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi, comprese le proroghe (art. 8 CCII).

Qui l’esperienza sul campo della composizione negoziata fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce le dinamiche delle trattative assistite e sa quando conviene restare nel perimetro negoziale e quando, invece, depositare subito in tribunale.

La base giuridica

Artt. 8, 12-25, 44, 54 e 55 CCII. Sotto il profilo processuale, la giurisprudenza di merito mostra come nei procedimenti di gruppo il tribunale possa organizzare fin dalla fase iniziale una gestione coordinata: il Tribunale di Bari (sez. IV civile), con il provvedimento del 16 marzo 2023, si è occupato della nomina del commissario giudiziale in un concordato preventivo di gruppo in un momento anteriore al decreto di apertura, a conferma che la dimensione unitaria del gruppo può essere presidiata dal giudice già nella fase prenotativa. Analoga attenzione alla trattazione unitaria emerge per la liquidazione giudiziale: il Tribunale di Milano (sez. II civile), con la sentenza del 20 maggio 2024, ha affrontato la domanda di accesso presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo, pronunciandosi sull’apertura di una procedura unitaria e sul tribunale competente. È un segnale utile anche per chi sceglie la via degli accordi: il perimetro del gruppo e la competenza vanno impostati bene dal primo atto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: un creditore ha già depositato un’istanza di liquidazione giudiziale contro la società operativa. Non limitarti a difenderti in quel procedimento. Deposita tempestivamente la domanda di accesso allo strumento: il codice prevede la trattazione unitaria delle domande (art. 7 CCII), e il tribunale esamina in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione, se non è manifestamente infondata e se il piano non è manifestamente inidoneo. Ma attenzione: la domanda con riserva non può essere un espediente dilatorio. Se il tribunale percepisce che la riserva serve solo a guadagnare tempo, i margini di proroga si chiudono.

Secondo imprevisto: le misure protettive non vengono confermate entro trenta giorni per un disguido di cancelleria o per un deposito incompleto. Verifica ogni giorno lo stato del fascicolo telematico, e se il decreto tarda, sollecita formalmente. Se le misure cessano, i creditori riprendono piena libertà d’azione.

Terzo imprevisto: una società del gruppo ha scelto l’accordo agevolato. Ricorda che per quella società non devi chiedere misure protettive, pena la perdita della soglia del 30%. In un ricorso unitario, differenzia le richieste società per società.

Check di completamento

Prima di tornare alla mossa 5 (o alla 2 e 3, se sei partito da qui):

  • lo strumento di protezione scelto è stato depositato e pubblicato nel registro delle imprese per ciascuna società interessata;
  • hai in agenda la data limite per la conferma delle misure e la scadenza del termine della riserva;
  • hai verificato che la richiesta di misure non comprometta lo strumento scelto per ogni società (in particolare l’accordo agevolato).

Mossa 5 — Scrivi il piano unitario (o i piani collegati) e giustifica ogni euro che passa da una società all’altra

Obiettivo della mossa: redigere un piano di gruppo che consenta il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna società e il riequilibrio della sua situazione finanziaria, quantificando per i creditori di ogni società il beneficio atteso, compresi i vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.

Quando va fatta

Dopo aver scelto gli strumenti (mossa 3) e, se necessario, messo in sicurezza il patrimonio (mossa 4). Se sei in domanda con riserva, il piano deve essere pronto con un anticipo sufficiente sulla scadenza del termine per consentire all’attestatore di lavorare e ai creditori di esaminarlo prima di firmare: calcola almeno tre settimane di margine.

Come si esegue

Il primo passo è decidere la forma: un piano unitario, cioè un unico documento che descrive la manovra per tutte le società, oppure piani distinti per ciascuna società ma reciprocamente collegati e coordinati. Il piano unitario funziona quando le società sono fortemente integrate (una produce, una commercializza, una detiene gli immobili); i piani collegati sono preferibili quando le società hanno business distinti e creditori diversi, ma condividono garanzie o flussi. In entrambi i casi il contenuto minimo è quello dell’art. 56, comma 2, CCII: situazione economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie di intervento e tempi, creditori e importi dei crediti, apporti di finanza nuova, tempi delle azioni e loro effetti sul risanamento.

Il secondo passo è la sezione sulle operazioni infragruppo. Qui il piano di gruppo mostra la sua vera utilità: può prevedere che la capogruppo rinunci a parte dei propri crediti verso la controllata, che la società immobiliare conceda un canone ridotto alla società operativa, che i flussi di una società servano a sostenere temporaneamente un’altra. Ma ogni trasferimento di risorse deve avere una giustificazione che regga dal punto di vista dei creditori della società che “dà”. Per il concordato di gruppo l’art. 285, comma 2, CCII richiede che un professionista indipendente attesti che le operazioni infragruppo sono necessarie alla continuità aziendale e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, tenuto conto dei vantaggi compensativi; per gli accordi di ristrutturazione la norma non ripete espressamente questa attestazione, ma il comma 4 dello stesso articolo misura l’omologabilità, in caso di opposizione, proprio con il criterio dei vantaggi compensativi. Scrivi dunque il piano come se quell’attestazione fosse richiesta anche per te.

Il terzo passo è la quantificazione. L’art. 284, comma 4, CCII vuole che il piano quantifichi il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto dei vantaggi compensativi conseguiti o fondatamente prevedibili. Non basta scrivere che “il gruppo nel suo complesso ne trae beneficio”. Devi mostrare, società per società, una tabella che confronti: soddisfacimento dei creditori nel piano di gruppo, soddisfacimento con piano autonomo, soddisfacimento in liquidazione giudiziale. Se per una società il piano di gruppo è peggiore del piano autonomo, devi spiegare quale vantaggio compensativo, concreto e misurabile, riequilibra la differenza.

Il quarto passo è l’allineamento con le regole di trattamento dei creditori. Per le società che usano l’accordo ordinario o agevolato, il piano deve dimostrare la provvista per il pagamento integrale degli estranei nei 120 giorni. Per le società che usano l’accordo ad efficacia estesa, deve dimostrare che i non aderenti della categoria ricevono almeno quanto otterrebbero in liquidazione giudiziale, e che l’accordo non ha carattere liquidatorio, salvo le ipotesi particolari previste dall’art. 61 per i creditori bancari e finanziari.

La base giuridica

Artt. 56, 284 (commi 4 e 5) e 285 CCII. Sul concetto di vantaggio compensativo la giurisprudenza più rigorosa viene dalla Cassazione penale, ed è quella con cui il piano deve fare i conti: oltre alla già citata sentenza n. 42570/2024, la Cassazione, sez. I penale, con la sentenza 30 gennaio 2025, n. 7530, ha ribadito che non basta allegare l’appartenenza della società impoverita e di quella beneficiata allo stesso gruppo, ma occorre dimostrare il vantaggio effettivo per la società che ha sopportato il sacrificio. Sul fronte della tesoreria accentrata, la Cassazione, sez. V penale, con la sentenza 23 giugno 2023, n. 39139, ha escluso la rilevanza distrattiva dei pagamenti infragruppo riconducibili a un contratto di cash pooling, a condizione che i consigli di amministrazione ne abbiano deliberato il contenuto, con oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni. Per chi scrive un piano di gruppo, la lezione è netta: le operazioni infragruppo del piano devono essere formalizzate, deliberate e quantificate, altrimenti espongono gli amministratori a rischi ben più gravi di un’opposizione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’attestatore che, leggendo la bozza, ritiene non dimostrato il vantaggio compensativo per una società. Non cercare un attestatore più accomodante. Torna ai numeri: puoi rafforzare il vantaggio con clausole contrattuali (ad esempio un impegno della capogruppo a garantire forniture a prezzi di mercato per tutta la durata del piano), ridurre l’entità del trasferimento o compensarlo con un apporto diretto a favore dei creditori della società sacrificata.

Secondo imprevisto: il piano prevede la liquidazione di una società e la continuità delle altre. Per il concordato di gruppo l’art. 285, comma 1, disciplina questa ipotesi mista; ne ha fatto applicazione ad esempio il Tribunale di Bari (sez. IV civile) con la pronuncia del 9 gennaio 2024, relativa a un concordato preventivo di gruppo che prevedeva la liquidazione di alcune imprese e la prosecuzione dell’attività di altre. Negli accordi di ristrutturazione una soluzione mista è possibile, ma attento all’accordo ad efficacia estesa: per la società destinata alla liquidazione, il requisito del carattere non liquidatorio non sarebbe soddisfatto, e dovrai orientarti su un accordo ordinario o agevolato.

Check di completamento

Prima della mossa 6:

  • il piano (unitario o collegato) contiene per ogni società la tabella di confronto piano di gruppo / piano autonomo / liquidazione giudiziale;
  • ogni operazione infragruppo è descritta, quantificata e supportata da una bozza di delibera degli organi amministrativi coinvolti;
  • l’attestatore ha letto la bozza e non ha sollevato obiezioni bloccanti su veridicità dei dati, fattibilità e convenienza.

Mossa 6 — Raccogli le adesioni società per società e ottieni l’attestazione di gruppo

Obiettivo della mossa: arrivare al deposito con adesioni scritte sufficienti a superare, per ogni società, la soglia dello strumento scelto, e con un’attestazione del professionista indipendente che copra tutti i contenuti richiesti dall’art. 284, comma 5, CCII.

Quando va fatta

In parallelo con la finalizzazione del piano, e comunque prima della scadenza del termine della domanda con riserva o della durata delle misure protettive. Considera che le banche impiegano settimane per ottenere le delibere interne di adesione: avvia la raccolta appena il piano è stabile, senza aspettare la versione “definitiva definitiva”.

Come si esegue

Il primo passo è predisporre, per ciascuna società, un testo di accordo che il creditore sottoscrive. L’adesione è individuale e riferita a uno specifico debitore: la banca che aderisce per la capogruppo non aderisce automaticamente per la controllata. Nel testo indica con precisione il credito, il trattamento proposto (stralcio, dilazione, conversione, rinuncia agli interessi), le condizioni sospensive (tipicamente l’omologazione) e il collegamento con gli accordi delle altre società del gruppo, se il piano lo prevede.

Il secondo passo è tenere un registro delle adesioni aggiornato giorno per giorno, società per società, con la percentuale raggiunta e i creditori mancanti. È lo strumento di governo di questa fase: ti dice dove concentrare le energie. Se una società è al 57,8% e le mancano 94.215 euro per arrivare al 60%, sai quali due o tre creditori contattare.

Il terzo passo riguarda gli accordi ad efficacia estesa: documenta con cura l’informazione data a tutti i creditori della categoria. Conserva le comunicazioni PEC di avvio delle trattative, i verbali delle riunioni, le data room messe a disposizione. In caso di opposizione, il creditore non aderente sosterrà di non essere stato messo in condizione di partecipare in buona fede: sarà la tua documentazione a smentirlo.

Il quarto passo è l’attestazione. L’art. 284, comma 5, CCII richiede che un professionista indipendente attesti: la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano o dei piani; le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria per il miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese; la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa. L’attestazione deve contenere anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali. A questi contenuti si aggiungono quelli propri di ciascuno strumento: per l’accordo ordinario e agevolato, l’idoneità ad assicurare il pagamento integrale degli estranei nei termini; per l’accordo ad efficacia estesa, anche la sussistenza delle condizioni dell’art. 61. Verifica che l’attestatore possieda i requisiti di indipendenza richiesti dal codice rispetto a tutte le società del gruppo, non solo rispetto alla capogruppo.

La base giuridica

Artt. 57, 60, 61 e 284, comma 5, CCII. Sul peso dell’attestazione nel giudizio di omologa è intervenuta la Cassazione: già con l’ordinanza n. 12064 del 2019 la Suprema Corte ha chiarito che il controllo del tribunale sull’accordo non si esaurisce nella regolarità formale, ma investe anche l’idoneità, attestata dal professionista, ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei. Più di recente, la Cassazione, sez. I civile, con la sentenza 29 dicembre 2024, n. 34842, ha ribadito che in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione il giudice non è limitato a una verifica formale, delineando l’estensione e le modalità dei controlli che il tribunale deve compiere. Tradotto per te: un’attestazione generica o costruita su dati non verificati non è un semplice difetto estetico, è un motivo di rigetto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore “chiave” che rinvia la firma all’ultimo giorno, magari per negoziare condizioni migliori. Non farti prendere in ostaggio. Prepara uno scenario alternativo per quella società (ad esempio passaggio dall’accordo ordinario a un accordo ad efficacia estesa nella categoria in cui la maggioranza è già raggiunta, oppure all’accordo agevolato se non hai chiesto misure protettive) e comunicalo con garbo: spesso la consapevolezza che l’accordo può chiudersi anche senza di lui cambia l’atteggiamento del creditore.

Secondo imprevisto: una banca aderisce per sé ma pretende che l’accordo estenda i benefici ai garanti personali (tipicamente i soci che hanno firmato fideiussioni). Chiarisci subito i limiti: la Cassazione, con la sentenza n. 6662 del 2026, ha affermato che gli effetti dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa non si estendono ai garanti dei creditori estranei, a conferma che il perimetro soggettivo degli effetti va letto con rigore. Se i soci garanti vogliono tutelarsi, serve una pattuizione espressa con i singoli creditori o un percorso separato.

Check di completamento

Prima della mossa 7:

  • per ogni società, le adesioni firmate superano la soglia dello strumento scelto, verificata sul registro delle adesioni;
  • per gli accordi ad efficacia estesa, hai il fascicolo documentale dell’informazione e della partecipazione alle trattative;
  • l’attestazione copre tutti i punti dell’art. 284, comma 5, e quelli specifici di ciascuno strumento, ed è firmata.

Mossa 7 — Deposita il ricorso unitario, pubblicalo e gestisci le opposizioni

Obiettivo della mossa: incardinare correttamente il giudizio di omologazione davanti al tribunale competente, rendere l’accordo conoscibile a tutti gli interessati e superare le opposizioni dimostrando, per ogni società, che nessun creditore sta peggio di quanto starebbe in liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

Entro il termine della domanda con riserva, se l’hai presentata; altrimenti non appena adesioni e attestazione sono complete. Da quel momento il calendario è dettato dal codice: la domanda va iscritta nel registro delle imprese e i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione (art. 48, comma 4, CCII). Per i creditori non aderenti ai quali si chiede di estendere gli effetti dell’accordo ex art. 61, il termine decorre dalla comunicazione ricevuta.

Come si esegue

Il primo passo è individuare il tribunale competente. Se tutte le società hanno COMI nello stesso circondario, la questione è semplice. Se hanno COMI in circondari diversi, per il concordato di gruppo l’art. 286, comma 1, CCII indica il tribunale competente in relazione al COMI di chi esercita la direzione e coordinamento secondo la pubblicità ex art. 2497-bis c.c. o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato. Questa norma è scritta per il concordato, ma la dottrina prevalente la considera il riferimento anche per gli accordi di gruppo, in coerenza con la legge delega che chiedeva un criterio predeterminato di competenza per la gestione unitaria. Nel ricorso, motiva espressamente la scelta del tribunale.

Il secondo passo è comporre il ricorso con tutti i contenuti richiesti: la domanda congiunta delle società, l’indicazione per ciascuna dello strumento (art. 57, 60 o 61), le ragioni di maggiore convenienza, le informazioni sulla struttura del gruppo, il registro delle imprese della pubblicità ex art. 2497-bis c.c., il bilancio consolidato se redatto, gli accordi sottoscritti, il piano o i piani, l’attestazione, la documentazione dell’art. 39 per ciascuna società. Se lo desideri, puoi chiedere che il piano o i piani vengano pubblicati nel registro delle imprese (art. 284, comma 6).

Il terzo passo, per gli accordi ad efficacia estesa, è notificare l’accordo, la domanda e i documenti ai creditori non aderenti della categoria interessata, come richiede l’art. 61. Senza questa notifica l’estensione degli effetti non può operare.

Il quarto passo è la gestione delle opposizioni. L’art. 285, comma 3, CCII riconosce ai creditori non aderenti il diritto di opporsi all’omologazione degli accordi di gruppo. In caso di opposizione, il tribunale omologa se ritiene, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenendo conto dei vantaggi compensativi, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa (art. 285, comma 4). Prepara per ogni società una memoria difensiva “pronta”, fondata sulle tabelle della mossa 5, da adattare all’opposizione concreta. Ricorda che, per i creditori estranei agli accordi ordinari e agevolati, la tutela principale resta il pagamento integrale nei termini: la dottrina sottolinea che il test dell’art. 285, comma 4, non può essere usato per ridurre quel diritto, e assume rilievo soprattutto per i non aderenti degli accordi ad efficacia estesa.

Il quinto passo è l’udienza e la sentenza. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura, la conformità alle norme e l’attestazione, decide sulle opposizioni e omologa con sentenza. La sentenza è reclamabile davanti alla Corte d’appello (art. 51 CCII) e la decisione sul reclamo è ricorribile per cassazione, con termini di trenta giorni. Anche qui nessuna sospensione feriale.

La base giuridica

Artt. 40, 48, 51, 61, 284, 285 e 286 CCII. Due precisazioni giurisprudenziali ti servono in questa fase. La prima: la Cassazione, con la sentenza n. 13850 del 2019, ha affermato che l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione non impedisce al creditore estraneo di chiedere l’apertura della procedura di insolvenza del debitore: l’omologa non è uno scudo contro chi resta fuori, e questo rende ancora più importante la puntualità nei pagamenti degli estranei. La seconda: nei procedimenti di gruppo il ruolo di vigilanza degli organi può incidere sull’esito; il Tribunale di Bergamo (sez. II civile), con il provvedimento del 23 dicembre 2024, ha chiarito, in un concordato preventivo di gruppo, estensione e limiti del potere-dovere del commissario giudiziale di segnalare atti potenzialmente in frode ai creditori, riservando al tribunale la qualificazione di tali atti e la valutazione delle conseguenze sull’ammissione. Se nel tuo accordo il tribunale nomina un commissario, sappi che guarderà da vicino proprio le operazioni infragruppo pregresse.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: un creditore di una sola società propone opposizione sostenendo che il piano di gruppo lo penalizza a vantaggio dei creditori delle altre. È esattamente la contestazione per cui l’art. 285, comma 4, esiste. Non rispondere in astratto: produci la tabella di confronto, l’attestazione sulla quantificazione del beneficio e, se serve, una perizia integrativa sul valore di liquidazione di quella specifica società. Se l’opposizione è fondata per una sola società, valuta con i legali se modificare il trattamento dei suoi creditori prima della decisione o se sia preferibile uno “stralcio” di quella società dal ricorso, verificando però l’impatto sulle altre, dato che i piani sono collegati.

Secondo imprevisto: il tribunale dubita della propria competenza. Prevenilo con una motivazione accurata nel ricorso e con i documenti sulla pubblicità della direzione e coordinamento. Se la questione viene sollevata, gestiscila subito, perché un’incompetenza dichiarata a procedura avanzata ti farebbe perdere mesi.

Check di completamento

Prima della mossa 8:

  • la domanda è iscritta nel registro delle imprese per tutte le società, e hai annotato la scadenza dei trenta giorni per le opposizioni;
  • le notifiche ex art. 61 ai non aderenti sono state eseguite e documentate;
  • per ogni opposizione depositata esiste una replica fondata sui numeri della singola società.

Mossa 8 — Dopo l’omologa: esegui l’accordo senza farlo saltare

Obiettivo della mossa: dare esecuzione puntuale all’accordo di gruppo, pagare i creditori estranei nei termini, monitorare gli scostamenti del piano società per società e intervenire tempestivamente se qualcosa cambia.

Quando va fatta

Dal giorno della pubblicazione della sentenza di omologazione e per tutta la durata del piano. Le prime scadenze critiche sono i pagamenti integrali agli estranei: entro 120 giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, entro 120 giorni dalla rispettiva scadenza per quelli che scadono dopo (art. 57, comma 3, CCII).

Come si esegue

Il primo passo è costruire un calendario esecutivo del piano, con ogni scadenza di pagamento, ogni operazione infragruppo da perfezionare (rinunce a crediti, conferimenti, cessioni, rimodulazioni di contratti) e ogni obbligo di informazione verso i creditori aderenti previsto negli accordi.

Il secondo passo è il monitoraggio trimestrale per società. Confronta i risultati effettivi con quelli del piano: fatturato, margini, flussi di cassa, posizione finanziaria netta. Uno scostamento in una società si ripercuote sulle altre, perché i piani sono collegati. Se il piano prevede covenant finanziari, calcolali con anticipo per non scoprire una violazione a cose fatte.

Il terzo passo è la gestione degli estranei. Paga nei termini e conserva le quietanze. Un creditore estraneo non pagato può agire in via esecutiva e, come visto, può chiedere la liquidazione giudiziale della società debitrice.

Il quarto passo è la gestione delle modifiche. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è necessario rinnovare l’attestazione e le manifestazioni di consenso; se le modifiche sostanziali intervengono dopo l’omologazione, l’art. 58 CCII prevede il rinnovo dell’attestazione, la pubblicazione nel registro delle imprese e la possibilità per i creditori di opporsi entro trenta giorni. Non modificare di fatto il piano senza passare da questa strada.

La base giuridica

Artt. 57, 58 e 61 CCII. Sul fronte della tenuta complessiva dell’accordo, utile un parallelo con il concordato di gruppo: l’art. 286, comma 8, CCII prevede che il concordato di gruppo omologato non possa essere risolto o annullato quando i presupposti si verificano solo per una o alcune imprese, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche da parte delle altre. Per gli accordi la norma non è replicata espressamente, ma il principio orienta la lettura del collegamento tra i piani: l’inadempimento di una società non deve travolgere automaticamente le altre, se il piano è stato costruito con clausole che ne isolino gli effetti. Scrivi quelle clausole già alla mossa 5.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: dopo un anno, la società logistica perde il principale cliente e non riesce a rispettare le scadenze. Non aspettare l’inadempimento. Convoca subito i creditori aderenti di quella società, predisponi con l’attestatore una revisione del piano e valuta se attivare la procedura di modifica dell’art. 58. Se la crisi riguarda solo quella società e il piano collegato lo consente, lavora per circoscriverne gli effetti.

Check di completamento

La mossa 8 non si “completa” fino alla fine del piano, ma ogni trimestre verifica che:

  • tutti i pagamenti in scadenza, compresi quelli agli estranei, siano stati eseguiti e documentati;
  • nessuna società presenti scostamenti superiori alle soglie di allerta che hai fissato nel piano;
  • le operazioni infragruppo previste siano state perfezionate con le delibere e gli atti richiesti.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, utili a vedere come le stesse regole producono esiti diversi a seconda della tempestività e della correttezza delle mosse. Non descrivono casi reali.

Situazione di partenza comune. Gruppo composto da tre società con COMI nello stesso circondario: Holding Alfa S.r.l. (capogruppo, debiti per 1.843.700 €), Beta Produzione S.r.l. (debiti per 4.216.350 €, di cui 2.911.480 € verso tre banche) e Gamma Logistica S.r.l. (debiti per 987.420 €, verso 146 fornitori e una banca per 312.640 €). La holding ha un credito infragruppo verso Beta di 638.290 €. Il 5 ottobre 2026 un fornitore di Beta notifica un atto di pignoramento presso terzi sui conti della società.

Simulazione 1 — Chi agisce alla mossa 4 entro pochi giorni. Il 9 ottobre le tre società depositano congiuntamente domanda con riserva con richiesta di misure protettive, esclusa Gamma, per la quale si vuole preservare l’opzione dell’accordo agevolato. La domanda viene iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo: da quel momento il fornitore non può proseguire l’esecuzione su Beta. Il giudice conferma le misure entro il trentesimo giorno dall’iscrizione. Il tribunale concede 60 giorni per il deposito. In quel termine: Beta raccoglie adesioni per 2.683.910 €, pari al 63,65% dei suoi debiti (supera il 60% dell’art. 57); Holding Alfa raccoglie adesioni per 1.162.450 €, pari al 63,05%; Gamma, senza moratoria per gli estranei e senza misure protettive, raccoglie adesioni per 331.870 €, pari al 33,61%, sufficienti per l’accordo agevolato (soglia del 30% pari a 296.226 €). Il ricorso unitario viene depositato con tre accordi di tipo diverso e un piano unitario. Esito: il patrimonio di Beta è rimasto integro, le soglie sono verificate società per società.

Simulazione 2 — Stessa situazione, ma chi confonde “unico accordo” con “unica soglia”. L’amministratore somma i debiti del gruppo (7.047.470 €) e ritiene sufficiente il 60% complessivo, pari a 4.228.482 €. Raccoglie adesioni per 4.310.000 € concentrate su Beta e sulla holding, ma per Gamma ottiene solo 186.940 €, il 18,93%. Con il criterio corretto, il calcolo si fa per società: Gamma non raggiunge né il 60% né il 30%. Al deposito, il tribunale rileva il difetto per Gamma. Il gruppo deve alternativamente stralciare Gamma dal ricorso (con effetti sulle garanzie che Gamma ha ricevuto da Beta) o chiedere un nuovo termine, se ancora concedibile. Tempo perso e credibilità ridotta con i creditori.

Simulazione 3 — Chi arriva tardi. Il gruppo attende. Il 3 novembre il terzo pignorato rende la dichiarazione positiva e si avvia l’assegnazione delle somme; il 17 novembre un secondo creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale contro Beta. Solo allora il gruppo deposita la domanda con riserva. Le misure protettive non restituiscono le somme già assegnate. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il tribunale esamina con priorità la domanda di accesso allo strumento di regolazione, ma con minore disponibilità dei creditori: le banche, che hanno visto la liquidità erosa, subordinano l’adesione a garanzie aggiuntive della holding. Il vantaggio compensativo per i creditori di Holding Alfa si riduce e un creditore della holding si oppone ex art. 285, comma 3. Esito: l’omologazione è ancora possibile, ma il piano deve essere riscritto e la holding deve dimostrare, con una perizia sul proprio valore di liquidazione, che i suoi creditori non sono pregiudicati.

Simulazione 4 — L’accordo ad efficacia estesa per la categoria bancaria di Beta. Nella composizione negoziata di gruppo avviata a settembre, due delle tre banche di Beta (crediti per 1.842.760 € su 2.911.480 €, pari al 63,29% della categoria) firmano l’accordo; la terza banca, con 1.068.720 €, rifiuta. La relazione finale dell’esperto dà atto del raggiungimento dell’accordo. Grazie all’art. 23 CCII la soglia della categoria scende dal 75% al 60%: Beta può chiedere l’estensione degli effetti alla terza banca, notificandole accordo e domanda, a condizione di dimostrare che riceverà almeno quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale. Senza la composizione negoziata, con il 63,29% la soglia del 75% non sarebbe stata raggiunta.


Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il principio che la regge è semplice: l’accordo di gruppo è unico nella forma del ricorso e nella regia del piano, ma resta plurale nella sostanza, perché ogni società ha i suoi creditori, le sue soglie e il suo test di convenienza.

Parti dal perimetro (mossa 1), prosegui con una fotografia separata per ogni società (mossa 2), scegli per ciascuna lo strumento raggiungibile e verifica che la scelta unitaria convenga davvero (mossa 3). Se qualcuno sta aggredendo il patrimonio, proteggi subito il gruppo (mossa 4). Scrivi un piano che giustifichi ogni flusso infragruppo con vantaggi compensativi misurabili (mossa 5), raccogli le adesioni con un registro per società e un’attestazione completa (mossa 6), deposita davanti al tribunale giusto preparandoti alle opposizioni (mossa 7) ed esegui con disciplina (mossa 8).

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. Perimetro del gruppoVerificare gruppo e COMI in ItaliaPrimi 7-10 giorniRicorso unitario contestabile, piano da riscrivere
2. Fotografia per societàMasse separate, creditori, infragruppo3-6 settimaneSoglie calcolate male, attestazione impossibile
3. Scelta dello strumentoArt. 57, 60 o 61 per ogni societàPrima delle trattative formaliSoglie non raggiungibili, perdita dell’agevolato
4. ProtezioneRiserva, misure protettive, composizione negoziataSubito se ci sono azioni; conferma misure entro 30 giorni dall’iscrizioneLiquidità bloccata, istanze di liquidazione
5. Piano di gruppoBeneficio quantificato per ogni societàAlmeno 3 settimane prima del depositoOpposizioni fondate, rischi per gli amministratori
6. Adesioni e attestazioneSoglie superate per società, attestazione ex art. 284, co. 5Entro il termine della riservaRigetto dell’omologa
7. Deposito e opposizioniTribunale competente, pubblicità, difesaOpposizioni entro 30 giorni dall’iscrizioneIncompetenza, estensione ex art. 61 inefficace
8. EsecuzionePagamenti e monitoraggioEstranei entro 120 giorniEsecuzioni, liquidazione giudiziale della singola società

Gli scenari di deviazione: il piano B quando il piano A si inceppa

Deviazione 1: la controparte accelera

Sei alla mossa 2, la fotografia dei debiti non è ancora pronta, e la banca principale di Beta revoca gli affidamenti e intima il rientro immediato, mentre un fornitore deposita ricorso per la liquidazione giudiziale della società.

Il piano B è invertire l’ordine delle mosse senza abbandonarle. Deposita subito la domanda con riserva per le società del gruppo (mossa 4), chiedendo le misure protettive dove servono e lasciando fuori le società per cui intendi usare l’accordo agevolato. Nel frattempo, lavora a pieno ritmo su mosse 2 e 3: il termine della riserva è il tuo nuovo orizzonte, e la proroga non è garantita, specie se è pendente una domanda di liquidazione giudiziale. Con la banca, apri immediatamente un tavolo: la revoca degli affidamenti non chiude la trattativa, anzi spesso la rende urgente anche per l’istituto, che in liquidazione giudiziale recupererebbe meno. Se il tempo lo consente e le azioni non sono ancora partite, valuta la composizione negoziata di gruppo come alternativa più riservata.

Deviazione 2: un termine è scaduto

Hai depositato la domanda con riserva, ma alla scadenza del termine una società non ha le adesioni sufficienti e la proroga viene negata. Oppure le misure protettive non sono state confermate entro trenta giorni e sono cessate.

Il piano B dipende da quale termine è saltato. Se è scaduto il termine della riserva senza deposito, la domanda diventa improcedibile e le misure cadono: dovrai valutare con i legali una nuova domanda, consapevole che il tribunale guarderà con sospetto a un uso ripetuto dello strumento prenotativo, oppure la conversione verso un diverso strumento per la società in difficoltà, mantenendo il ricorso unitario per le altre se i tempi lo permettono. Se sono cessate le misure protettive ma la procedura è viva, concentra tutto sul deposito dell’accordo: la pubblicazione della domanda di omologazione e la richiesta di misure ai sensi dell’art. 54 possono ripristinare la protezione. In ogni caso, ricorda che nessuna sospensione feriale può “salvare” un termine scaduto ad agosto.

Deviazione 3: un documento è irreperibile

Alla mossa 6 l’attestatore chiede i contratti di cash pooling e le delibere che li hanno approvati, ma non si trovano: il sistema di tesoreria accentrata è stato gestito per anni con semplici email.

Il piano B è ricostruire e regolarizzare, mai inventare. Raccogli gli estratti conto, le email, i report di tesoreria, e ricostruisci i saldi e le condizioni effettivamente applicate. Fai deliberare ai consigli di amministrazione una ricognizione dei rapporti, con l’indicazione trasparente che si tratta di una ricostruzione ex post. Nel piano, tratta i crediti infragruppo derivanti da quel rapporto con prudenza, anche in termini di postergazione. E soprattutto fai valutare subito la posizione degli amministratori: come ricordato dalla Cassazione penale nella sentenza n. 39139/2023, la mancata formalizzazione del cash pooling è proprio l’elemento che può trasformare flussi di tesoreria in operazioni contestabili.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 5 prima della mossa 3? Puoi abbozzare il piano industriale del gruppo in parallelo, ma non chiuderlo. Il piano di ristrutturazione dipende dallo strumento scelto per ogni società: le regole sul trattamento degli estranei (art. 57 e 60) e dei non aderenti (art. 61) cambiano i numeri. Scrivere il piano prima di scegliere lo strumento significa riscriverlo dopo.

Un’unica società del gruppo può fare l’accordo e le altre no? Sì. Il ricorso unitario è una facoltà. Se solo una società è in crisi, può chiedere l’omologazione di un accordo autonomo. Se le società sono in crisi ma i loro destini non sono realmente collegati, ricorsi separati possono essere più semplici e meno esposti a opposizioni fondate sul “sacrificio” dei creditori di una società a vantaggio di un’altra.

La banca creditrice di due società del gruppo firma una volta sola? No. L’adesione è riferita al singolo debitore e al singolo credito. Se la banca è creditrice di Beta e di Gamma, deve sottoscrivere l’accordo per ciascuna delle due società, e i suoi crediti contano separatamente nelle rispettive soglie.

I crediti della holding verso la controllata contano per raggiungere il 60%? È uno dei punti più delicati. Il codice esclude dal voto le imprese del gruppo nel concordato (art. 286, comma 6), mentre per gli accordi non esiste una norma identica. Aspettati però che creditori e tribunale valutino con molta attenzione un’adesione determinante proveniente da una società dello stesso gruppo: costruisci il piano in modo che le soglie siano raggiunte, prudenzialmente, anche senza contare i crediti infragruppo.

Posso inserire nel ricorso unitario il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione? L’art. 284 CCII menziona il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione; il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione non vi era originariamente incluso e la questione è stata oggetto di dibattito anche dopo i decreti correttivi. Se stai valutando questo strumento per il gruppo, fai verificare il testo aggiornato e l’orientamento del tribunale competente prima di impostare la strategia.

Se l’accordo di una società viene revocato in appello, cadono anche gli altri? Dipende da come hai scritto il collegamento tra i piani e gli accordi. Se ogni accordo è condizionato all’efficacia di tutti gli altri, il rischio di effetto domino è alto. Se il piano prevede meccanismi di separazione degli effetti, la tenuta delle altre società è più facilmente difendibile. Per questo la mossa 5 deve prevedere fin dall’inizio lo scenario di fallimento parziale.

Quanto dura, realisticamente, l’intero percorso fino all’omologa? Non esiste una durata fissa, ma puoi ragionare per blocchi. La preparazione (mosse 1-3) richiede di solito da uno a due mesi per un gruppo di medie dimensioni con contabilità ordinata. La domanda con riserva ti dà un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile al massimo di altri 60 in presenza di giustificati motivi. Dopo il deposito dell’accordo si aprono i trenta giorni per le opposizioni e poi l’udienza. Se hai scelto la composizione negoziata, aggiungi la durata delle trattative assistite. Pianifica pensando al termine più corto, non a quello più lungo: le proroghe non sono un diritto.

Chi decide, all’interno di ciascuna società, di accedere all’accordo? Per le società, l’art. 120-bis CCII attribuisce in via esclusiva agli amministratori la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e di definire il contenuto della proposta e le condizioni del piano. In un gruppo questo significa che servono delibere degli organi amministrativi di ogni società, non una sola decisione della capogruppo. La direzione e coordinamento orienta la strategia, ma ogni amministratore risponde della scelta per la propria società e deve poterla motivare nell’interesse dei creditori di quella società.

I soci di minoranza di una controllata possono bloccare l’accordo di gruppo? Non con un voto, perché la decisione spetta agli amministratori. Per il concordato di gruppo l’art. 285, comma 5, CCII consente ai soci di far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione causato dalle operazioni infragruppo, esclusivamente con l’opposizione all’omologazione. Negli accordi la norma non è ripetuta in modo identico, ma aspettati che un socio di minoranza danneggiato dalle operazioni del piano cerchi di far valere le proprie ragioni, anche sul piano della responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. Il miglior antidoto è lo stesso delle opposizioni dei creditori: vantaggi compensativi documentati, deliberati e quantificati.

Una società in bonis del gruppo può partecipare al piano pur non essendo in crisi? Il ricorso ex art. 284 riguarda imprese che accedono allo strumento, quindi in crisi o insolventi. Una società sana può però contribuire al piano dall’esterno, ad esempio con un apporto di finanza, una garanzia o un impegno contrattuale a favore delle società in ristrutturazione. Attenzione: quel contributo deve essere giustificato nell’interesse della società che lo presta, altrimenti espone i suoi amministratori a contestazioni. Formalizzalo con una delibera motivata e, se il sacrificio è rilevante, con una valutazione indipendente del vantaggio che la società sana ne ricava, ad esempio la conservazione del cliente principale o del valore della propria partecipazione.

Cosa succede ai contratti in corso con fornitori e clienti durante il procedimento? Il deposito della domanda non scioglie di per sé i contratti. La cosa più importante che puoi fare è comunicare con le controparti strategiche prima che la notizia arrivi dal registro delle imprese: un fornitore essenziale informato e rassicurato sul pagamento integrale degli estranei nei termini dell’art. 57 tende a non interrompere le forniture. Nel piano, individua i contratti indispensabili per la continuità di ciascuna società e verifica le clausole che attribuiscono alla controparte il diritto di recedere in caso di accesso a strumenti di regolazione della crisi, valutando con i legali la loro opponibilità.

Il gruppo può cambiare strumento a metà strada, ad esempio passando dall’accordo al concordato? In presenza di una domanda con riserva, puoi depositare, entro il termine, uno strumento diverso da quello inizialmente indicato, nei limiti previsti dal codice per la modifica della domanda. Per le società del gruppo che non riescono a raggiungere le soglie degli accordi, la conversione verso il concordato preventivo di gruppo (art. 284, comma 1) è una possibilità da valutare, ma comporta regole diverse: voto dei creditori per classi, esclusione dal voto delle imprese del gruppo, commissario giudiziale unico. Fai questa valutazione con largo anticipo sulla scadenza, perché riscrivere un piano da accordo a concordato richiede tempo.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato in sintesi e il motivo per cui conta nel tuo percorso.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (perimetro e separazione delle masse)

Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. Nel sistema previgente, senza una norma che lo prevedesse, il concordato preventivo di gruppo proposto con un’unica proposta indifferenziata non era ammissibile; la Corte ha censurato la commistione dei patrimoni che faceva concorrere i creditori delle società meno capienti con quelli delle più capienti. Rilevanza: spiega perché l’art. 284 CCII, pur ammettendo il ricorso unico, conserva l’autonomia delle masse e perché le soglie si calcolano per società.

Trib. Milano, sez. II civ., 20 maggio 2024. Il tribunale ha esaminato la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo, affrontando l’apertura di una procedura unitaria e l’individuazione del giudice competente. Rilevanza: conferma l’importanza di impostare correttamente competenza e perimetro fin dal primo atto, anche quando si sceglie la via degli accordi.

A sostegno della mossa 3 (scelta dello strumento)

Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1182. L’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato ricondotto alla categoria delle procedure concorsuali, pur nella sua peculiare componente negoziale. Rilevanza: fonda l’applicazione di regole tipicamente concorsuali (prededuzione, consecuzione) che incidono sulla scelta tra accordo e altri strumenti.

Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. La Corte ha delineato i caratteri della “concorsualità” moderna, ribadendo la natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione anche alla luce della disciplina europea. Rilevanza: consolida il quadro sistematico in cui gli accordi di gruppo del CCII si inseriscono.

Trib. Ferrara, 30 ottobre 2025. È stato ritenuto omologabile un accordo ad efficacia estesa sottoscritto dal 60% dei crediti in quanto frutto di una composizione negoziata. Rilevanza: dimostra in concreto il vantaggio di passare dalla composizione negoziata per ristrutturare la categoria bancaria di una società del gruppo.

A sostegno della mossa 4 (protezione e gestione unitaria)

Trib. Bari, sez. IV civ., 16 marzo 2023. In un concordato preventivo di gruppo il tribunale si è occupato della nomina del commissario giudiziale in un momento anteriore al decreto di apertura. Rilevanza: mostra che la dimensione di gruppo può essere presidiata dal giudice già nella fase prenotativa, con conseguenze sulla gestione della riserva.

A sostegno della mossa 5 (piano e operazioni infragruppo)

Cass. pen., sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139. I pagamenti infragruppo nell’ambito di un cash pooling non sono distrattivi se il contratto è stato deliberato dai consigli di amministrazione con oggetto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni. Rilevanza: indica lo standard documentale minimo per le operazioni di tesoreria che il piano di gruppo prevede o ricostruisce.

Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 42570. I vantaggi compensativi capaci di giustificare un’operazione infragruppo devono essere certi, congrui, proporzionati e almeno equivalenti al sacrificio della società che li sopporta. Rilevanza: è il metro di rigore con cui costruire la quantificazione del beneficio richiesta dall’art. 284, comma 4, CCII.

Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2025, n. 7530. Non è sufficiente invocare l’appartenenza al gruppo per giustificare trasferimenti di risorse: occorre dimostrare il vantaggio effettivo per la società impoverita. Rilevanza: rafforza l’esigenza di tabelle di confronto società per società nel piano.

Trib. Bari, sez. IV civ., 9 gennaio 2024. Il tribunale ha esaminato un concordato di gruppo che prevedeva la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre. Rilevanza: utile riferimento per i piani misti, con l’avvertenza che negli accordi ad efficacia estesa il carattere non liquidatorio resta un requisito.

A sostegno della mossa 6 (adesioni e attestazione)

Cass. civ., n. 12064 del 2019. Il controllo del tribunale sull’accordo si estende all’idoneità, attestata dal professionista, ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei. Rilevanza: l’attestazione non è un adempimento formale ma il perno del giudizio di omologa.

Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione il giudice svolge verifiche che vanno oltre la regolarità formale, e la Corte ne ha precisato estensione e modalità. Rilevanza: impone un’attestazione e un piano di qualità elevata, soprattutto quando le società sono più d’una.

Cass. civ., n. 6662 del 2026. Gli effetti dell’accordo ad efficacia estesa non si estendono ai garanti dei creditori estranei. Rilevanza: chiarisce ai soci fideiussori del gruppo i limiti soggettivi della ristrutturazione.

A sostegno delle mosse 7 e 8 (opposizioni ed esecuzione)

Cass. civ., n. 13850 del 2019. L’omologazione dell’accordo non preclude al creditore estraneo la domanda di apertura della procedura di insolvenza. Rilevanza: rende vitale la puntualità nei pagamenti degli estranei durante l’esecuzione.

Trib. Bergamo, sez. II civ., 23 dicembre 2024. In un concordato di gruppo sono stati precisati estensione e limiti del potere-dovere del commissario giudiziale di segnalare atti in frode ai creditori, con qualificazione riservata al tribunale. Rilevanza: se il tribunale nomina un commissario nel procedimento di gruppo, le operazioni infragruppo pregresse saranno esaminate da vicino.


Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo gruppo

Un accordo di ristrutturazione di gruppo richiede tre competenze che devono lavorare insieme: la negoziazione con i creditori, la lettura dei numeri di più bilanci collegati e la difesa in giudizio dell’omologazione. Ecco, concretamente, cosa fa lo Studio.

1. Verifichiamo il perimetro del gruppo: esaminiamo visure, pubblicità ex art. 2497-bis c.c., catena di controllo e COMI di ogni società, e ti diciamo quali società possono entrare nel ricorso unitario e davanti a quale tribunale.

2. Ricostruiamo la mappa dei debiti società per società: con i commercialisti dello staff costruiamo le situazioni patrimoniali separate, riconciliamo i rapporti infragruppo e documentiamo le differenze.

3. Calcoliamo le soglie e scegliamo lo strumento per ciascuna società: simuliamo accordo ordinario, agevolato ed efficacia estesa, e ti indichiamo in euro quanto manca a ogni società per raggiungere la soglia.

4. Attiviamo la protezione del patrimonio: predisponiamo la domanda con riserva, le istanze di misure protettive o il percorso di composizione negoziata di gruppo, e presidiamo i termini di conferma.

5. Impostiamo il piano di gruppo e le operazioni infragruppo: scriviamo con i tuoi advisor le sezioni giuridiche del piano, le clausole di collegamento e di separazione degli effetti, e le tabelle sui vantaggi compensativi.

6. Conduciamo le trattative con banche e creditori: prepariamo i testi di adesione per ciascuna società, gestiamo il registro delle adesioni e documentiamo l’informazione ai creditori delle categorie ex art. 61.

7. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore: verifichiamo che l’attestazione copra tutti i contenuti dell’art. 284, comma 5, e quelli specifici di ciascuno strumento.

8. Depositiamo il ricorso unitario e curiamo pubblicità e notifiche: redigiamo il ricorso con la motivazione sulla competenza e sulle ragioni di maggiore convenienza ed eseguiamo le notifiche ai non aderenti.

9. Difendiamo l’omologazione: redigiamo le repliche alle opposizioni fondate sul test dell’art. 285, comma 4, e seguiamo reclamo in Corte d’appello e ricorso in Cassazione.

10. Presidiamo l’esecuzione: costruiamo il calendario esecutivo, monitoriamo gli scostamenti e attiviamo, se necessario, la procedura di modifica del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un gruppo di imprese la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno la composizione negoziata significa saper usare l’art. 25 CCII per i gruppi e il ponte dell’art. 23 verso l’accordo ad efficacia estesa con soglia ridotta. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario pesa in modo decisivo quando i creditori principali del gruppo sono istituti di credito.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il perimetro del gruppo e scrive le clausole del piano è lo stesso professionista che, da cassazionista, può difendere l’omologazione in ogni grado, senza cambi di linea difensiva.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti analizzano insieme bilanci, flussi infragruppo e profili giuridici, perché in un gruppo di imprese il numero sbagliato diventa l’argomento dell’opposizione.

Il nostro impegno è di mezzi: analizzeremo la tua situazione, verificheremo la percorribilità dell’accordo unitario e costruiremo con te la strategia più solida.


Chiusura: il tempo del gruppo è uno solo

Un gruppo in crisi ha molti bilanci, molti creditori e molte scadenze, ma un solo orologio. Ogni settimana persa alla mossa 1 si paga alla mossa 7, e ogni scorciatoia sulle soglie o sui vantaggi compensativi riemerge come opposizione. Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta per tutte le società; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude, spesso per prima sulla società più fragile.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo tipo di ristrutturazioni perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce il percorso negoziale da cui nascono gli accordi di gruppo più efficaci; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, essenziale quando la ristrutturazione passa dalle banche; ed è cassazionista, per difendere l’omologazione fino all’ultimo grado con la stessa strategia.

📩 Non lasciare che sia il primo pignoramento a decidere i tempi del tuo gruppo: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO