Imprenditore Con Debiti Inps: L’ente Può Trattenere Direttamente Sulla Futura Pensione?

Artigiani, commercianti, titolari di ditte individuali, soci di piccole imprese: quando la pensione si avvicina, la domanda che ci arriva è quasi sempre la stessa, anche se formulata in cento modi diversi. “Ho lasciato indietro dei contributi, l’INPS me li toglierà dall’assegno?”. In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso sul tema, con risposte complete, dirette e aggiornate alla giurisprudenza più recente.

Il quadro normativo, in poche righe. L’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 consente all’INPS di recuperare i propri crediti derivanti da prestazioni indebite o da omissioni contributive intervenendo sulla pensione che esso stesso eroga, entro il limite di un quinto dell’importo e facendo salvo il trattamento minimo. È una regola speciale, diversa da quella che vale per tutti gli altri creditori (art. 545, settimo comma, c.p.c.), e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, l’ha ritenuta legittima. Accanto a questa norma operano le regole sulla prescrizione quinquennale dei contributi (art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995), sugli avvisi di addebito e sulle procedure di composizione della crisi.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il debito contributivo dell’imprenditore si colloca all’incrocio di tre piani che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo copre con competenze certificate: la riscossione degli enti pubblici, seguita dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario da lui coordinato; la crisi dell’impresa e del debitore, affrontata come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; il contenzioso fino all’ultimo grado, garantito dalla qualifica di avvocato cassazionista.

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“Ho ancora debiti con l’INPS dei tempi della mia attività: quando andrò in pensione me li trattengono direttamente?”

Sì, può succedere, ed è una possibilità concreta, non teorica.

L’INPS è in una posizione particolare: è contemporaneamente il creditore dei contributi che non ha ricevuto e il debitore della pensione che dovrà pagarti. Quando due soggetti sono l’uno creditore e l’altro debitore, il diritto consente in molti casi di “incrociare” le due partite. Per l’INPS questa possibilità è regolata in modo specifico dall’art. 69 della legge 153/1969, che nasce proprio per tutelare i crediti dell’Istituto derivanti da due fonti: le prestazioni pagate indebitamente e le omissioni contributive.

Tradotto nella sua situazione: se lei, da artigiano o commerciante, non ha versato alcune rate dei contributi fissi o delle quote sul reddito eccedente il minimale, e quel credito dell’INPS è ancora esigibile, l’Istituto può recuperarlo operando una trattenuta mensile sulla pensione una volta liquidata.

La Cassazione ha chiarito da tempo che il limite previsto da quella norma, pur parlando di “cessione, sequestro e pignoramento”, vale anche quando l’INPS non pignora ma semplicemente compensa, cioè trattiene alla fonte (Cass. n. 12040/2003, principio ripreso da Cass. ord. n. 26580 dell’11 ottobre 2024). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 216/2025, ha fatto propria questa lettura.

Due precisazioni, però, cambiano molto il quadro:

  • la trattenuta presuppone un credito esistente ed esigibile: se il debito è prescritto o l’atto che lo fonda è viziato, la trattenuta non ha base;
  • la trattenuta ha limiti precisi, che vedremo nella risposta successiva, e non può svuotare la pensione.

Quindi la risposta onesta è: sì, può accadere, ma non è un destino automatico, e prima che accada c’è molto da verificare.

“Ma l’INPS può farlo da solo, senza un giudice?”

Sì. Ed è proprio questo che rende la trattenuta INPS diversa da un pignoramento ordinario.

Qualsiasi altro creditore (una banca, un fornitore, un privato) che voglia soddisfarsi sulla sua pensione deve avere un titolo esecutivo e avviare un pignoramento presso terzi davanti al giudice dell’esecuzione. In quella sede si applicano le soglie di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e c’è un giudice che controlla.

L’INPS, invece, per i crediti da omissione contributiva e da indebito, non ha bisogno di passare dal tribunale per trattenere: agisce in via amministrativa, direttamente al momento del pagamento della rata di pensione. Il Tribunale di Ravenna, sollevando la questione di costituzionalità decisa poi con la sentenza n. 216/2025, aveva osservato proprio questo: nella pratica l’INPS agisce quasi sempre fuori da una procedura esecutiva, perché la legge glielo consente.

Questo però non significa che l’INPS sia libero di fare ciò che vuole. Il potere di trattenere:

  • è limitato ai crediti indicati dalla norma (indebiti e omissioni contributive);
  • è limitato nella misura (un quinto, con salvezza del trattamento minimo);
  • resta sempre contestabile davanti al giudice del lavoro, sia sull’esistenza del debito sia sulla misura della trattenuta.

La differenza, in sostanza, è di tempi e di iniziativa: nel pignoramento è il creditore che deve attivarsi davanti a un giudice; nella trattenuta INPS è il pensionato che, se ritiene la trattenuta illegittima o eccessiva, deve attivarsi per contestarla. Ecco perché non conviene mai aspettare passivamente.

“Quanto mi possono togliere al mese, al massimo?”

Al massimo un quinto della pensione, ma senza mai farla scendere sotto il trattamento minimo.

Sono due limiti che lavorano insieme. Il primo è percentuale: la trattenuta non può superare il 20% dell’importo della pensione. Il secondo è una soglia di salvaguardia: per le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria (a cui appartengono anche le gestioni speciali di artigiani e commercianti) deve comunque restare al pensionato l’importo corrispondente al trattamento minimo, che viene rivalutato ogni anno ed è nell’ordine dei 600 euro mensili.

Un dettaglio che fa la differenza nel calcolo: secondo la Cassazione (sez. lavoro, sentenza n. 3648 del 7 febbraio 2019), il quinto trattenibile dall’INPS si calcola sull’importo al netto delle ritenute fiscali, non sul lordo. Sembra un tecnicismo, ma su una pensione media vale decine di euro al mese.

Ora il confronto che molti non conoscono. Per gli altri creditori l’art. 545, settimo comma, c.p.c. rende del tutto intoccabile una fascia pari al doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 euro) e consente di pignorare il quinto solo di ciò che eccede. L’INPS, invece, calcola il quinto sull’intero importo. Il risultato è che, a parità di pensione, la trattenuta INPS può essere molto più pesante di un pignoramento ordinario.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha ritenuto questa differenza giustificata: i crediti contributivi servono a garantire l’equilibrio del sistema previdenziale che paga le pensioni di tutti, e il trattamento minimo è comunque una soglia che si adegua al costo della vita. Nella sezione con gli esempi concreti vedremo i numeri.

“Vale per qualsiasi debito con l’INPS o solo per i contributi?”

Solo per due tipi di debito: prestazioni percepite indebitamente e omissioni contributive.

La norma è costruita su un perimetro preciso. Rientrano:

  • i contributi non versati alle gestioni INPS (per l’imprenditore, tipicamente contributi fissi e percentuali della gestione artigiani o commercianti);
  • le prestazioni pagate dall’INPS e poi risultate non dovute (ad esempio un’indennità o dei ratei di pensione erogati in eccesso).

Restano fuori, invece, i crediti che l’INPS vanta a titolo diverso. Per questi, come ha precisato la Cassazione nell’ordinanza n. 26580/2024, vale la regola generale dell’art. 545 c.p.c., con la sua fascia di impignorabilità più ampia.

C’è poi un’esclusione scritta nella norma stessa, che tratteremo a fondo più avanti nella “domanda che nessuno fa”: per le omissioni contributive, l’art. 69 esclude dal recupero privilegiato le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. È un punto che nei conteggi dell’Istituto va sempre controllato voce per voce.


“Come me ne accorgo? Mi avvisano prima di iniziare a trattenere?”

Di regola sì: la trattenuta dovrebbe essere preceduta da una comunicazione. Ma spesso chi la riceve non la legge con attenzione.

Il percorso tipico è questo. Prima ancora della pensione, i contributi non pagati dall’artigiano o dal commerciante vengono richiesti con avvisi bonari e poi con l’avviso di addebito, l’atto con cui l’INPS, dal 2011, forma direttamente il titolo esecutivo e lo affida all’agente della riscossione. L’INPS, proprio in questi giorni, con il messaggio n. 2775 del 9 settembre 2026, ha avviato una nuova campagna di recupero delle rate 2025 dei contributi fissi di artigiani e commercianti, preannunciando avvisi di addebito per chi non regolarizza.

Quando poi la pensione viene liquidata, l’Istituto verifica la posizione debitoria legata al codice fiscale del pensionato. Se ci sono crediti recuperabili, comunica l’avvio del recupero e la misura della trattenuta mensile. La trattenuta compare nel cedolino della pensione, consultabile sul portale INPS.

Cosa fare, in pratica:

  1. Controllare l’estratto dei debiti contributivi sul portale INPS e la situazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già qualche anno prima del pensionamento.
  2. Conservare tutte le comunicazioni ricevute (buste, PEC, relate di notifica), perché la data di notifica è decisiva per la prescrizione.
  3. Leggere ogni cedolino dopo la liquidazione: una trattenuta nuova non va mai data per scontata.

Il consiglio più utile? Non aspettare la comunicazione di recupero. Quando arriva, il debito è già “agganciato” alla pensione e ogni mese che passa è un mese di trattenute.

“Ho ricevuto un avviso di addebito anni fa e non ho fatto nulla: è troppo tardi per contestarlo?”

Per contestare il merito del debito probabilmente sì. Per far valere la prescrizione maturata dopo, spesso no.

L’avviso di addebito ha termini brevi. L’opposizione nel merito, cioè per sostenere che i contributi non erano dovuti o erano calcolati male, va proposta davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica (art. 24 del d.lgs. 46/1999, richiamato dalla disciplina dell’avviso di addebito). Se quel termine è scaduto, il credito diventa “irretrattabile”: non si può più discutere se fosse dovuto.

Ma attenzione a non confondere l’irretrattabilità con l’imprescrittibilità. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, hanno stabilito che la mancata opposizione a una cartella o a un avviso di addebito non trasforma la prescrizione quinquennale dei contributi in decennale. La conversione in dieci anni avviene solo con un titolo giudiziale definitivo (una sentenza passata in giudicato, un decreto ingiuntivo non opposto), non con un atto amministrativo.

Cosa significa per lei: se dopo la notifica di quell’avviso sono trascorsi più di cinque anni senza atti interruttivi validamente notificati (intimazioni, pignoramenti, solleciti formali), il credito può essersi prescritto. E un credito prescritto non può essere recuperato né con il pignoramento né con la trattenuta sulla pensione.

C’è di più: l’onere di dimostrare di aver notificato correttamente gli atti interruttivi grava sull’ente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, ha ribadito che in mancanza di prova precisa della notifica la prescrizione del credito contributivo va riconosciuta.

“Posso chiedere di rateizzare prima che partano le trattenute?”

Sì, e in molti casi è la mossa che le dà più controllo sulla situazione.

La rateizzazione dei debiti contributivi è possibile sia per i debiti ancora in gestione all’INPS sia per quelli già affidati all’agente della riscossione con avviso di addebito. Il legislatore ha ampliato le possibilità: un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale consente a INPS e INAIL di estendere i piani fino a 60 rate in funzione dell’importo del debito, anche per piani già in corso.

Perché rateizzare prima della pensione può convenire:

  • decide lei l’importo della rata, entro i parametri di legge, invece di subire un quinto calcolato dall’Istituto;
  • mentre il piano è regolarmente pagato, le azioni di recupero coattivo restano in linea di principio ferme;
  • può pianificare il debito sugli anni di attività residua, quando ha ancora un reddito d’impresa.

Perché, invece, va valutato con attenzione:

  • la domanda di rateizzazione può essere considerata un riconoscimento del debito, con effetto interruttivo della prescrizione: se una parte dei contributi è già prescritta o sta per prescriversi, chiedere la dilazione su tutto l’importo può essere un errore;
  • la decadenza dal piano per mancato pagamento di alcune rate fa ripartire il recupero sull’intero residuo.

Per questo, prima di firmare una domanda di rateizzazione, conviene sempre far verificare quali periodi siano ancora esigibili. Pagare, o impegnarsi a pagare, contributi prescritti non è un buon affare.

“Se la trattenuta è sbagliata, a chi mi rivolgo e in quanto tempo?”

Al giudice del lavoro, con la competenza tipica delle controversie previdenziali. E conviene muoversi subito.

Le strade possibili sono diverse a seconda di cosa c’è di sbagliato:

  • il debito non esiste o è prescritto → azione di accertamento negativo del credito davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 442 c.p.c.), chiedendo la cessazione della trattenuta e la restituzione di quanto già trattenuto;
  • la misura della trattenuta supera i limiti (oltre il quinto, sotto il trattamento minimo, calcolata sul lordo) → stessa sede, per la rideterminazione dell’importo mensile, come accaduto nel giudizio da cui è nata la questione decisa dalla Corte costituzionale;
  • il debito è stato affidato all’agente della riscossione e si procede con atti esecutivi → opposizioni proprie della riscossione (all’esecuzione per fatti sopravvenuti come la prescrizione; agli atti esecutivi per vizi formali, con termini brevi).

Prima del giudizio è normalmente utile un’istanza in autotutela o un ricorso amministrativo all’Istituto, documentato: a volte basta a correggere errori di calcolo evidenti.

Sui tempi: le controversie previdenziali davanti al giudice del lavoro seguono un rito proprio e, in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non opera. Chi pensa di “guadagnare agosto” rischia di sbagliare i conti. I singoli termini variano a seconda dell’atto contestato: la tabella qui sotto riassume i passaggi principali.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
Richiesta contributiAvviso bonario INPSNessun termine di impugnazione autonomo generalmente riconosciuto; utile per regolarizzareINPS (sede territoriale / portale)
Formazione titoloAvviso di addebito40 giorni dalla notifica per l’opposizione nel meritoTribunale, giudice del lavoro
Riscossione coattivaAtti dell’agente della riscossione (intimazioni, pignoramenti)Termini brevi per vizi formali; prescrizione sopravvenuta eccepibile con opposizione all’esecuzioneGiudice del lavoro / giudice dell’esecuzione secondo il tipo di vizio
PrescrizionePeriodo senza atti interruttivi validamente notificati5 anni (non convertiti in 10 dalla mancata opposizione)Eccezione in ogni sede utile
DilazioneDomanda di rateizzazionePrima dell’avvio del recupero, o in pendenza di essoINPS / Agenzia Entrate-Riscossione
PensioneComunicazione di recupero e trattenuta in cedolinoContestazione da proporre senza ritardoINPS (istanza) e poi giudice del lavoro
Crisi del debitoreRicorso per concordato minore, liquidazione controllata o altre procedureNessun termine fisso; conta intervenire prima che il debito si “consolidi”Tribunale, con l’ausilio dell’OCC
Sospensione ferialeControversie previdenzialiNon si applica la sospensione 1-31 agosto

“Il quinto si calcola sul lordo o sul netto?”

Sul netto delle ritenute fiscali. Lo ha detto chiaramente la Cassazione.

La domanda è breve, la risposta anche, ma le conseguenze no. Con la sentenza n. 3648 del 7 febbraio 2019 la sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che, quando l’INPS compensa i propri crediti ai sensi dell’art. 69 della legge 153/1969 sui ratei di pensione, la quota trattenibile di un quinto va determinata sull’importo al netto delle ritenute fiscali.

Esempio veloce: su una pensione lorda di 1.750 euro con un netto di 1.410 euro, il quinto calcolato sul lordo sarebbe 350 euro; quello corretto, sul netto, è 282 euro. La differenza, 68 euro al mese, in cinque anni di trattenute supera i 4.000 euro.

Nel cedolino va quindi verificato quale base di calcolo sia stata utilizzata. Se la trattenuta risulta superiore al quinto del netto, c’è margine per chiedere la rideterminazione e la restituzione dell’eccedenza.


“I contributi non versati contano lo stesso per la pensione?”

No, per l’imprenditore di regola non contano. Ed è un aspetto che molti scoprono troppo tardi.

Nel lavoro dipendente esiste il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.): se il datore di lavoro non versa i contributi, il lavoratore ha comunque diritto alla prestazione, finché i contributi non sono prescritti. Molti imprenditori pensano che valga anche per loro. Non è così.

La Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 22600 del 1° luglio 2026, che quel principio, pensato per la subordinazione, non si estende automaticamente al lavoro autonomo: nel caso deciso si trattava di un coadiutore familiare della gestione autonoma agricola, e la Corte ha precisato anche che gli accordi del titolare con l’agente della riscossione sul debito contributivo non si riflettono sulla posizione assicurativa dei familiari. In linea con questo orientamento, l’ordinanza n. 19577 del 15 luglio 2025 ha escluso l’automaticità anche per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.

Per artigiani e commercianti, che sono al tempo stesso titolari del rapporto contributivo e beneficiari della prestazione, la conseguenza pratica è doppia:

  1. i periodi non pagati non si accreditano: possono mancare settimane utili per raggiungere il requisito o ridurre l’importo della pensione;
  2. se i contributi si prescrivono, non si possono più versare (la legge 335/1995 lo esclude): il debito scompare, ma con esso scompare anche la copertura.

Ecco il paradosso da gestire con lucidità: la prescrizione la libera dal debito e quindi dalla trattenuta, ma può costarle anni di contribuzione. A volte conviene pagare alcuni periodi ancora esigibili proprio per raggiungere il requisito; altre volte no. È un calcolo da fare prima, non dopo.

“E se i debiti sono della mia società, non miei personali?”

Dipende dal tipo di società e dal tipo di contributi. Qui la distinzione è tutto.

Proviamo a separare le ipotesi più frequenti.

Contributi personali del titolare o del socio lavoratore. Se lei, come socio di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.r.l., è iscritto alla gestione artigiani o commercianti perché lavora abitualmente nell’impresa, i contributi fissi e a percentuale sono un debito suo, personale, anche se l’attività è svolta in forma societaria. Questi sono i debiti che più direttamente possono tradursi in trattenuta sulla sua pensione.

Contributi per i dipendenti della società. Se la società (soggetto giuridico distinto) non ha versato i contributi dei propri dipendenti, il debitore è la società. In una s.r.l., di regola, il socio non risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali. Nelle società di persone il discorso cambia: i soci illimitatamente responsabili possono essere chiamati a rispondere, ma normalmente dopo l’escussione del patrimonio sociale.

Il punto delicato. Quando il debito è originariamente della società e il socio ne risponde solo in via sussidiaria, l’applicabilità della trattenuta privilegiata dell’art. 69 sulla pensione personale del socio non è un automatismo e merita un esame attento: la norma parla di debiti “verso l’Istituto” derivanti da omissioni contributive, e occorre verificare a chi sia imputata l’omissione e con quale titolo l’Istituto agisca verso il singolo socio.

In pratica, davanti a una comunicazione di recupero, la prima domanda da porre è: di chi è il debito, secondo gli atti? L’avviso di addebito è intestato a lei o alla società? I periodi riguardano la sua posizione individuale o quella aziendale? Una trattenuta applicata sulla pensione personale per un debito formalmente sociale va sempre verificata alla radice.

“Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mi pignora la pensione per lo stesso debito, cosa cambia?”

Cambia lo strumento e cambiano le regole di tutela: è la differenza tra pignoramento e trattenuta.

I contributi non pagati, una volta formato l’avviso di addebito, vengono affidati all’agente della riscossione. Quest’ultimo può agire con i propri strumenti esecutivi, incluso il pignoramento presso terzi della pensione, dove il terzo è proprio l’INPS che la paga.

Quando si procede con un pignoramento in senso proprio, la Cassazione (ordinanza n. 26580/2024) indica che la disciplina di riferimento resta quella del codice, con la fascia di impignorabilità del settimo comma dell’art. 545 c.p.c., mentre la regola di favore dell’art. 69 riguarda l’Istituto che agisce per i propri crediti da indebito o omissione contributiva. La conseguenza pratica è che la stessa pensione può essere esposta a meccanismi con soglie diverse, ed è essenziale capire quale sia in concreto lo strumento utilizzato.

Due regole di buon senso:

  • lo stesso credito non può essere recuperato due volte: se l’agente della riscossione pignora e l’INPS contemporaneamente trattiene per gli stessi periodi, occorre far valere subito la duplicazione;
  • ogni atto va letto per ciò che è: un’intimazione di pagamento, un atto di pignoramento e una comunicazione di trattenuta hanno termini e rimedi diversi, e confonderli significa perdere difese.

Il cedolino e gli atti notificati vanno letti insieme, come un unico fascicolo: è l’unico modo per capire se lo stesso debito viene aggredito su più fronti.

“Posso usare il sovraindebitamento per liberarmi anche dei debiti INPS?”

Sì, i debiti contributivi rientrano nelle procedure di composizione della crisi, ma con regole precise sul loro trattamento.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre all’imprenditore minore e all’ex imprenditore diverse strade: il concordato minore, la liquidazione controllata, l’esdebitazione del debitore incapiente. In tutte, i crediti dell’INPS partecipano insieme agli altri debiti. La legge consente anche l’omologazione del concordato minore senza l’adesione dell’ente previdenziale, quando il suo voto è determinante e la proposta risulta per l’ente conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell’OCC.

I limiti, però, sono seri. I crediti contributivi sono assistiti da privilegio, e la proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Secondo quanto riportato dalla rassegna giurisprudenziale, la Cassazione (sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025) ha considerato inammissibile un concordato minore che pagava integralmente il creditore ipotecario e riduceva i crediti erariali e previdenziali a una percentuale minima senza rispettare le prelazioni. Una proposta costruita male non passa.

Perché la strada interessa proprio chi teme la trattenuta: una procedura omologata e correttamente eseguita ridefinisce il debito verso l’INPS, e ciò che viene esdebitato non può più essere recuperato sulla pensione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno come si costruisce e si valuta una proposta che include crediti previdenziali privilegiati.

La tempistica conta: un piano costruito quando c’è ancora reddito d’impresa è diverso da uno costruito quando l’unica entrata è una pensione già intaccata dalle trattenute.


“Rischio di restare senza niente per vivere?”

No: la legge garantisce comunque il trattamento minimo. Ma quella soglia è più bassa di quanto molti immaginano.

Partiamo dalla rassicurazione, che è fondata: nessuna trattenuta INPS può far scendere la pensione sotto il trattamento minimo. È scritto nell’art. 69 della legge 153/1969, e la Corte costituzionale lo ha indicato come la garanzia che rende ragionevole l’intera disciplina. Inoltre il quinto si calcola sul netto (Cass. n. 3648/2019), e interessi e sanzioni amministrative sono esclusi dal recupero privilegiato per le omissioni contributive.

Ora il limite reale, senza giri di parole: il trattamento minimo è intorno ai 600 euro al mese, mentre la soglia che protegge dai pignoramenti degli altri creditori è di almeno 1.000 euro. La Corte d’Appello di Bari (sentenza n. 1196 del 10 luglio 2023) lo ha detto con chiarezza: in caso di trattenuta diretta dell’INPS il pensionato conserva il trattamento minimo, non un indefinito “minimo vitale”. E la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha respinto la tesi che l’INPS dovesse rispettare la soglia più alta del codice.

Tradotto: non resterà a zero, ma per anni potrebbe vivere con un assegno sensibilmente più basso di quello che aveva messo in conto. Se ha altre spese fisse (affitto, mutuo, rate), questo può diventare un problema concreto. Ed è proprio per questo che la verifica del debito, prima dell’avvio della trattenuta, non è un di più.

“E se i debiti sono vecchissimi? Possono ancora prenderseli?”

Se sono passati più di cinque anni senza atti interruttivi validi, molto probabilmente no.

I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni (art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995). Per artigiani e commercianti il termine decorre dalle singole scadenze di versamento. Come abbiamo visto, le Sezioni Unite (sentenza n. 23397/2016) hanno escluso che una cartella o un avviso di addebito non opposti allunghino il termine a dieci anni.

La prescrizione in materia contributiva ha una caratteristica forte: una volta maturata, i contributi non possono più essere versati, neppure volontariamente. Il credito si estingue, e con esso il potere dell’INPS di recuperarlo in qualunque forma, trattenuta compresa.

Il limite reale è che la prescrizione si interrompe. Ogni atto validamente notificato (avviso di addebito, intimazione, atto di pignoramento, diffida formale) fa ripartire il termine da capo. Quindi “vecchio” non vuol dire automaticamente “prescritto”: bisogna ricostruire la catena degli atti, data per data.

Il punto a suo favore: la prova della notifica spetta all’ente. L’ordinanza n. 30478/2025 della Cassazione ricorda che senza una prova precisa della notifica dell’avviso la prescrizione va riconosciuta. Molte posizioni “vecchissime” reggono meno di quanto sembri, proprio sul terreno delle notifiche.

“Mi conviene aspettare e vedere cosa succede?”

No. Aspettare è l’unica scelta che, in questa materia, non la protegge mai.

Capiamo la tentazione: il debito è lì da anni, non è ancora successo nulla, forse non succederà. Ma pensiamo a cosa succede davvero se si aspetta:

  • gli atti continuano ad arrivare, e ciascuno interrompe la prescrizione: il tempo che sembra lavorare per lei, in realtà, può essere azzerato da una sola notifica non contestata;
  • le finestre per contestare si chiudono: 40 giorni per l’avviso di addebito, termini ancora più brevi per alcuni vizi degli atti esecutivi;
  • i contributi ancora versabili si prescrivono, e con loro si possono perdere periodi utili per il diritto alla pensione;
  • una volta liquidata la pensione, la trattenuta parte: da quel momento ogni mese di attesa è un quinto in meno.

La rassicurazione fondata è che quasi sempre c’è qualcosa da fare: verificare la prescrizione, correggere la base di calcolo, rateizzare in modo mirato, valutare una procedura di crisi. Il limite reale è che molte di queste possibilità hanno una scadenza, e la maggior parte delle persone se ne accorge quando è già passata.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici, per capire come funzionano in pratica i limiti della trattenuta. I valori del trattamento minimo e dell’assegno sociale sono utilizzati a titolo indicativo (si aggiornano ogni anno).

Simulazione 1 — Pensione media, debito contributivo non prescritto

Dati di partenza (ipotesi):

  • ex commerciante, pensione netta mensile: 1.387,40 €
  • debito verso l’INPS per contributi della gestione commercianti, interamente esigibile: 18.763,20 € (solo quota contributi, esclusi interessi e sanzioni)
  • trattamento minimo ipotizzato: 598,00 €
  • doppio dell’assegno sociale ipotizzato (soglia art. 545 c.p.c.): 1.077,38 €

Calcolo della trattenuta INPS (art. 69 L. 153/1969):

  • quinto della pensione netta: 1.387,40 ÷ 5 = 277,48 €
  • pensione residua: 1.387,40 − 277,48 = 1.109,92 €
  • verifica soglia: 1.109,92 € è superiore al trattamento minimo (598,00 €) → la trattenuta di 277,48 € è ammessa per intero
  • durata: 18.763,20 ÷ 277,48 = 67,6 → circa 68 mensilità, cioè oltre 5 anni e mezzo

Confronto con un pignoramento ordinario (art. 545, settimo comma, c.p.c.):

  • parte eccedente la soglia: 1.387,40 − 1.077,38 = 310,02 €
  • quinto pignorabile: 310,02 ÷ 5 = 62,00 €

Esito: a parità di pensione, la trattenuta INPS (277,48 €) è superiore di 215,48 € al mese rispetto a quanto potrebbe prendere un creditore ordinario. Se la base di calcolo fosse stata erroneamente il lordo, la trattenuta sarebbe stata ancora più alta: la verifica del cedolino è il primo controllo da fare.

Simulazione 2 — Pensione bassa, debito misto e parzialmente prescritto

Dati di partenza (ipotesi):

  • ex artigiano, pensione netta mensile: 712,30 €
  • debito richiesto dall’INPS: 9.412,75 €, così composto:
    • contributi: 7.940,10 €
    • sanzioni e interessi: 1.472,65 €
  • all’interno dei contributi, 2.315,40 € riguardano rate scadute da più di cinque anni, per le quali l’ente non riesce a provare la notifica di atti interruttivi
  • trattamento minimo ipotizzato: 598,00 €

Primo passaggio — il limite della soglia minima:

  • quinto della pensione netta: 712,30 ÷ 5 = 142,46 €
  • pensione residua applicando il quinto: 712,30 − 142,46 = 569,84 € → sotto il trattamento minimo
  • trattenuta massima effettiva: 712,30 − 598,00 = 114,30 €

Secondo passaggio — ridefinizione del debito recuperabile:

  • esclusione di sanzioni e interessi dal recupero privilegiato (da verificare voce per voce sugli atti): 9.412,75 − 1.472,65 = 7.940,10 €
  • eccezione di prescrizione sulle rate non interrotte: 7.940,10 − 2.315,40 = 5.624,70 €

Esito:

  • senza verifiche, applicando 142,46 € su 9.412,75 €: circa 66 mensilità
  • dopo le verifiche: 5.624,70 ÷ 114,30 = 49,2 → circa 50 mensilità, con una trattenuta mensile più bassa di 28,16 €
  • le sanzioni e gli interessi esclusi non spariscono automaticamente: restano recuperabili, ma con gli strumenti ordinari e le relative tutele

Attenzione all’altra faccia della medaglia, già vista sopra: i 2.315,40 € prescritti non potranno più essere versati, e i periodi corrispondenti non saranno coperti ai fini pensionistici. In questa ipotesi la pensione è già liquidata, quindi il problema non incide sul diritto; se lo stesso calcolo fosse fatto prima del pensionamento, andrebbe incrociato con i requisiti contributivi.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“La cifra che l’INPS vuole trattenere è davvero tutta recuperabile sulla pensione, o dentro ci sono voci che la legge esclude?”

Quasi tutti chiedono “quanto mi tolgono al mese”. Pochissimi chiedono “su quale debito lo calcolano”. Eppure è qui che si nasconde spesso la differenza più grande.

L’art. 69 della legge 153/1969, per i debiti da omissione contributiva, esclude espressamente dal recupero privilegiato le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni amministrative. Nei prospetti di debito dell’INPS e negli avvisi di addebito, invece, contributi, sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive compaiono spesso sommati in un unico importo complessivo. Se la trattenuta viene programmata sul totale, il recupero sulla pensione rischia di andare oltre il perimetro previsto dalla norma.

La questione non è sempre lineare. Occorre qualificare correttamente ciascuna voce: la natura delle cosiddette sanzioni civili in materia contributiva e il loro rapporto con le “sanzioni amministrative” richiamate dalla norma è un profilo da valutare con attenzione sugli atti concreti, non da risolvere con una formula generale. Ma proprio perché la norma distingue, l’Istituto deve saper dimostrare quale parte del debito recupera e a che titolo.

Ci sono poi altre tre verifiche che raramente vengono chieste:

  1. I periodi inclusi sono ancora esigibili? Un unico totale può mescolare rate prescritte e rate valide.
  2. Il debito è davvero personale? Oppure è della società e le viene imputato in via riflessa?
  3. Lo stesso credito è già oggetto di un pignoramento o di una rateizzazione? In quel caso la trattenuta potrebbe duplicare il recupero.

Chiedere all’INPS il dettaglio analitico del credito posto a base della trattenuta, periodo per periodo e voce per voce, è un diritto e spesso il primo passo di una contestazione fondata.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali più rilevanti sul tema, con il principio espresso riformulato in parole semplici e la ragione per cui contano nella sua situazione.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025 Principio: sono infondati i dubbi di legittimità sull’art. 69 della legge 153/1969 nella parte in cui consente all’INPS di recuperare un quinto dell’intera pensione, salvo il trattamento minimo, senza applicare la più ampia soglia di impignorabilità dell’art. 545, settimo comma, c.p.c. La specialità dei crediti previdenziali, legati alla sostenibilità del sistema, giustifica un diverso bilanciamento. Rilevanza: è la pronuncia che oggi chiude la strada alla tesi della “soglia dei 1.000 euro” nei confronti dell’INPS. Le difese vanno quindi spostate sul debito e sul calcolo, non sulla norma.

2. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26580 dell’11 ottobre 2024 Principio: la disciplina dell’art. 545 c.p.c. si applica quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’INPS o quando l’Istituto agisce per crediti diversi da indebiti e omissioni contributive; negli altri casi opera la norma speciale dell’art. 69. Rilevanza: traccia il confine tra trattenuta privilegiata e pignoramento ordinario, utile per capire quale regime si applica al suo debito.

3. Corte di Cassazione, sentenza n. 12040 del 2003 Principio: il limite fissato dall’art. 69, pur riferito testualmente a cessione, sequestro e pignoramento, vale anche per il recupero effettuato dall’INPS in via di compensazione mediante trattenuta. Rilevanza: conferma che la trattenuta alla fonte è legittima ma soggetta agli stessi limiti; richiamata anche dalla Consulta nel 2025.

4. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3648 del 7 febbraio 2019 Principio: nella compensazione operata dall’INPS sui ratei di pensione, il quinto va calcolato sull’importo al netto delle ritenute fiscali. Rilevanza: consente di contestare trattenute calcolate sul lordo e di recuperare l’eccedenza.

5. Corte costituzionale, sentenza n. 506 del 2002 Principio: ha dichiarato illegittima l’impignorabilità assoluta delle pensioni INPS, imponendo di proteggere solo la parte necessaria alle esigenze di vita; nello stesso contesto ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi sull’art. 69, qualificato come regola di limiti e modalità per un creditore qualificato. Rilevanza: è l’origine dell’attuale sistema a due binari (codice di procedura e norma speciale INPS).

6. Corte di Cassazione, sentenza n. 10337 del 2023 Principio: la disciplina di favore prevista per il recupero degli indebiti previdenziali viene applicata anche ad alcune ipotesi di omissione contributiva, con funzione anche deterrente (così come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 216/2025). Rilevanza: spiega perché i debiti contributivi dell’imprenditore sono trattati con strumenti di recupero più incisivi.

7. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 Principio: la mancata opposizione a cartella o avviso di addebito rende il credito contributivo non più contestabile nel merito, ma non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale; la conversione richiede un titolo giudiziale definitivo. Rilevanza: è la base di ogni eccezione di prescrizione su debiti INPS “vecchi” non opposti, e quindi anche contro trattenute fondate su crediti estinti.

8. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025 Principio: l’ente deve provare in modo preciso l’avvenuta notifica dell’avviso; in mancanza, la prescrizione del credito contributivo va riconosciuta. Rilevanza: rafforza la posizione del debitore nella ricostruzione degli atti interruttivi.

9. Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22600 del 1° luglio 2026 Principio: l’automaticità delle prestazioni prevista per i lavoratori subordinati non si estende automaticamente al lavoro autonomo (nel caso, coadiutori familiari della gestione autonoma agricola); gli accordi del titolare con l’agente della riscossione non incidono sulla posizione assicurativa dei familiari. Rilevanza: ricorda all’imprenditore che i contributi non versati, di regola, non producono copertura pensionistica.

10. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19577 del 15 luglio 2025 Principio: il principio di automaticità non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, la cui tutela passa dall’assunzione in proprio del debito o dall’azione risarcitoria verso il committente. Rilevanza: conferma l’orientamento consolidato che esclude l’automaticità fuori dal lavoro subordinato.

11. Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 1196 del 10 luglio 2023 Principio: in caso di trattenuta diretta dell’INPS sulla pensione, al pensionato va garantito il trattamento minimo previsto dalla norma speciale, e non un generico “minimo vitale” non definito dalla legge. Rilevanza: chiarisce, a livello di merito, qual è la soglia concreta sotto cui la trattenuta non può scendere.

12. Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (come riportata nelle rassegne di settore) Principio: non è ammissibile un concordato minore che, senza rispettare l’ordine delle prelazioni, paghi per intero il creditore ipotecario e riduca a una percentuale minima i crediti erariali e previdenziali privilegiati. Rilevanza: indica come deve essere costruita una proposta di composizione della crisi che coinvolga i debiti INPS.

13. Corte costituzionale, sentenza n. 1041 del 1988 Principio: ha dichiarato illegittimo l’art. 69 nella parte in cui non consentiva la pignorabilità delle pensioni INPS per crediti alimentari entro i limiti di legge. Rilevanza: mostra che la norma è stata più volte ridisegnata dalla Consulta e va letta nella sua versione risultante dagli interventi successivi.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un imprenditore, in attività o già pensionato, ha un debito contributivo che rischia di tradursi in trattenuta sulla pensione.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, acquisendo l’estratto dei debiti contributivi INPS e la situazione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e li incrociamo con gli atti effettivamente notificati.
  2. Verifichiamo la prescrizione periodo per periodo, controllando date di scadenza, relate di notifica e continuità degli atti interruttivi, alla luce delle Sezioni Unite n. 23397/2016.
  3. Scomponiamo il debito per voci, separando contributi, sanzioni e interessi, per individuare ciò che non può essere recuperato con la trattenuta privilegiata.
  4. Controlliamo il cedolino della pensione, ricalcolando il quinto sul netto e verificando il rispetto del trattamento minimo.
  5. Accertiamo a chi è imputato il debito, distinguendo contributi personali del titolare o del socio da debiti della società.
  6. Presentiamo istanze documentate all’INPS per la rideterminazione della trattenuta o la correzione degli errori di calcolo.
  7. Promuoviamo il giudizio davanti al giudice del lavoro per l’accertamento negativo del credito, la riduzione della trattenuta e la restituzione delle somme trattenute in eccesso.
  8. Valutiamo con i commercialisti dello staff l’impatto sulla pensione del pagamento o della prescrizione dei singoli periodi, per decidere cosa conviene regolarizzare e cosa no.
  9. Costruiamo, quando la situazione lo richiede, una procedura di composizione della crisi, dal concordato minore alla liquidazione controllata, trattando correttamente i crediti previdenziali privilegiati.
  10. Impostiamo la rateizzazione in modo mirato, limitandola ai debiti effettivamente esigibili per non riconoscere crediti già estinti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di valutare dall’interno se il debito contributivo, insieme agli altri debiti, possa essere ristrutturato o esdebitato con una procedura omologabile, invece di essere subito per anni sulla pensione. Quella di Esperto Negoziatore permette di intervenire quando l’impresa è ancora attiva, cioè nel momento in cui il debito verso l’INPS si può ancora gestire senza che arrivi a toccare l’assegno previdenziale.

Continuità di strategia fino in Cassazione. Le questioni su prescrizione, calcolo della trattenuta e trattamento dei crediti previdenziali arrivano spesso ai gradi superiori. Lo stesso difensore segue la linea difensiva dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di mano e senza dover ricostruire ogni volta il fascicolo.

Staff multidisciplinare. Ogni posizione viene esaminata insieme da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso: i primi sugli atti e sulle difese, i secondi su conteggi contributivi, estratti conto previdenziali e sostenibilità dei piani.


In sintesi

Dalle risposte di questa guida emergono tre messaggi da tenere a mente.

Primo: l’INPS può trattenere sulla pensione, senza giudice, fino a un quinto del netto e salvando solo il trattamento minimo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216/2025, ha confermato questa regola.

Secondo: la trattenuta vale solo per crediti esistenti, esigibili e rientranti nel perimetro della norma. Prescrizione quinquennale, notifiche non provate, voci escluse come interessi e sanzioni amministrative, debiti imputati alla persona sbagliata: sono tutti terreni su cui la trattenuta può essere ridotta o eliminata.

Terzo: il momento migliore per intervenire è prima della pensione. È lì che si può scegliere cosa pagare, cosa eccepire e se costruire una procedura di crisi.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tema perché lo attraversa su tutti i suoi piani con competenze certificate: la riscossione degli enti, seguita dallo staff nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo; la crisi dell’impresa e del debitore, affrontata come Esperto Negoziatore e come Gestore della crisi da sovraindebitamento; il contenzioso, sostenuto fino in Cassazione dalla qualifica di cassazionista.

📩 Non lasciare che sia il cedolino a dirti quanto hai perso: contatta subito lo Studio Monardo, i nostri riferimenti sono riportati al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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